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Decisione

72.2004.142

vendita di 153,4 g di eroina + detenzione a scopo di vendita di 61,6 g di eroina + procurato 30 g di eroina + acquisto e trasporto di 50 g di eroina + negoziato per terzi l'acquisto di 50 g di eroina

28 luglio 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i debiti. Chiede inoltre che non sia revocata la precedente sospensione

condizionale della pena.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1

1. È autore

colpevole di:

1.1 infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva essere tale

da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato,

tra il 2003 e il 10 marzo 2005,

a Lugano, Locarno, Zurigo e Gordola:

1.1.1 venduto

almeno 153,4 grammi di eroina, nonché 4/5 buste dosi di eroina ed un altro

imprecisato quantitativo d’eroina?

1.1.2 detenuto, a

scopo di vendita, 61,6 grammi di eroina?

1.1.3 procurato 30

grammi di eroina?

1.1.4 offerto 5

grammi eroina?

1.1.5 acquistato e

trasportato 50 grammi di eroina per conto terzi?

1.1.6 negoziato per

terzi l’acquisto di almeno 200 grammi di eroina?

1.2 contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato, tra maggio e il 30 novembre 2004, acquistato,

a scopo di personale consumo, 130 ketalgine, nonché 60 grammi di canapa,

consumandone 10 grammi?

E come meglio descritto negli atti d’accusa.

Considerandi

2.

Ha agito in stato di scemata responsabilità?

3.

Può beneficiare della sospensione condizionale

della pena privativa della libertà?

4.

Deve essere revocata la sospensione condizionale

della pena di tre mesi di detenzione di cui alla sentenza 15.12.03 della

Pretura Penale?

5.

Devono essere ordinate norme di condotta?

6.

Deve essere ordinata la confisca di quanto posto

sotto sequestro?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i

questi tranne che ai n. 1.1.4, 2, mentre che per i quesiti 1.1.1 e 1.1.6 è

parzialmente affermativa;

visti gli art. 11,18, 36, 41,

58, 63, 66, 68, 69 CP;

19.

e 19a LFStup;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

1.

AC 1 é

autore colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva essere tale

da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato,

tra il 2003 e il 10 marzo 2005,

a Lugano, Locarno, Zurigo e Gordola:

1.1.1

venduto

almeno 153,4 grammi di eroina;

1.1.2

detenuto, a

scopo di vendita, 61,6 grammi di eroina;

1.1.3

procurato 30

grammi di eroina;

1.1.4

acquistato e

trasportato 50 grammi di eroina per conto terzi;

1.1.5

negoziato per

terzi l’acquisto di almeno 50 grammi di eroina;

1.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato,

tra maggio e il 30 novembre 2004,

acquistato, a scopo di personale consumo,

130.

ketalgine, nonché 60 grammi di canapa,

consumandone 10 grammi;

e come meglio descritto negli atti d’accusa.

2.

Di

conseguenza, AC 1 è condannato:

2.1

alla pena di

18.

(diciotto) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena privativa della libertà inflitta al

condannato è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 5 (cinque)

anni.

4.

Ad AC 1, quale norma di condotta, è fatto ordine

di sottoporsi, a sue spese, per 5 anni, a controlli medici mensili per

certificare l’astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti, con l’espressa

comminatoria della revoca della sospensione condizionale per il caso

d’inadempienza o del riscontro del consumo di sostanze stupefacenti.

5.

È revocata la sospensione condizionale della

pena di 3 mesi di detenzione di cui alla sentenza 15.12.2003 della Pretura

Penale.

6.

È ordinata la confisca di tutti gli oggetti sequestrati indicati

quali corpi di reato nell’atto d’accusa, con distruzione dello stupefacente.

7.

Questo giudizio può essere impugnato mediante

ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere

presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione

entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 4'051.40

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 4'301.40

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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