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Decisione

72.2004.118

furto con scippo ai danni di una passante con conseguenti lesioni semplici, circolazione malgrado la revoca e consumo di stupefacenti

26 luglio 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

12 mesi sospesi condizionalmente per un periodo

di prova di almeno 3 anni,

revoca delle due precedenti condanne poiché i

reati di cui all'atto di accusa sono stati commessi durante il periodo di prova

della loro sospensione condizionale.

§ Il Difensore, che pone in risalto come AC 1 non volesse

far del male alla signora PC 1 Egli ha agito senza riflettere sulla portata del

suo atto e sul rischio che con esso egli stava creando, pressato dalle

difficoltà finanziarie e dalla dipendenza da eroina, circostanze che egli

voleva ad ogni costo nascondere alla moglie di cui temeva il giudizio e le

reazioni. Sottolinea come, attualmente, la situazione sia notevolmente

migliorata: non consuma più stupefacenti (è sempre seguito dal medico), dopo un

periodo di crisi è ripresa la convivenza con la moglie, è in arrivo un secondo

bambino e, dopo aver dato un'ottima prova quale manovale, l'attuale datore di

lavoro ha acconsentito a tenerlo alle sue dipendenze ed a formarlo quale

giardiniere-paesaggista (l'accusato inizierà a fine agosto l'apprendistato).

Chiede, a garanzia della fermezza della sua

volontà di rimanere lontano dagli stupefacenti, che gli venga imposto, quale

norma di condotta ai sensi dell'art 41 cpv 2 CP, l'obbligo di sottoporsi

regolarmente a controlli tossicologici.

Sottolineando, infine, come il suo patrocinato

abbia agito in stato di scemata responsabilità, chiede una condanna ad una

pena sensibilmente inferiore rispetto a quella proposta dalla PP.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. furto

per avere,

a Lugano, in

__________, in data 15 novembre 2003,

per

procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene,

sottratto

una cosa mobile altrui,

in

particolare alla guida dello scooter targato __________,

rallentando

ed avvicinandosi alla vittima PC 1 (1920)

percependo,

una volta afferrata la borsetta, una certa resistenza da parte della

vittima,strappatole la borsetta contenente un borsello marrone in pelle (con

Fr. 100/150.00) ed oggetti vari e ripartendo contemporaneamente facilitato

dalla velocità dello scooter?

1.1.1. Trattasi di

reato aggravato siccome dimostratosi particolarmente pericoloso per il

modo in cui ha commesso il furto,

facendo cadere in terra la

vittima e procurandole lesioni,

di cui al punto 1.2?

1.2. lesioni

semplici

per avere nelle circostanze di tempo e di

luogo di cui al punto 1.1. cagionato intenzionalmente alla vittima, PC 1

(1920), una commozione cerebrale ed una ferita lacero contusa scalpo occipito temporale

destra e meglio come menzionato nel certificato medico 28 novembre 2003

rilasciato dall’Ospedale Regionale di Lugano?

1.3. circolazione malgrado la

revoca

per avere

nel Luganese, nel periodo

gennaio 2003 / 15 novembre 2003

circolato alla guida dello

scooter __________ malgrado la licenza di condurre gli sia stata revocata a

tempo indeterminato dall’autorità amministrativa in data 11 febbraio 2003?

1.3.1. Trattasi di reato ripetuto?

1.4. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti, ripetuta

per avere,

senza essere autorizzato,

nel luganese, nel periodo maggio 2003 / 15 novembre 2003,

consumato un imprecisato quantitativo di eroina per via

endovenosa?

Considerandi

2.

Ha agito

in stato di scemata responsabilità?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4.

Deve

essere ordinata una misura ai sensi dell’art. 41 cpv. 2?

5.

Deve

subire la revoca della sospensione condizionale della pena di:

5.1

3 mesi di

detenzione inflittagli il 23.09.2002?

5.2

20 giorni di

arresto inflittagli il 07.03.2003?

6.

Deve subire la confisca di:

6.1

una giacca a vento marca Comapass, colore

rosso/nero?

6.2

una giacca a vento marca Hally Hansen, colore grigio/giallo?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti

no. 2, 6;

visti gli art. 18, 36, 41,

42, 44, 48, 50, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68 e 69, 139 cifra 3, 123

cifra 1 CP;

95.

cifra 2 LCStr; 19a

LFStup

9.

segg.

CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

furto

per avere,

a Lugano, il

15.

novembre 2003,

alla guida

dello scooter targato TI 51163,

strappato a PC

1.

la borsetta contenente un borsello marrone in pelle (con Fr. 100/150.00) ed

oggetti vari;

1.2

lesioni

semplici

per avere, nelle circostanze di tempo e di

luogo di cui al punto 1.1., cagionato intenzionalmente a PC 1 una commozione

cerebrale ed una ferita lacero contusa scalpo occipito temporale destra;

1.3

circolazione malgrado la

revoca

per avere

nel Luganese, nel periodo

gennaio 2003 / 15 novembre 2003

circolato alla guida dello

scooter __________ malgrado la licenza di condurre gli sia stata revocata a

tempo indeterminato dall’autorità amministrativa in data 11 febbraio 2003;

1.4

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

nel luganese, nel periodo 27 luglio - 15 novembre 2003,

consumato un imprecisato quantitativo di eroina,

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

AC 1 è

prosciolto dall’accusa di contravvenzione alla LStup per il periodo sino al 26

luglio 2003.

3.

Di

conseguenza AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, è

condannato:

3.1

alla pena di

9.

mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

3.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr 50.- e delle spese processuali.

4.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un

periodo di prova di 2 anni.

5.

Al condannato è imposto, quale norma di condotta

ai sensi dell’art. 41 cifra 2, un esame tossicologico delle urine con scadenza

mensile.

6.

Revocata

la sospensione condizionale, è ordinata l’esecuzione della pena di 3 mesi di

detenzione e 20 giorni di arresto inflitta al condannato rispettivamente il

23.9.2002

e il 7.3.2003.

7.

È ordinata

la restituzione al condannato di quanto in sequestro.

8.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

PC 1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 50.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 300.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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