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Decisione

72.2004.116

truffa prevalentemente ai danni di signore di età avanzata ingannate sul destino delle somme di denaro prelevate in banca grazie alle menzogne e manovre fraudolenti messe in atto dagli autori

21 luglio 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. AC 2

1.

È autore colpevole di:

1.1

truffa consumata e tentata

per avere,

l’8 aprile e

l’8 giugno 2004,

a Lugano,

Bellinzona e Giubiasco,

al fine di

procacciarsi un indebito profitto,

in correità con

__________, __________ e AC 1, in 3 occasioni, di cui 2 tentate,

ingannato con

astuzia, rispettivamente tentato d’ingannare tre persone, inducendo una di esse

ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per complessivi fr. 50'000.- ?

1.1.1. Trattasi

di complicità?

1.1.2. Trattasi

di reato aggravato, siccome commesso per mestiere?

E come meglio

descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena:

2.1

. privativa della libertà?

2.2

accessoria dell’espulsione?

3.

Deve essere condannato a risarcire le indennità

richieste dalle Parti Civili?

4.

Deve

essere confiscato e devoluto alle parti lese l’importo di

fr. 37’000.- da lui depositato presso il MP?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo A. per AC 1,

affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai n. 2.2.;

B. per AC 2,

affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai n. 1.1.1., 1.1.2. e 2.2.;

visti gli art. 18, 25, 36, 41, 55, 59, 63, 68,

69, 146 CP;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia in contumacia:

1.

AC 1 é autore

colpevole di:

1.1

truffa

aggravata

siccome

commessa agendo per mestiere,

per avere,

tra il 9 marzo

e l’8 giugno 2004,

a Lugano,

Bellinzona, Locarno, Chiasso, Mendrisio e Giubiasco, al fine di procacciarsi un

indebito profitto,

in correità

con __________, __________ e AC 2, in 13 occasioni, di cui 9 tentate,

ingannato con

astuzia, rispettivamente tentato d’ingannare tredici persone, inducendo 4 di

esse ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio per complessivi fr. 210'000.-,

e come meglio

descritto nell’atto d’accusa.

1.

AC 2 é autore colpevole di:

1.1

truffa

consumata e tentata

per avere,

l’8 aprile e

l’8 giugno 2004,

a Lugano,

Bellinzona e Giubiasco,

al fine di

procacciarsi un indebito profitto,

in correità

con __________, __________ e AC 1, in 3 occasioni, di cui 2 tentate,

ingannato con

astuzia, rispettivamente tentato d’ingannare tre persone, inducendo una di esse

ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per complessivi fr. 50'000.-,

e come meglio

descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza:

2.1

AC 1 è

condannato in contumacia:

2.1.1

alla pena di

13.

mesi di detenzione, con computo del carcere preventivo sofferto;

2.1.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per il periodo di 10 anni.

2.2

AC 2 è

condannato in contumacia:

2.2.1

alla pena di

7.

mesi di detenzione, con computo del carcere preventivo sofferto;

2.2.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per il periodo di 10 anni.

3.

L’esecuzione

della pena privativa della libertà inflitta ai condannati è condizionalmente

sospesa con un periodo di prova:

3.1

di 3 anni

per AC 1;

3.2

di 3 anni

per AC 2.

4.

AC 1 è

condannato a risarcire le seguenti indennità:

4.1

fr.

50'000.- alla PC 2, in solido con AC 2;

4.2

fr. 50'000.-

alla PC 1;

4.3

fr. 80'000.-

alla PC 4;

con deduzione

di quanto da loro percepito in esecuzione del dispositivo n. 6.

5.

AC 2 è

condannato a risarcire fr. 50'000.- alla PC 2 in solido con AC 1, con deduzione

di quanto da lei percepito in esecuzione del dispositivo n. 6.

6.

Gli

importi di Euro 10'000 e fr. 37'000.- depositati da AC 1 e AC 2 sono confiscati

e, previo soddisfacimento delle spese e tasse di giustizia, attribuibiti alle

parti lese in proporzione al danno da loro subito.

7.

La tassa

di giustizia di fr. 500.- e le spese processuali sono poste a carico dei

condannati in ragione di ¾ a carico di AC 1, e di ¼ a carico di AC 2.

8.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP. La

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi. La motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 6'800.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 7'350.--

============

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 375.--

Inchiesta

preliminare fr. 5'100.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 37.50

fr. 5'512.50

============

Distinta

spese a carico di AC 2

Tassa di

giustizia fr. 125.--

Inchiesta

preliminare fr. 1'700.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 12.50

fr. 1'837.50

============

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

3.

PC 3

4.

PC 4

5.

PC 5

6.

PL 1

7.

PL 2

8.

PL 3

9.

PL 4

10.

PL 5

11.

PL 6

12.

PL 7

13.

PL 8

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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