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Decisione

72.2004.136

il commercio di una sola donna da destinare alla prostituzione adempie il reato di tratta di esseri umani

14 gennaio 2005Italiano79 min

Source ti.ch

Fatti

I due si sono vicendevolmente innamorati (era

all'incirca il giugno 2004) e da allora si sono intensamente frequentati.

Già all'epoca la AC 2 aveva affidato i

figlioletti a sua madre, risp. alla nonna paterna. A suo dire attualmente i

bimbi sono entrambi presso la nonna materna.

In buona sostanza la AC 2 non ha mai avuto un

lavoro normale, avendo in questi ultimi anni vissuto col sussidio di maternità

e col provento della di lei prostituzione.

La donna è pregiudicata.

In Ungheria -come risulta dal casellario in atti-

essa ha subito tre condanne:

- la

prima è del 28.1.2000; per ripetuto furto e rapina le è stato inflitto un anno

di carcere, pena sospesa condizionalmente con un periodo di prova di anni

quattro;

- la

seconda è del 7.2.2000; per violazione di diritti d'autore e nominativi,

sanzionata con una multa di fiorini 26'400;

- la

terza è del 18.4.2002; per mancato ossequio della decisione del Tribunale in

relazione all'assegnamento del figlio minorenne, reato sanzionato con due mesi

di carcere sospesi condizionalmente per un anno.

All'atto dell'arresto, la AC 2 è risultata

negativa alla prova tossicologica. Essa stessa nega di aver mai fatto uso di

sostanze stupefacenti.

3. AC 3

è nato a __________ il 19.7.1974. Dopo le scuole obbligatorie, ha frequentato

il tirocinio di montatore di riscaldamenti, conseguendo il relativo diploma.

Nel seguito ha lavorato saltuariamente facendo mestieri diversi. Indi ha fatto

per un anno il servizio militare.

È stato sotto le armi che gli è stato insegnato

il mestiere di conducente di veicoli industriali per il quale ha conseguito la

relativa licenza.

È grazie a questo mestiere che, tornato alla vita

civile, ha potuto trovare lavoro come manovratore edile, guadagnando

all'incirca fiorini 90'000 mensili (più o meno fr. 600.- mensili). Proprietario

di una casa con un po' di terreno, AC 3 dichiara di ivi vivere da solo. Infatti

nel 1998 aveva iniziato a convivere con una giovane donna (dalla quale, il

30.7.2000 ha avuto un figlio), ma poi i due si sono separati e il bimbo vive

con la madre. Egli contribuisce al di lui mantenimento versando 15'000 fiorini

al mese.

A suo dire, in Ungheria la sua situazione

finanziaria era precaria, i soldi che guadagnava essendogli appena sufficienti

per vivere, per cui è per guadagnare più soldi che egli si è "imbarcato in

questa avventura".

AC 3 è pregiudicato in patria per guida in stato

di ebrietà.

Il 16.8.2004 è stato multato per fiorini 50'000 e

ha subito (già all'epoca del fatto, ovvero il 19.12.2003) il ritiro della

patente.

All'atto dell'arresto in Svizzera, AC 3 era

positivo alla marijuana e all'hashish, sostanze per le quali egli ammette

consumi saltuari, commessi anche in Ticino insieme a AC 1.

4. Gli

accusati sono stati arrestati ad Arbedo, il 25 agosto 2004, verso l'una di

notte. A chiamare la polizia è stato il gerente dell'Osteria, presso il quale,

quella sera, avevano "lavorato" diverse ragazze e, tra queste, PC 1,

cittadina ungherese, nota a __________, Ungheria, il 21.6.1985.

Quando costei stava per lasciare l'esercizio

pubblico, dopo aver parlato con altre ragazze, si è rifiutata di seguire la AC

2 che, dentro il locale s'era recata proprio per prendere in consegna la PC 1 e

il di lei passaporto. Ne era nato tra PC 1 e AC 2 un diverbio, al quale,

essendo la AC 2 uscita sul piazzale e avendola il gerente seguita, s'era immischiato

anche lo AC 1. Per finire il gerente chiamò la polizia.

Nel suo verbale del 1.9.2004 a p. 5, costui (di

nome __________) ha dichiarato:

" … D3: Le

viene chiesto la sua impressione circa il comportamento sia dei due uomini sia della

AC 2 nei confronti della PC 1.

R3: per quel che ho potuto vedere, ritengo che la

PC 1 avesse paura sia dei due uomini e sia della AC 2. Dico questo perché la AC

2 quando era venuta a prendere il passaporto della PC 1 ha sempre agito in modo

deciso da fare pensare che lei aveva una certa autorità sulla persona della PC

1. …" (cfr. AI 103, PS 2)

__________ , cittadina slovacca, che pure si

trovava, quella sera, nel bar dell'Osteria, interrogata ha dichiarato:

" Ieri sera

mi trovavo all'interno dell'Osteria. Verso le ore 23.30 notavo due donne

discutere (n.d.r.: trattatasi

della AC 2 e della PC 1). Non ho notato il momento che

sono giunte all'interno del bar, ma sicuramente non da più di dieci minuti. Dal

loro atteggiamento, in particolare da quello della PC 1, ho potuto capire che

vi era un problema. La ragazza menzionata era molto agitata e preoccupata. Tra

di loro parlavano in lingua ungherese che personalmente capisco molto bene. La

donna (n.d.r. la AC 2) che discuteva con PC 1 pretendeva di ricevere il passaporto di quest'ultima

e voleva che PC 1 venisse con lei. Visto che la situazione era molto agitata è

intervenuto il gerente bar. Da parte mia mi allontanavo. Pur capendo molto bene

la lingua ungherese posso unicamente dire d'aver sentito PC 1 che non voleva

andare con l'altra ragazza… "

Tradotti al posto di polizia, sia AC 1, sia AC 3,

sia AC 2 hanno tutti dichiarato di trovarsi in Ticino a scopo di vacanza.

I due uomini hanno negato che il loro soggiorno,

rispettivamente quello delle due donne che erano con loro, avesse a che fare

con l'esercizio della prostituzione.

La AC 2, inizialmente, ha pure essa negato tale

circostanza, indi, in prosieguo di verbale, ha ammesso che lei e PC 1 in Ticino

si erano prostituite ma entrambe liberamente, di loro spontanea volontà.

Soprattutto ha negato che PC 1 fosse stata in qualche modo costretta a farlo.

Il 26.8.2004, la polizia ha perquisito l'auto

Opel Astra Caravan in possesso dei tre, rinvenendovi i gr. 2,6 di marijuana già

citati, nonché fr. 600.- (in banconote da fr. 100.-) occultati nel cassettino

sotto il freno a mano.

La vettura in questione è risultata essere di

proprietà di una conoscente della AC 2, tale __________, la quale con contratto

del 25.5.2004, gliel'aveva prestata (cfr. doc. all. a PS 56 in AI 103 e

dichiarazione resa dalla AC 2 in PS 18, p. 3).

Sulla persona, sia la AC 2, sia il AC 3 avevano

un natel ciascuno. Quello della AC 2 era dotato sia di una scheda telefonica

svizzera sia di una ungherese.

Marijuana, danaro, cellulari e relative schede

sono in sequestro. Invece la vettura è stata, col consenso della AC 2, restituita

a tale __________, procuratore della proprietaria, venuto dall'Ungheria in

Ticino, a ritirarla, accompagnato dalla moglie di AC 1, la quale venne per

visitare il marito in carcere. AC 1 accolse la moglie in così malo modo (cfr.

per i dettagli il rapporto informativo del 27.9.2004 in AI 81) che la polizia

dovette interrompere il colloquio.

Tornando agli oggetti in sequestro, va ancora

annotato che in prosieguo d'inchiesta, è emerso che AC 3, proprietario di una pistola

a tamburo Keseru, l'aveva qualche giorno prima dell'arresto venduta, tramite __________,

a un cittadino serbo di nome __________, presso il quale la polizia l'ha

recuperata, insieme alla relativa munizione. Anche la pistola ora è in

sequestro.

5. Venendo

ai fatti posti alla base dell'atto d'accusa, occorre qui illustrare talune

circostanze che hanno preceduto la trasferta e il soggiorno in Ticino degli

accusati e di.

Trattasi di circostanze attinenti alla vita di quest'ultima

che sono state acclarate, nella buona sostanza, come segue: è nata "…

a __________ ma i miei genitori si sono subito spostati in un'altra città, __________,

dove il 30.09.1987 è nato mio fratello __________. Quando io avevo un anno e

mezzo e già si abitava a __________, i miei si sono separati (non si erano mai

sposati) ed io ho vissuto, da allora, con mio padre e __________.

Mia madre si è

stabilita a __________ e si è sposata con __________. La vedevo raramente, non

più di due/tre volte l'anno. A __________ ho seguito le scuole obbligatorie, 5

elementari, 3 maggiori ed un anno di scuola professionale nel ramo della

ristorazione. Per problemi vari sorti in famiglia, ho smesso questo

apprendistato iniziandone uno di sarta e sono andata a vivere con __________ a

casa dei suoi genitori (conosciuto a scuola di ristorazione). A 18 anni, da

questa relazione sentimentale è nato, il 24.11.2003, mio figlio __________,

riconosciuto dal padre.

Abbiamo convissuto

per ca. 7 mesi dopo la nascita del bambino e poi ci siamo lasciati. lo sono

rimasta a vivere con il bambino nell'appartamento che __________ aveva nel

frattempo affittato per noi…." (cfr. AI 103, PS 11, p. 1).

A dire di PC 1, un giorno in cui essa era in casa

da sola (era circa la metà del giugno 2004) vennero da lei due conoscenti, tali

__________ (parente dell'ex-convivente __________ e padrino del piccolo __________)

e __________ (amico di __________). Senza darle spiegazioni, costoro la

portarono in località __________ in casa di tale "__________". Nel

seguito detto __________ le disse che l'aveva "comprata" dal duo __________

in cambio di una Mercedes e che essa avrebbe dovuto fare per lui la

ballerina-spogliarellista in un bar di __________.

Difatti, con un'altra ragazza, PC 1 si ritrovò a

ballare e a far bere i clienti in un bar denominato. A suo dire in quel periodo

(che durò circa un mese) essa non dovette prostituirsi. Verso la metà di luglio

del 2004, __________ la ricondusse a, nella di lui abitazione. Il 20.7.2004,

una persona che PC 1 seppe chiamarsi __________ venne da __________ e la

"comprò" da lui con l'intenzione di portarla all'estero, con altre

ragazze, per farla prostituire.

Orsos la condusse a, nel di lui appartamento,

nel quale essa conobbe la di lui moglie __________ e un'altra ragazza di nome __________,

a sua volta moglie di un fratello di __________, di nome __________.

In fretta e furia alla PC 1 fu fatto il

passaporto, dopodiché, essa partì col suo nuovo "padrone" __________,

con la moglie di lui __________ (che aveva seco un falso passaporto a nome __________),

con il figlio di lui, __________ junior, e con __________ verso la Svizzera,

dove le tre donne avrebbero dovuto prostituirsi.

È certo e sicuro che esse erano in Ticino il

26.7.2004, poiché tutte e tre si sono notificate presso l'ex albergo __________

(ora denominato ""), siccome affittuarie di una camera dove si

prostituirono (la __________, ovviamente, si notificò come __________). Il

2.8.2004 in occasione di un controllo di polizia, __________, alias __________,

e __________ furono arrestate e poi, il 4.8.2004, condannate con DA ed espulse

dalla Svizzera. PC 1 sfuggì al controllo di polizia.

Nel frattempo __________ aveva dovuto lasciare la

Svizzera per motivi suoi.

A Bellinzona, a gestire e a controllare le donne

era giunto tale "__________"(poi identificato in __________, 1973,

attualmente in carcere preventivo in Ungheria con l'accusa di tratta degli

umani; cfr. doc. dib. 1).

Come ad istruzioni ricevute da "__________",

sia le due espulse sia la PC 1 raggiunsero Milano col treno. Ivi __________ si

ricongiunse col marito e rientrò in Ungheria, mentre che PC 1 e __________, con

"__________", si portarono a Voghera dove egli le fece prostituire. A

Voghera "__________" già "teneva" due altre donne ungheresi.

Da Voghera, con "__________" PC 1 e una di loro (denominata "__________")

raggiunsero Graz e da Graz (ove pure "__________" le fece

prostituire), rientrarono in Ungheria. "__________" condusse PC 1 e "__________"

a Pecs, dove in un quartiere a PC 1 non meglio noto (__________è una città di

circa 200'000 abitanti) furono raggiunti da un'Opel Astra, dalla quale scesero AC

1 e la AC 2 (che PC 1 prima di allora non conosceva). "__________" si

mise al seguito dell'Opel Astra, col che tutti raggiunsero quello che si avverò

essere l'appartamento della AC 2. Qui era presente, col figlio della AC 2, __________

AC 3. "__________" si appartò a discutere con AC 1 e con la AC 2, dopodiché

egli se ne andò via portando seco "__________" e dicendo a PC 1 che

lei, invece, doveva rimanere lì. PC 1 pernottò in quella casa e, il giorno

dopo, ovvero il 10.8.2004, fu informata dalla AC 2 che sarebbero partiti per la

Svizzera. AC 2 le disse che in Austria già c'erano troppe ragazze e che era

quindi più conveniente recarsi in Svizzera. Capì PC 1 (anche se la AC 2 non

glielo disse) di essere stata "venduta" da __________ alla AC 2 o ai

due uomini che aveva visto in casa, ovvero allo AC 1 e/o al AC 3, anche se non

seppe esattamente chi dei tre l'avesse "comprata". Inizialmente pensò

che fosse stato AC 3, ma poi, quando, già era in Ticino, le parve che a

comandare fossero soprattutto la AC 2 e lo AC 1 (PC 1 nel verbale al PP del

28.9.2004 ha paragonato il ruolo di AC 1 a quello che ebbe con lei __________

nel precedente soggiorno in Ticino). Va peraltro annotato che, a dire della AC

Considerandi

2.

(che lo ha ribadito anche in aula), PC 1 è una "sprovveduta". A dire

di AC 3 è una "ragazza immatura, confusa e con una istruzione

approssimativa".

Per concludere si ha che transitando dall'Austria

e dall'Italia, a bordo dell'Opel Astra, il giorno 11.8.2004, AC 1, AC 2, AC 3 e

PC 1 raggiunsero il Ticino. Ma di ciò si dirà nel seguito.

6.

A

questo punto occorre ritornare indietro nel tempo per accertare che -come è

stato pacificamente acclarato al dibattimento, d'accordo i tre accusati- AC 1 e

AC 3 si conoscono da circa due anni, mentre che AC 1 ha conosciuto AC 2

all'incirca nel giugno 2004. Tra loro è ben presto nato un forte sentimento

amoroso, per il che i due hanno avviato una relazione, continuando -a loro dire

fino alla partenza del 10.8.2004 per la Svizzera- ad abitare separati, la AC 2

nel suo appartamento di __________ (nel quale era approdata anche la PC 1) e lo

AC 1 nella sua casa coniugale, pure sita a.

Per quanto attiene alla conoscenza dei tre

accusati con PC 1, al dibattimento è stato chiarito che tutti e tre l'hanno

vista per la prima volta al seguito del __________, il giorno prima della

partenza del quartetto per la Svizzera.

In aula, AC 1 (che, in sede predibattimentale,

aveva fatto importanti ammissioni -sulle quali si tornerà nel seguito- in

merito alle circostanze "dell'acquisto" di PC 1) ha negato di aver

procurato lui il danaro necessario per pagare a __________ il prezzo per la

cessione della ragazza.

A suo dire egli aveva sì procurato,mettendo a

pegno la sua vettura Lancia Thema, 440'000 fiorini, ma tale somma egli

l'avrebbe, in ragione di 400'000 fiorini, prestata alla AC 2 su precisa

richiesta di lei, e ciò per consentirle di pagare suoi debiti personali e non

già perché lei potesse "comprare" da __________ la PC 1.

Di tale acquisto egli sarebbe stato tenuto all'oscuro

e, una volta giunto in Ticino, egli avrebbe creduto che le due donne si fossero

date alla prostituzione per loro autonoma decisione.

Innamorato come egli era della AC 2, egli si

sarebbe opposto alla di lei decisione di prostituirsi, ed essa gli avrebbe

promesso di farlo solo per breve periodo, per restituirgli il prestito che egli

le aveva fatto.

La versione resa in aula da AC 1 cozza non solo

contro le dichiarazioni rese da PC 1, non solo contro quelle dei coaccusati AC

2.

e AC 3, ma financo contro quanto lo stesso AC 1 aveva ammesso in sede predibattimentale.

Se è vero che in quella sede egli s'era dovuto

(per così dire) "difendere" da diverse accuse che gli muoveva la AC 2

(nell'intento di "scaricare" se stessa, accuse che, per finire, la AC

2, nei verbali del 12 e del 14.10.2004 e in aula, ha ridimensionato

riconoscendo quello che era stato il di lei ruolo nella vicenda), è altrettanto

vero che AC 1, nei verbali PS 29, 30, 31 e 32 (pur dando su vari dettagli

versioni tutt'altro che univoche e costanti) aveva nella buona sostanza

ammesso:

- di

aver saputo che la PC 1 era stata "comprata" dal __________ per

250'000 fiorini, per trarre lucro dalla di lei prostituzione;

- di

aver saputo che il danaro per il pagamento era quello che egli aveva ricavato

dalla "messa a pegno" di una sua vettura Lancia Thema.

In quei verbali egli, ogni volta, aveva

ricondotto alla AC 2 l'iniziativa, l'ideazione e la "titolarità"

delle varie azioni (e ciò nell'evidente intento di controbilanciare le accuse

che la AC 2 muoveva a lui), nondimeno non aveva negato di esserne stato al

corrente e di avervi, ancorché in modo alla AC 2 subordinato, partecipato. A

detti verbali si rinvia, non senza qui riprodurne, per comodità di chi legge,

taluni stralci.

Nel verbale PS 29 del 14.9.2004, a p. 5 e s., AC

1.

aveva già significatamente dichiarato:

" … D.12)

Quando è nata l'idea di venire in Svizzera? Chi l'ha proposto?

R.12) L'idea e' partita dalla AC 2 ad inizio

Agosto. In sostanza ella aveva bisogno di soldi e in un primo mento mi ha

proposto di accompagnarla in Austria, sempre per prostituirsi. A quel momento,

nessuno di noi due, finanziariamente era in grado di sostenere una simile

trasferta.

Approfittando del fatto che la AC 2 sapeva che io

ero innamorato di Lei, mi ha praticamente imposto di impegnare la mia vettura Lancia

Thema Turbo; cosa che ho fatto presso un conoscente della AC 2 e ricevendo 400

mila Fiorini,

pari a circa CHF 2500.- Durante questa fase, se

pur non presente fisicamente, il AC 3 era a conoscenza delle nostre intenzioni

e, pure lui era disposto a venire in Svizzera con noi anche perchè in quel

periodo non svolgeva alcuna attività pur essendo di professione manovratore di

escavatrici.

D.13) Ci spieghi le modalità o meglio i

preparativi per la partenza. Cosa e' realmente accaduto?

R.13) Inizialmente la AC 2 era intenzionata a

portare anche un'altra ragazza che già io conoscevo come __________ e che in

precedenza aveva gia' lavorato come prostituta in Ungheria per conto della AC 2.

So pure che questa ragazza abitava con lei e che purtroppo per problemi

psichici in seguito e' pure finita in una casa di cura. Pertanto questa ragazza

non era disposta a venire con la AC 2.

Quindi la stessa ha chiesto a me ed al AC 3 se

conoscevamo una ragazza disposta a fare il viaggio e naturalmente anche a

prostituirsi. Essendo come già detto abbastanza a conoscenza dell'ambiente,

tramite "__________" che io conosco personalmente come persona dedita

al controllo della prostituzione, ho cercato

una ragazza e __________ mi disse che cio' era

possibile poiché aveva a disposizione alcune ragazze.

Fu così che 3 giorni prima della nostra partenza

dall'Ungheria, quando io, AC 3 e la AC 2 ci trovavamo nell'appartamento di quest'ultima,

giungeva il __________ con due ragazze e suo figlio.

E' in questa circostanza che ho visto per la

prima volta la PC 1. L'altra ragazza so che si chiamava "" e che poco

tempo prima era gia' stata espulsa dalla Svizzera.

Quando sono giunti a bordo della vettura del __________,

sia io che AC 3 e la AC 2 ci trovavamo ad attenderli sulla strada. Solo dopo le

presentazioni abbiamo raggiunto l'appartamento della AC 2.

Voglio aggiungere che il loro arrivo era stato

preannunciato telefonicamente dal __________ alla AC 2.

D.14) Cosa e' poi avvenuto in seguito?

R.14) All'interno dell'appartamento della AC 2,

mentre io e AC 3 e le due ragazze abbiamo raggiunto la cucina, la AC 2 si e'

messa a discutere con il __________ in un'altro locale. Poco dopo, ci ha

raggiunto la AC 2 la quale ha chiamato a sè la PC 1 portandola nell'altra

stanza ove vi era il __________. Li hanno discusso fra di loro e poco dopo, una

volta che ci siamo trovati ancora assieme, il __________

disse esplicitamente: i soldi che guadagni prostituendoti, dovrai

consegnarli direttamente e sempre alla AC 2 o eventualmente al AC 1 se non c'era la AC 2.

Per quanto mi concerne vorrei precisare che

dell'accordo finanziario fra la AC 2 ed il __________ non conoscevo i

particolari.

Ho avuto comunque l'impressione che alla PC 1,

di quanto guadagnato prostituendosi, sarebbe rimasto ben poco.

D.15) Vista la giovane età della PC 1, certamente

la stessa non poteva agire per conto proprio ma dubitiamo che fosse "di

proprietà" del __________.

E' possibile secondo Lei che la PC 1 sia stata

ceduta o venduta dal __________ alla AC 2?

R.15) E' una

cosa che a questo punto

non mi sento di escludere anche perche', al momento della partenza dall'Unqheria,

la AC 2 alla quale avevo consegnato tutti i 400 mila Fiorini della mia vettura

in pegno, aveva con se unicamente

la somma di 60 mila Fiorini. Non so che fine abbia fatto la rimanenza. Come qia' detto, non escludo

quindi che la somma mancante sia servita per l'acquisto della ragazza.

A questo punto, confermo che la AC 2 con parte

della somma mancante del pegno della mia vettura, ha acquistato la PC 1 dal __________.

Questo fatto mi e' stato

da lei stato confermato prima della partenza per la Svizzera.

D.16) Chi altri era conoscenza di questa compra

vendita di esseri umani?

R.16) Oltre al sottoscritto, alla AC 2 ed al __________,

pure il AC 3 era stato messo al corrente della situazione.

D.17) Conferma che quanto avrebbe ricavato dalla

prostituzione la PC 1 era di "proprietà" unicamente della AC 2?

Conferma che nei lei ne AC 3 usufruivate di questo denaro?

R.17) Dapprima ribadisco che la PC 1 non mi ha

mai consegnato denaro personalmente. Vi era si l'accordo gia' citato in

precedenza (vedasi domanda/risposta 14) ma mai ho ricevuto denaro dalla stessa.

D.18) Durante i precedenti verbali e' emerso che

sia lei che la AC 2 eravate in possesso di alcuni numeri telefonici (Natel

svizzeri). Chi ve li ha forniti?

R.18) Prima della partenza ricordo che __________

ha dato alla AC 2 una scheda telefonica svizzera sulla quale si trovava il

numero del __________. __________ ancor prima della partenza aveva contattato

il __________ annunciandogli il nostro arrivo. Giunti a Chiasso, io

personalmente con la citata

scheda ho poi provveduto a chiamare il __________

affinché venisse a prenderci alla Stazione FFS. …"

Nel verbale reso al PP il 22.9.2004 (PS 30),

presente il suo Difensore e quello di AC 3, contestategli alcune importanti

ammissioni fatte da AC 3, AC 1 era arrivato ad ammettere (dopo aver premesso che

lui e AC 3 erano innocenti) che:

" … È vero

che ci siamo trovati con il __________ per verificare se c'erano delle ragazze

disponibili a praticare la prostituzione.

Questa idea di trovare le ragazze era venuta alla

AC 2, che già in Ungheria aveva fatto lavorare una ragazza nella prostituzione

(), e aveva chiesto a me e a AC 3 se conoscevamo qualcuno. lo e AC 3 ci siamo

in seguito visti con la AC 2 e tutti e 3 siamo andati dal __________ chiedendo

di portare delle ragazze. 2 giorni dopo il __________ ha portato a casa della AC

2.

2 ragazze chiedendo a quest'ultima di sceglierne una. Preciso che la prima

riunione dal __________ è avvenuta ca. 1 settimana prima di partire.

ADR conosco il __________ solo attraverso questo

soprannome, non so le sue generalità esatte. Sapevo che si occupa di gestire le

prostitute ed è per questo che mi sono rivolto a lui. L'ho conosciuto quando

sono uscito di prigione nel dicembre 2002.

D da quando conosce la PC 1? In che circostanze I'ha

conosciuta?

R io l'ho vista la prima volta quando il __________

l'ha portata a casa della AC 2. A casa della AC 2 c'eravamo io, il AC 3, la AC

2, il __________ e suo figlio. Dopo aver mangiato qualcosa il __________ e la AC

2.

sono andati in una camera a discutere, dopo un po' la AC 2 è uscita e il __________

ha chiamato la PC 1 in camera e ha discusso con lei. Dopo siamo tutti entrati

in questa stanza e il __________ ha comunicato alla PC 1 che i soldi che lei

avrebbe guadagnato li avrebbe dovuti dare alla AC 2 o a me. …."

Il verbale del 24.9.2004 di AC 1 (PS 31) è così

eloquente che merita qui di essere integralmente riprodotto:

" D: le

sottoponiamo un foglio A4 che raffigura il volto di una persona di sesso

maschile. Le chiediamo se e ritratto qualcuno di sua conoscenza.

R: riconosco senza dubbio in quest'uomo la

persona che io ho sempre citato come __________ nei miei verbali. Confermo di

non aver mai saputo le sue generalità che prendo atto essere: __________,

23.07

, residente a 7631 __________. Vigado u. 11.

Ribadisco di averlo conosciuto nella primavera

del corrente anno, dopo la mia uscita dal carcere. Mi era stato presentato da

un mio conoscente in un bar di __________. L'ho poi rivisto casualmente in

poche altre occasioni senza intrattenere contatti particolari. Avevo però

saputo che __________ aveva delle ragazze che lavoravano per lui nel giro della

prostituzione.

E' per questa ragione che, quando __________ ha

deciso di andare all'estero a prostituirsi (dapprima si parlava dell'Austria

poi si è optato per la Svizzera) ed essendo ricoverata all'ospedale la ragazza

che lavorava con lei, ha pensato di chiedere a __________ se conoscesse

qualcuno che poteva partire con lei.

Ci siamo quindi recati, io ed __________, a casa

sua chiedendo se conoscesse qualcuno a questo scopo. __________ ha promesso di

interessarsi entro breve tempo. Infatti dopo una settimana circa, Häni ha

ricevuto una telefonata da __________ che la informava di essere nei pressi di

casa sua con due ragazze. Anch'io ho parlato con __________ al telefono dicendogli

di raggiungerci a casa di __________. Poiché non sapeva l'ubicazione

dell'appartamento, siamo scesi in strada ad aspettarlo, dopo di che siamo

saliti tutti in casa: __________ suo figlio, le due ragazze (PC 1 e Klara) ed __________.

AC 3 mi sembra fosse rimasto nell'appartamento con uno dei figli di __________.

D: quale prezzo ha richiesto __________ per

l'eventuale cessione di una ragazza e quando se ne è parlato la prima volta?

R: in occasione della visita in casa di __________

si è stabilito dell'eventuale prezzo da pagare senza indicare alcuna cifra.

Solo quando, un paio di giorni dopo, __________ ha confermato la prossima

disponibilità di una ragazza, ha anche indicato il prezzo in 250.000.- fiorini.

Poiché non si disponeva di quella cifra, mi sono

lasciato convincere da __________ ad impegnare la mia vettura Lancia Thema

ottenendo in contanti fiorini 400.000.- .

Per poter riscattare il veicolo avrei dovuto

restituire quella somma più gli interessi del 10% entro un mese dalla firma del

contratto, avvenuta il 06.08.2004.

Prima però di convincermi ad impegnare la

vettura, Häni aveva chiesto un prestito al suo amante __________, con esito

negativo. Ho saputo che questa persona è colui che ha accompagnato in Ticino

mia moglie in occasione del colloquio che ha avuto con me ed ha preso in

consegna la vettura Opel Astra.

D: chi ha fisicamente ha avuto in mano quella

somma?

R: li ho presi io, li ho contati e li ho subito

dati in consegna ad Häni.

D: che fine ha fatto questo denaro?

R: ad eccezione di 10.000.- fiorini che __________

ha dato a AC 3, su mia richiesta,

non so dove sia finito il rimanente. lo non ne ho

usufruito in alcun modo.

D: dal momento che sapevate che il prezzo della

ragazza era fissato in 250.000.- fiorini, chi ha allora versato questa somma al

__________?

R: è stata __________, in

mia presenza, a consegnare i soldi nelle mani di __________

dicendoci che PC 1 non doveva saperne nulla. Eravamo nel suo appartamento la

sera precedente alla partenza, cioè il 09.08.2004.

D: secondo lei PC 1 era cosciente del fatto che

fosse stata ceduta ad __________ da __________?

R: non credo che la ragazza si sia resa

esattamente conto della situazione.

Probabilmente riteneva di esser solo controllata

da __________ e che __________ sarebbe tornato un giorno o l'altro a riprenderla."

Messo a confronto con la AC 2, come attesta il

verbale del 28.9.2004 (PS 32), AC 1 e AC 2 hanno continuato nella loro

strategia di attribuire ognuno dei due all'altro "l'ideazione" e la

responsabilità del turpe commercio, nondimeno anche in quella sede, AC 1 aveva

dato atto che:

" … Sapevo

che la PC 1 era stata "acquistata" e che lo scopo era quello di farla

lavorare quale prostituta per conto di terzi in un Paese straniero. Tutto

questo è successo nell'appartamento di AC 2. …"

Con tali premesse, è evidente che il tentativo

messo in atto in aula da AC 1 di chiamarsi fuori dalla vicenda non può che

apparire menzognero. In realtà egli vi si è coinvolto in una con la AC 2,

ovvero di comune accordo con la AC 2. È certo e sicuro che i due hanno agito in

"coppia" e in quanto "coppia", condividendo entrambi un

disegno e un progetto comune che hanno via via concretizzato insieme, anche se,

ovviamente, in talune fasi si è reso più attivo AC 1 e, in altre, la AC 2. Un

disegno e un progetto ai quali si è sin dall'inizio associato anche il AC 3,

che pure ha avuto un suo ruolo nella vicenda (di coautore quindi e non di solo

complice), anche se, indiscutibilmente, meno importante di quello della

"coppia". Di ciò fanno fede, oltre alle citate ammissioni di AC 1,

gli accertamenti che seguono.

7.

Il

primo ad aver riferito in modo plausibile agli inquirenti, in sede predibattimentale,

come si erano svolti gli accadimenti in Ungheria e come poi si era arrivati

alla trasferta in Ticino, è stato AC 3, il quale, nel verbale del 16.9.2004 (PS

38), aveva narrato che era stato AC 1 a parlargli di un certo __________ che si

sarebbe potuto contattare per ottenere da lui "delle ragazze affinché si

prostituissero", aggiungendo che,

" … ADR in

precedenza avevamo parlato con il AC 1 della possibilità di far capo a 1 o più

prostitute e, per loro tramite, guadagnare dei soldi. Questa idea me l'aveva

comunicata il AC 1 già all'inizio del mese di agosto. Non so rispondere alla

domanda a sapere perché al AC 1 sia venuta in mente questo tipo di attività, so

solo che lo scopo era quello di fare soldi. …"

AC 3, in quel verbale, ha altresì spiegato che AC

1.

aveva messo a pegno la sua auto (una Lancia Thema) ricavandone 400'000

fiorini (in realtà -come è poi emerso dal contratto che è entrato in possesso

degli inquirenti, ma di esso si dirà meglio nel seguito- 440'000 fiorini), che,

in ragione di fiorini 250'000 (pari a fr. 1'500.- circa; fiorini 10'000 valgono

all'incirca fr. 60.-) furono utilizzati da AC 1 per pagare a __________ la

ragazza, mentre che fiorini 10'000 AC 1 ebbe a regalargli a AC 3.

Sempre nel citato verbale, AC 3 ha altresì

riferito che fu __________ a dare loro il nome e il numero di una persona di

contatto in Svizzera, quel tale "", che quivi giunti, effettivamente

essi incontrarono e che li aiutò a sistemarsi in Ticino, dando loro indicazioni

sui luoghi nei quali veniva praticata la prostituzione. A dire di AC 3, giunti

che furono in Ticino, "la AC 2 non era obbligata a lavorare mentre la PC

1.

era obbligata".

Sul come si svolgevano le loro giornate in

Ticino, AC 3 ha spiegato che

" … era

sempre il AC 1 a chiamare il __________ per farsi indicare i locali dove

portare le ragazze. Quando in un locale i guadagni non erano sufficienti, il AC

1.

chiedeva un nuovo indirizzo. Il __________ ci ha accompagnato al e. In genere

si partiva tra le 12.00 e le 16.00. Si raggiungeva l'esercizio pubblico e si

depositavano la PC 1 o tutte e due le ragazze (n.d.r. la PC 1 e la AC 2).

… non mi risulta che fra le 12.30 e le 16.00,

quando giungeva all'esercizio pubblico, fino al momento in cui andavamo a

riprenderle, verso le 24.00-01.00, la PC 1 fosse sottoposta ad un controllo di

presenza. Noi ritornavamo al locale verso le 24.00-01.00 per riprendere la/le

ragazze. Notavo che la PC 1 consegnava il denaro alla AC 2 o al AC 1. Per

quanto concerne i guadagni di Bodio tanto il denaro quanto il passaporto

dovevano essere consegnati al __________ il quale li metteva in una busta che

poi consegnava a AC 1 per il tramite del fratello. …"

AC 3 ha altresì dichiarato di essersi coinvolto,

sin dall'inizio, a, nella vicenda per vedere "… come funzionava il

business della prostituzione perché in futuro avrei, se potuto, voluto entrare

a far parte del giro".

In questo senso "AC 1 era il mio maestro.

Sul suo operato mi permetto di dissentire, io penso di poter fare meglio, in

particolare avrei trattato meglio la ragazza. Il AC 1 non è mai stato una

persona di tante buone maniere. …".

AC 2 -come già cennato- per diverso tempo, nei

suoi verbali ha fatto lo "scaricabarile" con AC 1. Poi, però, nei verbali

del 12 e del 14.10.2004 (AI 109 e 107) si è risolta ad ammettere anche il

proprio coinvolgimento e quindi le proprie personali responsabilità e ciò ancor

più in aula, ove ha riconosciuto di essere sempre stata al corrente e di aver

sin dall'inizio condiviso con AC 1 l'idea di contattare il __________ (già

conoscente dello AC 1) in vista di procurarsi da lui una ragazza da far

prostituire all'estero, fermo restando che anche la AC 2 si sarebbe, se del

caso, prostituita una volta che fossero giunti all'estero (inizialmente l'idea

era di andare in Austria, ma siccome __________ disse loro che quel mercato era

già saturo e che era meglio puntare sulla Svizzera, essi qui si trasferirono).

Anche AC 3 era al corrente del progetto e vi aderì: in questo senso la AC 2 ha

confermato la dichiarazione già resa da AC 3 secondo cui a quest'ultimo

interessava soprattutto apprendere l'attività di "magnaccia" ed ha

aggiunto che intenzione di AC 3 "era quella di stabilirsi

definitivamente in Svizzera per essere un punto di riferimento alle ragazze

reclutate da AC 1", progetto che non andò in porto visto che il 25

agosto 2004 la polizia li ha arrestati ponendo fine al loro commercio e ai loro

progetti di futuri commerci.

La AC 2 ha ammesso di essere stata presente (quale

"testimone") alla stipula del contratto di "vendita" (per

lei di una "messa a pegno" -come già cennato- si trattava) della

Lancia Thema di AC 1, negozio stipulato nell'intento di disporre dei soldi per pagare

a __________ la cessione di una o più ragazze.

Essa ha altresì ammesso che la trattativa per

l'acquisto di PC 1 e il relativo pagamento di fiorini 250'000 avvennero nel suo

appartamento. __________ vi venne con due ragazze chiedendo per ognuna lo stesso

prezzo, ma per finire comprarono solo la PC 1 già per una questione di soldi.

Come già detto, il suggerimento di trasferirsi in

Svizzera venne loro dato da __________, il quale telefonò ad un suo amico (in

Svizzera residente) perché facesse loro da persona di riferimento. __________

diede alla AC 2 anche una carta telefonica svizzera prepagata da utilizzare un

volta che quivi fossero giunti.

Alla __________ nulla fu raccontato circa il suo

acquisto. La AC 2 solo le disse che sarebbero partiti l'indomani per la

Svizzera.

A dire della AC 2, PC 1 "accettava

passivamente una situazione che non poteva cambiare".

Non è contestato che la AC 2 mise a disposizione

per il viaggio la vettura Opel Astra Caravan che aveva in uso. Durante il

viaggio guidò più spesso lei, anche se AC 1 le diede il cambio quando le

necessitava di riposare. Sapevano tutti che AC 3 aveva seco una pistola con la

relativa munizione. Quando attraversarono i confini con l'Austria, con l'Italia

e con la Svizzera, AC 3 e AC 1 provvidero ad occultare la pistola sotto il

sedile anteriore della vettura (fatto questo ammesso anche da AC 1 nei verbali

del 9 e del 22.9.2004 - PS 28 e AI 62, e da AC 3 nel verbale 10.9.2004 in PS

37).

Nemmeno è contestato che, giunti a Chiasso, AC 1

telefonò alla persona loro indicata come persona di riferimento.

Trattatasi di __________, cittadino portoghese

residente a Mendrisio, sposato con una cittadina ungherese e quindi in contatto

con ambienti ungheresi. Quest'ultimo venne ad incontrarli alla stazione di

Chiasso, insieme al cugino __________. I due consigliarono loro di sistemarsi

in un campeggio a Melano, cosa che fecero (all'uopo dovettero comprare una

tenda nella quale poi dormirono AC 3 e PC 1, mentre che la AC 2 e AC 1

utilizzarono la vettura Caravan per dormire: si doveva pur fingere di essere

due coppie in vacanza!). Il soggiorno al campeggio costava loro fr. 45.- al

giorno. Ancora quello stesso giorno, __________ e __________ mostrarono loro il

postribolo a Melano (dove però non si fermarono perché non c'era posto) e

quindi li portarono a Bellinzona all'ex, ove PC 1 era già stata nella

precedente trasferta con __________ e con __________ e ove essa si prostituì

sia quella sera, sia quella successiva.

Anche i bordelli nei quali PC 1 lavorò nelle sere

successive vennero indicati al terzetto AC 2-AC 1-AC 3 dai suddetti cittadini

portoghesi, i quali li introdussero anche all'Osteria di Bodio, dove lavorava

il fratello di __________, __________.

Stando alla ricostruzione effettuata dalla

Pubblica Sicurezza (non contestata, nella sua materialità di luoghi e date,

dagli accusati in aula), PC 1 nel periodo 11.8.-25.8.2004 si prostituì nei

seguenti locali (certe volte lei sola, certe volte anche la AC 2 si prostituiva

nel locale di turno), tutti indicati agli accusati dal __________ e/o dal __________,

salvo il locale di Lucerna, noto alla AC 2:

- Bellinzona,

Garni __________ (ex __________) l'11 e 12 agosto 2004, dove PC 1 ha lavorato,

ma pernottato una sola notte

-

costo della camera fr. 200.- al giorno (non esiste alcuna notifica di polizia)

- Cadenazzo,

Snack Bar (Residenza) il 13 agosto 2004, lavorato e pernottato assieme a AC 2

-

costo della camera fr. 140.- + 50.- per pulizie (esiste regolare notifica)

- Bodio,

Osteria, i giorni 14/15/16/17 agosto 2004, solo lavorato - costo per l'uso

della camera fr. 20.- per ogni cliente con il quale PC 1 si appartava (non

esiste notifica)

- Arbedo, Osteria, 18 agosto 2004, solo lavorato

- costo della camera fr. 100.- (non esiste

notifica)

- Bodio,

Osteria, 19/20/21/22 agosto 2004, solo lavorato (non esiste notifica)

- Lucerna,

, 23 agosto 2004, solo lavorato

-

costo della camera fr. 140.- (non esiste notifica)

- Arbedo,

Osteria, 24 agosto 2004, solo lavorato (esiste notifica).

Per il resto non è controverso che PC 1 veniva

condotta sul posto di lavoro dagli accusati, con la Opel Astra. Solo in

qualche occasione si sono occupati, così incaricati dagli accusati, di portare

da Melano e/o Bellinzona al postribolo di turno (soprattutto a quello di Bodio)

e ritorno __________ o __________. In genere, invece, erano gli accusati a

portare PC 1 al bordello di turno e a riprenderla alla fine del

"lavoro".

PC 1, di regola, "lavorava" dalle 14.00/16.00

circa all'una di notte circa. Seguendo i suggerimenti loro dati dal __________

e dal __________, AC 1 e AC 3 non entravano nei postriboli, anzi curavano di

non farsi notare, né loro né l'auto con le targhe ungheresi. AC 1 e AC 3

attendevano PC 1 (e la AC 2 quando anche lei "lavorava") in un

qualche bar nei dintorni oppure tornavano a Melano e risalivano nel Sopraceneri

per riportare al campeggio la PC 1 e (quando si fermava con lei) anche la AC 2.

Della "gestione" di PC 1 come

prostituta si occupava principalmente la AC 2. Costei ha ammesso già in sede predibattimentale

e spiegato in aula che era suo compito controllare PC 1 nella sua attività di

prostituta. Era la AC 2 che l'accompagnava dentro il bordello di turno, era la AC

2.

che custodiva il passaporto di PC 1, che glielo riconsegnava all'entrata del

bordello (nel caso che le venisse chiesto di notificarsi o di legittimarsi) e

che glielo ritirava finito il "lavoro". Era la AC 2 che si faceva

dare da PC 1 il danaro pagato dai clienti. Tutto l'incasso di PC 1 veniva

requisito dalla AC 2. Lo stesso veniva poi usato per il mantenimento di tutti e

quattro, per pagare la diaria del campeggio, l'acquisto dei generi alimentari

che di regola consumavano al campeggio, le spese per la benzina e ogni altra

che si rendeva necessario.

Evidentemente dai ricavi dell'attività di

prostituta di PC 1 dovevano essere defalcati i costi per la stanza in questo o

quel bordello, costi che variavano da posto a posto.

La AC 2 ha dichiarato che in Ticino per loro la

vita era cara, per cui è vero che avevano imposto a PC 1 di non ordinare da

mangiare nel bordello ove si trovava a dover lavorare, giacchè quei costi erano

per loro troppo elevati.

Ha asserito la AC 2 di aver dovuto mettere

qualche volta nella "cassa comune" del danaro da lei guadagnato con

la sua prostituzione perché ciò che ricavavano dall'attività di PC 1 non sempre

bastava a coprire tutte le spese. Va considerato che il fatto che AC 1 e AC 3

fossero in giro a bere nei bars, per gran parte del giorno e della notte,

incideva sui costi.

Sta di fatto che all'atto dell'arresto, la polizia

-come già illustrato- ha trovato all'interno dell'Opel Astra fr. 600.- provento

della prostituzione di PC 1 (e in parte forse anche della AC 2).

PC 1 ha cifrato in complessivi fr.

1'500.-/2'000.- il ricavo della sua attività di prostituta nel periodo 11.8.-25.8.2004.

Anche se tali cifre sembrano, di primo acchito,

troppo basse per difetto, la Corte ad esse si è attenuta, già perché esse

figurano nell'atto d'accusa, né vi sono negli atti altri dati che consentano di

accertare maggiori ricavi rispetto a quelli indicati da PC 1.

Quando PC 1 ha "lavorato" a Bodio,

all'Osteria, le cose andavano in modo un po' diverso. Premesso che PC 1 ha

"lavorato" a Bodio otto giorni (durante i quali la AC 2 è stata con

lei solo due giorni), va segnalato che a "gestire" la ragazza fu __________

che ivi lavorava come cameriere. Nei suoi verbali PS 50, 51 e 52, e soprattutto

in quest'ultimo, il predetto ha dovuto ammettere che egli custodiva per ordine

dello AC 1 i guadagni di PC 1 in una busta. Inoltre, sempre per ordine dello AC

1, egli elencava, su un biglietto (che pure poi metteva nella busta con i

soldi) il numero dei clienti che la PC 1 faceva ogni sera. Sempre lo AC 1 gli

aveva vietato di servire alla ragazza delle vivande e ciò perché se lui non

poteva mangiare al ristorante non lo poteva fare nemmeno lei.

Illuminanti per conoscere meglio le circostanze

del soggiorno in Ticino degli accusati e di PC 1 sono anche le dichiarazioni rese

in polizia e al PP da __________, il portoghese sposato con una cittadina

ungherese e quindi con contatti con ambienti ungheresi e un po' cognito anche

della lingua. I suoi verbali sono classati nel rapporto di polizia da PS 43 a

PS 46. Essi si danno qui per integralmente riprodotti. Nondimeno è utile qui

ricordare che l'interlocutore di __________ in Ticino è stato soprattutto AC 1,

che costui un giorno gli disse che PC 1 gli era stata venduta da __________ per

l'importo di fiorini 250'000, che, peraltro, AC 1 si comportava visibilmente da

"padrone" della ragazza, che anche la AC 2 si atteggiava da

"padrona-organizzatrice" e che il AC 3, pur non mostrandosi granché

attivo, assecondava lo AC 1 in quello che diceva e faceva, che fu lui (__________)

a insegnare loro dove erano i bordelli nei quali far lavorare la PC 1 (e -se lo

voleva- la AC 2), accompagnandoli più volte in loco, che egli non fu mai pagato

per tali suoi servizi, nondimeno AC 1 gli offrì di fare sesso gratuitamente con

la PC 1, che in un'occasione seppe che AC 1 aveva dato due schiaffi alla

ragazza perché non voleva lavorare.

Anche il quadro descritto da __________ illustra

bene quelli che erano i rapporti di forza all'interno del gruppo con AC 1 e AC

2.

a farla da padroni.

Così si è espresso il predetto nel verbale PS 47,

a p. 9:

" … D12:

Visto che e'stato a contatto diretto con tutti e quattro gli ungheresi, ci puo'

descrivere il loro comportamento, in particolare degli uomini nei confronti

della PC 1?

R12: Per quel che ho potuto vedere ed intuire lo AC

1.

era quello che dava le disposizioni. L'altro uomo in mia presenza non parlava

quasi mai. La AC 2 aveva un atteggiamento baldanzoso nei confronti di tutti gli

altri.

In particolare verso la PC 1 la quale doveva fare

tutto quello che diceva lei. Quest'ultima dipendeva in tutto e per tutto dai

tre.

Posso citare qualche esempio: nelle circostanze

in cui ho accompagnato la PC 1 al distributore di Camorino, questa veniva

subito fatta entrare sulla vettura Opel, mentre gli uomini e la AC 2 si

attardavano all'esterno. In una occasione, dopo che AC 1 mi aveva chiesto dove

potessero mangiare

qualche cosa, ho fatto loro strada fino

all'Osteria di Arbedo dove, in uno spaccio esterno, sapevo si poteva mangiare

il kebab. Giunti sul posto i due uomini e la AC 2 sono usciti acquistando il kebab

per loro, ma lasciando sulla vettura la PC 1. Ritengo quindi che non fosse

considerata alla loro stregua.

A precisa domanda rispondo che comunque non ho

mai assistito a minacce sia verbali sia fisiche nel confronti della ragazza.

ADR: a me personalmente, in assenza di mio cugino

__________, si è sempre rivolto solo lo AC 1 in lingua tedesca, della quale ho

solo conoscenze scolastiche…."

Per finire va ancora qui menzionato che è stato

grazie alla mediazione di __________ che AC 3 ha trovato un acquirente per il

suo revolver marca "Keseru" e relativa munizione, che lui e AC 1 si

portavano sempre appresso, custodendolo nell'Opel Astra.

Dato che il danaro scarseggiava, AC 3 vendette

l'arma (assai "minacciosa" -come ben si può constatare- alla sola vista,

aldilà del piccolo calibro e comunque pericolosa come si può desumere dal

rapporto allestito dall'ispettor __________, classato all'AI 128, a dire del

quale con essa di possono causare lesioni letali sparando da una distanza fino

a 20 metri, arma oltretutto priva di una qualsiasi sicurezza manuale!) ad un

cittadino serbo ricavandone fr. 100.-.

Ovviamente la compra-vendita è avvenuta in modo

clandestino e illegale, senza ossequiare nessuna delle formalità previste dalla

vigente legislazione federale in materia di armi e munizioni, segnatamente

dell'art. 34 della LFarmi.

8.

Giusta

l'art. 195 CP commette promovimento della prostituzione chiunque sospinge alla

prostituzione un minorenne,

chiunque, profittando di un rapporto di

dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale, sospinge altri alla

prostituzione,

chiunque lede la libertà d'azione di una persona

dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole

il luogo, il tempo, l'estensione od altre circostanze inerenti all'esercizio

della prostituzione,

chiunque mantiene una persona nella prostituzione.

La pena è quella della reclusione sino a dieci

anni o della detenzione.

Commette invece tratta di esseri umani (art. 196

CP) chiunque, per favorire l'altrui libidine, esercita la tratta di esseri

umani.

La pena è allora quella della reclusione o della

detenzione non inferiore a sei mesi. Il colpevole è inoltre punito con la

multa.

Dati i fatti accertati nei considerandi che

precedono è incontestabile che gli accusati hanno, con i loro comportamenti,

commesso il reato di promovimento della prostituzione, avendo essi

ripetutamente leso, su suolo ticinese, la libertà d'azione di PC 1 la cui

attività di prostituta essi concorsero (agendo ciascuno in esecuzione di un

medesimo, condiviso disegno criminoso) nel sorvegliare, imponendole i luoghi e

i tempi, trattenendole il passaporto, requisendole i guadagni e ciò dal giorno

11.

al giorno 25 agosto 2004, quando essa si ribellò, causando una lite con la AC

2.

e con AC 1 che, per finire, indusse il gerente dell'Osteria a chiamare la polizia.

Tale reato è stato prospettato agli accusati e ai

loro patrocinatori in sede d'istruttoria dibattimentale e di ciò fa stato il

verbale del dibattimento. Esso è stato altresì posto come quesito subordinato rispetto

a quello, principale, di tratta di esseri umani imputato agli accusati

nell'atto d'accusa.

Se, tutto ben considerato, la sottoscritta

Presidente ha nondimeno risolto di confermare l'imputazione di tratta di esseri

umani così come postulato dal Procuratore pubblico, ciò è avvenuto non già per

punire in modo più severo gli accusati. Come si vedrà nel seguito, le pene

pronunciate sono e restano eque, ragionevoli e prudenti anche se il reato

ritenuto fosse stato quello (meno grave in ragione delle comminatorie) di

promovimento della prostituzione, anziché quello di tratta. Solo le multe

(peraltro contenute in importi praticamente simbolici) fanno la differenza.

Ciò premesso, va qui spiegato che nel ritenere il

reato di cui all'art. 196 CP, la sottoscritta Presidente ha avuto ben presente

la più recente giurisprudenza del Tribunale federale (in particolare le DTF 129

IV 81 e ss. e 128 IV 117 e ss. e quelle ivi richiamate) così come la dottrina

in materia.

Segnatamente essa si è dipartita dai seguenti

presupposti, ben sintetizzati nelle massime che precedono la sentenza 128 IV

117, che trattano:

- del

rapporto tra diritto convenzionale e interno (consid. 3b);

- del

principio nullum crimen sine lege il quale esclude, in mancanza di una

disposizione specifica di diritto interno, la punibilità di un comportamento

esclusivamente in base a un testo internazionale, in ogni caso quando tale

testo non è direttamente applicabile (consid. 3b in fine);

-

dei presupposti del reato di tratta di esseri umani che sono di regola

adempiuti nel caso di giovani prostitute consenzienti provenienti dall'estero

se viene sfruttata una situazione di vulnerabilità; il consenso non è difatti

effettivo se è motivato da condizioni economiche precarie (consid. 4b e c;

precisazione della giurisprudenza).

Se -come ben illustra il TF nella citata sentenza

DTF 128 IV 131- commette tratta ex art. 196 CP chi "arruola all'estero

giovani donne in situazione di vulnerabilità, organizza la loro venuta in

Svizzera e le ingaggia affinchè si prostituiscano", a maggior ragione -a

mente della sottoscritta Presidente- detto reato commette chi, all'estero,

donne ormai asservite e schiavizzate compera (nulla più del negozio della

compra-vendita concretizza la riduzione di una persona a mera merce di scambio,

a mero prodotto da immettere sul mercato per trarne lucro), le trasferisce

-come se di un qualsiasi oggetto si trattasse- su un mercato più redditizio

(quello svizzero nel caso di specie) e quivi organizza -avvalendosi anche di

"basisti" locali- la loro prostituzione, requisendo loro per finire

ogni guadagno.

Il che è, a non averne dubbio, quello che è

accaduto nel caso qui in giudizio, nel quale è stato accertato che gli accusati

hanno (perseguendo e via via realizzando un obiettivo criminoso da tutti e tre

sin dall'inizio condiviso) fatto sistematicamente commercio di PC 1,

trattandola alla stregua di una qualsiasi "merce", nullamente

preoccupandosi di ciò che essa pensasse o volesse, risp. di informarla dei loro

piani, "comprandola" per 250'000 fiorini, mantenendola in uno stato

di soggezione, di forzata dipendenza simile a quello di chi è in schiavitù,

trasferendola in un paese straniero, di cui non conosceva la lingua, lontano

almeno mille chilometri da casa, controllandole il passaporto, facendola

prostituire ogni giorno, portandola sul, risp. riprendendola dal posto di

lavoro (risp., in talune occasioni incaricando di farlo __________ e/o __________),

togliendole infine ogni guadagno, così da lasciarla del tutto priva di mezzi

(fatto questo che, ancora una volta, indica che, per gli accusati, PC 1 era una

"cosa", un "oggetto di loro proprietà", una sorta di

schiava, giacché negli altri casi di "tratta" passati in giudizio,

quantomeno una parte dei ricavi alle vittime veniva lasciata!).

Secondo le Difese (aldilà delle singole posizioni

sui fatti qui accertati non contestati da AC 2 e AC 3, contestati invece -come

già illustrato- da AC 1), l'art. 196 CP non sarebbe comunque in concreto

applicabile perché oggetto della mercificazione è stata una sola donna, la PC 1,

e non due o più donne.

Che la lettera dell'art. 196 CP, sanzioni, nelle

tre lingue, la tratta di "esseri umani" ("d'être humains"

nella versione francese, "mit Menschen Handel treibt" in quella

tedesca), è fuori discussione. Nelle tre lingue il legislatore ha usato cioè il

plurale per indicare chi è vittima della tratta.

Detta circostanza, unita al fatto che il termine

"tratta" in italiano evoca la nozione di "commercio" (oltre

che di "traslazione", "trasporto") e che in tedesco la

locuzione "Handel treiben" è ancora più esplicita ed univoca, ha

fatto sì che in dottrina la tesi dominante sia quella secondo cui un solo atto

di mercificazione non basta, per cui vi è "tratta" solo se l'autore

ha l'intenzione di agire in modo ripetuto (cfr. Corboz, Les infraction en droit

suisse, ad art. 196, nota 10 e gli altri autori ivi richiamati).

A tale tesi si sono, nell'ultima edizione,

allineati anche Rehberg/Schmidt/Donatsch, cfr. Strafrecht III, § 59, p. 450,

ove si legge: "… Das

tatbestandsmässige Verhalten besteht darin, dass mit Menschen Handel getrieben

wird. Dazu gehören das Beschaffen, Anbieten, Verkaufen, Beliefern und

Übernehmen gegen Entgelt. …" e ancora: "…

Handel treibt ausschliesslich, wer derartige Geschäfte wiederholt tätigt oder zumindest

zu tätigen beabsichtigt.".

Corboz, nell'opera testé citata, dopo aver illustrato che "…

La traite peut consister à procurer un ou plusieurs

êtres humains, à les mettre à disposition d'autrui ou à les transporter; elle

consiste aussi à négocier ou à conclure un tel marché…", segnala nel seguito che: "… Le commerce implique que

l'acte vise à fournir des êtres humains. Ne se livre donc pas à ce commerce

celui qui ne fait qu'acheter une personne pour son propre éros center (Rehberg/Schmid,

III, p. 413). …".

Già si è detto che nell'ultima edizione del loro testo anche Rehberg

e Schmid (e Donatsch) hanno abbandonato la precedente tesi secondo cui "…

Die Tat wird bereits mit dem Abschluss des betreffenden

Vermittlungsgeschäftes, auch über nur einen einzelnen Menschen, vollendet sein,

ohne dass dabei die Absicht des Handels mit weiteren Personen zu fordern wäre …" (cfr. autori citati, in Strafrecht III, p. 414).

Che un'unica transazione costituisca "tratta" viene

negato anche da Schweibold/Meng, in Basler Kommentar, ad art. 196, ove, alla

nota 11, si legge:

" … Aus dem

Wortlaut der Bestimmung schliesst die Lehre mehrheitlich darauf, dass Handel

treiben das wiederholte Abschliessen von Geschäften oder zumindest die Absicht

dazu erfordert (…).

Diese grammatikalische Auslegung -Jenny/Schubarth/Albrecht,

Kommentar, Art. 196 N 5 verweist ausdrücklich noch auf den Plural «Menschen» in

Abs. 1- ist strafrechtlich konsequent, wenn auch unsympathisch; entgegen Rehberg,

AJP 1993, 27 und Rehberg/Schmid, III, 414 muss deshalb die Vermittlung bloss

einer Person (beim Fehlen einer weitergehenden Absicht) als nicht ausreichend

erachtet werden, weshalb derjenige, welcher nur ein Kind zum Kauf anbietet,

nicht auch als Händler i.S.v. Art. 196 gelten kann. Die Betrachtung der im

Gesetzgebungsverfahren geäusserten Ansichten (vgl. hierzu BGE 96 IV 188) sowie

die Sorge darum, dass im gesamten Strafrecht gleiche Begriffe gleich auszulegen

sind, spricht für die Mehrheitsansicht. Eine Ausdehnung des Begriffs des

«Handels» auf eine einzige Transaktion muss deshalb ausgeschlossen bleiben;

auch die hohe Mindestrafandrohung deutet auf die Voraussetzung «gewerbsmässigen

Handelns» hin. Der Einmaltäter kann ja immer noch nach Art. 195 bestraft

werden. …"

Benché la DTF 128 IV 117 venga menzionata dai citati autori (da Schweibold/Meng

in particolare, nella nota a piè di pagina nr. 14, solo per dire "Anders

neu nun jedoch BGE 128 IV 117"), non pare a chi scrive -senza con ciò

nulla voler togliere all'autorevolezza degli autori- che la dottrina abbia

tratto dal cambiamento di giurisprudenza operato dall'Alta Corte federale (e

confermato in DTF 129 IV 81) tutte le debite conseguenze. Dichiarando autore

colpevole di tratta di esseri umani ex art. 196 CP "colui che ingaggia

all'estero delle giovani donne, che vivono in condizioni economiche precarie,

per i propri postriboli, indifferentemente che egli agisca con l'aiuto di un

intermediario prezzolato o direttamente", l'Alta Corte federale è

venuta ad interpretare in modo molto meno restrittivo la nozione di

"commercio". È ben vero che nei casi ivi giudicati non era in questione

il "numero" delle vittime. Anzi, al considerando 5c della DTF 128 IV

117, l'Alta Corte, dopo aver deciso la questione del cosiddetto "consenso

fittizio" (siccome ispirato da una situazione di

"vulnerabilità"), ha concluso che in quella fattispecie di tipico

caso di "tratta" ex art. 196 CP si era trattato, "visto anche

il numero di prostitute implicate e la durata del traffico" (la

sottolineatura è della sottoscritta Presidente).

Il che non sembra tuttavia escludere che di "tratta" ex

art. 196 CP si possa parlare anche in altri casi, nei quali -come quello qui in

giudizio- sia stato fatto professionalmente commercio di una sola persona, quando

cioè il mercimonio è stato particolarmente intenso, ripetuto, sistematico (perché

la si è all'estero "comprata", indi in Svizzera

"trasferita", indi ripetutamente portata sui luoghi della

prostituzione, in quei luoghi e fuori di essi costantemente la si è controllata

e ogni volta la si è "espropriata" di tutti i suoi guadagni, in altre

parole la si è sistematicamente usata come una cosa di cui si è

proprietari).

Intanto va osservato che sia la Convenzione per la repressione

della tratta delle bianche del 4.5.1910 (cfr. art. 1 e 2), sia la Convenzione

concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni dell'11.10.1933

(cfr. art. 1) sanzionano esplicitamente la tratta "di una donna o una

fanciulla" risp. di "una donna o una giovane maggiorenne",

utilizzando il singolare e non il plurale.

È ben vero che dette norme convenzionali non sono direttamente

applicabili e che, nell'applicazione del diritto interno, il principio "nullum

crimen sine lege" deve essere rispettato.

Nondimeno, analizzando il testo dell'art. 196 CP, nella citata

sentenza 128 IV 117 (confermata -come già cennato- in DTF 129 IV 81), il

Tribunale federale ha sottolineato:

- che l'art. 196

CP è stato adottato dal legislatore del 1992 proprio per "concretizzare

i dettami contenuti in particolare nella Convenzione dell'11 ottobre 1933";

- che esso

conferisce "… al principio della punibilità della tratta una portata

più vasta di quella convenzionale poiché estesa a tutti gli esseri umani, cioè

a ogni individuo indipendentemente dall'età e dal sesso …";

- che esso deve

essere interpretato tenendo conto delle circostanze attuali …, avendo tuttavia

come sfondo l'armonizzazione tra diritto interno e internazionale.

In tali condizioni appare profondamente iniquo (e non solo non

simpatico o insoddisfacente) perché contrario alla lettera delle citate

convenzioni e contrario alla volontà del legislatore del 1992 punire come

"tratta" il far commercio di due donne e come

"promovimento della prostituzione" il medesimo commercio se riguarda

una donna sola.

E ciò tanto più ove si consideri -come ricorda a p. 123 la citata

DTF 128 IV 123- il bene giuridico che il legislatore ha voluto proteggere con

il nuovo art. 196 CP, ovvero "il diritto all'autodeterminazione nel

campo sessuale della persona interessata", il quale è violato "quando

un essere umano è sfruttato come vera e propria mercanzia, in particolare se

tenuto all'oscuro di ciò che l'attende, se poco informato, o se, per altre

ragioni, incapace di difendersi".

Oltre a sembrare l'esatta fotografia del "caso PC 1", quanto sopra è espresso tutto al singolare ("persona

interessata", "essere umano"), di certo non per caso, né per

sbaglio o per una svista, bensì perché quello dell'autodeterminazione in campo

sessuale è, pacificamente, un diritto fondamentale che pertocca ad ogni singolo

individuo e non già ad una schiera, ad una moltitudine o ad una coppia di

persone!

Con tali premesse, a mente di chi scrive, il

plurale usato dal legislatore nella locuzione tratta "di esseri

umani" è solo un modo di dire, una modalità di espressione.

In italiano (così come in francese) suona infatti

del tutto inusuale la dicitura "tratta di un essere umano".

In tedesco, esiste "Menschenhandel" e

nessuno direbbe "Menschhandel" sia che intenda riferirsi alla

mercificazione di una sola persona oppure di due o più persone.

Col che ne deriva, a giudizio della sottoscritta

Presidente, che, nel concreto caso, ben può essere ritenuto, a carico degli

accusati, il reato di tratta di esseri umani e non solo quello di promovimento

della prostituzione.

Per i reati minori non v'è stata da parte degli

attenti Difensori una contestazione di un qualche rilievo. In ogni caso non ha

contestato il patrocinatore di AC 1 i reati di infrazione all'art. 33 della LFarmi,

di contravvenzione all'art. 23 cpv. 4 LDDS e di contravvenzione all'art. 19a

LFstup imputati nell'atto d'accusa al suo assistito, che sono pertanto -

pacificamente - da confermare.

9.

A

titolo abbondanziale merita qui di essere segnalato che -come già accertato in

precedenza- uno dei motivi che hanno indotto AC 3 a condividere il progetto di AC

1.

e di AC 2 di trattare con __________ l'acquisto di ragazze da far prostituire

per fare soldi e di condividerne l'esecuzione con l'acquisto e il trasferimento

di PC 1 in Ticino con quel che ne seguì, è stato quello di imparare dal

"maestro" AC 1 come si gestiscono simili affari. La stessa AC 2 ha

dichiarato che l'idea di AC 3 era sostanzialmente quella di stabilirsi in

Svizzera e di quivi "gestire" le ragazze che in Ungheria gli avrebbe

reclutato lo AC 1.

Ciò significa, a non averne dubbio, che gli

accusati hanno dato avvio alla "tratta" di PC 1 con il disegno di

farne, dopo quell'esperienza, altre in futuro, anche con modalità organizzative

diverse, ancor più professionali e -verosimilmente- redditizie e durature.

Dato che l'atto d'accusa non ha imputato agli

accusati tale circostanza (ovvero la loro intenzione di fare altri commerci in

futuro), per non violare l'art. 250 CPP, la sottoscritta Presidente non ha

potuto, in sede di giudizio, far uso di essa. Resta che, in caso di cassazione

della presente sentenza, ridiventa possibile integrarla nell'imputazione,

rendendo l'applicazione alla concreta fattispecie dell'art. 196 CP conforme non

solo allo spirito e allo scopo, ma anche alla lettera della norma.

10.

Per

l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale,

alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita

anteriore e delle sue condizioni personali.

L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il

reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla

pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non

più della metà della pena massima comminata e senza andar oltre al massimo

legale della specie di pena.

Come noto, i criteri di fissazione della pena

hanno fatto oggetto di abbondante giurisprudenza.

È qui d'uopo richiamarli sulla base della recente sentenza della CCRP del 28.6.2004 in re S.B. che

elenca in particolare "le circostanze che hanno indotto il soggetto ad

agire, il movente, l'intensità del proposito (determinazione) e la gravità

della

negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale

assenza di scrupoli,

il modo di esecuzione del reato, l'entità del

pregiudizio arrecato

volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo

in seno a una

banda, la recidiva, le difficoltà personale o

psicologiche, il comportamento tenuto dopo il

reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento), la i

situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la

formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e

la reputazione in genere."

Secondo la superiore Corte cantonale "esigenze

di prevenzione" generale, per contro, svolgono un ruolo di second'ordine (DTF

118.

IV 342

consid. 2g pag. 350)."

Già si è detto che nel caso in esame la sottoscritta

Presidente ha voluto mantenere le pene entro limiti ragionevoli e prudenti,

considerando sì le gravi responsabilità dei condannati che hanno agito senza

scrupoli, rivelando una mentalità deteriore, primitiva, priva di rispetto della

dignità umana, avida, venale e sfruttatrice,ma altresì considerando che costoro

provengono da condizioni di vita a loro volta degradanti e degradate che certo i

loro comportamenti non giustificano, ma che perlomeno fanno capire come possano

accadere vicende come questa, frutto di abissali miserie prima ancora morali

che materiali.

È per questi motivi che le pene proposte dalla

Pubblica Accusa sono state mitigate in modo importante, aldilà dell'odioso

reato di "tratta" da essi commesso (i reati minori in concorso, nel

concreto caso, non hanno influito in modo qualche po' significativo!) e aldilà

del fatto che AC 1 è formalmente recidivo ex art. 67 CP e che la AC 2 e AC 3

sono, ancorché in modo diverso, pregiudicati.

Per AC 1 si è tenuto altresì conto del fatto che

egli la pena inflitta la deve espiare (per lui fa difetto uno dei requisiti

oggettivi dell'art. 41 CP, avendo egli, negli ultimi cinque anni, espiato una

pena detentiva di più di tre mesi), per cui, per lui, un ulteriore sforzo di

compressione è stato effettuato nonostante un atteggiamento processuale

negativo, che fa stato di poca o nulla capacità di assumersi le proprio

responsabilità e quindi di poca o nulla resipiscenza.

Col che, per finire, la sottoscritta Presidente

ha ritenute eque e assolutamente non severe le seguenti pene:

- 16 mesi di detenzione da espiare per AC 1,

e una multa di fr. 250.-;

- 16

mesi di detenzione sospesi condizionalmente per la AC 2, (periodo di prova:

anni 2) e fr. 250.- di multa;

- 13

mesi di detenzione sospesi condizionalmente per AC 3,

(periodo

di prova: anni 2) e fr. 90.- di multa.

Nessuno dei condannati ha legami di sorta con il

nostro Paese nel quale sono venuti solo per delinquere.

Essi devono quindi esserne espulsi in modo effettivo

e ciò per anni sette il AC 1 e la AC 2 e per anni cinque il AC 3.

L'espulsione effettiva consente di altresì

rafforzare, per AC 2 e AC 3, delle prognosi piuttosto fragili e precarie.

Tutto quanto in sequestro deve essere

pacificamente confiscato.

Alla PC PC 1 viene accordata, a titolo di riparazione

del danno morale sofferto, un'indennità di fr. 3'000.-

Dispositivo

Per questi motivi,

rispondendo A) per AC 1,

affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai quesiti 1.1.1, 3;

B) per AC 2,

affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai quesiti 1.1.1, 2.2;

C) per AC 3,

affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai quesiti 1.1.1, 1.1.1.1, 2.2;

D) in modo

parzialmente affermativo al quesito D;

E) in modo

affermativo al quesito E;

visti gli art. 3, 6bis e 7, 18, 25, 36, 41, 48,

55, 58, 59, 63, 67, 68, 69, 195, 196, 199 CP;

19a LStup;

23 cpv. 4 e 6 LDDS;

7, 9 ,10, 11, 15, 33, 34 LFarm, 9 OArm;

5, 8 LEsProst;

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. AC 1, AC

2 e AC 3

sono coautori colpevoli di

tratta di essere umani

per avere,

agendo in correità tra loro,

allo scopo di favorire l'altrui libidine,

facendone di lei commercio,

esercitato la tratta della cittadina ungherese PC

1,

a (Ungheria), Bellinzona, Cadenazzo, Bodio,

Arbedo e Lucerna,

nel periodo ricompreso tra il 6/8 agosto e il 25

agosto 2004.

2. AC 1 e AC

3 sono coautori colpevoli di

infrazione alla LF sulle armi, gli accessori

di armi e le munizioni

per avere,

senza le necessarie autorizzazioni,

importato in Svizzera e trasportato la pistola

marca Keseru e la relativa munizione,

a Chiasso, Melano, Mendrisio e Castel San Pietro,

fra l'11 e il 24 agosto 2004.

3. AC 1 e AC

2 sono coautori colpevoli di

contravvenzione alla LF sulla dimora e il

domicilio degli stranieri

per avere intenzionalmente impiegato a fine di

lucro

la cittadina straniera PC 1,

senza le necessarie autorizzazioni di polizia,

a Bellinzona, Bodio, Cadenazzo, Arbedo e Lucerna,

nel periodo fra l'11 e il 25 agosto 2004.

4. AC 2 è

autrice colpevole di

esercizio illecito della prostituzione e

contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per avere infranto le prescrizioni cantonali

sulle modalità d'esercizio pubblico della

prostituzione,

omettendo di annunciarsi alla polizia cantonale

nonché per avere svolto attività lucrativa

abusiva quale prostituta,

a Cadenazzo, Bodio e Arbedo,

nel periodo compreso tra il 13 e il 22 agosto

2004.

5. AC 3 è

autore colpevole di

contravvenzione alla LF sulle armi, gli

accessori di armi e le munizioni

per avere venduto a __________, al prezzo di fr.

100.-,

la pistola marca Keseru e relativa munizione Flobert

6 mm,

in violazione dei doveri di diligenza imposti

dall'art. 34 LFarm,

a Castel S. Pietro,

nel periodo tra il 15 e il 24 agosto 2004.

6. AC 1 e AC

3 sono autori colpevoli di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzati,

consumato un imprecisato quantitativo di

marijuana

e detenuto 2,6 grammi di marijuana a scopo di

consumo,

a Melano, nel periodo tra l'11 e il 24 agosto

2004,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa e

precisato nei considerandi.

7. Di

conseguenza:

7.1. AC 1,

essendo recidivo, è condannato:

7.1.1 alla pena di

16 (sedici) mesi di detenzione,

nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

7.1.2 al pagamento

di una multa di fr. 250.-;

7.1.3 all'espulsione

dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni.

7.2. AC 2 è

condannata:

7.2.1 alla pena di

16 (sedici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

7.2.2 al pagamento

di una multa di fr. 250.-;

7.2.3 all'espulsione

dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni.

7.3. AC 3 è

condannato:

7.3.1 alla pena di

13 (tredici) mesi di detenzione,

nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

7.3.2 al pagamento

di una multa di fr. 90.-;

7.3.3 all'espulsione

dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni.

8. AC 1, AC

2 e AC 3

sono inoltre condannati:

8.1. a versare in

solido, alla PC PC 1, (Ungheria), l'importo di fr. 3'000.- a titolo di torto

morale;

8.2. a pagare la

tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese processuali in ragione di due quinti

ciascuno AC 1 e AC 2 e di un quinto AC 3.

9. L'esecuzione

della pena privativa della libertà inflitta a AC 2 e a AC 3 è condizionalmente

sospesa con un periodo di prova di anni due.

10. È ordinata

la confisca dell'importo di fr. 600.-, dello stupefacente, dei due cellulari

marca Nokia, della scheda telefonica ungherese nonché del revolver marca Keseru

e relativa munizione.

11. Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 300.--

Inchiesta

preliminare fr. 2'694.--

Multa fr. 590.--

Interprete fr. 300.--

Spese

diverse fr. 255.--

Spese postali,tel.,affr.

in blocco fr. 50.--

fr. 4'189.--

===========

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 120.--

Inchiesta

preliminare fr. 1'077.60

Multa fr. 250.--

Interprete fr. 120.--

Spese diverse fr. 102.--

Spese postali,tel.,affr.

in blocco fr. 20.--

fr. 1'689.60

============

Distinta

spese a carico di AC 2

Tassa di

giustizia fr. 120.--

Inchiesta

preliminare fr. 1'077.60

Multa fr. 250.--

Interprete fr. 120.--

Spese diverse fr. 102.--

Spese postali,tel.,affr.

in blocco fr. 20.--

fr. 1'689.60

============

Distinta

spese a carico di AC 3

Tassa di

giustizia fr. 60.--

Inchiesta

preliminare fr. 538.80

Multa fr. 90.--

Interprete fr. 60.--

Spese diverse fr. 51.--

Spese postali,tel.,affr.

in blocco fr. 10.--

fr. 809.80

============

Intimazione a:

terzi implicati

1. PC

1

2. IE

1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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