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Decisione

72.2004.173

lesioni semplici - appropriazione semplice - furto - abuso impianto per l'elaborazione dati - truffa-falsità in documenti - sviamento della giustiza

21 aprile 2005Italiano120 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti dagli art. 139 cifra 1, 144 cpv. 1 e 147 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 24/2005

del 3 marzo 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1.

§ L'avv. RC 1, in

rappresentanza della PC PC 1.

§ La Parte civile

PC 2, rappresentata dall'avvRC 2.

Il Presidente notifica le seguenti subordinate:

a) lieve entità in riferimento al punto 3.3

dell’AA 182/2004 del 22 dicembre 2004 ai sensi dell’art. 172ter CP.

b) appropriazione semplice delle chiavi in

riferimento al punto 1.8 dell’AA 24/2005 del 3 marzo 2005.

c) omessa notificazione del rinvenimento di cose

smarrite delle chiavi in riferimento al punto 1.8 dell’AA 24/2005 del 3 marzo

2005, ai sensi dell’art. 332 CP.

Il pt. 3.1. dell'atto di accusa no.

182/2004 é corretto come segue: leggasi "un lingotto d'oro" invece di

"un lingotto d'argento".

Espleti i pubblici dibattimenti:

- mercoledì 20 aprile 2005 dalle ore 09.30 alle ore 16.40,

- giovedì 21 aprile 2005 dalle ore 09.35

alle ore 12.30.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

conferma integralmente gli AA in esame e, in ordine alle modifiche prospettate

in fase d’istruttoria, postula che sia mantenuto il punto 3.3 dell’AA 182/2004

del 22 dicembre 2004 e che non sia prevista l’attenuante della lieve entità;

per il punto 1.8 AA 24/2005, si rimette al giudizio della Corte, nel senso più

favorevole al reo, posto che, comunque, le eventuali attenuanti non liberano l’accusato.

Chiede inoltre sia mantenuto il punto 1.1 dell’AA 182/2004 del 22 dicembre

2004.

Conclude chiedendo

che l’accusato venga condannato a:

- 12 mesi

di detenzione dedotto il carcere preventivo sofferto;

- per la

sospensione condizionale della pena si rimette al giudizio della Corte,

richiedendo comunque un periodo di prova di almeno 3 anni;

- misura

accompagnatoria del Patronato o delle cure mediche in relazione allo “stalking”.

Non si

oppone al risarcimento del danno se immediato e dimostrato; in particolare, in

riferimento a PC 2 chiede di defalcare l’importo di fr. 100.- relativi ad un

furto dal salvadanaio della vittima, poiché non risultanti nell’AA e per il

torto morale si rimette al giudizio della Corte; riguardo a PC 1 chiede

l’aggiudicazione di quanto richiesto dalla stessa, con modifica da fr. 5'000.-

a fr. 5'990.-, e rispettivamente della richiesta della __________ agli atti.

Si oppone

al dissequestro dei cellulari e chiede la confisca del foglio A4 e del frangivetro.

§ L'avv. RC 2, rappr. PC, la quale si associa alla pubblica

accusa per quanto attiene alla colpabilità dell’imputato e pone l’accento

sull’aspetto soggettivo e sugli effetti che le azioni dell’accusato hanno

prodotto in capo alla PC 2, sui danni alla salute della stessa, nonché sulle

ingenti spese sostenute sia per scoprire l’identità dell’autore dei reati a suo

danno, sia per le cure.

Conclude

chiedendo:

- il

risarcimento dei danni materiali più il rimborso delle cure mediche, rinviando

all’istanza di risarcimento prodotta (doc. TPC 10);

- il

risarcimento per torto morale di Fr. 20'000.-;

- l’integrale

conferma degli AA.

Rinuncia

ai Fr. 100.- relativi al salvadanaio di cui sopra.

Si oppone

all’attenuante della scemata responsabilità.

§ Il Difensore, il quale ponendo in risalto la

sprovvedutezza dell’accusato, la lieve entità dei reati commessi e la mancanza

di attitudine delinquenziale, contesta:

- il

reato di lesioni semplici (punto 1.1 AA182/2004) poiché i fatti non integrano

suddetta fattispecie; in subordine i danni morali poiché la PC è guarita dal

malessere causatole dai fatti e la causalità, poiché la PC aveva già in

precedenza sofferto di tali malesseri;

- il furto

delle chiavi e del cellulare (punto 1.8 AA 24/2005), poiché non provato in

applicazione del principio in dubbio pro reo;

- la truffa

(punto 5.1 AA182/2004) poiché i fatti non integrano la fattispecie in quanto

trattasi di atti preparatori di furto, non punibili per legge.

Conclude

chiedendo:

- il

proscioglimento per i reati di cui ai punti 1.1 e 5.1 dell’AA 182/2004;

- il

proscioglimento per il reato di cui al punto 1.8 dell’AA 24/2005.

Riconosce

le pretese di PC tranne:

- per PC 2

il danno alla salute, poiché è contestato in via principale il reato di lesioni

semplici; in via subordinata si riconosce la posizione del dr. __________, ma

non degli altri medici e curanti, poichè non sono in relazione diretta con i

fatti;

- per PC 1

le note dell’avv.RC 1, le quali sono accolte solo per Fr. 3'310.20;

Non

contesta le pretese della __________ per __________ e __________ __________ e

per le altre PC che non hanno quantificato il danno rinvia eventualmente al

foro civile.

In ordine

ai sequestri chiede il dissequestro dei natel di cui è presumibile la proprietà

in quanto sono disponibili le scatole con i codici IMEI.

Chiede

una riduzione della pena da porsi al beneficio della sospensione condizionale .

Chiede la

misura del Patronato.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: A. AC 1

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. lesioni

semplici

per

avere,

tra

novembre 2001 e febbraio 2003, a Riazzino,

agendo

allo scopo di mettere a disagio ossia in stato di paura e soggezione la

vittima, abitante nello stesso immobile, di cui era geloso e per la quale

provava sentimenti di attrazione, violato ripetutamente il domicilio di PC 2

nonché azionato in più occasioni il campanello della sua abitazione per disturbarne

la tranquillità, provocando in tal modo a quest'ultima disturbi psicofisici,

segnatamente uno stato di depressione e di ansia, che hanno richiesto cure

medicamentose e psicoterapiche ad opera di un medico psichiatra?

1.2. ripetuta

appropriazione semplice

per avere

a scopo

di indebito profitto,

1.2.1. tra settembre

e inizio novembre 2001 a Riazzino

prelevato

dalla bucalettere di PC 2 la chiave dell'appartamento di quest'ultima allo

scopo di introdursi nello stesso in sua assenza e soddisfare in tal modo il

proprio desiderio di conoscerne le abitudini e modi di vita,

1.2.2. tra settembre

e inizio novembre 2001 a Riazzino sottratto da un armadietto sito all'entrata

dell'appartamento di PC 2, la chiave Kaba __________, allo scopo di poter accedere

all'appartamento in qualsiasi momento;

1.2.3. nel gennaio 2002, a Riazzino, prelevato dalla

bucalettere di PC 2 un invio postale contenente la Postcard n. __________

intestata alla medesima, appropriandosi della stessa ed utilizzandola per i rifornimenti

di carburante di cui al punto 6.1 dell’atto di accusa?

1.3. ripetuto

furto, in parte tentato

per avere

1.3.1. in 12

occasioni, di cui 2 tentate, tra il 4 novembre 2001 e il 3 febbraio 2003, a

Riazzino e Tenero sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, gioielli,

denaro, tessere bancarie, un impianto di videosorveglianza e altre cose mobili

per un valore complessivo di fr. 2'330.-?

1.3.2. in 7

occasioni, nel periodo novembre/dicembre 2002 sino al 1. gennaio 2005 a Sion, Losanna,

Losone e Pazzallo, agendo in correità con __________ sottratto denaro, tessere

bancarie, telefoni cellulari, apparecchi fotografici, indumenti e altri oggetti

per un valore complessivo di fr. 5'368.-?

1.3.3. il 15 gennaio

2004 a Sion, ai danni di __________ sottratto un mazzo di chiavi e un telefono

cellulare?

1.3.3.1. trattasi

invece di appropriazione semplice?

1.3.3.2. trattasi

invece di omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite?

1.3.4. trattasi di

un numero di furti consumati inferiore?

1.4. ripetuto

danneggiamento

per avere

1.4.1. in 3

occasioni, dopo il novembre 2001 e sino al 4 gennaio 2003, a Riazzino e

Tenero gettato due fotografie, 2 portamonete e alcuni documenti precedentemente

sottratti in occasione di alcuni dei furti di cui sub. 1.3.1?

1.4.2. in 3

occasioni, tra il 12 dicembre 2004 e il 1. gennaio 2005, agendo in correità con

__________, alfine di commettere parte dei furti di cui sub 1.3.2, danneggiato

automobili altrui provocando danni non quantificati?

1.5. ripetuta

truffa tentata e mancata

per avere,

a scopo di indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia persone,

affermando cose false o dissimulando cose vere alfine di indurle ad atti

pregiudizievoli al patrimonio proprio, e meglio

1.5.1. il 14.01.2002,

a Riazzino, ordinato presso la ditta __________ un set PC portatile del valore

di CHF 3'311.95, utilizzando la relativa cartolina di ordinazione estrapolata

da un catalogo sottratto nell'appartamento di PC 2, sottoscrivendo

l'ordinazione con la falsa firma di quest'ultima?

1.5.2. nel gennaio

2002, a Bellinzona, dichiarato contrariamente al vero ad una funzionaria della

Posta che a debito dei propri conti postali erano stati effettuati dei prelievi

abusivi, allo scopo di ottenere dalla Posta il rimborso della somma complessiva

di CHF 1'778.90, che aveva portato in dare i suoi conti postali?

1.6. abuso di

un impianto per l'elaborazione di dati, in parte tentato

per avere

1.6.1. in 5 occasioni, tra il 10 marzo 2002 e il 4 giugno 2002 a

Sementina, Tenero, Bellinzona e Riazzino, servendosi in modo abusivo di dati e

della tessera Postcard n. __________ a danno di PC 2, effettuato a proprio

favore rifornimenti di carburante per complessivi CHF 207.45?

1.6.2. il 2.12.2002

a Locarno, servendosi in modo abusivo di dati e della carta EC UBS n. __________

a danno di PC 1, ottenuto a proprio favore il trasferimento di complessivi fr.

5'990.-?

1.6.3. in 5

occasioni, tra il 22.12.2002 e il 30.12.2002 a Riazzino, Villet/VD, Losone, Martigny/VS

e Mendrisio, servendosi in modo abusivo della carta Manor a danno di PC 1,

effettuato a proprio favore rifornimenti di carburante e/o acquisti di merce

per complessivi CHF 272.65.-?

1.6.4. il 4 gennaio 2003, a Tenero, servendosi in modo

abusivo di dati e della carta Postcard a danno di __________, ottenuto a

proprio favore il trasferimento di complessivi fr. 1'000.-?

1.6.5. in almeno 6

occasioni, tra il novembre/dicembre 2002 fino al 1. gennaio 2005, a Losanna, Morcote,

Lugano, Rivera e Tenero, agendo in correità con __________ nonché a Sion agendo

singolarmente, servendosi in modo abusivo di dati e di carte bancarie sottratte

in occasione dei furti di cui sub 1.3.2 tentato di ottenere a proprio favore il

trasferimento di attivi appartenenti a terzi?

1.7. ripetuta

violazione di domicilio

per

essersi indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto,

ripetutamente

introdotto nell'appartamento di PC 2, e segnatamente nelle circostanze di cui

sub. 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1 e 1.5.1?

1.8. falsità

in documenti

per avere,

nelle

circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1.5.1,

al fine

di nuocere al patrimonio altrui e di procacciare a sé un indebito profitto, formato

e fatto uso di un documento falso, inserendo i dati personali di PC 2 su una

cartolina di ordinazione della ditta __________ e apponendone la firma

falsificata di quest'ultima, allo scopo di ottenere l'invio di un set PC del

valore di CHF 3'311.95?

1.9. sviamento

della giustizia

per avere

il

16.01.2003, a Locarno, allo scopo di chiedere ed ottenere poi il rimborso dalla

Posta, sporto dinanzi alla Gendarmeria di Locarno denuncia penale contro ignoti

per titolo di abuso di un impianto per l'elaborazione dei dati, asserendo

contrariamente al vero che a debito del suo conto giallo n. __________ rispettivamente

del suo conto deposito n. __________ erano stati effettuati, nel periodo

21-27.12.2002, prelievi abusivi presso i postomat di Tenero, Sion, Airolo,

Chiasso e Como per complessivi fr. 1'798.90, mentre in realtà tali prelievi

erano stati da lui stesso effettuati?

e meglio

come descritto dall’atto di accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

3.

Deve

essere ordinata una misura di sicurezza e se sì quale?

4.

Deve

subire la confisca di e subordinatamente il sequestro conservativo di:

4.1

1 lingottino

in argento CS del di 5 gr.

4.2

1 frangivetro

di colore rosso

4.3

1 natel Nokia

argento modello 6210 no. __________

4.4

1 natel Nokia

verde modello 7110 no. __________ con carta Sim Sunrise

4.5

1 natel Siemens

grigio modello M 50 no. __________

4.6

1 natel Nokia

viola modello 6510 no. __________ senza carta Sim

4.7

1 natel Nokia

nero modello 6600 no. __________ con display rotto senza carta Sim

4.8

1 natel Nec

modello KMPGJI F 1 no. __________ con carta Sim Wind

4.9

1 natel

Swisscom modello Sharp 30 grigio

4.10

1 chiave di

colore oro no. 919

4.11

1 foglio A4

con indirizzi manoscritti

4.12

1 paio di

guanti in cotone bianco

4.13

2 paia di

guanti neri

4.14

1 torcia

marca Daimon

4.15

1 torcia

marca Philips

4.16

1 frontalino

marca Sony XR 5880 R

4.17

1 autoradio

marca Sony XR 5880 R serie __________

4.18

1 scatola

vuota per natel Sharp Swisscom

4.19

2 scatole per

tessere di ricarica natel, marca Orange, vuote

5.

Deve

essere condannato al pagamento dell’indennità alle seguenti parti civili:

5.1

PC 1, S.

Antonino;

5.2

PC 2,

Riazzino;

5.3

__________ e

__________, Locarno e per esse la __________.

Considerato, in fatto ed in

diritto:

1.

AC

1.

è cittadino italiano nato e cresciuto nel nostro paese. Interrogato sul suo

passato dal Segretario giudiziario del MP ha dichiarato:

" Sono

di origine italiana ma sono nato a Niederbipp il __________ e poi dopo l'asilo

mi sono trasferito dai nonni a __________ (Caserta) dove ho frequentato 4 anni

di scuola elementare per poi tornare in Svizzera nel 1990 a __________ dove i

miei genitori si erano trasferiti definitivamente. I miei genitori si sono

trasferiti in Svizzera se ben ricordo nel 1979 o forse prima. Mio papà che ha

50.

anni è attualmente magazziniere. La mamma ha lavorato alle dipendenze del

Canton Ticino quale donna delle pulizie. Attualmente è in invalidità. Mia mamma

ha 49 anni. Ho un fratello di 19 anni che è apprendista per la professione di

panettiere/pasticciere.

La mia formazione scolastica è iniziata in Italia

dove ho frequentato le elementari. Poi in Svizzera ho concluso le elementari

(quinta classe) e poi le medie a __________. Ho poi iniziato l'apprendistato

per la professione di cuoco a __________ presso il __________.

Ho concluso l'apprendistato nel 1999 presso l'Albergo

__________ di Ascona.

Ho continuato a lavorare presso l'Albergo __________

fino alla primavera del 2000 per poi andare al Bar __________ e al Bar __________

di Locarno. Qui ho lavorato fino all'agosto 2000. Ho poi svolto diverse

attività (con le società tipo Adecco) fino alla metà del 2001.

Sono stato in disoccupazione durante l'estate

2001.

Non ho svolto nessuna attività fissa se non qualche giornata tramite le

solite società. Ho poi trovato lavoro nel 2002 fino al febbraio 2003 (giorno

del mio primo arresto) presso la PL 1 di Tenero. Dopo la mia scarcerazione a

partire da giugno 2003 ho percepito nuovamente la disoccupazione. Non ho svolto

nessuna attività fino ad aprile 2004 quando ho trovato lavoro a Brunnen quale

cuoco. Questo impiego è durato fino al settembre 2004. In quel periodo mia

mamma si ammalò gravemente e io tornai in Ticino per starle vicino. Da ottobre

2004.

a dicembre 2004 ho lavorato presso il cantiere nautico __________ di

Riazzino.

Questo è l'ultimo lavoro che ho svolto.“ (verbale

MP 04.02.05)

Dal

profilo affettivo va detto che l’accusato, pur definendosi una persona con

difficoltà nell’approccio con le persone dell’altro sesso non avendo mai avuto

una ragazza più giovane di lui, ha avuto, per quanto qui di rilievo, tre

relazioni amorose di un certo significato: la prima con tale __________ dal 14

febbraio 2001 al marzo 2002, la seconda nel luglio 2002 con tale __________ e

la terza, nell’ottobre 2002, con la signorina __________.

L’accusato

è incensurato (AI 55).

2.

Il

16.

gennaio 2003 AC 1 si presentava presso il posto di gendarmeria di Locarno

dove denunciava degli indebiti a danno del suo conto postale ad opera di

ignoti. Nel testo della denuncia si legge:

" Il

giorno 30/31 di dicembre '02 (non ricordo più esattamente la data) ricevevo il

mio estratto conto tramite posta a casa, controllando potevo notare che nel

bilancio dei miei estratti conto, erano stati effettuati dei prelevamenti a mia

insaputa, rubandomi 1780.- CHF. Questi prelevamenti erano stati effettuati dal

mio conto giallo e dal mio conto risparmio (deposito).

Faccio presente che per poter prelevare dai miei

due conti del denaro tramite postomat, sono in possesso di due carte chiamate

postcard e postcard deposito. Per il prelevamento

bisogna effettuare un codice, il quale è differente per le due rispettive

postcard.

Nel periodo precedente in cui mi è stato

prelevato il denaro a mia insaputa, entrambe le mie postcard si trovavano nel

mio portamonete che ho sempre appresso.

Oltre a me, a conoscenza del codice della

postcard (conto giallo) vi è solamente mio padre. Questo perché alcune volte,

quando finisco tardi dal lavoro e devo fare dei prelevamenti la consegno a lui

per svolgere il tutto. Altre volte gliela impresto per poter comperarsi delle

piccole cose o per fare ad esempio la benzina per la macchina.

Il codice della postcard deposito per contro è

solamente a mia conoscenza. I codici li conosco a memoria e non li ho mai

trascritti altrove.

Il codice che ho dato a mio padre (__________, __________,

__________) è pure stato memorizzato da quest'ultimo senza esser trascritto

altrove.

Venerdì 20 dicembre 02 poiché avevo alcuni

pagamenti in ritardo, davo la mia postcard conto giallo a mio padre per svolgere

il tutto. Arrivato in Posta gli veniva però detto che

la carta non funzionava e che la stessa era stata annullata, gli dicevano che

questo era forse dovuto ai troppi prelevamenti effettuati.

In serata, rientrato a casa (io e mio padre

viviamo nello stesso palazzo ma in due appartamenti differenti, tutti noi siamo

comunque in possesso delle rispettive chiavi d'entrata dei due appartamenti)

mio padre mi consegnava la tessera dicendo che non funzionava e che avrei

dovuto l'indomani recarmi in posta con un documento per poter fare i miei

pagamenti. Il giorno dopo 21.12.02 facevo una prova presso il postomat di

Tenero ed effettivamente la carta non funzionava. Sono quindi entrato

all'interno dell'ufficio postale per chiedere spiegazioni e, dopo un ulteriore

prova decidevo di pagare

tramite assegno postale, telefonando poi al centro

postale di Bellinzona per delle spiegazioni in merito, mi dicevano così le stesse

cose che mi aveva detto in precedenza mio padre.

A quel momento il mio conto giallo era sotto di

100.

- CHF.

I giorni che mi sono stati effettuati i

prelevamenti dal conto giallo a mia insaputa sono:

21.12.02

a Sion 100.- CHF ed in seguito nello

stesso giorno 400.- CHF

22.12.02

ad Airolo 400.- CHF

23.12.02

a Chiasso 400.- CHF

27.12.02

a Como 80 euro pari a 118.90 CHF."

(….)

" L'agente

interrogante mi fa notare che alcuni postomat sono provvisti di telecamera, da

parte mia comunque riconfermo quanto detto. Non riesco però a capacitarmi come

abbiano potuto fare i prelevamenti, tanto più che le mia postcard del conto

giallo era, secondo la Posta, fuori uso. Non ho nessun sospetto su chi possa

aver rubato i miei soldi.

A seguito di quanto detto, sporgo regolare

denuncia contro ignoti per abuso d'impianti per l'elaborazione di dati. Mi

costituisco pure parte civile qualora si possa risalire agli autori/e.

(….)

In

seguito a suddetta denuncia la polizia cantonale di Locarno ha fatto richiesta

al servizio di sicurezza La Posta dello striscio postomat, riferito ai conti

giallo e deposito di AC 1, e dei relativi fotogrammi registrati dalla

videocamera di sorveglianza (cfr. rapporto richiesta accertamenti postali

4.02

, inc. n. 173/2004, AI 8).

Dai

fotogrammi forniti dal servizio di sicurezza La Posta,provenienti dal postomat

di Chiasso, emergeva che I'autore delle malversazioni denunciate era AC 1

stesso."

Nuovamente

interrogato dalla polizia AC 1 ha in un primo momento ribadito la sua denuncia

contro ignoti. Una volta appreso che le immagini video lo avevano identificato

quale autore dei prelievi che aveva denunciato, ha poi dovuto ammettere di aver

agito per ottenere un risarcimento dalla Posta dato che si trovava in

difficoltà economiche. Così si è espresso nel suo verbale del 24 febbraio 2004

davanti agli agenti di polizia:

" Confermo

nuovamente la mia denuncia penale contro ignoto/i per il titolo di reato citato

in apertura del presente verbale.

Effettivamente sono stato vittima di

malversazioni perpetrate presso gli sportelli elettronici postomat di Chiasso,

Vallese ed Italia, nel periodo 21/27.12.2002, sempre per mano ignota, per

complessivi CHF 1'798,90

ADR: come già indicato in precedenza l'ignoto

autore ha operato nei singoli postomat senza l'ausilio delle mie carte di

credito postali poiché di fatto le stesse sono tutt'ora in mio possesso.

ADR: non sono in grado di indicare come l'ignoto

autore abbia potuto mettere a segno quanto sopra senza essere in possesso

fisicamente delle mie carte di credito postali.

ADR: come già detto nel periodo in cui si sono

verificati i fatti io non mi sono mai recato oltre Gottardo.

ADR: dopo aver parlato con la signora __________

della Posta per formalizzare la richiesta indennizzo, questa mi faceva notare

che dapprima necessitava che mi recassi in Polizia per sporgere regolare

denuncia per gli avvenuti illeciti per poi successivamente, a mano del relativo

rapporto, avrei potuto essere indennizzato.

Gli interroganti mi invitano a riflettere

attentamente su quanto appena dichiarato ed eventualmente di raccontare come

realmente si sono verificati i fatti.

Da parte mia mi limito a confermare le

dichiarazioni rese sino ad oggi a tale proposito; trattasi della verità.

Mi viene sottoposto in visione un fotogramma

estrapolato dall'impianto video di sorveglianza presente presso lo sportello

elettronico (postomat) di Chiasso, datato 23.12.2002 ore 21:42:54, data ed

orario da me indicati nella denuncia, raffigurante una persona di sesso

maschile (autore malversazioni).

Invitato a precisare se conosco l'individuo ivi

raffigurato, debbo subito dire che trattasi del sottoscritto.

A mano del mio precedente verbale di

interrogatorio (denuncia contro ignoti - incarto MP no. 2003.981/TT) si rileva

che l'autore delle malversazioni ha pure operato in quel di Chiasso, postomat

PTT, il 23.12.2002, sulla fascia oraria 21:43:57/21:48:21, prelevando CHF 400.-.

A questo punto ho capito la mia posizione nel

contesto della presente indagine di polizia giudiziaria e dopo breve colloquio

con gli interroganti, ho deciso di assumere le mie responsabilità e di

raccontare la verità in merito alla mia falsa denuncia.

Innanzitutto io sono titolare di due conti c/o La

Posta e meglio il conto deposito no. __________ e il conto privato no. __________.

Effettivamente mi sono, intenzionalmente.

presentato presso gli scriventi uffici poiché volevo mettere in atto una truffa

ai danni dell'ufficio postale.

Per inciso sapevo benissimo cosa avrei rischiato,

parlo penalmente, a presentare una falsa denuncia.

In sostanza i singoli prelevamenti da me

denunciati effettuati per mano ignota, in realtà sono stati da me eseguiti nei

vari sportelli elettronici citati nella denuncia.

La ragione di questo mio agire va ricercata nel

fatto che attualmente ho problemi finanziari, avendo prelevato eccessivo

contante sui miei conti postali, ed essendo passato nelle cifre rosse, dovevo

trovare una soluzione, strategia di ripiego, per pareggiare il saldo a mio

favore.

Spiegazione delle varie trasferte e singoli

prelevamenti abusivi:

-20.12.2002 ore 18:06:24 c/o postomat Tenero

prelevati mediante carta no. __________ CHF 20.--, da me precedentemente

indicato di aver tentato lo, di prelevare senza alcun esito.

-21.12.2002 ore 17:21:30 I c/o postomat Sion 2

Nord Av. Rjtz 24 8 prelevati mediante carta no. __________ CHF 100.-

-21.12.2002 ore 17:22:43 c/o postomat Sion 2 Nord

Av Ritz 24 prelevati mediante carta no. __________ CHF 400.-

-21.12.2002 ore 17:23:38 c/o postomat Sion 2 Nord

Av Ritz 24 prelevati mediante carta no. __________ CHF 380.-

22.12.2002

ore 20:02:46 c/o postomat Airolo

prelevati mediante carta no. __________ CHF 400.-

23.12.2002

ore 21 :44:46 c/o postomat Chiasso

Piazza Indipendenza 3 - , prelevati mediante carta no. __________ CHF 400.-

-23.12.2002 ore 20:28:43 c/o postomat di Como/l in Via Bellinzona 170 - prelevati

mediante carta no. __________ CHF 118.90 pari a 80 Euro.

Effettivamente nelle date suindicate mi sono

recato dapprima in Vallese poiché dovevo incontrarmi con delle persone, le

quali avevano risposto ad un mio annuncio per lavoro partime, pubblicato su

internet da parte di un mio amico.

Non sono però in grado di precisare l'indirizzo

internet, poiché di ciò se ne occupato un mio amico del quale non intendo

fornire nominativo.

Rientrando dal Vallese mi sono fermato ad Airolo

dove presso il postomat di detta località ho effettuato un prelevamento in

contante.

Nei giorni a seguire mi sono recato in Italia e

per la precisione a Como in compagnia di un mio amico per effettuare delle

compere, in quella circostanza ho effettuato un prelevamento di denaro al postomat

di Chiasso ed un secondo prelevamento in quel di Como."

(verbale PS 24.02.2003)

Il 24

febbraio successivo AC 1 veniva arrestato la prima volta. Oltre ad aver

presentato la falsa denuncia di cui sopra, dall’esame di altri fotogrammi

relativi al bancomat dell’UBS di Locarno emergeva che egli era pure l’autore di

prelevamenti indebiti a mano di una carta intestata a tale PC 1 che ne aveva

denunciato il furto (punti 3.5, 4.2. e 6.2 dell’atto di accusa). Interrogato

dagli agenti __________ ammetteva pure di essere l’autore di alcuni furti

perpetrati presso la ditta PL 1 per cui lavorava (punti 3.3 e 3.4 dell’atto di

accusa) nonché ai danni di tale __________ (punto 3.6. dell’atto di accusa).

L’arresto veniva poi confermato dal GIAR onde chiarire in particolare la sua

posizione in relazione all’amico __________, studente residente in Vallese,

presso il quale si recava spesso, pur non avendo la patente, e con il quale

girava sovente anche in Ticino. L’amico, pur facendo spesso da “taxi”

all’accusato e pur essendo spesso presente nei pressi degli impianti di

distribuzione di denaro dove AC 1 ha effettuato i vari prelevamenti indebiti, è

poi risultato, in questa fase, estraneo ai fatti.

Sempre

nell’ambito di questa prima detenzione preventiva emergeva che __________ era

il persecutore di una giovane donna, tale PC 2, residente nella stessa

palazzina, della quale si era invaghito. Trovata la chiave dell’appartamento

quasi per caso frugando nella bucalettere della ragazza,AC 1 nel novembre 2001

entrò per la prima volta nell’abitazione di costei approfittando della sua

assenza riponendo poi la chiave nel luogo in cui l’aveva trovata.

Successivamente racconta di aver approfittato di una breve assenza della

ragazza che era scesa in cantina senza chiudere la porta a chiave per entrare

nuovamente nel suo appartamento, dove trovò la chiave di riserva di cui si

impadronì. Da allora e fino al suo arresto fu uno stillicidio di ripetute visite

nell’appartamento della ragazze condite da furti di vari oggetti, ovviamente

senza scasso. La cosa mise parecchio a disagio la vittima che, come vedremo, si

ammalò. Fatto sta che, visto il continuo sparire di oggetti di sua proprietà,

la PC 2 fece pure istallare un impianto di video sorveglianza all’interno del

suo appartamento onde finalmente scoprire l’autore di quelle visite. Ma invano:

già il giorno dopo AC 1, che entrava ed usciva da quell’appartamento

praticamente tutti i giorni, si accorse subito che vi era un filo anomalo che

collegava un armadietto nel locale ufficio: strappò le antine e si accorse

della presenza della videocamera che asportò, distruggendo poi la video

cassetta. Sorpresa ed incredula del nuovo episodio di cui è rimasta vittima, la

donna decise finalmente di cambiare il cilindro della serratura. AC 1 non si

diede tuttavia per vinto e tentò, pur non riuscendovi, ancora due volte di

entrare in quell’appartamento scassinando la serratura, senza tuttavia

riuscirvi.

Sulle

antine del citato armadio vennero rinvenute le impronte di __________. Posto a

confronto con tali contestazioni AC 1 ha reso ampia e circostanziata

confessione. Ma ci torneremo. Fatto sta che rimase in carcere per poco più di

venti giorni e, il 18 marzo 2003, venne posto in libertà provvisoria per ordine

dello stesso PP.

3.

Sulle

singole imputazioni relative al primo atto di accusa e, per intenderci,

precedenti al secondo arresto, l’accusato è reo confesso. A prescindere dai

reati commessi ai danni della PC 2, cui verranno dedicati due capitoli

distinti, vengono qui brevemente esposte le varie fattispecie di cui AC 1 si è

reso colpevole con il preciso riferimento alla numerazione del primo atto di

accusa.

a) Punti

5.2

e 9

Già si è

detto che l’accusato ha presentato denuncia contro ignoti per abuso di un

impianto di elaborazione dati lamentando dei prelevamenti, da parte di terzi a

danno del suo conto postale, che in realtà aveva fatto lui, chiedendo che

contro questi terzi venisse aperto un procedimento penale, con il solo scopo di

ottenere un indebito risarcimento da parte de La Posta. Non occorre pertanto

disquisire oltre sui reati di mancata truffa e di sviamento della giustizia

così come esposti nell’atto di accusa, gli stessi essendo pacificamente

ammessi.

b) Punti

3.3

e 3.4.

La

signora __________ è stata interrrogata dalla polizia il 24 febbraio 2003 quale

rappresentante della ditta stessa ed in qualità di parte lesa. In merito ai

furti commessi a suo danno da AC 1 e dallo stesso confessati, la signora __________

ha dichiarato:

" La PL

1.

è diretta da __________,

mentre per quanto concerne la gestione del personale e produzione se ne occupa direttamente la sottoscritta. Gli

interroganti mi informano che, in sede d'indagine, a carico del nostro dipendente AC 1 in Riazzino, operaio in genere, è emerso per sua stessa ammissione, di

essersi reso autore materiale di furti ai danni della stessa dittaAC 1 ha

significato di aver prelevato, in due circostanze, denaro contante dalla

cassaforte murale presente nel nostro ufficio per complessivi Fr. 100.- (60/40). AC 1 lavora alle

dipendenza della PL 1 a partire

dal 18.02.2002. Preso

conoscenza dei fatti indicati mi preme precisare quanto segue: ... Per quanto concerne

il furto di denaro che AC 1 ha dichiarato di aver prelevato indebitamente dalla cassaforte murale dell'ufficio, sino ad oggi sia la

sottoscritta che il personale dell'ufficio non era a conoscenza di questa situazione.

In rappresentanza della PL 1, sporgo denuncia penale, contro AC 1 per titolo di

furto e con questo intendo dire il denaro che AC 1 ha indebitamente asportato

dalla cassaforte murale." (Verbale PS 24.02.03)

Reinterrogato

dalla polizia il 13 marzo 2003 su questi fatti __________ ha precisato:

" Da

quando ho iniziato a lavorare alla ditta PL 1 , entrando nell'ufficio

contabile, avevo notato la presenza della cassaforte murale.

Ero perfettamente a conoscenza che tutti i giorni

veniva effettuata la contabilità degli incassi.

Oltre ciò la mattina, quando iniziavo il lavoro,

avevo rimarcato che la segretaria da un certo armadietto prelevava la chiave

che apriva la cassaforte murale.

Le segretarie terminano la giornata lavorativa

sulla fascia oraria 17:30/18:30 al più tardi.

Per me non esisteva pertanto alcun problema per poter

mettere a segno furto di denaro depositato in cassaforte.

Infatti io ero quasi sempre l'ultima persona che

la sera usciva dalla ditta PL 1.

In questo modo ho messo a segno, in due circostanze

ben distinte, furto di denaro contante dalla cassaforte murale per ca. CHF 100.-.

Sapevo fra l'altro che l'anziano sig.__________ ogni tanto prelevava

cartamoneta dalla cassaforte che poi cambiava in moneta spicciola.

Il fondo cassa, per quanto a mia conoscenza non doveva

superare i CHF 200.-- trattasi di una mia supposizione."

In aula

l’accusato ha aggiunto che in tali occasioni in cassa vi erano più soldi ma si

è limitato a sottrarne un centinaio di franchi in tutto poiché corrispondevano

ai suoi bisogni del momento. In queste circostanze la corte ha ritenuto di

poter applicare, in virtù del principio della presunzione di innocenza, l’art.

172.

ter CP non disponendo di elementi certi che l’agire dell’imputato non sia

dipeso proprio dall’entità della refurtiva. Appare inoltre plausibile che __________,

che peraltro durante tutta l’inchiesta ha sempre offerto la sua massima

collaborazione agli inquirenti, si sia limitato, nonostante avesse la possibilità

di rubare cifre maggiori, a quelle indicate anche per non destare sospetti, tant’è

che la responsabile della ditta nemmeno se ne accorse.

Per quel

che é dell'imputazione di cui al capo N. 3.4, basta rilevare che la ditta PL 1

riscontrò pure un ammanco dal distributore automatico del caffé di proprietà

della ditta PL 2. Nello stesso verbale del 13 marzo 2003 AC 1 ha ammesso:

" distributore

automatico delle bibite calde (....) asportato denaro contante dal contenitore

della moneta per ca. CHF 400.-- + chiave di riserva per aprire

l'apparecchiatura."

Ne

discende che l'imputazione va confermata senza ulteriori commenti.

c) Punti

3.

, 4.2 e 6.2

PC 1

interrogata dalla polizia giudiziaria in data 3 dicembre 2002 in merito al

furto subito il giorno precedente a Tenero in via __________ verso le

18.

/18.45, ha così dichiarato (cfr. verb.PS 03.03.2002, all. AI 10):

" In

data ed ora sopra citati mi trovavo a Tenero in Via __________ per consegnare

dei polli che portavo direttamente dal mio domicilio.

Giunta sul posto, chiamavo verbalmente la signora

__________ per farle vedere i diversi polli, che portavo nel baule della mia

vettura (marca Honda Logo targata __________). A questo momento la signora

usciva dal negozio (__________) e veniva in direzione della mia vettura per

vedere e scegliere il suo pollo, nel frattempo ero già uscita dalla mia vettura

e chiudevo la portiera ed aspettavo il giungere della signora.

Preso il suo pollo, la signora rientrava nel

negozio ed io riponevo la cassa dei polli all'interno del baule, chiudevo lo

stesso ed entravo nel negozio per riscuotere l'equivalente del pollo di CHF.

55.

-.

Faccio notare che al momento in cui sono entrata

nel negozio ho lasciato l'auto chiusa con le chiavi nel blocchetto d'avviamento

e la borsetta era posta all'interno dell'auto sul sedile passeggero anteriore,

io all'esterno non notavo niente di particolare udivo unicamente un rumore.

Presumo che il rumore possa essere stato provocato dalla maniglia della

portiera lasciata di fretta, come se ti scappa dalle mani.

Dopo aver udito questo rumore non ci badavo e

avevo già riscosso i soldi del pollo.

Uscivo dal negozio salivo in auto e i soldi li

riponevo nella tasca sinistra della giacca, mentre la borsetta si trovava

ancora nello stesso posto di dove io l'avevo lasciata.

Nel frattempo mi recavo a fare un'altra consegna

nelle vicinanze a circa 200 metri di distanza.

Parcheggiavo vicino all'abitazione scendevo

chiudendo la portiera con sempre le chiavi nel blocchetto d'avviamento ed

andavo a bussare alla porta.

In questo frangente notavo unicamente tre persone

di cui due bambini ed un adulto, i quali conosco ma non bene.

Dopo aver bussato ritornavo verso l'auto aprivo

il baule mentre la signora si avvicinava per prendere una cassa di polli,

chiudevo il baule ed accompagnavo la signora all'entrata della sua abitazione,

per riscuotere la somma di CHF. 190.-.

La stessa mi pagava 200.-- ed io dovevo

ritornarle CHF. 10.-, ritornavo verso l'auto per prendere il mio portamonete

che era riposto all'interno della mia borsetta quando mi avvedevo che

all'interno lo stesso mancava, subito ricontrollavo bene all'interno della

borsetta e sul sedile ma non lo ritrovavo." (verb. PS 10.03.2003, all. AI

32)

(....)

Giunto nel frattempo sul luogo __________, __________,

con il quale mi recavo presso il suo domicilio dove dapprima bloccavo il

telefono portatile e poi la carta EC della banca UBS.

D1: quanto tempo é trascorso dal momento che si é

accorta che mancava il tuo portamonete?

R1: sono trascorsi 10-15 minuti, tra le ore

18.

/18.45.

D2: dopo essersi accorta che mancava il suo

portamonete contenente la carta EC, quanto tempo é trascorso per bloccarla.

R2: sono trascorsi ca 20-30 minuti, tra le 19.05/19.15.

D3: nel suo portamonete teneva il suo codice PIN

della carta?

R3: no, non l'avevo segnato ,da nessuna parte.

D4: il codice PIN era una data di nascita o un

numero di targa?

R4: si era la mia data di nascita __________,

cioè __________.

D5: come possono avere fatto a ritirare l'importo

di CHF. 5990.- dal suo conto bancario ed ha indovinare il codice PlN?

R5: ho un prelevamento giornaliero massimo di 5000.-

e un limite EC di 1000.- ed

presumo che abbiano scoperto il mio codice PIN tramite la mia carta d'identità

ove vi é la mia data di nascita.

Il 10 dicembre 2002 il PP Arturo Garzoni, su

richiesta della polizia cantonale 9.12.2002, ha emesso un ordine di

perquisizione e sequestro nei confronti della UBS SA di tutto il materiale

inerente al prelevamento effettuato il 2 dicembre presso la filiale di Locarno,

nonché del filmato che ritrae il prelevante stesso (inc. n. 173/2004, AI 4 e

5).

In

seguito alla falsa denuncia esposta da AC 1 ed a un confronto dei fotogrammi

sequestrati alla UBS con quelli spediti dalla Posta relativi al postomat di

Chiasso, è infine stato identificato l'autore degli indebiti profitti con AC 1,

il quale ha poi confessato.

Interrogata

il 10 marzo 2003 ed informata dell'avvenuta identificazione dell'autore del

reato perpetrato ai suoi danni, PC 1 ha confermato sia gli illeciti prelevamenti

sia l'utilizzo della carta Manor (verb. PG 10.03.2003):

" Per

quanto mi concerne confermo che con la carta EC sono stati eseguiti dei

prelevamenti pari a Fr 5'990.-. Parimenti la carta Manor à stata pure usata in

diverse occasioni, come da fattura Manor del 16.01.2003, per acquisti

ammontanti a Fr. 272.65. Fattura che ho già consegnato allo scrivente)."

AC 1 è

reo confesso fatto salvo per il cellulare che non è indicato nell’atto di

accusa:

" Ricordo

pure di essermi reso autore, qualche giorno prima, di un'analogo furto ai danni

del detentore o detentrice di un'autovettura di piccola cilindrata di colore

nero. Questo accadeva in zona di Tenero nel parcheggio antistante il negozio di

fiori __________. In quell'occasione trovata Ia vettura non assicurata a chiave,

entravo all'interno dell'abitacolo e dal sedile passeggero anteriore mi

impossessavo indebitamente del portamonete colà riposto. All'interno di quest'ultimo

ebbi modo di trovare carte di credito, denaro in contante per una cifra

irrisoria.

In seguito presso il bancomat dell'istituto di

credito UBS filiale Locarno Piazza Grande ho effettuato alcuni prelevamenti di

denaro contante.

Oltre alla carta di credito in questione ho

rinvenuto la carta di credito Manor che ho indebitamente utilizzato sia in Ticino

che oltre Gottardo.

Gli interroganti mi informano che l'autore, rinvenuto

nella borsetta il portamonete della danneggiata contenente alcune carte di

credito, tra cui quella UBS, presso lo sportello elettronico dell'istituto di

credito menzionato, filiale di Locarno Pza. Grande, ha effettuato, verso le ore

19:00, diversi prelevamenti di

denaro contante in ragione di complessivi CHF 5'990.--.

Gli interroganti mi sottopongono in visione alcuni

fotogrammi estrapolati dall'impianto video di sorveglianza presente presso Io sportello

elettronico. della banca UBS di Locarno, sui quali figura I'autore materiale

degli illeciti 02.12.2002 ore 19:12:31).

Invitato a precisare se conosco la persona ivi

raffigurata rispondo che trattasi del sottoscritto.

Vengo informato che la danneggiata ha segnalato inoItre

l'illecito uso della carta cliente Manor, presso diversi distributori/chioschi

neI Ticino e oltre Gottardo, per complessivi CHF 272.65.

Mi vengono pertanto contesti i singoli illeciti

effettuati presso i bancomat UBS di Locarno e chioschi Shell CH e meglio:

- bancomat UBS Locarno Pza Grande il 02.1.2002

CHF 2'000.-

- bancomat UBS Locarno Pza Grande il 02.1.2002

CHF 3'000.-

- bancomat UBS Locarno Pza Grande il 02.1.2002

CHF 50.-

- bancomat UBS Locarno Pza Grande il 02.1.2002

CHF 940.-.

Totale prelevamenti CHF 5'990.--.

- chiosco

__________ -stazione Shell il 22.12.2002 CHF 51.60.-

- chiosco

__________ -stazione Shell __________ -1603 Villet le/VD -il 22.12.2002 CHF

51.25

-

- chiosco

__________ -__________ __________ -stazione Shell - il 26.11.2002 CHF 54.35.-

- chiosco

__________ -__________ -stazione

Shell - il 29.12.2002 CHF 54.35.-

- chiosco

__________ __________ -stazione Shell -il 30.12.2002 CHF 61.10.-.

Totale

addebiti CHF 272.65.

Effettivamente mi sono recato, nelle date suindicate

oltre Gottardo sempre per le analoghe ragioni dichiarate in apertura del presente

verbale (ricerca di lavoro).

ADR: sono riuscito ad identificare il no. codice

PIN della carta di credito UBS poiché rispecchiava la data di nascita della

danneggiata che avevo appreso leggendo la sua carta d'identità CH pure

rinvenuta nel portamonete.

ADR: uscito dalla dittaPL 1, in quella occasione,

avendo bisogno di denaro, mi ero prefissato l'idea che se, strada facendo, sul

cammino di rientro verso casa, avessi trovato una vettura aperta (non assicurata

a chiave) avrei rovistato all'interno alla ricerca di denaro, portamonete o

carte di credito." (verbale PS 24.02.03)

d) Punti

3.

, 4.3 e 6.3

__________

interrogata dalla polizia giudiziaria il 4 gennaio 2003 in merito al furto

subito lo stesso giorno alle ore 11.30/12.15, ha così dichiarato (verb. PS

4.01

)

" In

data odierna mi sono recata presso la Ditta PL 1. Ho parcheggiato la mia

vettura nei parcheggi della ditta, nei pressi del magazzino. Scendendo dal mio

veicolo non mi sono accorta che il mio portamonete mi era caduto per terra.

Quando mi sono recata in un negozio per

effettuare degli acquisti mi sono accorta d'aver smarrito il borsellino.

In esso vi erano:

- 2 tessere Postomat

- 1 tessera Visa UBS

- carta d'identità

- denaro contante di frs. 200.00

- tessera Cassa Malattia."

__________

ha inoltre sporto denuncia contro ignoti anche alla regione carabinieri

Piemonte e Valle D'Aosta, stazione di Cannobio l'11 gennaio 2003, poiché

risultava un tentativo di prelievo con la sua carta UBS ad Intra, da lei non

effettuato (cfr. denuncia carabinieri Piemonte e Valle D'Aosta 11.01.2003, inc.

n. 173/2004, all. AI 27).

Riconvocata

dalla polizia il 26 febbraio 2003 __________ ha aggiunto quanto segue (verb. PS

26.02

):

" Voglio

informare l'agente interrogate che quando mi trovavo presso la ditta PL 1 a

Tenero, dove ho perso il mio borsellino, vi era il noto AC 1.

Con questo non voglio incolpare AC 1, ma comunque

ho dei sospetti contro di lui."

Nuovamente

interrogata il 4 gennaio 2003 dalla polizia cantonale in merito al furto subito

in stessa data tra le ore 11.30 e le 12.45, la stessa ha dichiarato che

l'autore del furto aveva inoltre effettuato degli illeciti prelievi con una

Postcard rinvenuta nel portafogli rubato (verb. PS 4.03.2003):

" Alle

ore 15.03 ho bloccato le tessera della Posta. Poco prima avevo bloccato la

tessera Visa. Il servizio della carta VISA mi ha subito informato che alle ore

12.05

qualcuno aveva tentato di prelevare con la mia tessera senza però

riuscire nel suo intento, questo per due volte. Il servizio della carta

Postomat non mi poteva informare in merito ai prelievi, ho così stampato

l'estratto conto. Da qui si può constatare che mi sono stati prelevati in un

primo tempo Fr. 200.- ed in seguito Fr. 800.- per un totale di Fr.

1'000.-)."

AC 1 è reo confesso. Egli infatti ha dichiarato

agli agenti di polizia:

" Tenero

-PL 3 -negozio PL 1 -il 04.01.2003 -verso le ore 11 :30 - asportato

portamonete e carta di credito postcard + prelevamento postomat Tenero di CHF

1'000.--.

ADR: sono l'autore materiale del furto suindicato.

All'interno del portamonete rinvenivo una postcard

a nome della danneggiata nonché l'annotazione con il numero di codice PIN,

Oltre ciò trovavo pure denaro contante in ragione

di ca. CHF 200.--. Presso il postomat di Tenero, procedevo al prelievo in

contante per la somma complessiva di CHF 1'000.--.

Denaro utilizzato per sopportare spese personali

e pagamenti arretrati."

(verbale PS 13.03.2003)

e) Osservasi

per il resto che __________ è stato licenziato in tronco dalla ditta PL 1. Come

da accordi con la stessa, dal suo ultimo stipendio, sono stati dedotti gli

importi necessari a tacitare sia la ditta PL 1 medesima, sia la PL 2 sia la

signora PL 3 (Verbale PS 13.03.03).

4.

Tornando

a PC 2 occorre evidenziare che la ragazza si trasferì alcuni anni orsono nella

stessa palazzina dove AC 1 viveva già da un anno circa. L’uomo, pur dicendosi

di essere rimasto colpito dalla bellezza della ragazza e di essersene poi

innamorato, non ha mai tentato alcun approccio. I contatti tra i due sono

sempre stati assai sporadici, limitati ai reciproci saluti, come avviene

normalmente tra abitanti dello stesso immobile che non hanno particolari rapporti.

a) Il

16.

marzo 2002 PC 2 presentava, presso il posto di polizia di Magadino, denuncia

penale contro ignoti poiché da casa sua erano spariti vari oggetti ed aveva

l’impressione che il ladro avesse la chiave. Nel suo interrogatorio del 23

luglio 2002 dichiarava agli agenti di polizia:

" Io

occupo un appartamento di 3 1/2 locali al primo piano dello stabile abitativo.

La porta principale dello stabile normalmente é assicurata a chiave, la chiave

che apre la porta del mio appartamento, apre anche la porta principale di

accesso. Esiste un balcone, versante ovest, ma non credo che qualcuno, mediante

scalamento abbia facile accesso allo stesso... In data 20.01.2002, ricordo che

era di domenica, mia madre mi raggiunse al domicilio poiché ci eramo accordate

che gli affidavo una chiave di casa per questioni nostre personali. In quel

frangente nuovamente rilevavo la sparizione di una chiave di casa. All'origine

la chiave in questione era depositata in una scatoletta in plastica color

celeste a sua volta riposta nell'armadietto collocato a lato della scarpiera

presente all'entrata di casa. Sono più certa che la chiave doveva trovarsi

nella scatoletta poiché la sera prima l'avevo personalmente collocata dove

indicato, avendola in precedenza messa a disposizione di __________ che quella sera

mi aveva restituito."

NB:__________

é il suo ragazzo di quel momento.

Sempre

nel medesimo verbale PC 2 dichiarava:

" In

data 01.11.2001, unitamente a __________, mi sono recata a Parigi per un periodo di quattro giorni. Il giorno seguente al rientro al mio

domicilio, nel mentre mi stavo preparando per andare al

lavoro, volendo indossare qualche gioiello rilevavo che dal cofanetto dei

preziosi riposto nell'armadio presente in una camera, stranamente era sparito

un anello in oro giallo con incastonato un diamante ed all'interno la dicitura

"6.1.94 __________ ".

Controllato in casa, non trovato il prezioso, ne

parlavo con mio padre.

Devo dire che all'epoca mi ero lasciata con __________

e la rottura della nostra relazione aveva causato per la sottoscritta una forte

crisi depressiva. Ricordo che mio padre mi tranquillizzava supponendo che avevo

inavvertitamente smarrito l'anello.

Nel mese di dicembre 2001, mi sono accorta che

dalla scatoletta porta gioielli nuovamente era sparito un prezioso, e meglio un

ciondolo d'oro con pietra blu regalatomi da mio padre al compimento dei vent'anni.

Questo gioiello per me ha un grande valore affettivo. Pure in questa

circostanza ho effettuato le solite verifiche con esito negativo.

Per inciso, devo dire d'essere una persona molto

ordinata e metodica.

Arriviamo ora a fine dicembre 2001, allorquando

assieme alla mia famiglia venni invitata a pranzo dagli zii a Gorduno.

Mia zia __________ mi aveva fatto dono di una

catenella girocollo in metallo bianco con applicato un ciondolo a forma di

cuore con incastonato un diamante. Dovendomi recare a pranzo dagli zii,

decidevo d'indossare il gioiello suindicato. Anche in questa circostanza, il

prezioso era sparito.

Tutti queste strane circostanze iniziarono a

sollevarmi alcuni sospetti e perplessità. Malgrado ciò non avevo ancora

formalizzato alcuna denuncia a tale riguardo.

Il giorno 18.03.2002, stanca d'essere importunata

nonché vittima di ripetuti furti, su consiglio di __________ chiedevo

l'intervento della ditta __________ di Pazzallo al fine di procedere alla posa

di una videocamera di sorveglianza. Quel giorno al mio domicilio si presentò il

titolare __________ accompagnato da un collaboratore.

In quell'occasione vi fu solamente un sopralluogo. L'impianto vero e proprio

venne posato il 25.03.2002 in mia presenza ed in pratica fu posata una

microcamera in un classificatore riposto in una libreria a Iato dell'armadio

dove custodivo il cofanetto dei preziosi e dove di fatto venne posato il

videoregistratore. Armadio quest'ultimo munito, di serratura, che provvedevo a

chiudere a chiave.

Di questo fatto l'unica persona a conoscenza,

oltre alla sottoscritta, era mio padre.

Il giorno successivo al termine della giornata

lavorativa, rincasavo con l'idea di visionare il filmato. Guadagnato l'interno

del mio appartamento subito mi accorsi che qualche cosa non quadrava. Trovai

conferma al mio sospetto, allorquando volli aprire l'armadio ove era stato

collocato il videoregistratore.

Con grande stupore vidi che le antine dell'armadio

all'altezza della serratura erano state in un certo qual modo forzate, e

dall'interno asportato la videocassetta presente nel videoregistratore, i cavi

di collegamento di quest'ultimo ed inoltre dal classificatore era stata

asportata la microcamera colà celata.

Fattore importante la porta d'entrata di casa mia

non presentava alcuna minima traccia di scasso.

Tempestivamente chiedevo l'intervento della

Polizia Cantonale come pure il signor __________ che raggiunse il mio domicilio

accompagnato dal solito collaboratore.

Fu in quella circostanza che al funzionario di

polizia spiegai gli antecedenti fatti e nei giorni a seguire venni sentita nei

dettagli dal sgt __________.

Sono dell'avviso che l'autore materiale dei furti

sia sempre la medesima persona eventualmente in complicità di terzi, poiché tutti

i furti subiti: gioielli, biancheria intima, videocassetta, e non da ultimo alcuni

marenghi e monete antiche, asportatemi in periodo imprecisato, si sono sempre

verificati senza lo scasso della porta d'entrata, ne tantomeno previo scalamento

sul balcone o via portefinestre.

Ritornando all'ultimo furto, impianto video di

sorveglianza, la polizia ebbe modo di rilevare un'impronta palmare e digitale

sullo specchio dell'armadio. Ho fornito loro il nominativo di persone che

conosco e frequento tra cui __________ e __________. Gli accertamenti

successivamente esperiti dalla polizia hanno dato esito negativo.

Per evitare ulteriori e spiacevoli inconvenienti,

in data 04.04.2002, sostituivo il cilindro della porta d'entrata di casa mia.

Non da ultimo, e meglio il 14.07.2002, per

l'ennesima volta e sempre per mano ignota, vi è stato un tentativo di scasso

della mia porta d'entrata del mio appartamento. Pure in quella circostanza vi è

stato l'intervento della polizia."

b) Una

volta arrestatoAC 1 ha ammesso di essere l’autore delle “visite” in casa della

ragazza da dove ha asportato vari oggetti:

" Come

già precisato nei miei precedenti verbali un giorno, in modo del tutto

occasionale, controllando la mia corrispondenza, vidi che lo sportello della

bucalettere della sig.ra PC 2 era socchiuso ed all'interno vi era una chiave

che subito capii che doveva essere quella del suo appartamento.

Volendo conoscerla meglio, sapendo che non era in

casa, prendevo la chiave e visitavo il suo appartamento.

Successivamente riposizionavo la chiave nello

scomparto dei pacchi presente nella bucalettere della PC 2.

Più il tempo passava e maggiormente nutrivo un

sentimento nei suoi confronti.

Questo sino al giorno in cui ebbi modo di vedere

che la ragazza ospitava o meglio riceveva visita di ragazzi.

Geloso, decidevo di vendicarmi.

Controllati attentamente i suoi movimenti, un

giorno ebbi modo di notare che la ragazza scendeva in cantina.

Ne approfittavo allora per raggiungere il suo

appartamento che come sospettavo

la porta d'entrata non era chiusa a chiave. ,

Questa mia visita era dettata dal fatto che mi

necessitava trovare una seconda chiave di casa sua.

Controllato l'armadietto posto all'entrata con

mia grande fortuna trovavo una chiave che asportavo.

Da quel giorno, ogni qualvolta ero certo che la ragazza fosse assente, in particolare

poiché nel parcheggio antistante lo stabile abitativo non vi era stazionata la

sua vettura, mi recavo nel suo appartamento e asportavo gioielli oppure suoi

effetti personali.

Interrogato

dal PP in ordine al reato di appropriazione semplice di cui al punto 2.1 dell'A.A.,

l'accusato ha riconfermato:

"Per quanto concerne la chiave di casa PC 2

io me ne sono impossessavo una prima volta trovandola nella buca lettere di PC

2; in questa occasione I'ho utilizzata unicamente quel giorno, che credo

risalga a un paio di mesi prima del primo furto (segnalato in data 4.11.2001)

compiuto nel suo appartamento, ovvero nel settembre 2001. In pratica in questa

occasione sono entrato nell'appartamento a curiosare senza asportare nulla,

riponendo poi la chiave nella bucalettere. Della chiave mi sono poi impossessato

un paio di giorni prima del primo furto. PC 2 era scesa in cantina e io,

approfittando della sua temporanea assenza, mi sono introdotto nel suo

appartamento. All'entrata di quest'ultimo ho visto alcune chiavi, tra cui una

relativa alla porta d'entrata ed allora ho pensato di prenderla. Questa chiave

l'ho tenuta per qualche tempo finché l'ho gettata siccome divenuta inservibile

a seguito dell'avvenuta modifica del cilindro della porta d'entrata

dell'appartamento PC 2". (verb. PP 17.3.2003)

c) In

particolare in merito alle accuse di cui ai punti 3.1; 3.2; 4.1. e 7 dell’atto

di accusa AC 1 ha ammesso i fatti così come esposti nell’atto di rinvio a

giudizio:

" In

pratica l'intervento della Scientifica ha acconsentito di procedere al prelievo

di un'impronta palmare e digitale, presenti sullo specchio di un'anta di un

armadio a sua volta forzato, che ha permesso l'identificazione dell'autore, con

oltre 12 punti di riscontro concordanti, nella persona del sottoscritto.

A tale riguardo preciso che effettivamente sono

l'autore del furto in questione, ma non trattasi, parlando della danneggiata

sig.ra PC 2, dell'unica volta che io ho "visitato" casa sua.

lo naturalmente con il passare dei giorni la

simpatia nei confronti di PC 2 si tramutava in un sentimento profondo; mi ero

innamorato.

Naturalmente io di lei non sapevo nulla e mi

spiego non sapevo quali locali frequentasse, come trascorreva i fine settimana,

le sue amicizie ed in particolare non conoscevo i suoi gusti circa le persone

di sesso maschile.

ADR: Il mio approccio con il gentil sesso non é

dei più semplici.

Sono un ragazzo dal carattere introverso, timido

e facilmente, in particolare se a confronto con una donna, cado in situazioni

di disagio, (imbarazzo).

Sino ad oggi non sono riuscito ad avere

un'amicizia con una giovane donna e con questo intendo che non abbia più di 25

anni.

Le mie esperienze personali e sessuali sono

sempre state con donne che avevano oltre i 25 anni e erano persone impegnate

(sposate o divorziate).

Sempre per questi miei problemi di socializzare

con Ie persone, non sono mai riuscito ad avvicinarmi a PC 2 o perlomeno a cercare

di farle capire cosa provassi per lei.

Con l'andar del tempo iniziavo a notare chePC 2

frequentava tanti ragazzi e che sovente gli stessi erano suoi ospiti.

Sebbene non avevo mai avuto alcun approccio con PC

2.

iniziai a nutrire una forte gelosia.

Dispositivo

Per questi motivi, in diverse occasioni, durante

l'anno 2002 e inizio 2003, mi sono permesso di entrare nel suo appartamento e

asportare degli oggetti, preziosi, con il solo scopo di poter avere qualcosa

che sapevo o almeno presumevo piacesse aPC 2.

ADR: invitato ad essere maggiormente chiaro circa

quest'ultimo paragrafo preciso con non potendo avere un approccio fisico con PC

2 mi accontentavo di qualche oggetto di sua proprietà.

Durante una mia visita notavo che sul pavimento

dell'ufficio la presenza di un trasformatore collegato ad un cavo nascosto.

Incuriosito volli verificare dove andasse a

finire il cavo scoprendo che portava a tre classificatori riposti su di un

ripiano e successivamente il filo andava a terminare all'interno di un armadio

con lo specchio chiuso a chiave.

Forzata l'anta dell'armadio rilevavo all'interno

la presenza di un videoregistratore.

A questo punto ho capito che PC 2 aveva

installato un sistema di sorveglianza e per tale motivo prelevavo la

videocassetta che poi gettavo ed inoltre asportavo la microcamera.

Sempre in quel periodo, PC 2 sostituiva il

cilindro della porta d'entrata, tentai di entrare desistendo.

L'interrogante mi informa che andando con ordine

mi vengono ora contestati I singoli reati di: furto, abuso di un impianto per

l'elaborazione di dati, falsità in documenti, danneggiamenti, messi a

segno ai danni della denunciante e meglio:

Riazzino -__________ -07.11.2001 -segnalato un

furto nella bucalettere dalla quale l'autore asportava delle fotografie di Parigi/F.

ADR: io non ho rubato delle fotografie dalla bucalettere

di PC 2. Nel suo appartamento

ho preso due sue fotografie che poi ho gettato.

Riazzino -__________ -periodo natalizio 2001

-segnalato un furto senza scasso nell'appartamento dal quale l'autore asportava

una catenella in argento con ciondolo a forma di cuore con incastonato un diamante

(valore imprecisato).

ADR: sempre nell'armadio bianco dell'ufficio trovavo

il ciondolo che poi ho regalato ad una donna; al momento non ricordo il nome ma

voglio pensarci.

(....)

Riazzino __________ -il 25.03.20O2 - segnalato un

furto senza scasso nell'appartamento dal quale l'autore asportava gioielli e

meglio:1catenina in oro semplice, 1 ciondolo in oro a forma di delfino, 1

ciondolo in oro a forma di cuore, 1 ciondolo in oro a forma di maiale, 1

ciondolo in oro a forma di tettarella, 1 lingotto oro, monete antiche e tre

marenghi (valore imprecisato).

ADR: sono l'autore materiale del furto. Parte della

refurtiva é ancora al mio domicilio e parte l'ho regalata ad una donna che non

ricordo il nome.

Riazzino __________, il 26.03.2002 -segnalato un

furto senza scasso nell'appartamento dove l'autore asportava l'impianto video

di sorveglianza celato in un armadio chiuso a chiave (videocassetta e

microcamera). Durante quest'ultima operazione lasciava sullo specchio dell'anta

dell'armadio forzato tracce di impronte papillari. Asportato pure denaro dal

salvadanaio.

ADR:sono l'autore materiale del furto. AI domicilio

detengo ancora la microcamera. I soldi li ho spesi. La videocassetta l'ho

gettata nella spazzatura.

(....)

Riazzino -__________ -14.07.2002 - l'autore, con

attrezzo atto allo scopo, tentava di forzare la porta d'entrata

dell'appartamento.

ADR: sono l'autore materiale del tentativo di

scasso; in quella occasione avevo sospinto energicamente la porta con le sole

mani.

Riazzino -__________ -03.02.2003 - l'autore, con

attrezzo piatto (cacciavite 8 mm) tentava di forzare la porta entrata

appartamento.

ADR: sono l'autore materiale del tentativo di

scasso, che ho effettuato mediante un cacciavite che si trova tutt'ora al mio domicilio."

(verbale PS 13.03.03)

d) Sulla

destinazione delle cennate refurtive è emerso che AC 1 ne ha regalata una parte

alle sue compagne con cui ha avuto una relazione nel 2002 e meglio a __________:

" il

giorno del mio compleanno, mi ha regalato un braccialetto in oro giallo con una

placchetta in cui era inciso il suo nome sul retro la data del giorno in cui

abbiamo iniziato la nostra relazione (14.02.2001).

Attaccato a questo braccialetto, vi era un

ciondolo a forma di cuoricino.

Purtroppo questo braccialetto l'ho smarrito in

quanto staccatosi senza che me ne accorgessi, era una maglia molto fine e

diverse volte si era rotto.

Mi viene mostrata una fotografia in cui si vede

il cuoricino che di fatto riconosco essere quello ricevuto in regalo da AC 1.

Oltre a questo, nel 2002,

non ricordo il mese esatto, ho ancora ricevuto in dono

da lui una collana in oro giallo con ciondolo a forma di delfino, sempre in oro

giallo.

(....)

D4: I gioielli ricevuti in regalo da AC 1 sono

ancora in suo possesso. Se sì, é disposta a restituirli, onde ritornarli al

legittimo proprietario?

R4: da parte mia non ho più nulla, come detto il

braccialetto con attaccato Il

cuoricino l'ho smarrito, mentre la catenina in oro giallo con ciondolo

raffigurante un delfino l'ho restituita aAC 1 quando abbiamo finito la nostra

relazione."

(verbale PS 01.03.03)

e a __________:

" Verso

la fine del mese di agosto 2002, erano due giorni che ci eravamo legati

sentimentalmente, AC 1 mi faceva dono di un cofanetto in velluto rosso

contenente una collana ed un ciondolo in oro giallo raffigurante un delfino.

AC 1 mi disse che trattavasi di un piccolo

pensiero d'amore.

ADR: quando ho ricevuto il regalo ho pensato che

avesse un certo valore. Con questo intendo dire che non era un regalo a buon

mercato.

In tutti i casi, sapendo che AC 1 esercitava una

attività lucrativa presso la ditta PL 1 di Tenero, ho accettato il dono senza

pormi troppe domande: l'ho accettato nella più perfetta buona fede.

Vengo ora informata che il prezioso é provento di

reato.

A questo punto non ho nulla in contrario a

consegnare al verbalizzante la collana ed il ciondolo a mò di delfino alfine

venga ritornato alla parte lesa.

ADR: AC 1 non mi ha regalato altri gioielli."

(verbale PS 11.03.03)

mentre

una parte è stata rivenduta ad una gioielleria:

" Lavoro

come dipendente presso la __________ di Locarno.

In data 11.03.2003 si presenta al negozio citato

un agente della Polizia Cantonale di Locarno, il quale mi esibisce una foto in

cui è raffigurato un giovane, del quale mi si chiede il suo riconoscimento.

Devo dire che il volto del giovane non mi ricorda

nuIla, per contro il suo nome mi fa tornare alla mente che questo uomo

parecchio tempo fa, si è presentato in gioielleria per vendermi degli oggetti

in oro.

Da un controllo eseguito presso la sede madre di

Mendrisio dove teniamo tutti i bollettini di compera che rilasciamo ai clienti

che ci vendono della merce, effettivamente è stato reperito il bollettino no. __________,

di cui do copia all'agente interrogante.

Questo bollettino è stato rilasciato appunto a AC

1 in data 15.11.2001. Purtroppo non mi ricordo i particolari dei gioielli, ma

da come appare sulla bolletta, ho ritirato un anello di gr. 3,6 ed un pendente

di gr. 2,5.

Questo con un peso totale di gr. 6,1, a ciò

bisogna togliere un pietra, verosimilmente un diamantino incastonato nell'anello

che è stato restituito al AC 1.

Quindi il peso totale dell'oro era di gr. 5.

Per tale peso d'oro, é stata corrisposta al AC 1

la somma di frs. 49.-.

D2: l'anello ed il pendente sono ancora in vostro

possesso o li avete già venduti?

R2: no non ne siamo più in possesso perché tutto l'oro

vecchio che acquistiamo viene fuso per poi eseguirne altri gioielli.

Quando il cliente ci porta dell'oro, noi lo controlliamo

per verificarne la purezza e lo pesiamo, in base a questi parametri viene poi stabilita

la cifra in denaro da destinare al cliente.

Questa è la prassi che seguiamo, comunque nessun

oggetto vecchio viene venduto."

(verbale PS __________ 12.03.03).

e) Oltre

ai furti di cui sopra, in un’occasione AC 1, rovistando nella corrispondenza

della PC 2 ha rinvenuto pure una postcard a nome della stessa, senza

l’indicazione del codice:

" Con

la postcard, conoscendo il numero di targa della vettura di PC 2, sono riuscito

a scoprire il codice PIN e grazie a ciò ho indebitamente usato la postcard per

pagare rifornimento di carburante all’amico __________” (verbale PS 27.02.03).

Salvo poi precisare di aver scoperto il codice

rovistando tra la corrispondenza della PC 2 in occasione di una delle sue tante

visite (cfr. verb. PS 27.02.03).

In

occasione del suo interrogatorio del 13 marzo successivo ammetteva di aver

eseguito i prelevamenti indicati al punto 6.1. dell’atto di accusa:

" Sementina

- __________ - il 10.03.2002 - ore 21:49 - l'autore mediante la postcard no. __________

intestata alla, danneggiata, effettuava rifornimento di carburante per CHF

31.--.

ADR: sono l'autore materiale dell'indebito

profitto.

Tenero - __________ - il 25.03.2002 - ore 19:41 -

l'autore mediante la postcard summenzionata effettuava rifornimento di

carburante per CHF 40.--.

ADR: sono l'autore materiale dell'indebito

profitto.

Bellinzona - __________ - il 26.05.2002 - ore

23:47, l'autore mediante la solita postcard effettuava rifornimento di

carburante per CHF 50.--.

ADR: sono l'autore

dell'illecito profitto.

Tenero - __________ - il 27.05.2002 - ore 19:02 -

l'autore mediante la solita postcard - effettuava rifornimento di carburante

per CHF 36.--.

ADR: sono l'autore materiale dell'illecito

profitto.

Riazzino - __________ - il 04.06.2002 - l'autore

mediante la solita postcard ha effettuato due rifornimenti di carburante e

meglio: ore 00:15 per CHF 1,35 - ore 00:18 per CHF 49,10.

ADR: sono l'autore dell'illecito profitto.

La somma di CHF 1,35.-- é stata causata da una

mia errata manipolazione su display del distributore automatico."

f) In

esito a quanto sin qui esposto deve quindi valere che vanno confermate tutte le

imputazioni di cui ai punti 2; 3.1, 3.2; 4.1 e 6.1, reati tutti commessi ai

danni di PC 2.

5. Sempre

ai danni della PC 2, AC 1 è pure accusato di tentata truffa (punto 5.1.) e

falsità in documenti (punto 8). Sì perché:

" Durante

una delle mie tante visite in casa PC 2, in una occasione ebbi modo di notare

un catalogo con inserita la cartolina di ordinazione.

Impossessatomi dello stesso, ne approfittavo per

sfogliarlo e ordinare, fornendo i dati di PC 2, un PC portatile del valore non

indifferente; non ricordo la cifra.

Firmavo in calce la cartolina d'ordinazione

falsificando chiaramente la firma di PC 2.

ADR: mi viene mostrato un foglio A4 con

fotocopiata la cartolina di ordinazione in questione che riconosco essere

quella da me falsamente compilata. (....)

Riazzlno -__________ -14.01.2002 -segnalato un

tentativo di truffa/falsità in documenti e meglio: ordinazione, mediante

l'apposita cartolina, presso la ditta __________, di un set PC del valore di

CHF 3'311,95. L'autore, oltre a compilare la cartolina a nome PC 2, in calce

falsificava la firma della danneggiata.

ADR: sono l'autore materiale dei fatti suesposti."

(verbale PS 27.02.03)

Il fatto

é ribadito anche nel manoscritto di AC 1 del 10 marzo 2003:

"Falsificai inoltre un cedolino di comanda

di un PC".

Sulle sue

intenzioni AC 1 ha precisato al Magistrato:

" La

mia intenzione era quella di impossessarmi dell'oggetto una volta che fosse

stato recapitato all'indirizzo di PC 2 concretamente non sapevo come avrei

fatto, ma pensavo di poterlo sottrarre prima che quest'ultima lo rispedisse al

mittente." (verb. PP 17.3.2003)

L’evento

non si è realizzato poiché, dato l’importo assai rilevante dell’ordinazione, la

ditta __________ chiedeva alla PC 2 il versamento di un acconto di fr. 1'350.-.

La ragazza, sorpresa, avvertiva la ditta fornitrice che si trattava di una

falsa comanda e la stessa veniva così annullata. AC 1 dal canto suo non si è

posto il problema di sapere come il PC sarebbe arrivato in casa PC 2: se contro

rimborso o dietro fattura. Lui, che visitava casa PC 2 quasi quotidianamente,

una volta visto il PC nell’appartamento, se ne sarebbe impossessato.

Se

l’accusa di falsità in documenti non ha posto alcun problema, accusa e difesa

essendo concordi che il fatto di vergare la firma di un terzo su un bollettino

di comanda al fine di procacciarsi un vantaggio, è costitutivo del reato di

falsità in documenti, AC 1 ha contestato il reato di tentata truffa affermando

che si è trattato di un atto preparatorio di furto e, come tale, non punibile.

Benché, è bene chiarirlo già sin d’ora, la circostanza non abbia pesato

alcunché sulla commisurazione della pena, nell’ambito della quale si è

proceduto ad un giudizio globale di tutto il comportamento dell’accusato, la

tesi difensiva cade nel vuoto.

Per l'art. 146 cpv. 1 CP, chiunque, per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una

persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma

subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio

proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la

detenzione.

Il reato di truffa presuppone quindi

oggettivamente che l’agente abbia fatto uso di un inganno, che tale inganno sia

astuto, che l’inganno abbia indotto la vittima in errore, che tale errore abbia

condotto la persona ingannata a disporre del suo patrimonio rispettivamente del

patrimonio altrui cagionando così un danno patrimoniale (DTF 119 IV 210;

118 IV 35). Il reato di truffa è soggettivamente realizzato quando l’autore

agisce intenzionalmente ed a scopo d'indebito profitto (DTF 119 IV 210;

118 IV 35; 115 IV 31).

La vittima è ingannata quando, a causa di

affermazioni (scritte o orali), di gesti o per atti concludenti ad opera

dell’agente, assume una visione falsata della realtà. Non è quindi necessario

che l'autore faccia delle dichiarazioni; è sufficiente che egli assuma un

comportamento dal quale venga dedotta l'affermazione del fatto (STF del

28.9.2000 e riferimenti: Corboz, Les infractions principales, ad art.

146 p. 140; Trechsel, Kurzkommentar, ad art. 146 n. 2; Stratenwerth,

BT I §15 n.12 e segg; Schubarth BT II ad art. 148 n. 20; Noll,

BTI, p. 194; DTF 125 IV 124; 118 IV 35; 111 IV 55).

La

giurisprudenza ha già avuto modo di dire e ribadire che l’impiego di documenti

falsi o fittizi costituisce un caso tipico di inganno astuto (DTF 106 IV 358;

122 IV 197 e rif.)

Nella

fattispecie si ha che l’inganno astuto si è realizzato con la falsificazione

della cartolina d'ordinazione. Il disegno di arricchimento a suo favore appare

altrettanto pacifico nella misura in cui voleva poi impadronirsi dell’oggetto.

Ai danni di chi non è rilevante: ai danni della ragazza se avesse potuto

dimostrare che la firma non era la sua o della ditta se lo avesse consegnato

dietro fattura (come avviene per l’acquisto ad esempio di capi d’abbigliamento

per corrispondenza), nulla muta al fatto che l’atto era finalizzato a

commettere un danno patrimoniale a suo favore. Che poi questo danno non si è

realizzato vuoi come in casu poiché la __________ ha chiesto un acconto alla PC

2 e l’arcano è stato smascherato, vuoi nel caso in cui l’oggetto fosse stato

recapitato contro rimborso e la ragazza lo avrebbe respinto, ha importanza solo

sul mancato compimento del reato che, come giustamente indicato dal Procuratore

Pubblico, si è fermato a livello del tentativo. L'atto pregiudizievole del

patrimonio, nel disegno truffaldino dell'autore, si materializza in casu nel

fatto di far giungere l'oggetto nella sua sfera d'azione ("Gewahrsam"),

nella misura in cui egli disponeva della chiave di casa e vi accedeva come e

quando voleva, ogni qualvolta la donna era assente, facendo nel contempo

credere alla __________ che in realtà destinataria della merce era la PC 2, che

non l'avrebbe evidentemente pagata non avendola ordinata. Le modalità con cui

l'accusato si sarebbe poi impossessato dell'oggetto altro non sono che l'ultima

tappa del disegno truffaldino di arricchirsi indebitamente.

Così

stando le cose anche l’accusa di tentata truffa di cui al punto 5.1. dell’atto

di accusa merita conferma.

6. Gli

atti di AC 1 ai danni di PC 2 si sono estesi per un periodo estremamente lungo,

da novembre 2001 a marzo 2003 e meglio fino al giorno del suo arresto. Per la

ragazza la situazione era ormai diventata un vero incubo: si accorgeva che le

entravano in casa, le toccavano le sue cose, le sparivano oggetti a lei cari,

le suonavano al campanello senza motivo e poi non si faceva vivo nessuno ma non

aveva idea di chi potesse essere il suo persecutore e le era pure stato

consigliato di non dire nulla a nessuno per non pregiudicare l’esito di

eventuali indagini da parte della polizia.

a) Già in

occasione del primo interrogatorio del 16 marzo 2002, PC 2 accenna al fatto che

l'allora ignoto autore dei furti presso la propria abitazione si comportava in

modo particolare, facendole a volte anche dei dispetti (cfr. verb. interr. PS-

16.03.2002, inc. n. 173/2004, all. AI 10, pag. 3:

" ...

Il giorno seguente (25 febbraio 2002), alle ore 5.00 di mattina, mi suonava il

campanello (due volte) di casa. Non saprei dire se dall'entrata principale

esterna o se dalla porta dell'appartamento. Preciso che la chiave sparita in

data 30.01.2002 apre, oltre la porta dell'appartamento, anche la porta

principale esterna. Quella mattina, spaventata, non mi

sono alzata a vedere chi era...

AI momento sporgo denuncia : contro

ignoto per furto. Preciso ancora che l'ignoto autore, se voleva, poteva

portarmi via vari gioielli e altro.

Sembra invece che i furti erano mirati, come pure tutti i dispetti successi in

seguito.

Durante

l'interrogatorio 23 luglio 2002 PC 2 esprime a più riprese il suo disagio e più

precisamente:

" Da

tempo sono vittima di furti nonché visite da parte d'ignoti presso il mio

appartamento di Riazzino __________. Questa situazione di disagio ha fatto sì

che la sottoscritta ha dovuto rivolgersi a diversi medici poiché sofferente di

problemi psicologici e fisici.

Infatti la sera non rientro più tranquilla al mio

domicilio, temo sempre di trovare un estraneo in casa e sinceramente temo

seriamente per la mia incolumità. Andando con ordine preciso quanto segue:

a partire da novembre 2001 da parte d'ignoti, il

mio appartamento è stato preso di mira e la sottoscritta, in diverse occasioni,

è stata vittima di furti e violazione di domicilio.

Sebbene esistano agli atti le singole denunce

vorrei far rilevare alcune situazioni che ritengo importanti alfine di

identificare l'autore materiale dei reati.

Io occupo un appartamento di 3 1/2 locali al primo

piano dello stabile abitativo.

La porta principale dello stabile normalmente è

assicurata a chiave, la chiave che apre Ia porta del mio appartamento, apre

anche la porta principale di accesso.

In data 25.02.2002, di mattino presto, per

l'esattezza alle ore 0500, sentivo suonare il campanello di casa. Visto l'orario,

terrorizzata non rispondevo.

Per evitare che ignoto continuasse ad asportarmi la

corrispondenza dalla mia bucalettere, in data 01.03.2002, presso la posta d

Riazzino, richiedevo la messa a disposizione di una casella postale (no. __________).

La notte del 06.03.2002, per inciso, io mi trovavo a casa di mia madre poiché non mi sentivo

sicura nel mio appartamento. In quella circostanza ricordo che suonò il

campanello di mia madre (____________________).

lo presi paura poiché temevo che qualcuno mi

avesse seguita e volesse importunarmi. Mia madre, per contro, scese al portone

principale d'entrata dove vide la presenza di una pattuglia della polizia, i

cui agenti la informavano di aver fermato il soggetto, rassicurandola senza fornire

ulteriori indicazioni. "

Durante

l'interrogatorio del 13 marzo 2003, la polizia informava la donna dell'identità

dell'autore dei vari illeciti a suo danno, la quale dichiarava:

" conosco

questo giovane come inquilino del mio palazzo, ma niente di più. Con lui non ho

mai scambiato nemmeno una parola a parte "ciao" quando lo incontravo

nel palazzo... In questi due anni ho passato momenti difficili ed ero prossima

ad un esaurimento nervoso." (verb. PS 13.03.2003).

In

occasione dell'interrogatorio 14 marzo 2003, PC 2 decise di estendere la

propria denuncia contro AC 1 anche per il reato di lesioni semplici e, più

precisamente:

ADR: problemi causati da AC 1 e meglio le varie "visite"

al mio domicilio, in mia assenza e conseguenti furti mirati di oggetti,

biancheria intima o effetti personali a me cari, come pure l'avermi sottratto

dalla mia bucalettere la corrispondenza epistolare, hanno

comportato per la sottoscritta tutta una serie di problemi fisici e

psicofisici.

Ogni qualvolta dovevo rientrare al mio domicilio

ero terrorizzata, temevo seriamente per la mia incolumità, poiché non sapevo

con quale soggetto fossi stata realmente confrontata: questo ignoto personaggio

aveva problemi maniacali, era un individuo morboso, forse un pazzo o peggio

ancora?

La cosa che più temevo era che costui fosse in

possesso di una chiave del mio appartamento.

Oltre alle "visite" indesiderate, questo

individuo si dilettava a telefonarmi o meglio farmi squillare il telefono alle

ore più disparate della notte.

Analoga cosa dicasi per il campanello di casa.

Tutte queste situazioni di disagio, le ho tristemente

vissute a partire da fine anno 2001 sino allo scorso mese di febbraio.

Disperata, priva di forze e moralmente distrutta,

mi sono rivolta allo psichiatra dr. __________ in Locarno dal quale sono tutt'ora

in cura.

Oltre ad ingerire medicamenti ansiolitici ho

avuto un netto calo di peso; ero esaurita.

Come richiesto dal verbalizzante, sarà mia

premura, mettere a disposizione del Magistrato penale inquirente i relativi

certificati medici sui quali si potrà chiaramente evincere il mio stato di

salute dall' epoca dei fatti a tutt' oggi.

E' mia intenzione ora, oltre ai titoli di reato

già indicati nei precedenti verbali, estendere la mia denuncia verso AC 1 per titolo

di: lesioni semplici (art. 123 CPS) o gravi (art. 122 CPS), poiché

effettivamente ritengo che tutta questa storia abbia provocato, per colpa

dell'autore, un grave danno alla mia salute."

b) Significative

al riguardo sono le dichiarazioni prodotte agli atti dalla parte civile e

meglio quella del datore di lavoro __________ secondo il quale nel periodo

oggetto delle persecuzioni da parte di AC 1 il rendimento di PC 2 sul lavoro

era di molto calato, appariva meno concentrata e poco disponibile, alternando

crisi di pianto a momenti di forte irritazione, senza che nessuno ne sapesse i

motivi, e presentava stati d’ansia, d’insicurezza e di paura, al punto che le

fu addirittura proposto un congedo parziale dal lavoro (all. B all’istanza di

risarcimento), nonché quella della madre di una sua amica che ha riscontrato in

quello stesso periodo che la ragazza era visibilmente turbata a causa di una

persona che la molestava senza però ottenere migliori dettagli poiché la

polizia le aveva consigliato di non parlarne a nessuno (all. C alla citata

istanza). Anche la seconda moglie del padre di PC 2 ha dichiarato che in quel

periodo la ragazza stava male e che ogni tanto passava le notti da loro, da sua

madre o dalla sorella (all. B alla cennata istanza).

Questo

stato d’ansia e di prostrazione ha indotto PC 2 a rivolgersi allo psichiatra al

quale in passato già si era rivolta per una problematica ansiosa legata a degli

esami scolastici nel 1996, dalla quale era guarita. In un primo tempo il medico

ha pensato che si trattasse di un problema di elaborazione della fine di una

lunga (quasi sette anni) relazione sentimentale che PC 2 aveva avuto con il suo

ex ragazzo, ma poi anche il medico capì che lo stato psichico della paziente

era invece la diretta conseguenza degli avvenimenti di cui era vittima in casa

sua:

" La

prima ipotesi, quella più semplice, che è stata esplorata circa le cause di

questo stato, risiedeva nel fatto che, se non erro, nel novembre 2001 si era

lasciata col suo ex amico. Tuttavia, pur elaborando questo che chiamo “lutto”,

persistevano questi stati d’ansia e quindi non poteva essere questa la causa

dello stato d’ansia della paziente. Mi raccontò al proposito di episodi strani

che avvenivano a casa sua, in particolare che le mancavano oggetti, che le

venivano spostate cose sue e che nonostante la denuncia in polizia il

responsabile non veniva individuato. Aveva anche un sentimento di non essere

presa sul serio, così come pure questo stillicidio la faceva star male. In casi

del genere, visto il ripetersi dei fatti che non cessavano, non c’era molto da

elaborare, ricordo che si discusse parecchio per trovare risorse alternative

come il trasloco, ma la paziente, aggiungo io giustamente, decise di rimanere

anche perché partire sarebbe equivalso ad una sconfitta. Una volta individuato

il responsabile la paziente si è sentita sicuramente sollevata, ma occorreva

ricucire ciò che si era rotto e rinvigorire il suo io, operazione non semplice."

(verb. dib. p. 4).

Lo

psichiatra ha diagnosticato uno stato depressivo con anoressia secondaria

(verbale MP 29.08.03) considerato come danno alla salute, precisando che:

" i

disturbi di cui ha sofferto la signora PC 2 sono equiparabili ad uno stato di

malattia” (verb. dib. p. 4).

c) Dal

canto suo AC 1 ha ammesso che una volta impossessatosi della chiave, si recava

sempre più spesso nell’appartamento della ragazza. Una volta appreso che

frequentava dei ragazzi, è divenuto sempre più geloso, desideroso di

vendicarsi, quantunque non avesse mai tentato un vero approccio con lei. La molestava

in quel modo per vendetta, per farla stare male, per ossessionarla.

Significativi sono i seguenti passaggi delle sue deposizioni:

" Da

quando la stessa é venuta ad abitare nel palazzo, essendo una bella ragazza, mi

ha subito affascinato.

Con l'andar del tempo ebbi modo di notare che PC

2 frequentava un mio amico __________.

Non posso dire se fra due vi fu o meno una

relazione sentimentale.

Con l'andar del tempo io ho iniziato a nutrire un

sentimento verso PC 2 ma non mi sono mai espresso nei suoi confronti.

(....)

Con l'andar del tempo iniziavo a notare che PC 2

frequentava tanti ragazzi e che sovente gli stessi erano suoi ospiti.

Sebbene non avevo mai avuto alcun approccio conPC

2 iniziai a nutrire una forte gelosia.

Per questi motivi, in diverse occasioni, durante

l'anno 2002 e inizio 2003, mi sono permesso di entrare nel suo appartamento e

asportare degli oggetti preziosi.

(....)

In talune occasioni mi sono permesso di azionare

il campanello di casa PC 2, non erano ore notturne, ma comunque l'ho fatto per disturbare

la sua tranquillità.

(verbale

PS 27.02.03)

Come detto io nutrivo una simpatia nei suoi

confronti; é una bella ragazza.

Essendo una persona timida non ho avuto il

coraggio di avvicinarla e di parlare esprimendole i miei sentimenti.

(....)

Più il tempo passava e maggiormente nutrivo un

sentimento nei suoi confronti.

Questo sino al giorno in cui ebbi modo di vedere

che la ragazza ospitava o meglio riceveva visita da ragazzi.

Geloso decidevo di vendicarmi.

(….)

ADR: a domanda a sapere se la ragione di questo

mio atteggiamento fosse mirata in particolare a voler concretamente distruggere

psicologicamente la donna, dichiaro che non era proprio questa la mia

intenzione o almeno non fino a questo livello.

Io volevo che la ragazza iniziasse ad avere paura

a rientrare al proprio domicilio, volevo farla sta male mentalmente.

ADR: invitato ad essere maggiormente preciso su quest'ultima

risposta dichiaro che io volevo che la ragazza impazzisse senza comunque che

arrivasse, alla disperazione, a commettere un insano gesto (suicidio); che

desse fuori di testa.

In poche parole il mio sentimento iniziale di

simpatia si era tramutato in una vera e propria ossessione di gelosia."

e ancora

davanti al PP il 17 marzo 2003 ha dichiarato:

" A

domanda dell'avvocato DF 1 rispondo che i continui "piccoli" furti

commessi in danno di PC 2 non erano solo e preponderantemente finalizzati a

procurarmi un indebito vantaggio patrimoniale, ma anche soprattutto a mettere PC

2 in una situazione di paura e soggezione, come ho già spiegato nel mio verbale

di Polizia 13.03.2003. La stessa cosa vale per l'utilizzo della sua

Postcard."

d) Questo

comportamento di AC 1 è stato definito “stalker” ossia molestatore. Lo

psichiatra lo ha definito persona:

" che

presenta una personalità patologica che lo spinge a molestare uno sconosciuto

con il quale lo "stalker" non ha particolari rapporti.

Lo sconosciuto può essere ad esempio una ragazza

della quale lo "stalker" interpreta erroneamente determinati segnali,

oppure una persona di cui lo "stalker" non capisce di essere rifiutato”,

precisando

che:

" nella

fattispecie l'accusato agiva in uno stadio cosiddetto "intrusivo

intimidatorio". Il suo comportamento costituiva una forma di

"seduzione" consistente nel tentativo di distruggere la persona

oggetto delle attenzioni con l'intenzione di poi salvarla. Questa procedura

prende di norma termine al momento che lo "stalker" viene smascherato

in quanto si rompe il meccanismo che lo "stalker" si é costruito mentalmente."

(AI 42 p. 2 e 3)

7. Giusta

l’art. 123 CP chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo

od alla salute di una persona, é punito, a querela di parte, con la detenzione.

Nei casi

poco gravi, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento

(art. 66).

La pena é

della detenzione e il colpevole é perseguito d'ufficio, se egli ha fatto uso di

veleno, di un'arma o di un oggetto pericoloso, se egli ha agito contro una

persona incapace di difendersi o contro una persona, segnatamente un fanciullo,

della quale aveva la custodia o doveva aver cura.

Le

lesioni semplici intenzionali sono un reato di risultato. Occorre una lesione

all’integrità fisica o psichica (DTF 119 IV 26) di una certa intensità, che non

causi alla vittima pericolo di morte o un’infermità permanente. In generale si

riconoscono come lesioni semplici i casi che necessitano normalmente di cure

mediche (Stratenwerth, BT I, N. 6-10), stati assimilabili a malattie (Trechsel,

Kurzkommentar, N2 ad art. 123). L’agente deve commettere un atto pericoloso,

proprio a causare delle lesioni: ciò che caratterizza il reato è ciò che

l’autore vuole e che si realizza. Vi è quindi lesione anche quando l’agente

provoca una malattia, la aggrava o ne ritarda la guarigione (DTF 119 IV 26), ciò

che non necessariamente implica che la lesione debba essere causata da un

contatto fisico tra aggressore e vittima (Rehberg/Schmid, III, p. 26; Stratenwerth/Jenny,

Schweizerisches Strafrecht, N5-10 p.58; Corboz, Les infractions en droit suisse

I, N. 13-15 p. 138), cosicché porre qualcuno sotto l’influsso della droga configura

a una violazione dell’integrità fisica assimilabile a una malattia e dunque

costitutiva di lesioni (DTF 103 IV 70). L’elemento soggettivo – e meglio ciò

che l’agente vuole – è quindi un elemento costitutivo del reato che deve

concernere tanto l’atto come tale quanto il risultato.

a) La

difesa, che non ha contestato i fatti come tali, ha chiesto il proscioglimento

dell’accusato poiché, in buona sostanza, quelli che AC 1 ha fatto, non sarebbero

in sé atti idonei a cagionare lesioni alla salute. A sostegno della sua tesi ha

evocato l’esempio della persona vicina al capoufficio che convince quest’ultimo

a licenziare un’impiegata con lo scopo, raggiunto, di farla star male o,

peggio, della vittima di una violenza carnale che subisce delle lesioni

psichiche importanti e, non per questo, il suo aggressore viene punito anche

per il reato di lesioni. In buona sostanza secondo la difesa il comportamento

dello “stalker” non sarebbe “Tatbestandmässig”. In assenza di una norma

speciale che punisca lo “stalking”, la condanna dell’accusato violerebbe il

principio nulla poena sine lege certa.

b) Il

diritto penale svizzero non punisce lo “stalking” come tale, ossia il solo atto

di disturbare, di molestare, di infastidire o di perseguitare qualcuno. La

giurisprudenza, invero scarna al riguardo data la relativa “novità” del

fenomeno, ha però già avuto modo di stabilire che questo comportamento è

costitutivo di coazione allorquando, ad esempio, l’agente intralcia la libertà

di qualcuno, obbligandolo a compiere o a tollerare atti contrari alla sua

volontà (DTF 129 IV 262). In altri termini, atti che, come tali non configurano

alcun reato, possono essere costitutivi del reato voluto dall’agente.

c) Nella

fattispecieAC 1 ha commesso sistematicamente più atti di persecuzione nei

confronti della vittima, come entrarle in casa senza il suo permesso, rubarle

oggetti, usare la sua carta di credito, ecc. così come pure tutta una serie di

atti di per sé non penalmente illeciti, anche se lesivi della privacy, come

suonarle il campanello o toccarle le sue cose. Lo ha fatto rimanendo anonimo

non solo per sottrarsi alle sue responsabilità ma pure perché voleva che la

ragazza stesse male non capendo cosa le stesse succedendo. Determinante è il

risultato cheAC 1 ha voluto e ha ottenuto: far star male la PC 2, farle paura,

ledere la sua salute psichica. Si tratta di atti che sono in stretto nesso di

causa con lo stato di malattia di PC 2 e quindi con le cure cui ha dovuto sottoporsi.

Poco importa poi che alcuni di questi atti siano costitutivi di altri reati

come i furti o il danneggiamento e ancora la violazione di domicilio, poiché

l’accusato ha agito nell’intenzione di ledere tutti i diversi beni protetti e

meglio sia il patrimonio, sia la libertà personale come pure l’integrità fisica

della vittima. Ne discende che il comportamento di AC 1 è costitutivo pure del

reato di lesioni semplici.

In

siffatte evenienze deve essere riconosciuto anche il concorso con gli altri

atti già di per sè costitutivi di reato, il bene protetto essendo diverso.

d) Non

è quindi lo “stalking” come tale ad essere punito, ma il comportamento generale

di AC 1, e meglio ciò che ha fatto ed il risultato che ha voluto. Altra cosa è

il dibattito in atto in tutta Europa sulla punibilità dello “stalking” come

tale (in Italia ed in Germania sono al vaglio dei rispettivi Parlamenti

progetti di legge in tal senso), che ruota attorno alla questione di sapere se

occorra offrire una protezione penale alle vittime prima che si realizzi un

risultato costitutivo di un altro reato come la coazione nel caso in cui venga

limitata la libertà personale o, come in casu, le lesioni che sono il risultato

che l’accusato ha ottenuto per mezzo di comportamenti che possono essere

assimilati allo “stalking”. Del resto in una società in continua e costante

evoluzione anche l’interpretazione del diritto deve attualizzarsi per

rispondere alle esigenze del mondo che cambia.

8. Come

detto l'accusato, per i reati fin qui illustrati, é stato in carcere preventivo

dal 24 febbraio al 18 marzo 2003. Una volta scarcerato AC 1 ha percepito per un

certo periodo la disoccupazione dopo una carenza durata tre mesi. Si è poi

trasferito a Brunnen dove ha fatto la stagione estiva quale cuoco in un

ristorante italiano. Poi è rientrato in Ticino a suo dire per stare più vicino

alla madre malata. Da ottobre a dicembre 2004 ha lavorato in un cantiere

nautico a Riazzino. Al momento del secondo arresto non aveva lavoro.

Per la

precisione va detto che i fatti di cui al punto 1.1. e 3.5 dell’atto di accusa

aggiuntivo si sono verificati, come chiarito in aula, prima della sua

precedente carcerazione preventiva. Si tratta di un furto commesso in correità

con il già citato __________ a Sion. I due, nell’inverno 2002/2003, ma prima

del 18 marzo 2003, si trovavano presso il caffè __________. Notavano una

borsetta nera sotto a delle giacche. Se ne impossessarono e, a casa del __________,

ne verificarono il contenuto. Vi trovarono pochi soldi ed alcuni documenti tra

cui una carta bancaria, con la quale poi AC 1 tentò invano di prelevare del

denaro. (verbale PS 27.01.2005).

9. AC

1 è stato nuovamente arrestato il 20 gennaio 2005 poiché sospettato di aver

commesso, in correità con il __________, ulteriori furti con scasso nonché

prelevamenti indebiti da altri bancomat sempre con lo stesso sistema: furto

della carta di credito e tentativo, queste volte sempre vano, di prelevare del

denaro mediante l’indicazione dell’anno di nascita, del numero della targa o di

altre informazioni che potevano essere ricondotte alle vittime. Associato alle

carceri pretoriali di Bellinzona, è stato trasferito al PCT il 1° febbraio

2005, dove è a tutt’oggi detenuto.

Ma

andiamo con ordine.

a) punti

1.2. e 3.6. dell’atto di accusa aggiuntivo (in seguito AAAg)

In

occasione del suo verbale di polizia del 27 gennaio 2005 AC 1 ha dichiarato:

" Vorrei

precisare un fatto avvenuto a Sion, era circa il mese di maggio-giugno 2003 se

non erro, io mi trovavo a Sion dove sono stato per circa due settimane. In quel

periodo __________ frequentava una palestra vicino alla stazione, non ricordo

il nome.

Anche io sono andato in quella palestra un paio

di volte in sua compagnia.

E' successo che un giorno in quella palestra,

mentre ci stavamo cambiando nello spogliatoio, vi era un armadietto aperto

vicino a quello di __________.

Lui, visto ciò, guardava all'interno e sottraeva

un portamonete di color chiaro, dopodiché siamo andati via.

In quel portamonete vi erano, una tessera

bancaria, non so di che banca, una carta d'identità Svizzera ed una tessera di

riconoscimento che mi sembrava della Polizia, non vi erano soldi.

Posso dire che il proprietario del portamonete

non era giovane, aveva circa sulla quarantina d'anni con i capelli corti

chiari, l'ho visto nello spogliatoio.

La sera tardi sempre a Sion, solo, mi sono recato

presso un bancomat, non so dire di quale banca, dove ho tentato di prelevare,

senza riuscirci, dopodiché gettavo il tutto in un cestino.

Preciso che l'idea di questo furto é stata di __________,

lui ha preso il borsellino."

Le

imputazioni, ammesse anche davanti al MP il 3 febbraio 2005, non pongono

problemi di sorta e vanno quindi confermate senza ulteriori considerazioni.

b) punti

1.3; 2.1 e 3.1. AAAg

Interrogato

il 25 gennaio 2005 dalla polizia giudiziaria in merito ad un furto nei pressi

della discoteca __________ a Losanna, l'accusato ha dichiarato (cfr. verb. interr.

PS 25.01.2005, inc. n. 24/2005, ali. 5 AI 14, pago 3):

" D5:

Lei conosce la discoteca __________ di Losanna, è successo qualcosa in tale

discoteca?

R5: Sì la conosco, una volta circa due mesi fa,

tra novembre e dicembre, ero andato a trovare il __________ a Sion, ed il

sabato sera siamo andati alla discoteca __________ di Losanna.

Usciti dalla discoteca, ammetto che, con un sasso

infrangevo il finestrino di un veicolo bianco, dallo stesso asportavo due

borsette scure.

All'interno delle borsette vi erano due

portamonete con all'interno in totale circa 200.-/250.- CHF in contante, un

telefono portatile (che teneva il __________), una macchinetta fotografica, che

gettavo in quanto scadente e delle tessere bancarie, non ricordo esattamente

quante, una era della posta."

Reinterrogato

in data 26 gennaio 2005 a questo riguardo, l'accusato ha precisato: (PS 26.01.2005)

" D:

In merito al furto con scasso a Losanna presso la discoteca __________,

potrebbe essere più preciso?

R: Come già spiegato, mi trovavo in compagnia di __________

in quella discoteca,quando siamo usciti verso le ore 03.30/04.00, mi sono avvicinato

ad un veicolo di colore bianco di piccola cilindrata, non saprei dire la marca

ed il modello, e con un sasso trovato sul posto, frantumavo il finestrino Iato

conducente, dall'interno asportavo due borsette da donna e quindi ci

allontanavamo.

In una borsetta vi era un telefono marca Nokia

(che ha tenuto il __________) ed un borsellino con del denaro; nell'altra

borsetta vi era una macchina fotografica (che gettavo) ed un altro borsellino

con altro denaro.

In totale vi erano circa 200.-/250.- CHF in contanti,

una minima parte, circa 50.- CHF la teneva __________ il resto la tenevo io.

All'interno di un borsellino vi era una postcard,

con la quale. sempre a Losanna ho tentato di prelevare in due posti differenti,

alla posta ed in una banca che non so iI nome.

D: Mi sa dire con certezza la data in cui siete

stati a Losanna?

R: Sono sicuro che eravamo a Losanna il sabato

11.12.2004, in quanto in quel fine settimana ricordo che cambiavano gli orari

dei treni."

Le

imputazioni, ammesse anche davanti al MP il 3 febbraio 2005, non pongono

problemi di sorta e vanno quindi confermate senza ulteriori considerazioni.

c) punto

1.4. AAAg

Interrogato

il 21 gennaio 2005 dalla polizia giudiziaria in merito a furti commessi a

Pazzallo, l'accusato ammette anche di essere l'autore, insieme a __________, di

un furto a Losone nei pressi del ristorante/discoteca __________ e, più

precisamente dichiara (verb. PS 21.01.2005):

" D4:

Parliamo ora del furto ammesso da parte tua, avvenuto a Losone presso la

discoteca __________ in data 18.12.2004 verso le ore 00.30/01.00 circa, cosa ha

da dire in merito?

R4: In questo caso, mi trovavo sempre assieme al

mio amico __________. Ci siamo recati presso la discoteca sopraccitata ed

all'interno, dopo aver preso da bere ci sedevamo ad un tavolo.

Da lì notavamo una borsetta di colore chiaro, mi

sembra bianca e beige, che si trovava su di una sedia incustodita.

Assieme, con una tecnica particolare direi con

destrezza io ed il __________, ci impossessavamo della stessa, trafugandola

fuori dal locale.

Una volta all'esterno, controllando all'interno

della borsetta, notavo delle chiavi appartenenti ad un veicolo specificatamente

una BMW.

Nella borsetta vi trovavo pure un cellulare,

trattasi del cellulare Nokia di colore nero non conosco il modello che avete

trovato nella mia stanza, ora in vostro possesso, la scheda SIM la gettavo

nella spazzatura."

L’imputazione,

ammessa anche davanti al MP il 3 febbraio 2005, non pone problemi di sorta e va

quindi confermata senza ulteriori considerazioni. Sul comportamento dell’imputato

dopo il fatto va osservato che, una volta trovato l’indirizzo delle vittima, e

si tratta di una ragazza di 28 anni, l’accusato, in compagnia dell’amico, si è

recato nel palazzo indicato nei documenti per curiosare sul luogo in cui

abitava, senza riuscirvi in quanto il suo nome non figurava in quelli indicati

sulle diverse porte d’entrata.

" Sulle

buste vi era il nome della__________, domiciliata a Brissago.

Lasciavamo quindi la discoteca e ci portavamo a Brissago.

Ammetto che eravamo curiosi di vedere dove

abitava.

A Brissago, trovavamo un suo indirizzo, sulle

buste ve ne erano diversi.

Giunti all'entrata di questo palazzo, entravo e

salivo le scale passando i diversi piani, __________ aspettava all'esterno.

Sulle diverse porte d'entrata che ho guardato non

trovavo il nome di Altomonte e quindi lasciavo il posto.

Non ho tentato di inserire la chiave in mio

possesso in nessuna serratura.

D3: Qualora avesse trovato l'appartamento cosa

avrebbe fatto?

R3: Ammetto che avrei tentato di entrarci,

sarebbe entrato sicuramente anche il __________ che era all'esterno.

Quella sera, controllavamo anche la casella

postale a Brissago, avevamo la chiave, ma non siamo riusciti ad aprirla.

Nei giorni seguenti, io e __________, abbiamo

fatto ulteriori accertamenti in merito a questa persona, ma non siamo mai

riusciti a trovarla." (verb. PS 21.01.2005)

d) punti

1.5.; 1.6.; 1.7.; 2.2.; 2.3.; 3.2.; 3.3.; 3.4. AAAg

La notte

dell’ultimo dell’anno __________ e AC 1 l’hanno passata assieme. Verso le ore

02.00-03.00 giunsero alla Discoteca __________ e, con il martelletto che si era

già premurato di portare seco, __________ ha infranto il vetro di tre vetture

asportando in particolare la borsetta, da cui ha poi estratto le carte di

credito con le quali ha tentato, invano, di eseguire dei prelievi presso vari

bancomat con lo stesso sistema che in passato aveva già dato buoni frutti. Per

ragioni di economia redazionale ci si limita ad osservare che i fatti sono

quelli esposti nei surriferiti punti dell'AAAg cui si rinvia. Se da un lato i

reati come tali non sono contestati, dall’altro occorre evidenziare come nei

confronti della __________ l’accusato abbia nuovamente avuto un atteggiamento

assai ambiguo. Dopo averle sottratto la borsetta e tentato di prelevarle dei

soldi senza riuscirvi, il giorno dopo AC 1 si è messo in contatto con la donna:

" Domenica

2 gennaio, dopo le ore 23 telefonicamente si é annunciato un signore informandomi

che era in possesso di mie cose personali, che a suo dire mi potevano servire.

Io intuendo che potevano avere un riferimento con il fatto del furto invitavo

questa persona a volermele riconsegnare e non potendo io uscire lo invitavo a casa

mia. Devo dire che il tipo era molto scettico e questo probabilmente per il

fatto che temeva una mia segnalazione alla polizia. Rassicurato sul fatto che

non avrei chiesto l'intervento della polizia e che per dargli garanzia avrei

altresì mantenuta aperta la linea telefonica, ha quindi accettato di

raggiungermi.

(.....)

Premetto che già al telefono avevo immaginato chi

fosse, e ne ho avuto conferma quando l'ho visto davanti a me. Infatti l'ho

riconosciuto come un frequentatore della discoteca __________ di Gordola. Non

ricordo invece di averlo notato presso la discoteca __________.

Il tipo che mi disse di chiamarsi __________ e

che io lo contraddissi dicendogli __________, mi raccontò di aver rinvenuto per

terra queste cose, le tessere, le chiavi, un portamonete e la borsetta. Egli

disse di aver prelevato unicamente le tessere e le chiavi e di aver gettato sul

piazzale il resto. Il dettaglio della refurtiva l'ho già descritto al momento

della denuncia. In sostanza mi risultano mancanti: la borsetta, il portamonete,

il cellulare e forse altre cosette che ora non ricordo. In casa mi ha ritornato

tutte le tessere ad eccezione di una della farmacia e le chiavi di casa, tutte.

Ha voluto vedere il bambino che era a letto e ha

cercato in poche parole di avere approcci con la sottoscritta, sia quella sera

che successivamente al telefono. Infine con un SMS l'ho invitato a non più

chiamarmi e da questo momento non l'ho più sentito." (verb. PS 17.01.2005)

Circostanza

confermata dallo stessoAC 1:

" In

serata giungeva un messaggio sul mio cellulare da un numero a me sconosciuto,

lo scriveva la__________ dicendomi che tale numero era del suo ragazzo e di non

richiamarla più. Da parte mia non ho più richiamato" (verb. PS 20.01.2005)

e) punto

1.8. AAAg

Nella

denuncia 19.01.2004, in cui si costituisce parte civile, __________, lamenta il

furto delle chiavi del proprio appartamento, del Mc Donald di Sierre e della

propria auto marca Fiat, nonché di un natel Nokia 6610 dorato, tutti oggetti

che si trovavano in una borsa appoggiata in un corridoio della scuola HEVS di

Sion (all. 19 AI 14).

Il mazzo

di chiavi in questione é stato ritrovato nell'appartamento di __________ in

occasione della perquisizione del suo appartamento avvenuta il 20.01.2005.

AC 1 ha

spiegato di aver trovato soltanto delle chiavi, di aver controllato a quale

vettura si riferivano, tramite il telecomando dell’apertura delle porte. Pur

avendo individuato il veicolo, chiese in giro a chi appartenessero e poi non ne

fece nulla: le chiavi rimasero in suo possesso fino alla perquisizione seguita

al suo arresto. Ha sempre negato di aver sottratto il natel, che non è stato

rinvenuto peraltro fra i tanti che gli sono stati sequestrati.

Questo

giudice ritiene che agli atti non vi sono prove sufficienti per affermare che AC

1- abbia rubato anche il citato natel. Egli infatti in ogni occasione ha sempre

confessato i suoi addebiti (il caso che non abbia detto del punto 1.1. AAAg

nella prima inchiesta va attribuito a una banale dimenticanza) e non vi è

ragione di credere che si ostini inutilmente a negare il furto di un natel.

D’altra parte che necessità c’è? La circostanza come tale cuba zero nella

commisurazione della pena.

In

assenza di migliori e più rassicuranti accertamenti si deve ritenere la

versione dell’imputato la più credibile. Trattandosi di oggetto trovato, non

può trattarsi di furto. Egli però se n’è indebitamente impossessato nella

misura in cui ha cercato di sapere a chi appartenesse e non già per poi

restituirlo, altrimenti mal si comprende perché non l’abbia ridato alla

legittima proprietaria, in ultima analisi portando le chiavi in polizia o

depositandole nella vettura stessa. In siffatte evenienze trattasi di

appropriazione semplice. Il valore intrinseco delle chiavi è irrilevante, la

sua volontà di appropriarsene, dimostrata con l’accertarsi a quale vettura si

riferissero senza però poi restituirle, non dipendeva certo dal valore dell'oggetto,

rimasto indeterminato.

10. Giusta l’art. 63 CP il giudice commisura la pena, nei limiti della

comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a

delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. L'art.

68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più pene privative

della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave

aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della pena massima

comminata e senza andar oltre al massimo legale della specie di pena. La

gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A

tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze

esterne, intensità del proposito (determinazione), risultato ottenuto, assenza

di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato

volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto

riguarda l'autore in particolare occorre considerare la sua situazione

familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita,

l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere.

Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto,

compresa la collaborazione prestata con gli inquirenti e la volontà di

emendamento (DTF 117 IV 112). Nella commisurazione della pena il giudice

fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore

di determinazione (DTF 122 IV 15). In considerazione dei numerosi e

diversi parametri che intervengono nella commisurazione della pena, una

comparazione con casi analoghi è molto discutibile (DTF 120 IV 144), una

certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi con il principio

dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19 giugno 2003 in

re M.)

Per il resto è appena il caso di ricordare che

nella commisurazione della pena il giudice gode di un ampio potere di

apprezzamento, le autorità di cassazione potendo intervenire solo ove la

sanzione si ponga fuori dai limiti edittali, si fondi su criteri estranei

all’art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima

norma oppure appaia esageratamente mite o severa, al punto da denotare un abuso

di potere di apprezzamento (CCRP 20 maggio 2003 in re S.).

a) La colpa di AC 1 è estremamente grave. Quo a PC 2 va detto che egli

l’ha ripetutamente molestata e derubata con un duplice fine: arricchirsi e

farla star male. Per quel che riguarda le molestie costitutive di lesioni

semplici, AC 1 ha agito con una ripetitività impressionante: per oltre un anno

ha seguitato ad entrare nell’appartamento della ragazza per farle del male, per

ledere la sua salute psichica. In possesso della chiave, sapeva che la donna,

in assenza di effrazione, avrebbe sofferto non dandosi spiegazioni per quanto

le accadeva. Pure il movente è apparso futile e vigliacco: vendicarsi del fatto

che la PC 2 aveva una sua vita privata nella quale lui non c’entrava, senza nemmeno

tentare mai di avvicinarla come fa ogni essere umano interessato ad un'altra

persona. E non vi è peggior cosa che sentirsi perseguitati in casa propria, cosicché

anche il pregiudizio alla salute arrecato è stato importante, tant’è che la

donna ha dovuto sottoporsi a cure mediche non certo trascurabili. Va poi

sottolineato che questo turbare, molestare con insistenza e pervicacia la

propria vittima, per una vendetta fine a sè stessa, per fatti che non esistono,

denota un'assenza di scrupoli fuori dal comune. Aggiungasi che in entrambe le

occasioni che sono alla base dei due atti d'accusa, ha cessato la sua attività

delinquenziale solo con l'arresto. Mai, in altre parole, si é fermato da solo.

b) Questa

colpa si aggrava ulteriormente per il fatto che agiva pure a scopo di lucro. La

derubava non solo per farle del male psicologicamente, ma anche per arricchirsi

vendendo a sua volta parte della refurtiva nonchè per far bella figura nei

confronti delle ragazze con cui riusciva comunque ad avere una relazione, così

come ha regalato alle sue nuove compagne alcuni dei gioielli sottratti.

c) AC 1 ha pure rubato al suo datore di lavoro nonché a clienti dello

stesso. E’ ben vero che l’entità globale del maltolto tutto sommato non è di

particolare valore, ma è altrettanto vero che in numerose occasioni, ha tentato

di prelevare danaro dai conti delle titolari e, in un’occasione, prima che la

carta potesse essere bloccata, ha sottratto quasi CHF 6'000.-. Ciò che la dice

lunga sulla sua disponibilità a sottrarre danaro altrui.

d) Questo continuo ripetersi nel commettere sempre lo stesso reato è un fattore di aggravio

della colpa. Pure le modalità non vanno banalizzate come l’approfittare delle

borsette incustodite, pensare al numero di codice delle carte in funzione di

informazioni rilevabili tra gli effetti personali delle vittime, agire in orari

più idonei, tant’è che non è mai stato preso in flagrante. Colpa che risulta

ulteriormente aggravata da una recidiva (ben inteso non in senso tecnico) di

fatto nella misura in cui, una volta scarcerato, nel giro di pochi mesi si è

rimesso a commettere gli stessi reati. Non può poi non preoccupare l’approccio

con le vittime __________, di cui ha cercato invano l’abitazione con lo scopo

di entrarle in casa, e __________ presso la quale si è recato a restituirle la

refurtiva - non senza aver tentato la notte prima di prelevare indebitamente

dal suo conto in più di un’occasione - con lo scopo di entrare in qualche modo

nella sua vita, tant’è che la donna gli dovette in seguito inviare un sms dal

cellulare dell’amico per non essere più importunata.

e) AC 1

ha inoltre leso più beni protetti e meglio l'integrità della pesona, il

patrimonio, la libertà personale, la falsità in atti e l'aministrazione della

giustizia. Il tutto con atti ripetuti nel tempo, con continuità e per un

periodo piuttosto lungo.

f) A favore dell’imputato sono per contro state considerate la sua formale

incensuratezza, il fatto che è un giovane adulto e la buona collaborazione

offerta agli inquirenti, anche se ciò ancora non può essere definito un

pentimento. In aula infatti AC 1 non ha avuto una sola parola di scusa o di

solidarietà per la vittima PC 2 e, allorquando gli è stata data la possibilità

di dire la sua in fine di processo, non ha pensato che ai suoi natel di cui

chiede la restituzione perché contengono dati personali a lui cari.

g) Tutto ciò considerato e ben ponderato, è apparso equo e

giustificato infliggere a AC 1 una pena di 12 mesi di detenzione.

11. Come

previsto dall'art. 41 n.1 CP, il giudice può sospendere l'esecuzione di una

condanna a una pena privativa della libertà non superiore a 18 mesi o a una

pena accessoria se la vita anteriore e il carattere del condannato lasciano

supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o

delitti (cpv. 1) e se, nei 5 anni precedenti il reato commesso, egli non ha

scontato una pena di reclusione o di detenzione superiore a 3 mesi per un

crimine o un delitto intenzionale (cpv. 2).

È indubbio che per natura e durata una pena privativa di libertà

di 12 mesi di detenzione può essere sospesa condizionalmente, ricorrendo tra

l'altro i presupposti oggettivi del cpv. 2.

La sola questione litigiosa è quindi se il presupposto soggettivo

dell'art. art. 41 n. 1 CP sia adempiuto nella fattispecie ossia se in funzione

degli antecedenti e del carattere del ricorrente, sia prevedibile che tale

misura lo dissuada dal commettere altri crimini o delitti (DTF 119 IV 195; 114

IV 95).

In un certo senso si

tratta di fare un pronostico sul comportamento futuro del condannato (DTF 119

IV 195, 117 IV 3). Per decidere se la sospensione condizionale della pena sia

idonea a dissuadere il condannato dal commettere nuovi reati, il giudice deve

procedere a una valutazione globale (DTF 119 IV 195; 117 IV 3; 114 IV 95).

Occorre considerare, le circostanze in cui è stato commesso l'atto punibile,

gli antecedenti, la situazione personale del condannato e la sua reputazione al

momento del giudizio, segnatamente il suo atteggiamento e la sua mentalità (STF

12.3.2003 6S.47712002). II pronostico deve fondarsi su tutti gli elementi atti

a chiarire il carattere dell'accusato e le sue chance di ravvedimento (DTF 123

IV 107; 118 IV 97; 115 IV 81). Per valutare il rischio di recidiva è

indispensabile un esame globale della personalità dell'autore. Vaghe speranze

circa il suo comportamento futuro non sono sufficienti per emettere un

pronostico favorevole (DTF 115 IV 81). Nel formulare un pronostico sulla

condotta futura del condannato, il giudice di merito fruisce di un esteso

potere di apprezzamento; nell'esercitarlo è peraltro tenuto a fondarsi su

motivi obiettivamente sostenibili (DTF 123 IV 107; 118 IV 97;

116 IV 279; 115 IV 81 e 105 IV 291).

AC 1

presenta tutte le caratteristiche tipiche della persona per la quale deve

essere formulata una prognosi negativa. Innanzi tutto egli non ha saputo

cogliere l’occasione della sua scarcerazione avvenuta dopo nemmeno un mese

dall’arresto. Una volta rimesso in libertà ha ricominciato, pochi mesi dopo, a

commettere dei furti, il primo già in maggio/giugno 2004 (AAAg n. 1.2.), per

poi continuare facendo uso pure di oggetti atti allo scasso. Dal profilo

professionale, al di là delle sue apodittiche affermazioni, AC 1 non ha un

futuro non solo certo ma neanche probabile, agli atti non essendovi una sola

richiesta di lavoro che dal carcere avrebbe certo potuto fare. D’altro canto un

lavoro in Svizzera interna l’aveva, ma ha preferito tornare in Ticino senza

prospettive: stare vicino alla madre è senz’altro un sentimento nobile, ma se

questo poi è accompagnato da un continuo rubare proprio perché non si hanno i

mezzi per garantirsi il sostentamento, non assurge ad elemento che permette di

formulare una prognosi favorevole. D’altra parte, senza lavoro, AC 1 non

sarebbe nemmeno pronto ad impiegare il tempo libero in modo costruttivo: la

madre malata ed il padre con difficoltà finanziare tali che ogni tanto era lo

stesso accusato che lo aiutava economicamente all’epoca in cui lavorava presso

la dittaPL 1 ("per comprarsi piccole cose o per fare ad esempio la

benzina" PS 16.01.2003), non costituiscono di certo una garanzia al

riguardo, tanto più che l’imputato ha ormai quasi 25 anni. Del resto da quando

è tornato in Ticino AC 1 non ha più lavorato in modo stabile e pure la sua

intenzione, espressa al momento della sua messa in libertà provvisoria, di

cercare di trasferirsi in Italia è rimasta lettera morta (verb. MP 04.02.2005).

Ad ulteriore elemento che induce ad escludere una prognosi favorevole vi sono

pure le preoccupanti analogie tra il comportamento assunto con la PC 2 oggetto

del primo procedimento, e quello poi avuto con la __________ e la __________

nel secondo, dopo la sua scarcerazione, e meglio: rubar loro oggetti per poi

entrare nella vita privata delle vittime. Infine in aula AC 1 non è parso

particolarmente pentito: all’invito del presidente volto a spiegare i fatti ha

preferito, infastidito, rinviare ai verbali in atti e, in ultima analisi, al

momento di dire l’ultima parola, il suo pensiero non è andato alla PC 2

presente in aula ma ai suoi telefonini, segno che ancora non vi è stata quella

presa di coscienza delle proprie responsabilità che è condizione indispensabile

per formulare una prognosi favorevole.

Ne

discende che per AC 1 s’impone un periodo di riflessione in carcere affinché

mediti sugli errori commessi e sul danno cagionato alle vittime.

Nessuna

norma di sicurezza appare di poi adeguata. Il patronato, che altro non è che

una forma speciale di norma di condotta ex art. 41 CP si giustifica semmai in

caso di sospensione condizionale della pena: norme di condotta che l’autorità

di esecuzione, se lo riterrà opportuno, potrà adottare al momento della

liberazione (art. 45 CP).

12. La

decisione della Corte d’assise sulle pretese di diritto civile presuppone,

oltre alla condanna dell’accusato (art. 266 e 272 CPP), l’esistenza di dati

sufficienti (art. 267 CPP) che possano essere raccolti senza ritardare il corso

dell’azione penale (art. 265 CPP), in difetto di che l’istante è rinviato al

foro civile, con la possibilità di accordargli un risarcimento parziale (art.

267 CPP). Giusta il combinato disposto di cui agli artt. 9 LAVI e 94 CPP,

inoltre, se la parte civile è vittima di reati che hanno leso direttamente la

salute fisica, sessuale o psichica, la corte può giudicare dapprima la

fattispecie penale e trattare in seguito le sue pretese pecuniarie nei

confronti del condannato oppure – ove ciò comporti un dispendio sproporzionato

e non si tratti di pretese di lieve entità – limitarsi a prendere una decisione

di principio sul diritto al risarcimento, con rinvio per il rimanente al foro

civile (DTF 122 IV 37).

a) Per

quanto concerne i danni fatti valere da __________ ed __________ __________– e

per esse dalla __________ – per un importo complessivo di fr. 1'012.70, va

detto che la difesa le ha interamente riconosciute.

b) Quanto ai danni materiali subiti da PC 2, la difesa ha dato atto

che l’importo complessivo esposto di fr. 4'461.55 è corretto, nella misura in

cui gli spiccioli indicati in fr. 100.- asseritamente rubati nell’appartamento

della donna non sono indicati nell’atto di accusa e nemmeno sono stati

comprovati nel loro quantum, conclusione cui anche la patrona di parte civile

ha in definitiva poi aderito. L’obiezione verte unicamente sul fatto che, nell’ipotesi

difensiva secondo cui il reato di lesioni semplici non fosse riconosciuto,

l’art. 272 CPP impedirebbe a questo giudice di pronunciarsi. Con il che, visto

il giudizio di condanna, anche la suindicata pretesa va riconosciuta.

PC 2 ha

pure chiesto la rifusione di spese legali per fr. 4'837.20. In linea generale

va detto che esse fanno parte del danno cagionato da AC 1 ai sensi dell’art. 41

CO, l’assistenza di un legale apparendo del tutto necessaria e nemmeno posta in

dubbio, nel suo principio, dalla difesa. In punto alla quantificazione PC 2 si

è limitata a produrre la fattura della sua patrona, senza il dettaglio delle

ore e delle spese. Ora, secondo la prassi dei nostri tribunali, determinante è

il lavoro che normalmente svolge un patrocinatore medio compatibilmente con le

necessità dell’inchiesta, le difficoltà dell’incarto, la preparazione e lo

svolgimento del processo. Tenuto conto di tali fattori e in assenza di più

precise indicazioni sulle singole poste della fattura, questo giudice ha prudenzialmente

valutato in 12 ore a fr. 200.- l’una l’impegno necessario ad assicurare la

difesa degli interessi della parte civile, cui vanno aggiunti fr. 100.- a

forfait per le spese.

Per quel

che è del torto morale va innanzi tutto dato atto alla ragazza di aver subito

una sofferenza di una certa intensità, che ha necessitato di cure

specialistiche per fortuna giunte a buon fine (Verb. dib. p.4). Lo provano sia

le dichiarazioni in atti sia la deposizione dello psichiatra. La giurisprudenza

nel nostro paese, pur considerando una certa evoluzione al rialzo, è assai

prudente nel riconoscere indennità per torto morale di una certa consistenza,

riconoscendo però che la cifra non deve essere irrisoria per rapporto alla

sofferenza patita. Gli atti di disturbo, di violenza contro la sua privacy, le

cure cui ha dovuto sottoporsi PC 2 sono durati oltre un anno e hanno causato in

lei insicurezza, sensi di ansia e di paura come accertato dal medico. In

siffatte evenienze appare giustificato riconoscerle un’indennità attorno a fr.

3'000.- e meglio in fr 3'’038.45, ciò che porta il danno complessivo in fr.

10'000.- tondi.

c) Quo

alla richiesta di risarcimento di PC 1, all’inizio del dibattimento il suo

patrono è stato dimesso in virtù dell’art. 251 cpv. 4 CPP. Il PP ha chiesto che

l’accusato sia condannato a rifondere alla PC 1 fr. 1'990.- pari alla

differenza fra quanto le è stato tolto indebitamente e quanto è già stata

risarcita dall’istituto di credito oltre alle spese legali di fr. 1'560.20 (doc

TPC 7). Se da un lato il risarcimento di fr. 1'990.- non può essere posto in

dubbio, per le indennità di patrocinio devono valere le stesse considerazioni

fatte per PC 2 : considerato un impegno complessivo due ore e un quarto a fr.

200.- l’una più fr. 50 per le spese, un’indennità complessiva di fr. 500.-

appare senz’altro equa e adeguata.

d) Per

ogni ulteriore ragione creditoria tutte le parti civili vengono rinviate al

foro civile.

13. Per

quanto riguarda le richieste di confisca deve valere che per l’art. 58 CP il giudice,

indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca

degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che

costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti compromettono la

sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.

Il giudice può ordinare che gli oggetti

confiscati siano resi inservibili o distrutti.

a) AC 1

ha chiesto la restituzione dei cellulari perché contengono a suo dire dei dati

personali. A mente di questo giudice la domanda può essere giustificata, in

assenza di prove rassicuranti che si tratti di oggetti provento di furto o, in

qualsiasi maniera, di provenienza illecita per quelli muniti di carta SIM. Per

gli altri è opportuno mantenere il sequestro conservativo a garanzia delle

spese processuali poste a carico dell’accusato. Stesso discorso vale per il lingottino

in argento che la PC 2 ha dichiarato non essere suo.

b) Per

quel che è invece del frangivetro, dei guanti e delle torce si tratta oggetti

tipici atti allo scasso, soprattutto se si considera che gli ultimi furti sono

stati commessi di notte usando un martelletto per rompere i vetri delle

vetture.

c) Per

il resto aAC 1 vengono restituiti gli oggetti personali di nessun valore come,

in particolare, il non meglio precisato “foglio A4”.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.3.1; 1.3.3; 1.3.3.2; 2.; 3.;

visti gli art. 18, 21, 22, 36,

41, 58, 59, 63, 65, 68,69, 123, 137, 139, 144, 146, 147, 186, 251, 304 CP;

9 segg.

CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

1. AC 1 è

autore colpevole di:

1.1. lesioni

semplici

per

avere,

tra

novembre 2001 e febbraio 2003, a Riazzino,

agendo

allo scopo di mettere a disagio ossia in stato di paura e soggezione la

vittima, abitante nello stesso immobile, di cui era geloso e per la quale

provava sentimenti di attrazione, violato ripetutamente il domicilio di PC 2

nonché azionato in più occasioni il campanello della sua abitazione per

disturbarne la tranquillità, provocando in tal modo a quest'ultima disturbi

psicofisici, segnatamente uno stato di depressione e di ansia, che hanno

richiesto cure medicamentose e psicoterapiche ad opera di un medico psichiatra;

1.2. ripetuta

appropriazione semplice

per avere

a scopo

di indebito profitto,

1.2.1. tra settembre

e inizio novembre 2001 a Riazzino

prelevato

dalla bucalettere di PC 2 la chiave dell'appartamento di quest'ultima allo

scopo di introdursi nello stesso in sua assenza e soddisfare in tal modo il

proprio desiderio di conoscerne le abitudini e modi di vita, riponendo poi la

chiave nella bucalettere,

1.2.2. tra settembre

e inizio novembre 2001 a Riazzino sottratto da un armadietto sito all'entrata

dell'appartamento di PC 2, la chiave Kaba __________, allo scopo di poter accedere

all'appartamento in qualsiasi momento;

1.2.3. nel gennaio

2002, a Riazzino, prelevato dalla bucalettere di PC 2 un invio postale

contenente la Postcard n. __________ intestata alla medesima, appropriandosi

della stessa ed utilizzandola per i rifornimenti di carburante di cui al punto

6.1 dell’atto di accusa;

1.2.4. il 15 gennaio

2004, a Sion, trattenuto un mazzo di chiavi di __________, appropriandosene,

dopo aver individuato a quale vettura si riferivano, azionando il relativo

telecomando.

1.3. ripetuto

furto, in parte tentato

per avere

1.3.1. in 11

occasioni, di cui 2 tentate, tra il 4 novembre 2001 e il 3 febbraio 2003, a

Riazzino e Tenero sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, gioielli,

denaro, tessere bancarie, un impianto di videosorveglianza e altre cose mobili

per un valore complessivo di fr. 2'330.-;

1.3.2. in 7

occasioni, nel periodo novembre/dicembre 2002 sino al 1 gennaio 2005 a Sion,

Losanna, Losone e Pazzallo, agendo in correità con __________ e in un’occasione

da solo, sottratto denaro, tessere bancarie, telefoni cellulari, apparecchi

fotografici, indumenti e altri oggetti per un valore complessivo di fr.

5'368.-;

1.4. ripetuto

danneggiamento

per avere

1.4.1. in 3

occasioni, dopo il novembre 2001 e sino al 4 gennaio 2003, a Riazzino e Tenero

gettato due fotografie, 2 portamonete e alcuni documenti precedentemente

sottratti in occasione di alcuni dei furti di cui sub. 1.3.1;

1.4.2. in 3

occasioni, tra il 12 dicembre 2004 e il 1 gennaio 2005, agendo in correità con __________,

al fine di commettere parte dei furti di cui sub 1.3.2, danneggiato automobili

altrui provocando danni non quantificati;

1.5. ripetuta

truffa tentata/mancata

per

avere, a scopo di indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia persone,

affermando cose false o dissimulando cose vere alfine di indurle ad atti

pregiudizievoli al patrimonio proprio, e meglio

1.5.1. il

14.01.2002, a Riazzino, ordinato presso la ditta __________ un set PC portatile

del valore di CHF 3'311.95, utilizzando la relativa cartolina di ordinazione

estrapolata da un catalogo sottratto nell'appartamento di PC 2, sottoscrivendo

l'ordinazione con la falsa firma di quest'ultima;

1.5.2. nel gennaio

2002, a Bellinzona, dichiarato contrariamente al vero ad una funzionaria della

Posta che a debito dei propri conti postali erano stati effettuati dei prelievi

abusivi, allo scopo di ottenere dalla Posta il rimborso della somma complessiva

di CHF 1'778.90, che aveva portato in dare i suoi conti postali;

1.6. abuso di

un impianto per l'elaborazione di dati, in parte tentato

per avere

1.6.1. in 5

occasioni, tra il 10 marzo 2002 e il 4 giugno 2002 a Sementina, Tenero,

Bellinzona e Riazzino, servendosi in modo abusivo di dati e della tessera

Postcard n. __________ a danno di PC 2, effettuato a proprio favore

rifornimenti di carburante per complessivi CHF 207.45.-;

1.6.2. il 2.12.2002

a Locarno, , servendosi in modo abusivo di dati e della carta EC UBS n. __________

a danno di PC 1, ottenuto a proprio favore il trasferimento di complessivi fr.

5'990.-;

1.6.3. in 5

occasioni, tra il 22.12.2002 e il 30.12.2002 a Riazzino, Villet/VD, Losone, Martigny/VS

e Mendrisio, servendosi in modo abusivo della carta Manor a danno di PC 1,

effettuato a proprio favore rifornimenti di carburante e/o acquisti di merce

per complessivi CHF 272.65.-;

1.6.4. il 4 gennaio

2003, a Tenero, servendosi in modo abusivo di dati e della carta Postcard a

danno di __________, ottenuto a proprio favore il trasferimento di complessivi

fr. 1'000.-;

1.6.5. in almeno 6

occasioni, tra il novembre/dicembre 2002 fino al 1. gennaio 2005, a Losanna, Morcote,

Lugano, Rivera e Tenero, agendo in correità con __________ nonché a Sion agendo

singolarmente, servendosi in modo abusivo di dati e di carte bancarie sottratte

in occasione dei furti di cui sub 1.3.2 tentato di ottenere a proprio favore il

trasferimento di attivi appartenenti a terzi;

1.7. ripetuta

violazione di domicilio

per

essersi indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto,

ripetutamente

introdotto nell'appartamento di PC 2, e segnatamente nelle circostanze di cui

sub. 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1 e 1.5.1;

1.8. falsità

in documenti

per

avere,

nelle

circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1.5.1,

al fine

di nuocere al patrimonio altrui e di procacciare a sé un indebito profitto,

formato e fatto uso di un documento falso, inserendo i dati personali di PC 2

su una cartolina di ordinazione della ditta __________ e apponendone la firma

falsificata di quest'ultima, allo scopo di ottenere l'invio di un set PC del

valore di CHF 3'311.95;

1.9. sviamento

della giustizia

per avere

il

16.01.2003, a Locarno, allo scopo di chiedere ed ottenere poi il rimborso dalla

Posta, sporto dinanzi alla Gendarmeria di Locarno denuncia penale contro ignoti

per titolo di abuso di un impianto per l'elaborazione dei dati, asserendo

contrariamente al vero che a debito del suo conto giallo n. __________

rispettivamente del suo conto deposito n. __________ erano stati effettuati,

nel periodo 21-27.12.2002, prelievi abusivi presso i postomat di Tenero, Sion, Airolo,

Chiasso e Como per complessivi fr. 1'798.90, mentre in realtà tali prelievi

erano stati da lui stesso effettuati;

e meglio

come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

2. AC 1 è

prosciolto dall'accusa di furto di cui al punto 1.8. dell’atto di accusa

3 marzo 2005.

3. Di

conseguenza __________ è condannato:

3.1. alla pena di

12 (dodici) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

3.2. al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 450.- e delle spese processuali.

4. __________

è inoltre condannato a pagare le seguenti indennità:

4.1. fr. 10'000.-

a PC 2 (di cui Fr. 4'461.55 per danni materiali, Fr. 2'500.- per spese legali

ed il resto per torto morale);

4.2. fr. 2'500.-

(di cui Fr. 1'990.- per danni materiali e il rimanente per spese legali) a PC 1;

4.3. fr. 1'012.70

a __________ e __________, e per esse alla __________,

§ Per il

resto le parti civili sono rinviate al competente foro civile.

5. E’ ordinato,

a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali, il

sequestro conservativo dei seguenti oggetti:

5.1. natel Nokia

argento mod. 6210 no. __________

5.2. natel Siemens

grigio mod. M50 no. __________

5.3. natel Nokia

viola mod. 6510 no. __________ senza carta SIM

5.4. natel Nokia

nero mod. 6600 no. __________ con display rotto senza SIM

5.5. natel Swisscom mod. Sharp 30

grigio

5.6. un’autoradio marca Sony XR

5880 R serie __________ 5.7. un frontalino marca Sony XR 5880 R

5.8. un lingottino in argento CS

del peso di 5 g.

6. È ordinata

la confisca dei seguenti oggetti sequestrati al condannato:

6.1. un frangivetro

di colore rosso

6.2. un paio di

guanti in colore bianco

6.3. due paia di

guanti neri

6.4. una torcia

marca Daimon

6.5. una torcia

marca Philips

7. E'

ordinata la restituzione all’imputato dei rimanenti oggetti già sequestrati

dalla polizia.

8. Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1. PC

1

2. PC

2

3. PL

1

4. PL

2

5. PL

3

6. TE

1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 450.--

Inchiesta preliminare fr. 430.--

Testi fr. 78.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 1'008.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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