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Decisione

72.2004.133

appropriazione indebita di autoveicoli - truffa - violazioni al codice penale militare

8 giugno 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

6 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2

anni.

§ La Difesa, la quale postula una massiccia riduzione della

pena.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1

1. È autore

colpevole di:

1.1 ripetuta

appropriazione indebita

per

essersi, nel mese di giugno 2001,

a __________,

__________, __________ ed in altre imprecisate località all’estero, a scopo d’indeb__________

1.1.2 del furgone

Peugeot Export 220C, TI __________, n. matricola __________ in danno della

società PC 1, ricavando con la vendita del veicolo un indebito profitto di Euro

3’000.-?

1.2 truffa

per avere, a

maggio del 2001,

a __________ e

a __________, a scopo d’indebito profitto,

ingannato con

astuzia i funzionari della società PC 2, inducendoli a concedergli un prestito

di fr. 20'000.-, sapendo già alla sottoscrizione del contratto di prestito di

non fare fronte al relativo rimborso?

1.3 ripetuta

omissione del servizio

per avere

omesso di presentarsi,

senza

l’intenzione di rifiutare il servizio militare,

al servizio __________

ad __________ nel periodo 4.11.2002-22.11.2002, nonché al tiro obbligatorio per

il 2001, 2002 e 2003?

1.4 inosservanza

di prescrizioni di servizio

per avere

omesso di notificare al caposezione militare del Comune di domicilio di __________

il suo cambiamento di domicilio avvenuto nel corso del 2001?

E come meglio

descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti;

visti gli art. 18, 36,

41, 63, 68, 69, 138, 146 CP; 72, 82 CPM;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 é

autore colpevole di:

1.1

ripetuta

appropriazione indebita

per

essersi, nel mese di giugno 2001,

a __________, __________, __________ ed in altre

imprecisate località all’estero, a scopo d’indebito profitto, appropriato

indebitamente:

1.1.1

della vettura

Audi S3 4, n. matricola __________, TI __________, in danno della società di

leasing PC 2 ricavando con la vendita del veicolo un indebito profitto di fr.

38'500.- ;

1.1.2

del furgone

Peugeot Export 220C, TI __________, n. matricola __________ in danno della

società PC 1 ricavando con la vendita del veicolo un indebito profitto di Euro

3’000.-;

1.2

truffa

per avere, a

maggio del 2001,

a __________ e a __________, a scopo d’indebito

profitto,

ingannato con astuzia i funzionari della società PC

2, inducendoli a concedergli un prestito di fr. 20'000.-, sapendo già alla

sottoscrizione del contratto di prestito di non fare fronte al relativo

rimborso;

1.3

ripetuta

omissione del servizio

per avere

omesso di presentarsi,

senza

l’intenzione di rifiutare il servizio militare,

al servizio __________

ad __________ nel periodo 4.11.2002-22.11.2002, nonché al tiro obbligatorio per

il 2001, 2002 e 2003;

1.4

inosservanza

di prescrizioni di servizio

per avere

omesso di notificare al caposezione militare del Comune di domicilio il suo

cambiamento di domicilio avvenuto nel corso del 2001;

e come meglio

descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza, AC 1, è condannato:

2.1

alla pena di

6.

mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena privativa della libertà

inflitta al condannato è condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni.

4.

Questo giudizio può essere impugnato mediante

ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere

presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione

entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 550.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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