72.2003.89
stupefacenti (canapa - marjiuana)
22 dicembre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
72.2003.89
Data decisione, Autorità:
22.12.2004, PENAL
Titolo:
stupefacenti (canapa - marjiuana)
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19a cf. 1 LSTUP
Incarto n.
72.2003.89
Mendrisio,
22 dicembre 2004/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Mauro
Ermani
Segretario:
Pascal Cattaneo, vicecancelliere
Sedente nell’aula
penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
prevenuto colpevole
di:
1. ripetuta
infrazione alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, in veste di commesso/uomo tuttofare presso il
negozio di canapaio "__________", ripetutamente venduto, intermediato
e trasportato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente (marijuana),
percependo per le sue mansioni un salario lordo mensile di fr. 4'100.--,
e meglio
per avere, nelle sottoelencate occasioni e circostanze:
1.1 fra
il mese di febbraio 2002 e il mese di marzo 2003 a
Chiasso, ripetutamente venduto ad un numero indeterminato di acquirenti del
negozio di canapaio, un ingente quantitativo di marijuana;
1.2 fra
il mese di febbraio 2002 e il mese di marzo 2003 a Chiasso, fatto da tramite
per conto di clienti italiani del negozio con "corrieri" della zona,
per la presa in consegna e il trasporto di un quantitativo complessivo di
almeno 200 Kg di marijuana destinata all'esportazione illegale in Italia;
1.3. fra
il mese di febbraio 2002 e il mese di marzo 2003, trasportato da Noranco a
Chiasso un quantitativo complessivo di ca. 8 Kg di marijuana destinati al
mercato degli stupefacenti;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;
2. ripetuta
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, ripetutamente consumato un quantitativo
imprecisato di marijuana;
avvenuti a Stabio, a Chiasso ed in altre imprecisate località del Cantone,
nel corso dell'anno antecedente al 25 marzo 2003;
reato
previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 94/2003 del 9 settembre 2003, che sostituisce il dac
2440/2003 del 14 luglio 2003, emanato dal Procuratore pubblico.
E inoltre:
1. infrazione
semplice alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, a Chiasso, nel periodo febbraio
2002/03.05.2002, quale commesso del canapaio __________, ripetutamente venduto
a vari clienti tra cui __________ e altri solo parzialmente identificati un
imprecisato quantitativo di canapa ma almeno, il 03.05.2002, al prezzo di fr.
7'600.--, 2210 grammi con un tenore di THC pari al 13,9g/100g, sapendo o dovendo
presumere come predetta sostanza sarebbe poi stata da loro utilizzata come
stupefacente;
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 19 cfr. 1 LS;
Considerandi
2.
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, a Stabio, Chiasso e altre località non meglio
precisate, nel periodo giugno 2001/03.05.2002, consumato personalmente un non
meglio precisato quantitativo di canapa;
fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 19a cfr. 1 LS;
e meglio
come descritto nel dac. 605/2002 del 2 settembre 2002, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. __________.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 15.30 alle ore 16.50.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,
dopo avere brevemente riassunto l’agire dell’ accusato, chiede la conferma
integrale dell’atto di accusa. Conclude quindi chiedendo la condanna di AC 1
alla pena di 6 mesi di detenzione da porre al beneficio della sospensione
condizionale. Postula inoltre la revoca della sospensione condizionale concessa
alla pena di 1 mese di detenzione inflitta 3.2.2000 dall’UR-Amt II
Emmental-Oberaargau e la condanna al pagamento di fr. 2000.- a titolo di
risarcimento compensatorio alla Stato.
§ Il Difensore, il quale, pone in risalto la personalità, la
figura e la vita anteriore dell’accusato. Ritenuto come sia stato l’ufficio di
collocamento ad avere proposto all’accusato di lavorare quale venditore presso
un canapaio, sostiene che AC 1 ha agito sotto l’influsso di un errore di
diritto.Chiede quindi l’applicazione dell’art. 20 CP. Per il resto conclude
chiedendo che la pena detentiva da infliggere all’accusato venga sensibilmente
ridotta e posta al beneficio della sospensione condizionale. Si oppone alla
revoca della sospensione condizionale concessa alla pena di 1 mese di detenzione
inflitta 3.2.2000 dall’UR-Amt II Emmental-Oberaargau. Si oppone pure al
pagamento di un risarcimento compensatorio.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti:
AC 1
1.
È autore
colpevole di:
1.1
infrazione alla LFStup
per
avere, senza essere autorizzato,
a
Chiasso, in qualità di commesso/uomo tuttofare del canapaio __________
1.1.1
nel periodo
febbraio 2002/3.5.2002,
ripetutamente venduto a vari clienti, almeno complessivi 2'210
grammi di canapa, con un tenore di THC pari al 13,9%, pur sapendo o dovendo
presumere che la tale canapa sarebbe stata utilizzata a fine stupefacente ?
1.1.2
nel periodo
febbraio 2002 e il mese di marzo 2003
1.1.2.1
ripetutamente
venduto a vari acquirenti, un ingente quantitativo di marijuana?
1.1.2.2
fatto da
tramite per conto di clienti italiani del negozio con corrieri della
zona, per la presa in consegna ed il trasporto di almeno 200 Kg di marijuana,
destinata all’esportazione illegale in Italia ?
1.1.2.3
trasportato da
Noranco a Chiasso un quantitativo di 8 Kg di marijuana destinati al mercato
degli stupefacenti ?
1.2
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
a Stabio,
Chiasso ed altre imprecisate località,
consumato un imprecisato quantitativo di canapa
1.2.1
nel periodo
giugno 2001 – 3.5.2002 ?
1.2.2
nel periodo
25.
marzo 2002 – 25 marzo 2003 ?
2.
Ha egli
agito sotto l’influsso di un errore di diritto (art. 20 CP) ?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
4.
Deve
essere revocata la sospensione condizionale concessa alla pena di 1 mese di
detenzione inflitta il 3.2.2000 dall’UR-Amt II Emmental-Oberaargau ?
5.
Deve
essere condannato al pagamento di un risarcimento compensatorio a favore dello
Stato e se si di quanto ?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne che ai quesiti n. 1.2.1, 2, 4 e 5, in modo parzialmente
affermativo al quesito n. 1.2.2;
visti gli art. 18, 36, 41,
59, 63 e 68 CP;
19.
cifra
1.
e 19a LFstup;
9.
segg.
CPP e 39 TG sulle spese
dichiara e pronuncia:
AC 1
1.
é autore
colpevole di
1.1
infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
a
Chiasso, in qualità di commesso/uomo tuttofare del canapaio __________
nei
periodi febbraio 2002 – marzo 2003,
1.1.1
ripetutamente venduto a vari clienti, almeno complessivi
2'210 grammi di canapa, con un tenore di THC pari al 13,9%, pur sapendo o
dovendo presumere che la tale canapa sarebbe stata utilizzata a fine
stupefacente;
1.1.2
fatto da tramite per conto di clienti italiani del negozio
con corrieri della zona, per la presa in consegna ed il trasporto di almeno 200
Kg di marijuana, destinata all’esportazione illegale in Italia;
1.1.3
trasportato da Noranco a Chiasso un quantitativo di 8 Kg di
marijuana destinati al mercato degli stupefacenti;
1.2
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, a Chiasso, Stabio e in altre imprecisate
località, nel periodo 1 ottobre 2002 – 25.3.2003, ripetutamente consumato un
quantitativo imprecisato di marijuana.
e meglio
come descritto nell’atto d’accusa e nel decreto di accusa.
2.
AC 1 è
prosciolto dall’imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
limitatamente al periodo antecedente il 1 ottobre 2002.
3.
Di
conseguenza, AC 1 é condannato:
3.1
alla pena di
5.
mesi di detenzione;
3.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali
4.
L’esecuzione
della pena privativa della libertà è sospesa e al condannato è prescritto un
periodo di prova di 4 anni
5.
La
sospensione condizionale della pena di 1 mese inflitta al condannato in data
3.2.2000
dall’UR-Amt II Emmental-Oberaargau non é revocata.
6.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente Il
segretario
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 617.60
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 967.60
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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