72.2004.142
vendita di 153,4 g di eroina + detenzione a scopo di vendita di 61,6 g di eroina + procurato 30 g di eroina + acquisto e trasporto di 50 g di eroina + negoziato per terzi l'acquisto di 50 g di eroina
28 luglio 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
72.2004.142
Data decisione, Autorità:
28.07.2005, PENAL
Titolo:
vendita di 153,4 g di eroina + detenzione a scopo di vendita di 61,6 g di eroina + procurato 30 g di eroina + acquisto e trasporto di 50 g di eroina + negoziato per terzi l'acquisto di 50 g di eroina + consumo di 130 ketalgine e di 60 g di canapa. Ordinato norme di condotta
CONSUMO DI STUPEFACENTI
NEGOZIAZIONE O PROCURA PER TERZI DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
POSSESSO O DETENZIONE DI STUPEFACENTI
art. 41 cf. 2 CPS
art. 19 cf. 2 LSTUP
art. 19a LSTUP
Incarto n.
72.2004.142
72.2005.86
Lugano,
28 luglio 2005/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Locarno
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Greta Cipolla,
lic. iur.
Sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 29 luglio al 6 agosto 2004 e
dal 3 febbraio al 10 marzo 2005;
prevenuto colpevole
di:
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
per avere
a Lugano e Gordola,
fra il maggio e il 29 luglio 2004,
senza essere autorizzato,
1.1. venduto a __________
53,4 grammi di eroina con grado di purezza
indeterminato
a fr. 50.- al grammo, senza conseguire alcun
guadagno;
1.2. detenuto in vista di venderli a __________
61,6 grammi di eroina con grado di purezza del
21-22%,
sostanza precedentemente acquistata da __________
a fr. 50.- il grammo;
1.3. procurato a __________ e __________
30 grammi di eroina con grado di purezza indeterminato, sostanza previamente
acquistata a fr. 50.- il grammo
da __________;
2. contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti
per avere a Gordola,
dal mese di maggio al 29 luglio 2004,
senza essere autorizzato,
acquistato 60 grammi di canapa per uso personale,
di cui consumato personalmente in modo saltuario
ca. 10 grammi, i rimanenti ca. 50 grammi sequestrati dalla polizia;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art.
19 cifra 2 e 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 151/2004 del
1° dicembre 2004, emanato
dal Procuratore pubblico.
Inoltre prevenuto colpevole di:
1. infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti
per avere
a Zurigo e Locarno
nel corso dell’anno 2003 e fino al 3 febbraio
2005,
senza essere autorizzato,
venduto, offerto, acquistato e negoziato per
conto di terzi nonché trasportato un quantitativo di sostanza stupefacente
(eroina) che sapeva o doveva presumere mettere in pericolo la salute di
parecchie persone,
e meglio per avere
1.1. venduto a
tale non meglio identificato “__________”
100 grammi di eroina di
grado di purezza indeterminato,
al prezzo di fr. 72.-- il grammo sostanza
previamente acquistata per suo conto a Zurigo da __________ e __________ al
prezzo di fr. 36.-- al grammo,
e trasportata a Locarno;
1.2. venduto a
__________
sotto forma di buste 4/5 dosi di eroina a fr.
50.-- la dose;
1.3. venduto a
__________,
in diverse circostanze, un imprecisato
quantitativo di eroina;
1.4. offerto a
__________
5 grammi di eroina quale
compenso per averlo trasportato
nel corso del mese di novembre 2005
a Zurigo con la propria vettura;
1.5. acquistato
e trasportato a Locarno per conto di __________ e __________
50 grammi di eroina,
pagandola fr. 36.- il grammo,
sostanza che sapeva essere destinata in parte
alla vendita e in parte al consumo personale
di __________ e __________;
1.6. fornendo a __________ e __________
il numero di telefono di tale non meglio
identificato “__________”, spacciatore a Rapperswill,
nonché stabilendo di persona il primo contatto
fra lo spacciatore e __________ e __________,
sapendo o dovendo presumere che quest’ultimi avrebbero acquistato importanti
quantitativi di eroina in parte destinata alla vendita a tossico-dipendenti del
locarnese e in parte al proprio loro consumo,
negoziato per terzi l’acquisto di sostanza
stupefacente,
e meglio e in specie l’acquisto di almeno 200 grammi di eroina;
2. contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti
per avere a Locarno,
fra il settembre 2004 e il 30 novembre 2004,
senza essere autorizzato, acquistato per consumo
personale
da __________ e __________
ca. 130 ketalgine pagandole fr. 2.-- l’una;
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
art. 19 cifra 2 LS, art. 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa
aggiuntivo 84/2005 del
27 giugno 2005, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1 assistito
dal difensore di fiducia
DUF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 15:05.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,
confermato l’atto d’accusa, ritenuto che vengano a cadere le imputazioni di
contravvenzione alla LStup, poiché prescritte, la colpa sia grave visti i
quantitativi dello stupefacente, la collaborazione agli inquirenti sia stata
ampiamente fornita anche se non sempre in modo costante. Non opponendosi alla
cancellazione delle imputazioni non ammesse dall’imputato o espressamente
contestate, conclude chiedendo che l’accusato sia condannato a 20 mesi di
detenzione da espiare, la revoca della sospensione condizionale della pena di 3
mesi di detenzione inflittagli il 15.12.2003 dalla Pretura Penale, nonché la
confisca di tutto quanto in sequestro.
§ Il Difensore, il quale, pone in risalto la personalità e
la vita del proprio patrocinato, ma soprattutto i legami affettivi di tutta una
vita che lo hanno spinto nel mondo della droga dal quale è molto difficile
staccarsi, nonché il fatto che sia riuscito a disintossicarsi e ad astenersi
per due anni, il fatto che abbia sempre lavorato, anche tutt’ora. Chiede che i
fatti di cui al punto 1 dell’AA 1.12.2004 siano derubricati ad infrazione
semplice. Evidenziando la spontanea collaborazione data agli inquirenti, chiede
una riduzione della pena (massimo 18 mesi) da porsi al beneficio della
sospensione condizionale della pena, per poter continuare a lavorare ed estinguere
Fatti
i debiti. Chiede inoltre che non sia revocata la precedente sospensione
condizionale della pena.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC 1
1. È autore
colpevole di:
1.1 infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva essere tale
da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato,
tra il 2003 e il 10 marzo 2005,
a Lugano, Locarno, Zurigo e Gordola:
1.1.1 venduto
almeno 153,4 grammi di eroina, nonché 4/5 buste dosi di eroina ed un altro
imprecisato quantitativo d’eroina?
1.1.2 detenuto, a
scopo di vendita, 61,6 grammi di eroina?
1.1.3 procurato 30
grammi di eroina?
1.1.4 offerto 5
grammi eroina?
1.1.5 acquistato e
trasportato 50 grammi di eroina per conto terzi?
1.1.6 negoziato per
terzi l’acquisto di almeno 200 grammi di eroina?
1.2 contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, tra maggio e il 30 novembre 2004, acquistato,
a scopo di personale consumo, 130 ketalgine, nonché 60 grammi di canapa,
consumandone 10 grammi?
E come meglio descritto negli atti d’accusa.
Considerandi
2.
Ha agito in stato di scemata responsabilità?
3.
Può beneficiare della sospensione condizionale
della pena privativa della libertà?
4.
Deve essere revocata la sospensione condizionale
della pena di tre mesi di detenzione di cui alla sentenza 15.12.03 della
Pretura Penale?
5.
Devono essere ordinate norme di condotta?
6.
Deve essere ordinata la confisca di quanto posto
sotto sequestro?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a tutti i
questi tranne che ai n. 1.1.4, 2, mentre che per i quesiti 1.1.1 e 1.1.6 è
parzialmente affermativa;
visti gli art. 11,18, 36, 41,
58, 63, 66, 68, 69 CP;
19.
e 19a LFStup;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e
pronuncia:
1.
AC 1 é
autore colpevole di:
1.1
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva essere tale
da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato,
tra il 2003 e il 10 marzo 2005,
a Lugano, Locarno, Zurigo e Gordola:
1.1.1
venduto
almeno 153,4 grammi di eroina;
1.1.2
detenuto, a
scopo di vendita, 61,6 grammi di eroina;
1.1.3
procurato 30
grammi di eroina;
1.1.4
acquistato e
trasportato 50 grammi di eroina per conto terzi;
1.1.5
negoziato per
terzi l’acquisto di almeno 50 grammi di eroina;
1.2
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
tra maggio e il 30 novembre 2004,
acquistato, a scopo di personale consumo,
130.
ketalgine, nonché 60 grammi di canapa,
consumandone 10 grammi;
e come meglio descritto negli atti d’accusa.
2.
Di
conseguenza, AC 1 è condannato:
2.1
alla pena di
18.
(diciotto) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione della pena privativa della libertà inflitta al
condannato è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 5 (cinque)
anni.
4.
Ad AC 1, quale norma di condotta, è fatto ordine
di sottoporsi, a sue spese, per 5 anni, a controlli medici mensili per
certificare l’astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti, con l’espressa
comminatoria della revoca della sospensione condizionale per il caso
d’inadempienza o del riscontro del consumo di sostanze stupefacenti.
5.
È revocata la sospensione condizionale della
pena di 3 mesi di detenzione di cui alla sentenza 15.12.2003 della Pretura
Penale.
6.
È ordinata la confisca di tutti gli oggetti sequestrati indicati
quali corpi di reato nell’atto d’accusa, con distruzione dello stupefacente.
7.
Questo giudizio può essere impugnato mediante
ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere
presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione
entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 4'051.40
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 4'301.40
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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