72.2004.111
ripetuta truffa e falsità in documenti commessa dall'autore in qualità di consulente alla clientela di una banca
9 dicembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
72.2004.111
Data decisione, Autorità:
09.12.2004, PENAL
Titolo:
ripetuta truffa e falsità in documenti commessa dall'autore in qualità di consulente alla clientela di una banca
TRUFFA
art. 146 cf. 1 CPS
art. 251 cf. 1 CPS
art. 305bis cf. 1 CPS
Incarto n.
72.2004.111
Lugano,
9 dicembre 2004/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Agnese
Balestra-Bianchi
Segretaria:
Elena Tagli,
vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo
di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,
per giudicare
AC1
e domiciliato a
prevenuto colpevole
di:
1. ripetuta
truffa
per avere,
a __________,
nel
periodo 3.1.2002-18.8.2003,
in
qualità di consulente alla clientela presso il PL1,
ripetutamente
ingannato, con astuzia, alcuni funzionari della banca, inducendoli a compiere
atti pregiudizievoli per il patrimonio altrui,
al fine di
procacciarsi un indebito profitto,
in specie,
per avere,
sfruttando
il rapporto di fiducia esistente con i propri colleghi di lavoro e la sua
funzione di consulente alla clientela,
indotto,
in otto occasioni, colleghi addetti alla cassa del PL1,
a
consegnargli complessivi CHF 189'000.-,
presentando
loro le apposite fiches interne di prelevamento per cassa, da lui
preventivamente compilate con il nome dei clienti, gli estremi dei loro conti
nonché la somma da prelevare,
facendo
così credere ai cassieri, in urto con la verità, che i fondi venivano da lui
prelevati a nome e per conto dei clienti, allorquando non vi era in realtà
alcun cliente in attesa del denaro,
inducendo
di riflesso i cassieri a consegnargli i seguenti importi:
1.1. CHF
90'000.-, il 3.1.2002, prelevati a debito del conto n., intestato a PL2;
1.2 CHF 20'000.-, il 26.7.2002, prelevati a debito del
conto n., intestato a PL2;
1.3 CHF 9'000.-, il 15.11.2002, prelevati a debito del
conto da conto n., intestato a PL2;
1.4 CHF 10'000.-, il 10.12.2002, prelevati a debito del
conto n., intestato a PL2;
1.5 CHF 10'000.-, il 14.1.2003, prelevati a debito del
conto n. intestato a PL2;
1.6 CHF 20'000.-, il 22.4.2003, prelevati a debito del
conto n., intestato a PL3;
1.7 CHF 10'000.-, il 15.5.2003, prelevati a debito del
conto n., intestato ad PL4;
1.8 CHF 20'000.-, il 18.8.2003, prelevati a debito
del conto n., intestato a PL3;
avendo cura di poi consegnare all'ufficio preposto
(back office) della banca, le fiches interne attestanti
l'asserita avvenuta consegna del denaro ai clienti, sulle quali aveva
precedentemente apposto, di proprio pugno, la loro firma autentica,
falsificandola;
destinando i fondi da lui indebitamente prelevati
a fini personali, e meglio al gioco d'azzardo e al pagamento di debiti
personali;
la somma di CHF 189'000.- è stata nel frattempo
integralmente rimborsata alle parti lese;
2. ripetuta
falsità in documenti
per avere,
a __________,
nel
periodo 3.1.2002-18.8.2003,
allo scopo di procacciarsi un indebito profitto,
ripetutamente falsificato la firma autentica di PL2,
PL3 e PL4,
apponendo, di proprio pugno, la loro firma
autentica sulle fiches interne attestanti l'asserita avvenuta consegna
del denaro ai clienti di cui al punto 1, trasmettendo poi detti falsi documenti
al back office della banca al fine di attestare, in urto con la verità,
la consegna del denaro ai clienti;
e meglio,
per avere falsificato la firma autentica di:
2.1. PL2
sulle ricevute di cassa concernenti i prelevamenti di cui ai punti 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, e 1.5;
2.2. PL3, sulle ricevute di cassa concernenti i prelevamenti di cui ai punti
1.6 e 1.8;
2.3. PL4, sulla ricevuta di cassa concernente il prelevamento di cui al
punto 1.7;
utilizzando in tal modo detti falsi documenti al
fine di giustificare i prelevamenti da lui effettuati, a nome dei clienti,
nelle modalità descritte al punto 1;
3. riciclaggio
di denaro
per avere,
a __________,
nel
periodo 21.1.2002-30.8.2002;
compiuto atti suscettibili di vanificare
l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali che sapeva provenire da un crimine;
in specie,
per avere depositato, mediante versamento
postale, sul conto n., da lui acceso, presso la banca elettronica __________,
il 29.12.2001, gli importi di:
q CHF 30'000.-, in data 21.1.2002;
q CHF 15'000.-, il 18.4.2002;
importi, questi, provento delle truffe da lui commesse in danno dei
clienti del PL1, di cui al punto 1, investendo dapprima i fondi in opzioni e in
warrants presso __________, trasferendo poi gli attivi residui
presso un'altra banca elettronica (__________), su proposta di __________;
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
dagli artt. 146 cifra 1, 251 cifra 1 e 305 bis cifra 1 CP;
e meglio
come descritto nell'aa 120/2004 del 27.9.2004, emanato dal procuratore pubblico
e contemplante, con il richiamo degli art. 18, 36, 41, 63, 68 CP e gli artt. 9
e segg. CPP e 39 TG, le seguenti
proposte 1. AC1
è dichiarato autore colpevole dei reati ascritti come sopra.
Fatti
2. Di
conseguenza AC1 è condannato:
2.1. alla
pena di 12 (dodici) mesi di detenzione;
2.2. al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali.
3. L'esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è
condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 (due) anni.
Presenti ▪ Il
procuratore pubblico _.
▪ L'accusato
AC1, assistito dal difensore di fiducia avv. __________.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.00
alle ore 09.30.
Costatato il consenso delle parti alle
proposte in esame;
sentito l'accusato e esaminati gli atti.
Posto dal presidente, con l'accordo delle
parti, il seguente
quesito - Deve
essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte?
Previo esame del fatto e del diritto,
ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e
adeguate le proposte in esame,
il presidente risponde
affermativamente al quesito;
richiamati gli art. 9 segg. CPP e 39 TG
sulle spese;
pronuncia 1. L'atto
d'accusa aa 120/2004 del 27.9.2004 contro AC1 con le relative proposte è
approvato.
2. La tassa
di giustizia di fr. 300.- e le spese processuali sono poste a carico del
condannato.
3. Questo giudizio
è definitivo.
Intimazione a:
terzi implicati
1. PL1
Considerandi
2.
PL2
3.
PL3
4.
PL4
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 550.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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