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Decisione

72.2004.108

stupefacenti (eroina) e reati diversi

28 ottobre 2004Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti dagli art. 19 cifra 2 LS, art. 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 186, 252 e

291 CP, 94 cifra 1 cpv. 1 LCS e 23 cifra 1 e 2 LDDS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 118/2004 del 20 settembre 2004, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore d'ufficio avv. __________.

AC 2 assistito dal difensore

d'ufficio (GP) avv. __________.

§ L'interprete __________.

Espleti i pubblici dibattimenti

- mercoledì 27 ottobre 2004 dalle ore 09.35 alle ore 17.50

- giovedì 28 ottobre 2004 dalle ore 09.30 alle ore 16.50.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

evidenzia come per il reato di infrazione aggravata alla LF stupefacenti (punto

1. AA), incontestato l'aspetto oggettivo, ci si trovi confrontati con un

processo indiziario dal profilo soggettivo e come tutti gli indizi presenti,

valutati in modo rigoroso e logico, possano solo far concludere per una

consapevolezza (perlomeno nella forma di un dolo eventuale sufficientemente

grande) dei due accusati di trasportare sostanza stupefacente. Per quel che

riguarda i reati minori, che sono parzialmente ammessi, si rimette al giudizio

della Corte per le imputazioni contemplate ai punti 2.1., 2.2., 3.1 e 5 AA, i

cui riscontri oggettivi si fondano esclusivamente sul DNA di AC 1 ritrovato

sugli oggetti rinvenuti nella __________ di PL 1. Confermato pertanto l'atto

d'accusa in esame con le precisazioni che precedono, conclude chiedendo che:

AC 1 venga condannato a:

- 9 anni di reclusione

AC 2 venga condannato a:

- 8 anni di reclusione

- 15 anni di espulsione

Chiede inoltre la confisca di tutto quanto in sequestro, rimettendosi alla

decisione della Corte qualora dovesse decidere di dissequestrare degli oggetti.

§ Il Difensore di AC 1, il quale esprime le sue

considerazioni sulle imputazioni così definite minori, limitatamente a quelle

non ammesse da AC 1, e chiede il proscioglimento di quest'ultimo in assenza di

qualsiasi elemento a carico del medesimo (non basta il solo DNA rinvenuto dagli

organi di polizia per ritenere AC 1 autore dei furti [e di conseguenza dei

danneggiamenti e delle violazioni di domicilio] ascrittigli), riconoscendo, se

del caso, il solo furto d'uso nella misura in cui egli condusse la __________

supponendo che quello fosse un veicolo rubato. Per quanto concerne il reato

principale contemplato al punto n. 1 AA, sottolinea il ruolo di semplice

trasportatore del AC 1, non con dolo diretto ma solo con dolo eventuale , una

grave negligenza cosciente, ed attira l'attenzione della Corte sul contesto

sociale da cui l'accusato proviene. Illustra brevemente il vissuto disastrato e

disorientato del AC 1, una vita che la difesa definisce senza speranza ed

aspettative, e conclude chiedendo per AC 1, vista la sincera e spontanea

collaborazione fornita agli inquirenti ed in considerazione dell'eccessiva

richiesta formulata dalla pubblica accusa, una massiccia e sostanziale

riduzione della pena detentiva proposta. Chiede inoltre il dissequestro di

quanto non oggetto di confisca in particolare dei 5 marchi bosniaci, dei natel

senza schede telefoniche e dei 2 duplicati di chiavi.

§ Il Difensore di AC 2, il quale pone in risalto la

personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato. Riesaminata la

vicenda dal lato oggettivo e soggettivo, osservato come il suo cliente abbia

sempre collaborato pienamente con le autorità inquirenti -riservate le prime

comprensibili reticenze-, evidenzia il suo ruolo di semplice gregario di AC 1,

senza possibilità di manovra e senza potere decisionale alcuno e sostiene

l'inconsapevolezza di AC 2 di trasportare stupefacente. La difesa chiede quindi

che all'accusato abbia ad essere ammesso l'errore sui fatti previsto dall'art.

19 CP e che il suo ruolo abbia ad essere ritenuto quello di complice o al

massimo quello di correo subalterno. Conclude chiedendo, incensurato AC 2 sia

in Svizzera che all'estero, riconosciutagli l'attenuante specifica dell'aver

agito ad incitamento di persona a cui deve obbedienza o da cui dipende e tutte

le attenuanti generiche dell'art. 63 CP, una importante riduzione della pena

proposta da contenere in 4 anni di reclusione al massimo. Si oppone in via

principale alla pronuncia della pena accessoria d'espulsione poiché parte della

famiglia vive in Svizzera e i rapporti con la ex moglie sono di riavvicinamento

vicendevole (che potrebbero preludere ad un nuovo matrimonio), subordinatamente

ne chiede la sospensione condizionale anche per il periodo di prova più lungo.

Non si oppone alla confisca ma chiede la restituzione all'accusato del natel Nokia

6210 senza scheda SIM.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: A. AC 1

1. E'

autore colpevole di:

1.1. infrazione

alla Legge federale sugli stupefacenti,

per

avere, senza essere autorizzato,

il 5 marzo 2004, a __________,

agendo in correità con AC 2 e con __________,

detenuto, trasportato ed importato in Svizzera, 15 chili e 356 grammi di eroina

(grado di purezza medio del 42,7% ± 1,2%), sostanza confezionata in 31 pani del

peso lordo di circa 530/550 grammi l'uno?

1.1.1. trattasi

di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina

che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di

parecchie persone?

1.1.1.1 Ha

egli agito per negligenza?

1.2. ripetuto

furto, consumato e tentato,

per avere, in diverse località Svizzere, nel periodo tra il 27 maggio 2003 e il

13 dicembre 2003, agendo singolarmente o in correità con __________, in 4

occasioni, sottratto o tentato di sottrarre alfine di procacciarsi un indebito

profitto e di appropriarsene cose mobili altrui per un valore complessivo di

fr. 56'230.05?

1.2.1. Trattasi

di un numero di furti minore o di un valore complessivo della refurtiva

inferiore?

1.3. danneggiamento,

per avere, in riferimento ai furti di cui al punto 1.2., agendo singolarmente o

in correità con __________, in 3 occasioni intenzionalmente danneggiato con

attrezzi da scasso cose altrui, causando danni per fr. 1'417.40?

1.3.1. Trattasi

di un numero di danneggiamenti inferiore?

1.4. violazione

di domicilio,

per

avere, alfine di commettere i furti di cui al punto 1.2., in 3 occasioni fatto

ingresso indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, nell'altrui

proprietà?

1.4.1. Trattasi

di un numero di violazioni inferiore?

1.5. furto

d'uso,

per

avere a __________ (AR), il 27 maggio 2003, in correità con __________,

sottratto allo scopo di farne uso l'autovettura __________, targata __________,

di proprietà di PL 1?

1.6. violazione

del bando, ripetuta,

per

essere entrato in Svizzera, a __________, __________, __________, __________ ed

in altre imprecisate località, nel periodo agosto 2002 fino al 5 marzo 2004, in

9 occasioni, transitando sia dai valichi doganali che attraverso la frontiera

verde con l'Italia, l'Austria e la Germania e soggiornando in Svizzera per

periodi imprecisati, nonostante l'espulsione a vita dalla Svizzera decretata

contro di lui dal Tribunale Correzionale di __________ il 21.09.1984?

1.7. falsità

in certificati, ripetuta,

per

avere, a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località,

nel periodo 13 febbraio 2003 - 5 marzo 2004, fatto uso, a scopo di inganno, in

3 occasioni, del passaporto croato falso no. __________ intestato a __________?

1.8. infrazione

alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta,

per avere, a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate

località, nel periodo febbraio 2003 - 5 marzo 2004, nell'intento di procurare a

sé un indebito arricchimento, ripetutamente facilitato l'entrata ed il

soggiorno illegale in Svizzera di un numero imprecisato di cittadini stranieri,

procurando loro dei passaporti croati falsi da presentare alle autorità di

polizia degli stranieri, documenti ottenuti da ignoto "__________",

conseguendo un illecito profitto di almeno Euro 10'000,

e

meglio come descritto nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

E'

egli recidivo?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

B. AC

2.

1.

E'

autore colpevole di:

1.1

infrazione

alla Legge federale sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato,

il 5 marzo 2004, a __________,

agendo in correità con AC 1 e con __________,

detenuto, trasportato ed importato in Svizzera, 15 chili e 356 grammi di eroina

(grado di purezza medio del 42,7% ± 1,2%), sostanza confezionata in 31 pani del

peso lordo di circa 530/550 grammi l'uno?

1.1.1

trattasi

di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina

che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di

parecchie persone?

1.1.1.1

Sussiste

errore sui fatti giusta l'art. 19 CP?

1.1.1.2

Ha

egli agito per negligenza?

1.1.1.3

Ha

egli agito in qualità di complice?

1.2

infrazione

alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta,

per essere entrato illegalmente in Svizzera, in almeno due occasioni, nel

periodo 26 febbraio - 5 marzo 2004, nella zona di __________, attraverso un

valico non autorizzato, per avere soggiornato illegalmente in Svizzera, nel Canton

San Gallo e in altri cantoni, siccome sprovvisto di documenti di legittimazione

validi e per essersi legittimato al momento del fermo da parte delle guardie di

confine con il passaporto croato falso n. __________ intestato a __________,

e

meglio come descritto nell'atto d'accusa?

2.

Ricorrono

attenuanti specifiche di cui all'art. 64 CP e se si quali?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena:

3.1

privativa

della libertà?

3.2

accessoria

d'espulsione?

C. CONFISCA

1.

Deve

essere ordinata la confisca dell'eroina e degli oggetti sequestrati indicati

nell'atto d'accusa?

Considerato in fatto ed in

diritto:

1.

AC

1, detto __________, è nato a __________ in __________, il __________. Quando

egli aveva sei anni, i genitori hanno divorziato, ed è stato così affidato al

padre -uomo alcolizzato, violento e fors'anche malato di mente, che finirà per

impiccarsi- mentre che le due sorelle sono state affidate alla madre,

trasferitasi in Austria. Dopo le scuole dell’obbligo e il tirocinio di cuoco,

l'imputato ha raggiunto la madre in Austria, dove ha trovato lavoro, ma dopo un

anno, scaduto il passaporto, è stato costretto a tornare in __________ per il

servizio militare. Assolta la leva, ha tentato di tornare dalla madre, che però

nel frattempo si era rifatta una famiglia. Si è perciò trasferito in Francia,

arruolandosi nella Legione Straniera, con la quale ha trascorso due anni in

Africa. Abbandonata la legione nel 1982, decisione che egli ha definito il

peggiore errore della sua vita (doc. TPC 6), AC 1 ha iniziato una vita allo

sbando, costellata da furti a ripetizione commessi in Svizzera ed in Germania

che gli sono valsi numerose condanne, in conseguenza delle quali ha trascorso

complessivamente circa 6 anni in stato di detenzione. Nondimeno, egli si è

sposato due volte in Germania, la prima con una connazionale, poi con una

cittadina tedesca, lavorando per diversi anni nell’impresa di costruzione che

ella aveva ereditato dal padre. Ha inoltre scoperto anni dopo di avere avuto un

figlio da una relazione giovanile, con il quale comunque non è mai riuscito ad

allacciare un legame.

Dopo

avere divorziato dalla seconda moglie, scivolata -come il padre dell'imputato-

nell'alcolismo, il prevenuto ha svolto, con successo, dei corsi di formazione

per conseguire la professione di macellaio, poi si è deciso a rientrare in __________

per trovarvi un lavoro, essendo finita la guerra.

Ha quindi

acquistato una casa nel suo paese natale e ha trovato un impiego in nero come macellaio,

senza però riuscire a farsi pagare per intero lo stipendio, ragione per cui si

è licenziato dopo qualche mese.

Fin dal

1997.

ha chiesto alle autorità locali le licenze necessarie all'apertura di un

esercizio pubblico, ricevendole solo nel 2004, allorché già si trovava in

detenzione preventiva.

Per

sbarcare il lunario ha perciò iniziato a trafficare documenti falsi, in specie

passaporti e licenze di condurre, che acquistava al suo paese e rivendeva in

vari paesi dell'Europa.

AC 1

lamenta problemi di salute. Sofferente di artrosi all’anca, cammina con

l’ausilio di una stampella.

2.

AC

1, come detto, ha parecchi precedenti penali, in Svizzera e in Germania.

Dall’estratto

del casellario giudiziale svizzero (classificatore "atti istruttori AC 1",

AI 6), risultano le seguenti 6 condanne:

- il __________

è stato condannato dal Giudice Istruttore del distretto d’__________, per

furto, danneggiamento, uso abusivo delle targhe, violazione del bando, a 5 mesi

di detenzione e all’espulsione dalla Svizzera per 10 anni;

- il __________

è stato condannato dal tribunale correzionale di __________ a tre anni di

detenzione, e all’espulsione a vita dalla Svizzera, per furto in banda e per

mestiere, consumato e tentato, danneggiamento, violazione di domicilio, falsi

nei certificati, violazione del bando, grave infrazione alle norme sulla

circolazione stradale e furto d’uso;

- il __________

è stato condannato dal __________ (SG) a 18 mesi di detenzione per furto per

mestiere e in banda, consumato e tentato, danneggiamento, violazione di

domicilio, furto d’uso di un ciclomotore;

- il __________

è stato condannato dal __________ __________ a 6 mesi di detenzione per furto

per mestiere, furto d’uso, violazione del bando;

- il __________

è stato condannato dal __________ __________ a 12 mesi di detenzione, a valere

quale pena aggiuntiva a quella inflittagli nel 1993, per furto in banda e per

mestiere, consumato e tentato, danneggiamento, violazione di domicilio, falso

in certificati, violazione del bando.

L'accusato

ha dichiarato in aula di avere subito altre due condanne in Germania, avendo

scontato tre anni di carcere nel 1994 ed essendo stato condannato a due anni

sospesi con la condizionale nel 1996.

3.

AC 2

è nato il __________ a __________, in__________, dove ha frequentato le scuole

elementari e le medie e poi una scuola superiore dove ha appreso il mestiere

d’arrotino, professione che ha esercitato fino al 1990, quando è venuto a

vivere in Svizzera.

Proviene

da una famiglia povera di otto figli, di cui uno deceduto durante l’infanzia.

Si è sposato tre volte ed ha avuto quattro figli. Il primo matrimonio è del

1985, nel 1988 è nato il suo primogenito, e nel 1990 ha divorziato. Nel

medesimo anno si è risposato con una connazionale residente nel Cantone San

Gallo che ha raggiunto, trovando impiego come operaio in una fabbrica di

tessili.

Nel 1993,

dopo avere divorziato dalla seconda moglie, ha sposato un'altra connazionale

domiciliata nel Cantone San Gallo dalla quale ha avuto due figli, nati nel 1995

e nel 1998. Durante questo matrimonio, nel 1997, ha inoltre avuto un altro

figlio in __________ dalla prima moglie.

Dal 1997

sino alla fine del 2002, l’accusato ha lavorato presso la ditta __________.

Dopo

avere perso il lavoro -e passato al beneficiato dell'indennità di

disoccupazione per circa fr. 3'300.-- mensili (di cui fr. 1'000.-- trattenuti a

beneficio dei figli nati dall'ultimo matrimonio)- anche il terzo matrimonio

dell'accusato è andato in pezzi, ed è stato sciolto per divorzio nel 2003. Con

la fine del matrimonio, l'Autorità amministrativa non ha più rinnovato il

permesso di soggiorno dell’imputato, facendogli invece ordine di lasciare la

Svizzera entro il 28 febbraio 2004, e questo nonostante i due figli piccoli.

Egli è

pertanto stato costretto a fare ritorno al suo paese alla fine di dicembre

2003, andando a vivere in un appartamento della casa di sua proprietà occupata

dalla prima moglie e dai due figli.

Quanto

alla propria situazione finanziaria, l’accusato ha dichiarato di vivere in

ristrettezze economiche dopo la perdita del posto di lavoro, dovendo provvedere

al mantenimento di due famiglie.

L’imputato

non ha mai avuto problemi con la giustizia, né in Svizzera e nemmeno al suo

paese, ed è perciò incensurato.

4.

Gli

accusati sono arrestati il 5 marzo 2004 dalle guardie di confine in una zona

boschiva non lontana dall'abitato di __________ poiché trovati in possesso,

dopo avere attraversato clandestinamente il confine guadando il fiume __________,

di due borse contenenti 31 pacchetti d’eroina per complessivi 15'356 grammi di

questa sostanza.

AC 1 e AC

2, trattenuti in carcere preventivo sino all’odierno dibattimento, durante

l’inchiesta hanno collaborato con gli inquirenti e sostanzialmente hanno ammesso

gli addebiti mossi nei loro confronti, con l'importante riserva dell'asserita

ignoranza da parte loro del reale contenuto delle borse trasportate. A mente

loro, infatti, essi non avrebbero saputo o supposto di avere trasportato

eroina, essendo stato detto loro che si sarebbe invece trattato di acido in

polvere per la produzione di anabolizzanti.

Sulla

base delle dichiarazioni preprocessuali degli accusati, nonché delle risultanze

del dibattimento, la Corte ha potuto procedere agli accertamenti di cui ai considerandi

che seguono.

A. SULLE

IMPUTAZIONI MINORI

5.

AC

1, dopo avere espiato la condanna inflittagli nell'aprile 2002, ha

ostinatamente continuato a venire in Svizzera ben sapendo di contravvenire così

all'espulsione a vita dal territorio elvetico pronunciata nei suoi confronti

dal Tribunale correzionale di __________ nel 1984, e commettendo così, in

almeno nove occasioni il reato di violazione del bando, contestatogli al punto

6.

dell'atto d'accusa, circostanza pacificamente ammessa dal prevenuto sia in

sede d’inchiesta (verbale 31 marzo 2004, pag. 6, classificatore "rapporto

di polizia 1/2", allegato 21), che al dibattimento (verbale

dibattimentale, pag. 3).

Per

legittimarsi, egli si valeva di un passaporto croato falso a nome di tale __________,

fornitogli al suo paese da tale __________, documento che l'accusato tra il 13

febbraio 2003 e il giorno dell’arresto ha esibito in tre circostanze, due volte

per compilare delle notifiche d’albergo, presso __________ di __________ e __________,

e l'ultima volta per tentare di legittimarsi alle guardie di confine al momento

del fermo. Questo comportamento, come rettamente imputato al punto 7 AA, è

costitutivo del reato di ripetuta falsità in certificati, pacificamente ammesso

dall'accusato (verbale dibattimentale, pag. 3).

Le visite

di AC 1 in Svizzera erano in particolare finalizzate alla vendita di documenti

falsi, in specie passaporti e licenze di condurre falsi che, a suo dire,

acquistava al suo paese dal predetto __________ come pure da personale corrotto

delle ambasciate che vendeva documenti in bianco o dalla polizia stessa. Come

confermato in aula (verbale dibattimentale, pag. 3), egli tra febbraio 2003 e

il 5 marzo 2004 ha venduto in Svizzera a dei connazionali in 6 occasioni un

totale di 9 passaporti croati falsi, uno dei quali al qui prevenuto Jasarevic,

conseguendo un illecito guadagno di circa Euro 10'000.--. Con questo

comportamento, egli ha facilitato l'entrata e/o il soggiorno illegale in

Svizzera degli acquirenti dei passaporti, per il che è corretta l'imputazione a

suo carico di ripetuta infrazione alla legge federale sulla dimora e il

domicilio degli stranieri (punto 8 AA).

6.

Al AC

1.

sono imputati anche quattro furti, tre dei quali commessi in correità con __________,

ed il furto d'uso di un'autovettura.

L'accusato

è reo confesso del furto perpetrato il 10 luglio 2003 a __________ (SG) ai

danni della PC 1, dove, in correità con il __________, ha rubato 91 abiti da

uomo per un valore complessivo di fr. 46'230.-- (punto 2.3 AA; verbale

dibattimentale, pag. 3), così come del furto commesso da solo il 13 dicembre

2003.

a __________ (SG) ai danni di PC 2, dalla cui abitazione, previo scasso,

ha rubato gioielli e denaro contante per complessivi fr. 1'118.-- (punto 2.4

AA; verbale dibattimentale, pag. 3).

Ammessi i

due furti, AC 1 deve lasciarsi imputare anche i connessi reati di

danneggiamento e di violazione di domicilio, che egli ammette senza riserve

(verbale dibattimentale, pag. 3).

7.

Egli

contesta di contro di essere l'autore degli altri due furti e di avere

partecipato alla sottrazione della vettura. Non gli potrebbero pertanto essere

ascritti la sottrazione a scopo d'uso, il 27 maggio 2003 a __________ (AR),

dell’autovettura __________ di PL 1 (punto 5 AA), né il furto da detta vettura

di un portapacchi, dei cavi d’accensione e di fr. 300.-- in contanti (punto 2.1

AA), e nemmeno, il 12 giugno 2003 a __________ (GL), il furto, previo scasso,

dal chiosco della stazione del paese di merce per un valore complessivo di fr.

8'582.05 (punto 2.2 AA).

La

Pubblica accusa deduce la colpevolezza dell'imputato sulla base dei riscontri

della polizia scientifica di San Gallo, che ha rilevato tracce del DNA

dell’imputato nel veicolo __________ e su parte della refurtiva sottratta al

chiosco della stazione di __________, rinvenuta dagli inquirenti nel veicolo in

questione, osservando che il presunto correo __________ è già stato condannato

in data 13 ottobre 2004 per questi furti (e per altri reati) alla pena di 7

mesi di detenzione da una Corte delle Assise correzionali.

Per la

Corte si tratta di elementi probatori insufficienti, che dimostrano solo la

presenza dell'accusato sulla vettura oggetto del furto d'uso, e che

manifestamente era servita al trasporto della refurtiva (o di parte di essa)

del furto al chiosco, ma che non lo legano necessariamente ai furti in

questione, che potrebbero essere stati commessi dal solo __________.

Quanto al

furto d'uso, il prevenuto ammette di avere guidato la vettura in questione, ma

l'imputazione a suo carico riguarda, con una rigorosa lettura dell'atto di

accusa, il solo momento della sottrazione, circostanza che il prevenuto invece

nega e per la quale, nuovamente, non figurano in atti prove conclusive a suo

carico.

Ne

discende che l'accusato deve essere prosciolto da questi addebiti, come pure

dalle connesse imputazioni di danneggiamento e violazione di domicilio (punti

3.2

e 4 AA).

8.

Anche

AC 2 deve rispondere di ripetuta infrazione alla LDDS, per essere entrato in

Svizzera in due occasioni il 26 febbraio e il 5 marzo 2004 e per avervi

soggiornato dal 26 febbraio al 1° marzo 2004 senza esservi legittimato, se non

sulla base del passaporto falso a nome di __________ esibito al momento

dell'arresto (punto 9 AA), reato che il prevenuto riconosce di avere commesso

(verbale dibattimentale, pag. 3).

B. SULL'IMPUTAZIONE

DI INFRAZIONE AGGRAVATA ALLA LFSTUP

9.

I

prevenuti si sono conosciuti nell'estate del 2003 in Svizzera interna,

accomunati dalla passione per il gioco degli scacchi.

All'inizio

del 2004, racconta AC 1, egli ha trovato nella propria agenda un numero

telefonico di cellulare senza indicazione del nome del titolare, che ha

chiamato con l’intento di verificare a chi appartenesse, ottenendo risposta da

JAC 2.

Questi,

memore delle attività di chi lo chiamava, ha approfittato dell'occasione per

chiedere un incontro poiché aveva necessità di un passaporto e una patente

falsi per potere rientrare in Svizzera, dopo essere stato allontanato

dall'autorità amministrativa, per prelevare dal suo conto bancario l'indennità

di disoccupazione, per rivedere i figli e per tentare di riconciliarsi con la

moglie, arrestando la procedura di divorzio o contraendo nuove nozze, in modo

da potere riottenere il permesso di dimora.

I

prevenuti si sono così incontrati nel gennaio del 2004, e AC 1 si è dichiarato

pronto a fornire i documenti falsi a AC 2 che per sua parte non era però in

grado di pagare il prezzo di complessivi Euro 1'800.-- (solitamente 1'500.--

per il passaporto e 300.-- per la licenza di condurre) in quanto in difficoltà

finanziarie. Al che, a detta di AC 2, AC 1 gli avrebbe proposto di retribuirlo

accompagnandolo in Svizzera in un viaggio destinato alla consegna di documenti

falsi. Diversa la versione di AC 1, secondo cui AC 2 si sarebbe offerto di

accompagnarlo nel viaggio poiché temeva di passare da solo i valichi di confine

con dei documenti falsi, ed anche perché i due, su proposta di AC 2,

intendevano commettere un furto nell’abitazione dell'ex datore di lavoro di AC

2, ritenendo che questi custodisse al domicilio contanti nell’ordine di fr.

50/60'000.--, che i due si sarebbero spartiti, e con i quali sarebbe stato

saldato anche il prezzo dei documenti falsi.

10.

Come

che sia, i prevenuti si sono incontrati a __________ verso la metà di febbraio

del 2004, e AC 2 ha consegnato AC 1 delle fotografie formato passaporto per

l’allestimento dei documenti falsi, ossia un passaporto croato falso, recante

il n. __________ ed intestato a tale __________, e una licenza di condurre per

il medesimo nominativo.

Il 25

febbraio 2004 i due sono partiti per la Svizzera a bordo di una vettura __________

guidata da __________ e vi sono rimasti, assieme al __________, sino al 1°

marzo 2004.

I

dettagli di questa permanenza in Svizzera dei tre, esaurientemente esposti nei

verbali predibattimentali, non vengono qui ripresi, essendo la trasferta in

definitiva irrilevante ai fini dell'imputazione in rassegna di infrazione

aggravata alla LFStup, che ha iniziato a realizzarsi solo dopo il 1° marzo

2004, al rientro dei tre ai rispettivi paesi, ritenuto che comunque AC 2 e AC 1

a quel momento già sapevano che avrebbero fatto ritorno in Svizzera a breve

termine.

11.

AC 1, rientrato in __________, il 2 marzo 2004 ha avuto un contatto

telefonico con il solito __________, il suo fornitore di documenti falsi, che

saputo che i documenti occorrevano per andare in Svizzera gli ha chiesto se

egli fosse disposto ad incontrare una persona per il trasporto di qualcosa in

Svizzera, e meglio a __________ (cfr. verbale AC 1 16 marzo 2004, pag. 1,

classificatore "rapporto di polizia 1/2", allegato 19), cosa che

l'accusato ha accettato. __________ ha perciò organizzato un incontro tra

l'imputato e tale __________ per la sera di quello stesso giorno presso il bar

“__________” nel villaggio di __________ (cfr. verbale AC 1 12 marzo 2004, pag.

1.

e 2, allegato 18 del rapporto di polizia). I due non si conoscevano, è perciò

per farsi riconoscere AC 1 si è presentato indossando un cappello. In quell'occasione

__________ ha proposto all’accusato di trasportare una borsa da viaggio in

Svizzera contenente "materiale che doveva passare la frontiera in modo

illegale" in cambio di una ricompensa di Euro 5'000.-- (verbale

citato, pag. 3). Alla domanda dell'accusato volta a conoscere il contenuto

della borsa, __________ avrebbe risposto "che si trattava di acidi in

polvere per anabolizzanti" (verbale citato, pag. 3/4).

L'imputato

ha accettato la proposta, e perciò la sera del giorno seguente, nello stesso

bar, __________ gli ha consegnato una grande borsa da viaggio contenente 31

pacchetti imballati con della carta adesiva marrone e avvolti nel cellofan

(cfr. documentazione fotografica in: classificatore Rapporto di polizia 2/2, in

fine), informandolo che il destinatario della sostanza lo avrebbe contatto una

volta giunto in Svizzera per informarlo delle modalità di consegna del carico,

ragione per cui AC 1 ha comunicato al __________ tutti i numeri di telefono

delle utenze mobili che aveva in uso (verbale citato, pag. 5).

L’accusato,

come ha spiegato in aula, aveva immaginato che l'acido per anabolizzanti

dovesse avere forma liquida, e perciò aveva chiesto al __________ se esso fosse

contenuto in bottiglie (verbale citato, pag. 4; verbale 31 marzo 2004 avanti al

Procuratore Pubblico, pag. 9, allegato 21 del rapporto di polizia), al che

questi gli avrebbe detto che esisteva anche acido in polvere. Nel corso della

medesima conversazione il __________ avrebbe fatto accenno, senza però trarne

conclusioni per riferimento all'affare in corso, alla notizia pubblicata dalla

stampa locale, che il prevenuto ricordava di avere letto, dell'avvenuto arresto

a __________, in __________, di un "dottore" accusato di avere

prodotto dell'ecstasy (verbale 31 marzo 2004 avanti al Procuratore Pubblico,

pag. 9, allegato 21 del rapporto di polizia).

Stando

alle sue dichiarazioni, comunque, il AC 1 non avrebbe proceduto a verifiche di

quanto gli veniva detto dal __________, e si sarebbe in sostanza fidato di

quello che gli era stato detto sulla natura della merce da trasportare (verbale

31.

marzo 2004 avanti al Procuratore Pubblico, pag. 9, allegato 21 del rapporto

di polizia).

Dopo

l'incontro l'accusato afferma di avere continuato la serata facendo un giro di

vari bar fin verso mezzanotte, di avere bevuto al punto di essere un po' ebbro,

e di avere lasciato per tutta la sera la borsa incustodita sul sedile

posteriore della propria vettura (verbale 16 marzo 2004, pag. 2-6, allegato 19

del rapporto di polizia).

12.

Il

mattino successivo, ossia il 3 marzo 2004, AC 1, ritenendo troppo grande ed

ingombrante la borsa ricevuta dal __________, ha suddiviso i pacchetti tra uno

zaino ed una borsa più piccoli, che poi ha nascosto nel suo appartamento

(verbale 12 marzo 2004, pag. 6, allegato 18 del rapporto di polizia; verbale 16

marzo 2004, pag. 6, allegato 19 del rapporto di polizia).

La

giornata è stata dedicata al reperimento di una vettura per effettuare il

viaggio, trovando una vecchia __________ che un amico tassista, tale __________,

accettava di mettergli a disposizione contro il pagamento di Euro 150.--, e che

il proprietario gli ha effettivamente consegnato quella sera attorno alle 20.00

(verbale 16 marzo 2004, pag. 8, allegato 19 del rapporto di polizia).

13.

La mattina del 4 marzo 2004 l'imputato, unitamente al __________ e

al nipote __________, si è recato presso l’ufficio della motorizzazione per

ottenere l’autorizzazione per sé e il nipote di condurre la vettura, laddove

compito del nipote sarebbe stato quello di riportare l’auto in __________ al

proprietario quando l’imputato giunto in Italia, avesse preso il treno per

continuare il viaggio alla volta della Svizzera. Per l'esattezza, va precisato

che l'accusato, sempre lo stesso giorno, ha dovuto fare ritorno all'ufficio

della motorizzazione per pagare la tassa dell’autorizzazione per il nipote, che

per un malinteso non gli era stata richiesta la prima volta (verbale 16 marzo

2004, pag. 9 e 10, allegato 19 del rapporto di polizia).

La stessa

mattina del 4 marzo 2004 AC 1 ha contattato telefonicamente AC 2, il quale gli

ha dichiarato di essere pronto a partire. AC 1, nascoste le borse con i

pacchetti all’interno del vano del motore del veicolo, si è messo in viaggio

alla volta della __________ per andare a prendere AC 2, ha varcato senza

particolari controlli il confine tra la Serbia e la __________, e si è recato

al suo paese di domicilio (verbale 16 marzo 2004, pag. 10, allegato 19 del

rapporto di polizia).

14.

Vi

sono contrastanti versioni a proposito del momento in cui AC 2 sarebbe stato

messo al corrente della presenza a bordo della vettura delle due borse

contenenti la sostanza illegale.

AC 1 ha

dapprima sostenuto che già alla partenza da casa di AC 2 gli avrebbe comunicato

che stavano trasportando "qualcosa di illegale spiegando che si

trattava di polvere per ecstasy o per anabolizzanti", e che egli

avrebbe visto le borse nascoste nel vano motore una ventina di chilometri dopo

la partenza, allorché egli si era fermato per effettuare un controllo (verbale

16.

marzo 2004, pag. 11, allegato 19 del rapporto di polizia).

Nel

verbale successivo, egli ha tenuto a precisare di avere parlato con AC 2 della

sostanza illecita non appena partiti, dopo avere lasciato il suo paese di

residenza, confermando però che egli avrebbe visto le borse nel vano motore

dopo circa 20 chilometri (verbale 17 marzo 2004, pag. 1, allegato 20 del

rapporto di polizia), versione confermata avanti al Procuratore Pubblico

(verbale 31 marzo 2004 avanti al Procuratore Pubblico, pag. 10, allegato 21 del

rapporto di polizia).

AC 2, per

sua parte, ha tentato in ogni modo di professare la propria buona fede,

sostenendo di non avere mai avuto esplicita comunicazione da parte del AC 1

circa l'esatto contenuto della borsa, di non avere visto le borse nel vano

motore della __________ ma solo una volta giunti in __________, e di non avere

mai pensato che esse potessero contenere droga (in tal senso: verbale 7 aprile

2004.

avanti al Procuratore Pubblico, pag. 6, allegato 36 del rapporto di

polizia).

Al

dibattimento il tentativo del Presidente di ottenere dal AC 2 delle

affermazioni ragionevoli sul tema non ha sortito effetto, tanto da rendersi

opportuna una sospensione del dibattimento per consentire al difensore di

conferire con lui, dopo che egli aveva propinato alla Corte una serie di

incongruenti bugie, tale da ottenere solo, se avesse continuato, di screditare

agli occhi della Corte la valenza della collaborazione sin li prestata agli

inquirenti.

15.

In

ogni caso, i due nel pomeriggio del 4 marzo 2004 hanno raggiunto il confine tra

la __________ e la __________ a bordo della predetta __________. Poco prima

della frontiera, AC 1 ha fatto scendere AC 2 dalla vettura e ha atteso che

egli, con le due borse, passasse il confine a piedi clandestinamente, ovvero

dalla cosiddetta "frontiera verde" e non dal valico.

AC 1 ha

di contro passato regolarmente il valico a bordo della vettura.

Questa,

però, circa 200 metri dopo la frontiera ha esalato l'ultimo respiro, per il che

AC 1 ha dovuto chiamare in soccorso __________, che già aveva effettuato con

loro il viaggio in Svizzera la settimana precedente. __________ è giunto dopo

circa un paio d'ore a bordo della propria __________, accompagnato da __________,

nipote del AC 1, al quale si intendeva far riportare la ____________________ in

__________.

Il guasto

non era però riparabile sul posto, per il che __________ è stato accompagnato

alla stazione di __________ affinché rientrasse al domicilio in treno, mentre

gli altri tre, AC 1, AC 2 e __________ -che senza esitazioni aveva accettato il

trasporto di merce pericolosa ed illegale (verbale 12 marzo 2004 di AC 1, pag.

7, all. 18 del rapporto di polizia)- hanno ripreso il viaggio alla volta della

Svizzera.

16.

Circa alle 23.30 di quella sera i tre hanno raggiunto la frontiera

tra __________ e __________. __________, alla guida della sua auto, ha passato

il valico doganale, mentre che i due prevenuti hanno passato a piedi la

frontiera verde, impiegando circa 40 minuti (verbale 12 marzo 2004 di AC 1,

pag. 8, allegato 18 del rapporto di polizia).

Con le

stesse modalità, alle 01.00/01.30 del 5 marzo 2004, è stata superata anche la

frontiera tra la __________ e __________. Di rilievo il fatto che durante

l'attraversamento a piedi della frontiera verde dallo zaino del AC 1 sono

caduti due dei pacchetti, che AC 1 ha visto e raccolto, come da lui raccontato

al Procuratore Pubblico che lo interrogava (verbale 7 aprile 2004, pag. 5,

allegato 36 del rapporto di polizia):

"…mentre

attraversavamo illegalmente il confine tra la __________ e l'__________ ad un

certo punto dal sacco che portava AC 1 sono caduti due involucri. Dapprima uno

poi subito dopo l'altro. Erano abbastanza grossi a forma di palla e duri. Io mi

sono accorto perché stavamo camminando nella neve e ho subito visto il

contrasto dei colori. Era notte ma ho potuto vedere questi due oggetti."

Risulta

perciò che AC 2, al più tardi in questa circostanza, ha visto e toccato il

contenuto delle due borse.

17.

Il viaggio è proseguito in direzione del confine elvetico, via __________

- __________ - __________. Prima di __________ AC 1 si è messo al volante per

dare il cambio a__________. Giunti a __________ __________ (Italia), nei pressi

del campo sportivo, AC 1 e Jasarevic sono scesi dalla vettura, con l'accordo di

ritrovarsi con il __________ alla stazione FFS di __________, che gli altri due

avrebbero raggiunto con il treno che fa la spola tra __________ e __________.

Essi si sono perciò diretti a piedi verso il fiume, cercando un guado. Passato

il fiume, si sono cambiati, abbandonando gli indumenti bagnati ad una cinquantina

di metri dalla riva del fiume __________ (verbale 12 marzo 2004 di AC 1, pag. 8

e 9, allegato 18 del rapporto di polizia). Si sono quindi incamminati verso

l'abitato di __________, ma sono ben presto stati fermati dalle Guardie di

confine, così come da loro raccontato nel rapporto 5 marzo 2004 (rapporto di

polizia, classificatore 2/2, allegato 79), letto in aula e al quale si rinvia

per maggiori dettagli.

18.

I 31 pani che si trovavano nelle due borse trasportate dai prevenuti

contenevano complessivi 15'356 grammi di sostanza (cfr. rapporto di pesata e

analisi preliminare di sostanze stupefacenti, in: allegato 43 al rapporto di

polizia).

Le prove

di laboratorio hanno stabilito che si tratta di eroina con un grado di purezza

medio del 42.7% +/- 1.2% (cfr. rapport d'expertise, pag. 4, in allegato 43 al

rapporto di polizia).

Non

occorre alcuna particolare discussione per stabilire che i prevenuti hanno così

perfezionato la fattispecie oggettiva della detenzione, del trasporto e

dell'importazione in Svizzera di detto stupefacente, così come loro imputato al

punto 1 dell'atto di accusa.

E' inoltre manifesto che si tratta di infrazione aggravata ai sensi dell'art.

19.

n. 2 LFStup, siccome riferita ad un quantitativo di eroina tale da mettere

in pericolo la salute di molte persone, stante la presenza di almeno 6'000

grammi di sostanza pura, laddove ne occorrono solo 12 per incorrere nel caso

grave.

19.

La

punibilità dei prevenuti dipende però dal sussistere anche dell'elemento

soggettivo del reato, ossia della loro consapevolezza, nella forma del dolo

diretto o almeno eventuale, circa la natura della sostanza trasportata,

consapevolezza che gli accusati contestano, ma che la Corte ha ammesso, quanto

meno nella forma del dolo eventuale, sulla scorta degli accertamenti di cui ai considerandi

che seguono.

20.

AC 1 contesta di avere saputo di trasportare eroina, nonché di avere

voluto trasportare eroina, sostenendo di avere creduto di trasportare un non

meglio precisato acido destinato alla produzione di anabolizzanti, così come

raccontatogli dal __________ che, non si sa se per sé o per conto terzi, gli ha

commissionato il trasporto.

L'argomentazione

difensiva è umanamente comprensibile.

Il

corriere sorpreso al volante di un'autovettura zeppa d'eroina può almeno

abbozzare una prima linea di difesa (alle volte pagante) tentando di sostenere

di non avere saputo, in base a più o meno singolari circostanze, che sul

veicolo da lui condotto era occultata della sostanza illecita.

Il

corriere che, come i prevenuti, procede appiedato e reca la merce su di sé, è

per ovvi motivi spossessato dell'argomentazione dell'inconsapevolezza del

trasporto, e pertanto, dovendo anch'egli tentare di dire qualcosa, deve gioco

forza arroccarsi su di una seconda, meno difendibile, linea di difesa, in virtù

della quale egli avrebbe saputo di trasportare qualcosa di illegale, ma non

avrebbe però saputo trattarsi di stupefacente.

Il primo

indizio contrario alla pretesa mancanza di consapevolezza del AC 1 è dato da

argomentazioni di carattere generale: la via dei __________ è comunemente nota

per il transito di eroina piuttosto che di altre sostanze stupefacenti; al

contrario, il traffico di "acido per anabolizzanti" è prassi del

tutto sconosciuta, per non dire un'invenzione del AC 1, qualora si intendesse

con ciò fare riferimento a sostanze da utilizzare per aumentare illecitamente

le prestazioni degli sportivi, mentre che vi sarebbe (nuovamente) l'ammissione

della volontà di trasportare stupefacente, qualora si intendesse con ciò una

sostanza presente nell'ecstasy.

Detto più

semplicemente, è notorio che i __________ sono il crocevia del traffico di

eroina, mentre che tutto da dimostrare è il legame di questi paesi con asseriti

traffici di asseriti "acidi per anabolizzanti".

Il

secondo indizio avverso alle tesi del prevenuto è dato dal fatto che egli non

può negare di avere preso diretta conoscenza di quanto trasportato, e di avere

perciò apprezzato le modalità di imballaggio e l'aspetto esteriore della

sostanza, tipici dell'eroina. AC 1 non è un ragazzino alle prime armi, ma al

contrario un uomo esperto, vicino ai 50 anni di età, e bene addentro al mondo

dell'illecito, anche se -la Corte lo riconosce- non specificamente a quello

degli stupefacenti. Nondimeno, un uomo della sua esperienza, collocato in un

contesto in cui, per sua stessa ammissione, il ricorso all'illecito è prassi

comune a fronte della mancanza di lavoro onesto, ed in cui il traffico di

eroina prospera, non poteva a mente della Corte non riconoscere come eroina la

sostanza in polvere di colore chiaro trasportata in pani da mezzo chilo, o

quanto meno doveva avere il dubbio di trasportare detto stupefacente. Quella

della forma esteriore dei pani di eroina è del resto una conoscenza

appartenente oramai alla comune esperienza anche di persone totalmente estranee

a simili traffici, risultando tale conoscenza da immagini televisive o da

fotografie di giornale in occasione di importanti sequestri di questo

stupefacente da parte delle Autorità di polizia. Che ciò avvenga anche alle

latitudini dell'accusato è fuori di dubbio, così come deve essere ammesso che

egli era persona che, almeno occasionalmente, si teneva informata, avendo egli

stesso ad esempio affermato di essere stato a conoscenza, per averlo appreso

dai giornali, dell'arresto di un medico che preparava ecstasy (cfr. consid.

11).

Questi

primi indizi derivati dalla comune esperienza e dall'ordinario andamento delle

cose sono avvalorati da precise ed inequivocabili affermazioni dell'imputato

nella fase preprocessuale, dalle quali evince che egli (nella per lui migliore

delle ipotesi) non si è in realtà affatto preoccupato della reale natura della

sostanza trasportata, accettando in definitiva di trasportare qualsiasi cosa, e

prendendo così in considerazione la possibilità di trasportare eroina o altro

stupefacente.

In

effetti, nel primo verbale di interrogatorio, reso il giorno dell'arresto, egli

aveva dichiarato, al riguardo dei suoi pensieri al momento dell'accettazione

dell'incarico, che "per questo trasporto a __________ avrei poi

ricevuto 5000 Euro, io non mi sono preoccupato se si trattasse effettivamente

di acido o altro e ho così accettato" (verbale 5 marzo 2004, pag. 4,

allegato 2 del rapporto di polizia).

Al primo

interrogatorio avanti al Procuratore Pubblico, alla presenza del suo difensore,

AC 1 non ha ritenuto di doversi distanziare da questa o altre affermazioni

(verbale 31 marzo 2004 avanti al PP; allegato 21 del rapporto di polizia, pag.

2: "Non è necessario che mi vengano riletti e tradotti i verbali

d'interrogatorio di Polizia del 5, 12, 16 e 17 marzo 2004 poiché mi ricordo

quello che ho dichiarato. Nei verbali di polizia ho dichiarato grosso modo la

verità…"), ragione per cui sorprende, e non convince, che solo al

dibattimento egli abbia tentato di ritrattare quanto ammesso a caldo,

sostenendo, invero con poca originalità, di essere stato "confuso" e

di essere stato vittima di una cattiva traduzione, in quanto egli non avrebbe

in realtà inteso accettare di trasportare "qualsiasi cosa", ed

avrebbe in particolare rifiutato un trasporto di eroina.

Nel

verbale del 16 marzo 2004 (allegato 19 del rapporto di polizia, pag. 11)AC 1

afferma di avere spiegato a AC 2 che il trasporto riguardava polvere per

ecstasy o per anabolizzanti:

"Già

in precedenza, alla partenza da casa di AC 2 ho cominciato, parlando, a dirgli

che trasportavamo qualcosa di illegale spiegando che si trattava di polvere per

ecstasi o per anabolizzanti. Gli dissi che nemmeno io sapevo bene cosa fosse ma

gli dissi comunque che era una polvere illegale per la produzione di

anabolizzanti o di ecstasi."

Queste

dichiarazioni ribadiscono in primo luogo la volontà di effettuare il trasporto

a prescindere dall'esatta conoscenza di quanto trasportato ("…nemmeno

io sapevo bene cosa fosse…"), ma soprattutto aprono la strada

all'eventualità, accettata, del trasporto di stupefacente con l'esplicita

menzione dell'ecstasy, sostanza alla quale, guarda caso, si era alluso nella

conversazione con il __________. Anche in questo caso l'accusato ha sentito la

necessità di tentare una rettifica al dibattimento, soggiungendo che il

riferimento allo stupefacente sarebbe stato suggerito dalla polizia, che gli

avrebbe detto che ecstasy e polvere per anabolizzanti erano la stessa cosa.

Nuovamente, tuttavia, la Corte non ha creduto a queste tardive correzioni della

mira, specie alla luce del fatto che anche questo verbale era in precedenza

stato pacificamente confermato in contraddittorio.

Da

ultimo, proprio in occasione del predetto interrogatorio avanti al Magistrato

inquirente (verbale 31 marzo 2004, allegato 21 del rapporto di polizia), il AC

1.

ha riconosciuto, dopo avere ripetutamente negato di avere inteso trasportare

della droga e ribadito la tesi dell'acido per anabolizzanti (pag. 9), di essere

però stato sorpreso dalla (ai suoi occhi) esorbitanza del compenso offertogli

(pag. 10):

"Quando

abbiamo discusso di questo trasporto della borsa e mi hanno offerto il compenso

di EU 5000 ho pensato che questo era un compenso troppo alto per un lavoro così

semplice. E' stato __________ a offrirmi questa cifra, mentre da parte mia non

ho chiesto nulla."

Dato che

l'accusato è persona esperta ed anche intelligente, non vi è alcun motivo di

ritenere che egli nella sua mente abbia lasciato il ragionamento incompiuto. Pertanto,

se 5000 Euro costituivano un compenso troppo alto per un lavoro così semplice,

è inevitabile la logica conclusione per cui non si trattava affatto di un

lavoro semplice, laddove la difficoltà, ovvero la pericolosità, poteva essere

data solo dalla natura della sostanza trasportata. Quindi, necessariamente,

doveva trattarsi di merce il cui trasporto era particolarmente rischioso il

che, visti i pacchetti e il luogo di situazione, non poteva indicare altro che

un trasporto di droga.

La

valenza di questi elementi probatori è d'altro canto stata correttamente

recepita anche dalla stessa difesa del AC 1, che nella propria arringa

conclusiva ha per prima riconosciuto che non è facile credere all'imputato

quando asserisce che non avrebbe accettato di trasportare eroina, ammettendo

altresì che egli ha "forse" considerato, o eventualmente

avrebbe dovuto considerare, che stava trasportando eroina, riconoscendo così

-queste le parole del difensore- un "dolo eventuale che sconfina nella

grave negligenza consapevole".

Tutto ciò

conforta la conclusione alla quale è giunta la Corte, secondo la quale AC 1,

ancorché non esplicitamente informato della natura della merce trasportata,

possedeva tutti gli elementi di giudizio per quanto meno essere stato

sicuramente consapevole dell'eventualità di trasportare stupefacente,

eventualità che egli ha accettato. Ricorrono pertanto gli estremi del dolo

eventuale, meno grave di quello diretto ai fini della commisurazione della

pena, ma comunque sufficiente a ritenerlo colpevole della violazione aggravata

della LFStup ascrittagli.

A titolo abbondanziale,

e senza volerne dedurre una sorta di chiamata di correità a posteriori, si

rileva infine che AC 2, la cui consapevolezza circa la merce trasportata,

contestata sino al dibattimento, deriva (oltre che dalle sue personali

riflessioni) solo da quanto gli ha raccontato il AC 1, ha comunque accettato il

giudizio di condanna che ha ritenuto a suo carico il dolo eventuale nel

trasporto dell'eroina.

21.

AC 2,

come detto, ha accettato il giudizio di condanna emesso a suo carico,

riconoscendo così la correttezza dell'assunto della Corte che gli addebitava,

almeno come eventualità, la conoscenza della reale natura della merce

trasportata.

Anche in

suoi verbali predibattimentali, in ogni caso, contenevano sufficienti elementi

per concludere tranquillamente in tal senso, specie laddove, riferendosi al

colloquio con il AC 1 sull'argomento, ha dichiarato avanti al Procuratore

Pubblico che l'interrogava (verbale 7 aprile 2004, allegato 36 del rapporto di

polizia, pag. 4) che:

"…al

momento in cui AC 1 mi ha chiesto di aiutarlo per trasportare qualche cosa in

Svizzera gli ho chiesto se non si trattava di merce pericolosa. A quel momento

io pensavo ad esempio a bombe o a droga. Non gli ho però esplicitamente parlato

di queste sostanze ma solo nella mia testa ho fatto questo pensiero."

L'affermazione

costituisce palese ammissione almeno del dolo eventuale del prevenuto quo ad un

trasporto di stupefacente. AncheAC 2 è pertanto autore colpevole di infrazione

aggravata alla LFStup, commessa in correità con il AC 1.

C. LA

DETERMINAZIONE DELLA PENA

22.

L'art.

63.

CP stabilisce il principio secondo cui la pena deve essere commisurata alla

colpa del reo, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui la vita

anteriore e le sue condizioni personali.

L'art. 67

CP sancisce il principio dell'aggravamento della pena per i recidivi, mentre

che l'art. 68 CP determina il modo in cui deve essere punito chi, come i

prevenuti, per uno o più atti incorre in più pene privative della libertà.

23.

Per AC

1.

la Corte, da una parte, ha indubbiamente tenuto conto del difficile vissuto,

in specie dell'infanzia difficoltosa, della presenza di un padre alcolista e

violento e del trauma della separazione dei genitori. D'altra parte, non ha

potuto essere disatteso il fatto che egli, a dispetto di una formazione

professionale completa e di un'intelligenza che, dopo averlo visto in aula, gli

deve senz'altro essere riconosciuta, nel corso della propria esistenza ha

costantemente dato risposte sbagliate ai propri problemi esistenziali. Egli si

è perciò presentato alla Corte in veste di pluripregiudicato, delinquente

irriducibile, che nemmeno dopo più di 6 anni di privazione della libertà

effettivamente espiate in carceri svizzeri e tedeschi è disposto ad accettare

le più basilari regole del nostro ordinamento giuridico, nemmeno se rafforzate

dall'espulsione decretata a vita nei suoi confronti. Se ne ha perciò che dalla

considerazione della vita anteriore del AC 1, presa nel complesso, essa non

apporta nulla di favorevole alla sua causa, ed è anzi motivo per essere severi

nei suoi confronti, stante la pervicacia con cui egli si ostina a delinquere.

Va

ritenuto in quest'ambito, ad ulteriore discapito della sua situazione, che egli

è oltretutto recidivo ai sensi dell'art. 67 CP, avendo espiato la pena

detentiva inflittagli il 17 aprile 2002 (cfr. consid. 2).

Sui

motivi a delinquere vi è poco da dissertare: l'imputato commette reati perché

questo è il suo modo di guadagnarsi da vivere da oramai molti anni, mentre che

vi è sempre una scusa per non dedicarsi all'onesto lavoro, cosa che egli ha

fatto solo per taluni periodi della sua esistenza. Questa attitudine di

delinquente per mestiere appare ancor più riprovevole se si considera da un

lato -come già detto- che il AC 1 non è privo di qualità che potrebbe perciò

mettere al servizio di causa migliore, ma anche che possiede una formazione

professionale completa e addirittura in due professioni, avendo appreso quelle

di cuoco e di macellaio. Non vi è dunque per lui la giustificazione di essere

uno sbandato senza né arte né parte, ma la riprovazione per il delinquere a

dispetto di una formazione perfino superiore alla media, a riprova delle

predette capacità personali. Ulteriore biasimo va pronunciato nei suoi

confronti per lo scriteriato percorso compiuto nelle attività illecite: non

pago di guadagnarsi da vivere con l'illecito traffico internazionale di

documenti falsi, cosa che comunque gli riusciva bene e gli dava ampiamente di

che sbarcare il lunario (secondo l'atto di accusa egli ha in effetti percepito

almeno Euro 10'000.-- in un anno per i soli traffici compiuti in Svizzera),

egli non ha esitato ad acconsentire al trasporto di 15 kg di sostanza illecita,

accettando l'eventualità che si potesse trattare di eroina, per incamerare in

una volta sola Euro 5'000.--, che, a comprova di mancanza di scrupoli, gli

erano sembrati denaro facile per rapporto alla prestazione richiestagli.

Pertanto,

si vede come per denaro egli, giunto vicino ai 50 anni, non abbia esitato a

compiere un salto di qualità nella gravità dei reati commessi, passando da

quelli contro il patrimonio, o alle falsità in atti, al ben più grave reato in

danno della salute di molte persone costituito dalla partecipazione al traffico

di stupefacenti.

Nel

contesto di questo reato è ben vero che egli non è il dominus dell'ingente

traffico, in quanto non è il venditore, l'intermediario o l'acquirente della

sostanza. Nondimeno, come i fatti dimostrano, egli è persona a contatto con gli

ambienti del traffico di stupefacenti d'alto livello, e la sua prestazione di

trasportatore è essenziale al finalizzarsi del traffico internazionale di

stupefacente e comunque egli non è il più o meno consapevole corriere messo al

volante di una vettura caricata di stupefacente in cambio di qualche centinaio

di Euro, ma piuttosto l'esperto nell'arte di muoversi illegalmente tra le

frontiere d'Europa, che stabilisce autonomamente le modalità del trasporto

affidatogli e che alla bisogna recluta persone, tra cui l'incensurato AC 2, e

procura i mezzi necessari.

L'uomo

esperto, affidabile, maturo e scaltro, al quale il __________ affida senza

esitazione 15 chili di eroina ad alto grado di purezza, di ingente valore e

tali da poter diventare 45 chili di eroina da strada, ossia 45'000 dosi da 1

grammo.

A questo

reato principale, di notevole gravità oggettiva e mitigato solo dal fatto che AC

1.

ha agito con dolo eventuale, mentre che non vi è prova del dolo diretto, si

assommano tutti gli altri reati secondari, che per il loro numero non sono

comunque irrilevanti nell'ottica della commisurazione della pena, ma che al

contrario vi concorrono giusta l'art. 68 n. 1 CP.

In

proposito va detto che i reati in concorso sono tutt'altro che trascurabili:

nove violazioni del bando nell'arco di due anni, due furti con il corollario di

danneggiamento e violazione di domicilio, nonché il traffico illecito di

documenti falsi, costitutivo di falsità in certificati e violazione alla LDDS.

La Corte ritiene, senza eccedere in severità, che questi reati da soli, posti i

predetti sfavorevoli precedenti e la recidiva del AC 1, meriterebbero non meno

di un anno di carcerazione, del che si deve ovviamente tenere conto al momento

della pronuncia della pena complessiva.

La Corte

ha poi ulteriormente ritenuto a carico del AC 1 la predetta circostanza

dell'arruolamento dell'incensurato AC 2, facilmente convinto a partecipare al

trasporto in quanto desideroso di rientrare al più presto in Svizzera e

bisognoso dei documenti falsi che gli avrebbe procurato il sodale in cambio

della partecipazione al viaggio. Il coinvolgimento dello AC 2 appare oltretutto

inutile, visto che egli è privo di competenze specifiche, se non nell'ottica di

fornire un concreto aiuto nel trasporto delle borse durante il superamento

delle frontiere verdi, posto che il AC 1 poteva essere in difficoltà nel

trasporto dell'intero carico per effetto della sua menomazione. Appare comunque

egoistico e scriteriato l'avere trascinato o AC 2 nell'impresa, oltretutto

informandolo (subdolamente) del carico illecito solo a partenza avvenuta,

allorché vi era da attendersi che questi non avrebbe più rinunciato al viaggio

al quale tanto teneva.

A favore

dell'imputato è comunque stata ritenuta la confessione e la collaborazione con

gli inquirenti, nonché il corretto comportamento processuale, improntato a

trasparenza e disponibilità nei confronti della Corte, più di quanto non abbia

fatto il coimputato AC 2.

In

assenza di queste circostanze favorevoli all'imputato -comunque privo di

attenuanti specifiche- la pena a suo carico avrebbe potuto sicuramente essere

almeno quella di 9 anni chiesta per lui dalla pubblica accusa, vista la gravità

oggettiva del reato commesso, tangibilmente dimostrata dall'elevato quantitativo

di stupefacente sequestrato.

Proprio

per effetto delle predette circostanze attenuanti -considerazione della

difficile esistenza, dolo eventuale e non diretto, collaborazione e corretto

comportamento in aula- la pena a suo carico, ritenuti nei predetti termini

anche i reati minori, ha potuto essere ricondotta a 7 anni e 6 mesi di

reclusione con computo del carcere preventivo sofferto, pena che la Corte

ritiene equa, e pertanto non particolarmente severa, ma d'altronde nemmeno

mite.

24.

Ben

diversa è apparsa agli occhi della Corte la situazione di AC 2, che per più

motivi ha potuto beneficiare, nel confronto con il AC 1, di una certa clemenza

da parte della Corte.

In primo

luogo egli si è presentato come incensurato, il che è motivo di attenuazione

della pena e non è differenza da poco per rapporto agli innumerevoli precedenti

del coimputato.

Anche i

motivi a delinquere sono risultati diversi da quelli del correo e nel complesso

meno riprovevoli. Egli si è in effetti proprio in quel periodo venuto a trovare

in una difficile situazione personale, a causa del divorzio dalla moglie e del

conseguente (severo) allontanamento dalla Svizzera, dove aveva vissuto e

lavorato a lungo senza creare particolari problemi. Egli desiderava pertanto

con tutte le sue forze potere rientrare in Svizzera, sia pure sotto falsa

identità, per (a suo dire) tentare di riallacciare il rapporto con la moglie e

per potere vedere i due figli di quel matrimonio.

Si è

perciò rivolto al AC 1 per dei documenti falsi che non era in grado di pagare.

Per scontare il proprio debito, ha accettato di accompagnare il correo, ma solo

a viaggio iniziato ha appreso del trasporto di sostanza illecita, al quale ha

consentito. Non ha agito dunque primariamente per denaro, ma solo per ottenere

i documenti con i quali rientrare in Svizzera. Anch'egli ha delinquito con dolo

eventuale, e comunque nel contesto del trasporto ha avuto un ruolo sicuramente

subordinato a quello del AC 1, non avendo partecipato in alcuna forma

all'organizzazione del viaggio, ma essendosi limitato ad assecondare le

richieste del compagno.

Oltre

alla correità nell'infrazione aggravata alla LFStup, egli risponde unicamente

di una modica infrazione alla LDDS, ed è quindi anche da questo punto di vista

assai meno compromesso del correo. Ha a sua volta collaborato con gli

inquirenti e ha tenuto un comportamento ragionevole al processo, motivo per cui

può invocare le medesime circostanze di attenuazione generica del AC 1.

A mente

della Corte, la colpa di AC 2 è, per tutti questi motivi, notevolmente

inferiore a quella di AC 1 motivo per cui la differenza di un solo anno nella

proposta di pena del Procuratore Pubblico è apparsa non giustificata. La Corte

ha comunque voluto essere indulgente con AC 2, in specie per l'incensuratezza e

la particolare situazione personale di quel momento che può averne determinato

lo sbandamento, quantificando la sua pena in 4 anni e 9 mesi di reclusione con

computo del carcere preventivo sofferto, segnando così due situazioni

profondamente differenti dal profilo soggettivo ed anche da quello oggettivo.

25.

A carico di AC 2 va inoltre pronunciata la pena accessoria

dell'espulsione dalla Svizzera per 15 anni, sospesa condizionalmente con un

periodo di prova di 5 anni in considerazione del legame con i due figli

minorenni che vivono nel nostro paese.

26.

In applicazione dell'art. 58 CP va ordinata la confisca degli

oggetti sequestrati menzionati nell'atto di accusa, con successiva distruzione

dello stupefacente, ad eccezione del saldo del conto di AC 2 presso la Banca

cantonale di __________, da dissequestrare in suo favore, e di 5 marchi

bosniaci, due agende telefoniche, otto schede prepagate per cabine telefoniche

e due duplicati di chiavi, che vanno dissequestrati in favore di AC 1.

27.

La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- e le spese processuali sono

poste per 3/5 a carico di AC 1 e per 2/5 a carico di AC 2.

Rispondendo A. per

AC 1, affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1.1.1., 1.2.,

1.3

, 1.4., 1.5. e 3.;

B. per

AC 2, affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1.1.1.,

1.1.1.2

, 1.1.1.3., 2. e 3.1;

C. per

la confisca, in modo parzialmente affermativo al quesito;

visti gli art. 18,

19, 21, 25, 35, 41, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 139 cfr. 1, 144 cpv. 1,

186, 252 e 291 CP

19.

cfr. 1 e 2 LFstup.

23.

cfr. 1 e 2 LDDS

94.

cfr. 1 LCStr.

9.

segg. CPPT e 39 TG sulle spese

dichiara e

pronuncia:

1.

AC

1.

è autore colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti,

siccome

riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale

da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato,

il 5 marzo 2004, a __________,

agendo in correità con AC 2 e con __________,

detenuto, trasportato ed importato in Svizzera, 15 chili e 356 grammi di eroina

(grado di purezza medio del 42,7% ± 1,2%), sostanza confezionata in 31 pani del

peso lordo di circa 530/550 grammi l'uno;

1.2

ripetuto

furto, consumato e tentato,

per avere, in diverse località Svizzere, il 10/11 luglio 2003 e il 13 dicembre

2003, agendo singolarmente o in correità con __________, in 2 occasioni,

sottratto o tentato di sottrarre alfine di procacciarsi un indebito profitto e

di appropriarsene cose mobili altrui per un valore complessivo di fr.

47'348.--;

1.3

danneggiamento,

per avere, in riferimento ai furti di cui al punto 1.2., agendo singolarmente o

in correità con __________, in 2 occasioni, intenzionalmente danneggiato con

attrezzi da scasso cose altrui, causando danni per fr. 917.40;

1.4

violazione

di domicilio,

per

avere, alfine di commettere i furti di cui al punto 1.2., in 2 occasioni, fatto

ingresso indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, nell'altrui

proprietà;

1.5

violazione

del bando, ripetuta,

per

essere entrato in Svizzera, a __________, __________, __________, __________ ed

in altre imprecisate località, nel periodo agosto 2002 fino al 5 marzo 2004, in

9.

occasioni, transitando sia dai valichi doganali che attraverso la frontiera

verde con l'Italia, l'Austria e la Germania e soggiornando in Svizzera per

periodi imprecisati, nonostante l'espulsione a vita dalla Svizzera decretata

contro di lui dal Tribunale Correzionale di __________ il 21.09.1984;

1.6

falsità

in certificati, ripetuta,

per

avere, a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località,

nel periodo 13 febbraio 2003 - 5 marzo 2004, fatto uso, a scopo di inganno, in

3.

occasioni, del passaporto croato falso no. __________ intestato a __________;

1.7

infrazione

alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta,

per avere, a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate

località, nel periodo febbraio 2003 - 5 marzo 2004, nell'intento di procurare a

sé un indebito arricchimento, ripetutamente facilitato l'entrata ed il

soggiorno illegale in Svizzera di un numero imprecisato di cittadini stranieri,

procurando loro dei passaporti croati falsi da presentare alle autorità di

polizia degli stranieri, documenti ottenuti da ignoto "__________",

conseguendo un illecito profitto di almeno Euro 10'000,

e

meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

2.

AC

2.

è autore colpevole di:

2.1

infrazione

aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

siccome

riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale

da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato,

il 5 marzo 2004, a __________

agendo in correità con AC 1 e con __________,

detenuto, trasportato ed importato in Svizzera, 15 chili e 356 grammi di eroina

(grado di purezza medio del 42,7% ± 1,2%), sostanza confezionata in 31 pani del

peso lordo di circa 530/550 grammi l'uno;

2.2

infrazione

alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta,

per essere entrato illegalmente in Svizzera, in almeno due occasioni, nel

periodo 26 febbraio - 5 marzo 2004, nella zona di __________, attraverso un

valico non autorizzato, per avere soggiornato illegalmente in Svizzera, nel Canton

San Gallo e in altri cantoni, siccome sprovvisto di documenti di legittimazione

validi e per essersi legittimato al momento del fermo da parte delle guardie di

confine con il passaporto croato falso n. __________ intestato a __________,

e

meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

3.

AC

1.

è prosciolto dalle imputazioni di ripetuto furto di cui ai punti n. 2.1. e

2.2

AA, di danneggiamento di cui al punto n. 3.1. AA, di violazione di

domicilio in riferimento all'imputazione di cui al punto n. 2.2. AA e di furto

d'uso al punto n. 5 AA.

4.

Di

conseguenza,

4.1

AC

1, essendo recidivo, è condannato alla pena di 7 (sette) anni e 6 (sei) mesi di

reclusione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

4.2

AC

2.

è condannato:

4.2.1

alla

pena di 4 (quattro) anni e 9 (nove) mesi di reclusione, nella quale è computato

il carcere preventivo sofferto;

4.2.2

all'espulsione

dal territorio svizzero per 15 (quindici) anni.

5.

La

pena accessoria d'espulsione inflitta a AC 2 è sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 5 (cinque) anni.

6.

La

tassa di giustizia di fr. 2'000.-- e le spese processuali sono poste a carico

dei condannati in ragione di 3/5 a carico AC 1 e di 2/5 a carico di AC 2.

7.

E'

ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, lo stupefacente da

distruggere, ad eccezione del conto bancario n. __________ intestato a AC 2

presso la __________, da dissequestrare, i 5 marchi bosniaci, le 2 agende

telefoniche, le 8 schede prepagate per cabine telefoniche e i 2 duplicati di

chiavi che hanno da essere restituiti a AC 1.

8.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP. La

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi. La motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta preliminare fr. 11'500.--

Spese diverse fr. 113.--

Interpreti fr. 600.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 14'313.--

===========

Distinta spese a carico di AC 1:

Tassa di giustizia fr. 1'200.--

Inchiesta preliminare fr. 6'900.--

Spese diverse fr. 67.80

Interpreti fr. 360.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 60.--

fr. 8'587.80

===========

Distinta spese a carico di AC 2:

Tassa di giustizia fr. 800.--

Inchiesta preliminare fr. 4'600.--

Spese diverse fr. 45.20

Interpreti fr. 240.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 40.--

fr. 5'725.20

===========

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

3.

PL 1

4.

PL 2

5.

AS 1

6.

AS 2

7.

AS 3

8.

AS 4

9.

AS 5

10.

AS 6

11.

AS 7

12.

IE 1

13.

GI 1

14.

GI 2

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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