72.2004.28
Truffa ripetuta (aggravata), falsitâ in documenti, violazione legge sui fiduciari
18 agosto 2005Italiano37 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2004.28
Data decisione, Autorità:
18.08.2005, PENAL
Titolo:
Truffa ripetuta (aggravata), falsitâ in documenti, violazione legge sui fiduciari
APPROPRIAZIONE INDEBITA
FALSITÀ IN DOCUMENTI
TRUFFA
art. 146 cpv. 1 CPS
art. 251 cf. 1 CPS
art. 19 LFID
Incarto n.
72.2004.28
Lugano,
18 agosto 2005/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Roberta Arnold, dr. iur.
Sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dall'8 maggio al 28 luglio 2003;
prevenuto colpevole
di:
1. truffa,
ripetuta
qualificata siccome commessa per mestiere, data la
disponibilità dell'accusato ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare
fonte di reddito
per avere,
a Lugano nonché in
altre località in Svizzera e all'estero,
nel periodo 2002 -
08.05.2003 (data del suo arresto),
allo scopo di
procacciarsi un indebito profitto,
ingannato con
astuzia terze persone,
affermando cose
false e dissimulando cose vere,
inducendole in tal
modo ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio, e meglio per avere,
presentandosi come
ex banchiere e consulente finanziario di alto livello, prospettando
investimenti in opzioni su indici di borsa e divise secondo la cosiddetta __________
di cui egli si dichiarava esperto e sottacendo che in realtà tali fondi non
sarebbero stati investiti, se non in modo parziale e temporaneo,
raccolto capitali
presso terzi ingannandoli astutamente, inducendoli in tal modo a mettergli a
disposizione, mediante bonifici su suoi conti bancari presso __________
Soletta, le somme complessive di CHF 70'171.-- e di Euro 35'000.--, utilizzate
(con gli utili conseguiti) interamente per sostenere le proprie spese personali
e famigliari, e meglio singolarmente:
1.1. ingannato astutamente PC 1, Zollikon
inducendola ad
affidargli l'importo complessivo di CHF 20'000.--, versato in due tranches di
CHF 10'000.--
ciascuna il
03.12.2002 rispettivamente il 23.12.2002,
ritenuto che in
data 06.05.2003 l'accusato ha versato l'importo di CHF 5'000.-- su un conto
della parte civile presso il __________ di Zollikon a titolo di parziale
risarcimento;
1.2. ingannato astutamente PC 2,
Lugano-Castagnola
inducendolo ad
affidargli l'importo complessivo di CHF 50'171.--, versato in tre tranches di
CHF 25'000.-- il 10.06.2002, CHF 15'000.-- il 22.07.2002 e CHF 10'171 il
24.07.2002,
ritenuto che nel
settembre 2002 l'accusato ha ceduto senza contropartita alla parte civile la
vettura Mercedes CLK del valore indicato di CHF 35'000.--;
1.3. ingannato astutamente PC 3, Taunusstein-Neuhof
(D)
inducendolo ad
affidargli l'importo di Euro 10'000.--, versato il 24.04.2003,
ritenuto che nel
frattempo (02.10.2003) alla parte civile è stato restituito l'importo di Euro
3'751.-- proveniente dalla vendita di opzioni all'epoca acquistate con parte
dei fondi da essa affidati all'accusato e da quest'ultimo trasferite nel
deposito titoli di un suo altro conto presso __________ Soletta;
1.4. ingannato astutamente PC 4, Niederkassel (D)
inducendolo ad
affidargli l'importo complessivo di Euro 25'000.--, versato in tre tranches di
Euro 10'000.-- il 03.06.2002, CHF 14'650.-- (controvalore di Euro 10'000.--) il
19.07.2002 e Euro 5'000.-- il 10.09.2002;
ritenuto che in
tutti questi casi l'accusato ha comunicato verbalmente rispettivamente inviato
per iscritto ai clienti investitori falsi rendiconti attestanti contrariamente
al vero l'esistenza di operazioni di investimento e di utili;
2. falsità
in documenti, ripetuta
per avere
nelle circostanze
di tempo e di luogo di cui al punto 1,
allo scopo di
procacciare a sé un indebito profitto ovvero per perfezionare l'inganno astuto
e per celare l'indebito utilizzo dei fondi affidatigli a scopo di investimento
nonché rassicurare i clienti investitori, allestito documenti falsi e
segnatamente falsi rendiconti attestanti contrariamente al vero l'esistenza di
operazioni di investimento e di utili, facendone altresì uso inviandoli e/o
consegnandoli ai propri clienti, e meglio in particolare:
-
rendiconti a PC 1 del 18.12.2002 e 06.01.2003,
-
scritto (con avviso di utile) a PC 2 del 30.04.2003,
-
rendiconto a PC 3 del 29.04.2003,
-
rendiconti a PC 4 del 06.09.2002, 10.12.2002,
17.12.2002, 07.02.2003 e 25.04.2003:
3. esercizio
abusivo della professione di fiduciario
per avere,
nelle circostanze
di tempo e di luogo di cui sub 1,
operando quale
gestore di patrimoni, segnatamente affidatigli a scopo di investimento,
nell'interesse di almeno quattro clienti,
esercitato senza
autorizzazione la professione di fiduciario finanziario, così come definita
dalla Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art.
146 cpv. 1 CP, art. 251 Cifra 1 CP, art. 19 Legge sui fiduciari LFID;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 31/2004 del 2 marzo 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'avv.dott. DUF
1, AC 1, assente.
§ L'avv. RC 1, in
rappresentanza delle PC 1 e PC 2.
§ L'interprete IE
1, subito congedata.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 16:10.
Il presidente
constata che l’accusato AC 1, regolarmente citato presso il
proprio domicilio legale, non è presente.
Con il
consenso delle Parti la Corte considera l’imputato assente giustificato ai
sensi dell’ art. 229 CPPT.
Con la
richiesta del PP la Corte prospetta all’imputato ai sensi dell’art 250 CPP
l’imputazione
subordinata di appropriazione indebita aggravata.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,
confermato integralmente l’atto di accusa in esame conclude chiedendo che
l’accusato venga condannato a:
-
18 mesi da scontare dedotto il periodo di
carcere preventivo,
-
l’espulsione effettiva per un periodo di 3 anni,
-
il risarcimento delle PC nella misura in cui le
pretese sono liquide,
-
il risarcimento compensatorio,
-
il sequestro conservativo per il risarcimento
delle PC.
§ RC 1, rappresentante delle PC, il quale si associa integralmente
a quanto detto dal PP, confermando l'atto d'accusa. Le pretese sono quindi
quantificabili come segue:
-
PC 1: 15’000 CHF (20’000 CHF di cui al punto AA1.1.
meno i 5'000 CHF parzialmente risarciti) più le spese legali,
-
PC 2: 15'171 CHF oltre spese legali (ammontare
dell’illecito di 50'171 CHF meno 35’000 CHF corrispondenti al valore dell’auto
ceduta come contropartita alla PC,
-
Chiede inoltre che in via principale in caso di
condanna l’importo sequestrato venga assegnato alle PC e che in caso di
subordinata venga mantenuto il sequestro ai fini del risarcimento delle PC.
§ Il Difensore, il quale, confermando i fatti esposti
nell’atto d'accusa, contesta la loro valutazione giuridica. Pone in risalto la
scarsa credibilità dell’imputato e il fatto che altre potenziali vittime non
sono cadute nel ‘tranello’.
Ricordando che __________ non ha effettuato
nessun investimento in favore delle PC, sostiene che non vi sia stato un
esercizio abusivo della funzione di fiduciario, di cui al punto 3 dell’atto
d'accusa. Quest’ultima imputazione, inoltre, non é conciliabile con il reato di
truffa di cui al punto 1.
Per quel che concerne il punto 2, la difesa
sostiene che AC 1 non era garante del contenuto dei documenti nei confronti di
terzi e che pertanto le sue comunicazioni ai clienti erano semplici bugie
scritte non punibili. Inoltre AC 1 non si presentava come direttore di banca o
avvocato. Pertanto, cadendo anche l’elemento della fiducia, non sussisteva una
situazione di quasi garante nei confronti dei suoi clienti.
Relativamente al punto 1 dell’atto d'accusa
(truffa), la difesa solleva due obiezioni:
1. l’inganno
astuto non sussiste
2. mancata
prova del danno patrimoniale, che viene indicato erroneamente nell’atto
d'accusa
Conclude per il proscioglimento, o in subordine
per una forte riduzione della pena.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. E’ autore
colpevole di:
1.1. truffa, ripetuta
per avere,
a Lugano nonché in
altre località in Svizzera e all'estero,
nel periodo 2002 -
08.05.2003,
a scopo di indebito
profitto, in più occasioni,
ingannato con
astuzia terze persone, affermando cose false e dissimulando cose vere, inducendole
in tal modo ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio, raccogliendo in tal
modo capitali per un valore complessivo di CHF 70'171.-- e di
Euro 35'000.--,
e meglio per avere,
1.1.1. ingannato
astutamente PC 1,
inducendola ad
affidargli l'importo di CHF 20'000.--?
1.1.2. ingannato
astutamente PC 2
inducendolo ad
affidargli l'importo di CHF 50'171.--?
1.1.3. ingannato
astutamente PC 3,
inducendolo ad
affidargli l'importo di Euro 10'000.--?
1.1.4. ingannato
astutamente PC 4,
inducendolo ad
affidargli l'importo di Euro 25'000.--?
1.1.1.1 trattasi
di truffa qualificata siccome commessa per mestiere,
data la
disponibilità dell'accusato ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare
fonte di reddito?
1.1.1.1.1 trattasi invece di appropriazione
indebita qualificata,
siccome commessa
come gestore di patrimonio?
1.2. falsità
in documenti, ripetuta
per avere,
nelle circostanze
di tempo e di luogo di cui al punto 1.1,
allo scopo di
procacciare a sé un indebito profitto ovvero per perfezionare l'inganno astuto
e per celare l'indebito utilizzo dei fondi affidatigli a scopo di investimento
nonché rassicurare i clienti investitori, allestito documenti falsi e
segnatamente falsi rendiconti attestanti contrariamente al vero l'esistenza di
operazioni di investimento e di utili, facendone altresì uso inviandoli e/o
consegnandoli ai propri clienti?
1.3. esercizio
abusivo della professione di fiduciario
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al
punto 1.1. esercitato senza autorizzazione la professione di fiduciario
finanziario,
e meglio come
descritto dall’atto di accusa?
2. E’
recidivo?
3. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
3.1. privativa
della libertà?
3.2. accessoria d’espulsione?
4. Deve
essere mantenuto il sequestro conservativo sugli averi sequestrati ai fini del
risarcimento compensatorio e dell’attribuzione proporzionale alle parti civili?
5. Deve essere
condannato al pagamento delle indennità richieste dalle parti civili?
Considerato, in fatto
ed in diritto
1. __________ , la residenza secondaria
(dal 2002) in __________ a __________, arredata a nuovo e con pigione di fr.
3'000.-- mensili, senza contare i periodi trascorsi a __________. Per i propri
spostamenti si serviva di una vettura Mercedes CLK cabrio da fr. 52'000.--.
4. In
data 8 maggio 2003 il dott. PC 2 ha sporto denuncia nei confronti del AC 1 al
Ministero Pubblico di Lugano (AI 2). Questi, suo vicino di casa a __________, gli
si era presentato nella primavera 2002 come consulente finanziario di alto
livello, dopo un passato come banchiere. Dopo qualche tempo gli avrebbe
proposto delle opportunità di investimento speculativo nel settore delle
opzioni, con la prospettiva del conseguimento di ottimi guadagni, stanti le sue
elevate competenze.
Il
denunciante nell’estate del 2002 gli avrebbe perciò consegnato a tal scopo
complessivi fr. 50'171.--, trasferendoli sul conto del AC 1 presso l’__________
di Soletta.
Nel
settembre del 2002 AC 1 gli avrebbe proposto l’acquisto della sua Mercedes per
fr. 35'000.--, con l’impegno da parte sua a riacquistarla entro breve termine per
il tramite di una costituenda società del Liechtenstein al prezzo di CHF
34'000.--.
Egli
avrebbe accettato, senza tuttavia (di comune accordo) versare il prezzo
pattuito, di modo che l’auto sarebbe così stata una sorta di garanzia per il
denunciante per il precedente versamento dei fr. 50'000.--.
Verso la
fine del 2002 il denunciante, declinando la richiesta di nuovi capitali da
parte del AC 1, avrebbe effettuato per suo conto un investimento indicatogli
dall’accusato, conseguendo un utile di fr. 10'000.--. A fronte di questo
risultato, AC 1 gli avrebbe chiesto fr. 2'000.-- a valere come partecipazione
all’utile, circostanza che avrebbe insospettito il denunciante, stante il
contesto di amicizia, e l’avrebbe indotto a credere a difficoltà economiche del
prevenuto. Il dott. PC 2 avrebbe quindi revocato il mandato e richiesto la
restituzione del capitale consegnato al AC 1, ricevendo però solo risposte
evasive. Appreso dell’intenzione del prevenuto di lasciare la Svizzera, si
sarebbe deciso a denunciarlo.
5. Analoga
denuncia è stata inoltrata il medesimo 8 maggio 2003 dalla PC 1 (AI 1),
anch’essa vicina di casa del AC 1 siccome proprietaria di un’abitazione secondaria
a Castagnola. Anche in questo caso l’accusato, esposte le proprie credenziali,
avrebbe dopo qualche tempo chiesto ed ottenuto la consegna di somme di denaro
da investire, ricevendo complessivi fr. 20'000.-- nel corso del dicembre 2002.
Secondo il AC 1, gli investimenti effettuati avrebbero avuto buon fine,
attestato da appositi rendiconti trasmessi alla denunciante. Anch’essa però, in
specie dopo avere parlato con il dott. AC 1, avrebbe alfine iniziato a nutrire
sospetti, e quindi, il 27 aprile 2003 avrebbe assegnato al AC 1 un breve ed
infruttuoso termine per la restituzione del denaro, procedendo poi nella
denuncia.
6. Essendo
verosimile l’imminente partenza del AC 1, egli è stato sentito quello stesso 8
maggio 2003 dal Magistrato inquirente.
Quo alla
fattispecie PC 2, l’accusato così ha deposto davanti al Procuratore Pubblico
(AI 6, pag. 3):
" ADR
che confermo, così come risulta dagli estratti conto relativi al periodo tra
giugno e luglio 2002, di aver ricevuto tre importi da parte del AC 1, per
complessivi fr. 50'171.-.
ADR che questo denaro mi è stato affidato dal PC
2 affinché lo investissi in operazioni con strumenti derivati, e più
precisamene euro-puts. Come ho già detto, le condizioni per effettuare queste
operazioni non si sono verificate e quindi non ho proceduto a nessun tipo di
investimento
ADR che questo denaro è rimasto in deposito sul
mio conto. Il prof. Russ-Mohl era al corrente che non vi era la possibilità
tecnica di effettuare il prospettato investimento.”
Pag. 4:
" ADR
che i fr. 50'000.- del PC 2 sono stati da me utilizzati per mie spese
personali.“
Pag. 5:
" ADR
che il professore sapeva che non potevo fare investimenti perché le condizioni
non erano adempiute. Il PC 2 non era al corrente che il denaro da lui
affidatomi affinché lo investissi veniva da me utilizzato per spese private.”
In
proposito della denuncia della PC 1 il AC 1, non privo di surreale senso
dell’umorismo, si è invece espresso nei termini seguenti (AI 6, pag. 5 e 6):
" ADR
che ho ricevuto soldi dalla PC 1, per complessivi fr. 20'000.-.
ADR che il mandato conferitomi dalla PC 1
prevedeva operazioni su derivati, segnalatamente acquisto-vendita di DAX-puts.
ADR che gli investimenti non sono stati fatti.
Abbiamo fatto solo degli investimenti pro-memoria.
Il signor Tasso mi chiede di specificare questo
concetto ed io spiego che si tratta di investimenti puramente teoretici. In
realtà non ho fatto nessun investimento pratico. Concordo con il signor Tasso,
che i soldi affidatimi dalla PC 1 sono stati da me utilizzati per mie spese
private.
ADR che quando parlo di investimenti teorici
intendo dire che poiché la signora non era molto in chiaro su queste tipologie
di operazioni, non ho fatto queste operazioni dal profilo pratico ma ho
simulato a titolo di esempio alla mia cliente che se avessi fatto con il suo
denaro un certo tipo di investimento, avrei ottenuto un determinato risultato.
Queste mie teorie servivano per rendere più
esperta la signora e dimostrarle come funzionavano le operazioni.“
7. Sentite
queste spiegazioni, il Procuratore Pubblico ha ordinato l’arresto del AC 1, che
è stato mantenuto in carcere preventivo sino al 28 luglio 2003, allorché è
stato liberato in considerazione delle precarie condizioni di salute, essendo
questi sofferente per problemi di ordine cardiocircolatorio.
8. L’inchiesta,
ed in specie l’esame della documentazione bancaria, ha portato alla luce almeno
altre due fattispecie analoghe a quelle dei signori PC 2 e PC 1, per il che il
Procuratore Pubblico ha provveduto a contattare gli interessati per chiedere
spiegazione dei versamenti di denaro da loro effettuati in favore del AC 1.
Con
scritto 13 maggio 2003 (AI 23) PC 4, cittadino tedesco di __________, ha
segnalato di avere conosciuto il AC 1 casualmente a Mallorca nel gennaio 2002,
il quale l’aveva tosto invitato nella propria casa di vacanza. Già in occasione
di quel secondo incontro, il AC 1 gli aveva esposto la __________. I due erano
rimasti in contatto e tra il luglio e il settembre del 2002 Schalljo aveva
versato al AC 1 complessivi Euro 25'000.-- per l’acquisto di “Optionsscheine
Euro/Dollar”.
AC 1
aveva in seguito documentato l’utilizzo del denaro ricevuto e trasmesso
rendiconti sull’andamento dell’investimento (allegati ad AI 23). A partire da
gennaio 2003 PC 4, bisognoso di liquidità, avrebbe chiesto la restituzione di
Euro 6'000.-- senza però riuscirvi.
Quello
stesso 13 maggio 2003 ha risposto alle sollecitazioni del PP anche PC 3,
cittadino tedesco di __________, affermando, documentazione annessa alla mano,
di avere versato Euro 10'000.-- al AC 1 per l’effettuazione di “Optionsgeschäfte
nach der von Herrn AC 1 propagierten __________” e di non averne ancora
richiesto la restituzione in quanto l’investimento sarebbe tuttora in corso (AI
24).
9. L’accusato
è stato sentito in polizia lo stesso 13 maggio 2003 al proposito di queste due
nuove fattispecie (AI 25).
Al
riguardo di PC 4 egli ha dichiarato (AI 25, pag. 2):
" Ho
conosciuto il signor PC 4 a Mallorca durante una vacanza su quell’isola e siamo
rimasti in contatto dopo che io gli avevo sottoposto le teorie di __________.
Lo definirei come un allievo delle mie analisi. Per le mie prestazioni mi ha
versato una somma di denaro che a memoria non ricordo (l’agente interrogante mi
fa prendere atto che sulla base della documentazione bancaria in suo possesso
dovrebbe trattarsi di una somma di CHF 37'150.- circa). Confermo che i soldi
sono entrati su un mio conto. Io ho poi pagato una equivalente somma di denaro
a contanti su un conto di un avvocato germanico in una banca svizzera. Ho fatto
così perché non volevo essere coinvolto in qualità di fiduciario. Non intendo
rivelare il nome dell’avvocato per questioni di segreto fiscale tedesco. A
proposito dell’andamento dell’investimento posso dire che si svolge in maniera
soddisfacente, anche se non possiedo il valore attuale. I soldi sono investiti
secondo i segnali di compra-vendita dei miei rapporti analitici.”
La
spiegazione è a prima vista contraddittoria, in quanto sia che si tratti di
onorari, sia che si tratti di denaro dato a fine di investimento, non si spiega
la necessità di un versamento in senso contrario dell’equivalente in favore di
un fantomatico avvocato tedesco.
Di PC 3
egli ha invece dichiarato (AI 25, pag. 4):
" Il
signor Korbach è il padre di una persona che aveva perso una somma di denaro
che aveva chiesto il mio aiuto per recuperare l’importo. Mi ha quindi versato
Euro 10'000.00 per poter usufruire dei miei servizi, quindi il suo versamento
era solo il pagamento dell’abbonamento ai miei servizi e non un investimento.
Però di questi soldi, gli ho detto che ne avrei investite piccole somme,
pagandogli eventuali guadagni.”
Sul concetto
dell’abbonamento ai suoi servizi AC 1 ha di seguito precisato che (AI 25, pag.
4):
" Quando
un cliente decide di abbonarsi, paga in anticipo le spese. A questo punto
riceve i miei rapporti. Sulla base di questi il cliente decide spontaneamente
cosa fare dei suoi soldi.”
Si
sarebbe perciò trattato, secondo l’imputato, di una costosa introduzione alla
dottrina della teoria di __________.
10. Su
questi due episodi ha indagato anche il Procuratore, nel corso del verbale d’interrogatorio
del 18 giugno 2003 (AI 57).
Al
proposito di PC 4, il AC 1 ha precisato che (AI 57, pag. 5):
" che
quanto da quest’ultimo versatomi lo è stato in parte per onorario anticipato ed
in parte per investimenti. Un accordo al riguardo non è ancora stato preso.
Preciso che in quanto versatomi è pure compreso l’abbonamento per la formazione
sulla __________; non so ancora a quanto ammonta il costo di questo abbonamento”
In aperta
contraddizione con questa tesi riferiva però anche (senza poterlo dimostrare o
anche solo rendere lontanamente verosimile) che (AI 57, pag. 5):
Rettifico quanto detto in precedenza nel senso
che tutto quanto PC 4 mi ha bonificato sul mio conto presso __________ Soletta,
l’ho versato a contanti sul conto dell’avvocato germanico”
Sulla
questione PC 3, l’accusato ha invece asserito che (AI 57, pag. 2):
" …io
ho detto ai signori PC 3 che nel corso del tempo con mezzi propri di diversi
importi avrei acquistato e venduto opzioni con lo scopo di riuscire ad avere un
utile totale di 35'000.- EURO.
ADR che questo utile glielo avrei versato per
compensare le perdite precedentemente subite dal figlio. Queste perdite, che
non sono state da me provocate, ammontavano a 25'000.- EURO.
Appare
palese l’assurdità di queste affermazioni, laddove AC 1 da un lato intasca Euro
10'000.-- per onorari dal PC 3 per formarlo nella __________, e dall’altro si
impegna però a raggranellare, utilizzando fondi propri, utili per ben
35'000.--, così da risarcire il discepolo dell’onorario in questione e delle
perdite causategli da altra persona in precedenti investimenti.
AC 1 non
ha receduto dalla menzogna nemmeno dopo che il Procuratore Pubblico gli ha
contestato il chiaro contenuto dei suoi scritti al signor PC 3 al riguardo dei
prospettati investimenti, annessi ad AI 23 (AI 57, pag. 3 e 4):
" ADR
che questo scritto era precedente al versamento dei signori PC 3. Si trattava
della mia prima proposta, che è stata superata da un successivo accordo verbale
in base al quale mi veniva appunto versato un onorario di EURO 10'000.-
anticipatamente. (...) A causa del mio arresto non ho potuto formalizzare
questo mio accordo verbale.“
11. Con
atto di accusa 2 marzo 2004 il Procuratore Pubblico ha rinviato a giudizio il AC
1 per i titoli di ripetuta truffa per mestiere, ripetuta falsità in documenti
ed esercizio abusivo della professione di fiduciario.
L’accusato
non è comparso al dibattimento, giustificando la propria assenza con i gravi motivi
di salute risultanti dal certificato medico annesso allo scritto 26 luglio 2005
del proprio patrocinatore (doc. TPC 2).
Con il
consenso di tutte le parti, il Presidente ha deciso di procedere ai sensi
dell’art. 229 CPP.
12. Rievocati
gli atti al dibattimento, la Corte ritiene accertato, in base alle concordi
versioni dei danneggiati e alla documentazione che essi hanno prodotto, che
l’accusato li ha indotti al versamento delle note somme di denaro al fine (e
con l’accordo) di procedere con questi denari ad investimenti di natura
speculativa, e pertanto potenzialmente redditizi, ma anche rischiosi. Siffatta
finalità del denaro consegnato al prevenuto è del resto del tutto logica e
congruente, mentre che del tutto inusuali e strampalate sono le giustificazioni
addotte dal AC 1 per spiegare il fatto che gli investimenti non sono stati
fatti, e che il denaro era pertanto indisponibile per altro titolo.
Se per la
fattispecie PC 2 le giustificazioni dell’accusato, ancorché fasulle, hanno
ancora un barlume di decenza (investimento non effettuato perché non ve ne sono
le condizioni, ciò che il cliente sapeva) e vi era l’ammissione dell’utilizzo
(indebito) dei fondi a scopo personale, a partire dalla fattispecie PC 1 il AC
1 abbandona il terreno della logica e decolla per il mondo dell’assurdo e
dell’immaginifico. L’ultimo appiglio con la realtà è l’ammissione dell’uso a
fine proprio dei denari della dott. PC 1, mentre che (come già detto) la
causale della dazione sarebbe stata quella di non effettuarvi alcun
investimento e, a scopo didattico, di simulare l’effettuazione degli
investimenti per accumulare dei profitti fittizi. PC 4 sarebbe stato un
discepolo da lui introdotto alla __________ e che per questo avrebbe pagato il
giusto obolo, salvo poi avere investito quello stesso denaro e averlo nel
contempo anche girato sul conto di un fantomatico (ed innominato) legale
germanico. PC 3, infine, avrebbe pagato un canone d’abbonamento, che però AC 1
gli avrebbe generosamente restituito in futuro assieme ai denari persi dando
retta ad un precedente consulente (con il che la restituzione sarebbe stata
pari a quasi 4 volte la dazione...) non appena egli, utilizzando propri
inesistenti fondi, non avesse conseguito il corrispondente utile grazie alla __________.
Senza
necessità di indulgere nell’ironia, ben si può affermare già solo sulla scorta
di questa breve selezione dalle dichiarazioni del prevenuto, che egli è del
tutto inattendibile, e che pertanto le sue versioni sono prive di qualsivoglia
credibilità.
13. Accertato
che AC 1, presentatosi nella veste di capace ed esperto ex banchiere (cosa che
egli è stato veramente), conoscitore della materia e della finanza (il che è
pure vero, eccezion fatta per l’adesione a teorie non comprovate che già in
passato l’hanno messo in seri guai e ne hanno causato il dissesto), ha ottenuto
la consegna del denaro nelle quattro circostanze di cui all’atto di accusa con
l’accordo di effettuarvi degli investimenti speculativi per conto dei mandanti,
di assoluto rilievo ai fini del giudizio sull’ascritto reato è anche
l’accertamento di quanto egli ha invece sottaciuto ai propri clienti.
Nessuno
di essi ha riferito alcunché al proposito della conoscenza del pesante e
recente precedente penale del AC 1 per il reato di ripetuta truffa commessa in
circostanze del tutto analoghe, per il che vi è ogni motivo di ritenere ch’egli
l’abbia sottaciuto.
Allo
stesso modo, nessuno dei clienti era al corrente, al momento della consegna del
denaro, del di lui dissesto finanziario e della sua insolvenza, il che è ben
comprensibile dal momento che egli di sicuro non l’ha menzionato, e che anzi,
al contrario, egli, parallelamente (e conseguentemente) alle dichiarate
qualifiche professionali, millantava un tenore di vita infinitamente superiore
alle sue inesistenti possibilità economiche (abitazione secondaria di lusso a __________
e casa di vacanza a __________, con le relative necessità di spostamento,
prestigiosa vettura, ecc.).
Ulteriormente
sottaciuta, inoltre, risulta la significativa circostanza per cui i denari
consegnati non sarebbero stati investiti, ma sarebbero invece stati utilizzati
dall’accusato per il proprio sostentamento. Per i dott. PC 2 e __________ vi è
esplicita ammissione dell'indebito utilizzo (corroborata dagli accertamenti
oggettivi: per PC 1 verbale 28 luglio 2003 dell’accusato, AI 89, pag. 2; per PC
2, medesimo verbale, pag. 3, laddove AC 1 ammette che con quel denaro finanziò
tra l’altro l’acquisto della Mercedes), per gli altri due casi l’ammissione è
quanto meno implicita nella tesi di aver ricevuto il denaro per onorari di
vario genere, e quindi per sé. La circostanza dell'uso a fine proprio risulta
comunque dalla documentazione bancaria, emergendo che i versamenti erano andati
a coprire dei pregressi saldi passivi del conto e/o a finanziare spese di altro
genere, finendo perciò nel calderone dei debiti del AC 1 (per PC 3: verbale
16/17 luglio 2003 dell’accusato, AI 78, pag. 2; per PC 4: verbale citato, pag. 4).
14. Per
l'art. 146 cpv. 1 CP, commette truffa ed è punito con la reclusione fino a
cinque anni o con la detenzione chiunque, a scopo d'indebito profitto, tra
altro inganna con astuzia una persona per indurla ad atti pregiudizievoli al
suo patrimonio o a quello di altri.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 126 IV 171; Stratenwerth,
Schweiz. Strafrecht, BT I, § 15 n.16-18 e rif.; Trechsel, Kurzkommentar,
all’art. 146 n. 7), una semplice menzogna facilmente controllabile e
avvertibile da parte della vittima non basta a qualificare l'inganno. Agisce
però con astuzia chi, nell'ingannare, si avvale di uno scaltro e raffinato
sistema di bugie (di una messa in scena) oppure di particolari artifizi o
manovre fraudolente, e ciò indipendentemente dalla controllabilità delle sue
affermazioni, come anche chi, pur limitandosi a mentire, dissuade nel contempo
la vittima dall'effettuare il controllo del mendacio oppure può presumere, date
le circostanze, che a seguito di un particolare rapporto di fiducia o di regole
chiare il controllo non sarà fatto. L’inganno è altresì astuto quando il
controllo della menzogna richiede uno sforzo particolare o non può essere
preteso o è impossibile.
In questo
contesto anche il comportamento della vittima va esaminato, poiché una sua
concolpa può escludere l’astuzia, a meno che chi la inganna profitti di un suo
stato d’inferiorità conseguente a inesperienza, malattia, dipendenza,
subordinazione, bisogno o simili (DTF 120 IV 186; Roth in SJ 120
157-9). Non si esige tuttavia, per ammettere l’astuzia, che la vittima sia
totalmente esente da colpa (DTF 126 IV 172), visto che esprimendosi
sull’obbligo di diligenza della vittima di un inganno, il Tribunale federale ha
comunque precisato che “...non ha inteso elevarne particolarmente la soglia
e incoraggiare l’impunità di coloro che ricorrono alla frode confidando che il
giudice li prosciolga in base a una sempre esistente possibilità astratta di
verifica o controllo” del mendacio, atteso come diversamente si correrebbe
il rischio “... da un canto, di paralizzare, senza sufficiente
giustificazione, una normale attività bancaria, finanziaria, amministrativa e
commerciale (...) e, dall’altro, di contraddire il principio della colpevolezza
soggettiva, ossia riferita all’intenzione dell’agente, che regge il diritto
penale svizzero, e di favorire, di conseguenza, la commissione di attività
concepite dagli stessi autori come truffaldine” (STF 10.6.1999 in re
L.S., cons. 5).
Con
riferimento al caso di specie, va soggiunto che l’inganno astuto può essere
commesso anche per omissione, il che tuttavia riveste carattere d’eccezione, e
perciò di regola il solo fatto di avere taciuto non può avere valenza di
inganno astuto a meno che l’autore avesse una posizione di garante nei
confronti della vittima e/o che l’obbligo di informare gli derivasse per legge,
per contratto o per il principio dell’affidamento, laddove però non è
sufficiente un qualunque affidamento (altrimenti l’obbligo di parlare sarebbe
generalizzato e la truffa sarebbe sempre commessa con qualsiasi omissione), ma
occorre invece che sussista un affidamento accresciuto, tale da avvicinarsi,
nuovamente, ad una posizione di garante (DTF 110 IV 23, 86 IV 205; Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. 1, n. 10 ad art. 146 CP, pag. 302; Stratenwerth,
opera citata, § 15 n. 19 e segg.).
15. La
Corte è convinta che l’agire del AC 1, esaminato nel suo complesso, sia
indubbiamente costitutivo di inganno astuto in danno delle quattro persone
indicate nell’atto di accusa, avendo egli sapientemente messo in atto, a fine
di inganno, una combinazione di elementi di messa in scena e di fondamentali
omissioni, oltre alla non verificabile menzogna sull’intento di adoperare a
fine proprio il denaro ricevuto dai mandanti.
Alla
messa in scena appartiene sicuramente l’essersi presentato con l’apparenza
della persona benestante, che conduce un tenore di vita elevato (marcato dalle
residenze secondarie di buon livello, da una vettura di prestigio,
dall’internazionalità della sua situazione, diviso com’era tra Svizzera,
Germania e Spagna), forte di un prestigioso passato professionale (circostanza
autentica, ma fonte di inganno siccome finalizzata ad ottenere la consegna di
denaro che egli sapeva avrebbe malversato) e provvisto pertanto di superiori
specialistiche conoscenze (il che è discutibile a fronte dell’opinabilità della
__________, ma anche questo aspetto è ingannevole a fronte dell’intento di non
investire il denaro), che egli si premurava di documentare con libri ed altro
materiale da lui allestito.
Tra le
omissioni, fondamentale è secondo la Corte quella relativa alla condanna subita
in Germania poco tempo prima per analoghe truffe. Nel contesto di un contratto
di mandato d’investimento contemplante la consegna di consistenti importi di
denaro, ovvero di un contratto fondato -come tutti i mandati- sull’esistenza
tra le parti (ma almeno nei confronti del mandatario) di un rapporto di
fiducia, ben si può ammettere, in effetti, che per contratto o almeno per
effetto del principio dell’affidamento il AC 1 avrebbe dovuto preventivamente
informare in proposito i suoi clienti (cfr. sul tema: Fellmann, Berner
Kommentar, n. 144 e segg. ad art. 398 CO, in part. n. 150; Merz, Berner
Kommentar, n. 270 e 272 ad art. 2 CC). Non averlo fatto in queste circostanze
riveste, a mente della Corte, carattere truffaldino.
In queste
stesse circostanze, anche l’omissione concernente la propria insolvenza denota
carattere d’inganno astuto, dovendosi nuovamente ammettere che per la fiducia
che contraddistingue il rapporto di mandato il AC 1 fosse tenuto ad esplicitare
le proprie difficoltà economiche a chi si accingeva a consegnargli del denaro.
In questi termini, la situazione appare diversa da quella dell’insolvente che,
sottacendo la circostanza, richieda un mutuo, avendosi da un lato che quel
diverso rapporto contrattuale non è connotato dalla medesima fiducia di cui al
mandato, e d’altro lato che la questione della possibilità di rendere il denaro
dovrebbe essere il tipico ambito di verifica di un mutuante diligente.
Da
ultimo, decisiva appare anche la non verificabile menzogna del AC 1 relativa
all’intenzione di non adempiere il contratto, appropriandosi del denaro
ricevuto invece di investirlo. Si tratta infatti di un tipico elemento
d’astuzia (Corboz, opera citata, n. 19 ad art. 146 CP; Trechsel,
opera citata, n. 9 ad art. 146 CP), sufficiente quindi per ammettere inganno
astuto anche se non vi fossero ulteriori elementi d’inganno, tolta ovviamente
l’omessa comunicazione della propria insolvenza, dalla quale i clienti
avrebbero forse potuto intuire la mancanza di volontà d’adempimento (e difatti
quando vi fu dubbio sulla solvibilità del AC 1, questi fu immediatamente
denunciato).
16. Così accertato il sussistere dell’inganno astuto, non è controverso
che vi sia stato il conseguente atto di disposizione patrimoniale, avendo i
lesi effettuato gli accertati versamenti di denaro di cui all’atto di accusa.
17. La
difesa ravvisa di contro dei problemi al riguardo del fondamentale requisito
del danno, in difetto del quale l’ascritto reato non sarebbe perfezionato (Corboz,
opera citata, n. 32 ad art. 146 CP).
Il
difensore in proposito ha esposto alla Corte complesse argomentazioni, che a
mente sua troverebbero riscontro in sentenze del Tribunale Federale, nel
tentativo di sostenere (in estrema sintesi e per quanto compreso dalla Corte)
che non sussisterebbe il danno (o che lo stesso non potrebbe essere calcolato) in
quanto si trattava di denaro destinato ad essere investito in forma altamente
speculativa, e quindi esposto all’elevato rischio di essere comunque perso.
La Corte riconosce
Fatti
i propri limiti, e non intende perciò addentrarsi in dettaglio nella
discussione di siffatte teorie sulla nozione del danno, che, così come esposte
dalla difesa ad uso del AC 1, le sono in ogni caso apparse fumose almeno quanto
la __________ che egli propinava ai suoi clienti. Questo senza pregiudizio dei
diritti della difesa, visto che la questione di puro diritto potrà essere
riproposta, per migliore udienza, alla competente Corte di cassazione e
revisione penale.
Ai fini
di questo giudizio la Corte si limita ad accertare, utilizzando un minimo di
buon senso ed avendo ricordo di innumerevoli analoghi precedenti, che deve
esistere un pregiudizio di rilevanza penale nel contesto del reato di truffa
allorché il denaro viene intascato invece di essere utilizzato al fine previsto
contrattualmente.
Le
semplicistiche argomentazioni della Corte sembrano trovare conforto nella
dottrina: Trechsel sostiene che vi è sempre danno allorché a fronte di
una prestazione non viene fornita alcuna controprestazione o ne viene fornita
una di valore sensibilmente minore di quello affermato dall’autore (opera
citata, n. 21 ad art. 146 CP, pag. 549); Corboz, con riferimento a
Stratenwerth, ritiene per sua parte che “il suffit que l’auteur n’ait pas la
volonté de fournir la contre-prestation”. Si rammenta inoltre che è sufficiente
che il danno abbia anche solo natura provvisoria (DTF 122 IV 281; Corboz,
opera citata, n. 36 ad art. 146 CP).
Pertanto,
la Corte ne conclude per l’esistenza di un danno economico per i clienti di AC
1, quanto meno di natura provvisoria, sino al momento dell'eventuale perdita
per effetto dell'investimento speculativo, pari all’intero ammontare del denaro
a lui versato.
18. Dal profilo
soggettivo la Corte ritiene che il __________ abbia agito con piena
consapevolezza, stante il pregresso intento di non investire il denaro ricevuto
e di utilizzarlo invece per scopi personali, in un manifesto intento di
arricchimento illecito.
Ricorrono
pertanto a carico del prevenuto tutti gli estremi dell’ascritto reato.
La Corte,
tuttavia, non ritiene che il suo agire configuri anche l’aggravante del
mestiere, ragione per cui lo ritiene autore colpevole di ripetuta truffa, ma
non invece di truffa aggravata siccome commessa per mestiere.
19. Quanto
agli altri capi di imputazione, la Corte ha accertato che la falsa
documentazione che il ha consegnato ai propri clienti ai fini d’inganno, ovvero
per confortarli nella menzogna relativa all’inesistente investimento dei loro
denari, non possiede la qualifica di documento ai sensi dell’art. 110 cifra 5
CP. Si tratta pertanto di semplici bugie scritte, ma non sussistono le premesse
per l’applicazione dell’art. 251 CP.
Infondato
anche l’addebito relativo all’esercizio abusivo della professione di
fiduciario, non ritenendo la Corte dati gli estremi dell’applicazione
dell’invocato disposto penale.
20. La
pena per l’accusato va commisurata alla sua colpa secondo i criteri di cui
all’art. 63 CP, in specie i motivi a delinquere, la vita anteriore e le
condizioni personali.
L’accusato
è un uomo che ha superato i 70 anni, e che si presenta a giudizio con il segno
di un pesante precedente specifico risalente a poco tempo prima. E’ sconsolante
constatare che il AC 1 nulla ha imparato da una pena di 4 anni e 6 mesi di
reclusione e dall’espiazione, avvenuta ben oltre i 60 anni di età, di 3 anni di
carcere. Al contrario, egli è ben presto ricaduto negli stessi comportamenti
per cui era stato in precedenza condannato, senza esitare nemmeno di fronte
alla prospettiva di vedersi revocare in Germania il beneficio di 1/3 della pena
precedente, la cui esecuzione era stata condizionalmente sospesa. Egli ha
infatti agito entro il periodo di prova di 3 anni che gli era stato imposto.
Questo è senz’altro l’aspetto peggiore dell’agire del AC 1, che fa ritenere
grave alla Corte la sua colpa (ancorché nella commisurazione della pena si
terrà conto del fatto che egli va incontro ad un’ulteriore carcerazione di 1
anno e 6 mesi per effetto della revoca in Germania). In effetti, anche se gli
importi delle truffe non sono oggettivamente elevatissimi (si tratta comunque
di complessivi almeno fr. 120'000.--), questa pressoché immediata ricaduta, e
la ripetizione dei nuovi reati in ben 4 occasioni, sono chiari sintomi di
irriducibilità. AC 1, manifestamente, non vuole rassegnarsi alla vita di
pensionato afflitto da gravi problemi economici dovuti al reddito modesto e ai
debiti (situazione di cui è stato egli stesso l’artefice), ma, rispolverata la __________,
preferisce la bella vita a Castagnola (a fr. 3'000.-- al mese di pigione) e a
Mallorca, scorrazzando nella sua Mercedes cabriolet. L’impressione, a questo
punto, è quella di un autore senza scrupoli che, bruciato in Germania, si è
trasferito altrove, dove non era conosciuto (ma comunque in località di
prestigio, dove si possono trovare potenziali “investitori”) e dove non aveva
legami, al preciso scopo di continuare a delinquere. AC 1 non è pertanto il
poveraccio che deve arrangiarsi a fare qualche truffetta per arrotondare la
pensione minima ed arrivare alla fine del mese, ma l’ex ricco che vuole
continuare ad esserlo ad ogni costo, e che non è disposto a rinunciare ai suoi
lussi, per il che la Corte non ha alcuna comprensione.
A favore
dell’imputato la Corte considera l’età avanzata (anche nel senso di
un’accresciuta sensibilità alla pena), il fatto che si tratta di pena che deve
essere espiata (non ricorrendo le condizioni oggettive per l’applicazione in
suo favore dell’art. 41 CP stante la precedente espiazione), l’eventualità che
vi sarà in aggiunta la revoca di parte della pena precedente, le precarie
condizioni di salute e gli sprazzi di confessione che emergono dai verbali.
In queste
circostanze complessive, la Corte ritiene di non essere stata particolarmente
severa nel commisurare in 8 mesi di detenzione, con computo del carcere
preventivo sofferto, la pena da infliggere all’accusato.
21. Alla
pena principale va, secondo la Corte, cumulata quella accessoria dell’espulsione
per il periodo minimo legale di 3 anni.
AC 1 è in
effetti privo di legame di sorta con la Svizzera, da lui utilizzata solo per
sfuggire alla dura realtà postcarceraria del luogo di domicilio, mantenendo il
precedente ingiustificato tenore di vita, da finanziare con la perpetrazione di
nuovi reati.
A mente
della Corte, il suo comportamento, mirato a delinquere presso vicini e
conoscenti (e non invece in danno di chi meglio si può difendere, come gli
istituti finanziari), costituisce un certo pericolo per l’ordine pubblico, tale
da giustificare l’allontanamento dell’accusato almeno per tre anni. La misura
vuole inoltre costituire un’ulteriore punizione per il suo comportamento,
particolarmente spregiudicato e privo di scrupoli.
A fronte
del comportamento dimostrato (immediata ricaduta nella medesima delinquenza),
la prognosi è sicuramente negativa, ragione per cui la sospensione condizionale
della pena accessoria non entra in linea di conto.
22. Alla
Corte sono pervenute richieste risarcitorie delle parti civili, meritevoli di
tutela.
22.1. Il
dott. PC 2 ha subito un pregiudizio di fr. 50'171.--, ridottosi di fr.
35'000.-- dopo la consegna in suo favore della vettura Mercedes dell’accusato. Il
danno residuo è di fr. 15'171.-- ai quali vanno aggiunti fr. 3'435.65 per il
sicuramente opportuno (per un cittadino straniero residente all’estero) patrocinio
di un legale durante il procedimento (doc. dib. 2), per un totale di fr.
18'606.65.
22.2. La PC
1 è stata danneggiata per i fr. 20'000.-- consegnati al reo, meno i fr.
5'000.-- che egli ha successivamente restituito. Al residuo di fr. 15'000.--
devono cumularsi i costi di patrocinio (anche in questo caso necessario, a
fronte di persona di lingua madre tedesca che vive fuori cantone) di fr. 2'967.60
(doc. dib. 1), per un totale di fr. 17'967.60.
22.3. PC 4
nel proprio scritto del 30 maggio 2003 ha postulato il riconoscimento in suo
favore di Euro 25'000.-- oltre ad interessi al 2.5% dal 30 maggio 2003 (AI 44),
il che corrisponde al suo pregiudizio, e gli può pertanto essere riconosciuto.
23. Sulla
somma di Euro 7'866.27 (oltre ai frutti nel frattempo maturati) sequestrata
all’accusato è mantenuto il sequestro conservativo ai fini del parziale
risarcimento compensatorio, in vista dell’attribuzione proporzionale alle parti
civili secondo quanto loro riconosciuto in sentenza, dopo deduzione delle tasse
e spese di giustizia, il tutto ai sensi degli art. 59 e 60 CP.
La
documentazione varia che era stata sequestrata può invece essere dissequestrata
in favore dell’accusato.
24. La
tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese processuali sono a carico del
condannato per ¾ e dello Stato per ¼.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1.1.1, 1.2, 1.3, 3;
visti gli art. 18, 36, 41,
55, 59, 60, 63, 67, 68 e 69, 146 cpv. 1, 251 cifra 1 CP;
19 Legge
sui fiduciari LFID;
9 segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è
autore colpevole di:
1.1. truffa, ripetuta
per avere,
a Lugano nonché in
altre località in Svizzera e all'estero,
nel periodo 2002 -
08.05.2003,
allo scopo di
procacciarsi un indebito profitto, in più occasioni,
ingannato con
astuzia terze persone, affermando cose false e dissimulando cose vere,
inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio,
raccogliendo in tal modo capitali per un valore complessivo di CHF 70'171.-- e
di Euro 35'000.--,
e meglio per avere,
1.1.1. ingannato
astutamente PC 1,
inducendola ad
affidargli l'importo complessivo di CHF 20'000.--;
1.1.2. ingannato
astutamente PC 2,
inducendolo ad
affidargli l'importo complessivo di CHF 50'171.--;
1.1.3. ingannato
astutamente PC 3,
inducendolo ad
affidargli l'importo di Euro 10'000.--;
1.1.4. ingannato
astutamente PC 4,
inducendolo ad affidargli
l'importo complessivo di Euro 25'000.--.
Considerandi
2.
AC 1 è
prosciolto dalle imputazioni di ripetuta falsità in documenti e di esercizio
abusivo della professione di fiduciario.
3.
Di conseguenza AC
1, essendo recidivo, è condannato:
3.1
alla pena di
8.
(otto) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
3.2
all’espulsione
dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni;
3.3
al pagamento
dei ¾ della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali, mentre
che per ¼ esse sono a carico dello Stato.
4.
È ordinato
il sequestro conservativo degli Euro 7’866.27 sequestrati dal Ministero
Pubblico ai fini del risarcimento compensatorio e della proporzionale
attribuzione alle parti civili, per quanto riconosciuto loro al dispositivo no.
5.
, dopo deduzione delle tasse e spese di giustizia.
5.
AC
1.
è inoltre condannato a pagare le seguenti indennità:
5.1
fr. 17'967.60
a PC 1;
5.2
fr. 18’606.65 a PC 2;
5.3
Euro 25'000 a PC 4, oltre
interessi al 2,5% dal 30.5.2003.
6.
È ordinato
il dissequestro della documentazione varia menzionata nell’atto d'accusa.
7.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 300.--
Inchiesta
preliminare fr. 200.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 550.--
===========
Distinta
spese a carico di AC 1
Tassa di
giustizia fr. 225.--
Inchiesta
preliminare fr. 150.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 37.50
fr. 412.50
============
Il
rimanente a carico dello Stato
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC 1
2.
PC 2
3.
PC 3
4.
PC 4
5.
IE 1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster