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Decisione

72.2004.12

Infrazione (aggravata) alla LStup (canapa ad alto tenore di THC) - falsità in documenti - circolazione in stato di ebrietà - commisurazione della pena - confisca

17 aprile 2007Italiano73 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti imputati nell'atto d'accusa, a

prescindere dalla loro qualifica giuridica, meritano pertanto piena conferma.

La consapevolezza di AC 1 di finanziare la produzione di stupefacenti non può essere

seriamente posta in dubbio dati l'elevato importo investito, l'ideazione della

produzione e del commercio, il fatto di essersi rivolto proprio ad una persona

(AC 2) già pratica del mestiere, le sue, anche se non frequenti, apparizioni

sul luogo della coltivazione e, per finire, la sua formazione professionale e

l'attività politica da lui svolta, che lo ha posto direttamente a contatto con

il fenomeno canapa in Ticino, avendo peraltro partecipato all'adozione della

legge cosiddetta "__________" sulla coltivazione della canapa.

3.9. AC 2 ha pure coltivato canapa per conto suo traendo, da una piantagione

presso il suo domicilio, 6,14 kg di fiori secchi. In aula ha spiegato che in

buona parte era destinata alla vendita come quella ricavata dal capannone di __________.

Con il che anche questa imputazione va confermata.

3.10. Per il

resto AC 2 e AC 3 vanno assolti da tutte le contravvenzioni per le quali il

termine di prescrizione triennale è nel frattempo trascorso.

4. Le

qualifiche giuridiche

4.1. Con sentenza 28 giugno 2004 la CCRP ha stabilito che a norma dell'art.

19 n. 2 LStup un caso è da considerare grave – tra l'altro – se l'autore

realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno

considerevole. In DTF 129 IV 253 il Tribunale federale ha ricordato che una

persona agisce per mestiere quando risulta che dal tempo e dai mezzi consacrati

all'attività delittuosa, dalla frequenza degli atti durante un periodo

determinato, come pure dagli introiti prospettati o ottenuti, essa eserciti la

sua attività alla stregua di una professione, foss'anche accessoria. Occorre

tuttavia che l'autore si prefigga di ottenere entrate relativamente regolari,

costituenti un apporto di rilievo al finanziamento del suo tenore di vita e che

si sia perciò, in un certo modo, inserito nella delinquenza (DTF 129 IV 253

consid. 2.1 pag. 254 con riferimenti). L'aggravante del traffico per mestiere

presuppone, in linea generale, che l'autore ricerchi e ottenga effettivamente,

grazie all'attività delittuosa, guadagni relativamente regolari, che

contribuiscano in modo non trascurabile a soddisfare i suoi bisogni. Poiché

proprio quando conta su introiti per finanziare una parte del suo tenore di

vita l'autore diventa socialmente pericoloso (DTF 129 IV 253 consid. 2.2 pag.

255 con riferimenti).

Trattandosi dell'aggravante prevista dall'art. 19

n. 2 lett. c LStup, in particolare, la norma prevede espressamente che essa è

data solo quando chi si dedica al traffico di droga per mestiere ritrae una

cifra d'affari considerevole o un guadagno importante. Decisivi sono, da un

lato, l'introito lordo e, dall'altro, il beneficio netto conseguito (DTF 129 IV

252 consid. 2.2 pag. 255). Il primo deve ammontare ad almeno fr. 100'000.–, il

secondo deve raggiungere almeno fr. 10'000.– (DTF 129 IV 153 consid. 2.2 pag.

255). La cifra d'affari e il guadagno devono essere stati effettivamente

ottenuti (DTF 129 IV 253 consid. 2.2 pag. 255, 117 IV 63 consid. 2a pag. 65).

La mera aspettativa non è sufficiente (Albrecht,

Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband, Betäubungsmittelstrafrecht,

Basilea 1995, n. 194 ad art. 19 Stup; Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 102 ad art. 19 LStup

con rinvio a DTF 117 IV 65 consid. 2a). La fattispecie qualificata dell'art. 19

n. 2 lett. c LStup costituisce, in sostanza, una circostanza personale nel

senso dell'art. 26 CP.

Per concludere la CCRP ha ritenuto non dati gli

estremi dell'aggravata del guadagno e della cifra considerevole nel caso di un

biologo che ha investito ben 250'000.- franchi in una società, di cui era vice

presidente con diritto di firma individuale, non avendo egli né tratto

beneficio dal commercio di canapa di quella società né partecipato alla

gestione amministrativa e contabile della stessa che, nel suo complesso, aveva

comunque realizzato una cifra d'affari di almeno 10 milioni di franchi.

AC 3 e AC 2 hanno conseguito la cifra d'affari

nella misura in cui hanno direttamente e personalmente incassato i soldi

rispettivamente versati sul conto e utilizzati per eseguire i pagamenti. Al

contrario, AC 1 non ha, secondo quanto in modo credibile ha riferito AC 3,

conseguito alcuna cifra d'affari, il capitale investito ancora non bastando per

applicare la citata aggravata.

4.2. La difesa di AC 2 ha chiesto che venga riconosciuto l'errore di

diritto. Verrebbe da chiedersi: "ancora?". Su questo punto la difesa

ha torto. In effetti la giurisprudenza ha già avuto modo più volte di dire che le

leggi in vigore, al momento dei fatti qui in esame, erano comunque chiare e che

sull'illegalità di simili condotte non potevano sorgere dubbi, a prescindere

dall'operato concreto delle autorità di polizia (DTF 27.11.2006 in re T.).

4.3. Per il resto tutti e tre gli imputati sono correi avendo agito in

società, ognuno con i propri compiti. AC 2 il coltivatore e venditore, AC 3 il

contabile e amministratore e AC 1 il finanziatore e l'ideatore agente

nell'ombra.

5. La

commisurazione delle pene

Per l'art. 47 n CP il giudice commisura la pena

alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni

personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. La

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a

pericolo o la lesione.

La novella legislativa entrata in vigore il 1°

gennaio 2007 non ha nella sostanza modificato i criteri fondamentali di

fissazione della pena previsti dalla previgente normativa (FF 1999 p. 1704). La

gravità della colpa resta il criterio fondamentale. A tale riguardo entrano in

considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del

proposito (determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di

esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o

reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda l'autore in

particolare occorre considerare la sua situazione familiare e professionale,

l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli

eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la

perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione

prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 117 IV

112). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia

quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF

122 IV 15). In considerazione dei numerosi e diversi parametri che intervengono

nella commisurazione della pena, una comparazione con casi analoghi è molto

discutibile (DTF 120 IV 144), una certa disuguaglianza in tale ambito

spiegandosi con il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF

19 giugno 2003 in re M.). Va infine considerato che la pena commisurata in base

al criterio della colpa può nondimeno essere diverso secondo la sensibilità

dell'imputato e che di fronte a colpe equivalenti la pena deve essere fissata

non in funzione della durata ma della durezza (CCRP 18 febbraio 2004 in

re M.).

5.1. Nella valutazione della colpa di AC 2 va innanzi tutto considerato

che l'imputato è colpevole di violazione aggravata alla LStup che impone di

regola una pena minima di un anno. AC 2, pur essendo dei tre il il più limpido

e lineare, è quello che porta la colpa complessiva più grave, non tanto per il

ruolo ricoperto in __________ per il quale dovrebbe essere punito con pena

inferiore rispetto agli altri, bensì perché egli ha agito su un periodo ben

maggiore, dopo un'esperienza analoga da poco interrotta. Inoltre egli non ha

esitato un attimo ad accettare la proposta del AC 1, agendo con finalità

puramente lucrative. Pur non avendo guadagnato granchè, va comunque detto che

un certo beneficio AC 2 l'ha tratto grazie al fatto che AC 3 gli ha pagato

alcuni debiti per ca. CHF 7'000.-. A suo favore è stato tenuto conto di una

lieve violazione del principio di celerità (DTF 16 giugno 2006 in re G.) per il

tempo trascorso fino alla fissazione del processo, di un'ampia collaborazione,

del fatto di essere incensurato, che una volta scarcerato si è rimesso a

lavorare seriamente nonché della canonica riduzione del 10% per l'inazione

delle autorità (DTF 30 giugno 2006 in re Z.). Con il che si giustifica una pena

detentiva di tredici mesi. La prognosi è senz'altro favorevole, nonostante la

guida in stato di ebrietà commessa in libertà provvisoria e, pertanto, la pena

può essere sospesa con un periodo di prova di due anni.

5.2. Per AC 3 la colpa nell'attività della __________ va equamente divisa

con AC 2: entrambi hanno agito solo grazie all'imput dato da AC 1, ma entrambi

con una certa autonomia, ognuno con il suo ruolo, per solo scopo di lucro,

anche se per finire l'accusato non ci ha ricavato un centesimo. In definitiva AC

3 è stato considerato pure lui incensurato, la condanna avvenuta l'antevigilia

del suo arresto non avendo avuto alcun peso se non la costatazione che la pena

odierna è interamente aggiuntiva a quella inflittagli dalla Pretura penale il

25 marzo 2003. Va detto che, una volta scarcerato l'accusato è nuovamente incappato

in una violazione del CP con l'allestimento del citato falso, reato che va in

concorso con la violazione aggravata alla LStup. A suo favore è stata

considerata una buona collaborazione, di grado però inferiore a AC 2 per non

aver ammesso integralmente i quantitativi venduti a __________. Anche AC 3

beneficia dell'attenuante della violazione del principio di celerità che

consente di scendere sotto i 12 mesi di pena previsti all'art. 19 n. 2 LStup,

di quella del 10% per l'inazione delle autorità e del fatto che, nonostante la

cattiva situazione economica, si è rimesso al lavoro, con tutti i sacrifici che

comporta il vivere entro lo stretto minimo vitale. Tutto ciò considerato si

giustifica una pena detentiva di dieci mesi che non può essere trasformata

nelle corrispondenti aliquote giornaliere in quanto la disastrosa situazione

debitoria dell'accusato renderebbe impossibile l'eventuale esecuzione (art. 40

CP). La prognosi non potendo definirsi negativa, la pena può essere sospesa per

un periodo di prova di due anni.

5.3. Nella graduatoria delle colpe relative all'attività della __________

AC 1 arriva senz'altro in prima posizione. E' ben vero che, per una questione

tecnica di cui si è detto sopra, è autore colpevole di violazione semplice alla

LStup, tuttavia non va dimenticato che egli è stato l'ideatore, il motore di

tutta l'operazione. Senza di lui, in particolare senza il suo investimento,

senza la sua disponibilità finanziaria, difficilmente AC 2 e AC 3 avrebbero

potuto porre in essere il commercio di cui in rassegna. Né va dimenticato come,

dal profilo soggettivo, AC 1 ha una colpa accresciuta per i ruoli istituzionali

che all'epoca ricopriva. Al riguardo non può non sorprendere in senso negativo

la costatazione che un politico, sedente in Gran Consiglio, peraltro per un

partito all'epoca particolarmente profilato nella lotta contro lo sviluppo del

commercio della canapa in Ticino, e municipale, agente per mero scopo di lucro,

abbia investito almeno parte dei suoi risparmi, per di più nemmeno dichiarati

al fisco, per finanziare la produzione e la vendita di droga. La sua attività

è stata senz'altro importante, anche se è sempre rimasto nell'ombra, con il

chiaro intento di coprirsi le spalle qualora qualcosa fosse, come è avvenuto,

andato storto. E nemmeno AC 1 aveva necessità economiche per spingersi in tale

commercio, avendo un buon impiego, una buona formazione e, tutto sommato, la

fortuna di poter lavorare per l'azienda paterna. A ciò aggiungasi la scarsa, se

non inesistente, collaborazione prestata agli inquirenti; certo, il diritto di

tacere ed anche di mentire è riconosciuto ad ogni imputato dalla CF e dalla

CEDU, ma se ciò non può comportare un aggravio della colpa, forza è constatare

che, per questo, AC 1 non merita sconti di pena. Considerata la sua

incensuratezza, si giustificherebbe, tutto sommato, una pena detentiva attorno

ai 16 mesi.

A favore dell'imputato, oltre al fatto, come

detto, di essere incensurato, di non aver concretamente tratto un guadagno ma

di averci perso in tutta l'operazione l'intero investimento e di essersi subito

rimesso a lavorare dopo un periodo di convalescenza dovuto ai postumi della

carcerazione preventiva, deve essere considerata innanzi tutto l'attenuante

della violazione del principio di celerità così come per i suoi correi. Inoltre

AC 1 beneficia dell'attenuante specifica del lungo tempo trascorso: rispondendo

tecnicamente di infrazione semplice alla LStup, il termine di prescrizione

essendo di sette anni, dai fatti è trascorso un periodo pari almeno ai due

terzi dello stesso periodo di prescrizione. Come sancito in CCRP 20 settembre

2006 in re N., egli deve quindi beneficiare pure di tale attenuante specifica.

Oltre alla canonica riduzione della colpa del 10% a seguito dell'inazione delle

autorità - anche se nel caso di AC 1 ci si potrebbe in realtà chiedere come

possa effettivamente essere posto al beneficio di tale attenuante dato che egli

rappresentava proprio l'autorità e, semmai, ne ha sfruttato l'inazione - questo

giudice ha tenuto conto che l'imputato è stato oggetto di attenzioni mediatiche

ben maggiori rispetto a quelle normalmente riservate a prevenuti deferiti

davanti ad una Corte correzionale: certo, egli, quale Granconsigliere e Municipale,

doveva ben sapere dei rischi, anche sotto questo aspetto, del suo agire

delittuoso, ma ancora una volta forza è constatare come l'essere stato più di

una volta protagonista negativo delle cronache giudiziarie riportate dai nostri

media, ha comportato l'essere confrontato con una certa accresciuta disistima

sociale che impone, come stabilito in DTF 128 IV 97, un'ulteriore riduzione di

pena. Inoltre non va dimenticato che l'imputato, quale conseguenza diretta del

suo agire, si è visto la carriera politica, almeno quella comunale, dato che la

sua non rielezione in Gran Consiglio è avvenuta prima che si sapesse del suo

coinvolgimento nei fatti di cui in rassegna, ormai chiusa. Per finire è pure

stata considerata la durezza del carcere preventivo sofferto in un istituto, le

celle pretoriali di __________, poi dichiarato inidoneo e irrispettoso dei

criteri minimi imposti dalla CEDU. Con il che appare giustificata una pena

detentiva di sette mesi e mezzo.

AC 1 è solvibile, ha un lavoro e la prognosi non

appare negativa. La pena può nel suo caso essere trasformata nelle

corrispondenti aliquote giornaliere e meglio 225. Sull'importo della singola aliquota

questo Presidente ha condiviso appieno il calcolo proposto dal difensore

fissandola in CHF 250.-, tenuto conto delle entrate e delle uscite indicate nei

considerandi precedenti. Concessa la sospensione condizionale, il periodo di

prova può essere fissato anche per lui in due anni.

6. Le

confische ed i costi processuali

6.1. Tutto lo stupefacente, i suoi contenitori e gli oggetti che sono

serviti per il suo commercio hanno da essere confiscati quali corpi di reato.

La documentazione cartacea viene confiscata quale mezzo di prova. A AC 2 viene

restituito il PC portatile mentre quello di AC 1 gli è già stato retrocesso in

corso d'inchiesta.

A AC 1 viene restituito il cellulare sequestrato

in quanto non può essere considerato corpus sceleris.

Il saldo del citato conto presso la Banca __________

intestato alla __________, al 14.04.2003 di CHF 143.-, semprecchè oggi sia

ancora in avere, viene confiscato a favore dello Stato.

6.2. Le spese seguono la dichiaratoria di colpevolezza, proporzionalmente

alle colpe degli imputati riconosciuti colpevoli (art. 9 CPP). Tenuto conto di

alcuni proscioglimenti, quantunque intervenuti per prescrizione del reato, si

giustifica di caricare gli oneri processuali nella misura di un quarto ciascuno

ai tre imputati e di porre il rimanente quarto a carico dello Stato.

L'importo di CHF 1010.- sequestrato a AC 1, nella

misura in cui non è stato accertato che si tratti di provento di reato, viene

trattenuto a garanzia del pagamento degli oneri processuali a suo carico.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, meno che ai quesiti A. 1.1.1., A. 5.7. e A. 5.8. per quanto

concerne AC 1; B. 2. per quanto concerne AC 3; C. 1.3., C. 1.5., C. 2., C. 3.,

C. 6.9. e C. 6.10. per quanto concerne AC 2;

visti gli art. 12, 34,

40, 42, 44, 47, 49, 51, 69 e 251 CP;

19 cifra

1, 19 cifra 2 lett. c, 19a cifra 1 LStup;

90

cifra 1 LCStr e 91 cpv. 1 LCStr,

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. AC 1 è

autore colpevole di:

1.1. infrazione

alla Legge federale sugli stupefacenti

per

avere,

nel periodo aprile 2002/marzo 2003,

a __________,

agendo in correità con AC 2 e AC 3,

senza essere autorizzati e operando per il

tramite della società __________, appositamente costituita,

finanziato la produzione e la vendita

all’ingrosso di sostanze stupefacenti, in particolare derivati della canapa

(marijuana), permettendo in tal modo di immettere (risp. tentato di immettere)

sul mercato un'ingente quantità di fiori di canapa secchi (marijuana),

quantificata in almeno Kg 93,10, canapa ad alto tenore di THC (variante fra il

9,4% e 17,3%), ritenuto che la citata sua attività ha permesso di produrre

ingenti quantità di sostanza stupefacente (marijuana), di cui almeno Kg 52 poi

effettivamente venduti da AC 2 e AC 3 a terzi, ricavandone almeno fr.

214'800.--, denaro in parte finito su un conto bancario intestato a AC 3 per

conto di __________,

e meglio come

descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

Considerandi

2.

AC 3 è

autore colpevole di:

2.1

infrazione

aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

per

avere,

nel periodo aprile 2002/marzo 2003,

a __________,

agendo in correità con AC 2 e AC 1,

senza essere autorizzati e operando per il

tramite della società __________, appositamente costituita e facente capo al

finanziatore AC 1,

ripetutamente

coltivato, detenuto, trasportato, finanziato e venduto all’ingrosso sostanze

stupefacenti,

in particolare derivati della canapa (marijuana),

permettendo in tal modo di immettere (risp.

tentato di immettere) sul mercato un'ingente quantità di fiori di canapa secchi

(marijuana), quantificata in almeno Kg 93,10,

canapa ad alto tenore di THC (variante fra il

9,4% e 17,3%),

il tutto per un valore commerciale di almeno fr.

399'750.--,

segnatamente:

per

avere,

nel periodo aprile 2002/marzo 2003,

a __________,

nonché a __________,

nella sua veste di gerente “de facto” della

società __________ che sapeva essere attiva nell’ambito della coltivazione e

commercio di canapa destinata al mercato degli stupefacenti (marijuana),

contribuito al raggiungimento di tali finalità (compresa la vendita di

marijuana a terzi),

occupandosi prevalentemente degli aspetti

gestionali e contabili della società, agendo per mestiere realizzando in tal

modo una cifra d'affari considerevole,

e meglio come

descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi;

2.2

falsità

in documenti

per avere,

nel corso del mese di settembre 2004, a __________,

formato un documento fittizio a nome dell'avv. __________,

al fine di nuocere al patrimonio altrui o ad altri diritti

di una persona,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa

aggiuntivo e precisato nei considerandi.

3.

AC 2 è

autore colpevole di:

3.1

infrazione

aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

per

avere,

nel periodo aprile 2002/marzo 2003,

a __________,

agendo in correità con AC 3 e AC 1,

senza essere autorizzati e operando per il

tramite della società __________, appositamente costituita e facente capo al

finanziatore AC 1,

ripetutamente coltivato, detenuto, trasportato,

finanziato e venduto all’ingrosso sostanze stupefacenti,

in particolare derivati della canapa (marijuana),

permettendo in tal modo di immettere (risp.

tentato di immettere) sul mercato un'ingente quantità di fiori di canapa secchi

(marijuana), quantificata in almeno Kg 93,10,

canapa ad alto tenore di THC (variante fra il

9,4% e 17,3%),

il tutto per un valore commerciale di almeno fr.

399'750.--, segnatamente:

per

avere,

nel periodo aprile 2002/marzo 2003,

a __________,

nonché a __________,

dopo aver costituito la società __________ con

sede a __________, società che era attiva nell’ambito della coltivazione e

commercio di canapa destinata al mercato degli stupefacenti (marijuana),

contribuito al raggiungimento di tali finalità,

assumendo formalmente la carica di “gerente” per

la citata società, ma in realtà occupandosi quasi esclusivamente della

coltivazione e vendita di canapa,

e meglio:

per avere

acquistato, trasportato e detenuto

un totale complessivo di ca. 10'700 talee di

canapa

(spesa di acquisto presso la ditta __________ di

fr. 37'450.-) da mettere a dimora nella serra “indoor” di __________, e quindi

per avere coltivato migliaia di piante di canapa

presso

la citata serra “indoor, estraendo (o tentato di

estrarre) fiori secchi (marijuana) per una quantità complessiva di almeno

Kg 93,10 di stupefacente;

nonché

per avere,

nel periodo 2000/2001, a __________,

senza essere autorizzato,

in correità con __________,

operato quale amministratore unico della società __________,

proprietaria del negozio canapaio “__________”

di __________, nel quale venivano venduti

prevalentemente derivati della canapa ad uso stupefacente (marijuana

confezionata in “sacchetti odorosi”),

contribuito al raggiungimento del citato scopo

(vendita di marijuana al dettaglio), percependo per tale sua attività uno

stipendio mensile di fr. 3'500.-,

e inoltre per avere,

nel corso del 2002/2003, a __________,

dapprima coltivato presso il proprio domicilio

canapa indiana a scopo stupefacente e in seguito estratto fiori secchi

(marijuana) da tale piantagione, nella quantità di almeno Kg 6,140,

sostanza ritrovata e sequestrata in data

21.03.2003

presso la sua abitazione di __________, destinato in parte al suo

consumo personale e in parte alla vendita a terzi, il tutto agendo per mestiere

realizzando una cifra d'affari considerevole,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa e

precisato nei considerandi;

3.2

circolazione

in stato di ebrietà

per avere,

la notte sul 27 marzo 2004, a __________,

condotto la propria autovettura marca Citroën targata essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.45 - max. 1.75 grammi per mille),

e meglio come descritto nell'atto d'accusa

aggiuntivo e precisato nei considerandi.

3.3

AC 2 è

prosciolto dalle accuse di contravvenzione alla Legge federale sugli

stupefacenti e infrazione alle norme della circolazione.

4.

Di conseguenza,

4.1

AC

1.

è condannato:

4.1.1

alla pena

pecuniaria di fr. 56'250.--(cinquantaseimiladuecentocinquanta), corrispondenti

a 225 (duecentoventicinque) aliquote giornaliere di fr. 250.--

(duecentocinquanta) cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

4.2

AC 3 è condannato:

4.2.1

alla pena detentiva

di 10 (dieci) mesi, da dedursi il carcere preventivo

sofferto.

4.3

AC

2.

è condannato:

4.3.1

alla pena

detentiva di 13 (tredici) mesi,

da

dedursi il carcere preventivo sofferto.

5.

L'esecuzione

delle pene inflitte:

5.1

a AC 1 è

sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di

anni 2 (due).

5.2

a AC 3 è

sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di

anni 2 (due).

5.3

a AC 2 è

sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di

anni 2 (due).

6.

La tassa

di giustizia di fr. 1'000.-- (mille) e le spese processuali sono poste, in

solido, a carico dei condannati nella misura di 1/4 ciascuno e a carico dello

Stato nella misura di 1/4.

7.

È ordinata

la confisca, rispettivamente la confisca e la distruzione per quanto concerne

la canapa, di tutto quanto in sequestro ad eccezione:

- del PC

portatile Microstar che viene restituito a AC 2;

- del

cellulare marca Nokia 079 6216293 che viene restituito a

AC 1;

- dell'importo di € 205.-- su cui viene mantenuto il

sequestro

conservativo a garanzia del pagamento dei costi

processuali

posti a carico di AC 2;

-

dell'importo di fr. 1'010.-- su cui viene mantenuto il sequestro

conservativo a garanzia del pagamento dei costi

processuali

posti a

carico di AC 1.

8.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per

cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al

Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro

venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Distinta

spese:

Tassa di

giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 2'520.40

Spese

diverse fr. 84.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 3'654.40

============

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 250.--

Inchiesta

preliminare fr. 630.10

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 12.50

fr. 892.60

============

Distinta spese

a carico di AC 2

Tassa di

giustizia fr. 250.--

Inchiesta

preliminare fr. 630.10

Spese diverse fr. 84.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 12.50

fr. 976.60

============

Distinta

spese a carico di AC 3

Tassa di

giustizia fr. 250.--

Inchiesta

preliminare fr. 630.10

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 12.50

fr. 892.60

============

Il

rimanente a carico dello Stato

Intimazione

a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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