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Decisione

72.2004.152

stupefacenti (cocaina/bolas)

24 gennaio 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti art. 19 cifra 1 e 19a LS

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 163/2004 del 9 dicembre 2004, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. __________.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 12.15.

Le generalità dell'accusato sono state controllate

a mano del passaporto n. __________ emesso dalla Repubblica della Guinea -

prodotto dalla Difesa in data 17.01.2005 (cfr. all. doc. TPC 5) - e non

coincidono nella data di nascita che, secondo il passaporto deve essere

corretta in __________.1972 anziché il __________.1983 come sostiene

l'accusato.

Tale

documento di legittimazione viene qui ostenso all'accusato, il quale conferma

trattarsi del suo passaporto. Le autorità di Polizia, previa analisi, hanno

concluso per l'autenticità di detto documento (cfr. rapporto di complemento

11.01.2005 all. al doc. TPC 5).

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

confermato integralmente l'atto di accusa, posta in rilievo la credibilità del

teste TE 1 e sottolineati i precedenti di AC 1, conclude chiedendo che

l'accusato venga condannato:

- a 10 mesi

di detenzione da espiare,

- all'espulsione

effettiva dal territorio svizzero per ulteriori anni 5.

Chiede

altresì la revoca delle sospensioni condizionali delle pene di 15 giorni di

detenzione rispettivamente di 90 giorni di detenzione inflittegli con decreti

d'accusa del 27.9.2002 rispettivamente del 6.6.2003. Infine chiede la confisca

di tutto il denaro e del natel Samsung in sequestro mentre non si oppone

all'eventuale dissequestro dell'agenda e del materiale cartaceo;

§ Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità e la

vita anteriore del suo patrocinato. Sostenendo la non credibilità di TE 1

contesta il quantitativo di cocaina venduto da AC 1 così come imputato al punto

1. dell'atto di accusa e in virtù del principio in dubio pro reo riconosce

vendite di cocaina per complessivi 7,2 grammi. Non contesta invece il punto 2.

dell'atto di accusa. Ritenuti altresì la collaborazione fornita dal suo cliente

sia nell'inchiesta, sia per l'ottenimento del suo passaporto - valido per

l'espatrio -, il lungo carcere preventivo sofferto, la prognosi favorevole

assicurata dalla pronuncia dell'espulsione effettiva, conclude chiedendo una

riduzione massiccia della pena proposta e la non revoca delle sospensioni

condizionali delle pene detentive inflitte con decreti d'accusa del 27.9.2002

rispettivamente del 6.6.2003. Non si oppone alla pena accessoria

dell'espulsione e nemmeno alla confisca del denaro in sequestro. Chiede per

contro il dissequestro e la restituzione a AC 1 del natel Samsung, dell'agenda

e del materiale cartaceo.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

parti, i seguenti

quesiti: AC

1

1. è autore

colpevole di:

1.1. ripetuta

infrazione alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato,

ripetutamente

venduto a terzi all'incirca 104 grammi di cocaina sottoforma di bolas, a

Paradiso, nel periodo tra il giugno 2003 e il 20 ottobre 2004?

1.1.1. oppure per un

quantitativo inferiore?

1.2. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato, consumato saltuariamente della marijuana, a

Paradiso e in altre località, nel periodo tra il 1. ottobre 2002 e il 20

ottobre 2004,

e meglio

come descritto nell’atto di accusa?

Considerandi

2.

Può beneficiare

della sospensione condizionale della pena:

2.1

privativa

della libertà?

2.2

accessoria

dell'espulsione?

3.

Deve

subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 15 giorni di

detenzione inflittagli con decreto d'accusa del 27.09.2002?

4.

Deve

subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 90 giorni di

detenzione inflittagli con decreto d'accusa del 6.06.2003?

5.

Deve

subire la confisca rispettivamente il sequestro conservativo:

5.1

di fr.

890.

-?

5.2

di euro

110.

-?

5.3

di un natel

Samsung, di un'agenda e del materiale cartaceo in sequestro?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne che ai quesiti n. 1.1., 2 e parzialmente

affermativamente al quesito n. 5.3;

visti gli art. 18, 36, 41,

55, 58, 59, 63, 68, 69 CP;

19.

cifra

1, 19a LStup;

9.

segg., 260,

264.

CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

ripetuta

infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

dal giugno 2003 al 20 ottobre 2004, senza essere autorizzato, previo acquisto,

ripetutamente venduto a terzi 4 gr. di cocaina ad un cittadino italiano rimasto

sconosciuto e, in circa 10 occasioni, all'incirca 100 bolas di cocaina da 0,5

gr. a 1 gr. l'una, nonché consumato saltuariamente della marijuana,

a

Paradiso e in altre località, nel periodo tra il 1. ottobre 2002 e il 20 ottobre

2004,

e meglio

come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di

conseguenza, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di 90 giorni

inflittagli con DA del 6.06.2003, AC 1 è condannato:

2.1

alla pena di

7.

(sette) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

2.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per ulteriori anni 5 (cinque), in

aggiunta ai tre anni d'espulsione già inflittigli con DAP del 27.09.2004;

2.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali.

3.

È revocata

la sospensione condizionale della pena di 15 giorni di detenzione inflittagli

con decreto d'accusa del 27.09.2002.

4.

È revocata

la sospensione condizionale della pena di 90 giorni di detenzione inflittagli

con decreto d'accusa del 6.06.2003.

5.

È ordinata

la confisca di tutto il denaro in sequestro.

6.

È mantenuto

il sequestro conservativo sul natel Samsung a parziale garanzia della tassa di

giustizia e delle spese processuali.

7.

È ordinato

il dissequestro e la restituzione al condannato dell'agenda e del materiale

cartaceo (cfr. rapporto di arresto e verbali di sequestro del 20.10.2004).

8.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

TE 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 550.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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