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Decisione

72.2004.123

infrazione aggravta alla legge federale sugli stupefacenti

3 febbraio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

19 cifra 2 LS, art. 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 133/2004 del 27 ottobre 2004, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore di fiducia dott.iur. DF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 14:45.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il

quale, stante la conferma integrale dell’atto d’accusa, considerato un

importante grado di scemata responsabilità, chiede che l’accusato venga

condannato alla pena di 10 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un

periodo di prova di 4 anni, nonché che AC 1 venga sottoposto ad un trattamento

ambulatoriale. Da ultimo, postula la confisca di tutti gli oggetti ed i corpi

di reato posto sotto sequestro.

§ Il Difensore, il quale non si oppone alle proposte della

pubblica accusa, confermando, ad espressa domanda del Presidente, la richiesta

di fissare il periodo di prova della sospensione condizionale della pena della

durata di 4 anni.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1

1. È autore

colpevole di:

1.1 infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome

riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale

da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

tra settembre

2003 e il 16 aprile 2004,

Lugano, Comano

e Bellinzona:

1.1.1 venduto 159,7

grammi di eroina;

1.1.2 detenuto, a

scopo di vendita, 39 grammi di eroina;

1.1.3 offerto 2,8

grammi di cocaina?

1.2 contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

tra settembre

2003 e il 16 aprile 2004, a Comano, Lugano, Bellinzona, consumato almeno 400

grammi di eroina?

E come meglio

descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Ha agito

in stato di scemata responsabilità?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4.

Deve

essere ordinato un trattamento ambulatoriale?

5.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto posto sotto sequestro?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti;

visti gli art. 11, 18,

36, 41, 58, 63, 66, 68, 69 CP; 19 e 19a LFStup;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome

riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale

da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

tra settembre

2003.

e il 16 aprile 2004,

a Lugano,

Comano e Bellinzona:

1.1.1

venduto 159,7

grammi di eroina;

1.1.2

detenuto, a

scopo di vendita, 39 grammi di eroina;

1.1.3

offerto 2,8

grammi di cocaina;

1.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

tra settembre

2003.

e il 16 aprile 2004,

a Comano, Lugano,

Bellinzona,

consumato

almeno 400 grammi di eroina;

e

come meglio descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza, AC 1, avendo agito in stato di

scemata responsabilità, è condannato:

2.1

alla pena di

10.

mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto,

a valere quale pena aggiuntiva a quella di 10 giorni d’arresto di cui al

decreto d’accusa 13.04.2004 del Ministero Pubblico di Lugano;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena privativa della libertà

inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 4 anni.

4.

A AC 1 è fatto ordine di sottoporsi ad un

trattamento ambulatoriale per la durata necessaria.

5.

È ordinata la confisca di tutti gli oggetti e

dei corpi di reato posti sotto sequestro meglio indicati nell’atto d’accusa,

nonché la distruzione dello stupefacente.

6.

Questo giudizio può essere impugnato mediante

ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere

presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione

entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 1'800.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 2'050.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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