72.2003.38
estorsione consumata e tentata; uso delittuoso di materie esplosive, danneggiamento, trascuranza degli obblighi mantenimento
18 ottobre 2005Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2003.38
Data decisione, Autorità:
18.10.2005, PENAL
Titolo:
estorsione consumata e tentata; uso delittuoso di materie esplosive, danneggiamento, trascuranza degli obblighi mantenimento
COMPLICITÀ O CORREITÀ
DANNEGGIAMENTO
ESTORSIONE
REATO TENTATO
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
USO DELITTUOSO DI MATERIE ESPLOSIVE O GAS VELENOSI
art. 21 cpv. 1 CPS
art. 25 CPS
art. 144 cpv. 1 CPS
art. 156 cf. 1 CPS
art. 217 CPS
art. 224 cpv. 2 CPS
Incarto n.
72.2003.38/
72.2005.62
Mendrisio,
18 ottobre 2005/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
dr. iur. Roberta Arnold,
Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza dei difensori e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 16 agosto 2002 al 25 settembre 2002 e dal 2 al 3 dicembre 2004
2. AC 2
e domiciliato a
detenuto dal 19 agosto 2002 al 25 settembre 2002
3. AC 3
e domiciliato a
detenuto dal 23 agosto 2002 al 25
settembre 2002;
prevenuti colpevoli di:
A) AC
1 e AC 2, congiuntamente
1. estorsione consumata
rispettivamente tentata
per avere, a __________,
nel periodo 31.07.2002 / 16.08.2002, alfine di procacciarsi un indebito
profitto non meglio precisato ma almeno di Fr. 7'000.-,
dopo aver ripetutamente
minacciato PL 1, sostituto gerente dell’Albergo PC 1 di __________, di un grave
danno,
indotto rispettivamente
tentato di indurre quest’ultimo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o
altrui,
ottenendo, la sera del
14.08.2002, un primo importo di circa Euro 1'600.- (pari a circa Fr. 2'330.-)
rimesso da PL 1 a AC 1 che però poi non lo divise con AC 2,
mentre che la differenza
sino a Fr. 7'000.-, già preparata in una busta, avrebbe dovuto essere
consegnata, ma ciò non fu il caso, a AC 1 la sera del 16.08.2002,
in specie, dopo che i due
accusati avevano fatto esplodere la mattina del 31.07.2002, verso le ore 03.40
circa, un candelotto lungo circa 20 centimetri contenente circa 400 grammi di
GELAMON 40 nel parcheggio esterno dell’entrata secondaria del menzionato
ritrovo così come meglio specificato ai punti 2 e 3 del presente atto d’accusa,
agendo di comune intesa,
al fine di estorcere dei soldi ai responsabili dell’Albergo PC 1, in
particolare per:
- AC
1: essersi recato il 04.08.2002 verso le ore 22.30 presso il menzionato
ritrovo comunicando a PL 1 di conoscere le persone che volevano estorcergli dei
soldi accettando, come era già intenzionato a fare, di fungere da
intermediario;
- AC
1: essersi ripresentato il 06.08.2002 verso le ore 22.00 all’Albergo PC
1 comunicando a PL 1 di aver parlato con non meglio definiti e di fatto
inesistenti suoi “amici calabresi”, i quali, sempre in base a quanto fatto
credere dall’accusato, oltre ad essere gli autori di una prima pregressa
esplosione del 24.06.2002 all’esterno del locale (effettivamente avvenuta ma
con autori a tutt’oggi rimasti ignoti), avevano in programma di dar fuoco
con della benzina all’abitazione di PL 1 da cui volevano sapere, per il tramite
dell’accusato, un numero telefonico dove avrebbero potuto contattarlo;
- AC
2: utilizzando tale utenza aver fatto fare il 14.08.2002 alle ore 21.10
e alle ore 22.11, dal suo paese natale, dove si trovava in vacanza, due
telefonate da ignoto suo conoscente in cui, minacciando una nuova esplosione,
si invitava PL 1 a chiudere la faccenda con “l’amico” che sarebbe arrivato da
lì a poco;
- AC
1: quale conseguenza di queste due telefonate essersi ripresentato, il
14.08.2002 verso le ore 23.00 presso il menzionato ritrovo, dove comunicò a PL
1 e a __________, gerente dell’Albergo PC 1, come i sopracitati suoi “amici
calabresi”, in quello stesso momento, a suo dire, presenti nel locale li
stavano controllando e che erano stati loro gli autori dell’esplosione del
31.07.2002, ma che grazie alla sua intermediazione si sarebbero accontentati
solo dell’importo di Fr. 7'000.- pari alle spese sino ad allora sostenute,
riuscendo così ad ottenere, con la scusa di dover dar qualcosa a questi suoi
mandanti, un primo pagamento di circa Euro 1'600.- (pari a circa Fr. 2'330.-);
- AC
1: aver fatto fare, al fratello __________, il 16.08.2002 alle ore 15.04
una ulteriore telefonata a PL 1 dove quest’ultimo veniva invitato a “pagare
tutto” quella stessa sera;
ritenuto però come la
consegna per la differenza sino a Fr. 7'000.-, già preparata in una busta, non
ebbe luogo solo perché PL 1, preoccupato di quanto poteva succedere essendosi
già accordato con la Polizia per l’immediato arresto degli estorsori
all’interno del ritrovo, decise di avvisare telefonicamente AC 1 della presenza
delle forze dell’ordine,
ciò che però non dissuase
quest’ultimo a presentarsi all’Albergo Ristorante PC 1 in compagnia di altre
due persone tra cui il sopra menzionato suo fratello la sera del 16.08.2002
verso le ore 22.45,
trattenendosi unicamente
all’esterno del locale con PL 1 onde poi lasciare il luogo, alla guida della
sua autovettura, sempre in compagnia dei suoi due accompagnatori, con i quali
fu successivamente fermato quella stessa sera, a __________, presso una
stazione di servizio;
fatti avvenuti:
nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto:
dall'art. 156 cfr. 1 CPS in relazione con l’art. 21 cpv. 1 CPS;
2. uso delittuoso di
materie esplosive
per avere, a __________,
il 31.07.2002, verso le ore 03.40 circa, intenzionalmente e per fine
delittuoso, messo in pericolo la proprietà altrui facendo esplodere sul
parcheggio esterno dell’entrata secondaria dell’Albergo PC 1 un candelotto
lungo circa 20 centimetri contenente circa 400 grammi di GELAMON 40, esplosivo
precedentemente consegnato a AC 2 da AC 3 così come esposto al punto 4 del
presente atto d’accusa, provocando la distruzione e il danneggiamento degli
oggetti di cui al punto 3 del presente atto d’accusa con un danno indicato
dalla parte lesa di almeno Fr. 2'528,60;
fatti avvenuti:
nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto:
dall'art. 224 cpv. 2 CPS;
3. danneggiamento
per avere, a __________,
il 31.07.2002, verso le ore 03.40 circa, sul parcheggio esterno dell’entrata
secondaria dell’Albergo PC 1, previa utilizzo dell’esplosivo di cui al punto 2
del presente atto d’accusa, intenzionalmente distrutto rispettivamente
danneggiato una cappottina, il suo supporto in alluminio, il vetro di una
finestra di un pozzo luce nonché il muro esterno con un danno indicato dalla
parte lesa in almeno Fr. 2'528,60;
fatti avvenuti:
nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto:
dall'art. 144 cpv. 1 CPS;
B) AC 3, singolarmente
4. complicità in uso
delittuoso di materie esplosive
per avere, a __________,
in un giorno non meglio precisato della seconda metà del mese di luglio del
2002, intenzionalmente consegnato, senza compenso, a AC 2 un candelotto lungo
circa 20 centimetri contenente circa 400 grammi di GELAMON 40, una miccia lunga
circa 70/80 centimetri ed un detonatore,
sapendo come predetto
esplosivo, che AC 2 nei mesi precedenti gli aveva a più riprese richiesto,
sarebbe stato utilizzato per realizzare una esplosione con soli danni
materiali, così come indicata ai punti 2 e 3 del presente atto d’accusa, in un
esercizio pubblico, a lui non noto, del Sottoceneri,
ritenuto come l’esplosivo
fu da lui prelevato presso un cantiere dell’__________ dove lavorava mentre che
la miccia e il detonatore erano già in suo possesso, seppur nascosti in un
terreno, in quanto a suo dire regalategli, circa un anno prima, da terza
persona non meglio identificata,
fermo restando come il
giorno della loro consegna ne spiegò l’utilizzo e funzionamento a AC 2,
ripetendogli parzialmente tali informazioni, sempre su richiesta di
quest’ultimo, la notte del 30/31.07.2002,
per poi successivamente
consegnare, quella stessa notte, a __________, a AC 1, all’esterno del suo
appartamento, un paio di guanti in lattice che sapeva o doveva presumere che
sarebbero stati utilizzati nella prospettata esplosione;
fatti avvenuti:
nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto:
dall'art. 224 cpv. 2 CPS in relazione con l’art. 25 CPS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 43/2003 del 23 aprile 2003, emanato dal Procuratore
pubblico.
Inoltre: AC 1
prevenuto colpevole di:
1. trascuranza
degli obblighi di mantenimento
per aver
omesso, benchè ne avesse avuto i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di
prestare ai figli e per essi all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con sentenza di
separazione 2 ottobre 2000 del Pretore del Distretto di __________, così da
essere in arretrato per complessivi fr. 118'440.-- per il periodo 01.10.2000 –
31.03.2005;
Fatti
avvenuti: a __________ durante il periodo indicato;
reato
previsto: dall'art. 217 CPS
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1.
AC 2 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 2.
AC 3 assistito dal difensore d'ufficio avv. DUF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 15.30.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
confermato integralmente l’atto di accusa in esame, con
la sola riduzione a 500.- CHF mensili imputabili a AC 1 quali alimenti per i
figli, conclude chiedendo che gli accusati vengano condannati rispettivamente
a:
- AC 1: 18
mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni
- AC 2: 16
mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni
- AC 3: 10
mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni con l’
espulsione sospesa per un periodo di 3 anni
- e la
confisca di tutto quanto in sequestro
§ Il
Difensore di AC 2, Avv. DF 2, la quale, ponendo in
risalto la non pericolosità dell’imputato, chiede che si tenga conto della vita
precedente di AC 2 e delle attenuanti del sincero pentimento e del tempo
relativamente lungo trascorso dalla commissione dei fatti. Chiede inoltre, in
virtù del principio in dubio pro reo, il proscioglimento di AC 2 dal reato di
estorsione, in quanto si è trattato di un’idea che né AC 2, né AC 1 avrebbero
avuto singolarmente, idea (dell’estorsione) insorta dopo aver piazzato la bomba
e di cui non si può ritenere che AC 2 fosse al corrente, soprattutto per quel
che concerne le trattative di AC 1. Chiede anche che si tenga conto del carcere
preventivo sofferto.
§ Il
Difensore di AC 1, Avv. DF 1, il quale, ricordando la vita difficile del suo cliente, con scarso
livello di scolarizzazione, pone il quesito della complicità ai sensi dell’
Art. 25 CP per quel che concerne l’uso dell’esplosivo. Per quel che concerne
l’estorsione, si associa a quanto detto dall’ Avv. DF 2. Relativamente al
danneggiamento e all’ uso di esplosivi, sostenendo che un’interpretazione
sistematica degli art. 224-226 CP suggerisce un concorso imperfetto, chiede che
AC 1 venga prosciolto dal reato di danneggiamento. Chiede anche che venga
prosciolto dai capi imputati nell’ ACC aggiuntivo, in quanto i versamenti degli
alimenti, indipendentemente dal fatto che siano avvenuti spontaneamente o meno,
sono stati fatti. Pertanto conclude chiedendo, in virtù dell’Art. 25 CP, il
proscioglimento dal reato di danneggiamento e una sensibile riduzione della
pena in virtù della vita anteriore dell’imputato.
§ Il Difensore di AC 3, Avv. DUF 1, il
quale sottolinea che la reticenza di AC 3 nel collaborare con gli inquirenti
sia stata dovuta a paura e confusione, visto che il patrocinato si trovava per
la prima volta in una situazione del genere. Egli invoca quale circostanza
attenuante il lasso di tempo relativamente lungo trascorso dai fatti, durante
il quale AC 3 ha avuto un comportamento irreprensibile, riuscendo a riconquistare
la fiducia del datore di lavoro che aveva all’epoca dei fatti. Egli chiede
pertanto una riduzione della pena proposta dal PP. Non ritiene giustificata
l’espulsione dalla CH, in vista soprattutto della sua situazione famigliare. In
via subordinata chiede che, qualora quest’ultima venisse comminata, sia sospesa
condizionalmente.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: A. AC 1
1. E’ autore
colpevole di:
1.1. estorsione
consumata e tentata
per avere, a __________,
fra il 31.07-16.08.2002, in correità con AC 2, al fine di procacciarsi un
indebito profitto, dopo ripetute minacce e dopo aver provocato l’esplosione di
cui al punto 2 AA, indotto, rispettivamente tentato di indurre PL 1 a pagare un
importo totale di ca. CHF 7000.-, ottenendo solo un primo pagamento di ca. Euro
1'600.- il 14.08.2002?
1.2. uso delittuoso di materie
esplosive
per avere, a __________,
il 31.07.2002, in correità con AC 2, verso le ore 03.40, fatto intenzionalmente
esplodere sul parcheggio esterno dell’entrata secondaria dell’Albergo PC 1 un
candelotto di ca. 20 cm contenente ca. 400 grammi di GELAMON 40?
1.2.1. Trattasi invece di complicità?
1.3. danneggiamento
per avere, a __________,
il 31.07.2002, in correità con AC 2, verso le ore 03.40, sul parcheggio esterno
dell’entrata secondaria dell’Albergo PC 1, con l’uso di esplosivo di cui al
punto 2 AAC, intenzionalmente arrecato danni alla proprietà altrui per almeno
Fr. 2'528,60?
1.4. trascuranza
degli obblighi di mantenimento
per aver
omesso, fra il 1.10.2000 – 31.03.2005, nonostante la possibilità, di pagare gli
alimenti per i figli fissati il 2 ottobre 2000 dal Pretore del Distretto di __________,
per un importo di fr. 118'440.-- ?
e meglio
come descritto dagli atti di accusa?
Considerandi
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
3.
Deve
subire la confisca di quanto in sequestro?
B. AC 2
1.
E’ autore
colpevole di:
1.1
estorsione
consumata e tentata
per avere, a __________,
fra il 31.07-16.08.2002, in correità con AC 1, alfine di procacciarsi un
indebito profitto, dopo ripetute minacce e dopo aver provocato l'esplosione di
cui al punto 2 AA, indotto, rispettivamente tentato di indurre PL 1 a pagare un
importo totale di ca. CHF 7000.-, ottenendo solo un primo pagamento di ca. Euro
1'600.- il 14.08.2002?
1.2
uso delittuoso di materie
esplosive
per avere, a __________,
il 31.07.2002, in correità con AC 1, verso le ore 03.40, fatto intenzionalmente
esplodere sul parcheggio esterno dell’entrata secondaria dell’Albergo PC 1 un
candelotto di ca. 20 cm contenente ca. 400 grammi di GELAMON 40?
1.3
danneggiamento
per avere, a __________,
il 31.07.2002, in correità con AC 1, verso le ore 03.40 circa, sul parcheggio esterno
dell’entrata secondaria dell’Albergo PC 1, con l’uso di esplosivo di cui al
punto 2 AAC, intenzionalmente arrecato danni alla proprietà altrui per almeno
Fr. 2'528,60?
e meglio
come descritto dall’atto di accusa?
2.
Sussistono
attenuanti specifiche giusta l’art. 64 CP?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
4.
Deve
subire la confisca di quanto in sequestro?
C. AC 3
1.
E’ autore
colpevole di:
1.1
complicità
in uso delittuoso di materie esplosive
per avere, a __________,
nel luglio 2002, consegnato a AC 2 un candelotto di ca. 20 cm contenente ca.
400.
gr. di GELAMON 40, sapendo che sarebbe stato utilizzato per provocare
un’esplosione con soli danni materiali ad un esercizio pubblico del
Sottoceneri?
e meglio
come descritto dall’atto di accusa?
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
2.1
privativa
della libertà?
2.2
d’espulsione?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo:
A) Per AC 1, affermativamente a tutti i quesiti, tranne
ai quesiti no. 1.2.1.;
B) Per AC 2, affermativamente
a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 2;
C) Per AC 3, affermativamente
a tutti i quesiti;
Visti gli art. 18, 21, 25, 36,
41, 55, 58, 63, 64, 68, 69, 144, 156, 217, 224 CP
9.
segg.
CPP e 39 TG sulle spese
dichiara e pronuncia:
A. AC 1
1.
E’ autore
colpevole di:
1.1
estorsione
consumata e tentata
per avere, a __________,
fra il 31.07-16.08.2002, in correità con AC 2, al fine di procacciarsi un
indebito profitto, dopo ripetute minacce e dopo avere provocato l’esplosione di
cui al punto 2 AAC, indotto, rispettivamente tentato di indurre PL 1 a pagare
un importo totale di ca. CHF 7000.-, ottenendo solo un primo pagamento di ca. Euro
1'600.- il 14.08.2002;
1.2
uso delittuoso di materie
esplosive
per avere, a __________,
il 31.07.2002, in correità con AC 2, verso le ore 03.40, fatto intenzionalmente
esplodere sul parcheggio esterno dell’entrata secondaria dell’Albergo PC 1 un
candelotto di ca. 20 cm contenente un imprecisato quantitativo di GELAMON 40;
1.3
danneggiamento
per avere, a __________,
il 31.07.2002, in correità con AC 2, verso le ore 03.40, sul parcheggio esterno
dell’entrata secondaria dell’Albergo PC 1, con l’uso di esplosivo di cui al
punto 2 AAC, arrecato danni alla proprietà altrui per almeno Fr. 2'528,60;
1.4
trascuranza
degli obblighi di mantenimento
per aver
omesso, fra il 1.10.2000 – 31.03.2005, nonostante la possibilità, di pagare
alimenti per i figli fissati il 2 ottobre 2000 dal Pretore del Distretto di __________,
per un importo di almeno fr. 27'000.-- ;
e meglio
come descritto dagli atti d’ accusa.
2.
Di
conseguenza AC 1 è condannato:
2.1
alla pena di
18.
(diciotto) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.- e ½ delle spese relative ai controlli
telefonici e di 2/5 delle altre spese processuali.
3.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un
periodo di prova di 2 anni.
4.
È ordinata
la confisca di quanto in sequestro;
5.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
B. AC 2
1.
E’ autore
colpevole di:
1.1
estorsione
consumata e tentata
per avere, a __________,
fra il 31.07-16.08.2002, in correità con AC 1, al fine di procacciarsi un
indebito profitto, dopo ripetute minacce e dopo aver provocato l’esplosione di
cui al punto 2AA, indotto, rispettivamente tentato di indurre PL 1 a pagare un
importo totale di ca. CHF 7000.-, ottenendo solo un primo pagamento di ca. Euro
1'600.- il 14.08.2002;
1.2
uso delittuoso di materie
esplosive
per avere, a __________,
il 31.07.2002, in correità con AC 1, verso le ore 03.40, fatto intenzionalmente
esplodere sul parcheggio esterno dell’entrata secondaria dell’Albergo PC 1 un
candelotto di ca. 20 cm contenente un imprecisato quantitativo di GELAMON 40;
1.3
danneggiamento
per avere, a __________,
il 31.07.2002, in correità con AC 1, verso le ore 03.40 circa, sul parcheggio
esterno dell’entrata secondaria dell’Albergo PC 1, con l’uso di esplosivo di
cui al punto 2 AA, arrecato danni alla proprietà altrui per almeno Fr. 2'528,60;
e meglio
come descritto dall’atto di accusa.
2.
Di
conseguenza AC 2 è condannato:
2.1
alla pena di
16.
(sedici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.-, di ½ di quelle relative ai controlli
telefonici e di 2/5 delle altre spese processuali.
3.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un
periodo di prova di 2 (due) anni.
4.
È ordinata
la confisca di quanto in sequestro.
5.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza integrale.
C. AC 3
1.
E’ autore
colpevole di:
1.1
complicità
in uso delittuoso di materie esplosive
per avere, a __________,
nel luglio 2002, consegnato a AC 2 un candelotto di ca. 20 cm contenente un
imprecisato quantitativo di GELAMON 40, sapendo che sarebbe stato utilizzato
per provocare un’esplosione con soli danni materiali ad un esercizio pubblico
del Sottoceneri;
e meglio
come descritto dall’atto di accusa.
2.
Di
conseguenza AC 3 è condannato:
2.1
alla pena di
10.
(dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
2.2
all’espulsione
dal territorio svizzero per un tempo di 3 (tre) anni;
2.3
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.- e di 1/5 delle spese processuali ad
eccezione di quelle relative ai controlli telefonici.
3.
L’esecuzione
delle pene detentiva e d’espulsione inflitte al condannato é condizionalmente sospesa
con un periodo di prova di 2 (due) anni.
4.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 600.--
Inchiesta preliminare fr. 11'543.25
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 12'193.25
===========
Distinta spese a carico di AC 1:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 5'717.30
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 20.--
fr. 5'937.30
===========
Distinta spese a carico di AC 2:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 5'717.30
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 20.--
fr. 5'937.30
===========
Distinta spese a carico di AC 3:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 108.65
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 10.--
fr. 318.65
===========
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PL 1
2.
PC 1
3.
PL 2
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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