72.2004.34
vendita di marijuana da parte di una commessa e collaboratrice con mansioni dirigenziali in negozi di canapa
17 ottobre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
72.2004.34
Data decisione, Autorità:
17.10.2005, PENAL
Titolo:
vendita di marijuana da parte di una commessa e collaboratrice con mansioni dirigenziali in negozi di canapa
ATTENUAZIONE DELLA PENA
CONSUMO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 64 CPS
art. 19 let. a LSTUP
art. 19 cf. 2 LSTUP
Incarto n.
72.2004.34
Lugano,
17 ottobre 2005/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Roberta Arnold, dr.iur.
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliata a
detenuta dal 6 al 17 ottobre 2003;
prevenuta colpevole di:
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
poiché ha realizzato, trafficando per mestiere,
una grossa cifra d’affari o un guadagno
considerevole,
per
avere,
nel periodo ottobre 2000/luglio 2003,
a __________ e __________, senza essere
autorizzata,
in
correità con __________ e __________, proprietari della società __________, __________
titolare di due negozi di canapaio __________,
lavorando in parte quale commessa e in parte
(periodo giugno 2001/marzo 2003) quale collaboratrice con mansioni dirigenziali
dei citati negozi di canapaio, percependo un salario mensile netto di fr.
2'300.- e, in seguito, di fr. 2'900.-,
trasportato, depositato, preparato, venduto,
un ingente quantitativo ovvero almeno kg 281 di
canapa a scopo stupefacente ottenuta tramite una piantagione indoor gestita a __________
di proprietà della medesima __________,
e meglio per avere:
- a
__________, nel periodo ottobre 2000/luglio 2003,
venduto
al dettaglio a clienti diversi, presso il negozio __________ circa kg 86 di
canapa (marijuana);
- a
__________, nel periodo luglio 2002/luglio 2003,
venduto
al dettaglio a clienti diversi presso il negozio __________ circa kg 150 di
canapa (marijuana);
- __________
e __________, nel periodo ottobre 2000/luglio 2003 venduto ad altri negozi di
canapaio circa kg 45 di canapa (marijuana);
realizzando
così una cifra d’affari complessiva compresa tra fr. 990'000.- e fr.
2'231'000.-;
2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo luglio 2002/luglio 2003,
a Chiasso ed altre località del Mendrisiotto,
consumato un quantitativo complessivo di ca. 70
grammi di marijuana, 1 grammo di anfetamine e 5 pastiglie di ecstasy, inoltre
detenuto, in vista del consumo personale,
gr. 150 di canapa, gr. 2,5 di anfetamine, gr 11,8
di hashish, 5 pastiglie di ecstasy;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti dagli art. 19 Cifra 2 e 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 39/2004 del 24 marzo 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusata AC 1
assistita dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 10:30 alle ore 11:35.
Fatti
Il punto 1.1. dell’atto d'accusa
(infrazione aggravata), con l’accordo delle parti, viene derubricato a
infrazione semplice alla LFStup.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
confermato l’atto di accusa, chiedendo che il capo di imputazione di infrazione
aggravata alla LFStup, in subordinata, venga derubricato a infrazione semplice,
rinunciando ad un risarcimento compensatorio, sottolineando il fatto che,
nonostante il suo ruolo minore, l’accusata aveva comunque in mano il negozio, conclude
chiedendo che essa venga condannata:
· a 6 mesi di detenzione sospesi condizionalmente;
· alla confisca dei documenti contabili in sequestro.
§ Il Difensore, il quale ponendo in risalto la funzione di
onesta lavoratrice subordinata dell’imputata nel canapaio, con uno stipendio
basso mantenutosi durante tutta la durata dell’ impiego, sfruttata dai gestori
per garantire la loro impunità, sottolinea come in questo caso si sia di fronte
ad un’infrazione semplice della LFStup. Chiede che si tenga conto delle
attenuanti della circostanza di dipendenza dai datori, giuridica e psicologica,
vista la fragilità dell’accusata, della sua giovane età, della sua dipendenza
economica e della confusione che regnava attorno alla legalità/illegalità dei
canapai nel periodo in cui sono occorsi i fatti. Quanto alla prognosi,
l’accusata ha lavorato a soddisfazione dell’ ultimo datore che, una volta
conseguita la patente, è disposto a riassumerla. Pertanto la difesa chiede che,
tenendo conto della sofferenza patita durante il carcere preventivo, e delle
pene di 30 giorni sospesi comminate ad altri ex commessi di canapai, l’accusata
venga condannata ad un massimo di 30 giorni sospesi condizionalmente.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC
1
1. E’
autrice colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo ottobre 2000/luglio 2003,
a __________ e __________, senza essere
autorizzata,
in correità con __________ e __________,
proprietari della società __________, __________,
titolare di due negozi di canapaio __________,
lavorando quale dipendente avendo anche mansioni
dirigenziali presso i citati negozi, con un salario mensile netto di fr.
2'300.- e, di fr. 2'900.-, trasportato, depositato, preparato, venduto almeno
281 kg di canapa a scopo stupefacente ottenuta tramite una piantagione indoor
gestita a __________ di proprietà della medesima __________
1.1.1. Trattasi di
infrazione aggravata avendo realizzato, trafficando per mestiere, una grossa
cifra d’affari o un guadagno considerevole?
1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per
avere,
nel periodo luglio 2002/luglio 2003,
a Chiasso ed altre località del Mendrisiotto,
consumato un quantitativo complessivo di ca. 70
grammi di marijuana, 1 grammo di anfetamine e 5 pastiglie di ecstasy, inoltre
detenuto, in vista del consumo personale, 150 g di canapa, 2,5 g di anfetamine,
1,8 g di hashish, 5 pastiglie di ecstasy,
e meglio
come descritto dall’atto di accusa?
Considerandi
2.
Può
beneficiare dell’attenuante della giovane età e dello stato di dipendenza?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
4.
Deve
subire la confisca di quanto in sequestro?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente
a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1.;
visti gli art. 18, 36, 41,
58, 63, 64, 65, 68 e 69 CP;
19.
n. 1 e 2, 19a LStup;
9.
segg. CPP e 39 TG sulle spese
dichiara e pronuncia:
1.
AC
1.
è autrice colpevole
di:
1.1
infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo ottobre 2000/luglio 2003,
a __________ e __________,
senza essere autorizzata,
alle dipendenze di __________ e __________,
proprietari della società __________, __________,
titolare di due negozi di canapaio __________,
lavorando quale commessa presso i citati negozi,
con un salario mensile netto di fr. 2'300.- e, di
fr. 2'900.-, trasportato, depositato, preparato, venduto
almeno 281 kg di canapa a scopo stupefacente
ottenuta tramite una piantagione indoor gestita a
__________
di proprietà della medesima __________;
1.2
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo ottobre 2002/luglio 2003,
a Chiasso ed altre località del Mendrisiotto,
consumato complessivamente ca. 70 grammi di
marijuana,
1.
grammo di anfetamine e 5 pastiglie di ecstasy,
inoltre detenuto, in vista del consumo personale,
150.
g di canapa, 2,5 g di anfetamine, 1,8 g di hashish,
5.
pastiglie di ecstasy;
e meglio come descritto nell’atto di accusa.
2.
Di
conseguenza AC 1 vista la giovane età ed avendo agito in stato di dipendenza è
condannata:
2.1
alla pena di
60.
(sessanta) giorni di detenzione nella quale è computato il carcere
preventivo sofferto;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali nella misura
del 30%. La rimanenza é a carico dello Stato.
3.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta alla condannata è condizionalmente sospesa con un
periodo di prova di 2 (due) anni.
4.
E’
ordinata la confisca di quanto in sequestro.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 100.--
Inchiesta
preliminare fr. 200.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 350.--
===========
Distinta
spese a carico di AC 1
Tassa di
giustizia fr. 100.--
Inchiesta
preliminare fr. 60.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 15.--
fr. 175.--
============
Il
rimanente a carico dello Stato
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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