72.2004.116
truffa prevalentemente ai danni di signore di età avanzata ingannate sul destino delle somme di denaro prelevate in banca grazie alle menzogne e manovre fraudolenti messe in atto dagli autori
21 luglio 2005Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2004.116
Data decisione, Autorità:
21.07.2005, PENAL
Titolo:
truffa prevalentemente ai danni di signore di età avanzata ingannate sul destino delle somme di denaro prelevate in banca grazie alle menzogne e manovre fraudolenti messe in atto dagli autori
CONTUMACIA DELL'ACCUSATO A PIEDE LIBERO
ESPULSIONE
TRUFFA
art. 308 CPPT 1994
art. 25 CPS
art. 55 CPS
art. 59 CPS
art. 146 cf. 1 CPS
art. 146 cf. 2 CPS
Incarto n.
72.2004.116
Mendrisio,
21 luglio 2005/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Bellinzona
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Roberta Arnold, dr.iur.
Sedente nell’aula
penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1
e domiciliato a
detenuto dall'8 giugno al 30 luglio 2004;
2. AC 2
e domiciliato a
detenuto dall'8 giugno al 29 luglio 2004;
prevenuti colpevoli
di:
truffa, in parte tentata,
aggravata siccome commessa per mestiere,
per avere,
a Lugano, Bellinzona, Locarno, Chiasso, Mendrisio
e Giubiasco, tra il 9 marzo e l'8 giugno 2004,
AC 1 in correità con __________ __________, e
alternativamente con __________ e __________,
AC 2 in correità con AC 1 e __________,
per mestiere, seguendo uno stesso disegno
criminoso, consacrando con gli altri correi tempo e mezzi all'attività
truffaldina, nonché agendo con una frequenza regolare, con lo scopo di trarre
dall'attività truffaldina un reddito costante per contribuire in modo primario
ai propri bisogni,
al fine di procacciare a sé e ad altri un
indebito profitto, ripetutamente ingannato con astuzia diverse persone
affermando cose false, inducendole o tentando di indurle in tal modo ad atti
pregiudizievoli al loro patrimonio,
e meglio per avere,
AC 1 ed __________, con la sorveglianza
alternativa di AC 2 o __________, avvicinato ignare vittime, perlopiù signore
di età avanzata, e raccontato loro una storia inventata, inducendo o tentando
di indurre la vittima designata a prelevare dal suo conto bancario un importo
rilevante che sarebbe dovuto servire quale garanzia per devolvere tramite un
notaio ticinese un'importante somma di denaro (ammontante a qualche centinaia
di migliaia di CHF) in beneficenza, facendole credere che una parte di questa
somma sarebbe stata divisa tra AC 1 e la vittima stessa, riuscendo con una
scusa a farle lasciare a bordo dell'automobile l'importo appena prelevato in
banca e a farla allontanare, dandosi alla fuga con il denaro della vittima,
spacciandosi la __________ per una cittadina
francese alla ricerca della ditta Roche per consegnare, su incarico del di lei
padre, ad un medico di detta società, un ingente somma di denaro e AC 1 per un
ignaro passante, di professione medico, offertosi di aiutare la correa a
cercare la ditta Roche,
avvicinato e convinto con uno stratagemma la
vittima designata a salire in automobile,
inscenato AC 1 delle telefonate di ricerca del
fantomatico medico della ditta Roche, e comunicato alle due donne (correa e
vittima) di avere appreso che lo stesso sarebbe ormai deceduto,
proseguito la __________ nella finzione,
affermando in lacrime di trasportare in macchina un importo di alcune centinaia
di migliaia di CHF ormai non più utilizzabile per gli scopi per cui le era
stato affidato dal padre, e di volerlo quindi devolvere, in parte (per CHF
200'000.- circa) in beneficenza e la rimanenza, in parti uguali, alla vittima e
al correo per l'aiuto prestatole,
fatto credere i due alla vittima che per la
donazione sarebbe stato necessario l'intervento di un notaio che avrebbe
chiesto una garanzia in denaro a comprova della solvibilità dei donatari,
dopo essersi accertati della disponibilità
finanziaria della vittima, finto AC 1 di recarsi presso la propria banca per
prelevare del denaro, raggiungendo invece il terzo correo del momento (__________o
AC 2) e da quest'ultimo ricevuto una busta finestra contenente un plico di
schedine dell'enalotto ed una sola banconota visibile dalla finestra della
busta, e mostrato tale busta alla vittima una volta risalito in automobile,
accompagnato quindi __________ e AC 1 la vittima
presso la sua banca per farle prelevare la sua parte di contanti, sotto la
costante osservazione del terzo correo di turno (AC 2 o __________),
indi, dopo averla convinta a lasciare in
automobile il denaro da lei appena prelevato e a recarsi in cartoleria per
acquistare dei fogli bianchi per il notaio, sui quali perfezionare l'atto di
donazione, allontanatisi con il denaro della vittima,
e meglio per avere:
AC 1 in correità con __________ e __________,
Ø
il 9 marzo 2004, a Lugano, ingannato con astuzia
PL 1 (1927) inducendola come descritto sopra a consegnare loro l'importo di CHF
30'000.- appena prelevato da un suo conto presso la BSI SA, conseguendo un
indebito profitto e provocandole un danno equivalente,
Ø
il 15 marzo 2004, a Bellinzona, tentato di
ingannare con astuzia PL 2 (1928), abbandonando l'idea dopo essersi accorti che
la vittima non aveva le disponibilità finanziarie sperate,
Ø
il 16 marzo 2004, a Mendrisio, tentato di
ingannare con astuzia PC 3 (1927), abbandonando l'idea dopo essersi accorti che
la vittima non aveva le disponibilità finanziarie sperate,
Ø
il 18 marzo 2004, a Locarno, ingannato con
astuzia PC 1 (1926) inducendola come descritto sopra a consegnare loro
l'importo di CHF 50'000.- appena prelevato da un suo conto presso la Banca del
Gottardo, conseguendo un indebito profitto e provocandole un danno equivalente,
Ø
il 7 aprile 2004, a Locarno tentato di ingannare
con astuzia PL 4 (1941), abbandonando l'idea dopo essersi accorti che la
vittima non aveva le disponibilità finanziarie sperate,
Ø
il 4 maggio 2004, a Lugano, tentato di ingannare
con astuzia PC 3 (1944), abbandonando l'idea dopo essersi accorti che la
vittima non era intenzionata a sborsare del denaro da consegnare loro,
Ø
il 12 maggio 2004, a Chiasso, tentato di
ingannare con astuzia PL 5 (1931), non riuscendo nell'intento poiché la vittima
ha compreso di essere oggetto di una truffa,
Ø
il 14 maggio 2004, a Chiasso, tentato di
ingannare con astuzia PL 6 (1935), abbandonando l'idea dopo essersi accorti che
la vittima non aveva le disponibilità finanziarie sperate,
Ø
il 27 maggio 2004, a Chiasso, tentato di
ingannare con astuzia Luisanna Frigerio (1929), abbandonando l'idea dopo essersi
accorti che la vittima non aveva le disponibilità finanziarie sperate,
Ø
il 28 maggio 2004, a Lugano, ingannato con
astuzia PC 4 (1922) inducendola come descritto sopra a consegnare loro
l'importo di CHF 80'000.- appena prelevato da un suo conto presso l'UBS SA,
conseguendo un indebito profitto e provocandole un danno equivalente,
AC 1 in correità con AC 2 e __________,
Ø
l'8 aprile 2004, a Lugano, ingannato con astuzia
PC 2 (1914) inducendola come descritto sopra a consegnare loro l'importo di CHF
50'000.- appena prelevato da un suo conto presso la BSI SA, conseguendo un
indebito profitto e provocandole un danno equivalente,
Ø
l'8 giugno 2004, a Bellinzona, tentato di
ingannare con astuzia PC 5 (1919), non riuscendo nel loro intento avendo
abbandonando il piano dopo essersi accorti che la vittima non era intenzionata
a consegnare loro del denaro,
Ø
l'8 giugno 2004, a Giubiasco, tentato di
ingannare con astuzia PL 8 (1927), abbandonando l'idea dopo essersi accorti che
la vittima non aveva le disponibilità finanziarie sperate,
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
art. 146 cifra 1 e 2 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 126/2004 del 6 ottobre 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ DF 1 difensore
di fiducia dell'accusato AC 1, assente.
difensore d'ufficio dell'accusato AC 2, assente.
Il Presidente, constatato che gli
accusati, regolarmente citati, non sono presenti, decide di procedere nei loro
confronti al giudizio nelle forme contumaciali, ai sensi degli art. 308 e segg.
CPPT.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:35 alle ore 11:55.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
confermato integralmente l’atto di accusa in esame, conclude chiedendo che
AC 1 venga condannato a:
-
13 mesi di detenzione sospesi per un periodo di prova di 3 anni,
- alla pena accessoria di espulsione effettiva
per 3 anni;
AC 2 venga condannato a:
- 7 mesi di detenzione sospesi condizionalmente
per 3 anni,
- alla pena accessoria di espulsione effettiva
per 3 anni;
e che venga mantenuto il sequestro conservativo
delle somme affinché queste vengano destinate alle parti civili.
§ DF 1, difensore di AC 1, il quale ponendo in risalto il
fatto che le vittime se la “siano un po’ cercata”, vista l’assurdità della
storia inscenata e non essendoci stata da parte loro una
disposizione patrimoniale, in quanto il AC 1 si era impossessato di denaro
‘dimenticato’ dalle vittime nella sua auto, mancando l’ elemento oggettivo del
reato di truffa, l’atto costitutiva al massimo un’impropriazione indebita o un
furto. Pertanto la difesa chiede che:
- il AC 1 non venga condannato, visto l’art. 250 CPP/TI,
- in relazione all’ aggravante della truffa per mestiere, essendo i
tempi di consumazione brevi (2 mesi), ed avendo gli autori rinunciato ad agire
nei confronti di potenziali vittime indigenti, venga concessa una sostanziale riduzione
della pena.
§ DUF 1, difensore di AC 2, la quale, associandosi DF 1 per quel
che concerne la qualifica giuridica della truffa, e sottolineando la
collaborazione di AC 2 con gli inquirenti, chiede che:
- non sia data l’aggravante, avendo il Calarese partecipato solo a tre
dei 13 reati contestati (fermo restante che questi vengano qualificati come
furto e non truffa),
- che il AC 2 venga considerato come complice e non come correo, ai
sensi dell’Art. 25 CP, visto il suo ruolo accessorio,
- che essendo di forte ad un furto/appropriazione indebita e non ad
una truffa, venga applicato l’Art. 250 CPP/TI,
- che tenendo conto del ruolo minore e secondario di AC 2, del suo
pentimento e versamento di 10’000 Euro da utilizzare quale risarcimento per le
parti civili, del suo nuovo lavoro e tentativo di rimettersi in carreggiata,
dell’assenza dell’aggravante per mestiere, venga applicata in subordinata, una
riduzione massiccia della pena.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: A. AC 1
1. È autore
colpevole di:
1.1 truffa ripetuta,
consumata e tentata
per avere,
tra il 9 marzo e l’8 giugno 2004,
a Lugano, Bellinzona, Locarno, Chiasso, Mendrisio
e Giubiasco, al fine di procacciarsi un indebito profitto,
agendo in correità con __________, __________ e AC
2,
in 13 occasioni, di cui 9 tentate, ingannato con
astuzia, rispettivamente tentato d’ingannare tredici persone,
inducendo 4 di esse ad atti pregiudizievoli al
loro patrimonio per complessivi fr. 210'000.-?
E come meglio
descritto nell’atto d’accusa.
1.1.1.
Trattasi di reato aggravato, siccome commesso
per mestiere?
2. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
2.1 privativa
della libertà?
2.2 accessoria
dell’espulsione?
3. Deve
essere condannato a risarcire le indennità richieste dalle Parti Civili?
4. Deve essere confiscato e
devoluto alle parti lese l’importo di Euro 10’000 depositato da lui presso il
MP?
Fatti
B. AC 2
1.
È autore colpevole di:
1.1
truffa consumata e tentata
per avere,
l’8 aprile e
l’8 giugno 2004,
a Lugano,
Bellinzona e Giubiasco,
al fine di
procacciarsi un indebito profitto,
in correità con
__________, __________ e AC 1, in 3 occasioni, di cui 2 tentate,
ingannato con
astuzia, rispettivamente tentato d’ingannare tre persone, inducendo una di esse
ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per complessivi fr. 50'000.- ?
1.1.1. Trattasi
di complicità?
1.1.2. Trattasi
di reato aggravato, siccome commesso per mestiere?
E come meglio
descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
2.1
. privativa della libertà?
2.2
accessoria dell’espulsione?
3.
Deve essere condannato a risarcire le indennità
richieste dalle Parti Civili?
4.
Deve
essere confiscato e devoluto alle parti lese l’importo di
fr. 37’000.- da lui depositato presso il MP?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo A. per AC 1,
affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai n. 2.2.;
B. per AC 2,
affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai n. 1.1.1., 1.1.2. e 2.2.;
visti gli art. 18, 25, 36, 41, 55, 59, 63, 68,
69, 146 CP;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia in contumacia:
1.
AC 1 é autore
colpevole di:
1.1
truffa
aggravata
siccome
commessa agendo per mestiere,
per avere,
tra il 9 marzo
e l’8 giugno 2004,
a Lugano,
Bellinzona, Locarno, Chiasso, Mendrisio e Giubiasco, al fine di procacciarsi un
indebito profitto,
in correità
con __________, __________ e AC 2, in 13 occasioni, di cui 9 tentate,
ingannato con
astuzia, rispettivamente tentato d’ingannare tredici persone, inducendo 4 di
esse ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio per complessivi fr. 210'000.-,
e come meglio
descritto nell’atto d’accusa.
1.
AC 2 é autore colpevole di:
1.1
truffa
consumata e tentata
per avere,
l’8 aprile e
l’8 giugno 2004,
a Lugano,
Bellinzona e Giubiasco,
al fine di
procacciarsi un indebito profitto,
in correità
con __________, __________ e AC 1, in 3 occasioni, di cui 2 tentate,
ingannato con
astuzia, rispettivamente tentato d’ingannare tre persone, inducendo una di esse
ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per complessivi fr. 50'000.-,
e come meglio
descritto nell’atto d’accusa.
2.
Di conseguenza:
2.1
AC 1 è
condannato in contumacia:
2.1.1
alla pena di
13.
mesi di detenzione, con computo del carcere preventivo sofferto;
2.1.2
all’espulsione
dal territorio svizzero per il periodo di 10 anni.
2.2
AC 2 è
condannato in contumacia:
2.2.1
alla pena di
7.
mesi di detenzione, con computo del carcere preventivo sofferto;
2.2.2
all’espulsione
dal territorio svizzero per il periodo di 10 anni.
3.
L’esecuzione
della pena privativa della libertà inflitta ai condannati è condizionalmente
sospesa con un periodo di prova:
3.1
di 3 anni
per AC 1;
3.2
di 3 anni
per AC 2.
4.
AC 1 è
condannato a risarcire le seguenti indennità:
4.1
fr.
50'000.- alla PC 2, in solido con AC 2;
4.2
fr. 50'000.-
alla PC 1;
4.3
fr. 80'000.-
alla PC 4;
con deduzione
di quanto da loro percepito in esecuzione del dispositivo n. 6.
5.
AC 2 è
condannato a risarcire fr. 50'000.- alla PC 2 in solido con AC 1, con deduzione
di quanto da lei percepito in esecuzione del dispositivo n. 6.
6.
Gli
importi di Euro 10'000 e fr. 37'000.- depositati da AC 1 e AC 2 sono confiscati
e, previo soddisfacimento delle spese e tasse di giustizia, attribuibiti alle
parti lese in proporzione al danno da loro subito.
7.
La tassa
di giustizia di fr. 500.- e le spese processuali sono poste a carico dei
condannati in ragione di ¾ a carico di AC 1, e di ¼ a carico di AC 2.
8.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP. La
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi. La motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 6'800.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 7'350.--
============
Distinta
spese a carico di AC 1
Tassa di
giustizia fr. 375.--
Inchiesta
preliminare fr. 5'100.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 37.50
fr. 5'512.50
============
Distinta
spese a carico di AC 2
Tassa di
giustizia fr. 125.--
Inchiesta
preliminare fr. 1'700.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 12.50
fr. 1'837.50
============
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC 1
2.
PC 2
3.
PC 3
4.
PC 4
5.
PC 5
6.
PL 1
7.
PL 2
8.
PL 3
9.
PL 4
10.
PL 5
11.
PL 6
12.
PL 7
13.
PL 8
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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