72.2004.159
truffa ai danni della telecom PTT e violazione del principio di celerità
10 agosto 2005Italiano66 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
72.2004.159
Data decisione, Autorità:
10.08.2005, PENAL
Titolo:
truffa ai danni della telecom PTT e violazione del principio di celerità
ATTENUAZIONE DELLA PENA
GARANZIA DI UN TRIBUNALE IMPARZIALE ED INDIPENDENTE
RICETTAZIONE
TRUFFA
art. 6 cpv. 1 CEDU
art. 29 cpv. 1 COST
art. 64 CPS
art. 146 cf. 1 CPS
art. 160 cf. 1 CPS
Incarto n.
72.2004.159-160
Lugano,
10 agosto 2005/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Greta Cipolla, lic.iur.
Sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi gli accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 15 al 18 novembre 1996;
AC2,
__________ __________ domiciliato __________
__________
detenuto dal 21 ottobre al 29 novembre
1996;
prevenuti colpevoli
di:
A. AC 1
truffa
consumata e mancata
per avere,
a Paradiso, a Biasca e in altre località,
nel periodo maggio-ottobre 1996,
al fine di procacciarsi un indebito profitto,
ingannato, con astuzia, __________ (ora __________),
inducendola a compiere atti pregiudizievoli per il suo patrimonio;
in specie, per avere,
in qualità di avente diritto economico della
società __________, stipulato con __________ (ora PC 1),
tramite l'amministratore di __________ __________
(nel frattempo deceduto), nel periodo 8.5.1996-4.9.1996,
2 contratti di abbonamento ai servizi delle
telecomunicazioni telebusiness (n. __________ e n. __________) e 1 contratto al
servizio delle telecomunicazioni telechiosco (n. __________, rimasto di fatto
inattivo), sapendo che il traffico telefonico sulle citate linee telebusiness/telechiosco
sarebbe stato alimentato
in maniera illecita (utilizzando schede SIM
rubate e/o ottenute fraudolentemente), e ciò al fine di incassare indebitamente
la quota-parte stabilita contrattualmente, maturando sui citati collegamenti
complessivi Frs. 221'385,70, e più precisamente:
q Frs. 156'135,45 sul collegamento n. __________
q Frs. 65'250,25 sul
collegamento n. __________
di
cui Frs. 103'691,55 incassati sul conto corrente bancario n. J7-104.295.0
intestato a __________, presso __________, Biasca (ora __________), da lui
prelevati, in qualità di avente diritto di firma sul conto, destinandoli a
scopi privati;
fatti avvenuti a Paradiso, a Biasca, ed in altre
località,
nel maggio-ottobre 1996;
reato previsto dall'art. 146 cifra 1 CPS, in
relazione con l'art. 22 CPS;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art.
146 CPS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 164/2004 del 13 dicembre 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
B. AC2
truffa
consumata e mancata
per avere,
a Lugano, Pregassona, Campione d'Italia ed in
altre località,
nel periodo febbraio-ottobre 1996,
al fine di procacciarsi un indebito profitto,
ingannato, con astuzia, __________ (ora PC 1),
inducendola a compiere atti pregiudizievoli per il suo patrimonio;
in specie, per avere,
sia personalmente che in qualità di avente
diritto economico della società __________, stipulato,
nel periodo
29.1.1996/9.2.1996-11.4.1996/12.4.1996,
con __________ (ora PC 1),
3 contratti di abbonamento ai servizi delle
telecomunicazioni telechiosco a suo nome (n. __________, n. __________ e
n. __________) e 2 contratti di abbonamento ai
servizi delle telecomunicazioni telebusiness a nome di __________
(n. __________ e n. __________, quest'ultimo
rimasto di fatto inattivo), sapendo che il traffico telefonico sulle citate
linee telebusiness/telechiosco sarebbe stato alimentato in maniera illecita
(utilizzando schede SIM rubate e/o ottenute fraudolentemente), e ciò al fine di
incassare indebitamente la quota-parte stabilita contrattualmente, maturando
sui citati collegamenti complessivi Frs. 409'157,25, e più precisamente:
q Frs. 229'951,50
sul collegamento n. __________
q Frs. 155'175,50
sui collegamenti n. __________ e n. __________
q Frs. 24'030,25
sul collegamento n. __________
di
cui Frs. 296'339,70 incassati sul conto corrente bancario n. __________ a lui
intestato presso __________, Lugano, destinando detto importo a scopi privati;
fatti avvenuti a Lugano, Pregassona, Campione
d'Italia ed in altre località, nel periodo febbraio-ottobre 1996;
reato previsto dall'art. 146 cifra 1 CPS, in
relazione con l'art. 22 CPS;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art.
146 CPS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 165/2004 del 13 dicembre 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1.
§ L'accusato AC2
assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 16:30.
Il presidente
prospetta alle parti la subordinata della ricettazione.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
confermati integralmente gli atti di accusa in esame e, rispettivamente, la
subordinata della ricettazione, ritenuto che le tessere SIM utilizzate erano di
origine fraudolenta, i nastri delle segreterie inesistenti, e che le erogazioni
di denaro da parte della PC1 sono state incassate direttamente da AC2 e,
tramite una procura sul conto della __________, da AC 1; posto un atteggiamento
processuale di entrambi gli accusati che non lascia spazio a nessun tipo di
collaborazione e ammissione, anche di fronte alle ipotesi più improbabili,
conclude chiedendo che l’accusato AC 1 venga condannato alla pena di 13 mesi di
detenzione, mentre AC2 a 16 mesi di detenzione. Non si oppone alla sospensione
condizionale della pena, purché il periodo di prova sia almeno di 3 anni;
ritenuta sufficientemente liquida la situazione risarcitoria della PC, si
rimette comunque al prudente giudizio della Corte.
§ Il Difensore, il quale, sostenendo che gli unici elementi
provati dal PP siano i contratti per le linee __________ e telebusiness, di per
sé legali; ritenuto che, tra l’altro, in merito a AC 1 non siano stati nemmeno
provati i rapporti dello stesso con la __________ posto che il procedimento è
solamente indiziario ed il teste poco credibile, conclude chiedendo che i
propri patrocinati siano prosciolti dalle accuse di truffa, sia consumata che
tentata, poiché non provati gli elementi costitutivi della fattispecie. Si
oppone al risarcimento del danno subito dalla parte civile, poiché quest’ultima
non ha prodotto la documentazione necessaria a quantificarlo, non essendo
possibile escludere quanto già rimborsatole dalle compagnie di telefonia italiane,
nonché dagli utenti svizzeri identificati.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: A. AC 1
1. E’
autore colpevole di:
1.1. truffa consumata e mancata
per avere,
a Paradiso, a Biasca e in altre località,
nel periodo maggio-ottobre 1996,
al fine di procacciarsi un indebito profitto,
ingannato, con astuzia, __________ (ora PC 1),
inducendola a compiere atti pregiudizievoli per il suo patrimonio, per
complessivi Frs. 221'385,70?
1.1.1. Trattasi
invece di ricettazione?
E meglio come
descritto nell’atto di accusa.
2. Può
beneficiare di attenuanti specifiche, se sì quali?
3. Sussiste
violazione del principio di celerità?
4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa
della libertà?
5. Deve essere condannato al pagamento
dell’indennità alla parte civile?
B. AC2
1. E’
autore colpevole di:
1.1. truffa consumata e mancata
per avere,
a Lugano, Pregassona, Campione d'Italia ed in
altre località,
nel periodo febbraio-ottobre 1996,
al fine di procacciarsi un indebito profitto,
ingannato, con astuzia, __________ (ora PC 1), inducendola a
compiere atti pregiudizievoli per il suo patrimonio per complessivi Frs.
409'157,25?
1.1.1. Trattasi
invece di ricettazione?
E meglio come descritto
nell’atto di accusa.
2. Può
beneficiare di attenuanti specifiche, se sì quali?
3. Sussiste
violazione del principio di celerità?
4. Può beneficiare della sospensione condizionale
della pena privativa della libertà?
5. Deve essere condannato al pagamento
dell’indennità alla parte civile?
Considerato, in fatto
ed in diritto
1. AC
1, classe __________, incensurato, ha svolto per molti anni attività
d’imprenditore nel settore degli impianti elettrici e di riscaldamento in
qualità di titolare della __________. A partire dal 1989, appoggiandosi ad uno
studio d’architettura, è invece stato attivo nel settore immobiliare,
promuovendo in particolare l’edificazione di unità abitative ai fini della
rivendita. Afferma di essersi rovinato a causa del vizio del gioco, che avrebbe
da una decina d’anni, e a causa del quale avrebbe perso una somma che egli
stima in un paio di milioni di franchi al Casinò di Campione. L’estratto dal
registro delle esecuzioni che lo concerne dà atto dell’esistenza di parecchie procedure
a suo carico a far tempo dal 1991 e per oltre fr. 2 milioni, ma soprattutto di
177 attestati di carenza beni emessi a partire dall’ottobre 1995 per un importo
complessivo di più di fr. 1.3 milioni (doc. TPC 22).
AC2, figlio di AC 1, è nato nel __________. Ha
svolto studi in elettronica nella Svizzera francese, ma non ha mai esercitato attività
professionale legata a tale formazione. Come il padre (con il quale ha anche lavorato),
afferma di essere attivo nel ramo immobiliare. In precedenza si occupava di
promuovere la costruzione di case ed appartamenti, che poi rivendeva con
profitto, mentre che oggi si limita a locare gli appartamenti di cui è
proprietario, vivendo in pratica del provento della propria sostanza
immobiliare. Dichiara di avere una buona situazione economica. I precetti
esecutivi emessi a suo carico (cfr. doc. TPC 22) sarebbero frutto di vecchi
contenziosi, nel frattempo appianati, e non sarebbero pertanto indizio di
debiti effettivi. Celibe e senza figli. E’ incensurato.
2. L’inchiesta che concerne i prevenuti ha preso avvio nell’autunno del
1996 a seguito di una denuncia presentata da __________, che lamentava delle
ingenti perdite economiche a seguito di costosi collegamenti telefonici con telechioschi
svizzeri da parte di utenze mobile intestate a nominativi di fantasia e/o a
persone insolventi, e per cui comunque nessuno aveva pagato o era disposto a
pagare i costi dei collegamenti.
Le indagini avevano interessato una ventina di
persone, in prevalenza residenti nel distretto di Riviera, una decina delle
quali (tra cui i qui imputati) era stata tratta in arresto.
Secondo gli inquirenti, il medesimo procedimento
truffaldino era stato messo in atto da due distinti gruppi d’autori, che (salvo
il marginale episodio di cui si dirà più avanti) agivano indipendentemente e
senza collegamento tra loro (cfr. il rapporto preliminare di polizia
giudiziaria del 12 luglio 1997, pag. 20).
Un primo filone d’inchiesta, riguardante __________,
Fatti
i fratelli __________ e __________, __________ ed altri, era giunto
sollecitamente a termine, e a carico dei predetti personaggi già il 20 gennaio
1998 era stato emanato l’atto d’accusa per il titolo di truffa, per il che nei
loro confronti il processo, terminato con la condanna di tutti i prevenuti, era
stato celebrato il 5 settembre 2002 (cfr. classificatore piccolo, in fine,
sezione “sentenza __________”).
Il filone di inchiesta concernente i qui
prevenuti si è di contro arenato, dopo il deposito degli atti, allo stadio
delle domande di complemento d’istruttoria. Gli accusati, infatti, in data 11
novembre 1997 avevano impugnato avanti al GIAR la decisione del Procuratore
Pubblico di negare i richiesti complementi d’inchiesta. Incomprensibilmente, il
reclamo è stato evaso dal GIAR supplente solo il 31 marzo 2003, ovvero dopo 5
anni e 5 mesi di giacenza, il che è veramente sorprendente se si pone mente
all’assoluta normalità della fattispecie, e quindi anche della decisione, che
consta infatti di sole 3 pagine, a riprova di un caso apparentemente rientrante
nella routine dell’autorità decidente.
Superato l’empasse, l’inchiesta è stata
riattivata nel 2003 a cura di un altro Procuratore Pubblico, che il 13 dicembre
2004 ha emanato nei confronti dei prevenuti due distinti atti di accusa. Viste
però le analogie delle fattispecie, nonché il rapporto di parentela e la
presenza di un unico difensore, il Presidente della Corte, per motivi di
economia processuale, il 23 giugno 2005 ha proceduto alla riunione dei
procedimenti (doc. TPC 11), provvedimento nei cui confronti nessuna delle parti
ha peraltro sollevato obiezioni.
3. L’ipotesi accusatoria sottoposta a giudizio addebita ai prevenuti di
avere chiesto ed ottenuto alla compagnia telefonica __________ __________ (ora PC
1) delle linee telefoniche dette di “telechiosco” (riconoscibili per il numero
di chiamata iniziante con __________...) o di “telebusiness” (riconoscibili per
il numero di chiamata iniziante con __________...) già sapendo che i numeri
loro attribuiti sarebbero stati chiamati da loro stessi, per il mezzo di utenze
di telefonia mobile (funzionanti perciò con cosiddette “schede SIM”) ottenute
fraudolentemente, di cui nessuno avrebbe pagato le bollette e perciò da
sfruttare sino al momento in cui il gestore avrebbe bloccato il collegamento,
mentre che ai titolari dei numeri di “telechiosco” o “telebusiness” selezionati
in queste circostanze sarebbe comunque stato accreditato da __________ __________
quanto di loro spettanza, secondo le condizioni d’abbonamento, per l’avvenuto
contatto telefonico.
In questo modo, secondo l’atto d’accusa, AC 1
avrebbe, con l’intento di arricchirsi indebitamente in danno dell’altrui
patrimonio, percepito più di fr. 221'000.-- tra il maggio e l’ottobre del 1996,
accreditati da __________ alla __________, titolare dei “telechioschi”
rispondenti ai numeri di __________ __________.
AC2, analogamente, avrebbe maturato crediti per
oltre fr. 400'000.--, di cui quasi fr. 300'000.-- effettivamente percepiti,
accreditatigli da __________ a seguito delle chiamate effettuate ai “suoi”
numeri __________, __________, __________, __________.
4. AC 1 in corso d’inchiesta ha negato ogni addebito, ivi quello relativo
all’acquisto e alla vendita a TE 1 di alcune schede SIM da utilizzare per
chiamare in maniera spropositata i numeri di “telechiosco” o “telebusiness”.
Gli abbonamenti telefonici incriminati sarebbero stati di pertinenza di __________
e non suoi. Di tutto si sarebbe occupato __________ __________, amministratore
(deceduto) di __________, e non lui, che dalla citata società non avrebbe percepito
alcunché, e di cui sarebbe diventato azionista solo dopo la fine della vicenda
dei telefoni, quando alla società rimaneva solo la fallimentare gestione di un
sex shop.
AC2, che quanto meno ha ammesso di avere
percepito il denaro di cui trattasi, ha a sua volta negato ogni responsabilità
penale, adducendo la regolarità delle linee di telechiosco/telebusiness a lui
facenti capo (e intestate ad una __________ per il solo motivo che __________
non accettava di stipulare contratti di quel genere con delle persone fisiche),
e sostenendo di nulla avere saputo al riguardo di presunte chiamate truffaldine
sui propri numeri, sulle quali non avrebbe avuto controllo di sorta e che egli
non avrebbe di certo in alcun modo effettuato.
Al dibattimento i prevenuti hanno mantenuto il
precedente atteggiamento volto alla negazione di qualsivoglia responsabilità,
anche a fronte della contestazione di numerosissimi elementi indizianti della
natura totalmente fittizia delle linee di telechiosco/telebusiness da loro
messe in attività, e pertanto della veste necessariamente truffaldina delle
incessanti e ripetute chiamate di quei numeri da parte di utenze che poi non
hanno pagato le fatture relative a tali chiamate.
La Corte ha nondimeno concluso per la
colpevolezza dei prevenuti sulla scorta degli accertamenti di cui ai considerandi
che seguono.
I. AC 1
5. La
partecipazione in __________ e il profitto conseguito
Interrogato sull’origine del suo coinvolgimento
in __________ l’accusato in occasione del verbale avanti al Procuratore
Pubblico del 18 novembre 1996 aveva dichiarato di avere visto un annuncio su di
un quotidiano, verosimilmente il __________ __________, e di essersi quindi
indirizzato all’amministratore unico, __________ di __________ (verbale citato,
in: incarto __________, cubo 1, classificatore verbali accusati, sezione 9, n.
4, pag. 5). Quanto ai successivi rapporti con quella società, l’accusato nel
medesimo verbale affermava di esserne “titolare” da circa 15 giorni, per
avere acquistato “delle azioni al portatore dei precedenti proprietari che
sono cittadini esteri di cui preferisco non svelare il nome” (pag. 4). A
non averne dubbi, a mente della Corte l’affermazione di essere “titolare” della
società a seguito dell’acquisto di azioni al portatore dai precedenti
proprietari significava ammettere di essere l’attuale proprietario della
società, interpretazione la cui correttezza è dimostrata da ulteriori
affermazioni dell’accusato medesimo, che riferendosi alla __________,
dichiarava che era il figlio ad esserne ora “titolare”, dato che era stato lui
stesso a vendergliela, dopo che egli l’aveva costituita assieme a TE 1 e __________
(verbale citato, pag. 5). Se ne deduce pertanto, sulla base di tale esempio,
che è lo stesso AC 1 a definire (correttamente) “titolare” il proprietario
economico di una società anonima, in quanto proprietario delle azioni.
Nel successivo verbale del 1° dicembre 2003 (inc.
ACC 164 e 165/04, classificatore piccolo, sezione verbali, n. 1), questa sua
dichiarazione gli è stata nuovamente contestata, ed egli l’ha rettificata,
sostenendo di avere acquistato solo il 10% del pacchetto azionario di __________
al prezzo di fr. 6'000.-- dai proprietari della società, di cui non ricordava
il nome (pag. 2) (sarebbero stati cittadini bulgari: cfr. verbale 25 agosto
2004, n. 7, pag. 2), precisando al dibattimento che si sarebbe trattato di una
compensazione con un proprio corrispondente credito, a fronte del quale avrebbe
pertanto ricevuto azioni in luogo del denaro, spiegazioni queste peraltro in contrasto
con quanto sostenuto a pag. 5 del verbale 1° dicembre 2003, dove affermava di
avere acquistato le azioni da __________.
Ammetteva per il resto di essere stato
amministratore unico della società dal 26 gennaio al 30 giugno 1998, periodo in
cui essa si sarebbe occupata unicamente della gestione di un sex shop, attività
che a quel momento sarebbe però stata fallimentare (verbale 1° dicembre 2003
citato, pag. 5).
Già a questo stadio, ossia prima ancora di avere
iniziato ad affrontare direttamente i fatti di cui all’atto di accusa, AC 1 AC
1 si dimostra reticente ed anche bugiardo.
In vista del dibattimento il Presidente ha
richiamato varia documentazione, tra cui l’atto costitutivo di __________
dall’Ufficio del registro di commercio, dal quale (doc. TPC 21) risulta che AC
1 era stato socio fondatore di __________, essendo comparso avanti al notaio __________
il 13 ottobre 1994, all’atto della costituzione, assieme al __________ __________.
Si dimostra pertanto sicuramente falsa l’affermazione di avere appreso
dell’esistenza della società da un’inserzione letta su di un quotidiano, così
come manifesto appare l’intento di ridimensionare il proprio ruolo in seno alla
società rettificando a distanza di anni la precedente affermazione di essere
stato il “titolare” per sostenere poi di avere posseduto solo il 10% della
società, acquistato non si sa bene da chi.
6. Allo stesso modo, il prevenuto ha ben badato di distanziarsi da ogni
funzione operativa in seno alla società. Il ritornello recitato agli inquirenti
in risposta ad ogni domanda imbarazzante era sempre il medesimo: “non lo so.
La richiesta di abbonamento era stata fatta dall’amministratore della società”
(verbale 1° dicembre 2003, pag. 2), “non posso esprimermi al riguardo, in
quanto era l’amministratore della __________ che gestiva il tutto” (verbale
citato, pag. 3), “...come detto, era l’amministratore __________ ad
occuparsi della società e non io” (pag. 4).
Non diverse sono state le
risposte al riguardo dell’eventuale coinvolgimento nelle questioni finanziarie:
“...non seguivo l’attività della società e non ho realizzato nessun guadagno
con la __________....__________ non mi aveva mai informato sull’andamento della
società e io non avevo contatto con gli altri azionisti” (verbale 1°
dicembre 2003, pag. 5), “...a quel tempo io non ero ancora azionista della __________
e quindi non ho percepito alcun dividendo. Preciso per contro di avere ricevuto
dalla società il pagamento delle prestazioni da me fornite (da un minimo di Frs.
500.- a un massimo di Frs. 800.- al mese)” (verbale 25 agosto 2004, pag.
2), laddove, in particolare, egli escludeva tassativamente di avere toccato con
mano i denari versati dall’allora __________ (“contesto di aver incassato
personalmente gli importi versati da PC 1” (verbale 1° dicembre 2003, pag.
5).
7. A questo punto, seguendo le sue dichiarazioni, verrebbe da chiedersi
cosa fosse li a fare AC 1, visto che non si occupava di nulla e non veniva
informato di nulla, e per quale motivo gli venissero riconosciuti fr.
500.--/800.-- al mese.
L’istruttoria ha però dimostrato che,
contrariamente a quanto dichiarato agli inquirenti, il AC 1, che per il resto
nulla faceva e nulla sapeva, era quanto meno stato investito della non
indifferente responsabilità di procedere all’incasso del denaro (mansione per
cui, contro ogni logica vista la pochezza delle sue competenze, disponeva di
firma individuale in banca e addirittura era l’unico a potere firmare, ad
esclusione persino dell’amministratore della società: cfr. inc. 164 e 165/04,
classificatore grande, AI 19) che __________ aveva accreditato sul conto di __________
presso l’allora __________ (oggi __________), filiale di Paradiso.
Risulta infatti che egli nel periodo 14 maggio –
2 luglio 1996 ha personalmente prelevato a contanti dal conto in questione
complessivi fr. 47'500.-- in 7 occasioni (verbale 25 agosto 2004, pag. 3, con
riferimento alla documentazione bancaria) e che nel periodo 12 luglio – 30
ottobre 1996 ha prelevato ulteriori complessivi fr. 176'200.-- in altre 15
occasioni (verbale citato, pag. 2), per complessivi fr. 223'700.-- in 22
occasioni.
Chiamato a fornire spiegazioni, il prevenuto
aveva spiegato che (verbale 25 agosto 2004, pag. 2):
" In
merito alla destinazione data agli importi prelevati dichiaro che una parte è
stata versata agli azionisti della società e una parte utilizzata per le spese
di gestione della società (canoni di locazione, acquisto di merci e versamento
degli stipendi, che venivano pagati in contanti oppure tramite versamento
postale).
Ribadisco di non avere incassato personalmente
questi importi, ma di averli immessi nella società”.
Al dibattimento egli ha fornito la diversa
spiegazione, secondo cui (verbale dibattimentale, pag. 4):
" A
domanda del Presidente rispondo che i soldi da me prelevati dal conto __________
sono stati consegnati all’amministratore. Non so cosa ne ha fatto.”
AC 1, in ogni caso, mente. Tolta la discrepanza
tra le due versioni dei fatti, l’unico fatto certo è che egli li ha incassati
personalmente. Quanto egli dichiara non è comunque quello che risulta dalla
contabilità della società (anch’essa assunta in atti su richiesta del
Presidente), secondo la quale (doc. TPC 20) il denaro in questione è sì entrato
nella società alla voce “ricavi __________” in misura di fr. 271'214.65 nell’esercizio
1996 (mentre che per il 1995 tale ricavo era stato pari a 0), ma ne è anche
uscito in misura di ben fr. 220'500.-- alla fumosa voce “lavori terzi” (che
pure nel 1995 era pari a 0, dal che l’evidente connessione tra il nuovo
consistente introito e tale nuova importante spesa). Sennonché, non risulta
compiuto alcun lavoro di terzi. Non può trattarsi evidentemente della
remunerazione degli autori delle telefonate (il che è concettualmente escluso
in un’ipotesi di legale funzionamento del telechiosco), ma non può di certo
nemmeno essersi trattato del pagamento del lavoro di messa a disposizione del
materiale asseritamente ascoltato dagli ipotetici utenti di quei numeri
telefonici, essendosi trattato semplicemente -secondo il AC 1- di qualche
nastro da lui stesso preparato e contenente informazioni relative al mercato
immobiliare, ovvero asserite proposte di fondi offerti in vendita (cfr. in
dettaglio il consid. successivo). Non si vede pertanto, dal racconto
dell’imputato, come e perché avrebbero potuto in tal modo sussistere costi di
ben fr. 220'000.-- dipendenti dalle prestazioni lavorative di fantomatici ed
innominati “terzi”.
Vero è semmai, secondo il Presidente, che tale
voce di bilancio è squisitamente fittizia, inventata al fine di ridurre quasi a
zero l’utile societario, e di non corrispondere all’erario le relative imposte.
Non a caso, a riprova della natura fittizia dell’uscita riportata in bilancio,
l’autorità fiscale non ha accettato la voce di spesa, computata invece
nell’utile della società (doc. TPC 20).
Se ne deve pertanto, come detto in precedenza,
rimanere all’evidenza dei fatti accertati: ha prelevato il denaro dalle casse
della società e la contabilizzazione dell’uscita nel bilancio di __________ è
fittizia. Accertato ciò, si deve presumere (a dispetto delle sue dichiarazioni)
che __________ appartenesse a AC 1, ma soprattutto si deve presumere che egli
si sia tenuto il denaro. Spettava lui, dopo questi accertamenti, di dare
comprovata ragione dell’utilizzo del denaro nell’interesse della società. Non
avendolo fatto o, meglio, avendo fornito spiegazioni smentite dai bilanci
societari, si può solo ritenere la logica conclusione per cui egli ha tenuto
per sé quanto prelevato in banca, ovvero almeno i fr. 223'700.-- di cui vi è
prova certa.
8. I
telechioschi/telebusiness
In data 8 maggio 1996 __________, e per essa
l’amministratore tabulare __________, ha inoltrato a __________ il modulo di
dichiarazione di abbonamento al servizio delle telecomunicazioni telebusiness
157, poi controfirmato il 13 maggio 1996 dall’azienda telefonica, ed in base al
quale a __________ è stato attribuito il numero __________ all’asserito scopo
di attivarsi nel settore immobiliare, offrendo un “panorama immobiliare dei
vari oggetti in vendita” (cfr. il modulo annesso al verbale 1° dicembre
2003 di AC 1).
Un secondo identico modulo (anch’esso annesso al
medesimo verbale), pure a firma __________ per __________, è stato inoltrato il
12 agosto, ed accettato il 16 agosto 1996, il che ha condotto all’attivazione
del collegamento del numero __________ per l’identico scopo di fornire il “panorama
immobiliare dei vari oggetti in vendita”.
Infine, il 4 settembre 1996, sempre da __________
per __________, è stata fatta richiesta di abbonamento al servizio di telechiosco
__________ per “vendita di videocassette – oggettistica – biancheria e
riviste hard e offerte promozionali”, ottenendo il collegamento __________
(cfr. modulo annesso al citato verbale).
Dalle condizioni tariffarie praticate per i
numeri di telebusiness e telechiosco (cfr. inc. ACC 164 e 165/04,
classificatore piccolo, sezione tabulati, ultima pagina), si apprende che tra i
numeri di telebusiness __________ i più costosi da chiamare erano proprio
quelli del tipo __________...(cioè con la cifra 8 come quarto numero), per i
quali il costo per l’utente era di ben fr. 4.23 al minuto, di cui fr. 3.408 al
minuto spettavano al gestore. I telechioschi (__________....) erano nettamente
meno costosi, stante una tariffa massima di fr. 2.13 al minuto, di cui fr.
1.5549 riversati al gestore.
Il prodotto offerto erano, come si è accennato,
delle inserzioni immobiliari concernenti fondi offerti in vendita. Il chiamante
di uno dei due __________ (__________o __________) non otteneva (al costo di
fr. 4.23 al minuto) di essere messo in contatto con un operatore che rispondeva
alla chiamata, ma accedeva invece ad una segreteria telefonica nella quale era
in funzione un nastro inciso.
Nell’istruttoria predibattimentale AC 1 era stato
bugiardo anche a questo proposito. Avanti al Procuratore Pubblico, il 18
novembre 1996 aveva dapprima dichiarato che (pag. 4):
" Sono
anche al corrente che dietro a queste linee ci sono delle conversazioni a
sfondo erotico, in diretta con delle donne che ricevono queste telefonate”
Il 1° dicembre 2003 aveva ribadito che le linee
intestate a __________ __________ offrivano “prestazioni di carattere
erotico” (pag. 2), sconfessando però la precedente dichiarazione laddove
precisava che (pag. 2):
" Per
quanto ricordo non vi erano delle persone che rispondevano ai numeri chiamati,
ma delle registrazioni su nastro”
ciò di cui egli in realtà era perfettamente al
corrente, tanto da potere specificare che i telefoni funzionavano
automaticamente ed erano installati, con le relative segreterie telefoniche,
dietro al banco di vendita nel negozio sex shop gestito a Paradiso dalla __________
(pag. 3).
Quanto al (preteso) contenuto delle
registrazioni, aveva manifestato stupore alla notizia che si trattava, secondo
la domanda di abbonamento, di informazioni a carattere immobiliare (“mi
sembra strano”, pag. 5), mentre che al dibattimento ha pacificamente
ammesso di essere l’autore delle registrazioni asseritamente propinate ai
supposti utenti di quei numeri. In aula ha infatti precisato che si sarebbe
trattato di nastri della durata di circa 50 minuti (ciò che, come si vedrà più
avanti, trova riscontro nei tabulati disponibili), nel corso dei quali -secondo
l’imputato- venivano snocciolate in ordine sparso le offerte immobiliari del
momento allestite da lui stesso, siccome esperto del settore.
Stanti i limiti tecnologici dell’epoca, non si
poteva accedere in modo selettivo alle singole offerte, ma era invece
necessario ascoltare l’intero nastro in attesa e nella speranza di sentire
qualcosa di interessante, ad esempio perché ubicato nella zona geografica di
interesse e/o perché della fascia di prezzo corrispondente alle proprie
possibilità.
Quindi, secondo AC 1 si sarebbe trattato (dal
punto di vista dell’utente) di spendere circa fr. 220.-- per sentire un po’ di
inserzioni immobiliari, magari nemmeno interessanti per prezzo o per zona
geografica, senza potere scegliere o accedere direttamente alle stesse, e
quindi, in definitiva, per ottenere le medesime informazioni accessibili in
pochi minuti al costo di un quotidiano o di un giornale d’inserzioni, oppure
gratuitamente in qualunque agenzia immobiliare.
Di fronte alla manifesta assurdità di un’offerta
del genere, il cui nonsenso economico per il potenziale utente è di meridiana
evidenza, il Presidente ha chiesto a AC 1 se a fronte del costo astronomico di
informazioni commerciali, che vi sarebbe ogni interesse a diffondere
gratuitamente, si trattasse almeno di informazioni specialissime per interesse
e convenienza delle offerte, autentiche chicche del mercato immobiliare, aggiornate
minuto per minuto sulla scorta di chissà quali informazioni insider. Purtroppo,
nulla di tutto ciò: l’accusato ha affermato che le inserzioni (25/30 per
nastro, cfr. verbale dibattimentale, pag. 2) si sarebbero fondate su sue
personali conoscenze, acquisite non si sa come (magari attingendo ai
quotidiani?), ed aggiornate all’incirca ogni due di settimane. Si può perciò
intuire lo strazio di chi, dopo avere speso fr. 220.-- senza nulla trovare,
avesse riprovato qualche giorno dopo, per scoprire, spendendo lo stesso
importo, che nulla era cambiato... Ulteriormente incalzato dal Presidente, alla
ricerca dell’inesistente logica dal profilo commerciale di un’offerta del
genere, AC 1 (onde giustificare il mare di chiamate, di cui si dirà dopo) ha
dichiarato che i due telechioschi immobiliari erano stati adeguatamente
pubblicizzati, senza però potere fornire alcuna ulteriore indicazione al
riguardo. La pubblicità sarebbe stata fatta addirittura anche in Italia,
affermazione logica nel tentativo di giustificare la grande quantità di
chiamate ricevute da cellulari di quel paese, molto meno congruente alla luce
delle drastiche limitazioni imposte dalla LAFE alla possibilità per i cittadini
italiani di potere acquistare dei fondi in Svizzera.
Sempre per rispondere alle obiezioni di ordine
logico del Presidente, AC 1, oramai lanciato nel racconto di fandonie a ruota
libera, ha dichiarato che a fronte della promozione con questo innovativo
sistema della vendita di fondi di terze persone (l’imputato non ha in effetti
preteso di essere stato proprietario degli immobili di cui ai nastri), e del
clamoroso successo dell’iniziativa, attestato dai fr. 223'000.-- riversati da __________,
egli (o più logicamente __________) avrebbe stipulato con i proprietari dei
fondi dei regolari contratti di mediazione, e avrebbe percepito delle
commissioni a seguito delle numerose vendite concretizzate grazie all’attività
del telechiosco. Chiamato a fornire delle evidenze in proposito, nulla ha però
saputo ricordare: non un nome, non una località o un fondo, non una
corrispondenza scritta, che si ritiene dovrebbe esistere a riprova di eventuali
trattative intercorse dopo l’asserito primo contatto telefonico. Nulla. In
simili condizioni è solo un dettaglio il rilievo del fatto che nel bilancio di __________nulla
si trova al riguardo di asserite provvigioni immobiliari.
9. Le chiamate
Secondo le indicazioni di cui all’atto di accusa,
le chiamate effettuate nel periodo maggio – ottobre 1996 sul numero __________ __________
hanno consentito di maturare ristorni per il titolare del collegamento pari a
fr. 156'135.45, e quelle sul n. __________ ulteriori fr. 65'250.25, per un
totale, oggetto d’imputazione, di
fr. 221'385.70. L’importo di cui all’atto
d’accusa trova pieno riscontro negli oltre fr. 223'000.-- prelevati da AC 1
sul conto sul quale confluivano i ristorni, ed è
pertanto da ritenere accertato.
Il numero __________, seppure maggiormente
consono all’attività del sex shop, non è mai attivo, e non ha quindi fruttato
alcunché.
Il Presidente, calcolatrice
alla mano, ha contestato a AC 1 che i fr. 221'000.-- e rotti incassati con i
due collegamenti di telebusiness equivalgono (a fr. 3.408 al minuto) a quasi
65'000 minuti di chiamate, ossia a circa 1'080 ore, ovvero a più di 45 giorni,
ergo a 135 giorni lavorativi di 8 ore (volendo escludere per un attimo che la fregola
di informarsi sugli immobili a fr. 4.23 al minuto cogliesse i potenziali
acquirenti d’immobile anche durante la notte come invece accadeva regolarmente!),
ossia 27 settimane lavorative di 5 giorni, e quindi più dell’intero arco di
tempo in cui i numeri sono stati attivi. Ben si comprende, pertanto, stante la
febbrile attività di chiamata, sintomo d’irrefrenabile brama di notizia
immobiliare, che __________ avesse attivato almeno una seconda linea, così da
non imporre alla fiumana di chiamati la frustrazione di trovare la linea
perennemente occupata da un altro potenziale acquirente (a meno che il chiamato
non possedesse un accesso a più canali, e che potesse perciò essere chiamato simultaneamente
da più utenti).
Nelle valutazioni del Presidente, già questi
primi dati numerici sono inverosimili alla luce del servizio che l’accusato
afferma di avere offerto. Si ritiene infatti contrario ad ogni ragionevole
logica ammettere che persone realmente alla ricerca di un immobile da
acquistare possano avere considerato
economicamente sensato chiamare una segreteria telefonica a fr. 4.23 al minuto
per ottenere (nella migliore delle ipotesi) l’enunciazione di inserzioni alla
rinfusa, ovvero un servizio del tutto privo di valore, costoso, non mirato alle
esigenze del singolo, ed ottenibile, oltretutto con maggiore varietà e
completezza, da altre fonte gratuite o quasi, come quotidiani, pubblicazioni
specializzate o agenzie immobiliari.
10. Questa immediata percezione di inverosimiglianza diviene assoluta
certezza alla visione dei tabulati di una piccola parte dei numeri che ha
chiamato i due telebusiness intestati a __________.
Le modalità di chiamata sono infatti tali da
escludere ogni residua ipotesi di lecita esistenza di un effettivo servizio di
informazione immobiliare.
Se si pone ad esempio mano ai tabulati dei numeri
di telefono cellulari attivati da una misteriosa __________ di Zugo (cfr. inc.
ACC 164 e 165/04, classificatore piccolo, sezione tabulati), si riscontra come
il cellulare avente il numero __________ abbia effettuato da solo chiamate per
fr. 76'830.50 a telechioschi/telebusiness nel solo periodo 3 settembre – 27
ottobre 1996 (cfr. tabella “A”). Il dettaglio delle 14 pagine di tabulati
relative a quel chiamante, rivela lunghe ed incessanti chiamate, in misura
preponderante verso i numeri di __________.
Si inizia il 3 settembre 1996 alle 19.08 con una
chiamata di 3140 secondi (ossia 52’ e 20”) al numero __________. Costo: fr.
221.20. Nuova chiamata di 668 secondi alle 20.05. Poi 1282 secondi a partire
dalle 20.30, 1424 secondi dalle 21.01, 3106 secondi (51’ e 46”) alle ore 22.03
e quindi, dopo solo il tempo di ricomporre il numero, altri 3148 secondi alle
22.56. Tutte chiamate allo __________ __________, all’asserito scopo di sentire
le medesime informazioni immobiliare. Si fa notte ma lo spettacolo continua:
402 secondi alle 00.05 del 4 settembre 1996, poi 3171 secondi alle 00.21. Altri
3123 secondi alle 02.27, sempre verso il __________, ed un ultimo sforzo alle
04.36, per chiamare per 2059 secondi il __________ __________, numero quest’ultimo
di un telechiosco proponente “Conversazioni – giochi – barzellette –
dialoghi di ogni genere – programmi di svago”. Un po’ di divertimento prima
di andare a dormire, insomma, per il chiamante __________ dopo tante inserzioni
immobiliari. Titolare dell’ameno telechiosco? __________ AC 1, moglie di AC 1,
madre di AC2 (cfr. inc. ACC 164 e 165/04, classificatore piccolo, sezione
verbali, n. 3, verbale 2 dicembre 2003 di __________ e allegati).
Dopo qualche ora di sonno, via con un paio di
audizioni dell’altro telechiosco __________, fin lì negletto, così da
completare il panorama immobiliare (3307 secondi alle 08.26 per fr. 232.90 e
3301 secondi alle 09.28 per fr. 232.50), quindi ancora il __________ __________
sino all’ora di pranzo (599 secondi alle 10.45 e 3167 secondi alle 11.08), poi
il __________ per tutto il pomeriggio (3337 secondi alle 12.07, 2622 secondi
alle 13.51, 3362 secondi alle 14.40, 3324 secondi alle 16.20, 1306 secondi alle
17.55, 11 secondi alle 18.23 e 3326 secondi alle 18.26), quindi, dopo tanto
lavoro, serata libera per il fantomatico utente di quel numero. E così via....
Il sottoscritto Presidente non intende tediare
con la completa enunciazione dei tabulati del chiamante __________, né con
quella, di analogo tenore, dei numeri __________ (fr. 116'870.80 tra il 23
agosto e il 27 ottobre 1996 in 21 pagine di tabulati), __________ (fr.
111'464.30 tra il 27 agosto e il 24 ottobre 1996) per i quali sono disponibili
i tabulati integrali e per i quali ben si vede che la quasi totalità
dell’assurda pioggia di chiamate concerne telechioschi/telebusiness della
famiglia __________.
A prescindere dall’effettivo pagamento o meno di
questi importi da parte di __________ piuttosto che di quelli generati da altri
chiamanti (nel caso di pagamento l’eventuale reato sarebbe consumato, in caso
contrario esso sarebbe mancato), i tabulati in esame forniscono un quadro
significativo di come veniva alimentato il traffico di telefonate in direzione
dei telechioschi/telebusiness dell’accusato, il che spiega anche come sia stato
possibile raggiungere gli importi di cui all’atto di accusa in così poco tempo.
Il riscontro di continue chiamate da parte di
pochi numeri chiamanti è segno evidente della natura truffaldina dell’intera
operazione. Non esiste pertanto alcun messaggio da ascoltare, ma vi è soltanto
l’esigenza di chiamare di continuo per alimentare (o “caricare”, come hanno
detto accusati nell’altro filone d’indagine) i telechioschi/telebusiness, con
evidente profitto economico per i loro gestori, ovvero per l’accusato AC 1 AC 1
nel caso dei due numeri in questione.
11. La difesa ha eccepito la mancanza da parte dell’accusa della
puntuale dimostrazione del mancato pagamento a __________ delle chiamate che
hanno portato agli accrediti di cui all’atto di accusa, ma si tratta di
un’obiezione pretestuosa.
Il mancato pagamento è infatti del tutto ovvio
alla luce del chiaro abuso risultante dai tabulati evocati poc’anzi, ed è
perciò una logica componente del meccanismo truffaldino oggetto d’imputazione.
Inoltre, risulta incongruente la richiesta di fornire la prova positiva del
fatto che una data circostanza non si è verificata, che a ben vedere non è
dimostrabile.
Tolta pertanto l’ipotesi che __________ abbia
deliberatamente mentito, invero poco verosimile poiché non si capisce in tal
caso quale sarebbe il motivo dell’iniziativa penale, ben va ammesso che essa
non poteva fornire la prova del mancato incasso degli importi di cui lamenta
l’avvenuto pagamento (anticipato) da parte sua ai gestori dei telechioschi/telebusiness
ritenuti truffaldini, e che essa va creduta quando afferma che (secondo logica)
tali assurde chiamate non sono state pagate da nessuno.
Il mancato pagamento è d’altronde la conseguenza
di abusi di vario genere, finalizzati sempre alla possibilità di potere
telefonare a credito sino al blocco della linea, come ad esempio l’intestazione
di utenze telefoniche a soggetti insolventi che si sono prestati alla bisogna,
l’intestazione a persone giuridiche poi lasciate fallire, oppure ancora
l’intestazione a soggetti del tutto inesistenti, previa indicazione di false
generalità.
TE 1, processato e condannato con altri nel 2002
per operazioni di questo genere, sentito come testimone ha chiaramente spiegato
il significato (ed il valore) di queste utenze fantasma, e per esse delle
relative schede SIM, utilizzate per chiamare in continuazione i numeri a
pagamento senza che venisse poi pagato il costo delle chiamate (verbale
dibattimentale, pag. 3):
" Per
quanto ricordo, il prezzo di queste transazioni era di 1000/1'500 franchi per
ogni scheda. Il prezzo si giustificava perché “sfruttandole” si potevano
ricavare fr. 15'000.- da ognuna. Per “sfruttarla” s’intende chiamando i numeri
a pagamento. Questo perché coloro che chiamavano non ricevevano la fattura,
oppure la ricevevano e non la pagavano, erano dei prestanome. Mentre che il
destinatario delle chiamate riceveva i soldi dalla compagnia telefonica. Si
tratta di un discorso generale per spiegare l’elevato costo delle schede.”
12. L’autore
delle chiamate
Si pone a questo punto la questione volta a
sapere chi sia l’autore delle chiamate effettuate sui telechioschi/telebusiness
dell’accusato, che vorrebbe trarre diritto dalla mancanza del puntuale
accertamento del fatto che egli avrebbe effettuato ognuna delle telefonate
costitutive degli importi contestati come oggetto di truffa.
La risposta non può evidentemente essere fornita
sulla scorta di puntuali (ed impossibili) accertamenti concernenti ogni singola
telefonata incriminata, ma deve essere data in base ad un logico ragionamento
in virtù del quale solo ed esclusivamente il beneficiario economico delle
telefonate poteva avere un interesse all’effettuazione delle chiamate, specie
alla luce del fatto che esse avevano comunque un costo, che se non era quello
della bolletta telefonica, era quanto meno quello delle schede SIM ottenute in
modo fraudolento, che oltretutto avevano una durata limitata nel tempo, corrispondente
a quanto ci avrebbe messo la compagnia telefonica in questione ad accorgersi
che qualcosa non funzionava, ovvero che con la scheda in questione venivano
chiamati dei numeri a pagamento e che nessuno onorava la relativa fattura
(sempre che vi fosse un valido indirizzo a cui notificarla).
E allora, la congruente logica dell’interesse
finanziario, valida sia negli affari leciti che in quelli illeciti, stabilisce
che di principio nessuno fa nulla senza corrispettivo, e che pertanto l’autore
delle telefonate di cui trattasi va ricercato chiedendosi chi aveva un
interesse all’effettuazione di siffatte chiamate. La risposta è semplice:
l’unica persona che aveva interesse a che i numeri di telefono formalmente
intestati a __________ fossero chiamati è AC 1, e quindi è evidente che
l’autore delle chiamate è egli stesso, oppure persone da lui incaricate, il che
non muta il risultato della sua responsabilità.
Quanto alla tesi difensiva per cui ogni
telefonata sarebbe una truffa di per sé stante, ragione per cui occorrerebbero
per ognuna di esse i relativi accertamenti, la stessa sembra mutuata da un
diverso e noto procedimento penale (in cui era questione di finti malati, di
cartelle mediche e di false degenze) ed è di manifesta la sua natura defatigatoria.
Ogni telefonata (diversamente da ogni degenza,
alla base della quale vi è un caso concernente un differente essere umano) è
infatti perfettamente identica alle altre una volta che si è stabilito, come ha
fatto questa Corte, che il servizio di telechiosco/ telebusiness chiamato in
realtà non esiste affatto, ma è solo un espediente per truffare la compagnia
telefonica. Quindi, accertato che il meccanismo è truffaldino, non occorre per
nulla stabilire quali e quante chiamate sono state eseguite, essendo sufficiente
il computo del provento complessivo dell’operazione (qui calcolato al
centesimo), che è interamente truffaldina.
13. Del resto, il coinvolgimento di AC 1 nell’illecita effettuazione
delle chiamate ottiene ulteriore fondamento oggettivo, oltre che dal predetto
logico ragionamento, dalla chiamata in correità del teste TE 1.
Questi aveva accusato AC 1 con dovizia di
dettagli già durante l’inchiesta del 1996, in occasione di un contraddittorio
(verbale 18 novembre 1996 avanti al Procuratore Pubblico, pag. 2 e 3):
" ADR:
ribadisco quanto ho dichiarato in relazione a AC1 e cioè che lui mi ha venduto
2 schede tessere turche per fr. 3'000.-- una e per fr. 2'500.-- l’altra, che
però quest’ultima ha funzionato solo per pochi giorni. La prima invece ha
funzionato 21 giorni e ha quindi reso bene. E’ anche vero che ci ho messo circa
15 giorni prima di ammettere le mie responsabilità di fronte all’evidenza dei
riscontri che gli inquirenti avevano in mano e dopo aver saputo che un altro
co-imputato aveva già fatto il nome di AC 1. A quel momento ho deciso anch’io
di raccontare la verità, confermando quanto l’altro avrebbe già dichiarato,
ammettendo di avere ricevuto le due schede da AC 1, al quale, per completare il
discorso detto sopra, devo anche dire che io stesso gli ho fornito alcune
schede di provenienza italiana, nel corso del mese di m aggio 1996, poiché me
ne avanzavano e non escludo che gliele abbia fornite anche per racimolare
qualche soldo. Ricordo che me le pagò a prezzo di costo e cioè ca. fr. 1'500.--
l’una.
Devo dire che incontrai casualmente AC 1, non
ricordo però più dove, nel corso di fine aprile/inizio maggio 1996 ed ebbi modo
di riferirgli la faccenda dei telefonini dicendogli che “funzionava”. Lui mi
disse che se veramente “funzionava” avrebbe tentato anche lui, per conto suo.
E’ per questo motivo che mi sono quindi rivolto a lui in modo mirato al momento
in cui si è constatato che le schede italiane non funzionavano più. Mi sono
quindi rivolto a lui chiedendogli se avesse qualche scheda estera che potesse
fungere allo scopo: io non gli chiesi espressamente delle schede turche o di
altri paesi, ma mi sono limitato ad una domanda generale, purché funzionassero.
Lui fu d’accordo di aiutarmi e mi fornì le due schede turche.”
Chiamato a spiegare cosa intendesse quando aveva
detto al AC1 che la faccenda dei telefoni “funzionava”, il __________ aveva
precisato che (pag. 3):
" ...io
gli dissi che avevo degli amici con i quali si erano aperti diversi numeri di telechiosco
__________) e telebusiness (__________) e che si facevano funzionare
utilizzando delle schede comperate regolarmente in Italia, telefonandoci noi
stessi sulle nostre linee. Gli dissi anche che c’era la prospettiva di un
guadagno. Non gli ho spiegato nel dettaglio come funzionava il meccanismo. Mi limitai
a dirgli che io avevo possibilità di ottenere delle tessere italiane. Qualche
tempo dopo lui venne a dirmi che aveva aperto delle linee e se potevo fornirgli
delle tessere italiane, per le quali io gli avevo già detto di essere a
disposizione per dargliele al momento in cui avesse aperto i telechioschi. Gli
fornii dunque le tre tessere italiane, come ho già detto.”
Al dibattimento il teste ha ribadito questa
versione dei fatti (verbale dibattimentale, pag. 3):
" A
domanda del presidente confermo di avere all’epoca acquistato da AC1 2 schede
SIM turche e di avergliene fornite alcune italiane omnitel.”
Oltre alle chiare affermazioni del teste sulle
indebite finalità di utilizzo, note al AC 1 ed anzi da lui auspicate, la Corte
rileva comunque che già solo il prezzo esorbitante praticato per una scheda SIM
del valore commerciale di circa fr. 40.-- è chiaro indizio del fatto che esse
dovevano servire ad un fine illecito, così come del resto esplicitamente
confermato dal teste (verbale dibattimentale, pag. 3, trascritto al consid.
10).
La difesa ha sollevato dubbi circa
l’attendibilità della testimonianza, ma la Corte è di contro convinta che il TE
1 abbia deposto conformemente a verità. Infatti, quand’anche si volesse
ammettere che egli sia a suo tempo stato indotto a confessare dall’astuzia
dell’interrogante (cfr. l’accenno in tal senso qui sopra trascritto, ed anche
il verbale dibattimentale, pag. 3 penultimo periodo), come la difesa ha tenuto
a sottolineare, non se ne potrebbe per questo solo motivo dedurre
l’inattendibilità delle dichiarazioni, che sono comunque state costanti ed
univoche, e che trovano riscontro nei fatti oggetto del procedimento, dovendosi
ammettere il chiaro interesse dell’imputato nel procurarsi delle schede SIM con
cui alimentare i propri telechioschi.
14. Il blocco da parte di PC dei pagamenti in favore dei telechioschi/telebusiness
sospetti ha determinato l’istantanea cessazione delle telefonate ed anche la
messa fuori servizio delle segreterie telefoniche sulle quali le telefonate
pervenivano.
AC2 ha ammesso esplicitamente quanto meno che la
cessazione dell’attività fu determinata dal blocco dei collegamenti da parte di
PC 1 e che egli in seguito l’abbandonò completamente, senza riattivare altre
linee (verbale 1° dicembre 2003, n. 2, pag. 5), mentre che AC 1, mentendo come
al solito, ha sostenuto di non avere saputo perché sia terminata l’attività di telechiosco
(verbale dibattimentale, pag. 4).
A rigore di logica, se fosse esistito un reale
servizio di consulenza immobiliare, utilizzato da reali utenti disposti a
pagarne gli assurdi costi, il blocco dei pagamenti non avrebbe dovuto far
terminare il servizio, ed anche un eventuale blocco delle linee (stante
l’asserita buona fede degli accusati) avrebbe avuto solo carattere provvisorio,
per cui -sempre secondo logica- l’attività avrebbe dovuto riprendere come prima
una volta chiarito l’equivoco.
Invece non è stato così, il che depone nuovamente
ed ulteriormente per la natura truffaldina di quanto messo in atto dai
prevenuti, dovendosi ammettere che un gestore serio ed onesto mai avrebbe
rinunciato a guadagni tanto rilevanti (nel caso dei numeri di __________ ad
un’entrata annua di fr. 270'000.-- visibile a bilancio) quale corrispettivo di
semplici informazioni immobiliari da registrare su di un nastro ogni paio di
settimane.
Del resto, la riprova di quanto limpida fosse la
coscienza di AC 1 è data dal fatto che non appena ha saputo che il figlio era
stato arrestato si è precipitato nel di lui appartamento a __________ per far
sparire telefoni, segreterie telefoniche e i nastri con i pretesi messaggi
registrati, con l’evidente intento, secondo la Corte, di occultare delle prove
che potevano accusare AC2 (cfr. verbale di polizia 15 novembre 1996, pag. 1,
sottolineatura della Corte):
" Dopo
l’arresto di mio figlio che sapevo essere detentore di diverse di queste linee
istallate nel suo appartamento di __________, per evitare che questo
traffico continuasse, personalmente mi sono recato a __________ dove ho
provveduto a spegnere le quattro segreterie allacciate ad altrettanti
apparecchi telefonici. Questo è accaduto qualche giorno dopo l’arresto di mio
figlio. Al momento dello spegnimento tre apparecchi erano ancora in funzione
mentre che uno era verosimilmente guasto. Per questo motivo ho preso e portato
via sia l’apparecchio telefonico che la segreteria con relativa cassetta
inserita che ho lasciati depositati in una borsa a casa mia.“
Richiesto dal Presidente di giustificare tale
comportamento alla luce dell’asserita regolarità dell’attività di telechiosco/telebusiness,
AC 1 non ha saputo dare risposta.
Quanto alla mancata continuazione dell’attività,
la Corte non ha potuto che leggervi l’ennesima riprova del fatto che essa era
fittizia ed inesistente, finalizzata unicamente alla truffa di __________.
15. In conclusione, la Corte ritiene accertato che AC 1, facendosi
schermo della __________, ha indotto __________ a mettergli a disposizione due
linee di telebusiness finalizzate non già all’asserito scopo di fornire ai
potenziali utenti informazioni sul mercato immobiliare, ma invece a quello di
essere oggetto di prolungate e ripetute telefonate, eseguite da collegamenti
mobili ottenuti fraudolentemente, di cui era chiaro che non sarebbe stata
pagata l’astronomica fattura e da sfruttare il più intensamente possibile fino
al momento del blocco, all’unico scopo di percepire l’accredito della quota
parte del costo di quelle chiamate spettante al gestore del telebusiness (cioè
a lui stesso, con il paravento di __________), ottenendo in tal modo
l’accredito degli almeno fr. 223'700.-- da lui prelevati per contanti dal conto
di __________ e non riversati (se non fittiziamente, ad uso della contabilità)
a detta società. Quanto alle chiamate, è convincimento della Corte che esse
siano state fatte da AC 1 AC 1 medesimo (o da persone da lui incaricate), dopo
che egli si era procurato le schede SIM ottenute fraudolentemente in danno di
compagnie telefoniche svizzere ed estere con cui effettuarle, a debito delle
quali le chiamate potevano essere effettuate, nella perfetta consapevolezza che
nessuno avrebbe mai pagato i relativi costi.
Considerandi
II. AC2
16.
AC2 ha operato con modalità del tutto analoghe a quelle del padre,
ragione per cui non si ripeterà qui la spiegazione di quanto già esposto al
riguardo del padre, dovendo piuttosto essere evidenziate le particolarità ed i
dettagli del suo agire.
17.
Anche AC2, come il padre, ha agito per il tramite di una società
anonima, la __________, acquistata dal padre e della quale era pertanto
azionista unico.
Della __________ ha dichiarato di averla
acquistata “perché necessitavo di una società immobiliare per svolgere la
mia attività di promotore immobiliare” (verbale 1° dicembre 2003, n. 2,
pag. 3), ma con specifica relazione alla vicenda dei telechioschi ha ammesso di
essersi servito della persona giuridica “perché sapevo che le linee telebusiness
non potevano essere attivate da privati, ma solo da società” e di avere
egli stesso (e non la società) incassato il provento di tale attività (ibidem),
mentre che __________ sarebbe stata solamente un prestanome (esplicito in tal
senso: verbale 29 novembre 1996 avanti al PP, pag. 2, confermato il 1° dicembre
2003).
La Corte ha pertanto apprezzato che AC2,
contrariamente al padre, non ha tentato di scaricare su altri la responsabilità
delle proprie azioni, nonostante che l’amministratore di __________ fosse
all’epoca il medesimo __________ amministratore di __________, chiamato in
causa da AC 1.
18.
I telechioschi/telebusiness
In data 29 gennaio 1996 __________, e per essa
l’amministratore tabulare __________, ha inoltrato a PC il modulo di
dichiarazione di abbonamento al servizio delle telecomunicazioni telebusiness
157, controfirmato il 9 febbraio 1996 dall’azienda telefonica, in base al quale
a __________ è stato attribuito il numero __________ all’asserito scopo di
attivarsi nel settore immobiliare, informando l’utenza al proposito di “acquisto
e vendita di immobili” (cfr. il modulo annesso al verbale 1° dicembre 2003
di AC2). Per il pagamento delle spettanze dell’abbonata veniva indicato il
conto di AC2 presso la __________ __________ di Lugano.
Un secondo modulo relativo però all’abbonamento
ai servizi di telechiosco __________ (anch’esso annesso al medesimo verbale), è
stato inoltrato il 23 febbraio 1996 da AC2 personalmente, ed accettato il 29
febbraio 1996, il che ha condotto all’attivazione del collegamento del numero __________
per lo scopo di diffondere “messaggi interpersonali”.
Terza richiesta, il 28 febbraio 1996, ancora di AC2
in nome proprio (che invero al dibattimento non ha dato prova di possedere
soverchio senso dell’umorismo) per dispensare buonumore a fr. 2.13 al minuto
con l’ascolto di “barzellette” al numero __________ (modulo pure annesso
al cennato verbale).
Quarta richiesta il 9 aprile 1996, sempre di AC2
personalmente per un telechiosco relativo a “conversazioni – racconti di
donne sole” al numero __________.
Infine, l’11 aprile 1996, __________ per __________,
ha fatto richiesta di abbonamento al servizio di telebusiness __________ per “affitti
di appartamenti e case”, con provento da riversare (come in tutti gli altri
casi) a AC2, ottenendo il collegamento __________ (cfr. modulo annesso al
citato verbale).
19.
Esaminando più in dettaglio le tavole processuali in merito al
contenuto di queste offerte, si ha che il telebusiness __________ (che, come si
vedrà più avanti, ha funzionato alla grande maturando secondo l’atto d’accusa
ristorni in favore dell’imputato per fr. 229'951.50) aveva lo scopo, a fr. 4.23
il minuto, “di offrire la possibilità ad eventuali interessati l’acquisto o
la vendita di oggetti immobiliari”, in quanto “già all’inizio del
collegamento avevo installato presso l’appartamento di __________ una
segreteria telefonica automatica sulla quale in sostanza veniva data
comunicazione registrata degli oggetti a disposizione ed alla fine della
comunicazione, se all’interessato necessitava, venivano registrati i messaggi
dell’interpellante” (verbale21 ottobre 1996 di AC2, pag. 2, confermato il
1° dicembre 2003).
Si tratta pertanto della medesima offerta fatta
al supposto pubblico dal padre AC 1, tanto che al dibattimento è emerso che
sarebbe stato proprio lui a preparare i nastri di 50 minuti per il figlio
(verbale dibattimentale, pag. 4). Non si ripetono pertanto le valutazioni
sull’assurdità di una simile offerta, del tutto irreale dal profilo della
logica commerciale, rimandando a quanto esposto al riguardo degli analoghi telebusiness
dell’altro imputato.
Ad ulteriore ed abbondanziale riprova
dell’inesistenza pratica di questo servizio, asseritamente pubblicizzato per
ogni dove (verbale dibattimentale, pag. 4), è doveroso rilevare lo scarso
rispetto che AC2 aveva degli asseriti utenti, che dopo avere atteso
pazientemente (al costo di fr. 220.-- e oltre) di potere lasciare un messaggio,
nemmeno erano sicuri di poterlo fare, visto che “nella sede delle cassette
di registrazione delle eventuali comunicazioni del cliente a volte mettevo la
cassetta ed a volte no” (verbale 8 novembre 1996, confermato il 1° dicembre
2003, pag. 2). L’ammissione è senz’altro sincera, visto che a fronte di utenti
inesistenti (reali erano solo le chiamate truffaldine) nessuno avrebbe mai
lasciato messaggio di sorta, ma controproducente nell’ottica di chi afferma di
avere creato un servizio realmente esistente, finalizzato anche alla stipula di
successive operazioni immobiliari, poi concretizzate, anche se non facilitate
dalla mancanza del nastro di registrazione per gli utenti.
E ancora, sempre in via abbondanziale, la Corte
ha preso nota della palese incongruenza data dal fatto che il servizio offerto
dal n. __________, teoricamente complementare al precedente siccome rivolto al
mercato delle locazioni, non ha reso nemmeno un centesimo, il che è assai
strano a fronte del successo dell’altro numero, del fatto che siamo un popolo
d’inquilini e soprattutto del fatto che questo servizio, secondo l’accusato,
sarebbe stato pubblicizzato allo stesso modo del __________ (verbale
dibattimentale, pag. 4). Vero è invece, secondo la Corte, che entrambi i
collegamenti erano fittizi, ossia non erano offerti ad un inesistente pubblico,
non esistendo a questo scopo una ragionevole base economica.
Quanto ai due telechioschi, AC2 ha ammesso di
nemmeno ricordare di avere gestito un servizio che avrebbe diffuso barzellette
(verbale dibattimentale, pag. 4), per il che è ovvio che non poteva ricordare
chi allestisse i nastri fonte del remunerato divertimento (ibidem). La
deposizione non contraddice quelle rese nel 1996, allorché aveva dapprima
rifiutato di rispondere alla domanda volta a sapere se avesse altri
collegamenti __________ e __________ oltre al __________, ritenendola,
erroneamente, “non oggetto della contesa” (verbale 21 ottobre 1996,
confermato il 1° dicembre 2003, pag. 3). Quindi, dopo essere stato tratto in
arresto, ha ammesso di avere avuto altre quattro linee del genere, ma senza
precisare il genere dell’offerta (verbale 8 novembre 1996, anch’esso confermato
il 1° dicembre 2003, pag. 1). Nel verbale 29 novembre 1996 avanti al PP aveva
infine specificato le linee __________ avevano contenuto immobiliare, mentre
che le tre linee 156 “erano collegate con un nastro registrato dal contenuto
erotico” (pag. 1).
AC2 non mentiva (non ne avrebbe avuto motivo,
visto la disponibilità dei moduli di richiesta di abbonamento), semplicemente, secondo
la Corte, nemmeno si ricordava di avere chiesto un __________ per dispensare
barzellette, ad ulteriore riprova che i nastri di ascolto non esistevano o
comunque che il loro contenuto era squisitamente irrilevante, essendo i nastri
di 50’ destinati solo a fare cifra d’affari nel contesto di chiamate
truffaldine.
Quanto ai __________ di dichiarata natura
erotica, la Corte ha espresso l’auspicio che gli stessi (almeno questi) non
fossero stati registrati dal padre dell’accusato, ritenendolo poco adatto alla
diffusione di messaggi interpersonali di carattere erotico o
all’interpretazione della colloquiante donna sola. Donde (sempre nella non
verificata ipotesi dell’esistenza per il pubblico di questi telechioschi) la
necessità di almeno una fanciulla, possibilmente dalla voce sensuale. Il
dettaglio avrebbe dovuto suscitare almeno qualche fievole ricordo
nell’imputato, che invece ha dichiarato di nulla ricordare al proposito
(verbale dibattimentale, pag. 4), il che per la Corte è invece l’ennesimo
indizio dell’inesistenza di qualsivoglia servizio di carattere erotico.
20.
Le chiamate
Secondo le indicazioni di cui all’atto di accusa,
le chiamate effettuate nel periodo maggio – ottobre 1996 sul numero __________ __________
hanno consentito di maturare ristorni per il titolare del collegamento pari a
fr. 229'951.50, quelle sui numeri __________ e __________ (che contabilmente
erano per __________ un’unità, con l’uno numero principale e l’altro numero
secondario, cfr. sezione corrispondenza, lettera 14 novembre 2003 RC 1, AI 17)
ulteriori fr. 155'175.50, e quelle sul numero __________ ancora fr. 24'030.25.
I ristorni maturati, secondo l’accusa, ammontano
perciò a complessivi fr. 409'157.25, di cui fr. 296'339.70 effettivamente
erogati e pervenuti sul conto bancario dell’accusato presso la __________ di
Lugano, per il che, sempre secondo l’accusa, per i fr. 296'339.70 incassati
dall’imputato il reato di truffa sarebbe consumato, mentre che vi sarebbe reato
mancato per gli ulteriori fr. 112'817.55, fino a concorrenza dell’importo
complessivo di fr. 409'157.25 di cui all’atto di accusa.
Questi importi corrispondono alle risultanze
della causa: il totale degli accrediti bloccati risulta dalla somma degli
importi di cui agli avvisi di accreditamento in favore di AC2 annessi all’AI 9
della sezione “corrispondenza” nel classificatore piccolo; il totale degli
importi erogati risulta invece dalla somma degli avvisi di accreditamento
annessi all’AI 10 della medesima sezione.
AC2, del resto, aveva definito plausibile l’importo
di fr. 206'297.75 contestatogli come effettivo incasso per il solo numero __________
limitatamente al periodo febbraio-maggio 1996 (verbale 21 ottobre 1996, pag.
3), e comunque gli importi di cui all’atto di accusa, confortati dai predetti
conteggi, non sono stati oggetto di particolare contestazione in occasione del
dibattimento.
21.
Anche a AC2 il Presidente ha tradotto in tempo gli importi di cui
sopra.
Il __________ per assommare fr. 229'951.50 deve
essere stato selezionato per circa 67'500 minuti, ovvero 1'124 ore, ovvero 46
giorni, oppure 138 giorni lavorativi a 8 ore al di.
Gli “affitti di appartamenti e case” non
hanno reso un centesimo, mentre che i “Messaggi interpersonali” e le “barzellette”
hanno deliziato l’utenza per fr. 155'175.50, ossia ben 99'797 minuti (in
ragione della tariffa più bassa rispetto al 157), ergo 1'663 ore, e quindi 69
giorni. Le “conversazioni – racconti di donne sole” hanno fruttato fr.
24'030.25, quindi 11'280 minuti, ossia 88 ore.
Sull’inverosimiglianza dei servizi di consulenza
immobiliare già si è detto, mentre che per i servizi di telechiosco va invece
precisato che la sola durata complessiva dei collegamenti non è ancora prova
certa dell’imbroglio (mentre che è chiaro indizio in tal senso il fatto che
l’imputato nulla ricordi al riguardo delle donne che avrebbero registrato i
nastri).
22.
La valutazione del telebusiness a carattere immobiliare è d’acchito
chiara, specie dopo avere esaminato nel dettaglio l’analoga attività messa in
opera dal padre, nel senso che si tratta di un manifesto imbroglio.
Al medesimo risultato si deve giungere anche per
i numeri di telechiosco (che invece AC 1 non ha utilizzato) sulla base delle
circostanze complessive, ovvero della parallela esistenza del telebusiness
fittizio, come pure del fatto che l’accusato nulla ha saputo dire al riguardo
di questo asserito servizio alla clientela, non rammentando chi gli mettesse a
disposizione i nastri registrati, in quali circostanze li avesse potuti
ottenere e quanto gli fossero costati, con quale frequenza venissero sostituite
le conversazioni erotiche e le barzellette (che nemmeno rammentava di avere
offerto alla clientela!), chi allestisse i testi e di chi fossero le voci
sensuali e/o ai comiche che gli utenti potevano sentire a pagamento. Di tutto
questo, non una sola traccia, non un indicazione, non un misero documento o un
giustificativo di pagamento, non un’inserzione pubblicitaria. L’unica
spiegazione possibile per tutte queste lacune è una sola: non esisteva nulla di
tutto ciò, non vi era pertanto alcun telechiosco operativo rivolto alla
clientela, inesistente, ma solo una segreteria telefonica con un nastro da 50
minuti, sul quale a questo punto poteva essere incisa musica, qualunque altra
cosa od anche nulla del tutto, grazie al quale si teneva aperta la linea di
comunicazione per produrre costi telefonici che l’utente inesistente o
insolvente non avrebbe pagato e ristorni che si sperava invece di incassare, e
che di fatto sono stati in buona parte incassati.
23.
In occasione del verbale di polizia del 30 ottobre 1996 a AC2 è
stato contestato il fatto che il suo telebusiness __________ veniva “caricato”
da utenze mobili italiane (pag. 1), ciò che emergeva del resto anche
dall’originaria denuncia di Omnitel (cfr. inc. 5079/1996, classificatore
“denuncia Omnitel”, denuncia 19 giugno 1996, AI 1.1, numero 22 (__________) a
pag. 2).
Oltre a ciò, esaminando i tabulati delle utenze
italiane che chiamavano incessantemente il telebusiness dell’accusato, gli
inquirenti avevano rilevato che il misterioso chiamante, utente di un cellulare
italiano, in data 11 maggio 1996 aveva chiamato due volte, alle 04.36.18 e alle
04.36.45
(cioè nel cuore della notte), tale __________ di Davesco, persona che
(il mondo è proprio piccolo) aveva denunciato AC2 nel 1993 per abuso del
telefono. Quella stessa notte, alle 04.34.30, il medesimo misterioso chiamante
con cellulare italico aveva importunato tale __________ __________, padre di __________,
già dipendente di __________, e che aveva lasciato la ditta in situazione in
situazione di disaccordo, tanto da avere spiccato un precetto esecutivo nei
confronti dell’ex datrice di lavoro. Infine, sempre l’11 maggio 1996 ma al più
civile orario delle 23.22.26, quel numero aveva chiamato tale __________.
AC2 in occasione di quel verbale ha ammesso di
conoscere tutte e tre le persone chiamate (delle prime due si è detto, il __________
sarebbe stato un suo buon amico), ma ha negato di essere l’autore delle
telefonate ribadendo al dibattimento che si sarebbe trattato di una coincidenza.
Alla tesi della coincidenza la Corte non crede
nemmeno per un istante.
L’identificazione di tre numeri chiamati
dall’utenza mobile italiana normalmente dedita alla carica abusiva del telebusiness
del AC 2 con altrettante persone a lui conosciute è chiaramente indiziante del
fatto che egli ha effettuato tutte le chiamate, sia quelle al suo telebusiness,
che quelle moleste alle persone che gli erano avverse (profittando
dell’anonimato offertogli dalla scheda truffaldina italiana), e quella
all’amico __________. Sostenere che possa esistere un’altra persona interessata
a fare chiamate moleste a __________ e __________, a contattare il __________ e
ad alimentare il telebusiness del AC2 è manifestamente inverosimile, e non può
essere in effetti creduto dalla Corte, che al contrario, da questo elemento
trae ulteriore convincimento (peraltro già ovvio alla luce del solo fatto che
egli è il solo beneficiario delle chiamate) della circostanza che AC2, o chi
per lui, è l’autore di tutte le chiamate che hanno alimentato i fittizi telechioschi/telebusiness.
24.
In conclusione, la Corte ritiene accertato che anche AC2 (ancor
prima del padre), ha indotto __________ a mettergli a disposizione delle linee
di telebusiness/telechiosco non con l’intento di fornire alla clientela gli
indicati servizi di natura immobiliare, erotica o ludica, ma bensì al solo
scopo di chiamarle con prolungate e ripetute telefonate, eseguite da
collegamenti mobili ottenuti fraudolentemente, di cui non si intendeva pagata
la corrispondente (salatissima) fattura e da sfruttare il più intensamente
possibile, fino al momento del blocco, al prestabilito fine di farsi
accreditare da __________ la (preponderante) quota parte del costo di quelle
chiamate spettante al gestore del telebusiness (cioè a lui stesso), ottenendo
in tal modo l’accredito dei fr. 296'339.70 che l’azienda telefonica, in base ai
propri conteggi, ha bonificato sul suo conto presso la __________ di Lugano
(mentre che ulteriori fr. 112'817.55, già conteggiati in favore dell’accusato,
non gli sono stati versati). Quo alle chiamate, è convincimento della Corte che
esse siano state fatte da AC2 medesimo (o da persone da lui incaricate), dopo
che egli si era procurato le schede SIM ottenute fraudolentemente in danno di
compagnie telefoniche svizzere ed estere con cui effettuarle, schede a debito
delle quali le chiamate potevano essere effettuate, nella perfetta
consapevolezza che nessuno avrebbe mai pagato i relativi costi.
III. Sugli
estremi dell’ascritto reato di truffa
25.
L’atto di accusa imputa ai prevenuti il reato di truffa per avere
stipulato i contratti di abbonamento per i servizi telechiosco/telebusiness
sapendo che il traffico telefonico sarebbe stato alimentato in maniera
illecita, ovvero per il mezzo di schede SIM rubate e/o ottenute
fraudolentemente, al fine di incassare indebitamente la quota parte pattuita
contrattualmente per il titolare del servizio telechiosco/telebusiness.
Ancorché la formulazione degli atti d’accusa non
sia felicissima, la Corte ritiene che essa contempli tutti gli elementi
costitutivi del reato di truffa, e soprattutto ritiene che gli accusati ben
potevano comprendere (e bene hanno compreso) cosa veniva loro addebitato, così
che hanno potuto difendersi senza alcun pregiudizio dei loro diritti.
E’ pertanto a torto che gli accusati hanno
criticato gli atti di accusa, visto che il complessivo addebito mosso nei loro
confronti si evince chiaramente: ai prevenuti vengono contestati gli elementi
di un complesso disegno criminoso, in virtù del quale hanno dapprima ottenuto
dei numeri di telechiosco/telebusiness, indi si sono procurati la disponibilità
di carte SIM fraudolente e/o rubate, destinate ad essere usate alimentando
detti telechioschi/telebusiness senza pagare le relative fatture, confidando
nel fatto che la compagnia telefonica avrebbe comunque proceduto ai ristorni
spettanti al titolare dei telechioschi/telebusiness, anche in difetto (e
nell’attesa) del pagamento, che essa confidava sarebbe stato effettuato, ma che
invece era destinato (dall’inizio) a non essere mai eseguito.
26.
La Corte ha già accertato la paternità dei prevenuti per tutti i
passaggi del predetto disegno criminoso, che nel suo complesso costituisce
indubbiamente inganno astuto in danno della compagnia telefonica che ha poi effettuato
i pagamenti.
Vero è difatti che, come rettamente indica l’atto
d’accusa, già la stipula dei contratti d’abbonamento ai servizi telechiosco/telebusiness
è costitutiva d’inganno, in quanto è stato sottaciuto
che non vi era alcuna intenzione di offrire al pubblico i servizi indicati
nella richiesta d’abbonamento, e che vi era invece l’intento di procurarsi dei
recapiti telefonici da alimentare illecitamente, omissione che il partner
contrattuale non aveva alcun modo di verificare.
Un ulteriore (fondamentale) elemento d’attività
nel complesso truffaldina va individuato nell’utilizzo da parte degli accusati
di carte SIM che l’atto d’accusa definisce “rubate e/o ottenute
fraudolentemente”. Quanto potesse essere efficace (ai fini dell’inganno
complessivo) una scheda SIM rubata (dopo la sua originaria attivazione) è tutto
da dimostrare, dovendosi presumere che il legittimo proprietario chieda
l’immediato blocco del collegamento. Vero è invece che l’imbroglio si fondava
su schede SIM ottenute con l’inganno, poco conta se in Svizzera o all’estero,
ovvero stipulando abbonamenti fornendo false generalità (così da rendere
impossibile già solo la notifica della fattura) oppure a nome di soggetti
insolventi (persone fisiche già gravate da atti di carenza di beni o persone
giuridiche senz’altra attività, che potevano essere lasciate fallire),
ingannando in entrambi i casi circa sussistenza la volontà di adempiere agli
obblighi derivati dall’attivazione del collegamento mobile, ossia sottacendo
che i relativi costi (oltretutto elevatissimi, causa la chiamata continua di
numeri a pagamento) non sarebbero stati soluti. A coloro che hanno ingannato
all’atto del rilascio di siffatte schede SIM va ovviamente accomunato chi, come
gli accusati, ha acquistato successivamente tali schede per usarle sui propri telechioschi,
laddove la malafede degli acquirenti risulta manifesta dal prezzo esorbitante
pagato per queste schede SIM, nell’ordine delle migliaia di franchi, per un
oggetto che nemmeno dovrebbe essere trasmissibile, siccome collegato ad un
abbonamento personale ai servizi di telefonia mobile. Il successivo tassello
dell’inganno è quello dell’utilizzo indiscriminato di queste schede SIM,
mediante chiamata incessante, da parte dei prevenuti (o di manovalanza da loro
assoldata), dei loro telechioschi in favore dei quali maturavano così
importanti crediti, viziati però dall’inganno costituito dall’ignoranza da
parte di __________ del fatto che nessuno avrebbe pagato per quelle chiamate,
questione anch’essa non preventivamente verificabile, e di cui la compagnia
telefonica (che gestisce milioni di utenze) poteva accorgersi solo dopo un
certo lasso di tempo, ossia, secondo l’ordinario andamento degli affari, non
prima di avere emesso almeno una bolletta e di averne constatato il mancato
pagamento dopo il termine assegnato ed un’eventuale procedura di richiamo, fino
al blocco del collegamento. E’ a prima vista evidente la manifesta difficoltà
di monitorare milioni di abbonamenti telefonici alla ricerca degli utenti che
chiamano di continuo i telechioschi/telebusiness, specie alla luce del fatto
che sono state usate anche utenze estere, e si spiega perciò il fatto che le
schede SIM truffaldine abbiano potuto funzionare (e “rendere”) prima del blocco
per periodi più o meno lunghi. Sulla base di questi ripetuti inganni, la
compagnia __________ è stata indotta a riversare ai gestori dei telechioschi/telebusiness,
perché così era contrattualmente previsto, la quota parte di loro spettanza dei
costi delle chiamate truffaldine, anche prima di averli incassati. E’ pertanto
chiaramente visibile l’atto di disposizione che è elemento costitutivo
dell’ascritta truffa.
Quanto al danno patrimoniale di __________, esso
sussiste in misura corrispondente a quella dell’atto di disposizione
patrimoniale.
Posto che nessun utente ha pagato le fatture
emesse (il che è evidente, perché questo era il senso medesimo della truffa),
nei casi in cui le chiamate sono state effettuate con carte SIM svizzere (cioè
della __________ medesima, che all’epoca era l’unico operatore disponibile per
i collegamenti mobili) è manifesto che il danno è definitivo.
Nei casi invece di
chiamate da utenze estere (come ad esempio da numeri dell’italiana __________),
__________ ha patito il medesimo danno definitivo laddove la compagnia estera
le ha rifiutato il pagamento (stante la natura truffaldina delle chiamate)
sulla scorta dei loro accordi interni sul pagamento delle chiamate
internazionali (il cosiddetto “roaming”), mentre che il danno è almeno
provvisorio (e quindi sufficiente per ammettere l’ascritto reato: Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. 1, n. 36 ad art. 146 CP) laddove si debba
ammettere che in presenza di chiamate truffaldine __________ ha quanto meno
corso il rischio di vedersi rifiutare il pagamento delle chiamate fatte con
numeri esteri ai propri telechioschi a seguito degli inganni messi in atto dai
prevenuti. In definitiva, la Corte ritiene anche per AC 2 che già solo
l’attivazione di numeri di telechiosco/ telebusiness dal contenuto inesistente
e l’ottenimento di ingentissimi versamenti da parte di __________, inspiegabili
nell’ottica di un servizio inesistente, siano di per sé elementi oggettivi
sufficienti per ammettere la natura truffaldina dell’intera operazione e ad
attribuire all’accusato la paternità dell’imbroglio nel suo complesso,
trattandosi dell’unica persona che poteva avere interesse a chiamare in maniera
incessante un servizio inesistente con telefonate di cui era consapevole che
nessuno avrebbe pagato l’alto costo.
Del tutto superfluo, pertanto, il provocatoriamente richiesto
(impossibile) accertamento al riguardo di ogni singola chiamata, visto che il
suo coinvolgimento in tutte le fasi dell’operazione (richiesta del telechiosco
- allestimento della centrale di raccolta delle chiamate fittizie – reperimento
schede SIM truffaldine – effettuazione delle chiamate – incasso del denaro),
per il quale vi sono comunque quanto meno delle puntuali evidenze, va
necessariamente e logicamente ammesso dalla constatazione del fatto che
all’inizio e sopratutto alla fine dell’operazione vi è, con i soldi in mano, il
prevenuto AC2.
27.
Sussistono pertanto, a mente della Corte, tutti gli elementi
oggettivi dell’ascritto reato, mentre che dal profilo soggettivo appare chiaro
che i prevenuti hanno agito scaltramente con totale consapevolezza, e pertanto
con dolo diretto.
Essi sono quindi autori colpevoli di truffa per
gli importi accreditati in loro favore, mentre che AC2 è inoltre autore
colpevole di mancata truffa per l’importo conteggiato in suo favore a seguito
di ulteriori telefonate truffaldine, ma trattenuto e non riversato dalla
danneggiata.
Accertata la sussistenza dell’ascritto reato di truffa, non vi è
necessità di chinarsi al riguardo dell’ipotesi subordinata di ricettazione, se
non per rilevare che qualora fossero mancati i requisiti della truffa, ai
prevenuti avrebbe potuto essere validamente rimproverato di avere
consapevolmente ricevuto e trattenuto per sé denaro provento di illecito.
IV. La
pena, le pretese di parte civile, le spese di giustizia
28.
L’art. 63 CP indica i criteri determinanti ai fini della
commisurazione della pena alla colpa del reo, tra cui i motivi a delinquere, la
vita anteriore e le condizioni personali.
Gli imputati sono entrambi incensurati, ed è
giusto rilevare che in particolare AC 1 può vantare una vita esente da reati
per quasi 70 anni.
Anche dopo i fatti qui posti a giudizio,
risalenti oramai al 1996, nulla risulta a loro carico.
La truffa da loro commessa all’evidente fine di
arricchirsi con furberia e senza troppa fatica, è però assai grave per
reiterazione e sistematicità. Durante lunghi mesi i prevenuti hanno persistito
nel telefonare e ritelefonare quotidianamente, giorno e notte, ai loro telechioschi/telebusiness
per creare cifra d’affari in danno della compagnia telefonica. Oltre al
notevole sforzo delle chiamate, hanno profuso ampio impegno nell’attività
criminosa stipulando abbonamenti di telechiosco/telebusiness, allestendo le
centrali di ricezione delle chiamate e procurandosi con la necessaria frequenza
le schede SIM necessarie ad alimentare i loro numeri. Hanno così conseguito
importanti guadagni, nell’ordine delle centinaia di migliaia di franchi, ma è
comunque evidente il maggiore coinvolgimento di AC2 rispetto al padre, avendo
egli truffato durante un più lungo periodo di tempo, con maggiore intensità e
per un importo finale decisamente più consistente. Va inoltre ritenuto che AC 1
può avere agito anche perché animato dall’esempio del figlio e dalle sue gravi
difficoltà economiche, mentre che AC2, privo a suo dire di problemi economici,
è maggiormente biasimevole, avendo agito per mero fine di lucro, ossia per
accumulare indebitamente ricchezza.
Sulla scorta di questi elementi la pena di base
andrebbe situata (o comunque ricondotta) ai limiti della concessione della
sospensione condizionale. La pena effettiva deve però essere drasticamente
ridotta per l’effetto del lungo tempo trascorso dai fatti, in forma di
attenuante specifica ex art. 64 CP, ed anche della violazione del principio di
celerità (che non è però di portata tale da potere avere conseguenza diversa di
una riduzione della pena, oltretutto in parte sovrapposta a quella dovuta per
il tempo trascorso), concretizzata dalla lunga ed inspiegabile inattività nel
periodo di pendenza avanti al GIAR del ricorso in tema di complemento
d’istruttoria. Nulla può invece essere riconosciuto ai condannati per la
collaborazione (inesistente) prestata agli inquirenti e per il comportamento
processuale, ai limiti della strafottenza nei confronti della Corte.
Tutto considerato, e rammentate anche le pene
inflitte nel 2002 agli autori di analoghi reati dell’altro filone d’inchiesta,
la Corte ha ritenuto equo condannare AC2 alla pena di 10 mesi di detenzione e AC
1.
a quella di 8 mesi di detenzione, entrambe condizionalmente sospese per un
periodo di prova di due anni e per entrambi con computo del carcere preventivo
sofferto.
29.
La parte civile __________, che non è intervenuta al dibattimento, è
stata rinviata al foro civile, non essendoci certezza al riguardo del suo
pregiudizio finale effettivo.
Infatti, ancorché siano assodati gli importi da
lei versati ai condannati per effetto delle truffe qui sanzionate, nulla è dato
di sapere al riguardo di eventuali pagamenti effettuati in suo favore (a
riduzione di tale danno) dalle compagnie telefoniche estere con le cui schede
SIM (e perciò a carico dei cui utenti) le chiamate sono state effettuate, sia
pure limitatamente alla misura, non precisata, in cui le truffe sono state
commesse per mezzo di schede SIM estere e non svizzere.
30.
Le spese del procedimento, con una tassa di giustizia di fr. 500.-,
sono a carico dei condannati in ragione di 2/5 a carico di AC 1 AC 1 e 3/5 a
carico di AC2.
Rispondendo, A. per AC 1
affermativamente a tutti i quesiti,
tranne ai
n. 1.1.1, 5;
B. per AC2
affermativamente a tutti i quesiti,
tranne ai
n. 1.1.1, 5;
visti gli art. 18, 36, 41,
50, 63, 64, 65, 66, 69 e 146 cifra 1, 160 cifra 1 CP;
9.
segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
A. AC 1
1.
è autore
colpevole di:
1.1
truffa
per avere,
a Paradiso, a Biasca e in altre località,
nel periodo maggio-ottobre 1996,
al fine di procacciarsi un indebito profitto,
ingannato, con astuzia, __________ (ora PC 1),
inducendola a compiere atti pregiudizievoli per il suo patrimonio, per
complessivi Frs. 221'385,70,
e meglio come descritto nell’atto di accusa.
B. AC2
1.
E’
autore colpevole di:
1.1
truffa consumata e mancata
per avere,
a Lugano, Pregassona, Campione d'Italia ed in
altre località,
nel periodo febbraio-ottobre 1996,
al fine di procacciarsi un indebito profitto,
ingannato, con astuzia, __________ (ora PC 1), inducendola a
compiere atti pregiudizievoli per il suo patrimonio per complessivi Frs. 296'339.70,
mentre che per ulteriori
Frs. 112'817.55 non vi è stato versamento in favore dell’autore,
e meglio come descritto nell’atto di accusa.
2.
Di
conseguenza:
2.1
AC
1, ritenuti il lungo tempo trascorso e la violazione del principio di celerità,
è condannato alla pena di 8 (otto) mesi di detenzione, nella quale è computato
il carcere preventivo sofferto;
2.2
AC2,
ritenuti il lungo tempo trascorso e la violazione del principio di celerità, è
condannato alla pena di 10 (dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato
il carcere preventivo sofferto.
3.
La tassa
di giustizia di fr. 500.- e le spese processuali sono a carico dei condannati, in
ragione di 2/5 a carico di AC 1 e 3/5 a carico di AC2.
4.
L’esecuzione
della pena detentiva è condizionalmente sospesa:
4.1
per AC 1 con un
periodo di prova di 2 anni;
4.2
per AC2 con un periodo di prova di 2 anni.
5.
La parte civile
è rinviata al competente foro civile per il riconoscimento delle proprie
pretese.
6.
Questo giudizio
può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 400.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 950.--
===========
Distinta
spese a carico di AC 1
Tassa di
giustizia fr. 200.--
Inchiesta
preliminare fr. 160.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 20.--
fr. 380.--
===========
Distinta
spese a carico di AC2
Tassa di
giustizia fr. 300.--
Inchiesta
preliminare fr. 240.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 30.--
fr. 570.--
===========
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC 1
2.
TE 1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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