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Decisione

72.2004.164

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 ottobre 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

138 Cifra 2 CP (in combinazione con l'art. 172 CP);

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 174/2004 del 17 dicembre 2004, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore di fiducia

avv. DF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 17:00.

È pervenuta alla Corte:

- l’istanza

di notifica delle pretese di risarcimento da parte dell’avv. RC 1, a nome della

PC Cassa Malati PC 1 (doc. TPC 22).

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa, rilevando come nella

fattispecie sussistano i presupposti della forma qualificata del reato di

appropriazione indebita.

Considerato dunque il risultato della perizia

psichiatrica, propone la condanna dell’accusato alla pena detentiva di mesi

trenta da porsi al beneficio della sospensione condizionale parziale per anni

due, con espiazione di mesi sei.

Al condannato deve essere imposto un periodo di

prova di anni tre.

Chiede inoltre che, oltre a tale pena detentiva,

venga pronunciata la misura del trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP.

Postula che a tale misura venga combinata un’assistenza riabilitativa che, come

auspicato dal perito, debba fondarsi su di un piano di pagamento dei debiti a

tempo indeterminato. Chiede infine che le pretese della PC Cassa Malati PC 1

vengano accolte integralmente.

§ Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità, la

figura e la vita anteriore del suo patrocinato. Deplora che nonostante i tentativi

fatti, non si sia potuto trovare un accordo per un risarcimento con la PC Cassa

Malati PC 1.

In diritto contesta l’imputazione di ripetuta

appropriazione indebita qualificata.

Vista la collaborazione del suo assistito, il

lungo tempo trascorso dalla commissione del reato, nonché dalla cessazione

degli atti illeciti, peraltro commessi in stato dapprima di lieve, poi media

scemata imputabilità, chiede che il suo patrocinato venga condannato alla pena

detentiva di anni due, sospesa condizionalmente ex art. 42 CP.

Non si oppone alla pronuncia di misure

terapeutiche e riabilitative. Non contesta le pretese della PC Cassa Malati PC

1.

Posti dalla Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore

colpevole di ripetuta appropriazione indebita

di complessivi fr. 3'102'680.20,

a

__________ nonché in altre località in Svizzera ed all’estero,

nel

periodo maggio 1997 - giugno 2002?

1.1. trattasi

d’infrazione aggravata siccome commessa nell’esercizio di una

professione/attività, quella d’assicurazione, soggetta ad autorizzazione?

e meglio come

descritto nell’atto di accusa?

Considerandi

2.

ha agito in stato di scemata imputabilità?

3.

può

beneficiare della sospensione condizionale?

4.

deve

essere sottoposto a una misura, e se sì, quale?

5.

deve un risarcimento alla PC Cassa Malati PC 1?

6.

deve essere ordinata la confisca:

6.1

del saldo

attivo della relazione bancaria n. (rubrica “”) intestata a AC 1

presso __________?

6.2

della carta __________

n. intestata a AC 1?

Considerando, in

fatto ed in diritto

- che, sui

fatti descritti nell'atto d'accusa, AC 1 è confesso sin dal giorno in cui, il

13.6

, si è autodenunciato al Ministero pubblico, dopo essersi reso conto

che le malversazioni da lui operate tra il maggio 1997 e l'inizio del giugno

2002.

in danno della sua datrice di lavoro Cassa malati PC 1 stavano per essere

scoperte;

- che,

all'atto in cui si è presentato al Ministero pubblico,

egli ha

prodotto al Magistrato inquirente, sottoforma di tabella, una ricostruzione

cronologica completa dei suoi indebiti atti di disposizione (commessi tramite

bonifici e/o prelievi), tabella

che, in sede d'istruttoria formale, è stata

verificata dall'Efin

che l'ha trovata sostanzialmente esatta, con il

che è pacifico

che AC 1 ha sottratto, nel suindicato periodo, dal

suo conto privato c/o __________, nr. (sottorubrica Cassa malati PC 1),

omettendo di riversarli alla Cassa, in totale

fr. 3'102'680.20;

- che, in

tali condizioni, è pacifico e incontestato che AC 1 ha commesso il reato di

ripetuta appropriazione indebita, avendo convertito, in ripetute occasioni e

per l'importo citato, a proprio indebito profitto, danaro a lui affidato invece

di rimetterlo, per via bancaria, alla Cassa malati PC 1;

- che il

patrocinatore di AC 1 ha invece contestato che il suo assistito abbia commesso

il suddetto reato nella forma qualificata, ovvero, come gli imputa l'atto

d'accusa, "nell'esercizio di una professione/attività, quella

d'assicurazione, soggetta ad autorizzazione";

- che, a

mente della sottoscritta Presidente, AC 1 ha commesso il reato di ripetuta

appropriazione indebita nella forma semplice e non in quella aggravata imputata

nell'atto d'accusa e ciò sostanzialmente perché egli, agendo come ha agito

quale rappresentante della Cassa, non ha leso gli interessi del __________,

tantomeno quelli degli assicurati (bene giuridico protetto dal regime

autorizzativo previsto dalle norme della LAMal e della Legge federale sulla

sorveglianza delle imprese di assicurazione), bensì ha danneggiato il

patrimonio della Cassa da lui rappresentata (ed in aula AC 1 ha altresì reso

verosimile di avere, con le sua malversazioni, intaccato solo parte degli utili

percepiti dalla PC 1 sulla scorta della convenzione); versando al

rappresentante della __________ le quote dovute a norma dell'art. 5 della Convenzione,

il Comune di __________ ha, a non averne dubbio, adempiuto alle proprie

obbligazioni, col che il diritto degli assistiti alle prestazioni sanitarie

previste all'art. 3 della Convenzione è diventato esigibile, indipendentemente

dal fatto che AC 1 abbia riversato alla Cassa solo parte delle somme incassate a

titolo di premio (cfr. anche, al riguardo la DTF 120 IV 182, nota alle parti);

- che,

nella commisurazione della pena, incide assai la conclusione cui è giunto il

perito psichiatrico, dr. PE 1, che ha riconosciuto a AC 1 di aver commesso il

reato ascrittogli in stato di scemata imputabilità di grado lieve nel periodo

agosto 1997 - agosto 1998 e di grado medio nel successivo periodo e fino al

maggio - giugno 2002; pure incidono sulla commisurazione della pena il fatto

che AC 1 viene giudicato a oltre cinque anni dalla sua autodenuncia, che egli

ha collaborato nella ricostruzione delle sue malversazioni, che è incensurato e

che dopo il giugno 2002 egli sembra aver reimpostato la sua vita affettiva e

professionale in modo ordinato; pesa al contrario la circostanza che egli abbia

solo parzialmente aderito alle conclusioni del perito psichiatrico che, data la

particolare gravità della patologia che ha portato AC 1 a pesantemente

delinquere (quella del gioco patologico compulsivo comunque instauratosi su un

disturbo della personalità di tipo narcisistico e borderline), ha raccomandato

sia il trattamento ambulatoriale a lungo termine sia l'allestimento e la messa

in esecuzione di un programma di pagamento dei debiti, provvedimenti senza i

quali il pericolo di ricaduta nel gioco patologico compulsivo è tuttora

presente e concreto (cfr. perizia psichiatrica in atti sub AI 141 e verbale del

dibattimento);

- che,

tutto ben pesato, è parso adeguato alla gravità del reato commesso condannare AC

1.

ad una pena detentiva che viene, facendo un considerevole sforzo, compressa

fino alla soglia dei due anni, di guisa da non costringere l'incensurato AC 1

all'espiazione in carcere dopo ormai 5 anni e quattro mesi dai fatti; aldilà di

detta pena (per la quale sono date le condizioni della sospensione condizionale

ex art. 42 CP, con la fissazione di un periodo di prova di anni tre) ciò che è

più importante è l'adozione in questa sede di quei provvedimenti terapeutici e

riabilitativi, caldeggiati dal perito, che soli possono contenere il rischio

testé evocato di ricaduta in comportamenti patologici e quindi delinquenzuali;

- che, in

tali condizioni, richiamate nel dettaglio le dichiarazioni rese in aula dal dr.

PE 1 a completazione del suo rapporto peritale (cfr. verbale del dibattimento

p. 3) dalle quali emerge:

- che il

trattamento ambulatoriale cui si è sottoposto AC 1 nel periodo luglio 2002 -

dicembre 2003, è stato di troppo breve durata, per cui esso deve essere

riavviato e continuato a lungo termine, esso potrà essere considerato terminato

solo su preavviso di un esperto esterno (psichiatra) e non su decisione del

terapeuta;

- che

altresì è di vitale importanza la messa a punto e in esecuzione, con l'assistenza

di una figura professionale, di un programma di pagamento dei debiti a vita

(naturalmente con rate mensili commisurate alla capacità finanziaria odierna e

futura di AC 1); ne deriva che nei confronti di AC 1 deve quindi essere

ordinata la misura del trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, assortita con

la misura dell'assistenza riabilitativa ai fini dell'allestimento e della messa

in esecuzione del suddescritto programma di pagamento dei debiti (per

l'ammontare dei quali si rinvia ai documenti in atti sub doc. TPC 21, che

portano, suntivamente, su 22 atti di carenza di beni per un totale di fr.

2'400'000.- circa, cui è da aggiungere il credito della PC 1);

- che è

ordinata la confisca del residuo in conto c/o __________ nr. e della carta di

credito __________;

- che, per

finire, hanno da essere accolte le pretese della PC Cassa malati PC 1, con

conseguente condanna di AC 1 a risarcire il danno causato, ammontante a fr.

3'102'680.20, nonché a rifondere fr. 31'346.70 più gli interessi legali per

spese di patrocinio.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti posti, tranne al quesito no. 1.1;

visti

gli art. 12, 19, 40, 42, 43, 44, 47, 48a, 49, 63,

69, 70, 138 cifre 1 e 2 CP; 9 e segg., 265 e segg. CPP e 39 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di

ripetuta appropriazione

indebita

per

avere,

agendo in danno della Cassa Malati PC 1,

indebitamente

sottratto averi patrimoniali a lui affidati

per un importo complessivo di fr. 3'102'680.20,

convertendoli a proprio indebito profitto,

a __________

nonché in altre località in Svizzera e all’estero,

nel

periodo maggio 1997 - giugno 2002,

e

meglio come descritto all’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

2.

AC 1 è prosciolto dall’imputazione di aver

commesso il suddetto reato nella forma qualificata.

3.

Di

conseguenza, avendo agito in stato di scemata

imputabilità,

AC

1.

è condannato:

3.1

alla

pena detentiva di anni 2 (due);

3.2

a

versare alla PC Cassa Malati PC 1,

a titolo di risarcimento del danno causato,

l’importo di fr. 3'102'680.20, nonché l’importo di fr. 31'346.70

per spese legali, più interessi del 5% a far

tempo dalla data

della presente sentenza.

4.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è

impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

5.

Nei confronti del condannato è ordinato il trattamento ambulatoriale

ex art. 63 CP. Egli è altresì sottoposto all’assistenza riabilitativa in vista

di mettere a punto e quindi in esecuzione un programma di pagamento dei debiti,

come indicato dal perito psichiatrico dr. med. PE 1.

6.

È ordinata la confisca del saldo attivo

della relazione bancaria n. (rubrica) intestata a AC 1 presso __________,

nonché della carta __________ n. intestata a AC 1.

7.

La

tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese processuali

sono a carico del condannato in ragione di 4/5 e dello Stato per il rimanente

quinto.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 200.--

Perizia fr. 6'750.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 7'500.--

===========

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 400.--

Inchiesta

preliminare fr. 160.--

Perizia fr. 5'400.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 40.--

fr. 6'000.--

===========

Il

rimanente a carico dello Stato

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

3.

PE 1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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