72.2004.109
iNFRAZIONE AGGRAVTA ALLA lf SUGLI STUPEFACENTI
20 gennaio 2005Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2004.109
Data decisione, Autorità:
20.01.2005, PENAL
Titolo:
iNFRAZIONE AGGRAVTA ALLA lf SUGLI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 LSTUP
Incarto n.
72.2004.109
Mendrisio,
20 gennaio 2005/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Bellinzona
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Manuela Frequin, vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 25 maggio al 3 giugno 2004;
prevenuto colpevole
di:
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio,
per
avere, senza essere autorizzato:
1.1. a
Bellinzona, S. Antonino, Biasca e in altre località non meglio precisate, nel
periodo dicembre 2002 / 24 maggio 2004, ripetutamente venduto a __________, __________
e __________, complessivamente circa 150 grammi di cocaina, con grado di
purezza indeterminato, al prezzo variante tra Fr. 150.-/Fr. 170.- il grammo,
sostanza previamente acquistata in più occasioni da __________, __________, __________
e altri sconosciuti, al prezzo di Fr. 140.- il grammo;
1.2. a
Bellinzona, S. Antonino, Biasca e in altre località non meglio precisante, nel
periodo dicembre 2002 / 24 maggio 2004, offerto gratuitamente ad amici e conoscenti,
complessivamente circa 100/150 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato,
sostanza previamente acquistata con le stesse modalità descritte al punto 1.1.
del presente atto di accusa;
2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, a Bellinzona, S. Antonino, Biasca e in altre
località non meglio precisate, nel periodo febbraio/marzo 2003 - 24 maggio
2004, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina;
Fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti dagli art. 19 cifra 2 e 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 119/2004 del 22 settembre 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia __________.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 15.05.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
chiede la conferma dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato alla pena di
15 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3
anni, nonché la revoca della sospensione condizionale della pena di 10 giorni
di detenzione di cui al DAP 3.07.2000 e la confisca degli oggetti posti sotto
sequestro.
§ Il Difensore, il quale si oppone alla richiesta di revoca
della sospensione condizionale delle pena precedentemente inflitta al suo
cliente. Stante la gravità dei fatti e la colpa di AC 1, chiede che la pena
venga massicciamente ridotta e sospesa condizionalmente con un periodo di prova
di 2 anni.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. È autore
colpevole di:
1.1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per
avere, senza essere autorizzato, tra dicembre 2002 e il 24 maggio 2004, a
Bellinzona, S. Antonino, Biasca e in altre non meglio precisate località,
venduto 150 grammi di cocaina, nonché offerto ulteriori 100/150 grammi della
medesima sostanza?
1.2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, tra febbraio 2003 e il 24 maggio 2004, a
Bellinzona, S. Antonino, Biasca e in altre non precisate località, consumato
personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno circa 270
grammi?
E come
meglio descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Ha agito
in stato di scemata responsabilità?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
4.
Deve
essere revocata la sospensione condizionale della pena di 10 giorni di
detenzione di cui al DAP 3.07.2000 del Ministero Pubblico di Lugano?
5.
Deve
essere ordinata la confisca di quanto sotto sequestro?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti;
Visti gli art. 11, 18, 36, 41,
58, 63, 66, 68, 69 CP; 19 e 19a LFStup;
9.
e segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per
avere, senza essere autorizzato, tra dicembre 2002 e il 24 maggio 2004, a
Bellinzona, S. Antonino, Biasca e in altre non meglio precisate località,
venduto 150 grammi di cocaina, nonché offerto ulteriori 100/150 grammi della
medesima sostanza;
1.2
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, tra febbraio 2003 e il 24 maggio 2004, a
Bellinzona, S. Antonino, Biasca e in altre non precisate località, consumato
personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno circa 270
grammi;
E come
meglio descritto nell’atto d’accusa.
2.
Di conseguenza,
AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, è condannato:
2.1
alla pena di
12.
mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.- .e delle spese processuali;
3.
L’esecuzione
della pena privativa della libertà inflitta al condannato è condizionalmente sospesa
con un periodo di prova di 3 anni;
4.
È revocata
la sospensione condizionale della pena di 10 giorni di detenzione di cui al DAP
3.07.2000
del Ministero Pubblico di Lugano;
5.
È ordinata
la confisca di un piatto e la distruzione di 0.02 grammi di cocaina;
6.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 3'302.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 3'552.--
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster