72.2004.132
Truffa - falsità in documenti
20 luglio 2005Italiano39 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2004.132
Data decisione, Autorità:
20.07.2005, PENAL
Titolo:
Truffa - falsità in documenti
FALSITÀ IN DOCUMENTI
TRUFFA
art. 146 CPS
art. 251 CPS
Incarto n.
72.2004.132
Mendrisio,
20 luglio 2005/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Greta Cipolla,
lic. iur.,
Sedente nell’aula
penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
prevenuto colpevole
di:
1. truffa
per avere,
a Lugano, in data 20 agosto 1998,
per procacciare a sé un indebito profitto,
ingannato con astuzia __________ (funzionaria __________), inducendola ad atti
pregiudizievoli del patrimonio di PC 1,
cliente di __________;
e meglio per avere presentato alla citata
funzionaria di banca due dichiarazioni fittizie a firma del cliente PC 1,
mediante le quali l’accusato AC 1 veniva autorizzato a “disinvestire” gli averi
depositati sul conto __________ (intestato al citato cliente) e quindi a
“prelevare” la corrispondente somma di Lire 312'000’000.-,
consistendo l’inganno astuto:
-
nell’aver presentato alla funzionaria __________ due false autorizzazioni per
operare sul conto del clientePC 1, documenti apparentemente firmati da
quest’ultimo, sottacendo il fatto che, in realtà, si trattava di falsi;
-
nell’aver sfruttato il rapporto di fiducia professionale e d’amicizia
instauratosi fra lui medesimo (a sua volta, cliente di __________ e gerente esterno
per altri clienti __________) e la citata funzionaria __________, la quale lo
aveva peraltro già incontrato altre volte anche in presenza del cliente PC 1;
riuscendo così a indurre la
funzionaria __________ a versare, tramite bonifico bancario, l’importo di
complessivi USD 176'570.- (provenienti dal conto __________ no. __________ sul
proprio conto personale no. __________ presso __________, importo che in
seguito veniva prelevato parzialmente dall’accusato che lo utilizzava per suoi
scopi personali;
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
art. 146 cpv. 1 CP;
Fatti
2. falsità
in documenti
per avere,
a Lugano e in altre località non precisate,
in data 20 agosto 1998 e in periodo precedente,
al fine di perfezionare la truffa di cui al punto
1 del presente atto e quindi di procacciare a sé un indebito profitto,
formato due documenti fittizi, secondo i quali AC
1 veniva “autorizzato” dal cliente __________ PC 1 a “disinvestire dal conto
__________ la somma di lire totale” e quindi a “prelevare dal mio
conto __________ la somma di lire 312'000’000.-“,
documenti fittizi che sono stati allestiti
dall’accusato mediante falsificazione della firma del cliente PC 1 ottenuta
mediante il calco di una medesima firma autentica e meglio come risulta dal
rapporto della Polizia scientifica del 14 maggio 2002,
ritenuto che l’accusato AC 1 ha in seguito
personalmente utilizzato le due false “autorizzazioni”, presentandole alla
funzionaria __________ __________ e riuscendo quindi a farsi versare, tramite
bonifico bancario, l’importo di complessivi USD 176'570.- sul proprio conto
personale e meglio come descritto al p. 1 del presente atto d’accusa;
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
art. 251 cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 142/2004 del 16 novembre 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia DF 1.
§ RC 1 in
rappresentanza della PC 1
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 14:50.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
confermando l’atto d’accusa in ogni suo punto, ritenuto
come davanti alla certezza della falsità delle autorizzazioni, le motivazioni
addotte dall’accusato non abbiano credibilità poiché nessun riscontro è stato
trovato alle dichiarazioni fornite dal AC 1, il quale appare l’unico
interessato alla falsificazione delle autorizzazioni stesse, non opponendosi
all’eventuale attenuante del lungo tempo trascorso e poiché incensurato, visto
l’ammontare del danno, lo sfruttamento di una posizione di fiducia ed il
comportamento processuale reticente e di menzogne continue, conclude chiedendo
che l’accusato sia condannato alla pena di 8 mesi di detenzione sospesa
condizionalmente, la confisca dei conti __________ intestati all’accusato ed
ora sotto sequestro, nonché del conto __________ nella misura del 20% e delle autorizzazioni utilizzate come mezzo di
reato.
§ RC 1, rappresentante di Parte civile, il quale, confermando
l’atto d’accusa, si associa alla pubblica accusa per quanto attiene alla
colpevolezza dell’accusato, conclude chiedendo il totale risarcimento
dell’importo prelevato oltre gli interessi legali dal 1998, nonché ripetibili
per fr. 16'000.-.
§ Il Difensore, il quale ponendo in
risalto l’agire poco pulito della parte civile sia durante che dopo i fatti
(denuncia penale solo dopo 4 anni) e valorizzando il curriculum vitae
dell’accusato, che ha sempre rivestito ruoli di grande responsabilità senza mai
commettere reati del tipo di cui oggi si discute, conclude chiedendo
l’assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto, in via principale,
per mancanza di prove, in via subordinata, opponendosi alle richieste di parte
civile.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. È autore
colpevole di:
1.1 truffa
per
avere,
il 20 agosto 1998, a Lugano,
per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto,
ingannato con astuzia __________, funzionaria di __________
Lugano, sottoponendole due
dichiarazioni fittizie al fine di prelevare denaro dal conto di PC 1,
inducendola in tale modo ad atti pregiudizievoli
al di lui patrimonio per USD 176'570.-?
1.2. falsità
in documenti
per
avere,
il 20 agosto 1998 ed in periodo precedente,
allestito e fatto uso di due false
“autorizzazioni”
recanti la firma falsa di PC 1,
alfine di commettere la truffa di cui sopra?
E come
meglio descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
3.
Deve
essere condannato a risarcire l’indennità richiesta dalla Parte Civile?
4.
Deve
essere ordinata la confisca di quanto oggetto di sequestro?
Considerato, in fatto
ed in diritto
1.
Interrogato dal Procuratore Pubblico al riguardo della sua vita
anteriore, l’accusato ha dichiarato quanto segue (classificatore AI 1-100, AI
68, verbale 26 gennaio 2004, pag. 12):
" Sono
nato il __________ a __________ (__________). Ho frequentato le normali scuole
elementari fino alla 4a elementare a __________ dalla 5a elementare alla 1a
media a __________, dalla 2a media fino al 5° liceo scientifico (maturità) a __________.
In seguito ho conseguito la laurea in giurisprudenza all’università di __________
nel __________. In seguito ho iniziato la pratica notarile a __________.
Successivamente ho iniziato anche la pratica legale. Ho terminato il periodo di
praticantato in entrambe funzioni, non ho mai dato i relativi esami di
avvocatura, mentre ho tentato 3 volte l’esame di notariato senza superarlo. Nel
1991.
ho iniziato l’attività di promotore finanziario presso la Diffusione
finanziaria __________ a __________, attività che svolgevo a __________ fino al
1993.
In seguito sono stato responsabile finanziario presso l’Agenzia generale __________
__________ di __________ (__________) fino all’estate 1995. Dal 1995 al 1999 ho
lavorato presso il __________ a __________ e meglio come ho detto nel mio
precedente verbale. Dal gennaio 2000 al maggio 2000 direttore generale presso
la __________ (gruppo __________) di __________. Da ottobre 2000 fino ad
ottobre 2002 direttore generale e procuratore dell’agenzia generale __________ __________
di __________. Dal ottobre 2002 a tutt’oggi consulente presso l’agenzia
generale __________ __________ di __________. Specifico che queste mie attività
a far tempo dal 1993 le ho svolte in qualità di manager, vale a dire quale
dirigente aziendale al quale competevano le decisioni strategiche quotidiane
d’intesa con il consigli amministrazione della società. Il mio guadagno attuale
è di circa 1'500.- Euro mensili.
Mio padre di professione era geometra,
professione che non ha mai esercitato in quanto svolgeva attività di
responsabile di cantiere. Mia madre era dipendente comunale, anche lei con
funzioni di geometra. Ho un fratello maggiore che è nato nel __________ che si
chiama __________. Sono celibe e non ho avuto figli all’infuori del matrimonio."
Al dibattimento il Presidente gli ha contestato
l’esiguità del reddito dichiarato, a fronte di un’esperienza professionale
colma di incarichi prestigiosi, al che AC 1, che è incensurato sia in Svizzera
che in Italia, ha precisato di cumularvi le provvigioni di sua spettanza, per
il che il reddito globale sarebbe superiore.
2.
Tra
le varie attività esercitate dall‘imputato, di rilevo nel contesto del presente
procedimento è quella, occasionalmente svolta in specie negli anni ’90, di “consulente
d‘investimenti” per alcuni clienti da lui indirizzati alla filiale di Lugano Cassarate dell‘__________(in
seguito: __________), tra cui il denunciante PC 1, senza però essere un vero e
proprio gestore patrimoniale. Come egli stesso ha spiegato (classificatore AI
1-100, AI 27, verbale 14 febbraio 2003, pag. 2):
" Io
personalmente non mi occupavo di gestione patrimoniale, mi limitavo a seguire i
dossier degli investimenti. (…) In sostanza il mio compito era quello di venire
presso la filiale __________ di Lugano-Cassarate, prendere atto dell‘estratto posizione del cliente __________
e di riferire allo stesso in seguito."
Sull‘entità di questa attività appoggiata a __________
egli ha precisato che (verbale citato, pag. 3):
" ADR
che io mi recavo presso la filiale di __________ a __________ una o due volte
al mese, poiché gestivo conti anche di altri clienti, esclusivamente italiani.
Su molti conti di tali clienti italiani io avevo procura individuale. In altre
parole avrei potuto prelevare il denaro senza nessun problema. Avrò avuto circa
5-6 clienti che seguivo presso __________ di __________ e non su tutti avevo
autonomia di firma. L‘avrò avuta su 2 o 3 clienti per un totale di ca. 700 mio
di vecchie lire."
PC 1 definisce l‘imputato un “procacciatore
d‘affari“ (AI 25, verbale 14 febbraio 2003, pag. 2), su consiglio del quale
egli aveva trasferito presso __________ __________ il denaro rimasto dopo un
precedente investimento andato male.
Sul loro rapporto d‘affari al riguardo di quel conto
in __________, PC 1 afferma che (verbale citato, pag. 3):
" Capitava
che ogni tanto quando venivo in Ticino, in particolare presso l‘__________,
facevo il viaggio con AC 1, a volte con la mia auto e altre volte con la sua.
In sostanza noi ci facevamo compagnia per il viaggio. (…) Devo precisare che
ogni tanto, quando venivo in __________ a controllare la mia posizione con la __________
era presente anche il AC 1 che quindi ascoltava e veniva a conoscenza dei tipi
d‘investimento effettuati. Devo dire che ciò succedeva con il mio consenso."
A ben vedere non è chiaro quale fosse il
significato dell‘interferenza dell‘imputato laddove, come nel caso del PC 1,
non si occupava della gestione patrimoniale (svolta direttamente da __________)
e nemmeno disponeva di diritto di firma sul conto, limitandosi ad assistere ai
colloqui altrui in banca o (a suo dire) a farsi dare in banca delle
informazioni da riferire poi al cliente.
3.
La persona di riferimento dell‘accusato in __________ era la
funzionaria __________, che seguiva i conti delle varie persone portate
dall‘accusato in banca. Come dichiarato dall‘accusato (AI 27, pag. 3):
" Con __________
evidentemente ad un certo punto si è instaurato un rapporto cordiale, nel senso
che ci davamo anche del tu e una volta sono pure uscito a pranzo insieme."
Il PC 1 ha avuto la medesima percezione del
rapporto tra l‘accusato e la __________ (AI 25, pag. 2):
" ADR
che quando AC 1 ci presentò la __________ io capii che i due erano abbastanza
in confidenza, poiché si davano del tu. Mi correggo nel senso che il fatto che
fra i due c‘era un rapporto di confidenza mi è apparso evidente in occasione di
successive visite."
Anche __________ conferma in proposito le parole
dei due uomini (AI 26, verbale 14 febbraio 2003, pag. 2):
" Mi
ricordo del signor AC 1. SI trattava di un cliente di __________ che portava
altri clienti all‘istituto bancario. (…) Mi ricordo che il AC 1 in sostanza
portava suoi amici in banca dicendo che loro avevano necessità di aprire dei
conti in Svizzera per eseguire investimenti. (…) Devo dire che con gli anni fra
me e AC 1 si è instaurata una certa amicizia, nel senso che ci davamo del tu e
quando giungeva in banca verso tarda mattinata si usciva magari a mangiare
qualcosa assieme a mezzogiorno, nulla di più. Non sono mai uscita in
particolare con AC 1 a cena né lo frequentavo durante il mio tempo libero. Non
avevo nessuna relazione sentimentale con lui. Semplicemente si trattava di un
uomo della mie età circa e quindi, pur essendo un cliente si era instaurato un
rapporto amichevole."
4.
Il 20 agosto 1998 l‘imputato si è presentato in __________, da __________,
recando con sé due documenti di poche righe, scritti in parte con il computer
ed in parte completati a mano, asseritamente con firma manoscritta di PC 1 (gli
originali sono annessi alla perizia AI 85).
Il primo di essi recita:
" Autorizzo
il signor AC 1 a disinvestire dal mio conto n° __________ la somma di lire
totale"
laddove “AC 1 “, “__________ “ e “totale“
sono indicazioni manoscritte, ed il resto è scritto al computer.
Il secondo, a complemento del primo, indica che:
" Autorizzo
il signor AC 1 a prelevare dal mio conto __________ la somma di lire
312'000‘000"
in cui “AC 1 “, “__________ “ e “312'000‘000“
sono le parti manoscritte.
Le firme di PC 1 sono apposte con grafia
tremolante, e sotto di essere pare di scorgere un percorso a matita, come se le
stesse fossero state ricalcate o sovrascritte.
Sulla scorta di questi documenti __________ ha
smobilitato gli investimenti del PC 1 e ha accreditato al AC 1 il controvalore
in dollari, ossia U$176'570.96 (AI 26, allegato 3).
5.
PC 1 ha atteso quasi 4 anni per denunciare l‘accaduto al Ministero
Pubblico.
Nella propria denuncia dell’11 marzo 2002 (AI 1)
egli accusa il AC 1 di avergli in buona sostanza svuotato il conto per mezzo di
due autorizzazioni falsificate, commettendo perciò il reato di truffa. Nel
corso del verbale del 14 febbraio 2003 (AI 25), il PC 1 ha confermato la
propria denuncia, e perciò la tesi della falsificazione delle sue firme sulle
note autorizzazioni, precisando di non essere stato per alcun titolo debitore
del AC 1, e di non avere pertanto avuto motivo di sorta per consentirgli di
prelevare i suoi soldi presso __________.
6.
Già il 14 maggio 2002, la Polizia scientifica, così richiesta dal
Procuratore Pubblico, ha certificato in un breve rapporto la falsità delle
firme in questione (AI 13), rilevando che (pag. 3)
" L‘esame
delle firme contestate mette in evidenza un tracciato particolarmente stentato
e frammentato. Il ritmo delle firme è lento e contraddistinto da ripetuti e
continui tremolii che fanno oscillare il percorso del tratto, rendendolo
esitante. La pressione esercitata sullo strumento scrivente è eccessiva ad
indicazione di un tracciato lento. (…) Le due firme apposte a nome PC 1 sui
documenti “allegato 1 e 2“ sono entrambe delle falsificazioni eseguite mediante
calco di una medesima firma autentica."
7.
Sentito per la prima volta dal Procuratore Pubblico il 14 febbraio
2003.
(AI 27), l‘imputato ha ammesso di avere fatto il prelevamento in questione
per mezzo dei documenti incriminati.
Questi gli sarebbero stati consegnati, già
interamente compilati e sottoscritti, proprio da PC 1, recatosi presso il suo
studio di Verona. Secondo l‘accusato, con la consegna di quei documenti il PC 1
avrebbe inteso procedere al pagamento di un proprio debito nei suoi confronti,
relativo alla consegna della parte di utile a lui spettante per un operazione
finanziaria di cambio valuta da lire in dollari, indicatagli dal AC 1 ed
effettuata a Milano qualche tempo prima, con la quale il PC 1 investendo 500
milioni di lire aveva raddoppiato il capitale in un paio d‘ore. I dettagli
dell‘operazione di cambio e della successiva consegna dei documenti fasulli
sono, nel racconto dell‘accusato, i seguenti (AI 27,
pag. 4 e 5):
" ...all’inizio
dell’estate 1998 venni contattato da un mediatore che si chiama __________ che
di nome mi sembra faccia __________. Aveva l’ufficio nelle vicinanze della
stazione di Lugano. __________
mi disse che si poteva fare un buon affare con una transazione di cambio valuta
Lire/Dollaro. In sostanza se avessimo investito 500MIO di vecchie Lire avremmo
guadagnato il 100% nello spazio di un paio d’ore. In altre parole mettendo a
disposizione mezzo miliardo di vecchie lire ne avremmo ottenuto 1 miliardo. Io
parlai di tale operazione con PC 1 e lui accettò di parteciparvi. Ci recammo
pertanto presso __________ di Cassarate, dove lui prelevò in contanti ca.
500MIO di vecchie lire dai suoi conti. Mi sembra che per ottenere tale denaro
diede in garanzia qualche cosa oppure fece un’azione di disinvestimento.
Eravamo nel mese di luglio-agosto 1998.
Abbiamo messo il contante in auto e ci siamo
recati lo stesso giorno a Milano, presso uno studio legale, che mi sembra
chiamasi studio legale __________ che si trovava dalle parti della stazione
centrale di Milano. L’appuntamento fu fissato dal signor __________ il quale ci
disse che bisognava chiedere del dott. __________, cosa che noi effettivamente
facemmo. C’era __________ in un locale che dello studio legale aveva poco le
sembianze. Vi erano pure una macchinetta per contare le banconote e per
verificarne l’autenticità. Consegnammo i 500MIO di vecchie lire e ricevemmo
quale contropartita il controvalore di 1 miliardo di Lire. Non ricordo
l’importo in dollari di tale controvalore. Il denaro lo nascondemmo in
un’intercapedine della mia automobile e ritornammo __________ di __________ in
una cassetta di sicurezza intestata al sottoscritto e di cui PC 1 aveva una
procura. Tale cassetta di sicurezza presso __________ di Cassarate l’avevamo
aperta io e PC 1 il giorno stesso dell’operazione. PC 1 volle che
l’intestatario risultassi io per motivi fiscali.
Riguardo il guadagno di tali operazioni, si
decise che 50MIO di vecchie Lire dovevano andare a favore dell’intermediario __________,
mentre il rimanente (ca. 450MIO) sarebbe dovuto venir diviso fra io e il PC 1.
La cassetta di sicurezza l’avevamo aperta prima di partire per Milano quel
giorno. Entrambi avevamo una chiave.
Qualche giorno dopo sono ritornato presso __________
Cassarate per prelevare la parte di mia spettanza dalla cassetta di sicurezza,
ma dopo averla aperta l’ho trovata completamente vuota. Non c’era più nemmeno
un dollaro. Mi sembra che nella cassetta vi fossero solo dollari. Sono quindi
ritornato a Verona e chiesi spiegazioni a PC 1 il quale mi disse che aveva
dovuto prelevare il contante dalla cassetta di sicurezza per suoi affari
personali. Non mi disse quali. PC 1 mi disse di non preoccuparmi per la mia
parte, poiché tanto presso __________ vi erano ancora i suoi conti con saldi
attivi.
Io chiesi pertanto a PC 1 quando saremmo andati
assieme a prelevare il denaro dai suoi conti e lui rispose che ci saremmo
accordati nei prossimi giorni. In seguito io telefonai 3/4 volte a PC 1, finché
una sera ci trovammo presso il mio studio a Verona. Fu proprio in tale
occasione che PC 1 mi consegnò le due autorizzazioni a disinvestire
rispettivamente a prelevare dal suo conto __________ la somma di 312MIO di
vecchie Lire."
8.
Il PC 1 contesta fermamente la tesi dell‘imputato. Questi gli
avrebbe in effetti proposto un‘operazione di cambio del genere, in vista della
quale egli avrebbe realmente prelevato dai propri conti la somma di 500 milioni
di lire, ma il guadagno prospettato sarebbe stato del 10% e non certo del 100%.
Essi si sarebbero recati a Milano con il denaro, incontrando due persone nella
hall di un albergo, ma secondo il PC 1, egli avrebbe rifiutato di procedere
nell‘operazione, avendo appreso che la stessa andava effettuata in un non
specificato ufficio di questi personaggi, e non invece in una banca. Egli
avrebbe perciò tenuto il denaro e l‘avrebbe riversato qualche giorno dopo sul
proprio conto in __________ (AI 28, pag. 3).
9.
Al dibattimento il prevenuto ha sostanzialmente confermato la
propria tesi, fornendo comunque alcuni dettagli supplementari. I dollari USA
oggetto del cambio sarebbero stati provento di una non precisata operazione
immobiliare. Egli, diligentemente, avrebbe chiesto di vedere il relativo
rogito, che però non sarebbe stato disponibile. Perciò avrebbe consigliato al PC
1.
di desistere, mentre che questi avrebbe voluto comunque procedere (verbale
dibattimentale, pag. 2).
La Corte ha proceduto anche all‘assunzione della
testimonianza della signora __________, amica e cliente dell‘imputato (nel
senso che anch‘essa ha un conto in __________, sul quale l‘imputato ha
oltretutto procura; verbale dibattimentale, pag. 3), che avrebbe assistito
all‘operazione di cambio, come preannunciato dall‘accusato nel proprio verbale
del 26 gennaio 2004 (AI 68, pag. 4), contraddicendo così la propria precedente
affermazione secondo cui “nessuna persona all‘infuori del __________ ha
assistito a tale transazione“ (verbale di confronto PC 1/AC 1 del 14
febbraio 2003, AI 28, pag. 4).
La teste ha invero confermato di essere stata
presente, e ha dichiarato che l‘operazione di cambio fu portata a termine, ma
sulla centrale questione dei termini della transazione (valute scambiate, corso
del cambio, margini di guadagno) nulla ha saputo riferire (cfr. verbale dibattimentale,
pag. 4).
10.
La Corte ritiene il racconto e le spiegazioni dell‘accusato del
tutto inverosimili e non credibili, e questo per almeno due fondamentali ordini
di motivi:
a) Secondo la ferrea logica finanziaria che regge sia le transazioni
economiche lecite che quelle illecite, nessuno regala mai nulla.
Pertanto, non può esistere alcuna lecita
operazione di cambio valuta in cui una parte è disposta a scambiare della
valuta avente corso legale (cioè soldi veri) e di provenienza lecita alla metà del
suo valore, e questo a maggior ragione quando ad essere svenduta (anzi,
regalata) sarebbe stata la valuta più forte, il dollaro USA, cambiata in valuta
debole (lira italiana) alla metà del proprio valore.
Restano aperte le ipotesi del riciclaggio di denaro
provento di narcotraffico o altra attività criminale, ma nell‘opinione della
Corte, nemmeno questo denaro viene ceduto alla metà del proprio valore
(oltretutto, nella specie, senza avere garanzie della migliore provenienza del
denaro portato dal duo AC 1 /PC 1).
b) Anche volendo accettare per un attimo la possibilità dell‘esistenza
della miracolosa operazione con cui raddoppiare il proprio denaro, si dovrebbe
ritenere veramente ingrato il PC 1 qualora in tale ipotesi avesse rifiutato di
consegnare al AC 1 la sua parte di quel guadagno così facilmente conseguito.
Ma allora, anche nell‘evenienza di un PC 1 tanto
avido ed ingrato da nulla volere consegnare al povero AC 1, perché non dirgli
semplicemente di non essere intenzionato a dargli alcunché, e perché mai,
invece, gli avrebbe consegnato delle autorizzazioni falsificate (ovvero con cui
il PC 1 avrebbe falsificato la sua stessa firma….), con le quali a rigore di
logica il AC 1 nulla sarebbe riuscito a prelevare?
11.
L‘imputato, in effetti, non è riuscito a venire a capo di questi
interrogativi.
Della magica operazione di lecita moltiplicazione
della lira basti dire che essa non era mai stata fatta in precedenza e non è più
stata fatta in seguito (AI 68, pag. 3).
Sfortunatamente (per il AC 1), egli non è stato
in grado, nonostante l‘evidente interesse nel riuscirci a fronte del
procedimento penale in essere, né di fornire l‘indirizzo del fantomatico “mediatore“
__________ di Lugano, e questo
nonostante un asserito casuale contatto telefonico nell‘estate del 2003 (AI 68,
pag. 2), in occasione del quale il __________ non ha evidentemente avuto la
presenza di spirito di ricordarsi che gli occorreva un recapito del proprio
interlocutore per cavarsi dai guai con la giustizia elvetica…
Allo stesso modo, non meno fantomatico è
risultato essere il misterioso “avv. __________ “ di Milano, del cui studio
legale il AC 1 aveva invero avuto le coordinate dal __________, ma,
malauguratamente, “Non sono riuscito a risalire al luogo a Milano dove mi
sono trovato per eseguire l‘operazione di cambio valuta“ (AI 68, pag. 3),
rammentando quanto meno che si trova “vicino alla stazione centrale” (AI
28, pag. 4).
In simili circostanze appare addirittura normale
(nel senso che sarebbe stato strano il contrario) che l‘operazione di cambio
sia stata fatta senza allestire documentazione di sorta, e che pertanto
l‘accusato debba ammettere di non potere dimostrare di avere consegnato il
denaro al __________ (AI 68, pag. 2).
Incalzato dal Presidente sulla questione della
sicura illegalità di siffatta operazione qualora fosse esistita nei termini
enunciati dall‘accusato (tale da aprire per lui scenari di illecito ben
peggiori della truffa che gli viene addebitata), il AC 1 ha sottolineato la propria
buona fede e la correttezza del suo comportamento, essendo stato pronto a
desistere, salvo però proclamarsi comunque creditore nei confronti del PC 1
dopo che questi aveva concluso l‘operazione nonostante l‘avviso contrario del
prevenuto (verbale dibattimentale, pag. 2).
Pertanto, si ha che se l‘operazione di cambio al
100% di guadagno non esiste, il PC 1 non era debitore di nulla nei confronti
dell‘imputato, che non aveva perciò motivo di svuotarne il conto.
Se di contro, per denegata ipotesi, l‘operazione
esistesse, il risultato non cambierebbe: trattandosi in tal caso di operazione
sicuramente illecita, non esisterebbe alcun credito esigibile volto alla
consegna della metà del profitto illegalmente conseguito, per il che il
prelevamento effettuato in __________ sarebbe comunque ingiustificato in
un‘ottica civilistica.
La testimonianza della __________, che va letta
con la dovuta cautela (dichiara il AC 1: “Abbiamo fatto il viaggio assieme
ieri pomeriggio in vista del processo”, verbale dibattimentale, pag. 3),
non è di certo conclusiva nel senso auspicato dall’accusato, attestando solo
della conclusione dell’operazione, senza nulla dire sui termini della stessa.
Volendo credere che l’operazione fu fatta,
parrebbe alla Corte, secondo la predetta logica dei rapporti commerciali (che è
molto più attendibile di qualunque testimone), infinitamente più verosimile la
tesi dell’utile del 10% del PC 1 (che in tal caso avrebbe però mentito quo alla
conclusione dell’operazione), ma questo non è sufficiente alle tesi del
prevenuto, bisognoso di inventarsi (il termine non è casuale) un credito di
circa 300 milioni di lire per giustificare il saccheggio del conto del proprio
cliente. E’ in quest’ottica quasi superfluo prendere atto che nemmeno la magica
operazione di cui favoleggia l’accusato vi riesce appieno, posto che a fronte
di un asserito suo credito di lire 275 milioni (50 milioni da lui anticipati
all’inafferrabile mediatore, 225 milioni di quota parte dell’utile netto), egli
ha prelevato dollari per il controvalore di 312 milioni di lire, ovvero quasi
40.
in più, senza che la differenza possa essere spiegata, come tenta di fare il
AC 1, con una misteriosa “minus valenza o di spese cambio dollari” (AI
27, pag. 5), spese in tal caso davvero salate, oppure con una (assai repentina)
“differenza di corso del dollaro” (AI 27, pag. 7).
Quanto al motivo per cui il PC 1 avrebbe rimesso
all‘imputato due documenti recanti la propria firma falsificata, così da non
consentirgli di prelevare dal suo conto (ovvero per ottenere il medesimo
risultato per il quale era sufficiente rimanere passivi e non fare nulla),
l‘imputato ha solamente potuto ipotizzare che egli l‘avrebbe fatto “per
farmi finire nei guai“ (AI 27, pag. 7). Ciò secondo la Corte è assai poco
verosimile, visto che siffatto comportamento, oltre ad essere crudele e
irriconoscente nei confronti di chi ha fatto conseguire un sì lauto guadagno,
era pericoloso per lo stesso PC 1, in quanto lo esponeva (qualora il AC 1 fosse
stato fermato in banca) alla necessità di dovere fornire spiegazioni
all‘autorità elvetica, quando solitamente destare l‘attenzione è l‘ultima cosa
che un cittadino italiano desidera al riguardo dei suoi fondi esteri non
dichiarati al fisco, oppure, in alternativa, al rischio di perdere i soldi
(qualora il AC 1 fosse riuscito, come è riuscito, a prelevare).
Certo, l‘accusato ha tentato di suffragare la
propria versione dei fatti, secondo la quale i documenti incriminati gli
sarebbero stati portati in ufficio già confezionati, invocando la testimonianza
di __________, che avrebbe assistito alla consegna degli stessi (AI 27, pag.
6).
La __________ è invero stata solerte
nell‘allestire una dichiarazione manoscritta in tal senso, in cui racconta
della presenza del __________ nello studio del __________, e della consegna di
almeno un documento, di cui oltretutto le sarebbe stato chiesto di ricavare
fotocopia, per il che essa narra che “non potei non notare il contenuto del
documento, che peraltro portava in calce la firma del sig. PC 1 “
(dichiarazione 24 maggio 2002 di __________, AI 16, pag. 2). Ciò nonostante, essa
stranamente nulla riferisce sul contenuto di quel documento che non aveva
potuto fare a meno di notare, ed ancor più stranamente, negli oltre tre anni
intercorsi dalla firma della dichiarazione non vi è stato modo di ottenerne
conferma per il mezzo di un regolare interrogatorio. La __________, infatti,
pur essendo teoricamente disponibile tutti i giovedì alle ore 18.00 (AI 31), vi
si è costantemente sottratta, adducendo dapprima un‘assenza estiva di tre mesi
(giugno-settembre 2003) per curare i propri interessi in Spagna (AI 46),
facendo quindi pervenire, tramite l‘accusato, un certificato medico datato 22
luglio 2003 (cioè quando si sarebbe trovata a Tenerife a curare i propri
interessi) che le addebita “sintomatologia ansioso depressiva con attacchi
di panico“ (allegato ad AI 68), salvo infine fare sapere, per voce del AC 1,
“che per problemi personali e meglio di salute la signora __________ mi ha
detto di lasciarla in pace e che non è disposta a venire a testimoniare“
(AI 68, pag. 3).
Una volta in più, pertanto, le peregrine tesi
dell‘accusato sfuggono ad ogni possibilità di verifica. Nelle circostanze date,
la Corte non può che ritenere la falsità della dichiarazione manoscritta della __________,
che ben comprende che un conto è rilasciare un testo compiacente, e che un
altro paio di maniche è venirlo a confermare in qualità di testimone avanti
all‘autorità penale estera.
12.
Posto che la Corte, in definitiva, non ha minimamente creduto alle
inverosimili spiegazioni fornite dall‘accusato, si ha che dal profilo oggettivo
il suo comportamento possiede tutte le caratteristiche di una truffa (inganno
di una funzionaria di banca per mezzo dell‘utilizzo di un documento falso e
facendo leva sul pregresso rapporto di fiducia, con conseguente ottenimento di
un atto di disposizione a proprio profitto ed in danno del patrimonio altrui),
mentre che dal profilo soggettivo non sussiste alcuna ragionevole
giustificazione del predetto comportamento.
Ciò significa che dal lato soggettivo l‘agire del
AC 1 non può essere considerato altrimenti che non la deliberata spoliazione
del conto del PC 1 al fine di arricchirsi indebitamente per mezzo dell‘inganno
della funzionaria di __________, così indotta alla disposizione patrimoniale in
danno di __________ medesima o del patrimonio del PC 1.
Rispetto alle fole del AC 1, risulta quindi in conclusione
maggiormente credibile il PC 1 (personaggio comunque nel complesso tutt‘altro
che limpido e cristallino, la cui esposizione in sede di denuncia non è priva
di omissioni anche rilevanti), laddove racconta che il prevenuto, da lui interpellato
telefonicamente per chiedere ragione del prelevamento, “mi rispose che mi
aveva fatto lo ”scherzetto“, lasciando chiaramente intendere di aver preso il
denaro, confidando sul fatto che non avrei mai sporto denuncia penale per
motivi fiscali con la finanza italiana“ (AI 25, pag. 4).
Secondo la Corte, ricorrono pertanto a carico del
prevenuto tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell‘ascritto reato di
truffa.
13.
Per l‘art. 146 CP, infatti, commette truffa
e è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, a
scopo d'indebito profitto, tra altro inganna con astuzia una persona per
indurla ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio o a quello di altri.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
( DTF 122 IV 197; 120 IV 188; 119 IV 29; 118 IV 35 e 359; 116 IV 23; 107
IV 170, cons. 2 a; 101 I a 613; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, BT I,
§ 15 n. 16-18 e rif.; Trechsel, Kurzkommentar, all’art. 146 n. 7), una
semplice menzogna facilmente controllabile e avvertibile da parte della vittima
non basta a qualificare l'inganno. Agisce però con astuzia chi, nell'ingannare,
si avvale di uno scaltro e raffinato sistema di bugie (di una messa in scena)
oppure di particolari artifizi o manovre fraudolente, e ciò indipendentemente
dalla controllabilità delle sue affermazioni, come anche chi, pur limitandosi a
mentire, dissuade nel contempo la vittima dall'effettuare il controllo del
mendacio oppure può presumere, date le circostanze, che a seguito di un
particolare rapporto di fiducia o di regole chiare il controllo non sarà fatto.
L’inganno è altresì astuto quando il controllo della menzogna richiede uno
sforzo particolare o non può essere preteso o è impossibile. L’utilizzo di uno
o più documenti falsi è in tal senso una tipica modalità d’agire truffaldina (Trechsel,
opera citata, n. 8 ad art. 146 CP).
In questo contesto anche il comportamento della
vittima va esaminato, poiché una sua concolpa può escludere l’astuzia, a meno
che chi la inganna profitti di un suo stato d’inferiorità conseguente a
inesperienza, malattia, dipendenza, subordinazione, bisogno o simili (DTF
120.
IV 186; Roth in: SJ 120 157-9).
In merito alla sua recente e più esigente
giurisprudenza circa gli obblighi di diligenza della vittima di un inganno il
Tribunale federale ha comunque precisato che con essa “...non ha inteso
elevarne particolarmente la soglia e incoraggiare l’impunità di coloro che
ricorrono alla frode confidando che il giudice li prosciolga in base a una
sempre esistente possibilità astratta di verifica o controllo” del mendacio,
atteso come diversamente si correrebbe il rischio “... da un canto, di
paralizzare, senza sufficiente giustificazione, una normale attività bancaria,
finanziaria, amministrativa e commerciale (...) e, dall’altro, di
contraddire il principio della colpevolezza soggettiva, ossia riferita
all’intenzione dell’agente, che regge il diritto penale svizzero, e di
favorire, di conseguenza, la commissione di attività concepite dagli stessi
autori come truffaldine” (STF 10.6.1999 in re L.S., consid. 5).
14.
Il comportamento dell’accusato adempie appieno a questi requisiti.
Egli, come già detto, si è infatti presentato in
banca esibendo due documenti falsi per accedere al conto di una terza persona, il
che (cfr. il considerando precedente) è una tipica modalità operativa truffaldina,
costitutiva di inganno astuto.
Pacifici gli altri elementi costitutivi del reato
(atto di disposizione conseguente all’inganno ed indebito profitto in danno
dell’altrui patrimonio), se ne potrebbe concludere qui, ma nella specie, come
rettamente rileva l’atto di accusa, l‘inganno astuto messo in opera
dall’accusato non si è basato solo sul documento falso, ma è stato affiancato e
rafforzato dalla circostanza per cui i falsi non sono stati esibiti ad uno
sconosciuto funzionario, ma bensì alla funzionaria con cui egli, oramai da anni
(verbale __________, AI 26, pag. 2: “...con gli anni fra me e AC 1 si è
instaurata una certa amicizia...”), intratteneva rapporti d‘affari per sé e
per svariati “clienti“, tra cui proprio il PC 1, e con la quale, inoltre, aveva
allacciato una cordiale relazione, che eccede di certo il normale rapporto di
conoscenza che si instaura tra un cliente di un istituto bancario ed il proprio
funzionario di riferimento, conclusione alla quale si deve giungere in base
alle predette dichiarazioni delle parti in causa nonché all’oggettiva
circostanza degli inviti a pranzo del AC 1 alla __________.
E’ del tutto manifesto che il AC 1 nella specie
ha fatto leva su questo rapporto privilegiato per tamponare eventuali falle dei
documenti esibiti, aggiungendo così altra astuzia a quella già insita
nell‘esibizione medesima di un documento fasullo.
La __________, fatte le verifiche del caso, nulla
ha trovato di anormale (cfr. suo verbale 14 febbraio 2003, AI 26, pag. 3),
segno evidente che i documenti falsi erano, alla prova dei fatti, tali da non
destare sospetti (mentre che è facile disquisire a posteriori sull‘apparente
cattiva qualità degli stessi), oppure, in alternativa, che essa nulla ha
sospettato (anche) per effetto rapporto di fiducia e amicizia nei confronti del
AC 1, che avrebbe perciò permesso di sopperire alle eventuali lacune dei
documenti, impedendo che si ingenerasse il sospetto.
15.
La falsità in documenti è punita con la reclusione fino a cinque
anni o la detenzione ed è commessa da chiunque, a scopo d'indebito vantaggio
(non necessariamente pecuniario) o al fine di nuocere al patrimonio od a altri
diritti di una persona, tra altro forma un documento falso o altera un
documento vero oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente
alla verità, un fatto giuridicamente importante (art. 251 n. 1 CP); ove per
documento va inteso uno scritto destinato o atto a provare un fatto di portata
giuridica oppure un segno destinato a provare tale fatto (art. 110 n. 5 cpv. 1
CP).
Nel caso del falso ideologico occorre, per
distinguerlo dalla semplice (e non punibile) menzogna scritta, una credibilità
accresciuta del documento, ovvero una sua affidabilità particolare, tale da far
apparire inutile o non pretendibile un controllo da parte dei destinatari (DTF
123.
IV 61).
16.
Nel caso di specie è pacifica la qualifica di documenti degli
scritti propinati ad __________, di cui è stata falsificata la firma
dell’autore (si tratta di un cosiddetto falso materiale) e la cui portata
giuridica è ovvia, avendo consentito di svuotare a sua insaputa il conto
bancario dell’avente diritto. E’ inoltre manifesto che il AC 1 ha quanto meno
fatto uso dei falsi a fine d‘inganno esibendogli in banca per ottenere la
monetizzazione e la consegna degli averi del PC 1.
L‘atto di accusa addebita al prevenuto anche di
avere allestito i documenti in questione, e nelle circostanze date non vi
èmotivo di dubitare che sia così. Caduta infatti l‘unica spiegazione da lui fornita,
quella insensata della falsificazione da parte dell‘avente diritto, ed non essendo
quindi confermata la tesi della loro consegna da parte del PC 1, si ha che i falsi
devono pur essere stati allestiti da qualcuno. Essi, come si è visto, non sono di
qualità eccelsa, quindi non sono di certo stati confezionati da specialisti, ai
quali imputato si sarebbe in tale ipotesi rivolto. Non vi è pertanto altra
ragionevole ipotesi, se non quella che egli sia l’autore delle falsificazioni.
La circostanza non aggrava la colpa complessiva dell‘accusato: il reato di
falsità in documenti è in effetti nella valutazione complessiva dell‘illecito
solo un corollario della truffa, ed è già pienamente realizzato per avere fatto
consapevolmente uso dei falsi a fine d‘inganno. Esserne anche l‘autore non
aggrava in misura apprezzabile la situazione accusato.
17.
Giusta l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena alla colpa del
reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle sue
condizioni personali.
La gravità della colpa - secondo quanto rilevato
da Tribunale federale in numerose sentenze (valgano, quale esempio: DTF
127.
IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a e sentenze ivi citate) - è pertanto
il criterio fondamentale per la fissazione della pena.
Nella sua valutazione entrano in considerazione
numerosi fattori quali il movente e le circostanze esterne, l'intensità del
proposito o della negligenza, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo
d'esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la
durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo in seno ad una banda, la
recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il pentimento, e la volontà
di emendamento, la qualità della collaborazione con gli inquirenti, il
comportamento dopo la perpetrazione del reato, ecc. (DTF 127 IV 101
consid. 2; DTF 124 IV 44 consid. 2d). Tuttavia, nella misura del
possibile, devono essere evitate sanzioni che ostacolino il reinserimento del
condannato, tenendo conto tra l'altro degli effetti della condanna sulla sua
vita (DTF 128 IV 73 consid. 4; 127 IV 97 consid. 3).
Secondo l’art. 68 cifra 1 CP, inoltre, quando per
uno o più atti il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice
lo condanna alla pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura
adeguata.
18.
AC 1 ha commesso in concorso i reati ascrittigli, conseguendo il non
indifferente profitto di U$ 176'000.--, in piena consapevolezza, per mero fine
di arricchimento, dando prova anche di mancanza di scrupoli, non avendo esitato
nell’ingannare la funzionaria di banca con cui da anni coltivava anche un
rapporto di amicizia, e stante l’intento di danneggiare il patrimonio del PC 1,
un’altra persona che riponeva fiducia in lui, in quanto cliente delle sue
fumose prestazioni di consulenza o supervisione.
Non risulta che egli sia stato mosso da necessità
economiche particolari, o che in seguito sia stato colto da ripensamenti di
sorta.
D’altro canto, si considera che si è trattato di
un unico episodio, ancorché grave per l’entità del denaro sottratto, che il AC
1.
era incensurato, e che dai fatti è trascorso un certo periodo di tempo.
Nulla va invece riconosciuto all’accusato a
fronte dell’inesistente collaborazione con gli inquirenti e la Corte
giudicante, dovendosi semmai osservare (ma senza aggravamento della pena per
questo motivo) che egli ha invece semmai tentato di mescolare le carte, sino a
rendersi sospetto di truffa processuale in relazione allo scritto, non
confermato, allestito dalla __________ nel tentativo di comprovare la dazione
dei falsi ad opera dello stesso PC 1.
Tutto considerato, risulta adeguata alle
circostanze del caso e commisurata alla colpa del prevenuto la pena di 8 mesi
di detenzione proposta dal Procuratore Pubblico, e sulla quale, del resto, la
stessa difesa non ha speso una parola di critica.
Nulla osta alla sua sospensione condizionale, con
un periodo di prova di 2 anni.
19.
PC 1, costituitosi parte civile, insta per il risarcimento del capitale
di U$ 176'470.-- oltre a fr. 61'029.20 per interessi di mora e fr. 16'000.--
per costi di patrocinio.
La pretesa in capitale è liquida, e risulta dalla
conferma dell’atto di accusa, così come pacifica è la richiesta di interessi al
5% sull’ammontare del danno a partire dalla data dell’illecito, ossia il 24
agosto 1998.
La pretesa relativa ai costi di patrocinio non è
di contro stata debitamente comprovata, e va quindi rinviata al competente foro
civile.
20.
Al prevenuto erano stati sequestrati i crediti relativi ai saldi
attivi del suo conto personale n. __________ presso __________ e __________ di __________Ltd,
Londra, sempre presso __________, della quale si era dichiarato unico avente
diritto economico con la sottoscrizione del relativo formulario A, mentre che
in aula si è dichiarato beneficiario economico solo nella misura del 20%
(verbale dibattimentale, pag. 5).
Atteso che il denaro provento dei reati è
transitato sul predetto conto personale del AC 1, in precedenza privo di
disponibilità (cfr. rapporto EFIN, AI 19, pag. 5), e di lì è poi in parte stato
dirottato verso altre destinazioni, alcune certe -come i 20 milioni di lire
girati sul conto della teste __________ e prelevati dal AC 1 medesimo un anno
dopo (AI 19, pag. 5)- altre incerte, come ad esempio per i circa 108'000 Euro
prelevati a contanti in varie riprese, di cui si perdono le tracce (AI 19, pag.
6), la Corte ha senz’altro ritenuto di procedere alla confisca del saldo
residuo pari a circa 48'000 Euro (doc. TPC 5), ritenendolo provento di reato.
In queste circostanze, la Corte ha ritenuto che
anche il conto della __________ Ltd, aperto il 6 gennaio 1999, a pochi mesi dai
fatti, appartenga allo stesso AC 1 (dotato peraltro di solo poco più di 5'000
Euro nel marzo del 2002), deduzione avvalorata dal tentativo fatto al
dibattimento di attribuire ad altri innominati la titolarità economica di ben
l’80% della società, tenendo per sé solo il 20%. A fronte della firma del
formulario A indicante egli stesso come unico beneficiario economico (cfr.
classificatore piccolo documentazione bancaria, sezione 3), la Corte, onde non
aprire sul __________ la nuova ipotesi di reato per l'ulteriore falsità in
documenti relativa al formulario A, ha preferito credere all’evidenza
documentale, e perciò anche il credito relativo al saldo sequestrato di questo
conto è stato confiscato. Del resto, l’ipotesi di titolarità societaria di
quel conto appare smentita dall’attività, che alla luce della documentazione
bancaria appare essere quella di assistenza alle frodi fiscali commesse dai
soggetti residenti in Italia che, senza causale (__________non risulta avere
svolto attività di sorta, meritevole di ricevere sostanziosi accrediti
bancari), effettuavano cospicui accrediti in favore del conto in questione, puntualmente
prelevati a contanti dall’accusato dopo pochi giorni (cfr. classificatore
grande documentazione bancaria, prima sezione).
Visti gli art. 59 cifra 1, cifra 2 cpv. 3 e 60
CP, il provento delle confische, finalizzate in primo luogo alla restituzione
alla parte lesa, è stato attribuito alla parte civile in parziale risarcimento
del danno subito, dopo deduzione delle spese e tasse di giustizia.
21.
Le
spese del procedimento penale, con una tassa di giustizia di
fr. 500.--, sono a carico del condannato.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne che al n. 3;
visti gli art. 18, 36, 41,
58, 59, 60, 63, 68, 146, 251 CP;
9.
e segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 é
autore colpevole di:
1.1
truffa
per
avere,
il 20 agosto 1998, a Lugano,
per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto,
ingannato con astuzia __________, funzionaria di __________,
Lugano, sottoponendole due
dichiarazioni fittizie al fine di prelevare denaro dal conto di PC 1,
inducendola in tale modo ad atti pregiudizievoli
al di lui patrimonio per USD 176'570.-;
1.2
falsità
in documenti
per
avere,
il 20 agosto 1998 ed in periodo precedente,
allestito e fatto uso di due false
“autorizzazioni”,
alfine di commettere la truffa di cui sopra;
e come
meglio descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2.
Di
conseguenza, AC 1, è condannato:
2.1
alla pena di
8.
(otto) mesi di detenzione;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione
della pena privativa della libertà inflitta al condannato è condizionalmente
con un periodo di prova di 2 (due) anni.
4.
AC 1 è
condannato al pagamento di USD 176'570.- oltre interessi al 5% dal 24.08.1998
alla Parte Civile PC 1, che per la rimanenza è rinviato al competente foro
civile.
5.
È ordinata
la confisca dei due documenti falsi, nonché del saldo attivo dei conti no. __________
di AC 1 presso __________ e 247/553.591 di __________ Ltd, Londra c/o __________,
con devoluzione alla parte civile previo soddisfacimento delle tasse e spese di
giustizia.
6.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC 1
2.
TE 1
3.
PE 1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 770.--
Testi fr. 80.--
Perizia fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 1'600.--
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster