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Decisione

72.2003.38

estorsione consumata e tentata; uso delittuoso di materie esplosive, danneggiamento, trascuranza degli obblighi mantenimento

18 ottobre 2005Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti: a __________ durante il periodo indicato;

reato

previsto: dall'art. 217 CPS

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1.

AC 2 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 2.

AC 3 assistito dal difensore d'ufficio avv. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 15.30.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

confermato integralmente l’atto di accusa in esame, con

la sola riduzione a 500.- CHF mensili imputabili a AC 1 quali alimenti per i

figli, conclude chiedendo che gli accusati vengano condannati rispettivamente

a:

- AC 1: 18

mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni

- AC 2: 16

mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni

- AC 3: 10

mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni con l’

espulsione sospesa per un periodo di 3 anni

- e la

confisca di tutto quanto in sequestro

§ Il

Difensore di AC 2, Avv. DF 2, la quale, ponendo in

risalto la non pericolosità dell’imputato, chiede che si tenga conto della vita

precedente di AC 2 e delle attenuanti del sincero pentimento e del tempo

relativamente lungo trascorso dalla commissione dei fatti. Chiede inoltre, in

virtù del principio in dubio pro reo, il proscioglimento di AC 2 dal reato di

estorsione, in quanto si è trattato di un’idea che né AC 2, né AC 1 avrebbero

avuto singolarmente, idea (dell’estorsione) insorta dopo aver piazzato la bomba

e di cui non si può ritenere che AC 2 fosse al corrente, soprattutto per quel

che concerne le trattative di AC 1. Chiede anche che si tenga conto del carcere

preventivo sofferto.

§ Il

Difensore di AC 1, Avv. DF 1, il quale, ricordando la vita difficile del suo cliente, con scarso

livello di scolarizzazione, pone il quesito della complicità ai sensi dell’

Art. 25 CP per quel che concerne l’uso dell’esplosivo. Per quel che concerne

l’estorsione, si associa a quanto detto dall’ Avv. DF 2. Relativamente al

danneggiamento e all’ uso di esplosivi, sostenendo che un’interpretazione

sistematica degli art. 224-226 CP suggerisce un concorso imperfetto, chiede che

AC 1 venga prosciolto dal reato di danneggiamento. Chiede anche che venga

prosciolto dai capi imputati nell’ ACC aggiuntivo, in quanto i versamenti degli

alimenti, indipendentemente dal fatto che siano avvenuti spontaneamente o meno,

sono stati fatti. Pertanto conclude chiedendo, in virtù dell’Art. 25 CP, il

proscioglimento dal reato di danneggiamento e una sensibile riduzione della

pena in virtù della vita anteriore dell’imputato.

§ Il Difensore di AC 3, Avv. DUF 1, il

quale sottolinea che la reticenza di AC 3 nel collaborare con gli inquirenti

sia stata dovuta a paura e confusione, visto che il patrocinato si trovava per

la prima volta in una situazione del genere. Egli invoca quale circostanza

attenuante il lasso di tempo relativamente lungo trascorso dai fatti, durante

il quale AC 3 ha avuto un comportamento irreprensibile, riuscendo a riconquistare

la fiducia del datore di lavoro che aveva all’epoca dei fatti. Egli chiede

pertanto una riduzione della pena proposta dal PP. Non ritiene giustificata

l’espulsione dalla CH, in vista soprattutto della sua situazione famigliare. In

via subordinata chiede che, qualora quest’ultima venisse comminata, sia sospesa

condizionalmente.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: A. AC 1

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. estorsione

consumata e tentata

per avere, a __________,

fra il 31.07-16.08.2002, in correità con AC 2, al fine di procacciarsi un

indebito profitto, dopo ripetute minacce e dopo aver provocato l’esplosione di

cui al punto 2 AA, indotto, rispettivamente tentato di indurre PL 1 a pagare un

importo totale di ca. CHF 7000.-, ottenendo solo un primo pagamento di ca. Euro

1'600.- il 14.08.2002?

1.2. uso delittuoso di materie

esplosive

per avere, a __________,

il 31.07.2002, in correità con AC 2, verso le ore 03.40, fatto intenzionalmente

esplodere sul parcheggio esterno dell’entrata secondaria dell’Albergo PC 1 un

candelotto di ca. 20 cm contenente ca. 400 grammi di GELAMON 40?

1.2.1. Trattasi invece di complicità?

1.3. danneggiamento

per avere, a __________,

il 31.07.2002, in correità con AC 2, verso le ore 03.40, sul parcheggio esterno

dell’entrata secondaria dell’Albergo PC 1, con l’uso di esplosivo di cui al

punto 2 AAC, intenzionalmente arrecato danni alla proprietà altrui per almeno

Fr. 2'528,60?

1.4. trascuranza

degli obblighi di mantenimento

per aver

omesso, fra il 1.10.2000 – 31.03.2005, nonostante la possibilità, di pagare gli

alimenti per i figli fissati il 2 ottobre 2000 dal Pretore del Distretto di __________,

per un importo di fr. 118'440.-- ?

e meglio

come descritto dagli atti di accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

3.

Deve

subire la confisca di quanto in sequestro?

B. AC 2

1.

E’ autore

colpevole di:

1.1

estorsione

consumata e tentata

per avere, a __________,

fra il 31.07-16.08.2002, in correità con AC 1, alfine di procacciarsi un

indebito profitto, dopo ripetute minacce e dopo aver provocato l'esplosione di

cui al punto 2 AA, indotto, rispettivamente tentato di indurre PL 1 a pagare un

importo totale di ca. CHF 7000.-, ottenendo solo un primo pagamento di ca. Euro

1'600.- il 14.08.2002?

1.2

uso delittuoso di materie

esplosive

per avere, a __________,

il 31.07.2002, in correità con AC 1, verso le ore 03.40, fatto intenzionalmente

esplodere sul parcheggio esterno dell’entrata secondaria dell’Albergo PC 1 un

candelotto di ca. 20 cm contenente ca. 400 grammi di GELAMON 40?

1.3

danneggiamento

per avere, a __________,

il 31.07.2002, in correità con AC 1, verso le ore 03.40 circa, sul parcheggio esterno

dell’entrata secondaria dell’Albergo PC 1, con l’uso di esplosivo di cui al

punto 2 AAC, intenzionalmente arrecato danni alla proprietà altrui per almeno

Fr. 2'528,60?

e meglio

come descritto dall’atto di accusa?

2.

Sussistono

attenuanti specifiche giusta l’art. 64 CP?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4.

Deve

subire la confisca di quanto in sequestro?

C. AC 3

1.

E’ autore

colpevole di:

1.1

complicità

in uso delittuoso di materie esplosive

per avere, a __________,

nel luglio 2002, consegnato a AC 2 un candelotto di ca. 20 cm contenente ca.

400.

gr. di GELAMON 40, sapendo che sarebbe stato utilizzato per provocare

un’esplosione con soli danni materiali ad un esercizio pubblico del

Sottoceneri?

e meglio

come descritto dall’atto di accusa?

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena:

2.1

privativa

della libertà?

2.2

d’espulsione?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo:

A) Per AC 1, affermativamente a tutti i quesiti, tranne

ai quesiti no. 1.2.1.;

B) Per AC 2, affermativamente

a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 2;

C) Per AC 3, affermativamente

a tutti i quesiti;

Visti gli art. 18, 21, 25, 36,

41, 55, 58, 63, 64, 68, 69, 144, 156, 217, 224 CP

9.

segg.

CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

A. AC 1

1.

E’ autore

colpevole di:

1.1

estorsione

consumata e tentata

per avere, a __________,

fra il 31.07-16.08.2002, in correità con AC 2, al fine di procacciarsi un

indebito profitto, dopo ripetute minacce e dopo avere provocato l’esplosione di

cui al punto 2 AAC, indotto, rispettivamente tentato di indurre PL 1 a pagare

un importo totale di ca. CHF 7000.-, ottenendo solo un primo pagamento di ca. Euro

1'600.- il 14.08.2002;

1.2

uso delittuoso di materie

esplosive

per avere, a __________,

il 31.07.2002, in correità con AC 2, verso le ore 03.40, fatto intenzionalmente

esplodere sul parcheggio esterno dell’entrata secondaria dell’Albergo PC 1 un

candelotto di ca. 20 cm contenente un imprecisato quantitativo di GELAMON 40;

1.3

danneggiamento

per avere, a __________,

il 31.07.2002, in correità con AC 2, verso le ore 03.40, sul parcheggio esterno

dell’entrata secondaria dell’Albergo PC 1, con l’uso di esplosivo di cui al

punto 2 AAC, arrecato danni alla proprietà altrui per almeno Fr. 2'528,60;

1.4

trascuranza

degli obblighi di mantenimento

per aver

omesso, fra il 1.10.2000 – 31.03.2005, nonostante la possibilità, di pagare

alimenti per i figli fissati il 2 ottobre 2000 dal Pretore del Distretto di __________,

per un importo di almeno fr. 27'000.-- ;

e meglio

come descritto dagli atti d’ accusa.

2.

Di

conseguenza AC 1 è condannato:

2.1

alla pena di

18.

(diciotto) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 200.- e ½ delle spese relative ai controlli

telefonici e di 2/5 delle altre spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un

periodo di prova di 2 anni.

4.

È ordinata

la confisca di quanto in sequestro;

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

B. AC 2

1.

E’ autore

colpevole di:

1.1

estorsione

consumata e tentata

per avere, a __________,

fra il 31.07-16.08.2002, in correità con AC 1, al fine di procacciarsi un

indebito profitto, dopo ripetute minacce e dopo aver provocato l’esplosione di

cui al punto 2AA, indotto, rispettivamente tentato di indurre PL 1 a pagare un

importo totale di ca. CHF 7000.-, ottenendo solo un primo pagamento di ca. Euro

1'600.- il 14.08.2002;

1.2

uso delittuoso di materie

esplosive

per avere, a __________,

il 31.07.2002, in correità con AC 1, verso le ore 03.40, fatto intenzionalmente

esplodere sul parcheggio esterno dell’entrata secondaria dell’Albergo PC 1 un

candelotto di ca. 20 cm contenente un imprecisato quantitativo di GELAMON 40;

1.3

danneggiamento

per avere, a __________,

il 31.07.2002, in correità con AC 1, verso le ore 03.40 circa, sul parcheggio

esterno dell’entrata secondaria dell’Albergo PC 1, con l’uso di esplosivo di

cui al punto 2 AA, arrecato danni alla proprietà altrui per almeno Fr. 2'528,60;

e meglio

come descritto dall’atto di accusa.

2.

Di

conseguenza AC 2 è condannato:

2.1

alla pena di

16.

(sedici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 200.-, di ½ di quelle relative ai controlli

telefonici e di 2/5 delle altre spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un

periodo di prova di 2 (due) anni.

4.

È ordinata

la confisca di quanto in sequestro.

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione

della sentenza integrale.

C. AC 3

1.

E’ autore

colpevole di:

1.1

complicità

in uso delittuoso di materie esplosive

per avere, a __________,

nel luglio 2002, consegnato a AC 2 un candelotto di ca. 20 cm contenente un

imprecisato quantitativo di GELAMON 40, sapendo che sarebbe stato utilizzato

per provocare un’esplosione con soli danni materiali ad un esercizio pubblico

del Sottoceneri;

e meglio

come descritto dall’atto di accusa.

2.

Di

conseguenza AC 3 è condannato:

2.1

alla pena di

10.

(dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

2.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per un tempo di 3 (tre) anni;

2.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 200.- e di 1/5 delle spese processuali ad

eccezione di quelle relative ai controlli telefonici.

3.

L’esecuzione

delle pene detentiva e d’espulsione inflitte al condannato é condizionalmente sospesa

con un periodo di prova di 2 (due) anni.

4.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 600.--

Inchiesta preliminare fr. 11'543.25

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 12'193.25

===========

Distinta spese a carico di AC 1:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 5'717.30

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 20.--

fr. 5'937.30

===========

Distinta spese a carico di AC 2:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 5'717.30

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 20.--

fr. 5'937.30

===========

Distinta spese a carico di AC 3:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 108.65

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 10.--

fr. 318.65

===========

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PL 1

2.

PC 1

3.

PL 2

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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