72.2004.152
stupefacenti (cocaina/bolas)
24 gennaio 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
72.2004.152
Data decisione, Autorità:
24.01.2005, PENAL
Titolo:
stupefacenti (cocaina/bolas)
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19a cf. 1 LSTUP
Incarto n.
72.2004.152
Lugano,
24 gennaio 2005/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Mauro
Ermani
Segretaria:
Elena Tagli, vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e residente a
identificato, a mano del passaporto n. __________
emesso __________ dalla Repubblica della Guinea, in
AC 1,
detenuto dal 20 ottobre 2004;
prevenuto colpevole
di:
1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere
a
Paradiso,
dal
giugno 2003 al 20 ottobre 2004,
senza
essere autorizzato,
venduto a
TE 1 e a un non meglio identificato cittadino italiano, ca. 104 grammi di
cocaina di grado di purezza sconosciuto, sottoforma di “bolas” da 0,4 e 0,8
grammi e al prezzo variante fra fr. 30/40.-- e fr. 80.-- l’una a dipendenza
della quantità di sostanza stupefacente ivi contenuta, sostanza previamente
acquistata da tale __________ al prezzo variante fra i fr. 35.-- e fr. 70.--;
2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere
a
Paradiso e altri luoghi,
dal 1
ottobre 2002 al 20 ottobre 2004,
senza
essere autorizzato,
consumato
in modo saltuario un quantitativo imprecisato di marijuana,
Fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti art. 19 cifra 1 e 19a LS
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 163/2004 del 9 dicembre 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. __________.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 12.15.
Le generalità dell'accusato sono state controllate
a mano del passaporto n. __________ emesso dalla Repubblica della Guinea -
prodotto dalla Difesa in data 17.01.2005 (cfr. all. doc. TPC 5) - e non
coincidono nella data di nascita che, secondo il passaporto deve essere
corretta in __________.1972 anziché il __________.1983 come sostiene
l'accusato.
Tale
documento di legittimazione viene qui ostenso all'accusato, il quale conferma
trattarsi del suo passaporto. Le autorità di Polizia, previa analisi, hanno
concluso per l'autenticità di detto documento (cfr. rapporto di complemento
11.01.2005 all. al doc. TPC 5).
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
confermato integralmente l'atto di accusa, posta in rilievo la credibilità del
teste TE 1 e sottolineati i precedenti di AC 1, conclude chiedendo che
l'accusato venga condannato:
- a 10 mesi
di detenzione da espiare,
- all'espulsione
effettiva dal territorio svizzero per ulteriori anni 5.
Chiede
altresì la revoca delle sospensioni condizionali delle pene di 15 giorni di
detenzione rispettivamente di 90 giorni di detenzione inflittegli con decreti
d'accusa del 27.9.2002 rispettivamente del 6.6.2003. Infine chiede la confisca
di tutto il denaro e del natel Samsung in sequestro mentre non si oppone
all'eventuale dissequestro dell'agenda e del materiale cartaceo;
§ Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità e la
vita anteriore del suo patrocinato. Sostenendo la non credibilità di TE 1
contesta il quantitativo di cocaina venduto da AC 1 così come imputato al punto
1. dell'atto di accusa e in virtù del principio in dubio pro reo riconosce
vendite di cocaina per complessivi 7,2 grammi. Non contesta invece il punto 2.
dell'atto di accusa. Ritenuti altresì la collaborazione fornita dal suo cliente
sia nell'inchiesta, sia per l'ottenimento del suo passaporto - valido per
l'espatrio -, il lungo carcere preventivo sofferto, la prognosi favorevole
assicurata dalla pronuncia dell'espulsione effettiva, conclude chiedendo una
riduzione massiccia della pena proposta e la non revoca delle sospensioni
condizionali delle pene detentive inflitte con decreti d'accusa del 27.9.2002
rispettivamente del 6.6.2003. Non si oppone alla pena accessoria
dell'espulsione e nemmeno alla confisca del denaro in sequestro. Chiede per
contro il dissequestro e la restituzione a AC 1 del natel Samsung, dell'agenda
e del materiale cartaceo.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
parti, i seguenti
quesiti: AC
1
1. è autore
colpevole di:
1.1. ripetuta
infrazione alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
ripetutamente
venduto a terzi all'incirca 104 grammi di cocaina sottoforma di bolas, a
Paradiso, nel periodo tra il giugno 2003 e il 20 ottobre 2004?
1.1.1. oppure per un
quantitativo inferiore?
1.2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, consumato saltuariamente della marijuana, a
Paradiso e in altre località, nel periodo tra il 1. ottobre 2002 e il 20
ottobre 2004,
e meglio
come descritto nell’atto di accusa?
Considerandi
2.
Può beneficiare
della sospensione condizionale della pena:
2.1
privativa
della libertà?
2.2
accessoria
dell'espulsione?
3.
Deve
subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 15 giorni di
detenzione inflittagli con decreto d'accusa del 27.09.2002?
4.
Deve
subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 90 giorni di
detenzione inflittagli con decreto d'accusa del 6.06.2003?
5.
Deve
subire la confisca rispettivamente il sequestro conservativo:
5.1
di fr.
890.
-?
5.2
di euro
110.
-?
5.3
di un natel
Samsung, di un'agenda e del materiale cartaceo in sequestro?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne che ai quesiti n. 1.1., 2 e parzialmente
affermativamente al quesito n. 5.3;
visti gli art. 18, 36, 41,
55, 58, 59, 63, 68, 69 CP;
19.
cifra
1, 19a LStup;
9.
segg., 260,
264.
CPP e 39 TG sulle spese
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
ripetuta
infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
dal giugno 2003 al 20 ottobre 2004, senza essere autorizzato, previo acquisto,
ripetutamente venduto a terzi 4 gr. di cocaina ad un cittadino italiano rimasto
sconosciuto e, in circa 10 occasioni, all'incirca 100 bolas di cocaina da 0,5
gr. a 1 gr. l'una, nonché consumato saltuariamente della marijuana,
a
Paradiso e in altre località, nel periodo tra il 1. ottobre 2002 e il 20 ottobre
2004,
e meglio
come descritto nell’atto d’accusa.
2.
Di
conseguenza, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di 90 giorni
inflittagli con DA del 6.06.2003, AC 1 è condannato:
2.1
alla pena di
7.
(sette) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
2.2
all’espulsione
dal territorio svizzero per ulteriori anni 5 (cinque), in
aggiunta ai tre anni d'espulsione già inflittigli con DAP del 27.09.2004;
2.3
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali.
3.
È revocata
la sospensione condizionale della pena di 15 giorni di detenzione inflittagli
con decreto d'accusa del 27.09.2002.
4.
È revocata
la sospensione condizionale della pena di 90 giorni di detenzione inflittagli
con decreto d'accusa del 6.06.2003.
5.
È ordinata
la confisca di tutto il denaro in sequestro.
6.
È mantenuto
il sequestro conservativo sul natel Samsung a parziale garanzia della tassa di
giustizia e delle spese processuali.
7.
È ordinato
il dissequestro e la restituzione al condannato dell'agenda e del materiale
cartaceo (cfr. rapporto di arresto e verbali di sequestro del 20.10.2004).
8.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
TE 1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 550.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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