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Decisione

72.2004.151

furto di contante e di merce da parte di una commessa

20 luglio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di detenzione da sospendere condizionalmente vista la prognosi assolutamente

positiva, rinviando, per il risarcimento alla PC, al prudente giudizio della

Corte.

§ RC 1 rappr. della PC, il quale si associa alla pubblica

accusa per quanto attiene alla colpevolezza dell’accusata e conclude chiedendo

il risarcimento dei 35'000.- fr. rubati, oltre agli interessi, ripetibili e

torto morale di cui all’istanza di risarcimento 20.07.2005.

§ Il Difensore, il quale, ponendo in risalto la figura e la

vita anteriore della sua patrocinata, indicando come il suo minimo stipendio

attuale non le permetta di risarcire la PC, alla cui richiesta non si oppone

limitatamente ai fr. 35'000.-, contestando il torto morale e le ripetibili,

facendo presente come, immediatamente dopo l’arresto, la patrocinata abbia

immediatamente cercato e trovato lavoro e come abbia profondamente compreso

l’illiceità dell’atto compiuto, conclude chiedendo una

riduzione della pena da sospendere condizionalmente.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1

1. È autrice

colpevole di:

1.1. furto,

ripetuto

per avere,

tra il 1 gennaio 2002 e il 15 dicembre 2003,

alfine di procacciare a sé ed altri un indebito

profitto e di appropriarsene, in più occasioni,

sottratto denaro, derrate alimentari e altra

merce di vario genere per un importo complessivo di almeno fr. 35'000.-

in danno della stazione di servizio “__________di

Grancia?

E come meglio

descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Ricorrono

attenuanti specifiche?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4.

Deve

essere condannata a risarcire l’indennità richiesta dalla parte civile?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne che al n. 4 per cui la risposta è parzialmente

affermativa;

visti gli art. 18, 36, 41, 63, 64, 65, 68, 69,

139.

CP;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 é

autrice colpevole di:

1.1

ripetuto furto

per avere,

tra il 1

gennaio 2002 e il 15 dicembre 2003,

alfine di

procacciare a sé ed altri un indebito profitto e di appropriarsene, in più

occasioni,

sottratto

denaro, derrate alimentari e altra merce di vario genere per un importo

complessivo di almeno fr. 35'000.-

in danno della

stazione di servizio __________” di Grancia,

e come meglio

descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza, __________, essendo sinceramente

pentita, è condannata:

2.1

alla pena di 4

(quattro) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr.

100.

- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena privativa della libertà inflitta alla condannata è condizionalmente

sospesa con un periodo di prova di 2 (due) anni.

4.

AC 1 è

inoltre condannata al pagamento di fr. 35'000.- oltre interessi al 5% dal

15.12.2003

alla PC 1, Grancia, che per il rimanente è rinviata al competente

foro civile.

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione

della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

PC 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 350.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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