72.2004.123
infrazione aggravta alla legge federale sugli stupefacenti
3 febbraio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
72.2004.123
Data decisione, Autorità:
03.02.2005, PENAL
Titolo:
infrazione aggravta alla legge federale sugli stupefacenti
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 LSTUP
Incarto n.
72.2004.123
Lugano,
3 febbraio 2005/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Manuela Frequin, vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 16 aprile al 7 luglio 2004;
prevenuto colpevole
di:
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti ripetuta
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che
sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone e meglio per avere:
1.1. venduto
per avere, senza essere autorizzato,
a Lugano, Comano e Bellinzona,
nel periodo compreso tra settembre 2003 e fino al
16 aprile 2004, venduto eroina confezionata in buste dosi da 0.2 a 0,4 grammi
ad un prezzo variante da CHF 50 a fr. 100.- ed in sacchettini da 5 grammi al
prezzo variante tra CHF 300/400.-,
sostanza stupefacente acquistata a Lachen (SZ) e
Zurigo / Schlieren in 27/29 viaggi, nel medesimo periodo,
presso fornitori non identificati e meglio:
1.1.1. venduto ai seguenti tossicomani
identificati un quantitativo complessivo da circa gr. 105, 7 a circa 107
grammi di eroina:
__________
1.1.2. venduto circa 54 gr. a diversi tossicomani per i quali non si è
potuto risalire all’identificazione;
1.2. detenuto
per la vendita
per avere, a Bellinzona, il 16 marzo 2003,
detenuto circa 39 gr. di eroina destinata alla
vendita,
pari ad un terzo circa dei 116.5 grammi di
eroina sequestrati presso il suo domicilio, con grado di purezza accertato
variante da 15,52 % a 22,13 %;
1.3. offerto
per avere, senza essere autorizzato,
a Lugano e Comano,
nel periodo compreso tra settembre 2003 e marzo
2004,
offerto gratuitamente, un imprecisato
quantitativo di cocaina,
ma almeno gr. 2,8 a:
__________;
2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
a Comano, Lugano e Bellinzona,
nel periodo compreso tra settembre e dicembre
2003 e tra fine febbraio ed aprile 2004,
consumato un imprecisato quantitativo di eroina,
ma almeno circa 400 grammi;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art.
Fatti
19 cifra 2 LS, art. 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 133/2004 del 27 ottobre 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia dott.iur. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 14:45.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il
quale, stante la conferma integrale dell’atto d’accusa, considerato un
importante grado di scemata responsabilità, chiede che l’accusato venga
condannato alla pena di 10 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un
periodo di prova di 4 anni, nonché che AC 1 venga sottoposto ad un trattamento
ambulatoriale. Da ultimo, postula la confisca di tutti gli oggetti ed i corpi
di reato posto sotto sequestro.
§ Il Difensore, il quale non si oppone alle proposte della
pubblica accusa, confermando, ad espressa domanda del Presidente, la richiesta
di fissare il periodo di prova della sospensione condizionale della pena della
durata di 4 anni.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC 1
1. È autore
colpevole di:
1.1 infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale
da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
tra settembre
2003 e il 16 aprile 2004,
Lugano, Comano
e Bellinzona:
1.1.1 venduto 159,7
grammi di eroina;
1.1.2 detenuto, a
scopo di vendita, 39 grammi di eroina;
1.1.3 offerto 2,8
grammi di cocaina?
1.2 contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
tra settembre
2003 e il 16 aprile 2004, a Comano, Lugano, Bellinzona, consumato almeno 400
grammi di eroina?
E come meglio
descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Ha agito
in stato di scemata responsabilità?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
4.
Deve
essere ordinato un trattamento ambulatoriale?
5.
Deve
essere ordinata la confisca di quanto posto sotto sequestro?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti;
visti gli art. 11, 18,
36, 41, 58, 63, 66, 68, 69 CP; 19 e 19a LFStup;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale
da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
tra settembre
2003.
e il 16 aprile 2004,
a Lugano,
Comano e Bellinzona:
1.1.1
venduto 159,7
grammi di eroina;
1.1.2
detenuto, a
scopo di vendita, 39 grammi di eroina;
1.1.3
offerto 2,8
grammi di cocaina;
1.2
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
tra settembre
2003.
e il 16 aprile 2004,
a Comano, Lugano,
Bellinzona,
consumato
almeno 400 grammi di eroina;
e
come meglio descritto nell’atto d’accusa.
2.
Di conseguenza, AC 1, avendo agito in stato di
scemata responsabilità, è condannato:
2.1
alla pena di
10.
mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto,
a valere quale pena aggiuntiva a quella di 10 giorni d’arresto di cui al
decreto d’accusa 13.04.2004 del Ministero Pubblico di Lugano;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione della pena privativa della libertà
inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 4 anni.
4.
A AC 1 è fatto ordine di sottoporsi ad un
trattamento ambulatoriale per la durata necessaria.
5.
È ordinata la confisca di tutti gli oggetti e
dei corpi di reato posti sotto sequestro meglio indicati nell’atto d’accusa,
nonché la distruzione dello stupefacente.
6.
Questo giudizio può essere impugnato mediante
ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere
presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione
entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 1'800.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 2'050.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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