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Decisione

72.2004.28

Truffa ripetuta (aggravata), falsitâ in documenti, violazione legge sui fiduciari

18 agosto 2005Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i propri limiti, e non intende perciò addentrarsi in dettaglio nella

discussione di siffatte teorie sulla nozione del danno, che, così come esposte

dalla difesa ad uso del AC 1, le sono in ogni caso apparse fumose almeno quanto

la __________ che egli propinava ai suoi clienti. Questo senza pregiudizio dei

diritti della difesa, visto che la questione di puro diritto potrà essere

riproposta, per migliore udienza, alla competente Corte di cassazione e

revisione penale.

Ai fini

di questo giudizio la Corte si limita ad accertare, utilizzando un minimo di

buon senso ed avendo ricordo di innumerevoli analoghi precedenti, che deve

esistere un pregiudizio di rilevanza penale nel contesto del reato di truffa

allorché il denaro viene intascato invece di essere utilizzato al fine previsto

contrattualmente.

Le

semplicistiche argomentazioni della Corte sembrano trovare conforto nella

dottrina: Trechsel sostiene che vi è sempre danno allorché a fronte di

una prestazione non viene fornita alcuna controprestazione o ne viene fornita

una di valore sensibilmente minore di quello affermato dall’autore (opera

citata, n. 21 ad art. 146 CP, pag. 549); Corboz, con riferimento a

Stratenwerth, ritiene per sua parte che “il suffit que l’auteur n’ait pas la

volonté de fournir la contre-prestation”. Si rammenta inoltre che è sufficiente

che il danno abbia anche solo natura provvisoria (DTF 122 IV 281; Corboz,

opera citata, n. 36 ad art. 146 CP).

Pertanto,

la Corte ne conclude per l’esistenza di un danno economico per i clienti di AC

1, quanto meno di natura provvisoria, sino al momento dell'eventuale perdita

per effetto dell'investimento speculativo, pari all’intero ammontare del denaro

a lui versato.

18. Dal profilo

soggettivo la Corte ritiene che il __________ abbia agito con piena

consapevolezza, stante il pregresso intento di non investire il denaro ricevuto

e di utilizzarlo invece per scopi personali, in un manifesto intento di

arricchimento illecito.

Ricorrono

pertanto a carico del prevenuto tutti gli estremi dell’ascritto reato.

La Corte,

tuttavia, non ritiene che il suo agire configuri anche l’aggravante del

mestiere, ragione per cui lo ritiene autore colpevole di ripetuta truffa, ma

non invece di truffa aggravata siccome commessa per mestiere.

19. Quanto

agli altri capi di imputazione, la Corte ha accertato che la falsa

documentazione che il ha consegnato ai propri clienti ai fini d’inganno, ovvero

per confortarli nella menzogna relativa all’inesistente investimento dei loro

denari, non possiede la qualifica di documento ai sensi dell’art. 110 cifra 5

CP. Si tratta pertanto di semplici bugie scritte, ma non sussistono le premesse

per l’applicazione dell’art. 251 CP.

Infondato

anche l’addebito relativo all’esercizio abusivo della professione di

fiduciario, non ritenendo la Corte dati gli estremi dell’applicazione

dell’invocato disposto penale.

20. La

pena per l’accusato va commisurata alla sua colpa secondo i criteri di cui

all’art. 63 CP, in specie i motivi a delinquere, la vita anteriore e le

condizioni personali.

L’accusato

è un uomo che ha superato i 70 anni, e che si presenta a giudizio con il segno

di un pesante precedente specifico risalente a poco tempo prima. E’ sconsolante

constatare che il AC 1 nulla ha imparato da una pena di 4 anni e 6 mesi di

reclusione e dall’espiazione, avvenuta ben oltre i 60 anni di età, di 3 anni di

carcere. Al contrario, egli è ben presto ricaduto negli stessi comportamenti

per cui era stato in precedenza condannato, senza esitare nemmeno di fronte

alla prospettiva di vedersi revocare in Germania il beneficio di 1/3 della pena

precedente, la cui esecuzione era stata condizionalmente sospesa. Egli ha

infatti agito entro il periodo di prova di 3 anni che gli era stato imposto.

Questo è senz’altro l’aspetto peggiore dell’agire del AC 1, che fa ritenere

grave alla Corte la sua colpa (ancorché nella commisurazione della pena si

terrà conto del fatto che egli va incontro ad un’ulteriore carcerazione di 1

anno e 6 mesi per effetto della revoca in Germania). In effetti, anche se gli

importi delle truffe non sono oggettivamente elevatissimi (si tratta comunque

di complessivi almeno fr. 120'000.--), questa pressoché immediata ricaduta, e

la ripetizione dei nuovi reati in ben 4 occasioni, sono chiari sintomi di

irriducibilità. AC 1, manifestamente, non vuole rassegnarsi alla vita di

pensionato afflitto da gravi problemi economici dovuti al reddito modesto e ai

debiti (situazione di cui è stato egli stesso l’artefice), ma, rispolverata la __________,

preferisce la bella vita a Castagnola (a fr. 3'000.-- al mese di pigione) e a

Mallorca, scorrazzando nella sua Mercedes cabriolet. L’impressione, a questo

punto, è quella di un autore senza scrupoli che, bruciato in Germania, si è

trasferito altrove, dove non era conosciuto (ma comunque in località di

prestigio, dove si possono trovare potenziali “investitori”) e dove non aveva

legami, al preciso scopo di continuare a delinquere. AC 1 non è pertanto il

poveraccio che deve arrangiarsi a fare qualche truffetta per arrotondare la

pensione minima ed arrivare alla fine del mese, ma l’ex ricco che vuole

continuare ad esserlo ad ogni costo, e che non è disposto a rinunciare ai suoi

lussi, per il che la Corte non ha alcuna comprensione.

A favore

dell’imputato la Corte considera l’età avanzata (anche nel senso di

un’accresciuta sensibilità alla pena), il fatto che si tratta di pena che deve

essere espiata (non ricorrendo le condizioni oggettive per l’applicazione in

suo favore dell’art. 41 CP stante la precedente espiazione), l’eventualità che

vi sarà in aggiunta la revoca di parte della pena precedente, le precarie

condizioni di salute e gli sprazzi di confessione che emergono dai verbali.

In queste

circostanze complessive, la Corte ritiene di non essere stata particolarmente

severa nel commisurare in 8 mesi di detenzione, con computo del carcere

preventivo sofferto, la pena da infliggere all’accusato.

21. Alla

pena principale va, secondo la Corte, cumulata quella accessoria dell’espulsione

per il periodo minimo legale di 3 anni.

AC 1 è in

effetti privo di legame di sorta con la Svizzera, da lui utilizzata solo per

sfuggire alla dura realtà postcarceraria del luogo di domicilio, mantenendo il

precedente ingiustificato tenore di vita, da finanziare con la perpetrazione di

nuovi reati.

A mente

della Corte, il suo comportamento, mirato a delinquere presso vicini e

conoscenti (e non invece in danno di chi meglio si può difendere, come gli

istituti finanziari), costituisce un certo pericolo per l’ordine pubblico, tale

da giustificare l’allontanamento dell’accusato almeno per tre anni. La misura

vuole inoltre costituire un’ulteriore punizione per il suo comportamento,

particolarmente spregiudicato e privo di scrupoli.

A fronte

del comportamento dimostrato (immediata ricaduta nella medesima delinquenza),

la prognosi è sicuramente negativa, ragione per cui la sospensione condizionale

della pena accessoria non entra in linea di conto.

22. Alla

Corte sono pervenute richieste risarcitorie delle parti civili, meritevoli di

tutela.

22.1. Il

dott. PC 2 ha subito un pregiudizio di fr. 50'171.--, ridottosi di fr.

35'000.-- dopo la consegna in suo favore della vettura Mercedes dell’accusato. Il

danno residuo è di fr. 15'171.-- ai quali vanno aggiunti fr. 3'435.65 per il

sicuramente opportuno (per un cittadino straniero residente all’estero) patrocinio

di un legale durante il procedimento (doc. dib. 2), per un totale di fr.

18'606.65.

22.2. La PC

1 è stata danneggiata per i fr. 20'000.-- consegnati al reo, meno i fr.

5'000.-- che egli ha successivamente restituito. Al residuo di fr. 15'000.--

devono cumularsi i costi di patrocinio (anche in questo caso necessario, a

fronte di persona di lingua madre tedesca che vive fuori cantone) di fr. 2'967.60

(doc. dib. 1), per un totale di fr. 17'967.60.

22.3. PC 4

nel proprio scritto del 30 maggio 2003 ha postulato il riconoscimento in suo

favore di Euro 25'000.-- oltre ad interessi al 2.5% dal 30 maggio 2003 (AI 44),

il che corrisponde al suo pregiudizio, e gli può pertanto essere riconosciuto.

23. Sulla

somma di Euro 7'866.27 (oltre ai frutti nel frattempo maturati) sequestrata

all’accusato è mantenuto il sequestro conservativo ai fini del parziale

risarcimento compensatorio, in vista dell’attribuzione proporzionale alle parti

civili secondo quanto loro riconosciuto in sentenza, dopo deduzione delle tasse

e spese di giustizia, il tutto ai sensi degli art. 59 e 60 CP.

La

documentazione varia che era stata sequestrata può invece essere dissequestrata

in favore dell’accusato.

24. La

tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese processuali sono a carico del

condannato per ¾ e dello Stato per ¼.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1.1.1, 1.2, 1.3, 3;

visti gli art. 18, 36, 41,

55, 59, 60, 63, 67, 68 e 69, 146 cpv. 1, 251 cifra 1 CP;

19 Legge

sui fiduciari LFID;

9 segg.

CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. AC 1 è

autore colpevole di:

1.1. truffa, ripetuta

per avere,

a Lugano nonché in

altre località in Svizzera e all'estero,

nel periodo 2002 -

08.05.2003,

allo scopo di

procacciarsi un indebito profitto, in più occasioni,

ingannato con

astuzia terze persone, affermando cose false e dissimulando cose vere,

inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio,

raccogliendo in tal modo capitali per un valore complessivo di CHF 70'171.-- e

di Euro 35'000.--,

e meglio per avere,

1.1.1. ingannato

astutamente PC 1,

inducendola ad

affidargli l'importo complessivo di CHF 20'000.--;

1.1.2. ingannato

astutamente PC 2,

inducendolo ad

affidargli l'importo complessivo di CHF 50'171.--;

1.1.3. ingannato

astutamente PC 3,

inducendolo ad

affidargli l'importo di Euro 10'000.--;

1.1.4. ingannato

astutamente PC 4,

inducendolo ad affidargli

l'importo complessivo di Euro 25'000.--.

Considerandi

2.

AC 1 è

prosciolto dalle imputazioni di ripetuta falsità in documenti e di esercizio

abusivo della professione di fiduciario.

3.

Di conseguenza AC

1, essendo recidivo, è condannato:

3.1

alla pena di

8.

(otto) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

3.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni;

3.3

al pagamento

dei ¾ della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali, mentre

che per ¼ esse sono a carico dello Stato.

4.

È ordinato

il sequestro conservativo degli Euro 7’866.27 sequestrati dal Ministero

Pubblico ai fini del risarcimento compensatorio e della proporzionale

attribuzione alle parti civili, per quanto riconosciuto loro al dispositivo no.

5.

, dopo deduzione delle tasse e spese di giustizia.

5.

AC

1.

è inoltre condannato a pagare le seguenti indennità:

5.1

fr. 17'967.60

a PC 1;

5.2

fr. 18’606.65 a PC 2;

5.3

Euro 25'000 a PC 4, oltre

interessi al 2,5% dal 30.5.2003.

6.

È ordinato

il dissequestro della documentazione varia menzionata nell’atto d'accusa.

7.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 300.--

Inchiesta

preliminare fr. 200.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 550.--

===========

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 225.--

Inchiesta

preliminare fr. 150.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 37.50

fr. 412.50

============

Il

rimanente a carico dello Stato

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

3.

PC 3

4.

PC 4

5.

IE 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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