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Decisione

72.2004.159

truffa ai danni della telecom PTT e violazione del principio di celerità

10 agosto 2005Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

i fratelli __________ e __________, __________ ed altri, era giunto

sollecitamente a termine, e a carico dei predetti personaggi già il 20 gennaio

1998 era stato emanato l’atto d’accusa per il titolo di truffa, per il che nei

loro confronti il processo, terminato con la condanna di tutti i prevenuti, era

stato celebrato il 5 settembre 2002 (cfr. classificatore piccolo, in fine,

sezione “sentenza __________”).

Il filone di inchiesta concernente i qui

prevenuti si è di contro arenato, dopo il deposito degli atti, allo stadio

delle domande di complemento d’istruttoria. Gli accusati, infatti, in data 11

novembre 1997 avevano impugnato avanti al GIAR la decisione del Procuratore

Pubblico di negare i richiesti complementi d’inchiesta. Incomprensibilmente, il

reclamo è stato evaso dal GIAR supplente solo il 31 marzo 2003, ovvero dopo 5

anni e 5 mesi di giacenza, il che è veramente sorprendente se si pone mente

all’assoluta normalità della fattispecie, e quindi anche della decisione, che

consta infatti di sole 3 pagine, a riprova di un caso apparentemente rientrante

nella routine dell’autorità decidente.

Superato l’empasse, l’inchiesta è stata

riattivata nel 2003 a cura di un altro Procuratore Pubblico, che il 13 dicembre

2004 ha emanato nei confronti dei prevenuti due distinti atti di accusa. Viste

però le analogie delle fattispecie, nonché il rapporto di parentela e la

presenza di un unico difensore, il Presidente della Corte, per motivi di

economia processuale, il 23 giugno 2005 ha proceduto alla riunione dei

procedimenti (doc. TPC 11), provvedimento nei cui confronti nessuna delle parti

ha peraltro sollevato obiezioni.

3. L’ipotesi accusatoria sottoposta a giudizio addebita ai prevenuti di

avere chiesto ed ottenuto alla compagnia telefonica __________ __________ (ora PC

1) delle linee telefoniche dette di “telechiosco” (riconoscibili per il numero

di chiamata iniziante con __________...) o di “telebusiness” (riconoscibili per

il numero di chiamata iniziante con __________...) già sapendo che i numeri

loro attribuiti sarebbero stati chiamati da loro stessi, per il mezzo di utenze

di telefonia mobile (funzionanti perciò con cosiddette “schede SIM”) ottenute

fraudolentemente, di cui nessuno avrebbe pagato le bollette e perciò da

sfruttare sino al momento in cui il gestore avrebbe bloccato il collegamento,

mentre che ai titolari dei numeri di “telechiosco” o “telebusiness” selezionati

in queste circostanze sarebbe comunque stato accreditato da __________ __________

quanto di loro spettanza, secondo le condizioni d’abbonamento, per l’avvenuto

contatto telefonico.

In questo modo, secondo l’atto d’accusa, AC 1

avrebbe, con l’intento di arricchirsi indebitamente in danno dell’altrui

patrimonio, percepito più di fr. 221'000.-- tra il maggio e l’ottobre del 1996,

accreditati da __________ alla __________, titolare dei “telechioschi”

rispondenti ai numeri di __________ __________.

AC2, analogamente, avrebbe maturato crediti per

oltre fr. 400'000.--, di cui quasi fr. 300'000.-- effettivamente percepiti,

accreditatigli da __________ a seguito delle chiamate effettuate ai “suoi”

numeri __________, __________, __________, __________.

4. AC 1 in corso d’inchiesta ha negato ogni addebito, ivi quello relativo

all’acquisto e alla vendita a TE 1 di alcune schede SIM da utilizzare per

chiamare in maniera spropositata i numeri di “telechiosco” o “telebusiness”.

Gli abbonamenti telefonici incriminati sarebbero stati di pertinenza di __________

e non suoi. Di tutto si sarebbe occupato __________ __________, amministratore

(deceduto) di __________, e non lui, che dalla citata società non avrebbe percepito

alcunché, e di cui sarebbe diventato azionista solo dopo la fine della vicenda

dei telefoni, quando alla società rimaneva solo la fallimentare gestione di un

sex shop.

AC2, che quanto meno ha ammesso di avere

percepito il denaro di cui trattasi, ha a sua volta negato ogni responsabilità

penale, adducendo la regolarità delle linee di telechiosco/telebusiness a lui

facenti capo (e intestate ad una __________ per il solo motivo che __________

non accettava di stipulare contratti di quel genere con delle persone fisiche),

e sostenendo di nulla avere saputo al riguardo di presunte chiamate truffaldine

sui propri numeri, sulle quali non avrebbe avuto controllo di sorta e che egli

non avrebbe di certo in alcun modo effettuato.

Al dibattimento i prevenuti hanno mantenuto il

precedente atteggiamento volto alla negazione di qualsivoglia responsabilità,

anche a fronte della contestazione di numerosissimi elementi indizianti della

natura totalmente fittizia delle linee di telechiosco/telebusiness da loro

messe in attività, e pertanto della veste necessariamente truffaldina delle

incessanti e ripetute chiamate di quei numeri da parte di utenze che poi non

hanno pagato le fatture relative a tali chiamate.

La Corte ha nondimeno concluso per la

colpevolezza dei prevenuti sulla scorta degli accertamenti di cui ai considerandi

che seguono.

I. AC 1

5. La

partecipazione in __________ e il profitto conseguito

Interrogato sull’origine del suo coinvolgimento

in __________ l’accusato in occasione del verbale avanti al Procuratore

Pubblico del 18 novembre 1996 aveva dichiarato di avere visto un annuncio su di

un quotidiano, verosimilmente il __________ __________, e di essersi quindi

indirizzato all’amministratore unico, __________ di __________ (verbale citato,

in: incarto __________, cubo 1, classificatore verbali accusati, sezione 9, n.

4, pag. 5). Quanto ai successivi rapporti con quella società, l’accusato nel

medesimo verbale affermava di esserne “titolare” da circa 15 giorni, per

avere acquistato “delle azioni al portatore dei precedenti proprietari che

sono cittadini esteri di cui preferisco non svelare il nome” (pag. 4). A

non averne dubbi, a mente della Corte l’affermazione di essere “titolare” della

società a seguito dell’acquisto di azioni al portatore dai precedenti

proprietari significava ammettere di essere l’attuale proprietario della

società, interpretazione la cui correttezza è dimostrata da ulteriori

affermazioni dell’accusato medesimo, che riferendosi alla __________,

dichiarava che era il figlio ad esserne ora “titolare”, dato che era stato lui

stesso a vendergliela, dopo che egli l’aveva costituita assieme a TE 1 e __________

(verbale citato, pag. 5). Se ne deduce pertanto, sulla base di tale esempio,

che è lo stesso AC 1 a definire (correttamente) “titolare” il proprietario

economico di una società anonima, in quanto proprietario delle azioni.

Nel successivo verbale del 1° dicembre 2003 (inc.

ACC 164 e 165/04, classificatore piccolo, sezione verbali, n. 1), questa sua

dichiarazione gli è stata nuovamente contestata, ed egli l’ha rettificata,

sostenendo di avere acquistato solo il 10% del pacchetto azionario di __________

al prezzo di fr. 6'000.-- dai proprietari della società, di cui non ricordava

il nome (pag. 2) (sarebbero stati cittadini bulgari: cfr. verbale 25 agosto

2004, n. 7, pag. 2), precisando al dibattimento che si sarebbe trattato di una

compensazione con un proprio corrispondente credito, a fronte del quale avrebbe

pertanto ricevuto azioni in luogo del denaro, spiegazioni queste peraltro in contrasto

con quanto sostenuto a pag. 5 del verbale 1° dicembre 2003, dove affermava di

avere acquistato le azioni da __________.

Ammetteva per il resto di essere stato

amministratore unico della società dal 26 gennaio al 30 giugno 1998, periodo in

cui essa si sarebbe occupata unicamente della gestione di un sex shop, attività

che a quel momento sarebbe però stata fallimentare (verbale 1° dicembre 2003

citato, pag. 5).

Già a questo stadio, ossia prima ancora di avere

iniziato ad affrontare direttamente i fatti di cui all’atto di accusa, AC 1 AC

1 si dimostra reticente ed anche bugiardo.

In vista del dibattimento il Presidente ha

richiamato varia documentazione, tra cui l’atto costitutivo di __________

dall’Ufficio del registro di commercio, dal quale (doc. TPC 21) risulta che AC

1 era stato socio fondatore di __________, essendo comparso avanti al notaio __________

il 13 ottobre 1994, all’atto della costituzione, assieme al __________ __________.

Si dimostra pertanto sicuramente falsa l’affermazione di avere appreso

dell’esistenza della società da un’inserzione letta su di un quotidiano, così

come manifesto appare l’intento di ridimensionare il proprio ruolo in seno alla

società rettificando a distanza di anni la precedente affermazione di essere

stato il “titolare” per sostenere poi di avere posseduto solo il 10% della

società, acquistato non si sa bene da chi.

6. Allo stesso modo, il prevenuto ha ben badato di distanziarsi da ogni

funzione operativa in seno alla società. Il ritornello recitato agli inquirenti

in risposta ad ogni domanda imbarazzante era sempre il medesimo: “non lo so.

La richiesta di abbonamento era stata fatta dall’amministratore della società”

(verbale 1° dicembre 2003, pag. 2), “non posso esprimermi al riguardo, in

quanto era l’amministratore della __________ che gestiva il tutto” (verbale

citato, pag. 3), “...come detto, era l’amministratore __________ ad

occuparsi della società e non io” (pag. 4).

Non diverse sono state le

risposte al riguardo dell’eventuale coinvolgimento nelle questioni finanziarie:

“...non seguivo l’attività della società e non ho realizzato nessun guadagno

con la __________....__________ non mi aveva mai informato sull’andamento della

società e io non avevo contatto con gli altri azionisti” (verbale 1°

dicembre 2003, pag. 5), “...a quel tempo io non ero ancora azionista della __________

e quindi non ho percepito alcun dividendo. Preciso per contro di avere ricevuto

dalla società il pagamento delle prestazioni da me fornite (da un minimo di Frs.

500.- a un massimo di Frs. 800.- al mese)” (verbale 25 agosto 2004, pag.

2), laddove, in particolare, egli escludeva tassativamente di avere toccato con

mano i denari versati dall’allora __________ (“contesto di aver incassato

personalmente gli importi versati da PC 1” (verbale 1° dicembre 2003, pag.

5).

7. A questo punto, seguendo le sue dichiarazioni, verrebbe da chiedersi

cosa fosse li a fare AC 1, visto che non si occupava di nulla e non veniva

informato di nulla, e per quale motivo gli venissero riconosciuti fr.

500.--/800.-- al mese.

L’istruttoria ha però dimostrato che,

contrariamente a quanto dichiarato agli inquirenti, il AC 1, che per il resto

nulla faceva e nulla sapeva, era quanto meno stato investito della non

indifferente responsabilità di procedere all’incasso del denaro (mansione per

cui, contro ogni logica vista la pochezza delle sue competenze, disponeva di

firma individuale in banca e addirittura era l’unico a potere firmare, ad

esclusione persino dell’amministratore della società: cfr. inc. 164 e 165/04,

classificatore grande, AI 19) che __________ aveva accreditato sul conto di __________

presso l’allora __________ (oggi __________), filiale di Paradiso.

Risulta infatti che egli nel periodo 14 maggio –

2 luglio 1996 ha personalmente prelevato a contanti dal conto in questione

complessivi fr. 47'500.-- in 7 occasioni (verbale 25 agosto 2004, pag. 3, con

riferimento alla documentazione bancaria) e che nel periodo 12 luglio – 30

ottobre 1996 ha prelevato ulteriori complessivi fr. 176'200.-- in altre 15

occasioni (verbale citato, pag. 2), per complessivi fr. 223'700.-- in 22

occasioni.

Chiamato a fornire spiegazioni, il prevenuto

aveva spiegato che (verbale 25 agosto 2004, pag. 2):

" In

merito alla destinazione data agli importi prelevati dichiaro che una parte è

stata versata agli azionisti della società e una parte utilizzata per le spese

di gestione della società (canoni di locazione, acquisto di merci e versamento

degli stipendi, che venivano pagati in contanti oppure tramite versamento

postale).

Ribadisco di non avere incassato personalmente

questi importi, ma di averli immessi nella società”.

Al dibattimento egli ha fornito la diversa

spiegazione, secondo cui (verbale dibattimentale, pag. 4):

" A

domanda del Presidente rispondo che i soldi da me prelevati dal conto __________

sono stati consegnati all’amministratore. Non so cosa ne ha fatto.”

AC 1, in ogni caso, mente. Tolta la discrepanza

tra le due versioni dei fatti, l’unico fatto certo è che egli li ha incassati

personalmente. Quanto egli dichiara non è comunque quello che risulta dalla

contabilità della società (anch’essa assunta in atti su richiesta del

Presidente), secondo la quale (doc. TPC 20) il denaro in questione è sì entrato

nella società alla voce “ricavi __________” in misura di fr. 271'214.65 nell’esercizio

1996 (mentre che per il 1995 tale ricavo era stato pari a 0), ma ne è anche

uscito in misura di ben fr. 220'500.-- alla fumosa voce “lavori terzi” (che

pure nel 1995 era pari a 0, dal che l’evidente connessione tra il nuovo

consistente introito e tale nuova importante spesa). Sennonché, non risulta

compiuto alcun lavoro di terzi. Non può trattarsi evidentemente della

remunerazione degli autori delle telefonate (il che è concettualmente escluso

in un’ipotesi di legale funzionamento del telechiosco), ma non può di certo

nemmeno essersi trattato del pagamento del lavoro di messa a disposizione del

materiale asseritamente ascoltato dagli ipotetici utenti di quei numeri

telefonici, essendosi trattato semplicemente -secondo il AC 1- di qualche

nastro da lui stesso preparato e contenente informazioni relative al mercato

immobiliare, ovvero asserite proposte di fondi offerti in vendita (cfr. in

dettaglio il consid. successivo). Non si vede pertanto, dal racconto

dell’imputato, come e perché avrebbero potuto in tal modo sussistere costi di

ben fr. 220'000.-- dipendenti dalle prestazioni lavorative di fantomatici ed

innominati “terzi”.

Vero è semmai, secondo il Presidente, che tale

voce di bilancio è squisitamente fittizia, inventata al fine di ridurre quasi a

zero l’utile societario, e di non corrispondere all’erario le relative imposte.

Non a caso, a riprova della natura fittizia dell’uscita riportata in bilancio,

l’autorità fiscale non ha accettato la voce di spesa, computata invece

nell’utile della società (doc. TPC 20).

Se ne deve pertanto, come detto in precedenza,

rimanere all’evidenza dei fatti accertati: ha prelevato il denaro dalle casse

della società e la contabilizzazione dell’uscita nel bilancio di __________ è

fittizia. Accertato ciò, si deve presumere (a dispetto delle sue dichiarazioni)

che __________ appartenesse a AC 1, ma soprattutto si deve presumere che egli

si sia tenuto il denaro. Spettava lui, dopo questi accertamenti, di dare

comprovata ragione dell’utilizzo del denaro nell’interesse della società. Non

avendolo fatto o, meglio, avendo fornito spiegazioni smentite dai bilanci

societari, si può solo ritenere la logica conclusione per cui egli ha tenuto

per sé quanto prelevato in banca, ovvero almeno i fr. 223'700.-- di cui vi è

prova certa.

8. I

telechioschi/telebusiness

In data 8 maggio 1996 __________, e per essa

l’amministratore tabulare __________, ha inoltrato a __________ il modulo di

dichiarazione di abbonamento al servizio delle telecomunicazioni telebusiness

157, poi controfirmato il 13 maggio 1996 dall’azienda telefonica, ed in base al

quale a __________ è stato attribuito il numero __________ all’asserito scopo

di attivarsi nel settore immobiliare, offrendo un “panorama immobiliare dei

vari oggetti in vendita” (cfr. il modulo annesso al verbale 1° dicembre

2003 di AC 1).

Un secondo identico modulo (anch’esso annesso al

medesimo verbale), pure a firma __________ per __________, è stato inoltrato il

12 agosto, ed accettato il 16 agosto 1996, il che ha condotto all’attivazione

del collegamento del numero __________ per l’identico scopo di fornire il “panorama

immobiliare dei vari oggetti in vendita”.

Infine, il 4 settembre 1996, sempre da __________

per __________, è stata fatta richiesta di abbonamento al servizio di telechiosco

__________ per “vendita di videocassette – oggettistica – biancheria e

riviste hard e offerte promozionali”, ottenendo il collegamento __________

(cfr. modulo annesso al citato verbale).

Dalle condizioni tariffarie praticate per i

numeri di telebusiness e telechiosco (cfr. inc. ACC 164 e 165/04,

classificatore piccolo, sezione tabulati, ultima pagina), si apprende che tra i

numeri di telebusiness __________ i più costosi da chiamare erano proprio

quelli del tipo __________...(cioè con la cifra 8 come quarto numero), per i

quali il costo per l’utente era di ben fr. 4.23 al minuto, di cui fr. 3.408 al

minuto spettavano al gestore. I telechioschi (__________....) erano nettamente

meno costosi, stante una tariffa massima di fr. 2.13 al minuto, di cui fr.

1.5549 riversati al gestore.

Il prodotto offerto erano, come si è accennato,

delle inserzioni immobiliari concernenti fondi offerti in vendita. Il chiamante

di uno dei due __________ (__________o __________) non otteneva (al costo di

fr. 4.23 al minuto) di essere messo in contatto con un operatore che rispondeva

alla chiamata, ma accedeva invece ad una segreteria telefonica nella quale era

in funzione un nastro inciso.

Nell’istruttoria predibattimentale AC 1 era stato

bugiardo anche a questo proposito. Avanti al Procuratore Pubblico, il 18

novembre 1996 aveva dapprima dichiarato che (pag. 4):

" Sono

anche al corrente che dietro a queste linee ci sono delle conversazioni a

sfondo erotico, in diretta con delle donne che ricevono queste telefonate”

Il 1° dicembre 2003 aveva ribadito che le linee

intestate a __________ __________ offrivano “prestazioni di carattere

erotico” (pag. 2), sconfessando però la precedente dichiarazione laddove

precisava che (pag. 2):

" Per

quanto ricordo non vi erano delle persone che rispondevano ai numeri chiamati,

ma delle registrazioni su nastro”

ciò di cui egli in realtà era perfettamente al

corrente, tanto da potere specificare che i telefoni funzionavano

automaticamente ed erano installati, con le relative segreterie telefoniche,

dietro al banco di vendita nel negozio sex shop gestito a Paradiso dalla __________

(pag. 3).

Quanto al (preteso) contenuto delle

registrazioni, aveva manifestato stupore alla notizia che si trattava, secondo

la domanda di abbonamento, di informazioni a carattere immobiliare (“mi

sembra strano”, pag. 5), mentre che al dibattimento ha pacificamente

ammesso di essere l’autore delle registrazioni asseritamente propinate ai

supposti utenti di quei numeri. In aula ha infatti precisato che si sarebbe

trattato di nastri della durata di circa 50 minuti (ciò che, come si vedrà più

avanti, trova riscontro nei tabulati disponibili), nel corso dei quali -secondo

l’imputato- venivano snocciolate in ordine sparso le offerte immobiliari del

momento allestite da lui stesso, siccome esperto del settore.

Stanti i limiti tecnologici dell’epoca, non si

poteva accedere in modo selettivo alle singole offerte, ma era invece

necessario ascoltare l’intero nastro in attesa e nella speranza di sentire

qualcosa di interessante, ad esempio perché ubicato nella zona geografica di

interesse e/o perché della fascia di prezzo corrispondente alle proprie

possibilità.

Quindi, secondo AC 1 si sarebbe trattato (dal

punto di vista dell’utente) di spendere circa fr. 220.-- per sentire un po’ di

inserzioni immobiliari, magari nemmeno interessanti per prezzo o per zona

geografica, senza potere scegliere o accedere direttamente alle stesse, e

quindi, in definitiva, per ottenere le medesime informazioni accessibili in

pochi minuti al costo di un quotidiano o di un giornale d’inserzioni, oppure

gratuitamente in qualunque agenzia immobiliare.

Di fronte alla manifesta assurdità di un’offerta

del genere, il cui nonsenso economico per il potenziale utente è di meridiana

evidenza, il Presidente ha chiesto a AC 1 se a fronte del costo astronomico di

informazioni commerciali, che vi sarebbe ogni interesse a diffondere

gratuitamente, si trattasse almeno di informazioni specialissime per interesse

e convenienza delle offerte, autentiche chicche del mercato immobiliare, aggiornate

minuto per minuto sulla scorta di chissà quali informazioni insider. Purtroppo,

nulla di tutto ciò: l’accusato ha affermato che le inserzioni (25/30 per

nastro, cfr. verbale dibattimentale, pag. 2) si sarebbero fondate su sue

personali conoscenze, acquisite non si sa come (magari attingendo ai

quotidiani?), ed aggiornate all’incirca ogni due di settimane. Si può perciò

intuire lo strazio di chi, dopo avere speso fr. 220.-- senza nulla trovare,

avesse riprovato qualche giorno dopo, per scoprire, spendendo lo stesso

importo, che nulla era cambiato... Ulteriormente incalzato dal Presidente, alla

ricerca dell’inesistente logica dal profilo commerciale di un’offerta del

genere, AC 1 (onde giustificare il mare di chiamate, di cui si dirà dopo) ha

dichiarato che i due telechioschi immobiliari erano stati adeguatamente

pubblicizzati, senza però potere fornire alcuna ulteriore indicazione al

riguardo. La pubblicità sarebbe stata fatta addirittura anche in Italia,

affermazione logica nel tentativo di giustificare la grande quantità di

chiamate ricevute da cellulari di quel paese, molto meno congruente alla luce

delle drastiche limitazioni imposte dalla LAFE alla possibilità per i cittadini

italiani di potere acquistare dei fondi in Svizzera.

Sempre per rispondere alle obiezioni di ordine

logico del Presidente, AC 1, oramai lanciato nel racconto di fandonie a ruota

libera, ha dichiarato che a fronte della promozione con questo innovativo

sistema della vendita di fondi di terze persone (l’imputato non ha in effetti

preteso di essere stato proprietario degli immobili di cui ai nastri), e del

clamoroso successo dell’iniziativa, attestato dai fr. 223'000.-- riversati da __________,

egli (o più logicamente __________) avrebbe stipulato con i proprietari dei

fondi dei regolari contratti di mediazione, e avrebbe percepito delle

commissioni a seguito delle numerose vendite concretizzate grazie all’attività

del telechiosco. Chiamato a fornire delle evidenze in proposito, nulla ha però

saputo ricordare: non un nome, non una località o un fondo, non una

corrispondenza scritta, che si ritiene dovrebbe esistere a riprova di eventuali

trattative intercorse dopo l’asserito primo contatto telefonico. Nulla. In

simili condizioni è solo un dettaglio il rilievo del fatto che nel bilancio di __________nulla

si trova al riguardo di asserite provvigioni immobiliari.

9. Le chiamate

Secondo le indicazioni di cui all’atto di accusa,

le chiamate effettuate nel periodo maggio – ottobre 1996 sul numero __________ __________

hanno consentito di maturare ristorni per il titolare del collegamento pari a

fr. 156'135.45, e quelle sul n. __________ ulteriori fr. 65'250.25, per un

totale, oggetto d’imputazione, di

fr. 221'385.70. L’importo di cui all’atto

d’accusa trova pieno riscontro negli oltre fr. 223'000.-- prelevati da AC 1

sul conto sul quale confluivano i ristorni, ed è

pertanto da ritenere accertato.

Il numero __________, seppure maggiormente

consono all’attività del sex shop, non è mai attivo, e non ha quindi fruttato

alcunché.

Il Presidente, calcolatrice

alla mano, ha contestato a AC 1 che i fr. 221'000.-- e rotti incassati con i

due collegamenti di telebusiness equivalgono (a fr. 3.408 al minuto) a quasi

65'000 minuti di chiamate, ossia a circa 1'080 ore, ovvero a più di 45 giorni,

ergo a 135 giorni lavorativi di 8 ore (volendo escludere per un attimo che la fregola

di informarsi sugli immobili a fr. 4.23 al minuto cogliesse i potenziali

acquirenti d’immobile anche durante la notte come invece accadeva regolarmente!),

ossia 27 settimane lavorative di 5 giorni, e quindi più dell’intero arco di

tempo in cui i numeri sono stati attivi. Ben si comprende, pertanto, stante la

febbrile attività di chiamata, sintomo d’irrefrenabile brama di notizia

immobiliare, che __________ avesse attivato almeno una seconda linea, così da

non imporre alla fiumana di chiamati la frustrazione di trovare la linea

perennemente occupata da un altro potenziale acquirente (a meno che il chiamato

non possedesse un accesso a più canali, e che potesse perciò essere chiamato simultaneamente

da più utenti).

Nelle valutazioni del Presidente, già questi

primi dati numerici sono inverosimili alla luce del servizio che l’accusato

afferma di avere offerto. Si ritiene infatti contrario ad ogni ragionevole

logica ammettere che persone realmente alla ricerca di un immobile da

acquistare possano avere considerato

economicamente sensato chiamare una segreteria telefonica a fr. 4.23 al minuto

per ottenere (nella migliore delle ipotesi) l’enunciazione di inserzioni alla

rinfusa, ovvero un servizio del tutto privo di valore, costoso, non mirato alle

esigenze del singolo, ed ottenibile, oltretutto con maggiore varietà e

completezza, da altre fonte gratuite o quasi, come quotidiani, pubblicazioni

specializzate o agenzie immobiliari.

10. Questa immediata percezione di inverosimiglianza diviene assoluta

certezza alla visione dei tabulati di una piccola parte dei numeri che ha

chiamato i due telebusiness intestati a __________.

Le modalità di chiamata sono infatti tali da

escludere ogni residua ipotesi di lecita esistenza di un effettivo servizio di

informazione immobiliare.

Se si pone ad esempio mano ai tabulati dei numeri

di telefono cellulari attivati da una misteriosa __________ di Zugo (cfr. inc.

ACC 164 e 165/04, classificatore piccolo, sezione tabulati), si riscontra come

il cellulare avente il numero __________ abbia effettuato da solo chiamate per

fr. 76'830.50 a telechioschi/telebusiness nel solo periodo 3 settembre – 27

ottobre 1996 (cfr. tabella “A”). Il dettaglio delle 14 pagine di tabulati

relative a quel chiamante, rivela lunghe ed incessanti chiamate, in misura

preponderante verso i numeri di __________.

Si inizia il 3 settembre 1996 alle 19.08 con una

chiamata di 3140 secondi (ossia 52’ e 20”) al numero __________. Costo: fr.

221.20. Nuova chiamata di 668 secondi alle 20.05. Poi 1282 secondi a partire

dalle 20.30, 1424 secondi dalle 21.01, 3106 secondi (51’ e 46”) alle ore 22.03

e quindi, dopo solo il tempo di ricomporre il numero, altri 3148 secondi alle

22.56. Tutte chiamate allo __________ __________, all’asserito scopo di sentire

le medesime informazioni immobiliare. Si fa notte ma lo spettacolo continua:

402 secondi alle 00.05 del 4 settembre 1996, poi 3171 secondi alle 00.21. Altri

3123 secondi alle 02.27, sempre verso il __________, ed un ultimo sforzo alle

04.36, per chiamare per 2059 secondi il __________ __________, numero quest’ultimo

di un telechiosco proponente “Conversazioni – giochi – barzellette –

dialoghi di ogni genere – programmi di svago”. Un po’ di divertimento prima

di andare a dormire, insomma, per il chiamante __________ dopo tante inserzioni

immobiliari. Titolare dell’ameno telechiosco? __________ AC 1, moglie di AC 1,

madre di AC2 (cfr. inc. ACC 164 e 165/04, classificatore piccolo, sezione

verbali, n. 3, verbale 2 dicembre 2003 di __________ e allegati).

Dopo qualche ora di sonno, via con un paio di

audizioni dell’altro telechiosco __________, fin lì negletto, così da

completare il panorama immobiliare (3307 secondi alle 08.26 per fr. 232.90 e

3301 secondi alle 09.28 per fr. 232.50), quindi ancora il __________ __________

sino all’ora di pranzo (599 secondi alle 10.45 e 3167 secondi alle 11.08), poi

il __________ per tutto il pomeriggio (3337 secondi alle 12.07, 2622 secondi

alle 13.51, 3362 secondi alle 14.40, 3324 secondi alle 16.20, 1306 secondi alle

17.55, 11 secondi alle 18.23 e 3326 secondi alle 18.26), quindi, dopo tanto

lavoro, serata libera per il fantomatico utente di quel numero. E così via....

Il sottoscritto Presidente non intende tediare

con la completa enunciazione dei tabulati del chiamante __________, né con

quella, di analogo tenore, dei numeri __________ (fr. 116'870.80 tra il 23

agosto e il 27 ottobre 1996 in 21 pagine di tabulati), __________ (fr.

111'464.30 tra il 27 agosto e il 24 ottobre 1996) per i quali sono disponibili

i tabulati integrali e per i quali ben si vede che la quasi totalità

dell’assurda pioggia di chiamate concerne telechioschi/telebusiness della

famiglia __________.

A prescindere dall’effettivo pagamento o meno di

questi importi da parte di __________ piuttosto che di quelli generati da altri

chiamanti (nel caso di pagamento l’eventuale reato sarebbe consumato, in caso

contrario esso sarebbe mancato), i tabulati in esame forniscono un quadro

significativo di come veniva alimentato il traffico di telefonate in direzione

dei telechioschi/telebusiness dell’accusato, il che spiega anche come sia stato

possibile raggiungere gli importi di cui all’atto di accusa in così poco tempo.

Il riscontro di continue chiamate da parte di

pochi numeri chiamanti è segno evidente della natura truffaldina dell’intera

operazione. Non esiste pertanto alcun messaggio da ascoltare, ma vi è soltanto

l’esigenza di chiamare di continuo per alimentare (o “caricare”, come hanno

detto accusati nell’altro filone d’indagine) i telechioschi/telebusiness, con

evidente profitto economico per i loro gestori, ovvero per l’accusato AC 1 AC 1

nel caso dei due numeri in questione.

11. La difesa ha eccepito la mancanza da parte dell’accusa della

puntuale dimostrazione del mancato pagamento a __________ delle chiamate che

hanno portato agli accrediti di cui all’atto di accusa, ma si tratta di

un’obiezione pretestuosa.

Il mancato pagamento è infatti del tutto ovvio

alla luce del chiaro abuso risultante dai tabulati evocati poc’anzi, ed è

perciò una logica componente del meccanismo truffaldino oggetto d’imputazione.

Inoltre, risulta incongruente la richiesta di fornire la prova positiva del

fatto che una data circostanza non si è verificata, che a ben vedere non è

dimostrabile.

Tolta pertanto l’ipotesi che __________ abbia

deliberatamente mentito, invero poco verosimile poiché non si capisce in tal

caso quale sarebbe il motivo dell’iniziativa penale, ben va ammesso che essa

non poteva fornire la prova del mancato incasso degli importi di cui lamenta

l’avvenuto pagamento (anticipato) da parte sua ai gestori dei telechioschi/telebusiness

ritenuti truffaldini, e che essa va creduta quando afferma che (secondo logica)

tali assurde chiamate non sono state pagate da nessuno.

Il mancato pagamento è d’altronde la conseguenza

di abusi di vario genere, finalizzati sempre alla possibilità di potere

telefonare a credito sino al blocco della linea, come ad esempio l’intestazione

di utenze telefoniche a soggetti insolventi che si sono prestati alla bisogna,

l’intestazione a persone giuridiche poi lasciate fallire, oppure ancora

l’intestazione a soggetti del tutto inesistenti, previa indicazione di false

generalità.

TE 1, processato e condannato con altri nel 2002

per operazioni di questo genere, sentito come testimone ha chiaramente spiegato

il significato (ed il valore) di queste utenze fantasma, e per esse delle

relative schede SIM, utilizzate per chiamare in continuazione i numeri a

pagamento senza che venisse poi pagato il costo delle chiamate (verbale

dibattimentale, pag. 3):

" Per

quanto ricordo, il prezzo di queste transazioni era di 1000/1'500 franchi per

ogni scheda. Il prezzo si giustificava perché “sfruttandole” si potevano

ricavare fr. 15'000.- da ognuna. Per “sfruttarla” s’intende chiamando i numeri

a pagamento. Questo perché coloro che chiamavano non ricevevano la fattura,

oppure la ricevevano e non la pagavano, erano dei prestanome. Mentre che il

destinatario delle chiamate riceveva i soldi dalla compagnia telefonica. Si

tratta di un discorso generale per spiegare l’elevato costo delle schede.”

12. L’autore

delle chiamate

Si pone a questo punto la questione volta a

sapere chi sia l’autore delle chiamate effettuate sui telechioschi/telebusiness

dell’accusato, che vorrebbe trarre diritto dalla mancanza del puntuale

accertamento del fatto che egli avrebbe effettuato ognuna delle telefonate

costitutive degli importi contestati come oggetto di truffa.

La risposta non può evidentemente essere fornita

sulla scorta di puntuali (ed impossibili) accertamenti concernenti ogni singola

telefonata incriminata, ma deve essere data in base ad un logico ragionamento

in virtù del quale solo ed esclusivamente il beneficiario economico delle

telefonate poteva avere un interesse all’effettuazione delle chiamate, specie

alla luce del fatto che esse avevano comunque un costo, che se non era quello

della bolletta telefonica, era quanto meno quello delle schede SIM ottenute in

modo fraudolento, che oltretutto avevano una durata limitata nel tempo, corrispondente

a quanto ci avrebbe messo la compagnia telefonica in questione ad accorgersi

che qualcosa non funzionava, ovvero che con la scheda in questione venivano

chiamati dei numeri a pagamento e che nessuno onorava la relativa fattura

(sempre che vi fosse un valido indirizzo a cui notificarla).

E allora, la congruente logica dell’interesse

finanziario, valida sia negli affari leciti che in quelli illeciti, stabilisce

che di principio nessuno fa nulla senza corrispettivo, e che pertanto l’autore

delle telefonate di cui trattasi va ricercato chiedendosi chi aveva un

interesse all’effettuazione di siffatte chiamate. La risposta è semplice:

l’unica persona che aveva interesse a che i numeri di telefono formalmente

intestati a __________ fossero chiamati è AC 1, e quindi è evidente che

l’autore delle chiamate è egli stesso, oppure persone da lui incaricate, il che

non muta il risultato della sua responsabilità.

Quanto alla tesi difensiva per cui ogni

telefonata sarebbe una truffa di per sé stante, ragione per cui occorrerebbero

per ognuna di esse i relativi accertamenti, la stessa sembra mutuata da un

diverso e noto procedimento penale (in cui era questione di finti malati, di

cartelle mediche e di false degenze) ed è di manifesta la sua natura defatigatoria.

Ogni telefonata (diversamente da ogni degenza,

alla base della quale vi è un caso concernente un differente essere umano) è

infatti perfettamente identica alle altre una volta che si è stabilito, come ha

fatto questa Corte, che il servizio di telechiosco/ telebusiness chiamato in

realtà non esiste affatto, ma è solo un espediente per truffare la compagnia

telefonica. Quindi, accertato che il meccanismo è truffaldino, non occorre per

nulla stabilire quali e quante chiamate sono state eseguite, essendo sufficiente

il computo del provento complessivo dell’operazione (qui calcolato al

centesimo), che è interamente truffaldina.

13. Del resto, il coinvolgimento di AC 1 nell’illecita effettuazione

delle chiamate ottiene ulteriore fondamento oggettivo, oltre che dal predetto

logico ragionamento, dalla chiamata in correità del teste TE 1.

Questi aveva accusato AC 1 con dovizia di

dettagli già durante l’inchiesta del 1996, in occasione di un contraddittorio

(verbale 18 novembre 1996 avanti al Procuratore Pubblico, pag. 2 e 3):

" ADR:

ribadisco quanto ho dichiarato in relazione a AC1 e cioè che lui mi ha venduto

2 schede tessere turche per fr. 3'000.-- una e per fr. 2'500.-- l’altra, che

però quest’ultima ha funzionato solo per pochi giorni. La prima invece ha

funzionato 21 giorni e ha quindi reso bene. E’ anche vero che ci ho messo circa

15 giorni prima di ammettere le mie responsabilità di fronte all’evidenza dei

riscontri che gli inquirenti avevano in mano e dopo aver saputo che un altro

co-imputato aveva già fatto il nome di AC 1. A quel momento ho deciso anch’io

di raccontare la verità, confermando quanto l’altro avrebbe già dichiarato,

ammettendo di avere ricevuto le due schede da AC 1, al quale, per completare il

discorso detto sopra, devo anche dire che io stesso gli ho fornito alcune

schede di provenienza italiana, nel corso del mese di m aggio 1996, poiché me

ne avanzavano e non escludo che gliele abbia fornite anche per racimolare

qualche soldo. Ricordo che me le pagò a prezzo di costo e cioè ca. fr. 1'500.--

l’una.

Devo dire che incontrai casualmente AC 1, non

ricordo però più dove, nel corso di fine aprile/inizio maggio 1996 ed ebbi modo

di riferirgli la faccenda dei telefonini dicendogli che “funzionava”. Lui mi

disse che se veramente “funzionava” avrebbe tentato anche lui, per conto suo.

E’ per questo motivo che mi sono quindi rivolto a lui in modo mirato al momento

in cui si è constatato che le schede italiane non funzionavano più. Mi sono

quindi rivolto a lui chiedendogli se avesse qualche scheda estera che potesse

fungere allo scopo: io non gli chiesi espressamente delle schede turche o di

altri paesi, ma mi sono limitato ad una domanda generale, purché funzionassero.

Lui fu d’accordo di aiutarmi e mi fornì le due schede turche.”

Chiamato a spiegare cosa intendesse quando aveva

detto al AC1 che la faccenda dei telefoni “funzionava”, il __________ aveva

precisato che (pag. 3):

" ...io

gli dissi che avevo degli amici con i quali si erano aperti diversi numeri di telechiosco

__________) e telebusiness (__________) e che si facevano funzionare

utilizzando delle schede comperate regolarmente in Italia, telefonandoci noi

stessi sulle nostre linee. Gli dissi anche che c’era la prospettiva di un

guadagno. Non gli ho spiegato nel dettaglio come funzionava il meccanismo. Mi limitai

a dirgli che io avevo possibilità di ottenere delle tessere italiane. Qualche

tempo dopo lui venne a dirmi che aveva aperto delle linee e se potevo fornirgli

delle tessere italiane, per le quali io gli avevo già detto di essere a

disposizione per dargliele al momento in cui avesse aperto i telechioschi. Gli

fornii dunque le tre tessere italiane, come ho già detto.”

Al dibattimento il teste ha ribadito questa

versione dei fatti (verbale dibattimentale, pag. 3):

" A

domanda del presidente confermo di avere all’epoca acquistato da AC1 2 schede

SIM turche e di avergliene fornite alcune italiane omnitel.”

Oltre alle chiare affermazioni del teste sulle

indebite finalità di utilizzo, note al AC 1 ed anzi da lui auspicate, la Corte

rileva comunque che già solo il prezzo esorbitante praticato per una scheda SIM

del valore commerciale di circa fr. 40.-- è chiaro indizio del fatto che esse

dovevano servire ad un fine illecito, così come del resto esplicitamente

confermato dal teste (verbale dibattimentale, pag. 3, trascritto al consid.

10).

La difesa ha sollevato dubbi circa

l’attendibilità della testimonianza, ma la Corte è di contro convinta che il TE

1 abbia deposto conformemente a verità. Infatti, quand’anche si volesse

ammettere che egli sia a suo tempo stato indotto a confessare dall’astuzia

dell’interrogante (cfr. l’accenno in tal senso qui sopra trascritto, ed anche

il verbale dibattimentale, pag. 3 penultimo periodo), come la difesa ha tenuto

a sottolineare, non se ne potrebbe per questo solo motivo dedurre

l’inattendibilità delle dichiarazioni, che sono comunque state costanti ed

univoche, e che trovano riscontro nei fatti oggetto del procedimento, dovendosi

ammettere il chiaro interesse dell’imputato nel procurarsi delle schede SIM con

cui alimentare i propri telechioschi.

14. Il blocco da parte di PC dei pagamenti in favore dei telechioschi/telebusiness

sospetti ha determinato l’istantanea cessazione delle telefonate ed anche la

messa fuori servizio delle segreterie telefoniche sulle quali le telefonate

pervenivano.

AC2 ha ammesso esplicitamente quanto meno che la

cessazione dell’attività fu determinata dal blocco dei collegamenti da parte di

PC 1 e che egli in seguito l’abbandonò completamente, senza riattivare altre

linee (verbale 1° dicembre 2003, n. 2, pag. 5), mentre che AC 1, mentendo come

al solito, ha sostenuto di non avere saputo perché sia terminata l’attività di telechiosco

(verbale dibattimentale, pag. 4).

A rigore di logica, se fosse esistito un reale

servizio di consulenza immobiliare, utilizzato da reali utenti disposti a

pagarne gli assurdi costi, il blocco dei pagamenti non avrebbe dovuto far

terminare il servizio, ed anche un eventuale blocco delle linee (stante

l’asserita buona fede degli accusati) avrebbe avuto solo carattere provvisorio,

per cui -sempre secondo logica- l’attività avrebbe dovuto riprendere come prima

una volta chiarito l’equivoco.

Invece non è stato così, il che depone nuovamente

ed ulteriormente per la natura truffaldina di quanto messo in atto dai

prevenuti, dovendosi ammettere che un gestore serio ed onesto mai avrebbe

rinunciato a guadagni tanto rilevanti (nel caso dei numeri di __________ ad

un’entrata annua di fr. 270'000.-- visibile a bilancio) quale corrispettivo di

semplici informazioni immobiliari da registrare su di un nastro ogni paio di

settimane.

Del resto, la riprova di quanto limpida fosse la

coscienza di AC 1 è data dal fatto che non appena ha saputo che il figlio era

stato arrestato si è precipitato nel di lui appartamento a __________ per far

sparire telefoni, segreterie telefoniche e i nastri con i pretesi messaggi

registrati, con l’evidente intento, secondo la Corte, di occultare delle prove

che potevano accusare AC2 (cfr. verbale di polizia 15 novembre 1996, pag. 1,

sottolineatura della Corte):

" Dopo

l’arresto di mio figlio che sapevo essere detentore di diverse di queste linee

istallate nel suo appartamento di __________, per evitare che questo

traffico continuasse, personalmente mi sono recato a __________ dove ho

provveduto a spegnere le quattro segreterie allacciate ad altrettanti

apparecchi telefonici. Questo è accaduto qualche giorno dopo l’arresto di mio

figlio. Al momento dello spegnimento tre apparecchi erano ancora in funzione

mentre che uno era verosimilmente guasto. Per questo motivo ho preso e portato

via sia l’apparecchio telefonico che la segreteria con relativa cassetta

inserita che ho lasciati depositati in una borsa a casa mia.“

Richiesto dal Presidente di giustificare tale

comportamento alla luce dell’asserita regolarità dell’attività di telechiosco/telebusiness,

AC 1 non ha saputo dare risposta.

Quanto alla mancata continuazione dell’attività,

la Corte non ha potuto che leggervi l’ennesima riprova del fatto che essa era

fittizia ed inesistente, finalizzata unicamente alla truffa di __________.

15. In conclusione, la Corte ritiene accertato che AC 1, facendosi

schermo della __________, ha indotto __________ a mettergli a disposizione due

linee di telebusiness finalizzate non già all’asserito scopo di fornire ai

potenziali utenti informazioni sul mercato immobiliare, ma invece a quello di

essere oggetto di prolungate e ripetute telefonate, eseguite da collegamenti

mobili ottenuti fraudolentemente, di cui era chiaro che non sarebbe stata

pagata l’astronomica fattura e da sfruttare il più intensamente possibile fino

al momento del blocco, all’unico scopo di percepire l’accredito della quota

parte del costo di quelle chiamate spettante al gestore del telebusiness (cioè

a lui stesso, con il paravento di __________), ottenendo in tal modo

l’accredito degli almeno fr. 223'700.-- da lui prelevati per contanti dal conto

di __________ e non riversati (se non fittiziamente, ad uso della contabilità)

a detta società. Quanto alle chiamate, è convincimento della Corte che esse

siano state fatte da AC 1 AC 1 medesimo (o da persone da lui incaricate), dopo

che egli si era procurato le schede SIM ottenute fraudolentemente in danno di

compagnie telefoniche svizzere ed estere con cui effettuarle, a debito delle

quali le chiamate potevano essere effettuate, nella perfetta consapevolezza che

nessuno avrebbe mai pagato i relativi costi.

Considerandi

II. AC2

16.

AC2 ha operato con modalità del tutto analoghe a quelle del padre,

ragione per cui non si ripeterà qui la spiegazione di quanto già esposto al

riguardo del padre, dovendo piuttosto essere evidenziate le particolarità ed i

dettagli del suo agire.

17.

Anche AC2, come il padre, ha agito per il tramite di una società

anonima, la __________, acquistata dal padre e della quale era pertanto

azionista unico.

Della __________ ha dichiarato di averla

acquistata “perché necessitavo di una società immobiliare per svolgere la

mia attività di promotore immobiliare” (verbale 1° dicembre 2003, n. 2,

pag. 3), ma con specifica relazione alla vicenda dei telechioschi ha ammesso di

essersi servito della persona giuridica “perché sapevo che le linee telebusiness

non potevano essere attivate da privati, ma solo da società” e di avere

egli stesso (e non la società) incassato il provento di tale attività (ibidem),

mentre che __________ sarebbe stata solamente un prestanome (esplicito in tal

senso: verbale 29 novembre 1996 avanti al PP, pag. 2, confermato il 1° dicembre

2003).

La Corte ha pertanto apprezzato che AC2,

contrariamente al padre, non ha tentato di scaricare su altri la responsabilità

delle proprie azioni, nonostante che l’amministratore di __________ fosse

all’epoca il medesimo __________ amministratore di __________, chiamato in

causa da AC 1.

18.

I telechioschi/telebusiness

In data 29 gennaio 1996 __________, e per essa

l’amministratore tabulare __________, ha inoltrato a PC il modulo di

dichiarazione di abbonamento al servizio delle telecomunicazioni telebusiness

157, controfirmato il 9 febbraio 1996 dall’azienda telefonica, in base al quale

a __________ è stato attribuito il numero __________ all’asserito scopo di

attivarsi nel settore immobiliare, informando l’utenza al proposito di “acquisto

e vendita di immobili” (cfr. il modulo annesso al verbale 1° dicembre 2003

di AC2). Per il pagamento delle spettanze dell’abbonata veniva indicato il

conto di AC2 presso la __________ __________ di Lugano.

Un secondo modulo relativo però all’abbonamento

ai servizi di telechiosco __________ (anch’esso annesso al medesimo verbale), è

stato inoltrato il 23 febbraio 1996 da AC2 personalmente, ed accettato il 29

febbraio 1996, il che ha condotto all’attivazione del collegamento del numero __________

per lo scopo di diffondere “messaggi interpersonali”.

Terza richiesta, il 28 febbraio 1996, ancora di AC2

in nome proprio (che invero al dibattimento non ha dato prova di possedere

soverchio senso dell’umorismo) per dispensare buonumore a fr. 2.13 al minuto

con l’ascolto di “barzellette” al numero __________ (modulo pure annesso

al cennato verbale).

Quarta richiesta il 9 aprile 1996, sempre di AC2

personalmente per un telechiosco relativo a “conversazioni – racconti di

donne sole” al numero __________.

Infine, l’11 aprile 1996, __________ per __________,

ha fatto richiesta di abbonamento al servizio di telebusiness __________ per “affitti

di appartamenti e case”, con provento da riversare (come in tutti gli altri

casi) a AC2, ottenendo il collegamento __________ (cfr. modulo annesso al

citato verbale).

19.

Esaminando più in dettaglio le tavole processuali in merito al

contenuto di queste offerte, si ha che il telebusiness __________ (che, come si

vedrà più avanti, ha funzionato alla grande maturando secondo l’atto d’accusa

ristorni in favore dell’imputato per fr. 229'951.50) aveva lo scopo, a fr. 4.23

il minuto, “di offrire la possibilità ad eventuali interessati l’acquisto o

la vendita di oggetti immobiliari”, in quanto “già all’inizio del

collegamento avevo installato presso l’appartamento di __________ una

segreteria telefonica automatica sulla quale in sostanza veniva data

comunicazione registrata degli oggetti a disposizione ed alla fine della

comunicazione, se all’interessato necessitava, venivano registrati i messaggi

dell’interpellante” (verbale21 ottobre 1996 di AC2, pag. 2, confermato il

1° dicembre 2003).

Si tratta pertanto della medesima offerta fatta

al supposto pubblico dal padre AC 1, tanto che al dibattimento è emerso che

sarebbe stato proprio lui a preparare i nastri di 50 minuti per il figlio

(verbale dibattimentale, pag. 4). Non si ripetono pertanto le valutazioni

sull’assurdità di una simile offerta, del tutto irreale dal profilo della

logica commerciale, rimandando a quanto esposto al riguardo degli analoghi telebusiness

dell’altro imputato.

Ad ulteriore ed abbondanziale riprova

dell’inesistenza pratica di questo servizio, asseritamente pubblicizzato per

ogni dove (verbale dibattimentale, pag. 4), è doveroso rilevare lo scarso

rispetto che AC2 aveva degli asseriti utenti, che dopo avere atteso

pazientemente (al costo di fr. 220.-- e oltre) di potere lasciare un messaggio,

nemmeno erano sicuri di poterlo fare, visto che “nella sede delle cassette

di registrazione delle eventuali comunicazioni del cliente a volte mettevo la

cassetta ed a volte no” (verbale 8 novembre 1996, confermato il 1° dicembre

2003, pag. 2). L’ammissione è senz’altro sincera, visto che a fronte di utenti

inesistenti (reali erano solo le chiamate truffaldine) nessuno avrebbe mai

lasciato messaggio di sorta, ma controproducente nell’ottica di chi afferma di

avere creato un servizio realmente esistente, finalizzato anche alla stipula di

successive operazioni immobiliari, poi concretizzate, anche se non facilitate

dalla mancanza del nastro di registrazione per gli utenti.

E ancora, sempre in via abbondanziale, la Corte

ha preso nota della palese incongruenza data dal fatto che il servizio offerto

dal n. __________, teoricamente complementare al precedente siccome rivolto al

mercato delle locazioni, non ha reso nemmeno un centesimo, il che è assai

strano a fronte del successo dell’altro numero, del fatto che siamo un popolo

d’inquilini e soprattutto del fatto che questo servizio, secondo l’accusato,

sarebbe stato pubblicizzato allo stesso modo del __________ (verbale

dibattimentale, pag. 4). Vero è invece, secondo la Corte, che entrambi i

collegamenti erano fittizi, ossia non erano offerti ad un inesistente pubblico,

non esistendo a questo scopo una ragionevole base economica.

Quanto ai due telechioschi, AC2 ha ammesso di

nemmeno ricordare di avere gestito un servizio che avrebbe diffuso barzellette

(verbale dibattimentale, pag. 4), per il che è ovvio che non poteva ricordare

chi allestisse i nastri fonte del remunerato divertimento (ibidem). La

deposizione non contraddice quelle rese nel 1996, allorché aveva dapprima

rifiutato di rispondere alla domanda volta a sapere se avesse altri

collegamenti __________ e __________ oltre al __________, ritenendola,

erroneamente, “non oggetto della contesa” (verbale 21 ottobre 1996,

confermato il 1° dicembre 2003, pag. 3). Quindi, dopo essere stato tratto in

arresto, ha ammesso di avere avuto altre quattro linee del genere, ma senza

precisare il genere dell’offerta (verbale 8 novembre 1996, anch’esso confermato

il 1° dicembre 2003, pag. 1). Nel verbale 29 novembre 1996 avanti al PP aveva

infine specificato le linee __________ avevano contenuto immobiliare, mentre

che le tre linee 156 “erano collegate con un nastro registrato dal contenuto

erotico” (pag. 1).

AC2 non mentiva (non ne avrebbe avuto motivo,

visto la disponibilità dei moduli di richiesta di abbonamento), semplicemente, secondo

la Corte, nemmeno si ricordava di avere chiesto un __________ per dispensare

barzellette, ad ulteriore riprova che i nastri di ascolto non esistevano o

comunque che il loro contenuto era squisitamente irrilevante, essendo i nastri

di 50’ destinati solo a fare cifra d’affari nel contesto di chiamate

truffaldine.

Quanto ai __________ di dichiarata natura

erotica, la Corte ha espresso l’auspicio che gli stessi (almeno questi) non

fossero stati registrati dal padre dell’accusato, ritenendolo poco adatto alla

diffusione di messaggi interpersonali di carattere erotico o

all’interpretazione della colloquiante donna sola. Donde (sempre nella non

verificata ipotesi dell’esistenza per il pubblico di questi telechioschi) la

necessità di almeno una fanciulla, possibilmente dalla voce sensuale. Il

dettaglio avrebbe dovuto suscitare almeno qualche fievole ricordo

nell’imputato, che invece ha dichiarato di nulla ricordare al proposito

(verbale dibattimentale, pag. 4), il che per la Corte è invece l’ennesimo

indizio dell’inesistenza di qualsivoglia servizio di carattere erotico.

20.

Le chiamate

Secondo le indicazioni di cui all’atto di accusa,

le chiamate effettuate nel periodo maggio – ottobre 1996 sul numero __________ __________

hanno consentito di maturare ristorni per il titolare del collegamento pari a

fr. 229'951.50, quelle sui numeri __________ e __________ (che contabilmente

erano per __________ un’unità, con l’uno numero principale e l’altro numero

secondario, cfr. sezione corrispondenza, lettera 14 novembre 2003 RC 1, AI 17)

ulteriori fr. 155'175.50, e quelle sul numero __________ ancora fr. 24'030.25.

I ristorni maturati, secondo l’accusa, ammontano

perciò a complessivi fr. 409'157.25, di cui fr. 296'339.70 effettivamente

erogati e pervenuti sul conto bancario dell’accusato presso la __________ di

Lugano, per il che, sempre secondo l’accusa, per i fr. 296'339.70 incassati

dall’imputato il reato di truffa sarebbe consumato, mentre che vi sarebbe reato

mancato per gli ulteriori fr. 112'817.55, fino a concorrenza dell’importo

complessivo di fr. 409'157.25 di cui all’atto di accusa.

Questi importi corrispondono alle risultanze

della causa: il totale degli accrediti bloccati risulta dalla somma degli

importi di cui agli avvisi di accreditamento in favore di AC2 annessi all’AI 9

della sezione “corrispondenza” nel classificatore piccolo; il totale degli

importi erogati risulta invece dalla somma degli avvisi di accreditamento

annessi all’AI 10 della medesima sezione.

AC2, del resto, aveva definito plausibile l’importo

di fr. 206'297.75 contestatogli come effettivo incasso per il solo numero __________

limitatamente al periodo febbraio-maggio 1996 (verbale 21 ottobre 1996, pag.

3), e comunque gli importi di cui all’atto di accusa, confortati dai predetti

conteggi, non sono stati oggetto di particolare contestazione in occasione del

dibattimento.

21.

Anche a AC2 il Presidente ha tradotto in tempo gli importi di cui

sopra.

Il __________ per assommare fr. 229'951.50 deve

essere stato selezionato per circa 67'500 minuti, ovvero 1'124 ore, ovvero 46

giorni, oppure 138 giorni lavorativi a 8 ore al di.

Gli “affitti di appartamenti e case” non

hanno reso un centesimo, mentre che i “Messaggi interpersonali” e le “barzellette”

hanno deliziato l’utenza per fr. 155'175.50, ossia ben 99'797 minuti (in

ragione della tariffa più bassa rispetto al 157), ergo 1'663 ore, e quindi 69

giorni. Le “conversazioni – racconti di donne sole” hanno fruttato fr.

24'030.25, quindi 11'280 minuti, ossia 88 ore.

Sull’inverosimiglianza dei servizi di consulenza

immobiliare già si è detto, mentre che per i servizi di telechiosco va invece

precisato che la sola durata complessiva dei collegamenti non è ancora prova

certa dell’imbroglio (mentre che è chiaro indizio in tal senso il fatto che

l’imputato nulla ricordi al riguardo delle donne che avrebbero registrato i

nastri).

22.

La valutazione del telebusiness a carattere immobiliare è d’acchito

chiara, specie dopo avere esaminato nel dettaglio l’analoga attività messa in

opera dal padre, nel senso che si tratta di un manifesto imbroglio.

Al medesimo risultato si deve giungere anche per

i numeri di telechiosco (che invece AC 1 non ha utilizzato) sulla base delle

circostanze complessive, ovvero della parallela esistenza del telebusiness

fittizio, come pure del fatto che l’accusato nulla ha saputo dire al riguardo

di questo asserito servizio alla clientela, non rammentando chi gli mettesse a

disposizione i nastri registrati, in quali circostanze li avesse potuti

ottenere e quanto gli fossero costati, con quale frequenza venissero sostituite

le conversazioni erotiche e le barzellette (che nemmeno rammentava di avere

offerto alla clientela!), chi allestisse i testi e di chi fossero le voci

sensuali e/o ai comiche che gli utenti potevano sentire a pagamento. Di tutto

questo, non una sola traccia, non un indicazione, non un misero documento o un

giustificativo di pagamento, non un’inserzione pubblicitaria. L’unica

spiegazione possibile per tutte queste lacune è una sola: non esisteva nulla di

tutto ciò, non vi era pertanto alcun telechiosco operativo rivolto alla

clientela, inesistente, ma solo una segreteria telefonica con un nastro da 50

minuti, sul quale a questo punto poteva essere incisa musica, qualunque altra

cosa od anche nulla del tutto, grazie al quale si teneva aperta la linea di

comunicazione per produrre costi telefonici che l’utente inesistente o

insolvente non avrebbe pagato e ristorni che si sperava invece di incassare, e

che di fatto sono stati in buona parte incassati.

23.

In occasione del verbale di polizia del 30 ottobre 1996 a AC2 è

stato contestato il fatto che il suo telebusiness __________ veniva “caricato”

da utenze mobili italiane (pag. 1), ciò che emergeva del resto anche

dall’originaria denuncia di Omnitel (cfr. inc. 5079/1996, classificatore

“denuncia Omnitel”, denuncia 19 giugno 1996, AI 1.1, numero 22 (__________) a

pag. 2).

Oltre a ciò, esaminando i tabulati delle utenze

italiane che chiamavano incessantemente il telebusiness dell’accusato, gli

inquirenti avevano rilevato che il misterioso chiamante, utente di un cellulare

italiano, in data 11 maggio 1996 aveva chiamato due volte, alle 04.36.18 e alle

04.36.45

(cioè nel cuore della notte), tale __________ di Davesco, persona che

(il mondo è proprio piccolo) aveva denunciato AC2 nel 1993 per abuso del

telefono. Quella stessa notte, alle 04.34.30, il medesimo misterioso chiamante

con cellulare italico aveva importunato tale __________ __________, padre di __________,

già dipendente di __________, e che aveva lasciato la ditta in situazione in

situazione di disaccordo, tanto da avere spiccato un precetto esecutivo nei

confronti dell’ex datrice di lavoro. Infine, sempre l’11 maggio 1996 ma al più

civile orario delle 23.22.26, quel numero aveva chiamato tale __________.

AC2 in occasione di quel verbale ha ammesso di

conoscere tutte e tre le persone chiamate (delle prime due si è detto, il __________

sarebbe stato un suo buon amico), ma ha negato di essere l’autore delle

telefonate ribadendo al dibattimento che si sarebbe trattato di una coincidenza.

Alla tesi della coincidenza la Corte non crede

nemmeno per un istante.

L’identificazione di tre numeri chiamati

dall’utenza mobile italiana normalmente dedita alla carica abusiva del telebusiness

del AC 2 con altrettante persone a lui conosciute è chiaramente indiziante del

fatto che egli ha effettuato tutte le chiamate, sia quelle al suo telebusiness,

che quelle moleste alle persone che gli erano avverse (profittando

dell’anonimato offertogli dalla scheda truffaldina italiana), e quella

all’amico __________. Sostenere che possa esistere un’altra persona interessata

a fare chiamate moleste a __________ e __________, a contattare il __________ e

ad alimentare il telebusiness del AC2 è manifestamente inverosimile, e non può

essere in effetti creduto dalla Corte, che al contrario, da questo elemento

trae ulteriore convincimento (peraltro già ovvio alla luce del solo fatto che

egli è il solo beneficiario delle chiamate) della circostanza che AC2, o chi

per lui, è l’autore di tutte le chiamate che hanno alimentato i fittizi telechioschi/telebusiness.

24.

In conclusione, la Corte ritiene accertato che anche AC2 (ancor

prima del padre), ha indotto __________ a mettergli a disposizione delle linee

di telebusiness/telechiosco non con l’intento di fornire alla clientela gli

indicati servizi di natura immobiliare, erotica o ludica, ma bensì al solo

scopo di chiamarle con prolungate e ripetute telefonate, eseguite da

collegamenti mobili ottenuti fraudolentemente, di cui non si intendeva pagata

la corrispondente (salatissima) fattura e da sfruttare il più intensamente

possibile, fino al momento del blocco, al prestabilito fine di farsi

accreditare da __________ la (preponderante) quota parte del costo di quelle

chiamate spettante al gestore del telebusiness (cioè a lui stesso), ottenendo

in tal modo l’accredito dei fr. 296'339.70 che l’azienda telefonica, in base ai

propri conteggi, ha bonificato sul suo conto presso la __________ di Lugano

(mentre che ulteriori fr. 112'817.55, già conteggiati in favore dell’accusato,

non gli sono stati versati). Quo alle chiamate, è convincimento della Corte che

esse siano state fatte da AC2 medesimo (o da persone da lui incaricate), dopo

che egli si era procurato le schede SIM ottenute fraudolentemente in danno di

compagnie telefoniche svizzere ed estere con cui effettuarle, schede a debito

delle quali le chiamate potevano essere effettuate, nella perfetta

consapevolezza che nessuno avrebbe mai pagato i relativi costi.

III. Sugli

estremi dell’ascritto reato di truffa

25.

L’atto di accusa imputa ai prevenuti il reato di truffa per avere

stipulato i contratti di abbonamento per i servizi telechiosco/telebusiness

sapendo che il traffico telefonico sarebbe stato alimentato in maniera

illecita, ovvero per il mezzo di schede SIM rubate e/o ottenute

fraudolentemente, al fine di incassare indebitamente la quota parte pattuita

contrattualmente per il titolare del servizio telechiosco/telebusiness.

Ancorché la formulazione degli atti d’accusa non

sia felicissima, la Corte ritiene che essa contempli tutti gli elementi

costitutivi del reato di truffa, e soprattutto ritiene che gli accusati ben

potevano comprendere (e bene hanno compreso) cosa veniva loro addebitato, così

che hanno potuto difendersi senza alcun pregiudizio dei loro diritti.

E’ pertanto a torto che gli accusati hanno

criticato gli atti di accusa, visto che il complessivo addebito mosso nei loro

confronti si evince chiaramente: ai prevenuti vengono contestati gli elementi

di un complesso disegno criminoso, in virtù del quale hanno dapprima ottenuto

dei numeri di telechiosco/telebusiness, indi si sono procurati la disponibilità

di carte SIM fraudolente e/o rubate, destinate ad essere usate alimentando

detti telechioschi/telebusiness senza pagare le relative fatture, confidando

nel fatto che la compagnia telefonica avrebbe comunque proceduto ai ristorni

spettanti al titolare dei telechioschi/telebusiness, anche in difetto (e

nell’attesa) del pagamento, che essa confidava sarebbe stato effettuato, ma che

invece era destinato (dall’inizio) a non essere mai eseguito.

26.

La Corte ha già accertato la paternità dei prevenuti per tutti i

passaggi del predetto disegno criminoso, che nel suo complesso costituisce

indubbiamente inganno astuto in danno della compagnia telefonica che ha poi effettuato

i pagamenti.

Vero è difatti che, come rettamente indica l’atto

d’accusa, già la stipula dei contratti d’abbonamento ai servizi telechiosco/telebusiness

è costitutiva d’inganno, in quanto è stato sottaciuto

che non vi era alcuna intenzione di offrire al pubblico i servizi indicati

nella richiesta d’abbonamento, e che vi era invece l’intento di procurarsi dei

recapiti telefonici da alimentare illecitamente, omissione che il partner

contrattuale non aveva alcun modo di verificare.

Un ulteriore (fondamentale) elemento d’attività

nel complesso truffaldina va individuato nell’utilizzo da parte degli accusati

di carte SIM che l’atto d’accusa definisce “rubate e/o ottenute

fraudolentemente”. Quanto potesse essere efficace (ai fini dell’inganno

complessivo) una scheda SIM rubata (dopo la sua originaria attivazione) è tutto

da dimostrare, dovendosi presumere che il legittimo proprietario chieda

l’immediato blocco del collegamento. Vero è invece che l’imbroglio si fondava

su schede SIM ottenute con l’inganno, poco conta se in Svizzera o all’estero,

ovvero stipulando abbonamenti fornendo false generalità (così da rendere

impossibile già solo la notifica della fattura) oppure a nome di soggetti

insolventi (persone fisiche già gravate da atti di carenza di beni o persone

giuridiche senz’altra attività, che potevano essere lasciate fallire),

ingannando in entrambi i casi circa sussistenza la volontà di adempiere agli

obblighi derivati dall’attivazione del collegamento mobile, ossia sottacendo

che i relativi costi (oltretutto elevatissimi, causa la chiamata continua di

numeri a pagamento) non sarebbero stati soluti. A coloro che hanno ingannato

all’atto del rilascio di siffatte schede SIM va ovviamente accomunato chi, come

gli accusati, ha acquistato successivamente tali schede per usarle sui propri telechioschi,

laddove la malafede degli acquirenti risulta manifesta dal prezzo esorbitante

pagato per queste schede SIM, nell’ordine delle migliaia di franchi, per un

oggetto che nemmeno dovrebbe essere trasmissibile, siccome collegato ad un

abbonamento personale ai servizi di telefonia mobile. Il successivo tassello

dell’inganno è quello dell’utilizzo indiscriminato di queste schede SIM,

mediante chiamata incessante, da parte dei prevenuti (o di manovalanza da loro

assoldata), dei loro telechioschi in favore dei quali maturavano così

importanti crediti, viziati però dall’inganno costituito dall’ignoranza da

parte di __________ del fatto che nessuno avrebbe pagato per quelle chiamate,

questione anch’essa non preventivamente verificabile, e di cui la compagnia

telefonica (che gestisce milioni di utenze) poteva accorgersi solo dopo un

certo lasso di tempo, ossia, secondo l’ordinario andamento degli affari, non

prima di avere emesso almeno una bolletta e di averne constatato il mancato

pagamento dopo il termine assegnato ed un’eventuale procedura di richiamo, fino

al blocco del collegamento. E’ a prima vista evidente la manifesta difficoltà

di monitorare milioni di abbonamenti telefonici alla ricerca degli utenti che

chiamano di continuo i telechioschi/telebusiness, specie alla luce del fatto

che sono state usate anche utenze estere, e si spiega perciò il fatto che le

schede SIM truffaldine abbiano potuto funzionare (e “rendere”) prima del blocco

per periodi più o meno lunghi. Sulla base di questi ripetuti inganni, la

compagnia __________ è stata indotta a riversare ai gestori dei telechioschi/telebusiness,

perché così era contrattualmente previsto, la quota parte di loro spettanza dei

costi delle chiamate truffaldine, anche prima di averli incassati. E’ pertanto

chiaramente visibile l’atto di disposizione che è elemento costitutivo

dell’ascritta truffa.

Quanto al danno patrimoniale di __________, esso

sussiste in misura corrispondente a quella dell’atto di disposizione

patrimoniale.

Posto che nessun utente ha pagato le fatture

emesse (il che è evidente, perché questo era il senso medesimo della truffa),

nei casi in cui le chiamate sono state effettuate con carte SIM svizzere (cioè

della __________ medesima, che all’epoca era l’unico operatore disponibile per

i collegamenti mobili) è manifesto che il danno è definitivo.

Nei casi invece di

chiamate da utenze estere (come ad esempio da numeri dell’italiana __________),

__________ ha patito il medesimo danno definitivo laddove la compagnia estera

le ha rifiutato il pagamento (stante la natura truffaldina delle chiamate)

sulla scorta dei loro accordi interni sul pagamento delle chiamate

internazionali (il cosiddetto “roaming”), mentre che il danno è almeno

provvisorio (e quindi sufficiente per ammettere l’ascritto reato: Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. 1, n. 36 ad art. 146 CP) laddove si debba

ammettere che in presenza di chiamate truffaldine __________ ha quanto meno

corso il rischio di vedersi rifiutare il pagamento delle chiamate fatte con

numeri esteri ai propri telechioschi a seguito degli inganni messi in atto dai

prevenuti. In definitiva, la Corte ritiene anche per AC 2 che già solo

l’attivazione di numeri di telechiosco/ telebusiness dal contenuto inesistente

e l’ottenimento di ingentissimi versamenti da parte di __________, inspiegabili

nell’ottica di un servizio inesistente, siano di per sé elementi oggettivi

sufficienti per ammettere la natura truffaldina dell’intera operazione e ad

attribuire all’accusato la paternità dell’imbroglio nel suo complesso,

trattandosi dell’unica persona che poteva avere interesse a chiamare in maniera

incessante un servizio inesistente con telefonate di cui era consapevole che

nessuno avrebbe pagato l’alto costo.

Del tutto superfluo, pertanto, il provocatoriamente richiesto

(impossibile) accertamento al riguardo di ogni singola chiamata, visto che il

suo coinvolgimento in tutte le fasi dell’operazione (richiesta del telechiosco

- allestimento della centrale di raccolta delle chiamate fittizie – reperimento

schede SIM truffaldine – effettuazione delle chiamate – incasso del denaro),

per il quale vi sono comunque quanto meno delle puntuali evidenze, va

necessariamente e logicamente ammesso dalla constatazione del fatto che

all’inizio e sopratutto alla fine dell’operazione vi è, con i soldi in mano, il

prevenuto AC2.

27.

Sussistono pertanto, a mente della Corte, tutti gli elementi

oggettivi dell’ascritto reato, mentre che dal profilo soggettivo appare chiaro

che i prevenuti hanno agito scaltramente con totale consapevolezza, e pertanto

con dolo diretto.

Essi sono quindi autori colpevoli di truffa per

gli importi accreditati in loro favore, mentre che AC2 è inoltre autore

colpevole di mancata truffa per l’importo conteggiato in suo favore a seguito

di ulteriori telefonate truffaldine, ma trattenuto e non riversato dalla

danneggiata.

Accertata la sussistenza dell’ascritto reato di truffa, non vi è

necessità di chinarsi al riguardo dell’ipotesi subordinata di ricettazione, se

non per rilevare che qualora fossero mancati i requisiti della truffa, ai

prevenuti avrebbe potuto essere validamente rimproverato di avere

consapevolmente ricevuto e trattenuto per sé denaro provento di illecito.

IV. La

pena, le pretese di parte civile, le spese di giustizia

28.

L’art. 63 CP indica i criteri determinanti ai fini della

commisurazione della pena alla colpa del reo, tra cui i motivi a delinquere, la

vita anteriore e le condizioni personali.

Gli imputati sono entrambi incensurati, ed è

giusto rilevare che in particolare AC 1 può vantare una vita esente da reati

per quasi 70 anni.

Anche dopo i fatti qui posti a giudizio,

risalenti oramai al 1996, nulla risulta a loro carico.

La truffa da loro commessa all’evidente fine di

arricchirsi con furberia e senza troppa fatica, è però assai grave per

reiterazione e sistematicità. Durante lunghi mesi i prevenuti hanno persistito

nel telefonare e ritelefonare quotidianamente, giorno e notte, ai loro telechioschi/telebusiness

per creare cifra d’affari in danno della compagnia telefonica. Oltre al

notevole sforzo delle chiamate, hanno profuso ampio impegno nell’attività

criminosa stipulando abbonamenti di telechiosco/telebusiness, allestendo le

centrali di ricezione delle chiamate e procurandosi con la necessaria frequenza

le schede SIM necessarie ad alimentare i loro numeri. Hanno così conseguito

importanti guadagni, nell’ordine delle centinaia di migliaia di franchi, ma è

comunque evidente il maggiore coinvolgimento di AC2 rispetto al padre, avendo

egli truffato durante un più lungo periodo di tempo, con maggiore intensità e

per un importo finale decisamente più consistente. Va inoltre ritenuto che AC 1

può avere agito anche perché animato dall’esempio del figlio e dalle sue gravi

difficoltà economiche, mentre che AC2, privo a suo dire di problemi economici,

è maggiormente biasimevole, avendo agito per mero fine di lucro, ossia per

accumulare indebitamente ricchezza.

Sulla scorta di questi elementi la pena di base

andrebbe situata (o comunque ricondotta) ai limiti della concessione della

sospensione condizionale. La pena effettiva deve però essere drasticamente

ridotta per l’effetto del lungo tempo trascorso dai fatti, in forma di

attenuante specifica ex art. 64 CP, ed anche della violazione del principio di

celerità (che non è però di portata tale da potere avere conseguenza diversa di

una riduzione della pena, oltretutto in parte sovrapposta a quella dovuta per

il tempo trascorso), concretizzata dalla lunga ed inspiegabile inattività nel

periodo di pendenza avanti al GIAR del ricorso in tema di complemento

d’istruttoria. Nulla può invece essere riconosciuto ai condannati per la

collaborazione (inesistente) prestata agli inquirenti e per il comportamento

processuale, ai limiti della strafottenza nei confronti della Corte.

Tutto considerato, e rammentate anche le pene

inflitte nel 2002 agli autori di analoghi reati dell’altro filone d’inchiesta,

la Corte ha ritenuto equo condannare AC2 alla pena di 10 mesi di detenzione e AC

1.

a quella di 8 mesi di detenzione, entrambe condizionalmente sospese per un

periodo di prova di due anni e per entrambi con computo del carcere preventivo

sofferto.

29.

La parte civile __________, che non è intervenuta al dibattimento, è

stata rinviata al foro civile, non essendoci certezza al riguardo del suo

pregiudizio finale effettivo.

Infatti, ancorché siano assodati gli importi da

lei versati ai condannati per effetto delle truffe qui sanzionate, nulla è dato

di sapere al riguardo di eventuali pagamenti effettuati in suo favore (a

riduzione di tale danno) dalle compagnie telefoniche estere con le cui schede

SIM (e perciò a carico dei cui utenti) le chiamate sono state effettuate, sia

pure limitatamente alla misura, non precisata, in cui le truffe sono state

commesse per mezzo di schede SIM estere e non svizzere.

30.

Le spese del procedimento, con una tassa di giustizia di fr. 500.-,

sono a carico dei condannati in ragione di 2/5 a carico di AC 1 AC 1 e 3/5 a

carico di AC2.

Rispondendo, A. per AC 1

affermativamente a tutti i quesiti,

tranne ai

n. 1.1.1, 5;

B. per AC2

affermativamente a tutti i quesiti,

tranne ai

n. 1.1.1, 5;

visti gli art. 18, 36, 41,

50, 63, 64, 65, 66, 69 e 146 cifra 1, 160 cifra 1 CP;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

A. AC 1

1.

è autore

colpevole di:

1.1

truffa

per avere,

a Paradiso, a Biasca e in altre località,

nel periodo maggio-ottobre 1996,

al fine di procacciarsi un indebito profitto,

ingannato, con astuzia, __________ (ora PC 1),

inducendola a compiere atti pregiudizievoli per il suo patrimonio, per

complessivi Frs. 221'385,70,

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

B. AC2

1.

E’

autore colpevole di:

1.1

truffa consumata e mancata

per avere,

a Lugano, Pregassona, Campione d'Italia ed in

altre località,

nel periodo febbraio-ottobre 1996,

al fine di procacciarsi un indebito profitto,

ingannato, con astuzia, __________ (ora PC 1), inducendola a

compiere atti pregiudizievoli per il suo patrimonio per complessivi Frs. 296'339.70,

mentre che per ulteriori

Frs. 112'817.55 non vi è stato versamento in favore dell’autore,

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di

conseguenza:

2.1

AC

1, ritenuti il lungo tempo trascorso e la violazione del principio di celerità,

è condannato alla pena di 8 (otto) mesi di detenzione, nella quale è computato

il carcere preventivo sofferto;

2.2

AC2,

ritenuti il lungo tempo trascorso e la violazione del principio di celerità, è

condannato alla pena di 10 (dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato

il carcere preventivo sofferto.

3.

La tassa

di giustizia di fr. 500.- e le spese processuali sono a carico dei condannati, in

ragione di 2/5 a carico di AC 1 e 3/5 a carico di AC2.

4.

L’esecuzione

della pena detentiva è condizionalmente sospesa:

4.1

per AC 1 con un

periodo di prova di 2 anni;

4.2

per AC2 con un periodo di prova di 2 anni.

5.

La parte civile

è rinviata al competente foro civile per il riconoscimento delle proprie

pretese.

6.

Questo giudizio

può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 400.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 950.--

===========

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 200.--

Inchiesta

preliminare fr. 160.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 20.--

fr. 380.--

===========

Distinta

spese a carico di AC2

Tassa di

giustizia fr. 300.--

Inchiesta

preliminare fr. 240.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 30.--

fr. 570.--

===========

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

TE 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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