72.2003.52
Riciclato denaro proveniente dalla tratta di 40 ragazze avviate alla prostituzione + venduto risp. consegnato a terzi 100 g cocaina e consumato cocaina e marijuana. Rinvio dal TF. Prescrizione
17 ottobre 2007Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2003.52
Data decisione, Autorità:
17.10.2007, PENAL
Titolo:
Riciclato denaro proveniente dalla tratta di 40 ragazze avviate alla prostituzione + venduto risp. consegnato a terzi 100 g cocaina e consumato cocaina e marijuana. Rinvio dal TF. Prescrizione
CONSUMO DI STUPEFACENTI
INFRAZIONE LARM
NEGOZIAZIONE O PROCURA PER TERZI DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
PRESCRIZIONE DELL'AZIONE PENALE
RICICLAGGIO DI DENARO
TRATTA DI ESSERI UMANI
art. 97 CPS
art. 182 CPS
art. 196 CPS
art. 305 let. bis CPS
art. 305bis CPS
art. 33 LARM
art. 23 LDDS
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19a LSTUP
Incarto n.
72.2003.52
72.2007.40
Lugano,
17 ottobre 2007/nk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Leventina
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria:
Frida Andreotti, vicecancelliera
preso atto della sentenza 23 maggio 2003
della Corte di cassazione e di revisione penale, che, in esecuzione della
sentenza 29 aprile 2002 del Tribunale federale, ha stabilito:
"
1. I ricorsi di AC 1 e AC 2 sono parzialmente accolti, i
dispositivi n. 1.2, 2.2, 2.1 di pag. 35, 2.2 di pag. 35, 4 e 7 della sentenza
impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati a un'altra Corte delle assise
correzionali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Il ricorso del Procuratore pubblico è parzialmente
accolto e i dispositivi n. 1.1.1 e 2.1.1 della sentenza impugnata sono
riformati nel senso che AC 1 e AC 2 sono riconosciuti autori colpevoli di
tratta di esseri umani per avere avviato alla prostituzione circa 40 donne, tra
novembre del 1998 e il maggio del 2000, nell'osteria "__________ da loro
gestita congiuntamente. Inoltre i dispositivi n. 1.2, 2.2, 2.1 di pag. 35, 2.2
di pag. 35, 4, 5.1, 5.2, 6 e 7 della sentenza impugnata sono annullati e gli
atti sono rinviati a un'altra Corte delle assise correzionali per nuovo
giudizio nel senso dei considerandi",
considerato che i dispositivi della
sentenza 17 gennaio 2001 del Presidente della Corte delle Assise correzionali
di __________ annullati sono concretamente i seguenti:
a) a
motivo del parziale accoglimento del ricorso di AC 1 e di AC 2:
aa) il dispositivo
n. 1.2 relativo alla condanna di AC 1 per:
" riciclaggio di denaro, avendo inviato all'estero almeno
fr. 10'000.-- provenienti da un crimine";
ab) il
dispositivo n. 2.2 relativo alla condanna di AC 2 per:
" riciclaggio di denaro avendo inviato all'estero almeno
fr. 10'000.-- provenienti da un crimine";
ac) il
dispositivo n. 2.1 pag. 35:
" AC 1 è condannata:
2.1.1 alla pena di 18 (diciotto) mesi
di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.1.2
al pagamento di una multa di fr. 7'000.--;
2.1.3 all'espulsione dal territorio
svizzero per un tempo di 3 (tre) anni."
ad) il
dispositivo n 2.2 pag. 35:
" AC 2 è condannato:
2.2.1 alla pena di 14 (quattordici)
mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2.2
al pagamento di una multa di fr. 5'000.-- (parzialmente aggiuntiva
alla multa di fr. 200.-- inflittagli con decreto 27.9.1999 MP)".
ae) il
dispositivo n. 4:
" L'esecuzione delle pene detentive inflitte ai due
condannati e di quella d'espulsione inflitta a AC 1 è condizionalmente sospesa
con un periodo di prova di 2 (due) anni".
af) il
dispositivo n. 7:
" La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- e le spese
processuali sono poste a carico dei condannati, in solido e in parti
uguali".
b) a
motivo del parziale accoglimento del ricorso del Procuratore pubblico:
ba) i già
riprodotti dispositivi ni. 1.2, 2.2 relativi alle imputazioni di riciclaggio,
ni. 2.1 e 2.2 di pag. 35 relativi alla condanna degli accusati, n. 4 relativo
alla concessione della sospensione condizionale;
bb) nonché
Fatti
i dispositivi ni. 5.1 e 5.2 relativi alla confisca di fr. 20'000.-- e di fr.
19’806.10 e il dispositivo n. 6 relativo al dissequestro sugli altri beni;
Considerandi
considerato altresì che, con la citata
sentenza 23 maggio 2003, la Corte di Cassazione e di revisione penale, in
esecuzione della sentenza 29 aprile 2002 del Tribunale federale, riformando i
Dispositivo
dispositivi ni. 1.1.1 e 2.1.1 della sentenza 17 gennaio 2001 del Presidente
della Corte della Assise Correzionali di __________ ha riconosciuto AC 1
e AC 2 autori colpevoli di tratta degli esseri umani per aver avviato
alla prostituzione circa 40 donne, tra il novembre del 1998 e il maggio del
2000, nell'osteria "__________" a __________ da loro gestita
congiuntamente,
constatato che, per quanto ancora riguarda il reato di tratta
degli umani, sono cresciuti in giudicato i dispositivi ni. 1.1.2 e 2.1.2
della sentenza 17.1.2001, per il che si ha :
- che AC 1
è altresì autrice colpevole di tratta di esseri umani per aver avviato
alla prostituzione 38 ragazze attive in differenti locali ticinesi, nel periodo
settembre 1998 - 5.3.2000 (dispositivo n. 1.1.2);
- che AC 2
è altresì autore colpevole di tratta di esseri umani per aver avviato
alla prostituzione 5/6 donne attive presso il ristorante __________, nel
periodo agosto 1999/settembre 1999 (dispositivo n. 2.1.2);
ritenuto inoltre che -
come indica l'evocata sentenza 23 maggio 2003 della Corte di Cassazione di
revisione penale (a pag. 9) - formano oggetto di condanna definitiva (da
considerare nella ricommisurazione della pena) i seguenti dispositivi:
- dispositivo
n. 1.3 che dichiara AC 1 autrice colpevole di infrazione e contravvenzione
alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri;
- dispositivo
n. 1.4 che dichiara AC 1 autrice colpevole di contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti;
- dispositivo
n. 2.3 che dichiara AC 2 autore colpevole di infrazione e contravvenzione
alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri;
- dispositivo
n. 2.4 che dichiara AC 2 autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti;
- dispositivo
n. 2.5 che dichiara AC 2 autore colpevole di infrazione alla LF sulle armi;
-dispositivo n. 5.3 che ordina la confisca di una pistola;
ricordato che: - con la sentenza di
primo grado evocata già erano stati dissequestrati tutti i beni e gli oggetti
in sequestro ad eccezione di fr. 20'000.-- e fr. 19'806,10 confiscati (confische
quest’ultime cassate in sede di cassazione);
- in data
18 giugno 2001 a AC 2 sono stati restituiti, risp. liberati, deduzion fatta
della TG, della multa e delle spese, i suddetti averi, per cui alla data
dell’odierno dibattimento nulla più vi è in sequestro;
considerato che, in tali condizioni, le
questioni oggetto del rinvio a questa Corte correzionale sono le seguenti:
- sono AC 1
e AC 2 autori colpevoli di riciclaggio di denaro?
- tenuto
conto di tutti i reati loro ascritti, quale pena deve essere loro inflitta?
- possono
beneficiare della sospensione condizionale?
considerato inoltre che con atto
d'accusa 40/2007 del 19 aprile 2007 il procuratore pubblico ha rinviato a
giudizio AC 2
siccome accusato di
1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel corso dell'estate 2005 e fino a fine
settembre 2005,
a __________, senza essere autorizzato,
venduto, rispettivamente consegnato affinché ne
procedesse
alla vendita, a __________, complessivamente ca.
100 grammi
di cocaina (grado purezza sconosciuto), al prezzo
di fr. 110.--
il grammo rispettivamente a credito, sottoforma
di minigrip,
nonché offerto, in almeno una decina di
occasioni, a __________, ca. 5 grammi di cocaina;
2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
a __________ e in altre località del Ticino,
nel corso del 2005 e fino al 20 giugno 2006,
senza essere autorizzato,
consumato ca. 10 grammi di cocaina e ca. 5 grammi
di marijuana;
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
art. 19 cifra 1 e 19a LStup;
e per il che AC 2 viene in questa sede
giudicato anche per tali imputazioni;
conviene oggi nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e
domiciliata a
detenuta dal 3 maggio 2000 al 17
gennaio 2001;
AC 2
e domiciliato a
detenuto dal 3 maggio al 26 giugno 2000;
Presenti
§ Il procuratore pubblico .
§ Gli accusati AC
1 e AC 2 assistiti dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore alle ore 14:15 alle ore 18:00.
Viene discussa dalla Presidente con le
Parti, avuto riguardo all’imputazione di riciclaggio, la questione della
prescrizione, col risultato che non è lex mitior il diritto in vigore all’epoca
dei fatti (1998-2000) e che non è lex mitior il diritto in vigore dal 1.1.2007,
nella misura in cui prevede che la prescrizione si estingue dopo la sentenza di
primo grado (art. 97 cpv. 3 n.CP).
Le Parti convengono che il diritto
applicabile è quello in vigore dopo la riforma del 1.10.2002, che ha stabilito
per i delitti la prescrizione di 7 anni, ritenuto che non conta il periodo in
cui sono stati pendenti i ricorsi presso il TF (art. 70 cpv. 3 v.CP).
Le Parti sono d’accordo, alla luce di
quanto sopra, che venga ritenuto non prescritto il reato di riciclaggio per gli
importi spediti in __________ nel corso del 2000, che l’EFIN e la Polizia
avevano a suo tempo cifrato in fr. 15'298,90.
Siamo quindi in un reato di riciclaggio
di portata analoga a quello a suo tempo ritenuto dalla sentenza di primo grado.
Vi sono infatti difficoltà non da poco nell’accertamento dell’importo che fu
eventualmente spedito a partire dall’aprile 1999 fino al dicembre 1999.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
chiede la conferma integrale del rinvio a giudizio, ricordando che, come
concordato durante l’odierno dibattimento, per il reato di riciclaggio di
denaro devonsi considerare gli importi spediti in
Lettonia nel corso del 2000, pari a circa fr. 15'000.--. Chiede pure la
conferma dell’atto d’accusa aggiuntivo.
Conclude chiedendo che AC
1 venga condannata alla pena detentiva di mesi 23, pena totalmente aggiuntiva a
quelle inflittele con DA 10.11.2003 e che AC 2 venga condannato alla pena
detentiva di mesi 24. Non si oppone al beneficio della sospensione
condizionale, tuttavia chiede che sia imposto ai condannati un periodo di prova
di anni 5.
Chiede inoltre, in applicazione dell’art. 196
cpv. 3 v.CP, che venga inflitta la multa di fr. 7'000.-- a AC 1 e di fr.
5'000.-- a AC 2.
§ Il Difensore, il quale contesta il reato di riciclaggio
imputato ai suoi assistiti, così pure come l’infrazione alla LStup relativa al
commercio di gr. 100 di cocaina, imputata a AC 2. Conclude chiedendo:
- che
AC 1 venga condannata alla pena detentiva di mesi 20, da porsi al beneficio della
sospensione condizionale, asserendo che la sua assistita ha già pagato la multa
a suo tempo inflittale con sentenza di primo grado;
- che
AC 2 venga condannato alla pena detentiva massima di mesi 18, da porsi al
beneficio della sospensione condizionale e che la multa di fr. 5'000.-- postulata
dal PP venga ridotta a fr. 4'000.--, peraltro importo già saldato in data
18.6.2001. Non si oppone che ad entrambi i suoi patrocinati venga impartito un
periodo di prova lungo.
Posti dalla Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: A. AC 1
1.è autrice colpevole di riciclaggio di denaro
per avere
inviato all’estero somme di denaro provenienti
da un
crimine?
2. può
beneficiare della sospensione condizionale?
B. AC 2
1. è autore
colpevole di:
1.1. riciclaggio
di denaro
per avere
inviato all’estero somme di denaro provenienti da un crimine?
1.2. infrazione
alla LStup
per avere, senza essere autorizzato,
a __________, nel corso dell’estate 2005 e fino a
fine settembre 2005,
1.2.1. venduto,
risp. consegnato a __________, ca. 100 gr. di cocaina (grado purezza
sconosciuto)?
1.2.2. offerto a __________
ca. 5 gr. di cocaina?
1.3. contravvenzione
alla LStup
per avere, senza essere autorizzato,
a __________ e in altre località,
nel corso del 2005 e fino al 20 giugno 2006,
consumato piccoli quantitativi di cocaina e di
marijuana?
2. può
beneficiare della sospensione condizionale?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente ai
quesiti posti;
visti gli art. 12,
40, 42, 44, 47, 49, 51, 97 e ss., 182, 305bis n.CP;
18, 41, 63, 68, 69, 70 e
ss., 196, 305bis v.CP;
19 cifra 1 e 19a
LStup; 23 LDDS;
4, 5 e 33 LF sulle
armi, gli accessori di armi e munizioni;
9 e segg., 260, 264 CPP
e 39 TG sulle spese;
dichiara e
pronuncia:
1.AC 1 e AC
2
sono
coautori colpevoli di riciclaggio
di denaro,
per
avere,
sapendo o dovendo presumere che si trattava di
denaro provento da crimini, inviato all’estero somme di denaro
per un ordine di grandezza di circa fr.
15'000.--,
da
diverse località del Ticino,
nel periodo gennaio - 3 maggio 2000.
2. AC 1 e AC 2
sono
prosciolti dal reato di riciclaggio di denaro
per la spedizione all’estero di ulteriori somme
di denaro,
nel periodo ottobre 1998 - fine 1999.
3. AC 2 è
autore colpevole di:
3.1.
ripetuta infrazione alla LStup
per avere, senza essere autorizzato,
a __________, nel periodo estate 2005 - fine
settembre 2005,
3.1.1. consegnato a __________
ca. 100 gr. di cocaina;
3.1.2. offerto a __________
ca. 5 gr. di cocaina;
3.2. ripetuta
contravvenzione alla LStup
per avere, senza essere autorizzato,
a __________ e in altre località in Ticino,
nel corso del 2005 e fino al 20 giugno 2006,
consumato personalmente ca. 10 gr. di cocaina e
ca. 5 gr. di marijuana.
4. Di conseguenza, considerato che la pena
odierna deve essere commisurata tenendo conto per entrambi dei reati già
cresciuti in giudicato di tratta di esseri umani, di infrazione e
contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
nonché,
per il solo AC 2, di infrazione alla LF sulle armi, gli accessori di armi e
munizioni,
4.1. AC
1 è condannata:
4.1.1. alla pena detentiva
di mesi 23 (ventitré), da
dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena totalmente
aggiuntiva a quelle di giorni 15 di detenzione e di fr. 1'000.-- di multa,
inflittele con DA del 10.11.2003;
4.1.2. alla multa di
fr. 7'000.--.
4.2. AC 2 è condannato:
4.2.1. alla
pena detentiva di anni due (2), da dedursi il carcere
preventivo sofferto;
4.2.2. alla multa di fr. 4'000.--.
5.La tassa di giustizia di fr. 400.-- e le
spese processuali sono a carico dei condannati, in ragione di ½ ciascuno.
6.L’esecuzione della pena detentiva inflitta
ai condannati è sospesa e ad essi è impartito un
periodo di prova di anni cinque.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 400.--
Inchiesta
preliminare fr. 6'195.60
Multe fr. 11'000.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 17'645.60
============
Distinta
spese a carico di AC 1
Tassa di
giustizia fr. 200.--
Inchiesta
preliminare fr. 2'997.80
Multa fr. 7'000.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 10'222.80
============
Distinta
spese a carico di AC 2
Tassa di
giustizia fr. 200.--
Inchiesta
preliminare fr. 3'197.80
Multa fr. 4'000.--
Spese postali,tel.,affr.
in blocco fr. 25.--
fr. 7'422.80
============
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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