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Decisione

72.2003.72

detenzione, vendita e offerte di stupefacenti- tentata truffa all'assicurazione - rinvio della parte civile al foro civile

8 giugno 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato

previsto dall'art. 19 cfr. 1 LS;

2. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato,

a Lamone, Lugano, Riazzino e in altre località

non meglio precisate, nel periodo febbraio 2002 / 25.01.2003

consumato personalmente un non meglio precisato

quantitativo di cocaina (ma almeno 30 grammi), di marijuana (ma almeno 5

grammi) e di ecstasy (ma almeno una pastiglia e mezzo) nonché per avere

detenuto presso il suo domicilio circa 2 grami netti di cocaina, 4,11 grammi

netti di canapa e 0,96 grammi netti di semi di canapa, sostanze destinate al

suo personale consumo e sequestrate dalla Polizia al momento del suo arresto;

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato

previsto dall'art. 19a cfr. 1 LS;

3. tentata

truffa

per

avere, alfine di procacciarsi un indebito profitto,

tentato di ingannare con astuzia i funzionari

della PC 1 affermando cose false per indurre la compagnia assicurativa ad atti

pregiudizievoli al proprio patrimonio, in particolare a seguito dell’avvenuto

furto a Melide, il 22/23.12.2002 di alcuni oggetti dalla sua autovettura

Renault Clio, TI __________, denunciato alla sopracitata assicurazione,

allestendo e sottoscrivendo il 03.01.2003 il relativo annuncio di sinistro,

anche il furto mai però avvenuto di un autoradio Alpine, di un amplificatore

Pioneer e di un pannello con due altoparlanti Pioneer, allo scopo di così

ottenere un ulteriore illecito indennizzo, comunque non corrispostogli, di

almeno Fr. 1'300.--;

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato

previsto dall'art. 146 cpv. 1 CPS in relazione con l’art. 21 CPS;

4. circolazione

in stato di ebrietà

per

avere, sulla tratta Melide - Lugano, in data 13.04.2003, circolato al volante

della vettura Peugeot 306, targata TI __________ in stato di ebrietà

(alcoolemia minima 1,78 / massima 2,13 grammi per mille);

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato

previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 79/2003 del 15 luglio 2003, emanato dal Procuratore

pubblico.

Inoltre prevenuto colpevole di:

1. infrazione

alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere, senza diritto, a Chiasso, il

12.12.2004

importato in Svizzera portando sulla sua persona

un coltello in metallo, a molla, apribile con una sola mano;

fatti avvenuti

nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto

dall'art. 33 cfr. 1 lett. a) LArm in relazione con l'art. 4 lett. c) LArm;

Considerandi

2.

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a Lugano,

nel corso del mese di dicembre del 2004,

consumato personalmente un imprecisato ma

comunque minimo quantitativo di marijuana;

fatti avvenuti nelle

indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 19a cfr. 1 LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa

aggiuntivo 69/2005 del 23 maggio 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 15:20.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

chiede la conferma degli atti d’accusa e la condanna dell’imputato alla pena di

12.

mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3

anni. Postula inoltre la revoca della sospensione condizionale della pena di 6

giorni di cui al DAC 28.01. 2002 del Ministero Pubblico di Lugano. Da ultimo

chiede la confisca di quanto oggetto di sequestro ad eccezione del telefono

cellulare Ericsson.

§ Il Difensore, il quale chiede che il suo cliente venga

prosciolto dal punto 1.2 e 1.5 AA 79/2003 in applicazione dell’art. 19b

LFStup. Chiede altresì il proscioglimento di AC 1 dal punto 2 AA 79/2003 per

quanto attiene al consumo di marijuana ed ecstasy per intervenuta prescrizione

dell’azione penale. Contesta l’ipotesi accusatoria di truffa, punto 3 AA 79/2003,

non essendo adempiuto il requisito oggettivo dell’inganno astuto. Per quanto

attiene ai consumi chiede che l’accusato vada esente da pena ex art. 19a

LFStup. Da ultimo, si oppone alla revoca della sospensione condizionale della

pena di cui al DAC 28.01.2002. Tutto ciò posto, chiede una massiccia riduzione

della pena.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1

1.

È autore

colpevole di:

1.1

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

tra il 2001 e

il 25 gennaio 2003,

a Riazzino,

Lamone, Lugano ed in altre imprecisate località:

1.1.1

venduto 85

grammi di cocaina?

1.1.2

offerto 10

grammi di cocaina?

1.1.3

detenuto, a

scopo di vendita, 5 grammi di cocaina?

1.1.4

venduto 100

pastiglie di ecstasy?

1.1.5

offerto un

imprecisato quantitativo di marijuana?

1.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

tra il 25

gennaio 2003 e dicembre 2004,

a Riazzino,

Lamone, Lugano ed in altre imprecisate località,

consumato 25

grammi di cocaina, almeno 5 grammi di marijuana, una pastiglia e mezza di

ecstasy, nonché per avere detenuto presso il suo domicilio 2 grammi di cocaina,

4,11 grammi netti di canapa, 0,96 grammi netti di semi di canapa, sostanze destinate

al suo personale consumo?

1.3

tentata

truffa

per avere,

tra dicembre

2002.

e gennaio 2003, a Lugano,

alfine di

procacciarsi un indebito profitto,

tentato

d’ingannare con astuzia i funzionari della PC 1,

denunciando,

contrariamente al vero, il furto di un’autoradio Alpine, di un amplificatore

Pioneer e di un pannello con due altoparlanti Pioneer, sottoscrivendo il

relativo annuncio di sinistro, allo scopo di ottenere un indebito profitto di

almeno fr. 1'300.-?

1.4

circolazione

in stato d’ebrietà

per avere

sulla tratta Melide-Lugano, il 13 aprile 2003

circolato al volante della vettura Peugeot 306,

TI __________, in stato d’ebrietà con un tasso di alcolemia minimo di 1,78 e

massimo di 2,13 grammi per mille?

1.5

infrazione

alla LF sulle armi e sulle munizioni

¨ per avere,

senza diritto,

il 12 dicembre 2004, a Chiasso,

importato in Svizzera sulla sua persona un

coltello in metallo,

a molla, apribile con una sola mano?

E come meglio

descritto negli atti d’accusa.

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

3.

Deve essere

ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di 6 giorni di

detenzione di cui al decreto d’accusa 28.01.2002 del Ministero Pubblico di

Lugano?

4.

Deve essere

ordinata la confisca o il sequestro conservativo del denaro e degli oggetti

posti sotto sequestro?

5.

Deve

essere condannato a risarcire l’indennità richiesta dalla Parte Civile?

Considerato - che AC 1, per i

fatti posti alla base del giudizio in esame, è stato condannato alla pena di 10

mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni,

a valere quale pena aggiuntiva a quella di 6 giorni di detenzione di cui al

decreto d’accusa 28 gennaio 2002 del Ministero Pubblico di Lugano;

- che, con

riferimento all’imputazione di tentata truffa, punto 3 dell’atto d’accusa AAC

79/2003, che ha trovato piena conferma nel giudizio di condanna, la PC 1 ha

postulato la condanna dell’accusato ad un risarcimento di fr. 1'554.- (istanza

di risarcimento 29 maggio 2005 doc. TPC 3);

- che da un

esame dei documenti prodotti, si ha che l’importo in questione si riferisce

all’indennizzo pagato all’imputato per i danni di carrozzeria patiti in seguito

al furto con scasso di alcuni oggetti dalla sua vettura, episodio da cui egli

ha preso spunto per il tentativo di truffa in questione (fattura 17 gennaio

2003.

della carrozzeria __________, allegata sub doc. TPC 3);

- che

tuttavia la pretesa in questione non ha in realtà alcuna relazione con l’imputazione

di tentata truffa, che deriva dal tentativo di farsi pagare come rubati un’autoradio

con

accessori

per un valore complessivo di fr. 1'300.-, in realtà

non

asportati dall'autore del furto, importo peraltro mai pagato

dall’assicurazione;

- che la

pretesa è invece di natura civilistica, scaturendo dalla liquidazione del

rapporto contrattuale in seguito alla rescissione della polizza d’assicurazione

da parte della compagnia assicurativa ex art. 40 LCA in seguito al tentativo di

truffa commesso dall’imputato (scritto 24.07.2003 allegato sub doc. TPC 3) e

consistendo nella richiesta di restituzione dell'importo versato in rimborso

dei danni effettivamente subiti dal prevenuto in occasione del furto;

- che,

tutto ciò posto, la Parte Civile, per il riconoscimento della propria pretesa,

non può che essere rinviata al foro civile;

rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne che ai n. 1.1.2, 1.1.5, 3, 5, mentre che parzialmente

affermativamente al n. 1.2;

visti gli art. 18, 21, 36, 41, 58, 63, 68, 69,

146,CP;

19.

e 19a LFStup;

91.

LCS;

33.

LArm;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 é

autore colpevole di:

1.1

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

tra il 2001 e il 25 gennaio 2003,

a Riazzino, Lamone, Lugano ed in altre

imprecisate località:

1.1.1

venduto 85

grammi di cocaina;

1.1.2

detenuto, a

scopo di vendita, 5 grammi di cocaina;

1.1.3

venduto 100

pastiglie di ecstasy;

1.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

tra il 25 gennaio 2003 e dicembre 2004, a

Riazzino, Lamone, Lugano ed in altre imprecisate località,

consumato circa 20 grammi di cocaina, un

imprecisato, ma minimo, quantitativo di marijuana, nonché per avere detenuto

presso il suo domicilio, a scopo di personale consumo, 2 grammi di cocaina,

4,11 grammi di canapa, 0,96 grammi di semi di canapa;

1.3

tentata

truffa

per avere,

a dicembre del 2002 e gennaio 2003, a Lugano,

alfine di procacciarsi un indebito profitto,

tentato d’ingannare con astuzia i funzionari della PC 1, denunciando,

contrariamente al vero, il furto di un’autoradio Alpine, di un amplificatore

Pioneer e di un pannello con due altoparlanti Pioneer, sottoscrivendo il

relativo avviso di sinistro, allo scopo di ottenere un indebito profitto di

almeno fr. 1'300.-;

1.4

circolazione

in stato d’ebrietà

per avere

sulla tratta Melide-Lugano, il 13 aprile 2003

circolato al volante della vettura Peugeot 306,

TI __________,

in stato d’ebrietà con un tasso di alcolemia

minimo di 1,78 e massimo di 2,13 grammi per mille;

1.5

infrazione

alla LF sulle armi e sulle munizioni

per

avere, senza diritto,

il 12 dicembre 2004, a Chiasso,

importato in Svizzera sulla sua persona un

coltello in metallo,

a molla, apribile con una sola mano;

e come meglio

descritto negli atti d’accusa.

2.

Di conseguenza, AC 1, è condannato:

2.1

alla pena di

10.

mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto,

a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di 6 giorni di detenzione

di cui al decreto d’accusa 28.01.2002 del Ministero Pubblico di Lugano;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena privativa della libertà

inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 3

anni.

4.

La PC 1 è rinviata al foro civile per il

risarcimento della propria pretesa.

5.

È ordinata la confisca di fr. 5'500.- e di tutti

gli oggetti sequestrati indicati nell’atto d’accusa come corpi di reato

eccezion fatta per il telefono cellulare Ericsson, nonché la confisca e la

distruzione dello stupefacente sequestrato.

6.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione

della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

PC 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 2'312.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 2'662.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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