72.2004.147
furti ripetuti per una refurtiva di fr. 32'527.--
23 febbraio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
72.2004.147
Data decisione, Autorità:
23.02.2005, PENAL
Titolo:
furti ripetuti per una refurtiva di fr. 32'527.--
FURTO
art. 139 cf. 1 CPS
Incarto n.
72.2004.147
Lugano,
23 febbraio 2005/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Locarno
Presidente:
giudice Giovanna
Roggero-Will
Segretaria:
Valentina Tuoni, vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliata a
detenuta dal 7 giugno 2004 all'11 giugno 2004;
prevenuta colpevole
di:
1. ripetuto
furto
per
avere,
a
Brissago,
a partire
dall'anno 2002 fino al giugno 2004,
per
procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene sottratto in
diverse occasioni in danno di PC 1, presso la quale lavorava in qualità di
domestica/addetta alle pulizie, denaro contante per un ammontare complessivo di
circa fr. 40'000.00;
ritenuto
che fr. 32'297.00 (refurtiva ammessa) sono già stati restituiti alla parte
civile con il consenso dell'accusata;
Fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsto all'art. 139 cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 158/2004 del 6 dicembre 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusata AC 1
assistita dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.10 alle ore 14.40.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
chiede la conferma dell'atto di accusa.
Per la
commisurazione della pena sottolinea l'oggettiva gravità del reato commesso da AC
1 in considerazione della vittima che ha colpito con il suo agire. Trattasi
infatti di una donna anziana ed indifesa. AC 1 ha sfruttato il lungo rapporto
di fiducia che ne faceva per la vittima una persona di casa. Solo grazie
all'intervento del figlio della vittima è stato possibile smascherare
l'accusata. L'accusata ha parlato della sua volontà di autodenunciarsi e dei
sensi di colpa che avrebbe avuto in questi anni contraddistinti dalle ripetute
sottrazioni. In concreto però nulla ha fatto per porre termine al suo agire
illecito. È ben vero che AC 1 ha ammesso i fatti a lei imputati e che ha
restituito il maltolto, ma è stata comunque presa con "le mani nel
sacco". Da ultimo sottolinea l'importanza anche dell'importo sottratto.
Chiede quindi che AC 1 venga condannata a 5 mesi di detenzione da porre al
beneficio della sospensione condizionale per un periodo di due anni.
§ Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità, la
vita anteriore della sua patrocinata. I fatti imputati alla AC 1 rappresentano
una eccezione in una vita contraddistinta dal rispetto delle regole. Sottolinea
infatti l'incensuratezza della sua assistita. In considerazione poi del fatto
che i motivi a delinquere non siano per niente chiari, e tenuto conto del
comportamento della signora al momento in cui è stata scoperta, chiede una
riduzione della pena in applicazione anche dell'attenuante specifica del
sincero pentimento. Chiede che la pena non ecceda i 3 mesi di detenzione, da
porre ovviamente al beneficio della sospensione condizionale.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. E’ autrice
colpevole di:
1.1. furto
per avere
sottratto in più occasioni la somma di fr. 40'000.-- ai danni di PC 1 sua
datrice di lavoro;
1.1.1. trattasi di
un importo inferiore?
e meglio
come descritto dall’atto di accusa?
Considerandi
2.
Può
beneficiare dell'attenuante specifica del sincero pentimento?
3.
Può
beneficiare sospensione condizionale della pena?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1. e 2;
visti gli art. 18, 36, 41,
63, 64, 69 e 139 cfr. 1 CP;
9.
segg.
CPP e 39 TG sulle spese
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autrice colpevole di:
furto
per avere
sottratto in più occasioni la somma di fr. 32'387.-- e euro 140.-- ai danni di PC
1.
sua datrice di lavoro;
e meglio
come descritto nell’atto di accusa.
2.
Di
conseguenza AC 1 è condannata:
2.1
alla pena di
4.
(quattro) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese processuali
3.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta alla condannata è condizionalmente sospesa con un
periodo di prova di 2 anni.
4.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
PC 1
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese diverse fr. 333.10
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 683.10
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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