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Decisione

72.2003.25

truffa e abuso di impianto per elaborazione dati

23 dicembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di accusa sia AC 1. L’allora PP avrebbe o dovuto procedere ad una serie di

accertamenti che avrebbero potuto far chiarezza sulla complessa vicenda in

esame. Ma così non è stato. Pertanto, in applicazione del principio in dubio

pro reo, chiede la piena assoluzione del proprio patrocinato.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti:

AC 1

1. È autore

colpevole di:

1.1. truffa

per

avere, il 17.2.2000, a Lugano e a Berna-Bümpliz presso il __________,

con

l’intento di procacciare a sé un indebito profitto, ingannato con astuzia i

funzionari bancari del __________, affermando cose false, sottacendo cose vere,

confermandone subdolamente l’errore ed in particolare facendo loro credere,

essendo munito della carta di conto elettronica con codice NIP relativa al

conto risparmio n. intestato a PC 1, di essere il titolare del citato conto,

inducendoli così a farsi rimettere l’importo contante di 30'500 CHF, addebitato

dal citato conto ?

1.2. ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione di

dati

per

avere, a Lugano, Bellinzona, Coira, Lyss, Biel, Berna, Kriens, Ostermundigen,

Ginevra, fra il 14.2.2000 e il 7.3.2000,

con

l’intento di procacciarsi un indebito profitto, quale detentore della carta di

conto elettronica con codice NIP relativa al conto risparmio n. intestato a PC

1, servendosi in modo indebito di fati, influito su un processo elettronico e

provocato, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, dei trasferimenti di

denaro a danno di PC 1 e meglio per avere, presso vari sportelli Bancomat,

utilizzato in 30 occasioni la citata carta elettronica, effettuando

prelevamenti a debito del citato conto per complessivi CHF 97'000.- ?

Considerandi

2.

Ricorrono attenuanti specifiche di cui all'art. 64 CP e se sì quali ?

3.

Può beneficiare

della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4.

Deve

essere condannato al pagamento di un’indennità alla parte civile ?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo negativamente al

quesito n. 1, venendo a cadere tutti gli altri quesiti;

visti gli art. 146 cpv. 1

cfr. 1 e 147 cfr. 1 CP;

9.

segg.

CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

prosciolto da ogni accusa.

2.

La tassa

di giustizia di fr. 300.-- e le spese processuali sono a carico dello Stato.

3.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

PC 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente Il

segretario

Distinta spese a carico dello Stato:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese diverse fr. 158.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 708.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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