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Decisione

72.2004.34

vendita di marijuana da parte di una commessa e collaboratrice con mansioni dirigenziali in negozi di canapa

17 ottobre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

Il punto 1.1. dell’atto d'accusa

(infrazione aggravata), con l’accordo delle parti, viene derubricato a

infrazione semplice alla LFStup.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

confermato l’atto di accusa, chiedendo che il capo di imputazione di infrazione

aggravata alla LFStup, in subordinata, venga derubricato a infrazione semplice,

rinunciando ad un risarcimento compensatorio, sottolineando il fatto che,

nonostante il suo ruolo minore, l’accusata aveva comunque in mano il negozio, conclude

chiedendo che essa venga condannata:

· a 6 mesi di detenzione sospesi condizionalmente;

· alla confisca dei documenti contabili in sequestro.

§ Il Difensore, il quale ponendo in risalto la funzione di

onesta lavoratrice subordinata dell’imputata nel canapaio, con uno stipendio

basso mantenutosi durante tutta la durata dell’ impiego, sfruttata dai gestori

per garantire la loro impunità, sottolinea come in questo caso si sia di fronte

ad un’infrazione semplice della LFStup. Chiede che si tenga conto delle

attenuanti della circostanza di dipendenza dai datori, giuridica e psicologica,

vista la fragilità dell’accusata, della sua giovane età, della sua dipendenza

economica e della confusione che regnava attorno alla legalità/illegalità dei

canapai nel periodo in cui sono occorsi i fatti. Quanto alla prognosi,

l’accusata ha lavorato a soddisfazione dell’ ultimo datore che, una volta

conseguita la patente, è disposto a riassumerla. Pertanto la difesa chiede che,

tenendo conto della sofferenza patita durante il carcere preventivo, e delle

pene di 30 giorni sospesi comminate ad altri ex commessi di canapai, l’accusata

venga condannata ad un massimo di 30 giorni sospesi condizionalmente.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC

1

1. E’

autrice colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo ottobre 2000/luglio 2003,

a __________ e __________, senza essere

autorizzata,

in correità con __________ e __________,

proprietari della società __________, __________,

titolare di due negozi di canapaio __________,

lavorando quale dipendente avendo anche mansioni

dirigenziali presso i citati negozi, con un salario mensile netto di fr.

2'300.- e, di fr. 2'900.-, trasportato, depositato, preparato, venduto almeno

281 kg di canapa a scopo stupefacente ottenuta tramite una piantagione indoor

gestita a __________ di proprietà della medesima __________

1.1.1. Trattasi di

infrazione aggravata avendo realizzato, trafficando per mestiere, una grossa

cifra d’affari o un guadagno considerevole?

1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per

avere,

nel periodo luglio 2002/luglio 2003,

a Chiasso ed altre località del Mendrisiotto,

consumato un quantitativo complessivo di ca. 70

grammi di marijuana, 1 grammo di anfetamine e 5 pastiglie di ecstasy, inoltre

detenuto, in vista del consumo personale, 150 g di canapa, 2,5 g di anfetamine,

1,8 g di hashish, 5 pastiglie di ecstasy,

e meglio

come descritto dall’atto di accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare dell’attenuante della giovane età e dello stato di dipendenza?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4.

Deve

subire la confisca di quanto in sequestro?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente

a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1.;

visti gli art. 18, 36, 41,

58, 63, 64, 65, 68 e 69 CP;

19.

n. 1 e 2, 19a LStup;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

1.

AC

1.

è autrice colpevole

di:

1.1

infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo ottobre 2000/luglio 2003,

a __________ e __________,

senza essere autorizzata,

alle dipendenze di __________ e __________,

proprietari della società __________, __________,

titolare di due negozi di canapaio __________,

lavorando quale commessa presso i citati negozi,

con un salario mensile netto di fr. 2'300.- e, di

fr. 2'900.-, trasportato, depositato, preparato, venduto

almeno 281 kg di canapa a scopo stupefacente

ottenuta tramite una piantagione indoor gestita a

__________

di proprietà della medesima __________;

1.2

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo ottobre 2002/luglio 2003,

a Chiasso ed altre località del Mendrisiotto,

consumato complessivamente ca. 70 grammi di

marijuana,

1.

grammo di anfetamine e 5 pastiglie di ecstasy,

inoltre detenuto, in vista del consumo personale,

150.

g di canapa, 2,5 g di anfetamine, 1,8 g di hashish,

5.

pastiglie di ecstasy;

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di

conseguenza AC 1 vista la giovane età ed avendo agito in stato di dipendenza è

condannata:

2.1

alla pena di

60.

(sessanta) giorni di detenzione nella quale è computato il carcere

preventivo sofferto;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali nella misura

del 30%. La rimanenza é a carico dello Stato.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta alla condannata è condizionalmente sospesa con un

periodo di prova di 2 (due) anni.

4.

E’

ordinata la confisca di quanto in sequestro.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 100.--

Inchiesta

preliminare fr. 200.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 350.--

===========

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 100.--

Inchiesta

preliminare fr. 60.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 15.--

fr. 175.--

============

Il

rimanente a carico dello Stato

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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