72.2004.22
Donna costretta a subire la congiunzione carnale da parte di un conoscente. Violazione del principio di celerità.
9 febbraio 2006Italiano164 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
72.2004.22
Data decisione, Autorità:
09.02.2006, PENAL
Titolo:
Donna costretta a subire la congiunzione carnale da parte di un conoscente. Violazione del principio di celerità.
COAZIONE SESSUALE
PRINCIPIO DI CELERITÀ
RESPONSABILITÀ SCEMATA
VIOLENZA CARNALE
art. 11 CPS
art. 64 CPS
art. 189 cpv. 1 CPS
art. 190 cpv. 1 CPS
Incarto n.
72.2004.22
Lugano,
9 febbraio 2006/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Giovanna Roggero-Will
Segretaria:
Valentina Tuoni, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza
del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 4 al 28 maggio 1997;
prevenuto colpevole di:
1. violenza carnale
per avere
a __________, via __________, in data 3 maggio 1997,
fra le ore 18:30 e le 19:30,
usando minaccia, violenza e pressioni tali da renderla inetta a
resistere, costretto PC 1
a subire contro la sua volontà una congiunzione carnale;
e meglio per avere
nelle surriferite
circostanze di luogo e tempo,
dopo averla accompagnata al proprio domicilio
ed essere salito siccome invitato nel di lei appartamento
per consumare una birra,
minacciandola verbalmente
di percuoterla e violentarla,
obbligandola a sdraiarsi sul divano e dopo averle slacciato il
bottone e la cerniera dei pantaloni,
costringendola a svestirsi completamente,
ignorando le richieste di PC 1., a voler desistere nonché i suoi
tentativi di sottrarsi alle sue prese,
dopo aver tentato di penetrarla analmente,
di introdurle nella vagina il collo della bottiglia di birra
nonché dopo averla costretta a prendere in bocca il suo pene, bloccandola,
allargandole le gambe e costringendola a togliere
le mani dalla vagina, introducendole il suo pene nella vagina
ed eiaculando parzialmente in lei, costretto PC 1
a subire la congiunzione carnale;
reato previsto dall’art. 190 cpv. 1 CP;
2.
coazione sessuale, tentata e consumata
per avere
nelle
surriferite circostanze di luogo e di tempo
usando minaccia, violenza e pressioni tali da renderla inetta a
resistere, costretto PC 1 a subire contro la sua volontà
atti analoghi alla congiunzione carnale rispettivamente
altri atti sessuali;
e meglio per avere,
palpeggiato il seno destro
di PC 1
afferrato la di lei mano posandola sul suo pene in erezione,
tentato d’introdurle nella vagina il collo della bottiglia di
birra,
girato PC 1. di spalle e appoggiando il suo pene in erezione
fra le natiche, tentato di penetrarla analmente,
ed inoltre abbassando con le proprie mani la testa di PC 1
verso il proprio membro nell’intento di ottenere un coito orale,
costretto PC 1 a prendere in bocca il suo pene;
reato previsto dall’art. 189 cpv. 1 CP;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 26/2004 dell'11 febbraio 2004, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il
PP 1.
§ L'accusato AC 1 assistito dal
difensore di fiducia
avv. DF 1
§ L'avv.
RC 1 in rappresentanza della PC1.
Espleti i pubblici dibattimenti
martedì 7 febbraio 2006 dalle ore 9:30 alle ore 16:10
mercoledì 8 febbraio 2006 dalle ore
9:30 alle ore 18:45
giovedì 9 febbraio 2006 dalle
ore 9:30 alle ore 18:45.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua
requisitoria, il quale chiede la conferma dei fatti così come esposti nell'atto
di accusa. Afferma che il racconto reso dalla vittima, malgrado alcune
contraddizioni, è credibile. Elenca gli indizi che corroborano la versione di PC
1 Tra questi la posizione del telefono al momento dell'arrivo degli amici, la
presenza di ematomi sul suo corpo - che se non testimoniano di una violenza
accesa - di sicuro contraddicono la versione dei fatti resa da AC1 e le frasi
riportate da PC 1 in discorso diretto.
A conferma, poi, della veridicità del racconto di PC 1 il PP
sottolinea l'assenza di un movente volto a dire il falso. Non vi è malignità
nella vittima che, peraltro, intratteneva con l'accusato un buon rapporto di
amicizia. PC 1 non può nemmeno aver agito per vendetta: le sue azioni dopo la
violenza subita, l'atteggiamento di autocolpevolizzazione, la lunga esitazione
prima di prendere la decisione di denunciare i fatti sono circostanze che negano
un movente di vendetta o di rivalsa. PC 1 non nega di avere invitato AC 1 a
casa sua, lo scopo però non era quello di avere un rapporto sessuale bensì
quello di ringraziarlo per l'aiuto che questi le aveva prestato quel
pomeriggio.
Il PP anticipa le argomentazioni difensive fornendo una
spiegazione alle apparenti contraddizioni presenti nei verbali della vittima e
ancora nella sua deposizione in aula, affermando che la donna, quando parla, è
un fiume in piena e che peggiore, nel suo caso, sarebbe stata una versione dei
fatti lineare e perfetta frutto di una memorizzazione. Altri indizi a sostegno
della credibilità della vittima sono la sua paura di ritornare al proprio
domicilio, la decisione di buttare via il divano malgrado la sua situazione di
quasi indigenza, le condizioni pietose in cui venne trovata dai vicini ed amici
e poi l'inverosimiglianza della dinamica fredda con la quale PC 1 avrebbe
avuto il rapporto sessuale con AC 1, vista la sua passionalità ed irruenza. Non
una parola, non un'effusione, niente. Nemmeno un saluto alla fine del rapporto.
Ad aggiungersi alla lista degli indizi convergenti sopra esposti, vi sono le
escoriazioni presenti sul corpo della vittima ed anche quelle sul corpo di AC 1
per le quali egli non riesce a spiegazioni verosimili. Altro elemento a
conforto della credibilità della vittima è il fatto che, non appena subita la
violenza, corre in bagno a lavarsi più volte. I precedenti di AC 1, benché
lontani nel tempo, ne forniscono una personalità violenta e abituata ad
ottenere quello che vuole nel momento in cui lo vuole, noncurante dei rifiuti.
La personalità di AC 1, illustrata dal perito, è compatibile con il racconto
della vittima.
Stante la credibilità della vittima, il PP chiede inoltre la
conferma in diritto dell'atto di accusa limitatamente al reato di violenza
carnale ritenendo la coazione sessuale assorbita dall'art. 190 CP. Nella
commisurazione della pena, il PP - pur tenendo conto del lungo tempo trascorso
e delle attenuanti generiche del buon comportamento e del fatto di essersi nel
frattempo sposato - chiede che AC 1 venga condannato, vista anche l'assenza di
pentimento, ad una pena di 30 mesi di detenzione da espiare.
§ RC 1, patrocinatore
della Parte civile, il quale esordisce criticando l'apparato giudiziario
che ha atteso 9 anni prima di portare AC 1 davanti ad una Corte giudicante. Sui
fatti dichiara che a PC 1 non può essere rimproverata alcuna leggerezza. La
donna pensava di trovarsi in compagnia di un amico. DF 1 è una donna spontanea,
gentile ed aperta al contatto. Il suo modo di vestire, per niente provocante, è
la dimostrazione che non è una donna facile e disponibile.PC 1 è, sì, un
torrente in piena quando parla, ma questo elemento è semplicemente indicativo
della sua persona e ne conferma la spontaneità e l'assenza di calcolo. Enumera
gli elementi oggettivi a conferma del dire della donna. Tra questi annovera i
graffi e i lividi sul corpo. Tali segni - in particolare quelli riscontrati
sul suo corpo - testimoniano che la donna è stata effettivamente tenuta per i
polsi. Per questi segni AC 1 non ha saputo dare spiegazioni. La Difesa ha
accusato PC 1 di non essere stata lineare, ma nemmeno AC 1 lo è stato così come
è emerso in aula dalla lettura delle sue dichiarazioni. AC 1 ha addirittura
cercato di barare sui suoi precedenti penali. L'accusato manca di coerenza. Per
quanto concerne la credibilità della vittima, RC 1 afferma che, se è ben vero
che per alcuni elementi del racconto vi sia stata della confusione, è altresì
vero che questi vanno visti nel loro insieme e contestualizzati: la vittima
aveva tutti i diritti di essere sconvolta ed in stato confusionale. Questo
fatto è stato accertato dai vicini ed amici di casa che hanno testimoniato di
non averla mai vista così sconvolta. Con l'andar del tempo e riacquistata la
calma, il ricordo degli avvenimenti di quella sera si è cristallizzato. Il
racconto è, quindi, lineare e le apparenti divergenze vanno attribuite
semplicemente all'effetto del telescopage riscontrato in casi di violenza. Non
troverebbe spiegazione la sindrome postraumatica vissuta da PC 1 dopo i fatti
se essi non si fossero svolti così come lei li ha raccontati. Inoltre, tutte le
persone che l'hanno vista subito dopo i fatti hanno riferito che la donna era
sconvolta, escludendo che il suo stato potesse essere frutto di finzione. Non
regge neppure la tesi della vendetta, visto che la donna ha esitato a lungo
prima di prendere la decisione di denunciare quanto avvenuto. Neppure il
movente di lucro può entrare in gioco. PC 1 sapeva, infatti, che AC 1 era un
semplice impiegato comunale con limitate risorse finanziarie. A favore della
credibilità della donna gioca anche la sua persistenza nell'affrontare l'iter
giudiziario ed i ripetuti interrogatori, non da ultimo la sua audizione in aula
seguita da una corsa in bagno poiché colta da malore. Sottolinea come i
precedenti penali di AC 1 siano indicativi di una personalità violenta. Tutti
gli episodi presentano un denominatore comune: AC 1 non riesce ad accettare un
rifiuto e, quando eccede, nel bere diventa aggressivo. Per AC 1 è importante
dare sfogo ai propri desideri poiché è persona egocentrica, fredda e di scarsa
empatia. Conclude, quindi, chiedendo la conferma dell'atto di accusa così come
richiesto dal PP e chiede che AC 1 venga condannato al pagamento di fr.
30'000.-- più interesse annuo al 5% a decorrere dal 3 maggio 1997 a titolo di
risarcimento per torto morale; fr. 424.90 più interesse annuo al 5% a decorrere
dal 1 agosto 1997 e fr. 39'257.65 ed interessi al 5% dal 9 febbraio 2006 a
titolo di risarcimento danni materiali così come esposto, ed in parte corretto
nel corso del dibattimento, nell'istanza di risarcimento di data 6.2.2006 cui
rinvia per i dettagli.
§ DF 1, difensore di
AC 1, per la sua arringa, il quale esordisce osservando che la
ricostruzione dei fatti in aula non ha permesso di chiarire i molti dubbi, già emersi
durante l’inchiesta. Afferma che nessun nuovo elemento è stato aggiunto
all'incarto dal giorno in cui è stato emesso il decreto di abbandono: questo
indica come il nuovo atto d’accusa sia semplicemente un atto dovuto a seguito della
decisione della CRP (peraltro non motivata). Che il PP sia poco convinto della
fondatezza dell’atto di accusa lo indicano, poi, il fatto che l'unico atto
istruttorio conseguente alla decisione della CRP ed all'annullamento dell'atto
di accusa privato è stato l'audizione in cui il PE 2 ha addirittura
relativizzato le sue conclusioni peritali e la scelta di deferire AC 1 davanti
ad un giudice unico e non davanti ad un Assise criminale. DF 1 evidenzia, poi,
sempre a sostegno della tesi secondo cui lo stesso PP è “poco convinto” delle
accuse che egli muove a AC 1 il fatto che, nella sua requisitoria, egli ha
sollevato numerose perplessità ed argomentazioni che, in realtà, sono tipiche argomentazioni
difensive.
Continua, poi, rilevando come,
essendo il processo di natura indiziaria, determinante è la credibilità della
vittima che, in concreto, non solo è caduta in numerose contraddizioni, ma ha
addirittura mentito, decidendo di dire la verità solo se sollecitata da
riscontri inequivocabili.
La Difesa prosegue evidenziando una serie di contraddizioni in cui
PC 1 è caduta e che ne minano la credibilità:
La prima riguarda il toccamento dei seni sul divano che è stata
riferita soltanto durante la quinta audizione della donna.
La seconda riguarda la questione del tatuaggio di cui la donna ha
parlato per la prima volta in aula.
La terza riguarda la questione dell'aver o meno fatto vedere i
seni a AC 1 al bar, questione su cui la donna ha cambiato diverse volte
versione.
La quarta, più che una contraddizione è una menzogna vera e
propria ed è quella relativa all'aver offerto dell'hashish all'accusato. PC 1 ha,
in un primo tempo, negato di aver offerto dello stupefacente a AC 1 per poi
ammetterlo solo dopo aver avuto conoscenza del risultato delle analisi
tossicologiche. Perché negare? La giustificazione data, ovvero quella della
paura di incappare in un procedimento penale, non regge. Si tratta di una
semplice contravvenzione e la donna non poteva non saperlo poiché in passato
aveva già avuto dei precedenti per consumo di stupefacenti. È, quindi, evidente
che la ragione che ha indotto PC 1 a negare il consumo di hashish non può che
essere quella di non far pensare agli inquirenti che il suo stato psicofisico
fosse alterato.
La donna ha, poi, mentito anche per quanto riguarda il coito
orale. La sua credibilità viene, quindi, a cadere.
Per quanto concerne, poi, l'elemento del disordine
dell’appartamento, ritenuto dagli inquirenti quale elemento indicativo dell'avvenuta
violenza, la contestazione porta sull'accertamento, sollecitato dalla difesa,
secondo il quale fu proprio PC 1 dopo la partenza di AC 1, a mettere sottosopra
il divano.
La sesta contraddizione è duplice ed è relativa all'uso ed al
destino della bottiglietta di birra. PC 1 ha riferito, infatti, in un primo
momento che la bottiglietta era andata in frantumi. Soltanto in un secondo
momento la donna ha dichiarato di averla riposta in terrazzo con le altre
bottiglie di birra. Chiamata a chiarire tale contraddizione, la donna non ha
saputo fornire alcuna spiegazione. Le contraddizioni della donna, poi, si
estendono anche all'effettiva introduzione o, invece, semplice tentativo di
introduzione della bottiglia nella vagina.
Poco verosimile, poi, è il racconto di PC 1 quando afferma che AC
1, prima di lasciare il suo appartamento, le avrebbe detto "mi sento un
verme". Tale affermazione mal si concilia con la personalità dell'accusato
ed è, quindi, ulteriore fonte di dubbi.
Altro elemento che non trova una ragionevole spiegazione è il
fatto che PC 1 non ricordi quando AC1 si è spogliato.
Altro elemento riferito da PC 1 che non trova ragionevole spiegazione
sono le urla che si sarebbero protratte per tutto il periodo di violenza
poiché, se così fosse stato, qualcuno avrebbe dovuto sentirle visto che le
finestre erano aperte. Ma così non è stato.
L'ottava contraddizione riguarda l'assenza di linearità sulla
tempistica tra il coito orale e l'introduzione della bottiglietta.
La nona contraddizione riguarda la composizione o meno del numero
della polizia.
La decima contraddizione emerge dalle note del PE 2 che ha scritto
che la donna gli ha riferito che, al momento in cui AC 1 le mise le mani
addosso, lei era nuda mentre le dichiarazioni di PC 1 in inchiesta sono diverse
poiché lei ha sempre detto che tutto cominciò con AC 1 che cercava di slacciare
Fatti
i lacci del body.
Le incongruenze nel racconto della donna sono decisive per far
sorgere il dubbio sulla sua credibilità.
Indicativa è, a questo riguardo, la circostanza desumibile dalla nota
professionale RC 1 in particolare in punto alle 10 ore spese in colloqui con la
cliente in vista del dibattimento. Tale fatto è indicativo della coscienza della
necessità di guadagnare una credibilità persa.
Alla poca credibilità della vittima si aggiunge l'assenza di
riscontri oggettivi che possano in qualche modo corroborarne le affermazioni.
Il patrocinatore di AC 1 ritiene, poi, come gli abusi subiti in
giovane età da PC 1 i maltrattamenti subiti dalla madre, la presenza di
sentimenti di abbandono riferiti dal perito e, non da ultimo, il consumo di
hashish abbiano in qualche modo avuto un ruolo in tutta la vicenda. Egli avanza
l’ipotesi secondo cui PC1 abbia dato un iniziale consenso per poi rinnegarlo
durante o dopo il rapporto sessuale (il fenomeno del rinnegato assenso è
conosciuto in psichiatria).
Alle considerazioni sopra esposte, aggiunge come nessuna delle
costatazioni oggettive sia decisiva poiché con i "verosimilmente" non
si possono condannare le persone. Lamenta gli esiti della testimonianza del
dottor TE 6 e ravvede una mancanza da parte dell'accusa nel non avere
effettuato a suo tempo gli accertamenti del caso. Non è sufficiente la semplice
visione di fotografie come quella fatta al medico legale AC 1 per avere una
minima certezza sulla natura o meno delle escoriazioni/ematomi rinvenuti sul corpo
di AC 1 nel 1997.
Il disordine osservato nell’appartamento non assurge ad indizio
univoco poiché è stata PC 1 ad averlo provocato. Le testimonianze non hanno,
quindi, alcuna rilevanza. La compagna di AC 1 (l'attuale consorte) non ha
notato nulla di strano nel comportamento dell'accusato quella sera. La
personalità di AC 1 non va analizzata alla luce di precedenti penali lontani
nel tempo e, soprattutto, non alla luce di decisioni di abbandono. PE 1 stesso
ha relativizzato la credibilità della presunta vittima. Per quanto concerne poi
il mancato saluto, la Difesa non vi ravvede alcun elemento decisivo. Non sono
né l'educazione né la gAC1teria di AC 1 in questione bensì un’accusa di violenza
carnale. Inoltre è pure possibile che, a seguito del rinnegato assenso, il AC 1
abbia notato un cambiamento nel comportamento della donna che lo abbia lasciato
esterrefatto e, quindi, si sia comportato così come da lui dichiarato. In
conclusione, sono troppe, a mente della difesa, le incongruenze, le menzogne,
le ritrattazioni ed i dubbi. Ha ragione il PP quando dice che qualcosa è
successo. Ma cosa sia successo non è ancora chiaro e, quindi, questo dubbio
deve per forza condurre all'assoluzione di AC 1 con conseguente decadimento
delle pretese di PC.
§ Il Procuratore
pubblico in replica precisa di avere deferito AC 1 alle assise correzionali
per effetto del riconoscimento dell'attenuante del lungo tempo trascorso (art.
64 e 65 CP). La procedura stessa prevede che la CRP non motivi le decisioni di
atti di accusa privati. Il disordine nell'appartamento non è mai stato
considerato un elemento decisivo ed è sempre stato chiaro alla pubblica accusa
che la PC 1 stessa avesse ribaltato i cuscini del divano per pulire le macchie
di sperma. Non vi sono agli atti indizi o elementi che portino alla conferma di
un assenso rinnegato. La PC 1 ha sempre dato la stessa versione dei fatti, il
nocciolo del suo dire è sempre stato lo stesso.
§ L'avv. RC 1
patrocinatore della Parte civile, in replica sottolinea come la tesi del
rinnegato assenso per quanto possa essere suggestiva non trovi alcun indizio
concreto a suo sostegno. Non vi è alcun elemento che porti a dire che PC 1
avesse dato un iniziale consenso ad un rapporto sessuale con AC 1, al contrario
tutto (ed in particolare la porta e le finestre aperte) indica che PC 1 non
aveva invitato AC 1 con l'idea di avere un rapporto sessuale. Per quanto
concerne le urla, va detto che se nessuno le ha sentite è perché, per una
sfortunata coincidenza, nessuno in quel momento si trovava in casa. In passato
infatti quando la PC 1 aveva litigato con il suo compagno la vicina di casa si
era precipitata a vedere se fosse tutto apposto. Per quanto concerne le 10 ore
di colloquio l'avv. RC 1 contesta che siano state utilizzate per riacquistare
una "credibilità persa", bensì sono compatibili con la
personalità della signora PC 1 dalla quale non si può prescindere nella lettura
degli atti. Per la gran parte della durata dei colloqui, la PC 1 ha riferito al
suo legale la sua situazione lavorativa, famigliare. A comprova di ciò, ovvero
del fatto che la PC 1 non abbia imparato la lezione a memoria, testimoniano la
versione dei fatti resa in aula. Contesta inoltre le accuse rivolte dalla
Difesa in punto alle asserite menzogne: la PC 1 è troppo ingenua e manca di
malizia. Non ha mai mentito con l'intenzione di nascondere la verità. Se è vero
che ha negato di avere consumato l'hashish è altresì vero che non si è opposta
all'esame delle urine. Se vi sono state delle contraddizioni nel suo dire
queste sono dovute ad errori e dimenticanze, ritenute le sue particolarità. Lo
stato della PC 1 in aula durante la sua audizione parla a favore della sua
credibilità. La donna tremava ed al termine della sua audizione è andata in
bagno a vomitare.
§ DF 1, difensore di
AC 1, in duplica ribadisce le sue contestazioni in punto alle menzogne ed
alle contraddizione del dire della PC 1 sottolineando per contro la linearità
delle dichiarazioni del suo cliente. Aggiunge, ripercorrendo il decreto
d'abbandono del 1999 che la stessa pubblica accusa si interrogò sull'esistenza
di una via d'uscita. Sottolinea come a PE 2 la donna avesse detto che AC 1
"non mi capiva" quale indizio che un iniziale consenso fosse stato
dato ed eccepisce l'irrilevanza del fatto che la porta di casa non fosse stata
chiusa a chiave poiché il suo compagno, che per altro era fuori cantone e il
suo ritorno non era previsto a breve, era in possesso della chiave di casa.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. E’ autore colpevole di:
1.1. violenza carnale
per avere
a __________, Via ____________________,
in data 3 maggio 1997, fra le ore 18.30 e le 19.30,
usando minaccia, violenza e pressioni tali da renderla inetta
a resistere, costretto PC 1 a subire contro la sua volontà una
congiunzione carnale?
e meglio per avere
nelle surriferite circostanze di luogo e tempo,
dopo averla accompagnata al proprio domicilio
ed essere salito siccome invitato nel di lei appartamento
per consumare una birra, minacciandola verbalmente di percuoterla
e violentarla, obbligandola a sdraiarsi sul divano
e dopo averle slacciato il bottone e la cerniera dei pantaloni,
costringendola a svestirsi completamente,
ignorando le richieste di PC 1 a voler desistere,
nonché i suoi tentativi di sottrarsi alle sue prese,
dopo aver tentato di penetrarla analmente,
di introdurle nella vagina il collo della bottiglia di birra
nonché dopo averla costretta a prendere in bocca il suo pene, bloccandola,
allargandole le gambe e costringendola a togliere
le mani dalla vagina, introducendole il suo pene nella vagina
ed eiaculando parzialmente in lei,
costretto PC 1 a subire la congiunzione carnale?
1.2. coazione sessuale tentata
e consumata
per avere
nelle surriferite circostanze di luogo e di tempo
usando minaccia, violenza e pressioni tali da renderla inetta
a resistere, costretto PC 1 a subire contro la sua volontà
atti analoghi alla congiunzione carnale
rispettivamente altri atti sessuali?
e meglio per avere
palpeggiato il seno destro di PC 1
afferrato la di lei mano posandola sul suo pene in erezione,
tentato d'introdurle nella vagina il collo della bottiglia di birra, girato PC
1 di spalle e appoggiando il suo pene in erezione
fra le natiche, tentato di penetrarla analmente,
ed inoltre abbassando con le proprie mani la testa di PC 1
verso il proprio membro nell'intento di ottenere un coito orale,
costretto PC 1 a prendere in bocca il suo pene,
e meglio come descritto dall’atto di accusa?
Considerandi
2.
Ha agito in stato di
scemata responsabilità?
3.
Può beneficiare dell'attenuante
del lungo tempo trascorso?
4.
Vi è stato in concreto la
violazione del principio della celerità?
5.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena?
6.
Deve essere condannato al
pagamento dell’indennità alla parte civile?
Considerato in fatto ed in diritto
1.
vita
di AC 1
AC 1 è nato a __________ il 14.6.1961, penultimo di sette figli (4
maschi e 3 femmine).
Il padre era operaio di un'impresa di carburanti.
La madre, originaria di __________, era casalinga.
AC 1 ha trascorso un'infanzia ed un'adolescenza apparentemente
senza problemi, frequentando, senza gloria né infamia, le scuole dell'obbligo
(le elementari a __________ e le medie a __________) terminate le quali iniziò
a lavorare presso __________ di __________ come magazziniere.
La madre dell'imputato morì nel 1981.
Due anni dopo, nel 1983, la stessa sorte toccò al padre.
Attorno ai 20 anni, l'imputato, attratto da un salario più alto,
lasciò il posto di lavoro presso __________ per passare alle dipendenze
dell'impresa edile __________, di __________, come manovale.
Dopo 4 o 5 anni venne licenziato per assenteismo.
Lavorò, poi, per un paio di mesi, sempre come manovale a Zurigo.
Rientrato in Ticino, stentò a trovare lavoro fino a quando,
attraverso la pubblica assistenza, ottenne un impiego di operaio comunale alle
dipendenze del comune di __________ (tagliare erba, curare le strade,
spazzino).
AC 1 ha assolto il suo obbligo militare seguendo la scuola reclute
nel __________ ad __________ come fuciliere e, poi, tutti i corsi di
ripetizione, l'ultimo dei quali nel 1996.
All'epoca dei fatti oggetto del presente atto di accusa, AC 1
conviveva, da quasi 9 anni ormai, con __________, 33enne, segretaria presso la __________.
La relazione stabile non gli impediva di frequentare altre donne e
di concedersi - come dichiarato al perito - "qualche avventura".
Queste avventure AC 1 se le concedeva con una certa regolarità.
Al PP, ha dichiarato che "poteva capitargli ogni due o tre
mesi di incontrare una donna e di avere un rapporto sessuale con lei"
(27.5.1997).
A proposito di queste avventure, AC 1 ha aggiunto che "non
è mai successo che qualcuna di queste si fosse lamentata del mio comportamento,
probabilmente erano state soddisfatte" (27.5.1997).
In aula, AC 1 si è avvalso della facoltà di non rispondere.
Non è stato possibile, perciò, avere altre informazioni nemmeno
sulla sua vita se non che, nel frattempo, AC 1 ha sposato l'allora sua convivente,
che dal matrimonio non sono nati figli e che lui continua, come allora, a
lavorare per il comune di __________.
2.
precedenti penali
I suoi precedenti mostrano che AC 1 - almeno per un certo periodo
della sua vita - non ha né interiorizzato né concretizzato nei suoi rapporti
personali i principi della non violenza e dell'amore universale.
In effetti, il 21.7.1981 AC 1 è stato condannato per lesioni
semplici e danneggiamento a fr 480.- di multa. Ritenendo di dover vendicare un
torto subito ad opera di un paio di turisti tedeschi che soggiornavano in un
campeggio ad __________, la sera del 20.7.1980, il nostro (sembra anche munito
di un bastone), insieme ad alcuni amici (sembra, in possesso di catene,
nunciako, tirasassi e altre amenità del genere), in una stradina buia, aveva
assalito e picchiato di santa ragione un giovane turista, risultato, poi,
peraltro, del tutto estraneo al "torto" che quei coraggiosi esponenti
della gioventù nostrana volevano vendicare.
Sempre nel 1981, AC 1 è stato oggetto di un procedimento penale a
seguito della denuncia di una ragazza (e del di lei padre) secondo cui il
giovane (AC 1 aveva all'epoca 20 anni) avrebbe approfittato di lei. Per quei
fatti (che avrebbero, se provati, configurato secondo gli inquirenti di allora i
reati di lesioni semplici intenzionali e di atti di libidine violenti), il
procedimento penale venne abbandonato per insufficienza di prove (AC 1 aveva
sostanzialmente ammesso i fatti ma sostenuto che la ragazza era consenziente).
Tuttavia, AC 1 venne condannato per vie di fatto. Il nostro - e fu ciò che fece
scoppiare il bubbone e la denuncia - aveva colpito la ragazza con un schiaffo
al viso, sembra per "svegliarla" e convincerla a rispondere in modo
adeguato alle domande che lui le faceva (cfr. rapporto preliminare di polizia
24.9.1981
pag. 3).
A proposito di questo procedimento penale, durante l'inchiesta
pre-dibattimentale AC 1 ha dichiarato quanto segue:
"
Ci ho pensato e ora mi ricordo. Non so più in che anno è
accaduto. C'era stata una ragazza che diceva che l'avevo toccata con le dita.
Ero stato chiamato in polizia. Hanno fatto il verbale e mi hanno lasciato
andare. Poi non ho più saputo niente. Non mi ricordo come si chiamava la
ragazza. Penso che quello che aveva detto la ragazza non era vero perché
altrimenti mi avrebbero messo in prigione" (27.5.1997)
E' vero che il tempo stempera i ricordi.
Tuttavia, il fondare la propria consapevolezza del consenso della
ragazza sul fatto di non essere finito in prigione lascia perplessi.
Il 2.4.1984 AC 1 venne nuovamente condannato per vie di fatto e
minacce.
Si trattava di due episodi. Uno avvenuto il 6.12.1981 e il secondo
l'8.8.1982.
In quello del 1981 AC 1, innervosito per il rifiuto della gerente
di un bar di servirgli da bere, scavalcò il bancone del bar per ottenere
soddisfazione minacciando di picchiarla.
Nell'altro episodio, AC 1 picchiò ”senza un motivo plausibile” (cfr.
decreto d’accusa 2.4.1984) due giovani campeggiatori.
Va detto che la memoria di AC 1 ha fatto cilecca su tutti i suoi
precedenti penali.
Di essi, più volte interrogato, AC 1 ha dichiarato di non
ricordare nulla se non un alterco con un poliziotto comunale di __________ che
lo aveva "ingiustamente accusato di aver commesso furti per i quali
venni assolto." (AC 1 5.5.1997; cfr, pure, 14.5.1997 e 16.5.1997)
Infine, con DA 6.12.1999, AC 1 è stato condannato a 1 mese di
detenzione sospeso condizionalmente per 3 anni e fr 1200.- di multa per
circolazione in stato di ebrietà.
Da allora, AC 1 non ha più avuto problemi con la giustizia (doc.
TPC 7).
3.
Sulla personalità di
AC 1 è stato interrogato, durante l'istruttoria pre-dibattimentale, soltanto __________
gerente del Bar da __________ di __________, che si è espresso nei seguenti
termini:
"
AC 1 è un mio cliente. Non ho nulla di particolare da dire sulle
due persone citate. (…) Il __________ è un cliente di tutti i giorni.
Generalmente beve una birretta mentre che al sabato qualcuno di più. Ho già
avuto modo di vedere il AC 1 ubriaco sia qui da me che in altri EP. È una persona
che quando beve non si addormenta ma al contrario lo eccita. Intendo dire che
quando è bevuto parla con le mani e alza la voce. Personalmente non ho mai
avuto problemi con lui." (PS 7.5.1997)
Il PE 1, incaricato di allestire una perizia psichiatrica su AC 1,
lo ha descritto così:
"
Egli presenta un lieve disturbo di personalità (psicopatia)
caratterizzato, oltre che da una generale "rozzezza" (pur in presenza
di potenzialità intellettive del tutto normali), da anaffettività e da
egocentrismo con scarsa capacità di empatia e di aver riguardo per gli altri
(tratti che lo avvicinano al disturbo schizoide di personalità), da tendenze
impulsive poco controllabili specialmente di fronte a provocazioni aggressive o
sessuali. Esso si è andato sviluppando "ab ovo" (per così dire) e
sembra essere stato determinante anche nella dinamica dei precedenti del
peritando, il quale si era sentito provocato tanto dal gruppo di ragazzi quanto
dalla gerente del locale notturno e, sia pure in altro senso, anche dal comportamento
sessualmente invitante e per lui ambiguo della ragazza."
(perizia, AI12 pag. 17)
4.
PC 1 nata nel __________
ha trascorso l'infanzia affidata alle cure della nonna materna siccome la madre
– nubile e costretta a lavorare - non riusciva ad occuparsi in modo adeguato di
lei.
Ormai ragazzina, attorno ai 10/11 anni andò a vivere con la madre
che, nel frattempo, si era sposata con un uomo che non era suo padre.
Gli anni trascorsi con la madre non furono un periodo felice.
Da un lato poiché - sembra - la madre non andava molto per il
sottile per quanto riguarda i metodi di correzione. D'altro lato, e
soprattutto, perché il patrigno ebbe verso di lei un interesse malsano che
arrivò, quando la ragazzina era sui quindici anni, anche a vere e proprie richieste
di prestazioni sessuali.
Come spesso purtroppo accade, la madre, tra il marito e la figlia,
scelse il primo.
PC 1 che denunciò il patrigno quando le sue attenzioni si fecero
insopportabili, non venne creduta.
Così lasciò la casa della madre e andò a vivere in un istituto.
Iniziò un apprendistato come sarta, ma non lo portò a termine.
Tra i 17 e i 18 anni lavorò come barmaid in un club notturno.
In seguito, lavorò come cameriera. Ebbe raramente dei posti fissi
ma riuscì sempre a vivere del suo lavoro, in modo indipendente e senza chiedere
nulla a nessuno.
All'epoca dei fatti di cui all'atto di accusa, PC 1 allora __________enne,
lavorava da circa 6 mesi al bar da __________ e aveva da circa 10 anni una
relazione fissa con un giovane impiegato di commercio.
Si trattava di una relazione importante e serena:
"
ADR che __________. da una decina di anni ha una relazione
amorosa con __________. Questi quando sono avvenuti i fatti era assente a __________
per lavoro. Fra loro due le cose vanno bene, sono molto innamorati uno
dell'altro." (PS __________ 7.5.1997)
Questa relazione continua tuttora.
A conferma della solidità di tale relazione, va detto che __________
è stato accanto a PC 1 durante la maggior parte della sua audizione in aula.
In aula, PC 1 ha raccontato di avere, poi, dopo i fatti, iniziato
a lavorare presso l'Unione farmaceutica. Dopo alcuni anni, purtroppo, scoprì di
essere affetta da retinite pigmentosa, una malattia genetica che la porterà
alla cecità.
Da alcuni anni, avendo già forti difficoltà visive (in aula, il
verbale ha dovuto esserle letto) che le impediscono l'esercizio di qualsiasi
attività lavorativa, è al beneficio di una rendita di invalidità.
Riguardo l'esperienza con il patrigno, in aula PC 1 ha dichiarato
che questi, alcuni anni or sono, ha finalmente ha ammesso di avere fatto quel
che lei aveva denunciato. Con la madre, finalmente consapevole, le cose
andrebbero ora un po' meglio.
PC 1 non ha figli.
5.
Secondo le
dichiarazioni praticamente concordi delle persone sentite, PC 1 è una persona
semplice, tranquilla ed affidabile con l' unico difetto di essere troppo
ingenua e fiduciosa:
"
PC 1 non mi ha mai creato problemi di sorta se non che parlava
molto con i clienti. A mio avviso è una ragazza un po’ ingenua che dà troppa confidenza.
(…) __________ beve un birrino saltuariamente e cioè una volta la settimana
forse (…) Come ho già detto __________ per me è un po’ ingenua e distratta. È
sempre però venuta a lavorare e anche se fare la cameriera non è il suo
mestiere se l'è sempre cavata. Da quel poco che la conosco è una ragazza
credibile e affidabile (…). __________ non è mai stata vestita in modo
provocante. Jeans e pullover."
(PS __________ 7.5.1997)
"
Conosco PC 1 dal 1987. Siamo molto amiche anzi come sorelle. Fra
di noi vi è molta intimità. Ci confidiamo i nostri segreti.PC 1. è troppo
ingenua. Ha fiducia in tutto e di tutti. È troppo buona. È sempre disponibile
con gli altri. Trascura se stessa a favore degli altri. (…)
Lei ha sempre avuto problemi ma ha sempre reagito bene. (…)
PC 1 tendenzialmente cerca di nascondere tutto ciò che la fa
soffrire e più con altri generalmente sminuisce, sdrammatizza le situazioni.
Non ha mai raccontato bugie." (PS
__________ 7.5.1997)
"
PC 1 la reputo una persona credibile, allegra e onesta."
(PS __________ 22.5.1997)
"
PC 1 è una ragazza allegrissima e piena di vita. (…) Conosciamo PC1
come una ragazza tranquilla. Ci si trovava o a casa nostra o a casa sua a
prendere il caffè o a cena. Non ci ha mai disturbati in alcun modo. Secondo noi
è una ragazza affidabile. (…) Noi non l'abbiamo mai vista né ubriaca né
eventualmente sotto l'influsso di stupefacenti. (…) PC1 veste sempre in jeans e
maglietta o pullover. Mai l'abbiamo vista con abiti succinti o
provocanti."
(PS __________ e __________
8.5
)
"
Conosco PC 1 dal 1985. È una ragazza espansiva, facile al
dialogo. Per quanto la conosco io, è comunque una giovane serie, credibile e
attendibile. (…) ADR che io non ho mai visto PC 1 ubriaca."
(PS __________ 7.5.1997)
Sulla personalità di __________ si è, poi, espressa anche la dott.
__________, sua ginecologa:
La PC 1 è mia paziente dal 1989 e dai colloqui durante i
periodici controlli ho avuto l’impressione di una persona sincera e affidabile,
con un atteggiamento positivo verso la vita malgrado le sue passate
vicissitudini di carattere affettivo non di poco conto” (allegato 7 istanza
di risarcimento 6.2.2006 doc. TPC 13)
Il dott. PE 2, incaricato di effettuare una perizia di
attendibilità, così si è espresso sulla donna:
"
La peritanda è una donna d'intelligenza media, con un passato
difficile, che però è riuscita ad affrontare, costruendosi un carattere
relativamente adattabile e flessibile, capace di esprimere fiducia e di avere
relazioni intense e prolungate con gli altri. Nel contempo, appare aperta,
diretta, con una buona comunicatività, ed una buona capacità di ascolto nei
confronti degli altri.
Non si rileva dunque una patologia particolare nella peritanda.
Anche sul piano sociale ha dimostrato una sufficiente adattabilità e una duttilità
nelle scelte. Sa cambiare in fretta, sa accontentarsi, non resta con le mani in
mano." (perizia AI 24 pag. 7)
Inoltre, il PE 2 ha osservato che, al di là dell'agitazione
comprensibilmente presente alla rievocazione di quanto accaduto, la donna presenta
un pensiero che "scorre relativamente tranquillo" senza
contenuti abnormi, persecutori, deliranti né megalomaniaci e neppure senza idee
depressive o di disvalore personale.
Lo psichiatra, dopo avere concluso che la donna non presenta
nessuna malattia di tipo psichico, ha osservato che la stessa "è una
persona d'intelligenza media , senza una grande scolarità ma con un buon
dominio del linguaggio e bene integrata sul piano sociale" ed ha
continuato la sua osservazione rilevando che nella donna, perfettamente
cosciente della gravità delle accuse rivolte a __________, non ha riscontrato
una particolare suggestionabilità e che non ha individuato particolari
circostanze "che congiurino a renderla influenzabile".
Lo psichiatra, riguardo l'affidabilità generale della donna, ha
poi rilevato quanto segue:
"
anche i suoi organi di senso sono normali e lei medesima ha un
grado di intelligenza che le permette di valutare sia sé stessa e i propri
sentimenti, sia di esprimere una volontà sufficientemente illuminata, sia di
capire il senso delle circostanze in cui viene a trovarsi" (AI24 pag. 9)
6.
Come visto, nel
maggio 1997, PC 1 lavorava come cameriera nel bar da __________.
Pur cosciente della necessità di mantenere con i clienti un
rapporto di natura professionale, la donna - secondo quanto raccontato in aula
- aveva per ognuno di loro quelle piccole attenzioni che davano agli ospiti la
sensazione di essere bene accetti e la voglia di tornare.
Ai bambini offriva piccoli giocattoli o fogli e matite colorate
per disegnare. Accoglieva con piacere anche i clienti accompagnati da un cane
cui offriva sempre una ciotola con dell'acqua. A tutti, poi, nei limiti
consentiti da un locale con molti clienti, cercava di offrire attenzione e
cordialità.
Anche al PE 2 la donna aveva parlato di questo suo modo di
interpretare l'attività di cameriera:
"
da qualche mese come cameriera presso un esercizio pubblico di __________.
Si descrive come una persona volonterosa e piuttosto affabile con i clienti,
con cui cerca di allacciare discorso, in particolare, se lo chiedono e di
essere cortese" (AI24 pag. 3)
7.
AC 1 era un
frequentatore abituale del bar da __________ in cui andava praticamente ogni
giorno.
Con lui - così come, probabilmente, anche con altri avventori -
PC 1 aveva, col tempo, creato un buon rapporto che, se non era una
vera e propria amicizia, vi si avvicinava:
"
Prima avevamo un buonissimo rapporto. Credevo di avere trovato un
ottimo amico. Parlavamo di un sacco di cose."
(PC 1 6.5.1997)
"
AC1 mi stava bene come un buon amico, visto che in cinque mesi
avevamo parlato molto e di tanti argomenti" (PC
1.
27.5.1997)
Anche di questo rapporto la donna ha parlato al dott. PE 2:
"
durante il suo lavoro a __________ aveva conosciuto anche un
giovane cliente, un uomo forse di poche parole ma che con lei si sarebbe
aperto. Si tratta di AC 1 (..)…Avevano parlato del più e del meno, ma anche di
questioni personali, ossia dei problemi di un fratello più giovane di AC 1, di
lui stesso che aveva lavorato anche in posti dove era stata anche lei, di
un'amicizia di AC 1 finita male e così via.
Di solito, dice la peritanda, lei sa distinguere tra l'aspetto
privato e l'aspetto professionale. Sa che bisogna stare attenti ad allacciare
amicizie che travalicano il limite tra il professionale e il privato. Tuttavia,
in AC 1 aveva avuto l'impressione di avere trovato qualcuno con cui parlare, al
di là di alcune banalità che si raccontano in un ristorante
…omissis..
gli aveva detto che si sarebbe sposata presto. Ha saputo soltanto
in seguito, e dopo i fatti di cui sarà fatto riferimento, che anche lui
intendeva sposarsi ben presto.
Dice di avere avuto l'impressione di avere trovato una persona, un
amico, non però un amante: avevano scoperto di avere anche un qualche interesse
in comune, come il mountain bike ed avere avuto molti mestieri.
…omissis..
La peritanda ha l'impressione di avere abbassato la guardia nel
caso specifico proprio per una specie di simpatia che aveva diminuito la
distanza psicologica tra i due" (AI24 pag.
3.
e 4)
8.
Apparentemente,
anche AC 1 considerava la donna un'amica con cui aveva un buon rapporto:
"
Si, la conosco da quando ha iniziato a lavorare al ristorante da __________
a __________. D9: Ha mai avuto screzi con questa persona? R9: No, anzi andavamo
d'accordo; si rideva e scherzava normalmente."
(PS AC 1 4.5.1997 ore 1.20)
"
D: fra lei e la "PC 1 prima di quel sabato, vi erano dei
buoni rapporti di amicizia? Eravate in confidenza?
R: Si, effettivamente vi era un buon rapporto di amicizia. Si
parlava del più e del meno… cümé i fa tücch…" (PS AC 1 21.5.1997)
Tuttavia, quel buon rapporto non dava luogo a manifestazioni di
particolare familiarità fra i due.
Infatti, il gerente del bar ha dichiarato che PC 1 con il AC 1 si
comportava come con gli altri clienti:
"
Io non ho mai notato particolare intimità fra i due. PC 1 con AC
1.
si comportava come con gli altri clienti. Forse si è fatta accompagnare a
casa un'altra volta ma non ne sono sicuro."
(PS __________ 7.5.1997)
9.
Secondo quanto
raccontato da AC 1, già il sabato 26 aprile 1997, tuttavia, l'amicizia scivolò
in qualcosa di diverso poiché lui allungò le mani e la ragazza gradì.
In particolare, lui le toccò il seno e la ragazza lo lasciò fare
mostrandogli così che ci stava":
"
Devo dire che sabato scorso, 26 aprile 1997, presso il ristorante
da __________, durante il pomeriggio, in un momento in cui non vi erano altri
clienti, io le ho fatto delle avances. L'avevo fatta sedere sulle mie ginocchia
e mi ero lasciato andare a dei palpeggiamenti al seno. Lei ci stava. Ricordo
anche che c'eravamo messi d'accordo che sabato l'avrei portata fuori a cena.
Mai in altre occasioni l'avevo palpeggiata, baciata o altro." (PS AC 1 4.5.1997 ore 10.30)
La donna ha negato di avere permesso al AC 1 di metterle le mani
addosso:
"
D5: Il AC 1 afferma che durante quel giorno approfittando di un
momento in cui non vi erano altri clienti, l'ha palpeggiata al seno e che lei
ci stava. Cosa ha da dire in merito?
R5: Rigetto completamente questa affermazione. Io non mi sono mai
lasciata mettere le mani addosso AC 1" (PC
1.
4.5.1997 ore 17.00)
In aula, PC 1 ha precisato che, effettivamente, ma scherzosamente
(già il 4.5.1997 aveva parlato di "battute scherzose"), quel
sabato AC 1 la fece sedere sulle sue ginocchia.
Lei accettò, evidentemente prendendola come una delle tante
familiarità che usano fra amici o buoni conoscenti, soprattutto in ambienti
rilassati e non legati a rigide o precise regole di comportamento quali sono
gli esercizi pubblici per i clienti abituali.
Tuttavia, la donna ha precisato di essersi subito alzata ed
allontanata non appena AC 1 accennò a toccarle il seno.
Dunque, lei non accettò nessuna avance se non due gesti che, più
che delle avances, vanno considerati delle affettuosità, ritenuto, peraltro,
che i due non erano soli al bar:
"
una carezza al viso che lui mi ha fatto con il palmo di una mano
dicendomi che avevo un bel visino e una volta con l'indice della mano destra ha
seguito il profilo del mio volto dalla fronte fino alla punta del naso. Questi
due fatti sono avvenuti appunto in data 26.4.1997 ma non eravamo soli al bar.
Sul posto vi era pure la cliente __________, domiciliata a __________ che ha
assistito alla scena. Questa persona, quel sabato, è stata presente al bar
dalle ore 1100 fino alle ore 1630 ora in cui io terminavo il mio turno di
lavoro."
(PC 1 4.5.1997 ore 17.00)
10.
Il 3 maggio 1997 cadeva
di sabato.
Perciò, come sua abitudine AC 1, dopo avere accompagnato la
convivente a far spese a Ponte Tresa, si apprestava a passare la giornata nei
bar con gli amici.
Dapprima fece tappa in due o tre altri esercizi pubblici di cui
era pure frequentatore abituale.
Poi, verso le 14.30 arrivò da __________ dove PC 1 - approfittando
del fatto che non c'era nessun avventore - stava pulendo il terrazzo con la
canna dell'acqua.
Dopo avere servito una birra a AC 1, la donna riprese il suo
lavoro di pulizia.
Secondo il racconto della donna, mentre lei era affaccendata nel
lavoro di pulizia, AC 1 le si avvicinò e, da dietro, cominciò a baciarla sul
collo.
Lei lo allontanò dicendogli, in buona sostanza, che quelle
smancerie non le piacevano tanto più che lei avrebbe dovuto sposarsi presto.
AC 1 - sempre nella versione della donna - continuava ad essere
invadente e le chiedeva insistentemente di mostrargli il seno. Lei cedette
alle insistenze dell'uomo:
"
PC1 non si ricorda esattamente come, quando e perché, ma alla
richiesta di AC1 di vedere il seno PC1 si è voltata e stupidamente, dopo
avergli detto che in piscina avrebbe comunque visto tanti topless, ha allargato
il girocollo del body, in modo da accontentare per un attimo AC1" (memoriale 15.5.1997)
In aula, la donna ha precisato che AC1 prese a pretesto della sua
richiesta il tatuaggio che il body che lei indossava lasciava in parte
scoperto dicendosi interessato a vederlo per intero.
Lei, per accontentarlo, allargò la scollatura del body e gli
mostrò il tatuaggio e, con esso, il seno o la sua parte superiore.
Va, a questo proposito, rilevato che della richiesta di AC1 di
vedere il tatuaggio, la donna parlò ai medici del Civico che la visitarono la
sera del 3 maggio 1997. Di questo, infatti, si trova un'annotazione nella
cartella clinica (doc. TPC 6).
Dopo avere viso il tatuaggio - e/o il seno, vista la
localizzazione del tatuaggio e il fatto che il seno della donna è piuttosto
minuscolo - AC1 si tranquillizzò:
"
non ha più fatto una piega, e da lì innanzi non ha più dato
fastidio. Dopo sono arrivati altri clienti; AC1 era gentilissimo e non ha più
"rotto" (memoriale consegnato al PP
il 15.5.1997)
Diversa, già su questi particolari, la versione di AC1.
L'uomo non ha parlato di baci sul collo.
Secondo la sua versione, lui andò subito al sodo, senza inutili
preliminari più o meno romantici, palpeggiando il seno della donna che, in
sostanza, sempre secondo lui, gradì le sue attenzioni:
"
Lei, ci ha raccontato che già quando era presso il bar _______, ha palpeggiato la PC1 e lei ci stava.
A noi risulta il contrario. A me invece risulta che lei ci stava."
(PS AC1 4.5.1997 ore 1.20; cfr,
anche, 4.5.1997 ore 10.30)
"
Ribadisco che già nel pomeriggio, sullo spiazzo retrostante il
bar dove lei lavora, le avevo toccato a lungo i seni, con il suo consenso:
anzi, volendo toccarle i seni sotto gli abiti, era stata lei stessa a dirmi che
portava un body e che per riuscirvi dovevo infilare le mani passando
dall'apertura della camicetta."
(GIAR AC1 5.5.1997 ore 16.45)
"
Tra l'altro le avevo già toccato un seno nel giardino del
ristorante e lei si era lasciata fare. Mi ricordo che PC1 non ha detto
assolutamente nulla e si lasciava toccare. Non mi ha respinto e nemmeno si è
tirata indietro." (confronto 27.7.1999)
Tuttavia, va detto che su questa questione AC1 non è stato
costante.
In particolare, una prima volta disse che lui le toccò i seni
mentre erano in piedi.
Un'altra volta, invece, disse che il palpeggiamento avvenne mentre
i due erano seduti sugli scalini, intenti a bere una birra:
"
Abbiamo poi parlato del più e del meno e poi io mentre entrambi
eravamo in piedi, mi sono portato dietro di lei ed ho iniziato a palpeggiarle
il seno. Lei si è lasciata fare, ossia non ha opposto resistenza." (PS AC1 4.5.1997 ore 1.20)
"
Eravamo seduti sugli scalini della scala che porta in terrazza.
Dopo un po’ io ho iniziato a toccare i seni della PC1 Lei non ha detto niente.
Ho provato ad alzarle la maglietta ma lei mi ha detto che aveva il body per cui
le ho messo una mano dentro il body passando dalla scollatura della maglietta.
Lei si è lasciata fare. Poi sono arrivati un paio di clienti per cui ho
smesso.."
(PS AC1 5.5.1997 ore 15.50)
11.
Quel sabato la donna
avrebbe dovuto terminare il suo turno di lavoro alle 16.00.
Tuttavia, il gerente che doveva prendere il suo posto giunse nel
bar con una mezz'ora di ritardo.
La donna - che doveva ancora fare delle spese - telefonò al
macellaio per dirgli che sarebbe arrivata un po' più tardi.
AC1 - che era ancora lì - si offrì di accompagnarla con la
macchina (cfr. PC1 4.5.1997 ore 0,20, 15.5.1997, 27.5.1997, 27.5.1997).
AC1 non è stato sempre costante su questa circostanza.
Alcune volte ha dato la stessa versione della donna (4.5.1997, e
27.5
).
Un'altra volta, invece – e si era al 5.5.1997 - l'uomo ha
dichiarato che si accordò in merito con PC1 già sul terrazzo, mentre erano
soli:
"
Siccome quando eravamo solo noi due ci eravamo già accordati che
l'avrei accompagnata a casa dopo il turno mi sono fermato ad attenderla.
Difatti verso le ore 1630 la PC1 ha terminato il suo turno e con la mia vettura
siamo andati a Paradiso a fare la spesa."
(AC1 5.5.1997 ore 15.50)
12.
PC1 accettò il
passaggio (del resto, AC1 l'aveva già accompagnata altre volte fin sotto casa).
Durante il tragitto parlarono del più e del meno (PC1 4.5.1997).
AC1 l'accompagnò alla Migros di Paradiso.
Posteggiata la macchina, l'uomo raggiunse la donna all'interno del
negozio e l'aiutò a portare le borse della spesa.
Poi accompagnò la donna dal macellaio. PC1 comprò della carne. AC1
comprò un cartone di birra.
AC1 fu, in quelle ore, estremamente gentile:
"
PC1 in tale occasione non ha mai visto una persona così gentile
in vita sua come AC1." (VI PP PC1 15.5.1997)
13.
Dopo avere riposto gli
acquisti nell’autovettura, i due si avviarono verso il bar _______ dove
rimasero circa un'oretta chiacchierando fra loro e con un fratello del AC1 che,
di tanto in tanto, aiutava il gerente del citato esercizio pubblico.
AC1 bevve un paio di birre.
La donna soltanto un'acqua minerale.
Poi i due risalirono in macchina per rientrare.
AC1 parcheggiò la vettura sotto casa della donna.
Quest'ultima lo invitò a salire in casa per bere qualcosa, "come
si fa fra amici" (PC1 15.5.1997).
AC1 ha, in alcune sue dichiarazioni, dato la stessa versione
della donna sul momento in cui gli venne rivolto l'invito a salire in casa (AC1,
4.5
, 5.5.1997).
Tuttavia, il 27.5.1997, l'uomo ha dato su questa circostanza una
versione diversa:
"
Dal _______ io ho preso
della birra (Heineken), un cartone da sei. PC1 mi aveva già detto che mi
avrebbe invitato a casa sua a bere la birra ed è per questo che l'ho comprata.
(…) Poi, in macchina ci siamo diretti verso la casa della PC1. Lei, come mi
aveva già detto prima, mi ha fatto salire a bere la birra." (VI PP AC1 27.5.1997)
Durante l'istruttoria pre-dibattimentale, ci si è soffermati sulla
questione a sapere se la donna non fosse stata imprudente nell'invitare AC1 in
casa (PC1 6.5.1997, 27.7.1999).
Questa Presidente ritiene che quella non fosse la questione cui
gli inquirenti dovevano dare una risposta e che domande su quel tema - oltre ad
essere irrilevanti per l'inchiesta - non potevano che avere l'effetto di
inutilmente colpevolizzare la vittima (o, allora, la presunta vittima).
14.
Saliti
nell'appartamento, AC1 si sedette sul divano.
La donna gli offrì una birra che aveva nel frigo. Poi andò in
camera sua per cambiarsi i vestiti.
Si tolse la camicetta e, sopra il body e i pantaloni, indossò un
lungo cardigan di lana che le arrivava alle ginocchia. Tolte le scarpe, calzò
delle pantofole di peluche, a forma di animale, alte sulla caviglia.
Poi PC1 - che aveva in casa un pezzetto di hashish - offrì a AC1
"una canna".
Va a questo proposito, detto che, mentre AC1 parlò subito di
questa questione, all'inizio la donna negò sia di fare uso di stupefacenti sia
di avere offerto quella sera una canna a AC1 (PC1 4.5.1997 ore 17.00).
Tuttavia, pur sapendo che cosa ciò significasse, quello stesso
giorno la donna accettò di sottoporsi alla prova delle urine.
Il 14.5.1997, preso atto del risultato positivo dell'analisi delle
urine, la donna ammise di avere offerto la "canna" a AC1:
"
effettivamente la sera di quel sabato 3.5.1997, a casa mia, avevo
un piccolo quantitativo di hashish che ho offerto, sotto forma di spinello, al AC1
e con il quale abbiamo poi fatto qualche tirata assieme. Preciso che avevo in
casa questo pezzetto di hashish da molto tempo, penso almeno dal febbraio
scorso. Siccome parlando con il AC1 questi mi aveva confidato di avere un
trascorso di tossicodipendenza ecco che quella sera gli ho offerto un paio di
tiri di hashish. Lui pareva intendersi perché ha pure annusato il coltellino
con il quale avevo tagliato l'hashish dicendo che doveva essere di buona
qualità. Ho avuto paura di dire alla polizia che avevo consumato dell'hashish
perché nell'agosto del 1994 ero stata condannata al pagamento di una multa
perché trovata in possesso di grammi 1,3 di hashish e più che altro avevo paura
che la mia credibilità su quello che avevo subito poteva risentirne. Devo però
dire che il fatto di avere consumato hashish l'ho subito raccontato al mio
avvocato. Non intendevo assolutamente sottrarmi alle mie responsabilità ma ho
avuto paura."
Va, qui, per inciso, rilevato che la donna non era una
tossicodipendente.
Semplicemente, le capitava, a volte, quando qualcuno gliela
regalava o a qualche festa, di fumare un po’ di erba o di hashish.
Mai ha consumato droghe pesanti.
Va osservato, poi, a questo proposito, che l'analisi tossicologica
delle urine diede esito negativo per AC1.
14.1
AC1 chiede alla
donna di sedersi sul divano
Dopo avere fumato, i due continuarono a parlare.
Quindi, AC1 chiese alla donna - che era rimasta seduta, prima in
terra dall'altra parte del tavolino e, poi, su una seggiola - di sedersi
accanto a lui sul divano.
La donna obbedì:
"
Fra un discorso e l'altro AC1 ha chiesto a PC1 di sedersi accanto
a lui; PC1 si è seduta accanto a AC1 (che stava in mezzo), sull'angolo dove sta
la pianta (quindi vicino alla sedia poltrona). PC1, sedendosi sul divano, ha
preso un cuscino celeste con i puntini bianchi, che teneva sulle gambe, con
sopra le braccia". (VI PP PC1 15.5.1997)
14.2
AC1 comincia ad
allungare le mani
A quel punto - e da qui in poi si riferirà della versione della
donna poiché quella di AC1 è diversa e la vedremo in seguito - l'uomo cominciò
ad allungare le mani mettendosi a slacciare i lacci del body. La donna lo
respingeva ma lui continuava:
"
Ad un certo punto AC1 ha cominciato a allargare i laccetti
incrociati che sono sul davanti del body. PC1 ha reagito chiedendo gentilmente:
"Ma cosa fai? Lascia stare; non voglio assolutamente aprire" ma AC1
andava avanti. PC1 ha tentato di stringere i lacci diverse volte e lui li allargava."
(PC1 15.5.1997)
AC1, a quel punto, cominciò ad innervosirsi.
Mise una mano sotto il body, sul seno della donna che lo respinse:
"
Quando AC1 mi ha toccato il seno nell'appartamento, la mia
reazione è stata quella di togliere dalla scollatura del body la mano del AC1.
Mi ricordo di essermi tirata indietro e di essermi protetta con il cuscinetto.
Non ricordo esattamente quello che ho detto ma penso di aver detto "ma
cosa stai facendo" o qualche cosa del genere.." (confronto 27.7.1999)
14.3
PC1 percepisce la
crescente aggressività e il crescente nervosismo dell'uomo
La donna ha riferito di avere a questo momento cominciato a
percepire il crescente nervosismo dell'uomo che aumentava ad ogni suo rifiuto:
"
Preciso che AC1 era molto nervoso, come se percepisse che
qualche cosa non andava come voleva lui. Ho avuto l'impressione che si
arrabbiasse sempre di più di fronte ai miei rifiuti."
(CR 8.7.1999)
14.4
l'uomo afferra la
mano della donna e la mette sul suo membro
Poi l'uomo le prese con forza una mano e la posò sul suo membro
già in erezione:
"
Mi afferrava la mano sinistra e se la metteva sul suo membro, nel
frattempo si era già sbottonato i pantaloni e mi diceva … adesso mi hai fatto
eccitare e adesso paghi." (PS PC1
4.5.1997
ore 00.20)
"
Io mi sono accorta che lui era eccitato solo nel momento in cui
mi ha preso di forza la mia mano sinistra e l'ha appoggiata sul suo pene che
fuoriusciva già dai pantaloni che lui si era parzialmente slacciato." (PS PC1 6.5.1997)
"
Da questo momento (ndr: dal momento
in cui AC1 le mise una mano sul seno) al momento in cui AC1 ha preso la
mano di PC1 mettendogliela sul membro, PC1 non riesce a ricordare esattamente
cosa è successo. Ad un certo momento AC1 ha preso il braccio sinistro di PC1
facendole posare la mano sul membro (di AC1) che era in erezione, ancora nelle
mutande ma con i pantaloni aperti. AC1 ha detto: "Guarda cosa mi hai
fatto". PC1 ha subito ritirato la mano e si è alzata." (VI PP PC1 15.5.1997)
"
AC1 mi ha poi preso la mano e l'ha appoggiata sul suo membro in
erezione. Mi ricordo che aveva i pantaloni slacciati ma non abbassati e dopo
che ha preso la mia mano con forza e l'ha appoggiata sul suo membro,
quest'ultimo è uscito dai pantaloni."
(VI PP PC1 8.7.1999)
14.5
la donna cerca di
scappare
A questo punto, la donna cercò di scappare.
Si alzò dal divano.
L'uomo la raggiunse e la costrinse a risedersi sul divano mentre
lui si sedette sul tavolino:
"
AC1 si è pure alzato, girando attorno al tavolo, passando dalla
parte dello stereo, andando verso PC1 che stava sull'altro angolo verso la
finestra. In quel momento AC1 ha detto: "adess ta fet chel che vöri
mi". AC1 ha fatto sedere PC1 sul divano, dove stava seduta prima, mentre AC1
stava davanti a lei, seduto sul tavolo." (memoriale
15.5
; cfr. verb. dib. pag. 3).
14.6
l'uomo costringe la
donna a spogliarsi
A quel momento, AC1 costrinse la donna a spogliarsi.
La costrinse minacciandola, dicendole aggressivamente che se non
l'avesse fatto lei, avrebbe provveduto lui strappandole i vestiti.
Va precisato che PC1 ha detto che AC1 continuava a gridare e che
sembrava sempre più nervoso ed aggressivo con il passare dei minuti.
In relazione a questa questione - cioè all'aggressività di AC1 ed
all'effetto che essa aveva sulla donna - occorre precisare che PC1, pur essendo
piuttosto alta, è magrissima al punto da dare, a chi la guarda , la sensazione
di avere davanti uno scricciolo mentre l'uomo ha, con evidenza, la prestanza,
la solidità e la forza fisica tipica di tutti coloro che esercitano un lavoro
che richiede l'utilizzo quotidiano dei muscoli.
La sproporzione fra i due e la supremazia fisica dell'uomo sono
evidenti e non hanno da essere dimostrate. AC1, grazie alla sua supremazia
fisica, non ebbe difficoltà a piegare la donna ai suoi voleri:
"
Dal momento che lui ha iniziato a voler approfittare di me, mai,
mi ha lasciato. In qualche modo mi teneva vincolata a lui e mai mi ha dato la
possibilità di allontanarmi o di scappare."
(PC1 4.5.1997 ore 17.00)
Pertanto, non ha da essere ulteriormente dimostrata la paura che
le minacce o anche solo l'aggressività dell'uomo hanno incusso nella donna :
"
Ho già detto di avere pianto e di avere cominciato a piangere
quando lui ha chiesto che mi spogliassi e poi ho sempre pianto finché AC1 se ne
è andato." (PC1 27.5.1997)
"
vedevo i suoi occhi che erano spiritati. Lo stesso mi minacciava
verbalmente dicendomi che mi avrebbe picchiata"
(CR 4.5.1997 ore 00,20)
"
AC1 mi ha imposto di spogliarmi dicendomi che se non lo facevo io
mi avrebbe strappato i vestiti." (PC1 6.5.1997)
"
AC1 le ha ordinato di spogliarsi, con fare aggressivo, dicendo
che voleva vedere PC1 nuda. PC1 ha voluto alzarsi ma AC1 l'ha spinta giù,
dicendo: "Dai, tira via i vestiti che vöri vedet; se tai tirat mia via, al
fu mì." Ha inoltre aggiunto almeno tre volte "Se tal fet mia tai
strapi fö mì; io ti violento". AC1 le ha fatto capire che non sarebbe
uscita da lì finché non avesse fatto ciò che AC1 voleva." (memoriale CR 15.5.1997)
"
Io allora mi allontanai bruscamente e mi alzai dal divano. Lui mi
seguì. Mi accorgevo che lui diventava sempre più nervoso. Continuava a dire che
voleva vedermi nuda. Mi raggiunse. Con forza mi fece sedere sul divano.
Continuava a gridare, continuava a dirmi che voleva vedermi nuda e che dovevo
spogliarmi da sola altrimenti ci avrebbe pensato lui." (verb. dib. pag. 3)
Quindi, in questo clima di paura generato dall'atteggiamento e
dalle parole dell'uomo, PC1 fu costretta a togliersi i vestiti.
14.7
anche l'uomo si
spoglia
Pure AC1 si spogliò.
La donna ha sempre detto che, pur sforzandosi, non è mai riuscita
a ricordare quando e come l'uomo si tolse i vestiti:
"
Ad un certo punto l'ho visto nudo, senza neanche accorgermi del
modo in cui si era spogliato ….." (PC1
8.7
)
"
Quando con violenza è riuscito a farmi sdraiare sul divano e a
posizionarsi sopra di me lui era già nudo. Malgrado i miei sforzi non riesco a
ricordare quando e come si è spogliato" (PC1
6.5
)
14.8
la donna continua a
difendersi
Va detto, a questo proposito, che la donna ha vissuto tutti quei
momenti in stato di grande stress emotivo.
Aveva paura di AC1, piangeva e cercava con ogni mezzo di
dissuaderlo dal portare a termine i suoi propositi:
"
Nel frattempo io piangevo e tentavo di convincerlo a lasciarmi
andare era comunque tutto inutile, infatti dopo che mi ha costretto a togliere
i vestiti mi ha gettato sul divano e mi si è messo sopra."
(PS PC1 4.5.1997 ore 00.20)
PC1 ha ancora sempre precisato che lei ha tentato come poteva di
difendersi. L'ha fatto cercando di impietosire l'uomo, l'ha fatto urlando a sua
volta, piangendo e, poi, opponendo resistenza e picchiando:
"
da parte mia gli dicevo di lasciarmi andare che ero già passata
per un'esperienza simile e che non volevo ripeterla…."
(PC1 4.5.1997 ore 00.20)
"
...non urlare che ti metto uno straccio in bocca. Io tentavo di
difendermi come potevo scalciando e morsicando infatti sono riuscita a dargli
un morso sul braccio destro all'interno del muscolo .. lui intanto continuava a
minacciarmi dicendomi di non urlare che altrimenti mi avrebbe picchiato. Da
parte mia tentavo inutilmente di persuaderlo a lasciarmi andare ma non mi ha
dato ascolto…"
(PC1 4.5.1997 ore 00.20)
"
voglio precisare che io ho tentato in ogni modo, sin dall’inizio
delle avances di AC1, di resistergli. Da un lato, lo pregavo di lasciarmi
stare, spiegandogli di avere già avuto in passato esperienze brutte e
pregandolo di evitarmene altre. D’altro lato cercavo di sfuggirgli come potevo…”
(verb. dib. pag. 3 e 4)
14.9
"pompino"
e introduzione in vagina del collo della bottiglia
Così la donna si ritrovò seduta sul divano con l'uomo di fronte a
lei, seduto sul tavolino, con il membro eretto.
A questo punto, si inseriscono temporalmente due
"eventi" di cui, a partire da un certo punto, la donna non è più
riuscita a ricordare con precisione la successione temporale.
La donna - cioè - ha sempre detto che l'uomo le ordinò di
praticargli un "pompino" e le introdusse nella vagina il collo di una
bottiglia di birra.
Pur ricordando con precisione questi due "eventi", la
donna non ricorda più se prima l'uomo le chiese il pompino o se, invece, prima
le introdusse il collo della bottiglia:
"
Non ricordo più se per prima cosa AC1 ha cercato di penetrarmi
con il collo della bottiglietta di birra che aveva appena finito di bere oppure
se prima mi ha chiesto di praticargli un pompino."
(PC1 8.7.1999)
14.9.1
introduzione del
collo della bottiglia
Ciò detto, riguardo l'introduzione del collo della bottiglia, la
donna ha dichiarato quanto segue:
"
prima di fare ciò (ndr: prima di penetrarla) mi metteva nella
vagina la bottiglietta di birra che stava bevendo (bottiglietta andata in frantumi),
intanto che faceva ciò mi diceva di allargare le gambe che voleva vedere dentro
.. " (PC1 4.5.1997 ore 00.20)
"
Ad un certo momento, durante le fasi cruciali, lui mi diceva che
voleva vedere come "entrava il collo della bottiglia nella mia vagina. È
difatti riuscito a infilarmi il collo della bottiglia in vagina. Non ho sentito
dolore. Sono riuscita a togliere di mano la bottiglia. Era una bottiglia vuota
di Heineken." (PC1 6.5.1997)
"
ha preso la bottiglia di Heineken e ha detto "Voglio vedere
come entra". PC1 ha provato ad allontanare le mani di AC1 che però è stato
molto rapido ed è riuscito ad infilare il collo della bottiglia nella vagina
mentre PC1 tentava di allontanare AC1 e di andare indietro. PC1 ci è riuscita
quasi subito, giusto il tempo di sentire la bottiglia che stava
penetrando." (memoriale 15.5.1997)
"
Comunque è riuscito a penetrarmi con il collo della bottiglietta
anche se brevemente. Io cercavo di divincolarmi e di spingerlo via con le
mani" (PC1 8.7.1999)
"
A quel punto AC1 prese una bottiglia dal tavolino e mi disse che
voleva vedere come la bottiglia entrava nella mia vagina. Io cercavo
continuamente di difendermi, divincolandomi, pregandolo di smettere e di non
farmi del male. Ma niente serviva. Cercavo di impedirgli di mettere la
bottiglia nella vagina mettendo le mani davanti ma lui me le ha spostate ed è
riuscito ad infilarmi il collo della bottiglia. Ricordo di avere sentito il
freddo della bottiglia. Non ho sentito dolore."
(verb. dib. pag. 3)
14.9.1.1
sorte della bottiglia
Nel corso del suo primo interrogatorio, PC1 disse che la bottiglia
era andata in frantumi:
"
prima di fare ciò mi metteva nella vagina la bottiglietta di
birra che stava bevendo (bottiglietta andata in frantumi)" (PC1 4.5.1997)
Durante il secondo interrogatorio, avvenuto poche ore dopo il
primo, cioè alle 17.00 del 4.5.1997, non si abbordò il tema del destino della
bottiglia.
Nel terzo interrogatorio, avvenuto il 6.5.1997, la donna ha
spontaneamente dichiarato che, in realtà, la bottiglietta non si ruppe:
"
Non è vero che la bottiglia è poi andata in frantumi. Dopo la
violenza io ho ripulito e rimesso tutto a posto e la bottiglia l'avevo messa in
una borsa che ho in terrazza; borsa dentro la quale vi erano già altre
bottiglie di Heineken vuote per cui non riuscivo più a scegliere qual era che
aveva usata per cui ho dichiarato che era andata in frantumi." (PC1 6.5.1997)
La donna non ha saputo spiegare il motivo della sua prima
dichiarazione non conforme al vero se non con lo stato di profonda agitazione
in cui versava la notte del primo interrogatorio:
"
Non so per quale motivo ho raccontato che la bottiglia si era
frantumata mentre che poi così non era. Io non ho valutato che la bottiglia
poteva servire quale prova. Io quella sera non capivo più nulla. Non avevo
nessuna intenzione di raccontare bugie."
(PC1 6.5.1997)
"
Per quanto concerne la bottiglietta di birra ho già chiarito sul
mio verbale del 6.5.1997 che la stessa non si era frantumata e ho già spiegato
che la sera del primo interrogatorio, subito dopo la violenza, ero sotto choc e
parlavo a raffica. Ho ripulito tutto e la bottiglia di birra l'ho riposta nella
borsa sul terrazzo che già ne conteneva altre vuote per cui non ero più in
grado di mostrare qual era, essendo tutte uguali. Ho pulito tutto, me compresa,
nell'intento di cancellare quello che era avvenuto non per ingannare qualcuno
bensì nell'intento psicologico di convincermi che non era avvenuto; per sopravvivere
appunto a livello psicologico." (PC1
14.5
)
"
Sempre a domanda dell'avv. DF 1 rispondo che la sera stessa della
violenza ho messo la bottiglietta di Heineken che AC1 aveva usato per
penetrarmi, sopra le bottiglie nel sacco dei vetri fuori sul balcone. Non so
perché ho detto alla polizia che la bottiglia si era rotta. La polizia non mi
ha mai chiesto dove erano i cocci. Io non ho cercato la bottiglia in seguito.
Mi ricordo che quando la polizia è venuta a vedere il mio appartamento e a fare
le fotografie (la verbalizzante rileva che ciò è avvenuto in data 6.5.1997), io
ho mostrato alla polizia il sacco che conteneva la bottiglia di cui ho detto.
Non mi risulta che abbiano portato via il sacco." (PC1 8.7.1999)
14.9.2
pompino
Riguardo il richiesto "pompino", PC1 ha dichiarato
quanto segue:
"
mi obbligava a fargli un pompino, prima voleva mettermelo dietro
però cambiava idea e gli facevo un pompino, mi teneva per la testa e mi diceva
di andare più a fondo da parte mi gli dicevo di lasciarmi andare che ero già
passata per un'esperienza simile e che non volevo ripeterla … visto che non era
rimasto soddisfatto del pompino …" (PC1
4.5.1997
ore 00,20)
"
D1: Lei conferma il fatto che l'AC1 l'ha obbligata anche ad un
coito orale?
R1: si. Lui mi ha obbligato dicendomi "adesso mi fai un
pompino con l'ingoio". Ad un certo momento io ho ceduto alle sua richiesta
anche per il fatto che lui disse che se gli facevo un pompino lui mi avrebbe
lasciato stare. Quando ho assecondato la sua richiesta è stato appunto per
cercare di limitare la violenza sulla mia persona."
(PS PC1 4.5.1997 ore 17.00)
"
… lui mi ha detto di fargli un pompino con ingoio e allora io
ricordo di avergli detto che piuttosto gli faceva una sega. Lui ha detto: …
voglio un pompino con ingoio … Allora prendendomi la testa e facendo pressione
sulla testa mi costringeva a prenderglielo in bocca. Io gli dicevo che non
volevo. Piangevo. Sono riuscita a tirarmi indietro"
(PC1 6.5.1997)
"
AC1 l'ha trattenuta con gambe e braccia e subito dopo ha preteso
un "pompino con l'ingoio". …omissis … PC1, terrorizzata e tesissima,
si è portata col capo verso il pene tentando di assecondare AC1, il quale ha
preso la testa di PC1 e l'ha spinta in basso; a quel momento PC1 si è rifiutata
di continuare."
(memoriale 15.5.1997)
"
Confermo anche che AC1 ha preteso un coito orale (pompino) ciò
che io ho rifiutato. Ho cominciato a spaventarmi ed a capire che non riuscivo
più a bloccare AC1 dopo il fatto della bottiglia e la richiesta del coito
orale. Mi viene in mente ora con precisione che per prima cosa AC1 mi ha
chiesto di praticargli un pompino ed io mi sono rifiutata ..omissis… ADR
ribadisco che non ho praticato il coito orale a AC1, o almeno non ricordo di
averlo fatto; ricordo solo che AC1 cercava di mettere il suo pene nella mia
bocca. Domanda dell'avv. DF 1: le faccio notare che nel suo verbale 4.5.1997
lei ha affermato di avere assecondato le richieste di AC1 mirate ad ottenere un
coito orale. Si può dire che quello che ha affermato in quel verbale non è
vero? Rispondo che non sono in grado di rispondere alla domanda che mi è stata
posta." (PC1 8.7.1999)
"
Lui si sedette davanti a me sul tavolino con il membro eretto
fuori dai pantaloni. Mi disse che dovevo fargli un pompino con l'ingoio. Io
resistevo. Gli dissi che, piuttosto, gli avrei fatto una sega ma lui insisteva.
Io avevo paura. Lui con la mano spinse la mia testa verso il suo membro. Io,
incapace di resistere, lo presi in bocca. Ma AC1 spinse talmente che il suo
membro penetrò fino in fondo nella mia bocca ed io mi sentii soffocare. Così mi
ritrassi con forza."
(verb. dib. pag. 3)
14.10
AC1 tenta di
penetrare analmente la donna
Sempre più nervoso ed aggressivo, AC1, non avendo trovato sin lì
sfogo ai suoi istinti, fece girare con violenza la donna che si trovò così
inginocchiata contro il divano e cercò di penetrarla analmente. Non ci riuscì
perché la donna fece resistenza stringendo i muscoli del sedere e delle gambe:
"
prima voleva mettermelo dietro però cambiava idea …"
(PC1 4.5.1997 ore 00,20)
"
Allora prendendomi la testa e facendo pressione sulla testa mi
costringeva a prenderglielo in bocca. Io gli dicevo che non volevo. Piangevo.
Sono riuscita a tirarmi indietro e allora lui mi ha detto: .. allora prendo un
altro buco … Vi è stata della colluttazione..."
(PC1 6.5.1997)
"
Allora AC1 s'è infuriato ancora di più; ha fatto girare PC1 sulle
ginocchia e in "posizione pecorina" come diceva AC1. AC1 non riusciva
a penetrare PC1 e alla fine l'ha rimessa sulla schiena" (memoriale 15.5.1997)
"
AC1 è venuto verso di me e mi ha girato bocconi sul divano
cercando di penetrarmi "alla pecorina". (PC1
8.7
)
" Non soddisfatto, con
violenza, AC1 mi ha fatto girare e mettere sulle ginocchia davanti al divano ed
ha tentato di introdurre il suo membro nel mio ano. Ricordo che spingeva. Io,
stringendo le gambe e le natiche, sono riuscita ad impedirgli di penetrarmi.
Lui era sempre più arrabbiato." (verb.
dib. pag. 3)
14.11
la
donna cerca di difendersi come può
Durante tutti quei momenti, la donna - sempre stando al suo racconto
- ha sempre cercato di difendersi come poteva. Cercava di sfuggirgli. Cercava
di colpirlo. Ma soprattutto - come è tipico di tutti coloro che si sentono
deboli e indifesi di fronte ad un avversario più forte e crudele - cercava di
muovere l'uomo a compassione.
Purtroppo inutilmente:
"
da parte mia gli dicevo di lasciarmi andare che ero già passata
per un'esperienza simile e che non volevo ripeterla."
(PC1 4.5.1997 ore 00.20)
"
allora prendo un altro buco … Vi è stata della colluttazione. Ho
tentato di scappare ma lui mi teneva ferma." (PC1
6.5
)
"
Da qui avanti PC1 ha ripetuto a AC1 tantissime volte che il
patrigno di PC1 l'aveva violentata 15 anni prima, implorando AC1 di lasciarla
in pace, che non voleva più soffrire. PC1 ha tentato di far ragionare AC1,
scusandosi se per caso l'avesse provocato; PC1 tremava come una foglia. AC1 ha
risposto che se PC1 non faceva quello che lui voleva, l'avrebbe violentata. PC1
ha tentato di fuggire. AC1 l'ha trattenuta con gambe e braccia …" (memoriale 15.5.1997)
"
È anche vero che ho detto a AC1 che ero stata violentata 15 anni
prima dal mio patrigno. So di averglielo ripetuto diverse volte. Piangevo tanto
forte e gli chiedevo di lasciarmi stare…omissis... AC1 ha visto che io
piangevo, ha sentito che già ero stata violentata 15 anni prima, ha sentito che
io gli dicevo di lasciarmi stare, ma non ha avuto alcuna reazione ed è andato
avanti, Più io lo respingevo più lui andava avanti."
(PC1 8.7.1999)
14.12
la donna afferra la
cornetta del telefono
Non riuscendo nell'intento di penetrarla analmente, AC1 buttò la
donna sul divano.
Durante quei momenti concitati, la donna riuscì ad afferrare la
cornetta del telefono. Disse all'uomo che avrebbe avvertito la polizia. Ma
l'uomo riuscì a far cadere il telefono a terra:
"
Dopo questo fatto, ad un dato momento mi sono ritrovata sulla
sinistra del divano, in una posizione vicino al telefono che si trova su un
tavolino. Lui era sotto e mi teneva per le spalle attirandomi a sé. Da parte
mia sono riuscita ad afferrare la cornetta del telefono e l'ho minacciato di
telefonare alla polizia se non mi avesse lasciato. Per tutta risposta lui
allungando la mano ha dato una spinta al telefono che è caduto a terra. Assieme
al telefono mi è scivolata di mano anche la cornetta." (PC1 4.5.1997 ore 17.00)
"
PC1 ha tentato di prendere il telefono ma non è riuscita né a
fare il numero né a portare la cornetta all'orecchio; AC1 ha strappato di mano
la cornetta ma poi PC1 non si ricorda più cos'è successo col telefono." (memoriale 15.5.1997)
"
Devo ancora dire che durante la violenza io ho preso la cornetta
del telefono e ho digitato un numero che ora non ricordo. AC1, se ben ricordo,
o mi ha strappato la cornetta dalle mani oppure ha dato un colpo al telefono
che comunque ricordo è finito per terra."
(PC1 8.7.1999)
"
Per essere precisa il tavolino è molto vicino al divano e tra
tavolino e divano c'è una pianta. Sono sicura di avere preso in mano la
cornetta perché volevo chiamare la polizia ma AC1 mi ha dato un colpo e tutto
il telefono è caduto a terra" (confronto AC1/
PC1 27.7.1999)
"
ADR sono sicura che quando ho preso il telefono era mia
intenzione chiamare la polizia, però non ricordo con esattezza che numero ho
digitato. Mi si fa notare che nel corso dell'ultimo verbale a pag. 5 ho
affermato di non ricordare quale numero avessi digitato senza indicare che era
mia intenzione chiamare la polizia. Rispondo che era ovvio che volevo chiamare
la polizia e non certo mia madre o l'ambulanza." (confronto AC1/PC1 27.7.1999)
14.13
AC1 riesce a
penetrare la donna
Come si diceva, la donna si ritrovò stesa supina sul divano.
L'uomo le si mise sopra cercando di penetrarla vaginalmente.
La donna cercò di opporre resistenza.
Lo fece picchiandolo come poteva, mordendogli un braccio,
divincolandosi, tenendo chiuse le gambe e mettendo le mani a protezione delle
parti intime.
Ma fu tutto inutile:
"
mi ha gettato sul divano e mi si è messo sopra. Mi ha costretto a
sdraiarmi e lui mi si metteva sopra. Da parte mia sono riuscita tre volte a
chiudere le gambe ed a colpirlo al ventre, però lui con una mano mi teneva le
braccia ferme e con l'altra mi allargava le gambe. Eccitato mi ripeteva …
adesso fai quello che ti dico io … altrimenti ti violento … se non riesco
davanti … facciamo dietro …omissis…
Io tentavo di difendermi come potevo scalciando e morsicando
infatti sono riuscita a dargli un morso sul braccio destro all'interno del
muscolo .. lui intanto continuava a minacciarmi dicendomi di non urlare che
altrimenti mi avrebbe picchiato. Da parte mia tentavo inutilmente di persuaderlo
a lasciarmi andare ma non mi ha dato ascolto e mi penetrava." (PC1 4.5.1997 ore 00.20)
"
Che io rammenti gli ho dato una morsicata sul braccio destro,
dovrebbe avere delle escoriazioni lasciate dal mio orologio."
(PC1 4.5.1997 ore 00.20)
"
mi sono dimenticata di parlare è del fatto che l'AC1 mentre stava
coricandosi sopra di me con l'intenzione di penetrarmi, visto i miei strilli e
le mie richieste di aiuto mi ha anche minacciato di legarmi se non lo lasciavo
fare. Questa cosa me l'ha ripetuta almeno tre volte." (PC1 4.5.1997 ore 17.00)
"
Sono riuscita a chiudere le gambe alcune volte ma lui con le sue
mani riusciva ad aprirmele. Mi teneva ferme le mie braccia sopra la testa e con
l'altra tentava di allargarmi le gambe. Io sono riuscita qualche volta a
ripararmi i genitali con le mani e lui mi ha ripetutamente detto: … togli le
mani altrimenti te lo metto dietro … …omissis… Poi non ne potevo più. Ho
sentito che mi penetrava…omissis…. Confermo il fatto che durante la mia difesa
ho morsicato il braccio dell'AC1, quello destro. Ho tentato in ogni modo di
farlo desistere. Piangevo, lo imploravo l'ho morsicato, ma a nulla sono valsi i
miei sforzi." (PS PC1 6.5.1997)
"
alla fine l'ha rimessa sulla schiena; PC1 continuava a tenere le
mani incrociate sulla vagina, lasciando un ginocchio alzato e pregando AC1 di
non farlo. Mentre CL piangeva a dirotto, AC1 ha detto: "Via chi man, via
chi man se nò a vu da dré, a dopri ul böcc da dré". Per la disperazione, PC1
a diverse riprese si è offerta di masturbare AC1, che invece non voleva
assolutamente." (PC1 15.5.1997)
"
Voglio precisare che io piangevo e mi difendevo. Mi ricordo
perfettamente di avere ad un certo punto morsicato il braccio di AC1. Non
ricordo quale braccio però mi ricordo che l'ho morsicato quando lui era sopra
di me, dopo che mi aveva girato sulla schiena poiché non era riuscito a
penetrarmi alla "pecorina". Voglio precisare che continuavo a
divincolarmi e che non ero passiva stesa sul divano. Mi ricordo anche che io
continuavo a proteggermi la vagina con le mani incrociate e AC1 mi ha detto che
se non fosse riuscito a penetrarmi davanti avrebbe tentato di farlo dietro.
…omissis… Piangevo tanto forte e gli chiedevo di lasciarmi stare….omissis…
ma non ha avuto alcuna reazione ed è andato avanti, Più io lo
respingevo più lui andava avanti." (PC1
8.7
)
"
Violentemente mi ha fatto girare e mi ha buttato sul divano. Mi
ha afferrato le braccia per i polsi tenendomele ferme con una mano appoggiate
sulla mia spalla. Con l'altra cercava di aprire le gambe che io tenevo strette
per impedirgli di penetrarmi. Voglio precisare che io ho tentato in ogni modo,
sin dall'inizio delle avances di AC1, di resistergli. Da un lato, lo pregavo di
lasciarmi stare, spiegandogli di avere già avuto in passato esperienze brutte e
pregandolo di evitarmene altre. D'altro lato, cercavo di sfuggirgli o di
difendermi come potevo, stringendo i muscoli, usando le mani come scudo. In
questo tentativo di difesa io ho morso il braccio destro di AC1. Non ricordo
l'intensità del morso. Certamente non si trattava di un morso gentile ma non
ricordo a che profondità sono andata. AC1 però non demordeva. Io cercavo di
impedirgli di penetrami tenendo chiuse le gambe ed alzando le ginocchia."
(verb. dib. pag. 3 e 4)
14.14
AC1 riesce nel suo
intento
Alla fine, esausta e rassegnata poiché convinta dell'inutilità di
ogni resistenza, PC1 ha cessato di difendersi.
Così, AC1 è infine riuscito a penetrarla:
"
tentavo inutilmente di persuaderlo a lasciarmi andare ma non mi
ha dato ascolto e mi penetrava…omissis… mi afferrava nuovamente e mi penetrava
e "veniva" in me e sul cuscino del divano"
(PC1 4.5.1997 ore 00,20)
"
Ho tentato di scappare ma lui mi teneva ferma. Poi non ne potevo
più. Ho sentito che mi penetrava e non ho più opposto resistenza perché esausta.
Poco dopo lui è "venuto". Mi sono accorta perché ho sentito umidità
all'interno delle cosce." (PS PC1
6.5
)
"
Alla fine, PC1, impaurita e rassegnata, ha tolto le mani e AC1
l'ha penetrata. Dal momento della penetrazione PC1 ha avuto male. Non è in
grado di dire quanto tempo sia passato fino all'eiaculazione. Appena AC1 ha
avuto l'eiaculazione, AC1 s'è ritirato; PC1 s'è sentita bagnata fra le gambe
(…)."
(PC1 15.5.1997)
"
Confermo dunque che in data 3.5.1997 tra le ore 18.30 e le 19.30,
nel mio appartamento di … sul divano in salotto, che riconosco essere quello
fotografato e contenuto nella documentazione fotografica doc. 32, sono stata
costretta a subire un rapporto sessuale completo da parte di AC1. Confermo che
io non volevo avere un rapporto sessuale con AC1." (PC1 8.7.1999)
"
Più io lo respingevo più lui andava avanti. Come detto ad un
certo punto l'ho lasciato fare e AC1 mi ha penetrato ed ha raggiunto subito
l'orgasmo. Non so dire quanto tempo sia passato dal momento della penetrazione
ma sono sicura che è stata una cosa veloce e non di passione. Mentre mi
penetrava io ero ferma e lui era sopra di me. Non ricordo dove teneva le
braccia. Mi ricordo però che non ho ricevuto alcuna affettuosità da lui dopo la
penetrazione, non mi ha baciato e non mi ha abbracciato." (PC1 8.7.1999)
" A quel punto io ero
sopraffatta. Ero stremata dai miei tentativi di resistenza e dal gran piangere
che avevo fatto. Non vedevo più possibilità di resistere e così l'ho lasciato
fare." (verb. dib. pag. 4)
15.
la donna, subito dopo il rapporto sessuale, corre in bagno
Non appena l'uomo raggiunse l'orgasmo e la lasciò libera, PC1
corse in bagno a lavarsi.
Si mise sotto la doccia e si lavò a lungo le parti intime.
Si lavò per ben 7 volte:
"
da parte mia mi recavo a farmi una doccia."
(PC1 4.5.1997 ore 00.20)
"
ed è subito andata a fare una doccia (dal ventre in giù)."
(PC1 15.5.1997)
"
Dopo aver raggiunto l'orgasmo, AC1 si è ritirato subito ed io ho
avuto la reazione immediata di alzarmi e di andare in bagno a lavarmi. So che
borbottavo qualche cosa ed ero molto arrabbiata, Mi ricordo che ho chiuso la
porta del bagno non a chiave e ho fatto la doccia. Per essere precisi mi sono
lavata con il sapone sette volte durante la medesima doccia. Mi sentivo sporca
e volevo pulirmi il più velocemente possibile." (PC1 8.7.1999)
16.
AC1 lascia
l'appartamento della donna
Quando la donna tornò nel salotto, vi trovò AC1 che si era ormai
rivestito.
Ancora piangendo, gli disse di andarsene.
Secondo i ricordi della donna, andandosene lui le disse qualcosa
del tipo "mi dispiace, sono un verme":
"
Quando sono ritornata nel salotto AC1 era già vestito. Io
indossavo l'asciugamano stretto intorno al corpo con sopra l'accappatoio. La
cosa che mi preoccupava di più era che AC1 si trovava in salotto e per questo
motivo sono andata a vedere se era ancora lì. Come detto lui era già vestito,
io piangevo ancora e gli ho detto di andarsene. Io ero molto arrabbiata e
ferita. Se non erro lui mi ha detto qualche cosa del tipo "mi
dispiace", "sono un verme" e poi se ne è andato." (VI PP PC1 8.7.1999)
"
Quando PC1 è tornata dalla doccia con asciugamano e accappatoio e
continuava a piangere e a tremare, AC1 le ha detto: "Mi sento un
verme". AC1 era già mezzo vestito e poi se ne è subito andato, prendendo
le chiavi dell'auto e gli occhiali da sole che erano entrambi sul tavolo. PC1,
piangendo e tremando gli ha detto di andarsene. Erano le 19.30/19.40." (PC1 15.5.1997)
In tutto, AC1 rimase nell'appartamento della donna circa 1 ora e
mezza.
La violenza - nei ricordi della donna - è durata circa un'ora:
"
A casa mia AC1 ci è rimasto da poco dopo le 1800 fino alle
1930/1940. Da quando AC1 aveva chiaramente manifestato l'idea di fare l'amore
con me, a quando se ne è andato, è passata circa un'ora. Anche se non so essere
più precisa, visto che l'orologio in quei frangenti non l'ho mai guardato, se
non alla fine quando è partito." (PC1
27.5
)
17.
partito AC1, la
donna pulisce il divano
Non appena AC1 lasciò il suo appartamento, PC1, contrariamente
alle sue abitudini, chiuse a chiave la porta dell'appartamento:
"
Preciso che, dopo che AC1 lasciò il mio appartamento, io chiusi
la porta d'entrata a chiave. Durate tutta la permanenza di AC1 nel mio
appartamento, la porta era invece rimasta aperta. Preciso che non era mia
abitudine chiudere sempre la porta a chiave, soprattutto considerato che il
portone d'entrata era sempre chiuso a chiave giorno e notte. Preciso che il mio
compagno aveva la chiave del portone di entrata e della porta del mio
appartamento."
(verb. dib. pag. 4; cfr.
deposizione Pino Toscano).
Poi si mise freneticamente a lavare il divano per cancellare ogni
traccia dell'avvenuta violenza:
"
Presso il mio domicilio ho già provveduto a ripulire il tutto. La
macchia di sperma sul divano c'è ancora." (PC1
4.5.1997
ore 00.20)
"
Nel frattempo [n.d.r.: prima che
bussasse alla porta l'amico …] PC1 aveva già "ripulito" il
divano con il "Tapino" (una schiuma per il tappeto; la bombola spray
è rimasta sul tavolo fino a martedì), cioè aveva "spraiato" dove
c'era dello sperma, rimuovendolo con uno straccio." (PC1 15.5.1997)
"
Io avevo [n.d.r.: al momento in
cui arrivò a casa sua l'amico …] già pulito la macchia di sperma sul
divano e stavo mettendo sotto sopra il divano per pulire ulteriormente." (PC1 8.7.1999)
"
... quando se ne è andato AC1, io ho preso la schiuma per pulire
il cuscino." (PC1 8.7.1999)
"
confermo che sono stata io a ribaltare i cuscini del divano, dopo
che AC1 se ne era andato, per pulire. Quando sono arrivati i miei amici il
divano era in disordine perché così lo avevo messo io allo scopo di
pulire." (confronto AC1/ PC1 27.7.1999)
18.
Poco dopo, __________ -
un amico di __________, il dirimpettaio di PC1, che non era in casa quella sera
- suonò alla porta. Lei lo fece entrare. Lui la vide agitata gliene chiese
ragione. Lei, piangendo, gli raccontò di essere stata violentata:
"
Sabato 3.5.1997, al termine del lavoro, verso le ore 1945, sono
andato a rendere visita al __________. Non l'ho trovato in casa e quindi,
nell'attesa, ho suonato il campanello della porta di PC1 per scambiare qualche
chiacchiera. La porta era chiusa ed è stata PC1 stessa ad aprirmi. Ricordo che
era completamente vestita e indossava un maglione. Mi sembrava un po’ agitata.
Nel locale salotto ho notato che vi era un po’ di disordine e soprattutto ho
visto che i cuscini che compongono il divano erano spostati, erano fuori dalla
loro base abituale. Poco dopo PC1 piangendo, mi raccontava di avere subito una
violenza carnale ad opera di una persona che conosceva e che l'aveva aiutata a
portare in casa la spesa. Da parte mia le chiedevo se aveva avvisato la polizia
e la ragazza mi ha risposto negativamente. Io l'ho invitata a chiamare in
polizia e quindi siccome ero di fretta, l'ho salutata e me ne sono
andato."
(__________, 22.5.1997)
19.
arrivano i vicini
di casa
Partito il __________, PC1 chiamò, sempre piangendo, i vicini di
casa che, nel frattempo, erano rientrati e che la donna aveva visto sul
balcone.
I due accorsero e trovarono la vicina in uno stato di profonda
angoscia e disperazione.
_______, in aula, ha detto, non soltanto di non avere mai
visto PC1 in quello stato, ma di non avere mai visto nessun altro in un simile
stato:
"
Abitiamo all'indirizzo indicato (n.d.r.:
in via _______) dal luglio 1996. Occupiamo un appartamento sito al primo
piano, proprio di fianco a quello di PC1 che abbiamo conosciuto appunto durante
questi mesi. Sabato sera siano rincasati verso le ore 19.30/19.45. Eravamo
fuori sul balcone quando dal suo balcone PC1 ci ha chiamati. Ci disse di andare
a casa sua perché non stava bene e che voleva parlarci. Siamo andati da lei.
L'abbiamo trovata molto sconvolta, piangeva, tremava e continuava a parlare.
Non l'avevamo mia vista in quelle condizioni. PC1 è una ragazza allegrissima e
piena di vita"
…omissis…
Per tutto il tempo che siamo rimasti con lei PC1 tremava tanto da
non riuscire a tenere in mano niente "
(_______ e _______8.5.1997)
"
Confermo quanto dichiarato l'8 maggio 1997 (il verbale mi è stato
riletto). Preciso che PC1 ci chiamò dal balcone piangendo. Quando sono arrivata
nel suo appartamento ho trovato PC1 in uno stato pietoso. Non connetteva più.
Parlava, parlava confusamente al punto che si faticava a capire quello che
diceva. Insomma la PC1 era sconvolta. Prima di quella sera non avevo mai visto PC1
in quello stato. Devo dire che non ho mai visto nessuno in quello stato. Diceva
frasi senza senso. Continuava a muoversi, ad alzarsi, sedersi, rialzarsi e
camminare. Ricordo che tremava tutta. Anche la sua voce era tremula."
(verb. dib. pag. 6)
I due vicini notarono che il divano era tutto sottosopra e che il
telefono era per terra:
"
Abbiamo visto che il divano in salotto era completamente
ribaltato. Tutto quello che c'era sul tavolino era per terra sparso. Il
telefono era pure per terra." (PS _______ e
_______8.5.1997)
"
Ricordo che nel salotto c'erano cuscini da tutte le parti. Anche
quello che di solito era sul tavolino era sparso per terra. Ricordo che anche
il telefono era per terra." (verb. dib.
pag. 6)
PC1, sempre piangendo e sempre talmente agitata da essere
comprensibile solo a fatica (cfr. deposizione _______ in aula), raccontò
ai due vicini cos'era successo.
Parlò della violenza subita e anche delle docce fatte:
"
Piangendo PC1 ci diceva che era stata violentata. Abbiamo chiesto
da chi e altre domande che il caso comportava. PC1 ci diceva che era successo
lì a in casa poco prima e che l'autore era un tipo che conosceva. Ci sembra che
abbia detto che si chiama AC1. PC1 si era già fatta più docce." (_______e _______ 8.5.1997)
Loro le consigliarono di avvertire la polizia.
Lei non voleva: aveva paura di non essere creduta e, in più, si
colpevolizzava poiché era stata lei ad invitarlo a salire nell'appartamento:
"
Le abbiamo detto di chiamare la polizia ma lei non voleva. Aveva
paura di non essere creduta e anche del suo violentatore. …omissis…Si
colpevolizzava e continuava a ripetere che l'aveva invitato lei a casa per bere
qualcosa."
(_______ e _______8.5.1997)
Così i due vicini, non riuscendo a convincere la donna, le
consigliarono di chiamare la sua più cara amica. Poi rimasero con lei sino a
che PC1 venne accompagnata in ospedale ed assistettero agli sforzi che la nuova
arrivata dovette fare per convincere PC1 a denunciare il fatto:
"
Le abbiamo consigliato di chiamare la sua più cara amica e
difatti l'ha chiamata e questa l'ha raggiunta con il suo tipo. Noi non
conosciamo questa coppia. Questa amica ha un parente in polizia e dopo non
pochi sforzi è riuscita a convincere PC1 a lasciarla telefonare al parente
poliziotto. Siamo rimasti in casa di PC1 fino al momento in cui l'altra coppia
l'ha accompagnata in Ospedale."
(_______ e _______8.5.1997)
20.
arrivo dell'amica
con il suo fidanzato
Anche _______- la migliore amica di PC1 - trovò la donna
estremamente sconvolta, in uno stato mai visto prima:
"
Appena entrati in casa (prima le avevo suonato il campanello)
davanti vi era _______. PC1 piangendo si è buttata fra le braccia di _______ e
poi fra le mie. Era sconvolta. Non l'avevo mai vista in quelle condizioni. Lei
ha sempre avuto problemi ma ha sempre reagito bene. Quella sera tremava
…." (_______7.5.1997)
Anche all'amica, PC1 raccontò di essere stata violentata e anche a
lei disse di sentirsi colpevole poiché era stata lei ad invitarlo a salire:
"
… tremava, ripeteva che era colpa sua perché l'aveva invitato a
bere qualcosa." (_______ 7.5.1997)
L'amica cercò di calmarla e di convincerla a chiamare la polizia
ma dovette insistere molto (almeno per una mezz'ora) poiché PC1 si
colpevolizzava ed aveva paura di non essere creduta:
"
Lei non ne voleva sapere perché si colpevolizzava per il fatto di
averlo fatto salire in casa e diceva che la polizia non le avrebbe
creduto…." (_______ 7.5.1997)
Anche il fidanzato dell'amica, _______ ha riferito di avere
trovato PC1 "in uno stato pietoso", mai constatato prima:
"
PC1 era in condizioni pietose nel senso che era sconvolta. Al
telefono PC1 aveva detto a _______ di
avere subito una violenza carnale. Come ci ha visti si è messa a piangere. Era
visibilmente sotto choc. In queste condizioni non l'avevamo mai vista. Praticamente
ci ha raccontato di essere stata violentata in casa, quella sera. Più che altro
parlava con _______ essendo lei donna.
Ad un dato momento, quando si era un po’ calmata, ci disse che il suo
violentatore si chiamava AC1. Ci ha detto che si era fatta sette docce
…omissis… poi il suo choc era evidente. In quelle condizioni, ribadisco, che
non l'avevo mai vista prima di quel sabato sera"
(_______7.5.1997)
Anche a _______ - e, quindi, anche all'amica - PC1 raccontò
subito di avere ripulito immediatamente il divano poiché voleva cancellare ogni
traccia della violenza subita:
"
PC1 che ho detto che la violenza è avvenuta sul divano e che
aveva ripulito tutto perché non voleva più vedere ciò che le ricordava la
drammatica esperienza" (_______ 7.5.1997)
21.
i due amici
accompagnano PC1 in ospedale e in polizia
Infine, i due amici accompagnarono PC1 in ospedale:
"
L'abbiamo portata al Civico dove è stata visitata dai medici per
un paio di ore" (_______ 7.5.1997)
"
Difatti verso le ore 2200 siamo arrivati all'ospedale dove
abbiamo atteso un paio d' ore durante le quali PC1 veniva visitata dai
medici." (_______7.5.1997)
I medici che l'hanno visitata hanno constatato sul corpo di PC1 diverse
lesioni.
In particolare, si trattava di:
"
Escoriazione a livello della clavicola sinistra (grandezza: 8x1 cm)
Due escoriazioni a livello del polso
destro (grandezza: 1x1 cm entrambe)
Escoriazione al gomito sinistro (grandezza:
0.
x0.8 cm)
Escoriazione circolare al polso sinistro
Ematoma sulla parte esterna della coscia destra (grandezza: 3x2 cm)
Ematoma sulla parte esterna della coscia sinistra (1x1 cm)"
(AI 5; cfr, anche, rapporto
6.5
; cfr, per la rappresentazione della localizzazione delle lesioni, la
cartella clinica richiamata dal TPC)
Va, poi, detto che, nel corso della giornata del 4.5.1997, PC1
venne accompagnata all'ospedale dagli inquirenti. Scopo della nuova visita era
"valutare se la dimensione di alcune lesioni non fosse aumentata".
In effetti, il medico annotò che "ematoma gamba dx sembra
essere leggermente più grande" e che "escoriazione maggiore al
polso dx aumentata rispetto alla foto".
Sempre a proposito di queste lesioni, va rilevato che sulla
cartella clinica si legge quanto segue:
"
Ho spiegato alla polizia che le lesioni riscontrate sono
plausibili come seguito ad una violenza" (doc.
TPC 6)
Finalmente, attorno a mezzanotte del 3.5.1997, PC1 venne
accompagnata in polizia dove rese la sua prima deposizione.
22.
In seguito, dopo poco
l'una del mattino, AC1 venne prelevato dal suo domicilio dalla polizia e venne
arrestato.
Al momento del suo arresto, AC1 è stato sottoposto al test
indicativo etanografico che ha dato un esito dello 0,53 grammi per mille
(rapporto di arresto del 4.5.1997, p. 3).
Egli è inoltre è stato visitato dal dr. med. Jacques-Antoine
Fauth, medico di picchetto, (cfr. PS AC1 4.5.1997 ore 1:20) che ha osservato
quanto segue:
"
Certifico di avere visitato il paziente citato a margine [n.d.r.:Signor AC1 14.6.61] il 4.5.1997 alle
ore 3.30 presso le carceri pretoriali in via Bossi a Lugano. Lo stato generale
era conservato. Ho notato la presenza di 2 abrasioni superficiali a livello
della scapola sin (35/5mmm) e dell'avambraccio dx (15/5mm.)"
(certificato 4.5.1997 allegato al
rapporto di arresto)
Le abrasioni sono state fotografate già alle prime ore del mattino
del 4.5.1997, prima della chiusura del verbale d'interrogatorio. Le fotografie
sono accluse agli atti nella documentazione fotografica (AI32) . In particolare
nelle foto AI32.2 (abrasione a livello della scapola sinistra), AI32.6
(abrasione a livello dell'avambraccio destro), AI32.7 (ingrandimento
dell'abrasione a livello della scapola sinistra).
In seguito, sempre lo stesso giorno, AC1 è stato visitato dal
dott. _______, spec. FMH in geriatria:
"
Così richiesto ho visitato oggi presso le carceri pretoriali di
via bossi a Lugano il paziente sopraccitato procedendo ad una verifica
ulteriore delle lesioni cutanee già descritte nel certificato del collega dr.
J. Fauth. Confermo la presenza di due abrasioni piuttosto omogenee, superficiali,
localizzate alla scapola sin. E all'avambraccio dx dell'estensione di 35x5,
risp. 15x5 mm. Queste lesioni non corrispondono a morsi e sono poco compatibili
con ferite da unghi (n.d.r.: recte: unghie)
di data recente (meno di 24 ore)."
(allegato 3 al rapporto di
inchiesta preliminare del 5.12.1997 AI 31)
In aula, il dott. _______ ha precisato quelle sue
dichiarazioni nei seguenti termini:
"
Mi viene sottoposta la fotografia agli atti del braccio di AC1
confermo quanto dissi nel certificato 4 maggio 1997 e cioè che non si tratta di
una lesione tipica da morso cioè non si tratta del segno che gli incisivi e i
canini lasciano sulla pelle quando penetrano.
Mi viene chiesto se quella lesione potrebbe essere stata causata
da un tentativo di morso cioè dalla pressione esercitata dai denti sulla pelle.
Rispondo che non posso escluderlo. Si tratta di una lesione che corrisponde ad
una abrasione superficiale non posso escludere perciò che possa esser stata
causata da denti che fanno una pressione radente sulla pelle.
L'avv. RC 1 mi legge la classificazione dei morsi (da
"Connaissance de base de médecine légale", Stephane Cook e Eric
Stauffer versione 2002, le cui pagine 44-51 vengono in fotocopia allegate al
presente verbale). Direi che la lesione sul braccio di AC1 potrebbe essere
classificata tra la seconda e la terza categoria perché corrisponde alle
definizioni che mi sono state lette.
Naturalmente sempre e solo nella misura in cui si dovesse trattare
di un morso cosa che io non ho escluso.
Credo di poter escludere che la morfologia della lesione
corrisponda ad una arcata dentale. Questo perché, nonostante la forma ovale,
l'impronta mi sembra troppo piccola per poter corrispondere ad una arcata
dentale anteriore.
Preciso che la mia specializzazione in medicina interna è
geriatria. Non sono specializzato in medicina legale.
… omissis…
Mi viene chiesto di motivare la mia conclusione secondo cui la
lesione fotografata all'epoca sulla schiena di AC1 era poco compatibile con una
ferita di data recente. Osservando la fotografia si nota nella parte più alta
una soffusione la cui colorazione sembra indicare una età superiore a un
giorno. Ho ritenuto che la lesione lineare sottostante alla soffusione sia
stata causata dal medesimo gesto traumatico. Secondo me la lesione sul braccio
e quella sulla schiena possono essere contemporanee.
Secondo il mio parere è poco probabile che la lesione sulla
schiena sia stata causata da una unghiata o da delle unghie. Essa può essere
stata invece causata da un trauma contundente che è diventato abrasivo
originato da un oggetto che non sto ad identificare." (verb. dib. pag. 9)
In seguito, proprio per avere il parere di uno specialista,
d’accordo tutte le parti, in aula è stato sentito il dott. _______, spec.
FMH in medicina legale.
Allo specialista sono state sottoposte le fotografie succitate ed
egli si è così espresso:
"
Mi viene sottoposta la foto dell'avambraccio destro di AC1 di cui
all'AI32. Da questa foto si evince la presenza di una lesione cutanea di circa
due per 1 cm di forma grossolanamente rettangolare con asse maggiore parallelo
all'asse maggiore dell'arto superiore destro. Osservandola si possono formulare
due ipotesi diagnostiche: la prima che possa trattarsi di una abrasione ossia
di una lesione che comporta l'asportazione di strati superficiali di cute.
Circa il meccanismo di produzione bisogna riconoscere che questo tipo di
alterazioni cutanee sono determinate da un azione traumatica che agisce in
maniera tangenziale rispetto al piano cutaneo. In tal modo provocando la perdita
degli strati superficiali. Qualsiasi oggetto pertanto che abbia ruvidità
sufficiente può produrre una abrasione di questo tipo. È pertanto anche
compatibile con lo sfregamento di elementi dentari senza però chiusura del
morso. In linea di massima le dimensioni di questa lesione potrebbero essere
compatibili con una azione di "strisciamento" dei due incisivi
centrali superiori. Circa l'età, tenuto conto che non è visibile in fotografia
la cosiddetta "crosta" fa ritenere la produzione di questa lesione
piuttosto recente in termini di ore e non di giorni.
La seconda ipotesi diagnostica è quella relativa ad una lesione
diversa dall'abrasione che viene denominata ecchimosi. Il meccanismo di
produzione di questa lesione è completamente diversa da quello che determina
una abrasione. In effetti per determinare un'ecchimosi è necessario un trauma
che agisca in maniera perpendicolare sul piano cutaneo e non tangenziale. Per
quanto riguarda la tipologia di uno strumento che possa determinare una lesione
del genere dobbiamo immaginarci qualsiasi oggetto dotato di una certa massa e
velocità che sia sprovvisto di lame, punte o spigoli vivi. È evidente che la
lista di questi oggetti tecnicamente definiti corpi contundenti è praticamente
inesauribile. La lesione, ecchimosi, si produce per la rottura di vasi
capillari a seguito del trauma subito. L'aspetto della alterazione cutanea
dell'avambraccio destro, qualora si trattasse effettivamente di un'ecchimosi,
lascia pensare ad una lesione piuttosto superficiale. Pur essendo convinto che
ci si trovi di fronte o all'una o all'altra delle lesioni summenzionate non ho
elementi sufficienti per propendere con sicurezza verso l'una o verso l'altra
ipotesi. La presenza di peli sulla lesione fotografata potrebbe far pensare ad
una ecchimosi piuttosto che ad una abrasione, ma è anche vero che se fosse una
abrasione questa è molto superficiale e i peli potrebbero anche non aver subito
uno strappo al momento della provocazione della lesione, per cui rimangono le
due ipotesi al 50%. In generale e quindi come regola si può dire che in caso di
traumi accidentali quali per esempio cadute, lesioni escoriative ed
ecchimotiche tendono a prodursi nelle cosiddette parti salienti del corpo (ad
esempio ginocchia, anche, gomiti, ecc.). Tuttavia trattasi di regola non
matematica poiché se il soggetto che cade tenta di afferrare sedie mobili o
altri oggetti atti a trattenere la velocità di caduta si possono produrre
queste lesioni anche in parti del corpo non salienti o meno salienti quali l'interno
delle braccia. Mi viene sottoposta la foto della zona scapolare sinistra di AC1
di cui all'AI32. Osservo che in questa zona è presente una lesione cutanea
della lunghezza di circa 4 cm contrassegnata quale peculiarità da numerosi
"puntini" rossi di varia grandezza ed intensità cromatica che
suggeriscono più un'ecchimosi che non un'escoriazione. Spostandosi di qualche
centimetro in alto a sinistra si nota una analoga lesione molto più piccolo
direi del diametro di neanche un centimetro che presente le medesime
caratteristiche di quella più grande la quale ha una forma grossolanamente
rettangolare con asse maggiore parallelo all'asse maggiore del tronco. Circa
l'epoca di insorgenza questo tipo di lesione è probabilisticamente recente (1 o
2.
giorni). Dopo aver letto parte della deposizione resa questa mattina dal
dottor _______, circa l'area soffusa che
in qualche modo collega le due lesioni rossastre precedentemente descritte
posso prendere posizione nel seguente modo: non posso essere sicuro che si
tratti di una sorta di vecchia ecchimosi ormai scolorita per due ordini di
considerazione. La prima è che la cute del dorso del signor AC1 presenta
diverse zone discromiche diffuse e quindi l'area descritta dal dottor _______ potrebbe rientrare in questo campo. La
seconda, pur premesso che io di fotografia non ci capisco nulla, potrebbe anche
trattarsi di un effetto fotografico non voluto o accidentale. In buona sostanza
dunque rimango sulle posizioni prima rese circa le lesioni, quelle sì
francamente visibili, indicando comunque che anche in questo caso si tratta di
alterazioni cutanee minime. In aggiunta vista la struttura della lesione
cutanea che presenta come detto numerosi puntini rossi di varia grandezza e
varia estensione oltre al meccanismo lesivo perpendicolare sul piano cutaneo
può essere anche presa in considerazione l'ipotesi della cosiddetta
suggellazione che consiste in pratica in due modalità lesive quello del
pizzicottamento cutaneo o quello del vacum che si viene a creare con
l'applicazione delle labbra sul piano cutaneo seguita da violenza aspirazione
("succhiotto"). In tal senso però la forma della lesione non è
suggestiva di una situazione del genere. Questa lesione potrebbe anche essere
compatibile con un trauma perpendicolare sul piano cutaneo quale un urto di un
orologio indossato nella zona della scapola sinistra. Circa l'epoca di
insorgenza di cui ho sopra riferito intendevo che la colorazione e l'aspetto
della lesione datava di uno o due giorni dal momento dell'osservazione, il che
vuol dire rovesciando l'espressione, che dal tempo zero (momento della lesione)
sono trascorsi uno o due giorni prima della fotografia. Sul piano generale
anche se come in tutti gli altri campi della medicina una regola matematica non
c'è, si ammette che a partire da una colorazione rosso bluastra che si
evidenzia in poco tempo in un'ecchimosi mano a mano che passano i giorni e
evidentemente anche in relazione all'importanza della lesione ecchimotica si
verificano delle discromie causate dalla modifica dell'emoglobina contenuta nel
sangue con colorazioni che passano dal verde giallo, giallo e poi assorbimento.
Le due lesioni riscontrate sul lato mediale dell'avambraccio destro e nella
regione scapolare sinistra possono essere ritenute coeve."
(verb. dib. pag. 15 e 16)
Infine, va detto che, sempre il giorno dell’arresto, AC1 è stato
altresì sottoposto ad un esame tossicologico che ha dato esito negativo
(cfr. esame tossicologico del 7.5.1997 allegato 11 al rapporto di inchiesta
preliminare del 5.12.1997 AI 31).
23.
PC1 trova
accoglienza in casa dei suoi amici
Conclusa la deposizione, PC1, ancora sconvolta, trovò ospitalità
dai suoi amici:
"
Poi l'abbiamo portata a casa nostra perché evidentemente non era
in condizioni di rimanere da sola. Aveva paura. Fino ad oggi tutte le sere
rimane da noi a dormire perché ancora impaurita. Oggi è giunto il suo ragazzo
dalla svizzera interna e durante il giorno rimane con lui." (_______ 7.5.1997)
"
Noi l'abbiamo attesa nella sala d'aspetto e poi l'abbiamo portata
a casa nostra dove è rimasta e dove si trova tuttora per passare la notte
perché non riesce a stare a casa sua per la paura che non ha ancora
smaltito" (_______ 7.5.1997)
In realtà, PC1 rimase presso gli amici fino al 6 giugno
successivo:
"
Preciso che fino al 6 giugno 1997 io ho abitato con i miei amici _______e _______."
(PC1 8.7.1997)
Rimase con gli amici perché aveva paura.
Aveva paura non solo o non tanto di AC1 (che rimase in carcere
sino al 28 maggio 1997), ma aveva paura che tornare nell'appartamento le
avrebbe fatto rivivere quella sera:
"
ancora oggi in quanto questa vicenda mi ha scioccata e ho bisogno
di un aiuto psicologico perché fatico a dormire la notte e penso in
continuazione a ciò che è avvenuto." (PC1
6.5
)
"
Dal punto di vista fisico i dolori sono praticamente passati.
Invece sono molto ansiosa, soprattutto quando sono nel mio appartamento." (PC1 27.5.1997)
24.
PC1 butta il divano
nei rifiuti
Appena rientrata nel suo appartamento, la donna - nonostante non
fosse in condizioni economiche particolarmente floride - si sbarazzò del
divano:
"
nel mese di giugno del 1997 ho buttato il divano che era in
salotto nei rifiuti ingombranti." (PC1
8.7
)
25.
PC1 ha dovuto, dopo la
sera del 3 maggio 1997, sottoporsi a cure psichiatriche.
Ne sono prova i certificati in atti.
Dapprima, il certificato 24.6.1997 dei dott. _______e _______
dell’OSC:
"
la paziente è stata inabile al lavoro nella sua professione al
100% dal maggio u.s. per tutto il mese di luglio, a causa di un gravissimo
fatto traumatico subito.
Il suo lavoro la portava ad avere quotidianamente dei rapporti
comunicativi con molte persone, e proprio uno degli avventori del locale
pubblico ove ella lavorava, è colui che si presume possa aver compiuto il
fatto. Di conseguenza dal lato medico-psicologico ella non era assolutamente in
grado di poter rientrare nel luogo di lavoro.
L’inabilità lavorativa specifica completa era indispensabile per
poterla sostenere dal lato psichiatrico ad uscire dallo stato di grave crisi
depressivo-ansiosa in cui era piombata”
(allegato 3 all’istanza di
risarcimento del 6.2.2006, doc. TPC 13)
Poi, vi è la lettera 6.6.1997 della dott. _______, spec.
FMH in ginecologia:
"
confermo di avere visitato la signorina PC1 il 9.5.1997 …omissis…
La paziente era visibilmente sconvolta e ancora più delusa e
incredula per l’accaduto: non si capacitava del fatto che una persona in cui
lei aveva riposto una certa qual fiducia avesse potuto comportarsi in modo così
spregevole e inaspettato usandole violenza.”
(allegato 7 all’istanza di risarcimento
del 6.2.2006, doc. TPC 13)
Infine, vi è il rapporto 23.12.1998 dei dott. _______e _______del
Servizio psico-sociale:
"
….
1) da quanto tempo
la signorina PC1 è in cura presso di lei?
Dal 7 maggio
1997.
è stata seguita dal dottor _______ e
dal 29 settembre 1997 dalla sottoscritta.
2) In cosa consiste
il trattamento a cui è sottoposta?
Sostegno
psicologico in ambito ambulatoriale.
3) Stato di salute
prima e dopo l’evento traumatico del 1997. Come già indicato dai vari rapporti
medici del dottor _______ la
summenzionata presentava reattivamente all’evento traumatico una sindrome
post-traumatica da stress (ICD 10 F 43.1) Non ci è dato di valutare lo stato di
salute antecedente alla violenza carnale del 3 maggio 1997, poiché la signorina
non era conosciuta dal nostro servizio.
4) Possibilità di
uscita dalla predetta situazione?
La
sintomatologia ansioso-depressiva è attualmente in remissione.
5) Che scompensi ha
subito la signorina PC1?
Vedi domanda 3.
6) Sussistevano già
in precedenza i requisisti per sottoporre la signorina PC1 ad un simile
trattamento?
Vedi domanda 3.
Aggiungiamo che a nostra conoscenza non ci sono stati in passato segnalazioni
da parte di medici, di famigliari, o di altri enti, né ci sono stati scompensi
psichici.
7) Credibilità
della paziente?
Nel contesto
della relazione terapeutica non mi è parso di identificare delle volute menzogne
da parte della paziente.” (allegato 8
all’istanza di risarcimento del 6.2.2006, doc. TPC 13)
26.
versione di AC1
Di quanto successo nel salotto quella sera, AC1 ha dato una
versione completamente diversa da quella della donna.
Secondo lui, PC1 apprezzò i suoi palpeggiamenti del seno tanto
che si svestì e si dispose, senza nessun altro preliminare e senza verbo
proferire, a fare sesso con lui sul divano:
"
Eravamo tutti e due sul divano. Io ho iniziato ancora a
palpeggiarla e ho dedotto che PC1 ci stava perché non ha fatto obiezione anzi
si è spogliata nuda. Mi sono spogliato anch'io e abbiamo fatto l'amore sul
divano. Io non ho usato nessuna precauzione e PC1 non ha detto nulla. Ho
eiaculato dentro la vagina. Io penso che PC1 assuma la pillola e perciò non ho
prestato alcuna attenzione. Io e PC1 abbiamo avuto un solo rapporto, sul suo
divano nella posizione tradizionale ossia lei sotto ed io sopra.
…omissis…
Ribadisco che io non ho assolutamente usato violenza nel rapporto
sessuale avuto con la PC1. Lei era consenziente."
(AC1 5.5.1997 ore 15.50)
AC1 ha precisato di avere compreso che la donna era consenziente,
non perché lei gli disse che aveva piacere di fare sesso con lui, ma soltanto
perché lei si lasciava toccare:
"
… D: come ha fatto a dedurre che la PC1 "ci stava"?
R: perché si è lasciata toccare su e tüt isci e poi si è spogliata
da sola. Per questo motivi io ho dedotto che PC1 ci stava.
D: la PC1 ha toccato le sue parti intime AC1?
R: questo non me lo ricordo.
D: ma lei come si è eccitato?
R: toccandola su lei, così.
D: la PC1 era eccitata?
R: penso di si.
D: sa cosa significa il termine "eccitata"? Se si ce lo
spieghi.
R: se una donna si lascia fare… se vuole fare l'amore.
D: Come le ha manifestato la sua intenzione di volere fare l'amore
con lei la PC1?
R: Quando si è spogliata vuole dire che voleva farlo anche lei.
D: PC1 le ha manifestato a parole o a gesti l'intenzione di
congiungersi carnalmente con lei AC1?
R: Questo no.
D: ma allora AC1, come ha fatto a capire che ci stava?
R: .. e la sa lasava tucaa… " (AC1
14.5
)
"
Quando abbiamo fumato, PC1 si era seduta vicino a me sul divano.
Poi io ho iniziato a infilarle le mani nel body e a toccarle il seno. Ho
cercato di infilare le mano anche sotto, ma c'era il body. Lei si è svestita e
io anche. Avevo capito che lei ci stava. Lei si è sdraiata sul divano e io mi
sono messo sopra di lei. Non ho avuto difficoltà a metterglielo dentro. Penso
che lei fosse bagnata, perché come detto non ho fatto fatica a metterglielo
dentro. Sono venuto dentro di lei. Non so se la PC1 è venuta, pensi di si.
Normalmente mi rendo conto se la donna con la quale faccio l'amore gode." (AC1 27.5.1997)
In seguito, richiesto di precisazioni in merito al rapporto
sessuale e al comportamento della donna, il AC1 ha precisato (se così si può
dire) che la donna si muoveva su e giù ma di non essere in grado di dire se la
stessa aveva raggiunto o meno l'orgasmo. Non era in grado di dirlo - ha detto -
poiché, sostanzialmente, la cosa non gli interessava siccome lui voleva
soltanto "sfogarsi ed andarsene":
"
R: lei era sotto di me ed io ero sopra.
D: .. e allora, cosa vuole dire?
R: lei era sotto ed io sopra.
D: lei conosce la differenza fra attivo e passivo, nel contesto di
un rapporto sessuale?
R: si, vuol dire se ci si muove o non ci si muove.
D: la PC1 si muoveva?
R: adesso ho capito. Si, la PC1 si muoveva, non so spiegare come…
sü e giò…. Sü e giò….
D: Anche la PC1 ha raggiunto l'orgasmo? R: al so miga… (non lo
so). D: ma come mai lei non si è accorto se la PC1 ha raggiunto o meno
l'orgasmo?
R: al so miga questo, (non lo so)
D: al termine del rapporto sessuale lei ha chiesto alla PC1 se era
stata soddisfatta?
R: no.
D: Perché non glielo ha chiesto?
D: non le interessava sapere se le sue "prestazioni"
erano state sufficienti?
R: No.
D: come mai non le interessava il parere della PC1 in merito alle
prestazioni sessuali da lei avute?
R: a me interessava solo "sfugam mi" … cambiarmi e
andarmene.
D: da quanto tempo lei pensava o voleva avere un rapporto sessuale
con la PC1?
R: prima di quel sabato non ci pensavo… è capitato qual sabato
lì…" (AC1 10.5.1997)
In seguito, ancora, AC1 descrisse il rapporto sessuale nei
seguenti termini:
"
L'ho presa, l'ho toccata e ho avuto il rapporto.
D: ha baciato la PC1?
R: non ricordo, penso di sì ma … go mia in ment..
D: Ha avuto difficoltà di penetrazione durante il rapporto con la PC1?
R: non ho fatto fatica a penetrarla. Non penso.
D: Quanto tempo è durato il rapporto sessuale con PC1?
R: non lo so. Al so mia…
D: Spiegateci come PC1 manifestava il suo piacere durante il
rapporto sessuale.
R: Lei era sotto di me e faceva su e giù quando lo facevo anch'io.
Non abbiamo parlato… quando ho finito l'ho tirato fuori poi "ma sum
cambiat e sun nai a ca' "…
D: lei ha fatto l'amore con PC1 come di solito lo fa con la sua
donna?
R: si
D: chi di voi due ha scelto la posizione?
R: Seum lì sül divan… le a leva in mezz e pö ga sum saltaa sora
mi…" (AC1 14.5.1997)
Sempre durante lo stesso interrogatorio, AC1 precisò che, durante
il rapporto sessuale, la donna era sotto di lui, con le braccia allungate lungo
il corpo:
"
PC1 era sotto di me stesa sul divano. Le braccia di PC1 erano di
fianco a lei sul divano mentre io ero appoggiato sopra. D: Lei dice che PC1
aveva le braccia e le mani sul divano. Lo conferma? R: si lo confermo. D: è una
strana posizione per qualcuno che vuole un rapporto sessuale. PC1 non l'ha mai abbracciato
neppure quando stavate facendo l'amore? R: non mi ricordo."
(AC1 14.5.1997)
In seguito ancora, AC1 ha ribadito che, durante il rapporto
sessuale, la donna non lo abbracciò:
"
Quando ho fatto l'amore con la PC1 lei era sdraiata sul divano e
io ero sopra di lei. Non mi ricordo se PC1 mi ha abbracciato mentre facevamo
l'amore, penso di no. Effettivamente quando faccio l'amore, le donne di solito
mi abbracciano. PC1, anche se probabilmente non mi ha abbracciato, ci
stava." (AC1 27.5.1997)
"
AC1 Dal momento in cui ho infilato la mano nella
scollatura del body della PC1 fino all'orgasmo, sono sicuro che non è passata
più di mezz'ora. Non ho avuto nessuna difficoltà a penetrare la PC1, che è
sempre rimasta sempre nella medesima posizione con la schiena sul divano. La PC1
non si proteggeva con le mani e nemmeno cercava di non farsi penetrare. Non mi
ricordo con esattezza dove tenesse le mano e nemmeno mi ricordo se mi ha
abbracciato. Penso che nemmeno ci siamo baciati. Mi ricordo che io ho avuto un
orgasmo." (confronto AC1/ PC1 27.7.1999)
Per il resto, AC1 ha sempre negato sia di avere chiesto un
"pompino" alla donna, sia di avere utilizzato la bottiglia nei modi
descritti dalla donna sia, infine, di avere tentato di avere un coito anale.
Relativamente al momento della sua partenza dall'appartamento, le
versioni di AC1 non sono costanti.
Dapprima, egli ha detto di essersene andato "semplicemente
salutando" (4.5.1997 e il 27.5.1997).
Poi, il giorno successivo, ha detto di essersene semplicemente
andato:
"
La porta d'entrata non era chiusa a chiave perché quando sono
uscito l'ho trovata aperta. Alla fine del rapporto mi sono rivestito e me ne
sono andato." (AC1 5.5.1997 ore 15.50)
In seguito (ad eccezione del 27.5.1997 in cui propose la versione
secondo cui, forse, avrebbe salutato), AC1 ha ribadito quanto detto il 5
maggio:
"
la PC1 non mi ha offerto da bere per cui mi sono rivestito e me
ne sono andato. D: prima che lei se ne andasse ha salutato la PC1? La PC1 l'ha
baciata prima che lei se ne andasse. Le ha detto se era stato bello e se vi
sareste rivisti? R: non mi ha salutato, non mi ha baciato, non mi ha detto se
le era piaciuto o meno. Non ci siamo più scambiati nessuna parola dopo il
"rapporto"." (AC1 10.5.1997)
"
Non ricordo se l'ho salutata, ma penso di no. Nemmeno mi ricordo
se quando me ne sono andato la PC1 si era rivestita oppure se portava un
accappatoio perché aveva già fatto la doccia. Non c'è nulla di particolare che
io mi ricordi del rapporto sessuale che ho avuto con la PC1. Per me è stata una
scopata ne più ne meno. Domanda del __________: si ha l'impressione, dalla
lettura dei verbali che ci sia stata una certa fretta da parte sua nel lasciare
l'appartamento di PC1. Le chiedo perché? Rispondo che sono uscito
dall'appartamento normalmente e non mi sembra di aver corso. Mi sono rivestito
e quando sono uscito la PC1 era in salotto. Non so dire il motivo per cui
probabilmente non l'ho salutata." (confronto
AC1/PC1 27.7.1999)
27.
Come il TF ha avuto
modo più volte di stabilire, le difficoltà probatorie che generalmente si
riscontrano nell’ambito di reati contro l’integrità sessuale rendono spesso
decisive le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte, cosicché –
trattandosi non di rado della parola di una parte contro quella dell’altra – la
credibilità dell’autore e della vittima assurgono a punto centrale della
valutazione delle prove (cfr. Philippe Maier, Beweisprobleme im Zusammenhang
mit sexuellen Gewaltdelikten, in AJP 4/1997 p. 503 e 506 cit in STF 30.7.2002
in re dott. X).
Rilevanti, per la valutazione delle opposte versioni, sono la
linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica
intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi che ne
supportino la verosimiglianza.
A questo proposito va rilevato che le dichiarazioni rese dalle
parti vanno lette nel loro insieme, tenuto conto del momento e dello stato
d’animo i cui versavano le parti al momento in cui esse sono state rese,
evitando di estrapolare singole parole od espressioni dal loro contesto e di
dare loro delle semplici interpretazioni letterali, spesso illusorie o fallaci.
Va, poi, in quest’analisi, tenuto conto del fatto che quanto
contenuto in un verbale è già il frutto della mediazione interpretativa – fatta
certamente in buona fede ma che mediazione rimane – fra quanto dichiarato dalla
persona sentita e quanto recepito e tradotto in forma scritta dal
verbalizzante.
Di questi limiti bisogna tener conto, nell’attesa di una modifica
legislativa che renda obbligatoria – almeno nei casi di presunti abusi sessuali
– la videoregistrazione delle audizioni.
28.
Come visto sopra, di
quanto successo la sera del 3 maggio 1997 i due protagonisti hanno dato
versioni diverse.
PC1 ha proposto la tesi secondo cui AC1 le avrebbe, con la forza,
fatto subire degli atti sessuali che lei non voleva.
AC1 quella, invece, di un rapporto consenziente, cioè quella
secondo cui, due adulti, buoni conoscenti, dopo avere passato un pomeriggio
piacevole, decidono in tutta libertà e leggerezza, di concedersi un po’di sesso
senza alcuna implicazione sentimentale.
28.1
versione della PC
La Difesa ha sostenuto che la versione della PC non può essere
utilizzata per l’accertamento dei fatti poiché la credibilità della donna
sarebbe viziata da una serie di modifiche di versione che si sono succedute nel
tempo, da reticenze e da vere e proprie menzogne.
La Corte ha esaminato nel dettaglio tutte quelle che la Difesa ha
ritenuto come modifiche di versione atte a minare la credibilità della PC.
Dapprima, la Difesa ha sostenuto che indiziante della non
credibilità della donna sarebbe il fatto che lei ha detto che AC1 ha iniziato
ad abusare di lei nell’appartamento toccandole i seni soltanto al quinto
interrogatorio.
E’ vero che la donna ha detto che AC1, sul divano di casa, cominciò
i suoi approcci slacciandole i lacci del body per la prima volta nel memoriale
consegnato al PP il 15 maggio e che nei primi interrogatori di tale dettaglio
non c’è cenno.
Tuttavia, è anche vero che, se confrontato con il tentativo di
penetrazione anale, il coito orale e la penetrazione vaginale, quel gesto perde
evidentemente d’importanza e può tranquillamente scomparire fra molti altri
gesti insignificanti.
Se, poi, consideriamo, che i primi due interrogatori sono
avvenuti a poche ore dai fatti, quando ancora la donna era sostanzialmente
sotto choc, non possiamo evidentemente ritenere che il non avere parlato di
tale gesto possa minarne la credibilità.
Non sorprende che la donna ne abbia fatto cenno per la prima
volta nel memoriale poiché è evidente che quel memoriale procede dal fatto che
la PC è stata resa attenta sulla necessità di dare agli inquirenti un racconto
di quanto avvenuto il più possibile completo e il più possibile ricco di
dettagli.
La lettura di quel documento – peraltro consegnato agli
inquirenti, non dopo mesi, ma dopo appena una decina di giorni dai fatti -
evidenzia bene lo sforzo di rievocazione dei fatti e il desiderio di dare una
versione il più completa possibile (cfr, in particolare, i molti dettagli
descritti e, fra di essi, intercalate , le affermazioni del tipo “non riesce
a ricordare esattamente” oppure “non si ricorda più cos’è successo”).
Nel complesso della vicenda raccontata, la questione dei laccetti
e il conseguente toccamento del seno risulta, appunto, essere uno di quei
dettagli che una persona che intende denunciare una violenza subita non
annovera fra le cose più importanti, né fra le cose più gravi che ha dovuto
subire (purtroppo, nella vita di tutti i giorni, a molte donne tocca subire
episodi di quel genere) né fra le cose più importanti da riferire agli
inquirenti.
Quel che veramente e comprensibilmente conta – nella testa e nei
sentimenti di un non-giurista che, angosciato e in stato di grande stress
emotivo, si rivolge agli inquirenti in una simile penosa e sofferta situazione
– non è il particolare (tutto sommato insignificante) dei laccetti e della mano
sul seno subito respinta. E’ ben altro.
Dunque, che PC1 non ne abbia parlato subito è comprensibile.
Altrettanto comprensibile è che lei ne abbia parlato nel memoriale
in cui, appunto, lei si prefiggeva – evidentemente su consiglio degli
inquirenti e/o del suo avvocato – di dare il maggior numero di dettagli
possibile.
Poi, la Difesa ha portato quale altro elemento indiziante della
non credibilità della PC, le sue dichiarazioni in merito al mostrare i seni al
bar.
A questo proposito, va ricordato che, durante l’inchiesta, la
donna ha detto di avere, aderendo ad una richiesta di AC1, allargato la
scollatura del body e di avergli così mostrato i seni.
In aula, ha detto di avere allargato la scollatura del body perché
AC1, incuriosito dalla parte visibile del suo tatuaggio, voleva vederlo per
intero.
Correttamente esaminata, quest’ultima dichiarazione non può essere
considerata una modifica delle prime.
In realtà, essa è una semplice completazione.
Il gesto riferito è lo stesso: l’allargare la scollatura e
mostrare i seni. A questo gesto – già descritto in precedenza - viene aggiunta
soltanto la motivazione.
E non si può dire che si tratta di una motivazione nuova rispetto
alle precedenti. La donna, infatti, aveva parlato del tatuaggio come del fatto
che aveva dato il via alla richiesta del AC1 già ai medici del Civico che
l’hanno visitata la sera stessa dei fatti. Se è vero che l’annotazione nella
cartella clinica sembra situare quella richiesta nell’appartamento della donna
e non nel bar, è anche vero che non è possibile stabilire se tale annotazione
riproduce fedelmente il dire della donna o se, invece, è frutto di una
comprensione soltanto parziale del dire della donna che, lo ricordiamo, secondo
i testi parlava in modo talmente sconclusionato da riuscire comprensibile
soltanto a fatica (cfr, per esempio, quanto detto in aula da _______).
Nella prima ipotesi – cioè quella secondo cui la cartella clinica
riporterebbe esattamente il dire della donna - non si tratterrebbe ancora
necessariamente di una contraddizione perché, come rilevato più volte dal dott.
PERI1, in situazioni emotivamente difficili si verificano episodi di téléscopage
temporale:
"
situazioni di violenza sono da considerarsi situazioni di stress
acuto. L’esperienza insegna che in caso di reati accertati di violenza carnale
si verificano, nella vittima, situazioni di telescopage temporale. Preciso che
situazioni di telescopage si verificano anche in altre situazioni di stress,
quali stanchezza, intossicazioni, abuso di alcol, collera” (delucidazione peritale 19.8.2003 AI93)
Durante l’istruttoria pre-dibattimentale, e in particolare nel suo
memoriale, la donna non ha dato una diversa motivazione a quel suo allargare la
scollatura del body ma si è semplicemente limitata a formulare un giudizio in
relazione ad esso, a dire, cioè, che si era trattato di un gesto stupido.
Va, a proposito di questa dichiarazione - “lui mi ha chiesto di
mostrargli il seno e io stupidamente l’ho fatto” (memoriale 15.5.1997) -
ancora rilevato che, viste la localizzazione del tatuaggio e la dimensione non
importante del seno della PC, l’espressione “mostrare il seno” e “mostrare il
tatuaggio” si sovrappongono per effetto.
Infine – ad ulteriore confutazione della tesi difensiva – va detto
che di questo particolare (cioè del aver allargato la scollatura del body) la
PC ha parlato spontaneamente, senza alcuna sollecitazione (AC1 non ne ha mai
parlato ed anzi ha dichiarato che lui i seni di PC1 li ha visti per la prima
volta nell’appartamento della donna). Non si vede per quale motivo una persona
– peraltro, assistita da un avvocato - riferirebbe spontaneamente di un
episodio di cui nessuno conosceva l’esistenza per poi ripensarci e cercare di
rimediare all’effetto causato dalla sua rivelazione aggiungendo particolari non
veritieri.
Dunque, anche qui, non v’è stata nessuna reale modifica di
versione.
La Difesa ha, poi, sostenuto che mina la credibilità della PC
anche il fatto di non avere detto subito e spontaneamente che era stata lei a
spostare i cuscini del divano.
La realtà è diversa poiché PC1 – contrariamente alla tesi
difensiva - ha detto subito di avere pulito il divano.
Lo ha detto immediatamente agli amici che lo hanno subito riferito
agli inquirenti (cfr. _______, 7.5.1997).
Che lei non abbia ritenuto di dovere subito riferire quel fatto alla
polizia o, meglio, che quel fatto sia sparito, nell’angoscia dei primi giorni,
dall’attenzione della donna è del tutto comprensibile. Tuttavia, è anche vero
che, poi, di quel fatto la donna ha spontaneamente parlato.
Ne ha parlato nel memoriale consegnato agli inquirenti il 15
maggio senza, evidentemente, che nessuno le chiedesse conto di quel
particolare.
Ne ha, poi, ancora parlato l’8.7.1999
(“io avevo già pulito la macchia di sperma sul divano e stavo
mettendo sottosopra il divano per pulire ulteriormente”).
E’ vero che, poi, nel corso di quell’audizione, la Difesa fece una
domanda alla donna in merito a tale questione. Ma soltanto dopo che la stessa
ne parlò nei termini surriferiti.
Dunque, la tesi della difesa secondo cui su questa questione si
fece chiarezza soltanto grazie al suo intervento non regge ad un’analisi seria
degli atti. Si deve, dunque, concludere che su questa questione la PC è stata
del tutto trasparente.
Se, poi, da tale fatto (cioè, dai cuscini spostati) la polizia
trasse conclusioni errate (cfr. AI31 rapporto di polizia p. 3 e 4),
quest’errore non può certamente essere addebitato alla donna né tantomeno essere
ritenuto indizio di una sua volontà di intorbidire le acque.
Sempre secondo la Difesa, poi, la PC avrebbe dimostrato la sua non
credibilità con le dichiarazioni sulla bottiglia.
In particolare, dicendo al perito che AC1 aveva tentato di
introdurle la bottiglia nella vagina dopo avere sempre detto, invece, agli
inquirenti che l’uomo le aveva introdotto la bottiglia.
Anche qui la realtà è diversa.
E’ vero che il dott. PERI1 – a pag. 6 della perizia – scrive che AC1
ha “tentato di introdurre la bottiglia”.
Tuttavia, nemmeno qui è possibile ravvisare una contraddizione
della PC o un suo cambiamento di versione.
La PC ha sempre detto agli inquirenti che AC1 le aveva introdotto
il collo della bottiglia, non la bottiglia.
Il perito ha parlato del tentativo d’introduzione del tutto (la
bottiglia).
La PC dell’introduzione di una parte (il collo della bottiglia).
I due concetti – cioè quello espresso per iscritto dal perito e
quello sempre detto agli inquirenti dalla PC - evidentemente si ricoprono.
Non c’è, quindi, nemmeno su questo aspetto, contraddizione o
mutamento di versioni.
La Difesa ha, poi, sostenuto che le dichiarazioni non sempre
uguali sulla tempistica della bottiglia in vagina e del pompino costituiscono
un ulteriore elemento indiziante la non credibilità della PC.
Su questa questione, la PC, durante l’inchiesta, ha sempre detto
che prima c’era stato il tentativo con la bottiglia e poi il tentativo di
pompino fino all’8.7.99, quando – comprensibilmente - la donna ha detto di non
ricordare più se fosse avvenuto prima l’uno o l’altro.
In aula, invece, la donna ha raccontato dei due gesti invertendone
l’ordine temporale.
Secondo la Corte – anche volendo far astrazione dal tempo
trascorso (dai fatti alla loro rievocazione in aula sono passati ben 9 anni) -
non si tratta di una contraddizione significativa poiché è cosa nota che delle
situazioni vissute in stato di grande stress si ricordano bene i fatti ma
difficilmente si è in grado di ricordare con chiarezza la loro consecutio
temporis.
Di questa difficoltà di situare nel tempo i diversi momenti di un
fatto vissuto in uno stato emotivo alterato – peraltro, verificabile
nell’esperienza di vita di ognuno - ha parlato il perito in aula e nel corso
della delucidazione peritale.
La Difesa ha, poi, sostenuto che tolgono credibilità alla PC le
sue dichiarazioni non costanti sul telefono: in particolare, il fatto che essa
abbia detto, prima, che aveva digitato un numero e, poi, che non era riuscita a
digitare un numero.
Su questa questione, effettivamente, nel memoriale PC1 ha detto di
non essere riuscita a digitare nessun numero.
In precedenza, il 4.5.1997, di questo particolare non si era
parlato.
Per contro, l’8.7.99 la donna ha detto di avere digitato un numero
e, poi, il 27.7.1999, la donna ha detto di non ricordare il numero digitato pur
dichiarandosi sicura di avere voluto chiamare la polizia.
Se è vero che la donna, su questa questione, ha effettivamente
dato due versioni diverse, è anche vero che il cambiamento di versione è
avvenuto a due anni dai fatti.
Il tempo trascorso può ben comprensibilmente avere cancellato la
memoria di tale dettaglio, tutto sommato insignificante.
Quel che conta è che la donna ha ricordato di avere preso in mano
la cornetta del telefono poiché era sua intenzione chiamare la polizia.
Questo è decisivo.
Che, poi, ci sia stata confusione sul particolare, a questa Corte
non sembra rilevante.
Anzi, questa confusione – paradossalmente – è elemento di
credibilità poiché mostra la buona fede e la trasparenza della donna. Non le sarebbe
costato molto studiare a memoria il proprio memoriale e ripetere esattamente i
fatti così come in esso descritti. Evidentemente – vista la contraddizione di
cui sopra - ciò non è stato fatto. E che ciò non sia stato fatto non può che
essere interpretato come un indizio di buona fede, di trasparenza e di
credibilità.
Va, qui, sottolineato che il TF ha già avuto modo e a più riprese
di stabilire che non tolgono credibilità ad una vittima delle contraddizioni
che, rispetto allo svolgimento dei fatti nella loro integralità, si rivelano
essere aspetti minori o secondari poiché esse vanno messe in conto
all’emozione e allo spavento dovuto ad una simile prova (cfr, ad es., STF
18.1.2002
in re A. c. B.)
Fra le numerose argomentazioni che la Difesa ha portato a sostegno
della tesi della non credibilità della PC vi sono, poi, le sue dichiarazioni
sulla fellatio.
Secondo la Difesa, in un primo tempo, la PC avrebbe detto di avere
fatto il pompino e, in un secondo tempo, di non averlo fatto.
La realtà è, anche qui, un po’ diversa.
Durante il primo interrogatorio, cioè poche ore dopo i fatti, la
PC ha dichiarato quanto segue:
"
subito dopo mi obbligava a fargli un pompino, prima voleva
mettermelo dietro però cambiava idea e gli facevo un pompino, mi teneva per la testa
e mi diceva di andare più a fondo …da parte mi gli dicevo di lasciarmi andare
che ero già passata per un'esperienza simile e che non volevo ripeterla … visto
che non era rimasto soddisfatto del pompino mi afferrava nuovamente e mi
penetrava e veniva in me e sul cuscino del divano." (PC1 4.5.1997 ore 00.20)
Alcune ore dopo, la donna ha riparlato del pompino nei seguenti
termini:
"
Lui mi ha obbligato dicendomi "adesso mi fai un pompino con
l'ingoio". Ad un certo momento io ho ceduto alle sua richiesta anche per
il fatto che lui disse che se gli facevo un pompino lui mi avrebbe lasciato
stare. Quando ho assecondato la sua richiesta è stato appunto per cercare di
limitare la violenza sulla mia persona."
(PS PC1 4.5.1997 ore 17.00)
Al di là dello stato confusionale e di estrema angoscia che può
giustificare delle imprecisioni, forza è constatare che la PC, in queste prime
dichiarazioni, non parla di “pompino portato a buon fine”, cioè non dice
che lei gli praticò la fellatio sino ad eiaculazione.
Anzi, dice che lui non “rimase soddisfatto”.
Correttamente interpretate, tenuto conto come criterio di
valutazione anche dello stato d’animo in cui versava la donna, da queste
affermazioni non si può dedurre l’ammissione di un pompino fatto fino in fondo.
Anzi, visto quel “non rimase soddisfatto” bisogna concludere il
contrario.
Il 6 maggio la donna ha, poi, già specificato che il pompino non
era stato completo:
"
lui mi ha detto di fargli un pompino con ingoio e allora io
ricordo di avergli detto che piuttosto gli faceva una sega. Lui ha detto: …
voglio un pompino con ingoio … Allora prendendomi la testa e facendo pressione
sulla testa mi costringeva a prenderglielo in bocca. Io gli dicevo che non
volevo. Piangevo. Sono riuscita a tirarmi indietro e allora lui mi ha detto: ..
allora prendo un altro buco …”."
(PC1 6.5.1997)
Da lì, in poi, la PC è sempre stata chiara ed ha sempre ripetuto chiaramente
che il pompino non era stato completo:
"
l'ha trattenuta con gambe e braccia e subito dopo ha preteso un
"pompino con l'ingoio". Prima di portare il capo verso il pene, PC1
ha tentato di prendere il telefono …omissis… AC1 ha strappato di mano la
cornetta ma poi PC1 non si ricorda più cos'è successo col telefono. PC1,
terrorizzata e tesissima, si è portata col capo verso il pene tentando di
assecondare AC1, il quale ha preso la testa di PC1 e l'ha spinta in basso; a
quel momento PC1 si è rifiutata di continuare.” (PC1
15.5
)
E così via in tutti i successivi verbali.
Dunque, non v'è stata nessuna modifica di versione su questa
questione.
E’, invece, vero che la PC ha mentito sulla questione del consumo
di stupefacenti.
Tuttavia, questa menzogna – detta, peraltro, sapendo che sarebbe
stato subito scoperta visto il consenso dato all’analisi delle urine – non
toglie credibilità alla donna in assoluto.
Certamente, la “vittima ideale” – ideale per gli inquirenti e per
chi giudica – è quella la cui trasparenza è diamantina. E’ quella che non ha
nulla da rimproverarsi poiché il suo atteggiamento è sempre stato corretto,
prudente e regolare. E’ quella che non mente su nessun dettaglio. E’ quella che
non tace nulla.
La vittima ideale è la vittima il cui racconto è coerente,
razionale e logicamente strutturato sin dall’inizio.
Ma questa vittima non esiste.
Perché nessuno – nessuna vittima ma, forse, nessuno di noi – è
trasparente, adamantino, coerente e razionale in ogni situazione.
Soprattutto non lo è in situazioni di questo tipo, dove la
tensione emotiva è altissima. In situazioni di questo tipo – soprattutto se il
ricorso alle autorità è già stato il frutto di una decisione sofferta poiché,
come visto sopra, ci si sente colpevoli e si ha paura di non essere creduti – è
del tutto comprensibile che si decida di non dire cose che potrebbero metterti
in cattiva luce e aumentare quel rischio di non essere creduti già tanto
paventato. E una simile decisione – che, certo, sarebbe stato meglio evitare –
non può essere utilizzata, proprio per questi motivi, quale elemento atto a
togliere qualsiasi credibilità.
Va, poi, ancora aggiunto – quale elemento a favore della
credibilità donna poiché indiziante della forte componente di irrazionalità
della “decisione di non dire” – che, nello stesso momento in cui negava di
avere offerto una “canna” al AC1, lei accettava, pur non essendovi astretta e
pur essendo consapevole del suo significato (lo ha detto in aula) , di
sottoporsi all’analisi tossicologica delle urine.
Dunque, si è trattato, sì, di una bugia ma di una bugia detta
nella piena coscienza che avrebbe avuto le gambe cortissime.
Così definita, questa menzogna non può che essere vista come
un’irrazionale tentativo, non di nascondere la realtà, ma di evitare che
l’ammissione di avere fatto un gesto illegale potesse metterla in cattiva luce
vanificando quanto a fatica intrapreso, non per vendicarsi del AC1, “ma per
salvare eventuali altre ragazze da una simile drammatica esperienza come quella
che ho subito io” perché “anche se l’ho invitato io a casa mia a bere
qualcosa, lui non era autorizzato a farmi del male così come mi ha fatto” (PC1
6.5
).
Per quanto riguarda le dichiarazioni della PC in merito al destino
della bottiglia, il discorso è diverso.
Se è vero che dal primissimo verbale – quello inerente alle
dichiarazioni rese alle 00,20 del 4.5.1997 – sembra potersi evincere che la donna
ha detto che la bottiglia era andata in frantumi, è anche vero che di questo si
parla in un brevissimo inciso messo fra parentesi:
"
...la bottiglietta di birra che stava bevendo (bottiglietta
andata in frantumi)"
D’altra parte, non può essere dimenticato che, già il 6 maggio,
cioè due giorni dopo, la PC diceva agli inquirenti che, in realtà, la bottiglia
non si era rotta ma era stata messa da lei – in quel furore di pulizia che la
prese dopo che AC1 fu partito – insieme ad altre bottiglie in un sacco sul
terrazzo.
Ciò significa che noi sappiamo che la bottiglia non è andata in
frantumi soltanto perché è stata la stessa PC a dirlo già il 6 maggio. E l’ha
detto spontaneamente, non in risposta a domande degli inquirenti (cfr. PC1
8.7
).
Difficile è, quindi, concludere che, dicendo il contrario due
giorni prima, lei avesse deliberatamente voluto nascondere una realtà diversa,
proprio perché, se così fosse stato, a lei sarebbe bastato continuare a dire
che la bottiglia era effettivamente andata in frantumi.
Quindi, le motivazioni della prima dichiarazione sul destino della
bottiglia rimangono un mistero - verosimilmente addebitabile allo stato di
profonda angoscia in cui versava la sera dei fatti - che non può, però, essere
usato come elemento che toglie credibilità alla vittima proprio perché è stata
lei stessa – senza esservi costretta – a prontamente correggersi.
La Difesa ha, poi, sostenuto che toglie credibilità alla PC la sua
dichiarazione secondo cui AC1, lasciando l’appartamento, le disse di “sentirsi
un verme” poiché il perito dott. PE1 ha ritenuto una simile affermazione
poco coerente con la struttura di personalità del AC1.
A questo proposito, nella perizia si legge quanto segue:
"
alla luce di questo atteggiamento egocentrico, ammesso senza difficoltà
dal peritando, stona la frase riferita da PC1 “mi sento un verme” che
indicherebbe la presenza di sensi di colpa poco probabili, che il peritando non
ammette (non ritenendosi colpevole) e che Ada Storni, che pure saprebbe leggere
sul volto dell’amico, non rileva”
(AI 12 pag. 17)
In merito, va rilevato che tale valutazione – che non è altro che
una specie di obiter dictum, non essendo stata formulata in risposta ad un
quesito peritale – non convince fino in fondo.
Da un lato, poiché anche una persona egocentrica può, in
condizioni particolari, essere portata ad una – anche solo provvisoria -
analisi critica dei propri comportamenti. Questo potrebbe accadere, in
particolare, nella situazione descritta dalla PC.
D’altro lato, nemmeno convincono le altre argomentazioni del
perito.
Il fatto che il AC1 non abbia ammesso nessun senso di colpa è
irrilevante. Da tale negazione non deriva quale corollario la reale assenza di
un sentimento di colpa poiché essa può benissimo giustificarsi con una
strategia processuale.
D’altro lato, ancora, l’argomento della pretesa capacità della
convivente di AC1 di leggere sul suo volto è ancor meno convincente. Non
convince quale argomento generale, ma nemmeno in concreto poiché non risulta
che la donna abbia saputo leggere sul volto dell’uomo altre circostanze di
fatto, quali, ad esempio, le sue numerose scappatelle.
La Difesa ha, poi, sostenuto che il racconto di PC1 è smentito dal
fatto che nessun vicino di casa ha sentito le urla.
Questa circostanza va vista diversamente.
In realtà non è stato accertato se, davvero, nessun vicino ha
sentito le urla perché in merito non è stato fatto alcun atto d’inchiesta.
E’ stato soltanto accertato che gli inquilini degli appartamenti
siti sullo stesso piano di quello della PC non erano in casa al momento dei
fatti (cfr. deposizione XX e deposizione XY).
Inoltre sappiamo – ma soltanto sulla base di un’affermazione della
PC – che, dopo che AC1 se ne andò dall’appartamento, lei sentì qualcuno
camminare nell’appartamento al piano superiore (PC1 4.5.1997).
Non risulta che l’inquilina – sentita camminare soltanto dopo la
partenza di AC1 – sia stata interrogata dagli inquirenti.
Di questa incompletezza dell’inchiesta non può, comunque, essere
resa responsabile PC1, o meglio quest’incompletezza non può – pena l’arbitrio -
essere utilizzata a sostegno della tesi della non verosimiglianza del racconto
di PC1
La Difesa ha, poi, sostenuto che è inspiegabile il fatto che la
donna non ricordi il momento in cui AC1 si è tolto i vestiti.
Secondo questa Corte, invece, la cosa è spiegabilissima con lo
stato di forte stress vissuto dalla donna in quei momenti.
Va, poi, rilevato peraltro che è possibile spogliarsi in tempi
brevi e anche con una sola mano se l’operazione è volontaria.
Infine, la Difesa ha sostenuto che un’ulteriore contraddizione nel
dire della PC – contraddizione che le toglierebbe credibilità – è ravvisabile
nel fatto che al dott. PERI1 la donna avrebbe detto che quando AC1 le “mise le
mani addosso” lei era già nuda mentre durante l’inchiesta lei ha detto che AC1
cominciò a toccarla tirandole i laccetti del body.
È vero che nei suoi appunti il dott. PERI1 ha scritto quanto
segue:
"
quando AC1 mi ha messo le mani addosso ho sentito che
…(incomprensibile). E ero già nuda, non volevo, glielo avevo detto. Ero
spaventata…”
(note allegate al verbale di
delucidazione peritale 19.8.2003, AI93)
Tuttavia, l’espressione utilizzata dal perito non può essere
utilizzata letteralmente.
Con l’espressione “quando AC1 mi ha messo le mani addosso”
non si intende l’inizio degli approcci ma si intende, invece, quegli atti che
costituiscono nei ricordi della vittima – così come nella mente di ognuno – la
vera e propria violenza subita. In quel momento – cioè , durante quegli atti
che hanno costituito la violenza vera e propria – la donna era effettivamente,
secondo tutte le sue dichiarazioni, nuda. E spaventata.
Dunque, in conclusione nessuno degli elementi portati dalla Difesa
nella sua pur suggestiva arringa a sostegno della tesi secondo cui la versione
dei fatti data dalla PC non è credibile resiste ad un serio esame.
Ciò detto – ritenuta come data la sostanziale linearità e costanza
nel tempo del suo racconto - la versione dei fatti data dalla PC può essere
considerata credibile sulla base dei seguenti elementi.
Da un lato, la personalità della donna che – nonostante il passato
non certamente felice – è stata giudicata da tutte le persone che sono state
sentite durante l’inchiesta come una ragazza – forse troppo ingenua, troppo
fiduciosa e troppo socievole – ma comunque sempre seria e credibile.
Di lei, è stato detto che non ha mai dato fastidio a nessuno e
che “non ha mai raccontato bugie” (cfr. consid 5).
Questo giudizio di generale affidabilità personale è, poi, stato
confermato dal dott. PERI1 che ha attestato l’assenza di patologie in una
personalità non particolarmente impressionabile o suggestionabile.
A ciò si aggiunge che non è possibile sostenere che lo spinello
fumato – che doveva, del resto, contenere o poco hashish o hashish di qualità
scadente, visto che AC1 è risultato negativo all’esame tossicologico - abbia
influito in modo significativo sulla capacità della donna di comprendere e
percepire in modo corretto la realtà.
D’altro lato, supporta la credibilità della PC quel che lei ha
fatto dopo l’atto sessuale.
Infatti, lavarsi profondamente è un gesto tipico di chi ha subito
una violenza poiché è tipico degli abusati il sentirsi sporchi e il voler
togliere quella sporcizia per dimenticare la violenza subita:
"
ho pulito tutto, me compresa, nell’intento di cancellare quello
che era avvenuto. Non per ingannare qualcuno, bensì nell’intento psicologico di
convincermi che non era avvenuto; per sopravvivere appunto a livello
psicologico." (PC1 14.5.1997)
La pulizia a fondo del divano si inserisce in questo meccanismo di
difesa tipico di chi ha subito un abuso e contribuisce a confortare la
credibilità della PC (cfr, per un caso in cui il fatto di fare diverse docce è
stato ritenuto “une attitude tipyque d’une victime qui se sent sale après
des rapports sexuels forcés”, STF 17.1.2005 in re A. c. B).
Forte indizio della credibilità del racconto di PC1 è, poi, lo
stato di profonda angoscia ed agitazione constatato da tutti coloro che l’hanno
avvicinata subito dopo i fatti (cfr. consid 19 e 20).
A questo proposito va ricordato che lo stato della vittima dopo i
fatti è, secondo la giurisprudenza federale, un elemento indiziante
particolarmente importante (cfr, ad esempio, STF 28.5.2001 in re A.B. e C).
Va, a proposito della sofferenza causata alla PC da quanto vissuto
la sera del 3 maggio 1997, ricordato che, così come rilevato dal suo
patrocinatore in aula, la rievocazione in aula dei fatti ha provocato nella
donna uno stato di angoscia e tensione tale da indurle il vomito (dovette
correre, in una pausa, in una toilette del palazzo).
Altro elemento fortemente indiziante per la credibilità della PC è
il fatto – incontestabile – che lei non voleva denunciare AC1 poiché si
colpevolizzava – altro elemento tipico degli abusati – ed aveva paura di non
essere creduta.
Se questa vicenda ha interessato polizia e magistratura è soltanto
perché i suoi amici hanno insistito – e hanno insistito parecchio – sino a
riuscire a convincere la donna a fare i passi necessari.
Questa circostanza esclude con chiarezza e in modo definitivo
l’ipotesi di un’invenzione, di una falsa denuncia presentata a fini di vendetta
(peraltro, già esclusa per il fatto che i due avevano sin lì un rapporto
tranquillo e, tutto sommato, distaccato) o di lucro (estorcere soldi ).
Ora, per quale altro motivo una donna dovrebbe inventarsi una
simile storia e sostenerla per un lungo periodo, con tutte le difficoltà che
ciò comporta, non da ultimo l’essere sottoposti, a volte, a veri e propri
processi (come in concreto, in relazione alla pretesa imprudenza della donna)
che andrebbero, invece, evitati.
Anche facendo astrazione dalle difficoltà pratiche di ideazione di
un simile piano (sarebbero occorsi, oltre che fantasia, un’eccezionale
prontezza e capacità di immediata reazione), questo giudice non ravvede alcun
motivo - visto che sono esclusi la vendetta o il lucro – che avrebbe potuto
spingere PC1 ad inventarsi una simile storia, mettersi in uno stato
d’agitazione mai visto prima, farsi 7 docce, mettere sottosopra il divano,
chiamare a soccorso i vicini e poi l’amica, costringere quest’ultima ad
insistere per almeno mezz’ora, fingere di resistere e poi convincersi a
rivolgersi agli inquirenti, sottoporsi ad una lunga visita medica e, poi, a
tutto l’iter doloroso dell’inchiesta.
La Difesa ha proposto, quale spiegazione, l’ipotesi del consenso
rinnegato.
Pur seriamente considerata, quest’ipotesi non ha convinto la Corte
poiché non è supportata da alcun indizio.
Del resto, anche il dott. PERI1 aveva escluso, già nel corso della
delucidazione peritale avvenuta il 19 agosto 2003, un tale fenomeno ed ha poi
confermato in aula tale sua opinione:
"
Precisando la mia risposta alla domanda 11 rivoltami il 19.8.2003
(confronta verbale 93), rispondo che, sulla base del racconto dei fatti che mi
fece la signora PC1 posso escludere la presenza di un consenso rinnegato ex
post.” (verb. dib. pag. 10)
Se è vero che il dott. PERI1 si è espresso sulla base del racconto
fatto da PC1, è anche vero che, come vedremo, è questa l’ipotesi di fatto che è
stata ritenuta accertata da questa Corte.
Dunque, la valutazione del dott. PERI1 acquista piena valenza.
Forza è, dunque, concludere che la tesi del rinnegato consenso
altro non è che una mera supposizione di natura teorica, che, non solo non è
stata in alcun modo sostanziata, ma che viene esclusa dalle risultanze
istruttorie.
Ulteriore elemento indiziante la credibilità della PC è il fatto
che, da subito dopo la partenza di AC1, la PC ha avuto paura di lui.
Sappiamo con certezza che ha avuto paura di lui da subito perché –
cosa inabituale per lei – dopo che l’uomo se ne fu andato, la donna ha chiuso a
chiave la porta del suo appartamento.
Poi lo sappiamo perché di questa paura hanno parlato gli amici e i
vicini che l’hanno vista subito dopo i fatti e cui lei ha riferito di questa
paura:
"
circa la persona che le aveva usato violenza ricordo che mi aveva
detto che abitava a _______ o _______ e che aveva paura di lui” (_______22.5.1997)
"
Aveva paura di non essere creduta e anche del suo violentatore (_______e _______ 8.5.1997)
Per quale motivo doveva la donna da subito, ancor prima della
denuncia, provare paura per l’imputato?
La paura provata è, evidentemente, così come il TF ha già avuto
modo di giudicare, un indizio forte di un’avvenuta violenza:
" des
sentiments de peur mêlés de honte se rencontrent fréquemment auprès des
victimes de viol ou d’autres crimes à connotation sexuelle” (STF 18.1.2002 in re A. C. B,
1P.719/2001/viz)
Altro elemento indiziante della credibilità della PC è il fatto
che, dopo la denuncia, lei non è più riuscita ad rientrare nel suo appartamento
ed i suoi amici hanno dovuto ospitarla per oltre un mese.
A questo proposito non può essere seriamente sostenuto che si
trattasse della paura di una donna nei confronti di un uomo ingiustamente
denunciato perché, per quasi tutto il periodo in cui PC1 rimase presso i suoi
amici, AC1 era in carcere e tale circostanza era nota a PC1 con certezza a
partire dal 6 maggio (cfr PC1 6.5.1997).
In realtà, la donna, così come da lei affermato, non riusciva a
rientrare nell’appartamento poichè quei luoghi le davano un grande senso
d’ansia in quanto la portavano a rivivere i brutti momenti vissuti.
In questo senso, la difficoltà del rientro non può che essere
considerata come un indizio univoco che sostiene il racconto della donna.
Ulteriore forte elemento indiziante è, poi, il telefono trovato
per terra dagli amici che sono accorsi alla richiesta d’aiuto della donna.
Questo elemento si spiega nella versione dei fatti data dalla
donna e la supporta.
Non si spiega – invece – con quella data da AC1.
Anzi, la contraddice.
L’uomo ha escluso di avere toccato il telefono.
Per il resto, il rapporto sessuale descritto da AC1 non aveva
certamente la passionalità impetuosa e scatenata che potrebbe mettere
sottosopra la casa oppure far cadere oggetti da tavolini che sono separati dal
divano in cui avviene l’atto da una pianta (cfr, durante il confronto del
27.7
, PC1: “per essere precisa il tavolino è molto vicino al divano e
tra tavolino e divano c'è una pianta” e AC1: “tra il divano ed il
tavolino c'è un certo spazio”).
Ed, ancora, la versione dei fatti data dalla donna è inoltre supportata
dai segni trovati sui corpi dei due protagonisti.
Questi segni non si spiegano nella versione data da AC1 perché con
essa non sono coerenti.
Essi sono, invece, del tutto coerenti e compatibili con il
racconto della donna.
I segni rossi sui polsi di lei sono compatibili con le mani tenute
ferme da AC1 per impedire alla donna di difendersi.
I segni sulle cosce della donna non possono che spiegarsi con la
forza applicata da AC1 per divaricarle le gambe e poterla penetrare.
Infine, del tutto coerenti e compatibili con la versione della
donna sono i segni trovati sul corpo di AC1 (cfr. audizione del dott. AC1 in
aula).
Sulle lesioni riscontrate sul corpo di AC1 si sono espressi due
medici.
Dapprima, il dott. _______, spec. FMH in geriatria, le cui
valutazioni non hanno convinto. In particolare, non hanno convinto le
considerazioni da lui poste alla base della tesi secondo cui si tratterebbe di
lesioni vecchie. Non hanno convinto, sostanzialmente, per i motivi che, poi, il
dott. AC1 ha posto a base della sua valutazione.
Per il resto, va detto che, in aula, il dott. _______ ha di
molto sfumato le sue prime dichiarazioni, in particolare non più escludendo la
possibilità secondo cui il segno rosso sul braccio fosse stato lasciato da un
morso (incompleto ma morso).
Del resto, va rilevato che – così come risulta dall’allegato al
verbale – in medicina legale si catalogano i morsi a seconda della loro
intensità (cioè completezza o meno).
Inoltre,la non compatibilità con lesioni da unghie di cui il dott.
_______ ha parlato non è rilevante per il giudizio: la PC non ha mai
preteso di avere graffiato AC1.
In seguito, è stato sentito il dott. AC1, medico legale, che ha
convinto per lucidità di esposizione e per quantità e qualità di argomenti
portati a sostegno delle sue tesi.
Se è vero che il dott. AC1 ha potuto esprimersi soltanto sulla
base di fotografie, è anche vero che questo non gli ha impedito di valutare le
lesioni che gli sono state sottoposte in modo serio, responsabile e
convincente.
Riassumendo, il dott. AC1 ha, da un lato, spiegato che il segno
sul braccio di AC1 potrebbe essere compatibile con un morso, inteso come
sfregamento dei due incisivi centrali superiori senza chiusura delle mascelle:
"
È pertanto anche compatibile con lo sfregamento di elementi dentari
senza però chiusura del morso. In linea di massima le dimensioni di questa
lesione potrebbero essere compatibili con una azione di "strisciamento"
dei due incisivi centrali superiori." (verb. dib. pag. 15)
Inoltre, sempre il medico legale ha stabilito in modo estremamente
convincente che si trattava di una lesione recente:
"
Circa l'età, tenuto conto che non è visibile in fotografia la
cosiddetta "crosta" fa ritenere la produzione di questa lesione
piuttosto recente in termini di ore e non di giorni." (verb. dib.
pag. 15)
Queste valutazioni (circa la probabile origine della lesione e la
sua età) sostengono la versione della donna.
In relazione alla lesione sulla schiena, il dott. AC1 ha ritenuto
che essa potrebbe essere stata causata da un braccio con orologio indossato:
" Questa lesione
potrebbe anche essere compatibile con un trauma perpendicolare sul piano
cutaneo quale un urto di un orologio indossato nella zona della scapola
sinistra." (verb. dib. pag. 16)
Va rilevato che PC1 aveva l’orologio al polso ed ha dichiarato di
essersi difesa come ha potuto precisando che, oltre al morso, AC1 avrebbe
dovuto avere sul suo corpo i segni lasciati dal suo orologio (“…dovrebbe
avere delle escoriazioni lasciate dal mio orologio” PC1 4.5.99 ore 00,20).
Infine, per quanto riguarda l’età della lesione, il dott. AC1 -
cui è stata sottoposta anche la valutazione del dott. _______ - ha
ritenuto le due lesioni coeve:
"
Circa l'epoca di insorgenza di cui ho sopra riferito intendevo
che la colorazione e l'aspetto della lesione datava di uno o due giorni dal
momento dell'osservazione, il che vuol dire rovesciando l'espressione, che dal
tempo zero (momento della lesione) sono trascorsi uno o due giorni prima della
fotografia. Sul piano generale anche se come in tutti gli altri campi della
medicina una regola matematica non c'è, si ammette che a partire da una
colorazione rosso bluastra che si evidenzia in poco tempo in un'ecchimosi mano
a mano che passano i giorni e evidentemente anche in relazione all'importanza
della lesione ecchimotica si verificano delle discromie causate dalla modifica
dell'emoglobina contenuta nel sangue con colorazioni che passano dal verde giallo,
giallo e poi assorbimento. Le due lesioni riscontrate sul lato mediale
dell'avambraccio destro e nella regione scapolare sinistra possono essere
ritenute coeve."
(verb. dib. pag. 16)
Probabile è che, quindi, la donna, nel tentativo di difendersi, abbia
colpito con il braccio la schiena dell’uomo.
Sulle base delle valutazioni specialistiche del dott. AC1 (che,
in parte, sono, poi, anche quelle espresse in aula dal dott. _______),
si deve considerare che i segni trovati sul corpo di AC1 costituiscono un
ulteriore indizio a sostegno della versione dei fatti data dalla PC.
28.2
versione di AC1
La Difesa ha sostenuto che la versione dell’imputato è stata
lineare e costante.
La verità è che l’imputato ha mantenuto costante nel tempo la sua
versione dei fatti soltanto limitatamente agli aspetti principali.
Cioè, limitatamente al fatto che il rapporto sessuale è stato
consenziente.
Per altri aspetti, invece, egli ha modificato nel tempo la sua
versione.
Egli ha modificato la sua versione circa il toccamento dei seni in
giardino affermando, una prima volta, di averlo fatto mentre era in piedi
dietro la donna e, poi, una seconda volta, invece, quando erano entrambi seduti
sugli scalini:
"
mentre entrambi eravamo in piedi, mi sono portato dietro di lei e
ho iniziato a palpeggiarle il seno” (AC1 4.5.97
ore 1:20 p. 1)
"
eravamo seduti sugli scalini della scala che porta in terrazza.
Dopo un po’ io ho iniziato a toccare i seni della PC1.”
(AC1 5.5.97 ore 15:50 p. 2)
L’imputato ha modificato la sua versione anche riguardo il
passaggio in macchina:
"
verso le 16.30 al bar… PC1 ha terminato il suo turno di lavoro.
Io gli ho domandato se desiderava un passaggio sino a casa..”
(AC1 4.5.97 ore 1:20 p. 1)
"
siccome quando eravamo soli noi due ci eravamo già accordato che
l’avrei accompagnata a casa dopo il turno, mi sono fermato ad attenderla” (AC1 5.5.1997 p. 2)
"
avevo capito che lei era in ritardo x andare a fare la spesa. Le
ho detto che l’avrei accompagnata con la macchina”
(AC1 27.5.97 p. 3)
Infine, l’imputato ha cambiato versione circa l’invito di PC1 a
salire in casa sua:
"
siamo poi risalirti in macchina e ho riaccompagnato la PC1
a casa sua. In quella circostanza, sono stato invitato da PC1 a salire nel suo
app. a bere qualcosa” (AC1 4.5.97 ore 1:20 p.
2)
"
sotto casa sua, PC1 mi invitava a salire da lei a bere una birra”
(AC1 5.5.97 p. 2)
"
Dal _______ io ho
preso della birra… PC1 mi aveva già detto che mi avrebbe invitato a casa sua a
bere la birra ed è per questo che l’ho comprata” (AC1
27.5
)
Ma, al di là di questa mancanza di costanza nel tempo, la versione
dei fatti data dall’imputato non convince anche per altre ragioni.
Dapprima, non convince perché non è conforme al naturale andamento
delle cose, cioè non è in sé né coerente né verosimile.
Non è, da un lato, conforme al corso normale delle cose quel che
lui ha raccontato circa l’atteggiamento di PC1 durante l’atto sessuale.
AC1 ha detto che durante tutto l’atto sessuale PC1 è rimasta
sdraiata sotto di lui, le braccia distese lungo il corpo, limitandosi a “fare
su e giù” senza né abbracciarlo né baciarlo.
Ora, una donna che, liberamente e consapevolmente, decide di fare
del sesso, durante l’atto si comporta in modo diverso. In ogni caso – ma è
l’opzione minima – nella posizione descritta abbraccia il suo partner. E questo,
anche nell’ipotesi in cui non c’è alcun coinvolgimento di tipo affettivo.
La posizione che secondo AC1 la donna avrebbe assunto durante
l’atto sessuale – a parte il su è giù – è, invece, tipicamente, quella di una
donna che subisce un gesto cui lei non ha consentito.
Inoltre, nemmeno è conforme al normale andamento delle cose che,
dopo essersi concessi una piacevole parentesi di sesso, i due partner si
lascino, non soltanto senza affettuosità, ma persino senza proferire parola,
senza un saluto.
Un atteggiamento del genere non è usuale, nemmeno quando i
protagonisti non brillano per raffinatezza.
Sappiamo che non sempre i maschi sono dei gentiluomini che
riempiono le loro partner – anche quelle occasionali – di fasci di rose rosse.
Tuttavia, anche la realtà meno romantica vede, di solito, il
partner soddisfatto per “essersi sfogato” almeno salutare la donna che
gli ha permesso di divertirsi.
Ma, soprattutto, non convince perché nella versione dei fatti data
dall’imputato, non si inseriscono in modo armonioso alcune circostanze di fatto
chiaramente accertate.
Dapprima, il telefono per terra.
AC1 ha, dapprima, descritto un atto sessuale non certamente
impetuoso e passionale al punto da provocare cadute accidentali di oggetti.
Inoltre, ha detto che né lui né la donna hanno toccato il telefono
(cfr. verb. 27.7.99).
Tuttavia, dopo i fatti, il telefono era per terra e noi questo lo
sappiamo con certezza poiché i vicini, accorsi subito dopo i fatti, lo hanno
riferito agli inquirenti.
Poi, la versione dei fatti data da AC1 non spiega le tracce
trovate sul corpo della donna dai medici del Civico.
La donna era – secondo AC1 - praticamente immobile come un
cadavere.
Come avrebbe potuto, in quella posizione, procurarsi le lesioni ai
polsi, alle cosce e alla scapola?
Queste lesioni – in particolare, quelle ai polsi e alle cosce –
non si spiegano.
Si spiegano, invece, benissimo con la versione della donna, cioè
quella di un uomo che prende con forza i polsi della donna per allontanare le
sue mani dalle parti intime e con l’uomo che, con forza, cerca di divaricare le
gambe della donna per poterla penetrare.
Altamente significativa a questo proposito è la localizzazione
delle lesioni.
Non soltanto quelle ai polsi ma soprattutto quelle alle cosce (cfr.
cartella clinica). Si tratta di una localizzazione altamente inusuale, anche
perché praticamente simmetrica e che può spiegarsi soltanto con la pressione
fatta nei modi descritti dalla donna.
Nemmeno, la versione dei fatti data da AC1 spiega le lesioni che
sono state trovate sul suo corpo.
In particolare, non spiega la presenza del segno rosso sul suo
avambraccio destro che, invece, come visto è del tutto coerente e compatibile
con il morso che la donna ha dichiarato di avere dato all’uomo in un estremo tentativo
di difesa.
Poi, la versione di AC1 non giustifica che, dopo la sua partenza
da casa della donna, questa abbia chiuso la porta a chiave.
In aula, PC1 ha dichiarato che era sua abitudine lasciare la porta
aperta (cioè non chiusa a chiave) anche nei momenti più intimi.
Perché chiuderla a chiave dopo che AC1 se ne andò se davvero il
rapporto sessuale avuto con lui fosse stato una cosa tranquilla e voluta? In
quest’ipotesi, quel gesto inusuale per la PC e, perciò, evidentemente
indicativo di una paura insolita, non si spiega.
Mentre quel gesto si spiega con la versione di PC1
Ma, soprattutto, la versione di AC1 non giustifica, cioè non rende
verosimile lo stato di profonda angoscia in cui la donna versava dopo i fatti.
I vicini e gli amici accorsi in aiuto alla donna hanno, in
sintesi, detto di averla trovata in uno stato mai visto prima, né in lei, né in
altri.
Ora, è impossibile inserire coerentemente e armoniosamente, quello
stato di grave angoscia nel quadro disegnato da AC1.
Perché una donna, dopo un rapporto sessuale non problematico, si
metterebbe in uno stato di agitazione come quello descritto dai testi e dai
medici che l’hanno visitata?
Anche volendo intestardirsi nella ricerca, non si può trovare
ragione alcuna ad un simile stato se lo si considera come susseguente ad un
atto sessuale tranquillo.
Dunque, per tutti questi motivi, la versione dei fatti data da AC1
non ha convinto la Corte che ha invece ritenuto del tutto credibile – perché
lineare, costante nel tempo, in sé coerente e supportata da una serie di
elementi di fatto - quella data da PC1 ed ha perciò accertato i fatti così
come essi sono stati da lei raccontati.
29.
In diritto, introdurre
con la forza il pene nella vagina costituisce violenza carnale ai sensi
dell’art 190 CP.
Per giurisprudenza e dottrina, gli altri atti sessuali compiuti
allo scopo di raggiungere l’eccitazione necessaria alla penetrazione vengono
assorbiti da questa disposizione e, dunque, non v’è per essi concorso fra il
190.
e il 189 CP (H. Wiprächtiger, Baslerkommentar p. 938).
Diversa è la questione per quegli atti sessuali che sono
finalizzati ad un soddisfacimento diverso dalla penetrazione vaginale. Questi
impongono il riconoscimento del concorso fra i due reati (H. Wiprächtiger, op.
cit . pag. 1012 e 1018; H. Wiprächtiger, RPS 1999 p. 51).
In concreto, il palpeggiare il seno, il posare la mano di lei sul
membro in erezione ed anche il tentativo d’introduzione della bottiglia sono
manifestamente atti tesi a raggiungere o a mantenere ed aumentare l’eccitazione
sessuale necessaria alla penetrazione vaginale.
In questo senso, essi sono assorbiti dalla violenza carnale.
Diverso è il caso per il tentativo di “pompino con l’ingoio”
e il tentativo di penetrazione anale che sono, evidentemente, alternativi alla
penetrazione vaginale.
Per quanto riguarda il “pompino con l’ingoio” vi è coazione
consumata avendo l’uomo costretto – nelle circostanze e con le modalità
descritte al punto … - la donna a prendere in bocca il suo pene. Il fatto che
egli non abbia eiaculato a seguito di questo gesto non rende l’atto un semplice
tentativo di coazione in applicazione per analogia della giurisprudenza secondo
cui vi è violenza carnale consumata non appena l’uomo riesce ad introdurre il
suo pene nella vagina.
Per il tentativo di penetrazione anale, invece, si tratta di
coazione sessuale tentata.
Pertanto, AC1 è dichiarato autore colpevole di violenza carnale in
concorso con coazione sessuale tentata e consumata.
30.
scemata
responsabilità
AC1 è stato sottoposto a perizia psichiatrica.
Il dott. CAC1chini ha ritenuto quanto segue:
"
2.
a) A causa di esso (n.d.r: del
disturbo di personalità), la capacità del peritando di valutare il
carattere illecito dell'atto non era scemata, vale a dire che il peritando pone
però il problema se veramente egli si sia potuto rendere conto che, in quel
momento, stava davvero violentando qualcuno o non abbia creduto, come da lui
ripetutamente sostenuto, di star avendo un rapporto sessuale con una donna
consenziente. Ritengo che, se i fatti si sono svolti secondo Ia versione data
da PC1, il peritando abbia - malgrado le antecedentI possibili provocazioni -
ricevuto segnali inequivocabili che PC1 non era consenziente, ma che, malgrado
ciò, egli abbia approfittato della situazione per "concedersi"una trasgressione
che, viste le sue esperienze precedenti (abbandono per insufficienza di prove)
la struttura di personalità con carenze superegoiche e prevalenza di principio
di piacere gli rendeva realizzabile.
2.
b) La
capacità di agire secondo una valutazione teoricamente corretta era
probabilmente, in qualche modo, diminuita. PC1 descrive lo stato di agitazione
del peritando come se egli effettivamente non fosse più ben padrone di sé. Ciò
che colpisce non è tanto quanto il peritando avrebbe commesso (avrebbe detto a PC1
o le avrebbe fatto introducendole la bottiglia di birra nella vagina ecc.), ma
piuttosto il fatto che il peritando neghi tutto ciò (07, 18), così come nega
altri episodi del passato. Secondo lui vi sarebbe stato un rapporto sessuale
"normale", e soltanto a precise domande sembra rendersi conto che la partecipazione
di PC1 è stata nulla (15, 19). Ciò fa pensare che egli fosse totalmente
assorbito dall'impulso a soddisfare il proprio desiderio, diventato dominante.
In tal senso la sua capacità di agire secondo un'eventuale corretta valutazione
del carattere illecito dell'atto era diminuita.
ad 2.c) Vedi sopra.
ad 2.d) Pur
tenendo conto di quanto sopra, dobbiamo ricordare quanto lo stesso peritando
più volte ha dichiarato, e cioè che egli era, al momento del fatti, perfettamente
cosciente e pertanto responsabile. Egli dunque non si è sentito in uno stato eccezionale,
di particolare eccitazione o di obnubilamento sia pure lieve e transitorio. Per
questo motIvo, ritengo, che il disturbo di personalità non altrimenti
specificato, con le sue lacune nella gestIone dell'affettività e degli impulsi,
costituisca un fattore scarsamente influente sulla responsabilità che, a mio
avviso, era scemata in modo lieve." (perizia p. 18 AI 12)
In aula, il perito ha confermato tale sua valutazione precisandola
nei seguenti termini:
"
Preciso la mia risposta al quesito 2 b nel senso che ritengo -
sempre ragionando nell'ipotesi in cui i fatti si sono svolti così come
descritti da PC1 - che l'impulso a soddisfare il proprio desiderio sia
diventato dominante a causa del disturbo di personalità di cui AC1 è affetto.
Preciso che io ho posto la diagnosi di disturbo di personalità non
sulla base dei fatti descritti da PC1 ma sulla base dell'anamnesi, dei
risultati dei test e della valutazione clinica. Confermo che, sempre
nell'ipotesi considerata, al momento dei fatti AC1 aveva una scemata
responsabilità. Mi si chiede di graduare indicativamente su una scala da 1 a
100.
il grado di scemata responsabilità. Rispondo che dovrebbe aggirarsi attorno
al 20%."
(verb. dib. pag. 12)
Infine, il perito ha stabilito che AC1 non mette in pericolo la
sicurezza pubblica e che non necessita di nessuna presa a carico terapeutica:
"
3.
Mette il periziando gravemente in pericolo la sicurezza
pubblica?
ad 3. No. Il
peritando ha, è vero, commesso alcuni reati nella prima età adulta, reati che
forse erano stati "facilitati" dalla scomparsa della madre, poi del
padre, perdite che il peritando sicuramente non ha saputo elaborare bene, vista
la sua generale difficoltà nella percezione e nella gestione degli affetti. In
nessuno di questi casi, però, egli ha messo la sicurezza pubblica in pericolo
in modo grave. Anche nei fatti in esame non si ravvisa un carattere di grave
pericolosità (certo non di pericolo di vita -22), per quanto serio possa essere
questo episodio, se realmente accaduto come descritto da PC1. Il peritando,
infatti, non è andato attivamente alla ricerca del reato, ma sembra essere
stato determinato a commetterlo dall'atteggiamento di PC1, che ammette alcune
provocazioni e imprudenze, tant'è vero che, come alcuni testimoni (12, 13)
riferiscono, subito dopo i fatti si accusava di esserne responsabile per avere
invitato il peritando in casa. I fatti sono dunque avvenuti in circostanze
particolari, con comportamenti "permissivi" da parte della vittima,
senza i quali con ogni probabilità nulla sarebbe accaduto.
4.
E'
opportuna l'adozione di misure secondo gli art. 42 CP?
ad 4. No.
5.
E'
opportuna l'adozione di misure secondo gli art. 43 CP, in particolare:
a) un
trattamento medico o una cura speciale in una casa di salute o di custodia
(art. 43 cfr. 1 cpv. 1 CP); in caso affermativo, quale?
b) un
trattamento ambulatorio (art. 43 cfr. 1 cpv. 1 CP ult. frase)?
ad 5. a) e b) No.
Il peritando non è affetto da alcuna malattia mentale che chieda un trattamento
medico." (perizia p. 19 AI12)
31.
violazione del
principio di celerità
Ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona "ha diritto ad
un'equa pubblica udienza entro un termine ragionevole davanti ad un Tribunale
indipendente ed imparziale".
Questo principio vale anche in particolare nei procedimenti
penali. Il “termine ragionevole” inizia a decorrere con la notifica formale al
prevenuto da parte dell'autorità competente che gli è stato addebitato un fatto
di rilevanza penale. Il momento decisivo per determinare l'adeguatezza della
durata del procedimento è costituito dal giorno in cui viene emanata l'ultima
decisione, atteso che vanno pure computate le procedure davanti ad un'autorità
di ricorso, inclusi rinvii e cassazioni (DTF 117 IV 126 consid. 3).
Tuttavia, il Giudice chiamato a statuire si determinerà sulla
pretesa violazione del principio al momento del giudizio, senza stimare il
termine di evasione delle istanze superiori. Spetterà poi alla Corte di
cassazione e di revisione penale pronunciarsi di nuovo sul tema il giorno in
cui dovrà decidere sulle eventuali impugnative (CCRP 22 novembre 1996 in re P.
e llcc, p. 37).
In concreto, il lungo tempo trascorso dalla denuncia (4.5.1997)
all’emanazione dell'atto di accusa (11.2.2004) e, poi, al dibattimento non è
soltanto da addebitare ad un primo giudizio di abbandono, impugnato e sfociato
in un atto di accusa privato poi annullato per permettere l'esecuzione di un
complemento istruttorio, ma anche – se non soprattutto - a lunghi e ripetuti
periodi di inattività da parte delle autorità.
Dopo la denuncia del 4.5.1997, il 5.12.1997 la polizia ha
presentato il rapporto d'inchiesta preliminare. Da questa data e fino al 26 aprile
1999.
l'inchiesta ha subito - se si fa astrazione dallo scambio di
corrispondenza tra PP e difesa per la riconsegna/consegna del passaporto di AC1
(AI33-AI39), una richiesta della Friborghese-assicurazione chiamata a risarcire
l’incapacità lavorativa di PC1 e la concessione del gratuito patrocinio da
parte del GIAR a PC1 (AI42) - una prima battuta di arresto che è durata
poco meno di due anni.
Il 26 aprile 1999 l'inchiesta ha ripreso il suo corso con
l'audizione della vittima ed il confronto con AC1.
A questa audizione è seguito, in data 4.10.1999, il deposito atti
(AI64).
Il 21.10.1999, l'avv. DF 1 ha chiesto al PP di poter interrogare
il perito PERI1, sollevando dubbi sulla mancata menzione nel suo referto, delle
circostanze quali le violenze sessuali subite dalla PC in tenera età e del suo
uso, definito abitudinario, di stupefacenti (AI 65).
Il 26.11.1999 venne decretata la chiusura dell'istruzione formale
(AI66) cui seguì, il 6.12.1999, l'emissione di un decreto di abbandono (AI 67).
In data 17.12.1999 l'avv. __________ presentò alla CRP un atto di
accusa privato (AI 70).
Sono trascorsi altri due anni prima che la CRP accogliesse l'atto
di accusa privato (decisione del 18.9.2001 - AI 72).
Trattasi della seconda battuta di arresto.
Il 25.9.2001, l’avv. DF 1 impugnò presso il GIAR l'atto di accusa
eccependone la nullità siccome emanato senza avere evaso il complemento
istruttorio da lui richiesto il 21.10.1999 (AI73)
Poi, il 19.10.2001, la decisione della CRP venne impugnata con
ricorso che il TF dichiarò inammissibile (AI 78).
Il 1.3.2002 il GIAR accolse il reclamo 25.9.2001 dell’avv. DF 1 –
reclamo definito, implicitamente contro la chiusura dell'istruzione
formale – e, annullato l’atto di accusa privato, rinviò al Ministero pubblico
l'incarto per l'esperimento dei complementi richiesti (AI 79).
Il 4.3.2002 l'avv. DF 1 chiese al PP, quale ulteriore complemento
d'inchiesta, l'audizione dell'ispettrice _______. (AI80)
A questo stadio della procedura vi è una terza battuta di
arresto.
Nulla più si mosse tanto che il 13.1.2003 l'avv. _______– allora
patrocinatore della PC - chiese al PP di pronunciarsi sulle richieste di
complemento istruttorio avanzate dalla difesa (AI82).
Nulla si mosse nemmeno dopo questa richiesta così che l’avv. _______mandò
un secondo sollecito il 17.4.2003 precisando che, se nulla si fosse mosso nei
seguenti 60 giorni, lui avrebbe adito l'autorità superiore (AI83).
Nulla si mosse e allora, il 4.7.2003, l'avv. _______presentò un
ricorso per ritardata giustizia al GIAR, causa l'inattività del PP (AI 84).
Il ricorso venne, poi, ritirato il 16.7.2003 (AI87) dopo che il
PP, nelle sue osservazioni, garantì la chiusura dell'istruzione formale entro
la fine del mese di agosto.
A quel punto le acque da stagnanti divennero chete.
PERI1 venne sentito il 19.8.2003 (AI93).
In data 19.8.2003 DF 1, dopo aver esposto le sue considerazioni
sulle dichiarazioni del perito, comunicò al PP che gli avrebbe fatto sapere se
intendeva o meno mantenere la sua richiesta di audizione dell’ispettore _______
(AI94)
Un mese più tardi, il PP, visto anche il silenzio dell'avv. DF 1,
respinse la richiesta di audizione (AI 95)
Il 10.10.2003 il PP decise il deposito atti (AI 96).
Ci volle un nuovo sollecito del patrocinatore della PC (18.12.2003,
AI97), perché venisse notificata, il 27.1.2004, la chiusura dell'istruzione
formale.
L'atto di accusa venne emanato l'11.2.2004.
Ci vollero – e questa è l’ultima battuta d’arresto – altri due
anni perché venisse celebrato il dibattimento.
E’ innegabile che vi è stato, durante tutto questo procedimento,
una violazione del principio di celerità oggettivamente addebitabile a tutte le
autorità giudiziarie che hanno avuto ad occuparsene.
Inchieste per reati di questo tipo possono essere svolte in tempi
notevolmente più brevi di quelli che il procedimento in esame ha comportato. Da
un lato, perché si tratta di un solo atto da istruire. D’altro lato perché si
tratta di un reato grave che domanda priorità rispetto ad altre fattispecie
contemplate dal codice penale.
La violazione del principio di celerità – che, secondo la
giurisprudenza, deve essere pronunciato espressamente in sentenza -
comporta, a seconda della sua incisività, un'attenuazione della pena nell’ambito
dell’art. 63 CP, l’esenzione da ogni pena oppure, quale ultima ratio, per casi
estremi, l'estinzione del procedimento (DTF 117 IV 124ss).
L'estinzione del procedimento penale può evidentemente intervenire
anche quando si sia verificata la prescrizione assoluta indipendentemente da
un'eventuale violazione del principio di celerità.
32.
Per l'art. 63 CP, il
giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa
del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e
delle sue condizioni personali.
L'art. 68 n. 1 CP dispone
inoltre che quando il reo incorre in più pene privative della libertà, il
giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in
misura adeguata, ma non più della metà della pena massima comminata e senza
andar oltre al massimo legale della specie di pena.
Nella fattispecie in
esame, la colpa dell’accusato va innanzitutto valutata considerando la portata
oggettiva dei reati intenzionalmente commessi: considerando cioè quel che ha
fatto volendolo fare, le sue motivazioni, il modo di esecuzione, le circostanze
in cui ha agito e il risultato ottenuto, elementi cui già si ha accennato in
narrativa e che vanno tenuti presenti evitando inutili ripetizioni (Corboz,
La motivation de la peine, in ZbJV 1995 24).
In concreto, non occorre spendere molte parole per motivare ed
illustrare la gravità dei reati di cui AC1 è autore colpevole.
Egli ha delinquito per puro scopo di egoistica libidine,
anteponendo il soddisfacimento delle proprie pulsioni a qualsiasi altra
considerazione, indifferente ai diritti altrui che non ha esitato a calpestare
in modo brutale, non facendosi scrupolo di utilizzare, per il raggiungimento
dell’egoistico scopo che si prefiggeva, anche la minaccia e la forza fisica,
rimanendo sordo alle suppliche della donna che gli stava di fronte e che,
piangendo, lo pregava di evitargli di passare attraverso un cammino di
sofferenze che già in passato aveva dovuto percorrere.
Pur tenuto conto di tutte le circostanze a suo favore – in
particolare della sua situazione familiare e lavorativa, dell'educazione
ricevuta e della formazione seguita, della sua integrazione sociale e del suo comportamento dopo la perpetrazione
del reato (DTF 124 IV 47 consid 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid 1 e 116
IV 289 consid 2°; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d
pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2
pag. 289) - la gravità oggettiva dei reati e l’insensibilità dimostrata nel
portare a termine il suo disegno imporrebbero , tenuto conto della prassi dei
nostri tribunali, la pronuncia a carico di AC1 di una pena aggirantesi sui 4
anni di reclusione.
Tuttavia, a beneficio dell’imputato, vi sono delle circostanze che
impongono un’importante attenuazione della pena.
Dapprima, vi è il fatto – accertato dal perito – che egli ha agito
in stato di scemata responsabilità, ciò che comporta l’obbligo di una riduzione
della pena proporzionale all’entità della conseguente riduzione della colpa.
Pur non dovendosi applicare né una tariffa né percentuali fisse o schematiche,
dal riconoscimento di una scemata responsabilità occorre comunque trarre
conseguenze ragionevolmente adattate alla situazione così da pronunciare una
pena che corrisponda effettivamente alla colpa del reo (STF 23.8.2000 in re A;
28.11.2000
in re A). Pertanto, se quando la responsabilità è scemata in modo
lieve non si è sempre tenuti ad applicare una riduzione lineare del 25%, è
anche vero che la riduzione della pena rispetto a quella che andrebbe a colpire
lo stesso reo pienamente responsabile non può dipartirsi di molto da tale
proporzione, soprattutto quando, come in concreto, il perito ha quantificato la
scemata responsabilità nel 20% (CCRP 21.6.2002 in re S. e C; DTF 121 IV 205).
D’altro lato, a beneficio del condannato, vi è, poi, l’attenuante
specifica del lungo tempo trascorso ai sensi dell’art 64 CP poiché siamo ormai
ad un anno dalla prescrizione relativa dell’azione penale (DTF 92 IV 201; 115
IV 95) e poiché in questi 9 anni AC1 ha tenuto una buona condotta.
E’ questa un’attenuante che va riconosciuta nonostante il fatto
che il condannato abbia sempre negato le sue responsabilità (STF 5.11.2004 in
re X). E si tratta di un’attenuante che impone, in aggiunta a quella operata in
funzione della scemata responsabilità, un’ulteriore sensibile riduzione della
pena che in termini quantitativi non può essere, da sola, inferiore a quella
praticata per la prima ragione (cfr, per analogia, DTF 121 IV 202
consid cc pag. 205 citata in CCRP 17.3.2005 in re G.A. in cui il TF aveva ritenuto
adeguata, nell’ambito dell’art 63 CP, una riduzione della pena da un quinto
fino a un terzo per una circostanza che non assurgeva ancora ad attenuante
specifica ai sensi dell’art 64 CP).
Infine, vi è, in concreto, la violazione del principio di celerità,
violazione di cui va tenuto conto nell’ambito dell’art 63 CP , in ogni caso
almeno quale ulteriore e sensibile – viste le lunghe e ripetute battute
d’arresto del procedimento - fattore di attenuazione della pena che va ad aggiungersi
agli altri due.
L’effetto di queste circostanze attenuanti fa si che la pena andrebbe
a situarsi attorno ai 21/22 mesi (da considerarsi quale pena totalmente
aggiuntiva a quella di 30 giorni inflitta in data 6.12.1999).
E’ noto che la giurisprudenza del TF impone in questi casi, quando
è possibile fare una prognosi favorevole, un’ulteriore compressione della pena
sino a raggiungere la soglia per la concessione del beneficio della sospensione
condizionale.
In concreto, sono passati 9 anni dai fatti.
In questi 9 anni AC1. ha tenuto buona condotta, ha sempre
lavorato, si è sposato e non è più ricaduto in comportamenti scorretti.
Ricordato che il far uso dei diritti della difesa (quali il
negare, il mentire o il tacere) non può essere utilizzato a sostegno della
negazione di una prognosi favorevole (Trechsel, Kurzkommentar, ad art 41 no
21), questo lungo lasso di tempo in cui l’attitudine del condannato è stata
corretta e in cui egli ha dimostrato di avere saputo trovare una rassicurante
stabilità lavorativa e familiare impone per AC1 la formulazione di una prognosi
favorevole e, pertanto, impone la compressione della pena sino a 18 mesi di
detenzione.
Se confrontata in abstracto alla gravità dei reati commessi questa
pena appare eccessivamente mite, essa si rivela, invece, adeguata ed equamente
commisurata in funzione di tutte le circostanze summenzionate, in particolare
in funzione dei nove anni trascorsi. La giustizia arriva tardi a colpire un
uomo che in questo lasso di tempo ha concretamente dimostrato di sapersi comportare
correttamente. Di questo ritardo e del fatto che chi è giudicato non è più, 9
anni dopo, lo stesso uomo va tenuto conto. Ed è soltanto questo che ha motivato
la compressione della pena sino ai limiti indicati.
33.
La decisione della
Corte d’Assise sulle pretese di diritto civile presuppone, oltre alla condanna
dell’accusato (art. 266 e 272 CPP), l’esistenza di dati sufficienti (art. 267
cpv. 1 CPP) che possano essere raccolti senza ritardare il corso dell’azione
penale (art. 265 CPP), in difetto di che l’istante è rinviato al foro civile
(art. 267 cpv. 1 CPP), con la possibilità di accordargli un risarcimento
parziale (art. 267 cpv. 2 CPP).
Giusta gli art. 9 LAV e 94 CPP, inoltre, se la parte civile è
vittima di un reato che ne ha leso direttamente l’integrità fisica, sessuale o
psichica, la Corte può giudicare dapprima la fattispecie penale e trattare in
seguito le sue pretese pecuniarie nei confronti del condannato oppure - ove ciò
comporti un dispendio sproporzionato e non si tratti di pretese di lieve entità
- limitarsi a prendere una decisione di principio sul diritto al risarcimento,
con rinvio per il rimanente al foro civile.
La riparazione del torto morale presuppone, da un lato, una
lesione dei diritti della personalità quali la vita, l’integrità fisica e
psichica, l’onore, ecc. (DTF 108 II 422 consid 4b; Deschenaux et
Tercier, La responsabilité civile, pag. 54; Brehm, Berner Kommentar, n. 12ss,
ad art 47 CO; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité
civile, Staempfli 2002, p. 319ss) e, d’altro canto, una sofferenza fisica e
psichica della persona lesa - la riparazione del danno copre non soltanto le
sofferenze fisiche ma anche, e soprattutto, le sofferenze morali (DTF
115.
II 156; 102 II 22) - che vada al di là di quanto una persona deve
normalmente sopportare, ritenuto che la condanna al pagamento di un’indennità
si giustifica soltanto nei casi di una certa gravità (Deschenaux et Tercier,
op. cit. pag. 93; DTF 110 II 66; 102 II 224 89 II 396; Tercier, La
réparation du tort moral, in Journées du droit de la circulation routière 1988,
pag. 93, Brehm, op. cit. n. 27 ad art 47 CO).
Nella determinazione dell’indennità il giudice gode di un’ampia
libertà di apprezzamento delle circostanze concrete, in particolare del genere
e gravità del pregiudizio subito, dell’intensità e della durata delle
conseguenze sulla personalità della vittima e, infine, del grado di colpa
dell’autore (DTF 118 II 410; 116 II 299; 116 II 734; 115 II 32 115 II
158; SJ 1993 197; Tercier, L’évolution récente de la réparation du tort moral
dans la responsabilité civile et l’assurance accidents, in RSJ 80/1984, p. 56;
Deschenaux/Steinhauer, Personnes physiques et tutelles, 3e éd, 1995, p. 209, n°
624). Si dovrà tenere pure conto delle conseguenze soggettive della lesione
subita e in particolar modo dell’intensità delle sofferenze e del dolore subito
(DTF 108 II 432).
Così come precisato dalla giurisprudenza, tenuto conto della
natura del torto morale, l’indennità assegnata a tale titolo non può essere
fissata secondo meri criteri matematici, ma soltanto stimata, tenendo conto dei
criteri suelencati, applicando le regole del diritto e dell’equità di cui
all'art. 4 CCS (DTF 121 II 377;
117.
II 60; Brehm, La réparation du dommage corporel
en responsabilité civile, Staempfli 2002, p. 319).
L’indennità per torto morale, essendo destinata a riparare un
danno che, per sua stessa natura, non può che difficilmente essere ridotto a un
importo di denaro, non può eccedere certi limiti. Ciò nonostante l’indennità
deve risultare equa e quindi deve essere proporzionata alla gravità del
pregiudizio, ritenuta che essa non deve apparire derisoria alla vittima
(RJN-1996 147).
La gravità oggettiva di ogni e qualsivoglia reato contro
l’integrità sessuale è pacificamente e notoriamente riconosciuta (DTF 118 II
414.
con rif.).
In concreto, non ha da essere dimostrata – poiché, peraltro,
emerge con evidenza dai fatti in narrativa - la gravità del torto subito da PC1
che, a causa di quanto subito, ha dovuto sottoporsi a cure mediche.
Pertanto, alla luce di quanto precede e preso atto della
giurisprudenza in materia (cfr. Hütte/Ducksch, Die Genugtung, 3. Ed., Zurigo,
1999), in particolare del DTF 121 II 377 in cui il TF ha ricordato che occorre,
in ogni caso, adattare gli importi delle indennità per torto morale all’aumento
del costo della vita e ricordata la prassi dei nostri Tribunali, la Corte ha
ritenuto equo quantificare la pretesa di risarcimento avanzata dalla donna a
titolo di torto morale in fr. 15'000.-- (cfr., mutatis mutandis le sentenze DTF
125.
III 269 e 118 II 410 e le sentenze citate in
Hütte/Ducksch, Die Genugtung, 3. Ed., Zurigo, 1999).
Su questo importo vanno riconosciuti gli interessi al 5% a far
tempo dall’evento dannoso (Brehm, Berner Kommentar, n. 96 ad art 47 CO; Brehm,
La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Staempfli 2002, p.
327).
Le altre poste sono riconosciute ad eccezione di un paio non
sufficientemente motivate (ovvero, fr 400.- di cui all’allegato 4 dell’istanza
di risarcimento e fr 244,89 di cui all’allegato 5 dell’istanza di risarcimento,
doc. TPC 13) per cui la PC è rinviata al foro civile.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti;
visti gli art. 11, 18, 21, 36, 41, 63, 64,
65, 66, 68, 69, 189 cpv. 1,
190.
cpv. 1 CP;
6.
n. 1 CEDU;
9.
segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è autore colpevole di:
1.1
violenza carnale
per avere
a __________, Via __________, in data 3 maggio 1997,
usando minaccia, violenza e pressioni tali da renderla inetta
a resistere, costretto PC 1 contro la sua volontà,
a subire la congiunzione carnale, bloccandola,
allargandole le gambe e costringendola a togliere le mani
dalla vagina, introducendole il suo pene nella vagina ed
eiaculando parzialmente in lei;
1.2
coazione sessuale tentata
e consumata
per avere nelle circostanze di cui sopra,
usando minaccia, violenza e pressioni tali da renderla inetta
a resistere, costretto PC 1 a subire contro la sua volontà
atti analoghi alla congiunzione carnale
rispettivamente altri atti sessuali;
e meglio per avere
appoggiando il suo pene in erezione fra le natiche,
tentato di penetrare PC 1 analmente,
ed inoltre abbassando con le proprie mani la testa di PC 1
verso il proprio membro nell'intento di ottenere un coito orale,
costretto PC 1 a prendere in bocca il suo pene,
e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei
considerandi.
2.
AC 1 è assolto
dall'imputazione di coazione sessuale tentata e consumata per gli altri gesti
descritti nell'atto di accusa.
3.
Di conseguenza AC 1, avendo
agito in stato di lieve scemata responsabilità, nonché visti il lungo tempo
trascorso dai fatti e la violazione del principio della celerità, è condannato:
3.1
alla pena di 18 (diciotto)
mesi di detenzione (pena totalmente aggiuntiva a quella di 30 giorni di
detenzione inflitta il 6.12.1999 dal MP di Lugano), nella quale è computato il
carcere preventivo sofferto;
3.2
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 900.-- e delle spese processuali.
4.
L’esecuzione della pena detentiva
inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2
anni.
5.
AC 1 è inoltre condannato a
versare un’indennità di fr. 15'000.-- più interesse del 5% a decorrere dal 3
maggio 1997 a titolo di risarcimento per torto morale e di fr. 39'257,65 più
interesse del 5% a decorrere dal 9.2.2006 e fr. 110.-- più interesse dal
1.8.1997
alla PC1., la quale è rinviata al foro civile per ogni altra pretesa.
6.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di
ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque
giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della
sentenza integrale.
terzi implicati
1.
PC1PC 1
2.
PE 1
3.
PE 2
4.
TE 1
5.
TE 2
6.
TE 3
7.
TE 4
8.
PC1TE 5
9.
TE 6
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 900.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Perizie fr. 15'747.--
Testi fr. 80
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 16'977.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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