72.2004.169
stupefacenti (eroina)
2 febbraio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
72.2004.169
Data decisione, Autorità:
02.02.2005, PENAL
Titolo:
stupefacenti (eroina)
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 LSTUP
Incarto n.
72.2004.169
Lugano,
2 febbraio 2005/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Mauro
Ermani
Segretaria:
Orsetta Bernasconi,
vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 14 ottobre 2004;
prevenuto colpevole
di:
infrazione alla LF sugli stupefacenti,
aggravata,
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che
sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
il 12.07.2004 alla stazione di,
previo accordo telefonico intervenuto il giorno
precedente,
detenuto, trasportato e venduto a __________,
un pane di 498,9 grammi netti di eroina con un
grado di purezza del 23,6% al prezzo di fr. 13'500.--,
sapendo che la stessa era destinata alla
vendita/messa in commercio in Ticino,
sostanza sequestrata lo stesso giorno dalla
Polizia alla stazione di, in possesso di __________;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art.
Fatti
19 cifra 2 LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 179/2004 del 21 dicembre 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. __________.
§ L'interprete IE 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:05.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
confermato l’atto di accusa, conclude chiedendo che l’accusato venga condannato
alla pena di 2 (due) anni e 4 (quattro) mesi di detenzione e alla pena
accessoria dell’espulsione per la durata di 5 (cinque) anni.
§ Il Difensore, il quale sottolineando la giovane età
dell’accusato, conclude chiedendo la riduzione della pena richiesta dal PP che
in ogni caso dev’essere inferiore ai 17 mesi e sospesa condizionalmente. Subordinatamente
chiede, in applicazione degli art. 100ss CP, che venga decisa una misura
sostitutiva della pena privativa di libertà.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. E’ autore
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
detenuto,
trasportato e venduto 498,9 grammi di eroina
(grado di
purezza del 23,6%)?
1.1.1. trattasi di
infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o
doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie
persone,
e meglio come descritto dall’atto di accusa?
Considerandi
2.
Può
beneficiare dell’attenuante della giovane età?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
3.1
privativa della
libertà?
3.2
d’espulsione?
4.
Deve
essere ordinata una misura sostitutiva alla pena privativa della libertà?
5.
Deve subire la confisca di:
5.1
telefono
cellulare Nokia 3220 con inserita carta SIM?
5.2
1 taxcard da
fr. 20.--?
5.3
3 biglietti?
5.4
blocco con
biglietti adesivi Bublikon?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo
affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 3 e 4;
visti gli art. 18, 36,
41, 55, 58, 63, 64, 65, 68, 69 CP;
19.
n. 2 LS;
9.
segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che
sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone
per avere, senza essere autorizzato,
venduto 498,9 grammi di eroina (grado di purezza
del 21,4%),
e meglio come descritto nell’atto di accusa.
2.
Di
conseguenza AC 1, vista la giovane età, è condannato:
2.1
alla pena di
27.
(ventisette) mesi di detenzione (a valere quale pena totalmente addizionale
a quella di 42 giorni di detenzione inflittagli in data 12.10.2004 dal Bezirksanwaltschaft
di) nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2
all’espulsione
dal territorio svizzero per un tempo di 5 (cinque) anni;
2.3
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali.
3.
Deve subire
la confisca di:
3.1
1 telefono
cellulare Nokia 3220 con inserita carta SIM;
3.2
1 taxcard da
fr. 20.--;
3.3
tre
biglietti;
3.4
blocco con
biglietti adesivi Bublikon.
4.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
IE 1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 550.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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