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Decisione

72.2003.89

stupefacenti (canapa - marjiuana)

22 dicembre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;

2. ripetuta

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato, ripetutamente consumato un quantitativo

imprecisato di marijuana;

avvenuti a Stabio, a Chiasso ed in altre imprecisate località del Cantone,

nel corso dell'anno antecedente al 25 marzo 2003;

reato

previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 94/2003 del 9 settembre 2003, che sostituisce il dac

2440/2003 del 14 luglio 2003, emanato dal Procuratore pubblico.

E inoltre:

1. infrazione

semplice alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato, a Chiasso, nel periodo febbraio

2002/03.05.2002, quale commesso del canapaio __________, ripetutamente venduto

a vari clienti tra cui __________ e altri solo parzialmente identificati un

imprecisato quantitativo di canapa ma almeno, il 03.05.2002, al prezzo di fr.

7'600.--, 2210 grammi con un tenore di THC pari al 13,9g/100g, sapendo o dovendo

presumere come predetta sostanza sarebbe poi stata da loro utilizzata come

stupefacente;

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 19 cfr. 1 LS;

Considerandi

2.

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato, a Stabio, Chiasso e altre località non meglio

precisate, nel periodo giugno 2001/03.05.2002, consumato personalmente un non

meglio precisato quantitativo di canapa;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 19a cfr. 1 LS;

e meglio

come descritto nel dac. 605/2002 del 2 settembre 2002, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. __________.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 15.30 alle ore 16.50.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,

dopo avere brevemente riassunto l’agire dell’ accusato, chiede la conferma

integrale dell’atto di accusa. Conclude quindi chiedendo la condanna di AC 1

alla pena di 6 mesi di detenzione da porre al beneficio della sospensione

condizionale. Postula inoltre la revoca della sospensione condizionale concessa

alla pena di 1 mese di detenzione inflitta 3.2.2000 dall’UR-Amt II

Emmental-Oberaargau e la condanna al pagamento di fr. 2000.- a titolo di

risarcimento compensatorio alla Stato.

§ Il Difensore, il quale, pone in risalto la personalità, la

figura e la vita anteriore dell’accusato. Ritenuto come sia stato l’ufficio di

collocamento ad avere proposto all’accusato di lavorare quale venditore presso

un canapaio, sostiene che AC 1 ha agito sotto l’influsso di un errore di

diritto.Chiede quindi l’applicazione dell’art. 20 CP. Per il resto conclude

chiedendo che la pena detentiva da infliggere all’accusato venga sensibilmente

ridotta e posta al beneficio della sospensione condizionale. Si oppone alla

revoca della sospensione condizionale concessa alla pena di 1 mese di detenzione

inflitta 3.2.2000 dall’UR-Amt II Emmental-Oberaargau. Si oppone pure al

pagamento di un risarcimento compensatorio.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti:

AC 1

1.

È autore

colpevole di:

1.1

infrazione alla LFStup

per

avere, senza essere autorizzato,

a

Chiasso, in qualità di commesso/uomo tuttofare del canapaio __________

1.1.1

nel periodo

febbraio 2002/3.5.2002,

ripetutamente venduto a vari clienti, almeno complessivi 2'210

grammi di canapa, con un tenore di THC pari al 13,9%, pur sapendo o dovendo

presumere che la tale canapa sarebbe stata utilizzata a fine stupefacente ?

1.1.2

nel periodo

febbraio 2002 e il mese di marzo 2003

1.1.2.1

ripetutamente

venduto a vari acquirenti, un ingente quantitativo di marijuana?

1.1.2.2

fatto da

tramite per conto di clienti italiani del negozio con corrieri della

zona, per la presa in consegna ed il trasporto di almeno 200 Kg di marijuana,

destinata all’esportazione illegale in Italia ?

1.1.2.3

trasportato da

Noranco a Chiasso un quantitativo di 8 Kg di marijuana destinati al mercato

degli stupefacenti ?

1.2

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato,

a Stabio,

Chiasso ed altre imprecisate località,

consumato un imprecisato quantitativo di canapa

1.2.1

nel periodo

giugno 2001 – 3.5.2002 ?

1.2.2

nel periodo

25.

marzo 2002 – 25 marzo 2003 ?

2.

Ha egli

agito sotto l’influsso di un errore di diritto (art. 20 CP) ?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4.

Deve

essere revocata la sospensione condizionale concessa alla pena di 1 mese di

detenzione inflitta il 3.2.2000 dall’UR-Amt II Emmental-Oberaargau ?

5.

Deve

essere condannato al pagamento di un risarcimento compensatorio a favore dello

Stato e se si di quanto ?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne che ai quesiti n. 1.2.1, 2, 4 e 5, in modo parzialmente

affermativo al quesito n. 1.2.2;

visti gli art. 18, 36, 41,

59, 63 e 68 CP;

19.

cifra

1.

e 19a LFstup;

9.

segg.

CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

AC 1

1.

é autore

colpevole di

1.1

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato,

a

Chiasso, in qualità di commesso/uomo tuttofare del canapaio __________

nei

periodi febbraio 2002 – marzo 2003,

1.1.1

ripetutamente venduto a vari clienti, almeno complessivi

2'210 grammi di canapa, con un tenore di THC pari al 13,9%, pur sapendo o

dovendo presumere che la tale canapa sarebbe stata utilizzata a fine

stupefacente;

1.1.2

fatto da tramite per conto di clienti italiani del negozio

con corrieri della zona, per la presa in consegna ed il trasporto di almeno 200

Kg di marijuana, destinata all’esportazione illegale in Italia;

1.1.3

trasportato da Noranco a Chiasso un quantitativo di 8 Kg di

marijuana destinati al mercato degli stupefacenti;

1.2

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato, a Chiasso, Stabio e in altre imprecisate

località, nel periodo 1 ottobre 2002 – 25.3.2003, ripetutamente consumato un

quantitativo imprecisato di marijuana.

e meglio

come descritto nell’atto d’accusa e nel decreto di accusa.

2.

AC 1 è

prosciolto dall’imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

limitatamente al periodo antecedente il 1 ottobre 2002.

3.

Di

conseguenza, AC 1 é condannato:

3.1

alla pena di

5.

mesi di detenzione;

3.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali

4.

L’esecuzione

della pena privativa della libertà è sospesa e al condannato è prescritto un

periodo di prova di 4 anni

5.

La

sospensione condizionale della pena di 1 mese inflitta al condannato in data

3.2.2000

dall’UR-Amt II Emmental-Oberaargau non é revocata.

6.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente Il

segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 617.60

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 967.60

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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