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Decisione

72.2004.158

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 febbraio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1. è autore

colpevole di:

1.1. infrazione

alla Legge federale sugli stupefacenti

in relazione alla vendita di 274 gr. di eroina nonchè

negoziato per terzi la vendita di almeno 100 gr.

di eroina,

tra il maggio-giugno 2003 e il 12.7.2004?

1.1.1 trattasi di infrazione

aggravata a motivo del quantitativo?

1.2. complicità

in infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere aiutato __________ e __________ a

trafficare

circa gr. 700/800 di eroina?

1.2.1 trattasi di infrazione

aggravata a motivo del quantitativo?

1.3. contravvenzione

alla Legge federale sugli stupefacenti

per aver consumato

circa 1180 gr. di eroina e 15 gr. di cocaina

tra l'ottobre 2002 e il luglio 2004?

Considerandi

2.

Ha egli

agito in stato di scemata responsabilità?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena?

4.

Deve

essere ordinata una misura e se sì quale?

5.

Deve

subire la confisca di quanto in sequestro?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente

a tutti i quesiti, meno che al quesito 3;

visti gli art. 11, 18,

25, 36, 41, 44, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69 CP;

19.

cifra 1 e 2 e 19a LFStup;

9.

e ss., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

AC 1 è

autore colpevole di:

1.

infrazione

aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

commessa in parte quale autore e in parte quale

complice,

per avere, senza essere autorizzato,

sapendo risp. dovendo presumere che quelli

commerciati

erano quantitativi di eroina tali da mettere in

pericolo la

salute di parecchie persone,

venduto a terzi all'incirca 274 gr. di eroina,

negoziato per terzi all'incirca 100 gr. di

eroina,

aiutato (come complice) ospitandoli in casa,

terzi a spacciare

gr. 700/800 di eroina,

a Lugano e in altre località,

nel periodo maggio-giugno 2003 - 12.7.2004;

2.

ripetuta

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

consumato all'incirca 1180 gr. di eroina e circa

15.

gr. di cocaina,

a Lugano, tra l'ottobre 2002 e il luglio 2004,

e meglio come descritto nell'atto di accusa.

3.

Di

conseguenza, ritenuto che ha agito in stato di scemata responsabilità, AC 1 è

condannato:

3.1

alla pena di

anni due di detenzione da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.

4.

È ordinato

il collocamento del condannato in un istituto di cura per tossicodipendenti

giusta l'art. 44 CP.

5.

L'esecuzione

della pena detentiva è sospesa per dar luogo al collocamento di cui sopra.

6.

È ordinata

la confisca di fr. 10'000.- (previa deduzione della tassa di giustizia e delle

spese processuali) e degli altri oggetti

in sequestro.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 350.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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