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Decisione

72.2004.112

furti ripetuti con altri reati di contorno

2 dicembre 2004Italiano84 min

Source ti.ch

Fatti

I due – poi identificati come AC 1 e AC 2 –

avevano con se, in uno zainetto, gioielli, orologi, marenghi d’oro, denaro

contante, carte di credito, un apparecchio fotografico e una videocamera che

avevano appena sottratto da casa __________ dove erano riusciti ad entrare

forzando la porta finestra di cui s’è detto con un cacciavite.

3. I due sono stati arrestati.

Subito gli inquirenti hanno collegato i due

arrestati ad una serie di furti perpetrati con modalità analoghe sul territorio

cantonale.

Esito dell’inchiesta è stato l’atto di accusa in

esame che addebita ai due imputati 42 furti compiuti sull’arco di circa 14 mesi

(dall’11 febbraio 2003 al 17 aprile 2004).

Secondo gli inquirenti, il filo che lega i 42

furti e che conduce agli imputati sarebbe il modus operandi e il tipo di

refurtiva: in quasi tutti i 42 episodi i ladri sono penetrati nelle abitazioni

attraverso una porta finestra forzata con un attrezzo piatto ed hanno rubato

danaro, gioielli e apparecchiature hi-fi.

Questo filo sarebbe, poi, in alcuni casi,

rafforzato dall’accertamento dell’entrata al casinò di Campione di uno dei due

o di entrambi gli imputati nel lasso di tempo in cui alcuni furti sono stati

consumati oppure – ma in altri casi - dall’accertamento, tramite lo standort

del cellulare, della presenza in Ticino di AC 2 sempre nel lasso di tempo in

cui alcuni furti sono stati consumati.

In altri casi (sono 5 ), invece, al legame del

modus operandi si aggiungono le impronte di orecchie rilevate sulle porte

finestre e che sarebbero state lasciate da uno o dall’altro dei due.

Infine, in altri casi ancora (sono tre), la

paternità dei furti sarebbe accertata, oltre che dal modus operandi, da una

ricevuta di versamento su un conto bancario e da due ricevute di cambio,

versamenti e cambio valute effettuati nei giorni successivi ai tre furti in

questione.

Va precisato che in nessun episodio questi indizi

si sommano fra loro: laddove ci sono, ognuno di loro si aggiunge, da solo, a

quello del modus operandi (quando questo indizio può essere ammesso).

Gli imputati negano di avere commesso i furti a

loro imputati, ad eccezione di quello al termine del quale sono stati

arrestati. Si è trattato – hanno detto – di un caso isolato.

4. Come più volte rilevato dal TF, il

principio in dubio pro reo – che è un corollario della presunzione d’innocenza

garantita dagli art 6 § 2 CEDU e 32 cpv. 1 CF - disciplina sia la valutazione

delle prove che la ripartizione dell'onere della prova.

Riferito all'onere della

prova, il principio in dubio pro reo comporta che è compito della pubblica

accusa provare la colpevolezza dell'imputato e non invece a quest'ultimo

dimostrare la sua innocenza.

Riferito alla

valutazione delle prove, invece, esso significa che il giudice non può

dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole

all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale

probatorio, sussistono dubbi sul modo in cui si

è verificata la fattispecie medesima. Il precetto non impone che la valutazione

delle prove conduca all’esclusione di ogni e qualsivoglia dubbio. Esso è però

disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi

oggettiva delle prove, dubbi rilevanti sulla colpevolezza (DTF 127 I 38; 120 Ia

31; CCRP 8 ottobre 2003 in re B): una sentenza di

condanna viola, cioè, il principio in dubio pro reo, quando sussistono dubbi

seri e irriducibili, ossia dubbi che si impongono in modo oggettivo (DTF 106 IV

85 consid. 2b/bb cit. in STF 21.2.2001). In particolare, in mancanza di

testimoni oculari o di prove materiali inconfutabili, un giudizio di condanna

può poggiare su una serie di indizi, soltanto se questi sono sufficientemente

precisi da consentire una deduzione logica e rigorosa (RDAT 1998 II 38 141 consid

2 e 3).

Ognuno - indipendentemente dal suo passato e dalla sua storia - beneficia di

queste garanzie. Con il che, in particolare, l’equazione che vuole un

delinquente per forza autore di determinati reati soltanto perché commessi con

identiche modalità, in assenza di indizi più concreti, non può reggere.

5. Dottrina e giurisprudenza - peraltro più

volte citata alle nostre Corti (cfr. sentenze Assise criminali 31.01.1996 in re

DT e 9.04.1997 in re LDP) - hanno precisato che, nel processo indiziario,

l'indizio è una circostanza certa dalla quale si può trarre per induzione

logica una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi.

In assenza di prove

tranquillanti e sicure, si può fondare un giudizio di condanna soltanto se vi

sono indizi che, attraverso un rigoroso e preciso processo di induzione logica,

conducono ad ammettere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa

non può essere ragionevolmente posta in dubbio.

La condanna deve essere

la necessaria conseguenza della corretta valutazione di quegli indizi, ritenuto

che ove vi siano più indizi in relazione al fatto da provarsi il giudice deve

avere cura di valutarli nel loro insieme e non isolatamente.

La Corte ha, così, lungamente approfondito gli

elementi di prova in relazione a ciascuno dei 42 episodi descritti nell’atto di

accusa poiché, se è vero che gli indizi devono essere valutati nel loro

complesso, è anche altrettanto vero che l’esame complessivo va fatto

relativamente ad ognuno dei reati che la pubblica accusa attribuisce ai due

imputati: valutare complessivamente gli indizi ed applicare tale valutazione

all’insieme dei 42 episodi costituirebbe un errore di metodo suscettibile di

condurre ad un inaccettabile errore di giudizio.

In concreto, già s’è detto che buona parte dei

furti la cui paternità viene attribuita dalla pubblica accusa a AC 1 e AC 2

sono accomunati da un modus operandi praticamente identico e dal tipo di merce

sottratta.

In molti degli episodi i ladri sono entrati nelle

case delle loro vittime forzando una porta finestra con un attrezzo piatto ed

hanno rubato gioielli e denaro (alcune volte, anche qualche apparecchio hi-fi).

E’ quel che hanno fatto i due imputati a Losone

(punto 1.42 dell’AA) quando sono stati sorpresi praticamente in flagrante.

Se è vero che un modus operandi identico può

essere ritenuto un indizio, è anche senz’altro vero che questo modus operandi

non può essere ritenuto, in sé, conclusivo. Lo potrebbe essere soltanto se il

modus operandi fosse tipico dei soli due imputati, se potesse – per qualche

originalità o caratteristica particolare – essere ricondotto soltanto a loro

due. Ma non è così.

La pubblica accusa ha sostenuto che tutti i furti

sono stati perpetrati con un modus operandi tipico dei ladri nomadi.

Anche ammettendolo, certamente i due non sono i

soli nomadi che hanno commesso dei furti sul nostro territorio (né la pubblica

accusa lo ha preteso).

Ma soprattutto, è comune conoscenza che tutti i

ladri che rubano nelle case – anche i ladri stanziali – utilizzano perlopiù le

stesse vie d’entrata (sono le più accessibili), che forzano nello stesso modo

(è il modo più semplice ed efficace) e rubano, di solito, lo stesso tipo di

merce (è l’unica, di solito, ad avere qualche valore).

Pertanto, per prendere a prestito la figura

retorica utilizzata dalla difesa, se l’indizio è una freccia, la freccia del

modus operandi va, certo, in alcuni casi nella direzione dei due imputati ma

si ferma in un punto ancora molto lontano dall’obiettivo della pubblica accusa.

Così, sulla base di questa considerazione, la

Corte non ha ritenuto provata la colpevolezza degli imputati nei casi in cui il

solo indizio portato dalla pubblica accusa è quello del modus operandi.

In alcuni casi – si tratta di 16 episodi, e

meglio dei punti 1.2, 1.3, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15 , 1.16, 1.17,

1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23 dell’AA - all’indizio del modus operandi,

si aggiunge quello della presenza di uno (solo il padre in 9 occasioni) oppure

dei due imputati (in 7 occasioni) al casinò di Campione nel lasso di tempo in

cui, secondo le dichiarazioni dei derubati, sono stati compiuti alcuni furti.

Scoccata dal punto d’arrivo della prima, questa

freccia fa' un ulteriore passo in direzione dei due imputati. Ma si tratta di

un passo breve, poiché è un elemento atto unicamente a dimostrare che uno dei

due oppure i due insieme avevano la possibilità pratica di compiere i furti

trovandosi, nel lasso di tempo determinante, in un posto non particolarmente

lontano dal luogo di commissione dei reati. Nulla più di questo.

Della ridotta significatività dell’indizio è,

poi, dimostrazione il fatto che è accertato che AC 1, giocatore d’azzardo, è un

frequentatore abituale di case da gioco e che, in questa passione, egli ha

trascinato il figlio AC 2 e la compagna __________: pertanto, nulla rende meno

probabile l’ipotesi che la presenza dei due al casinò fosse giustificata

soltanto dal gioco d’azzardo piuttosto che l’ipotesi secondo cui tale presenza

fosse motivata da una volontà delinquenziale.

A supporto della ridotta valenza significativa

dell’indizio c’è anche il fatto che non a tutte le presenze al casinò si

accompagnano dei furti: vi sono, in effetti, 9 entrate (su 18 accertate

complessivamente) al casinò senza furto annesso.

E, ancora, non v’è alcun accertamento secondo

cui, nei giorni in cui i due non erano sul nostro territorio, non vi sono stati

furti in abitazioni con modalità analoghe a quelle utilizzate per i furti

addebitati ai due imputati.

La presenza dei due al casinò, dunque, non può in

alcun modo essere considerata un indizio univoco e conclusivo - nemmeno se

aggiunto a quello del modus operandi - della loro colpevolezza nei furti

avvenuti nello stesso periodo di tempo.

Non molto più significativo è l’accertamento

della presenza di AC 2 in Ticino in alcuni “momenti topici”, e meglio nell’arco

di tempo in cui sono presumibilmente stati commessi i furti di cui ai punti

1.25, 1.26,1.27, 1.28, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.37, 1.38, 1.40 e

1.41.

E’ vero che la presenza sul nostro territorio –

leggasi “territorio cantonale” e non (se non in un’occasione) “luogo di commissione

del reato” - di un ragazzo nell’arco di tempo in cui sono avvenuti dei furti

aventi caratteristiche analoghe a quello di cui lui, con certezza, si è reso

colpevole in un’occasione, fa pensare. Tuttavia, questa presenza non è, di gran

lunga, in sé sufficiente a legarlo con tranquillizzante certezza a quei furti.

Tanto più che egli ha giustificato tale sua presenza o con motivazioni

generalmente valide per un ragazzo della sua età (trovare amici, andare in

giro,…) o con l’attività di venditore ambulante di cui ha più volte detto il

padre (durante l’inchiesta predibattimentale ed in aula) ed anche la madre .

E’ vero che le sue spiegazioni riguardo i motivi

di tale sua presenza in Ticino non sempre sono sempre state immediate e non

sempre il suo è stato un atteggiamento estremamente collaborante. Tuttavia –

ricordato il principio secondo cui l’onere della prova incombe alla pubblica

accusa – l’atteggiamento di AC 2 non basta a rendere maggiormente probante un

indizio dal significato tutt’altro che univoco poiché da esso può desumersi con

sicurezza soltanto che lui (o, piuttosto, il suo cellulare) era in quel momento

nel raggio d’azione dell’antenna attivata. Nulla di più.

In tre episodi (i furti di cui al punto 1.1, 1.36

e 1.40) la pubblica accusa ha portato quale elemento indiziante della

colpevolezza dei due imputati una ricevuta di versamento e due ricevute di

cambio di franchi svizzeri in euro.

E’ vero che il versamento da parte di AC 2 di

circa 23.000.- euro in banca il giorno successivo ad un furto in cui vengono

rubati da un appartamento 50.800.- euro induce a qualche riflessione. Tuttavia,

queste riflessioni non portano molto lontano poiché soltanto la considerazione

secondo cui la cifra depositata in banca corrisponde a circa metà della somma

rubata lega in qualche modo – ed è già un’espressione ardita - il deposito al

furto. Ma è un legame estremamente rarefatto che da solo – ad esso nulla si

aggiunge, nemmeno il modus operandi visto che il o i ladri sono entrati

nell’abitazione rompendo il vetro di una portafinestra - non basta ad

accertare alcunché poiché, da un lato, non è certamente azzardato ipotizzare

che nella regione insubrica vi siano stati, quello stesso giorno, numerosi

versamenti in banca di importi analoghi e, d’altro lato, poiché AC 2 ha dato di

quel versamento – ancorché l’onere della prova non gli incombesse – delle

spiegazioni che sono in parte sostanzialmente confermate da quanto dichiarato

dalla madre (verbale 14.5.2004). E quand’anche si volesse ipotizzare – anche

se su che basi non è dato sapere e, quindi, forse solo per amor di speculazione

– una provenienza illecita di quei soldi, nulla indica ancora che essi vengano

proprio da quel furto piuttosto che da qualche altra ruberia o operazione

illecita.

Del resto, si tratta di un indizio ancor meno

probante se inserito nella ricostruzione dei fatti della pubblica accusa che ha

ipotizzato furti commessi da una banda organizzata gerarchicamente sulla

falsariga dell’organizzazione familiare nomade: ammettere la significatività

dell’indizio equivarrebbe a sconfessare questa costruzione ritenuto che, in

un’organizzazione di questo tipo, è difficilmente ipotizzabile la divisione del

bottino a metà fra padre e figlio.

Quanto alla ricevuta di cambio di fr 2.800.- ,

essa è messa dalla pubblica accusa in relazione ad un furto – quello di cui al

punto 1.40 dell’AA – che è stato compiuto con modalità che, secondo la Corte,

escludono la paternità dei due imputati.

Infine, la ricevuta di cambio di fr 300.- - in

relazione al furto di cui al punto 1.40 – concerne un importo troppo basso per

poter avere qualche significato.

In alcuni episodi – sono 5 e meglio i punti 1.6,

1.7, 1,8, 1.13 e 1.24 dell’AA - sulle porte finestre delle abitazioni

svaligiate sono state ritrovate delle tracce d’orecchio che sono state

attribuite all’uno o all’altro dei due imputati.

La forza probante del riconoscimento tramite

l’impronta dell’orecchio è stata contestata dalla difesa che ha prodotto il

seguente parere redatto dai prof. __________ e ____________________, dell’Ecole

des sciences criminelles dell’Università di:

" Suite à

votre demande du 5 octobre, nous nous permettons de vous adresser par cette

lettre notre prise de position quant aux mérites scientifiques de la force des

conclusions proposées dans le rapport du 3 septembre 2004 rédigé par

l'inspecteur principal PE 1 de la brigade de police technique et scientifique

(Police Judiciaire de) qui identifie formellement deux personnes sur la base de

traces d'oreilles révélées sur les lieux des infractions.

En regard de recherches scientifiques menées dans le

domaine des traces d'oreilles, nous estimons en l'état que cette trace est un

moyen d'investigation utile, mais dont la force doit être évaluée avec

prudence. En effet, lors d'une comparaison entre une trace d'oreille relevée en

association avec une activité délictueuse et des empreintes d'une personne mise

en cause, cette comparaison peut amener à une exclusion de source commune en

raison de dissemblances évidentes. Par contre, dans l'hypothèse d'une «correspondance

» entre une trace et une empreinte de contrôle, les données scientifiques

actuellement disponibles sont insuffisantes à notre avis pour justifier une

conclusion d'identification formelle. Dans un tel cas, cet élément n'est qu'un

indice corroboratif qui devra se combiner avec d'autres indices, tel par

exemple une analyse génétique (analyse ADN) des dépôts biologiques laissés par

l'oreille sur la surface d'intérêt.

La littérature scientifique récente [1-3] est

unanime à souligner les limites de la méthode d'exploitation de ce type de

trace à des fins d'identification.

Dans tous les cas d'identification de traces

d'oreilles, les experts s'appuient sur le concept de l'unicité de l'organe

'oreille'. Il parait important de relever que la question en examen n'est pas

l'unicité de l'oreille, mais la capacité d'individualiser des traces. Cette

différence est essentielle, car l'expert fera face à une trace qui n'est qu'une

représentation limitée et variable de l'oreille qui est à son origine. Les sources

importantes de limitation et de variation sont les suivantes :

. la malléabilité de l' organe,

. la

transition d'un organe en trois dimensions vers une trace en deux dimensions,

. le

fait que les traces laissées par cet organe sont souvent partielles (par

exemple, le lobe est rarement visible),

. la

variabilité due au mode d'application de l'oreille et la pression avec laquelle

la personne se met en contact avec la surface.

A l'heure actuelle, nous ne connaissons pas

d'études ayant fourni des données relatives à l'effet des facteurs ci-dessus

sur les traces. Sans ces données, il est très difficile d'apprécier les

tolérances qui sont acceptables dans le processus de comparaison. En d'autres

termes, nous ne parvenons pas à définir clairement le concept de correspondance

('match') entre une trace et une empreinte.

Même en admettant une correspondance entre une

trace et une empreinte, il est difficile à l'heure actuelle d'en estimer la

valeur indiciale. La seule observation d'une correspondance n'est pas

suffisante pour en induire une identification. En effet, nous ne connaissons

pas d'étude systématique relative à la variabilité des traces d'oreille

laissées par des individus différents.

Nous faisons face à un domaine où la littérature

scientifique n'offre ni les données systématiques quant à la variabilité des

traces d'oreilles laissées par un même individu, ni les données systématiques

quant à la variabilité des traces d'oreilles laissées par des individus

différents. Le compte-rendu bibliographique du domaine [1], fait état d'un

certain nombre de publications décrivant des succès anecdotiques, mais souligne

le manque de recherches systématiques dans ce domaine. Ces observations

militent donc en faveur d'une attitude prudente quant à la force de l'indice.

Cette attitude prudente a été celle adoptée par

la Cour d'Appel du Royaume-Uni dans deux affaires récentes, Regina v. Mark Dallagher

et Regina v. Mark J. Kempster. Les deux jugements en question, ainsi que les

articles référencés, sont remis en annexe."

Sentito in aula, in sintesi, anche l’ispettore PE

1, della polizia scientifica di – dopo avere riconosciuto l’autorevolezza di

cui gode nel mondo scientifico e poliziesco, in particolare, il prof __________

- ha ammesso che il metodo di identificazione tramite l’impronta dell’orecchio

non può ancora dirsi scientificamente riconosciuto tanto è vero che ha

dichiarato che è appena stato formato un gruppo di esperti europei –

sovvenzionato dalla Comunità europea - incaricato di verificare scientificamente

l’attendibilità di tale metodo.

Alle valutazioni e conclusioni di carattere

scientifico, si aggiunge – ad aumentare i dubbi sul carattere probante di tale

metodo di identificazione – una considerazione di natura empirica: cioè, che

una traccia d’orecchio attribuita a AC 1 è stata ritrovata nell’episodio di cui

al punto 1.13 dell’AA, episodio in cui la Corte ritiene di avere sufficienti

elementi per poter escludere, non solo che ci sia stato l’intervento dei due

imputati, ma anche che vi sia stato un vero e proprio furto. Quanto successo è

sembrato alla Corte maggiormente indicativo di un “regolamento di conti” fra

giovani ospiti e amica del padrone di casa che non di un furto poiché nessun

ladro “degno di questo nome” ruberebbe mai della bigiotteria quale quella

denunciata come rubata - bigiotteria che si trova in vendita su tutte le

bancarelle, senza alcun valore se non quello decorativo - dimenticandosi ,

invece, di prendere i 3.000.- franchi che si trovavano semplicemente nel

comodino del padrone di casa e gli apparecchi hi-fi.

Pertanto, forza è considerare l’identificazione

di AC 1 attraverso l’impronta d’orecchio fatta dall’ispettore PE 1 non tanto

come una prova della colpevolezza dell’imputato quanto come una prova della

fallibilità del metodo di identificazione utilizzato.

Tutto ciò ritenuto – in particolare, il

convincente parere dei prof. __________ e __________, la documentazione

prodotta a sostegno e la considerazione di cui sopra - la Corte ha dovuto

concludere che, allo stadio attuale delle conoscenze, questo metodo di

identificazione è probante soltanto per l’esclusione. Non per l’accertamento.

Perciò, ritenuto che, nei casi in cui tale

traccia è stata attribuita ai due imputati, ad essa non si aggiunge nessun

altro elemento – se non quello, estremamente labile poiché assolutamente non

univoco, del modus operandi – in applicazione del principio in dubio pro reo,

gli imputati sono stati assolti anche dalle imputazioni di cui ai punti 1.6,

1.7, 1.8, 1.13 e 1.24 dell’AA.

Infine, va rilevato che il PP, con il rapporto

prodotto in aula, ha aggiunto quale elemento indiziante il rilevamento in

alcuni casi di “tracce di guanti puntinati” . Il disegno di tali guanti

presenterebbe, secondo la polizia scientifica, delle analogie (non

uguaglianze) con quello dei guanti sequestrati ai due imputati al momento

dell’arresto.

Sulla pochezza probatoria di tale “analogia” non

è necessario spendere molte parole: i guanti sequestrati ai due imputati sono

guanti dozzinali, senza alcuna caratteristica particolare che li differenzi dai

certamente milioni di esemplari prodotti e venduti nel mondo.

Per contro, i due imputati sono stati

riconosciuti autori colpevoli di quei furti (o tentativi di furto) in cui la

loro presenza sui luoghi precisi dei reati è stata accertata da testimonianze:

testimonianze che la Corte ha ritenuto credibili e fedefacenti e, perciò,

sufficienti ad accertare la colpevolezza degli imputati.

Tuttavia, non sempre è stata accertata la

correità degli imputati, ritenuto che gli elementi in atti non bastano a

ritenere accertato che i due agissero sempre insieme. Al contrario, ci sono più

elementi in senso contrario: basti, ad esempio, pensare che, nel furto ai danni

di __________, AC 1 è stato visto con una donna e che, nel furto ai danni

della __________, AC 2 è stato visto con un ragazzo più giovane di lui.

Visto quanto sopra, non sono stati accertati nè

gli elementi di fatto necessari a ritenere l’aggravante della banda né quelli

necessari a ritenere l’aggravante del mestiere.

6. Di seguito, vengono elencati, per ogni singolo furto, gli elementi

portati dalla pubblica accusa a sostegno della colpevolezza dei due imputati,

le loro dichiarazioni e le conclusioni della Corte.

6.1. Si tratta di un furto commesso a Melide, l’11.2.2003, fra le 17.15 e

le 19.30, ai danni di __________.

Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione dopo

avere infranto il vetro di una porta finestra.

Refurtiva denunciata: 50.800.- Euro e gioielli.

A “legare” – secondo la pubblica accusa – i due

imputati a questo furto vi sarebbe la ricevuta di versamento, il 12.2.2003, su

un suo conto bancario di 23.250.- Euro da parte di AC 2.

AC 2 ha negato di essere mai stato a Melide.

AC 1, dopo il sopralluogo con la polizia, ha

dichiarato di avere probabilmente suonato al campanello di quell’abitazione per

vendere tappeti e pizzi.

Non c’è nessun altro indizio.

Ritenuto quanto indicato al considerando

precedente, e rilevato che il modus operandi con cui è stato perpetrato questo

furto è completamente diverso da quello con cui i due imputati hanno operato

nel furto di Losone, la Corte non può che concludere che la pubblica accusa non

ha portato alcun elemento a sostegno della sua tesi.

6.2. Si tratta di un furto commesso a Ponte Capriasca, il 6.3.2003, fra

le 15.15 e le 21.50, ai danni di PC 2.

Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione dopo

avere tentato di rompere il vetro di una porta finestra con un cubo in granito

trovato in giardino e, poi, non riuscendovi (si trattava di un vetro

antisfondamento), riuscendo ad aprire la finestra con delle pedate.

Refurtiva denunciata: gioielli per un valore

complessivo di 78.500.- fr.

A “legare” – secondo la pubblica accusa – i due

imputati a questo furto vi sarebbe l’accertamento dell’entrata dei due al

casinò di Campione alle 17.40 dello stesso giorno.

A carico di AC 2 e AC 1 - che, peraltro, hanno

dichiarato di non conoscere la zona - non c’è nessun altro indizio.

Forza è, dunque, in esito alle considerazioni di

cui al consid 3, concludere – rilevato, peraltro, il modus operandi ancora una

volta completamente diverso da quello utilizzato dai due a Losone – che la

pubblica accusa non ha fatto fronte al suo onere probatorio.

6.3. Si tratta di un furto commesso a Gentilino, il 13.4.2003, fra le

17.50 e le 18.10, ai danni di PL 3.

Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione dopo

avere scassinato una porta secondaria.

Refurtiva denunciata: gioielli per un valore

complessivo di 19.200.- fr.

A “legare” – secondo la pubblica accusa – i due

imputati a questo furto vi sarebbe l’accertamento dell’entrata di AC 1 al

casinò di Campione alle 16.10 dello stesso giorno. Quindi, secondo la tesi

accusatoria, l’imputato sarebbe entrato alle 16.10 al casinò di Campione,

avrebbe giocato, ne sarebbe, poi, uscito, avrebbe raggiunto con il figlio (della

cui presenza non v’è alcuna traccia) Gentilino dove avrebbe reperito la casa

giusta, vi sarebbe penetrato e avrebbe compiuto il furto prima delle 18.10.

A sostegno della tesi della pubblica accusa -

piuttosto ardita anche se esaminata dal puro profilo della tempistica visto che

la tesi dell’accusa è quella di ladri che girano per i nostri comuni senza una

meta precisa e rubano a caso, colpendo le abitazioni trovate vuote - non c’è

nessun altro indizio.

Forza è, dunque, concludere – in esito alle considerazioni

di cui sopra – che la pubblica accusa non ha fatto fronte al suo onere

probatorio.

6.4. Si tratta di un furto tentato a Morcote, il 25.4.2003, fra le 17.00

e le 18.00, ai danni di __________.

AC 1 è stato – oltre che fotografato dall’impianto

di videosorveglianza della villa – visto da __________, una vicina, guardare

casa __________ attraverso un buco della siepe, scavalcare la recinzione e

penetrare nel giardino. Allarmato dalle grida e dalle domande della vicina, AC

1 si è prontamente allontanato.

AC 1 ha dichiarato di non essere mai entrato nel

giardino ma di essersi limitato a soddisfare un bisogno fisiologico - insorto

mentre era intento a vendere tappeti - all’esterno di esso, accanto alla

recinzione.

La spiegazione di AC 1 non regge.

Da un lato, la testimonianza della vicina –

confermata dalla foto di cui s’è detto - è sufficiente a fondare la certezza

che egli è entrato nel giardino.

D’altro lato, la testimonianza della vicina – che

è apparsa credibile e convincente – prova che egli è entrato nel giardino

scavalcandone la recinzione, usando una paletta a mo’ di scala.

Visto che tale via non è certamente quella

usualmente scelta dai venditori ambulanti per raggiungere i loro potenziali

clienti, la Corte non ha creduto alla spiegazione di AC 1 e lo ha ritenuto

autore colpevole di tentato furto (ciò visto che entrando nel giardino ha

superato la soglia del non ritorno e che ne è uscito soltanto a causa

dell’intervento della vicina) e di violazione di domicilio (reato per cui è

stata sporta querela).

Ritenuto, invece, che non v’è assolutamente alcun

indizio circa la presenza sui luoghi di AC 2, questi è stato assolto dai reati

imputatigli in relazione a questi fatti.

6.5. Si tratta di un furto commesso a Massagno, il 15.5.2003, fra le 9.30

e le 19.45, ai danni di __________.

Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione dopo

avere forzato una porta finestra con un attrezzo piatto.

Refurtiva denunciata: un orologio ed un borsello

contenente 600 Euro.

A sostenere in modo sufficiente la responsabilità

in questo furto dei due imputati vi è la testimonianza di __________, una

vicina, che, dopo aver visto un’autovettura targata MI posteggiata sul

posteggio di fronte all’abitazione saccheggiata, ha visto due uomini – poi

identificati nei due imputati – raggiungerla, salirvi a bordo e partire con il

baule aperto così da impedire la lettura dei numeri della targa. La teste ha

precisato che i due non avevano nulla in mano.

AC 1 ha ammesso di essere stato lì quel giorno,

ma per vendere tappeti.

La Corte non ha creduto che la ragione della loro

presenza fosse la vendita di tappeti, vista la precisazione della teste secondo

cui i due, mentre ritornavano verso la macchina, non avevano nulla in mano: li

ha così dichiarati autori colpevoli del furto di cui al punto 1.5. dell’AA e

dei relativi danneggiamenti e violazione di domicilio.

AC 1 è stato pure dichiarato autore colpevole di

guida nonostante la revoca: vi è la testimonianza della signora __________ e

l’ammissione di AC 1.

6.6. Si tratta di un furto commesso ad Ascona, tra il 14 e il 15.6.2003,

fra le 14.30 del 14.6 e le 01.00 del 15.6, ai danni di __________.

Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione dopo

avere scassinato una porta finestra con “un attrezzo atto allo scopo”

(formulario AI41).

Refurtiva denunciata: orologi e gioielli per un

valore complessivo di 40/45.000.- fr.

A “legare” – nell’ipotesi accusatoria – i due

imputati a questo furto vi sarebbe un’impronta d’orecchio che la polizia

scientifica ha ritenuto essere stata lasciata da AC 2.

Per AC 1 nulla.

Rilevato (anche se solo a titolo abbondanziale

ma, comunque, necessario visto che il modus operandi, nell’ottica della

pubblica accusa, è un elemento importante) come le modalità di scasso della

porta finestra non siano state precisate, forza è concludere, ritenuto come

all’elemento suindicato non si possa aggiungere alcun indizio – in esito alle

considerazioni di cui sopra circa il valore probante del metodo di

identificazione utilizzato – che la pubblica accusa non ha fatto fronte al suo

onere probatorio.

6.7. Si tratta di un furto commesso a Losone, il 22.6.2003, fra le 19.00

e le 21.45, ai danni di __________.

Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione ”forzando

la portafinestra della sala”. Non è stato accertato quale attrezzo è stato

utilizzato per lo scasso (AI42).

Refurtiva denunciata: orologi e gioielli per un

valore complessivo di 3.000.- fr.

Questo furto sarebbe – secondo la pubblica

accusa – legato ai due imputati dall’ impronta di un orecchio rilevata sul

vetro e che la polizia scientifica ha ritenuto essere stata lasciata dall’

orecchio dx di AC 1.

Va, dapprima, qui rilevato – ancora solo a titolo

abbondanziale ma, comunque, necessario visto come il modus operandi,

nell’ottica della pubblica accusa, sia un elemento importante - che le

modalità di accesso non sono state accertate e che, pertanto, al di là della

sua forza probante, occorre concludere per l’assenza, relativamente a questo

furto, dell’indizio del modus operandi.

Rimane l’orecchio.

Ma, per le considerazioni fatte al consid. 3,

esso da solo non può bastare.

La Corte ha, perciò, dovuto concludere che,

anche in questo caso, la pubblica accusa non ha fatto fronte al suo onere

probatorio.

6.8. Si tratta di un furto commesso ad Ascona, il 4.7.2003, fra le 16.00

e le 17.30, ai danni di __________.

Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione dopo

avere “tagliato la rete delle zanzare della finestra della camera da letto …

previo scalamento dal giardino al terrazzo PT appoggiandosi all’antenna

parabolica” (formulario di denuncia).

Refurtiva denunciata: orologi e gioielli per un

valore complessivo di 247.000.- fr.

Anche questo furto sarebbe – secondo la pubblica

accusa – legato ai due imputati da due impronte d’orecchio rilevate sul vetro e

che la polizia scientifica ha ritenuto essere state lasciate dalle orecchie dx

e sx di AC 1.

Null’altro, ad eccezione di tracce di guanti puntinati.

Va, dapprima, qui rilevato – ancora solo a titolo

abbondanziale ma, comunque, necessario visto come il modus operandi,

nell’ottica della pubblica accusa, sia un elemento importante - che le

modalità di accesso non sono simili a quelle utilizzate dai due imputati

nell’episodio di cui al punto 1.42 dell’AA e che ai due non sono, in quell’occasione,

stati sequestrati utensili da taglio. Ragione per cui – al di là della sua

forza probante – occorre concludere per l’assenza, relativamente a questo

furto, dell’indizio del modus operandi.

Rimane l’orecchio.

Ma, per le stesse considerazioni fatte in

precedenza, esso da solo non può bastare.

Quanta alla traccia di guanti puntinati, non si

può che rilevare che si tratta di un elemento assolutamente inconcludente

poiché non può portare a nulla.

La Corte ha, perciò, dovuto concludere che,

anche in questo caso, la pubblica accusa non ha fatto fronte al suo onere

probatorio.

6.9. Si tratta di un furto commesso a Muzzano, il 27.8.2003, fra le 16.30

e le 20.30, ai danni di __________.

Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione “forzando

una portafinestra del giardino”. Nel formulario di denuncia è stato

precisato che “la porta finestra da cui è entrato l’autore è scorrevole …

non è stata danneggiata e per aprirla è stata fatta una leva sul binario sito a

pavimento” (AI44).

Refurtiva denunciata: gioielli per un valore

complessivo di 12.400.- fr.

A “legare” – secondo la pubblica accusa – i due

imputati a questo furto vi sarebbe l’accertamento della loro entrata al casinò

di Campione alle 19.38 dello stesso giorno.

A carico di AC 2 e AC 1 non c’è nessun altro

indizio.

Forza è, dunque, in esito alle considerazioni di

cui al consid 3, concludere che la pubblica accusa non ha fatto fronte al suo

onere probatorio.

6.10. Si tratta di un furto commesso a Caslano, il 27.9.2003, fra le 13.15

e le 19.45, ai danni di __________.

Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione

forzando la porta finestra. Non è dato sapere con che utensile (AI45).

Refurtiva denunciata: orologi e gioielli per un

valore complessivo di 25.245.- fr.

A “legare” i due imputati a questo furto vi

sarebbe l’accertamento della loro entrata al casinò di Campione alle 20.45

dello stesso giorno.

A carico di AC 2 e AC 1 non c’è nessun altro

indizio.

In esito alle considerazioni di cui al consid 3,

la Corte ha concluso che la pubblica accusa non ha fatto fronte al suo onere

probatorio.

6.11. Si tratta di un furto tentato a Massagno, sempre il 27.9.2003,

nell’arco di tempo compreso fra le 17.30 e le 17.45, ai danni di __________.

Il o i ladri hanno tentato, senza riuscirvi, di

forzare con un attrezzo piatto la porta principale.

A’ mente della pubblica accusa, il legame fra i

due imputati e questo furto sarebbe sempre (come nel furto di cui al punto

precedente) l’accertamento dell’entrata dei due al casinò di Campione alle

20.45 dello stesso giorno.

A carico di AC 2 e AC 1 non c’è nessun altro

indizio.

Rilevata (ma a titolo abbondanziale) l’anomalia,

rispetto al furto di cui al punto 1.42 della via d’accesso scelta in questo

caso (porta principale e non portafinestra) – ciò che toglie forza probante al

già esile indizio del modus operandi - forza è, in esito alle considerazioni di

cui al consid 3, concludere che la pubblica accusa non ha fatto, nemmeno in

questo caso, fronte al suo onere probatorio.

6.12. Si tratta di un furto commesso, sempre il 27.9.2003 come i due

precedenti, a Barbengo, fra le 16.00 e le 21.00, ai danni di __________.

Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione

attraverso una porta finestra forzata con un tronchesino (AI 46).

Refurtiva denunciata: gioielli, orologi e denaro

contante per un valore complessivo di 10.359.- fr, una carta VISA e una Postcard.

La carta di credito Visa è stata utilizzata,

quello stesso giorno, una prima volta alle 18.20 in un negozio di Milano e,

poi, alle 18.54 in un altro negozio e, infine, ancora, qualche minuto dopo in

un terzo negozio (utilizzo non riuscito).

Ad unire – secondo il procuratore – i due

imputati a questo furto vi sarebbe, come nei due casi precedenti,

l’accertamento dell’entrata dei due al casinò di Campione alle 20.45.

Il legame, già inconsistente se limitato ai soli

due furti precedenti, diventa qui – ed a ritroso per tutti e tre – addirittura

inverosimile: ammettere l’ipotesi della pubblica accusa, significa ammettere

che, dopo avere commesso i tre furti, i due sono a gran carriera (poiché il tentato

furto a Massagno è avvenuto tra le 17.30 e le 17.45) partiti per Milano dove

sarebbero giunti prima delle 18.20 poiché a quell’ora già stavano utilizzando

la carta VISA rubata a Barbengo. Da Milano i due sarebbero, poi, ritornati a

Campione per giocare al casinò. Un andirivieni in sé inverosimile e impossibile

per tempistica.

Vi è, poi, in questo caso, quale indizio che

aggiunge valore all’esclusione della colpevolezza dei due imputati, il modus operandi

del tutto anomalo rispetto al furto di cui al punto 1.42 dell’AA e, cioè,

l’utilizzo di un tronchesino.

La Corte ha, dunque, concluso, non solo per

l’inconcludenza, in sé, e l’insufficienza dell’indizio legato alla presenza al

casinò, ma per l’impossibilità che i fatti si siano svolti, nei tre furti del

27.9.2003, così come all’ipotesi accusatoria.

6.13. Si tratta di un “furto” denunciato come commesso a Gentilino, nel

periodo tra il 3 e l’8.10.2003 ai danni di __________ e __________,

nell’abitazione di __________.

Nessun segno di scasso: quindi, la via d’entrata

è rimasta sconosciuta.

Refurtiva denunciata: gioielli (in realtà

bigiotteria) per un valore complessivo dichiarato di 1.070.-.

Questo furto sarebbe – secondo la pubblica

accusa – legato ai due imputati da un’ impronta d’orecchio rilevata su un vetro

e che la polizia scientifica ha ritenuto essere stata lasciata dall’ orecchio dx

di AC 1.

Ora, come anticipato al considerando precedente,

la Corte non ha creduto che, nell’abitazione di __________, vi sia stato un

vero e proprio furto.

In ogni caso, non un furto attribuibile a ladri

che rubano per farsi un po’ di soldi.

Da un lato, per la refurtiva. Si trattava di

bigiotteria. Gioielli d’argento, di legno o pietre senza valore di mercato.

Dunque, merce che nessun ladro si prenderebbe la briga di asportare. D’altro

lato, perché quel ladro che si è disturbato a prendere merce senza valore, non

ha voluto prendersi la briga di asportare i 3.000.- fr che il padrone di casa

teneva su un comodino in camera sua né gli apparecchi hi-fi con cui avrebbe

potuto farsi un po’ di soldi. D’altro lato, ancora, perché, pochi giorni dopo

il preteso furto, parte della bigiotteria denunciata come rubata è stata

ritrovata nella cesta dei panni sporchi dell’appartamento. D’altro lato,

ancora, perché emerge dalle dichiarazioni degli abitanti della casa

(intestatario e giovani ospiti) che tra l’amica del __________ e le ragazze cui

lui dava ospitalità c’erano alcuni dissapori.

Dunque, la Corte ha ritenuto che, in realtà, quel

furto – se furto c’è stato – non è attribuibile a ladri che rubano per soldi.

In ogni caso, la Corte ha escluso che in quel “furto” possano essere coinvolti

i due imputati.

In questo contesto, l’attribuzione a AC 1

dell’impronta d’orecchio rinvenuta su un vetro di quella casa ha fatto molto

riflettere la Corte che ha visto concretamente confermate le perplessità e i

dubbi sull’attendibilità di tale metodo di identificazione espressi

razionalmente e con argomenti teorici dai due esperti consultati dalla difesa.

Pertanto, la Corte ha prosciolto i due imputati

dal reato loro ascritto al punto 1.13 dell’AA.

6.14. Si tratta di un furto tentato a Comano, il 4.10.2003, nell’arco di

tempo compreso fra le 12.00 e le 20.00, ai danni della __________

Il o i ladri sono penetrati nello stabile

forzando le serrature delle porte d’accesso dello stabile (AI50) e si sono

allontanati senza asportare nulla.

A collegare – secondo la pubblica accusa – i due

imputati a questo furto vi sarebbe l’accertamento dell’entrata dei due al

casinò di Campione alle 19.41 e 19.43 dello stesso giorno.

A carico di AC 2 e AC 1 non c’è nessun altro

indizio.

Rilevata l’anomalia, rispetto al furto di cui al

punto 1.42 della via d’accesso scelta (in questo caso, sono state forzate le

serrature) – ciò che elimina il pur esile indizio del modus operandi - forza è,

in esito alle considerazioni di cui al consid 3, concludere che la pubblica

accusa non ha, nemmeno relativamente al punto 1.14 dell’AA, fatto fronte al suo

onere probatorio.

6.15. Si tratta di un furto compiuto a Cadempino, il 13.10.2003, nell’arco

di tempo compreso fra le 13.40 e le 20.30, ai danni di __________.

Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione

forzando una porta finestra con un attrezzo piatto (AI51).

Refurtiva dichiarata: orologi, gioielli e denaro

contante per un valore complessivo di fr 45.477.-.

Il legame fra i due imputati e questo furto

l’accusa lo trova nell’accertamento dell’entrata dei due al casinò di Campione

alle 18.52 e 18.53 dello stesso giorno.

A carico di AC 2 e AC 1 non c’è nessun altro indizio.

In esito alle considerazioni di cui al consid 3.

sulla poca concludenza dell’indizio legato alla presenza al casinò anche se

letto in relazione a quello del modus operandi, la Corte ha concluso che la

pubblica accusa non ha, nemmeno relativamente al punto 1.15 dell’AA, fatto

fronte al suo onere probatorio.

6.16. e 6.17. Si tratta di un furto tentato ai danni di __________ ed uno

riuscito, il 21.10.2003, ai danni di __________, entrambi abitanti in via __________

a Bissone.

La colpevolezza di AC 2 è, per la Corte,

sufficientemente provata dalla deposizione di __________ che ha dichiarato di

avere visto due giovani, una prima volta, nelle vicinanze di casa __________

e, poi, una seconda volta, un po’ più tardi, all’esterno della sua abitazione,

mentre si allontanavano da essa con un sacchetto in mano e che ha riconosciuto

in AC 2 uno dei due.

Deposizione la cui forza probante è sostenuta,

oltre che dai dettagli di fatto raccontati (ad esempio, la circostanza secondo

cui la donna, che ancora non sapeva di essere stata vittima di un furto, aveva

accompagnato i due giovani fino alla strada), dalla reazione avuta da __________

che, dopo che gli è stato contestato che era stato visto (senza che gli

venisse precisato da chi) il giorno del furto nei pressi delle case svaligiate,

ha risposto “la signora si sbaglia”.

Pertanto, la Corte ha ritenuto AC 2 autore del

tentativo di furto e del furto di cui ai punti 1.16 e 1.17 dell’atto di accusa.

A questi reati, si aggiungono i relativi danneggiamenti e violazione di

domicilio.

AC 1 è stato, invece, assolto dalle due

imputazioni. A suo carico, rispetto a questi episodi, la pubblica accusa ha

portato il fatto che egli, alle 18.44 di quel giorno, è entrato al casinò di

Campione.

Della pochezza di quell’indizio già s’è detto.

Anzi, ad avvalorarne lo scarso valore probatorio, vi è il fatto che __________

ha dichiarato che AC 2 era in compagnia di un ragazzo più giovane.

6.18. Si tratta di un furto commesso, sempre il 21.10. 2003, a Cureglia,

fra le 15.25 e le 17.20, ai danni di __________.

Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione

attraverso una porta finestra forzata con un attrezzo piatto (AI 56).

Refurtiva denunciata: gioielli e denaro contante

per un valore complessivo di 13.737.- fr.

L’indizio portato a sostegno della colpevolezza

dei due imputati in relazione a questo furto – e, cioè, l’accertamento

dell’entrata di AC 1 al casinò di Campione alle 18.44 – non è, per le ragioni surriportate,

sufficientemente univoco da fondare un giudizio di colpevolezza.

Un esito diverso costituirebbe una crassa

violazione della presunzione d’innocenza.

6.19. Si tratta di un furto commesso, sempre il 21.10. 2003, questa volta

a Ponte Capriasca, fra le 11.30 e le 16.30, ai danni di __________.

Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione

attraverso una porta finestra forzata con un attrezzo piatto (AI 57).

Refurtiva denunciata: orologi e gioielli per un

valore complessivo di 7.690.- fr.

Ancora una volta, gli unici indizi portati a

sostegno della colpevolezza dei due imputati in relazione a questo furto sono

il modus operandi e l’accertamento dell’entrata di AC 1 al casinò di Campione

alle 18.44.

Si tratta di indizi che – anche se valutati

complessivamente – non sono univoci al punto da bastare a fondare un giudizio

di colpevolezza che non sia viziato d’arbitrio.

6.20. Il furto di cui al punto 1.20 dell’AA è stato commesso, il 21.11.

2003, a Cureglia, fra le 16.30 e le 21.30, ai danni di __________.

Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione

attraverso una porta finestra forzata con un attrezzo piatto (AI 58).

Refurtiva denunciata: gioielli, marenghi e

denaro contante per un valore complessivo di 7.575.- fr.

Anche a sostegno della colpevolezza dei due

imputati in relazione a questo furto sono stati portati soltanto gli indizi del

modus operandi e dell’accertamento dell’entrata di AC 1 al casinò di Campione

alle 18.57 dello stesso giorno.

Della pochezza di tali due indizi già s’è detto.

I due sono stati assolti da quest’imputazione: un

esito diverso costituirebbe una crassa violazione della presunzione

d’innocenza.

6.21. Furto commesso, ancora il 21.11. 2003, a Gravesano, fra le 15.30 e

le 18.30, ai danni di __________.

Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione

attraverso una porta finestra forzata. Con quale mezzo non è dato sapere (AI

59).

Refurtiva denunciata: gioielli, orologio e

denaro contante per un valore complessivo di 14.415.- fr.

L’indizio portato a sostegno della colpevolezza

dei due imputati in relazione a questo furto – e, cioè, l’accertamento dell’entrata

di AC 1 al casinò di Campione alle 18.57 – non è, per le ragioni surriportate,

sufficientemente univoco da fondare un giudizio di colpevolezza.

6.22. Furto commesso, il 26.11. 2003, a Porza, fra le 17.15 e le 19.00, ai

danni di __________.

Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione dopo

aver forzato una porta secondaria .

Con quale attrezzo e in che modo la porta sia

stata forzata non è dato sapere (AI 60).

Refurtiva denunciata: gioielli, apparecchi

elettronici e vestiti per un valore complessivo di 16084,90 fr.

Per l’accusa, a fondare la colpevolezza dei due

imputati basta l’accertamento dell’entrata di AC 1 al casinò di Campione alle

19.50 dello stesso giorno.

Della pochezza di tale indizio – pochezza dovuta

all’assenza di univocità poiché da esso si può dedurre, tutt’al più, che AC 1

ha avuto la possibilità teorica di compiere il furto così come l’hanno avuta

almeno tutti coloro che si trovavano in un raggio di ragionevole distanza da Porza

a quell’ora - già s’è detto.

In più, in concreto, manca anche – ma se ci fosse

stato, a poco sarebbe servito – l’indizio di un modus operandi uguale a quello

utilizzato dai due imputati nel furto di cui al punto 1.42, ritenuto che non

c’è nessun accertamento al riguardo se non l’indicazione generica di una “porta

secondaria forzata”.

6.23. Si tratta di un furto tentato, sempre il 26.11. 2003, a Figino, fra

le 16.00 e le 18.30, ai danni di __________.

Così come risulta dall’AI61, il o i ladri hanno

tentato, senza riuscirvi, di forzare con un attrezzo piatto la finestra della

cucina.

Come per il furto di cui al punto precedente, la

Corte non ha ritenuto sufficientemente univoco da essere messo a sostegno di

un giudizio di colpevolezza il solo indizio dell’accertamento dell’entrata di AC

1 al casinò di Campione alle 19.50 di quel giorno aggiunto a quello del modus operandi

.

Nulla, poi, per __________.

6.24. Si tratta di un furto commesso a Ronco s/Ascona, il 22.12. 2003, fra

le 14.30 e le 17.30, ai danni __________.

Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione dopo

avere forzato con un attrezzo piatto la portafinestra del terrazzo (AI62).

Refurtiva denunciata: un orologio.

A legare – secondo la pubblica accusa – i due

imputati a questo furto vi sarebbe un’impronta d’orecchio che la polizia

scientifica ha ritenuto essere stata lasciata da AC 1.

Per AC 2, nulla.

La Corte, rilevata ancora una volta l’assenza di

significatività dell’indizio legato al modus operandi e considerata ancora una

volta l’assenza di valore probante del metodo di identificazione utilizzato,

ha concluso che la pubblica accusa non ha fatto fronte al suo onere probatorio.

6.25. Furto commesso, il 6.2.2004, a Pura, fra le 17.00 e le 23.00, ai

danni di __________.

Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione

attraverso “una porta scorrevole che la parte lesa ha i dubbi di avere

lasciato aperta a ribalta” (AI63).

Refurtiva denunciata: orologi per un valore

complessivo di 1850.- fr.

Viene denunciato anche il tentativo di forzare

una cassaforte.

A legare questo furto ai due imputati c’è –

secondo l’accusa – la rilevazione dell’attivazione delle antenne Sunrise e Swisscom

di Pregassona, Paradiso, Lugano e Pura nell’arco di tempo tra le 16.18 e le

17.38 da parte del cellulare di AC 2.

Della pochezza di tale indizio – pochezza dovuta

all’assenza di univocità poiché da esso si può dedurre, tutt’al più, che __________

ha avuto la possibilità teorica di compiere il furto così come l’hanno avuta

almeno tutti coloro che si trovavano nella stessa zona allo stesso momento -

già s’è detto.

A questo si aggiunge l’anomalia del tentativo di

scasso di una cassaforte.

Pertanto, la Corte ha deciso il proscioglimento

per entrambi gli imputati.

6.26. Furto commesso, sempre il 6.2.2004, a Figino, fra le 18.00 e le

20.40, ai danni di __________.

Così come risulta dall’AI64, il o i ladri sono

penetrati nell’abitazione dopo avere “forzato la porta d’entrata (serratura

e telaio)”.

Refurtiva denunciata: quattro pellicce da donna,

una giacca, una borsa ed alcuni gioielli per un valore complessivo di ca. fr 78.200.-.

Nell’ipotesi accusatoria, a legare questo furto

ai due imputati c’è ancora la rilevazione dell’attivazione delle antenne Sunrise

e Swisscom di Pregassona, Paradiso , Lugano e Pura nell’arco di tempo tra le

16.18 e le 17.38 da parte del cellulare di AC 2.

Della pochezza di tale indizio, già s’è detto.

A questo si aggiunge l’anomalia della refurtiva

rispetto al furto di Losone: in particolare, rubare pellicce significa

assumersi un rischio non indifferente anche solo riguardo la necessità di passare

la dogana.

Inoltre, si aggiunge l’anomalia della via

d’accesso: porta d’entrata e non portafinestra.

Pertanto, la Corte ha deciso il proscioglimento

per entrambi gli imputati (come nel caso precedente – e sarà così anche per i

successivi – a carico di AC 1 non c’è alcun indizio).

6.27. Furto commesso, sempre il 6.2.2004, ancora a Figino, fra le 09.00 e

le 20.30, ai danni di __________.

Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione dopo

avere forzato la serratura della porta finestra (AI65).

Refurtiva denunciata: orologi, gioielli e denaro

contante per un valore complessivo di 3520.- fr.

Il legame fra il furto e i due imputati per la

pubblica accusa è sempre la rilevazione dell’attivazione delle antenne Sunrise

e Swisscom di Pregassona, Paradiso , Lugano e Pura nell’arco di tempo tra le

16.18 e le 17.38 da parte del cellulare di AC 2.

Della pochezza di tale indizio – pochezza dovuta

all’assenza di univocità poiché da esso si può dedurre, tutt’al più, che __________

ha avuto la possibilità teorica di compiere il furto così come l’hanno avuta

almeno tutti coloro che si trovavano nella stessa zona allo stesso momento -

già s’è detto.

Pertanto, ritenuto inoltre che per AC 1 non c’è

alcun indizio se non la supposizione non supportata da alcun elemento secondo

cui dove c’era uno c’era l’altro, la Corte ha deciso il proscioglimento per

entrambi gli imputati.

6.28. Furto commesso, l’8.2.2004, a Camorino, fra le 13.30 e le 20.45, ai

danni di __________.

Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione “utilizzando

uno scopettone con il quale, dopo essere stato introdotto nell’apertura per il

gatto, è stata sollevata la maniglia della porta finestra” (AI66).

Refurtiva denunciata: orologi e gioielli per un

valore complessivo di 56.521.-.

A legare questo furto ai due imputati c’è –

secondo l’accusa – la rilevazione dell’attivazione dell’ antenna Sunrise di

Montagnola, Pian Scairolo alle 16.47 da parte del cellulare di AC 2.

Si tratta di un indizio che la Corte non ha

ritenuto neppure lontanamente significativo.

Da esso, infatti, non può essere dedotto nulla di

certo se non la presenza di __________ (o del suo cellulare) nel raggio

d’azione dell’antenna. Pertanto, ritenuto inoltre che AC 2 ha spiegato la sua

presenza in zona con la vendita porta a porta, la Corte ha deciso il

proscioglimento per entrambi gli imputati

6.29. Tentativo di furto a Cureglia, il 15.2.2004, ai danni di __________.

Per questo episodio, c’è la deposizione di una

vicina, __________, che ha riferito di avere visto due uomini che, dopo avere

suonato al campanello di casa __________ ed avendo così accertato che in casa

non c’era nessuno, hanno tentato di introdurvisi attraverso l’autorimessa

lasciata aperta e da cui, tramite una porta, si accede al giardino. Tentativo,

questo, fallito a causa dell’intervento della vicina.

I due hanno ammesso di essere stati lì e di avere

suonato alla porta di casa __________, ma per vendere tappeti.

Ritenuto che non è tipico di un venditore

ambulante cercare di entrare in una casa dopo avere constatato che in essa non

c’è nessuno, la Corte ha ritenuto di potere, con tranquillizzante certezza,

considerare i due autori colpevoli di tentato furto e violazione di domicilio

(ritenuta la finalità della loro “visita”, non potevano certo presumere di

avere il consenso dell’avente diritto per entrare nell’autorimessa).

Inoltre, sulla base della testimonianza della

signora __________, AC 1 è stato dichiarato autore colpevole di guida

nonostante la revoca.

6.30. Furto commesso, il 23.2.2004, a Viganello, fra le 17.40 e le 20.00,

ai danni di __________.

Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione dopo

avere forzato una finestra scorrevole “mediante attrezzo atto allo scopo”

(AI69).

Refurtiva denunciata: orologi e gioielli per un

valore complessivo di 56.521.-.

A legare questo furto ai due imputati c’è –

secondo l’accusa – la rilevazione dell’attivazione dell’ antenna Sunrise di via

Madonnetta a Lugano alle 18.19 da parte del cellulare di AC 2.

Si tratta di un indizio - cui nemmeno si

aggiunge quello del modus operandi visto che le modalità di scasso sono rimaste

indefinite - che la Corte non ha ritenuto neppure lontanamente significativo

poiché da esso non può essere dedotto nulla di certo se non la presenza di AC

Considerandi

2.

(o del suo cellulare) nel raggio d’azione dell’antenna.

Per AC 1, nulla.

Proscioglimento per entrambi gli imputati.

6.31

e 6.32. Si tratta di due furti commessi, il 25.2.2004, nello stesso stabile

a Mezzovico, fra le 13.30 e le 18.00, ai danni di __________ (proprietario

dello stabile) e di __________ (inquilina).

Il o i ladri sono penetrati nelle abitazioni

cercando “dapprima di forzare le due porte principali, ma non riuscendo nel

suo intento, forzando la finestra” (AI71). Non è stato accertato con quale

utensile.

Nell’appartamento della signora __________ la

scientifica ha rinvenuto dei capelli senza pigmentazione. Non è stata fatta

alcuna analisi poiché “l’appartenenza dei due capelli agli autori del furto

è stata ritenuta tutt’altro che sicura e l’analisi genetica di tali tracce si

presenta particolarmente difficile e laboriosa” (rapporto di segnalazione

della polizia scientifica, pag. 4)

Refurtiva denunciata: una busta contenente 2800.-

fr e gioielli per un valore complessivo di 23.105.-

A legare questo furto ai due imputati c’è –

secondo l’accusa – la rilevazione dell’attivazione dell’antenna Sunrise di Mendrisio

alle 18.25 da parte del cellulare di AC 2.

Si tratta di un indizio che, ancora una volta,

la Corte non ha ritenuto neppure lontanamente significativo

Ritenuto, infine, che riguardo AC 1 non c’è

assolutamente nulla, la Corte ha deciso il proscioglimento per entrambi gli

imputati.

6.33

Furto commesso, il 2.3.2004, ad Arcegno, fra le 13.20 e le 20.00, ai

danni di __________.

Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione

forzando una portafinestra con un attrezzo piatto (AI72).

Refurtiva denunciata: gioielli, videocamera e una

giacca per un valore complessivo di 18.350.-.

A legare questo furto ai due imputati c’è –

secondo l’accusa – la rilevazione dell’attivazione dell’ antenna Sunrise di Locarno,

Piazza grande alle 19.22 da parte del cellulare di AC 2.

La Corte ha deciso il proscioglimento per

entrambi gli imputati sulla base delle considerazioni espresse in precedenza.

6.34

Furto commesso, il 4.3.2004, a Morcote, fra le 18.00 e le 20.30, ai

danni di __________.

Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione

forzando una portafinestra con un attrezzo piatto (AI73).

Refurtiva denunciata: gioielli e orologi per un

valore complessivo di 12.945.-.

A legare questo furto ai due imputati c’è – secondo

l’accusa – la rilevazione dell’attivazione dell’ antenna Orange di Maroggia

alle 18.57 da parte del cellulare di AC 2.

Null’altro.

La Corte ha deciso il proscioglimento per

entrambi gli imputati sulla base delle considerazioni espresse in precedenza.

6.35

Si tratta di un furto commesso, il 6.3.2004, a Bissone, fra le 17.00

e le 22.00, ai danni di __________. Questi, al rientro dopo una cena, ha dovuto

constatare che gli erano stati sottratti oggetti d’antiquariato e argenteria

per un valore dichiarato di 265.000.- fr.

Sparsi per casa ha trovato dei sacchi neri della

spazzatura che lui teneva in cantina.

__________, una vicina, ha dichiarato di avere

visto, quella sera, un uomo – identificato, poi, in AC 1 – uscire, dal bosco

vicino a casa, in compagnia di una donna. La donna aveva in mano dei sacchi di

plastica neri, l’uomo delle valigie.

La Corte ha ritenuto attendibile la testimonianza

della donna: in particolare, non ha avuto modo di dubitare del riconoscimento

visto che la donna ha potuto vedere i due da molto vicino (circa mezzo metro).

Pertanto, ha ritenuto AC 1 autore colpevole di

questo furto nonché del danneggiamento compiuto per entrare e della violazione

di domicilio.

Ha, invece, prosciolto AC 2 contro cui la

pubblica accusa non ha portato alcun elemento e la cui presenza è esclusa dalla

teste.

6.36

Si tratta di un furto commesso, il 16.3.2004, a Losone, fra le 17.00

e le 19.15, ai danni di __________.

Refurtiva denunciata: gioielli, orologi e denaro

contante per un valore complessivo di 70.400.-.

Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione

forzando una portafinestra con un attrezzo piatto.

Tuttavia, va precisato che __________, la

domestica di casa __________, ha dichiarato di avere ricevuto, quel giorno, una

telefonata nel corso della quale uno sconosciuto le chiedeva se i signori __________

erano in casa e, avuta risposta negativa, quando sarebbero rientrati. Inoltre,

lo stesso uomo le chiedeva a che ora lei avrebbe lasciato la casa. La domestica

ha dato allo sconosciuto le informazioni richieste.

A legare questo furto ai due imputati c’è –

secondo l’accusa – la rilevazione dell’attivazione dell’ antenna Orange di Caviano

alle 17.04 e di Chiasso alle ore 18.37 da parte del cellulare di AC 2. A questo

si aggiungerebbe il cambio, effettuato due giorni dopo, di 2.800.- fr in euro

da parte di AC 2: secondo l’accusa, si tratterebbe di circa la metà dei 6.500.-

fr rubati in casa __________.

Nessun indizio a carico di AC 1 se non – come

sempre – la supposizione, del tutto teorica e senza fondamento probatorio, che

quando uno c’è, c’è pure l’altro.

Nemmeno in questo caso l’ipotesi accusatoria ha

convinto la Corte che ha ritenuto che questo furto non possa essere stato

compiuto dai due imputati poiché esso è stato fatto con modalità completamente

anomale rispetto a quelle messe in atto dai due a Losone il 17 aprile seguente.

In particolare, per la telefonata ricevuta dalla domestica e volta ad accertare

i movimenti degli abitanti della casa. Telefonata che, secondo la Corte, non

può essere attribuita ai due imputati: essa richiede, infatti, una preparazione

(reperimento della casa, individuazione del nome degli abitanti, reperimento

del loro numero telefonico) troppo laboriosa e complicata per essere fatta da

due persone che – così come sostenuto dalla pubblica accusa – colpiscono a

caso, senza nessuna preparazione o piano che non sia quello di girare per il

Cantone, individuare quartieri tranquilli e penetrare e rubare nelle case

trovate disabitate.

Ciò detto, la ricevuta di cambio – la cui forza

indiziante è, per quanto detto al consid 3, già in sé alquanto debole – non può

avere alcun altro significato che quello ad essa dato dall’imputato che, in

aula, ha detto che si trattava del cambio del frutto di vincite del padre al

casinò di Campione.

Pertanto, la Corte ha deciso il proscioglimento

per entrambi gli imputati sulla base delle considerazioni espresse in

precedenza.

6.37

Furto commesso, il 26.3.2004, a Ponte Capriasca, fra le 16.00 e le

17.

, ai danni di __________.

Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione

forzando il telaio di una finestra. Non è stato accertato con che cosa è stato

operato lo scasso (AI 78).

Refurtiva denunciata: gioielli e orologi per un

valore complessivo di 5415.-.

A legare questo furto ai due imputati c’è –

secondo l’accusa – la rilevazione dell’attivazione dell’ antenna Orange di

Monte Carasso alle 15.46 da parte del cellulare di AC 2.

Null’altro.

La Corte ha deciso il proscioglimento per

entrambi gli imputati sulla base delle considerazioni espresse in precedenza.

6.38

Furto commesso, tra l’ 1 e il 5.4.2004, a Brissago, fra le 12.00 e

le 18.00, ai danni di __________.

Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione

forzando una portafinestra con un attrezzo piatto (AI79).

Refurtiva denunciata: apparecchi elettronici per

un valore complessivo di 13.025.-.

A legare questo furto ai due imputati c’è –

secondo l’accusa – la rilevazione dell’attivazione dell’ antenna Orange di Ascona

e, poi, di Locarno il 2.4.2004 alle 21.04 e 21.06 parte del cellulare di AC 2.

Null’altro.

La Corte ha deciso il proscioglimento per

entrambi gli imputati sulla base delle considerazioni espresse in precedenza.

6.39

Si tratta di un furto commesso ai danni della __________.

I ladri sono penetrati nella __________ il

4.4

, tra le 12.10 e le 17.00, dopo avere forzato una portafinestra (AI80)

asportandovi danaro contante (15.000.- fr), alcuni oggetti in oro e un

reliquiario per un valore complessivo di fr 24.660.-.

__________ ha riferito di avere visto, di

pomeriggio, un ragazzo nel giardino della parrocchia:

" ad

un certo punto, mia madre mi faceva notare che vi erano delle persone strane.

Io guardo e vedo un giovane che si trovava all’interno della proprietà e meglio

nel giardino del parroco, all’angolo nord/ovest rispetto all’entrata della

casa, fermo in piedi che guardava il lato della casa del parroco che io non

potevo vedere.”

Il teste ha riconosciuto questo ragazzo come AC 2

:

" Rispondo

subito che si tratta del no 6. Ne sono sicuro, oserei dire quasi al 100%”.

Il teste ha situato questo incontro al sabato

3.4

, ricostruendo i suoi movimenti e collocandoli a ritroso nel tempo (il

teste è stato sentito a maggio 2004). Alla difficoltà insite in questo tipo di

ricostruzioni, la Corte ha attribuito il collocamento non esatto nel tempo

dell’ episodio (sabato 3 invece di domenica 4 aprile). Per il resto, ha

ritenuto la testimonianza del tutto credibile e sufficiente a fondare un

giudizio di colpevolezza per AC 2 (furto, danneggiamento e violazione di

domicilio).

La Corte ha, invece, prosciolto AC 1, ritenuto

che l’accusa non ha portato alcun elemento indiziante a suo carico.

6.40

Si tratta di un furto commesso, il 14.4.2004, a Massagno, fra le

14.55

e le 15.45, ai danni di __________.

Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione

forzando una finestra del bagno. Non è stato accertato che tipo di attrezzo sia

stato utilizzato né come la finestra sia stata forzata (AI82).

Refurtiva denunciata: orologi e denaro contante

(650.- fr. e 350.- euro) per un valore complessivo di 3.335.-

A legare questo furto ai due imputati c’è –

secondo l’accusa – la rilevazione dell’attivazione dell’ antenna Sunrise di

Manno alle 18.46, di Pian Scairolo e, infine, di Capolago alle 18.49 da parte

del cellulare di AC 2. A questo si aggiungerebbe il cambio, effettuato il

giorno successivo, di 300.- fr in euro da parte di AC 2: secondo l’accusa, si

tratterebbe di circa la metà dei 650.- fr rubati in casa __________.

Nessun indizio a carico di AC 1 se non – come

sempre – la supposizione, del tutto teorica e senza fondamento probatorio, che

quando uno c’è, c’è pure l’altro.

Nemmeno in questo caso, l’ipotesi accusatoria ha

convinto la Corte che ha ritenuto priva di qualsiasi valore indiziante, per le

considerazioni espresse al consid. 3, la ricevuta di cambio e non assolutamente

conclusiva l’attivazione dell’antenna che ha un solo ed unico significato certo

e, cioè, che AC 2 ( o il suo cellulare) si trovava, a quell’ora, nella zona

servita da quell’antenna.

Pertanto, la Corte ha deciso il proscioglimento

per entrambi gli imputati.

6.41

Furto commesso, il 15.4.2004, a Cureglia, fra le 17.00 e le 18.00,

ai danni di __________.

Il o i ladri sono penetrati nell’abitazione “facendo

leva verosimilmente con un cacciavite nella parte inferiore della portafinestra

del soggiorno” (AI83).

Refurtiva denunciata: orologi e gioielli per un

valore complessivo di 4988.-.

A legare questo furto ai due imputati c’è –

secondo l’accusa – la rilevazione dell’attivazione dell’ antenna Swisscom di

Lugano alle 18.24 da parte del cellulare di AC 2.

Null’altro.

La Corte ha deciso il proscioglimento per

entrambi gli imputati sulla base delle considerazioni espresse in precedenza.

6.42

I due sono stati colti in flagrante.

7.

Giusta l’art 139 CP, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto, sottrae alfine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è

punito con la reclusione sino a 5 anni o con la detenzione.

Per l’art 68 CP, poi, quando per uno o più atti

un delinquente incorre in più pene privative della libertà personale, il

giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in

misura adeguata. L’aumento non può, tuttavia, essere superiore alla metà della

pena massima comminata e il giudice è, in ogni caso, vincolato dal massimo legale

della specie di pena.

Giusta l'art. 63 CP il giudice commisura la pena,

nei limiti della comminatoria editale, alla colpa del reo, tenendo conto dei

motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali.

La gravità della colpa è il criterio fondamentale

per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione

numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito

(determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del

reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione

dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda l'autore in particolare occorre

considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta

e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la

reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato

entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata con gli inquirenti

e la volontà di emendamento (DTF 117 IV 112). Nella commisurazione della

pena il giudice fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni

singolo fattore di determinazione (DTF 122 IV 15). In considerazione dei

numerosi e diversi parametri che intervengono nella commisurazione della pena,

una comparazione con casi analoghi è molto discutibile (DTF 120 IV 144),

una certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi con il principio

dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19 giugno 2003 in

re M.)

AC 1 deve rispondere di 5 furti, di cui due

tentati.

AC 2, invece, deve rispondere di 6 furti di cui

due tentati.

In concreto, al di là del numero dei furti

perpetrati e del valore della refurtiva sottratta, la gravità dei reati

commessi dai due imputati va misurata anche tenuto conto del danno causato alle

vittime che devono fronteggiare non soltanto un danno di natura finanziaria ma

anche un pregiudizio di natura morale consecutivo al sentimento di insicurezza

dovuto alla consapevolezza che la loro casa non può più essere considerata un

rifugio sicuro.

Per AC 1, nella commisurazione della pena, la

Corte ha, poi, considerato che egli porta anche la responsabilità di avere

mancato ai propri doveri di padre avviando il figlio AC 2 in una strada di cui

– per i suoi precedenti – gli è ben nota la pericolosità.

Il suo passato – caratterizzato da un numero

ragguardevole di incontri ravvicinati con la giustizia penale – ha pesato nella

valutazione della sua colpa, aggravandola.

Per questo, la Corte - anche se ha considerato,

a favore dell’imputato, il suo precario stato di salute e l’appartenenza ad un

ambiente culturale che non sempre condivide i valori che il nostro sistema

penale intende proteggere - ha ritenuto di dover usare una certa severità ed ha

concluso che soltanto la pena di 12 mesi di detenzione possa stigmatizzare in

modo sufficientemente adeguato la reiterazione di un comportamento che AC 1 sa

essere , non soltanto socialmente, ma anche individualmente pericoloso.

La colpa di AC 2 – che pure deve rispondere di un

numero di furti superiore a quelli commessi dal padre – è apparsa alla Corte

meno grave, soprattutto in considerazione dell’ancor giovane età e dell’incensuratezza.

Tuttavia, questa colpa non è apparsa di poco conto e la Corte ha visto, nel suo

agire – e, poi, nel suo atteggiamento processuale - l’espressione di una

spregiudicatezza che ha destato qualche preoccupazione.

Tutto questo considerato, convinta che una pena

severa potrà avere su di lui un effetto educativo più grande di quello che

potrebbe avere un atteggiamento meno fermo, la Corte ha ritenuto adeguata alla

colpa di AC 2 la pena di 9 mesi di detenzione.

Entrambe le pene sono sospese condizionalmente in

applicazione dell’art 41 CP poiché per entrambi i condannati la Corte ha

ritenuto di poter esprimere una prognosi favorevole. Per AC 2 - che, in aula,

ha detto di avere intenzione di riprendere subito a lavorare onestamente - si

tratta della prima condanna. Per AC 1 la Corte ha considerato che l’ultima sua

condanna precedente risale al 1994 e che, perciò, la volontà più volte ribadita

di volersi sforzare per rimanere lontano dal delinquere non è soltanto una

dichiarazione strumentale, volta a strappare alla Corte uno sguardo di

benevolenza .

La Corte ha, perciò, ritenuto che, per entrambi

(che hanno, comunque, già scontato una detenzione preventiva piuttosto lunga),

la sospensione condizionale della pena – per AC 1 con un periodo di prova di 5

anni, per __________ con un periodo di prova di 2 anni - basterà a fungere da

deterrente e a sconsigliare loro di nuovamente ritentare comportamenti

delinquenziali quali quelli messi in atto.

A questa pena si aggiunge, in applicazione

dell’art 55 CP, quella accessoria dell’espulsione. La Corte ha deciso –

accogliendo la proposta fatta dalla stessa Difesa – per un’espulsione

effettiva: i due non hanno alcun legame con il nostro paese in cui sono venuti

soltanto per delinquere ed avranno maggiori possibilità di risocializzazione in

Italia, paese in cui sono nati, cresciuti e in cui vive il loro nucleo

familiare.

8.

Ai due condannati è fatto obbligo di versare a __________ fr 200.-

a titolo di risarcimento (si tratta della franchigia).

La __________ – non avendo subito un danno

diretto – è rinviata al foro civile.

Per il resto, viste le assoluzioni, non si fa

luogo a pronuncia sulle pretese di parte civile.

Rispondendo:

A. per AC 1, affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1.,

1.1.4

, 1.2., 1.3., 1.4., 2.2. e in modo parzialmente affermativo al quesito n.

3;

B. per

AC 2, affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1., 1.1.4.,

1.2

, 1.3., 2.2. e in modo parzialmente affermativo al quesito n. 3;

C. per

la confisca, in modo parzialmente affermativo al quesito;

visti gli art: 18,

21, 35, 36, 41, 55, 58, 59, 63, 65, 68, 69, 139 cfr. 1, 2 e 3 cpv. 2, 144 cpv.

1, 186 CP;

95.

cfr. 1 e 2 LCS;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

ripetuto

furto, consumato e tentato

commesso

in varie località ticinesi,

nel periodo 25.4.2003 – 17.4.2004,

agendo singolarmente o in correità con AC 2,

in

5.

occasioni, di cui 3 volte consumato e 2 volte tentato, sottraendo gioielli,

orologi e denaro contante per un valore complessivo di fr. 276'700.-- ca.,

operando in genere con scasso;

1.2

ripetuto

danneggiamento

per

avere, in 3 occasioni,

agendo

singolarmente o in correità con AC 2,

al

fine di commettere o di tentare di commettere i furti di cui sub. 1.1.,

intenzionalmente danneggiato cose altrui, provocando danni per un importo complessivo

imprecisato;

1.3

ripetuta

violazione di domicilio

per

essersi, in 5 occasioni,

agendo

singolarmente o in correità con AC 2,

indebitamente

introdotto all’interno di locali privati contro la volontà degli aventi

diritto, alfine di commettere o tentare di commettere i furti di cui sub. 1.1.;

1.4

ripetuta

circolazione nonostante la revoca della licenza di condurre

per

avere,

1.4.1

il

15.5.2003

a Massagno, condotto l’auto Audi targata;

1.4.2

il 15.2.2004 a Cureglia, condotto l’auto VW targata,

e

meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

2.

AC

2.

è autore colpevole di:

2.1

ripetuto

furto, consumato e tentato

commesso

in varie località ticinesi,

nel periodo 15.5.2003 – 17.4.2004,

agendo singolarmente o in correità con AC 1,

in

6.

occasioni, di cui 4 volte consumato e 2 volte tentato, sottraendo gioielli,

orologi e denaro contante per un valore complessivo di sfr. 30'185.30 ca.,

operando in genere con scasso;

2.2

ripetuto

danneggiamento

per

avere, in 5 occasioni,

agendo

singolarmente o in correità con AC 1,

al

fine di commettere o di tentare di commettere i furti di cui sub. 2.1.,

intenzionalmente danneggiato cose altrui, provocando danni per un importo

complessivo imprecisato;

2.3

ripetuta

violazione di domicilio

per

essersi, in 6 occasioni,

agendo

singolarmente o in correità con AC 1,

indebitamente

introdotto all’interno di locali privati contro la volontà degli aventi

diritto, alfine di commettere o tentare di commettere i furti di cui sub. 2.1.

e

meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

3.

AC

1.

e AC 2 sono prosciolti da tutte le ulteriori imputazioni contemplate

nell'atto d'accusa.

4.

Di

conseguenza:

4.1

AC

1.

è condannato:

4.1.1

alla

pena di 12 (dodici) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere

preventivo sofferto;

4.1.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni.

4.2

AC

2.

è condannato:

4.2.1

alla

pena di 9 (nove) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere

preventivo sofferto;

4.2.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.

5.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta a:

5.1

AC

1.

è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 5 (cinque) anni;

5.2

AC

2.

è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 (due) anni.

6.

AC

1.

e AC 2 sono inoltre condannati a versare sfr. 200.-- alla parte civile PC 38 Losone.

6.1

Non

si fa luogo a pronuncia sulle ulteriori pretese di risarcimento delle Parti

civili, ritenuto che la PC 39 è rinviata al foro civile per le pretese avanzate

in relazione al furto n. 1.42 a.a..

7.

La

tassa di giustizia di fr. 4'000.-- e le spese processuali sono poste a carico

dei condannati in solido in ragione di 1/8 ciascuno e dello Stato in ragione di

6/8.

8.

È

ordinata la restituzione ai condannati di tutto quanto in sequestro, eccezion

fatta per i cacciavite piatti e i guanti sequestrati che vengono confiscati,

ritenuto che sul denaro è mantenuto il sequestro conservativo a garanzia del

pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali.

9.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 4'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 2'962.60

Teste fr. 551.20

Interprete fr. 175.--

Spese diverse fr. 105.05

Spese postali,tel.,affr.

in blocco fr. 100.--

fr. 7'893.85

============

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 370.30

Teste fr. 68.90

Interprete fr. 21.85

Spese postali,tel.,affr.

in blocco fr. 12.50

fr. 973.55

============

Distinta

spese a carico di AC 2

Tassa di

giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 370.30

Teste fr. 68.90

Interprete fr. 21.85

Spese diverse fr. 105.05

Spese postali,tel.,affr.

in blocco fr. 12.50

fr. 1'078.60

============

Distinta

spese a carico dello Stato

Tassa di

giustizia fr. 3'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 2'222.--

Teste fr. 413.40

Interprete fr. 131.30

Spese postali,tel.,affr.

in blocco fr. 75.--

fr. 5'841.70

============

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

3.

PC 3

4.

PC 4

5.

PC 5

6.

PC 6

7.

PC 7

8.

PC 8

9.

PC 9

10.

PC 10

11.

PC 11

12.

PC 12

13.

PC 13

14.

PC 14

15.

PC 15

16.

PC 16

17.

PC 17

18.

PC 18

19.

PC 19

20.

PC 20

21.

PC 21

22.

PC 22

23.

PC 23

24.

PC 24

25.

PC 25

26.

PC 26

27.

PC 27

28.

PC 28

29.

PC 29

30.

PC 30

31.

PC 31

32.

PC 32

33.

PC 33

34.

PC 34

35.

PC 35

36.

PC 36

37.

PC 37

38.

PC 38

39.

PC 39

40.

PL 1

41.

PL 2

42.

PL 3

43.

PL 4

44.

PL 5

45.

PL 6

46.

AS 1

47.

AS 2

48.

AS 3

49.

AS 4

50.

AS 5

51.

AS 6

52.

AS 7

53.

GI 1

54.

GI 2

55.

PE 1

56.

IE 1

Per la Corte delle assise criminali

La presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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