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Decisione

72.2004.30

spaccio e possesso di cocaina, giovane età

17 giugno 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

1. È autore

colpevole di:

1.1. infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome

riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere

tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per

avere, senza essere autorizzato, tra dicembre 2002 e giugno 2003 a Caslano,

Lugano, Massagno, Gordola ed in altre imprecisate località:

1.1.1. venduto 490

grammi di cocaina

1.1.2. detenuto

350/400 grammi di cocaina

1.1.3. trasportato

200/300 grammi di cocaina

1.1.4. ceduto

gratuitamente 20 grammi di cocaina

1.1.5. procurato 2

grammi di cocaina?

1.2. complicità

in infrazione alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato, tra metà gennaio 2003 e aprile 2003

intenzionalmente aiutato __________ a confezionare 75/100 grammi di cocaina in

buste dosi?

1.3. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato, da ottobre 2002 al 10 luglio 2003, a Massagno,

Caslano, Lugano, Gordola consumato 30 grammi di canapa e 80 grammi di cocaina?

E come

meglio descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Ha agito

in stato di scemata responsabilità?

3.

Può

beneficiare dell’attenuante della giovane età ?

4.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

5.

Deve

essere sottoposto a misure di sicurezza giusta l'art. 44 CP?

6.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto posto sotto sequestro?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti;

Visti gli art. 11, 18, 25, 36,

41, 58, 59, 63, 64, 65, 68, 69 CP; 19 e 19a LFStup;

9.

e segg.

CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 é

autore colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome

riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere

tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per

avere, senza essere autorizzato, tra dicembre 2002 giugno 2003 a Caslano,

Lugano, Massagno, Gordola ed in altre imprecisate località:

1.1.1

venduto 490

grammi di cocaina;

1.1.2

detenuto

350/400 grammi di cocaina;

1.1.3

trasportato

200/300 grammi di cocaina;

1.1.4

ceduto

gratuitamente 20 grammi di cocaina;

1.1.5

procurato 2

grammi di cocaina;

1.2

complicità

in infrazione alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato, tra metà gennaio 2003 e aprile 2003

intenzionalmente aiutato __________ a confezionare in buste dosi 75/100 grammi

di cocaina;

1.3

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato, da ottobre 2002 al 10 luglio 2003, a Massagno,

Caslano, Lugano, Gordola consumato 30 grammi di canapa e 80 grammi di cocaina;

E come

meglio descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di

conseguenza, AC 1, considerata la giovane età, avendo agito in stato di

lieve scemata responsabilità, è condannato:

2.1

alla pena di

18.

mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali;

3.

L’esecuzione

della pena privativa della libertà inflitta al condannato è condizionalmente

con un periodo di prova di 3 anni;

4.

È ordinata

la confisca di tutti gli oggetti, del denaro e dei corpi di reato posti sotto

sequestro indicati nell’atto d’accusa;

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione

della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 267.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 617.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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