72.2004.162
sospesnione condizionale della pena accessoria dell'espulsione
13 luglio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
72.2004.162
Data decisione, Autorità:
13.07.2005, PENAL
Titolo:
sospesnione condizionale della pena accessoria dell'espulsione
ESPULSIONE
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
art. 41 CPS
art. 55 CPS
Incarto n.
72.2004.162
Lugano,
13 luglio 2005/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Bellinzona
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
Preso atto della
sentenza di rinvio 28 giugno 2004 della Corte di cassazione e di revisione
penale che ha pronunciato:
"Nella misura in cui
è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto, il dispositivo n. 1.1 della
sentenza impugnata è riformato nel senso che il ricorrente è riconosciuto
autore colpevole di infrazione semplice alla legge federale sugli stupefacenti,
il dispositivo n. 2.1 è modificato nel senso che al ricorrente è inflitta una
pena di 2 anni di detenzione, computato il carcere preventivo sofferto, e il
dispositivo n. 2.2 è annullato, con rinvio degli atti a una Corte delle assise
correzionali perché statuisca nel senso dei considerandi sulla sospensione
condizionale dell'espulsione per 5 anni.",
conviene oggi nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia
per
giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto
dal 30 luglio 2003 al 3 ottobre 2004;
in merito alla
concessione della sospensione condizionale della pena dell’espulsione già
inflittagli con sentenza 3 marzo 2004 della Corte delle assise criminali di
Lugano.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.
§ IE 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 13:55 alle ore 14:55.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
rammentato il contenuto dell’art. 41 CP e considerato come in casu la prognosi
non è favorevole, si oppone alla sospensione
condizionale della pena accessoria dell’espulsione.
§ Il Difensore, il quale chiede che sia concessa a favore
del suo assistito la sospensione condizionale alla pena dell’espulsione
essendone dati tutti i presupposti.
Posto dal Presidente, con l'accordo delle Parti, il
seguente
quesito: AC 1 può beneficiare della sospensione condizionale della pena
accessoria dell’espulsione?
Considerando, in fatto ed
- che con
sentenza 9 marzo 2003 della Corte delle assise criminali AC 1 è stato
condannato alla pena di 4 anni di reclusione e all’espulsione dal territorio
svizzero per 10 anni per i reati di infrazione aggravata e contravvenzione alla
Legge federale sugli stupefacenti;
- che con
sentenza 28 giugno 2004 la Corte di cassazione e di revisione penale ha
parzialmente accolto il ricorso presentato da AC 1 in data 23 aprile 2004 per
Fatti
il tramite del difensore e riformato la sentenza impugnata pronunciando nei
suoi confronti la condanna alla pena di 2 anni di detenzione nonché
all’espulsione dal territorio svizzero per 5 anni per i reati di infrazione
semplice a contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti e rinviando
invece gli atti ad una Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio sulla
sospensione condizionale dell’espulsione;
- che,
tenuto conto di quanto emerso durante il dibattimento, la prognosi non è del
tutto sfavorevole e pertanto si giustifica la sospensione condizionale della
pena accessoria dell’espulsione con un periodo di prova di 4 anni.
Rispondendo affermativamente al
quesito,
visti gli art. 18, 35, 41,
55, 58, 59, 63, 68 e 69 CP;
19 cfr. 1 e 2, 19a cfr. 1
LStup;
9 segg. CPP e 39 TG sulle
spese;
dichiara
e pronuncia:
1. Considerato
che con sentenze del 9 marzo 2004 della Corte delle assise criminali e 28
giugno 2004 della Corte di cassazione e revisione penale AC 1 è stato
riconosciuto autore colpevole dei reati di:
-
infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti,
-
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
AC 1 è
condannato alla pena di 2 (due) anni di detenzione, nella quale è computato il
carcere preventivo sofferto nonché all’espulsione dal territorio svizzero per 5
(cinque) anni.
Considerandi
2.
L’esecuzione
della pena d’espulsione inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con
un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
3.
Non si
prelevano tasse e spese di giustizia.
4.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
IE 1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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