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Decisione

72.2004.145

Truffa, falsità documenti

1 settembre 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

di dicembre 2003;

reato previsto

dall'art. 146 CPS;

2. ripetuta

falsità in documenti,

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al

punto 1.,

allo scopo di procacciarsi un indebito profitto,

ovvero nel tentativo di effettuare indebiti

prelievi di denaro e di liberamente operare sul conto no__________ intestato al

marito __________ presso la __________ di __________,

allestito e fatto uso di falsa documentazione, e

segnatamente:

- del falso ordine di bonifico dell'importo di

EUR 5'000.- datato 19.11.2003, sul quale aveva in particolare falsificato la

firma del marito __________;

- del falso ordine permanente di bonifico di Euro 2'500.- ogni 3 mesi, datato

19.11.2003, sul quale aveva pure e in particolare falsificato personalmente la

firma del marito __________;

- della falsa procura datata 27.10.2003 mediante la quale le veniva concessa

procura per "prelevare, depositare, e qualsiasi altro movimento

bancario" sul conto __________ intestato al marito __________; procura

da lei consegnata alla PL 1 di __________ negli ultimi giorni di novembre /

inizio dicembre 2003 e da lei falsificata sia nel contenuto che con l'apposizione

della falsa firma del marito;

fatti avvenuti a __________

e __________, nel periodo ottobre/inizio dicembre 2003;

reato previsto dall'art. 251 cifra 1

CPS;

3. riciclaggio

di denaro (tentato),

per avere, a __________,

nel periodo ottobre/novembre 2003,

tentato di compiere atti suscettibili di

vanificare il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali, provenienti da

crimini,

in specie, attivandosi non appena appreso

dell'arresto del marito __________ in Italia, nel tentare ripetutamente - mediante

la presentazione di ordini di bonifico e procura da lei stessa falsificati - di

prelevare dal conto no. __________ presso la __________ di __________ intestato

al marito, l’importo di Euro 60'126.- rimasto,

sapendo e in ogni caso dovendo presumere, specie

dopo l’ arresto del marito avvenuto in Italia il 18.10.2003, che tale denaro

era provento di varie rapine a mano armata (in parte con presa d’ostaggio)

commesse in Italia dal proprio coniuge ai danni di diversi istituti di credito;

fatti avvenuti nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto

dall'art. 305bis Cifra 1 e 3 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 152/2004 del 1 dicembre 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusata AC 1

assistita dal difensore di fiducia (GP) DF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

confermato integralmente l’atto di accusa in esame,

conclude chiedendo che, visto il comportamento vergognoso dell’accusata in

aula, la ritrattazione, l’assenza di scrupoli, la stessa venga condannata a 12

mesi, ev. sospesi condizionalmente, per un periodo di prova di almeno 3 anni

§ Il Difensore, il quale contesta tutti i reati nell’ACC. La

truffa non sussiste poiché, in virtù del secondo colloquio in carcere con il

marito, quest’ultimo era d’accordo di versare i contributi alla moglie e per il

figlio. Pertanto i soldi presi dalla AC 1 non erano indebiti. L’inganno con

astuzia non c’è perché la sig.a AC 1 non ha nascosto nulla alla funzionaria di

banca. Infatti essa ha potuto confrontare, grazie ai documenti inoltrati dalla

sig.a AC 1, la veridicità delle firme. Anche il danneggiamento non c’è perché

lei pensava di prelevare i soldi appartenenti al marito e non a terzi

danneggiati. Per quel che concerne la ripetuta falsità in documenti, lo scopo

era di farsi pagare i contributi alimentari previsti dalla legge e l’avvocato

con i risparmi e l’accordo di __________. In casu __________ era ancora sposato

con la sig.a __________ e le aveva concesso di utilizzare il conto. Per quel

che concerne il tentato riciclaggio, il primo elemento non sussiste poiché la

destinazione dei soldi era stata chiaramente indicata, ovvero il conto della

sig. AC 1 a __________. I versamenti e prelievi erano facilmente

identificabili. Oltretutto i soldi erano puliti poiché provento del lavoro del marito

e del risarcimento dell’assicurazione dell’auto. Pertanto la difesa chiede il

proscioglimento da tutti i capi d’accusa e in via subordinata una massiccia

riduzione della pena con sospensione della stessa tenendo conto della grave

angustia e scemata responsabilità della AC 1, che aveva un figlio piccolo a

carico, con il padre in carcere, e che aveva problemi di salute. Chiede che

venga anche tenuto conto che è invalida e che il procedimento è già stato un

duro castigo.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. E’ autrice

colpevole di:

1.1. tentata truffa

per

avere,

al fine

di procacciarsi indebito profitto,

a __________,

tra il 21 ottobre e la fine di novembre 2003,

tentato

di ingannare astutamente la gerente della PL 1 di __________ utilizzando falsa

documentazione, per indurla ad addebitare il conto no. 31361.12 del marito con

un ordine permanente di bonifico trimestrale di Euro 2'500.- e il trasferimento

di Euro 5'000.- a favore del proprio conto no. 16011.69 presso la stessa

banca?

1.2. falsità

in documenti, ripetuta

per

avere,

nelle

circostanze di cui al punto 1 AA,

allo

scopo di procacciarsi un indebito profitto,

allestito

e fatto uso, falsificando la firma del marito __________, di due falsi ordini

di bonifico e di una falsa procura?

1.3. tentato riciclaggio

di denaro

per

avere, a __________,

nel

periodo ottobre/novembre 2003,

tentato

di vanificare il ritrovamento e la confisca di denaro provento di varie rapine

commesse in Italia dal proprio coniuge, cercando di prelevare dal suo conto

no. 31361.12 presso la PL 1 di __________ l’importo di Euro 60'126.-

e meglio

come descritto nell’atto di accusa?

Considerandi

2.

Ha agito

in stato di scemata responsabilità?

3.

Sussistono

attenuanti specifiche giusta l’art. 64 CP?

4.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

Ritenuto, - che la AC 1, già

prima di sposare __________, era al corrente dei suoi precedenti penali per

reati contro il patrimonio, ivi inclusa la rapina (AI 19, pag. 2);

- che nel

1999.

essa ha avviato la procedura di divorzio, nel cui ambito ha ottenuto

alimenti per fr. 300.- mensili per il figlio comune __________;

- che il 21

ottobre 2003 essa ha appreso dell’arresto del marito in Italia;

- che essa

ha perciò assunto informazioni presso il comando dei carabinieri di __________,

dove il __________ era domiciliato, nonché dai di lui genitori, prendendo così

visione di un articolo di un giornale italiano che raccontava i dettagli

dell’arresto, indicava i reati contestati al sospettato e faceva menzione di un

bottino di 300'000 Euro che sarebbe stato depositato su di un conto bancario in

Svizzera;

- che la

settimana dell’arresto, appresa la notizia, l'accusata si è recata per tre

volte in carcere a far visita al marito;

- che,

secondo quanto raccontato dall'accusata, il marito nell'occasione le avrebbe

chiesto di controllare la corrispondenza ricevuta __________;

- che essa

avrebbe in tal modo scoperto l’esistenza del di lui conto presso la __________

di __________;

- che essa

ha quindi esibito in tale banca tre documenti falsi, sui quali ha falsificato

la firma del marito, allo scopo di ottenere che parte del denaro presente sul

conto le venisse bonificato;

- che essa

non è riuscita nel proprio intento, avendo la gerente dell'istituto bancario

scoperto il tentativo di inganno;

- che la

prevenuta è pertanto autrice colpevole degli ascritti reati di falsità in

documenti e di tentata truffa;

- che essa

è inoltre autrice colpevole di tentato riciclaggio di denaro, per avere in tal

modo cercato di sottrarre alle ricerche degli inquirenti almeno parte

dell'avere del conto, ben sapendo che si trattava del provento delle rapine

commesse dal marito (e per parte delle quali è nel frattempo stato condannato a

8.

anni di reclusione in Italia);

- che in

sede di inchiesta essa aveva in effetti confessato tale consapevolezza;

- che in

aula la AC 1 ha invece ritrattato, adducendo giustificazioni non credibili;

- che non

si può infatti prestarle credito alcuno laddove afferma di avere creduto in

buona fede che il denaro fosse provento dell'onesto lavoro del marito;

- che in

suo favore non sussistono le invocate attenuanti specifiche, né si può

ammettere che essa abbia agito in stato di scemata responsabilità;

- che pertanto,

tutto considerato, la Corte ritiene commisurata alla colpa dell'imputata una

pena di 8 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per tre anni;

- che la

tassa di giustizia di Fr. 200.- e le spese processuali sono a carico della

condannata.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 2 e 3;

visti gli art. 11, 18, 21,

36, 41,63, 64, 68, 146, 251, 305 bis CP

9.

segg.

CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autrice colpevole di:

1.1

tentata truffa

per

avere,

al fine

di procacciarsi indebito profitto,

a __________,

tra il 21 ottobre e la fine di novembre 2003,

tentato

di ingannare astutamente la gerente della PL 1 di __________ utilizzando falsa

documentazione, per indurla ad addebitare il conto no. 31361.12 del marito con

un ordine permanente di bonifico trimestrale di Euro 2'500.- e il trasferimento

di Euro 5'000.- a favore del proprio conto no. __________ presso la stessa

banca;

1.2

falsità

in documenti, ripetuta

per

avere,

nelle

circostanze di cui al punto 1 AA,

allo

scopo di procacciarsi un indebito profitto,

allestito

e fatto uso, falsificando la firma del marito __________, di due falsi ordini

di bonifico e di una falsa procura;

1.3

tentato

riciclaggio di denaro

per

avere, a __________,

nel

periodo ottobre/novembre 2003,

tentato

di vanificare il ritrovamento e la confisca di denaro provento di varie rapine

commesse in Italia dal proprio coniuge, cercando di prelevare dal suo conto no.

__________ presso la PL 1 di __________ l’importo di Euro 5’000.- oltre che

ulteriori Euro 2'500.- ogni 3 mesi,

e meglio

come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di

conseguenza AC 1 è condannata:

2.1

alla pena di

8.

(otto) mesi di detenzione;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr 200.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta alla condannata è condizionalmente sospesa per un

periodo di prova di 3 anni.

4.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

PL 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 450.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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