72.2004.158
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21 febbraio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
72.2004.158
Data decisione, Autorità:
21.02.2006, PENAL
Titolo:
Stupefacenti: venduto (274 g ca.), negoziato per terzi (100 g ca.) e aiutato terzi (ospitandoli in casa) a spacciare 700/800 g di eroina. Grande consumatore di eroina. Scemata responsabilità. Collocamento in casa di cura per tossicodipendenti.
COMPLICITÀ O CORREITÀ
CONSUMO DI STUPEFACENTI
NEGOZIAZIONE O PROCURA PER TERZI DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
RESPONSABILITÀ SCEMATA
art. 25 CPS
art. 44 CPS
art. 19 let. a LSTUP
art. 19 cf. 2 LSTUP
Incarto n.
72.2004.158
Lugano,
21 febbraio 2006/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 13 luglio 2004 e dal 6 dicembre 2004 collocato presso Villa Argentina;
prevenuto colpevole di:
1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti, aggravata
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che
sapeva
o doveva presumere essere in grado di mettere in
pericolo
la salute di parecchie persone,
e meglio per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo maggio-giugno 2003/12.07.2004,
a Lugano, allo scopo di finanziare il proprio
consumo,
1.1. venduto a vari consumatori locali tra cui __________
e terzi non meglio identificati,
complessivamente 274 grammi di eroina,
sottoforma di "cinquantelli" e di
"centelli" da 0,2 e 0,4 grammi,
sostanza previamente acquistata al prezzo di fr.
50.-- al grammo:
- in
parte a ZH, per il tramite di tale __________ e di tale __________ non meglio
identificati accompagnati in taluni viaggi a Zurigo da __________ appositamente
ingaggiato a tale scopo dall'accusato,
- da
__________ e da __________,
- oltre
che da spacciatori sconosciuti al Parco Ciani;
1.2. negoziato
per __________
la vendita di un imprecisato quantitativo ma al
minimo di 100 grammi di eroina, in particolare presentandogli,
__________ quale acquirente della sostanza,
dietro compenso, a vendita avvenuta, di 5 grammi
di eroina;
2. complicità
in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
per avere, a Lugano,
nel periodo fine maggio/giugno 2004, per circa
2/3 settimane, intenzionalmente aiutato i cittadini albanesi __________ e __________
a trafficare un imprecisato quantitativo
ma almeno 700/800 grammi di eroina,
in particolare ospitandoli presso il proprio
domicilio di
via __________ a __________ sapendo ed
accettandone l'utilizzo
da parte di questi ultimi per il suddetto
traffico di stupefacenti,
ricevendo quale compenso circa 6 grammi di
sostanza stupefacente oltre che uno sconto sul prezzo di acquisto dell'eroina
pagata a fr. 250.-- ogni 5 grammi;
3. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo ottobre 2002/luglio 2004, a Lugano,
consumato un
imprecisato quantitativo ma almeno 1180 grammi di eroina, sostanza acquistata
nelle circostanze indicate al punto 1.1, nonché consumato circa 15 grammi di
cocaina acquistata da spacciatori sconosciuti a Lugano al prezzo di fr. 150.-
al grammo;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
art. 19 cifra 2 LS, art. 25 CP, art. 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 172/2004 del 14 dicembre 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:20 alle ore 16:15.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
confermato l'atto d'accusa, conclude chiedendo la condanna dell'accusato alla
pena di 2 anni e 3 mesi di detenzione. Non si oppone alla sospensione della
pena per permettere il collocamento in casa di cura per tossicomani ex art. 44
CPS. Chiede altresì la confisca del denaro e degli altri oggetti in sequestro.
§ Il Difensore, il quale, pone in risalto la difficile vita
anteriore, il carattere e la personalità del suo patrocinato. Non contesta né
in fatto né in diritto l'atto d'accusa ma evidenzia i forti consumi di sostanza
stupefacente del suo cliente. In applicazione dell'attenuante specifica della
scemata responsabilità conclude chiedendo una riduzione della pena proposta,
pena detentiva da sospendere ex art. 44 CPS per permettere la continuazione del
collocamento in casa di cura per tossicomani. Non si oppone alla confisca di quanto
in sequestro.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC 1
Fatti
1. è autore
colpevole di:
1.1. infrazione
alla Legge federale sugli stupefacenti
in relazione alla vendita di 274 gr. di eroina nonchè
negoziato per terzi la vendita di almeno 100 gr.
di eroina,
tra il maggio-giugno 2003 e il 12.7.2004?
1.1.1 trattasi di infrazione
aggravata a motivo del quantitativo?
1.2. complicità
in infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere aiutato __________ e __________ a
trafficare
circa gr. 700/800 di eroina?
1.2.1 trattasi di infrazione
aggravata a motivo del quantitativo?
1.3. contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti
per aver consumato
circa 1180 gr. di eroina e 15 gr. di cocaina
tra l'ottobre 2002 e il luglio 2004?
Considerandi
2.
Ha egli
agito in stato di scemata responsabilità?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena?
4.
Deve
essere ordinata una misura e se sì quale?
5.
Deve
subire la confisca di quanto in sequestro?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente
a tutti i quesiti, meno che al quesito 3;
visti gli art. 11, 18,
25, 36, 41, 44, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69 CP;
19.
cifra 1 e 2 e 19a LFStup;
9.
e ss., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
AC 1 è
autore colpevole di:
1.
infrazione
aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
commessa in parte quale autore e in parte quale
complice,
per avere, senza essere autorizzato,
sapendo risp. dovendo presumere che quelli
commerciati
erano quantitativi di eroina tali da mettere in
pericolo la
salute di parecchie persone,
venduto a terzi all'incirca 274 gr. di eroina,
negoziato per terzi all'incirca 100 gr. di
eroina,
aiutato (come complice) ospitandoli in casa,
terzi a spacciare
gr. 700/800 di eroina,
a Lugano e in altre località,
nel periodo maggio-giugno 2003 - 12.7.2004;
2.
ripetuta
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
consumato all'incirca 1180 gr. di eroina e circa
15.
gr. di cocaina,
a Lugano, tra l'ottobre 2002 e il luglio 2004,
e meglio come descritto nell'atto di accusa.
3.
Di
conseguenza, ritenuto che ha agito in stato di scemata responsabilità, AC 1 è
condannato:
3.1
alla pena di
anni due di detenzione da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.
4.
È ordinato
il collocamento del condannato in un istituto di cura per tossicodipendenti
giusta l'art. 44 CP.
5.
L'esecuzione
della pena detentiva è sospesa per dar luogo al collocamento di cui sopra.
6.
È ordinata
la confisca di fr. 10'000.- (previa deduzione della tassa di giustizia e delle
spese processuali) e degli altri oggetti
in sequestro.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 350.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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