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Decisione

72.2003.21

Prelievo di denaro da un conto postale intestato a persona pressoché omonima tramite assegno sottoscritto con firma falsa. Proscioglimento dal reato di truffa. Minacce di morte.

12 aprile 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

146 cifra 1 CP, art. 251 cifra 1 CP; richiamato l'art. 68 n. 2 CP;

e meglio come descritto nel decreto d'accusa 453/2001 del 11 giugno 2001, emanato dal Procuratore

pubblico.

Inoltre

prevenuto colpevole di:

ripetuta minaccia

per avere, a __________,

nell'agosto 2002, rispettivamente il 28 settembre

2002,

minacciato di un grave danno PL 1, incutendogli

timore, e meglio per avere comunicato telefonicamente a TE 1 che qualora avesse

incontrato PL 1 gli avrebbe sparato, dicendo altresì a TE 1 di comunicare a PL

1 questa sua intenzione, cosa che TE 1 ha fatto, nonché

inviato successivamente a PL 1 un e-mail,

dicendogli, tra l'altro, "PL 1, non vedo l'ora di incontrarti.. .",

reiterando così la propria intenzione minacciosa, ovvero facendo credere di

avere l'intenzione di passare all'atto;

fatti avvenuti

nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti

art. 180 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa

aggiuntivo 23/2003 del 27

febbraio 2003, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore di fiducia avv. DUF 1.

§ La parte civile

PL 1, rappresentata dall'avv. RL 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 10:30 alle ore 11:50.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,

confermati integralmente il decreto d'accusa e l'atto di accusa aggiuntivo,

conclude chiedendo che l'accusato sia condannato alla pena di 75 giorni di

detenzione da porsi al beneficio della sospensione condizionale per due anni.

Si rimette al giudizio della Corte per quanto attiene alle pretese della PC La

Posta. Chiede inoltre la condanna dell'accusato al pagamento delle spese

processuali.

§ L'avv. RL 1, rappresentante della parte civile PL 1, si

associa alla pubblica accusa per quanto attiene alla colpevolezza dell'accusato

e conclude chiedendo il risarcimento simbolico di un franco.

§ Il Difensore, contesta in diritto la realizzazione del

reato di truffa mancando in concreto l'inganno astuto e conclude chiedendo, in

via principale, l'assoluzione del suo assistito per tale reato con conseguente

riduzione della pena proposta dal PP. In via subordinata, nel caso di conferma

del decreto e dell'atto di accusa, chiede una riduzione della pena.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. ripetuta

truffa

1.1.1. ai danni de La

Posta Svizzera il 31.8.2000 ad __________ per l'importo di fr. 5'000.-?

1.1.2. ai danni de La

Posta Svizzera il 4.9.2000 a __________, per l'importo di fr. 1'500.-?

1.2. ripetuta

falsità in documenti

per avere,

alfine di procacciarsi un indebito profitto,

sottoscritto

due assegni postali,

uno in data 31.8.2000 e l'altro in data 4.9.2000?

1.3. ripetuta

minaccia

1.3.1. ai danni di PL

1 nell'agosto 2002 per il tramite di TE 1?

1.3.2. ai danni di PL

1 il 28 settembre 2002 via e-mail,

e meglio come descritto

nel decreto d'accusa e nell'atto di accusa aggiuntivo?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

3.

Deve

essere condannato al pagamento di un'indennità:

3.1

alla parte

civile Posta svizzera?

3.2

alla parte civile

PL 1?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1 (1.1.1 e 1.1.2) e 3.1;

visti gli art. 18, 36, 41, 60, 63, 68, 146 n.

1, 180 cpv. 1, 251 n. 1CP;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1

autore colpevole di:

1.1

ripetuta

falsità in documenti

per

avere,

alfine di procacciarsi un indebito profitto,

sottoscritto

due assegni postali,

uno in data 31.8.2000 e l'altro in data 4.9.2000;

1.2

ripetuta

minaccia

ai danni

di PL 1

nell'agosto 2002 e il 28 settembre 2002;

e meglio come descritto nel decreto d'accusa e

nell'atto di accusa aggiuntivo.

2.

AC 1 è

prosciolto dall'accusa di ripetuta truffa ai danni della Posta Svizzera

per gli episodi del 31.8.2000 e 4.9.2000.

3.

Di

conseguenza AC 1 è condannato:

3.1

alla pena di

45.

(quarantacinque) giorni di detenzione;

3.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.

4.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un

periodo di prova di 2 (due) anni.

5.

AC 1 è

inoltre condannato a pagare fr. 1.- a PL 1.

6.

La Posta Svizzera è rinviata al foro civile.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PL 1

2.

TE 1

3.

PC 1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Testi fr. 72.40

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 422.40

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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