Lexipedia

Decisione

72.2004.163

Ripetuto furto aggravato (commesso in banda) per complessivi ca. fr. 800'000.-, ricettazione aggravata, danneggiamento, violazione di domicilio, ripetuta rapina (commessa in banda), furto d'uso, abuso

25 maggio 2005Italiano133 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 139 cifra 1 e 3 CPS, in rel. con l'art. 21 CPS per gli

episodi di cui ai punti 1.11 e 1.33;

2. ripetuto

danneggiamento

per

avere, in occasione dei furti indicati ai punti da 1.1 a 1.33, intenzionalmente

danneggiato con attrezzi per scasso, cose altrui, provocando in tal modo dei

danni per un importo complessivo imprecisato;

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CPS;

3. ripetuta

violazione di domicilio

per

essersi introdotti indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto,

all'interno degli stabili indicati ai punti 1.3, 1.4, 1.8, 1.10, 1.15, 1.17,

1.18, 1.22, 1.24, 1.25, 1.27, 1.28 e 1.29, in occasione dei relativi furti;

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 186 CPS;

4. ripetuta

rapina, aggravata,

siccome

commessa come associati ad una banda intesa a commettere furti o rapine,

rispettivamente per essersi muniti di un'arma da fuoco e dimostrandosi comunque

particolarmente pericolosi per le modalità operative messe in atto,

per

avere,

commettendo

furto, usato violenza contro delle persone, sia minacciandole di un pericolo

imminente alla vita o all'integrità corporale, sia rendendole incapaci di

opporre resistenza,

e meglio

per avere, nelle seguenti occasioni e circostanze:

4.1. il

22.02.2003 a __________, ai danni della stazione di servizio __________, dopo

essere giunti in loco a bordo di un motoveicolo (in base alle descrizioni

corrisponderebbe all'Honda 650 SLR rubato, poi ritrovato in loro possesso),

mentre uno attendeva all'esterno facendo da "palo", l'altro entrava

nel locale portando un casco integrale, un passamontagna con bordatura oculare

rossa e guanti neri, minacciando con una pistola di grossa fattura

(verosimilmente individuata in base alle descrizioni delle vittime nella TAURUS

44 MAGNUM poi ritrovata in loro possesso) le due commesse ______ e ______,

ingiungendo a quest'ultima di sdraiarsi a terra e all'altra di mettere il

denaro in un sacchetto che il rapinatore teneva in mano e, dopo aver tentato di

farsi aprire la cassaforte di cui ha dimostrato di conoscere l'ubicazione delle

chiavi, a causa del richiamo fattogli dal secondo rimasto all'esterno, si

allontanava portando con se FRS 1'412.-, fuggendo poi ambedue a bordo del

summenzionato veicolo;

4.2. il

14.06.2003 a __________, ai danni dela medesima stazione di servizio PC, dopo

essere giunti in loco a bordo di un motoveicolo (in base alle descrizioni

corrisponderebbe all'Honda 650 SLR rubato, poi ritrovato in loro possesso),

ambedue irrompevano nel locale portando caschi da motociclista e guanti neri in

pelle, minacciando di morte l'addetto ______ e di consegnar loro i soldi, uno

picchiando un violento colpo sul bancone con un bastone tipo "mazza da

baseball" e l'altro puntandogli contro una pistola (poi peritalmente

accertata essere la Smith & Wesson cal. 38 ritrovata in loro possesso) con

la quale ad un certo punto esplodeva un colpo in direzione della vittima,

andato a conficcarsi in alcuni pacchetti di sigarette esposti, quindi, sempre

sotto la minaccia della pistola, gli ingiungevano di aprire la cassaforte

ubicata in un altro locale, riuscendo a sottrarre l'equivalente di FRS 10'000.-

con i quali si davano alla fuga. A seguito della necessità di dover dare la

precedenza ad altri veicoli durante la fuga, la vittima riusciva a rincorrerli

e a far loro cadere la cassetta con il denaro, subito da loro recuperata dopo

averlo minacciato con il summenzionato bastone, dandogli parimenti una pedata,

allontanandosi in seguito facendo perdere le loro tracce;

4.3. il

2.11.2003 ad __________, ai danni della commessa __________della stazione di

servizio __________, mentre si trovava all'esterno dello stabile WTC dov'era

sua intenzione versare l'incasso al tesoro notturno, dopo averla seguita e

raggiunta sempre a bordo ambedue di un motoveicolo (in base alle descrizioni

corrisponderebbe all'Honda 650 SLR rubato, poi ritrovato in loro possesso)

targato __________e portando un casco da motociclista, quello che fungeva da

passeggero la minacciava di consegnargli i soldi strappandole la borsetta dopo

esser entrato parzialmente nell'abitacolo dell'auto della vittima. Il secondo

apriva in seguito a sua volta l'altra portiera proferendo all'indirizzo della

vittima qualcosa. Il primo la prendeva quindi per i capelli facendole sbattere

violentemente il capo sul volante, dandosi poi ambedue alla fuga sempre a bordo

del summenzionato motoveicolo portando con loro la borsetta contenente FRS

4'940.-, diverse tessere bancarie e documenti personali, un cellulare Motorola

e alcune chiavi poi ritrovate in loro possesso;

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 140 cifra 1, 2 e 3 CPS;

5. ripetuto

furto d'uso, consumato e tentato

per

avere, per farne uso, ripetutamente sottratto ai loro legittimi proprietari,

dei veicoli a motore al fine di utilizzarli sia per recarsi sul posto sia per

effettuare il trasporto della refurtiva frutto dei furti o delle rapine di cui

ai punti precedenti, e meglio per aver sottratto:

5.1. il

6.10.2001 a __________, il veicolo VW Passat targato __________ a PC;

5.2. l'11.10.2002

a __________, il veicolo NISSAN Sunny targato ______ alla ditta PC;

5.3. il

23.11.2002 a __________, il veicolo Toyota Hiace privo di targhe, all'officina

PC;

5.4. il

4.01.2003 a __________, il veicolo Citroën Berlingo targato _________ alla

ditta PC, abbandonandolo poi all'esterno dello stabile dopo averlo danneggiato;

5.5. il

4.01.2003 a __________, il veicolo IVECO Daily targato _________alla ditta PC;

5.6. il

2.05.2003 a __________, il veicolo FIAT Uno Turbo non immatricolato, a PC;

5.7. il

28.06.2003 a __________, il veicolo FIAT Fiorino targato _________,

all'impresa PC;

5.8. il

17.08.2003 a __________, il veicolo LANCIA Thema targato _________, a PC;

5.9. il

19.09.2003 a __________, il veicolo NISSAN Vanette targato _________, alla

ditta PC;

5.10. il

24.10.2003 a __________, il veicolo OPEL Zafira (rosso) privo di targhe, al

garage PC;

5.11. il

10.01.2004 a __________, il veicolo OPEL Zafira (grigio) non immatricolato, al

garage PC;

5.12. il

10.01.2004 a __________ - __________, il veicolo FIAT Fiorino targato __________,

alla ditta PC;

5.13. il

23.01.2004 a __________, il motoveicolo BMW targato __________ a PC

5.14. il

23.01.2004 a __________, il veicolo MAZDA MX5 non immatricolato, al garage PC

5.15. il 13.02.2004

a __________, l'escavatore Komatsu, all'impresa PC.

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr, in rel. con l'art. 21 CPS per

quanto attiene al punto 5.4;

6. ripetuto

abuso della licenza e delle targhe

per aver

ripetutamente sottratto, fatto uso e/o contraffatto, delle targhe di controllo

non rilasciate a loro od a veicoli a loro intestati,

e meglio

per aver sottratto, fatto uso e contraffatto:

6.1. il

26.07.2002 a __________, la targa _________intestata a PC, contraffacendola in

seguito in _________;

6.2. il

31.10.2002 a __________, la targa _________intestata a PC, contraffacendola in

seguito in _________;

6.3. il

22.11.2002 a __________, le targhe _________intestate alla LOCHI Car,

applicandole in seguito sul furgone Toyota Hiace sottratto alla ditta PC;

6.4. il

4.01.2003 a __________, le targhe _________intestate a PC, applicandole in

seguito sul furgone IVECO sottratto alla ditta PC;

6.5. il

4.04.2003 a __________, la targa professionale _________intestata al garage PC,

contraffacendola in seguito in _________;

6.6. il

10.01.2004 a __________, le targhe _________intestate alla ditta PC applicandole

in seguito sul veicolo Opel sottratto al garage Amicar nella stessa data;

6.7. il

25.01.2004 a __________, le targhe _________intestate a PC;

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 97 cifra 1 LCStr;

7. ripetuto

incendio intenzionale

per avere

intenzionalmente cagionato degli incendi provocando in tal modo dei danni

ingenti alla cosa altrui,

e meglio

per avere incendiato, allo scopo di eliminarne le tracce ed occultare la

paternità dei reati indicati ai punti precedenti:

7.1. il

21.03.2003 a __________, il veicolo FIAT Fiorino sottratto al garage PC;

7.2. il

25.07.2003 a __________, il veicolo FIAT Fiorino targato ______ sottratto

all'impresa PC;

7.3. il

30.08.2003 a __________, il veicolo LANCIA targato __________ sottratto a PC;

7.4. il

2.11.2003 a __________, il veicolo Opel Zafira sottratto al garage PC;

7.5. in

data imprecisata fra il 10.01.2004 (data della sottrazione) e il 23.07.2004

(data del ritrovamento) a __________, il veicolo FIAT targato __________ sottratto

alla ditta PC;

7.6. l'11.01.2004

a __________, il motoveicolo KTM targato __________ sottratto a PC;

7.7. l'11.01.2004

a __________, il motoveicolo SUZUKI targato __________ sottratto ad PC;

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 221 cpv. 1 CPS;

8. ripetuta

violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le

munizioni

per

avere, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione d'acquisto e

del relativo porto d'armi, acquistato, detenuto, trasportato fuori dalla

propria dimora ed utilizzato armi da fuoco e relative munizioni per perpetrare

i crimini di cui ai punti precedenti,

e meglio

per avere:

8.1. acquistato

od altrimenti ottenuto da ignoti in epoca imprecisata: il fucile a pompa marca

FRANCHI n° __________; le pistole Smith & Wesson cal. 38 n° __________ e

TAURUS 44 Magnum n° __________ 11 cartucce cal. 12 marca Rottweil Brenneke; 2

cartucce cal. 12 marca Rottweil Express a pallettoni; 10 colpi cal. 44 Remington;

4 cartucce marca Rottweil cal. 12/67,5; 38 colpi cal. 44 Magnum marca UMC e 2

colpi cal. 38 special UMC, senza stipulare il previsto contratto scritto di

compra-vendita;

8.2. portato

fuori dalla loro dimora: il fucile a pompa FRANCHI carico e relative munizioni,

in occasione dei fatti di cui al punto 1.33; le pistole TAURUS 44 Magnum e

Smith & Wesson con relative munizioni, in occasione dei fatti di cui ai

punti 4.1 e 4.2;

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 33 cpv. 1 LArm in rel. con gli art. 4 cpv. 2 lett a e

cpv. 4, 11 cpv. 1, 26 cpv. 1 e 27 cpv. 1 LArm;

9. ricettazione

per aver

acquistato o ricevuto in dono da ignoti, in epoca imprecisata ma comunque

successiva al 1997, la pistola TAURUS 44 Magnum n° __________ che sapevano, o

comunque avrebbero dovuto presumere viste le circostanze, essere provento di un

reato contro il patrimonio ad opera di terzi, in particolare di un furto

avvenuto il 1.12.1997 ai danni dell'armeria PC di ___;

avvenuti in Ticino in epoca imprecisata fra la fine del 1997 e il momento

dell'arresto;

reato

previsto dall'art. 160 cifra 1 CPS;

B) AC1,

singolarmente:

10. incendio

intenzionale

per aver

intenzionalmente cagionato l'incendio della cella n. 13 presso le carceri

Pretoriali di Bellinzona dove si trovava in detenzione preventiva, dando fuoco

con l'accendino a dei giornali buttandoli poi sul letto, provocando in tal modo

l'intervento dei pompieri e danni materiali per FRS 43'792.-;

avvenuti a Bellinzona il 15 luglio 2004;

reato

previsto dall'art. 221 cpv. 1 CPS;

11. ripetuta

contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato, acquistato da ignoti della marijuana e dell'hashish,

consumando poi la prima sotto forma di spinelli in almeno 5 o 6 occasioni,

unitamente a ______;

avvenuti a ______ fra il 2002 e il 14 febbraio 2004;

reato

previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;

C) AC2,

singolarmente:

12. ripetuto

furto aggravato

per

avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene,

dimostrandosi

comunque particolarmente pericoloso per le modalità operative messe in atto ed

analoghe a quelle già descritte al punto 1 del presente atto d'accusa,

agendo

nelle sottoelencate occasioni senza il concorso del fratello AC1 poiché non é

risultato beneficiare di congedi dal PCT in quei frangenti,

ripetutamente

sottratto con scasso, cose mobili altrui, sempre ai danni di ditte o negozi e

con una refurtiva complessiva per un valore di oltre FRS 120'000.-,

e meglio

per aver ripetutamente sottratto, nelle seguenti occasioni e circostanze:

12.1. il

26.07.2001 a ______, ai danni della ditta PC di cui al punto 1.1), utensili

vari per un valore complessivo di FRS 16'741,50.- (refurtiva recuperata per FRS

180,60.-);

12.2. il

13.12.2001 a ______, ai danni PC, utensili vari per un valore complessivo di

FRS 23'333,40.- (refurtiva recuperata per FRS 3'210,45.-);

12.3. il

29.06.2003 a ______, ai danni del negozio PC, vario abbigliamento sportivo e

biciclette per un valore complessivo di FRS 87'112.- (refurtiva recuperata per

FRS 12'691,80.-);

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 139 cifra 1 e 3 CPS;

13. ripetuta

violazione di domicilio

per

essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto,

all'interno degli stabili indicati ai punti 12.2 e 12.3, in occasione dei

relativi furti;

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 186 CPS;

14. ripetuto

danneggiamento

per

avere, in occasione dei furti di cui ai punti da 12.1 a 12.3, intenzionalmente

danneggiato con attrezzi per scasso, cose altrui, provocando in tal modo dei

danni per un importo complessivo imprecisato;

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 144 cpv. 1 CPS;

15. ripetuto

furto d'uso

per

avere, per farne uso, ripetutamente sottratto ai loro legittimi proprietari,

dei veicoli a motore al fine di utilizzarli per commettere i reati patrimoniali

indicati al punto 12),

e meglio

per aver sottratto:

15.1. l'11.03.2003

a ______, il veicolo FIAT Fiorino privo di targhe, al garage PC;

15.2. il

24.06.2003 a ______, il motoveicolo KTM targato ______, a PC;

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr;

16. abuso

della licenza e delle targhe

per aver

sottratto, fatto uso e contraffatto delle targhe di controllo non rilasciate a

lui od a un veicolo a lui intestato, e meglio le targhe ______intestate a PC,

cancellando poi da quella anteriore la cifra finale "6";

avvenuti a _____fra il 26 e il 28 gennaio 2004;

reato

previsto dall'art. 97 cifra 1 LCStr;

17. esposizione

a pericolo della vita altrui

per aver

messo senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui,

e meglio

per avere,

in

occasione dell'episodio di cui al punto 1.33, nell'intento di fuggire dalla

pattuglia di polizia giunta sul posto mentre stavano caricando sul furgone la

cassaforte del bancomat, partendo repentinamente alla guida del furgone Nissan

Vanette con applicate le targhe contraffatte ______, puntato il mezzo meccanico

verso l'agente ______che gli intimava "Alt Polizia", nell'intento di

investirlo. Obbiettivo fallito solo grazie ad un pronto e tempestivo balzo di

lato da parte dell'agente il quale poteva poi esplodere due colpi con la

pistola d'ordinanza in direzione delle ruote del veicolo fuggiasco, senza

tuttavia riuscire a fermarlo sul posto;

avvenuti a ______il 13 febbraio 2004;

reato

previsto dall'art. 129 CPS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 169/2004 del 16 dicembre 2004, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DIFI.

§ L'accusato AC 2 assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. DIFI.

Espleti i pubblici dibattimenti

- martedì 17 maggio 2005 dalle ore 09.30 alle ore 17.50

- mercoledì 18 maggio 2005 dalle ore 09.30 alle ore 17.45

- giovedì 19 maggio 2005 dalle ore 09.30 alle ore 17.05

- lunedì 23 maggio 2005 dalle ore 09.30 alle ore 17.10

- martedì 24 maggio 2005 dalle ore 09.30 alle

ore 24.00.

- mercoledì

25 maggio 2005 dalle 24.00 alle ore 00.40.

*Subordinata*

Il Presidente, d'accordo le parti

che nulla osservano, giusta l’art. 250 CPP notifica agli accusati la seguente

imputazione alternativa a quella di ripetuto furto aggravato di cui al punto n.

1. dell’atto d’accusa:

F ricettazione aggravata (art. 160 cfr. 2 CPS);

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

osserva come gli accusati abbiano iniziato a delinquere ancora prima di essere

usciti dal carcere (se AC2 beneficiando della libertà condizionale, AC1

approfittava dei congedi) e traccia quelle che sono le caratteristiche della

loro attività criminosa e le modalità d'azione. Fatta eccezione per qualche

piccola ammissione, sottolinea come ci si trovi confrontati con un processo

indiziario illustrandone i criteri e i modi di procedere. Esamina singolarmente

le ipotesi accusatorie contemplate nell'atto d'accusa in esame, confermandone

integralmente il contenuto sulla base di tutti gli elementi indizianti

riscontrati ed emersi dagli atti (numerosi, certi, tutti convergenti), dai

quali si può trarre per induzione logica una sola ed unica conclusione, ovvero

quella della colpevolezza degli imputati. Tenuto conto della pericolosità e

dell'irriducibilità al vivere civile degli stessi, allo scopo di neutralizzarli

(esclude oggi la richiesta di internamento), trattandosi a mente della pubblica

accusa di un unico disegno criminoso indipendentemente dai reati commessi

singolarmente, conclude chiedendo che AC1 e AC 2 , pluri recidivi specifici,

vengano condannati a 13 anni di reclusione ciascuno.

Chiede inoltre la confisca di tutto quanto in sequestro, elencato sulla

"chilometrica" lista in atti e, là dove sarà possibile,

l'accoglimento delle pretese di risarcimento presentate dalle PC alla Corte.

§ Il Difensore di AC 2 , il quale pone in risalto la

personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato, soffermandosi

sui suoi precedenti penali e su tutte le conseguenze negative subite durante

tanti anni di carcerazione, che ne hanno precluso un qualsivoglia reinserimento

sociale. Richiama alla Corte il principio dell'"in dubio pro reo",

che impone alla Corte di raggiungere, con una certezza quasi assoluta e

comunque al di sopra di ogni ragionevole dubbio, la convinzione sulla

colpevolezza degli accusati. Passa quindi in rassegna le singole fattispecie

contemplate nell'AA e per il punto n. 1 ritiene la tesi del furto del PP

improponibile in mancanza di sostegno probatorio (unici criteri oggettivi sono

il materiale provento di furto e i congedi di AC1). Chiede quindi la derubrica

in ricettazione per gli episodi da 1.1. a 1.14., 1.16. e 1.17., 1.19., da 1.21.

a 1.24, da 1.26 a 1.30 a.a.; per le fattispecie 1.15 e 1.25 a.a. chiede il

proscioglimento di AC 2 da ogni addebito, come pure per quelle ammesse da AC1

ai punti 1.18., 1.20. e 1.31 a.a.. Pur non contestando il furto con

l'escavatore commesso a _____ (p.to 1.33. a.a.) chiede che la Corte abbia ad

applicare l'art. 23 CP (reato impossibile). Di conseguenza non essendo AC 2 l'autore

dei furti, vengono pure a cadere tutti i reati connessi e di contorno ad

eccezione degli episodi dei punti n. 6.1. e 6.2. a.a., che vengono qui

riconosciuti. Derubrica in ricettazione richiesta dalla difesa anche per i capi

d'imputazione ai punti da n. 12.1. a 12.3. con conseguente proscioglimento dai

reati descritti ai punti da n. 13 a n. 16 AA. Contesta le aggravanti della

banda, della particolare pericolosità e dell'essersi muniti di armi da fuoco,

come pure il reato di esposizione a pericolo della vita altrui (17 AA) in

assenza di elementi oggettivi certi. Per il capo d'imputazione nr. 4, contesta

la partecipazione di AC 2 alla commissione di questi reati e, associandosi

pure alle conclusioni del collega di difesa che lo seguirà, chiede il

proscioglimento per non aver commesso i fatti. Per il capo d'imputazione n. 8

a.a., riconosce solo parzialmente la violazione della Larm per il fucile

Franchi. Conclude chiedendo alla Corte di pronunciare una condanna di 12 mesi

di detenzione, anche perché AC 2 sarà chiamato ad espiare il terzo di pena

residuo (5 anni) per una condanna precedente.

Chiede infine che le pretese di PC vengano rinviata al foro civile competente.

§ Il Difensore di AC 1 , il quale esordisce manifestando il

suo stupore per l'esemplare e smisurata proposta di pena formulata dalla

pubblica accusa. Si associa alle conclusioni già avanzate dal collega di difesa

che lo ha preceduto e ritorna in modo più approfondito sul principio dell'in

dubio pro reo e sul concetto della presunzione d'innocenza, che impone

all'accusa di provare la colpevolezza degli accusati e non a questi ultimi

dimostrare la loro innocenza. Con riguardo alle imputazioni di rapina ai punti

n. 4.1. e 4.2. AA, analizza la vicenda alla luce degli elementi indizianti che

caratterizzano i due episodi e che la pubblica accusa fa assurgere a prova di

colpevolezza e, posto in risalto come sussistano dubbi oggettivi colossali

circa il fatto che AC1 e AC 2 siano effettivamente gli autori, chiede il

proscioglimento degli accusati per non avere commesso i fatti. Riconosce per AC

1 la ricettazione al punto nr. 1 a.a., ad eccezione degli episodi di furto

che vengono qui ammessi per i punti nr. 1.18., 1.20, 1.31. e 1.32. a.a., nonché

per il tentativo al punto 1.33 a.a., anche se per quest'ultimo chiede alla

Corte di ritenere il reato impossibile previsto dall'art. 23 CP. Contesta tutti

gli altri reati ad eccezione delle fattispecie descritte ai punti 2

(danneggiamento) in riferimento ai punti 1.32 e 1.33. a.a., lo

"scippo" al punto n. 4.3. a.a., i ripetuti furti d'uso ai punti 5.9.,

da 5.13. a 5.15. a.a., l'infrazione alla Larm al punto n. 8.1. a.a., la

ricettazione al punto n. 9, l'incendio intenzionale p.to 10 a.a. e la

contravvenzione alla Lfstup p.to n. 11 a.a.. Tutto ciò detto la difesa chiede

alla Corte una super massiccia riduzione della sanzione proposta dal PP e la

pronuncia di una pena equa, giusta e umana che consenta a AC 1 , che sarà

tenuto ad espiare il terzo residuo di una condanna precedente (circa 7 anni),

quando raggiungerà la soglia dei cinquant'anni, di lasciare il carcere e vivere

finalmente serenamente. Chiede inoltre il rinvio delle pretese di Parte civile

al competente foro civile. Non si oppone alla confisca degli oggetti legati

all'attività delittuosa, mentre per quelli non provento di reato formula

istanza di dissequestro.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: A. AC1

1. È

autore colpevole di:

1.1. ripetuto

furto, consumato e tentato

per

avere, tra il 6 ottobre 2000 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del Cantone

Ticino,

agendo in correità con AC 2 ,

alfine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, operando

generalmente con scasso,

in 33 occasioni, di cui 31 consumate e 2 tentate, ripetutamente sottratto,

rispettivamente tentato di sottrarre, cose mobili altrui, per un valore

complessivo di almeno fr. 800'000.-?

1.1.1. Trattasi

di un numero di occasioni minori e per una refurtiva inferiore?

1.1.1.1. Trattasi

di reato aggravato siccome commesso come associato ad una banda, oppure siccome

commesso con un’arma da fuoco, oppure essendosi dimostrato comunque

particolarmente pericoloso?

1.1.2. trattasi

invece, in tutto o in parte, di ricettazione aggravata?

1.1.3. per

l'episodio al punto n. 1.33. a.a., trattasi di reato impossibile?

1.2. ripetuto

danneggiamento

per

avere, tra il 6 ottobre 2000 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del Cantone

Ticino, agendo, in correità con AC 2 ,

alfine di commettere i furti di cui sopra, in 33 occasioni intenzionalmente

deteriorato, distrutto, reso inservibili, cose altrui?

1.3. ripetuta

violazione di domicilio

commessa, tra il 16 dicembre 2000 e il 13 febbraio 2004, in diverse

località del Cantone Ticino, agendo in correità con AC 2 , alfine di commettere

i furti di cui sopra, in 13 occasioni, per essersi introdotto indebitamente e

contro la volontà degli aventi diritti nell’altrui proprietà?

1.4. ripetuta

rapina

per avere, agendo in correità con AC 2 ,

1.4.1. il

22 febbraio 2003, commesso un furto ai danni della stazione di servizio _____

di _____, munito di una pistola Taurus 44 Magnum, usando violenza contro delle

persone, minacciandole di un pericolo imminente alla vita o all’integrità

corporale, rendendole incapaci di opporre resistenza, sottraendo fr. 1'412.-?

1.4.2. il

14 giugno 2003, commesso un furto ai danni della stazione

di servizio_____di _____, munito di una pistola

Smith & Wessen cal.38, usando violenza contro delle persone, minacciandole

di un pericolo imminente alla vita o

all’integrità corporale, rendendole incapaci di opporre resistenza, sottraendo

fr. 10'000.-?

1.4.3. il

2 novembre 2003, commesso un furto in danno di _____, usando violenza,

minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale,

rendendola incapace di opporre resistenza, sottraendole documenti personali,

oggetti vari, nonché l’importo di complessivi fr. 4'940.-?

1.4.4. Trattasi

di reato aggravato siccome commesso come associato ad una banda, oppure siccome

commesso con un’arma da fuoco, oppure essendosi dimostrato comunque

particolarmente pericoloso?

1.5. ripetuto

furto d’uso

per

avere, tra il 10 ottobre 2001 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del

Cantone Ticino, agendo in correità con AC 2 , sottratto per farne uso, quindici

veicoli a motore?

1.6. ripetuto

abuso della licenza e delle targhe

per

avere, tra il 26 luglio 2002 e il 25 gennaio 2004, in diverse località del

Cantone Ticino, in 7 occasioni, agendo in correità con AC 2 , sottratto, fatto

uso e/o contraffatto delle targhe di controllo non rilasciate a loro o a

veicoli a loro intestati?

1.7. ripetuto

incendio intenzionale

per avere:

1.7.1. tra

il 21 marzo 2003 e l’11 gennaio 2004, in diverse località del Cantone Ticino,

in correità con il fratello AC 2 , intenzionalmente incendiato sette veicoli a

motore?

1.7.2. il

15 luglio 2004 intenzionalmente incendiato la cella n. 13 presso le carceri

Pretoriali di Bellinzona provocando danni materiali per fr. 43'792?

1.8. ripetuta

violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le

munizioni

per avere, agendo in correità con AC 2 , senza essere al beneficio

della necessaria autorizzazione d’acquisto e del relativo porto d’armi:

1.8.1. in

epoca imprecisata, acquistato da ignoti, il fucile a pompa marca Franchi n. _____;

la pistola Smith & Wesson cal. 38 n. _____la pistola Taurus 44 Magnum n. _____;

11 CARTUCCE CAL.12 MARCA Rottweil Brenneke, 2 cartucce cal. 12 marca Rottweil

Express a pallettoni, 10 colpi cal. 44 Remington; 4 cartucce marca Rottweil

ca.12/67,5; 38 colpi cal. 44 Magnum marca UMC e 2 colpi cal. 38 special UMC,

senza stipulare il previsto contratto di compravendita?

1.8.2. tra

il 22 febbraio 2003 e il 13 febbraio 2004 portato fuori dalla loro dimora il

fucile a pompa Franchi carico e le relative munizioni, le pistole Taurus 44

Magnum e Smith & Wesson con le relative munizioni?

1.9. ricettazione

per

avere, fra la fine del 1997 e il 14 febbraio 2004, in correità con AC 2 ,

acquistato o ricevuto in dono da ignoti la pistola Taurus 44 Magnum n. _____

che sapeva, o comunque doveva presumere, essere provento di un furto avvenuto

il 1 dicembre 1997 ai danni dell’armeria PC di _____?

1.10. ripetuta

contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

per avere senza essere autorizzato, tra ottobre 2002 e il 14

febbraio 2004, acquistato e consumato un imprecisato quantitativo di hashish e

marijuana?

E

come meglio descritto nell’atto d’accusa.

2. È

egli recidivo?

3. Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4. Deve

essere condannato a risarcire le indennità richieste dalle Parti Civili?

5. Deve

essere ordinata la confisca di quanto posto sotto sequestro e come meglio

indicato nell’atto d’accusa?

B.

AC2 I

1. È

autore colpevole di:

1.1. ripetuto

furto consumato e tentato

per avere, alfine di procacciarsi un indebito profitto e di

appropriarsene:

1.1.1. tra

il 6 ottobre 2000 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del Cantone

Ticino,

agendo in correità con AC 1 ,

operando generalmente con scasso,

in 33 occasioni, di cui 31 consumate e 2 tentate, ripetutamente sottratto,

rispettivamente tentato di sottrarre, cose mobili altrui, per un valore

complessivo di almeno fr. 800'000.--?

1.1.1. Trattasi

di un numero di occasioni minori e per una refurtiva inferiore?

1.1.1.1. Trattasi

di reato aggravato siccome commesso come associato ad una banda, siccome

commesso con un’arma da fuoco, essendosi dimostrato comunque particolarmente

pericoloso?

1.1.2. trattasi

invece, in tutto o in parte, di ricettazione aggravata?

1.1.3. per

l'episodio al punto n. 1.33. a.a., trattasi di reato impossibile?

1.1.4. tra

il 26 luglio 2001 e il 29 giugno 2003, a _____, _____e _____, agendo singolarmente e operando con scasso, in

3 occasioni, sottratto cose mobili altrui, per un valore complessivo di almeno

CHF 127’186,90?

1.1.4.1. Trattasi

di reato aggravato essendosi dimostrato particolarmente pericoloso?

1.2. ripetuto

danneggiamento

per

avere, tra il 6 ottobre 2000 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del Cantone

Ticino, agendo, in 33 occasioni in correità con AC 1 e in 3 occasioni

singolarmente

alfine di commettere i furti di cui sopra, intenzionalmente deteriorato,

distrutto, reso inservibili, cose altrui?

1.3. ripetuta

violazione di domicilio

commessa, tra il 16 dicembre 2000 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del Cantone

Ticino, in 13 occasioni agendo in correità con AC 1 e in 2 occasioni

singolarmente, alfine di commettere i furti di cui sopra, per essersi

introdotto indebitamente e contro la volontà degli aventi diritti nell’altrui

proprietà?

1.4. ripetuta

rapina

per avere, agendo in correità con AC 1 ,

1.4.1. il

22 febbraio 2003, commesso un furto ai danni della stazione di servizio _____,

munito di una pistola Taurus 44 Magnum, usando violenza contro delle persone,

minacciandole di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale,

rendendole incapaci di opporre resistenza, sottraendo fr. 1'412.-?

1.4.2. il

14 giugno 2003, commesso un furto ai danni della stazione

di servizio _____, munito di una pistola Smith

& Wessen cal.38 , usando violenza contro delle persone, minacciandole

di un pericolo imminente alla vita o

all’integrità corporale, rendendole incapaci di opporre resistenza, sottraendo

fr. 10'000.-?

1.4.3. il

2 novembre 2003, commesso un furto in danno di _____, usando violenza,

minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale,

rendendola incapace di opporre resistenza, sottraendole documenti personali,

oggetti vari, nonché l’importo di complessivi fr. 4'940.-?

1.4.4. Trattasi

di reato aggravato siccome commesso come associato ad una banda, oppure siccome

commesso con un’arma da fuoco, oppure essendosi dimostrato comunque

particolarmente pericoloso?

1.5. ripetuto

furto d’uso

per

avere:

1.5.1. tra

il 10 ottobre 2001 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del Cantone

Ticino, agendo in correità con AC 1 , sottratto per farne uso, quindici veicoli

a motore?

1.5.2. tra

l’11 marzo e il 24 giugno 2003 a _____e _____, agendo singolarmente sottratto

per farne uso, altri due veicoli a motore?

1.6. ripetuto

abuso della licenza e delle targhe

per

avere:

1.6.1. tra

il 26 luglio 2002 e il 25 gennaio 2004, in diverse località del Cantone

Ticino, in 7 occasioni, agendo in correità con AC 1 , sottratto, fatto uso e/o

contraffatto delle targhe di controllo non rilasciate a loro o a veicoli a loro

intestati?

1.6.2. tra

il 26 e il 28 gennaio 2004, sottratto, fatto uso e contraffatto la targa _____intestata

a PC?

1.7. ripetuto

incendio intenzionale

per avere, tra il 21 marzo 2003 e il 15 luglio 2004, in diverse

località del Cantone Ticino, agendo in correità con AC 1 , intenzionalmente

incendiato sette veicoli a motore?

1.8. ripetuta

violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le

munizioni

per avere, agendo in correità con AC 1 , senza essere al beneficio

della necessaria autorizzazione d’acquisto e del relativo porto d’armi:

1.8.1. in

epoca imprecisata, acquistato da ignoti, il fucile a pompa marca Franchi n. _____

la pistola Smith & Wesson cal. 38 n. _____, la pistola Taurus 44 Magnum n. _____;

11 CARTUCCE CAL.12 MARCA Rottweil Brenneke, 2 cartucce cal. 12 marca Rottweil

Express a pallettoni, 10 colpi cal.44 Remington; 4 cartucce marca Rottweil

ca.12/67,5; 38 colpi cal. 44 Magnum marca UMC e 2 colpi cal. 38 special UMC,

senza stipulare il previsto contratto di compravendita?

1.8.2. tra

il 22 febbraio 2003 e il 13 febbraio 2004 portato fuori dalla loro dimora il

fucile a pompa Franchi carico e le relative munizioni, le pistole Taurus 44

Magnum e Smith & Wesson con le relative munizioni?

1.9. ricettazione

per

avere, fra la fine del 1997 e il 14 febbraio 2004, in correità con AC 1 ,

acquistato o ricevuto in dono da ignoti la pistola Taurus 44 Magnum n. _____

che sapeva, o comunque doveva presumere, essere provento di un furto avvenuto

il 1 dicembre 1997 ai danni dell’armeria PC di _____?

1.10. esposizione

a pericolo della vita altrui

per avere, il 13 febbraio 2004, a _____, nell’intento di fuggire

dalla polizia, messo senza scrupoli in pericolo imminente la vita di un agente

della polizia, tentando d’investirlo con un furgone senza riuscirci?

E

come meglio descritto nell’atto d’accusa.

2. È

egli recidivo?

3. Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4. Deve

essere condannato a risarcire le indennità richieste dalle Parti Civili?

5. Deve

essere ordinata la confisca di quanto posto sotto sequestro come meglio

indicato nell’atto d’accusa?

Ritenuto, in fatto ed

Considerandi

1.

AC

2.

è nato il 9 ottobre 1961 ed è originario di Stabio, dove è cresciuto con il

fratello AC1 e la sorella _____. Ha perso il padre nel 1973, allorché aveva

solo 12 anni. Dopo le scuole dell’obbligo, non ha completato la propria

formazione, non avendo conseguito il diploma di commercio. Ha perciò iniziato a

lavorare nel 1979, mettendosi ben presto in proprio, in qualità di

rappresentante, attivo però anche come contrabbandiere, aiutato in ciò dal

fatto di avere casa a _____, non lontano dal confine. Tra le sue attività

lecite, merita menzione quella di gerente di una stazione di servizio, svolta

con un amico tra il 1985 e il 1988 e poi ceduta. Per il resto, risulta che egli

ha svolto lavori di vario genere, sempre per brevi periodi, il che è

comprensibile, essendo stata la sua vita lavorativa pesantemente influenzata,

in senso negativo, dai lunghi periodi di carcerazione a cui è stato astretto.

L’accusato,

che non si è mai sposato e che non ha figli, ha infatti subito in precedenza

tre condanne, sempre da Corti delle Assise Criminali, per l’impressionante

totale di 17 anni e 8 mesi di reclusione: il 6 giugno 1989 è stato condannato a

3.

anni e 3 mesi di reclusione per rapina compiuta in Francia in danno di un

camion che trasportava oro di contrabbando, nuova condanna già il 26 giugno

1991.

per rapina, rapina qualificata, danneggiamento e furto d’uso alla pena di

4.

anni e 11 mesi di reclusione, infine, il 20 dicembre 1995, la condanna a 11

anni di reclusione (poi ridotta a 9 anni e 6 mesi dalla CCRP) per vari gravi

reati, tra cui furto, rapina aggravata e sequestro di persona e rapimento.

Liberato

condizionalmente il 2 gennaio 2001 dopo l’espiazione dei 2/3 dell’ultima pena

inflittagli, ha lavorato come aiuto cucina presso _____, quindi presso _____a _____,

vivendo a cavallo dell’Italia e dell’abitazione della madre a _____, in

Malcantone. A suo dire, egli avrebbe lavorato in nero in Italia ed in Svizzera

nel settore delle autoriparazioni, come pure in quello della manutenzione di

giardini. L’intenzione sarebbe stata quella di rilevare una piccola officina di

riparazioni, eventualmente con stazione di rifornimento, per svolgervi in

particolare l’attività di gommista, ma non avrebbe potuto concretizzare il

progetto non avendo sufficienti disponibilità economiche.

2.

AC

1.

è nato il 23 luglio 1964, ed è cresciuto con il fratello AC2 a _____,

perdendo il padre all’età di soli 9 anni. Apprendista meccanico di precisione

presso l’allora _____, ha conseguito il relativo diploma con la media di 5.9,

ma ciò nonostante l’azienda, in difficoltà economiche, non ha potuto

assicurargli il posto di lavoro, ed anche un possibile impiego come macchinista

per le FFS non si è purtroppo concretizzato. Introdotto al mondo del

contrabbando, ha iniziato assai presto a commettere reati. La prima condanna è

una multa di fr. 300..-- inflittagli l’8 febbraio 1985 per infrazione alla

LDDS, ma già il 24 maggio di quell’anno egli compariva davanti ad una Corte

d’Assise per rispondere, dopo 35 giorni di carcere preventivo, di furto e

ricettazione, venendo condannato alla pena di 8 mesi sospesi condizionalmente.

Nell’estate 1985 assolve la scuola reclute e vi consegue la licenza per

condurre veicoli pesanti, ma alla fine del servizio si ritrova disoccupato,

nonostante possieda una nuova qualifica professionale e nel 1986 ricade nel

reato di furto (tentato), per il che viene condannato il 5 agosto 1986 a 3 mesi

di detenzione sospesi, senza revoca della precedente sospensione condizionale.

Nel 1989 viene processato, assieme al fratello e ad altri, per la sua

partecipazione alla rapina al camion che trasportava l’oro e per un furto in

appartamento, subendo la condanna a 20 mesi di reclusione, oltre che la revoca

delle precedenti sospensioni condizionali. Liberato il 19 aprile 1990, viene

arrestato e condannato in Italia per l’omicidio intenzionale di un carabiniere

avvenuto, a dire dell’accusato, in occasione di uno scontro a fuoco il 1°

ottobre 1990. La sentenza relativa al gravissimo episodio non è in atti,

risulta però dal casellario giudiziale svizzero la condanna dell’imputato a 24

anni di reclusione prolata il 31 gennaio 1995 dalla Corte di Appello di Milano,

così come risultano altre tre condanne minori di tribunali italiani per reati

commessi nel 1990, condanne che a dire dell’accusato sarebbero servite a

giustificare la sua carcerazione nelle more della celebrazione del processo per

omicidio, evitando che egli potesse essere liberato per decorrenza dei termini

di carcerazione preventiva. Grazie alla Convenzione sul trasferimento dei

condannati, il prevenuto ha potuto espiare in Svizzera parte di questa

condanna, convertita nella pena di 20 anni di reclusione per essere conforme al

nostro ordinamento. In tal modo, il 30 settembre del 2000 AC 1 ha raggiunto il

traguardo di ½ pena, ed il 30 gennaio 2004 quello dei 2/3 di pena, mentre che

la fine della pena sarebbe intervenuta il 30 settembre 2010. Durante

l’espiazione in Svizzera ha potuto svolgere un primo stage presso la _____ nel

corso del 2001, quindi ha lavorato per circa 6 mesi presso la _____, svolgendo

lavori manuali. Si è occupato in seguito di consegne all’esterno del PCT,

accompagnato da un agente di custodia, e dal 2003 ha nuovamente lavorato per la

_____per fr. 800.-- al mese. A partire dal 2002 ha allacciato una relazione

sentimentale con ______, giovane vedova con un figlio, che egli ha conosciuto

allorché essa lavorava come cameriera in un bar di _____, e che al dibattimento

ha dichiarato di essere intenzionato a sposare in un prossimo futuro. Anche

l’accusato ha un figlio, nato da una relazione che egli aveva prima di

commettere l’omicidio per cui è stato detenuto a partire dall’ottobre del 1990.

3.

Alle

ore 21.59 del 13 febbraio 2004 è scattato l’allarme della _____di _____. Era

accaduto che dalle baracche di un vicino cantiere erano state rubate le chiavi

di un’escavatrice, con le quali era quindi stato messo in moto il pesante

veicolo. Percorse alcune centinaia di metri, il veicolo era stato condotto nel

piazzale antistante l’edificio nella cui parete è istallato un distributore

automatico di banconote. Quindi, per mezzo del braccio meccanico, l’escavatrice

è stata usata per estrarre il distributore automatico dalla parete, il che ha

comportato la demolizione pressoché totale della parete medesima nonché della

tettoia esterna.

Giunta

sul posto circa 10 minuti dopo, la pattuglia della gendarmeria di Bellinzona ha

sorpreso i due autori che tentavano di caricare su di un furgone l’oggetto

delle loro attenzioni.

Uno di

essi è fuggito a bordo di detto furgone, dal cui pianale è caduto un fucile a

pompa cal. 12 carico, ma uno degli agenti al suo passaggio ha sparato due colpi

alla gomma posteriore sinistra, colpendola, per il che il veicolo è ben presto

stato raggiunto ed il conducente arrestato dopo una breve fuga a piedi ed

identificato in AC 2 .

Il

secondo autore è invece fuggito a bordo di una motocicletta, facendo perdere le

proprie tracce. Identificato però il correo in AC 2 , si è proceduto a mettere

sotto osservazione i luoghi frequentati dal fratello, per il che nelle prime

ore del 14 febbraio anche AC 1 è stato fermato ed arrestato a _____, a bordo

della vettura dell’amica ______, arrestata con lui.

4.

Gli

imputati nel corso dei loro interrogatori si sono spesso avvalsi della facoltà

di non rispondere. Del poco da loro dichiarato si dirà più avanti.

L’inchiesta

ha ben presto condotto alla perquisizione degli spazi in uso agli accusati, tra

cui in particolare due box, uno a _____e uno a _____, in cui gli inquirenti

hanno rinvenuto armi -una pistola Smith & Wesson calibro 38 e una Taurus

calibro 44 magnum- ed un’ingente quantità di merce di vario genere.

Le

indagini svolte su questi reperti hanno consentito agli inquirenti di

ipotizzare il coinvolgimento dei prevenuti in 33 episodi di furto commessi in

correità (oltre ad altri 3 commessi singolarmente dal solo AC2) a partire

dall’ottobre del 2000. In queste occasione, oltre ai correlati reati di

danneggiamento e violazione di domicilio, sarebbero stati commessi, secondo ben

precise e caratteristiche modalità operative, anche non meno di 15 furti d’uso

oltre che abusi delle licenze e delle targhe e susseguenti incendi intenzionali

di parte dei veicoli rubati, all’evidente fine di cancellar eventuali tracce.

Oltre a

questo primo filone di reati patrimoniali, culminato nell’eclatante episodio

del tentato furto con scasso del bancomat (per il quale a AC 2 è addebitata

anche l’esposizione a pericolo della vita altrui per avere rischiato di

investire con il furgone un agente di polizia), agli accusati sono addebitati

anche tre episodi di rapina in danno del personale di stazioni di servizio, due

delle quali a mano armata (e per le quali hanno negato ogni responsabilità),

mentre che per altri 4 episodi di rapina (tre in danno di canapai ed una in

danno di una stazione di servizio) le iniziali contestazioni da parte degli

inquirenti non sono state formalizzate nell’atto di accusa in rassegna, emanato

il 16 dicembre 2004.

5.

Al

dibattimento gli accusati, che hanno risposto a tutte le domande rivolte loro

dal Presidente, hanno rilasciato delle parziali ammissioni. AC1 ha confessato

qualche sporadico furto di autoveicoli e la rapina commessa in danno di _____,

reati che avrebbe commesso con un correo di cui non ha voluto fare il nome (non

comunque con il fratello). Quanto alla lunga serie di furti imputata ad

entrambi, essi si sono dichiarati estranei al compimento dei furti (e perciò

anche dei reati connessi), ammettendo però di avere messo in opera, in correità

tra loro, un’attività di ricettazione per una buona parte della refurtiva di

quei colpi, e quindi non solo limitatamente agli oggetti ritrovati in loro

possesso. Hanno negato con convinzione di essere gli autori delle due rapine

alla stazione di servizio _____, così come hanno negato, salvo eccezioni, di

essere gli autori dei furti d’uso, degli incendi intenzionali e degli abusi

delle targhe e delle licenze. Hanno di contro ammesso, salvo quanto implica la

loro partecipazione a dette rapine, l’infrazione alla LF sulle armi, gli

accessori di armi e le munizioni.

Sulla

base di queste affermazioni, per il cui dettaglio si rinvia al verbale

dibattimentale, sulla scorta delle deposizioni dei testi sfilati in aula,

nonché sulla base della documentazione in atti, la Corte ha proceduto agli

accertamenti di cui ai considerandi che seguono.

A. Sull’accusa

di ripetuto furto aggravato, consumato e tentato (punti 1.1 – 1-31 AA) e sui

reati connessi di danneggiamento e violazione di domicilio

6.

Prima

di entrare in dettaglio della trattazione di questo capitolo dell’atto di

accusa, si premette nuovamente, come già detto, che la Corte è stata

confrontata con due differenti versioni di questi fatti posti a giudizio.

L’accusa,

da una parte, ha formulato l’ipotesi secondo la quale gli imputati sarebbero

stati gli autori di tutti i furti, e quindi anche dei correlati reati di

danneggiamento (commesso in tutti i casi: punto 2 AA) e violazione di domicilio

(perpetrato in 13 occasioni: punto 3 AA), ma anche dei furti d’uso dei veicoli

asseritamente utilizzati in occasione di quei furti, come pure degli

ulteriormente correlati abusi di targhe e licenze e, in alcune circostanze,

degli incendi intenzionali di quei veicoli, commessi all’evidente fine di fare

sparire eventuali tracce. Al dibattimento la Corte ha chiesto al Procuratore

Pubblico di dare puntuale riscontro, caso per caso, degli elementi indiziari

che sorreggevano l’ipotesi di colpevolezza dei prevenuti, e la risposta è

regolarmente stata quella della del possesso di refurtiva proveniente dal furto

in questione, della mancanza di alibi, intesa con ciò, in particolare, la

possibilità materiale di compiere i furti per essere stati in quel momento (in

specie AC 1 ) in congedo, e quindi fuori dal carcere.

A questa

tesi complessiva, gli imputati, come detto, hanno d’altra parte contrapposto la

diversa versione dei fatti secondo cui avrebbero messo in atto un’attività di

ricettazione, concentrata in particolare su oggetti per loro interessanti come

attrezzature da giardino e pneumatici o attrezzature da garage, acquistati ad

un prezzo medio stimabile in circa il 10% del valore a nuovo ed in seguito

rivenduti a terzi, senza però avere preventivamente commesso i furti in

questione, e quindi nemmeno i reati connessi.

7.

Nel

valutare complessivamente le due tesi a confronto, la Corte non ha potuto

disattendere l’assenza di prove definitive che collegassero gli imputati allo

scenario dei furti, quali ad esempio impronte digitali o tracce biologiche, né

di elementi d’altro genere quali le immagini di circuiti video di sorveglianza

o anche solo le segnalazioni di eventuali testimoni. A fronte di questi non

definitivi riscontri, poteva apparire alla Corte quasi di eguale

verosimiglianza la tesi degli accusati, parimenti priva di riscontri oggettivi

(quali ad esempio i nominativi dei venditori, le ubicazioni dei depositi di

merce rubata, ecc.), ma suggestiva nell’esposizione e non priva di taluni

dettagli sembrati logici e genuini.

La

potenziale verosimiglianza di entrambe le tesi poste a giudizio è però venuta

meno, nelle valutazioni della Corte, alla luce di un importante riscontro

dell’istruttoria predibattimentale.

8.

Il

15.

luglio 2004, dopo 5 mesi di carcere preventivo, AC 1 , presente il

difensore, è stato sentito dal Procuratore Pubblico dopo avere incendiato la

sua cella nelle carceri pretoriali di Bellinzona, gesto che, come si vedrà più

avanti, egli avrebbe commesso per protestare contro le sue condizioni di

carcerazione preventiva.

Stante

quale premessa il grave episodio, risalente oltretutto a poche ore prima, la

Corte ritiene che le circostanze di quel verbale possono essere state

particolari, e nel senso di una particolare atmosfera depongono anche le

affermazioni introduttive dell’imputato, come pure la risposta del Procuratore

Pubblico (classificatore atti istruttori 1, settore 5, n. 9, pag. 1):

" Quello

che voglio sapere dal PP è soprattutto quel che riguarda il mio attuale regime

di carcerazione. Il PP mi informa che a questo proposito tutto dipenderà anche

da quanto emergerà da questo verbale...(omissis)...Il PP mi invita però di

concentrarmi per ora sui fatti di cui ai reati che mi sono imputati e verrò

informato al termine del presente verbale su quelle che sono le decisioni del

PP a riguardo del regime di carcerazione.”

Di

analogo tenore, dopo il racconto dell’episodio dell’incendio della cella, è la

frase che precede le successive dichiarazioni del prevenuto (verbale citato,

pag. 2, ultimo cpv.):

" Per

quanto riguarda gli altri reati già contestatimi in occasione dei precedenti

verbali, dichiaro quanto segue dopo aver ricevuto dal PP quelle necessarie

indicazioni sulle mie condizioni di carcerazione”

Premesso

ciò, AC 1 ha dichiarato quanto segue (verbale citato, pag. 3):

" quando

io ho potuto cominciare ad usufruire dei congedi dal PCT e mio fratello AC2 era

già in libertà condizionata, abbiamo deciso di continuare a delinquere

commettendo però unicamente dei furti, escludendo in modo assoluto delle

eventuali rapine....”

(omissis)

" A

questo momento ammetto di essermi reso autore di tutti i furti elencati nel

verbale steso davanti al PP il 18.06.2004 che riprendeva già quanto

contestatomi in un precedente verbale di polizia del 16.06.2004. A questo

proposito voglio solo far notare che scorrendo la lista della refurtiva

denunciata da taluni derubati, la stessa è fortemente esagerata sia per il

numero degli oggetti denunciati sia per il loro valore.

Per taluni casi potrebbe entrare in considerazione

la ricettazione ma su questo aspetto non mi formalizzo poiché sia dal mio

difensore sia dal PP mi è stato spiegato che dal profilo delle conseguenze

penali non cambierebbe nulla. A domanda del PP se questi furti siano stati da

me commessi con mio fratello AC2, io preferirei che sia lui ad eventualmente

esprimersi al riguardo e mi avvalgo della facoltà di non rispondere.”

(omissis)

" Tutti

gli altri reati connessi con questi furti (furti di targhe, incendi di veicoli,

danneggiamenti, ecc...), sono pure da me ammessi e corrispondono a quelli

elencati nel summenzionato verbale. A questo momento ammetto anche di essermi

reso autore di altri furti non contemplati nell’elenco del summenzionato

verbale poiché della refurtiva che è stata ritrovata nei summenzionati

magazzini, sarà possibile risalire al relativo furto.”

Dopo

queste ammissioni (oltre ad altre concernenti altri capi d’imputazione), il

Procuratore Pubblico in chiusura di verbale (pag. 5) ha comunicato all’accusato

di accogliere la sua richiesta di essere trasferito al PCT in regime di

espiazione anticipata della pena, mettendo così fine al carcere preventivo.

9.

A

seguito delle risultanze di questo verbale, il Procuratore Pubblico ha

prontamente sentito anche AC 2 , che il 20 luglio 2004 (classificatore atti

istruttori 1, settore 5, n. 10), pur senza formulare delle ammissioni dirette,

dichiarava quanto meno che (pag. 1 e 2):

" Dopo

l’ultimo verbale del 17 giugno 2004 ho avuto modo di controllare la lista dei

reati dal momento che il PP mi aveva consegnato una fotocopia di quel verbale.

Posso dire in generale che mi pare che in taluni casi le vittime abbiano

esagerato l’entità della refurtiva e credo di poter anche aggiungere che una

parte del materiale ritrovato durante le perquisizioni io l’ho anche avuto

successivamente e in parte l’ho anche acquistato da persone di cui non voglio

svelare l’identità....”

Queste

ammissioni sono state di fatto ritrattate in aula da entrambi gli accusati

nella misura in cui hanno sostenuto la diversa tesi della ricettazione di merce

rubata da altri.

10.

La

Corte non ha potuto non attribuire alle predette affermazioni preprocessuali

degli accusati un peso decisivo nella decisione circa i reati realmente

commessi dai prevenuti.

La

confessione di AC 1 di essere l’autore dei furti è esplicita (con il rinvio ai

reati contestatigli nel precedente verbale) ed inequivocabile. Già a quel

momento gli era indubbiamente chiara al riguardo la distinzione dal diverso

reato di ricettazione, al quale ha pure fatto riferimento per taluni episodi,

intendendo con ciò, a mente della Corte, riconoscere questo reato per i casi in

cui non aveva materialmente commesso il furto.

La

confessione dei furti è corroborata, quanto meno in via indiretta, dalle

predette dichiarazioni di AC 2 , la cui possibilità, elenco dei reati alla

mano, di esprimere valutazioni al riguardo delle dichiarazioni delle vittime

circa l’entità della refurtiva implica la sua conoscenza diretta della reale

consistenza di detta refurtiva, informazione per sua natura accessibile solo

all’autore del furto. Degno di nota è anche il fatto che AC 2 ha confermato le

parole del fratello anche sul tema della ricettazione di parte della merce.

Certo,

rilevato il carattere negoziale della discussione di cui al verbale 15 luglio

2004.

di AC 1 , nel cui contesto gli era stato chiaramente prospettato il

passaggio ad un migliore regime di carcerazione nell’ipotesi di una sua

confessione, la Corte non ha omesso di chiedersi se l’accusato non avesse

confessato il falso pur di adempiere l’accordo offertogli ed accedere ad un

migliore regime di carcerazione. Essa ha concluso in senso negativo, da un lato

sulla scorta di una complessiva valutazione delle sue qualità caratteriali,

tali da non doverlo ritenere persona facilmente influenzabile, ma d’altro lato

soprattutto per il motivo della tutela datagli dalla presenza del suo

difensore, esperto e a sua volta non influenzabile, al quale sarebbe se del

caso spettato di insorgere in occasione di quel verbale qualora il suo cliente

avesse confessato il falso per ottenere un migliore regime di carcerazione, e

che invece nulla ha obiettato, sottolineando invece (correttamente) la poca

differenza dal profilo delle responsabilità penali della confessione della

serie di furti rispetto ad una serie di ricettazioni.

La Corte

ha considerato anche la possibilità che AC 1 con le sue dichiarazioni

intendesse proteggere l’amica ______, o si sentisse comunque sotto pressione

per il fatto che essa per sua causa veniva trattenuta in carcere preventivo, ma

ha scartato l’eventualità alla luce del fatto che essa era stata liberata circa

tre mesi prima (classificatore atti istruttori 1, settore 5, n. 6, verbale 7

aprile 2004 di ______), circostanza che è da ritenere egli abbia appreso dal

suo difensore.

Pertanto,

in tali circostanze la Corte non poteva ignorare, senza incorrere in arbitrio,

il chiaro testo della confessione resa da AC 1 e la sua implicita conferma da

parte di AC 2 , per il che hanno da ritenersi ammessi dai prevenuti i furti e i

reati connessi contestati a AC 1 in occasione del verbale 18 giugno 2004

avanti al Procuratore Pubblico (classificatore atti istruttori 1, settore 5, n.

10), come meglio precisato al considerando seguente.

11.

Gli

accertamenti della Corte in proposito sono i seguenti.

Punto

1.1

AA

Il furto

6.

ottobre 2000 in danno di PC è stato contestato a AC 1 a pag. 3 del verbale

18.

giugno 2004 (n. 3), ed è pertanto da ritenere ammesso in occasione del

successivo verbale 15 luglio 2004 e dell’implicita conferma da parte di AC 2 .

Entrambi

gli accusati sono perciò autori colpevoli al riguardo di questo capo

d’imputazione.

PC che

nel frattempo ha assunto la ragione sociale PC, ha subito un secondo furto il

13.

luglio 2001 (punto 1.4 AA) ed un terzo furto a due settimane dal secondo, il

26.

luglio 2001, reato addebitato al solo AC 2 (punto 12.1 AA).

Punto

1.2

AA

Il furto

25.

novembre 2000 in danno di PC è stato contestato a AC 1 a pag. 2 del verbale

18.

giugno 2004 (n. 1), ed è pertanto da ritenere ammesso in occasione del

successivo verbale 15 luglio 2004, mentre che AC 2 , chiamato in correità, l’ha

implicitamente ammesso nel verbale 20 luglio 2004. Esso deve quindi essere

addebitato ai prevenuti. PC è stata oggetto di un secondo furto in data 2

maggio 2003 (punto 1.19 AA).

Punto

1.3

AA

Il furto

del 16 dicembre 2000 presso PC (nuovamente derubata il 3 gennaio 2003: punto

1.14

AA) è stato contestato a AC 1 a pag. 2 del verbale 18 giugno 2004 (n. 2),

ed è pertanto da ritenere ammesso per effetto della confessione globale di cui

al già citato verbale 15 luglio 2004 e a quella del 20 luglio 2004 di AC 2 .

Il reato

va pertanto ascritto ai due prevenuti.

Punto

1.4

AA

Il

secondo furto in danno di PC, del 13 luglio 2001, è stato contestato a AC 1 alle

pag. 3 e 4 del verbale 18 giugno 2004 (n. 4), ed è pertanto da ritenere ammesso

per effetto della confessione globale di cui al noto verbale 15 luglio 2004,

confermata il 20 luglio 2004 da AC 2 , e perciò anche questo furto va

addebitato agli accusati.

Si rileva

come siano trascorsi circa 7 mesi dal reato precedente. Dal verbale

dibattimentale (pag. 11), si evince la confessione da parte di AC 2 quanto

meno di un “acquisto consistente” effettuato in blocco di refurtiva proveniente

da questo furto e da quello di cui al punti 1.1 AA.

Punto

1.5

A

Il furto

del 6 ottobre 2001 presso il PC è stato contestato a AC 1 alle pag. 4 e 5 del

verbale 18 giugno 2004 (n. 6), ed è così da ritenere ammesso per effetto della

confessione globale di cui al verbale 15 luglio 2004, confermata dal fratello AC2,

almeno indirettamente, il 20 luglio 2004.

Il reato

viene perciò ascritto ai prevenuti. Anche in questo caso si constata il

trascorrere di un certo lasso di tempo, quasi tre mesi, dal reato precedente.

Punto

1.6

AA

Il furto

del 17 gennaio 2002, più di tre mesi dopo, in danno di PC è stato contestato a AC

1.

a pag. 6 del verbale 18 giugno 2004 (n. 9), ed è quindi da ritenere ammesso

per effetto della confessione globale di cui al verbale 15 luglio 2004 e dell’implicita

ratifica fatta da AC 2 il 20 luglio 2004.

Il reato

va perciò ascritto ai prevenuti.

Punto

1.7

AA

Il furto

del 30 marzo 2002 in danno della ditta PC è stato contestato a AC 1 a pag. 7

del verbale 18 giugno 2004 (n. 10), e vale quindi come ammesso, stante la nota

confessione globale di cui al verbale 15 luglio 2004 e l’altrettanto nota

implicita ammissione di AC 2 del 20 luglio 2004.

Il reato

è perciò ascritto ai prevenuti, con il rilievo del fatto che si tratta di un

furto ingente (oltre fr. 63'000.--) e rispetto al quale gli accusati al

dibattimento avevano quanto meno ammesso la ricettazione del 60% della

refurtiva, soggiungendo che dalla medesima fonte avevano ottenuto nel 2002 la

pistola Taurus calibro 44 magnum e il fucile a pompa marca Franchi.

Punto

1.8

AA

Il furto

del 9 maggio 2002 in danno del garage PC di ___ non è stato contestato a AC 1 in

occasione del verbale 18 giugno 2004.

Per tale

reato non vi è perciò confessione e quindi esso non può essere ascritto ai

prevenuti sulla sola base degli elementi indiziari addotti dall’accusa.

Deve di

conseguenza valere per vera l’ammissione fatta dai prevenuti al dibattimento di

avere (consapevolmente) ricettato quanto ritrovato in loro possesso, ed

eventualmente anche di più (cfr. verbale dibattimentale, pag. 12), e quindi

essi vanno ritenuti autori colpevoli di ricettazione per i fr. 570.-- indicati

dell’atto di accusa.

Punto

1.9

AA

Il furto

del 21 settembre 2002 in danno del negozio di abbigliamento gestito da PC a ___

(zona teatro di parecchi dei reati di cui all’atto di accusa) è stato

contestato a AC 1 alle pag. 7 e 8 del verbale 18 giugno 2004 (n. 12), ed è

pertanto da ritenere ammesso per effetto della confessione globale fatta in

occasione del verbale 15 luglio 2004, fatta implicitamente propria da AC 2 il

20.

luglio 2004.

I

prevenuti, ancorché riconoscano unicamente di avere ricettato quanto trovato in

loro possesso (verbale dibattimentale, pag. 12), sono quindi da ritenere autori

colpevoli dell’ingente furto (anch’esso superiore a fr. 60'000.--).

Punto

1.10

AA

Il furto

commesso nel negozio di ___ di PC l’11 ottobre 2002 non è stato contestato a AC

1.

in occasione del verbale 18 giugno 2004.

In

assenza di confessione, i soli elementi indiziari addotti dall’accusa non sono

sufficienti per far ritenere con la necessaria certezza i prevenuti siccome

autori colpevoli del furto.

Rimane

l’ipotesi della ricettazione, ammessa limitatamente a quanto ritrovato in

possesso di AC 1 , ovvero due apparecchi Walkman del valore di complessivi fr.

178.

--, che egli ha affermato di avere acquistato allo Stampino.

Stante il

limitato valore degli oggetti, tornano applicabili le norme sul reato di lieve

entità, il che fa cadere anche l’imputazione di ricettazione in assenza della

corrispondente querela della parte lesa (art. 172ter cifra 1 CP).

Punto

1.11

AA

Nemmeno

il tentato furto del 22 novembre 2002 in danno del garage PC è stato

contestato a AC 1 il 18 giugno 2004, per il che la successiva confessione

globale del 15 luglio 2004 non concerne questo addebito.

Anche in

questo caso la Corte ha ritenuto insufficienti gli elementi indiziari proposti

dall’accusa, ed ha quindi deciso il proscioglimento degli accusati

dall’imputazione di in rassegna. In assenza di refurtiva, non vi è qui spazio

nemmeno per l’accusa subordinata di ricettazione.

Punto

1.12

AA

Il furto

del 23 novembre 2002 in danno della ditta PC è stato contestato a AC 1 a pag.

9.

del verbale 18 giugno 2004 (n. 16), ed è pertanto da ritenere ammesso per effetto

della confessione rilasciata in occasione del verbale 15 luglio 2004 e della

successiva implicita conferma da parte di AC 2 del 20 luglio 2004.

Il reato

va pertanto ascritto agli accusati, che ne sono autori colpevoli.

Punto

1.13

AA

Anche il

furto commesso il medesimo 23 novembre 2002 nel negozio PC di ___, con

refurtiva di ben fr. 75'000.-- circa, è stato contestato a AC 1 a pag. 9 del

verbale 18 giugno 2004 (n. 15), ed è perciò da considerare ammesso con la

confessione globale del 15 luglio 2004, fatta implicitamente propria da AC2 il

20.

luglio 2004. Ritenuti anche gli elementi indiziari evidenziati dall’accusa,

ne consegue che i prevenuti devono essere considerati autori colpevoli di

questo reato.

Punto

1.14

AA

Il furto

del 3 gennaio 2003 presso PC (cfr. punto 1.3 AA) è stato contestato a AC 1 alle

pag. 10 e 11 del verbale 18 giugno 2004 (n. 18), ed è quindi da considerare

ammesso, stante la successiva confessione globale del 15 luglio 2004 e

l’implicita conferma del correo del 20 luglio 2004. Si rileva che gli accusati,

che vanno così tenuti per colpevoli del furto, avevano comunque ammesso la

ricettazione dell’intera refurtiva (verbale dibattimentale, pag. 11), per il

che la distinzione non ha soverchia rilevanza dal profilo delle responsabilità

penali.

Punto

1.15

AA

Il furto

del 4 gennaio 2003 presso PC a ___ è stato contestato a AC 1 alle pag. 11 e 12

del verbale 18 giugno 2004 (n. 20), ed è pertanto da ritenere ammesso per

effetto della confessione globale di cui al verbale 15 luglio 2004 e di quella

implicita di AC 2 del 20 luglio 2004.

Il furto

concerne solo pochi oggetti, tutti recuperati, del valore complessivo di fr.

50.

--, ma questo reato è collegato ad altri, tra cui il furto d’uso di veicoli,

come si vedrà più avanti. In base agli elementi di giudizio dati va comunque

ritenuta la colpevolezza degli accusati per questo reato di furto.

Punto

1.16

AA

Lo stesso

4.

gennaio 2003 è stato commesso anche un furto in danno del negozio PC di ___,

sito ad un paio di chilometri dalla PC. Anche questo reato è stato contestato a

AC 1 , a pag. 11 del verbale 18 giugno 2004 (n. 19), e vale quindi come ammesso

grazie alla confessione globale 15 luglio 2004, confermata da AC 2 , a modo

suo, il 20 luglio 2004. Il reato deve perciò essere ascritto agli accusati.

Punto

1.17

AA

Il furto

del 21 marzo 2003 nel negozio PC di ___ è stato contestato a AC 1 alle pag. 13

e 14 del verbale 18 giugno 2004 (n. 25), ed è quindi da considerare ammesso per

effetto della confessione globale di cui al citato verbale 15 luglio 2004 e

della sua implicita conferma da parte del correo AC 2 del 20 luglio 2004.

Punto

1.18

Il furto

di una moto Suzuki GSX 1100, delle relative chiavi, e della targa d’officina

per motoveicoli 725U commesso il 4 aprile 2003 in danno del PC di ___è stato

contestato a AC 1 alle pag. 14 e 15 del verbale 18 giugno 2004 (n. 26, 27 e

28), ed è così da ritenere ammesso dopo la confessione globale rilasciata il 15

luglio 2004.

Al

dibattimento AC 1 ha confermato di essere l’autore di quel furto, commesso

però in correità con una terza persona, di cui non ha voluto indicare il nome,

e non con AC 2 , che sarebbe perciò estraneo a quell’episodio. Egli ha spiegato

di avere avviato nell’occasione un diverso ramo della sua attività illecita,

rivolto al furto di veicoli su commissione di clienti in Italia. Questa nuova

attività sarebbe stata ritenuta rischiosa dal fratello, che pertanto non vi si

sarebbe associato.

La Corte

ha nel complesso ritenuto credibili le concordi affermazioni e precisazioni

fornite dagli accusati, ragione per cui ha addebitato il furto in esame al solo

AC 1 , prosciogliendo AC 2 dall’imputazione.

Punto

1.19

AA

Il 2

maggio 2003 è avvenuto il secondo furto in danno di PC (cfr. punto 1.2 AA),

reato contestato a AC 1 a pag. 15 del verbale 18 giugno 2004 (n. 29), che è

pertanto da ritenere ammesso per effetto della confessione globale di cui al

già citato verbale 15 luglio 2004 e della implicita conferma di AC 2 di data

20.

luglio 2004.

Si rileva

che comunque al dibattimento gli accusati hanno ammesso di avere ricettato

“quasi tutto” il provento di quel furto (verbale dibattimentale, pag. 10), per

il che non vi è qui apprezzabile differenza nel riconoscimento dell’una

piuttosto che dell’altra tesi.

Punto

1.20

AA

Anche in

questo caso (come in quello di cui al punto 1.18 AA), gli accusati hanno

parzialmente precisato le confessioni predibattimentali, nel senso che il furto

sarebbe stato commesso dal solo AC 1 , in correità con il medesimo terzo individuo,

mentre che AC 2 sarebbe estraneo all’episodio (cfr. verbale dibattimentale,

pag. 15).

Anche in

questo caso la Corte ha ritenuto credibili le dichiarazioni degli accusati,

ragione per cui il reato è ascritto al solo AC 1 , mentre che AC 2 viene prosciolto.

Punto

1.21

AA

L’ingente

furto di apparecchi elettronici vari per oltre fr. 66'000.-- del 17 agosto 2003

in danni del negozio di PC a ___ (nuovamente saccheggiato il 26 ottobre 2003,

punto 1.26 AA) è stato contestato a AC 1 alle pag. 18 e 19 del verbale 18

giugno 2004 (n. 36), ed è pertanto da ritenere da lui ammesso per effetto della

confessione globale di cui al noto verbale 15 luglio 2004, fatta implicitamente

propria da AC 2 il 20 luglio 2004.

Punto

1.22

AA

Il furto

del 5 settembre 2003 in danno del garage PC è stato contestato a AC 1 a pag.

19.

del verbale 18 giugno 2004 (n. 37), ed è quindi da considerare ammesso alla

luce della confessione globale 15 luglio 2004, implicitamente ribadita da AC 2 il

20.

luglio 2004.

Punto

1.23

AA

Il furto

del 19 settembre 2003 presso il garage PC è stato contestato a AC 1 a pag. 20

del verbale 18 giugno 2004 (n. 39), ed è perciò da ritenere ammesso, stante la

confessione globale di cui al noto verbale 15 luglio 2004 e alla sua indiretta

conferma da parte di AC 2 di data 20 luglio 2004. Il furto concerne d’altronde

in particolare pneumatici, obiettivo privilegiato in specie per AC 2 , che ne

faceva commercio, vendendoli e montandoli ad ignari acquirenti.

Punto

1.24

AA

Lo stesso

19.

settembre 2003 è stato commesso un furto di attrezzi ed utensili anche in

danno del PC, reato contestato a AC 1 a pag. 21 del verbale 18 giugno 2004 (n.

41), e quindi da ritenere ammesso per effetto della confessione globale da lui

rilasciata il 15 luglio 2004 e confermata il 20 luglio 2004 da AC 2, chiamato

in correità.

Punto

1.25

AA

Il furto

del 16 ottobre 2003 in danno di PC è stato contestato a AC 1 alle pag. 21 e 22

del verbale 18 giugno 2004 (n. 42), ed è così ammesso grazie alla confessione

globale del 15 luglio 2004, alla quale si è implicitamente associato il correo AC

2.

nel suo verbale 20 luglio 2004.

Stante la

confessione, il fatto che il testimone che ha sorpreso gli autori del furto

all’opera (senza rendersi conto che stava assistendo ad un reato) non abbia

potuto effettuare il riconoscimento dei prevenuti (uno indossava il casco,

l’altro ha avuto cura di rimanere nella penombra del magazzino), non può

ovviamente scagionare gli accusati, che vanno ritenuti autori colpevoli di

questo furto.

Punto

1.26

AA

Il 26

ottobre 2003 è stato commesso il secondo furto in danno di PC. Il reato è stato

contestato a AC 1 alle pag. 22 e 23 del verbale 18 giugno 2004 (n. 44), ed è

pertanto da ritenere ammesso per effetto della confessione globale 15 luglio

2004, implicitamente fatta propria da AC 2 il 20 luglio 2004.

I

prevenuti sono perciò ritenuti autori colpevoli di questo furto.

Punto

1.27

AA

Il furto

del 15 novembre 2003 in danno di PC a ___è stato contestato a AC 1 a pag. 23

del verbale 18 giugno 2004 (n. 45), ed così da considerare ammesso dopo la

confessione globale di cui al verbale 15 luglio 2004, alla quale AC 2 ,

chiamato in correità, ha quanto meno implicitamente aderito.

I

prevenuti sono perciò autori colpevoli anche di questo reato.

Punto

1.28

AA

Il furto

del 29 novembre 2003 presso la ditta PC è stato contestato a AC 1 a pag. 23

del verbale 18 giugno 2004 (n. 46), ed è quindi da considerare ammesso con la

successiva confessione globale 15 luglio 2004, che la Corte ritiene fatta

propria anche da AC 2 , chiamato in correità.

Anche

questo furto va pertanto addebitato agli accusati.

Punto

1.29

AA

Il furto

del 5 dicembre 2003 di due stufe in danno della PC non è stato contestato a AC

1.

in occasione del verbale 18 giugno 2004. Per questo reato non vi è perciò

confessione e quindi esso non può essere ascritto ai prevenuti sulla sola base

degli elementi indiziari addotti dall’accusa.

Deve di

conseguenza valere per vera l’ammissione fatta dai prevenuti al dibattimento di

avere (consapevolmente) ricettato le due stufe, nell’intenzione di venderle ad

un acquirente che ne aveva fatto richiesta. L’affare non è però andato in

porto, in quanto si sarebbe trattato di un tipo di stufa non gradito

all’ordinante (cfr. verbale dibattimentale, pag. 17). I prevenuti vanno quindi

ritenuti autori colpevoli di ricettazione per i fr. 4’300.-- indicati dell’atto

di accusa.

Punto

1.30

AA

Nemmeno

il furto del 23 gennaio 2004 in danno della ditta PC è stato contestato a AC 1 in

occasione del verbale 18 giugno 2004, e perciò non può ritenersi da lui

confessato in occasione del successivo verbale del 15 luglio 2004.

Non

essendoci confessione, il furto secondo la Corte esso non può essere addebitato

ai prevenuti sulla sola base degli elementi indiziari addotti dall’accusa.

Essi al

dibattimento hanno però ammesso la ricettazione dell’intera refurtiva (verbale

dibattimentale, pag. 18), pari a fr. 24'600.--, reato del quale vanno ritenuti

così autori colpevoli.

Punto

1.31

AA

Gli

imputati sostengono che il furto commesso il 23 gennaio 2004 in danno del

garagePC di ___ di chiavi ed una cassetta di sicurezza (preludio al furto d’uso

di una vettura Mazda MX5, punto 5.14 AA), sarebbe stato commesso da AC 1 in

correità con il “solito” terzo personaggio, ad esclusione quindi di AC 2 .

Anche in

questo caso la Corte ha creduto alla versione resa in aula dagli accusati, e ha

addebitato questo furto al solo AC 1 , prosciogliendo di contro AC 2 .

12.

Per

quanto visto al considerando che precede, AC 1 è autore colpevole di 26 furti

(che diverranno 28 con i due gravi episodi di ___ del 13 febbraio 2004) e AC 2 è

autore colpevole di 23 furti (che diverranno 25 tenuto conto dei fatti del 13

febbraio 2004).

Il

riconoscimento della colpevolezza al riguardo dei furti, implica l’accollo ai

prevenuti anche dei reati connessi.

AC 1 in

relazione con i furti di cui ai punti 1.1-1.31 AA è perciò autore colpevole

anche di 26 danneggiamenti (28 dopo i fatti di ___) reato commesso in occasione

di ogni furto, e di 10 violazioni di domicilio (punti 1.3, 1.4, 1.15, 1.17,

1.

, 1.22, 1.24, 1.25, 1.27, 1.28 AA).

AC 2 ,

sempre in relazione ai furti imputatigli ai punti 1.1-1.31 AA, risulta così

autore colpevole anche di 23 danneggiamenti (che diventano 25 in considerazione

dei fatti di ___), e di 9 violazioni di domicilio, quelle addebitate al

fratello, tranne quella legata al furto di cui al punto 1.18 AA, che AC 2 non

ha commesso.

Gli

imputati, relativamente agli episodi in cui non è stato ritenuto a loro carico

il furto, sono dipoi autori colpevoli di ricettazione, commessa in 3

circostanze (punti 1.8, 1.29, 1.30 AA).

13.

Ai

sensi dell’art. 139 cifra 1 CP è punito con la reclusione fino a cinque anni o

con la detenzione chiunque, a scopo d’indebito profitto, sottrae una cosa

mobile altrui alfine di appropriarsene.

Il furto

è aggravato, e perciò passibile di una pena massima di dieci anni di reclusione

e di una pena minima di tre mesi di detenzione se l’autore fa mestiere del

furto (art. 139 cifra 2 CP), oppure, sempre con pena massima di dieci anni di

reclusione ma con pena minima di sei mesi di detenzione, se l’autore ha agito

in qualità di affiliato ad una banda, si è munito di un’arma da fuoco o di

un’altra arma pericolosa, oppure ancora si è dimostrato particolarmente

pericoloso per il modo in cui ha perpetrato il furto (art. 139 cifra 3 CP).

Tolte le

aggravanti legate al possesso di un’arma da fuoco o di altra arma pericolosa, e

a quella di modalità particolarmente pericolose (circostanze semmai attuali per

il furto del bancomat), sono qui in discussione le aggravanti della banda e del

mestiere.

Secondo

dottrina e giurisprudenza, l'aggravante della banda si giustifica per la

maggior pericolosità dei singoli componenti unitisi in sodalizio, dovendosi

riconoscere, detto in parole povere, che l'unione fa la forza o, meglio,

influisce psichicamente e fisicamente in modo negativo sul comportamento e

sulla determinazione dei correi (DTF 78 IV 233). Occorre quindi che due

o più persone si mettano assieme con la volontà, espressa o tacita, di

commettere in futuro più azioni criminose (più di due, comunque) qualificate

come furto, anche se non ancora ben definite e/o pianificate (DTF 102 IV

166, 100 IV 220; Schubarth, Komm., all'art. 137

n. 129 e segg.; Trechsel, Kurzkomm., all'art. 139 n. 16 e segg.; Rehberg

- Schmid, Strafrecht III, § 8 n. 4.2.; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, BT I, § 13 n. 100-102; Noll, Schweiz. Strafrecht,

BT I, pag. 140 e segg.), purché si tratti di un'unione stretta e stabile, dotata

di un minimo di organizzazione (DTF 124 IV 86, 124 IV 286).

L’aggravante

dell’agire per mestiere implica invece un’attività delittuosa ripetitiva, come

tale denotante la prontezza del reo a reiterare nello stesso campo, esercitata

alla stregua di una professione, anche accessoria, il che si deduce dal tempo e

dai mezzi consacrati a tale attività, dalla frequenza dei singoli atti durante

un certo periodo e dall’intento di garantirsi redditi non indifferenti e

relativamente regolari (DTF 123 IV 116, 119 IV 129, 117 IV 65, 116 IV

319.

e 335). Il simultaneo verificarsi di più circostanze aggravanti non

consente di superare il limite superiore della pena edittale, ma può essere

considerato ai fini della determinazione della pena nel contesto

dell'applicazione dell’art. 63 CP (DTF 120 IV 330; SJ 1997, 181).

14.

Nel

caso in esame, è fuori dubbio che i prevenuti abbiano agito in banda e per

mestiere, accertamento al quale si giunge a fronte delle modalità, della

frequenza, e della sistematicità con cui essi hanno operato i furti, tanto da

avere reso l’attività ladresca una regolare fonte di reddito accessorio, da

loro quantificato in aula in circa fr. 1'500.-- mensili per ciascuno sull’arco

degli oltre tre anni durante i quali sono stati commessi i furti di cui sono

autori.

L’ammontare

complessivo della refurtiva è in effetti dell’ordine dei fr. 700'000.-- (oltre

ai fr. 158'500.- contenuti nel noto bancomat), per il che, sia pure tolta la

cospicua parte di utile prelevata dal/dai ricettatore/i, appare chiaro che

anche l’utile dei prevenuti deve essere stato di una certa consistenza, atto

perciò ad integrare, in guisa appunto di reddito accessorio, i loro proventi

d’attività lecita, assai ridotti in specie per AC 1 che poteva contare solo

sul limitato provento dell’attività svolta nel contesto carcerario. Che

l’intenzione fosse appunto quella di procurarsi un reddito accessorio che

sopperisse alle difficoltà di guadagnarsi onestamente da vivere, è del resto

stato pacificamente ammesso dagli accusati, ai quali va comunque dato atto di

avere delinquito, trovandosi in difficile situazione economica, per procurarsi

l’indispensabile, e non certo per garantirsi un tenore di vita lussuoso o anche

solo dispendioso.

La

refurtiva è frutto di un elevato numero di furti, quasi tutti commessi

nottetempo in danno d’aziende, asportando, previo scasso, anche grandi quantità

di merce, senza lasciare tracce di sorta. In tal senso, l’agire degli autori

denota sicuramente professionalità.

Quanto al

disegno prestabilito e quindi all'accertamento di avere agito come banda, il

progetto pregresso degli accusati di commettere furti assieme ed in forma

sistematica rileva in forma esplicita dalla confessione di AC 1 , già citata al

consid. 8.

La Corte

ha di contro rinunciato a qualificare di aggravati giusta l’art. 160 cifra 2 CP

i tre episodi di ricettazione addebitati agli accusati, sulla scorta del

precedente accertamento secondo cui essi facevano semmai mestiere del furto,

per il che le ricettazioni, seppure ripetute, hanno semmai avuto carattere

episodico.

B. Il furto

al bancomat di ___ (punti 1.32 – 1-33 AA) e i

reati connessi

15.

Il

clamoroso furto di ___ è stato immaginato e progettato da AC 1 . Egli ha

raccontato di essersi ispirato a colpi analoghi commessi all’estero (probabilmente

in Italia), dei quali aveva avuto notizia da un telegiornale che egli aveva

visto in carcere.

Da questo

precedente egli ha tratto ispirazione, e perciò quando egli la sera percorreva

il tragitto che da ___, dove lavorava per la ___, lo riconduceva a Cadro al

PCT, e transitava in zona ___per accostarsi alla strada del vecchio Ceneri,

invece di vedere un cantiere edile, con a poca distanza un centro commerciale

(come avrebbe fatto chiunque altro, senza fare altri collegamenti), egli vedeva

un grosso escavatore ed un apparecchio bancomat da estrarre dalla parete della

banca in cui era infisso. In altre parole, l’opportunità per un buon colpo

(denaro contante, e non più merce di vario genere), si presentava solo per il

tempo in cui il cantiere sarebbe stato aperto (o forse solo per il periodo in

cui si sarebbe scavato), motivo per cui occorreva agire senza indugi.

AC 1 ha

dichiarato che l’intenzione era quella di commettere il furto con il correo dei

furti d’auto e di moto, e non con il fratello. Questo innominato socio in

affari avrebbe inizialmente acconsentito, ma poi, a breve termine, avrebbe

rinunciato al colpo.

Ben

determinato ad agire, AC 1 , anziché rinunciare, ha proposto l’affare al

fratello, che dopo qualche iniziale reticenza ha accettato di partecipare.

16.

Secondo

le affermazioni dei prevenuti, delle quali non vi è particolare motivo di

dubitare, il furto in questione non sarebbe pertanto stato preceduto da una

fase progettuale lunga o particolarmente elaborata, ma sarebbe stato in buona

parte frutto di improvvisazione.

AC 1 sostiene

infatti di avere pensato che fosse facile smurare il bancomat di ___ sulla sola

scorta di una generica conversazione avuta tempo addietro con un operaio edile

che aveva esperienza di istallazioni del genere, il quale gli avrebbe confidato

che quelle apparecchiature erano in pratica solo appoggiate in sede, trattenute

unicamente da qualche staffa o bullone. Non risulta di contro che egli, o il

fratello, avrebbero acquisito informazioni più precise al riguardo

dell’apparecchio che intendevano asportare.

E’ ben

vero che le dichiarazioni di un macchinista, assunto a verbale, che AC1

frequentava occasionalmente nelle pause pranzo, sembrerebbero indiziare una

pregressa preparazione del colpo, nel senso che AC 1 potrebbe avere

approfittato della confidenza creatasi per farsi spiegare il funzionamento

delle macchine escavatrici, ma egli può essere creduto anche laddove afferma di

avere saputo comunque come manovrare una simile macchina, a prescindere dalle spiegazioni

ricevute.

D’altro

canto, l’improvvisazione dell’agire dei prevenuti emerge palese dal rilievo del

fatto che essi nulla avevano disposto per caricare l’apparecchio dopo averlo

estratto dalla parete e appoggiato a terra. Essi intendevano infatti sollevarlo

a forza di braccia senza conoscerne il peso (verosimilmente di un paio di

quintali), mentre che non avevano pensato di portarsi delle cinghie con cui

imbracarlo e caricarlo sul loro veicolo utilizzando il braccio idraulico del

mezzo adoperato per scardinarlo.

Anche la

scelta del veicolo per il trasporto della refurtiva denota improvvisazione: il

piano di carico del furgone Nissan Vanette poteva in effetti essere aperto dai

lati e posteriormente, come ben si vede dalla documentazione fotografica,

mentre che non era accessibile dall’alto, come sarebbe invece stato un

camioncino o un furgone del tipo pick-up, con la conseguenza di rendere più

laboriosa, e perciò di più lunga esecuzione, la manovra di carico della

cassaforte del bancomat.

17.

Pertanto,

stabilito che essi disponevano di una moto BMW, già rubata e pronta alla

consegna al “cliente” che l’aveva richiesta, e del predetto furgone anch’esso

rubato, i prevenuti hanno deciso di agire con quello che avevano.

La stessa

sera del furto, essi hanno dapprima eseguito un sopralluogo per accertare lo

stato dei luoghi, indi, avendo deciso di procedere al furto, si sono recati a ___

per attrezzarsi. Oltre ai due veicoli (AC2 alla guida del furgone, AC1 in sella

alla moto), gli accusati si sono muniti di caschi e passamontagna (onde evitare

di essere riconosciuti dalle immagini di eventuali apparecchi di

videoregistrazione), ma soprattutto del fucile a pompa Franchi carico e pronto

al fuoco, oltre alla munizione di scorta per detto fucile e per la pistola

Taurus 44 magnum (arma che essi contestano però di avere avuto con loro

nell’occasione).

La Corte,

ritenendo grave la presenza del fucile a pompa pronto al fuoco, ne ha chiesto

ragione agli accusati, specie alla luce del fatto che nelle intenzioni –nemmeno

l’accusa sostiene una tesi differente- il reato doveva essere incruento. La

spiegazione degli accusati è stata quella per cui il fucile avrebbe dovuto

servire per aprire (esplodendo un colpo con una particolare munizione) la

serratura delle baracche di cantiere in cui si presumeva essere custodite le

chiavi della scavatrice. La tesi trova riscontro nelle limitata misura in cui

sono stati effettivamente trovati in possesso di AC 2 due tipi di munizione

per detto fucile. Per il resto la spiegazione appare poco convincente,

risultando d’acchito poco verosimile l’intento di aprire le serrature delle

baracche di cantiere (cfr. la documentazione fotografica, classificatore 3.9.5,

sezione 88, foto n. 16-21) a colpi di fucile, sistema di dubbia efficacia e con

il chiaro rischio di essere sentiti, quando invece lo stesso lavoro poteva

essere fatto silenziosamente con un piede di porco. Ed in effetti, alla prova

dei fatti il fucile non è stato usato per forzare le serrature, né questo è

peraltro lo scopo al quale esso è stato fabbricato. Certo, la Corte rischia di

non credere alla spiegazione degli accusati per la sua incapacità di calarsi

nella mentalità di chi per sottrarre una cassaforte è disposto a demolire un

caseggiato con un’escavatrice (cfr. classificatore 3.9.5, sezione 88, foto n.

2-6, 9, 10), mentre che in tale ottica l’uso del fucile per aprire le serrature

appare probabilmente logico... Come che sia, la Corte ha distintamente

percepito che ai prevenuti premeva di convincere che non erano intenzionati ad

usare l’arma contro delle persone. Il fatto di averlo preso con sé depone

concettualmente in senso contrario, vero è però che alla prova dei fatti AC2,

sorpreso dalla polizia vicino al furgone (sul cui ponte posteriore l’arma si

trovava) non ha assolutamente tentato di mettervi mano, ma si è invece

concentrato unicamente sulla fuga.

Rimane

comunque il fatto che, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla reale

volontà di utilizzo, il solo fatto di avere recato seco un’arma del genere qualifica

di aggravato il furto in questione giusta l’art. 139 cifra 3 CP (Trechsel,

opera citata, n. 18 e 19 ad art. 139 CP), atteso che il medesimo risultato è

ovviamente dato per il già esposto motivo dell’avere agito in banda e/o per

mestiere.

18.

Giunti

in loco, gli accusati si sono messi alla ricerca delle chiavi della scavatrice

nelle baracche del vicino cantiere della ditta ___. Trovate le chiavi, messo in

moto il veicolo, hanno percorso distanza tra il cantiere e il centro

commerciale (classificatore 3.9.5, sezione 88, foto n. 1), mettendosi poi

all’opera nell’intento di estrarre il bancomat dalla parete.

L’operazione

è riuscita, e il bancomat, contenente fr. 158'500.-- (classificatore 3.9.5,

sezione 81, verbale 16 febbraio 2004 di ___), è stato messo al suolo, sia pure

al prezzo della demolizione della parete medesima e della tettoia (per il

motivo che visto che il mezzo utilizzato era troppo alto e il suo braccio

andava a toccare anche il tetto). Lo scempio causato dagli accusati, con danni

quantificati in almeno fr. 60'000.-- (classificatore 3.9.5, sezione 81, verbale

26.

febbraio 2004 di ___), è ben visibile alle citate foto n. 2-6, 9, 10, 13

della predetta documentazione fotografica.

Il

sistema di allarme, così pesantemente sollecitato, è scattato alle ore 21.59, e

circa 10 minuti dopo è giunta in loco una pattuglia della gendarmeria di

Bellinzona, che ha colto in flagrante gli accusati, intenti nel tentativo

(destinato, almeno sul breve periodo, a probabile insuccesso per il motivo del

peso della refurtiva) di caricare il bancomat sul furgone.

Trova

così riscontro l’affermazione degli accusati, secondo cui l’operazione di

estrazione del bancomat dalla parete sarebbe durata circa 10 minuti, ovvero un

tempo lunghissimo (stanti le circostanze), assai indicativo della grande

determinazione dei prevenuti nel portare a termine il colpo.

19.

Gli

agenti hanno fermato la vettura vicino al furgone, andando circa mezza macchina

oltre lo stesso e arrestandosi nella direzione di marcia contraria. AC 1 , che

si trovava a qualche metro di distanza, è fuggito prontamente in sella alla

motocicletta, effettuando (con la motocicletta) un acrobatico salto di un paio

di metri dal muro del parcheggio, riuscendo così a dileguarsi.

AC 2 ,

che si trovava dietro il furgone, afferma di avere udito le grida degli agenti,

di essere corso al posto di guida e di essere partito (perdendo il fucile che

si trovava sul pianale posteriore a causa della brusca manovra), senza vedere

nessuno davanti a sé e udendo invece 2 colpi di arma da fuoco.

La tesi

dell’accusa al riguardo delle modalità della fuga di AC 2 è quella per cui

egli avrebbe puntato il veicolo verso l’agente ___ nell’intento di investirlo,

commettendo così il reato di esposizione a pericolo della vita altrui (punto 17

AA).

La Corte

ha in primo luogo osservato che la scena deve essere stata estremamente rapida

e concitata, quindi difficile ricostruire con precisione.

Una prima

deduzione logica, che scaturisce dalle circostanze oggettive, è quella per cui

l’agente ha dato prova di grande prontezza e freddezza, essendo riuscito a

farsi di lato, ed a evitare così la minaccia costituita dal furgone in rapida

partenza, come pure ad esplodere con notevole precisione due colpi in direzione

della gomma posteriore sinistra, dei quali uno è andato a segno e l’altro ha

mancato di poco il bersaglio (sezione 88, foto n. 33, 34, 40, 41), e questo da

una posizione laterale, ovvero prima ancora che il furgone fosse sfilato del

tutto, ossia frazioni di secondo dopo l’asserito tentativo di investimento.

Da tanta

tempestività, la Corte, in assenza di migliori riscontri, ha quindi

ulteriormente dedotto che non vi poteva essere totale certezza circa il

concreto rischio di investimento dell’agente, e quindi circa la sussistenza

della fattispecie oggettiva dell’ascritto reato.

Inoltre

-e ciò è decisivo- la Corte non ha ritenuto di poter attribuire a AC 2 la

deliberata volontà (o anche solo il dolo eventuale) della messa in pericolo della

vita dell’agente di polizia potendo ritenere, quand’anche in forma dubitativa,

che egli non l’avesse scorto davanti a sé, verosimilmente un po’ di lato. Dal

che il proscioglimento del prevenuto da questa imputazione.

20.

Le

fughe degli accusati sono state di breve durata.

AC 2 era

alla guida di un furgone con una ruota forata e non poteva perciò andare

lontano. Gli agenti l’hanno raggiunto a ___, a circa 4 km dal luogo del furto.

Dopo una breve fuga a piedi nei campi, l’hanno arrestato.

AC 1 è

di contro temporaneamente riuscito a far perdere le proprie tracce. Riparato

nel garage sotterraneo della discoteca ___di ___, dove ha abbandonato la

motocicletta, ha chiamato ______, che si trovava nell’appartamento di ___, per

farsi venire a prendere in auto. Egli, con la ______, è così andato alla ricerca

del fratello, che ha anche cercato di contattare telefonicamente, poi si è

recato al box di ___ per depositarvi la borsa e il casco, indi a ___, ma poi, a

___, i due sono incappati in un posto di blocco e sono stati arrestati.

21.

In

relazione alle modalità di esecuzione di questo furto, le difese hanno addotto

la tesi del reato impossibile giusta l’art. 23 cpv. 1 CP.

A torto.

Appare in effetti a prima vista manifesto che i mezzi utilizzati dagli autori

non erano affatto di natura tale da “escludere in modo assoluto la

possibilità della consumazione del reato”. Al contrario, l’escavatore

impiegato si è rivelato sin troppo adatto alla rimozione del bancomat dalla

parete in cui era infisso, ed è un dato di fatto che la pesante cassaforte è

stata asportata, messa al suolo e spostata di una ventina di metri

(classificatore 3.9.5, sezione 88, foto n. 10). Sino a questo punto, perciò,

appare temeraria l’affermazione dell’assoluta impossibilità del reato. E’

invece vero che, come si è in parte già detto, i prevenuti non si erano

attrezzati per caricare il bancomat, del quale avevano probabilmente

sottovalutato il peso, e che inoltre l’accesso agli spazi di carico del furgone

non era ideale. Questo, tuttavia, non significa neppure lontanamente che fosse

impossibile caricare e trasportare la cassaforte. Le difese, pertanto,

confondono la nozione del tentativo o del reato mancato con quella del reato

impossibile. Detto altrimenti, la dimenticanza da parte degli autori di una

cinghia per imbracare la cassaforte non rende impossibile il reato. In ogni

caso, gli stessi autori non hanno ritenuto impossibile il colpo, ipotesi nella

quale avrebbero desistito e sarebbero fuggiti, ma al contrario stavano ancora

alacremente lavorando all’arrivo della polizia, e non è da dubitare, vista la

disponibilità della potente escavatrice, che se avessero avuto più tempo a

disposizione sarebbero riusciti, per esempio, a caricare la cassaforte sul

cucchiaio della scavatrice (cosa che poteva essere fatta facendo leva sul bordo

del cucchiaio, e perciò senza dovere sollevare la cassaforte) e da li ad

issarla al livello del piano di carico del furgone.

Il

problema riguarda pertanto unicamente le attrezzature e le modalità

d’esecuzione, e non era comunque insolubile nemmeno con i mezzi a disposizione.

Di reato impossibile non vi è perciò neppure l’ombra. Vero è invece che siamo

in presenza di un tentativo, interrotto dall’arrivo della polizia, che

giuridicamente va considerato alla stregua di un reato consumato per effetto

dell’applicazione dell’aggravante del mestiere (DTF 123 IV 113; Corboz,

Les infractions en droit suisse, n. 15 ad art. 139 CP, pag. 241).

22.

I

prevenuti, per il “colpo” di ___, sono da ritenere autori colpevoli dei furti

di cui ai punti 1.32 e 1.33 AA, del reato di danneggiamento (punto 2 AA), grave

per l’entità dei danni arrecati. Essi sono inoltre colpevoli, in correità,

della violazione alla LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni per

la prima parte di quanto ascritto al punto 8.2 AA, per avere avuto con sé

nell’occasione il fucile a pompa Franchi e le relative munizioni.

C. I furti

d’uso (punti 5.1 – 5.15 AA)

23.

Il

ripetuto furto d’uso ascritto ai prevenuti è imputazione anch’essa in buona

parte legata alle imputazioni di furto di cui ai punti 1.1-1.33 AA (o di rapina

di cui al punto 4 AA), risultando agli inquirenti che determinati veicoli a

motore sarebbero stati sottratti per essere utilizzati per compiere detti

furti, in specie per il trasporto della refurtiva, così come indicato dallo

stesso atto di accusa. Il destino dell’imputazione di regola segue perciò,

logicamente, il destino dell’imputazione principale di furto, a condizione che

tra i due reati vi sia una provata connessione che non si limiti alla

coincidenza delle date, quale ad esempio il ritrovamento vicino al luogo del

furto, oppure il rinvenimento di parte della refurtiva sul veicolo, ecc.. AC 1 ,

comunque, nella propria nota confessione, posta alla base della condanna per le

imputazioni di furto, aveva riconosciuto anche i reati connessi (cfr. consid.

8), ed è comunque nel predetto senso rispondente a logica che l’autore del

furto sia anche l’autore del furto d’uso del veicolo utilizzato per commettere

il furto.

Questi

gli accertamenti della Corte:

Punto

5.1

AA

Il furto

d’uso della VW Passat del 6 ottobre 2001 è legato al furto di cui al punto 1.5

AA solo dalla coincidenza delle date. Troppo poco, a mente della Corte, per

potere attribuire anche questo reato ai prevenuti.

Punto

5.2

AA

Il furto

d’uso della Nissan Sunny è sicuramente legato al furto 1.10 AA, reati entrambi

commessi in danno di ___ il giorno 11 ottobre 2002.

I

prevenuti sono però stati prosciolti dall’imputazione di furto, e devono quindi

esserlo anche per il contestuale furto d’uso.

Punto

5.3

AA

Il furto

d’uso del furgone Toyota Hiace è contestuale al furto 1.12 AA, reati entrambi

commessi in danno di PC il 23 novembre 2002.

I

prevenuti sono stati riconosciuti autori colpevoli del furto per i motivi

indicati al corrispondente punto del consid. 11, e lo sono pertanto anche del

furto d’uso connesso a quel furto.

Punti

5.4

e 5.5 AA

Questi

due furti d’uso datati 4 gennaio 2003 sono connessi al furto di pari data in

danno di PC a ___ (punto 1.15 AA).

I

prevenuti sono stati riconosciuti autori colpevoli del furto per i motivi sopra

indicati, e sono pertanto anche gli autori colpevoli degli eventuali furti

d’uso commessi in quell’occasione. Sennonché, risulta dagli atti che il veicolo

Citroen Berlingo (punto 5.4 AA) è stato solo spostato nel contesto degli spazi

di PC per liberare l’ingresso e consentire il furto d’uso dell’altro veicolo.

La Corte non ha ritenuto che tale minimo spostamento del veicolo entro il

perimetro di pertinenza del proprietario possieda la connotazione giuridica di

furto d’uso, ed ha perciò prosciolto gli accusati dall’addebito.

Essi sono

di contro autori colpevoli del furto d’uso del furgone Iveco Daily (punto 5.5

AA).

Punto

5.6

AA

Il furto

d’uso di una Fiat Uno turbo del 2 maggio 2003 è legato al furto di pari data in

danno di PC (punto 1.19 AA). Risulta infatti che nella vettura sono state

ritrovate due levigatrici provento del furto in danno di quella ditta

(classificatore 3.9.4, sez. 50. doc. 50A, pag. 2), per il che è evidente che il

veicolo è stato utilizzato dagli autori del furto per trasportarvi la

refurtiva. Essendo i prevenuti gli autori colpevoli del furto in danno di PC,

come già stabilito al consid. 11, essi sono per gli stessi motivi anche gli

autori colpevoli di questo furto d’uso.

Punto

5.7

AA

La Corte non

ha ravvisato elementi sufficienti per attribuire questo reato ai prevenuti, che

sono di conseguenza stati prosciolti.

Punto

5.8

AA

La

vettura Lancia Thema di cui trattasi sarebbe, secondo l’accusa, in relazione al

furto commesso la stessa notte in danno di Fust SA (punto 1.21 AA).

Vi sono

però, secondo della Corte, delle incongruenze al riguardo degli orari dei

furti, per cui parrebbe che quello al negozio sia avvenuto prima di quello

della vettura. Inoltre il veicolo è per sua natura (autovettura berlina a tre

volumi) poco adatto al trasporto di ingenti quantità di refurtiva del genere

(apparecchi elettronici) di quella asportata da PC. In queste circostanze, la

Corte ha ritenuto di non poter condannare i prevenuti per questo furto d’uso.

Punto

5.9

AA

Il

furgone Nissan Vanette è quello utilizzato dai prevenuti la sera del furto del

bancomat.

Secondo

le loro dichiarazioni, non confutate dagli atti, il furto d’uso sarebbe stato

commesso dal solo AC 1 , nel contesto dell’attività di quel genere che egli

aveva avviato senza la correità del fratello, ma con una terza persona. Nelle

intenzioni, si sarebbe trattato di un furto, e non solo di un furto d’uso, del

quale comunque AC 1 è reo confesso (verbale dibattimentale, pag. 19, in fine).

AC 2 va di contro prosciolto dall’imputazione.

Punto

5.10

AA

Le chiavi

della vettura Opel Zafira di colore rosso sottratta il 24 ottobre 2003 a ___ sono

state trovate in possesso dei prevenuti dopo il loro arresto, il che è

pesantemente indiziante della paternità dell’ascritto reato. La spiegazione

fornita al dibattimento da AC 1 , secondo cui la chiave gli sarebbe stata

consegnata dall’innominato correo il 23 gennaio 2004 in occasione del furto

della moto BMW (cfr. qui sotto il punto 5.13) non ha convinto la Corte (verbale

dibattimentale, pag. 20), trattandosi di comportamento del tutto privo di

logica, in quanto mal si comprende perché il terzo autore del reato avrebbe

consegnato ai prevenuti la chiave di una vettura data alle fiamme più di due

mesi prima (classificatore 3.9.4, sez. 65. doc. 65A 65B, cfr. anche punto 7.4

AA). Stante l’indizio costituito dal possesso della chiave d’accensione, e

vista la non credibilità della spiegazione fornita, la Corte ritiene i

prevenuti autori colpevoli del reato loro ascritto.

Punti

5.11

e 5.12 AA

La Corte

non ha ritenuto di disporre di sufficienti elementi per condannare gli accusati

per i due reati in rassegna.

Punto

5.13

AA

La

motocicletta BMW di cui a questo capo d’imputazione è l’altro veicolo

utilizzato nel corso del furto del bancomat. AC 1 ha ammesso di averla

sottratta, con un terzo correo, a fini di rivendita, ma di averla poi

impiegata, in mancanza d’altro, per il noto furto.

Egli è

perciò reo confesso di questo reato (verbale dibattimentale, pag. 20), mentre

che AC 2 va prosciolto.

Punto

5.14

AA

AC 1 riconosce

di avere sottratto la vettura Mazda MX5, e sostiene di avere agito con un terzo

correo e non con il fratello (verbale dibattimentale, pag. 20). Il reato gli

deve dunque essere attribuito, mentre che AC 2 va prosciolto.

Punto

5.15

E’

pacifico ed incontestato che i prevenuti, in correità, sono autori colpevoli

del furto d’uso dell’escavatore Komatsu utilizzato sulla scena del furto del

bancomat.

Nel

complesso, AC 1 è perciò autore colpevole di 8 furti d’uso (5.3, 5.5, 5.6,

5.

, 5.10, 5.13, 5.14, 5.15 AA), 5 dei quali commessi in correità con il

fratello e 3 con una terza persona, e AC 2 di 5 furti d’uso commessi in

correità con il fratello (5.3, 5.5, 5.6, 5.10, 5.15 AA).

D. Gli

abusi della licenza e delle targhe (punti 6.1 – 6.7 AA)

24.

Le

modalità operative degli accusati prevedevano anche l’occasionale ricorso a

targhe manomesse, onde impedire l’identificazione dei veicoli a bordo dei quali

si spostavano nel contesto di taluni dei reati commessi. La circostanza,

ammessa dai prevenuti, è confermata dal ritrovamento in loro possesso di targhe

falsificate, nonché di targhe originali dalle quali sono stati tagliati dei

numeri, allo scopo di comporre altri numeri di targa, evidentemente fasulli.

Sui

singoli episodi contestati loro dall’atto di accusa, la Corte ha determinato

quanto segue:

Punto

6.1

AA

Gli

accusati negano di avere sottratto la targa dalla vettura del legittimo

titolare, ma ammettono di averla acquistata e di averne fatto uso nella

consapevolezza del fatto che essa era stata contraffatta (verbale

dibattimentale, pag. 20). La targa è del resto stata ritrovata applicata alla

moto Honda SLR 650 (foto in: classificatore 3.9.4, sezione 53, allegato 1 al

doc. 53C), rubata da AC 1 (punto 1.20 AA).

Stante la

chiara confessione, il reato deve essere addebitato agli accusati.

Punto

6.2

AA

Al

riguardo di questo episodio, gli accusati hanno rilasciato al dibattimento

confessione analoga a quella del punto precedente, ammettendo in sostanza di

avere fatto consapevolmente uso di una targa contraffatta rubata da terze

persone (verbale dibattimentale, pag. 20 e 21), dal che essi sono anche in

questo caso, limitatamente alla fattispecie dell’uso, autori colpevoli del

reato di cui all’art. 97 LCS.

Punto

6.3

AA

Questo

reato, concernente la targa ___, è legato al furto perpetrato il 23 novembre

2002.

in danno di PC (punto 1.12 AA) e al contestuale furto d’uso di un furgone

Toyota Hiace (privo di targhe) appartenente a quella ditta (punto 5.3 AA),

reati di cui i prevenuti sono stati riconosciuti autori colpevoli.

Posto che

la targa in questione è stata ritrovata applicata a detto furgone (cfr.

classificatore 3.9.1, pag. 17 del rapporto), è per la Corte indubbio che i

prevenuti, autori del furto d’uso, hanno pure sottratto ed utilizzato

indebitamente questa targa di controllo.

Il reato

è del resto da ritenere confessato dai prevenuti nella fase predibattimentale,

per effetto della confessione del furto PC e dei reati connessi.

Punto

6.4

AA

La targhe

___, sottratte alla legittima titolare, sono state applicate al furgone Iveco

sottratto alla PC (punto 5.5 AA). Dovendo i prevenuti rispondere di quel furto

d’uso, essi sono necessariamente colpevoli anche dell’abuso della targa che vi

è stata trovata applicata (cfr. classificatore 3.9.3, sezione 43).

Punto

6.5

AA

La targa

professionale per motociclette ___è stata sottratta al PC di ___, reato

confessato da AC 1 e dal quale AC 2 è dei contro stato prosciolto. AC 1 ,

conseguentemente, ammette anche l’abuso di questa targa di controllo,

modificata da terze persone in ___ e ritrovata in possesso degli accusati

(verbale dibattimentale, pag. 21). AC 1 è perciò autore colpevole

dell’ascritto reato, mentre che AC 2 va prosciolto.

Punto

6.6

AA

L’abuso

delle targhe di cui trattasi è legato ad un furto d’uso dal quale gli accusati

sono stati prosciolti (punto 5.11 AA), ragione per cui essi devono essere

mandati assolti anche da questa imputazione.

Punto

6.7

AA

La Corte

non ha riscontrato elementi a sufficienza per ritenere i prevenuti colpevoli di

questo reato, privo di connessione con furti da loro confessati.

E. Gli

incendi intenzionali (punti 7.1 – 7.7 AA)

25.

L’imputazione

di ripetuto incendio intenzionale di cui al punto 7 AA concerne esclusivamente

veicoli rubati, dati alle fiamme all’unico pensabile scopo di cancellare le

tracce eventualmente lasciate dall’autore del furto.

Questi gli accertamenti della Corte sui 7 episodi

posti a giudizio:

Punto 7.1 AA

Questo primo episodio concerne veicolo il cui

furto, ascritto al solo AC 2 (punto 15.1 AA), non è (come si vedrà più avanti)

riconducibile ai prevenuti.

Anche l’ipotesi che il veicolo sia in seguito

stato utilizzato nel corso del furto del 21 marzo 2003 in danno di PC, furto di

cui i prevenuti sono autori colpevoli (cfr. punto 1.17 AA), è rimasta un

semplice sospetto degli inquirenti (cfr. classificatore 3.9.3, sezione 47, doc.

47A), che peraltro riconoscono che “nella vettura bruciata però la scientifica

non ha trovato nulla che potesse mettere in relazione i due eventi” (doc.

47A, pag. 2).

Ne consegue che non vi sono sufficienti elementi

per attribuire questo reato agli accusati, che vanno perciò prosciolti.

Punto 7.2 AA

Il furto d’uso del veicolo Fiat Fiorino in

questione è avvenuto tra il 28 e il 30 giugno 2003 a ___ (cfr. punto 5.7AA e

classificatore 3.9.4, sezione 54). I prevenuti sono stati prosciolti

dall’accusa di furto d’uso, per il che essi, in difetto di ulteriori elementi

di giudizio, non possono essere ritenuti colpevoli nemmeno del successivo

incendio del veicolo.

Punto 7.3 AA

I prevenuti sono stati prosciolti dall’accusa di

avere sottratto la vettura Lancia Thema (consid. 23, punto 5.8), ragione per

cui non possono essere ritenuti gli autori del successivo incendio di questo

veicolo.

Punto 7.4 AA

Questa imputazione concerne la Opel Zafira del

cui furto d’uso i prevenuti sono stati riconosciuti colpevoli (consid. 23,

punto 5.10), per il che va loro ascritto anche il successivo incendio del

veicolo, reato del resto confessato, almeno nel suo genere, da AC 1 nella ben

nota confessione posta a fondamento della condanna per gli episodi di furto.

Punto 7.5 AA

La vettura in questione è stata rinvenuta

bruciata nella zona industriale di ___il 23 luglio 2004, quando i prevenuti

erano in stato di detenzione da oltre 5 mesi.

Già solo per questo motivo, la Corte ha ritenuto

inverosimile che l’incendio sia stato commesso dagli accusati prima

dell’arresto, e che non sia stato scoperto per tutto quel tempo. Ne consegue un

giudizio di proscioglimento.

Punti 7.6 e 7.7 AA

L’incendio di cui al punto 7.6 AA riguarda un

motoveicolo KTM il cui furto d’uso è ascritto (come si vedrà più avanti) a AC 2

(punto 15.2 AA), per il che il successivo incendio dell’11 gennaio 2004 a

Lamone (al quale partecipano due persone, una delle quali deve raccogliere il

conducente del veicolo incendiato) va addebitato ai prevenuti.

Questa soluzione è confortata dal fatto che lo

stesso giorno, quasi alla stessa ora e a poche centinaia di metri di distanza è

avvenuto anche l’incendio di un motoveicolo Suzuki (punto 7.7 AA), che era

stato rubato il 5 settembre 2003 dal ___ (punto 1.22 AA), reato del quale i

prevenuti sono stati riconosciuti colpevoli (consid. 11, punto 1.22). Tutto

indica che i due incendi siano stati commessi dai medesimi autori, e gli

oggetti incendiati conducono, senza ombra di dubbio, alle persone degli

accusati, che sono pertanto da ritenere autori colpevoli di questi due reati.

F. I reati

dipendenti dal possesso di armi da fuoco e di munizione (punti 8 e 9 AA)

26.

Già

si è detto (consid. 22), che gli accusati sono autori colpevoli della

violazione della LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni descritta

nella prima parte del punto 8.2 AA per avere portato fuori dalla propria dimora

il fucile a pompa Franchi la sera del furto del bancomat, reato pacificamente

riconosciuto al dibattimento (verbale dibattimentale, pag. 22).

Quanto all’altra imputazione di cui al punto 8.2

AA, quella di avere portato fuori dalla dimora le pistole Smith & Wesson

cal. 38 e Taurus Magnum 44 in occasione delle rapine di cui ai punti 4.1 e 4.2

AA, i prevenuti devono essere prosciolti, non essendo stata accertata la loro

responsabilità al riguardo di detti episodi di rapina.

27.

Il punto 8.1 AA imputa invece agli accusati l’irregolarità

nell’acquisto, o nell’ottenimento in altro modo, delle tre armi da fuoco di cui

sopra e della relativa munizione.

AC 1 è reo confesso dell’intera imputazione,

mentre che AC 2 la ammette con l’eccezione della pistola Smith & Wesson

(verbale dibattimentale, pag. 22), che sarebbe stata acquistata solo da AC1.

In assenza di riscontri di segno differente,

l’imputazione va ammessa nella predetta misura, riconosciuta dagli accusati.

28.

Agli accusati è poi addebitata la ricettazione della pistola Taurus,

oggetto di un furto commesso nel 1997 in danno dell’armeria PC di ___. I

prevenuti riconoscono di avere commesso questo reato (verbale dibattimentale,

pag. 22), che va pertanto loro ascritto.

G. Le

rapine (punti 4.1 – 4.3 AA)

29.

Ai prevenuti sono addebitati anche tre episodi di rapina. In un caso

si tratta di un episodio di scippo in danno di PL, commessa del distributore PC

di ___, perpetrato allorché essa si apprestava a depositare nel tesoro notturno

della banca l’incasso della giornata (punto 4.3 AA). Gli altri due episodi

(punti 4.1 e 4.2 AA), entrambi in danno del personale del distributore di

benzina PC di ___, possiedono ben altro spessore criminale, consistendo in

irruzioni a mano armata, ed essendo in un caso (punto 4.2 AA) addirittura stato

esploso un colpo d’arma da fuoco, fortunatamente senza danni per le persone.

AC 1 è reo confesso dell’episodio di minore

gravità, che egli avrebbe commesso non in correità con il fratello, ma con una

terza persona.

Entrambi i prevenuti hanno invece strenuamente

negato di essere gli autori delle altre due rapine.

Questi gli accertamenti della Corte.

30.

La rapina in danno di PL è stata confessata da AC 1 , la cui

colpevolezza è pertanto acquisita. Contrariamente a quanto indicato nell'atto

di accusa, si tratta però di una rapina semplice ai sensi dell'art. 140 cifra 1

CP, e non di una rapina aggravata. Avendo la vittima chiaramente indicato la

presenza di due autori, rimane da stabilire se gli atti consentono di dar corpo

con la necessaria certezza all’ipotesi accusatoria, secondo la quale il secondo

rapinatore sarebbe stato AC 2 .

La risposta deve essere negativa, non consentendo

le emergenze processuali di andare oltre lo stadio di un comprensibile

sospetto. La vittima non è in effetti stata in grado di fornire elementi di

sorta atti a suffragare l’ipotesi di colpevolezza, né dal punto di vista del

riconoscimento dell’autore, e nemmeno dal punto di vista dell’identificazione

del veicolo utilizzato. Nulla indica che si sarebbe trattato del motoveicolo

Honda SLR 650 indicato nell’atto di accusa e trovato in possesso dei fratelli ------

al momento del loro arresto, ma quand’anche si fosse trattato di quella moto,

ciò non avrebbe avuto valenza decisiva, ben potendosi ammettere che detta moto

potrebbe essere, se del caso, stata utilizzata dal solo AC 1 con un terzo

correo.

Dal che il proscioglimento di AC 2 da questo

capo d’imputazione.

31.

Il 22 febbraio 2003, pochi minuti prima delle 20.00, orario di

chiusura, un uomo calzante un casco integrale e un passamontagna è entrato nel

distributore di benzina PC di ___ armato di pistola e si è fatto consegnare

dall’impiegata PL, presente l’amica e collega PL, l’incasso pari a fr. 1'412.--

mentre che un correo attendeva all’esterno. Ottenuto il denaro, i due sono

fuggiti a bordo di una motocicletta.

L’accusa imputa questo episodio ai prevenuti

sulla base di determinati elementi indiziari, in parte evidenziati dalle

deposizioni delle testimoni, quali la conoscenza del luogo e delle modalità di

custodia del denaro (che AC 1 avrebbe appreso dalla ______, che qui aveva

lavorato), la pistola, che sarebbe stata la Taurus 44 magnum ritrovata in loro

possesso, e la motocicletta, che sarebbe stata la Honda SLR rubata dagli

accusati e anch’essa trovata in loro possesso al momento dell’arresto.

La Corte, che ha sentito in aula la PL, non ha

raggiunto il convincimento della colpevolezza degli accusati.

In primo luogo, la motocicletta utilizzata per la

rapina non può essere stata quella indicata nell’atto di accusa, essendo la

Honda SLR 650 stata rubata al legittimo proprietario solo in data successiva a

quella di questa rapina (cfr. punto 1.20 AA).

Quo alla pistola, l’esame di tutte le

dichiarazioni fornite dalla PL non ha consentito di fugare il dubbio che l’arma

della rapina potrebbe essere stata diversa dalla Taurus cal 44,

potendosi in particolare pensare che la teste

abbia visto un’arma di altro genere, semmai simile a quelle d’ordinanza della

nostra polizia, e che si sia addirittura trattato di un giocattolo, avendo essa

inizialmente descritto (e confermato in aula) l’esistenza di una bordatura

rossa attorno al foro della canna, tipica appunto dei giocattoli.

Né la teste ha

fornito indicazioni certe nel senso dell’identificazione degli autori nei

prevenuti, sicché la Corte, in assenza di migliori elementi, non ha potuto

maturare il necessario convincimento

della colpevolezza

dei prevenuti, che sono di conseguenza stati prosciolti dall’addebito.

32.

Il medesimo distributore di benzina PC di ___ è stato nuovamente

rapinato il 14 giugno 2003, da due uomini arrivati a bordo di una motocicletta.

Entrambi, senza togliere il casco, sono entrati nel negozio, uno armato di una

mazza da baseball, l’altro di una pistola, e dopo avere minacciato il gerente PL,

tanto da esplodere un colpo di pistola, lo obbligavano ad aprire la cassaforte

e si facevano consegnare circa fr. 10'000.--, dandosi alla fuga in sella alla

motocicletta, nonostante una colluttazione con lo stesso PL, che li aveva

seguiti all’esterno del locale e li aveva raggiunti allorché essi attendevano

di potersi immettere sulla strada principale.

Anche questa imputazione, come la precedente, si

fonda su elementi indiziari, tra i quali quello molto pesante costituito

dall’accertamento (mediante perizia balistica) del fatto che l’arma utilizzata

per la rapina è la medesima Smith & Wesson cal. 38 trovata negli spazi in

uso agli accusati dopo il loro arresto, arma che già nel 1988 era stata

utilizzata per rapinare un benzinaio e con la quale in quel frangente era stato

colpito a morte ___. Altri indizi a carico dei prevenuti sono stati ravvisati

nella possibilità materiale (per AC 1 ) di effettuare la rapina per essere

stato fuori dal carcere in quelle circostanze di tempo, nella mancanza di alibi

per entrambi i prevenuti, nella corrispondenza delle corporature con quella

degli autori così come descritta dai testi, nella presumibile corrispondenza

della motocicletta usata dagli autori con la Honda 650 SLR ritrovata in loro

possesso, nella direzione presa dai rapinatori in fuga (indiziante di un

possibile rifugio a ___, presso l’appartamento di AC 1 ), e nell’apparente conoscenza dei luoghi e delle procedure da parte degli autori

(derivante a mente dell’accusa dal fatto che la ______ vi aveva lavorato).

A questi indizi, i prevenuti hanno frapposto la

loro professione di innocenza, oltre ad argomentazioni di mera logica, che

saranno considerate più avanti. Quo alla centrale questione della pistola, AC 1

ne ha giustificato il possesso con l’(incauto) acquisto da un pregiudicato, di

cui non ha voluto fare il nome, che sarebbe avvenuto nel novembre del 2003.

La Corte ha dedicato alla disamina di questo

grave episodio una parte significativa delle oltre 14 ore trascorse in camera

di consiglio, dovendo constatare, dopo un’esaustiva discussione, di avere

mantenuto dei dubbi significativi al riguardo della colpevolezza degli

accusati, pur considerando nel complesso l’ipotesi per cui essi sarebbero gli

autori del reato maggiormente verosimile rispetto a quella della loro

innocenza.

Posti in effetti i pesanti indizi di

colpevolezza, che non devono qui essere ulteriormente motivati, la Corte si è

nondimeno posta una serie di interrogativi.

Un primo elemento di incertezza è derivato dalla

descrizione degli autori data dai vari testimoni del reato. Ponendo a confronto

le varie indicazioni, e rilevate le incongruenze (prima tra tutte quella sul

tipo di casco portato dagli autori) se ne è dovuto concludere per

l’impossibilità di riconoscere con certezza o anche solo con verosimiglianza i

prevenuti come gli autori del reato, così come del resto confermato in aula PL.

Allo stesso modo, la Corte ha dovuto alfine

ritenere incerta anche l’ipotesi che il motoveicolo impiegato nella rapina

fosse quello trovato in possesso dei prevenuti. Fonte di dubbio è innanzitutto

la dettagliata descrizione della parte posteriore del veicolo fatta PL, con

tanto di schizzo, che non corrisponde per nulla alla Honda SLR 650 in uso agli

accusati, mentre che per la Corte è certo che il teste abbia visto a ___ un

altro motoveicolo, non corrispondente a quello implicato nella rapina.

La Corte ha dipoi preso nota del fatto che non

sono stati ritrovati né la targa falsificata (___, identificata da più testi) e

nemmeno la mazza da baseball usata da uno dei rapinatori (che di certo non

corrisponde alla stecca da biliardo segata trovata presso gli accusati). E’ ben

vero che l’uso di targhe falsificate risponde alle modalità operative dei

prevenuti, di cui però essi non possono vantare l’esclusiva, ma il quesito che

si pone è un altro: se i prevenuti, nell’ipotesi della colpevolezza, si sono

(giustamente) sbarazzati di questi oggetti che li collegano alla rapina, perché

mai avrebbero dovuto tenere la pistola, che dopo avere esploso un colpo in loco

è indissolubilmente legata alla scena del reato?

Tutti commettono errori, ma il punto di partenza

è comunque quello che gli accusati non sono per nulla stupidi o inesperti,

ragione per cui se per una parte essi hanno dimostrato di (imprudentemente)

tenere di tutto nei loro rifugi (come un buon numero di cilindri strappati da

altrettante serrature) allora perché non sono stati ritrovati la targa falsa ___,

la mazza da baseball ed i caschi di tipo non integrale, che PL afferma

credibilmente di avere visto sul capo dei rapinatori? E, nuovamente, se questo

mancato ritrovamento può essere letto nel senso dell’esistenza di un disegno

dei prevenuti di liberarsi degli oggetti che li compromettono, perché tenere

proprio la pistola (senza nemmeno nasconderla in modo particolare), specie

sapendo di avere sparato sul luogo del reato, e sapendo perciò che l’esame

balistico avrebbe probabilmente collegato l’arma alla rapina? Il fatto che

l’arma (a differenza di targhe e mazza da baseball) abbia un certo valore

finanziario, giustifica una simile assunzione di rischio? A fronte di questi

interrogativi e di queste incongruenze, l’affermazione degli accusati di avere

ricevuto l’arma solo dopo la rapina, a dispetto della sua apparenza di facile

scusa di comodo, ha guadagnato in logica e in verosimiglianza, potendosi ben

intuire in tale eventualità l’interesse del precedente proprietario di

liberarsi dell’arma (oltretutto a titolo oneroso), mentre che si

giustificherebbe che l’acquirente AC 1 , in tal caso ignaro della storia

recente dell’arma, non abbia avvertito l’esigenza di meglio nascondere

quell’oggetto così compromettente. Nella valutazione delle circostanze, la

Corte ha considerato anche il lasso di tempo di 8 mesi intercorso tra la rapina

e l’arresto, laddove con ogni probabilità il dubbio non si sarebbe insinuato

qualora l’arresto (e il ritrovamento dell’arma) fosse avvenuto poco dopo la

rapina, mentre che il tempo trascorso lascia effettivamente spazio anche

all’ipotesi difensiva.

Dal che, la predetta incapacità per la Corte di

ritenersi completamente certa della colpevolezza degli accusati, prosciolti

pertanto anche da questa imputazione.

H. I reati

ascritti al solo AC 1 (punti 10 e 11 AA)

33.

Al solo AC 1 è in primo luogo addebitato l’incendio intenzionale

della sua cella alle carceri pretoriali di Bellinzona, avvenuto il 15 luglio

2004.

(punto 10 AA).

Egli riconosce di essere l’autore del fatto

(verbale dibattimentale, pag. 22; classificatore atti istruttori 1, settore 5,

n. 9, verbale 15 luglio 2004 avanti al Procuratore Pubblico, pag. 1 e 2), ma si

giustifica dichiarando di avere agito per protestare contro le sue condizioni

di carcerazione preventiva e qualifica il gesto come “istintivo, dettato

dalla disperazione” (verbale dibattimentale, pag. 22).

La Corte può qui solo prendere atto del

riconoscimento di responsabilità, mentre che le motivazioni a delinquere, che

in questo caso non escludono la punibilità dell’atto (né l’imputato lo

pretende), saranno valutate nel contesto della commisurazione della pena.

34.

AC 1 deve inoltre rispondere di contravvenzione alla LFStup, per

avere acquistato delle modiche quantità di marijuana e hashish, che avrebbe poi

consumato con ______. Ricondotta la contravvenzione, per motivi di prescrizione

dell’azione penale, al solo periodo successivo all’ottobre del 2002, la Corte

ha dato atto all’accusato, su sua richiesta, di non ritenerlo un consumatore di

stupefacenti, e l’ha perciò condannato unicamente per l’acquisto di quelle

sostanze effettuato in favore della compagna e del quale è reo confesso

(verbale dibattimentale, pag. 22).

I. I

reati ascritti al solo AC 2 (punti 12 – 17 AA)

35.

AC 2 al punto 12 dell’atto di accusa è chiamato a rispondere di tre

furti aggravati dello stesso genere di quelli addebitati ad entrambi al punto 1

AA, laddove l’esclusione di AC1 dalla medesima imputazione è data dal fatto che

in quelle circostanze di tempo egli si trovava in carcere.

L’accusato contesta le imputazioni, questi gli

accertamenti della Corte:

Punto 12.1

AC 2 è legato al furto del 26 luglio 2001 in

danno di PC (oggetto di altri 2 furti) dal possesso di fr. 180.60 di refurtiva

proveniente da quel reato.

Già si è detto che in assenza di migliori

elementi, l’ipotesi del furto non può essere preferita a quella di ricettazione

sostenuta dagli accusati per il solo motivo del possesso di parte della

refurtiva.

Trattandosi nella specie di reato eventualmente

commesso dal solo AC 2 , la Corte non ha potuto questa volta fondare il proprio

giudizio sulla confessione di AC 1 e sull’implicita conferma di tale

confessione da parte del fratello.

Venendo a mancare l’elemento di giudizio che

negli altri casi aveva fatto propendere per la tesi del furto, la Corte avrebbe

qui dovuto decidere nel senso della ricettazione, esplicitamente ammessa da AC

2.

al dibattimento (verbale, pag. 23).

Sennonché, per una dimenticanza del Presidente

della Corte, l’ipotesi subordinata ex art. 250 CPP della ricettazione non è

stata prospettata al prevenuto prima della discussione, come era invece stato

fatto per il punto 1 dell’atto di accusa.

Non essendo stata prospettata alcuna subordinata,

alla Corte non è rimasto altro da fare se non prosciogliere il prevenuto

dall’accusa di furto.

Punti 12.2 e 12.3 AA

Anche per questi episodi AC 2 ha negato il furto

e ammesso la ricettazione, per l’intero provento del furto di cui al punto 12.2

AA (verbale dibattimentale, pag. 23) e per una sostanziosa parte della

refurtiva del furto di cui al punto 12.3 AA (ibidem).

Ciò nonostante, egli nuovamente non può essere

condannato per ricettazione trattandosi di reato che non gli è stato

validamente prospettato al dibattimento, mentre che deve essere prosciolto

dalle accuse di furto.

36.

Cadute le accuse di furto, egli deve essere prosciolto anche dalla

connesse imputazioni di ripetuta violazione di domicilio (punto 13 AA) e di

ripetuto danneggiamento (punto 14 AA).

37.

Al punto15 dell’atto di accusa AC 2 è chiamato a rispondere di due

furti d’uso.

Punto 15.1 AA

La Corte non ha riscontrato in atti elementi tali

da consentire di addebitare con certezza al prevenuto il furto d’uso del

veicolo Fiat Fiorino avvenuto l’11 marzo 2003 a ___, e lo ha pertanto

prosciolto dall’addebito.

Punto 15.2 AA

Il furto d’uso di un motoveicolo KTM commesso il

24.

giugno 2003 a ___in danno di PC gli deve di contro essere addebitato. Il

prevenuto nega di avere commesso il furto in questione (come pure di avere

eventualmente ricettato il veicolo), ma la Corte ravvisa prova certa del suo

coinvolgimento nel fatto che il veicolo è stato bruciato nelle medesime

circostanze di tempo e di luogo (dal che la certezza del fatto che gli autori

dei due incendi sono i medesimi) di un motoveicolo Suzuki del quale i prevenuti

hanno confessato il furto (cfr. consid. 25, punti 7.6 e 7.7 AA). Stante questo

collegamento tra i due episodi d’incendio intenzionale, la Corte ne conclude

per la paternità di AC 2 al riguardo del furto d’uso di anche questo

motoveicolo.

38.

Al punto 16 dell’atto di accusa si rimprovera all’accusato un

episodio di abuso della licenza e delle targhe, per avere sottratto le targhe

di controllo ___di tale PC, di averne contraffatta una, cancellando la cifra

finale “6”, e di averne fatto uso.

L’accusato ha contestato l’addebito, mentre che AC

1.

, non imputato, ha dichiarato di avere probabilmente ricevuto lui questa

targa manomessa assieme ad altre (verbale dibattimentale, pag. 23), ma di non

averne mai fatto uso.

In assenza di migliori riscontri, la Corte ha

rilevato che il solo possesso di una targa manomessa non è ancora costitutivo

del reato di cui all’art. 97 LCS, ragione per cui ha prosciolto l’imputato

dall’addebito.

39.

Infine, già si è detto (consid. 19) che AC 2 va prosciolto

dall’imputazione di esposizione a pericolo della vita altrui (punto 17 AA).

L. Le pene

40.

Così accertate le responsabilità degli accusati, va stabilita la

pena a loro carico secondo i criteri di cui all’art. 63 CP, che stabilisce che

il giudice commisura la sanzione alla colpa del reo, tenendo conto in

particolare dei motivi a delinquere, della vita anteriore, e delle sue

condizioni personali.

Per l’art. 68 cifra 1 CP quando per uno o più

atti l’autore incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo

condanna alla pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata.

Un ulteriore motivo di aumentare la pena è dato

dall’art. 67 cifra 1 CP, qualora l’autore sia condannato alla reclusione o alla

detenzione per un nuovo reato commesso allorché non erano ancora trascorsi 5

anni dall’avvenuta espiazione, totale o parziale, di un’altra pena di

detenzione o di reclusione.

41.

Il primo rilievo fatto dalla Corte è quello dell’oggettiva gravità

dei reati commessi dagli accusati. Vi è in effetti il riscontro di una lunga

serie di furti in danno di attività commerciali, eseguiti con lucida

professionalità, senza lasciare tracce di sorta, e prelevando refurtiva spesso

importante per valore e quantità dei beni sottratti, nell’ordine di almeno fr.

700'000.--. Gli autori hanno delinquito con reiterazione e pervicacia, commettendo

più di 25 furti su di un arco di tempo di più di tre anni. L’esame delle date

dei furti rivela che essi con il tempo si sono intensificati, e solo

l’intervento delle forze dell’ordine, che li hanno colti in flagrante

nell’ultimo episodio, ha messo fine alla loro attività, ché di recesso

spontaneo non è mai stata questione per gli autori, anzi, essi hanno dato prova

di un preoccupante salto di qualità con l’ultimo clamoroso colpo.

Questo merita un discorso a sé per la notevole

pericolosità manifestata dagli autori nella circostanza, sia da un lato per

avere recato con sé un’arma di grande potenza di fuoco pronta all’uso, sia

d’altro canto per essersi dimostrati pronti, senza esitazione e con grande

spregiudicatezza, ad arrecare danni ingentissimi alla proprietà altrui pur di

raggiungere il proprio obiettivo. Spontaneo, è l’inquietante quesito volto a

sapere dove si sarebbe arrivati se anche questo furto fosse andato a buon fine.

Rimane la constatazione della tendenza all’escalation sia quo alla frequenza dei

furti (una quindicina solo nell’ultimo anno) che soprattutto, con l’ultimo

episodio, alla natura degli stessi.

L’agire degli autori in questa serie di reati

configura le circostanze aggravanti del reato commesso in banda, a riprova

della gravità della colpa degli autori e della predetta intensità del proposito

criminale. I fratelli ------ si sono riuniti in sodalizio per rubare a tempo

indeterminato, secondo un preciso disegno volto ad assicurare loro la almeno

parziale copertura del fabbisogno, per conseguire una sorta di reddito

accessorio da affiancare a quello delle attività lecite. In particolare, AC 2 si

garantiva con i furti la disponibilità di pneumatici da rivendere con la

parvenza dell’onestà e le attrezzature di cui dotare l’officina di cui sognava

e con cui svolgere saltuari lavori di manutenzione di giardini; AC1 aveva

necessità di procurarsi denaro contante per alimentare (a partire dal mensile

pagamento della pigione) la finzione di un menage normale con l’amica ______,

alla quale tante cose aveva sottaciuto. E’ fuori discussione, pertanto, che il

movente del loro agire era quello di procurarsi denaro per soddisfare le loro

esigenze, ancorché va riconosciuto che essi non hanno agito per indulgere al

lusso o per garantirsi un elevato tenore di vita, ma per sopperire a normali

esigenze economiche.

La completa disamina dell’aspetto soggettivo dei

reati mostra comunque che da questo profilo la gravità dell’agire dei prevenuti

è perfino peggiore di quanto risulti dalla materialità dei reati commessi.

Entrambi i prevenuti hanno da tempo raggiunto l’età della ragione, tanto da

avere valicato la soglia dei 40 anni di età, momento della vita in cui si può

guardare ai futuri obiettivi disponendo già di un certo spessore di esperienze,

e perciò degli elementi per una sorta di bilancio intermedio della propria

esistenza. Gli accusati sono entrambi pluripregiudicati, tanto da avere

trascorso in carcere una fetta significativa della loro esistenza, ed anche

recidivi giusta l’art. 67 CP. E’ sconsolante, e particolarmente grave agli

occhi della Corte, constatare che a dispetto di tutto il carcere già patito

essi siano ricaduti nella delinquenza prima ancora di avere scontato i 2/3

della condanna precedente. Addirittura, AC 1 è stato arrestato pochi giorni

dopo la teorica decorrenza dei 2/3 di pena, mentre che AC 2 aveva iniziato a

rubare circa 3 mesi prima di tale traguardo. Ciò la dice lunga sulla spaventosa

intensità del proposito criminale degli accusati, che non hanno esitato nel

commettere nuovi gravi reati neppure nella consapevolezza che ciò, oltre alla

pena per i nuovi fatti, avrebbe comportato per loro, la sicura revoca dello

sconto di 1/3 della pena precedente, ammontante a 3 anni e 2 mesi di reclusione

per AC 2 , e addirittura a 6 anni e 8 mesi di reclusione per AC 1 . Di scrupoli

o ripensamenti da parte loro nemmeno l’ombra. Alla consapevolezza di commettere

degli illeciti, gli accusati hanno (per esplicita ammissione) contrapposto la

constatazione delle difficoltà di guadagnarsi da vivere con l’onesto lavoro e

le asserite carenze dell’apparato statale nell’introduzione alla vita “normale”

per quelle persone che come loro hanno trascorso molto tempo in carcere,

scegliendo immediatamente di ricadere nella delinquenza. Delle difficoltà si

vuole qui dare atto, ci mancherebbe altro, ma ciò nonostante l’attitudine

mostrata dagli accusati denota l’inefficacia su di essi della sanzione

detentiva, la mancanza, sinora, di una seria volontà di cambiamento, e

legittima la constatazione che in loro vi è quanto meno il germe

dell’irriducibilità. Se fosse davvero tempo di bilanci intermedi, quello degli

accusati -come da loro onestamente riconosciuto in aula- condurrebbe a parlare

di vite sbagliate e di talenti (di cui essi non sono affatto privi) tristemente

sprecati.

Si constata poi che gli accusati non si sono

limitati a rubare, ma si sono dotati anche di un piccolo arsenale di armi

mortali (con le relative munizioni), a riprova della sicura pericolosità del

loro agire. A dispetto di ogni giustificazione degli accusati circa la

casualità delle circostanze dell’acquisizione di tali armi, rimane la

constatazione del fatto che l’arma da fuoco ha la funzione di colpire,

distruggere, ferire ed uccidere, e non è in tal senso lo strumento di chi vuole

solamente rubare o ricettare. In specie per AC 1 , già condannato per avere

intenzionalmente ucciso con un’arma da fuoco, la Corte ha ritenuto assai

riprovevole la commissione di infrazioni volte all’acquisizione e al possesso

di armi.

Agli altri reati secondari e di contorno (danneggiamenti,

violazioni di domicilio, abusi delle licenze e delle targhe, furti d’uso,

incendi di veicoli) la Corte non ha inteso attribuire un peso determinante,

ritenendoli il necessario contesto nel quale si è esplicata un’attività

criminosa biasimevole nel suo complesso. Un discorso a parte va però fatto per

la rapina commessa da AC 1 , reato che va censurato siccome di per sé più grave

del furto (o della ricettazione) in quanto commesso in danno di una persona, e

questo a dispetto degli asseriti propositi (enunciati nei verbali

predibattimentali) di non più ricadere in questo reato. La Corte ha quindi

ritenuto che AC 1 ha manifestato disponibilità a delinquere anche con un

correo diverso dal fratello, dimostrandosi così più disponibile all’illecito.

Essa ne ha in definitiva concluso che AC 1 è maggiormente colpevole rispetto

al fratello, sia per avere commesso più reati (per l’incendio intenzionale

della cella, ancorchè commesso in circostanze particolari e difficili per lui, per

i furti e soprattutto per la rapina commessi con un altro correo), che anche

per avere manifestato un ruolo trainante all’interno del sodalizio, come emerge

con chiarezza dalle deposizioni dibattimentali, in specie al riguardo del

brutto episodio del furto del bancomat di ___. Si giustifica pertanto, secondo

la Corte, una differenziazione delle pene, gravando AC 1 di una pena più lunga

rispetto a quella del fratello.

In queste circostanze è ben più difficile

individuare gli elementi di giudizio favorevoli agli accusati. Essi non

beneficiano di attenuanti specifiche ai sensi dell’art. 64 CP, che a giusta

ragione non sono state invocate, e possono accampare invero ben poche scusanti

anche nel novero dell’art. 63 CP. A loro favore la Corte ha comunque ritenuto

la confessione rilasciata in sede preprocessuale, che è significativa e che è

posta a fondamento di questo giudizio. E’ inoltre stato apprezzato il

comportamento processuale che, nei confronti della Corte, è risultato

improntato al dialogo, il che è stato ritenuto espressione quanto meno di buona

volontà da parte di prevenuti dichiaratisi sfiduciati nei confronti

dell’apparato giudiziario. Anche la durata

e le condizioni del carcere preventivo sofferto sono

state considerate, così come si è tenuto conto che alla pena pronunciata si

sommerà la revoca del terzo delle pene precedenti, nella misura indicata

poc’anzi.

42.

Dovendosi alfine giungere alla quantificazione della pena, in misura

corrispondente alla notevole colpa dei convenuti, la Corte vuole evidenziare

l’accresciuta difficoltà di tale decisione nel caso di specie.

Essa ben comprende che, stante comunque la

commissione di reati oggettivamente gravi, sarebbe da un lato assai facile

attribuire peso preponderante alla disastrosa situazione soggettiva degli

accusati, per certi versi addirittura impresentabile, ed attribuire loro la

patente di irriducibili delinquenti, giustificando così l’emanazione di pene

dell’ordine di grandezza di quella coerentemente richiesta dalla pubblica

accusa, che in tal senso aveva fatto menzione anche dell’eventualità

dell’internamento per delinquenti abituali.

A questa prima considerazione se ne devono però

sovrapporre altre, come la constatazione del fatto che l’intransigenza non ha

finora portato risultati apprezzabili con gli accusati, oppure la

considerazione del fatto che l’intento risocializzatore del legislatore penale,

quand’anche aleatorio in determinati casi, non può comunque essere disatteso e

che il significato della sanzione, alla quale si cumulerà per entrambi i

condannati una lunga revoca del residuo della precedente condanna, vuole sempre

essere quello di lasciare aperta la possibilità di un cambiamento, come

auspicato in aula dagli stessi ------ con proponimenti che la Corte ha voluto

ritenere sinceri.

Per tutti questi motivi, e considerate tutte le

circostanze, la Corte ha stabilito in 5 anni di reclusione per AC 2 e in 6

anni di reclusione per AC 1 , con per entrambi il computo del carcere

preventivo sofferto, le giuste pene per i reati loro ascritti.

A fronte dell’oggettività dei reati commessi sono

pene di sicura entità, ed è in tal senso evidente che per questi stessi fatti

la pena (ad esempio) per un giovane adulto incensurato sarebbe stata inferiore.

Per rapporto alla disastrosa situazione personale degli accusati, si tratta di

pene comunque non prive di severità, ma che la Corte spera possano essere

recepite da chi le deve subire non come l’espressione di una rappresaglia dello

Stato nei loro confronti, ma come il risultato di un equo processo.

M. Pretese

di parte civile, confische, sequestri, tasse e spese di giustizia

43.

Sulla scorta di costante giurisprudenza, la Corte deve ritenere che

le varie compagnie assicurative costituitesi parte civile per avere prestato

risarcimento alle vittime dei furti, non possiedano in realtà la qualifica di

parte civile nel procedimento penale, avendo esse pagato in base ad un obbligo

contrattuale, ed essendo pertanto solo indirettamente danneggiate dal reato.

Nulla muta a questo riguardo l’esistenza del diritto legale di surrogazione

istituito in loro favore dalla LCA, circostanza che le legittima semmai ad

agire direttamente nei confronti dell’autore del reato avanti al competente

foro civile, al quale esse devono pertanto essere demandate.

44.

Le persone direttamente danneggiate dai reati sono in prevalenza

state risarcite dalle proprie compagnie assicuratrici, e non hanno di

conseguenza avanzato pretese pecuniarie nei confronti degli accusati, e quindi

solo pochi privati (o enti) hanno formulato delle richieste risarcitorie:

44.1

PC con scritto del 15 marzo 2005 (doc. TPC 13) ha postulato

l’attribuzione di fr. 12'146.55 a seguito del furto della motocicletta BMW, poi

utilizzata per compiere il furto di ___.

Il richiedente, stanti gli atti, è molto

distratto o assai malvenuto, avendo dimenticato di fare menzione dell’avvenuto

risarcimento in suo favore di fr. 10'205.-- da parte della ___ Assicurazioni

(risultante dal doc. TPC 14), la cui richiesta risarcitoria è stata demandata

al foro civile per i motivi indicati al considerando precedente.

Ne deve essere lo stesso per la pretesa del PC,

non senza il rilievo del fatto che, nell’eventuale presenza del corrispondente

elemento soggettivo, la sua richiesta d’indennizzo non sarebbe lontana

dall’adempiere i requisiti della truffa processuale.

44.2

PC, vittima del furto delle targhe ___, in data 27 aprile 2005 (doc.

TPC 19) rivendica fr. 45.50 per spese di trasferta, fr. 50.-- per sostituzione

e montaggio targhe presso un non precisato garage in Italia, fr. 100.-- di

spese amministrative e fr. 2'000.-- per danni morali per l’impossibilità di

usare la vettura e per l’aggravamento delle condizioni di salute, che egli

definisce “precarie”, che il furto gli avrebbe causato.

Il reato in questione è contemplato al punto 6.7

dell’atto di accusa e i prevenuti sono stati prosciolti dall’addebito, motivo

per cui non vi può essere spazio per risarcimento di sorta in favore del

richiedente (art. 272 CPP).

44.3

La Sezione della logistica aveva inizialmente fatto menzione di un

danno di fr. 43'792.-- a seguito dell’incendio della cella delle carceri

pretoriali di Bellinzona, ancorché senza chiedere esplicitamente la condanna

dell’autore del reato al risarcimento di tale importo (classificatore 3.9.5,

sezione 82, doc. 82A).

In assenza di una distinta del danno assistita da

documenti giustificativi, permanendo il dubbio circa l’esistenza di eventuale copertura assicurativa, come pure circa la

possibilità della Sezione della logistica di formulare richieste risarcitorie

in proprio nome alla stregua di ente giuridico di per sé stante, anche questa

pretesa va demandata al foro competente.

45.

L’atto di accusa (pag. 15) fa menzione, in forma riassuntiva e con

il rinvio a separati atti (doc. 3.9.1, allegato 1 e 3.95, allegato 88, in

fine), del sequestro di numerosissimi oggetti asseritamente costituenti corpo

di reato,

Gli oggetti in rassegna sono in effetti in

prevalenza provento di reato, che nessuna delle parti lese ha sinora

rivendicato, o che non può più rivendicare essendo stata risarcita dalle varie

compagnie assicuratrici, alle quali tali oggetti spetterebbero di diritto, ma

che esse non sono verosimilmente in grado di identificare e/o non hanno

interesse a ritirare.

E’ però verosimile che, nella moltitudine di

oggetti sequestrati, vi siano anche oggetti di provenienza lecita, in particolare

effetti personali appartenenti a terze persone, quali la madre degli accusati o

______.

La Corte, già severamente impegnata dalle

questioni cruciali di questo processo, ha voluto evitare di rendere un giudizio

di dettaglio su ognuno degli oggetti sequestrati, cosa che avrebbe richiesto un

lungo lavoro in camera di consiglio e pagine intere per il solo dispositivo

concernente le confische.

Essa, per evidenti questioni di economia

processuale, ha preferito quindi esprimersi in termini flessibili, pronunciando

il principio della confisca di quanto provento di reato e del dissequestro

della rimanenza, nel rispetto dei diritti dei terzi di buona fede, che hanno

quindi facoltà di richiedere la restituzione di quanto di loro proprietà

46.

La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- e le spese processuali sono a

carico di AC 2 e AC 1 , con vincolo di solidarietà, in misura di 1/3 ciascuno.

La rimanenza è a carico dello Stato.

Rispondendo A. per

AC 1 , affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai n. 1.1.3., 1.4.1.,

1.4.2

, 1.4.4., 3. e 4., in modo parzialmente affermativo ai quesiti n. 1.1.,

1.1.2

, 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7.1., 1.8.2., 1.10.;

B. per AC 2

, affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai n. 1.1.3., 1.1.4.,

1.4

, 1.10., 3. e 4., in modo parzialmente affermativo ai quesiti n. 1.1.1.,

1.1.2

, 1.2., 1.3., 1.5.1., 1.5.2., 1.6.1., 1.7., 1.8.1., 1.8.2.;

visti gli art. 18,

21, 23, 35, 41, 58, 59, 63, 65, 67, 68, 69, 129, 139, 140, 144, 160, 186, 221

CP;

94.

e 97 LCStr;

33.

LArm;

19a LFStup;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

1.

AC

1.

é autore colpevole di:

1.1

ripetuto

furto aggravato

siccome commesso come associato ad un banda intesa a commettere

furti, oppure con un’arma da fuoco, oppure in modo particolarmente pericoloso,

per avere, tra il 6 ottobre 2000 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del Cantone

Ticino,

agendo in correità con AC 2 o con terzi,

alfine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, operando

generalmente con scasso,

in 28 occasioni, ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre,

cose mobili altrui, per un valore complessivo di almeno fr. 700'000.--;

1.2

ripetuto

danneggiamento

per

avere, tra il 6 ottobre 2000 e il 13 febbraio 2004,

in diverse località del Cantone Ticino, agendo,

in correità con AC 2 o con terzi,alfine di

commettere

i furti di cui sopra, in 28 occasioni

intenzionalmente deteriorato, distrutto, reso inservibili, cose altrui;

1.3

ripetuta

violazione di domicilio

commessa, tra il 16 dicembre 2000 e il 29 novembre 2003,

in diverse località del Cantone Ticino,

agendo in correità con AC 2 o con terzi,

alfine di commettere i furti di cui sopra, in 10 occasioni,

per essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli

aventi diritti nell’altrui proprietà;

1.4

rapina

per

avere, il 2 novembre 2003, agendo in correità con un terzo, commesso un furto

in danno di PL, usando violenza, minacciandola di un pericolo imminente alla

vita o all’integrità corporale, rendendola incapace di opporre resistenza,

sottraendole documenti personali, oggetti vari, nonché l’importo di complessivi

fr. 4'940.--;

1.5

ripetuto

furto d’uso

per

avere, tra il 23 novembre 2002 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del

Cantone Ticino, agendo in correità con AC 2 o con terzi, sottratto, per farne

uso, otto veicoli a motore;

1.6

ripetuto

abuso della licenza e delle targhe

per

avere, tra il 26 luglio 2002 e il 4 aprile 2003, in diverse località del

Cantone Ticino, in 5 occasioni, agendo singolarmente o in correità con AC 2 ,

sottratto e/o fatto uso e/o contraffatto delle targhe di controllo non

rilasciate a loro o a veicoli a loro intestati;

1.7

ripetuto

incendio intenzionale

per avere, tra il 2.11.2003 e il 15 luglio 2004, in diverse località del Cantone

Ticino, agendo in correità con il fratello AC 2 , intenzionalmente incendiato

tre veicoli a motore, nonché, singolarmente, la cella n. 13 presso le carceri

Pretoriali di Bellinzona provocando danni per fr. 43'792;

1.8

ripetuta

violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le

munizioni

per avere, agendo singolarmente o in correità con AC 2 , senza

essere al beneficio della necessaria autorizzazione d’acquisto e del relativo

porto d’armi:

1.8.1

in

epoca imprecisata, acquistato da ignoti, il fucile a pompa marca Franchi n___; la pistola Smith & Wesson cal. 38

n. ___la pistola Taurus 44

Magnum n___; 11 CARTUCCE CAL.

12.

MARCA Rottweil Brenneke, 2 cartucce cal. 12 marca Rottweil Express a

pallettoni, 10 colpi cal. 44 Remington; 4 cartucce marca Rottweil ca.12/67,5;

38.

colpi cal. 44 Magnum marca UMC e 2 colpi cal. 38 special UMC, senza

stipulare il previsto contratto di compravendita;

1.8.2

il

13.

febbraio 2004 portato fuori dalla loro dimora il fucile a pompa Franchi

carico e le relative munizioni in occasione dei fatti di cui al punto n. 1.33;

1.9

ripetuta

ricettazione

per

avere, fra la fine del 1997 e il 14 febbraio 2004, agendo in correità con AC 2 ,

1.9.1

acquistato

o ricevuto in dono da ignoti la pistola Taurus 44 Magnum n. ___ che sapeva, o comunque doveva presumere,

essere provento di un furto avvenuto il 1 dicembre 1997 ai danni dell’armeria PC

di ___;

1.9.2

acquistato

da ignoti, in tre occasioni, pneumatici, 2 stufe, apparecchi elettronici e

materiale vario per almeno fr. 30'000.--, che sapeva o comunque doveva

presumere, essere provento di furti avvenuti nelle circostanze di cui sub.

1.8

, 1.29. e 1.30. a.a.;

1.10

ripetuta

contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

per avere senza essere autorizzato,

tra ottobre 2002 e il 14 febbraio 2004,

acquistato un imprecisato quantitativo di hashish e marijuana,

e

come meglio descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

2.

AC

2.

é autore colpevole di:

2.1

ripetuto

furto aggravato

siccome commesso come associato ad un banda intesa a commettere

furti, oppure con un’arma da fuoco, oppure in modo particolarmente pericoloso, per

avere,

tra il 6 ottobre 2000 e il 13 febbraio 2004,

in diverse località del Cantone Ticino,

agendo in correità con AC 1 ,

alfine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, operando

generalmente con scasso,

in 25 occasioni, ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre,

cose mobili altrui, per un valore complessivo di almeno fr. 700'000.--;

2.2

ripetuto

danneggiamento

per

avere, tra il 6 ottobre 2000 e il 13 febbraio 2004,

in diverse località del Cantone Ticino,

agendo, in correità con AC 1 ,

alfine di commettere i furti di cui sopra,

in 25 occasioni intenzionalmente deteriorato,

distrutto, reso inservibili, cose altrui;

2.3

ripetuta

violazione di domicilio

commessa, tra il 16 dicembre 2000 e il 29 novembre 2003, in diverse

località del Cantone Ticino, agendo in correità con AC 1 , alfine di commettere

i furti di cui sopra, in 9 occasioni, per essersi introdotto indebitamente e

contro la volontà degli aventi diritti nell’altrui proprietà;

2.4

ripetuto

furto d’uso

per

avere,

2.4.1

tra

il 23 novembre 2002 e il 13 febbraio 2004, in diverse località del Cantone

Ticino, agendo in correità con AC 1 , sottratto, per farne uso, cinque veicoli

a motore;

2.4.2

il

24.

giugno 2003, a ___,

sottratto, per farne uso, il motoveicolo KTM targato ___a PC;

2.5

ripetuto

abuso della licenza e delle targhe

per

avere:

2.5.1

tra

il 26 luglio 2002 e il 4 gennaio 2003, in diverse località del Cantone Ticino,

in 4 occasioni, agendo in correità con AC 1 , sottratto e/o fatto uso e/o

contraffatto delle targhe di controllo non rilasciate a loro o a veicoli a loro

intestati;

2.5.2

tra

il 26 e il 28 gennaio 2004, alterato per farne uso la targa ___ intestata a PC;

2.6

ripetuto

incendio intenzionale

per avere, tra il 2 novembre 2003 e l'11 gennaio 2004,

in diverse località del Cantone Ticino, agendo in correità con AC 1 ,

intenzionalmente incendiato tre veicoli a motore;

2.7

ripetuta

violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le

munizioni

per avere, agendo in correità con AC 1 , senza essere al beneficio

della necessaria autorizzazione d’acquisto e del relativo porto d’armi:

2.7.1

in

epoca imprecisata, acquistato da ignoti, il fucile a pompa marca Franchi ___; la pistola Taurus 44 Magnum n. ___11 CARTUCCE CAL. 12 MARCA Rottweil

Brenneke, 2 cartucce cal. 12 marca Rottweil Express a pallettoni, 10 colpi cal.

44.

Remington; 4 cartucce marca Rottweil ca.12/67,5; 38 colpi cal. 44 Magnum

marca UMC, senza stipulare il previsto contratto di compravendita;

2.7.2

il

13.

febbraio 2004 portato fuori dalla loro dimora il fucile a pompa Franchi

carico e le relative munizioni in occasione dei fatti di cui al punto 1.33;

2.8

ripetuta

ricettazione

per

avere, fra la fine del 1997 e il 14 febbraio 2004,

agendo in correità con AC 1

2.8.1

acquistato

o ricevuto in dono da ignoti la pistola Taurus 44 Magnum n. ___che sapeva, o comunque doveva presumere,

essere provento di un furto avvenuto il 1 dicembre 1997 ai danni dell’armeria PC

di ___;

2.8.2

acquistato

da ignoti, in tre occasioni pneumatici, 2 stufe, apparecchi elettronici e

materiale vario per almeno fr. 30'000.--, che sapeva o comunque doveva

presumere, essere provento di furti avvenuti nelle circostanze di cui sub.

1.8

, 1.29. e 1.30. a.a.,

e

come meglio descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

3.

AC

1.

è prosciolto dalle imputazioni di:

3.1

ripetuto

furto aggravato per i fatti di cui sub. 1.10 e 1.11. AA;

3.2

ripetuto

danneggiamento in relazione agli episodi di cui sub. 1.8, 1.10, 1.11, 1.29 e

1.30

AA;

3.3

ripetuta

violazione di domicilio in relazione agli episodi di cui sub. 1.8, 1.10 e 1.29

AA;

3.4

ripetuta

rapina aggravata per i fatti di cui sub. 4.1. e 4.2. AA;

3.5

ripetuto

furto d'uso per i fatti di cui sub. 5.1, 5.2, 5.4, 5.7, 5.8, 5.11 e 5.12 AA;

3.6

ripetuto

abuso della licenza e delle targhe di controllo per i fatti di cui sub. 6.6. e

6.7

AA;

3.7

ripetuto

incendio intenzionale per i fatti di cui sub. da 7.1 a 7.3 e 7.5 AA;

3.8

ripetuta

violazione della LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni di cui

sub. 8.2. AA limitatamente al fatto di aver portato fuori dalla sua dimora le

pistole Taurus 44 Magnum e Smith&Wesson con relative munizioni, in

occasione dei fatti di cui ai punti 4.1. e 4.2. AA.

4.

AC

2.

è prosciolto dalle imputazioni di:

4.1

ripetuto

furto aggravato per i fatti di cui sub. 1.10., 1.11., 1.18., 1.20., 1.31. e 12.

AA;

4.2

ripetuto

danneggiamento in relazione agli episodi di cui sub. 1.8, 1.10, 1.11, 1.18,

1.

, 1.29, 1.30, 1.31 e 14. AA;

4.3

ripetuta

violazione di domicilio in relazione agli episodi di cui sub. 1.8, 1.10, 1.18,

1.29

e 13. AA;

4.4

ripetuta

rapina aggravata per i fatti di cui sub. 4.1., 4.2. e 4.3. AA;

4.5

ripetuto

furto d'uso per i fatti di cui sub. 5.1, 5.2, 5.4, da 5.7. a 5.9., da 5.11 a 5.14

e 15.1. AA;

4.6

ripetuto

abuso della licenza e delle targhe di controllo per i fatti di cui sub. da 6.5.

a 6.7. AA;

4.7

ripetuto

incendio intenzionale per i fatti di cui sub. da 7.1 a 7.3 e 7.5 AA;

4.8

esposizione

a pericolo della vita altrui per i fatti di cui sub. 17 AA;

4.9

ripetuta

violazione della LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni per i

fatti di cui sub. 8.1 AA limitatamente alla pistola Smith&Wesson e 2 colpi

cal. 38 special UMC, e sub. 8.2 AA per il fatto di aver portato fuori dalla sua

dimora le pistole Taurus 44 Magnum e Smith&Wesson con relative munizioni,

in occasione dei fatti di cui ai punti 4.1. e 4.2. AA.

5.

Di

conseguenza:

5.1

AC

1.

, essendo recidivo, è condannato alla pena di 6 (sei) anni di reclusione,

nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

5.2

AC

2.

, essendo recidivo, è condannato alla pena di 5 (cinque) anni di reclusione,

nella quale è computato il carcere preventivo sofferto.

6.

AC1

e AC 2 sono inoltre condannati al pagamento in solido della tassa di giustizia

di fr. 5'000.-- e delle spese processuali in ragione di 1/3 ciascuno, mentre

che la rimanenza è a carico dello Stato.

7.

Le

Pretese delle Parti Civili sono rinviate al foro civile.

8.

È

ordinata la confisca di tutti gli oggetti posti sotto sequestro ed indicati

quali corpi di reato nell’atto d’accusa mentre che il resto è dissequestrato.

9.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione

della sentenza integrale.

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 5'000.--

Inchiesta preliminare fr. 15'933.50

Spese diverse fr. 2'598.95

Testi fr. 247.20

Perizie fr. 5'918.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 29'797.65

===========

Distinta spese a carico di AC 1 :

Tassa di giustizia fr. 1'666.65

Inchiesta preliminare fr. 5'311.15

Spese diverse fr. 866.30

Testi fr. 82.40

Perizie fr. 1'972.65

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 33.35

fr. 9'932.50

===========

Distinta spese a carico di AC 2 :

Tassa di giustizia fr. 1'666.65

Inchiesta preliminare fr. 5'311.15

Spese diverse fr. 866.30

Testi fr. 82.40

Perizie fr. 1'972.65

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 33.35

fr. 9'932.50

===========

La rimanenza a carico dello Stato

Intimazione a:

-

-

e alle Parti civili:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

3.

PC 3

4.

PC 4

5.

PC 5

6.

PC 6

7.

PC 7

8.

PC 8

9.

PC 9

10.

PC 10

11.

PC 11

12.

PC 12

13.

PC 13

14.

PC 14

15.

PC 15

16.

PC 16

17.

PC 17

18.

PC 18

19.

PC 19

20.

PC 20

21.

PC 21

22.

PC 22

23.

PC 23

24.

PC 24

25.

PC 25

26.

PC 26

27.

PC 27

28.

PC 28

29.

PC 29

30.

PC 30

31.

PC 31

32.

PC 32

33.

PC 33

34.

PC 34

35.

PC 35

36.

PC 36

37.

PC 37

38.

PC 38

39.

PC 39

40.

PC 40

41.

PC 41

42.

PC 42

43.

PC 43

44.

PC 44

45.

PC 45

46.

PL 1

47.

PL 2

48.

PL 3

49.

PL 4

50.

PL 5

51.

PL 6

52.

PL 7

53.

PL 8

54.

PL 9

55.

PL 10

56.

PL 11

57.

PL 12

58.

PL 13

59.

PL 14

60.

PL 15

61.

PL 16

62.

PL 17

63.

AS 1

64.

AS 2

65.

AS 3

66.

AS 4

67.

AS 5

68.

AS 6

69.

AS 7

70.

GI 1

71.

GI 2

72.

TE 1

73.

TE 2

74.

TE 3

75.

TE 4

76.

TE 5

77.

TE 6

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster