Lexipedia

Decisione

72.2004.132

Truffa - falsità in documenti

20 luglio 2005Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

2. falsità

in documenti

per avere,

a Lugano e in altre località non precisate,

in data 20 agosto 1998 e in periodo precedente,

al fine di perfezionare la truffa di cui al punto

1 del presente atto e quindi di procacciare a sé un indebito profitto,

formato due documenti fittizi, secondo i quali AC

1 veniva “autorizzato” dal cliente __________ PC 1 a “disinvestire dal conto

__________ la somma di lire totale” e quindi a “prelevare dal mio

conto __________ la somma di lire 312'000’000.-“,

documenti fittizi che sono stati allestiti

dall’accusato mediante falsificazione della firma del cliente PC 1 ottenuta

mediante il calco di una medesima firma autentica e meglio come risulta dal

rapporto della Polizia scientifica del 14 maggio 2002,

ritenuto che l’accusato AC 1 ha in seguito

personalmente utilizzato le due false “autorizzazioni”, presentandole alla

funzionaria __________ __________ e riuscendo quindi a farsi versare, tramite

bonifico bancario, l’importo di complessivi USD 176'570.- sul proprio conto

personale e meglio come descritto al p. 1 del presente atto d’accusa;

fatti avvenuti

nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti

art. 251 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 142/2004 del 16 novembre 2004, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore di fiducia DF 1.

§ RC 1 in

rappresentanza della PC 1

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 14:50.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

confermando l’atto d’accusa in ogni suo punto, ritenuto

come davanti alla certezza della falsità delle autorizzazioni, le motivazioni

addotte dall’accusato non abbiano credibilità poiché nessun riscontro è stato

trovato alle dichiarazioni fornite dal AC 1, il quale appare l’unico

interessato alla falsificazione delle autorizzazioni stesse, non opponendosi

all’eventuale attenuante del lungo tempo trascorso e poiché incensurato, visto

l’ammontare del danno, lo sfruttamento di una posizione di fiducia ed il

comportamento processuale reticente e di menzogne continue, conclude chiedendo

che l’accusato sia condannato alla pena di 8 mesi di detenzione sospesa

condizionalmente, la confisca dei conti __________ intestati all’accusato ed

ora sotto sequestro, nonché del conto __________ nella misura del 20% e delle autorizzazioni utilizzate come mezzo di

reato.

§ RC 1, rappresentante di Parte civile, il quale, confermando

l’atto d’accusa, si associa alla pubblica accusa per quanto attiene alla

colpevolezza dell’accusato, conclude chiedendo il totale risarcimento

dell’importo prelevato oltre gli interessi legali dal 1998, nonché ripetibili

per fr. 16'000.-.

§ Il Difensore, il quale ponendo in

risalto l’agire poco pulito della parte civile sia durante che dopo i fatti

(denuncia penale solo dopo 4 anni) e valorizzando il curriculum vitae

dell’accusato, che ha sempre rivestito ruoli di grande responsabilità senza mai

commettere reati del tipo di cui oggi si discute, conclude chiedendo

l’assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto, in via principale,

per mancanza di prove, in via subordinata, opponendosi alle richieste di parte

civile.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. È autore

colpevole di:

1.1 truffa

per

avere,

il 20 agosto 1998, a Lugano,

per procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto,

ingannato con astuzia __________, funzionaria di __________

Lugano, sottoponendole due

dichiarazioni fittizie al fine di prelevare denaro dal conto di PC 1,

inducendola in tale modo ad atti pregiudizievoli

al di lui patrimonio per USD 176'570.-?

1.2. falsità

in documenti

per

avere,

il 20 agosto 1998 ed in periodo precedente,

allestito e fatto uso di due false

“autorizzazioni”

recanti la firma falsa di PC 1,

alfine di commettere la truffa di cui sopra?

E come

meglio descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

3.

Deve

essere condannato a risarcire l’indennità richiesta dalla Parte Civile?

4.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto oggetto di sequestro?

Considerato, in fatto

ed in diritto

1.

Interrogato dal Procuratore Pubblico al riguardo della sua vita

anteriore, l’accusato ha dichiarato quanto segue (classificatore AI 1-100, AI

68, verbale 26 gennaio 2004, pag. 12):

" Sono

nato il __________ a __________ (__________). Ho frequentato le normali scuole

elementari fino alla 4a elementare a __________ dalla 5a elementare alla 1a

media a __________, dalla 2a media fino al 5° liceo scientifico (maturità) a __________.

In seguito ho conseguito la laurea in giurisprudenza all’università di __________

nel __________. In seguito ho iniziato la pratica notarile a __________.

Successivamente ho iniziato anche la pratica legale. Ho terminato il periodo di

praticantato in entrambe funzioni, non ho mai dato i relativi esami di

avvocatura, mentre ho tentato 3 volte l’esame di notariato senza superarlo. Nel

1991.

ho iniziato l’attività di promotore finanziario presso la Diffusione

finanziaria __________ a __________, attività che svolgevo a __________ fino al

1993.

In seguito sono stato responsabile finanziario presso l’Agenzia generale __________

__________ di __________ (__________) fino all’estate 1995. Dal 1995 al 1999 ho

lavorato presso il __________ a __________ e meglio come ho detto nel mio

precedente verbale. Dal gennaio 2000 al maggio 2000 direttore generale presso

la __________ (gruppo __________) di __________. Da ottobre 2000 fino ad

ottobre 2002 direttore generale e procuratore dell’agenzia generale __________ __________

di __________. Dal ottobre 2002 a tutt’oggi consulente presso l’agenzia

generale __________ __________ di __________. Specifico che queste mie attività

a far tempo dal 1993 le ho svolte in qualità di manager, vale a dire quale

dirigente aziendale al quale competevano le decisioni strategiche quotidiane

d’intesa con il consigli amministrazione della società. Il mio guadagno attuale

è di circa 1'500.- Euro mensili.

Mio padre di professione era geometra,

professione che non ha mai esercitato in quanto svolgeva attività di

responsabile di cantiere. Mia madre era dipendente comunale, anche lei con

funzioni di geometra. Ho un fratello maggiore che è nato nel __________ che si

chiama __________. Sono celibe e non ho avuto figli all’infuori del matrimonio."

Al dibattimento il Presidente gli ha contestato

l’esiguità del reddito dichiarato, a fronte di un’esperienza professionale

colma di incarichi prestigiosi, al che AC 1, che è incensurato sia in Svizzera

che in Italia, ha precisato di cumularvi le provvigioni di sua spettanza, per

il che il reddito globale sarebbe superiore.

2.

Tra

le varie attività esercitate dall‘imputato, di rilevo nel contesto del presente

procedimento è quella, occasionalmente svolta in specie negli anni ’90, di “consulente

d‘investimenti” per alcuni clienti da lui indirizzati alla filiale di Lugano Cassarate dell‘__________(in

seguito: __________), tra cui il denunciante PC 1, senza però essere un vero e

proprio gestore patrimoniale. Come egli stesso ha spiegato (classificatore AI

1-100, AI 27, verbale 14 febbraio 2003, pag. 2):

" Io

personalmente non mi occupavo di gestione patrimoniale, mi limitavo a seguire i

dossier degli investimenti. (…) In sostanza il mio compito era quello di venire

presso la filiale __________ di Lugano-Cassarate, prendere atto dell‘estratto posizione del cliente __________

e di riferire allo stesso in seguito."

Sull‘entità di questa attività appoggiata a __________

egli ha precisato che (verbale citato, pag. 3):

" ADR

che io mi recavo presso la filiale di __________ a __________ una o due volte

al mese, poiché gestivo conti anche di altri clienti, esclusivamente italiani.

Su molti conti di tali clienti italiani io avevo procura individuale. In altre

parole avrei potuto prelevare il denaro senza nessun problema. Avrò avuto circa

5-6 clienti che seguivo presso __________ di __________ e non su tutti avevo

autonomia di firma. L‘avrò avuta su 2 o 3 clienti per un totale di ca. 700 mio

di vecchie lire."

PC 1 definisce l‘imputato un “procacciatore

d‘affari“ (AI 25, verbale 14 febbraio 2003, pag. 2), su consiglio del quale

egli aveva trasferito presso __________ __________ il denaro rimasto dopo un

precedente investimento andato male.

Sul loro rapporto d‘affari al riguardo di quel conto

in __________, PC 1 afferma che (verbale citato, pag. 3):

" Capitava

che ogni tanto quando venivo in Ticino, in particolare presso l‘__________,

facevo il viaggio con AC 1, a volte con la mia auto e altre volte con la sua.

In sostanza noi ci facevamo compagnia per il viaggio. (…) Devo precisare che

ogni tanto, quando venivo in __________ a controllare la mia posizione con la __________

era presente anche il AC 1 che quindi ascoltava e veniva a conoscenza dei tipi

d‘investimento effettuati. Devo dire che ciò succedeva con il mio consenso."

A ben vedere non è chiaro quale fosse il

significato dell‘interferenza dell‘imputato laddove, come nel caso del PC 1,

non si occupava della gestione patrimoniale (svolta direttamente da __________)

e nemmeno disponeva di diritto di firma sul conto, limitandosi ad assistere ai

colloqui altrui in banca o (a suo dire) a farsi dare in banca delle

informazioni da riferire poi al cliente.

3.

La persona di riferimento dell‘accusato in __________ era la

funzionaria __________, che seguiva i conti delle varie persone portate

dall‘accusato in banca. Come dichiarato dall‘accusato (AI 27, pag. 3):

" Con __________

evidentemente ad un certo punto si è instaurato un rapporto cordiale, nel senso

che ci davamo anche del tu e una volta sono pure uscito a pranzo insieme."

Il PC 1 ha avuto la medesima percezione del

rapporto tra l‘accusato e la __________ (AI 25, pag. 2):

" ADR

che quando AC 1 ci presentò la __________ io capii che i due erano abbastanza

in confidenza, poiché si davano del tu. Mi correggo nel senso che il fatto che

fra i due c‘era un rapporto di confidenza mi è apparso evidente in occasione di

successive visite."

Anche __________ conferma in proposito le parole

dei due uomini (AI 26, verbale 14 febbraio 2003, pag. 2):

" Mi

ricordo del signor AC 1. SI trattava di un cliente di __________ che portava

altri clienti all‘istituto bancario. (…) Mi ricordo che il AC 1 in sostanza

portava suoi amici in banca dicendo che loro avevano necessità di aprire dei

conti in Svizzera per eseguire investimenti. (…) Devo dire che con gli anni fra

me e AC 1 si è instaurata una certa amicizia, nel senso che ci davamo del tu e

quando giungeva in banca verso tarda mattinata si usciva magari a mangiare

qualcosa assieme a mezzogiorno, nulla di più. Non sono mai uscita in

particolare con AC 1 a cena né lo frequentavo durante il mio tempo libero. Non

avevo nessuna relazione sentimentale con lui. Semplicemente si trattava di un

uomo della mie età circa e quindi, pur essendo un cliente si era instaurato un

rapporto amichevole."

4.

Il 20 agosto 1998 l‘imputato si è presentato in __________, da __________,

recando con sé due documenti di poche righe, scritti in parte con il computer

ed in parte completati a mano, asseritamente con firma manoscritta di PC 1 (gli

originali sono annessi alla perizia AI 85).

Il primo di essi recita:

" Autorizzo

il signor AC 1 a disinvestire dal mio conto n° __________ la somma di lire

totale"

laddove “AC 1 “, “__________ “ e “totale“

sono indicazioni manoscritte, ed il resto è scritto al computer.

Il secondo, a complemento del primo, indica che:

" Autorizzo

il signor AC 1 a prelevare dal mio conto __________ la somma di lire

312'000‘000"

in cui “AC 1 “, “__________ “ e “312'000‘000“

sono le parti manoscritte.

Le firme di PC 1 sono apposte con grafia

tremolante, e sotto di essere pare di scorgere un percorso a matita, come se le

stesse fossero state ricalcate o sovrascritte.

Sulla scorta di questi documenti __________ ha

smobilitato gli investimenti del PC 1 e ha accreditato al AC 1 il controvalore

in dollari, ossia U$176'570.96 (AI 26, allegato 3).

5.

PC 1 ha atteso quasi 4 anni per denunciare l‘accaduto al Ministero

Pubblico.

Nella propria denuncia dell’11 marzo 2002 (AI 1)

egli accusa il AC 1 di avergli in buona sostanza svuotato il conto per mezzo di

due autorizzazioni falsificate, commettendo perciò il reato di truffa. Nel

corso del verbale del 14 febbraio 2003 (AI 25), il PC 1 ha confermato la

propria denuncia, e perciò la tesi della falsificazione delle sue firme sulle

note autorizzazioni, precisando di non essere stato per alcun titolo debitore

del AC 1, e di non avere pertanto avuto motivo di sorta per consentirgli di

prelevare i suoi soldi presso __________.

6.

Già il 14 maggio 2002, la Polizia scientifica, così richiesta dal

Procuratore Pubblico, ha certificato in un breve rapporto la falsità delle

firme in questione (AI 13), rilevando che (pag. 3)

" L‘esame

delle firme contestate mette in evidenza un tracciato particolarmente stentato

e frammentato. Il ritmo delle firme è lento e contraddistinto da ripetuti e

continui tremolii che fanno oscillare il percorso del tratto, rendendolo

esitante. La pressione esercitata sullo strumento scrivente è eccessiva ad

indicazione di un tracciato lento. (…) Le due firme apposte a nome PC 1 sui

documenti “allegato 1 e 2“ sono entrambe delle falsificazioni eseguite mediante

calco di una medesima firma autentica."

7.

Sentito per la prima volta dal Procuratore Pubblico il 14 febbraio

2003.

(AI 27), l‘imputato ha ammesso di avere fatto il prelevamento in questione

per mezzo dei documenti incriminati.

Questi gli sarebbero stati consegnati, già

interamente compilati e sottoscritti, proprio da PC 1, recatosi presso il suo

studio di Verona. Secondo l‘accusato, con la consegna di quei documenti il PC 1

avrebbe inteso procedere al pagamento di un proprio debito nei suoi confronti,

relativo alla consegna della parte di utile a lui spettante per un operazione

finanziaria di cambio valuta da lire in dollari, indicatagli dal AC 1 ed

effettuata a Milano qualche tempo prima, con la quale il PC 1 investendo 500

milioni di lire aveva raddoppiato il capitale in un paio d‘ore. I dettagli

dell‘operazione di cambio e della successiva consegna dei documenti fasulli

sono, nel racconto dell‘accusato, i seguenti (AI 27,

pag. 4 e 5):

" ...all’inizio

dell’estate 1998 venni contattato da un mediatore che si chiama __________ che

di nome mi sembra faccia __________. Aveva l’ufficio nelle vicinanze della

stazione di Lugano. __________

mi disse che si poteva fare un buon affare con una transazione di cambio valuta

Lire/Dollaro. In sostanza se avessimo investito 500MIO di vecchie Lire avremmo

guadagnato il 100% nello spazio di un paio d’ore. In altre parole mettendo a

disposizione mezzo miliardo di vecchie lire ne avremmo ottenuto 1 miliardo. Io

parlai di tale operazione con PC 1 e lui accettò di parteciparvi. Ci recammo

pertanto presso __________ di Cassarate, dove lui prelevò in contanti ca.

500MIO di vecchie lire dai suoi conti. Mi sembra che per ottenere tale denaro

diede in garanzia qualche cosa oppure fece un’azione di disinvestimento.

Eravamo nel mese di luglio-agosto 1998.

Abbiamo messo il contante in auto e ci siamo

recati lo stesso giorno a Milano, presso uno studio legale, che mi sembra

chiamasi studio legale __________ che si trovava dalle parti della stazione

centrale di Milano. L’appuntamento fu fissato dal signor __________ il quale ci

disse che bisognava chiedere del dott. __________, cosa che noi effettivamente

facemmo. C’era __________ in un locale che dello studio legale aveva poco le

sembianze. Vi erano pure una macchinetta per contare le banconote e per

verificarne l’autenticità. Consegnammo i 500MIO di vecchie lire e ricevemmo

quale contropartita il controvalore di 1 miliardo di Lire. Non ricordo

l’importo in dollari di tale controvalore. Il denaro lo nascondemmo in

un’intercapedine della mia automobile e ritornammo __________ di __________ in

una cassetta di sicurezza intestata al sottoscritto e di cui PC 1 aveva una

procura. Tale cassetta di sicurezza presso __________ di Cassarate l’avevamo

aperta io e PC 1 il giorno stesso dell’operazione. PC 1 volle che

l’intestatario risultassi io per motivi fiscali.

Riguardo il guadagno di tali operazioni, si

decise che 50MIO di vecchie Lire dovevano andare a favore dell’intermediario __________,

mentre il rimanente (ca. 450MIO) sarebbe dovuto venir diviso fra io e il PC 1.

La cassetta di sicurezza l’avevamo aperta prima di partire per Milano quel

giorno. Entrambi avevamo una chiave.

Qualche giorno dopo sono ritornato presso __________

Cassarate per prelevare la parte di mia spettanza dalla cassetta di sicurezza,

ma dopo averla aperta l’ho trovata completamente vuota. Non c’era più nemmeno

un dollaro. Mi sembra che nella cassetta vi fossero solo dollari. Sono quindi

ritornato a Verona e chiesi spiegazioni a PC 1 il quale mi disse che aveva

dovuto prelevare il contante dalla cassetta di sicurezza per suoi affari

personali. Non mi disse quali. PC 1 mi disse di non preoccuparmi per la mia

parte, poiché tanto presso __________ vi erano ancora i suoi conti con saldi

attivi.

Io chiesi pertanto a PC 1 quando saremmo andati

assieme a prelevare il denaro dai suoi conti e lui rispose che ci saremmo

accordati nei prossimi giorni. In seguito io telefonai 3/4 volte a PC 1, finché

una sera ci trovammo presso il mio studio a Verona. Fu proprio in tale

occasione che PC 1 mi consegnò le due autorizzazioni a disinvestire

rispettivamente a prelevare dal suo conto __________ la somma di 312MIO di

vecchie Lire."

8.

Il PC 1 contesta fermamente la tesi dell‘imputato. Questi gli

avrebbe in effetti proposto un‘operazione di cambio del genere, in vista della

quale egli avrebbe realmente prelevato dai propri conti la somma di 500 milioni

di lire, ma il guadagno prospettato sarebbe stato del 10% e non certo del 100%.

Essi si sarebbero recati a Milano con il denaro, incontrando due persone nella

hall di un albergo, ma secondo il PC 1, egli avrebbe rifiutato di procedere

nell‘operazione, avendo appreso che la stessa andava effettuata in un non

specificato ufficio di questi personaggi, e non invece in una banca. Egli

avrebbe perciò tenuto il denaro e l‘avrebbe riversato qualche giorno dopo sul

proprio conto in __________ (AI 28, pag. 3).

9.

Al dibattimento il prevenuto ha sostanzialmente confermato la

propria tesi, fornendo comunque alcuni dettagli supplementari. I dollari USA

oggetto del cambio sarebbero stati provento di una non precisata operazione

immobiliare. Egli, diligentemente, avrebbe chiesto di vedere il relativo

rogito, che però non sarebbe stato disponibile. Perciò avrebbe consigliato al PC

1.

di desistere, mentre che questi avrebbe voluto comunque procedere (verbale

dibattimentale, pag. 2).

La Corte ha proceduto anche all‘assunzione della

testimonianza della signora __________, amica e cliente dell‘imputato (nel

senso che anch‘essa ha un conto in __________, sul quale l‘imputato ha

oltretutto procura; verbale dibattimentale, pag. 3), che avrebbe assistito

all‘operazione di cambio, come preannunciato dall‘accusato nel proprio verbale

del 26 gennaio 2004 (AI 68, pag. 4), contraddicendo così la propria precedente

affermazione secondo cui “nessuna persona all‘infuori del __________ ha

assistito a tale transazione“ (verbale di confronto PC 1/AC 1 del 14

febbraio 2003, AI 28, pag. 4).

La teste ha invero confermato di essere stata

presente, e ha dichiarato che l‘operazione di cambio fu portata a termine, ma

sulla centrale questione dei termini della transazione (valute scambiate, corso

del cambio, margini di guadagno) nulla ha saputo riferire (cfr. verbale dibattimentale,

pag. 4).

10.

La Corte ritiene il racconto e le spiegazioni dell‘accusato del

tutto inverosimili e non credibili, e questo per almeno due fondamentali ordini

di motivi:

a) Secondo la ferrea logica finanziaria che regge sia le transazioni

economiche lecite che quelle illecite, nessuno regala mai nulla.

Pertanto, non può esistere alcuna lecita

operazione di cambio valuta in cui una parte è disposta a scambiare della

valuta avente corso legale (cioè soldi veri) e di provenienza lecita alla metà del

suo valore, e questo a maggior ragione quando ad essere svenduta (anzi,

regalata) sarebbe stata la valuta più forte, il dollaro USA, cambiata in valuta

debole (lira italiana) alla metà del proprio valore.

Restano aperte le ipotesi del riciclaggio di denaro

provento di narcotraffico o altra attività criminale, ma nell‘opinione della

Corte, nemmeno questo denaro viene ceduto alla metà del proprio valore

(oltretutto, nella specie, senza avere garanzie della migliore provenienza del

denaro portato dal duo AC 1 /PC 1).

b) Anche volendo accettare per un attimo la possibilità dell‘esistenza

della miracolosa operazione con cui raddoppiare il proprio denaro, si dovrebbe

ritenere veramente ingrato il PC 1 qualora in tale ipotesi avesse rifiutato di

consegnare al AC 1 la sua parte di quel guadagno così facilmente conseguito.

Ma allora, anche nell‘evenienza di un PC 1 tanto

avido ed ingrato da nulla volere consegnare al povero AC 1, perché non dirgli

semplicemente di non essere intenzionato a dargli alcunché, e perché mai,

invece, gli avrebbe consegnato delle autorizzazioni falsificate (ovvero con cui

il PC 1 avrebbe falsificato la sua stessa firma….), con le quali a rigore di

logica il AC 1 nulla sarebbe riuscito a prelevare?

11.

L‘imputato, in effetti, non è riuscito a venire a capo di questi

interrogativi.

Della magica operazione di lecita moltiplicazione

della lira basti dire che essa non era mai stata fatta in precedenza e non è più

stata fatta in seguito (AI 68, pag. 3).

Sfortunatamente (per il AC 1), egli non è stato

in grado, nonostante l‘evidente interesse nel riuscirci a fronte del

procedimento penale in essere, né di fornire l‘indirizzo del fantomatico “mediatore“

__________ di Lugano, e questo

nonostante un asserito casuale contatto telefonico nell‘estate del 2003 (AI 68,

pag. 2), in occasione del quale il __________ non ha evidentemente avuto la

presenza di spirito di ricordarsi che gli occorreva un recapito del proprio

interlocutore per cavarsi dai guai con la giustizia elvetica…

Allo stesso modo, non meno fantomatico è

risultato essere il misterioso “avv. __________ “ di Milano, del cui studio

legale il AC 1 aveva invero avuto le coordinate dal __________, ma,

malauguratamente, “Non sono riuscito a risalire al luogo a Milano dove mi

sono trovato per eseguire l‘operazione di cambio valuta“ (AI 68, pag. 3),

rammentando quanto meno che si trova “vicino alla stazione centrale” (AI

28, pag. 4).

In simili circostanze appare addirittura normale

(nel senso che sarebbe stato strano il contrario) che l‘operazione di cambio

sia stata fatta senza allestire documentazione di sorta, e che pertanto

l‘accusato debba ammettere di non potere dimostrare di avere consegnato il

denaro al __________ (AI 68, pag. 2).

Incalzato dal Presidente sulla questione della

sicura illegalità di siffatta operazione qualora fosse esistita nei termini

enunciati dall‘accusato (tale da aprire per lui scenari di illecito ben

peggiori della truffa che gli viene addebitata), il AC 1 ha sottolineato la propria

buona fede e la correttezza del suo comportamento, essendo stato pronto a

desistere, salvo però proclamarsi comunque creditore nei confronti del PC 1

dopo che questi aveva concluso l‘operazione nonostante l‘avviso contrario del

prevenuto (verbale dibattimentale, pag. 2).

Pertanto, si ha che se l‘operazione di cambio al

100% di guadagno non esiste, il PC 1 non era debitore di nulla nei confronti

dell‘imputato, che non aveva perciò motivo di svuotarne il conto.

Se di contro, per denegata ipotesi, l‘operazione

esistesse, il risultato non cambierebbe: trattandosi in tal caso di operazione

sicuramente illecita, non esisterebbe alcun credito esigibile volto alla

consegna della metà del profitto illegalmente conseguito, per il che il

prelevamento effettuato in __________ sarebbe comunque ingiustificato in

un‘ottica civilistica.

La testimonianza della __________, che va letta

con la dovuta cautela (dichiara il AC 1: “Abbiamo fatto il viaggio assieme

ieri pomeriggio in vista del processo”, verbale dibattimentale, pag. 3),

non è di certo conclusiva nel senso auspicato dall’accusato, attestando solo

della conclusione dell’operazione, senza nulla dire sui termini della stessa.

Volendo credere che l’operazione fu fatta,

parrebbe alla Corte, secondo la predetta logica dei rapporti commerciali (che è

molto più attendibile di qualunque testimone), infinitamente più verosimile la

tesi dell’utile del 10% del PC 1 (che in tal caso avrebbe però mentito quo alla

conclusione dell’operazione), ma questo non è sufficiente alle tesi del

prevenuto, bisognoso di inventarsi (il termine non è casuale) un credito di

circa 300 milioni di lire per giustificare il saccheggio del conto del proprio

cliente. E’ in quest’ottica quasi superfluo prendere atto che nemmeno la magica

operazione di cui favoleggia l’accusato vi riesce appieno, posto che a fronte

di un asserito suo credito di lire 275 milioni (50 milioni da lui anticipati

all’inafferrabile mediatore, 225 milioni di quota parte dell’utile netto), egli

ha prelevato dollari per il controvalore di 312 milioni di lire, ovvero quasi

40.

in più, senza che la differenza possa essere spiegata, come tenta di fare il

AC 1, con una misteriosa “minus valenza o di spese cambio dollari” (AI

27, pag. 5), spese in tal caso davvero salate, oppure con una (assai repentina)

“differenza di corso del dollaro” (AI 27, pag. 7).

Quanto al motivo per cui il PC 1 avrebbe rimesso

all‘imputato due documenti recanti la propria firma falsificata, così da non

consentirgli di prelevare dal suo conto (ovvero per ottenere il medesimo

risultato per il quale era sufficiente rimanere passivi e non fare nulla),

l‘imputato ha solamente potuto ipotizzare che egli l‘avrebbe fatto “per

farmi finire nei guai“ (AI 27, pag. 7). Ciò secondo la Corte è assai poco

verosimile, visto che siffatto comportamento, oltre ad essere crudele e

irriconoscente nei confronti di chi ha fatto conseguire un sì lauto guadagno,

era pericoloso per lo stesso PC 1, in quanto lo esponeva (qualora il AC 1 fosse

stato fermato in banca) alla necessità di dovere fornire spiegazioni

all‘autorità elvetica, quando solitamente destare l‘attenzione è l‘ultima cosa

che un cittadino italiano desidera al riguardo dei suoi fondi esteri non

dichiarati al fisco, oppure, in alternativa, al rischio di perdere i soldi

(qualora il AC 1 fosse riuscito, come è riuscito, a prelevare).

Certo, l‘accusato ha tentato di suffragare la

propria versione dei fatti, secondo la quale i documenti incriminati gli

sarebbero stati portati in ufficio già confezionati, invocando la testimonianza

di __________, che avrebbe assistito alla consegna degli stessi (AI 27, pag.

6).

La __________ è invero stata solerte

nell‘allestire una dichiarazione manoscritta in tal senso, in cui racconta

della presenza del __________ nello studio del __________, e della consegna di

almeno un documento, di cui oltretutto le sarebbe stato chiesto di ricavare

fotocopia, per il che essa narra che “non potei non notare il contenuto del

documento, che peraltro portava in calce la firma del sig. PC 1 “

(dichiarazione 24 maggio 2002 di __________, AI 16, pag. 2). Ciò nonostante, essa

stranamente nulla riferisce sul contenuto di quel documento che non aveva

potuto fare a meno di notare, ed ancor più stranamente, negli oltre tre anni

intercorsi dalla firma della dichiarazione non vi è stato modo di ottenerne

conferma per il mezzo di un regolare interrogatorio. La __________, infatti,

pur essendo teoricamente disponibile tutti i giovedì alle ore 18.00 (AI 31), vi

si è costantemente sottratta, adducendo dapprima un‘assenza estiva di tre mesi

(giugno-settembre 2003) per curare i propri interessi in Spagna (AI 46),

facendo quindi pervenire, tramite l‘accusato, un certificato medico datato 22

luglio 2003 (cioè quando si sarebbe trovata a Tenerife a curare i propri

interessi) che le addebita “sintomatologia ansioso depressiva con attacchi

di panico“ (allegato ad AI 68), salvo infine fare sapere, per voce del AC 1,

“che per problemi personali e meglio di salute la signora __________ mi ha

detto di lasciarla in pace e che non è disposta a venire a testimoniare“

(AI 68, pag. 3).

Una volta in più, pertanto, le peregrine tesi

dell‘accusato sfuggono ad ogni possibilità di verifica. Nelle circostanze date,

la Corte non può che ritenere la falsità della dichiarazione manoscritta della __________,

che ben comprende che un conto è rilasciare un testo compiacente, e che un

altro paio di maniche è venirlo a confermare in qualità di testimone avanti

all‘autorità penale estera.

12.

Posto che la Corte, in definitiva, non ha minimamente creduto alle

inverosimili spiegazioni fornite dall‘accusato, si ha che dal profilo oggettivo

il suo comportamento possiede tutte le caratteristiche di una truffa (inganno

di una funzionaria di banca per mezzo dell‘utilizzo di un documento falso e

facendo leva sul pregresso rapporto di fiducia, con conseguente ottenimento di

un atto di disposizione a proprio profitto ed in danno del patrimonio altrui),

mentre che dal profilo soggettivo non sussiste alcuna ragionevole

giustificazione del predetto comportamento.

Ciò significa che dal lato soggettivo l‘agire del

AC 1 non può essere considerato altrimenti che non la deliberata spoliazione

del conto del PC 1 al fine di arricchirsi indebitamente per mezzo dell‘inganno

della funzionaria di __________, così indotta alla disposizione patrimoniale in

danno di __________ medesima o del patrimonio del PC 1.

Rispetto alle fole del AC 1, risulta quindi in conclusione

maggiormente credibile il PC 1 (personaggio comunque nel complesso tutt‘altro

che limpido e cristallino, la cui esposizione in sede di denuncia non è priva

di omissioni anche rilevanti), laddove racconta che il prevenuto, da lui interpellato

telefonicamente per chiedere ragione del prelevamento, “mi rispose che mi

aveva fatto lo ”scherzetto“, lasciando chiaramente intendere di aver preso il

denaro, confidando sul fatto che non avrei mai sporto denuncia penale per

motivi fiscali con la finanza italiana“ (AI 25, pag. 4).

Secondo la Corte, ricorrono pertanto a carico del

prevenuto tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell‘ascritto reato di

truffa.

13.

Per l‘art. 146 CP, infatti, commette truffa

e è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, a

scopo d'indebito profitto, tra altro inganna con astuzia una persona per

indurla ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio o a quello di altri.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

( DTF 122 IV 197; 120 IV 188; 119 IV 29; 118 IV 35 e 359; 116 IV 23; 107

IV 170, cons. 2 a; 101 I a 613; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, BT I,

§ 15 n. 16-18 e rif.; Trechsel, Kurzkommentar, all’art. 146 n. 7), una

semplice menzogna facilmente controllabile e avvertibile da parte della vittima

non basta a qualificare l'inganno. Agisce però con astuzia chi, nell'ingannare,

si avvale di uno scaltro e raffinato sistema di bugie (di una messa in scena)

oppure di particolari artifizi o manovre fraudolente, e ciò indipendentemente

dalla controllabilità delle sue affermazioni, come anche chi, pur limitandosi a

mentire, dissuade nel contempo la vittima dall'effettuare il controllo del

mendacio oppure può presumere, date le circostanze, che a seguito di un

particolare rapporto di fiducia o di regole chiare il controllo non sarà fatto.

L’inganno è altresì astuto quando il controllo della menzogna richiede uno

sforzo particolare o non può essere preteso o è impossibile. L’utilizzo di uno

o più documenti falsi è in tal senso una tipica modalità d’agire truffaldina (Trechsel,

opera citata, n. 8 ad art. 146 CP).

In questo contesto anche il comportamento della

vittima va esaminato, poiché una sua concolpa può escludere l’astuzia, a meno

che chi la inganna profitti di un suo stato d’inferiorità conseguente a

inesperienza, malattia, dipendenza, subordinazione, bisogno o simili (DTF

120.

IV 186; Roth in: SJ 120 157-9).

In merito alla sua recente e più esigente

giurisprudenza circa gli obblighi di diligenza della vittima di un inganno il

Tribunale federale ha comunque precisato che con essa “...non ha inteso

elevarne particolarmente la soglia e incoraggiare l’impunità di coloro che

ricorrono alla frode confidando che il giudice li prosciolga in base a una

sempre esistente possibilità astratta di verifica o controllo” del mendacio,

atteso come diversamente si correrebbe il rischio “... da un canto, di

paralizzare, senza sufficiente giustificazione, una normale attività bancaria,

finanziaria, amministrativa e commerciale (...) e, dall’altro, di

contraddire il principio della colpevolezza soggettiva, ossia riferita

all’intenzione dell’agente, che regge il diritto penale svizzero, e di

favorire, di conseguenza, la commissione di attività concepite dagli stessi

autori come truffaldine” (STF 10.6.1999 in re L.S., consid. 5).

14.

Il comportamento dell’accusato adempie appieno a questi requisiti.

Egli, come già detto, si è infatti presentato in

banca esibendo due documenti falsi per accedere al conto di una terza persona, il

che (cfr. il considerando precedente) è una tipica modalità operativa truffaldina,

costitutiva di inganno astuto.

Pacifici gli altri elementi costitutivi del reato

(atto di disposizione conseguente all’inganno ed indebito profitto in danno

dell’altrui patrimonio), se ne potrebbe concludere qui, ma nella specie, come

rettamente rileva l’atto di accusa, l‘inganno astuto messo in opera

dall’accusato non si è basato solo sul documento falso, ma è stato affiancato e

rafforzato dalla circostanza per cui i falsi non sono stati esibiti ad uno

sconosciuto funzionario, ma bensì alla funzionaria con cui egli, oramai da anni

(verbale __________, AI 26, pag. 2: “...con gli anni fra me e AC 1 si è

instaurata una certa amicizia...”), intratteneva rapporti d‘affari per sé e

per svariati “clienti“, tra cui proprio il PC 1, e con la quale, inoltre, aveva

allacciato una cordiale relazione, che eccede di certo il normale rapporto di

conoscenza che si instaura tra un cliente di un istituto bancario ed il proprio

funzionario di riferimento, conclusione alla quale si deve giungere in base

alle predette dichiarazioni delle parti in causa nonché all’oggettiva

circostanza degli inviti a pranzo del AC 1 alla __________.

E’ del tutto manifesto che il AC 1 nella specie

ha fatto leva su questo rapporto privilegiato per tamponare eventuali falle dei

documenti esibiti, aggiungendo così altra astuzia a quella già insita

nell‘esibizione medesima di un documento fasullo.

La __________, fatte le verifiche del caso, nulla

ha trovato di anormale (cfr. suo verbale 14 febbraio 2003, AI 26, pag. 3),

segno evidente che i documenti falsi erano, alla prova dei fatti, tali da non

destare sospetti (mentre che è facile disquisire a posteriori sull‘apparente

cattiva qualità degli stessi), oppure, in alternativa, che essa nulla ha

sospettato (anche) per effetto rapporto di fiducia e amicizia nei confronti del

AC 1, che avrebbe perciò permesso di sopperire alle eventuali lacune dei

documenti, impedendo che si ingenerasse il sospetto.

15.

La falsità in documenti è punita con la reclusione fino a cinque

anni o la detenzione ed è commessa da chiunque, a scopo d'indebito vantaggio

(non necessariamente pecuniario) o al fine di nuocere al patrimonio od a altri

diritti di una persona, tra altro forma un documento falso o altera un

documento vero oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente

alla verità, un fatto giuridicamente importante (art. 251 n. 1 CP); ove per

documento va inteso uno scritto destinato o atto a provare un fatto di portata

giuridica oppure un segno destinato a provare tale fatto (art. 110 n. 5 cpv. 1

CP).

Nel caso del falso ideologico occorre, per

distinguerlo dalla semplice (e non punibile) menzogna scritta, una credibilità

accresciuta del documento, ovvero una sua affidabilità particolare, tale da far

apparire inutile o non pretendibile un controllo da parte dei destinatari (DTF

123.

IV 61).

16.

Nel caso di specie è pacifica la qualifica di documenti degli

scritti propinati ad __________, di cui è stata falsificata la firma

dell’autore (si tratta di un cosiddetto falso materiale) e la cui portata

giuridica è ovvia, avendo consentito di svuotare a sua insaputa il conto

bancario dell’avente diritto. E’ inoltre manifesto che il AC 1 ha quanto meno

fatto uso dei falsi a fine d‘inganno esibendogli in banca per ottenere la

monetizzazione e la consegna degli averi del PC 1.

L‘atto di accusa addebita al prevenuto anche di

avere allestito i documenti in questione, e nelle circostanze date non vi

èmotivo di dubitare che sia così. Caduta infatti l‘unica spiegazione da lui fornita,

quella insensata della falsificazione da parte dell‘avente diritto, ed non essendo

quindi confermata la tesi della loro consegna da parte del PC 1, si ha che i falsi

devono pur essere stati allestiti da qualcuno. Essi, come si è visto, non sono di

qualità eccelsa, quindi non sono di certo stati confezionati da specialisti, ai

quali imputato si sarebbe in tale ipotesi rivolto. Non vi è pertanto altra

ragionevole ipotesi, se non quella che egli sia l’autore delle falsificazioni.

La circostanza non aggrava la colpa complessiva dell‘accusato: il reato di

falsità in documenti è in effetti nella valutazione complessiva dell‘illecito

solo un corollario della truffa, ed è già pienamente realizzato per avere fatto

consapevolmente uso dei falsi a fine d‘inganno. Esserne anche l‘autore non

aggrava in misura apprezzabile la situazione accusato.

17.

Giusta l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena alla colpa del

reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle sue

condizioni personali.

La gravità della colpa - secondo quanto rilevato

da Tribunale federale in numerose sentenze (valgano, quale esempio: DTF

127.

IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a e sentenze ivi citate) - è pertanto

il criterio fondamentale per la fissazione della pena.

Nella sua valutazione entrano in considerazione

numerosi fattori quali il movente e le circostanze esterne, l'intensità del

proposito o della negligenza, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo

d'esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la

durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo in seno ad una banda, la

recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il pentimento, e la volontà

di emendamento, la qualità della collaborazione con gli inquirenti, il

comportamento dopo la perpetrazione del reato, ecc. (DTF 127 IV 101

consid. 2; DTF 124 IV 44 consid. 2d). Tuttavia, nella misura del

possibile, devono essere evitate sanzioni che ostacolino il reinserimento del

condannato, tenendo conto tra l'altro degli effetti della condanna sulla sua

vita (DTF 128 IV 73 consid. 4; 127 IV 97 consid. 3).

Secondo l’art. 68 cifra 1 CP, inoltre, quando per

uno o più atti il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice

lo condanna alla pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura

adeguata.

18.

AC 1 ha commesso in concorso i reati ascrittigli, conseguendo il non

indifferente profitto di U$ 176'000.--, in piena consapevolezza, per mero fine

di arricchimento, dando prova anche di mancanza di scrupoli, non avendo esitato

nell’ingannare la funzionaria di banca con cui da anni coltivava anche un

rapporto di amicizia, e stante l’intento di danneggiare il patrimonio del PC 1,

un’altra persona che riponeva fiducia in lui, in quanto cliente delle sue

fumose prestazioni di consulenza o supervisione.

Non risulta che egli sia stato mosso da necessità

economiche particolari, o che in seguito sia stato colto da ripensamenti di

sorta.

D’altro canto, si considera che si è trattato di

un unico episodio, ancorché grave per l’entità del denaro sottratto, che il AC

1.

era incensurato, e che dai fatti è trascorso un certo periodo di tempo.

Nulla va invece riconosciuto all’accusato a

fronte dell’inesistente collaborazione con gli inquirenti e la Corte

giudicante, dovendosi semmai osservare (ma senza aggravamento della pena per

questo motivo) che egli ha invece semmai tentato di mescolare le carte, sino a

rendersi sospetto di truffa processuale in relazione allo scritto, non

confermato, allestito dalla __________ nel tentativo di comprovare la dazione

dei falsi ad opera dello stesso PC 1.

Tutto considerato, risulta adeguata alle

circostanze del caso e commisurata alla colpa del prevenuto la pena di 8 mesi

di detenzione proposta dal Procuratore Pubblico, e sulla quale, del resto, la

stessa difesa non ha speso una parola di critica.

Nulla osta alla sua sospensione condizionale, con

un periodo di prova di 2 anni.

19.

PC 1, costituitosi parte civile, insta per il risarcimento del capitale

di U$ 176'470.-- oltre a fr. 61'029.20 per interessi di mora e fr. 16'000.--

per costi di patrocinio.

La pretesa in capitale è liquida, e risulta dalla

conferma dell’atto di accusa, così come pacifica è la richiesta di interessi al

5% sull’ammontare del danno a partire dalla data dell’illecito, ossia il 24

agosto 1998.

La pretesa relativa ai costi di patrocinio non è

di contro stata debitamente comprovata, e va quindi rinviata al competente foro

civile.

20.

Al prevenuto erano stati sequestrati i crediti relativi ai saldi

attivi del suo conto personale n. __________ presso __________ e __________ di __________Ltd,

Londra, sempre presso __________, della quale si era dichiarato unico avente

diritto economico con la sottoscrizione del relativo formulario A, mentre che

in aula si è dichiarato beneficiario economico solo nella misura del 20%

(verbale dibattimentale, pag. 5).

Atteso che il denaro provento dei reati è

transitato sul predetto conto personale del AC 1, in precedenza privo di

disponibilità (cfr. rapporto EFIN, AI 19, pag. 5), e di lì è poi in parte stato

dirottato verso altre destinazioni, alcune certe -come i 20 milioni di lire

girati sul conto della teste __________ e prelevati dal AC 1 medesimo un anno

dopo (AI 19, pag. 5)- altre incerte, come ad esempio per i circa 108'000 Euro

prelevati a contanti in varie riprese, di cui si perdono le tracce (AI 19, pag.

6), la Corte ha senz’altro ritenuto di procedere alla confisca del saldo

residuo pari a circa 48'000 Euro (doc. TPC 5), ritenendolo provento di reato.

In queste circostanze, la Corte ha ritenuto che

anche il conto della __________ Ltd, aperto il 6 gennaio 1999, a pochi mesi dai

fatti, appartenga allo stesso AC 1 (dotato peraltro di solo poco più di 5'000

Euro nel marzo del 2002), deduzione avvalorata dal tentativo fatto al

dibattimento di attribuire ad altri innominati la titolarità economica di ben

l’80% della società, tenendo per sé solo il 20%. A fronte della firma del

formulario A indicante egli stesso come unico beneficiario economico (cfr.

classificatore piccolo documentazione bancaria, sezione 3), la Corte, onde non

aprire sul __________ la nuova ipotesi di reato per l'ulteriore falsità in

documenti relativa al formulario A, ha preferito credere all’evidenza

documentale, e perciò anche il credito relativo al saldo sequestrato di questo

conto è stato confiscato. Del resto, l’ipotesi di titolarità societaria di

quel conto appare smentita dall’attività, che alla luce della documentazione

bancaria appare essere quella di assistenza alle frodi fiscali commesse dai

soggetti residenti in Italia che, senza causale (__________non risulta avere

svolto attività di sorta, meritevole di ricevere sostanziosi accrediti

bancari), effettuavano cospicui accrediti in favore del conto in questione, puntualmente

prelevati a contanti dall’accusato dopo pochi giorni (cfr. classificatore

grande documentazione bancaria, prima sezione).

Visti gli art. 59 cifra 1, cifra 2 cpv. 3 e 60

CP, il provento delle confische, finalizzate in primo luogo alla restituzione

alla parte lesa, è stato attribuito alla parte civile in parziale risarcimento

del danno subito, dopo deduzione delle spese e tasse di giustizia.

21.

Le

spese del procedimento penale, con una tassa di giustizia di

fr. 500.--, sono a carico del condannato.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne che al n. 3;

visti gli art. 18, 36, 41,

58, 59, 60, 63, 68, 146, 251 CP;

9.

e segg.

CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 é

autore colpevole di:

1.1

truffa

per

avere,

il 20 agosto 1998, a Lugano,

per procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto,

ingannato con astuzia __________, funzionaria di __________,

Lugano, sottoponendole due

dichiarazioni fittizie al fine di prelevare denaro dal conto di PC 1,

inducendola in tale modo ad atti pregiudizievoli

al di lui patrimonio per USD 176'570.-;

1.2

falsità

in documenti

per

avere,

il 20 agosto 1998 ed in periodo precedente,

allestito e fatto uso di due false

“autorizzazioni”,

alfine di commettere la truffa di cui sopra;

e come

meglio descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

2.

Di

conseguenza, AC 1, è condannato:

2.1

alla pena di

8.

(otto) mesi di detenzione;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena privativa della libertà inflitta al condannato è condizionalmente

con un periodo di prova di 2 (due) anni.

4.

AC 1 è

condannato al pagamento di USD 176'570.- oltre interessi al 5% dal 24.08.1998

alla Parte Civile PC 1, che per la rimanenza è rinviato al competente foro

civile.

5.

È ordinata

la confisca dei due documenti falsi, nonché del saldo attivo dei conti no. __________

di AC 1 presso __________ e 247/553.591 di __________ Ltd, Londra c/o __________,

con devoluzione alla parte civile previo soddisfacimento delle tasse e spese di

giustizia.

6.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione

della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

TE 1

3.

PE 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 770.--

Testi fr. 80.--

Perizia fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 1'600.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster