72.2003.72
detenzione, vendita e offerte di stupefacenti- tentata truffa all'assicurazione - rinvio della parte civile al foro civile
8 giugno 2005Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2003.72
Data decisione, Autorità:
08.06.2005, PENAL
Titolo:
detenzione, vendita e offerte di stupefacenti- tentata truffa all'assicurazione - rinvio della parte civile al foro civile
CONSUMO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
RINVIO AL FORO CIVILE
TRUFFA
art. 21 CPS
art. 41 CPS
art. 58 CPS
art. 68 CPS
art. 146 CPS
art. 33 LARM
art. 91 LCSTR
art. 19a LSTUP
Incarto n.
72.2003.72
72.2005.70
Mendrisio,
8 giugno 2005/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Locarno
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Manuela Frequin, vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 25 gennaio al 27 marzo 2003;
prevenuto colpevole
di:
1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato:
1.1 a
Riazzino, Lamone, Lugano ed altre località non meglio precisate, nel periodo
inizio 2001 / 25.01.2003,
ripetutamente venduto a vari tossicodipendenti
locali tra cui __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e ad altri non meglio identificati almeno 85 grammi di
cocaina al prezzo di Fr. 120.- / Fr. 150.- la busta da 0,6 / 0,7 grammi,
sostanza previamente acquistata a Cadempino e a Lugano da spacciatori di colore
non meglio identificati nonché da __________, sia direttamente che per il
tramite di __________, al prezzo medio di Fr. 90.- / Fr. 120.- il grammo;
1.2 a
Riazzino, Lamone, Lugano ed in altre località non meglio precisate, nel periodo
inizio 2001 / 25.01.2003,
ripetutamente offerto gratuitamente a vari
tossicodipendenti locali tra cui __________, __________, __________, __________
(25.03.1986) e ad altri non meglio identificati almeno 10 grammi di cocaina,
sostanza previamente acquistata nelle medesime circostanze di tempo e luogo di
cui al punto 1.1;
1.3 a
Lamone, nel periodo gennaio 2003 / 25.01.2003,
detenuto presso il suo domicilio almeno 5 grammi
di cocaina, sostanza previamente acquistata da __________ nelle medesime
circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1.1, stupefacente che era sua
intenzione destinare alla vendita a terzi se non gli fosse stato sequestrato
dalla Polizia al momento del suo arresto;
1.4 a
Riazzino, nel periodo fine estate 2002 / inizio autunno 2002, ripetutamente
venduto a __________ e ad altre persone non meglio identificate 100 pastiglie
di ecstasy al prezzo di Fr. 15.-- / Fr. 20.-- ciascuna, stupefacente
previamente acquistato da terze persone non meglio identificate al prezzo di
Fr. 7.-- / Fr. 10.-- la pastiglia;
1.5 a
Lamone, nel periodo febbraio 2002 / 25.01.2003
ripetutamente offerto gratuitamente a terze
persone non meglio identificate un imprecisato, seppur minimo, quantitativo di
marijuana;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato
previsto dall'art. 19 cfr. 1 LS;
2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
a Lamone, Lugano, Riazzino e in altre località
non meglio precisate, nel periodo febbraio 2002 / 25.01.2003
consumato personalmente un non meglio precisato
quantitativo di cocaina (ma almeno 30 grammi), di marijuana (ma almeno 5
grammi) e di ecstasy (ma almeno una pastiglia e mezzo) nonché per avere
detenuto presso il suo domicilio circa 2 grami netti di cocaina, 4,11 grammi
netti di canapa e 0,96 grammi netti di semi di canapa, sostanze destinate al
suo personale consumo e sequestrate dalla Polizia al momento del suo arresto;
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato
previsto dall'art. 19a cfr. 1 LS;
3. tentata
truffa
per
avere, alfine di procacciarsi un indebito profitto,
tentato di ingannare con astuzia i funzionari
della PC 1 affermando cose false per indurre la compagnia assicurativa ad atti
pregiudizievoli al proprio patrimonio, in particolare a seguito dell’avvenuto
furto a Melide, il 22/23.12.2002 di alcuni oggetti dalla sua autovettura
Renault Clio, TI __________, denunciato alla sopracitata assicurazione,
allestendo e sottoscrivendo il 03.01.2003 il relativo annuncio di sinistro,
anche il furto mai però avvenuto di un autoradio Alpine, di un amplificatore
Pioneer e di un pannello con due altoparlanti Pioneer, allo scopo di così
ottenere un ulteriore illecito indennizzo, comunque non corrispostogli, di
almeno Fr. 1'300.--;
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato
previsto dall'art. 146 cpv. 1 CPS in relazione con l’art. 21 CPS;
4. circolazione
in stato di ebrietà
per
avere, sulla tratta Melide - Lugano, in data 13.04.2003, circolato al volante
della vettura Peugeot 306, targata TI __________ in stato di ebrietà
(alcoolemia minima 1,78 / massima 2,13 grammi per mille);
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 79/2003 del 15 luglio 2003, emanato dal Procuratore
pubblico.
Inoltre prevenuto colpevole di:
1. infrazione
alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere, senza diritto, a Chiasso, il
12.12.2004
importato in Svizzera portando sulla sua persona
un coltello in metallo, a molla, apribile con una sola mano;
fatti avvenuti
nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto
dall'art. 33 cfr. 1 lett. a) LArm in relazione con l'art. 4 lett. c) LArm;
Considerandi
2.
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a Lugano,
nel corso del mese di dicembre del 2004,
consumato personalmente un imprecisato ma
comunque minimo quantitativo di marijuana;
fatti avvenuti nelle
indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 19a cfr. 1 LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa
aggiuntivo 69/2005 del 23 maggio 2005, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 15:20.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
chiede la conferma degli atti d’accusa e la condanna dell’imputato alla pena di
12.
mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3
anni. Postula inoltre la revoca della sospensione condizionale della pena di 6
giorni di cui al DAC 28.01. 2002 del Ministero Pubblico di Lugano. Da ultimo
chiede la confisca di quanto oggetto di sequestro ad eccezione del telefono
cellulare Ericsson.
§ Il Difensore, il quale chiede che il suo cliente venga
prosciolto dal punto 1.2 e 1.5 AA 79/2003 in applicazione dell’art. 19b
LFStup. Chiede altresì il proscioglimento di AC 1 dal punto 2 AA 79/2003 per
quanto attiene al consumo di marijuana ed ecstasy per intervenuta prescrizione
dell’azione penale. Contesta l’ipotesi accusatoria di truffa, punto 3 AA 79/2003,
non essendo adempiuto il requisito oggettivo dell’inganno astuto. Per quanto
attiene ai consumi chiede che l’accusato vada esente da pena ex art. 19a
LFStup. Da ultimo, si oppone alla revoca della sospensione condizionale della
pena di cui al DAC 28.01.2002. Tutto ciò posto, chiede una massiccia riduzione
della pena.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC 1
1.
È autore
colpevole di:
1.1
infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
tra il 2001 e
il 25 gennaio 2003,
a Riazzino,
Lamone, Lugano ed in altre imprecisate località:
1.1.1
venduto 85
grammi di cocaina?
1.1.2
offerto 10
grammi di cocaina?
1.1.3
detenuto, a
scopo di vendita, 5 grammi di cocaina?
1.1.4
venduto 100
pastiglie di ecstasy?
1.1.5
offerto un
imprecisato quantitativo di marijuana?
1.2
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
tra il 25
gennaio 2003 e dicembre 2004,
a Riazzino,
Lamone, Lugano ed in altre imprecisate località,
consumato 25
grammi di cocaina, almeno 5 grammi di marijuana, una pastiglia e mezza di
ecstasy, nonché per avere detenuto presso il suo domicilio 2 grammi di cocaina,
4,11 grammi netti di canapa, 0,96 grammi netti di semi di canapa, sostanze destinate
al suo personale consumo?
1.3
tentata
truffa
per avere,
tra dicembre
2002.
e gennaio 2003, a Lugano,
alfine di
procacciarsi un indebito profitto,
tentato
d’ingannare con astuzia i funzionari della PC 1,
denunciando,
contrariamente al vero, il furto di un’autoradio Alpine, di un amplificatore
Pioneer e di un pannello con due altoparlanti Pioneer, sottoscrivendo il
relativo annuncio di sinistro, allo scopo di ottenere un indebito profitto di
almeno fr. 1'300.-?
1.4
circolazione
in stato d’ebrietà
per avere
sulla tratta Melide-Lugano, il 13 aprile 2003
circolato al volante della vettura Peugeot 306,
TI __________, in stato d’ebrietà con un tasso di alcolemia minimo di 1,78 e
massimo di 2,13 grammi per mille?
1.5
infrazione
alla LF sulle armi e sulle munizioni
¨ per avere,
senza diritto,
il 12 dicembre 2004, a Chiasso,
importato in Svizzera sulla sua persona un
coltello in metallo,
a molla, apribile con una sola mano?
E come meglio
descritto negli atti d’accusa.
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
3.
Deve essere
ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di 6 giorni di
detenzione di cui al decreto d’accusa 28.01.2002 del Ministero Pubblico di
Lugano?
4.
Deve essere
ordinata la confisca o il sequestro conservativo del denaro e degli oggetti
posti sotto sequestro?
5.
Deve
essere condannato a risarcire l’indennità richiesta dalla Parte Civile?
Considerato - che AC 1, per i
fatti posti alla base del giudizio in esame, è stato condannato alla pena di 10
mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni,
a valere quale pena aggiuntiva a quella di 6 giorni di detenzione di cui al
decreto d’accusa 28 gennaio 2002 del Ministero Pubblico di Lugano;
- che, con
riferimento all’imputazione di tentata truffa, punto 3 dell’atto d’accusa AAC
79/2003, che ha trovato piena conferma nel giudizio di condanna, la PC 1 ha
postulato la condanna dell’accusato ad un risarcimento di fr. 1'554.- (istanza
di risarcimento 29 maggio 2005 doc. TPC 3);
- che da un
esame dei documenti prodotti, si ha che l’importo in questione si riferisce
all’indennizzo pagato all’imputato per i danni di carrozzeria patiti in seguito
al furto con scasso di alcuni oggetti dalla sua vettura, episodio da cui egli
ha preso spunto per il tentativo di truffa in questione (fattura 17 gennaio
2003.
della carrozzeria __________, allegata sub doc. TPC 3);
- che
tuttavia la pretesa in questione non ha in realtà alcuna relazione con l’imputazione
di tentata truffa, che deriva dal tentativo di farsi pagare come rubati un’autoradio
con
accessori
per un valore complessivo di fr. 1'300.-, in realtà
non
asportati dall'autore del furto, importo peraltro mai pagato
dall’assicurazione;
- che la
pretesa è invece di natura civilistica, scaturendo dalla liquidazione del
rapporto contrattuale in seguito alla rescissione della polizza d’assicurazione
da parte della compagnia assicurativa ex art. 40 LCA in seguito al tentativo di
truffa commesso dall’imputato (scritto 24.07.2003 allegato sub doc. TPC 3) e
consistendo nella richiesta di restituzione dell'importo versato in rimborso
dei danni effettivamente subiti dal prevenuto in occasione del furto;
- che,
tutto ciò posto, la Parte Civile, per il riconoscimento della propria pretesa,
non può che essere rinviata al foro civile;
rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne che ai n. 1.1.2, 1.1.5, 3, 5, mentre che parzialmente
affermativamente al n. 1.2;
visti gli art. 18, 21, 36, 41, 58, 63, 68, 69,
146,CP;
19.
e 19a LFStup;
91.
LCS;
33.
LArm;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 é
autore colpevole di:
1.1
infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
tra il 2001 e il 25 gennaio 2003,
a Riazzino, Lamone, Lugano ed in altre
imprecisate località:
1.1.1
venduto 85
grammi di cocaina;
1.1.2
detenuto, a
scopo di vendita, 5 grammi di cocaina;
1.1.3
venduto 100
pastiglie di ecstasy;
1.2
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
tra il 25 gennaio 2003 e dicembre 2004, a
Riazzino, Lamone, Lugano ed in altre imprecisate località,
consumato circa 20 grammi di cocaina, un
imprecisato, ma minimo, quantitativo di marijuana, nonché per avere detenuto
presso il suo domicilio, a scopo di personale consumo, 2 grammi di cocaina,
4,11 grammi di canapa, 0,96 grammi di semi di canapa;
1.3
tentata
truffa
per avere,
a dicembre del 2002 e gennaio 2003, a Lugano,
alfine di procacciarsi un indebito profitto,
tentato d’ingannare con astuzia i funzionari della PC 1, denunciando,
contrariamente al vero, il furto di un’autoradio Alpine, di un amplificatore
Pioneer e di un pannello con due altoparlanti Pioneer, sottoscrivendo il
relativo avviso di sinistro, allo scopo di ottenere un indebito profitto di
almeno fr. 1'300.-;
1.4
circolazione
in stato d’ebrietà
per avere
sulla tratta Melide-Lugano, il 13 aprile 2003
circolato al volante della vettura Peugeot 306,
TI __________,
in stato d’ebrietà con un tasso di alcolemia
minimo di 1,78 e massimo di 2,13 grammi per mille;
1.5
infrazione
alla LF sulle armi e sulle munizioni
per
avere, senza diritto,
il 12 dicembre 2004, a Chiasso,
importato in Svizzera sulla sua persona un
coltello in metallo,
a molla, apribile con una sola mano;
e come meglio
descritto negli atti d’accusa.
2.
Di conseguenza, AC 1, è condannato:
2.1
alla pena di
10.
mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto,
a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di 6 giorni di detenzione
di cui al decreto d’accusa 28.01.2002 del Ministero Pubblico di Lugano;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione della pena privativa della libertà
inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 3
anni.
4.
La PC 1 è rinviata al foro civile per il
risarcimento della propria pretesa.
5.
È ordinata la confisca di fr. 5'500.- e di tutti
gli oggetti sequestrati indicati nell’atto d’accusa come corpi di reato
eccezion fatta per il telefono cellulare Ericsson, nonché la confisca e la
distruzione dello stupefacente sequestrato.
6.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
PC 1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 2'312.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 2'662.--
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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