72.2004.108
stupefacenti (eroina) e reati diversi
28 ottobre 2004Italiano61 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
72.2004.108
Data decisione, Autorità:
28.10.2004, PENAL
Titolo:
stupefacenti (eroina) e reati diversi
IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE DI STUPEFACENTI
TRASPORTO DI STUPEFACENTI
art. 139 cf. 1 CPS
art. 144 cf. 1 CPS
art. 186 CPS
art. 252 cf. 1 CPS
art. 291 CPS
art. 23 LDDS
art. 19 cf. 2 LSTUP
Incarto n.
72.2004.108
Lugano,
28 ottobre 2004/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte delle assise criminali
composta dei
giudici:
Claudio Zali
(Presidente)
GI 1
GI 2
e dagli assessori
giurati:
AS 2
AS 4
AS 5
AS 6
AS 7
con il
segretario:
Enzo Barenco,
segretario di camera
Conviene oggi
nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia
per giudicare
1. AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 5 marzo 2004;
2. AC 2
e domiciliato a
detenuto dal 5 marzo 2004;
prevenuti colpevoli
di:
A. AC 1
e AC 2, in correità
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di eroina che sapevano o dovevano presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio,
per
avere,
senza
essere autorizzati,
il 5
marzo 2004, verso le ore 06.45, a __________,
agendo in
correità tra loro e con __________, cittadino serbo e bosniaco residente a __________
(D), attualmente latitante,
dopo
essere partiti dalla Serbia, rispettivamente dalla Bosnia, il giorno
precedente, a bordo dell’autovettura marca __________, presa in prestito da AC
1 da tale “__________”, al prezzo di EURO 150.- e proseguito il viaggio dalla __________,
a bordo dell’autovettura marca __________, targata (D) __________, intestata e
condotta da __________, transitando dalla Slovenia e Italia, fino a __________
(I), dove hanno attraversato a guado il fiume __________,
detenuto,
trasportato ed importato in Svizzera, 15 chili e 356 grammi di eroina (grado di
purezza medio del 42,7% + 1,2%),
sostanza
confezionata in 31 pani del peso lordo di circa 530/550 grammi l’uno, avvolti
ognuno con del nastro isolante di colore marrone, con uno straccio di colore
nero e con un sacchetto trasparente: di cui 12 occultati in uno zaino di colore
beige, portato a spalla da AC 1 e 19 in una sacca di colore marrone, portata a
tracolla da AC 2,
trasporto
che sarebbe stato proposto a AC 1, nel periodo 2 - 4 marzo 2004, a __________, __________
ed in altre imprecisate località della __________, dall’ignoto “__________” e
da tale __________, il quale gli avrebbe consegnato la sostanza stupefacente,
con l’incarico di trasportarla a __________ e consegnarla, previo contatto
telefonico, ad una persona non identificata, contro promessa di un compenso di
EURO 5’000.-,
chiedendo
quindi a sua volta a AC 2 di aiutarlo nel trasporto, procurandogli quale
compenso, un passaporto ed una licenza di condurre croati falsi, per
consentirgli di entrare e risiedere illegalmente in Svizzera;
B. AC
1
2. ripetuto
furto, consumato e tentato
per
avere,
agendo
sia singolarmente che in correità con __________, contro il quale si procede
separatamente,
al fine
di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, ripetutamente
sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, cose mobili altrui e meglio
per avere, nelle sotto elencate occasioni e circostanze:
in correità con __________,
2.1. a __________
(AR), il 27 maggio 2003, sottratto dall’autovettura marca __________, targata __________,
ai danni di PL 1, un portapacchi, i cavi d’accensione e fr. 300.- (refurtiva
non recuperata);
2.2. a __________
(GL), il 12 giugno 2003, previo scasso di una porta laterale, sottratto dal
chiosco della stazione, ai danni di PL 2, circa 920 pacchetti di sigarette di
diverse marche, 18 confezioni di sigari di diverse marche, 283 accendini, gomme
da masticare marca “Stimorol”, una macchina del caffè marca “Jura”, circa 80
confezioni di cioccolato, dolciumi vari, bevande alcoliche, generi alimentari
vari, tre confezioni di acqua minerale, 13 statuine in porcellana, un cestino
del pane, biglietti augurali, un telo di tenda, 15 coltellini e una sirena
dell’allarme, per un valore complessivo di fr. 8'582.05 (refurtiva non
recuperata);
2.3. a __________
(SG), il 10/11 luglio 2003, previo scasso di una finestra e di una porta,
sottratto ai danni della PC 1, 91 completi da uomo, per un valore complessivo
di fr. 46'230.- (refurtiva interamente recuperata, poiché abbandona dagli
accusati all’arrivo della Polizia);
singolarmente,
2.4. a __________
(SG), il 13 dicembre 2003, previo scasso di una finestra, sottratto ai danni di
PC 2, un orologio da uomo in metallo, un paio di orecchini in argento, 4
orecchini in argento, una catenella in metallo, un fermaglio per catenella
d’argento, un anello da uomo e denaro contenta, per un valore complessivo di
fr. 1'118.- (refurtiva non recuperata);
3. danneggiamento
per
avere, in occasione dei summenzionati furti e tentati furti, ad eccezione di
quello indicato al punto 2.1, per il quale non è stata sporta querela penale,
intenzionalmente danneggiato con attrezzi da scasso,
cose altrui, e meglio;
in
correità con __________,
3.1. a __________
(GL), il 12 giugno 2003, ai danni di PL 2, la porta d’entrata in metallo (danno
quantificato dalla parte lesa in fr. 500.-);
3.2. a __________
(SG), il 10/11 luglio 2003, ai danni della PC 1, la serratura della porta
d’entrata principale ed il vetro doppio di una finestra (danno quantificato
dalla parte civile in fr. 597.40);
singolarmente,
3.3. a __________
(SG), il 13 dicembre 2003, PC 2, una finestra (danno quantificato dalla parte
civile in fr. 320.-);
4. violazione
di domicilio
per
essersi indebitamente introdotto, contro la volontà degli aventi diritto, nei
summenzionati locali, il tutto come descritto nei summenzionati furti, ad
eccezione di quello indicato al punto no. 2.1;
5. furto
d'uso
per avere
a __________ (AR), il 27 maggio 2003, sottratto in correità con __________,
l’autovettura marca __________, targata __________, di proprietà di PL 1, allo
scopo di farne uso (autovettura ritrovata a __________ (ZH), il 18.06.2004);
6. violazione
del bando ripetuta
per
essere entrato in Svizzera, a __________, __________, __________, __________ ed
in imprecisate località, nel periodo agosto 2002 fino al 5 marzo 2004, in un
numero imprecisato di circostanze, ma in almeno 9 occasioni, transitando sia
dai valichi doganali che attraverso la frontiera verde con l’Italia, l’Austria
e la Germania e soggiornando in Svizzera per periodi imprecisati, nonostante
l'espulsione a vita dalla Svizzera decretata contro di lui dal Tribunale
Correzionale di __________ il __________;
7. falsità
in certificati ripetuta
per
avere, a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località,
nel periodo 13 febbraio 2003 - 5 marzo 2004, fatto uso, a scopo di inganno, in almeno
tre occasioni, del passaporto croato falso no. __________, intestato a __________,
nato il 17.03.1955 a __________, residente a __________, procuratogli
dall’ignoto “__________” e meglio per averlo utilizzato:
7.1. il
13.02.2003, a __________, per compilare la notifica d’albergo presso __________;
7.2. il
05.03.2003, a __________, per compilare la notifica d’albergo presso __________;
7.3. il
05.03.2004, a __________, per legittimarsi al momento del fermo da parte delle
guardie di confine;
8. infrazione
alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta
per
avere, a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località,
nel periodo febbraio 2003 - 5 marzo 2004, nell’intento di procurare a sé un
indebito arricchimento, ripetutamente facilitato l’entrata ed il soggiorno
illegale in Svizzera di un numero imprecisato di cittadini stranieri,
procurando loro dei passaporti croati falsi da presentare alle autorità di
polizia degli stranieri, documenti ottenuti dall’ignoto “__________”,
conseguendo un illecito profitto di almeno 10'000 EURO, e segnatamente:
8.1. a
fine agosto 2003, a __________, venduto a tale “__________” o “__________” ed
al suo compagno albanese, due passaporti croati falsi, con le generalità di
tale “__________”;
8.2. tra
il mese di gennaio e l’inizio del mese di febbraio 2004, a __________, venduto
a tale “__________”, quattro passaporti croati falsi;
8.3. all’inizio
del mese di febbraio 2004, a __________, venduto ad una donna serba non
identificata, un passaporto croato falso;
8.4. il
14.02.2004, a __________, venduto ad un richiedente l’asilo di nome “__________”,
un passaporto croato falso;
8.5. il
14.02.2004, a __________, venduto ad un cittadino croato di nome __________,
per un suo parente bosniaco, un passaporto croato falso;
8.6. a
fine febbraio 2004, a __________, consegnato a AC 2, il passaporto croato falso
no. 06734312, intestato a __________, nato il 22.10.1967 a __________ e
residente a __________;
C. AC
2
9. infrazione
alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta
per
essere entrato illegalmente in Svizzera, in almeno due occasioni, nel periodo
26 febbraio - 5 marzo 2004, nella zona di __________, attraverso un valico non
autorizzato, per aver soggiornato illegalmente in Svizzera, nel Canton San
Gallo e in altri cantoni, siccome sprovvisto di documenti di legittimazione
validi, sino al 1. marzo 2004, rispettivamente fino al 5 marzo 2004, giorno del
suo arresto e per essersi inoltre legittimato al momento del fermo da parte
delle guardie di confine, con il passaporto croato falso no. __________,
intestato a __________, nato il 22.10.1967 a __________ e residente a __________,
procuratogli da AC 1;
Fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti dagli art. 19 cifra 2 LS, art. 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 186, 252 e
291 CP, 94 cifra 1 cpv. 1 LCS e 23 cifra 1 e 2 LDDS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 118/2004 del 20 settembre 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio avv. __________.
AC 2 assistito dal difensore
d'ufficio (GP) avv. __________.
§ L'interprete __________.
Espleti i pubblici dibattimenti
- mercoledì 27 ottobre 2004 dalle ore 09.35 alle ore 17.50
- giovedì 28 ottobre 2004 dalle ore 09.30 alle ore 16.50.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
evidenzia come per il reato di infrazione aggravata alla LF stupefacenti (punto
1. AA), incontestato l'aspetto oggettivo, ci si trovi confrontati con un
processo indiziario dal profilo soggettivo e come tutti gli indizi presenti,
valutati in modo rigoroso e logico, possano solo far concludere per una
consapevolezza (perlomeno nella forma di un dolo eventuale sufficientemente
grande) dei due accusati di trasportare sostanza stupefacente. Per quel che
riguarda i reati minori, che sono parzialmente ammessi, si rimette al giudizio
della Corte per le imputazioni contemplate ai punti 2.1., 2.2., 3.1 e 5 AA, i
cui riscontri oggettivi si fondano esclusivamente sul DNA di AC 1 ritrovato
sugli oggetti rinvenuti nella __________ di PL 1. Confermato pertanto l'atto
d'accusa in esame con le precisazioni che precedono, conclude chiedendo che:
AC 1 venga condannato a:
- 9 anni di reclusione
AC 2 venga condannato a:
- 8 anni di reclusione
- 15 anni di espulsione
Chiede inoltre la confisca di tutto quanto in sequestro, rimettendosi alla
decisione della Corte qualora dovesse decidere di dissequestrare degli oggetti.
§ Il Difensore di AC 1, il quale esprime le sue
considerazioni sulle imputazioni così definite minori, limitatamente a quelle
non ammesse da AC 1, e chiede il proscioglimento di quest'ultimo in assenza di
qualsiasi elemento a carico del medesimo (non basta il solo DNA rinvenuto dagli
organi di polizia per ritenere AC 1 autore dei furti [e di conseguenza dei
danneggiamenti e delle violazioni di domicilio] ascrittigli), riconoscendo, se
del caso, il solo furto d'uso nella misura in cui egli condusse la __________
supponendo che quello fosse un veicolo rubato. Per quanto concerne il reato
principale contemplato al punto n. 1 AA, sottolinea il ruolo di semplice
trasportatore del AC 1, non con dolo diretto ma solo con dolo eventuale , una
grave negligenza cosciente, ed attira l'attenzione della Corte sul contesto
sociale da cui l'accusato proviene. Illustra brevemente il vissuto disastrato e
disorientato del AC 1, una vita che la difesa definisce senza speranza ed
aspettative, e conclude chiedendo per AC 1, vista la sincera e spontanea
collaborazione fornita agli inquirenti ed in considerazione dell'eccessiva
richiesta formulata dalla pubblica accusa, una massiccia e sostanziale
riduzione della pena detentiva proposta. Chiede inoltre il dissequestro di
quanto non oggetto di confisca in particolare dei 5 marchi bosniaci, dei natel
senza schede telefoniche e dei 2 duplicati di chiavi.
§ Il Difensore di AC 2, il quale pone in risalto la
personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato. Riesaminata la
vicenda dal lato oggettivo e soggettivo, osservato come il suo cliente abbia
sempre collaborato pienamente con le autorità inquirenti -riservate le prime
comprensibili reticenze-, evidenzia il suo ruolo di semplice gregario di AC 1,
senza possibilità di manovra e senza potere decisionale alcuno e sostiene
l'inconsapevolezza di AC 2 di trasportare stupefacente. La difesa chiede quindi
che all'accusato abbia ad essere ammesso l'errore sui fatti previsto dall'art.
19 CP e che il suo ruolo abbia ad essere ritenuto quello di complice o al
massimo quello di correo subalterno. Conclude chiedendo, incensurato AC 2 sia
in Svizzera che all'estero, riconosciutagli l'attenuante specifica dell'aver
agito ad incitamento di persona a cui deve obbedienza o da cui dipende e tutte
le attenuanti generiche dell'art. 63 CP, una importante riduzione della pena
proposta da contenere in 4 anni di reclusione al massimo. Si oppone in via
principale alla pronuncia della pena accessoria d'espulsione poiché parte della
famiglia vive in Svizzera e i rapporti con la ex moglie sono di riavvicinamento
vicendevole (che potrebbero preludere ad un nuovo matrimonio), subordinatamente
ne chiede la sospensione condizionale anche per il periodo di prova più lungo.
Non si oppone alla confisca ma chiede la restituzione all'accusato del natel Nokia
6210 senza scheda SIM.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: A. AC 1
1. E'
autore colpevole di:
1.1. infrazione
alla Legge federale sugli stupefacenti,
per
avere, senza essere autorizzato,
il 5 marzo 2004, a __________,
agendo in correità con AC 2 e con __________,
detenuto, trasportato ed importato in Svizzera, 15 chili e 356 grammi di eroina
(grado di purezza medio del 42,7% ± 1,2%), sostanza confezionata in 31 pani del
peso lordo di circa 530/550 grammi l'uno?
1.1.1. trattasi
di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina
che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone?
1.1.1.1 Ha
egli agito per negligenza?
1.2. ripetuto
furto, consumato e tentato,
per avere, in diverse località Svizzere, nel periodo tra il 27 maggio 2003 e il
13 dicembre 2003, agendo singolarmente o in correità con __________, in 4
occasioni, sottratto o tentato di sottrarre alfine di procacciarsi un indebito
profitto e di appropriarsene cose mobili altrui per un valore complessivo di
fr. 56'230.05?
1.2.1. Trattasi
di un numero di furti minore o di un valore complessivo della refurtiva
inferiore?
1.3. danneggiamento,
per avere, in riferimento ai furti di cui al punto 1.2., agendo singolarmente o
in correità con __________, in 3 occasioni intenzionalmente danneggiato con
attrezzi da scasso cose altrui, causando danni per fr. 1'417.40?
1.3.1. Trattasi
di un numero di danneggiamenti inferiore?
1.4. violazione
di domicilio,
per
avere, alfine di commettere i furti di cui al punto 1.2., in 3 occasioni fatto
ingresso indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, nell'altrui
proprietà?
1.4.1. Trattasi
di un numero di violazioni inferiore?
1.5. furto
d'uso,
per
avere a __________ (AR), il 27 maggio 2003, in correità con __________,
sottratto allo scopo di farne uso l'autovettura __________, targata __________,
di proprietà di PL 1?
1.6. violazione
del bando, ripetuta,
per
essere entrato in Svizzera, a __________, __________, __________, __________ ed
in altre imprecisate località, nel periodo agosto 2002 fino al 5 marzo 2004, in
9 occasioni, transitando sia dai valichi doganali che attraverso la frontiera
verde con l'Italia, l'Austria e la Germania e soggiornando in Svizzera per
periodi imprecisati, nonostante l'espulsione a vita dalla Svizzera decretata
contro di lui dal Tribunale Correzionale di __________ il 21.09.1984?
1.7. falsità
in certificati, ripetuta,
per
avere, a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località,
nel periodo 13 febbraio 2003 - 5 marzo 2004, fatto uso, a scopo di inganno, in
3 occasioni, del passaporto croato falso no. __________ intestato a __________?
1.8. infrazione
alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta,
per avere, a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate
località, nel periodo febbraio 2003 - 5 marzo 2004, nell'intento di procurare a
sé un indebito arricchimento, ripetutamente facilitato l'entrata ed il
soggiorno illegale in Svizzera di un numero imprecisato di cittadini stranieri,
procurando loro dei passaporti croati falsi da presentare alle autorità di
polizia degli stranieri, documenti ottenuti da ignoto "__________",
conseguendo un illecito profitto di almeno Euro 10'000,
e
meglio come descritto nell'atto d'accusa?
Considerandi
2.
E'
egli recidivo?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
B. AC
2.
1.
E'
autore colpevole di:
1.1
infrazione
alla Legge federale sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
il 5 marzo 2004, a __________,
agendo in correità con AC 1 e con __________,
detenuto, trasportato ed importato in Svizzera, 15 chili e 356 grammi di eroina
(grado di purezza medio del 42,7% ± 1,2%), sostanza confezionata in 31 pani del
peso lordo di circa 530/550 grammi l'uno?
1.1.1
trattasi
di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina
che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone?
1.1.1.1
Sussiste
errore sui fatti giusta l'art. 19 CP?
1.1.1.2
Ha
egli agito per negligenza?
1.1.1.3
Ha
egli agito in qualità di complice?
1.2
infrazione
alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta,
per essere entrato illegalmente in Svizzera, in almeno due occasioni, nel
periodo 26 febbraio - 5 marzo 2004, nella zona di __________, attraverso un
valico non autorizzato, per avere soggiornato illegalmente in Svizzera, nel Canton
San Gallo e in altri cantoni, siccome sprovvisto di documenti di legittimazione
validi e per essersi legittimato al momento del fermo da parte delle guardie di
confine con il passaporto croato falso n. __________ intestato a __________,
e
meglio come descritto nell'atto d'accusa?
2.
Ricorrono
attenuanti specifiche di cui all'art. 64 CP e se si quali?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
3.1
privativa
della libertà?
3.2
accessoria
d'espulsione?
C. CONFISCA
1.
Deve
essere ordinata la confisca dell'eroina e degli oggetti sequestrati indicati
nell'atto d'accusa?
Considerato in fatto ed in
diritto:
1.
AC
1, detto __________, è nato a __________ in __________, il __________. Quando
egli aveva sei anni, i genitori hanno divorziato, ed è stato così affidato al
padre -uomo alcolizzato, violento e fors'anche malato di mente, che finirà per
impiccarsi- mentre che le due sorelle sono state affidate alla madre,
trasferitasi in Austria. Dopo le scuole dell’obbligo e il tirocinio di cuoco,
l'imputato ha raggiunto la madre in Austria, dove ha trovato lavoro, ma dopo un
anno, scaduto il passaporto, è stato costretto a tornare in __________ per il
servizio militare. Assolta la leva, ha tentato di tornare dalla madre, che però
nel frattempo si era rifatta una famiglia. Si è perciò trasferito in Francia,
arruolandosi nella Legione Straniera, con la quale ha trascorso due anni in
Africa. Abbandonata la legione nel 1982, decisione che egli ha definito il
peggiore errore della sua vita (doc. TPC 6), AC 1 ha iniziato una vita allo
sbando, costellata da furti a ripetizione commessi in Svizzera ed in Germania
che gli sono valsi numerose condanne, in conseguenza delle quali ha trascorso
complessivamente circa 6 anni in stato di detenzione. Nondimeno, egli si è
sposato due volte in Germania, la prima con una connazionale, poi con una
cittadina tedesca, lavorando per diversi anni nell’impresa di costruzione che
ella aveva ereditato dal padre. Ha inoltre scoperto anni dopo di avere avuto un
figlio da una relazione giovanile, con il quale comunque non è mai riuscito ad
allacciare un legame.
Dopo
avere divorziato dalla seconda moglie, scivolata -come il padre dell'imputato-
nell'alcolismo, il prevenuto ha svolto, con successo, dei corsi di formazione
per conseguire la professione di macellaio, poi si è deciso a rientrare in __________
per trovarvi un lavoro, essendo finita la guerra.
Ha quindi
acquistato una casa nel suo paese natale e ha trovato un impiego in nero come macellaio,
senza però riuscire a farsi pagare per intero lo stipendio, ragione per cui si
è licenziato dopo qualche mese.
Fin dal
1997.
ha chiesto alle autorità locali le licenze necessarie all'apertura di un
esercizio pubblico, ricevendole solo nel 2004, allorché già si trovava in
detenzione preventiva.
Per
sbarcare il lunario ha perciò iniziato a trafficare documenti falsi, in specie
passaporti e licenze di condurre, che acquistava al suo paese e rivendeva in
vari paesi dell'Europa.
AC 1
lamenta problemi di salute. Sofferente di artrosi all’anca, cammina con
l’ausilio di una stampella.
2.
AC
1, come detto, ha parecchi precedenti penali, in Svizzera e in Germania.
Dall’estratto
del casellario giudiziale svizzero (classificatore "atti istruttori AC 1",
AI 6), risultano le seguenti 6 condanne:
- il __________
è stato condannato dal Giudice Istruttore del distretto d’__________, per
furto, danneggiamento, uso abusivo delle targhe, violazione del bando, a 5 mesi
di detenzione e all’espulsione dalla Svizzera per 10 anni;
- il __________
è stato condannato dal tribunale correzionale di __________ a tre anni di
detenzione, e all’espulsione a vita dalla Svizzera, per furto in banda e per
mestiere, consumato e tentato, danneggiamento, violazione di domicilio, falsi
nei certificati, violazione del bando, grave infrazione alle norme sulla
circolazione stradale e furto d’uso;
- il __________
è stato condannato dal __________ (SG) a 18 mesi di detenzione per furto per
mestiere e in banda, consumato e tentato, danneggiamento, violazione di
domicilio, furto d’uso di un ciclomotore;
- il __________
è stato condannato dal __________ __________ a 6 mesi di detenzione per furto
per mestiere, furto d’uso, violazione del bando;
- il __________
è stato condannato dal __________ __________ a 12 mesi di detenzione, a valere
quale pena aggiuntiva a quella inflittagli nel 1993, per furto in banda e per
mestiere, consumato e tentato, danneggiamento, violazione di domicilio, falso
in certificati, violazione del bando.
L'accusato
ha dichiarato in aula di avere subito altre due condanne in Germania, avendo
scontato tre anni di carcere nel 1994 ed essendo stato condannato a due anni
sospesi con la condizionale nel 1996.
3.
AC 2
è nato il __________ a __________, in__________, dove ha frequentato le scuole
elementari e le medie e poi una scuola superiore dove ha appreso il mestiere
d’arrotino, professione che ha esercitato fino al 1990, quando è venuto a
vivere in Svizzera.
Proviene
da una famiglia povera di otto figli, di cui uno deceduto durante l’infanzia.
Si è sposato tre volte ed ha avuto quattro figli. Il primo matrimonio è del
1985, nel 1988 è nato il suo primogenito, e nel 1990 ha divorziato. Nel
medesimo anno si è risposato con una connazionale residente nel Cantone San
Gallo che ha raggiunto, trovando impiego come operaio in una fabbrica di
tessili.
Nel 1993,
dopo avere divorziato dalla seconda moglie, ha sposato un'altra connazionale
domiciliata nel Cantone San Gallo dalla quale ha avuto due figli, nati nel 1995
e nel 1998. Durante questo matrimonio, nel 1997, ha inoltre avuto un altro
figlio in __________ dalla prima moglie.
Dal 1997
sino alla fine del 2002, l’accusato ha lavorato presso la ditta __________.
Dopo
avere perso il lavoro -e passato al beneficiato dell'indennità di
disoccupazione per circa fr. 3'300.-- mensili (di cui fr. 1'000.-- trattenuti a
beneficio dei figli nati dall'ultimo matrimonio)- anche il terzo matrimonio
dell'accusato è andato in pezzi, ed è stato sciolto per divorzio nel 2003. Con
la fine del matrimonio, l'Autorità amministrativa non ha più rinnovato il
permesso di soggiorno dell’imputato, facendogli invece ordine di lasciare la
Svizzera entro il 28 febbraio 2004, e questo nonostante i due figli piccoli.
Egli è
pertanto stato costretto a fare ritorno al suo paese alla fine di dicembre
2003, andando a vivere in un appartamento della casa di sua proprietà occupata
dalla prima moglie e dai due figli.
Quanto
alla propria situazione finanziaria, l’accusato ha dichiarato di vivere in
ristrettezze economiche dopo la perdita del posto di lavoro, dovendo provvedere
al mantenimento di due famiglie.
L’imputato
non ha mai avuto problemi con la giustizia, né in Svizzera e nemmeno al suo
paese, ed è perciò incensurato.
4.
Gli
accusati sono arrestati il 5 marzo 2004 dalle guardie di confine in una zona
boschiva non lontana dall'abitato di __________ poiché trovati in possesso,
dopo avere attraversato clandestinamente il confine guadando il fiume __________,
di due borse contenenti 31 pacchetti d’eroina per complessivi 15'356 grammi di
questa sostanza.
AC 1 e AC
2, trattenuti in carcere preventivo sino all’odierno dibattimento, durante
l’inchiesta hanno collaborato con gli inquirenti e sostanzialmente hanno ammesso
gli addebiti mossi nei loro confronti, con l'importante riserva dell'asserita
ignoranza da parte loro del reale contenuto delle borse trasportate. A mente
loro, infatti, essi non avrebbero saputo o supposto di avere trasportato
eroina, essendo stato detto loro che si sarebbe invece trattato di acido in
polvere per la produzione di anabolizzanti.
Sulla
base delle dichiarazioni preprocessuali degli accusati, nonché delle risultanze
del dibattimento, la Corte ha potuto procedere agli accertamenti di cui ai considerandi
che seguono.
A. SULLE
IMPUTAZIONI MINORI
5.
AC
1, dopo avere espiato la condanna inflittagli nell'aprile 2002, ha
ostinatamente continuato a venire in Svizzera ben sapendo di contravvenire così
all'espulsione a vita dal territorio elvetico pronunciata nei suoi confronti
dal Tribunale correzionale di __________ nel 1984, e commettendo così, in
almeno nove occasioni il reato di violazione del bando, contestatogli al punto
6.
dell'atto d'accusa, circostanza pacificamente ammessa dal prevenuto sia in
sede d’inchiesta (verbale 31 marzo 2004, pag. 6, classificatore "rapporto
di polizia 1/2", allegato 21), che al dibattimento (verbale
dibattimentale, pag. 3).
Per
legittimarsi, egli si valeva di un passaporto croato falso a nome di tale __________,
fornitogli al suo paese da tale __________, documento che l'accusato tra il 13
febbraio 2003 e il giorno dell’arresto ha esibito in tre circostanze, due volte
per compilare delle notifiche d’albergo, presso __________ di __________ e __________,
e l'ultima volta per tentare di legittimarsi alle guardie di confine al momento
del fermo. Questo comportamento, come rettamente imputato al punto 7 AA, è
costitutivo del reato di ripetuta falsità in certificati, pacificamente ammesso
dall'accusato (verbale dibattimentale, pag. 3).
Le visite
di AC 1 in Svizzera erano in particolare finalizzate alla vendita di documenti
falsi, in specie passaporti e licenze di condurre falsi che, a suo dire,
acquistava al suo paese dal predetto __________ come pure da personale corrotto
delle ambasciate che vendeva documenti in bianco o dalla polizia stessa. Come
confermato in aula (verbale dibattimentale, pag. 3), egli tra febbraio 2003 e
il 5 marzo 2004 ha venduto in Svizzera a dei connazionali in 6 occasioni un
totale di 9 passaporti croati falsi, uno dei quali al qui prevenuto Jasarevic,
conseguendo un illecito guadagno di circa Euro 10'000.--. Con questo
comportamento, egli ha facilitato l'entrata e/o il soggiorno illegale in
Svizzera degli acquirenti dei passaporti, per il che è corretta l'imputazione a
suo carico di ripetuta infrazione alla legge federale sulla dimora e il
domicilio degli stranieri (punto 8 AA).
6.
Al AC
1.
sono imputati anche quattro furti, tre dei quali commessi in correità con __________,
ed il furto d'uso di un'autovettura.
L'accusato
è reo confesso del furto perpetrato il 10 luglio 2003 a __________ (SG) ai
danni della PC 1, dove, in correità con il __________, ha rubato 91 abiti da
uomo per un valore complessivo di fr. 46'230.-- (punto 2.3 AA; verbale
dibattimentale, pag. 3), così come del furto commesso da solo il 13 dicembre
2003.
a __________ (SG) ai danni di PC 2, dalla cui abitazione, previo scasso,
ha rubato gioielli e denaro contante per complessivi fr. 1'118.-- (punto 2.4
AA; verbale dibattimentale, pag. 3).
Ammessi i
due furti, AC 1 deve lasciarsi imputare anche i connessi reati di
danneggiamento e di violazione di domicilio, che egli ammette senza riserve
(verbale dibattimentale, pag. 3).
7.
Egli
contesta di contro di essere l'autore degli altri due furti e di avere
partecipato alla sottrazione della vettura. Non gli potrebbero pertanto essere
ascritti la sottrazione a scopo d'uso, il 27 maggio 2003 a __________ (AR),
dell’autovettura __________ di PL 1 (punto 5 AA), né il furto da detta vettura
di un portapacchi, dei cavi d’accensione e di fr. 300.-- in contanti (punto 2.1
AA), e nemmeno, il 12 giugno 2003 a __________ (GL), il furto, previo scasso,
dal chiosco della stazione del paese di merce per un valore complessivo di fr.
8'582.05 (punto 2.2 AA).
La
Pubblica accusa deduce la colpevolezza dell'imputato sulla base dei riscontri
della polizia scientifica di San Gallo, che ha rilevato tracce del DNA
dell’imputato nel veicolo __________ e su parte della refurtiva sottratta al
chiosco della stazione di __________, rinvenuta dagli inquirenti nel veicolo in
questione, osservando che il presunto correo __________ è già stato condannato
in data 13 ottobre 2004 per questi furti (e per altri reati) alla pena di 7
mesi di detenzione da una Corte delle Assise correzionali.
Per la
Corte si tratta di elementi probatori insufficienti, che dimostrano solo la
presenza dell'accusato sulla vettura oggetto del furto d'uso, e che
manifestamente era servita al trasporto della refurtiva (o di parte di essa)
del furto al chiosco, ma che non lo legano necessariamente ai furti in
questione, che potrebbero essere stati commessi dal solo __________.
Quanto al
furto d'uso, il prevenuto ammette di avere guidato la vettura in questione, ma
l'imputazione a suo carico riguarda, con una rigorosa lettura dell'atto di
accusa, il solo momento della sottrazione, circostanza che il prevenuto invece
nega e per la quale, nuovamente, non figurano in atti prove conclusive a suo
carico.
Ne
discende che l'accusato deve essere prosciolto da questi addebiti, come pure
dalle connesse imputazioni di danneggiamento e violazione di domicilio (punti
3.2
e 4 AA).
8.
Anche
AC 2 deve rispondere di ripetuta infrazione alla LDDS, per essere entrato in
Svizzera in due occasioni il 26 febbraio e il 5 marzo 2004 e per avervi
soggiornato dal 26 febbraio al 1° marzo 2004 senza esservi legittimato, se non
sulla base del passaporto falso a nome di __________ esibito al momento
dell'arresto (punto 9 AA), reato che il prevenuto riconosce di avere commesso
(verbale dibattimentale, pag. 3).
B. SULL'IMPUTAZIONE
DI INFRAZIONE AGGRAVATA ALLA LFSTUP
9.
I
prevenuti si sono conosciuti nell'estate del 2003 in Svizzera interna,
accomunati dalla passione per il gioco degli scacchi.
All'inizio
del 2004, racconta AC 1, egli ha trovato nella propria agenda un numero
telefonico di cellulare senza indicazione del nome del titolare, che ha
chiamato con l’intento di verificare a chi appartenesse, ottenendo risposta da
JAC 2.
Questi,
memore delle attività di chi lo chiamava, ha approfittato dell'occasione per
chiedere un incontro poiché aveva necessità di un passaporto e una patente
falsi per potere rientrare in Svizzera, dopo essere stato allontanato
dall'autorità amministrativa, per prelevare dal suo conto bancario l'indennità
di disoccupazione, per rivedere i figli e per tentare di riconciliarsi con la
moglie, arrestando la procedura di divorzio o contraendo nuove nozze, in modo
da potere riottenere il permesso di dimora.
I
prevenuti si sono così incontrati nel gennaio del 2004, e AC 1 si è dichiarato
pronto a fornire i documenti falsi a AC 2 che per sua parte non era però in
grado di pagare il prezzo di complessivi Euro 1'800.-- (solitamente 1'500.--
per il passaporto e 300.-- per la licenza di condurre) in quanto in difficoltà
finanziarie. Al che, a detta di AC 2, AC 1 gli avrebbe proposto di retribuirlo
accompagnandolo in Svizzera in un viaggio destinato alla consegna di documenti
falsi. Diversa la versione di AC 1, secondo cui AC 2 si sarebbe offerto di
accompagnarlo nel viaggio poiché temeva di passare da solo i valichi di confine
con dei documenti falsi, ed anche perché i due, su proposta di AC 2,
intendevano commettere un furto nell’abitazione dell'ex datore di lavoro di AC
2, ritenendo che questi custodisse al domicilio contanti nell’ordine di fr.
50/60'000.--, che i due si sarebbero spartiti, e con i quali sarebbe stato
saldato anche il prezzo dei documenti falsi.
10.
Come
che sia, i prevenuti si sono incontrati a __________ verso la metà di febbraio
del 2004, e AC 2 ha consegnato AC 1 delle fotografie formato passaporto per
l’allestimento dei documenti falsi, ossia un passaporto croato falso, recante
il n. __________ ed intestato a tale __________, e una licenza di condurre per
il medesimo nominativo.
Il 25
febbraio 2004 i due sono partiti per la Svizzera a bordo di una vettura __________
guidata da __________ e vi sono rimasti, assieme al __________, sino al 1°
marzo 2004.
I
dettagli di questa permanenza in Svizzera dei tre, esaurientemente esposti nei
verbali predibattimentali, non vengono qui ripresi, essendo la trasferta in
definitiva irrilevante ai fini dell'imputazione in rassegna di infrazione
aggravata alla LFStup, che ha iniziato a realizzarsi solo dopo il 1° marzo
2004, al rientro dei tre ai rispettivi paesi, ritenuto che comunque AC 2 e AC 1
a quel momento già sapevano che avrebbero fatto ritorno in Svizzera a breve
termine.
11.
AC 1, rientrato in __________, il 2 marzo 2004 ha avuto un contatto
telefonico con il solito __________, il suo fornitore di documenti falsi, che
saputo che i documenti occorrevano per andare in Svizzera gli ha chiesto se
egli fosse disposto ad incontrare una persona per il trasporto di qualcosa in
Svizzera, e meglio a __________ (cfr. verbale AC 1 16 marzo 2004, pag. 1,
classificatore "rapporto di polizia 1/2", allegato 19), cosa che
l'accusato ha accettato. __________ ha perciò organizzato un incontro tra
l'imputato e tale __________ per la sera di quello stesso giorno presso il bar
“__________” nel villaggio di __________ (cfr. verbale AC 1 12 marzo 2004, pag.
1.
e 2, allegato 18 del rapporto di polizia). I due non si conoscevano, è perciò
per farsi riconoscere AC 1 si è presentato indossando un cappello. In quell'occasione
__________ ha proposto all’accusato di trasportare una borsa da viaggio in
Svizzera contenente "materiale che doveva passare la frontiera in modo
illegale" in cambio di una ricompensa di Euro 5'000.-- (verbale
citato, pag. 3). Alla domanda dell'accusato volta a conoscere il contenuto
della borsa, __________ avrebbe risposto "che si trattava di acidi in
polvere per anabolizzanti" (verbale citato, pag. 3/4).
L'imputato
ha accettato la proposta, e perciò la sera del giorno seguente, nello stesso
bar, __________ gli ha consegnato una grande borsa da viaggio contenente 31
pacchetti imballati con della carta adesiva marrone e avvolti nel cellofan
(cfr. documentazione fotografica in: classificatore Rapporto di polizia 2/2, in
fine), informandolo che il destinatario della sostanza lo avrebbe contatto una
volta giunto in Svizzera per informarlo delle modalità di consegna del carico,
ragione per cui AC 1 ha comunicato al __________ tutti i numeri di telefono
delle utenze mobili che aveva in uso (verbale citato, pag. 5).
L’accusato,
come ha spiegato in aula, aveva immaginato che l'acido per anabolizzanti
dovesse avere forma liquida, e perciò aveva chiesto al __________ se esso fosse
contenuto in bottiglie (verbale citato, pag. 4; verbale 31 marzo 2004 avanti al
Procuratore Pubblico, pag. 9, allegato 21 del rapporto di polizia), al che
questi gli avrebbe detto che esisteva anche acido in polvere. Nel corso della
medesima conversazione il __________ avrebbe fatto accenno, senza però trarne
conclusioni per riferimento all'affare in corso, alla notizia pubblicata dalla
stampa locale, che il prevenuto ricordava di avere letto, dell'avvenuto arresto
a __________, in __________, di un "dottore" accusato di avere
prodotto dell'ecstasy (verbale 31 marzo 2004 avanti al Procuratore Pubblico,
pag. 9, allegato 21 del rapporto di polizia).
Stando
alle sue dichiarazioni, comunque, il AC 1 non avrebbe proceduto a verifiche di
quanto gli veniva detto dal __________, e si sarebbe in sostanza fidato di
quello che gli era stato detto sulla natura della merce da trasportare (verbale
31.
marzo 2004 avanti al Procuratore Pubblico, pag. 9, allegato 21 del rapporto
di polizia).
Dopo
l'incontro l'accusato afferma di avere continuato la serata facendo un giro di
vari bar fin verso mezzanotte, di avere bevuto al punto di essere un po' ebbro,
e di avere lasciato per tutta la sera la borsa incustodita sul sedile
posteriore della propria vettura (verbale 16 marzo 2004, pag. 2-6, allegato 19
del rapporto di polizia).
12.
Il
mattino successivo, ossia il 3 marzo 2004, AC 1, ritenendo troppo grande ed
ingombrante la borsa ricevuta dal __________, ha suddiviso i pacchetti tra uno
zaino ed una borsa più piccoli, che poi ha nascosto nel suo appartamento
(verbale 12 marzo 2004, pag. 6, allegato 18 del rapporto di polizia; verbale 16
marzo 2004, pag. 6, allegato 19 del rapporto di polizia).
La
giornata è stata dedicata al reperimento di una vettura per effettuare il
viaggio, trovando una vecchia __________ che un amico tassista, tale __________,
accettava di mettergli a disposizione contro il pagamento di Euro 150.--, e che
il proprietario gli ha effettivamente consegnato quella sera attorno alle 20.00
(verbale 16 marzo 2004, pag. 8, allegato 19 del rapporto di polizia).
13.
La mattina del 4 marzo 2004 l'imputato, unitamente al __________ e
al nipote __________, si è recato presso l’ufficio della motorizzazione per
ottenere l’autorizzazione per sé e il nipote di condurre la vettura, laddove
compito del nipote sarebbe stato quello di riportare l’auto in __________ al
proprietario quando l’imputato giunto in Italia, avesse preso il treno per
continuare il viaggio alla volta della Svizzera. Per l'esattezza, va precisato
che l'accusato, sempre lo stesso giorno, ha dovuto fare ritorno all'ufficio
della motorizzazione per pagare la tassa dell’autorizzazione per il nipote, che
per un malinteso non gli era stata richiesta la prima volta (verbale 16 marzo
2004, pag. 9 e 10, allegato 19 del rapporto di polizia).
La stessa
mattina del 4 marzo 2004 AC 1 ha contattato telefonicamente AC 2, il quale gli
ha dichiarato di essere pronto a partire. AC 1, nascoste le borse con i
pacchetti all’interno del vano del motore del veicolo, si è messo in viaggio
alla volta della __________ per andare a prendere AC 2, ha varcato senza
particolari controlli il confine tra la Serbia e la __________, e si è recato
al suo paese di domicilio (verbale 16 marzo 2004, pag. 10, allegato 19 del
rapporto di polizia).
14.
Vi
sono contrastanti versioni a proposito del momento in cui AC 2 sarebbe stato
messo al corrente della presenza a bordo della vettura delle due borse
contenenti la sostanza illegale.
AC 1 ha
dapprima sostenuto che già alla partenza da casa di AC 2 gli avrebbe comunicato
che stavano trasportando "qualcosa di illegale spiegando che si
trattava di polvere per ecstasy o per anabolizzanti", e che egli
avrebbe visto le borse nascoste nel vano motore una ventina di chilometri dopo
la partenza, allorché egli si era fermato per effettuare un controllo (verbale
16.
marzo 2004, pag. 11, allegato 19 del rapporto di polizia).
Nel
verbale successivo, egli ha tenuto a precisare di avere parlato con AC 2 della
sostanza illecita non appena partiti, dopo avere lasciato il suo paese di
residenza, confermando però che egli avrebbe visto le borse nel vano motore
dopo circa 20 chilometri (verbale 17 marzo 2004, pag. 1, allegato 20 del
rapporto di polizia), versione confermata avanti al Procuratore Pubblico
(verbale 31 marzo 2004 avanti al Procuratore Pubblico, pag. 10, allegato 21 del
rapporto di polizia).
AC 2, per
sua parte, ha tentato in ogni modo di professare la propria buona fede,
sostenendo di non avere mai avuto esplicita comunicazione da parte del AC 1
circa l'esatto contenuto della borsa, di non avere visto le borse nel vano
motore della __________ ma solo una volta giunti in __________, e di non avere
mai pensato che esse potessero contenere droga (in tal senso: verbale 7 aprile
2004.
avanti al Procuratore Pubblico, pag. 6, allegato 36 del rapporto di
polizia).
Al
dibattimento il tentativo del Presidente di ottenere dal AC 2 delle
affermazioni ragionevoli sul tema non ha sortito effetto, tanto da rendersi
opportuna una sospensione del dibattimento per consentire al difensore di
conferire con lui, dopo che egli aveva propinato alla Corte una serie di
incongruenti bugie, tale da ottenere solo, se avesse continuato, di screditare
agli occhi della Corte la valenza della collaborazione sin li prestata agli
inquirenti.
15.
In
ogni caso, i due nel pomeriggio del 4 marzo 2004 hanno raggiunto il confine tra
la __________ e la __________ a bordo della predetta __________. Poco prima
della frontiera, AC 1 ha fatto scendere AC 2 dalla vettura e ha atteso che
egli, con le due borse, passasse il confine a piedi clandestinamente, ovvero
dalla cosiddetta "frontiera verde" e non dal valico.
AC 1 ha
di contro passato regolarmente il valico a bordo della vettura.
Questa,
però, circa 200 metri dopo la frontiera ha esalato l'ultimo respiro, per il che
AC 1 ha dovuto chiamare in soccorso __________, che già aveva effettuato con
loro il viaggio in Svizzera la settimana precedente. __________ è giunto dopo
circa un paio d'ore a bordo della propria __________, accompagnato da __________,
nipote del AC 1, al quale si intendeva far riportare la ____________________ in
__________.
Il guasto
non era però riparabile sul posto, per il che __________ è stato accompagnato
alla stazione di __________ affinché rientrasse al domicilio in treno, mentre
gli altri tre, AC 1, AC 2 e __________ -che senza esitazioni aveva accettato il
trasporto di merce pericolosa ed illegale (verbale 12 marzo 2004 di AC 1, pag.
7, all. 18 del rapporto di polizia)- hanno ripreso il viaggio alla volta della
Svizzera.
16.
Circa alle 23.30 di quella sera i tre hanno raggiunto la frontiera
tra __________ e __________. __________, alla guida della sua auto, ha passato
il valico doganale, mentre che i due prevenuti hanno passato a piedi la
frontiera verde, impiegando circa 40 minuti (verbale 12 marzo 2004 di AC 1,
pag. 8, allegato 18 del rapporto di polizia).
Con le
stesse modalità, alle 01.00/01.30 del 5 marzo 2004, è stata superata anche la
frontiera tra la __________ e __________. Di rilievo il fatto che durante
l'attraversamento a piedi della frontiera verde dallo zaino del AC 1 sono
caduti due dei pacchetti, che AC 1 ha visto e raccolto, come da lui raccontato
al Procuratore Pubblico che lo interrogava (verbale 7 aprile 2004, pag. 5,
allegato 36 del rapporto di polizia):
"…mentre
attraversavamo illegalmente il confine tra la __________ e l'__________ ad un
certo punto dal sacco che portava AC 1 sono caduti due involucri. Dapprima uno
poi subito dopo l'altro. Erano abbastanza grossi a forma di palla e duri. Io mi
sono accorto perché stavamo camminando nella neve e ho subito visto il
contrasto dei colori. Era notte ma ho potuto vedere questi due oggetti."
Risulta
perciò che AC 2, al più tardi in questa circostanza, ha visto e toccato il
contenuto delle due borse.
17.
Il viaggio è proseguito in direzione del confine elvetico, via __________
- __________ - __________. Prima di __________ AC 1 si è messo al volante per
dare il cambio a__________. Giunti a __________ __________ (Italia), nei pressi
del campo sportivo, AC 1 e Jasarevic sono scesi dalla vettura, con l'accordo di
ritrovarsi con il __________ alla stazione FFS di __________, che gli altri due
avrebbero raggiunto con il treno che fa la spola tra __________ e __________.
Essi si sono perciò diretti a piedi verso il fiume, cercando un guado. Passato
il fiume, si sono cambiati, abbandonando gli indumenti bagnati ad una cinquantina
di metri dalla riva del fiume __________ (verbale 12 marzo 2004 di AC 1, pag. 8
e 9, allegato 18 del rapporto di polizia). Si sono quindi incamminati verso
l'abitato di __________, ma sono ben presto stati fermati dalle Guardie di
confine, così come da loro raccontato nel rapporto 5 marzo 2004 (rapporto di
polizia, classificatore 2/2, allegato 79), letto in aula e al quale si rinvia
per maggiori dettagli.
18.
I 31 pani che si trovavano nelle due borse trasportate dai prevenuti
contenevano complessivi 15'356 grammi di sostanza (cfr. rapporto di pesata e
analisi preliminare di sostanze stupefacenti, in: allegato 43 al rapporto di
polizia).
Le prove
di laboratorio hanno stabilito che si tratta di eroina con un grado di purezza
medio del 42.7% +/- 1.2% (cfr. rapport d'expertise, pag. 4, in allegato 43 al
rapporto di polizia).
Non
occorre alcuna particolare discussione per stabilire che i prevenuti hanno così
perfezionato la fattispecie oggettiva della detenzione, del trasporto e
dell'importazione in Svizzera di detto stupefacente, così come loro imputato al
punto 1 dell'atto di accusa.
E' inoltre manifesto che si tratta di infrazione aggravata ai sensi dell'art.
19.
n. 2 LFStup, siccome riferita ad un quantitativo di eroina tale da mettere
in pericolo la salute di molte persone, stante la presenza di almeno 6'000
grammi di sostanza pura, laddove ne occorrono solo 12 per incorrere nel caso
grave.
19.
La
punibilità dei prevenuti dipende però dal sussistere anche dell'elemento
soggettivo del reato, ossia della loro consapevolezza, nella forma del dolo
diretto o almeno eventuale, circa la natura della sostanza trasportata,
consapevolezza che gli accusati contestano, ma che la Corte ha ammesso, quanto
meno nella forma del dolo eventuale, sulla scorta degli accertamenti di cui ai considerandi
che seguono.
20.
AC 1 contesta di avere saputo di trasportare eroina, nonché di avere
voluto trasportare eroina, sostenendo di avere creduto di trasportare un non
meglio precisato acido destinato alla produzione di anabolizzanti, così come
raccontatogli dal __________ che, non si sa se per sé o per conto terzi, gli ha
commissionato il trasporto.
L'argomentazione
difensiva è umanamente comprensibile.
Il
corriere sorpreso al volante di un'autovettura zeppa d'eroina può almeno
abbozzare una prima linea di difesa (alle volte pagante) tentando di sostenere
di non avere saputo, in base a più o meno singolari circostanze, che sul
veicolo da lui condotto era occultata della sostanza illecita.
Il
corriere che, come i prevenuti, procede appiedato e reca la merce su di sé, è
per ovvi motivi spossessato dell'argomentazione dell'inconsapevolezza del
trasporto, e pertanto, dovendo anch'egli tentare di dire qualcosa, deve gioco
forza arroccarsi su di una seconda, meno difendibile, linea di difesa, in virtù
della quale egli avrebbe saputo di trasportare qualcosa di illegale, ma non
avrebbe però saputo trattarsi di stupefacente.
Il primo
indizio contrario alla pretesa mancanza di consapevolezza del AC 1 è dato da
argomentazioni di carattere generale: la via dei __________ è comunemente nota
per il transito di eroina piuttosto che di altre sostanze stupefacenti; al
contrario, il traffico di "acido per anabolizzanti" è prassi del
tutto sconosciuta, per non dire un'invenzione del AC 1, qualora si intendesse
con ciò fare riferimento a sostanze da utilizzare per aumentare illecitamente
le prestazioni degli sportivi, mentre che vi sarebbe (nuovamente) l'ammissione
della volontà di trasportare stupefacente, qualora si intendesse con ciò una
sostanza presente nell'ecstasy.
Detto più
semplicemente, è notorio che i __________ sono il crocevia del traffico di
eroina, mentre che tutto da dimostrare è il legame di questi paesi con asseriti
traffici di asseriti "acidi per anabolizzanti".
Il
secondo indizio avverso alle tesi del prevenuto è dato dal fatto che egli non
può negare di avere preso diretta conoscenza di quanto trasportato, e di avere
perciò apprezzato le modalità di imballaggio e l'aspetto esteriore della
sostanza, tipici dell'eroina. AC 1 non è un ragazzino alle prime armi, ma al
contrario un uomo esperto, vicino ai 50 anni di età, e bene addentro al mondo
dell'illecito, anche se -la Corte lo riconosce- non specificamente a quello
degli stupefacenti. Nondimeno, un uomo della sua esperienza, collocato in un
contesto in cui, per sua stessa ammissione, il ricorso all'illecito è prassi
comune a fronte della mancanza di lavoro onesto, ed in cui il traffico di
eroina prospera, non poteva a mente della Corte non riconoscere come eroina la
sostanza in polvere di colore chiaro trasportata in pani da mezzo chilo, o
quanto meno doveva avere il dubbio di trasportare detto stupefacente. Quella
della forma esteriore dei pani di eroina è del resto una conoscenza
appartenente oramai alla comune esperienza anche di persone totalmente estranee
a simili traffici, risultando tale conoscenza da immagini televisive o da
fotografie di giornale in occasione di importanti sequestri di questo
stupefacente da parte delle Autorità di polizia. Che ciò avvenga anche alle
latitudini dell'accusato è fuori di dubbio, così come deve essere ammesso che
egli era persona che, almeno occasionalmente, si teneva informata, avendo egli
stesso ad esempio affermato di essere stato a conoscenza, per averlo appreso
dai giornali, dell'arresto di un medico che preparava ecstasy (cfr. consid.
11).
Questi
primi indizi derivati dalla comune esperienza e dall'ordinario andamento delle
cose sono avvalorati da precise ed inequivocabili affermazioni dell'imputato
nella fase preprocessuale, dalle quali evince che egli (nella per lui migliore
delle ipotesi) non si è in realtà affatto preoccupato della reale natura della
sostanza trasportata, accettando in definitiva di trasportare qualsiasi cosa, e
prendendo così in considerazione la possibilità di trasportare eroina o altro
stupefacente.
In
effetti, nel primo verbale di interrogatorio, reso il giorno dell'arresto, egli
aveva dichiarato, al riguardo dei suoi pensieri al momento dell'accettazione
dell'incarico, che "per questo trasporto a __________ avrei poi
ricevuto 5000 Euro, io non mi sono preoccupato se si trattasse effettivamente
di acido o altro e ho così accettato" (verbale 5 marzo 2004, pag. 4,
allegato 2 del rapporto di polizia).
Al primo
interrogatorio avanti al Procuratore Pubblico, alla presenza del suo difensore,
AC 1 non ha ritenuto di doversi distanziare da questa o altre affermazioni
(verbale 31 marzo 2004 avanti al PP; allegato 21 del rapporto di polizia, pag.
2: "Non è necessario che mi vengano riletti e tradotti i verbali
d'interrogatorio di Polizia del 5, 12, 16 e 17 marzo 2004 poiché mi ricordo
quello che ho dichiarato. Nei verbali di polizia ho dichiarato grosso modo la
verità…"), ragione per cui sorprende, e non convince, che solo al
dibattimento egli abbia tentato di ritrattare quanto ammesso a caldo,
sostenendo, invero con poca originalità, di essere stato "confuso" e
di essere stato vittima di una cattiva traduzione, in quanto egli non avrebbe
in realtà inteso accettare di trasportare "qualsiasi cosa", ed
avrebbe in particolare rifiutato un trasporto di eroina.
Nel
verbale del 16 marzo 2004 (allegato 19 del rapporto di polizia, pag. 11)AC 1
afferma di avere spiegato a AC 2 che il trasporto riguardava polvere per
ecstasy o per anabolizzanti:
"Già
in precedenza, alla partenza da casa di AC 2 ho cominciato, parlando, a dirgli
che trasportavamo qualcosa di illegale spiegando che si trattava di polvere per
ecstasi o per anabolizzanti. Gli dissi che nemmeno io sapevo bene cosa fosse ma
gli dissi comunque che era una polvere illegale per la produzione di
anabolizzanti o di ecstasi."
Queste
dichiarazioni ribadiscono in primo luogo la volontà di effettuare il trasporto
a prescindere dall'esatta conoscenza di quanto trasportato ("…nemmeno
io sapevo bene cosa fosse…"), ma soprattutto aprono la strada
all'eventualità, accettata, del trasporto di stupefacente con l'esplicita
menzione dell'ecstasy, sostanza alla quale, guarda caso, si era alluso nella
conversazione con il __________. Anche in questo caso l'accusato ha sentito la
necessità di tentare una rettifica al dibattimento, soggiungendo che il
riferimento allo stupefacente sarebbe stato suggerito dalla polizia, che gli
avrebbe detto che ecstasy e polvere per anabolizzanti erano la stessa cosa.
Nuovamente, tuttavia, la Corte non ha creduto a queste tardive correzioni della
mira, specie alla luce del fatto che anche questo verbale era in precedenza
stato pacificamente confermato in contraddittorio.
Da
ultimo, proprio in occasione del predetto interrogatorio avanti al Magistrato
inquirente (verbale 31 marzo 2004, allegato 21 del rapporto di polizia), il AC
1.
ha riconosciuto, dopo avere ripetutamente negato di avere inteso trasportare
della droga e ribadito la tesi dell'acido per anabolizzanti (pag. 9), di essere
però stato sorpreso dalla (ai suoi occhi) esorbitanza del compenso offertogli
(pag. 10):
"Quando
abbiamo discusso di questo trasporto della borsa e mi hanno offerto il compenso
di EU 5000 ho pensato che questo era un compenso troppo alto per un lavoro così
semplice. E' stato __________ a offrirmi questa cifra, mentre da parte mia non
ho chiesto nulla."
Dato che
l'accusato è persona esperta ed anche intelligente, non vi è alcun motivo di
ritenere che egli nella sua mente abbia lasciato il ragionamento incompiuto. Pertanto,
se 5000 Euro costituivano un compenso troppo alto per un lavoro così semplice,
è inevitabile la logica conclusione per cui non si trattava affatto di un
lavoro semplice, laddove la difficoltà, ovvero la pericolosità, poteva essere
data solo dalla natura della sostanza trasportata. Quindi, necessariamente,
doveva trattarsi di merce il cui trasporto era particolarmente rischioso il
che, visti i pacchetti e il luogo di situazione, non poteva indicare altro che
un trasporto di droga.
La
valenza di questi elementi probatori è d'altro canto stata correttamente
recepita anche dalla stessa difesa del AC 1, che nella propria arringa
conclusiva ha per prima riconosciuto che non è facile credere all'imputato
quando asserisce che non avrebbe accettato di trasportare eroina, ammettendo
altresì che egli ha "forse" considerato, o eventualmente
avrebbe dovuto considerare, che stava trasportando eroina, riconoscendo così
-queste le parole del difensore- un "dolo eventuale che sconfina nella
grave negligenza consapevole".
Tutto ciò
conforta la conclusione alla quale è giunta la Corte, secondo la quale AC 1,
ancorché non esplicitamente informato della natura della merce trasportata,
possedeva tutti gli elementi di giudizio per quanto meno essere stato
sicuramente consapevole dell'eventualità di trasportare stupefacente,
eventualità che egli ha accettato. Ricorrono pertanto gli estremi del dolo
eventuale, meno grave di quello diretto ai fini della commisurazione della
pena, ma comunque sufficiente a ritenerlo colpevole della violazione aggravata
della LFStup ascrittagli.
A titolo abbondanziale,
e senza volerne dedurre una sorta di chiamata di correità a posteriori, si
rileva infine che AC 2, la cui consapevolezza circa la merce trasportata,
contestata sino al dibattimento, deriva (oltre che dalle sue personali
riflessioni) solo da quanto gli ha raccontato il AC 1, ha comunque accettato il
giudizio di condanna che ha ritenuto a suo carico il dolo eventuale nel
trasporto dell'eroina.
21.
AC 2,
come detto, ha accettato il giudizio di condanna emesso a suo carico,
riconoscendo così la correttezza dell'assunto della Corte che gli addebitava,
almeno come eventualità, la conoscenza della reale natura della merce
trasportata.
Anche in
suoi verbali predibattimentali, in ogni caso, contenevano sufficienti elementi
per concludere tranquillamente in tal senso, specie laddove, riferendosi al
colloquio con il AC 1 sull'argomento, ha dichiarato avanti al Procuratore
Pubblico che l'interrogava (verbale 7 aprile 2004, allegato 36 del rapporto di
polizia, pag. 4) che:
"…al
momento in cui AC 1 mi ha chiesto di aiutarlo per trasportare qualche cosa in
Svizzera gli ho chiesto se non si trattava di merce pericolosa. A quel momento
io pensavo ad esempio a bombe o a droga. Non gli ho però esplicitamente parlato
di queste sostanze ma solo nella mia testa ho fatto questo pensiero."
L'affermazione
costituisce palese ammissione almeno del dolo eventuale del prevenuto quo ad un
trasporto di stupefacente. AncheAC 2 è pertanto autore colpevole di infrazione
aggravata alla LFStup, commessa in correità con il AC 1.
C. LA
DETERMINAZIONE DELLA PENA
22.
L'art.
63.
CP stabilisce il principio secondo cui la pena deve essere commisurata alla
colpa del reo, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui la vita
anteriore e le sue condizioni personali.
L'art. 67
CP sancisce il principio dell'aggravamento della pena per i recidivi, mentre
che l'art. 68 CP determina il modo in cui deve essere punito chi, come i
prevenuti, per uno o più atti incorre in più pene privative della libertà.
23.
Per AC
1.
la Corte, da una parte, ha indubbiamente tenuto conto del difficile vissuto,
in specie dell'infanzia difficoltosa, della presenza di un padre alcolista e
violento e del trauma della separazione dei genitori. D'altra parte, non ha
potuto essere disatteso il fatto che egli, a dispetto di una formazione
professionale completa e di un'intelligenza che, dopo averlo visto in aula, gli
deve senz'altro essere riconosciuta, nel corso della propria esistenza ha
costantemente dato risposte sbagliate ai propri problemi esistenziali. Egli si
è perciò presentato alla Corte in veste di pluripregiudicato, delinquente
irriducibile, che nemmeno dopo più di 6 anni di privazione della libertà
effettivamente espiate in carceri svizzeri e tedeschi è disposto ad accettare
le più basilari regole del nostro ordinamento giuridico, nemmeno se rafforzate
dall'espulsione decretata a vita nei suoi confronti. Se ne ha perciò che dalla
considerazione della vita anteriore del AC 1, presa nel complesso, essa non
apporta nulla di favorevole alla sua causa, ed è anzi motivo per essere severi
nei suoi confronti, stante la pervicacia con cui egli si ostina a delinquere.
Va
ritenuto in quest'ambito, ad ulteriore discapito della sua situazione, che egli
è oltretutto recidivo ai sensi dell'art. 67 CP, avendo espiato la pena
detentiva inflittagli il 17 aprile 2002 (cfr. consid. 2).
Sui
motivi a delinquere vi è poco da dissertare: l'imputato commette reati perché
questo è il suo modo di guadagnarsi da vivere da oramai molti anni, mentre che
vi è sempre una scusa per non dedicarsi all'onesto lavoro, cosa che egli ha
fatto solo per taluni periodi della sua esistenza. Questa attitudine di
delinquente per mestiere appare ancor più riprovevole se si considera da un
lato -come già detto- che il AC 1 non è privo di qualità che potrebbe perciò
mettere al servizio di causa migliore, ma anche che possiede una formazione
professionale completa e addirittura in due professioni, avendo appreso quelle
di cuoco e di macellaio. Non vi è dunque per lui la giustificazione di essere
uno sbandato senza né arte né parte, ma la riprovazione per il delinquere a
dispetto di una formazione perfino superiore alla media, a riprova delle
predette capacità personali. Ulteriore biasimo va pronunciato nei suoi
confronti per lo scriteriato percorso compiuto nelle attività illecite: non
pago di guadagnarsi da vivere con l'illecito traffico internazionale di
documenti falsi, cosa che comunque gli riusciva bene e gli dava ampiamente di
che sbarcare il lunario (secondo l'atto di accusa egli ha in effetti percepito
almeno Euro 10'000.-- in un anno per i soli traffici compiuti in Svizzera),
egli non ha esitato ad acconsentire al trasporto di 15 kg di sostanza illecita,
accettando l'eventualità che si potesse trattare di eroina, per incamerare in
una volta sola Euro 5'000.--, che, a comprova di mancanza di scrupoli, gli
erano sembrati denaro facile per rapporto alla prestazione richiestagli.
Pertanto,
si vede come per denaro egli, giunto vicino ai 50 anni, non abbia esitato a
compiere un salto di qualità nella gravità dei reati commessi, passando da
quelli contro il patrimonio, o alle falsità in atti, al ben più grave reato in
danno della salute di molte persone costituito dalla partecipazione al traffico
di stupefacenti.
Nel
contesto di questo reato è ben vero che egli non è il dominus dell'ingente
traffico, in quanto non è il venditore, l'intermediario o l'acquirente della
sostanza. Nondimeno, come i fatti dimostrano, egli è persona a contatto con gli
ambienti del traffico di stupefacenti d'alto livello, e la sua prestazione di
trasportatore è essenziale al finalizzarsi del traffico internazionale di
stupefacente e comunque egli non è il più o meno consapevole corriere messo al
volante di una vettura caricata di stupefacente in cambio di qualche centinaio
di Euro, ma piuttosto l'esperto nell'arte di muoversi illegalmente tra le
frontiere d'Europa, che stabilisce autonomamente le modalità del trasporto
affidatogli e che alla bisogna recluta persone, tra cui l'incensurato AC 2, e
procura i mezzi necessari.
L'uomo
esperto, affidabile, maturo e scaltro, al quale il __________ affida senza
esitazione 15 chili di eroina ad alto grado di purezza, di ingente valore e
tali da poter diventare 45 chili di eroina da strada, ossia 45'000 dosi da 1
grammo.
A questo
reato principale, di notevole gravità oggettiva e mitigato solo dal fatto che AC
1.
ha agito con dolo eventuale, mentre che non vi è prova del dolo diretto, si
assommano tutti gli altri reati secondari, che per il loro numero non sono
comunque irrilevanti nell'ottica della commisurazione della pena, ma che al
contrario vi concorrono giusta l'art. 68 n. 1 CP.
In
proposito va detto che i reati in concorso sono tutt'altro che trascurabili:
nove violazioni del bando nell'arco di due anni, due furti con il corollario di
danneggiamento e violazione di domicilio, nonché il traffico illecito di
documenti falsi, costitutivo di falsità in certificati e violazione alla LDDS.
La Corte ritiene, senza eccedere in severità, che questi reati da soli, posti i
predetti sfavorevoli precedenti e la recidiva del AC 1, meriterebbero non meno
di un anno di carcerazione, del che si deve ovviamente tenere conto al momento
della pronuncia della pena complessiva.
La Corte
ha poi ulteriormente ritenuto a carico del AC 1 la predetta circostanza
dell'arruolamento dell'incensurato AC 2, facilmente convinto a partecipare al
trasporto in quanto desideroso di rientrare al più presto in Svizzera e
bisognoso dei documenti falsi che gli avrebbe procurato il sodale in cambio
della partecipazione al viaggio. Il coinvolgimento dello AC 2 appare oltretutto
inutile, visto che egli è privo di competenze specifiche, se non nell'ottica di
fornire un concreto aiuto nel trasporto delle borse durante il superamento
delle frontiere verdi, posto che il AC 1 poteva essere in difficoltà nel
trasporto dell'intero carico per effetto della sua menomazione. Appare comunque
egoistico e scriteriato l'avere trascinato o AC 2 nell'impresa, oltretutto
informandolo (subdolamente) del carico illecito solo a partenza avvenuta,
allorché vi era da attendersi che questi non avrebbe più rinunciato al viaggio
al quale tanto teneva.
A favore
dell'imputato è comunque stata ritenuta la confessione e la collaborazione con
gli inquirenti, nonché il corretto comportamento processuale, improntato a
trasparenza e disponibilità nei confronti della Corte, più di quanto non abbia
fatto il coimputato AC 2.
In
assenza di queste circostanze favorevoli all'imputato -comunque privo di
attenuanti specifiche- la pena a suo carico avrebbe potuto sicuramente essere
almeno quella di 9 anni chiesta per lui dalla pubblica accusa, vista la gravità
oggettiva del reato commesso, tangibilmente dimostrata dall'elevato quantitativo
di stupefacente sequestrato.
Proprio
per effetto delle predette circostanze attenuanti -considerazione della
difficile esistenza, dolo eventuale e non diretto, collaborazione e corretto
comportamento in aula- la pena a suo carico, ritenuti nei predetti termini
anche i reati minori, ha potuto essere ricondotta a 7 anni e 6 mesi di
reclusione con computo del carcere preventivo sofferto, pena che la Corte
ritiene equa, e pertanto non particolarmente severa, ma d'altronde nemmeno
mite.
24.
Ben
diversa è apparsa agli occhi della Corte la situazione di AC 2, che per più
motivi ha potuto beneficiare, nel confronto con il AC 1, di una certa clemenza
da parte della Corte.
In primo
luogo egli si è presentato come incensurato, il che è motivo di attenuazione
della pena e non è differenza da poco per rapporto agli innumerevoli precedenti
del coimputato.
Anche i
motivi a delinquere sono risultati diversi da quelli del correo e nel complesso
meno riprovevoli. Egli si è in effetti proprio in quel periodo venuto a trovare
in una difficile situazione personale, a causa del divorzio dalla moglie e del
conseguente (severo) allontanamento dalla Svizzera, dove aveva vissuto e
lavorato a lungo senza creare particolari problemi. Egli desiderava pertanto
con tutte le sue forze potere rientrare in Svizzera, sia pure sotto falsa
identità, per (a suo dire) tentare di riallacciare il rapporto con la moglie e
per potere vedere i due figli di quel matrimonio.
Si è
perciò rivolto al AC 1 per dei documenti falsi che non era in grado di pagare.
Per scontare il proprio debito, ha accettato di accompagnare il correo, ma solo
a viaggio iniziato ha appreso del trasporto di sostanza illecita, al quale ha
consentito. Non ha agito dunque primariamente per denaro, ma solo per ottenere
i documenti con i quali rientrare in Svizzera. Anch'egli ha delinquito con dolo
eventuale, e comunque nel contesto del trasporto ha avuto un ruolo sicuramente
subordinato a quello del AC 1, non avendo partecipato in alcuna forma
all'organizzazione del viaggio, ma essendosi limitato ad assecondare le
richieste del compagno.
Oltre
alla correità nell'infrazione aggravata alla LFStup, egli risponde unicamente
di una modica infrazione alla LDDS, ed è quindi anche da questo punto di vista
assai meno compromesso del correo. Ha a sua volta collaborato con gli
inquirenti e ha tenuto un comportamento ragionevole al processo, motivo per cui
può invocare le medesime circostanze di attenuazione generica del AC 1.
A mente
della Corte, la colpa di AC 2 è, per tutti questi motivi, notevolmente
inferiore a quella di AC 1 motivo per cui la differenza di un solo anno nella
proposta di pena del Procuratore Pubblico è apparsa non giustificata. La Corte
ha comunque voluto essere indulgente con AC 2, in specie per l'incensuratezza e
la particolare situazione personale di quel momento che può averne determinato
lo sbandamento, quantificando la sua pena in 4 anni e 9 mesi di reclusione con
computo del carcere preventivo sofferto, segnando così due situazioni
profondamente differenti dal profilo soggettivo ed anche da quello oggettivo.
25.
A carico di AC 2 va inoltre pronunciata la pena accessoria
dell'espulsione dalla Svizzera per 15 anni, sospesa condizionalmente con un
periodo di prova di 5 anni in considerazione del legame con i due figli
minorenni che vivono nel nostro paese.
26.
In applicazione dell'art. 58 CP va ordinata la confisca degli
oggetti sequestrati menzionati nell'atto di accusa, con successiva distruzione
dello stupefacente, ad eccezione del saldo del conto di AC 2 presso la Banca
cantonale di __________, da dissequestrare in suo favore, e di 5 marchi
bosniaci, due agende telefoniche, otto schede prepagate per cabine telefoniche
e due duplicati di chiavi, che vanno dissequestrati in favore di AC 1.
27.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- e le spese processuali sono
poste per 3/5 a carico di AC 1 e per 2/5 a carico di AC 2.
Rispondendo A. per
AC 1, affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1.1.1., 1.2.,
1.3
, 1.4., 1.5. e 3.;
B. per
AC 2, affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1.1.1.,
1.1.1.2
, 1.1.1.3., 2. e 3.1;
C. per
la confisca, in modo parzialmente affermativo al quesito;
visti gli art. 18,
19, 21, 25, 35, 41, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 139 cfr. 1, 144 cpv. 1,
186, 252 e 291 CP
19.
cfr. 1 e 2 LFstup.
23.
cfr. 1 e 2 LDDS
94.
cfr. 1 LCStr.
9.
segg. CPPT e 39 TG sulle spese
dichiara e
pronuncia:
1.
AC
1.
è autore colpevole di:
1.1
infrazione
aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti,
siccome
riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale
da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato,
il 5 marzo 2004, a __________,
agendo in correità con AC 2 e con __________,
detenuto, trasportato ed importato in Svizzera, 15 chili e 356 grammi di eroina
(grado di purezza medio del 42,7% ± 1,2%), sostanza confezionata in 31 pani del
peso lordo di circa 530/550 grammi l'uno;
1.2
ripetuto
furto, consumato e tentato,
per avere, in diverse località Svizzere, il 10/11 luglio 2003 e il 13 dicembre
2003, agendo singolarmente o in correità con __________, in 2 occasioni,
sottratto o tentato di sottrarre alfine di procacciarsi un indebito profitto e
di appropriarsene cose mobili altrui per un valore complessivo di fr.
47'348.--;
1.3
danneggiamento,
per avere, in riferimento ai furti di cui al punto 1.2., agendo singolarmente o
in correità con __________, in 2 occasioni, intenzionalmente danneggiato con
attrezzi da scasso cose altrui, causando danni per fr. 917.40;
1.4
violazione
di domicilio,
per
avere, alfine di commettere i furti di cui al punto 1.2., in 2 occasioni, fatto
ingresso indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, nell'altrui
proprietà;
1.5
violazione
del bando, ripetuta,
per
essere entrato in Svizzera, a __________, __________, __________, __________ ed
in altre imprecisate località, nel periodo agosto 2002 fino al 5 marzo 2004, in
9.
occasioni, transitando sia dai valichi doganali che attraverso la frontiera
verde con l'Italia, l'Austria e la Germania e soggiornando in Svizzera per
periodi imprecisati, nonostante l'espulsione a vita dalla Svizzera decretata
contro di lui dal Tribunale Correzionale di __________ il 21.09.1984;
1.6
falsità
in certificati, ripetuta,
per
avere, a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località,
nel periodo 13 febbraio 2003 - 5 marzo 2004, fatto uso, a scopo di inganno, in
3.
occasioni, del passaporto croato falso no. __________ intestato a __________;
1.7
infrazione
alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta,
per avere, a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate
località, nel periodo febbraio 2003 - 5 marzo 2004, nell'intento di procurare a
sé un indebito arricchimento, ripetutamente facilitato l'entrata ed il
soggiorno illegale in Svizzera di un numero imprecisato di cittadini stranieri,
procurando loro dei passaporti croati falsi da presentare alle autorità di
polizia degli stranieri, documenti ottenuti da ignoto "__________",
conseguendo un illecito profitto di almeno Euro 10'000,
e
meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.
2.
AC
2.
è autore colpevole di:
2.1
infrazione
aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale
da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato,
il 5 marzo 2004, a __________
agendo in correità con AC 1 e con __________,
detenuto, trasportato ed importato in Svizzera, 15 chili e 356 grammi di eroina
(grado di purezza medio del 42,7% ± 1,2%), sostanza confezionata in 31 pani del
peso lordo di circa 530/550 grammi l'uno;
2.2
infrazione
alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta,
per essere entrato illegalmente in Svizzera, in almeno due occasioni, nel
periodo 26 febbraio - 5 marzo 2004, nella zona di __________, attraverso un
valico non autorizzato, per avere soggiornato illegalmente in Svizzera, nel Canton
San Gallo e in altri cantoni, siccome sprovvisto di documenti di legittimazione
validi e per essersi legittimato al momento del fermo da parte delle guardie di
confine con il passaporto croato falso n. __________ intestato a __________,
e
meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.
3.
AC
1.
è prosciolto dalle imputazioni di ripetuto furto di cui ai punti n. 2.1. e
2.2
AA, di danneggiamento di cui al punto n. 3.1. AA, di violazione di
domicilio in riferimento all'imputazione di cui al punto n. 2.2. AA e di furto
d'uso al punto n. 5 AA.
4.
Di
conseguenza,
4.1
AC
1, essendo recidivo, è condannato alla pena di 7 (sette) anni e 6 (sei) mesi di
reclusione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
4.2
AC
2.
è condannato:
4.2.1
alla
pena di 4 (quattro) anni e 9 (nove) mesi di reclusione, nella quale è computato
il carcere preventivo sofferto;
4.2.2
all'espulsione
dal territorio svizzero per 15 (quindici) anni.
5.
La
pena accessoria d'espulsione inflitta a AC 2 è sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 5 (cinque) anni.
6.
La
tassa di giustizia di fr. 2'000.-- e le spese processuali sono poste a carico
dei condannati in ragione di 3/5 a carico AC 1 e di 2/5 a carico di AC 2.
7.
E'
ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, lo stupefacente da
distruggere, ad eccezione del conto bancario n. __________ intestato a AC 2
presso la __________, da dissequestrare, i 5 marchi bosniaci, le 2 agende
telefoniche, le 8 schede prepagate per cabine telefoniche e i 2 duplicati di
chiavi che hanno da essere restituiti a AC 1.
8.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP. La
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi. La motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta preliminare fr. 11'500.--
Spese diverse fr. 113.--
Interpreti fr. 600.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--
fr. 14'313.--
===========
Distinta spese a carico di AC 1:
Tassa di giustizia fr. 1'200.--
Inchiesta preliminare fr. 6'900.--
Spese diverse fr. 67.80
Interpreti fr. 360.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 60.--
fr. 8'587.80
===========
Distinta spese a carico di AC 2:
Tassa di giustizia fr. 800.--
Inchiesta preliminare fr. 4'600.--
Spese diverse fr. 45.20
Interpreti fr. 240.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 40.--
fr. 5'725.20
===========
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC 1
2.
PC 2
3.
PL 1
4.
PL 2
5.
AS 1
6.
AS 2
7.
AS 3
8.
AS 4
9.
AS 5
10.
AS 6
11.
AS 7
12.
IE 1
13.
GI 1
14.
GI 2
Per la Corte delle assise criminali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
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