72.2003.33
incendio intenzionale e truffa
5 novembre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
72.2003.33
Data decisione, Autorità:
05.11.2004, PENAL
Titolo:
incendio intenzionale e truffa
INCENDIO INTENZIONALE
TRUFFA
art. 146 cf. 1 CPS
art. 221 CPS
Incarto n.
72.2003.33
Lugano,
5 novembre 2004/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Bellinzona
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Manuela Frequin,
vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC1
e domiciliato a
detenuto dal 14 ottobre al 18 ottobre 2002;
prevenuto colpevole
di:
1. incendio
intenzionale
per
avere, a S. Antonino, l'11.4.2002, agendo in correità con __________, intenzionalmente
cagionato un incendio presso lo Snack-bar __________, di cui era gestore,
occasionando danni al mobilio, alla merce e alla struttura del locale per un
valore di circa fr. 200'000.- / fr. 300'000.--,
in
particolare, all'inizio del mese di aprile 2002, per avere richiesto in più
occasioni a __________ se, dietro compenso, fosse stato d'accordo di appiccare
il fuoco ad un separé del locale ottenendone in seguito il suo assenso dietro
promessa di un compenso di fr. 8'000.--,
tanto che
__________ nelle prime ore del mattino dell'11.4.2002 si recò nel citato
ritrovo e dopo esservi entrato mediante effrazione di una porta sul retro, aver
cosparso di benzina alcuni divani a cui diede poi fuoco con l'accendino,
raggiungendo
poi in seguito il Night club PIRATA di Arbedo dove ad attenderlo vi era il AC1
a cui confermò l'avvenuto incendio,
ritenuto
come quella stessa sera e nei giorni successivi AC1 consegnò a __________,
previa vari suoi pagamenti, un importo complessivo, quale suo compenso, di fr.
3'000.-/4'000.-,
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo
reato
previsto dall'art. 221 cpv. 1 CPS;
2. truffa
per
avere, alfine di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia i
funzionari della PL1 di Lugano,
affermando
cose false, dissimulando cose vere e confermandone subdolamente l'errore,
inducendo così la compagnia assicurativa ad atti pregiudizievoli al proprio
patrimonio,
in
particolare per avere denunciato l'incendio di cui al punto 1 alla sopracitata
compagnia sottacendo però di esserne stato lui uno dei responsabili,
ottenendo
così dalla predetta assicurazione un indennizzo di Fr. 27'300.--, che gli fu
corrisposto mediante liquidazione del 24.7.2002;
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo
reato
previsto dall'art. 146 cpv. 1 CPS
3. ripetuta
infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per
avere, a Bellinzona, nel periodo giugno 2001/febbraio 2002, favorito in più
occasioni il soggiorno illegale il __________, ospitandolo presso il suo
appartamento di Bellinzona benché quest'ultimo non fosse in possesso di validi
documenti di legittimazione (passaporto privo del richiesto visto);
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato
previsto dall'art. 23 cpv. 1 LFDDS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 39/2003 del 14 aprile 2003, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP1.
§ L'accusato AC1
assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. __________.
§ L'interprete IE1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 10.25.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
chiede la conferma dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato alla pena di
24 mesi di detenzione. Qualora la Corte dovesse ritenere positiva la prognosi
dell’accusato, chiede che egli venga condannato alla pena di 18 mesi di
detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni;
§ Il Difensore, il quale chiede che la pena venga
commisurata in al massimo 18 mesi di detenzione, non opponendosi a che il
periodo di prova venga fissato della durata di 5 anni. Riconosce le pretese
della Parte Civile PL1 limitatamente all’importo di fr. 27'300.-, per la
differenza chiede il rinvio delle pretese al foro civile;
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: AC1
1. È autore
colpevole di:
1.1 incendio
intenzionale
per
avere, l’11 aprile 2002, a S. Antonino, agendo in correità con __________,
intenzionalmente cagionato un incendio presso il bar “__________”, occasionando
danni al mobilio, alla merce ed alla struttura del locale per un valore
complessivo di almeno fr. 200'000/ 300'000.-?
1.2 truffa
per
avere, nel mese d’aprile 2002, alfine di procacciarsi un indebito profitto,
ingannato astutamente i dipendenti della PL1, Lugano, denunciando alla
compagnia assicurativa l’incendio di cui sopra da egli intenzionalmente
cagionato, ottenendo in tale modo un indebito indennizzo di fr. 27'300.- ?
1.3 ripetuta
infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri
per
avere, tra giugno 2001 e febbraio 2002, a Bellinzona, favorito in più occasioni
il soggiorno illegale di __________, ospitandolo presso il proprio
appartamento, sapendo che egli non era in possesso di validi documenti di
legittimazione?
E come
meglio descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
3.
Deve
essere condannato a risarcire l’indennità richiesta dalla parte civile PL1?
4.
Deve
essere ordinata la confisca o il sequestro conservativo degli averi
patrimoniali sequestrati?
Considerato in fatto ed in
diritto:
- che AC1 è
autore colpevole di incendio intenzionale e di truffa in danno
dell'assicurazione, in relazione all'incendio dell'11 aprile 2002
dell'esercizio pubblico "__________" che egli conduceva;
- che egli
va invece prosciolto dall'imputazione di ripetuta infrazione alla LDDS,
sussistendo dubbi sull'aspetto soggettivo e non potendosi in particolare
escludere che il AC1 abbia agito per semplice negligenza;
- che la
pena per il reo va fissata in 18 mesi di detenzione sospesi condizionalmente
per 4 anni, con computo del carcere preventivo sofferto;
- che a
garanzia del pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese
processuali si pronuncia il sequestro conservativo sul conto bancario del reo;
- che quo
alle pretese della parte civile PL1, va senza dubbio tutelata quella di fr.
27'300.-- relativa all'importo versato all'imputato, costituendo essa il danno
conseguente all'ascritto reato di truffa;
- che per
la rimanenza la parte civile procede invece per il risarcimento di importi
versati ad altre persone, in particolare il proprietario dello stabile,
risultate anch'esse danneggiate dall'incendio per il quale il AC1 è condannato;
- che,
secondo giurisprudenza, si tratterebbe in questo caso di un danno indiretto,
rispetto al quale l'assicurazione nemmeno possiede la qualità di parte civile (Rep.
1998, pag. 329);
- che
comunque, a prescindere dalla questione formale, vista l'entità dell'importo in
discussione (superiore nel complesso a fr. 400'000.--), la Corte ritiene equo
ed opportuno che al reo sia concessa la possibilità di un adeguato
contraddittorio, che non può essere garantito appieno in sede penale vista la
diversa finalità del procedimento e considerato anche che la parte civile non
ha presenziato al dibattimento;
- che
pertanto, per la parte della proprie pretesa eccedente i predetti fr.
27'300.--, la parte civile va rinviata al competente foro civile;
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne che ai n. 1.3 e 3, la cui risposta è parzialmente
affermativa;
Visti gli art. 18, 36, 41, 59,
63, 68, 69, 146, 221 CP; 23 LDDS;
9.
segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC1 è
autore colpevole di:
1.1
incendio
intenzionale
per
avere, l’11 aprile 2002, a S. Antonino, agendo in correità con __________,
intenzionalmente cagionato un incendio presso il bar “__________”, occasionando
danni al mobilio, alla merce ed alla struttura del locale per un valore
complessivo di almeno fr. 200'000/300’000.-;
1.2
truffa
per
avere, nel mese d’aprile 2002, alfine di procacciarsi un indebito profitto,
ingannato astutamente i dipendenti della PL1, denunciando alla compagnia
assicurativa l’incendio di cui sopra, da egli intenzionalmente cagionato,
ottenendo in tale modo un indebito indennizzo di fr. 27'300.- ;
E come
meglio descritto nell’atto d’accusa.
2.
AC1 è
prosciolto dall’imputazione di ripetuta infrazione alla legge federale sulla
dimora e il domicilio degli stranieri;
3.
Di
conseguenza, AC1, è condannato:
3.1
alla pena di
18.
mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
3.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali;
4.
L’esecuzione
della pena privativa della libertà inflitta al condannato è condizionalmente
sospesa con un periodo di prova di 4 anni;
5.
AC1 è
inoltre condannato al pagamento di fr. 27'300.- alla parte civile PL1, che per
le proprie ulteriori pretese è rinviata al competente foro civile;
6.
È ordinato
il sequestro conservativo del saldo depositato sul conto privato no. __________
presso la banca __________;
7.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PL1
2.
IE1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 2'173.--
Interpreti fr. 165.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 2'688.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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