72.2004.173
lesioni semplici - appropriazione semplice - furto - abuso impianto per l'elaborazione dati - truffa-falsità in documenti - sviamento della giustiza
21 aprile 2005Italiano120 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
72.2004.173
Data decisione, Autorità:
21.04.2005, PENAL
Titolo:
lesioni semplici - appropriazione semplice - furto - abuso impianto per l'elaborazione dati - truffa-falsità in documenti - sviamento della giustiza
ABUSO DI UN IMPIANTO PER L'ELABORAZIONE DI DATI
APPROPRIAZIONE SEMPLICE
FALSITÀ IN DOCUMENTI
FURTO
LESIONE SEMPLICE
REATO MANCATO
REATO TENTATO
SVIAMENTO DELLA GIUSTIZIA
TRUFFA
art. 21 CPS
art. 22 CPS
art. 123 cf. 1 CPS
art. 137 CPS
art. 139 cf. 1 CPS
art. 144 CPS
art. 146 CPS
art. 147 CPS
art. 186 CPS
art. 251 CPS
art. 304 CPS
Incarto n.
72.2004.173
72.2005.24
Lugano,
21 aprile 2005/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Locarno
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Greta Cipolla, lic.iur.
Sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 24 febbraio 2003 al 18 marzo 2003;
e dal 20 gennaio 2005;
prevenuto colpevole
di:
1. lesioni
semplici
per avere
tra novembre 2001 e febbraio 2003,
a Riazzino,
intenzionalmente cagionato un danno alla salute
di PC 2,
e meglio per avere
agendo allo scopo di mettere a disagio ossia in
stato di paura e soggezione la vittima, abitante nello stesso immobile, di cui
era geloso e per la quale provava sentimenti di attrazione,
violato ripetutamente il domicilio di PC 2,
introducendosi a mano di una chiave d'entrata precedentemente sottratta, o
tentando di introdursi, nell'appartamento di quest'ultima nonché appropriandosi
in queste occasioni di oggetti di proprietà della vittima, e meglio come
indicato sub. 2, 3.1, 4.1 e 7,
nonché azionato in più occasioni il campanello
dell'abitazione di PC 2 per disturbarne la tranquillità,
provocando in tal modo a quest'ultima disturbi
psicofisici, segnatamente uno stato di depressione e di ansia, che hanno
richiesto cure medicamentose e psicoterapiche ad opera di un medico psichiatra;
2. appropriazione
semplice, ripetuta
per essersi
a Riazzino,
a scopo di indebito profitto,
appropriato di cose mobili altrui
e meglio per avere nelle seguenti circostanze
2.1. tra
settembre e inizio novembre 2001
prelevato dapprima dalla bucalettere di PC 2 la
chiave dell'appartamento di quest'ultima allo scopo di introdursi nello stesso
in sua assenza e soddisfare in tal modo il proprio desiderio di conoscerne le
abitudini e modi di vita, riponendo poi la chiave di nuovo nella bucalettere,
nonché
sottratto poi da un armadietto sito all'entrata
dell'appartamento di PC 2, approfittando di una momentanea assenza di quest'ultima,
la chiave (di scorta) Kaba __________, allo scopo di poter accedere
all'appartamento in qualsiasi momento (chiave non recuperata);
2.2. nel
gennaio 2002,
prelevato dalla bucalettere di PC 2 un invio
postale contenente la Postcard n. __________ intestata a PC 2, appropriandosi della
stessa ed utilizzandola per i rifornimenti di carburante di cui sub. 6.1;
3. furto,
ripetuto, consumato e tentato,
per avere
tra novembre 2001 e febbraio 2003,
a Riazzino e Tenero,
per procacciare a sé un indebito profitto,
sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre,
al fine di appropriarsene cose mobili altrui,
e meglio nelle seguenti circostanze
3.1. per
avere,
dopo essersi introdotto nell'appartamento di PC 2
a Riazzino avvalendosi della chiave sottratta in precedenza,
sottratto i seguenti oggetti:
il 04.11.2001: un anello in oro giallo con
incastonato un diamante, riportante all'interno l'incisione "6.1.94 __________
", del valore di CHF 500.--, successivamente rivenduto ad un'oreficeria;
nel dicembre 2001: un ciondolo in oro giallo con incastonata
una pietra blu del valore di CHF 1'000.--, poi venduto (senza pietre) alla __________
di Locarno per CHF 49.--;
nel dicembre 2001: una catenella in argento con
ciondolo a forma di cuore con incastonato un diamante, di valore imprecisato,
la cui destinazione non ha potuto essere accertata;
il 25.03.2002: una catenina in oro semplice, un
ciondolo in oro a forma di delfino, un ciondolo in oro a forma di cuore, un
ciondolo in oro a forma di maialino, un ciondolo in oro a forma di
tettarella, un lingottino d'argento, e due monete antiche, refurtiva di valore
imprecisato, parzialmente recuperata presso terzi e presso l'abitazione
dell'accusato;
il 26.03.2002: un impianto video di sorveglianza
(videocassetta e microcamera __________), refurtiva recuperata limitatamente
alla microcamera;
3.2. per
avere
allo scopo di sottrarre cose mobili altrui,
tentato di introdursi nell'appartamento di PC 2, forzandone la porta d'ingresso
nelle seguenti occasioni:
il 14.07.2002, facendo uso della propria forza,
il 03.02.2003, facendo uso di un cacciavite;
3.3. per
avere
nel corso del 2002,
dopo essersi impossessato della chiave
prelevandola da un cassetto della scrivania dell'ufficio contabilità della
ditta PL 1 di Tenero, sua datrice di lavoro,
sottratto dalla cassaforte murale in due distinte
occasioni le somme di CHF 40.-- e CHF 60.-- (refurtiva recuperata mediante
compensazione con l'ultimo stipendio);
3.4 per avere
il 27.04.2002,
approfittando della momentanea assenza
dell'addetto al rifornimento del distributore automatico di bevande calde sito
presso la ditta PL 1 ma di proprietà della ditta PL 2 di Barbengo,
sottratto dall'apposita cassetta interna la somma
di CHF 400.-- (refurtiva recuperata mediante compensazione con l'ultimo
stipendio), richiudendo poi a chiave il distributore e gettando la chiave in un
cassonetto della spazzatura;
3.5. per avere
il 02.12.2002,
dopo aver notato una vettura Honda Logo targata __________
parcheggiata nei pressi della ditta PL 1,
sottratto dalla stessa il portamonete lasciato
incustodito sul sedile anteriore destro, di proprietà di PC 1, appropriandosi
in tal modo dell'importo di CHF 130.-- in esso contenuto, trattenendo altresì
le carte EC UBS n. __________ e Manor intestate alla parte civile, di cui ha
fatto uso nelle circostanze di cui sub. 6.2, e gettando il resto;
3.6. per avere
il 04.01.2003,
dopo aver notato una vettura Opel Corsa targata __________
parcheggiata presso la ditta PL 1,
sottratto dalla stessa il portamonete lasciato
incustodito sul sedile anteriore destro, di proprietà di PL 3, appropriandosi
in tal modo dell'importo di CHF 200.-- in esso contenuto (refurtiva recuperata
dalla parte civile tramite la ditta PL 1, che ha dedotto la somma dall'ultimo
stipendio dell'accusato), trattenendo altresì una carta Postcard intestata alla
parte civile, di cui ha fatto uso nelle circostanze di cui sub. 6.3, e gettando
il resto;
4. danneggiamento
per avere
deteriorato o distrutto cose altrui
e meglio nelle seguenti circostanze
4.1. in
data indeterminata, comunque dopo il novembre 2001,
gettato due fotografie di PC 2, in precedenza
sottratte dall'appartamento di quest'ultima;
4.2. il 02.12.2002,
nelle circostanze di cui sub. 3.5,
gettato in un cassonetto della spazzatura il
portamonete nonché alcuni documenti (carta d'identità) ivi contenuti
precedentemente sottratti a PC 1;
4.3. il 04.01.2003,
nelle circostanze di cui sub. 3.6,
gettato il portamonete nonché alcuni documenti
(carta d'identità) ivi contenuti precedentemente sottratti a PL 3;
5. truffa,
ripetuta, tentata e mancata
per avere
a scopo di indebito profitto,
tentato di ingannare con astuzia persone,
affermando cose false o dissimulando cose vere, al fine di indurle ad atti
pregiudizievoli al patrimonio proprio,
e meglio per avere nelle seguenti circostanze
5.1. il
14.01.2002,
a Riazzino,
ordinato presso la ditta __________ un set PC
portatile del valore di CHF 3'311.95, utilizzando la relativa cartolina di
ordinazione estrapolata da un catalogo sottratto nell'appartamento di PC 2,
sottoscrivendo l'ordinazione con la falsa firma di quest'ultima;
ritenuto che il tentativo di truffa è stato
scoperto allorquando la citata ditta ha chiesto alla cliente il versamento di
un acconto;
5.2. nel gennaio 2002,
a Bellinzona,
dichiarato contrariamente al vero ad una
funzionaria della Posta che a debito dei propri conti postali erano stati
effettuati dei prelievi abusivi, allo scopo di ottenere dalla Posta il rimborso
della somma complessiva di CHF 1'778.90, che aveva portato in dare i suoi conti
postali,
ritenuto che, a seguito delle indicazioni
ricevute dalla funzionaria postale, l'accusato procedeva in data 16.01.2003 a
sporgere denuncia penale dinanzi alla Gendarmeria di Locarno, e meglio nelle
circostanze di cui sub 9, e che nel proseguo del procedimento si scopriva che
l'autore dei prelievi era il denunciante medesimo;
6. abuso
di un impianto per l'elaborazione di dati
per avere
nel Locarnese ed in altre località in Ticino e
Svizzera,
tra marzo e dicembre 2002,
a scopo di indebito profitto,
servendosi in modo abusivo di dati, influito su
un procedimento elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e
provocato in tal modo, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un
trasferimento di attivi a danno di altri,
e meglio per avere
6.1. facendo uso della Postcard n. __________ intestata a PC 2, carta
precedentemente sottratta dalla bucalettere di quest'ultima nelle circostanze
di cui sub. 2.2, e servendosi del codice PIN rinvenuto nella scrivania della
parte civile, pagato rifornimenti di carburante per complessivi CHF 207.45.--,
e meglio nelle seguenti circostanze:
a __________, il 10.03.2002 (ore 21:49), presso
il distributore __________: CHF 31.--;
a __________, il 25.03.2002 (ore 19:41), presso
il distributore __________ (__________): CHF 40.--;
a __________, il 26.05.2002 (ore 23:47), presso
il distributore __________, CHF 50.—;
a __________, il 27.05.2002 (ore 19:02), presso
il distributore __________ (__________): CHF 36.--;
a__________, il 04.06.2002 (ore 00:15 e 00:18),
presso il distributore __________: CHF 1.35 e CHF 49.10.-;
6.2. facendo uso della carta EC UBS n. __________ rispettivamente della
carta Manor intestate a PC 1, carte contenute nel portamonete sottratto dalla
vettura di quest'ultima nelle circostanze di cui sub. 3.5, e servendosi del
codice PIN dedotto dalla data di nascita risultante sulla carta di identità
della parte civile,
prelevato il 02.12.2002 con la carta EC UBS dal
bancomat di UBS SA Locarno denaro per complessivi CHF 5'990.--, denaro
destinato ad acquisti personali e al pagamento di arretrati,
nonché
pagato con la carta Manor rifornimenti di
carburante e/o acquisti di merce per complessivi CHF 272.65.--, e meglio nelle
seguenti circostanze:
a__________, il 22.12.2002, presso la stazione __________:
rifornimento di carburante per CHF 51.60;
a __________, il 22.12.2002, presso la stazione __________:
CHF 51.25.--;
a __________, il 26.12.2002, presso la stazione __________:
CHF 54.35;
a __________, il 29.12.2002, presso la stazione __________:
CHF 54.35.--;
a __________, il 30.12.2002, presso la stazione __________:
CHF 61.10.--;
6.3. facendo uso di una carta Postcard intestata a PL 3, carta contenuta
nel portamonete sottratto dalla vettura di quest'ultima nelle circostanze di
cui sub. 3.6, e servendosi del codice PIN pure rinvenuto all'interno del
portamonete,
effettuato il 04.01.2003 presso l'Ufficio postale
di Tenero due prelievi per complessivi CHF 1'000.--, denaro destinato ad
acquisti personali e al pagamento di arretrati (refurtiva recuperata dalla
parte civile tramite la ditta PL 1, che ha dedotto la somma dall'ultimo
stipendio dell'accusato);
7. violazione
di domicilio, ripetuta
per essersi
indebitamente e contro la volontà dell'avente
diritto,
ripetutamente introdotto nell'appartamento di PC
2, e segnatamente nelle circostanze di cui sub. 2.1, 3.1, 4.1 e 5.1;
8. falsità
in documenti
per avere
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub.
5.1,
al fine di nuocere al patrimonio altrui e di
procacciare a sé un indebito profitto,
formato un documento falso, facendone altresì
uso, inserendo i dati personali di PC 2 e falsificandone la firma, ovvero
apponendo la firma falsa di quest'ultima, su una cartolina di ordinazione della
ditta Ackermann allo scopo di ottenere l'invio di un set PC del valore di CHF
3'311.95;
9. sviamento
della giustizia
per avere
il 16.01.2003,
a Locarno,
fatto all'autorità una falsa denuncia per un atto
punibile ch'egli sapeva non commesso,
e meglio
per avere
allo scopo di chiedere ed ottenere poi il rimborso
dalla Posta,
sporto dinanzi alla Gendarmeria di Locarno
denuncia penale contro ignoti per titolo di abuso di un impianto per
l'elaborazione dei dati, asserendo contrariamente al vero che a debito del suo
conto giallo n. __________ rispettivamente del suo conto deposito n. __________
erano stati effettuati, nel periodo 21-27.12.2002, prelievi abusivi presso i
postomat di Tenero, Sion, Airolo, Chiasso e Como per complessivi CHF 1'798.90,
mentre in realtà tali prelievi erano stati da lui
effettuati;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti Art.
123 Cifra 1 CP, Art. 137 Cifra 1 CP, Art. 139 Cifra 1 CP, Art. 144 cpv. 1 CP, Art.
146 cpv. 1 CP, Art. 147 Cifra 1 CP, Art. 186 CP, Art. 251 Cifra 1 CP, Art. 304
Cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 182/2004 del 22 dicembre 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
E inoltre prevenuto colpevole di:
1. ripetuto
furto
per avere,
a scopo
di indebito profitto e al fine di appropriarsene, agendo in parte con scasso,
in ripetute occasioni,
sottratto
cose mobili altrui nelle seguenti circostanze:
A. in
correità con __________
1.1. a
Sion, in data imprecisata, del periodo invernale 2002/2003, sottratto a danno
di persona sconosciuta, una borsetta contenente un portamonete con Fr. 20.-,
tessere bancarie e documenti personali;
1.2. a
Sion, in data imprecisata tra maggio e giugno 2003, sottratto a danno di
persona sconosciuta un portamonete contenente una tessera bancaria e altri
documenti personali;
1.3. a
Losanna, in data 12.12.2004, previa rottura del vetro anteriore destro della
vettura Nissan Micra targata __________, sottratto a danno di __________ una
borsetta con effetti personali, Fr. 120.- in contanti, un apparecchio
fotografico marca Advantix del valore di Fr. 200.- nonché un natel Nokia 3410 e
a danno di __________ una borsa, un natel Nokia 3220, un portamonete contenente
Fr. 49.- nonché una sciarpa (refurtiva parzialmente recuperata e restituita
alle parti civili);
1.4. a
Losone, in data 18.12.2004, sottratto a danno di __________ una borsetta
con effetti personali e un natel Nokia nonché un paio di scarpe e un paio di
occhiali depositati all'interno della vettura BMW targata __________ aperta
utilizzando le chiavi contenute nella borsetta, per un valore totale
complessivo di Fr. 550.- (refurtiva parzialmente recuperata e restituita alla
parte civile);
1.5. a
Pazzallo, in data 01.01.2005, previa rottura del finestrino sinistro della
vettura Fiat Punto targata __________, sottratto a danno di __________ una
borsa contenente effetti personali e 30 CD e a danno di __________ una borsetta
contenente effetti personali e un natel Samsung per un valore complessivo
totale di Fr. 2'304.- (refurtiva parzialmente recuperata e restituita alle
parti civili);
1.6. a
Pazzallo. in data 01.01.2005, previa rottura del deflettore della portiera
anteriore destra della vettura Polo targata __________, sottratto a danno di __________
una borsetta con effetti personali e a danno di __________ una borsa contenente
indumenti, accessori, delle scarpe nonché un apparecchio fotografico Nikon
con relativa carta di memoria per un valore complessivo totale di Fr. 2'145.-
(refurtiva parzialmente recuperata e restituita alla parte civile __________);
1.7. a
Pazzallo, in data 01.01.2005, sottratto da una vettura con targhe italiane,
trovata aperta, a danno di persona non identificata, un natel Siemens M 50 con
inserita la carta Sim Wind per un valore complessivo totale imprecisato
(refurtiva recuperata e repertata presso l'Ufficio reperti);
B. singolarmente
1.8. a
Sion, in data 15.01.2004, sottratto a danno di __________ un mazzo di chiavi e
un natel Nokia 6610 (refurtiva parzialmente recuperata e restituita alla parte
civile; reato contestato dall'accusato che asserisce di avere rinvenuto la
refurtiva trovata in suo possesso all'interno della scuola);
2. ripetuto
danneggiamento
per avere, intenzionalmente danneggiato, distrutto o reso
inservibile la proprietà altrui nelle seguenti circostanze:
in
correità con __________
al fine
di commetterei furti di cui ai punti 1.3., 1.5., 1.6. e meglio:
2.1. a
Losanna in data 12.12.2004, a danno di __________, il vetro anteriore destro
della vettura Nissan Micra targata __________ (danni non quantificati dalla
parte civile);
2.2. a
Pazzallo, in data 01.10.2005, a danno di __________, il finestrino anteriore
sinistro della vettura Fiat Punto targata __________ (danni non quantificati
dalla parte civile);
2.3. a
Pazzallo, in data 01.01.2005, a danno di __________, il deflettore della
portiera anteriore destra della vettura VW Polo targata __________ (danni non
quantificati dalla parte civile);
3. ripetuto
tentato abuso di un impianto per l'elaborazione di dati
per
avere, per procacciarsi un indebito profitto servendosi in modo abusivo di
dati, tentato di influire su un processo automatico di trasmissione dati al
fine di provocare per mezzo dei risultati erronei così ottenuti un
trasferimento di attivi di terzi e meglio per avere, senza riuscire
nell'intento:
A. in
correità con __________
3.1. a
Losanna in data 12.12.2004, tentato di prelevare contanti da due Bancomat non
meglio precisati utilizzando la tessera della BCV provento del furto descritto
al punto 1.3. commesso a danno di __________;
3.2. a Morcote
in data 01.01.2005 , tentato di prelevare contanti presso il Bancomat della
Banca Raiffeisen utilizzando una delle tessere bancarie del Credito Svizzero
provento del furto descritto al punto 1.5. commesso a danno di __________;
3.3. a
Lugano in data 01.01.2005, tentato di acquistare una carta giornaliera presso
il distributore automatico della Stazione FFS, utilizzando una delle tessere
bancarie del Credito Svizzero provento del furto descritto al punto 1.5.
commesso a danno di __________;
3.4. a Rivera
e a Tenero in data 01.01.2005, tentato di prelevare contanti presso i locali
Postomat utilizzando la tessera postale provento del furto descritto al punto
1.5. commesso a danno di __________;
B. singolarmente
3.5. a
Sion, nel periodo invernale 2002/2003, tentato di prelevare contanti da diversi
Bancomat non meglio precisati utilizzando la tessera bancaria sottratta nelle
circostanze descritte al punto 1.1. a danno di persona sconosciuta;
3.6. a
Sion, nel periodo maggio/giugno 2003, tentato di prelevare contanti da diversi
Bancomat non meglio precisati utilizzando le tessere bancarie sottratte nelle
circostanze descritte al punto 1.2. a danno di persona sconosciuta;
Fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti dagli art. 139 cifra 1, 144 cpv. 1 e 147 cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 24/2005
del 3 marzo 2005, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1.
§ L'avv. RC 1, in
rappresentanza della PC PC 1.
§ La Parte civile
PC 2, rappresentata dall'avvRC 2.
Il Presidente notifica le seguenti subordinate:
a) lieve entità in riferimento al punto 3.3
dell’AA 182/2004 del 22 dicembre 2004 ai sensi dell’art. 172ter CP.
b) appropriazione semplice delle chiavi in
riferimento al punto 1.8 dell’AA 24/2005 del 3 marzo 2005.
c) omessa notificazione del rinvenimento di cose
smarrite delle chiavi in riferimento al punto 1.8 dell’AA 24/2005 del 3 marzo
2005, ai sensi dell’art. 332 CP.
Il pt. 3.1. dell'atto di accusa no.
182/2004 é corretto come segue: leggasi "un lingotto d'oro" invece di
"un lingotto d'argento".
Espleti i pubblici dibattimenti:
- mercoledì 20 aprile 2005 dalle ore 09.30 alle ore 16.40,
- giovedì 21 aprile 2005 dalle ore 09.35
alle ore 12.30.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
conferma integralmente gli AA in esame e, in ordine alle modifiche prospettate
in fase d’istruttoria, postula che sia mantenuto il punto 3.3 dell’AA 182/2004
del 22 dicembre 2004 e che non sia prevista l’attenuante della lieve entità;
per il punto 1.8 AA 24/2005, si rimette al giudizio della Corte, nel senso più
favorevole al reo, posto che, comunque, le eventuali attenuanti non liberano l’accusato.
Chiede inoltre sia mantenuto il punto 1.1 dell’AA 182/2004 del 22 dicembre
2004.
Conclude chiedendo
che l’accusato venga condannato a:
- 12 mesi
di detenzione dedotto il carcere preventivo sofferto;
- per la
sospensione condizionale della pena si rimette al giudizio della Corte,
richiedendo comunque un periodo di prova di almeno 3 anni;
- misura
accompagnatoria del Patronato o delle cure mediche in relazione allo “stalking”.
Non si
oppone al risarcimento del danno se immediato e dimostrato; in particolare, in
riferimento a PC 2 chiede di defalcare l’importo di fr. 100.- relativi ad un
furto dal salvadanaio della vittima, poiché non risultanti nell’AA e per il
torto morale si rimette al giudizio della Corte; riguardo a PC 1 chiede
l’aggiudicazione di quanto richiesto dalla stessa, con modifica da fr. 5'000.-
a fr. 5'990.-, e rispettivamente della richiesta della __________ agli atti.
Si oppone
al dissequestro dei cellulari e chiede la confisca del foglio A4 e del frangivetro.
§ L'avv. RC 2, rappr. PC, la quale si associa alla pubblica
accusa per quanto attiene alla colpabilità dell’imputato e pone l’accento
sull’aspetto soggettivo e sugli effetti che le azioni dell’accusato hanno
prodotto in capo alla PC 2, sui danni alla salute della stessa, nonché sulle
ingenti spese sostenute sia per scoprire l’identità dell’autore dei reati a suo
danno, sia per le cure.
Conclude
chiedendo:
- il
risarcimento dei danni materiali più il rimborso delle cure mediche, rinviando
all’istanza di risarcimento prodotta (doc. TPC 10);
- il
risarcimento per torto morale di Fr. 20'000.-;
- l’integrale
conferma degli AA.
Rinuncia
ai Fr. 100.- relativi al salvadanaio di cui sopra.
Si oppone
all’attenuante della scemata responsabilità.
§ Il Difensore, il quale ponendo in risalto la
sprovvedutezza dell’accusato, la lieve entità dei reati commessi e la mancanza
di attitudine delinquenziale, contesta:
- il
reato di lesioni semplici (punto 1.1 AA182/2004) poiché i fatti non integrano
suddetta fattispecie; in subordine i danni morali poiché la PC è guarita dal
malessere causatole dai fatti e la causalità, poiché la PC aveva già in
precedenza sofferto di tali malesseri;
- il furto
delle chiavi e del cellulare (punto 1.8 AA 24/2005), poiché non provato in
applicazione del principio in dubbio pro reo;
- la truffa
(punto 5.1 AA182/2004) poiché i fatti non integrano la fattispecie in quanto
trattasi di atti preparatori di furto, non punibili per legge.
Conclude
chiedendo:
- il
proscioglimento per i reati di cui ai punti 1.1 e 5.1 dell’AA 182/2004;
- il
proscioglimento per il reato di cui al punto 1.8 dell’AA 24/2005.
Riconosce
le pretese di PC tranne:
- per PC 2
il danno alla salute, poiché è contestato in via principale il reato di lesioni
semplici; in via subordinata si riconosce la posizione del dr. __________, ma
non degli altri medici e curanti, poichè non sono in relazione diretta con i
fatti;
- per PC 1
le note dell’avv.RC 1, le quali sono accolte solo per Fr. 3'310.20;
Non
contesta le pretese della __________ per __________ e __________ __________ e
per le altre PC che non hanno quantificato il danno rinvia eventualmente al
foro civile.
In ordine
ai sequestri chiede il dissequestro dei natel di cui è presumibile la proprietà
in quanto sono disponibili le scatole con i codici IMEI.
Chiede
una riduzione della pena da porsi al beneficio della sospensione condizionale .
Chiede la
misura del Patronato.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: A. AC 1
1. E’ autore
colpevole di:
1.1. lesioni
semplici
per
avere,
tra
novembre 2001 e febbraio 2003, a Riazzino,
agendo
allo scopo di mettere a disagio ossia in stato di paura e soggezione la
vittima, abitante nello stesso immobile, di cui era geloso e per la quale
provava sentimenti di attrazione, violato ripetutamente il domicilio di PC 2
nonché azionato in più occasioni il campanello della sua abitazione per disturbarne
la tranquillità, provocando in tal modo a quest'ultima disturbi psicofisici,
segnatamente uno stato di depressione e di ansia, che hanno richiesto cure
medicamentose e psicoterapiche ad opera di un medico psichiatra?
1.2. ripetuta
appropriazione semplice
per avere
a scopo
di indebito profitto,
1.2.1. tra settembre
e inizio novembre 2001 a Riazzino
prelevato
dalla bucalettere di PC 2 la chiave dell'appartamento di quest'ultima allo
scopo di introdursi nello stesso in sua assenza e soddisfare in tal modo il
proprio desiderio di conoscerne le abitudini e modi di vita,
1.2.2. tra settembre
e inizio novembre 2001 a Riazzino sottratto da un armadietto sito all'entrata
dell'appartamento di PC 2, la chiave Kaba __________, allo scopo di poter accedere
all'appartamento in qualsiasi momento;
1.2.3. nel gennaio 2002, a Riazzino, prelevato dalla
bucalettere di PC 2 un invio postale contenente la Postcard n. __________
intestata alla medesima, appropriandosi della stessa ed utilizzandola per i rifornimenti
di carburante di cui al punto 6.1 dell’atto di accusa?
1.3. ripetuto
furto, in parte tentato
per avere
1.3.1. in 12
occasioni, di cui 2 tentate, tra il 4 novembre 2001 e il 3 febbraio 2003, a
Riazzino e Tenero sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, gioielli,
denaro, tessere bancarie, un impianto di videosorveglianza e altre cose mobili
per un valore complessivo di fr. 2'330.-?
1.3.2. in 7
occasioni, nel periodo novembre/dicembre 2002 sino al 1. gennaio 2005 a Sion, Losanna,
Losone e Pazzallo, agendo in correità con __________ sottratto denaro, tessere
bancarie, telefoni cellulari, apparecchi fotografici, indumenti e altri oggetti
per un valore complessivo di fr. 5'368.-?
1.3.3. il 15 gennaio
2004 a Sion, ai danni di __________ sottratto un mazzo di chiavi e un telefono
cellulare?
1.3.3.1. trattasi
invece di appropriazione semplice?
1.3.3.2. trattasi
invece di omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite?
1.3.4. trattasi di
un numero di furti consumati inferiore?
1.4. ripetuto
danneggiamento
per avere
1.4.1. in 3
occasioni, dopo il novembre 2001 e sino al 4 gennaio 2003, a Riazzino e
Tenero gettato due fotografie, 2 portamonete e alcuni documenti precedentemente
sottratti in occasione di alcuni dei furti di cui sub. 1.3.1?
1.4.2. in 3
occasioni, tra il 12 dicembre 2004 e il 1. gennaio 2005, agendo in correità con
__________, alfine di commettere parte dei furti di cui sub 1.3.2, danneggiato
automobili altrui provocando danni non quantificati?
1.5. ripetuta
truffa tentata e mancata
per avere,
a scopo di indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia persone,
affermando cose false o dissimulando cose vere alfine di indurle ad atti
pregiudizievoli al patrimonio proprio, e meglio
1.5.1. il 14.01.2002,
a Riazzino, ordinato presso la ditta __________ un set PC portatile del valore
di CHF 3'311.95, utilizzando la relativa cartolina di ordinazione estrapolata
da un catalogo sottratto nell'appartamento di PC 2, sottoscrivendo
l'ordinazione con la falsa firma di quest'ultima?
1.5.2. nel gennaio
2002, a Bellinzona, dichiarato contrariamente al vero ad una funzionaria della
Posta che a debito dei propri conti postali erano stati effettuati dei prelievi
abusivi, allo scopo di ottenere dalla Posta il rimborso della somma complessiva
di CHF 1'778.90, che aveva portato in dare i suoi conti postali?
1.6. abuso di
un impianto per l'elaborazione di dati, in parte tentato
per avere
1.6.1. in 5 occasioni, tra il 10 marzo 2002 e il 4 giugno 2002 a
Sementina, Tenero, Bellinzona e Riazzino, servendosi in modo abusivo di dati e
della tessera Postcard n. __________ a danno di PC 2, effettuato a proprio
favore rifornimenti di carburante per complessivi CHF 207.45?
1.6.2. il 2.12.2002
a Locarno, servendosi in modo abusivo di dati e della carta EC UBS n. __________
a danno di PC 1, ottenuto a proprio favore il trasferimento di complessivi fr.
5'990.-?
1.6.3. in 5
occasioni, tra il 22.12.2002 e il 30.12.2002 a Riazzino, Villet/VD, Losone, Martigny/VS
e Mendrisio, servendosi in modo abusivo della carta Manor a danno di PC 1,
effettuato a proprio favore rifornimenti di carburante e/o acquisti di merce
per complessivi CHF 272.65.-?
1.6.4. il 4 gennaio 2003, a Tenero, servendosi in modo
abusivo di dati e della carta Postcard a danno di __________, ottenuto a
proprio favore il trasferimento di complessivi fr. 1'000.-?
1.6.5. in almeno 6
occasioni, tra il novembre/dicembre 2002 fino al 1. gennaio 2005, a Losanna, Morcote,
Lugano, Rivera e Tenero, agendo in correità con __________ nonché a Sion agendo
singolarmente, servendosi in modo abusivo di dati e di carte bancarie sottratte
in occasione dei furti di cui sub 1.3.2 tentato di ottenere a proprio favore il
trasferimento di attivi appartenenti a terzi?
1.7. ripetuta
violazione di domicilio
per
essersi indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto,
ripetutamente
introdotto nell'appartamento di PC 2, e segnatamente nelle circostanze di cui
sub. 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1 e 1.5.1?
1.8. falsità
in documenti
per avere,
nelle
circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1.5.1,
al fine
di nuocere al patrimonio altrui e di procacciare a sé un indebito profitto, formato
e fatto uso di un documento falso, inserendo i dati personali di PC 2 su una
cartolina di ordinazione della ditta __________ e apponendone la firma
falsificata di quest'ultima, allo scopo di ottenere l'invio di un set PC del
valore di CHF 3'311.95?
1.9. sviamento
della giustizia
per avere
il
16.01.2003, a Locarno, allo scopo di chiedere ed ottenere poi il rimborso dalla
Posta, sporto dinanzi alla Gendarmeria di Locarno denuncia penale contro ignoti
per titolo di abuso di un impianto per l'elaborazione dei dati, asserendo
contrariamente al vero che a debito del suo conto giallo n. __________ rispettivamente
del suo conto deposito n. __________ erano stati effettuati, nel periodo
21-27.12.2002, prelievi abusivi presso i postomat di Tenero, Sion, Airolo,
Chiasso e Como per complessivi fr. 1'798.90, mentre in realtà tali prelievi
erano stati da lui stesso effettuati?
e meglio
come descritto dall’atto di accusa?
Considerandi
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
3.
Deve
essere ordinata una misura di sicurezza e se sì quale?
4.
Deve
subire la confisca di e subordinatamente il sequestro conservativo di:
4.1
1 lingottino
in argento CS del di 5 gr.
4.2
1 frangivetro
di colore rosso
4.3
1 natel Nokia
argento modello 6210 no. __________
4.4
1 natel Nokia
verde modello 7110 no. __________ con carta Sim Sunrise
4.5
1 natel Siemens
grigio modello M 50 no. __________
4.6
1 natel Nokia
viola modello 6510 no. __________ senza carta Sim
4.7
1 natel Nokia
nero modello 6600 no. __________ con display rotto senza carta Sim
4.8
1 natel Nec
modello KMPGJI F 1 no. __________ con carta Sim Wind
4.9
1 natel
Swisscom modello Sharp 30 grigio
4.10
1 chiave di
colore oro no. 919
4.11
1 foglio A4
con indirizzi manoscritti
4.12
1 paio di
guanti in cotone bianco
4.13
2 paia di
guanti neri
4.14
1 torcia
marca Daimon
4.15
1 torcia
marca Philips
4.16
1 frontalino
marca Sony XR 5880 R
4.17
1 autoradio
marca Sony XR 5880 R serie __________
4.18
1 scatola
vuota per natel Sharp Swisscom
4.19
2 scatole per
tessere di ricarica natel, marca Orange, vuote
5.
Deve
essere condannato al pagamento dell’indennità alle seguenti parti civili:
5.1
PC 1, S.
Antonino;
5.2
PC 2,
Riazzino;
5.3
__________ e
__________, Locarno e per esse la __________.
Considerato, in fatto ed in
diritto:
1.
AC
1.
è cittadino italiano nato e cresciuto nel nostro paese. Interrogato sul suo
passato dal Segretario giudiziario del MP ha dichiarato:
" Sono
di origine italiana ma sono nato a Niederbipp il __________ e poi dopo l'asilo
mi sono trasferito dai nonni a __________ (Caserta) dove ho frequentato 4 anni
di scuola elementare per poi tornare in Svizzera nel 1990 a __________ dove i
miei genitori si erano trasferiti definitivamente. I miei genitori si sono
trasferiti in Svizzera se ben ricordo nel 1979 o forse prima. Mio papà che ha
50.
anni è attualmente magazziniere. La mamma ha lavorato alle dipendenze del
Canton Ticino quale donna delle pulizie. Attualmente è in invalidità. Mia mamma
ha 49 anni. Ho un fratello di 19 anni che è apprendista per la professione di
panettiere/pasticciere.
La mia formazione scolastica è iniziata in Italia
dove ho frequentato le elementari. Poi in Svizzera ho concluso le elementari
(quinta classe) e poi le medie a __________. Ho poi iniziato l'apprendistato
per la professione di cuoco a __________ presso il __________.
Ho concluso l'apprendistato nel 1999 presso l'Albergo
__________ di Ascona.
Ho continuato a lavorare presso l'Albergo __________
fino alla primavera del 2000 per poi andare al Bar __________ e al Bar __________
di Locarno. Qui ho lavorato fino all'agosto 2000. Ho poi svolto diverse
attività (con le società tipo Adecco) fino alla metà del 2001.
Sono stato in disoccupazione durante l'estate
2001.
Non ho svolto nessuna attività fissa se non qualche giornata tramite le
solite società. Ho poi trovato lavoro nel 2002 fino al febbraio 2003 (giorno
del mio primo arresto) presso la PL 1 di Tenero. Dopo la mia scarcerazione a
partire da giugno 2003 ho percepito nuovamente la disoccupazione. Non ho svolto
nessuna attività fino ad aprile 2004 quando ho trovato lavoro a Brunnen quale
cuoco. Questo impiego è durato fino al settembre 2004. In quel periodo mia
mamma si ammalò gravemente e io tornai in Ticino per starle vicino. Da ottobre
2004.
a dicembre 2004 ho lavorato presso il cantiere nautico __________ di
Riazzino.
Questo è l'ultimo lavoro che ho svolto.“ (verbale
MP 04.02.05)
Dal
profilo affettivo va detto che l’accusato, pur definendosi una persona con
difficoltà nell’approccio con le persone dell’altro sesso non avendo mai avuto
una ragazza più giovane di lui, ha avuto, per quanto qui di rilievo, tre
relazioni amorose di un certo significato: la prima con tale __________ dal 14
febbraio 2001 al marzo 2002, la seconda nel luglio 2002 con tale __________ e
la terza, nell’ottobre 2002, con la signorina __________.
L’accusato
è incensurato (AI 55).
2.
Il
16.
gennaio 2003 AC 1 si presentava presso il posto di gendarmeria di Locarno
dove denunciava degli indebiti a danno del suo conto postale ad opera di
ignoti. Nel testo della denuncia si legge:
" Il
giorno 30/31 di dicembre '02 (non ricordo più esattamente la data) ricevevo il
mio estratto conto tramite posta a casa, controllando potevo notare che nel
bilancio dei miei estratti conto, erano stati effettuati dei prelevamenti a mia
insaputa, rubandomi 1780.- CHF. Questi prelevamenti erano stati effettuati dal
mio conto giallo e dal mio conto risparmio (deposito).
Faccio presente che per poter prelevare dai miei
due conti del denaro tramite postomat, sono in possesso di due carte chiamate
postcard e postcard deposito. Per il prelevamento
bisogna effettuare un codice, il quale è differente per le due rispettive
postcard.
Nel periodo precedente in cui mi è stato
prelevato il denaro a mia insaputa, entrambe le mie postcard si trovavano nel
mio portamonete che ho sempre appresso.
Oltre a me, a conoscenza del codice della
postcard (conto giallo) vi è solamente mio padre. Questo perché alcune volte,
quando finisco tardi dal lavoro e devo fare dei prelevamenti la consegno a lui
per svolgere il tutto. Altre volte gliela impresto per poter comperarsi delle
piccole cose o per fare ad esempio la benzina per la macchina.
Il codice della postcard deposito per contro è
solamente a mia conoscenza. I codici li conosco a memoria e non li ho mai
trascritti altrove.
Il codice che ho dato a mio padre (__________, __________,
__________) è pure stato memorizzato da quest'ultimo senza esser trascritto
altrove.
Venerdì 20 dicembre 02 poiché avevo alcuni
pagamenti in ritardo, davo la mia postcard conto giallo a mio padre per svolgere
il tutto. Arrivato in Posta gli veniva però detto che
la carta non funzionava e che la stessa era stata annullata, gli dicevano che
questo era forse dovuto ai troppi prelevamenti effettuati.
In serata, rientrato a casa (io e mio padre
viviamo nello stesso palazzo ma in due appartamenti differenti, tutti noi siamo
comunque in possesso delle rispettive chiavi d'entrata dei due appartamenti)
mio padre mi consegnava la tessera dicendo che non funzionava e che avrei
dovuto l'indomani recarmi in posta con un documento per poter fare i miei
pagamenti. Il giorno dopo 21.12.02 facevo una prova presso il postomat di
Tenero ed effettivamente la carta non funzionava. Sono quindi entrato
all'interno dell'ufficio postale per chiedere spiegazioni e, dopo un ulteriore
prova decidevo di pagare
tramite assegno postale, telefonando poi al centro
postale di Bellinzona per delle spiegazioni in merito, mi dicevano così le stesse
cose che mi aveva detto in precedenza mio padre.
A quel momento il mio conto giallo era sotto di
100.
- CHF.
I giorni che mi sono stati effettuati i
prelevamenti dal conto giallo a mia insaputa sono:
21.12.02
a Sion 100.- CHF ed in seguito nello
stesso giorno 400.- CHF
22.12.02
ad Airolo 400.- CHF
23.12.02
a Chiasso 400.- CHF
27.12.02
a Como 80 euro pari a 118.90 CHF."
(….)
" L'agente
interrogante mi fa notare che alcuni postomat sono provvisti di telecamera, da
parte mia comunque riconfermo quanto detto. Non riesco però a capacitarmi come
abbiano potuto fare i prelevamenti, tanto più che le mia postcard del conto
giallo era, secondo la Posta, fuori uso. Non ho nessun sospetto su chi possa
aver rubato i miei soldi.
A seguito di quanto detto, sporgo regolare
denuncia contro ignoti per abuso d'impianti per l'elaborazione di dati. Mi
costituisco pure parte civile qualora si possa risalire agli autori/e.
(….)
In
seguito a suddetta denuncia la polizia cantonale di Locarno ha fatto richiesta
al servizio di sicurezza La Posta dello striscio postomat, riferito ai conti
giallo e deposito di AC 1, e dei relativi fotogrammi registrati dalla
videocamera di sorveglianza (cfr. rapporto richiesta accertamenti postali
4.02
, inc. n. 173/2004, AI 8).
Dai
fotogrammi forniti dal servizio di sicurezza La Posta,provenienti dal postomat
di Chiasso, emergeva che I'autore delle malversazioni denunciate era AC 1
stesso."
Nuovamente
interrogato dalla polizia AC 1 ha in un primo momento ribadito la sua denuncia
contro ignoti. Una volta appreso che le immagini video lo avevano identificato
quale autore dei prelievi che aveva denunciato, ha poi dovuto ammettere di aver
agito per ottenere un risarcimento dalla Posta dato che si trovava in
difficoltà economiche. Così si è espresso nel suo verbale del 24 febbraio 2004
davanti agli agenti di polizia:
" Confermo
nuovamente la mia denuncia penale contro ignoto/i per il titolo di reato citato
in apertura del presente verbale.
Effettivamente sono stato vittima di
malversazioni perpetrate presso gli sportelli elettronici postomat di Chiasso,
Vallese ed Italia, nel periodo 21/27.12.2002, sempre per mano ignota, per
complessivi CHF 1'798,90
ADR: come già indicato in precedenza l'ignoto
autore ha operato nei singoli postomat senza l'ausilio delle mie carte di
credito postali poiché di fatto le stesse sono tutt'ora in mio possesso.
ADR: non sono in grado di indicare come l'ignoto
autore abbia potuto mettere a segno quanto sopra senza essere in possesso
fisicamente delle mie carte di credito postali.
ADR: come già detto nel periodo in cui si sono
verificati i fatti io non mi sono mai recato oltre Gottardo.
ADR: dopo aver parlato con la signora __________
della Posta per formalizzare la richiesta indennizzo, questa mi faceva notare
che dapprima necessitava che mi recassi in Polizia per sporgere regolare
denuncia per gli avvenuti illeciti per poi successivamente, a mano del relativo
rapporto, avrei potuto essere indennizzato.
Gli interroganti mi invitano a riflettere
attentamente su quanto appena dichiarato ed eventualmente di raccontare come
realmente si sono verificati i fatti.
Da parte mia mi limito a confermare le
dichiarazioni rese sino ad oggi a tale proposito; trattasi della verità.
Mi viene sottoposto in visione un fotogramma
estrapolato dall'impianto video di sorveglianza presente presso lo sportello
elettronico (postomat) di Chiasso, datato 23.12.2002 ore 21:42:54, data ed
orario da me indicati nella denuncia, raffigurante una persona di sesso
maschile (autore malversazioni).
Invitato a precisare se conosco l'individuo ivi
raffigurato, debbo subito dire che trattasi del sottoscritto.
A mano del mio precedente verbale di
interrogatorio (denuncia contro ignoti - incarto MP no. 2003.981/TT) si rileva
che l'autore delle malversazioni ha pure operato in quel di Chiasso, postomat
PTT, il 23.12.2002, sulla fascia oraria 21:43:57/21:48:21, prelevando CHF 400.-.
A questo punto ho capito la mia posizione nel
contesto della presente indagine di polizia giudiziaria e dopo breve colloquio
con gli interroganti, ho deciso di assumere le mie responsabilità e di
raccontare la verità in merito alla mia falsa denuncia.
Innanzitutto io sono titolare di due conti c/o La
Posta e meglio il conto deposito no. __________ e il conto privato no. __________.
Effettivamente mi sono, intenzionalmente.
presentato presso gli scriventi uffici poiché volevo mettere in atto una truffa
ai danni dell'ufficio postale.
Per inciso sapevo benissimo cosa avrei rischiato,
parlo penalmente, a presentare una falsa denuncia.
In sostanza i singoli prelevamenti da me
denunciati effettuati per mano ignota, in realtà sono stati da me eseguiti nei
vari sportelli elettronici citati nella denuncia.
La ragione di questo mio agire va ricercata nel
fatto che attualmente ho problemi finanziari, avendo prelevato eccessivo
contante sui miei conti postali, ed essendo passato nelle cifre rosse, dovevo
trovare una soluzione, strategia di ripiego, per pareggiare il saldo a mio
favore.
Spiegazione delle varie trasferte e singoli
prelevamenti abusivi:
-20.12.2002 ore 18:06:24 c/o postomat Tenero
prelevati mediante carta no. __________ CHF 20.--, da me precedentemente
indicato di aver tentato lo, di prelevare senza alcun esito.
-21.12.2002 ore 17:21:30 I c/o postomat Sion 2
Nord Av. Rjtz 24 8 prelevati mediante carta no. __________ CHF 100.-
-21.12.2002 ore 17:22:43 c/o postomat Sion 2 Nord
Av Ritz 24 prelevati mediante carta no. __________ CHF 400.-
-21.12.2002 ore 17:23:38 c/o postomat Sion 2 Nord
Av Ritz 24 prelevati mediante carta no. __________ CHF 380.-
22.12.2002
ore 20:02:46 c/o postomat Airolo
prelevati mediante carta no. __________ CHF 400.-
23.12.2002
ore 21 :44:46 c/o postomat Chiasso
Piazza Indipendenza 3 - , prelevati mediante carta no. __________ CHF 400.-
-23.12.2002 ore 20:28:43 c/o postomat di Como/l in Via Bellinzona 170 - prelevati
mediante carta no. __________ CHF 118.90 pari a 80 Euro.
Effettivamente nelle date suindicate mi sono
recato dapprima in Vallese poiché dovevo incontrarmi con delle persone, le
quali avevano risposto ad un mio annuncio per lavoro partime, pubblicato su
internet da parte di un mio amico.
Non sono però in grado di precisare l'indirizzo
internet, poiché di ciò se ne occupato un mio amico del quale non intendo
fornire nominativo.
Rientrando dal Vallese mi sono fermato ad Airolo
dove presso il postomat di detta località ho effettuato un prelevamento in
contante.
Nei giorni a seguire mi sono recato in Italia e
per la precisione a Como in compagnia di un mio amico per effettuare delle
compere, in quella circostanza ho effettuato un prelevamento di denaro al postomat
di Chiasso ed un secondo prelevamento in quel di Como."
(verbale PS 24.02.2003)
Il 24
febbraio successivo AC 1 veniva arrestato la prima volta. Oltre ad aver
presentato la falsa denuncia di cui sopra, dall’esame di altri fotogrammi
relativi al bancomat dell’UBS di Locarno emergeva che egli era pure l’autore di
prelevamenti indebiti a mano di una carta intestata a tale PC 1 che ne aveva
denunciato il furto (punti 3.5, 4.2. e 6.2 dell’atto di accusa). Interrogato
dagli agenti __________ ammetteva pure di essere l’autore di alcuni furti
perpetrati presso la ditta PL 1 per cui lavorava (punti 3.3 e 3.4 dell’atto di
accusa) nonché ai danni di tale __________ (punto 3.6. dell’atto di accusa).
L’arresto veniva poi confermato dal GIAR onde chiarire in particolare la sua
posizione in relazione all’amico __________, studente residente in Vallese,
presso il quale si recava spesso, pur non avendo la patente, e con il quale
girava sovente anche in Ticino. L’amico, pur facendo spesso da “taxi”
all’accusato e pur essendo spesso presente nei pressi degli impianti di
distribuzione di denaro dove AC 1 ha effettuato i vari prelevamenti indebiti, è
poi risultato, in questa fase, estraneo ai fatti.
Sempre
nell’ambito di questa prima detenzione preventiva emergeva che __________ era
il persecutore di una giovane donna, tale PC 2, residente nella stessa
palazzina, della quale si era invaghito. Trovata la chiave dell’appartamento
quasi per caso frugando nella bucalettere della ragazza,AC 1 nel novembre 2001
entrò per la prima volta nell’abitazione di costei approfittando della sua
assenza riponendo poi la chiave nel luogo in cui l’aveva trovata.
Successivamente racconta di aver approfittato di una breve assenza della
ragazza che era scesa in cantina senza chiudere la porta a chiave per entrare
nuovamente nel suo appartamento, dove trovò la chiave di riserva di cui si
impadronì. Da allora e fino al suo arresto fu uno stillicidio di ripetute visite
nell’appartamento della ragazze condite da furti di vari oggetti, ovviamente
senza scasso. La cosa mise parecchio a disagio la vittima che, come vedremo, si
ammalò. Fatto sta che, visto il continuo sparire di oggetti di sua proprietà,
la PC 2 fece pure istallare un impianto di video sorveglianza all’interno del
suo appartamento onde finalmente scoprire l’autore di quelle visite. Ma invano:
già il giorno dopo AC 1, che entrava ed usciva da quell’appartamento
praticamente tutti i giorni, si accorse subito che vi era un filo anomalo che
collegava un armadietto nel locale ufficio: strappò le antine e si accorse
della presenza della videocamera che asportò, distruggendo poi la video
cassetta. Sorpresa ed incredula del nuovo episodio di cui è rimasta vittima, la
donna decise finalmente di cambiare il cilindro della serratura. AC 1 non si
diede tuttavia per vinto e tentò, pur non riuscendovi, ancora due volte di
entrare in quell’appartamento scassinando la serratura, senza tuttavia
riuscirvi.
Sulle
antine del citato armadio vennero rinvenute le impronte di __________. Posto a
confronto con tali contestazioni AC 1 ha reso ampia e circostanziata
confessione. Ma ci torneremo. Fatto sta che rimase in carcere per poco più di
venti giorni e, il 18 marzo 2003, venne posto in libertà provvisoria per ordine
dello stesso PP.
3.
Sulle
singole imputazioni relative al primo atto di accusa e, per intenderci,
precedenti al secondo arresto, l’accusato è reo confesso. A prescindere dai
reati commessi ai danni della PC 2, cui verranno dedicati due capitoli
distinti, vengono qui brevemente esposte le varie fattispecie di cui AC 1 si è
reso colpevole con il preciso riferimento alla numerazione del primo atto di
accusa.
a) Punti
5.2
e 9
Già si è
detto che l’accusato ha presentato denuncia contro ignoti per abuso di un
impianto di elaborazione dati lamentando dei prelevamenti, da parte di terzi a
danno del suo conto postale, che in realtà aveva fatto lui, chiedendo che
contro questi terzi venisse aperto un procedimento penale, con il solo scopo di
ottenere un indebito risarcimento da parte de La Posta. Non occorre pertanto
disquisire oltre sui reati di mancata truffa e di sviamento della giustizia
così come esposti nell’atto di accusa, gli stessi essendo pacificamente
ammessi.
b) Punti
3.3
e 3.4.
La
signora __________ è stata interrrogata dalla polizia il 24 febbraio 2003 quale
rappresentante della ditta stessa ed in qualità di parte lesa. In merito ai
furti commessi a suo danno da AC 1 e dallo stesso confessati, la signora __________
ha dichiarato:
" La PL
1.
è diretta da __________,
mentre per quanto concerne la gestione del personale e produzione se ne occupa direttamente la sottoscritta. Gli
interroganti mi informano che, in sede d'indagine, a carico del nostro dipendente AC 1 in Riazzino, operaio in genere, è emerso per sua stessa ammissione, di
essersi reso autore materiale di furti ai danni della stessa dittaAC 1 ha
significato di aver prelevato, in due circostanze, denaro contante dalla
cassaforte murale presente nel nostro ufficio per complessivi Fr. 100.- (60/40). AC 1 lavora alle
dipendenza della PL 1 a partire
dal 18.02.2002. Preso
conoscenza dei fatti indicati mi preme precisare quanto segue: ... Per quanto concerne
il furto di denaro che AC 1 ha dichiarato di aver prelevato indebitamente dalla cassaforte murale dell'ufficio, sino ad oggi sia la
sottoscritta che il personale dell'ufficio non era a conoscenza di questa situazione.
In rappresentanza della PL 1, sporgo denuncia penale, contro AC 1 per titolo di
furto e con questo intendo dire il denaro che AC 1 ha indebitamente asportato
dalla cassaforte murale." (Verbale PS 24.02.03)
Reinterrogato
dalla polizia il 13 marzo 2003 su questi fatti __________ ha precisato:
" Da
quando ho iniziato a lavorare alla ditta PL 1 , entrando nell'ufficio
contabile, avevo notato la presenza della cassaforte murale.
Ero perfettamente a conoscenza che tutti i giorni
veniva effettuata la contabilità degli incassi.
Oltre ciò la mattina, quando iniziavo il lavoro,
avevo rimarcato che la segretaria da un certo armadietto prelevava la chiave
che apriva la cassaforte murale.
Le segretarie terminano la giornata lavorativa
sulla fascia oraria 17:30/18:30 al più tardi.
Per me non esisteva pertanto alcun problema per poter
mettere a segno furto di denaro depositato in cassaforte.
Infatti io ero quasi sempre l'ultima persona che
la sera usciva dalla ditta PL 1.
In questo modo ho messo a segno, in due circostanze
ben distinte, furto di denaro contante dalla cassaforte murale per ca. CHF 100.-.
Sapevo fra l'altro che l'anziano sig.__________ ogni tanto prelevava
cartamoneta dalla cassaforte che poi cambiava in moneta spicciola.
Il fondo cassa, per quanto a mia conoscenza non doveva
superare i CHF 200.-- trattasi di una mia supposizione."
In aula
l’accusato ha aggiunto che in tali occasioni in cassa vi erano più soldi ma si
è limitato a sottrarne un centinaio di franchi in tutto poiché corrispondevano
ai suoi bisogni del momento. In queste circostanze la corte ha ritenuto di
poter applicare, in virtù del principio della presunzione di innocenza, l’art.
172.
ter CP non disponendo di elementi certi che l’agire dell’imputato non sia
dipeso proprio dall’entità della refurtiva. Appare inoltre plausibile che __________,
che peraltro durante tutta l’inchiesta ha sempre offerto la sua massima
collaborazione agli inquirenti, si sia limitato, nonostante avesse la possibilità
di rubare cifre maggiori, a quelle indicate anche per non destare sospetti, tant’è
che la responsabile della ditta nemmeno se ne accorse.
Per quel
che é dell'imputazione di cui al capo N. 3.4, basta rilevare che la ditta PL 1
riscontrò pure un ammanco dal distributore automatico del caffé di proprietà
della ditta PL 2. Nello stesso verbale del 13 marzo 2003 AC 1 ha ammesso:
" distributore
automatico delle bibite calde (....) asportato denaro contante dal contenitore
della moneta per ca. CHF 400.-- + chiave di riserva per aprire
l'apparecchiatura."
Ne
discende che l'imputazione va confermata senza ulteriori commenti.
c) Punti
3.
, 4.2 e 6.2
PC 1
interrogata dalla polizia giudiziaria in data 3 dicembre 2002 in merito al
furto subito il giorno precedente a Tenero in via __________ verso le
18.
/18.45, ha così dichiarato (cfr. verb.PS 03.03.2002, all. AI 10):
" In
data ed ora sopra citati mi trovavo a Tenero in Via __________ per consegnare
dei polli che portavo direttamente dal mio domicilio.
Giunta sul posto, chiamavo verbalmente la signora
__________ per farle vedere i diversi polli, che portavo nel baule della mia
vettura (marca Honda Logo targata __________). A questo momento la signora
usciva dal negozio (__________) e veniva in direzione della mia vettura per
vedere e scegliere il suo pollo, nel frattempo ero già uscita dalla mia vettura
e chiudevo la portiera ed aspettavo il giungere della signora.
Preso il suo pollo, la signora rientrava nel
negozio ed io riponevo la cassa dei polli all'interno del baule, chiudevo lo
stesso ed entravo nel negozio per riscuotere l'equivalente del pollo di CHF.
55.
-.
Faccio notare che al momento in cui sono entrata
nel negozio ho lasciato l'auto chiusa con le chiavi nel blocchetto d'avviamento
e la borsetta era posta all'interno dell'auto sul sedile passeggero anteriore,
io all'esterno non notavo niente di particolare udivo unicamente un rumore.
Presumo che il rumore possa essere stato provocato dalla maniglia della
portiera lasciata di fretta, come se ti scappa dalle mani.
Dopo aver udito questo rumore non ci badavo e
avevo già riscosso i soldi del pollo.
Uscivo dal negozio salivo in auto e i soldi li
riponevo nella tasca sinistra della giacca, mentre la borsetta si trovava
ancora nello stesso posto di dove io l'avevo lasciata.
Nel frattempo mi recavo a fare un'altra consegna
nelle vicinanze a circa 200 metri di distanza.
Parcheggiavo vicino all'abitazione scendevo
chiudendo la portiera con sempre le chiavi nel blocchetto d'avviamento ed
andavo a bussare alla porta.
In questo frangente notavo unicamente tre persone
di cui due bambini ed un adulto, i quali conosco ma non bene.
Dopo aver bussato ritornavo verso l'auto aprivo
il baule mentre la signora si avvicinava per prendere una cassa di polli,
chiudevo il baule ed accompagnavo la signora all'entrata della sua abitazione,
per riscuotere la somma di CHF. 190.-.
La stessa mi pagava 200.-- ed io dovevo
ritornarle CHF. 10.-, ritornavo verso l'auto per prendere il mio portamonete
che era riposto all'interno della mia borsetta quando mi avvedevo che
all'interno lo stesso mancava, subito ricontrollavo bene all'interno della
borsetta e sul sedile ma non lo ritrovavo." (verb. PS 10.03.2003, all. AI
32)
(....)
Giunto nel frattempo sul luogo __________, __________,
con il quale mi recavo presso il suo domicilio dove dapprima bloccavo il
telefono portatile e poi la carta EC della banca UBS.
D1: quanto tempo é trascorso dal momento che si é
accorta che mancava il tuo portamonete?
R1: sono trascorsi 10-15 minuti, tra le ore
18.
/18.45.
D2: dopo essersi accorta che mancava il suo
portamonete contenente la carta EC, quanto tempo é trascorso per bloccarla.
R2: sono trascorsi ca 20-30 minuti, tra le 19.05/19.15.
D3: nel suo portamonete teneva il suo codice PIN
della carta?
R3: no, non l'avevo segnato ,da nessuna parte.
D4: il codice PIN era una data di nascita o un
numero di targa?
R4: si era la mia data di nascita __________,
cioè __________.
D5: come possono avere fatto a ritirare l'importo
di CHF. 5990.- dal suo conto bancario ed ha indovinare il codice PlN?
R5: ho un prelevamento giornaliero massimo di 5000.-
e un limite EC di 1000.- ed
presumo che abbiano scoperto il mio codice PIN tramite la mia carta d'identità
ove vi é la mia data di nascita.
Il 10 dicembre 2002 il PP Arturo Garzoni, su
richiesta della polizia cantonale 9.12.2002, ha emesso un ordine di
perquisizione e sequestro nei confronti della UBS SA di tutto il materiale
inerente al prelevamento effettuato il 2 dicembre presso la filiale di Locarno,
nonché del filmato che ritrae il prelevante stesso (inc. n. 173/2004, AI 4 e
5).
In
seguito alla falsa denuncia esposta da AC 1 ed a un confronto dei fotogrammi
sequestrati alla UBS con quelli spediti dalla Posta relativi al postomat di
Chiasso, è infine stato identificato l'autore degli indebiti profitti con AC 1,
il quale ha poi confessato.
Interrogata
il 10 marzo 2003 ed informata dell'avvenuta identificazione dell'autore del
reato perpetrato ai suoi danni, PC 1 ha confermato sia gli illeciti prelevamenti
sia l'utilizzo della carta Manor (verb. PG 10.03.2003):
" Per
quanto mi concerne confermo che con la carta EC sono stati eseguiti dei
prelevamenti pari a Fr 5'990.-. Parimenti la carta Manor à stata pure usata in
diverse occasioni, come da fattura Manor del 16.01.2003, per acquisti
ammontanti a Fr. 272.65. Fattura che ho già consegnato allo scrivente)."
AC 1 è
reo confesso fatto salvo per il cellulare che non è indicato nell’atto di
accusa:
" Ricordo
pure di essermi reso autore, qualche giorno prima, di un'analogo furto ai danni
del detentore o detentrice di un'autovettura di piccola cilindrata di colore
nero. Questo accadeva in zona di Tenero nel parcheggio antistante il negozio di
fiori __________. In quell'occasione trovata Ia vettura non assicurata a chiave,
entravo all'interno dell'abitacolo e dal sedile passeggero anteriore mi
impossessavo indebitamente del portamonete colà riposto. All'interno di quest'ultimo
ebbi modo di trovare carte di credito, denaro in contante per una cifra
irrisoria.
In seguito presso il bancomat dell'istituto di
credito UBS filiale Locarno Piazza Grande ho effettuato alcuni prelevamenti di
denaro contante.
Oltre alla carta di credito in questione ho
rinvenuto la carta di credito Manor che ho indebitamente utilizzato sia in Ticino
che oltre Gottardo.
Gli interroganti mi informano che l'autore, rinvenuto
nella borsetta il portamonete della danneggiata contenente alcune carte di
credito, tra cui quella UBS, presso lo sportello elettronico dell'istituto di
credito menzionato, filiale di Locarno Pza. Grande, ha effettuato, verso le ore
19:00, diversi prelevamenti di
denaro contante in ragione di complessivi CHF 5'990.--.
Gli interroganti mi sottopongono in visione alcuni
fotogrammi estrapolati dall'impianto video di sorveglianza presente presso Io sportello
elettronico. della banca UBS di Locarno, sui quali figura I'autore materiale
degli illeciti 02.12.2002 ore 19:12:31).
Invitato a precisare se conosco la persona ivi
raffigurata rispondo che trattasi del sottoscritto.
Vengo informato che la danneggiata ha segnalato inoItre
l'illecito uso della carta cliente Manor, presso diversi distributori/chioschi
neI Ticino e oltre Gottardo, per complessivi CHF 272.65.
Mi vengono pertanto contesti i singoli illeciti
effettuati presso i bancomat UBS di Locarno e chioschi Shell CH e meglio:
- bancomat UBS Locarno Pza Grande il 02.1.2002
CHF 2'000.-
- bancomat UBS Locarno Pza Grande il 02.1.2002
CHF 3'000.-
- bancomat UBS Locarno Pza Grande il 02.1.2002
CHF 50.-
- bancomat UBS Locarno Pza Grande il 02.1.2002
CHF 940.-.
Totale prelevamenti CHF 5'990.--.
- chiosco
__________ -stazione Shell il 22.12.2002 CHF 51.60.-
- chiosco
__________ -stazione Shell __________ -1603 Villet le/VD -il 22.12.2002 CHF
51.25
-
- chiosco
__________ -__________ __________ -stazione Shell - il 26.11.2002 CHF 54.35.-
- chiosco
__________ -__________ -stazione
Shell - il 29.12.2002 CHF 54.35.-
- chiosco
__________ __________ -stazione Shell -il 30.12.2002 CHF 61.10.-.
Totale
addebiti CHF 272.65.
Effettivamente mi sono recato, nelle date suindicate
oltre Gottardo sempre per le analoghe ragioni dichiarate in apertura del presente
verbale (ricerca di lavoro).
ADR: sono riuscito ad identificare il no. codice
PIN della carta di credito UBS poiché rispecchiava la data di nascita della
danneggiata che avevo appreso leggendo la sua carta d'identità CH pure
rinvenuta nel portamonete.
ADR: uscito dalla dittaPL 1, in quella occasione,
avendo bisogno di denaro, mi ero prefissato l'idea che se, strada facendo, sul
cammino di rientro verso casa, avessi trovato una vettura aperta (non assicurata
a chiave) avrei rovistato all'interno alla ricerca di denaro, portamonete o
carte di credito." (verbale PS 24.02.03)
d) Punti
3.
, 4.3 e 6.3
__________
interrogata dalla polizia giudiziaria il 4 gennaio 2003 in merito al furto
subito lo stesso giorno alle ore 11.30/12.15, ha così dichiarato (verb. PS
4.01
)
" In
data odierna mi sono recata presso la Ditta PL 1. Ho parcheggiato la mia
vettura nei parcheggi della ditta, nei pressi del magazzino. Scendendo dal mio
veicolo non mi sono accorta che il mio portamonete mi era caduto per terra.
Quando mi sono recata in un negozio per
effettuare degli acquisti mi sono accorta d'aver smarrito il borsellino.
In esso vi erano:
- 2 tessere Postomat
- 1 tessera Visa UBS
- carta d'identità
- denaro contante di frs. 200.00
- tessera Cassa Malattia."
__________
ha inoltre sporto denuncia contro ignoti anche alla regione carabinieri
Piemonte e Valle D'Aosta, stazione di Cannobio l'11 gennaio 2003, poiché
risultava un tentativo di prelievo con la sua carta UBS ad Intra, da lei non
effettuato (cfr. denuncia carabinieri Piemonte e Valle D'Aosta 11.01.2003, inc.
n. 173/2004, all. AI 27).
Riconvocata
dalla polizia il 26 febbraio 2003 __________ ha aggiunto quanto segue (verb. PS
26.02
):
" Voglio
informare l'agente interrogate che quando mi trovavo presso la ditta PL 1 a
Tenero, dove ho perso il mio borsellino, vi era il noto AC 1.
Con questo non voglio incolpare AC 1, ma comunque
ho dei sospetti contro di lui."
Nuovamente
interrogata il 4 gennaio 2003 dalla polizia cantonale in merito al furto subito
in stessa data tra le ore 11.30 e le 12.45, la stessa ha dichiarato che
l'autore del furto aveva inoltre effettuato degli illeciti prelievi con una
Postcard rinvenuta nel portafogli rubato (verb. PS 4.03.2003):
" Alle
ore 15.03 ho bloccato le tessera della Posta. Poco prima avevo bloccato la
tessera Visa. Il servizio della carta VISA mi ha subito informato che alle ore
12.05
qualcuno aveva tentato di prelevare con la mia tessera senza però
riuscire nel suo intento, questo per due volte. Il servizio della carta
Postomat non mi poteva informare in merito ai prelievi, ho così stampato
l'estratto conto. Da qui si può constatare che mi sono stati prelevati in un
primo tempo Fr. 200.- ed in seguito Fr. 800.- per un totale di Fr.
1'000.-)."
AC 1 è reo confesso. Egli infatti ha dichiarato
agli agenti di polizia:
" Tenero
-PL 3 -negozio PL 1 -il 04.01.2003 -verso le ore 11 :30 - asportato
portamonete e carta di credito postcard + prelevamento postomat Tenero di CHF
1'000.--.
ADR: sono l'autore materiale del furto suindicato.
All'interno del portamonete rinvenivo una postcard
a nome della danneggiata nonché l'annotazione con il numero di codice PIN,
Oltre ciò trovavo pure denaro contante in ragione
di ca. CHF 200.--. Presso il postomat di Tenero, procedevo al prelievo in
contante per la somma complessiva di CHF 1'000.--.
Denaro utilizzato per sopportare spese personali
e pagamenti arretrati."
(verbale PS 13.03.2003)
e) Osservasi
per il resto che __________ è stato licenziato in tronco dalla ditta PL 1. Come
da accordi con la stessa, dal suo ultimo stipendio, sono stati dedotti gli
importi necessari a tacitare sia la ditta PL 1 medesima, sia la PL 2 sia la
signora PL 3 (Verbale PS 13.03.03).
4.
Tornando
a PC 2 occorre evidenziare che la ragazza si trasferì alcuni anni orsono nella
stessa palazzina dove AC 1 viveva già da un anno circa. L’uomo, pur dicendosi
di essere rimasto colpito dalla bellezza della ragazza e di essersene poi
innamorato, non ha mai tentato alcun approccio. I contatti tra i due sono
sempre stati assai sporadici, limitati ai reciproci saluti, come avviene
normalmente tra abitanti dello stesso immobile che non hanno particolari rapporti.
a) Il
16.
marzo 2002 PC 2 presentava, presso il posto di polizia di Magadino, denuncia
penale contro ignoti poiché da casa sua erano spariti vari oggetti ed aveva
l’impressione che il ladro avesse la chiave. Nel suo interrogatorio del 23
luglio 2002 dichiarava agli agenti di polizia:
" Io
occupo un appartamento di 3 1/2 locali al primo piano dello stabile abitativo.
La porta principale dello stabile normalmente é assicurata a chiave, la chiave
che apre la porta del mio appartamento, apre anche la porta principale di
accesso. Esiste un balcone, versante ovest, ma non credo che qualcuno, mediante
scalamento abbia facile accesso allo stesso... In data 20.01.2002, ricordo che
era di domenica, mia madre mi raggiunse al domicilio poiché ci eramo accordate
che gli affidavo una chiave di casa per questioni nostre personali. In quel
frangente nuovamente rilevavo la sparizione di una chiave di casa. All'origine
la chiave in questione era depositata in una scatoletta in plastica color
celeste a sua volta riposta nell'armadietto collocato a lato della scarpiera
presente all'entrata di casa. Sono più certa che la chiave doveva trovarsi
nella scatoletta poiché la sera prima l'avevo personalmente collocata dove
indicato, avendola in precedenza messa a disposizione di __________ che quella sera
mi aveva restituito."
NB:__________
é il suo ragazzo di quel momento.
Sempre
nel medesimo verbale PC 2 dichiarava:
" In
data 01.11.2001, unitamente a __________, mi sono recata a Parigi per un periodo di quattro giorni. Il giorno seguente al rientro al mio
domicilio, nel mentre mi stavo preparando per andare al
lavoro, volendo indossare qualche gioiello rilevavo che dal cofanetto dei
preziosi riposto nell'armadio presente in una camera, stranamente era sparito
un anello in oro giallo con incastonato un diamante ed all'interno la dicitura
"6.1.94 __________ ".
Controllato in casa, non trovato il prezioso, ne
parlavo con mio padre.
Devo dire che all'epoca mi ero lasciata con __________
e la rottura della nostra relazione aveva causato per la sottoscritta una forte
crisi depressiva. Ricordo che mio padre mi tranquillizzava supponendo che avevo
inavvertitamente smarrito l'anello.
Nel mese di dicembre 2001, mi sono accorta che
dalla scatoletta porta gioielli nuovamente era sparito un prezioso, e meglio un
ciondolo d'oro con pietra blu regalatomi da mio padre al compimento dei vent'anni.
Questo gioiello per me ha un grande valore affettivo. Pure in questa
circostanza ho effettuato le solite verifiche con esito negativo.
Per inciso, devo dire d'essere una persona molto
ordinata e metodica.
Arriviamo ora a fine dicembre 2001, allorquando
assieme alla mia famiglia venni invitata a pranzo dagli zii a Gorduno.
Mia zia __________ mi aveva fatto dono di una
catenella girocollo in metallo bianco con applicato un ciondolo a forma di
cuore con incastonato un diamante. Dovendomi recare a pranzo dagli zii,
decidevo d'indossare il gioiello suindicato. Anche in questa circostanza, il
prezioso era sparito.
Tutti queste strane circostanze iniziarono a
sollevarmi alcuni sospetti e perplessità. Malgrado ciò non avevo ancora
formalizzato alcuna denuncia a tale riguardo.
Il giorno 18.03.2002, stanca d'essere importunata
nonché vittima di ripetuti furti, su consiglio di __________ chiedevo
l'intervento della ditta __________ di Pazzallo al fine di procedere alla posa
di una videocamera di sorveglianza. Quel giorno al mio domicilio si presentò il
titolare __________ accompagnato da un collaboratore.
In quell'occasione vi fu solamente un sopralluogo. L'impianto vero e proprio
venne posato il 25.03.2002 in mia presenza ed in pratica fu posata una
microcamera in un classificatore riposto in una libreria a Iato dell'armadio
dove custodivo il cofanetto dei preziosi e dove di fatto venne posato il
videoregistratore. Armadio quest'ultimo munito, di serratura, che provvedevo a
chiudere a chiave.
Di questo fatto l'unica persona a conoscenza,
oltre alla sottoscritta, era mio padre.
Il giorno successivo al termine della giornata
lavorativa, rincasavo con l'idea di visionare il filmato. Guadagnato l'interno
del mio appartamento subito mi accorsi che qualche cosa non quadrava. Trovai
conferma al mio sospetto, allorquando volli aprire l'armadio ove era stato
collocato il videoregistratore.
Con grande stupore vidi che le antine dell'armadio
all'altezza della serratura erano state in un certo qual modo forzate, e
dall'interno asportato la videocassetta presente nel videoregistratore, i cavi
di collegamento di quest'ultimo ed inoltre dal classificatore era stata
asportata la microcamera colà celata.
Fattore importante la porta d'entrata di casa mia
non presentava alcuna minima traccia di scasso.
Tempestivamente chiedevo l'intervento della
Polizia Cantonale come pure il signor __________ che raggiunse il mio domicilio
accompagnato dal solito collaboratore.
Fu in quella circostanza che al funzionario di
polizia spiegai gli antecedenti fatti e nei giorni a seguire venni sentita nei
dettagli dal sgt __________.
Sono dell'avviso che l'autore materiale dei furti
sia sempre la medesima persona eventualmente in complicità di terzi, poiché tutti
i furti subiti: gioielli, biancheria intima, videocassetta, e non da ultimo alcuni
marenghi e monete antiche, asportatemi in periodo imprecisato, si sono sempre
verificati senza lo scasso della porta d'entrata, ne tantomeno previo scalamento
sul balcone o via portefinestre.
Ritornando all'ultimo furto, impianto video di
sorveglianza, la polizia ebbe modo di rilevare un'impronta palmare e digitale
sullo specchio dell'armadio. Ho fornito loro il nominativo di persone che
conosco e frequento tra cui __________ e __________. Gli accertamenti
successivamente esperiti dalla polizia hanno dato esito negativo.
Per evitare ulteriori e spiacevoli inconvenienti,
in data 04.04.2002, sostituivo il cilindro della porta d'entrata di casa mia.
Non da ultimo, e meglio il 14.07.2002, per
l'ennesima volta e sempre per mano ignota, vi è stato un tentativo di scasso
della mia porta d'entrata del mio appartamento. Pure in quella circostanza vi è
stato l'intervento della polizia."
b) Una
volta arrestatoAC 1 ha ammesso di essere l’autore delle “visite” in casa della
ragazza da dove ha asportato vari oggetti:
" Come
già precisato nei miei precedenti verbali un giorno, in modo del tutto
occasionale, controllando la mia corrispondenza, vidi che lo sportello della
bucalettere della sig.ra PC 2 era socchiuso ed all'interno vi era una chiave
che subito capii che doveva essere quella del suo appartamento.
Volendo conoscerla meglio, sapendo che non era in
casa, prendevo la chiave e visitavo il suo appartamento.
Successivamente riposizionavo la chiave nello
scomparto dei pacchi presente nella bucalettere della PC 2.
Più il tempo passava e maggiormente nutrivo un
sentimento nei suoi confronti.
Questo sino al giorno in cui ebbi modo di vedere
che la ragazza ospitava o meglio riceveva visita di ragazzi.
Geloso, decidevo di vendicarmi.
Controllati attentamente i suoi movimenti, un
giorno ebbi modo di notare che la ragazza scendeva in cantina.
Ne approfittavo allora per raggiungere il suo
appartamento che come sospettavo
la porta d'entrata non era chiusa a chiave. ,
Questa mia visita era dettata dal fatto che mi
necessitava trovare una seconda chiave di casa sua.
Controllato l'armadietto posto all'entrata con
mia grande fortuna trovavo una chiave che asportavo.
Da quel giorno, ogni qualvolta ero certo che la ragazza fosse assente, in particolare
poiché nel parcheggio antistante lo stabile abitativo non vi era stazionata la
sua vettura, mi recavo nel suo appartamento e asportavo gioielli oppure suoi
effetti personali.
Interrogato
dal PP in ordine al reato di appropriazione semplice di cui al punto 2.1 dell'A.A.,
l'accusato ha riconfermato:
"Per quanto concerne la chiave di casa PC 2
io me ne sono impossessavo una prima volta trovandola nella buca lettere di PC
2; in questa occasione I'ho utilizzata unicamente quel giorno, che credo
risalga a un paio di mesi prima del primo furto (segnalato in data 4.11.2001)
compiuto nel suo appartamento, ovvero nel settembre 2001. In pratica in questa
occasione sono entrato nell'appartamento a curiosare senza asportare nulla,
riponendo poi la chiave nella bucalettere. Della chiave mi sono poi impossessato
un paio di giorni prima del primo furto. PC 2 era scesa in cantina e io,
approfittando della sua temporanea assenza, mi sono introdotto nel suo
appartamento. All'entrata di quest'ultimo ho visto alcune chiavi, tra cui una
relativa alla porta d'entrata ed allora ho pensato di prenderla. Questa chiave
l'ho tenuta per qualche tempo finché l'ho gettata siccome divenuta inservibile
a seguito dell'avvenuta modifica del cilindro della porta d'entrata
dell'appartamento PC 2". (verb. PP 17.3.2003)
c) In
particolare in merito alle accuse di cui ai punti 3.1; 3.2; 4.1. e 7 dell’atto
di accusa AC 1 ha ammesso i fatti così come esposti nell’atto di rinvio a
giudizio:
" In
pratica l'intervento della Scientifica ha acconsentito di procedere al prelievo
di un'impronta palmare e digitale, presenti sullo specchio di un'anta di un
armadio a sua volta forzato, che ha permesso l'identificazione dell'autore, con
oltre 12 punti di riscontro concordanti, nella persona del sottoscritto.
A tale riguardo preciso che effettivamente sono
l'autore del furto in questione, ma non trattasi, parlando della danneggiata
sig.ra PC 2, dell'unica volta che io ho "visitato" casa sua.
lo naturalmente con il passare dei giorni la
simpatia nei confronti di PC 2 si tramutava in un sentimento profondo; mi ero
innamorato.
Naturalmente io di lei non sapevo nulla e mi
spiego non sapevo quali locali frequentasse, come trascorreva i fine settimana,
le sue amicizie ed in particolare non conoscevo i suoi gusti circa le persone
di sesso maschile.
ADR: Il mio approccio con il gentil sesso non é
dei più semplici.
Sono un ragazzo dal carattere introverso, timido
e facilmente, in particolare se a confronto con una donna, cado in situazioni
di disagio, (imbarazzo).
Sino ad oggi non sono riuscito ad avere
un'amicizia con una giovane donna e con questo intendo che non abbia più di 25
anni.
Le mie esperienze personali e sessuali sono
sempre state con donne che avevano oltre i 25 anni e erano persone impegnate
(sposate o divorziate).
Sempre per questi miei problemi di socializzare
con Ie persone, non sono mai riuscito ad avvicinarmi a PC 2 o perlomeno a cercare
di farle capire cosa provassi per lei.
Con l'andar del tempo iniziavo a notare chePC 2
frequentava tanti ragazzi e che sovente gli stessi erano suoi ospiti.
Sebbene non avevo mai avuto alcun approccio con PC
2.
iniziai a nutrire una forte gelosia.
Dispositivo
Per questi motivi, in diverse occasioni, durante
l'anno 2002 e inizio 2003, mi sono permesso di entrare nel suo appartamento e
asportare degli oggetti, preziosi, con il solo scopo di poter avere qualcosa
che sapevo o almeno presumevo piacesse aPC 2.
ADR: invitato ad essere maggiormente chiaro circa
quest'ultimo paragrafo preciso con non potendo avere un approccio fisico con PC
2 mi accontentavo di qualche oggetto di sua proprietà.
Durante una mia visita notavo che sul pavimento
dell'ufficio la presenza di un trasformatore collegato ad un cavo nascosto.
Incuriosito volli verificare dove andasse a
finire il cavo scoprendo che portava a tre classificatori riposti su di un
ripiano e successivamente il filo andava a terminare all'interno di un armadio
con lo specchio chiuso a chiave.
Forzata l'anta dell'armadio rilevavo all'interno
la presenza di un videoregistratore.
A questo punto ho capito che PC 2 aveva
installato un sistema di sorveglianza e per tale motivo prelevavo la
videocassetta che poi gettavo ed inoltre asportavo la microcamera.
Sempre in quel periodo, PC 2 sostituiva il
cilindro della porta d'entrata, tentai di entrare desistendo.
L'interrogante mi informa che andando con ordine
mi vengono ora contestati I singoli reati di: furto, abuso di un impianto per
l'elaborazione di dati, falsità in documenti, danneggiamenti, messi a
segno ai danni della denunciante e meglio:
Riazzino -__________ -07.11.2001 -segnalato un
furto nella bucalettere dalla quale l'autore asportava delle fotografie di Parigi/F.
ADR: io non ho rubato delle fotografie dalla bucalettere
di PC 2. Nel suo appartamento
ho preso due sue fotografie che poi ho gettato.
Riazzino -__________ -periodo natalizio 2001
-segnalato un furto senza scasso nell'appartamento dal quale l'autore asportava
una catenella in argento con ciondolo a forma di cuore con incastonato un diamante
(valore imprecisato).
ADR: sempre nell'armadio bianco dell'ufficio trovavo
il ciondolo che poi ho regalato ad una donna; al momento non ricordo il nome ma
voglio pensarci.
(....)
Riazzino __________ -il 25.03.20O2 - segnalato un
furto senza scasso nell'appartamento dal quale l'autore asportava gioielli e
meglio:1catenina in oro semplice, 1 ciondolo in oro a forma di delfino, 1
ciondolo in oro a forma di cuore, 1 ciondolo in oro a forma di maiale, 1
ciondolo in oro a forma di tettarella, 1 lingotto oro, monete antiche e tre
marenghi (valore imprecisato).
ADR: sono l'autore materiale del furto. Parte della
refurtiva é ancora al mio domicilio e parte l'ho regalata ad una donna che non
ricordo il nome.
Riazzino __________, il 26.03.2002 -segnalato un
furto senza scasso nell'appartamento dove l'autore asportava l'impianto video
di sorveglianza celato in un armadio chiuso a chiave (videocassetta e
microcamera). Durante quest'ultima operazione lasciava sullo specchio dell'anta
dell'armadio forzato tracce di impronte papillari. Asportato pure denaro dal
salvadanaio.
ADR:sono l'autore materiale del furto. AI domicilio
detengo ancora la microcamera. I soldi li ho spesi. La videocassetta l'ho
gettata nella spazzatura.
(....)
Riazzino -__________ -14.07.2002 - l'autore, con
attrezzo atto allo scopo, tentava di forzare la porta d'entrata
dell'appartamento.
ADR: sono l'autore materiale del tentativo di
scasso; in quella occasione avevo sospinto energicamente la porta con le sole
mani.
Riazzino -__________ -03.02.2003 - l'autore, con
attrezzo piatto (cacciavite 8 mm) tentava di forzare la porta entrata
appartamento.
ADR: sono l'autore materiale del tentativo di
scasso, che ho effettuato mediante un cacciavite che si trova tutt'ora al mio domicilio."
(verbale PS 13.03.03)
d) Sulla
destinazione delle cennate refurtive è emerso che AC 1 ne ha regalata una parte
alle sue compagne con cui ha avuto una relazione nel 2002 e meglio a __________:
" il
giorno del mio compleanno, mi ha regalato un braccialetto in oro giallo con una
placchetta in cui era inciso il suo nome sul retro la data del giorno in cui
abbiamo iniziato la nostra relazione (14.02.2001).
Attaccato a questo braccialetto, vi era un
ciondolo a forma di cuoricino.
Purtroppo questo braccialetto l'ho smarrito in
quanto staccatosi senza che me ne accorgessi, era una maglia molto fine e
diverse volte si era rotto.
Mi viene mostrata una fotografia in cui si vede
il cuoricino che di fatto riconosco essere quello ricevuto in regalo da AC 1.
Oltre a questo, nel 2002,
non ricordo il mese esatto, ho ancora ricevuto in dono
da lui una collana in oro giallo con ciondolo a forma di delfino, sempre in oro
giallo.
(....)
D4: I gioielli ricevuti in regalo da AC 1 sono
ancora in suo possesso. Se sì, é disposta a restituirli, onde ritornarli al
legittimo proprietario?
R4: da parte mia non ho più nulla, come detto il
braccialetto con attaccato Il
cuoricino l'ho smarrito, mentre la catenina in oro giallo con ciondolo
raffigurante un delfino l'ho restituita aAC 1 quando abbiamo finito la nostra
relazione."
(verbale PS 01.03.03)
e a __________:
" Verso
la fine del mese di agosto 2002, erano due giorni che ci eravamo legati
sentimentalmente, AC 1 mi faceva dono di un cofanetto in velluto rosso
contenente una collana ed un ciondolo in oro giallo raffigurante un delfino.
AC 1 mi disse che trattavasi di un piccolo
pensiero d'amore.
ADR: quando ho ricevuto il regalo ho pensato che
avesse un certo valore. Con questo intendo dire che non era un regalo a buon
mercato.
In tutti i casi, sapendo che AC 1 esercitava una
attività lucrativa presso la ditta PL 1 di Tenero, ho accettato il dono senza
pormi troppe domande: l'ho accettato nella più perfetta buona fede.
Vengo ora informata che il prezioso é provento di
reato.
A questo punto non ho nulla in contrario a
consegnare al verbalizzante la collana ed il ciondolo a mò di delfino alfine
venga ritornato alla parte lesa.
ADR: AC 1 non mi ha regalato altri gioielli."
(verbale PS 11.03.03)
mentre
una parte è stata rivenduta ad una gioielleria:
" Lavoro
come dipendente presso la __________ di Locarno.
In data 11.03.2003 si presenta al negozio citato
un agente della Polizia Cantonale di Locarno, il quale mi esibisce una foto in
cui è raffigurato un giovane, del quale mi si chiede il suo riconoscimento.
Devo dire che il volto del giovane non mi ricorda
nuIla, per contro il suo nome mi fa tornare alla mente che questo uomo
parecchio tempo fa, si è presentato in gioielleria per vendermi degli oggetti
in oro.
Da un controllo eseguito presso la sede madre di
Mendrisio dove teniamo tutti i bollettini di compera che rilasciamo ai clienti
che ci vendono della merce, effettivamente è stato reperito il bollettino no. __________,
di cui do copia all'agente interrogante.
Questo bollettino è stato rilasciato appunto a AC
1 in data 15.11.2001. Purtroppo non mi ricordo i particolari dei gioielli, ma
da come appare sulla bolletta, ho ritirato un anello di gr. 3,6 ed un pendente
di gr. 2,5.
Questo con un peso totale di gr. 6,1, a ciò
bisogna togliere un pietra, verosimilmente un diamantino incastonato nell'anello
che è stato restituito al AC 1.
Quindi il peso totale dell'oro era di gr. 5.
Per tale peso d'oro, é stata corrisposta al AC 1
la somma di frs. 49.-.
D2: l'anello ed il pendente sono ancora in vostro
possesso o li avete già venduti?
R2: no non ne siamo più in possesso perché tutto l'oro
vecchio che acquistiamo viene fuso per poi eseguirne altri gioielli.
Quando il cliente ci porta dell'oro, noi lo controlliamo
per verificarne la purezza e lo pesiamo, in base a questi parametri viene poi stabilita
la cifra in denaro da destinare al cliente.
Questa è la prassi che seguiamo, comunque nessun
oggetto vecchio viene venduto."
(verbale PS __________ 12.03.03).
e) Oltre
ai furti di cui sopra, in un’occasione AC 1, rovistando nella corrispondenza
della PC 2 ha rinvenuto pure una postcard a nome della stessa, senza
l’indicazione del codice:
" Con
la postcard, conoscendo il numero di targa della vettura di PC 2, sono riuscito
a scoprire il codice PIN e grazie a ciò ho indebitamente usato la postcard per
pagare rifornimento di carburante all’amico __________” (verbale PS 27.02.03).
Salvo poi precisare di aver scoperto il codice
rovistando tra la corrispondenza della PC 2 in occasione di una delle sue tante
visite (cfr. verb. PS 27.02.03).
In
occasione del suo interrogatorio del 13 marzo successivo ammetteva di aver
eseguito i prelevamenti indicati al punto 6.1. dell’atto di accusa:
" Sementina
- __________ - il 10.03.2002 - ore 21:49 - l'autore mediante la postcard no. __________
intestata alla, danneggiata, effettuava rifornimento di carburante per CHF
31.--.
ADR: sono l'autore materiale dell'indebito
profitto.
Tenero - __________ - il 25.03.2002 - ore 19:41 -
l'autore mediante la postcard summenzionata effettuava rifornimento di
carburante per CHF 40.--.
ADR: sono l'autore materiale dell'indebito
profitto.
Bellinzona - __________ - il 26.05.2002 - ore
23:47, l'autore mediante la solita postcard effettuava rifornimento di
carburante per CHF 50.--.
ADR: sono l'autore
dell'illecito profitto.
Tenero - __________ - il 27.05.2002 - ore 19:02 -
l'autore mediante la solita postcard - effettuava rifornimento di carburante
per CHF 36.--.
ADR: sono l'autore materiale dell'illecito
profitto.
Riazzino - __________ - il 04.06.2002 - l'autore
mediante la solita postcard ha effettuato due rifornimenti di carburante e
meglio: ore 00:15 per CHF 1,35 - ore 00:18 per CHF 49,10.
ADR: sono l'autore dell'illecito profitto.
La somma di CHF 1,35.-- é stata causata da una
mia errata manipolazione su display del distributore automatico."
f) In
esito a quanto sin qui esposto deve quindi valere che vanno confermate tutte le
imputazioni di cui ai punti 2; 3.1, 3.2; 4.1 e 6.1, reati tutti commessi ai
danni di PC 2.
5. Sempre
ai danni della PC 2, AC 1 è pure accusato di tentata truffa (punto 5.1.) e
falsità in documenti (punto 8). Sì perché:
" Durante
una delle mie tante visite in casa PC 2, in una occasione ebbi modo di notare
un catalogo con inserita la cartolina di ordinazione.
Impossessatomi dello stesso, ne approfittavo per
sfogliarlo e ordinare, fornendo i dati di PC 2, un PC portatile del valore non
indifferente; non ricordo la cifra.
Firmavo in calce la cartolina d'ordinazione
falsificando chiaramente la firma di PC 2.
ADR: mi viene mostrato un foglio A4 con
fotocopiata la cartolina di ordinazione in questione che riconosco essere
quella da me falsamente compilata. (....)
Riazzlno -__________ -14.01.2002 -segnalato un
tentativo di truffa/falsità in documenti e meglio: ordinazione, mediante
l'apposita cartolina, presso la ditta __________, di un set PC del valore di
CHF 3'311,95. L'autore, oltre a compilare la cartolina a nome PC 2, in calce
falsificava la firma della danneggiata.
ADR: sono l'autore materiale dei fatti suesposti."
(verbale PS 27.02.03)
Il fatto
é ribadito anche nel manoscritto di AC 1 del 10 marzo 2003:
"Falsificai inoltre un cedolino di comanda
di un PC".
Sulle sue
intenzioni AC 1 ha precisato al Magistrato:
" La
mia intenzione era quella di impossessarmi dell'oggetto una volta che fosse
stato recapitato all'indirizzo di PC 2 concretamente non sapevo come avrei
fatto, ma pensavo di poterlo sottrarre prima che quest'ultima lo rispedisse al
mittente." (verb. PP 17.3.2003)
L’evento
non si è realizzato poiché, dato l’importo assai rilevante dell’ordinazione, la
ditta __________ chiedeva alla PC 2 il versamento di un acconto di fr. 1'350.-.
La ragazza, sorpresa, avvertiva la ditta fornitrice che si trattava di una
falsa comanda e la stessa veniva così annullata. AC 1 dal canto suo non si è
posto il problema di sapere come il PC sarebbe arrivato in casa PC 2: se contro
rimborso o dietro fattura. Lui, che visitava casa PC 2 quasi quotidianamente,
una volta visto il PC nell’appartamento, se ne sarebbe impossessato.
Se
l’accusa di falsità in documenti non ha posto alcun problema, accusa e difesa
essendo concordi che il fatto di vergare la firma di un terzo su un bollettino
di comanda al fine di procacciarsi un vantaggio, è costitutivo del reato di
falsità in documenti, AC 1 ha contestato il reato di tentata truffa affermando
che si è trattato di un atto preparatorio di furto e, come tale, non punibile.
Benché, è bene chiarirlo già sin d’ora, la circostanza non abbia pesato
alcunché sulla commisurazione della pena, nell’ambito della quale si è
proceduto ad un giudizio globale di tutto il comportamento dell’accusato, la
tesi difensiva cade nel vuoto.
Per l'art. 146 cpv. 1 CP, chiunque, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una
persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma
subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio
proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la
detenzione.
Il reato di truffa presuppone quindi
oggettivamente che l’agente abbia fatto uso di un inganno, che tale inganno sia
astuto, che l’inganno abbia indotto la vittima in errore, che tale errore abbia
condotto la persona ingannata a disporre del suo patrimonio rispettivamente del
patrimonio altrui cagionando così un danno patrimoniale (DTF 119 IV 210;
118 IV 35). Il reato di truffa è soggettivamente realizzato quando l’autore
agisce intenzionalmente ed a scopo d'indebito profitto (DTF 119 IV 210;
118 IV 35; 115 IV 31).
La vittima è ingannata quando, a causa di
affermazioni (scritte o orali), di gesti o per atti concludenti ad opera
dell’agente, assume una visione falsata della realtà. Non è quindi necessario
che l'autore faccia delle dichiarazioni; è sufficiente che egli assuma un
comportamento dal quale venga dedotta l'affermazione del fatto (STF del
28.9.2000 e riferimenti: Corboz, Les infractions principales, ad art.
146 p. 140; Trechsel, Kurzkommentar, ad art. 146 n. 2; Stratenwerth,
BT I §15 n.12 e segg; Schubarth BT II ad art. 148 n. 20; Noll,
BTI, p. 194; DTF 125 IV 124; 118 IV 35; 111 IV 55).
La
giurisprudenza ha già avuto modo di dire e ribadire che l’impiego di documenti
falsi o fittizi costituisce un caso tipico di inganno astuto (DTF 106 IV 358;
122 IV 197 e rif.)
Nella
fattispecie si ha che l’inganno astuto si è realizzato con la falsificazione
della cartolina d'ordinazione. Il disegno di arricchimento a suo favore appare
altrettanto pacifico nella misura in cui voleva poi impadronirsi dell’oggetto.
Ai danni di chi non è rilevante: ai danni della ragazza se avesse potuto
dimostrare che la firma non era la sua o della ditta se lo avesse consegnato
dietro fattura (come avviene per l’acquisto ad esempio di capi d’abbigliamento
per corrispondenza), nulla muta al fatto che l’atto era finalizzato a
commettere un danno patrimoniale a suo favore. Che poi questo danno non si è
realizzato vuoi come in casu poiché la __________ ha chiesto un acconto alla PC
2 e l’arcano è stato smascherato, vuoi nel caso in cui l’oggetto fosse stato
recapitato contro rimborso e la ragazza lo avrebbe respinto, ha importanza solo
sul mancato compimento del reato che, come giustamente indicato dal Procuratore
Pubblico, si è fermato a livello del tentativo. L'atto pregiudizievole del
patrimonio, nel disegno truffaldino dell'autore, si materializza in casu nel
fatto di far giungere l'oggetto nella sua sfera d'azione ("Gewahrsam"),
nella misura in cui egli disponeva della chiave di casa e vi accedeva come e
quando voleva, ogni qualvolta la donna era assente, facendo nel contempo
credere alla __________ che in realtà destinataria della merce era la PC 2, che
non l'avrebbe evidentemente pagata non avendola ordinata. Le modalità con cui
l'accusato si sarebbe poi impossessato dell'oggetto altro non sono che l'ultima
tappa del disegno truffaldino di arricchirsi indebitamente.
Così
stando le cose anche l’accusa di tentata truffa di cui al punto 5.1. dell’atto
di accusa merita conferma.
6. Gli
atti di AC 1 ai danni di PC 2 si sono estesi per un periodo estremamente lungo,
da novembre 2001 a marzo 2003 e meglio fino al giorno del suo arresto. Per la
ragazza la situazione era ormai diventata un vero incubo: si accorgeva che le
entravano in casa, le toccavano le sue cose, le sparivano oggetti a lei cari,
le suonavano al campanello senza motivo e poi non si faceva vivo nessuno ma non
aveva idea di chi potesse essere il suo persecutore e le era pure stato
consigliato di non dire nulla a nessuno per non pregiudicare l’esito di
eventuali indagini da parte della polizia.
a) Già in
occasione del primo interrogatorio del 16 marzo 2002, PC 2 accenna al fatto che
l'allora ignoto autore dei furti presso la propria abitazione si comportava in
modo particolare, facendole a volte anche dei dispetti (cfr. verb. interr. PS-
16.03.2002, inc. n. 173/2004, all. AI 10, pag. 3:
" ...
Il giorno seguente (25 febbraio 2002), alle ore 5.00 di mattina, mi suonava il
campanello (due volte) di casa. Non saprei dire se dall'entrata principale
esterna o se dalla porta dell'appartamento. Preciso che la chiave sparita in
data 30.01.2002 apre, oltre la porta dell'appartamento, anche la porta
principale esterna. Quella mattina, spaventata, non mi
sono alzata a vedere chi era...
AI momento sporgo denuncia : contro
ignoto per furto. Preciso ancora che l'ignoto autore, se voleva, poteva
portarmi via vari gioielli e altro.
Sembra invece che i furti erano mirati, come pure tutti i dispetti successi in
seguito.
Durante
l'interrogatorio 23 luglio 2002 PC 2 esprime a più riprese il suo disagio e più
precisamente:
" Da
tempo sono vittima di furti nonché visite da parte d'ignoti presso il mio
appartamento di Riazzino __________. Questa situazione di disagio ha fatto sì
che la sottoscritta ha dovuto rivolgersi a diversi medici poiché sofferente di
problemi psicologici e fisici.
Infatti la sera non rientro più tranquilla al mio
domicilio, temo sempre di trovare un estraneo in casa e sinceramente temo
seriamente per la mia incolumità. Andando con ordine preciso quanto segue:
a partire da novembre 2001 da parte d'ignoti, il
mio appartamento è stato preso di mira e la sottoscritta, in diverse occasioni,
è stata vittima di furti e violazione di domicilio.
Sebbene esistano agli atti le singole denunce
vorrei far rilevare alcune situazioni che ritengo importanti alfine di
identificare l'autore materiale dei reati.
Io occupo un appartamento di 3 1/2 locali al primo
piano dello stabile abitativo.
La porta principale dello stabile normalmente è
assicurata a chiave, la chiave che apre Ia porta del mio appartamento, apre
anche la porta principale di accesso.
In data 25.02.2002, di mattino presto, per
l'esattezza alle ore 0500, sentivo suonare il campanello di casa. Visto l'orario,
terrorizzata non rispondevo.
Per evitare che ignoto continuasse ad asportarmi la
corrispondenza dalla mia bucalettere, in data 01.03.2002, presso la posta d
Riazzino, richiedevo la messa a disposizione di una casella postale (no. __________).
La notte del 06.03.2002, per inciso, io mi trovavo a casa di mia madre poiché non mi sentivo
sicura nel mio appartamento. In quella circostanza ricordo che suonò il
campanello di mia madre (____________________).
lo presi paura poiché temevo che qualcuno mi
avesse seguita e volesse importunarmi. Mia madre, per contro, scese al portone
principale d'entrata dove vide la presenza di una pattuglia della polizia, i
cui agenti la informavano di aver fermato il soggetto, rassicurandola senza fornire
ulteriori indicazioni. "
Durante
l'interrogatorio del 13 marzo 2003, la polizia informava la donna dell'identità
dell'autore dei vari illeciti a suo danno, la quale dichiarava:
" conosco
questo giovane come inquilino del mio palazzo, ma niente di più. Con lui non ho
mai scambiato nemmeno una parola a parte "ciao" quando lo incontravo
nel palazzo... In questi due anni ho passato momenti difficili ed ero prossima
ad un esaurimento nervoso." (verb. PS 13.03.2003).
In
occasione dell'interrogatorio 14 marzo 2003, PC 2 decise di estendere la
propria denuncia contro AC 1 anche per il reato di lesioni semplici e, più
precisamente:
ADR: problemi causati da AC 1 e meglio le varie "visite"
al mio domicilio, in mia assenza e conseguenti furti mirati di oggetti,
biancheria intima o effetti personali a me cari, come pure l'avermi sottratto
dalla mia bucalettere la corrispondenza epistolare, hanno
comportato per la sottoscritta tutta una serie di problemi fisici e
psicofisici.
Ogni qualvolta dovevo rientrare al mio domicilio
ero terrorizzata, temevo seriamente per la mia incolumità, poiché non sapevo
con quale soggetto fossi stata realmente confrontata: questo ignoto personaggio
aveva problemi maniacali, era un individuo morboso, forse un pazzo o peggio
ancora?
La cosa che più temevo era che costui fosse in
possesso di una chiave del mio appartamento.
Oltre alle "visite" indesiderate, questo
individuo si dilettava a telefonarmi o meglio farmi squillare il telefono alle
ore più disparate della notte.
Analoga cosa dicasi per il campanello di casa.
Tutte queste situazioni di disagio, le ho tristemente
vissute a partire da fine anno 2001 sino allo scorso mese di febbraio.
Disperata, priva di forze e moralmente distrutta,
mi sono rivolta allo psichiatra dr. __________ in Locarno dal quale sono tutt'ora
in cura.
Oltre ad ingerire medicamenti ansiolitici ho
avuto un netto calo di peso; ero esaurita.
Come richiesto dal verbalizzante, sarà mia
premura, mettere a disposizione del Magistrato penale inquirente i relativi
certificati medici sui quali si potrà chiaramente evincere il mio stato di
salute dall' epoca dei fatti a tutt' oggi.
E' mia intenzione ora, oltre ai titoli di reato
già indicati nei precedenti verbali, estendere la mia denuncia verso AC 1 per titolo
di: lesioni semplici (art. 123 CPS) o gravi (art. 122 CPS), poiché
effettivamente ritengo che tutta questa storia abbia provocato, per colpa
dell'autore, un grave danno alla mia salute."
b) Significative
al riguardo sono le dichiarazioni prodotte agli atti dalla parte civile e
meglio quella del datore di lavoro __________ secondo il quale nel periodo
oggetto delle persecuzioni da parte di AC 1 il rendimento di PC 2 sul lavoro
era di molto calato, appariva meno concentrata e poco disponibile, alternando
crisi di pianto a momenti di forte irritazione, senza che nessuno ne sapesse i
motivi, e presentava stati d’ansia, d’insicurezza e di paura, al punto che le
fu addirittura proposto un congedo parziale dal lavoro (all. B all’istanza di
risarcimento), nonché quella della madre di una sua amica che ha riscontrato in
quello stesso periodo che la ragazza era visibilmente turbata a causa di una
persona che la molestava senza però ottenere migliori dettagli poiché la
polizia le aveva consigliato di non parlarne a nessuno (all. C alla citata
istanza). Anche la seconda moglie del padre di PC 2 ha dichiarato che in quel
periodo la ragazza stava male e che ogni tanto passava le notti da loro, da sua
madre o dalla sorella (all. B alla cennata istanza).
Questo
stato d’ansia e di prostrazione ha indotto PC 2 a rivolgersi allo psichiatra al
quale in passato già si era rivolta per una problematica ansiosa legata a degli
esami scolastici nel 1996, dalla quale era guarita. In un primo tempo il medico
ha pensato che si trattasse di un problema di elaborazione della fine di una
lunga (quasi sette anni) relazione sentimentale che PC 2 aveva avuto con il suo
ex ragazzo, ma poi anche il medico capì che lo stato psichico della paziente
era invece la diretta conseguenza degli avvenimenti di cui era vittima in casa
sua:
" La
prima ipotesi, quella più semplice, che è stata esplorata circa le cause di
questo stato, risiedeva nel fatto che, se non erro, nel novembre 2001 si era
lasciata col suo ex amico. Tuttavia, pur elaborando questo che chiamo “lutto”,
persistevano questi stati d’ansia e quindi non poteva essere questa la causa
dello stato d’ansia della paziente. Mi raccontò al proposito di episodi strani
che avvenivano a casa sua, in particolare che le mancavano oggetti, che le
venivano spostate cose sue e che nonostante la denuncia in polizia il
responsabile non veniva individuato. Aveva anche un sentimento di non essere
presa sul serio, così come pure questo stillicidio la faceva star male. In casi
del genere, visto il ripetersi dei fatti che non cessavano, non c’era molto da
elaborare, ricordo che si discusse parecchio per trovare risorse alternative
come il trasloco, ma la paziente, aggiungo io giustamente, decise di rimanere
anche perché partire sarebbe equivalso ad una sconfitta. Una volta individuato
il responsabile la paziente si è sentita sicuramente sollevata, ma occorreva
ricucire ciò che si era rotto e rinvigorire il suo io, operazione non semplice."
(verb. dib. p. 4).
Lo
psichiatra ha diagnosticato uno stato depressivo con anoressia secondaria
(verbale MP 29.08.03) considerato come danno alla salute, precisando che:
" i
disturbi di cui ha sofferto la signora PC 2 sono equiparabili ad uno stato di
malattia” (verb. dib. p. 4).
c) Dal
canto suo AC 1 ha ammesso che una volta impossessatosi della chiave, si recava
sempre più spesso nell’appartamento della ragazza. Una volta appreso che
frequentava dei ragazzi, è divenuto sempre più geloso, desideroso di
vendicarsi, quantunque non avesse mai tentato un vero approccio con lei. La molestava
in quel modo per vendetta, per farla stare male, per ossessionarla.
Significativi sono i seguenti passaggi delle sue deposizioni:
" Da
quando la stessa é venuta ad abitare nel palazzo, essendo una bella ragazza, mi
ha subito affascinato.
Con l'andar del tempo ebbi modo di notare che PC
2 frequentava un mio amico __________.
Non posso dire se fra due vi fu o meno una
relazione sentimentale.
Con l'andar del tempo io ho iniziato a nutrire un
sentimento verso PC 2 ma non mi sono mai espresso nei suoi confronti.
(....)
Con l'andar del tempo iniziavo a notare che PC 2
frequentava tanti ragazzi e che sovente gli stessi erano suoi ospiti.
Sebbene non avevo mai avuto alcun approccio conPC
2 iniziai a nutrire una forte gelosia.
Per questi motivi, in diverse occasioni, durante
l'anno 2002 e inizio 2003, mi sono permesso di entrare nel suo appartamento e
asportare degli oggetti preziosi.
(....)
In talune occasioni mi sono permesso di azionare
il campanello di casa PC 2, non erano ore notturne, ma comunque l'ho fatto per disturbare
la sua tranquillità.
(verbale
PS 27.02.03)
Come detto io nutrivo una simpatia nei suoi
confronti; é una bella ragazza.
Essendo una persona timida non ho avuto il
coraggio di avvicinarla e di parlare esprimendole i miei sentimenti.
(....)
Più il tempo passava e maggiormente nutrivo un
sentimento nei suoi confronti.
Questo sino al giorno in cui ebbi modo di vedere
che la ragazza ospitava o meglio riceveva visita da ragazzi.
Geloso decidevo di vendicarmi.
(….)
ADR: a domanda a sapere se la ragione di questo
mio atteggiamento fosse mirata in particolare a voler concretamente distruggere
psicologicamente la donna, dichiaro che non era proprio questa la mia
intenzione o almeno non fino a questo livello.
Io volevo che la ragazza iniziasse ad avere paura
a rientrare al proprio domicilio, volevo farla sta male mentalmente.
ADR: invitato ad essere maggiormente preciso su quest'ultima
risposta dichiaro che io volevo che la ragazza impazzisse senza comunque che
arrivasse, alla disperazione, a commettere un insano gesto (suicidio); che
desse fuori di testa.
In poche parole il mio sentimento iniziale di
simpatia si era tramutato in una vera e propria ossessione di gelosia."
e ancora
davanti al PP il 17 marzo 2003 ha dichiarato:
" A
domanda dell'avvocato DF 1 rispondo che i continui "piccoli" furti
commessi in danno di PC 2 non erano solo e preponderantemente finalizzati a
procurarmi un indebito vantaggio patrimoniale, ma anche soprattutto a mettere PC
2 in una situazione di paura e soggezione, come ho già spiegato nel mio verbale
di Polizia 13.03.2003. La stessa cosa vale per l'utilizzo della sua
Postcard."
d) Questo
comportamento di AC 1 è stato definito “stalker” ossia molestatore. Lo
psichiatra lo ha definito persona:
" che
presenta una personalità patologica che lo spinge a molestare uno sconosciuto
con il quale lo "stalker" non ha particolari rapporti.
Lo sconosciuto può essere ad esempio una ragazza
della quale lo "stalker" interpreta erroneamente determinati segnali,
oppure una persona di cui lo "stalker" non capisce di essere rifiutato”,
precisando
che:
" nella
fattispecie l'accusato agiva in uno stadio cosiddetto "intrusivo
intimidatorio". Il suo comportamento costituiva una forma di
"seduzione" consistente nel tentativo di distruggere la persona
oggetto delle attenzioni con l'intenzione di poi salvarla. Questa procedura
prende di norma termine al momento che lo "stalker" viene smascherato
in quanto si rompe il meccanismo che lo "stalker" si é costruito mentalmente."
(AI 42 p. 2 e 3)
7. Giusta
l’art. 123 CP chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo
od alla salute di una persona, é punito, a querela di parte, con la detenzione.
Nei casi
poco gravi, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento
(art. 66).
La pena é
della detenzione e il colpevole é perseguito d'ufficio, se egli ha fatto uso di
veleno, di un'arma o di un oggetto pericoloso, se egli ha agito contro una
persona incapace di difendersi o contro una persona, segnatamente un fanciullo,
della quale aveva la custodia o doveva aver cura.
Le
lesioni semplici intenzionali sono un reato di risultato. Occorre una lesione
all’integrità fisica o psichica (DTF 119 IV 26) di una certa intensità, che non
causi alla vittima pericolo di morte o un’infermità permanente. In generale si
riconoscono come lesioni semplici i casi che necessitano normalmente di cure
mediche (Stratenwerth, BT I, N. 6-10), stati assimilabili a malattie (Trechsel,
Kurzkommentar, N2 ad art. 123). L’agente deve commettere un atto pericoloso,
proprio a causare delle lesioni: ciò che caratterizza il reato è ciò che
l’autore vuole e che si realizza. Vi è quindi lesione anche quando l’agente
provoca una malattia, la aggrava o ne ritarda la guarigione (DTF 119 IV 26), ciò
che non necessariamente implica che la lesione debba essere causata da un
contatto fisico tra aggressore e vittima (Rehberg/Schmid, III, p. 26; Stratenwerth/Jenny,
Schweizerisches Strafrecht, N5-10 p.58; Corboz, Les infractions en droit suisse
I, N. 13-15 p. 138), cosicché porre qualcuno sotto l’influsso della droga configura
a una violazione dell’integrità fisica assimilabile a una malattia e dunque
costitutiva di lesioni (DTF 103 IV 70). L’elemento soggettivo – e meglio ciò
che l’agente vuole – è quindi un elemento costitutivo del reato che deve
concernere tanto l’atto come tale quanto il risultato.
a) La
difesa, che non ha contestato i fatti come tali, ha chiesto il proscioglimento
dell’accusato poiché, in buona sostanza, quelli che AC 1 ha fatto, non sarebbero
in sé atti idonei a cagionare lesioni alla salute. A sostegno della sua tesi ha
evocato l’esempio della persona vicina al capoufficio che convince quest’ultimo
a licenziare un’impiegata con lo scopo, raggiunto, di farla star male o,
peggio, della vittima di una violenza carnale che subisce delle lesioni
psichiche importanti e, non per questo, il suo aggressore viene punito anche
per il reato di lesioni. In buona sostanza secondo la difesa il comportamento
dello “stalker” non sarebbe “Tatbestandmässig”. In assenza di una norma
speciale che punisca lo “stalking”, la condanna dell’accusato violerebbe il
principio nulla poena sine lege certa.
b) Il
diritto penale svizzero non punisce lo “stalking” come tale, ossia il solo atto
di disturbare, di molestare, di infastidire o di perseguitare qualcuno. La
giurisprudenza, invero scarna al riguardo data la relativa “novità” del
fenomeno, ha però già avuto modo di stabilire che questo comportamento è
costitutivo di coazione allorquando, ad esempio, l’agente intralcia la libertà
di qualcuno, obbligandolo a compiere o a tollerare atti contrari alla sua
volontà (DTF 129 IV 262). In altri termini, atti che, come tali non configurano
alcun reato, possono essere costitutivi del reato voluto dall’agente.
c) Nella
fattispecieAC 1 ha commesso sistematicamente più atti di persecuzione nei
confronti della vittima, come entrarle in casa senza il suo permesso, rubarle
oggetti, usare la sua carta di credito, ecc. così come pure tutta una serie di
atti di per sé non penalmente illeciti, anche se lesivi della privacy, come
suonarle il campanello o toccarle le sue cose. Lo ha fatto rimanendo anonimo
non solo per sottrarsi alle sue responsabilità ma pure perché voleva che la
ragazza stesse male non capendo cosa le stesse succedendo. Determinante è il
risultato cheAC 1 ha voluto e ha ottenuto: far star male la PC 2, farle paura,
ledere la sua salute psichica. Si tratta di atti che sono in stretto nesso di
causa con lo stato di malattia di PC 2 e quindi con le cure cui ha dovuto sottoporsi.
Poco importa poi che alcuni di questi atti siano costitutivi di altri reati
come i furti o il danneggiamento e ancora la violazione di domicilio, poiché
l’accusato ha agito nell’intenzione di ledere tutti i diversi beni protetti e
meglio sia il patrimonio, sia la libertà personale come pure l’integrità fisica
della vittima. Ne discende che il comportamento di AC 1 è costitutivo pure del
reato di lesioni semplici.
In
siffatte evenienze deve essere riconosciuto anche il concorso con gli altri
atti già di per sè costitutivi di reato, il bene protetto essendo diverso.
d) Non
è quindi lo “stalking” come tale ad essere punito, ma il comportamento generale
di AC 1, e meglio ciò che ha fatto ed il risultato che ha voluto. Altra cosa è
il dibattito in atto in tutta Europa sulla punibilità dello “stalking” come
tale (in Italia ed in Germania sono al vaglio dei rispettivi Parlamenti
progetti di legge in tal senso), che ruota attorno alla questione di sapere se
occorra offrire una protezione penale alle vittime prima che si realizzi un
risultato costitutivo di un altro reato come la coazione nel caso in cui venga
limitata la libertà personale o, come in casu, le lesioni che sono il risultato
che l’accusato ha ottenuto per mezzo di comportamenti che possono essere
assimilati allo “stalking”. Del resto in una società in continua e costante
evoluzione anche l’interpretazione del diritto deve attualizzarsi per
rispondere alle esigenze del mondo che cambia.
8. Come
detto l'accusato, per i reati fin qui illustrati, é stato in carcere preventivo
dal 24 febbraio al 18 marzo 2003. Una volta scarcerato AC 1 ha percepito per un
certo periodo la disoccupazione dopo una carenza durata tre mesi. Si è poi
trasferito a Brunnen dove ha fatto la stagione estiva quale cuoco in un
ristorante italiano. Poi è rientrato in Ticino a suo dire per stare più vicino
alla madre malata. Da ottobre a dicembre 2004 ha lavorato in un cantiere
nautico a Riazzino. Al momento del secondo arresto non aveva lavoro.
Per la
precisione va detto che i fatti di cui al punto 1.1. e 3.5 dell’atto di accusa
aggiuntivo si sono verificati, come chiarito in aula, prima della sua
precedente carcerazione preventiva. Si tratta di un furto commesso in correità
con il già citato __________ a Sion. I due, nell’inverno 2002/2003, ma prima
del 18 marzo 2003, si trovavano presso il caffè __________. Notavano una
borsetta nera sotto a delle giacche. Se ne impossessarono e, a casa del __________,
ne verificarono il contenuto. Vi trovarono pochi soldi ed alcuni documenti tra
cui una carta bancaria, con la quale poi AC 1 tentò invano di prelevare del
denaro. (verbale PS 27.01.2005).
9. AC
1 è stato nuovamente arrestato il 20 gennaio 2005 poiché sospettato di aver
commesso, in correità con il __________, ulteriori furti con scasso nonché
prelevamenti indebiti da altri bancomat sempre con lo stesso sistema: furto
della carta di credito e tentativo, queste volte sempre vano, di prelevare del
denaro mediante l’indicazione dell’anno di nascita, del numero della targa o di
altre informazioni che potevano essere ricondotte alle vittime. Associato alle
carceri pretoriali di Bellinzona, è stato trasferito al PCT il 1° febbraio
2005, dove è a tutt’oggi detenuto.
Ma
andiamo con ordine.
a) punti
1.2. e 3.6. dell’atto di accusa aggiuntivo (in seguito AAAg)
In
occasione del suo verbale di polizia del 27 gennaio 2005 AC 1 ha dichiarato:
" Vorrei
precisare un fatto avvenuto a Sion, era circa il mese di maggio-giugno 2003 se
non erro, io mi trovavo a Sion dove sono stato per circa due settimane. In quel
periodo __________ frequentava una palestra vicino alla stazione, non ricordo
il nome.
Anche io sono andato in quella palestra un paio
di volte in sua compagnia.
E' successo che un giorno in quella palestra,
mentre ci stavamo cambiando nello spogliatoio, vi era un armadietto aperto
vicino a quello di __________.
Lui, visto ciò, guardava all'interno e sottraeva
un portamonete di color chiaro, dopodiché siamo andati via.
In quel portamonete vi erano, una tessera
bancaria, non so di che banca, una carta d'identità Svizzera ed una tessera di
riconoscimento che mi sembrava della Polizia, non vi erano soldi.
Posso dire che il proprietario del portamonete
non era giovane, aveva circa sulla quarantina d'anni con i capelli corti
chiari, l'ho visto nello spogliatoio.
La sera tardi sempre a Sion, solo, mi sono recato
presso un bancomat, non so dire di quale banca, dove ho tentato di prelevare,
senza riuscirci, dopodiché gettavo il tutto in un cestino.
Preciso che l'idea di questo furto é stata di __________,
lui ha preso il borsellino."
Le
imputazioni, ammesse anche davanti al MP il 3 febbraio 2005, non pongono
problemi di sorta e vanno quindi confermate senza ulteriori considerazioni.
b) punti
1.3; 2.1 e 3.1. AAAg
Interrogato
il 25 gennaio 2005 dalla polizia giudiziaria in merito ad un furto nei pressi
della discoteca __________ a Losanna, l'accusato ha dichiarato (cfr. verb. interr.
PS 25.01.2005, inc. n. 24/2005, ali. 5 AI 14, pago 3):
" D5:
Lei conosce la discoteca __________ di Losanna, è successo qualcosa in tale
discoteca?
R5: Sì la conosco, una volta circa due mesi fa,
tra novembre e dicembre, ero andato a trovare il __________ a Sion, ed il
sabato sera siamo andati alla discoteca __________ di Losanna.
Usciti dalla discoteca, ammetto che, con un sasso
infrangevo il finestrino di un veicolo bianco, dallo stesso asportavo due
borsette scure.
All'interno delle borsette vi erano due
portamonete con all'interno in totale circa 200.-/250.- CHF in contante, un
telefono portatile (che teneva il __________), una macchinetta fotografica, che
gettavo in quanto scadente e delle tessere bancarie, non ricordo esattamente
quante, una era della posta."
Reinterrogato
in data 26 gennaio 2005 a questo riguardo, l'accusato ha precisato: (PS 26.01.2005)
" D:
In merito al furto con scasso a Losanna presso la discoteca __________,
potrebbe essere più preciso?
R: Come già spiegato, mi trovavo in compagnia di __________
in quella discoteca,quando siamo usciti verso le ore 03.30/04.00, mi sono avvicinato
ad un veicolo di colore bianco di piccola cilindrata, non saprei dire la marca
ed il modello, e con un sasso trovato sul posto, frantumavo il finestrino Iato
conducente, dall'interno asportavo due borsette da donna e quindi ci
allontanavamo.
In una borsetta vi era un telefono marca Nokia
(che ha tenuto il __________) ed un borsellino con del denaro; nell'altra
borsetta vi era una macchina fotografica (che gettavo) ed un altro borsellino
con altro denaro.
In totale vi erano circa 200.-/250.- CHF in contanti,
una minima parte, circa 50.- CHF la teneva __________ il resto la tenevo io.
All'interno di un borsellino vi era una postcard,
con la quale. sempre a Losanna ho tentato di prelevare in due posti differenti,
alla posta ed in una banca che non so iI nome.
D: Mi sa dire con certezza la data in cui siete
stati a Losanna?
R: Sono sicuro che eravamo a Losanna il sabato
11.12.2004, in quanto in quel fine settimana ricordo che cambiavano gli orari
dei treni."
Le
imputazioni, ammesse anche davanti al MP il 3 febbraio 2005, non pongono
problemi di sorta e vanno quindi confermate senza ulteriori considerazioni.
c) punto
1.4. AAAg
Interrogato
il 21 gennaio 2005 dalla polizia giudiziaria in merito a furti commessi a
Pazzallo, l'accusato ammette anche di essere l'autore, insieme a __________, di
un furto a Losone nei pressi del ristorante/discoteca __________ e, più
precisamente dichiara (verb. PS 21.01.2005):
" D4:
Parliamo ora del furto ammesso da parte tua, avvenuto a Losone presso la
discoteca __________ in data 18.12.2004 verso le ore 00.30/01.00 circa, cosa ha
da dire in merito?
R4: In questo caso, mi trovavo sempre assieme al
mio amico __________. Ci siamo recati presso la discoteca sopraccitata ed
all'interno, dopo aver preso da bere ci sedevamo ad un tavolo.
Da lì notavamo una borsetta di colore chiaro, mi
sembra bianca e beige, che si trovava su di una sedia incustodita.
Assieme, con una tecnica particolare direi con
destrezza io ed il __________, ci impossessavamo della stessa, trafugandola
fuori dal locale.
Una volta all'esterno, controllando all'interno
della borsetta, notavo delle chiavi appartenenti ad un veicolo specificatamente
una BMW.
Nella borsetta vi trovavo pure un cellulare,
trattasi del cellulare Nokia di colore nero non conosco il modello che avete
trovato nella mia stanza, ora in vostro possesso, la scheda SIM la gettavo
nella spazzatura."
L’imputazione,
ammessa anche davanti al MP il 3 febbraio 2005, non pone problemi di sorta e va
quindi confermata senza ulteriori considerazioni. Sul comportamento dell’imputato
dopo il fatto va osservato che, una volta trovato l’indirizzo delle vittima, e
si tratta di una ragazza di 28 anni, l’accusato, in compagnia dell’amico, si è
recato nel palazzo indicato nei documenti per curiosare sul luogo in cui
abitava, senza riuscirvi in quanto il suo nome non figurava in quelli indicati
sulle diverse porte d’entrata.
" Sulle
buste vi era il nome della__________, domiciliata a Brissago.
Lasciavamo quindi la discoteca e ci portavamo a Brissago.
Ammetto che eravamo curiosi di vedere dove
abitava.
A Brissago, trovavamo un suo indirizzo, sulle
buste ve ne erano diversi.
Giunti all'entrata di questo palazzo, entravo e
salivo le scale passando i diversi piani, __________ aspettava all'esterno.
Sulle diverse porte d'entrata che ho guardato non
trovavo il nome di Altomonte e quindi lasciavo il posto.
Non ho tentato di inserire la chiave in mio
possesso in nessuna serratura.
D3: Qualora avesse trovato l'appartamento cosa
avrebbe fatto?
R3: Ammetto che avrei tentato di entrarci,
sarebbe entrato sicuramente anche il __________ che era all'esterno.
Quella sera, controllavamo anche la casella
postale a Brissago, avevamo la chiave, ma non siamo riusciti ad aprirla.
Nei giorni seguenti, io e __________, abbiamo
fatto ulteriori accertamenti in merito a questa persona, ma non siamo mai
riusciti a trovarla." (verb. PS 21.01.2005)
d) punti
1.5.; 1.6.; 1.7.; 2.2.; 2.3.; 3.2.; 3.3.; 3.4. AAAg
La notte
dell’ultimo dell’anno __________ e AC 1 l’hanno passata assieme. Verso le ore
02.00-03.00 giunsero alla Discoteca __________ e, con il martelletto che si era
già premurato di portare seco, __________ ha infranto il vetro di tre vetture
asportando in particolare la borsetta, da cui ha poi estratto le carte di
credito con le quali ha tentato, invano, di eseguire dei prelievi presso vari
bancomat con lo stesso sistema che in passato aveva già dato buoni frutti. Per
ragioni di economia redazionale ci si limita ad osservare che i fatti sono
quelli esposti nei surriferiti punti dell'AAAg cui si rinvia. Se da un lato i
reati come tali non sono contestati, dall’altro occorre evidenziare come nei
confronti della __________ l’accusato abbia nuovamente avuto un atteggiamento
assai ambiguo. Dopo averle sottratto la borsetta e tentato di prelevarle dei
soldi senza riuscirvi, il giorno dopo AC 1 si è messo in contatto con la donna:
" Domenica
2 gennaio, dopo le ore 23 telefonicamente si é annunciato un signore informandomi
che era in possesso di mie cose personali, che a suo dire mi potevano servire.
Io intuendo che potevano avere un riferimento con il fatto del furto invitavo
questa persona a volermele riconsegnare e non potendo io uscire lo invitavo a casa
mia. Devo dire che il tipo era molto scettico e questo probabilmente per il
fatto che temeva una mia segnalazione alla polizia. Rassicurato sul fatto che
non avrei chiesto l'intervento della polizia e che per dargli garanzia avrei
altresì mantenuta aperta la linea telefonica, ha quindi accettato di
raggiungermi.
(.....)
Premetto che già al telefono avevo immaginato chi
fosse, e ne ho avuto conferma quando l'ho visto davanti a me. Infatti l'ho
riconosciuto come un frequentatore della discoteca __________ di Gordola. Non
ricordo invece di averlo notato presso la discoteca __________.
Il tipo che mi disse di chiamarsi __________ e
che io lo contraddissi dicendogli __________, mi raccontò di aver rinvenuto per
terra queste cose, le tessere, le chiavi, un portamonete e la borsetta. Egli
disse di aver prelevato unicamente le tessere e le chiavi e di aver gettato sul
piazzale il resto. Il dettaglio della refurtiva l'ho già descritto al momento
della denuncia. In sostanza mi risultano mancanti: la borsetta, il portamonete,
il cellulare e forse altre cosette che ora non ricordo. In casa mi ha ritornato
tutte le tessere ad eccezione di una della farmacia e le chiavi di casa, tutte.
Ha voluto vedere il bambino che era a letto e ha
cercato in poche parole di avere approcci con la sottoscritta, sia quella sera
che successivamente al telefono. Infine con un SMS l'ho invitato a non più
chiamarmi e da questo momento non l'ho più sentito." (verb. PS 17.01.2005)
Circostanza
confermata dallo stessoAC 1:
" In
serata giungeva un messaggio sul mio cellulare da un numero a me sconosciuto,
lo scriveva la__________ dicendomi che tale numero era del suo ragazzo e di non
richiamarla più. Da parte mia non ho più richiamato" (verb. PS 20.01.2005)
e) punto
1.8. AAAg
Nella
denuncia 19.01.2004, in cui si costituisce parte civile, __________, lamenta il
furto delle chiavi del proprio appartamento, del Mc Donald di Sierre e della
propria auto marca Fiat, nonché di un natel Nokia 6610 dorato, tutti oggetti
che si trovavano in una borsa appoggiata in un corridoio della scuola HEVS di
Sion (all. 19 AI 14).
Il mazzo
di chiavi in questione é stato ritrovato nell'appartamento di __________ in
occasione della perquisizione del suo appartamento avvenuta il 20.01.2005.
AC 1 ha
spiegato di aver trovato soltanto delle chiavi, di aver controllato a quale
vettura si riferivano, tramite il telecomando dell’apertura delle porte. Pur
avendo individuato il veicolo, chiese in giro a chi appartenessero e poi non ne
fece nulla: le chiavi rimasero in suo possesso fino alla perquisizione seguita
al suo arresto. Ha sempre negato di aver sottratto il natel, che non è stato
rinvenuto peraltro fra i tanti che gli sono stati sequestrati.
Questo
giudice ritiene che agli atti non vi sono prove sufficienti per affermare che AC
1- abbia rubato anche il citato natel. Egli infatti in ogni occasione ha sempre
confessato i suoi addebiti (il caso che non abbia detto del punto 1.1. AAAg
nella prima inchiesta va attribuito a una banale dimenticanza) e non vi è
ragione di credere che si ostini inutilmente a negare il furto di un natel.
D’altra parte che necessità c’è? La circostanza come tale cuba zero nella
commisurazione della pena.
In
assenza di migliori e più rassicuranti accertamenti si deve ritenere la
versione dell’imputato la più credibile. Trattandosi di oggetto trovato, non
può trattarsi di furto. Egli però se n’è indebitamente impossessato nella
misura in cui ha cercato di sapere a chi appartenesse e non già per poi
restituirlo, altrimenti mal si comprende perché non l’abbia ridato alla
legittima proprietaria, in ultima analisi portando le chiavi in polizia o
depositandole nella vettura stessa. In siffatte evenienze trattasi di
appropriazione semplice. Il valore intrinseco delle chiavi è irrilevante, la
sua volontà di appropriarsene, dimostrata con l’accertarsi a quale vettura si
riferissero senza però poi restituirle, non dipendeva certo dal valore dell'oggetto,
rimasto indeterminato.
10. Giusta l’art. 63 CP il giudice commisura la pena, nei limiti della
comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a
delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. L'art.
68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più pene privative
della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave
aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della pena massima
comminata e senza andar oltre al massimo legale della specie di pena. La
gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A
tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze
esterne, intensità del proposito (determinazione), risultato ottenuto, assenza
di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato
volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto
riguarda l'autore in particolare occorre considerare la sua situazione
familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita,
l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere.
Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto,
compresa la collaborazione prestata con gli inquirenti e la volontà di
emendamento (DTF 117 IV 112). Nella commisurazione della pena il giudice
fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore
di determinazione (DTF 122 IV 15). In considerazione dei numerosi e
diversi parametri che intervengono nella commisurazione della pena, una
comparazione con casi analoghi è molto discutibile (DTF 120 IV 144), una
certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi con il principio
dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19 giugno 2003 in
re M.)
Per il resto è appena il caso di ricordare che
nella commisurazione della pena il giudice gode di un ampio potere di
apprezzamento, le autorità di cassazione potendo intervenire solo ove la
sanzione si ponga fuori dai limiti edittali, si fondi su criteri estranei
all’art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima
norma oppure appaia esageratamente mite o severa, al punto da denotare un abuso
di potere di apprezzamento (CCRP 20 maggio 2003 in re S.).
a) La colpa di AC 1 è estremamente grave. Quo a PC 2 va detto che egli
l’ha ripetutamente molestata e derubata con un duplice fine: arricchirsi e
farla star male. Per quel che riguarda le molestie costitutive di lesioni
semplici, AC 1 ha agito con una ripetitività impressionante: per oltre un anno
ha seguitato ad entrare nell’appartamento della ragazza per farle del male, per
ledere la sua salute psichica. In possesso della chiave, sapeva che la donna,
in assenza di effrazione, avrebbe sofferto non dandosi spiegazioni per quanto
le accadeva. Pure il movente è apparso futile e vigliacco: vendicarsi del fatto
che la PC 2 aveva una sua vita privata nella quale lui non c’entrava, senza nemmeno
tentare mai di avvicinarla come fa ogni essere umano interessato ad un'altra
persona. E non vi è peggior cosa che sentirsi perseguitati in casa propria, cosicché
anche il pregiudizio alla salute arrecato è stato importante, tant’è che la
donna ha dovuto sottoporsi a cure mediche non certo trascurabili. Va poi
sottolineato che questo turbare, molestare con insistenza e pervicacia la
propria vittima, per una vendetta fine a sè stessa, per fatti che non esistono,
denota un'assenza di scrupoli fuori dal comune. Aggiungasi che in entrambe le
occasioni che sono alla base dei due atti d'accusa, ha cessato la sua attività
delinquenziale solo con l'arresto. Mai, in altre parole, si é fermato da solo.
b) Questa
colpa si aggrava ulteriormente per il fatto che agiva pure a scopo di lucro. La
derubava non solo per farle del male psicologicamente, ma anche per arricchirsi
vendendo a sua volta parte della refurtiva nonchè per far bella figura nei
confronti delle ragazze con cui riusciva comunque ad avere una relazione, così
come ha regalato alle sue nuove compagne alcuni dei gioielli sottratti.
c) AC 1 ha pure rubato al suo datore di lavoro nonché a clienti dello
stesso. E’ ben vero che l’entità globale del maltolto tutto sommato non è di
particolare valore, ma è altrettanto vero che in numerose occasioni, ha tentato
di prelevare danaro dai conti delle titolari e, in un’occasione, prima che la
carta potesse essere bloccata, ha sottratto quasi CHF 6'000.-. Ciò che la dice
lunga sulla sua disponibilità a sottrarre danaro altrui.
d) Questo continuo ripetersi nel commettere sempre lo stesso reato è un fattore di aggravio
della colpa. Pure le modalità non vanno banalizzate come l’approfittare delle
borsette incustodite, pensare al numero di codice delle carte in funzione di
informazioni rilevabili tra gli effetti personali delle vittime, agire in orari
più idonei, tant’è che non è mai stato preso in flagrante. Colpa che risulta
ulteriormente aggravata da una recidiva (ben inteso non in senso tecnico) di
fatto nella misura in cui, una volta scarcerato, nel giro di pochi mesi si è
rimesso a commettere gli stessi reati. Non può poi non preoccupare l’approccio
con le vittime __________, di cui ha cercato invano l’abitazione con lo scopo
di entrarle in casa, e __________ presso la quale si è recato a restituirle la
refurtiva - non senza aver tentato la notte prima di prelevare indebitamente
dal suo conto in più di un’occasione - con lo scopo di entrare in qualche modo
nella sua vita, tant’è che la donna gli dovette in seguito inviare un sms dal
cellulare dell’amico per non essere più importunata.
e) AC 1
ha inoltre leso più beni protetti e meglio l'integrità della pesona, il
patrimonio, la libertà personale, la falsità in atti e l'aministrazione della
giustizia. Il tutto con atti ripetuti nel tempo, con continuità e per un
periodo piuttosto lungo.
f) A favore dell’imputato sono per contro state considerate la sua formale
incensuratezza, il fatto che è un giovane adulto e la buona collaborazione
offerta agli inquirenti, anche se ciò ancora non può essere definito un
pentimento. In aula infatti AC 1 non ha avuto una sola parola di scusa o di
solidarietà per la vittima PC 2 e, allorquando gli è stata data la possibilità
di dire la sua in fine di processo, non ha pensato che ai suoi natel di cui
chiede la restituzione perché contengono dati personali a lui cari.
g) Tutto ciò considerato e ben ponderato, è apparso equo e
giustificato infliggere a AC 1 una pena di 12 mesi di detenzione.
11. Come
previsto dall'art. 41 n.1 CP, il giudice può sospendere l'esecuzione di una
condanna a una pena privativa della libertà non superiore a 18 mesi o a una
pena accessoria se la vita anteriore e il carattere del condannato lasciano
supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o
delitti (cpv. 1) e se, nei 5 anni precedenti il reato commesso, egli non ha
scontato una pena di reclusione o di detenzione superiore a 3 mesi per un
crimine o un delitto intenzionale (cpv. 2).
È indubbio che per natura e durata una pena privativa di libertà
di 12 mesi di detenzione può essere sospesa condizionalmente, ricorrendo tra
l'altro i presupposti oggettivi del cpv. 2.
La sola questione litigiosa è quindi se il presupposto soggettivo
dell'art. art. 41 n. 1 CP sia adempiuto nella fattispecie ossia se in funzione
degli antecedenti e del carattere del ricorrente, sia prevedibile che tale
misura lo dissuada dal commettere altri crimini o delitti (DTF 119 IV 195; 114
IV 95).
In un certo senso si
tratta di fare un pronostico sul comportamento futuro del condannato (DTF 119
IV 195, 117 IV 3). Per decidere se la sospensione condizionale della pena sia
idonea a dissuadere il condannato dal commettere nuovi reati, il giudice deve
procedere a una valutazione globale (DTF 119 IV 195; 117 IV 3; 114 IV 95).
Occorre considerare, le circostanze in cui è stato commesso l'atto punibile,
gli antecedenti, la situazione personale del condannato e la sua reputazione al
momento del giudizio, segnatamente il suo atteggiamento e la sua mentalità (STF
12.3.2003 6S.47712002). II pronostico deve fondarsi su tutti gli elementi atti
a chiarire il carattere dell'accusato e le sue chance di ravvedimento (DTF 123
IV 107; 118 IV 97; 115 IV 81). Per valutare il rischio di recidiva è
indispensabile un esame globale della personalità dell'autore. Vaghe speranze
circa il suo comportamento futuro non sono sufficienti per emettere un
pronostico favorevole (DTF 115 IV 81). Nel formulare un pronostico sulla
condotta futura del condannato, il giudice di merito fruisce di un esteso
potere di apprezzamento; nell'esercitarlo è peraltro tenuto a fondarsi su
motivi obiettivamente sostenibili (DTF 123 IV 107; 118 IV 97;
116 IV 279; 115 IV 81 e 105 IV 291).
AC 1
presenta tutte le caratteristiche tipiche della persona per la quale deve
essere formulata una prognosi negativa. Innanzi tutto egli non ha saputo
cogliere l’occasione della sua scarcerazione avvenuta dopo nemmeno un mese
dall’arresto. Una volta rimesso in libertà ha ricominciato, pochi mesi dopo, a
commettere dei furti, il primo già in maggio/giugno 2004 (AAAg n. 1.2.), per
poi continuare facendo uso pure di oggetti atti allo scasso. Dal profilo
professionale, al di là delle sue apodittiche affermazioni, AC 1 non ha un
futuro non solo certo ma neanche probabile, agli atti non essendovi una sola
richiesta di lavoro che dal carcere avrebbe certo potuto fare. D’altro canto un
lavoro in Svizzera interna l’aveva, ma ha preferito tornare in Ticino senza
prospettive: stare vicino alla madre è senz’altro un sentimento nobile, ma se
questo poi è accompagnato da un continuo rubare proprio perché non si hanno i
mezzi per garantirsi il sostentamento, non assurge ad elemento che permette di
formulare una prognosi favorevole. D’altra parte, senza lavoro, AC 1 non
sarebbe nemmeno pronto ad impiegare il tempo libero in modo costruttivo: la
madre malata ed il padre con difficoltà finanziare tali che ogni tanto era lo
stesso accusato che lo aiutava economicamente all’epoca in cui lavorava presso
la dittaPL 1 ("per comprarsi piccole cose o per fare ad esempio la
benzina" PS 16.01.2003), non costituiscono di certo una garanzia al
riguardo, tanto più che l’imputato ha ormai quasi 25 anni. Del resto da quando
è tornato in Ticino AC 1 non ha più lavorato in modo stabile e pure la sua
intenzione, espressa al momento della sua messa in libertà provvisoria, di
cercare di trasferirsi in Italia è rimasta lettera morta (verb. MP 04.02.2005).
Ad ulteriore elemento che induce ad escludere una prognosi favorevole vi sono
pure le preoccupanti analogie tra il comportamento assunto con la PC 2 oggetto
del primo procedimento, e quello poi avuto con la __________ e la __________
nel secondo, dopo la sua scarcerazione, e meglio: rubar loro oggetti per poi
entrare nella vita privata delle vittime. Infine in aula AC 1 non è parso
particolarmente pentito: all’invito del presidente volto a spiegare i fatti ha
preferito, infastidito, rinviare ai verbali in atti e, in ultima analisi, al
momento di dire l’ultima parola, il suo pensiero non è andato alla PC 2
presente in aula ma ai suoi telefonini, segno che ancora non vi è stata quella
presa di coscienza delle proprie responsabilità che è condizione indispensabile
per formulare una prognosi favorevole.
Ne
discende che per AC 1 s’impone un periodo di riflessione in carcere affinché
mediti sugli errori commessi e sul danno cagionato alle vittime.
Nessuna
norma di sicurezza appare di poi adeguata. Il patronato, che altro non è che
una forma speciale di norma di condotta ex art. 41 CP si giustifica semmai in
caso di sospensione condizionale della pena: norme di condotta che l’autorità
di esecuzione, se lo riterrà opportuno, potrà adottare al momento della
liberazione (art. 45 CP).
12. La
decisione della Corte d’assise sulle pretese di diritto civile presuppone,
oltre alla condanna dell’accusato (art. 266 e 272 CPP), l’esistenza di dati
sufficienti (art. 267 CPP) che possano essere raccolti senza ritardare il corso
dell’azione penale (art. 265 CPP), in difetto di che l’istante è rinviato al
foro civile, con la possibilità di accordargli un risarcimento parziale (art.
267 CPP). Giusta il combinato disposto di cui agli artt. 9 LAVI e 94 CPP,
inoltre, se la parte civile è vittima di reati che hanno leso direttamente la
salute fisica, sessuale o psichica, la corte può giudicare dapprima la
fattispecie penale e trattare in seguito le sue pretese pecuniarie nei
confronti del condannato oppure – ove ciò comporti un dispendio sproporzionato
e non si tratti di pretese di lieve entità – limitarsi a prendere una decisione
di principio sul diritto al risarcimento, con rinvio per il rimanente al foro
civile (DTF 122 IV 37).
a) Per
quanto concerne i danni fatti valere da __________ ed __________ __________– e
per esse dalla __________ – per un importo complessivo di fr. 1'012.70, va
detto che la difesa le ha interamente riconosciute.
b) Quanto ai danni materiali subiti da PC 2, la difesa ha dato atto
che l’importo complessivo esposto di fr. 4'461.55 è corretto, nella misura in
cui gli spiccioli indicati in fr. 100.- asseritamente rubati nell’appartamento
della donna non sono indicati nell’atto di accusa e nemmeno sono stati
comprovati nel loro quantum, conclusione cui anche la patrona di parte civile
ha in definitiva poi aderito. L’obiezione verte unicamente sul fatto che, nell’ipotesi
difensiva secondo cui il reato di lesioni semplici non fosse riconosciuto,
l’art. 272 CPP impedirebbe a questo giudice di pronunciarsi. Con il che, visto
il giudizio di condanna, anche la suindicata pretesa va riconosciuta.
PC 2 ha
pure chiesto la rifusione di spese legali per fr. 4'837.20. In linea generale
va detto che esse fanno parte del danno cagionato da AC 1 ai sensi dell’art. 41
CO, l’assistenza di un legale apparendo del tutto necessaria e nemmeno posta in
dubbio, nel suo principio, dalla difesa. In punto alla quantificazione PC 2 si
è limitata a produrre la fattura della sua patrona, senza il dettaglio delle
ore e delle spese. Ora, secondo la prassi dei nostri tribunali, determinante è
il lavoro che normalmente svolge un patrocinatore medio compatibilmente con le
necessità dell’inchiesta, le difficoltà dell’incarto, la preparazione e lo
svolgimento del processo. Tenuto conto di tali fattori e in assenza di più
precise indicazioni sulle singole poste della fattura, questo giudice ha prudenzialmente
valutato in 12 ore a fr. 200.- l’una l’impegno necessario ad assicurare la
difesa degli interessi della parte civile, cui vanno aggiunti fr. 100.- a
forfait per le spese.
Per quel
che è del torto morale va innanzi tutto dato atto alla ragazza di aver subito
una sofferenza di una certa intensità, che ha necessitato di cure
specialistiche per fortuna giunte a buon fine (Verb. dib. p.4). Lo provano sia
le dichiarazioni in atti sia la deposizione dello psichiatra. La giurisprudenza
nel nostro paese, pur considerando una certa evoluzione al rialzo, è assai
prudente nel riconoscere indennità per torto morale di una certa consistenza,
riconoscendo però che la cifra non deve essere irrisoria per rapporto alla
sofferenza patita. Gli atti di disturbo, di violenza contro la sua privacy, le
cure cui ha dovuto sottoporsi PC 2 sono durati oltre un anno e hanno causato in
lei insicurezza, sensi di ansia e di paura come accertato dal medico. In
siffatte evenienze appare giustificato riconoscerle un’indennità attorno a fr.
3'000.- e meglio in fr 3'’038.45, ciò che porta il danno complessivo in fr.
10'000.- tondi.
c) Quo
alla richiesta di risarcimento di PC 1, all’inizio del dibattimento il suo
patrono è stato dimesso in virtù dell’art. 251 cpv. 4 CPP. Il PP ha chiesto che
l’accusato sia condannato a rifondere alla PC 1 fr. 1'990.- pari alla
differenza fra quanto le è stato tolto indebitamente e quanto è già stata
risarcita dall’istituto di credito oltre alle spese legali di fr. 1'560.20 (doc
TPC 7). Se da un lato il risarcimento di fr. 1'990.- non può essere posto in
dubbio, per le indennità di patrocinio devono valere le stesse considerazioni
fatte per PC 2 : considerato un impegno complessivo due ore e un quarto a fr.
200.- l’una più fr. 50 per le spese, un’indennità complessiva di fr. 500.-
appare senz’altro equa e adeguata.
d) Per
ogni ulteriore ragione creditoria tutte le parti civili vengono rinviate al
foro civile.
13. Per
quanto riguarda le richieste di confisca deve valere che per l’art. 58 CP il giudice,
indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca
degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che
costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti compromettono la
sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
Il giudice può ordinare che gli oggetti
confiscati siano resi inservibili o distrutti.
a) AC 1
ha chiesto la restituzione dei cellulari perché contengono a suo dire dei dati
personali. A mente di questo giudice la domanda può essere giustificata, in
assenza di prove rassicuranti che si tratti di oggetti provento di furto o, in
qualsiasi maniera, di provenienza illecita per quelli muniti di carta SIM. Per
gli altri è opportuno mantenere il sequestro conservativo a garanzia delle
spese processuali poste a carico dell’accusato. Stesso discorso vale per il lingottino
in argento che la PC 2 ha dichiarato non essere suo.
b) Per
quel che è invece del frangivetro, dei guanti e delle torce si tratta oggetti
tipici atti allo scasso, soprattutto se si considera che gli ultimi furti sono
stati commessi di notte usando un martelletto per rompere i vetri delle
vetture.
c) Per
il resto aAC 1 vengono restituiti gli oggetti personali di nessun valore come,
in particolare, il non meglio precisato “foglio A4”.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.3.1; 1.3.3; 1.3.3.2; 2.; 3.;
visti gli art. 18, 21, 22, 36,
41, 58, 59, 63, 65, 68,69, 123, 137, 139, 144, 146, 147, 186, 251, 304 CP;
9 segg.
CPP e 39 TG sulle spese
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è
autore colpevole di:
1.1. lesioni
semplici
per
avere,
tra
novembre 2001 e febbraio 2003, a Riazzino,
agendo
allo scopo di mettere a disagio ossia in stato di paura e soggezione la
vittima, abitante nello stesso immobile, di cui era geloso e per la quale
provava sentimenti di attrazione, violato ripetutamente il domicilio di PC 2
nonché azionato in più occasioni il campanello della sua abitazione per
disturbarne la tranquillità, provocando in tal modo a quest'ultima disturbi
psicofisici, segnatamente uno stato di depressione e di ansia, che hanno
richiesto cure medicamentose e psicoterapiche ad opera di un medico psichiatra;
1.2. ripetuta
appropriazione semplice
per avere
a scopo
di indebito profitto,
1.2.1. tra settembre
e inizio novembre 2001 a Riazzino
prelevato
dalla bucalettere di PC 2 la chiave dell'appartamento di quest'ultima allo
scopo di introdursi nello stesso in sua assenza e soddisfare in tal modo il
proprio desiderio di conoscerne le abitudini e modi di vita, riponendo poi la
chiave nella bucalettere,
1.2.2. tra settembre
e inizio novembre 2001 a Riazzino sottratto da un armadietto sito all'entrata
dell'appartamento di PC 2, la chiave Kaba __________, allo scopo di poter accedere
all'appartamento in qualsiasi momento;
1.2.3. nel gennaio
2002, a Riazzino, prelevato dalla bucalettere di PC 2 un invio postale
contenente la Postcard n. __________ intestata alla medesima, appropriandosi
della stessa ed utilizzandola per i rifornimenti di carburante di cui al punto
6.1 dell’atto di accusa;
1.2.4. il 15 gennaio
2004, a Sion, trattenuto un mazzo di chiavi di __________, appropriandosene,
dopo aver individuato a quale vettura si riferivano, azionando il relativo
telecomando.
1.3. ripetuto
furto, in parte tentato
per avere
1.3.1. in 11
occasioni, di cui 2 tentate, tra il 4 novembre 2001 e il 3 febbraio 2003, a
Riazzino e Tenero sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, gioielli,
denaro, tessere bancarie, un impianto di videosorveglianza e altre cose mobili
per un valore complessivo di fr. 2'330.-;
1.3.2. in 7
occasioni, nel periodo novembre/dicembre 2002 sino al 1 gennaio 2005 a Sion,
Losanna, Losone e Pazzallo, agendo in correità con __________ e in un’occasione
da solo, sottratto denaro, tessere bancarie, telefoni cellulari, apparecchi
fotografici, indumenti e altri oggetti per un valore complessivo di fr.
5'368.-;
1.4. ripetuto
danneggiamento
per avere
1.4.1. in 3
occasioni, dopo il novembre 2001 e sino al 4 gennaio 2003, a Riazzino e Tenero
gettato due fotografie, 2 portamonete e alcuni documenti precedentemente
sottratti in occasione di alcuni dei furti di cui sub. 1.3.1;
1.4.2. in 3
occasioni, tra il 12 dicembre 2004 e il 1 gennaio 2005, agendo in correità con __________,
al fine di commettere parte dei furti di cui sub 1.3.2, danneggiato automobili
altrui provocando danni non quantificati;
1.5. ripetuta
truffa tentata/mancata
per
avere, a scopo di indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia persone,
affermando cose false o dissimulando cose vere alfine di indurle ad atti
pregiudizievoli al patrimonio proprio, e meglio
1.5.1. il
14.01.2002, a Riazzino, ordinato presso la ditta __________ un set PC portatile
del valore di CHF 3'311.95, utilizzando la relativa cartolina di ordinazione
estrapolata da un catalogo sottratto nell'appartamento di PC 2, sottoscrivendo
l'ordinazione con la falsa firma di quest'ultima;
1.5.2. nel gennaio
2002, a Bellinzona, dichiarato contrariamente al vero ad una funzionaria della
Posta che a debito dei propri conti postali erano stati effettuati dei prelievi
abusivi, allo scopo di ottenere dalla Posta il rimborso della somma complessiva
di CHF 1'778.90, che aveva portato in dare i suoi conti postali;
1.6. abuso di
un impianto per l'elaborazione di dati, in parte tentato
per avere
1.6.1. in 5
occasioni, tra il 10 marzo 2002 e il 4 giugno 2002 a Sementina, Tenero,
Bellinzona e Riazzino, servendosi in modo abusivo di dati e della tessera
Postcard n. __________ a danno di PC 2, effettuato a proprio favore
rifornimenti di carburante per complessivi CHF 207.45.-;
1.6.2. il 2.12.2002
a Locarno, , servendosi in modo abusivo di dati e della carta EC UBS n. __________
a danno di PC 1, ottenuto a proprio favore il trasferimento di complessivi fr.
5'990.-;
1.6.3. in 5
occasioni, tra il 22.12.2002 e il 30.12.2002 a Riazzino, Villet/VD, Losone, Martigny/VS
e Mendrisio, servendosi in modo abusivo della carta Manor a danno di PC 1,
effettuato a proprio favore rifornimenti di carburante e/o acquisti di merce
per complessivi CHF 272.65.-;
1.6.4. il 4 gennaio
2003, a Tenero, servendosi in modo abusivo di dati e della carta Postcard a
danno di __________, ottenuto a proprio favore il trasferimento di complessivi
fr. 1'000.-;
1.6.5. in almeno 6
occasioni, tra il novembre/dicembre 2002 fino al 1. gennaio 2005, a Losanna, Morcote,
Lugano, Rivera e Tenero, agendo in correità con __________ nonché a Sion agendo
singolarmente, servendosi in modo abusivo di dati e di carte bancarie sottratte
in occasione dei furti di cui sub 1.3.2 tentato di ottenere a proprio favore il
trasferimento di attivi appartenenti a terzi;
1.7. ripetuta
violazione di domicilio
per
essersi indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto,
ripetutamente
introdotto nell'appartamento di PC 2, e segnatamente nelle circostanze di cui
sub. 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1 e 1.5.1;
1.8. falsità
in documenti
per
avere,
nelle
circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1.5.1,
al fine
di nuocere al patrimonio altrui e di procacciare a sé un indebito profitto,
formato e fatto uso di un documento falso, inserendo i dati personali di PC 2
su una cartolina di ordinazione della ditta __________ e apponendone la firma
falsificata di quest'ultima, allo scopo di ottenere l'invio di un set PC del
valore di CHF 3'311.95;
1.9. sviamento
della giustizia
per avere
il
16.01.2003, a Locarno, allo scopo di chiedere ed ottenere poi il rimborso dalla
Posta, sporto dinanzi alla Gendarmeria di Locarno denuncia penale contro ignoti
per titolo di abuso di un impianto per l'elaborazione dei dati, asserendo
contrariamente al vero che a debito del suo conto giallo n. __________
rispettivamente del suo conto deposito n. __________ erano stati effettuati,
nel periodo 21-27.12.2002, prelievi abusivi presso i postomat di Tenero, Sion, Airolo,
Chiasso e Como per complessivi fr. 1'798.90, mentre in realtà tali prelievi
erano stati da lui stesso effettuati;
e meglio
come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.
2. AC 1 è
prosciolto dall'accusa di furto di cui al punto 1.8. dell’atto di accusa
3 marzo 2005.
3. Di
conseguenza __________ è condannato:
3.1. alla pena di
12 (dodici) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
3.2. al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 450.- e delle spese processuali.
4. __________
è inoltre condannato a pagare le seguenti indennità:
4.1. fr. 10'000.-
a PC 2 (di cui Fr. 4'461.55 per danni materiali, Fr. 2'500.- per spese legali
ed il resto per torto morale);
4.2. fr. 2'500.-
(di cui Fr. 1'990.- per danni materiali e il rimanente per spese legali) a PC 1;
4.3. fr. 1'012.70
a __________ e __________, e per esse alla __________,
§ Per il
resto le parti civili sono rinviate al competente foro civile.
5. E’ ordinato,
a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali, il
sequestro conservativo dei seguenti oggetti:
5.1. natel Nokia
argento mod. 6210 no. __________
5.2. natel Siemens
grigio mod. M50 no. __________
5.3. natel Nokia
viola mod. 6510 no. __________ senza carta SIM
5.4. natel Nokia
nero mod. 6600 no. __________ con display rotto senza SIM
5.5. natel Swisscom mod. Sharp 30
grigio
5.6. un’autoradio marca Sony XR
5880 R serie __________ 5.7. un frontalino marca Sony XR 5880 R
5.8. un lingottino in argento CS
del peso di 5 g.
6. È ordinata
la confisca dei seguenti oggetti sequestrati al condannato:
6.1. un frangivetro
di colore rosso
6.2. un paio di
guanti in colore bianco
6.3. due paia di
guanti neri
6.4. una torcia
marca Daimon
6.5. una torcia
marca Philips
7. E'
ordinata la restituzione all’imputato dei rimanenti oggetti già sequestrati
dalla polizia.
8. Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
1. PC
1
2. PC
2
3. PL
1
4. PL
2
5. PL
3
6. TE
1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 450.--
Inchiesta preliminare fr. 430.--
Testi fr. 78.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 1'008.--
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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