72.2003.18
omicidio colposo e circolazione in stato di ebrietà
10 novembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
72.2003.18
Data decisione, Autorità:
10.11.2004, PENAL
Titolo:
omicidio colposo e circolazione in stato di ebrietà
OMICIDIO COLPOSO
art. 93 cf. 1 CPS
art. 117 CPS
art. 91 cf. 1 LCSTR
Incarto n.
72.2003.18
Mendrisio,
10 novembre
2004/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Bellinzona
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Manuela Frequin,
vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC1
e domiciliato a
prevenuto colpevole
di:
1. omicidio
colposo
per
avere, per imprevidenza colpevole, cagionato la morte di + PC2 (1962) mentre,
alla guida del veicolo Ford targato TI __________, procedendo a velocità
eccessiva (calcolata peritalmente in ca 96 Km/h al momento dell'impatto
malgrado il vigente limite di 80 Km/h) e comunque inadeguata al fondo stradale
abbondantemente bagnato dalle forti piogge, perdeva negligentemente la
padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla
linea di sicurezza, scontrandosi poi frontalmente con l'incrociante veicolo
condotto dalla vittima regolarmente sopraggiungente in senso inverso. Per la
violenza dell'urto, la + PC2 riportava le gravissime lesioni documentate nel
referto autoptico 29 novembre 2002 dell'Istituto cantonale di patologia che ne
hanno provocato il decesso pressoché immediato, provocando nel contempo al
passeggero anteriore del suo veicolo, PC3, lesioni personali tali da
comportarne l'ospedalizzazione;
Fatti
avvenuti: a Bellinzona il 16 novembre 2002;
reato
previsto: dall'art.117 CPS in relazione con gli art. 26 cpv.1, 27 cpv. 1;
31 cpv. 1; 32 cpv. 1 e 2; 34 cpv. 1 e 2 LCS, 2 cpv. 2, 4a cpv. 1 e 7 cpv. 1
ONC;
2. guida
in stato di ebrietà
per aver
condotto l'autovettura surriferita essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.87 - max. 1.05 grammi per mille)
avvenuti: a Bellinzona il 16 novembre 2002;
reato
previsto: dall'art. 91 cpv.1 LCS
3. circolazione
con veicolo in stato difettoso
per avere
condotto il veicolo Ford surriferito sapendo o dovendo sapere, prestando tutta
l'attenzione imposta dalle circostanze, che non era conforme alle prescrizioni,
in specie con i copertoni posteriori privi di sufficienti livelli
antiscivolanti;
avvenuti a Bellinzona il 16 novembre 2002;
reato
previsto dall'art. 93 cifra 2 cpv. 1 LCS in relazione con l'art. 14 lett. B
e 58 cpv. 4 OETV;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 22/2003 del 25 febbraio 2003, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP1.
§ L'accusato AC1
assistito dal difensore di fiducia avv. __________.
§ L'avv. Dr. __________,
in rappresentanza delle PC __________ __________, __________, PC1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 11.10.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
chiede che l’accusato venga condannato alla pena di 9 mesi di detenzione, non
opponendosi alla sospensione condizionale della pena;
§ Il Difensore delle PC, eredi di PC2, il quale si associa
alla pubblica accusa per la colpevolezza dell’imputato, chiedendo che venga
riconosciuto ai suoi assistiti lo statuto di vittime ai sensi della LAVI,
protesta tasse, spese e ripetibili, chiedendo per il resto il rinvio delle
pretese al foro civile;
§ Il Difensore, il quale, in applicazione dell’attenuante
del sincero pentimento, richiamata la sentenza della Pretura Penale 30.01.2004,
chiede che la pena venga contenuta intorno ai 3 mesi di detenzione, sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni;
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: AC1
1. È autore
colpevole di:
1.1 omicidio
colposo
per avere, il 16 novembre
2002, a Bellinzona, alla guida del veicolo Ford, TI __________, per
imprevidenza colpevole, circolando a velocità eccessiva sul fondo stradale
bagnato, con le gomme posteriori consumate oltre il consentito, avendo un tasso
alcolemico del sangue superiore al consentito, perso la padronanza del veicolo,
invadendo la corsia di contromano, scontrandosi frontalmente con il veicolo
regolarmente proveniente in senso inverso, provocando il decesso di PC2?
1.2 guida in
stato d’ebrietà
per avere,
il 16 novembre 2002, a Bellinzona, condotto il veicolo Ford, TI __________, con
un tasso d’alcolemia minima di 0,87 e massima di 1,05 grammi per mille?
1.3 circolazione
con veicolo in stato difettoso
per avere
condotto il 16 novembre 2002 a Bellinzona, il veicolo Ford, TI __________,
sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle
circostanze, che esso non era conforme alle prescrizioni d’ordine avendo i
copertoni posteriori con un profilo inferiore al consentito?
E come
meglio descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Sussistono
attenuanti specifiche giusta l’art.64 CP?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
4.
Deve
essere riconosciuto lo statuto di vittima ai sensi della LAVI alle Parti Civili
__________, __________ e PC1?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne che al n. 2 e 4;
Visti gli art. 18, 36, 41, 48,
63, 64, 68 e 117 CP in relazione con gli art. 26, 27, 29, 31, 32, 34 LCS; 91 e
93.
LCS;
dichiara e pronuncia:
1.
AC1 è
autore colpevole di:
1.1
omicidio
colposo
per avere, il 16 novembre
2002, a Bellinzona, alla guida del veicolo Ford, TI __________, per
imprevidenza colpevole, circolando a velocità eccessiva sul fondo stradale
bagnato, con le gomme posteriori usurate oltre il consentito, avendo un tasso
alcolemico del sangue superiore al consentito, perso la padronanza del veicolo,
invadendo la corsia di contromano, scontrandosi frontalmente con il veicolo
regolarmente proveniente in senso inverso, provocando il decesso di PC2;
1.2
guida in
stato d’ebrietà
per avere
condotto, il 16 novembre 2002, a Bellinzona, il veicolo Ford, TI __________,
con un tasso d’alcolemia minimo di 0,87 e massimo di 1,05 grammi per mille;
1.3
circolazione
con veicolo in stato difettoso
per avere
condotto il 16 novembre 2002 a Bellinzona, il veicolo Ford, TI __________,
sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle
circostanze, che esso non era conforme alle prescrizioni d’ordine avendo i
copertoni posteriori con un profilo inferiori al consentito;
E come
meglio descritto nell’atto d’accusa.
2.
Di
conseguenza, AC1, è condannato:
2.1
alla pena di
8.
mesi di detenzione;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali;
3.
L’esecuzione
della pena privativa della libertà inflitta al condannato è condizionalmente
sospesa con un periodo di prova di 2 anni.
4.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC1
2.
PC2
3.
PC3
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 3'664.50
Perizie fr. 3'868.35
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 7'882.85
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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