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Decisione

72.2004.35

Tentato di uccidere l'amico - dal cui conto che amministrava ha illecitamente prelevato oltre 3 milioni di franchi - puntandogli una pistola alla tempia e sostenendo la partenza accidentale del colpo.

6 settembre 2004Italiano323 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi dell'amico, ma senza diritto di prelevarli.

In aula, AC 1 ha precisato che lui e PC 1 si recarono insieme ad

dove PC 1 firmò i formulari di apertura del conto. La scelta di __________ fu

fatta da AC 1 poiché, in occasione di un corso fatto all'interno di __________,

egli aveva conosciuto il direttore della filiale urana, ovvero il signor __________,

col quale aveva stabilito un buon rapporto di colleganza. PC 1, che non parla

il tedesco, ha dichiarato in aula che solo in un'occasione egli si recò ad per

firmare la documentazione di apertura di un conto, ma ha negato che ciò sia

accaduto nel 1988 per __________. PC 1 ha ricondotto la trasferta all'apertura

dell'11.12.1992 del conto cifrato .

Sulla base della documentazione in atti è difficile sciogliere

tale divergenza.

La scheda relativa alla "firma depositata" (che porta la

data 10.10.1988) è stata firmata da PC 1 alla presenza di AC 1, nella sua

qualità di "gerente", per cui non è di certo stata firmata ad, tanto

più che sotto la firma di AC 1 figura il timbro "__________".

Il formulario di apertura del conto non è reperibile e i

successivi formulari in atti firmati da PC 1 (due procure amministrative, una

di data 20.12.1988 e l'altra di data 15.1.1990; un'autorizzazione per operazione

__________ di data 22.12.1988, tutte recanti come luogo) non consentono di

trarre conclusioni sicure sull'effettiva località in cui PC 1 si trovava mentre

firmava poiché, perlomeno per l'autorizzazione __________, di nuovo PC 1 firmò

davanti a AC 1, agente quale gerente di __________.

La divergenza sulla reale data della trasferta ad non è comunque

di rilievo. Ciò che è certo è invece che PC 1 non ebbe aldilà di quell'unica

(non databile con certezza) trasferta, altri contatti di persona e/o telefonici

con funzionari di __________ (ma nemmeno con quelli che si occuparono nel

seguito del suo conto a __________ e poi a __________). Egli, infatti, aveva

totale fiducia in AC 1 per cui nemmeno gli passò mai per la testa di recarvicisi

o di contattarli, e ciò tanto più in quanto non parlava il tedesco.

La corrispondenza relativa al conto __________ veniva dalla banca

inviata a AC 1 presso CP,.

E' altresì pacifico che il conto __________ venne chiuso il 12

ottobre 1993, dopo che averi di PC 1 per complessivi fr. 460'000.-- circa, nel

settembre 1993, furono, con tre ordini di bonifico, accreditati al conto.

PC 1, in aula, ha dichiarato che inizialmente AC 1 gli mostrava,

all'occasione, documentazione bancaria autentica per rendergli conto

dell'evoluzione dei suoi averi. Sennonché è da ritenere che ciò avvenne quando

erano in essere le citate relazioni "__________" e "__________".

E' infatti da escludere che AC 1 (che nemmeno lo pretende) gli abbia poi

sottoposto documentazione bancaria in relazione al nuovo conto.

Si anticipa qui che, nel seguito, AC 1 soleva periodicamente

ragguagliare l'amico circa l'evoluzione dei suoi averi, dapprima a voce e poi,

da una certa data in poi, consegnandogli anche dei bigliettini scritti, sui

quali in genere figurava l'ammontare del capitale ad una certa data, di regola

quella al 31 dicembre.

PC 1 conservò sempre detti bigliettini (che a partire da fine 1998

AC 1 gli redigeva sotto forma di una tabella Excel che aggiornava anno per

anno), i quali sono in atti sub AI 103, stante che PC 1, scoperte che ebbe,

dopo il suo ferimento del 24.2.2003, le malversazioni in suo danno, li produsse

al Ministero pubblico. Di essi si dirà ancora e meglio nel seguito.

Si apre qui un inciso per segnalare che, con l'aiuto AC 1,

aprirono conti presso __________ anche il padre di AC 1 e ciò il 7.3.1989,

usando l'acronimo "__________", e la madre __________ e ciò il

15.1.1991. Lo stesso AC 1 aprì un suo conto il 31.5.1990, usando l'acronimo

"__________".

Dei conti dei genitori, AC 1 era procuratore. Anche di questi tre

conti era AC 1 a ricevere la corrispondenza allo stesso indirizzo che era stato

fornito alla banca per "__________", ovvero __________.

Al riguardo, in aula, AC 1 ha dichiarato che trattavasi di soldi

al nero che amministrava lui per i genitori e per se stesso. Dagli atti

(classeur Efin 2, 3 e 4) risulta che il conto "__________" del padre

divenne l'8.11.1990 un conto nominativo. A fronte di esso AC 1 ha effettuato

numerose operazioni di borsa. Esso era ancora aperto all'atto dell'arresto di AC

1, con una consistenza (liquidi più titoli) dell'ordine di quasi fr. 65'000.--

e con l'invio della corrispondenza a AC 1, , __________ (cfr. doc. dib. 3).

Il conto a nome di __________ è invece stato chiuso il 2.3.2001 e

il conto "__________" (diventato nominativo a partire dal 6.11.1990)

il 4.8.1998.

4. Si è già cennato che

AC 1, a partire dal 1.1.1989, è passato alle dipendenze della __________ di,

quale responsabile dei fidi per la Svizzera.

A suo dire egli era molto interessato a lavorare in una banca

dietro la quale c'era il gruppo industriale __________ e quindi -egli pensava-

una mentalità di tipo diverso, più imprenditoriale. Inoltre, a suo dire, egli

ebbe un miglioramento salariale, passando dai circa fr. 6'000.-- mensili lordi

di __________ ai fr. 7'000.-- (e più) mensili che gli corrispondeva la _____ .

Alla __________, AC 1 conobbe __________, nata il e residente,

con la famiglia paterna ad __________.

Inizialmente il loro rapporto fu quello di semplici colleghi di

lavoro. Volendo essa cambiare posto di lavoro, AC 1 l'aiutò, nel corso del

1991, nel trovare un'altra occupazione presso la __________.

Fu durante una vacanza sciistica con amici a __________ nel

febbraio-marzo 1992 che AC 1 e la __________ avviarono una relazione amorosa

che, nel settembre del 1992, sfociò nel matrimonio.

La casa di __________ divenne l'abitazione coniugale. __________

mantenne il posto di lavoro anche dopo il matrimonio pur dovendosi occupare

anche della figlioletta di primo letto di AC 1 che nel 1992 aveva appena undici

anni.

Come si dirà nel seguito, la vita dei due sposini non rimase

idilliaca per molto tempo.

Data la grande diversità di carattere, incomprensioni e disarmonie

non tardarono a manifestarsi.

Secondo AC 1 egli, all'epoca, era innamoratissimo della moglie, al

punto da esserne succube. A suo dire egli sempre temeva che essa abbandonasse

lui e la figlia di primo letto.

A dire di __________, invece, il marito è sempre stato con lei

molto autoritario ed esigente. Se essa sbagliava qualcosa nella conduzione

della casa, egli alzava la voce e le ripeteva la regola delle tre C (comandare,

controllare, correggere).

Nel 1995 AC 1 ebbe modo di leggere il diario della moglie, col che

apprese che, all'inizio della loro conoscenza, essa usciva con lui perchè era

"un buon partito" (anche se poi nel seguito essa scrisse che se ne

stava innamorando). A dire di AC 1, quel fatto così come l'ulteriore

circostanza di venire a sapere che la moglie aveva sempre in mente un

precedente fidanzato, sarebbero stati per lui delle vere e proprie mazzate.

Certo è che dopo il 1996 il matrimonio era assai travagliato. È

peraltro dell'ottobre 1996 l'avvio di una relazione tra AC 1 e una sua

dipendente, __________., di cui si dirà meglio nel seguito.

Neppure la scelta di AC 1 di lavorare presso la __________

s'avverò essere felice.

Entrato in rotta di collisione con un nuovo direttore arrivato

dall'Italia, AC 1 si sentì via via messo in disparte ed emarginato, per cui,

nel corso del 1993 diede le dimissioni e il 1.9.1993 iniziò la nuova attività

di caposuccursale presso __________.

Ivi rimase fino alla fine di giugno del 1999.

Dagli incarti fiscali in atti, sub AI 331, risulta che AC 1:

- nel 1991, dalla

__________, percepì fr. 94'656.-- netti, pari a quasi fr. 7'300.-- mensili più

la tredicesima;

- nel 1992, dalla

__________, percepì fr. 97'449.-- netti, pari a quasi fr. 7'500.-- mensili, più

la tredicesima.

Quali debiti privati dichiarava, oltre quello ipotecario, due

prestiti in conto corrente, l'uno di fr. 12'000.-- ottenuti dalla __________ e

un secondo di fr. 89'000.-- ottenuto dalla __________. Dichiarava inoltre un

debito verso il padre di fr. 70'000.--.

Dopo il matrimonio, ai redditi di AC 1 andarono ad aggiungersi

quelli derivanti dal guadagno della moglie, pari a circa fr. 3'500.-- mensili

netti.

Ciò significa che la coppia ebbe a disposizione negli ultimi tre

mesi del 1992 complessivamente un reddito dell'ordine di grandezza di quasi fr.

11'000.-- netti mensili, una cifra sicuramente buona stante che egli aveva 31

anni e la moglie 24.

La situazione rimase più o meno analoga nel 1993, anno nel quale AC

1 risulta aver percepito, dalla __________ prima e dall'__________ poi, in

totale fr. 96'325.-- netti, pari a circa fr. 7'400.-- al mese.

La moglie, passata alle dipendenze di una fiduciaria, risulta aver

nel 1993 percepito circa fr. 42'000.-- netti.

Cionondimeno è proprio nel corso dell'agosto 1993 che -come si

dirà in appresso- AC 1 cominciò ad effettuare indebiti prelevamenti dal conto __________

di proprietà di PC 1.

Giova qui al riguardo anticipare che tra il 5.8.1993 e il

31.12.1993, con sei prelevamenti, AC 1 si è indebitamente appropriato di totali

fr. 125'000.--.

In aula, richiesto di spiegare i motivi per i quali, all'età di

trentatré anni, ormai adulto e padre di una figlia, con una situazione

professionale di responsabilità (caposuccursale __________) e retribuita

dignitosamente (secondo i buoni standards del settore), ormai da anni attivo in

banca (e quindi con un rapporto con il danaro che avrebbe dovuto essere maturo

e consolidato) abbia iniziato ad abusare della fiducia dell'amico PC 1,

appropriandosi di danaro che gli era stato affidato da gestire, ha ripetuto

quanto già aveva dichiarato in sede predibattimentale, ovvero che, trovatosi

egli ad avere (per prestiti ricevuti negli anni ottanta) dei debiti verso

diverse persone (altri debiti, diversi da quelli da lui elencati nelle sue

dichiarazioni fiscali), pensò di "consolidarli".

In buona sostanza AC 1 ha sostenuto (in sede predibattimentale e

anche in aula) di essersi appropriato nel corso del 1993 dei soldi di PC 1, per

rimborsare quattro suoi creditori ai quali doveva in totale fr. 98'800.--

circa.

Al riguardo egli ha dichiarato di aver rimborsato:

- un prestito di

fr. 40'000.-- ricevuto nel 1987-88 da un cliente __________ di nome __________,

cittadino austriaco, residente a;

- un prestito di

fr. 10'000.-- ricevuto nel 1992 da un amico di nome __________, originario di e

poi trasferitosi nello;

- fr. 18'800.--

ricevuti sottoforma di piccolo credito dalla __________;

- e infine fr.

30'000.-- ricevuti da PC 1, intorno al settembre del 1993.

Benché nessuno dei citati creditori gli facesse pressione di

sorta, a lui tale "disordinata" situazione debitoria sarebbe pesata,

per cui -a suo dire- attinse ai fondi di PC 1 (cui, così agendo, rimborsò il

citato prestito di fr. 30'000.-- utilizzando fondi malversati allo stesso PC 1!)

per avere un solo creditore, lo PC 1 per l'appunto.

In tali condizioni gli sarebbe stato più facile organizzare un

piano di rientro.

Come è andata a finire è noto! Preleva oggi e preleva domani,

quello che avrebbe dovuto essere un comportamento illecito

"temporaneo", fatto solo in vista di "riordinare" la sua

situazione, è diventato un comportamento disonesto abituale e sistematico,

ripetuto in 126 occasioni, fino a raggiungere il 21.2.2003 l'imponente importo

di quasi fr. 3,2 milioni.

5. Già si è detto che,

in data 11.12.1992, PC 1 figura aver firmato ad __________ il formulario

d'apertura del conto cifrato nr. , il formulario per investimenti su

base fiduciaria e quello con cui dava ordine alla banca di spedire la

corrispondenza all'indirizzo di "Herrn AC 1, ".

Vi è altresì in atti, con l'erronea data del 7.2.1992 (quella

giusta è pacificamente quella del 7.2.1993) la procura sottoscritta da PC 1 a

favore di AC 1, che non è più -come nel caso di __________ - una procura

amministrativa, bensì una procura illimitata con diritto di sostituzione.

Detta procura risulta poi essere stata annullata e sostituita con

una nuova datata ", 7.10.1993", pure illimitata (ancorché senza

diritto di sostituzione).

Una terza procura, datata ", 18.12.2001", PC 1 risulta

averla firmata quando, per esigenze della banca (__________, dopo la nota

fusione) si trattò di trasferire la gestione del conto __________ (che il 1.8.1994

già era passata da __________ a __________) a __________. Quest'ultima procura

è una procura generale con firma individuale a favore di AC 1.

PC 1, sia in sede predibattimentale che in aula, ha sempre negato

di essersi accorto che nel passaggio dal conto __________ al conto, la portata

della procura a favore di AC 1 era cambiata. AC 1, dal canto suo, ha sostenuto

e sostiene che PC 1 era al corrente del cambiamento.

Aldilà della totale divergenza tra le due versioni, quello che è

certo (e che neppure AC 1 in aula ha contestato) è che in nessun caso i suoi

accordi con PC 1 prevedevano che egli, sull'arco di 10 anni, lo derubasse con

126 indebiti prelievi per quasi 3,2 milioni di franchi.

Richiesto di spiegare i motivi che hanno condotto all'estinzione

di "__________" e di "__________" e all'apertura della

nuova relazione , AC 1 in aula ha dichiarato quanto segue (cfr. verbale

del dibattimento a p. 5):

"

…- partito che fui da __________ il mio successore fu __________

che era già il mio sostituto. Questa persona aveva una relazione amorosa con la

sorella di PC 1, __________. __________ sapeva dell'esistenza di "__________"

perché PC 1 operava all'epoca ancora dopo la mia partenza presso la __________.

Quando __________ ruppe la relazione con la __________ e avendo PC

1 avuto sentore che sua moglie TE 2 aveva visto o capito qualche cosa dei conti

ad __________, di comune accordo mio e di PC 1 si pensò di chiudere "__________"

ad e "__________" a e di aprire una nuova relazione " "

ad __________.

La presidente mi dice che poiché una parte del denaro è passata da

"__________" a "" attraverso dei bonifici, la traccia è

rimasta, al che io AC 1 rispondo che ciò non era importante perché lo scopo era

quello di impedire a __________ di vedere a video la nuova relazione. __________

a video avrebbe solo visto "__________: relazione estinta".

PC 1 dal canto suo, in aula, ha negato che __________ c'entrasse

in qualche modo nel cambiamento di conto, adducendo che fu AC 1 a volere tale

cambiamento.

A posteriori PC 1 si è detto convinto che quello fu solo un

pretesto utilizzato da AC 1 per fargli firmare -senza che egli se ne

accorgesse- il formulario di procura illimitata in luogo e vece di quella

amministrativa.

AC 1 e PC 1 concordano invece sul fatto che, a prescindere dai tre

trasferimenti del settembre 1993 per circa fr. 460'000.- da __________ al conto

, tutti i rimanenti versamenti a favore del nuovo conto furono fatti

per contanti.

In pratica su di esso confluirono tutti gli averi di PC 1 presso

la __________ che, per quanto si è capito, essi provvedevano a ritirare per

contante ad uno sportello __________ e a riversare, sempre per contante, ad uno

sportello __________.

È pacifico ed incontestato che a fine 1993 gli importi riversati

risp. accreditati al conto di proprietà di PC 1 ammontavano a fr. 3'027'086.97

(cfr. allegati 5.4 al rapporto Efin AI 614), dai quali vanno ovviamente dedotti

i fr. 125'000.- dei primi sei indebiti prelievi. Al signor __________, AC 1

aveva presentato PC 1 come un imprenditore edile ticinese col che nessuno in __________

fece domande di sorta in relazione ai ripetuti versamenti in contanti.

Giova qui anticipare che, dopo il 1993, PC 1 consegnò ulteriori

somme di danaro ad AC 1 (che costui, imperturbabile, accettava come se niente

fosse) perché fossero riversati sul conto.

I singoli versamenti (tre nel 1994, cinque nel 1995, uno nel 1996

e uno nel 1997) avrebbero dovuto implementare il conto per ulteriori fr.

600'000.- circa, sennonché a causa degli indebiti, sempre più massicci, prelievi

che AC 1 vi andava facendo, il picco più alto del 1993 non fu più raggiunto,

Anzi -come si vedrà nel seguito- i saldi alla fine di ogni anno furono

costantemente in ribasso (cfr. rapporto Efin già citato e i suoi allegati).

Riassumendo, per quanto riguarda l'alimentazione del conto , si ha che

su di esso, nel periodo 3.3.1993-10.2.1997 furono versati con 27 operazioni (di

cui 24 per contante e tre per giro bancario) in totale fr. 3'608'000.- circa,

di cui la più gran parte (pari a circa fr. 3'027'000.-) sull'arco di nove mesi

tra il 3.3.1993 ed il 31.12.1993 e i restanti fr. 600'000.- circa tra il 1994 e

fino al 10.2.1997.

Come si è già cennato, gli averi non ufficiali di PC 1 sono stati

portati via dalla __________ su suggerimento di AC 1 per evitare che nel

contesto della (assai litigiosa) procedura di divorzio che opponeva PC 1 alla

moglie TE 2, costei potesse arrivare a scoprirli e quindi ad avanzare pretese.

Appare quindi logico che i conti oltre Gottardo (__________e __________ prima e

il poi) dovessero restare un segreto tra PC 1 ed AC 1.

Al riguardo PC 1, sia in sede predibattimentale sia in aula è

stato categorico (cfr. verb. 14.4.2003 p. 5):

"

… ADR che, le sole persone a conoscenza dell'esistenza di questo

conto __________, fino alla sera del 24.2.2003, erano il signor AC 1 ed io.

Nessun altro era informato dell'esistenza di questi soldi, salvo mio fratello

deceduto suicida il 13 aprile 2002. Né mia moglie né altri famigliari sapevano

di questi soldi. Preciso che dopo la riconciliazione con mia moglie avvenuta

intorno al 1996, non l'ho informata di questi soldi. Preciso inoltre che AC 1

oltre a sapere che questi miei soldi non erano dichiarati fiscalmente, sapeva

pure che solo noi due ne conoscevamo l'esistenza. Voglio aggiungere che AC 1 a

più riprese mi ha chiesto se avevo informato mia moglie dell'esistenza di

questi soldi. Io gli dicevo, che era la verità, che mia moglie non ne sapeva di

nulla. Anche la sera del 24 febbraio 2003 quando eravamo al Ristorante egli mi

ha nuovamente chiesto se mia moglie sapesse qualcosa di questi soldi. Io gli ho

detto che mia moglie non ne sapeva nulla. AC 1 non sapeva che mio fratello in

vita era a conoscenza dell'esistenza del conto ad __________ …"

TE 2, interrogata in sede predibattimentale (cfr. verbale PS del

22.4.2003), ha dichiarato di non aver mai conosciuto l'esistenza del conto

fino ai giorni successivi al ferimento del marito, quando egli gliene parlò in

occasione dell'arrivo di __________.

AC 1, nel suo verbale al Giar del 16.4.2003, aveva dichiarato:

"

ADR: Dell'esistenza del conto a __________ (prima ad __________)

eravamo a conoscenza io e PC 1 ma anche mia moglie alla quale l'avevo detto

perché ricevevo gli estratti conto a casa.

ADR: L'informazione a mia moglie (che ricevevo documenti relativi

al conto di PC 1 e di chi era il conto) l'ho data praticamente quando ci siamo

trasferiti a __________. …"

(si annota qui, a titolo di informazione, che la famiglia __________

si è trasferita a __________ il 1.9.1997).

Nel verbale alla PP del 28.4.2003, a p. 2, AC 1 ha corretto la

precedente affermazione, assumendo che:

"

…Mia moglie della faccenda PC 1 non sapeva niente, sapeva

unicamente che io ricevevo a casa l'estratto mensilmente. Mia moglie sapeva che

io ricevevo un estratto patrimoniale mensile del conto di PC 1. Dico questo

perché una volta l'ha visto sulla scrivania e mi ha detto se quella era roba

mia ed io ho detto che quella era roba di PC 1. Preciso che mia moglie non mi

ha mai aperto la corrispondenza. In una occasione ha visto nel mio studio a __________

un estratto patrimoniale, mi ha chiesto se era "roba mia" e io le ho

precisato che era di PC 1.

Mia moglie non sapeva che io gestivo un conto di PC 1. Io non le

ho riferito niente di particolare in relazione al motivo per il quale ricevevo

questi estratti patrimoniali. Può essere che io abbia detto a mia moglie che

ricevevo questi estratti patrimoniali dal momento che PC 1 e la sua moglie

erano ai ferri corti e quindi ricevevo io le cose di PC 1. Per cose intendo gli

estratti patrimoniali.

Ribadisco quanto ho già dichiarato davanti al GIAR, che io a mia

moglie __________, quando ci siamo trasferiti a __________, ho detto che

ricevevo documenti relativi al conto di PC 1 e di chi era il conto…"

Nel contesto di quello stesso verbale, la Procuratrice pubblica ha

contestato ad AC 1 le dichiarazioni rese, nel verbale del 18.4.2003, dalla

moglie __________ che aveva negato di aver mai saputo che il marito gestiva dei

fondi di PC 1, al che, preso atto di ciò, AC 1 ha così precisato le sue surriportate

dichiarazioni (cfr. verb. 28.4.2003 p. 3):

"

… Il PP mi contesta che mia moglie, sig.ra __________, ha

dichiarato che prima del 14.4.2003 non sapeva nulla, né sapeva che io gestivo

un conto, né sapeva che io ricevevo documenti relativi al conto, in poche parole

non sapeva di nulla.

Il Magistrato mi chiede di prendere posizione.

Da parte mia prendo atto di quanto dichiarato da mia moglie.

Voglio precisare che si è trattato di un'occasione, una unica occasione, in cui

io ho detto a mia moglie che si trattava di estratti di PC 1. Penso che mia

moglie non abbia ritenuto questa mia frase. Devo anche dire che si è trattato

di una cosa isolata e non se ne è discusso per niente. Si è trattato di un

parlare con mia moglie del tutto occasionale. Se mia moglie ha detto che non ne

sapeva nulla degli estratti che io ricevevo di PC 1 penso lo abbia fatto

proprio perché se ne era accennato in una occasione isolata. Ne avremo parlato

per pochi secondi, lei mi ha fatto la domanda ed io ho risposto.

Tengo a sottolineare che mia moglie __________ non sapeva

assolutamente che io gestivo il conto di PC 1 ed era assolutamente all'oscuro

delle malversazioni da me effettuate…"

Sulla questione AC 1 è tornato ad esprimersi nel verbale

28.5.2003, a p. 9, nei seguenti non equivoci termini:

"

… ADR: che, io quella sera a cena non ho chiesto ad PC 1 chi era

a conoscenza del suo conto __________ al nero che io gli gestivo. Io ero già a

conoscenza che i soli ad essere al corrente di quel conto eravamo PC 1 ed io.

Semmai potrei avergli detto in riferimento delle vicissitudini di suo fratello

e dei problemi sorti con la convivente e gli eredi diretti del fratello

defunto, dell'importanza che altre persone di sua fiducia fossero a conoscenza

di questa situazione…"

In coda allo stesso verbale, dopo rilettura, ha precisato (cfr. p.

13):

"

… Dopo rilettura voglio precisare come ho già avuto modo di dire

al magistrato oltre che PC 1 ed io anche __________ sapeva del conto __________

che io gestivo.

Il PP mi contesta come ha già fatto nel verbale del 28 aprile 2003

che __________ ha dichiarato di non sapere assolutamente nulla del conto __________.

Il PP rinvia direttamente quanto contestatomi a pag. 3 di detto

verbale.

Da parte mia prendo atto di quanto sopra…"

In aula -come emerge dal verbale del dibattimento alle p. 6 e 7- AC

1 è passato a dire quanto segue:

"

…AC 1 da atto che il conto di PC 1 è sempre stato segreto sia a

sua moglie TE 2 come pure a sua figlia, ed anche a tutti gli operatori, gerente

compreso (n.d.r. __________), di __________.

Già dal 1993 mia moglie __________, quando abitavo ancora a e ricevevo la

corrispondenza del conto alla casella postale, lei era conoscenza che io

ricevevo la corrispondenza del conto di PC 1. Adr è capitato che __________

apriva le buste. Richiesto di spiegarsi meglio, AC 1 dichiara che mia moglie

sapeva dal 1993 dell'esistenza del conto e leggendo l'estratto anche della sua

consistenza. La presidente mi obietta che questo non l'ho mai detto. Sin qui

avevo dichiarato quello che il PP va a leggere nel verbale 28.4.2003 a pag. 3

da "Il Magistrato mi chiede di prendere posizione" a "… da me

effettuate." , come pure nel verbale 28.5.2003 a pag. 9 "Adr che io

quella sera …" a "… di questa situazione." e a pag. 13 da

"Dopo rilettura …" a "…prendo atto di quanto sopra" e

ancora nel verbale 28.4.2003 a pag. 2 e 3 da "Confermo il verbale con le

seguenti precisazioni …" a " …non sapeva di nulla"."

Dopo di che AC 1 richiesto di spiegarsi ha dichiarato (sempre in

aula):

"

…E' vero ho mentito al PP durante l'istruttoria scritta. Oggi

devo invece dire che le cose non stavano così. __________ in realtà sapeva sin

dal 1993 che io gestivo i soldi di PC 1, intendo quelli di cui al conto. Di __________

non sapeva perchè esso risale ad epoca precedente alla nostra convivenza in

quel di __________. Risale al 1989. All'epoca io ricevevo la corrispondenza del

conto nella casella postale di __________. Capitava che ritirassi io la posta

oppure __________. Le mie cose venivano portate nel mio studio dove tenevo gli

ordinatori dove custodivo gli estratti conto di PC 1, miei e di altri. __________

aveva l'abitudine già allora, non di aprire le buste, ma quando io ero assente

di curiosare tra la mia posta. Vedevo spesso e volentieri che le cose non erano

più al loro posto. Capitava anche che dimenticasse i fogli che fotocopiava

dentro la macchina delle fotocopie che io trovavo. Richiesto di dire perchè mia

moglie nel 1993 nutrisse curiosità per le cose di PC 1 (ammesso che ciò sia

vero al punto da arrivare a fotocopiarne gli estratti), rispondo che dal 1993 __________

sa dell'esistenza del conto PC 1, le fotocopie sicuramente le ha fatte in un

secondo tempo, quando si è arrivati alla nostra tensione coniugale che io situo

all'inizio del 2000 ed essa arrivò a minacciarmi in privato, solo noi due, di

denunciare al fisco che PC 1 aveva una relazione bancaria in nero.

A.d.r. che non so ma presumo che __________ mi fece quella

minaccia perché anche lei sospettava che io malversavo a danno del conto di PC

1. Indirettamente era una minaccia sottile, nel senso che __________ mi fece

capire che lei lo diceva al fisco ma che in realtà sarei poi stato io a sapere

di chi dovevo avere timore. Richiesto ancora di dire se ho visto mia moglie

fotocopiare carte del mio studio o altro, rispondo di no, ma che però l'ho

dedotto io dal fatto che essa ebbe poi a produrre alla PP delle fotocopie di

lettere (4 o 5) che io AC 1 avevo scritto a __________.

La PP osserva che __________ ebbe a produrre un e-mail stampato

fuori dal PC e che è allegato al verbale 29.9.2003. AC 1 precisa che lui teneva

copia delle lettere all'amante e che verosimilmente __________ fotocopiò quelle

copie che lui (AC 1) teneva.

AC 1 spiega il fatto di non aver mai detto prima di oggi che __________

sapeva del conto di PC 1 sin dal 1993, perché in sede di istruttoria formale

per lui si è trattato di proteggere sua moglie da qualsiasi coinvolgimento in

una inchiesta di cui lui (AC 1) si ritiene responsabile. Il Presidente mi ha

chiesto se era per evitare che contro __________ fosse aperto un procedimento

per appropriazione indebita e ricettazione, io rispondo di si."

__________, dal canto suo, sin dai suoi primi verbali resi, ha

sempre negato di essere stata a conoscenza del fatto che suo marito gestiva

danaro per conto di PC 1 e tantomeno del fatto che di esso indebitamente si

appropriava.

Circa i modi e i tempi in cui lo stesso marito ebbe a metterla al

corrente di tali fatti, essa (nel verbale del 18.4.2003) ha dichiarato:

" D: Lei

sapeva che suo marito, sig. AC 1, gestiva dei fondi del signor PC 1?

R: Io non ho

mai saputo che AC 1, … , gestiva dei fondi del signor PC 1. Non ho mai saputo

che gestiva dei fondi per il signor PC 1. Non ho mai saputo nulla né da AC 1 né

da PC 1 né da terze persone. Non sapevo neppure che tra loro due ci fossero

dei rapporti professionali. L’unica cosa che io so è che AC 1, mio marito e il

signor PC 1 erano grandi amici. Io PC 1 lo vedevo circa 3 / 4 volte all’anno, a

Natale sempre. Lo vedevo ogni tanto a cena quando si organizzava una cena con

le rispettive famiglie. Aggiungo che PC 1 è il padrino di battesimo di mia

figlia G.-.

Ieri davanti alla Polizia ho raccontato della telefonata di data

14.04.2003 ore 0930 che mio marito AC 1 mi ha fatto nell’ufficio dove lavoro

alla __________. AC 1 mi ha detto, al telefono cosa ne pensassi di donare la

casa di __________ a me intestata a PC 1. Io gli ho chiesto: “ma perché, cosa è successo?”. AC 1 mi ha

risposto: “ho fatto un danno”. Io ho

capito che c’era qualche cosa che non andava, mi sono anche messa a piangere,

gli ho chiesto se per caso PC 1 gli aveva prestato dei soldi. Ricordo che mio

marito mi ha detto delle frasi: “tanti tanti,

ma al telefono non posso parlare”.

Io penso che intendesse tanti soldi. AC 1 mi ha anche detto che

non poteva parlare al telefono perché era in ufficio. Mi ha dato appuntamento

alle 1230/1300 circa presso la pizzeria.

Come sono entrata in pizzeria, come mi sono seduta, AC 1 mi ha

detto: “ho fatto un danno”, mi ha detto

poi una frase tipo “ho sbagliato”, sono spariti CHF 3'000'000.-. Io gli ho chiesto

come sono spariti questi 3 mio. di franchi. AC 1 mi ha detto una frase tipo li

ho investiti male. Io dallo shock che ho avuto, siccome eravamo seduti in un

tavolo non fumatori mi sono alzata, e sono uscita per andare a fumare. Lui mi

ha detto fermati. Io gli ho risposto di non preoccuparsi, che poi sarei

tornata. Sono tornata e mi sono seduta al tavolo. Lui una volta che mi sono

seduta al tavolo ha tolto da una mappetta che aveva con se, un foglio (era

l’unico foglio contenuto nella mappetta) e mi ha mostrato i risultati personali

delle elezioni in Gran Consiglio dei deputati __________, tra cui anche lui. Io

gli ho ridato il foglio immediatamente, facendo chiaramente intendere, che dopo

la notizia che mi aveva appena dato non mi importava nulla dei risultati del

Gran Consiglio. Io gli ho chiesto che intenzioni aveva, visto che nella

telefonata del mattino delle 0930, lui mi aveva accennato alla prospettiva di

donare la casa a PC 1. AC 1 mi ha detto che durante il colloquio avuto in

mattinata in __________ (che io sappia c’erano il signor PC 1 e il suo avvocato

Signor __________, c’era pure l’avvocato di mio marito __________, non so se lo

__________ o il __________) è emerso che a PC 1 mancavano 3 mio. di franchi da

un conto dove lui, AC 1, aveva la procura piena. AC 1 mi ha detto che si erano

lasciati aspettandosi lo PC 1 e l’avvocato __________ una proposta concreta da

parte di AC 1. Io gli ho chiesto come fossero arrivati a “transare” sulla casa.

AC 1 mi ha detto che di donare la casa a PC 1 ne aveva parlato mio marito in

privato con il suo avvocato, dopo l’incontro avuto la mattina stessa con PC 1 e

l’avvocato di PC 1.

Aggiungo che AC 1 mi ha detto che all’avvocato __________ non

aveva detto niente prima di quella mattina (cioè il 14.04.2003).

Ricordo che lui ha mangiato finocchi gratinati, patate fritte e la

piccata. A me è passata la fame e io non ho mangiato nulla. AC 1 si è mangiato

anche la mia parte di pranzo che io non ho toccato.

Ricordo che quando siamo usciti dal ristorante ho chiesto a AC 1

cosa sarebbe successo se PC 1 non avesse accettato. Tengo a precisare che

durante il pranzo con mio marito continuavo a pensare come avesse potuto fare

una cosa del genere, la cifra di 3 mio. di franchi mi ha sconvolto, mi sono

anche chiesta dove erano finiti questi soldi. In effetti nella mia testa mi

dicevo che va bene investire male dei soldi una volta, va bene investire male

dei soldi una seconda volta, ma poi ad un certo uno si ferma. Tra me e me mi

dicevo che PC 1 era un suo amico e che quindi a mio giudizio se aveva investito

male dei suoi soldi avrebbe dovuto dirglielo.

Voglio pure aggiungere che da come conosco io PC 1 PC 1, che è una

persona molto comprensiva, avrebbe capito. Preciso che si tratta di una mia

deduzione.

Poco sopra ho detto che ho chiesto a AC 1, uscendo dal ristorante,

cosa sarebbe successo se PC 1 non avesse accettato la proposta della casa.

AC 1 mi ha detto che se PC 1 non avesse accettato avrebbe valutato

l’ipotesi di costituirsi alla Magistratura. Aggiungeva inoltre che mi ha chiesto

di fargli avere tutti i documenti inerenti la casa perché doveva incontrarsi il

giovedì 17.04.2003 con l’avvocato __________. Io alla sera del 14.04.2003 ho

preso da casa la mappetta contenente la documentazione relativa all’immobile di

__________. Sono andata a dormire dai miei genitori e la mattina seguente l’ho

portata a __________ da AC 1 dove lui dormiva.

… omissis …

Ricordo anche che l'avvocato di mio marito mi ha resa attenta del

fatto che se fossi stata interrogata dagli inquirenti io non avrei avuto

l'obbligo di rispondere.

Da parte mia voglio dire che mi sono arrabbiata ancora di più. Io

non ho nulla da nascondere. …"

Interrogato sulla questione a sapere se era al corrente di

eventuali minacce fatte da __________ al marito nel corso del 2000, l'avv. __________

ha dichiarato (cfr. verbale del 25.9.2003):

"

… A domanda dell'avv. __________ dico che conosco __________ e AC

1.

A domanda del Magistrato dico che li conosco sia per faccende

professionali, nella mia qualità di avvocato, che per questioni private,

amicizia.

A domanda dell’avvocato __________ dico che ho patrocinato la

Signora __________ per un’istanza di misure di protezione dell’unione

coniugale, in Pretura. A memoria, ma non ne sono sicuro, penso corresse l’anno

2000.

A domanda dell’avv. __________ dico che nel mio studio per le

misure di cui sopra sono venuti sia __________ che AC 1, insieme. Si sono

presentati insieme , la scelta che io rappresentassi __________ è stata fatta

assieme da noi tre. Non sembrava opportuno, non so più a chi di noi tre, che

dal giudice __________ comparisse senza patrocinatore.

Domanda:

Fra i motivi alla base della citata istanza, lei ricorda se vi era

anche l’intenzione del Signor AC 1 di eleggere domicilio a allo scopo di

candidarsi alle elezioni del Consiglio comunale di?

Risposta:

Io non ho capito bene i motivi di questa istanza che volevano

inoltrare i coniugi AC 1. Pareva che i coniugi avessero delle difficoltà ma si

è anche parlato della questione del domicilio. Si era parlato della questione

del domicilio di AC 1 relazionandola alle elezioni.

A domanda del Magistrato dico che mi sembra che siano stati due

volte da me.

La signora __________ le disse che AC 1 era manesco?

Risposta:

Non me lo ricordo.

Lei si ricorda che AC 1 gli rese visita o lo contattò

telefonicamente dicendogli che a seguito di un litigio con la moglie questa lo

aveva minacciato di rendere pubblico alle autorità fiscali il fatto che il

marito gestisse un conto nero di un suo cliente, rispettivamente chiedendole (a

lei avv. __________) cosa era meglio fare per indurla a desistere da tale

paventata iniziativa?

Risposta:

Mi ricordo che AC 1 nel contesto di questa procedura di

separazione passò da me o mi telefono perché era preoccupato siccome

nell’ambito di un litigio con la moglie, quest’ultima aveva preso (o aveva in

mano) o sapeva di documenti che potevano creare dei problemi di natura fiscale.

A domanda del magistrato dico che non sono in grado di dire se

questi documenti potevano creare dei problemi di natura fiscali a AC 1 oppure a

terze persone.

A domanda del magistrato dico che non sono in grado di dire se AC

1 mi disse che la moglie lo aveva minacciato di rendere pubblico alle autorità

fiscali il fatto che il marito gestisse un conto in nero del suo cliente.

A domanda del magistrato dico che non sono in grado di dire il

nome di questo cliente. Penso anche che non me lo abbia detto il nome di questo

cliente. A pensarci bene dico che non mi ha fatto nessun nome.

Io per parte mia ho detto ad AC 1 di cercare di discutere con la

moglie per trovare una soluzione.

Domanda dell’avv. __________:

Il signor AC 1 in quella occasione le disse dove la moglie aveva

reperito questa documentazione, segnatamente se l’avesse trovata e quindi presa

in casa o in altro luogo?

Risposta:

Con certezza non sono in grado di rispondere. Credo (per una mia

deduzione) che questa documentazione che concerneva AC 1 oppure un cliente (non

lo so più) la moglie l’avesse reperita o vista in casa.

Domanda dell’avv.

Per riferimento a questo incontro telefonico o di persona con AC 1,

lei ricorda se la questione di tale documentazione ha avuto qualsivoglia

effetto sulla procedura civile di cui si è detto sopra?

Risposta:

Nessuno. Non se ne è discusso davanti al giudice. Dal giudice

abbiamo fatto un verbale ed in pratica si è trovato un accordo sulla procedura

di protezione coniugale. Devo dire che la procedura è ancora un incarto aperto

nel mio ufficio e non fatturato.

A domanda dell’avv. __________ dico che di questa questione non

parlai mai con __________. Aggiungo che non ho mai avuto l’occasione di parlare

con __________ di questa questione. …"

Il cambiamento di versione fatto in aula da AC 1 il giorno

24.8.2004 non sorprende più di tanto se si pone mente al fatto che egli, sulla

specifica questione a sapere se la moglie sapesse o no del conto nero di PC 1,

già in sede predibattimentale ha dato -come testé riprodotto- versioni diverse.

Al Giar aveva detto che __________ "sapeva" perchè gliel'aveva detto

lui all'epoca del trasferimento a __________ (avvenuto -come detto- il

1.9.1997).

Alla PP, nel verbale del 28.4.2003, ha ricondotto, per finire,

tale "sapere" ad un episodio isolato e occasionale in cui ne era

stato fatto cenno da parte di lui e che la donna, forse, nemmeno aveva

ritenuto. Nel seguito, nel verbale del 28.5.2003, dapprima aveva negato che __________

"sapesse" e poi in coda al verbale, era passato a dire il contrario.

In aula ha asserito che essa "sapeva" fin dal 1993

(ovvero da quando abitavano a __________) e ha aggiunto di sospettare che essa

addirittura sapesse anche delle sue malversazioni.

A fronte di dichiarazioni così discordi, __________ è stata invece

nei suoi verbali lineare e dettagliata, nel senso che essa ha sempre negato di

essere a conoscenza del conto. Essa ha altresì illustrato le circostanze nelle

quali il marito la informò (ovvero il 14.4.2003, presso la Pizzeria).

Di ciò essa ha peraltro cercato di portare anche la

"prova". Infatti, sentita che ebbe, il mezzogiorno del 24.8.2004,

alla radio, la cronaca del processo e udito il fatto che, quel mattino, il

marito aveva in aula dichiarato che essa sapeva dell'esistenza del conto, __________

ha portato al Ministero pubblico due lettere a lei scritte dal marito dal

carcere.

Nella prima del 19.4.2003, AC 1 le ha scritto, tra l'altro, quanto

segue:

"

… Ho sbagliato, ti ho tenuto all'oscuro, devo pagare dei miei

errori e come anche già dicevi tu, si vendeva tutto e si ricominciava da zero…

" (doc. dib. 1).

Nella seconda del 27.4.2003, AC 1 le ha scritto, tra

l'altro, quanto segue:

"

… Per il resto, dopo che lunedì 14 u.s. ebbi il

"coraggio" di dirti come stavano le cose, ho apprezzato il tuo SMS

del giorno seguente «vendiamo tutto e ricominciamo da zero» … "

(cfr. doc. dib. 2)

Entrambe le frasi confermano quanto dichiarato nel surriprodotto

verbale del 18.4.2003 da __________, laddove essa ha dettagliatamente descritto

il colloquio che ebbe con il marito alla Pizzeria "", quando egli la

informò per la prima volta del fatto che, gestendo egli i soldi di PC 1, gli

aveva fatto un danno, "investendogli male" i suoi averi e perdendogli

all'incirca tre milioni.

Si noti che la versione che __________ ha dichiarato che le fu

data dal marito quel 14.4.2003, è analoga a quella che AC 1 diede, tosto che fu

fermato, sia alla PP, sia al Giar, il 16.4.2003, quando, mentendo, sosteneva

-ma di ciò si dirà meglio nel seguito- di aver investito e perso il danaro di PC

1.

AC 1, dal canto suo, anche in aula quando ha sostenuto che, in

realtà, sua moglie ha sempre saputo, fin dal 1993, dell'esistenza (e anche

della consistenza) del conto nero di PC 1, non ha mai apertamente e chiaramente

illustrato in quali circostanze egli gliene avesse parlato. Fatto salvo lo

specifico episodio in cui essa l'avrebbe minacciato, in privato (a suo dire

all'inizio del 2000) di "denunciare al fisco che PC 1 aveva una relazione

bancaria in nero", per il resto, AC 1 ha, nella buona sostanza, dedotto da

cosiddette "circostanze esterne" che "__________ sapeva".

Al riguardo, ha, ad esempio, addotto che __________ era curiosa (fatto questo

evocato anche da __________, madre dell'accusato, nel suo verbale alla PP del

24.10.2003: "… __________ quando veniva a casa mia a __________

curiosava sempre in giro, intendo dire che per esempio che è capitato che

guardasse la nostra corrispondenza. …"), che egli trovava le sue carte

spostate, che essa lasciava nella macchina i fogli che fotocopiava (anche se ha

poi dovuto dare atto che si trattava non già degli estratti del conto ,

bensì delle copie delle lettere che lui scriveva a __________ e che

conservava).

Eppure, se si sta alle sole "circostanze esterne", non è

così scontato che __________ "sapesse". Intanto -come già cennato al

considerando 3., in fine- va ricordato che a casa degli AC 1, di corrispondenza

bancaria ne arrivava parecchia, prima da _____ e poi da __________. AC 1

riceveva buste per i conti che gestiva (pure a, poi a e poi a) per la madre

(fino al 2001), per il padre e per PC 1 (cfr. doc. dib. 3) e, fino al 1998,

anche per sè stesso.

Del pari va ricordato che il conto di PC 1 era un conto cifrato,

per cui sugli estratti bancari che AC 1 riceveva era indicato solo il numero __________

e mai il nome di PC 1, per il che, anche da questo profilo, non è così certo

che __________ abbia potuto sapere che di fondi di PC 1 si trattava.

Si veda al riguardo la numerosa documentazione bancaria, di cui ai

classeur Efin doc. banc. 1 e 1a.

Si vedano altresì i documenti rintracciati, dopo l'arresto di AC 1,

dagli inquirenti nel sacco della spazzatura dello studio e che AC 1 stesso

chiese di acquisire agli atti (busta grigia in scatola sequestri 2): trattasi,

a non averne dubbio, di documenti spediti da __________ a AC 1 siccome

destinatario della corrispondenza in relazione al conto. Orbene, solo sulla

busta (priva di mittente) c'è il nome e l'indirizzo di AC 1.

I documenti dentro la busta recano solo il numero del conto, e non

il nome del titolare del conto (PC 1) e neppure quello del procuratore (AC 1).

In tali condizioni, non era invero agevole per __________ dedurre

da estratti risp. da conteggi bancari che dietro il numero si celava PC 1.

Senza dimenticare, infine, che AC 1, all'inizio dell'inchiesta

predibattimentale, ha cercato di condizionare la moglie nelle deposizioni agli

inquirenti. Eludendo la censura, per vie traverse (ovvero per mano di un di lui

fratello) le ha infatti fatto pervenire un biglietto manoscritto del seguente

tenore (cfr. allegato al verbale del 26.5.2003 di __________):

" · Il tuo comportamento

viene usato contro di me (compreso la lettera); È quello che vuoi? Sappilo e

poi agisci secondo scienza e conoscenza!

· I telefoni sono sotto

controllo; il natel spento non è sufficiente bisogna staccare la batteria;

· Quando t'ho chiesto se

posso contare su di te, intendo dal punto di vista sentimentale!

Desidero un sì o un no!

· Negli interrogatori usa

sempre se ben ricordo, mi sembra, ecc. (a dipendenza tua, se vuoi ledermi o non

danneggiarmi)."

__________ ha consegnato alla PP il suddetto biglietto, la qual

cosa ha definitivamente guastato il rapporto con il marito.

Tutto ciò considerato, a giudizio della Corte, il cambiamento di

versione di AC 1 la mattina del 24.8.2004, pur inserendosi nel loro perturbato

e deteriorato rapporto coniugale, non ha tanto avuto lo scopo di danneggiare la

moglie, quanto piuttosto quello di migliorare la propria posizione processuale,

mirando a relativizzare la circostanza che il conto di PC 1 era un segreto

condiviso solo da PC 1 e da lui.

Comecchessia, come si vedrà nel seguito, la questione, per finire,

non è poi così determinante!

6. Nel corso

dell'autunno del 1993 __________ rimase incinta. Dagli atti fiscali risulta che

essa smise di lavorare per la fine di gennaio del 1994, col che, dopo tale

data, il reddito disponibile fu solo quello di AC 1 e ciò fino all'ottobre 2000

quando __________ riprese a lavorare a metà tempo (nel periodo 1996-2000 essa

lavorò occasionalmente per la __________).

Nel 1994 AC 1, trentaquattrenne, ha guadagnato un salario lordo di

fr. 109'420.-, pari a un salario netto di fr. 96'300.- circa.

La bimba, di nome G., nacque il 12.6.1994 e, con una faccia tosta

che ha dell'incredibile, AC 1 chiese all'ignaro PC 1, che accettò, di farle da

padrino. Da notare che, dopo le malversazioni per complessivi fr. 125'000.- già

commesse nel 1993, AC 1, tra il febbraio e il 3 giugno 1994 (ovvero pochi

giorni prima del lieto evento), con tre prelevamenti, gli aveva sottratto

ulteriori fr. 79'000.- circa.

Tra il luglio 1994 e il 7.12.1994, AC 1 abusò altre sei volte

della procura di cui disponeva, per cui, per finire, le malversazioni commesse

nel 1994 risultano essere assommate a totali fr. 151'390.- (cfr. rapporto Efin,

tabella relativa ai prelevamenti).

Per ragioni non meglio note, la banca non è più riuscita a

reperire le prime undici fiches relative ai primi undici prelevamenti. sono

pertanto in atto solo le fiches relative ai prelievi a partire dall'8.9.1994.

Da esse emerge che AC 1 ha effettuato i prelievi dal settembre 1994 fino alla

fine dell'anno presso gli sportelli di __________ -.

AC 1, in aula, ha ammesso che, in genere, egli profittava della

pausa del mezzogiorno per recarsi presso tali uffici.

Dato che egli teneva sul conto una liquidità molto esigua (il

grosso degli averi di PC 1, AC 1 lo teneva investito in titoli depositati

nell'apposita rubrica del conto), accadeva spesso che egli dovesse preavvisare

la sua intenzione di prelevare ai funzionari di __________ (e poi di __________

e di __________) affinchè essi liquidizzassero, per l'importo che gli serviva,

una parte dei titoli. È pertanto pacifico che, mentre PC 1 mai ebbe, salvo che

all'apertura di __________ o all'apertura del cifrato, contatto alcuno né con

il signor __________ né con tale signor __________ (ovvero il funzionario di __________

che prese il posto di __________), AC 1 -negli anni tra il 1993 e il 1999 in

cui fu alle dipendenze di __________ quale gerente della succursale a __________

- ebbe numerosi e regolari contatti, soprattutto telefonici, con i predetti

funzionari di __________ (e poi di). La fusione tra __________ e __________

-come è noto- è diventata operativa verso fine del giugno 1998.

AC 1 lasciò il posto presso __________ __________ a fine giugno

1999. Ciò significa che, nel 1993 e fino all fusione, egli non era un collega

di __________, risp. del funzionario, di nome __________, che gli succedette,

ma solo un loro cliente (per il conto __________ diventato poi conto nr. fino

al 1998), rispettivamente il procuratore di altri clienti (per PC 1 e per i

genitori dello stesso AC 1). Solo nel 1998 e nel 1999 egli fu realmente un

collega di __________.

Dopo che, nel giugno del 1999, lasciò __________, AC 1 prese a

recarsi a __________ per prelevare. Quattro prelevamenti, egli risulta averli

fatti nelle località di __________, __________ e __________ e ciò l'8.1.1999,

l'11.3.1999, il 3.5.1999 e il 28.5.1999.

In aula, AC 1 ha spiegato il fatto dicendo che in quel periodo,

per i contatti preliminari che ebbe con la Banca __________, gli capitò più

volte di doversi recare in Svizzera interna e quindi, all'occasione, prelevava

nelle filiali di quelle località.

Tornando alle malversazioni commesse nel 1994, in aula, AC 1 ha

confermato (come già dichiarato durante la ricostruzione fatta in sede

predibattimentale con il signor TE 1) di aver utilizzato gli importi sottratti

per integrare il proprio salario che da solo non gli bastava per concedersi un

tenore di vita particolarmente agiato. In pratica -come ha spiegato il signor TE

1 in aula- nel 1994, AC 1 (che guadagnava all'epoca intorno ai fr. 7'400.-

netti mensili) risulta aver in realtà speso mediamente quasi fr. 12'000.- al

mese.

Inoltre, poiché, a suo dire, alla moglie __________ non piaceva

abitare a __________, località troppo discosta da __________ (ove vivevano i di

lei genitori), AC 1 iniziò a pensare ad un'altra soluzione abitativa. Dopo aver

visionato altri oggetti, l'interesse suo e quello della moglie si appuntarono

su un terreno che era in vendita a __________, terreno che, nel febbraio del

1995, acquistarono in comproprietà, ovvero in ragione di metà ciascuno. Come si

dirà in appresso, né AC 1 né __________ misero un sol franco nell'acquisto,

interamente finanziato da terzi, e meglio per fr. 210'000.- con un mutuo

ipotecario della __________ di, e per fr. 65'000.- con danaro che AC 1

illecitamente prelevò dal conto di PC 1 (proprio il 24.2.1995 AC 1 vi prelevò

fr. 60'000.-).

Richiesto di spiegare come egli abbia potuto anche solo concepire

l'idea di acquistare, nella sua condizione economica di allora, un terreno per

edificarvi una seconda casa, AC 1, in aula, ha dichiarato che all'epoca

"aveva la supponenza" che professionalmente egli "sarebbe andato

su", col che sperava che, "in tempi non lontani, gli sarebbe riuscito

di far quadrare i conti".

Conti -inutile a dirsi- che invece non ha mai neppur tentato di

far quadrare, visto che, dopo il febbraio del 1995, le sue malversazioni sono

andate in crescendo e per numero (dai 9 prelevamenti del 1994 è passato ai 18

del 1995) e per consistenza degli indebiti prelievi.

Per quanto incredibile possa sembrare, è accaduto che -come ha

deposto PC 1 in aula senza essere smentito da AC 1- quest'ultimo portò PC 1 a

vedere il terreno in questione prima di acquistarlo e ciò per avere un suo

parere.

Nel seguito AC 1 chiese a PC 1 di edificargli la casa con la sua

impresa. PC 1 ci pensò, ma per finire, memore di tante amicizie finite male a

causa di litigi insorti tra committenti insoddisfatti e i rispettivi impresari,

rispose negativamente, adducendo (a' mo' di pretesto) che la sua impresa era

troppo discosta da __________.

Come si dirà in appresso, l'ignaro PC 1 ha per finire pagato lui

stesso (salvo che per il mutuo ipotecario concesso a AC 1 dalla __________) la

villa di __________, ma, almeno, gli sono state evitate la beffa e

l'umiliazione di averla oltre che pagata anche costruita!

Certo è che la sfrontatezza e la doppiezza di AC 1 nei confronti

dell'amico hanno raggiunto, già nel 1994-1995, livelli davvero abissali.

7. Archiviato il 1994

con un ammanco complessivo causato a PC 1 dell'ordine di circa fr. 276'000.-,

essendo sempre ancora esposto verso __________ per ca. fr. 72'000.-, senza

altri beni se non la casa di __________, ipotecata per fr. 370'000.-, AC 1 si è

baldanzosamente "lanciato" nel 1995 prelevando, il giorno prima della

Befana, fr. 19'920.- e il giorno 9.2.1995 fr. 4'960.-, dal conto di PC 1,

ovvero quasi 25'000 franchi in un mese. Durante detto mese, egli, incassò

-evidentemente- anche il suo salario da __________ (salario che, nel 1995, era

leggermente aumentato, raggiungendo i fr. 115'000.- circa lordi annui, pari a

un netto di

fr. 100'000.- circa).

Il 26.1.1995, l'ignaro PC 1 gli aveva portato una busta contenente

fr. 45'000.- che AC 1 aveva giudiziosamente versato sul conto.

È a partire dalla suddescritta situazione finanziaria che AC 1, in

quell'inizio del 1995, portò avanti, con tale signora __________, le trattative

per acquistare la particella 935 RFP di __________ (che divenne poi, con

l'introduzione del registro fondiario definitivo, la particella nr. di __________).

È pacifico che AC 1 pattuì con la venditrice il prezzo di fr.

275'000.- e ciò per un fondo di mq 931. Al notaio __________, AC 1 e, assai

verosimilmente, la __________, indicarono, quale prezzo di vendita quello di

fr. 235'000.-, ovvero di fr. 40'000.- inferiore a quello realmente pattuito. Se

di ciò __________ sia stata o meno al corrente non è noto. Benché AC 1 abbia

confessato in numerosi verbali (e meglio in quelli del 22.4.2003, del

28.4.2003, del 3.6.2003, del 16.10.2003) di aver sottaciuto al notaio il

versamento, sottobanco, di fr. 40'000.- alla venditrice, il reato di

conseguimento fraudolento di una falsa attestazione non gli è stato imputato e

ciò diversamente che per l'analogo comportamento tenuto da AC 1 nell'acquisto

di un monolocale a __________, effettuato il 18.10.1996 (cfr. atto d'accusa

imputazione nr. 3). Considerato che, contro AC 1, per il citato reato (ovvero

per aver ottenuto che il notaio, ingannato, attestasse un prezzo falso nel

rogito di compra-vendita) nemmeno è stata promossa l'accusa e che il presente

dibattimento si è rivelato assai complesso già solo con riferimento alle

imputazioni dell'atto d'accusa, la sottoscritta Presidente ha rinunciato,

sentite le parti, a prospettare, ex art. 250 CPP, a AC 1 una nuova

imputazione.

La Pubblica Accusa ha ricondotto la mancata imputazione ad una dimenticanza.

È comunque in seguito a questo episodio che, riaperto il dibattimento alle ore

14:15 del giorno 31 agosto 2004, il Difensore di AC 1, preannunciando la sua

intenzione di inoltrare alla CRP istanza di ricusa contro la Procuratrice

pubblica, ha chiesto ed ottenuto la sospensione del dibattimento per qualche

ora, di guisa da poter allestire e inoltrare detta istanza che -come è noto- è

stata respinta con decisione del 2.9.2004 dalla Camera dei ricorsi penali.

Dopo aver acquistato il terreno, AC 1 ha scelto di far costruire

la casa ad un'impresa generale, la __________, diretta da __________. Tra

l'acquisto del fondo e l'inoltro della domanda di costruzione sono passati più

di sette mesi. Inizialmente era stato allestito un preventivo di circa fr.

800'000.-. La licenza edilizia è stata rilasciata il 15.12.1995.

I lavori di costruzione sono iniziati nel febbraio 1996 e sono

durati circa un anno e mezzo, stante che AC 1 con moglie e figli si è

trasferito a __________ il 1.9.1997.

Così come l'acquisto del terreno, anche la costruzione della casa

è stata finanziata con un mutuo ipotecario ottenuto dalla __________ (AC 1 ha

utilizzato il prestito per fr. 800'000.- che ha poi, usando danaro di PC 1,

ridotto a fr. 720'000.-) e, per il resto, dall'ignaro PC 1.

Dato che AC 1 ha pagato alcuni artigiani al nero e dato che ha

soppresso diversi giustificativi di spesa, l'importo di danaro indebitamente

sottratto a PC 1 e utilizzato da AC 1 tra il 1996 e il 1999 per pagare i lavori

di costruzione della casa è di fr. 841'675.47 se si tien conto solo dei costi

documentati. Sale invece a fr. 1'281'979.20 se si considerano tutti i costi che

AC 1 dichiara di aver pagato, ivi compresi quelli per i quali non è in grado di

produrre un giustificativo.

Il doc. TPC 30 allestito da TE 1, nell'allegato 8.2, elenca bene

la cronologia dei pagamenti effettuati da AC 1 agli artigiani a partire dal

1996.

Certo è che, se nel 1995, AC 1 ha derubato PC 1 per totali fr.

331'130.- (tra i prelievi più importanti, oltre quello citato, del 24.2.1995,

usato per pagare la parte in contante del terreno, vi è quello del 29.11.1995,

di fr. 74'500.-, usato per acquistare una vettura Audi S6), nel 1996, le

malversazioni hanno raggiunto il ragguardevolissimo importo di fr. 598'200.-.

Anche nel 1996 AC 1 ha effettuato ben 18 prelievi, molti dei quali per importi

considerevoli. Ne utilizzò parte per pagare gli artigiani e parte per altri

scopi (tra cui -come si dirà in appresso- per acquistare un monolocale a __________),

in particolare per continuare a condurre quell'alto tenor di vita cui ormai

s'era abituato e che, di sicuro, non avrebbe potuto concedersi col suo salario.

TE 1, in aula, ha confermato che, dai suoi calcoli, AC 1 e familiari vivevano,

in quest'epoca, consumando in media la somma di

fr. 15-20'000.- al mese.

Sia in sede predibattimentale sia in aula, AC 1 ha dichiarato che

la casa di __________ è stata la sua "trappola mortale", il che gli

si può eventualmente concedere se si guarda al fatto, col senno di poi.

Sennonché esaminata a priori, ovvero sulla base della sua situazione

finanziaria -a lui perfettamente nota- del 1995, il termine

"trappola" è invero fuori luogo. Come testé descritto, AC 1 acquistò

consapevolmente il terreno, sapendo che non aveva un franco di suo per pagarlo,

attingendo a piene mani dal mutuo ipotecario e dal conto di PC 1. Date le

lungaggini delle procedure che ne seguirono (la progettazione, l'ottenimento

della licenza edilizia, ecc.), i lavori iniziarono solo un anno dopo, col che è

ben evidente che AC 1 ebbe tutto il tempo necessario per riflettere e decidere

di rinunciare alla costruzione della casa. Sennonché a AC 1 una cosa del genere

neppure passò per la testa: la casa la desiderava per far felice la moglie che

voleva tornare ad abitare vicino ai suoi. Al dibattimento, ha altresì dovuto

ammettere che anche lui si è fatto "prendere la mano" per cui lasciò

che il preventivo fosse sforato e poi via via stravolto al punto che, per

finire, spese quasi il triplo dei fr. 800'000.- preventivati.

Del resto, l'acquisto, sempre nel 1995, di una costosa Audi S6 con

i soldi di PC 1 e l'acquisto nell'ottobre del 1996 di un monolocale a __________

(acquisti per i quali AC 1 non può certo invocare il suo, più volte paventato,

"timore di perdere __________ "), dimostrano in modo vistoso che, a

partire dal 1995, AC 1 utilizzava i fondi di PC 1 con la disinvoltura e la

spregiudicatezza di chi ha perso ogni remora considerandoli praticamente suoi.

A fine 1996, AC 1 -come risulta dall'allegato 6 al rapporto Efin-

aveva sottratto a PC 1, l'importo complessivo di fr. 1'205'720.-.

Per il 1996 sono ancora qui da richiamare alcuni fatti.

I coniugi __________, il 27.4.1996, hanno avuto un secondo figlio,

di nome E.

Il 1.7.1996, AC 1 ha venduto la casa di __________ al prezzo di

fr. 420'000.- a tali __________ e __________, sennonché nessuno dei due gli ha

versato il prezzo pattuito (in gran parte costituito dall'assunzione del debito

ipotecario), dopodiché, il 12.9.1996 AC 1 ha riacquistato la casa per il valore

delle ipoteche, casa nella quale ha continuato ad abitare fino al 1.9.1997.

Nel corso dell'ottobre 1996, AC 1 ha iniziato una relazione

amorosa con una sua dipendente (che conosceva fin dal 1994), di nome __________.

La relazione è continuata negli anni ma solo il 1.1.2000, AC 1 ha lasciato il

tetto coniugale per trasferirsi presso la L.. Ciò accadeva in concomitanza con

il periodo dell'inoltro delle liste per le elezioni comunali del 2000. Ad AC 1

interessava candidarsi per il Consiglio comunale della città di (ed anche vi fu

eletto nell'aprile 2000), la qualcosa implicava il suo obbligo di domiciliarsi a.

Si trasferì così presso l'appartamento di di __________, con la quale ha

convissuto per alcuni mesi. Essendosi liberato un monolocale nello stabile,

egli lo prese in affitto e lo occupò realmente fino a quando si riconciliò con

la moglie __________ e rientrò al domicilio coniugale di __________. A continuò

a tenere il domicilio legale, ancorché fittizio, in Salita dei frati 17, ove

prese in affitto, dall'ottobre 2002, un appartamento a fr. 200.- al mese, nel

quale viveva realmente un'altra persona, tale __________, cittadina moldava, la

quale pagava a sua volta fr. 250.- al mese. L'appartamento serviva a AC 1 solo

come un recapito, come una bucalettere.

Sulla sua relazione con AC 1, così si è espressa __________. nel

suo verbale del 29.9.2003:

"

… Io ho iniziato a lavorare all'__________ di nell'ottobre 1994. AC

1 era il mio capo. Lavoravamo in tre, AC 1, io ed una terza persona.

Intorno all'ottobre 1996 è iniziata tra me e AC 1 una relazione

sentimentale, relazione che è finita intorno al marzo 2001/maggio 2001. Io devo

dire che negli ultimi due anni/ultimo anno e mezzo di questa nostra relazione

sentimentale avevo fatto dei tentativi di interrompere la relazione con AC 1.

Da parte mia dal momento che AC 1 era sposato, desideravo chiudere questa

relazione poiché mi pesava. Nel corso della relazione posso dire che lui con me

era una persona gentile. Ci sono stati dei problemi solo quando cercavo di

interrompere questa nostra relazione sentimentale. AC 1 andava in crisi,

esercitava su di me delle pressioni forti, minacciando di suicidarsi. Voglio

aggiungere che da parte mia avevo avuto in casa un caso di suicidio, quello di

mio padre.

Posso dire che io durante questa relazione con AC 1 lo vedevo in

ufficio poiché lavoravamo insieme. Voglio precisare che abbiamo lavorato

insieme dal 1994 fino al luglio 1999. Intorno al luglio 1999 AC 1ha lasciato __________

di dove io sono rimasta ancora fino alla fine di novembre dello stesso anno.

Inoltre AC 1 lo frequentavo alla sera, uscivamo a cena insieme oppure lui

veniva a casa mia. Io avevo un appartamento per conto mio a partire dalla fine

del 1998.

Posso dire che con AC 1 durante la nostra relazione non ci sono

mai stati dei litigi, come detto lui era gentile con me, avevamo un rapporto di

coppia intenso anche dal profilo sessuale, nella normalità.

ADR che, io sono andata nella Svizzera francese nell'estate del

2002 (il domicilio ce l'ho dall'agosto 2002 a __________). Sono quindi andata

nella Svizzera francese circa un anno e mezzo dopo che avevo chiuso la

relazione don AC 1.

Aggiungo che da un anno a questa parte non ho più avuto nessun

tipo di contatto con AC 1, forse ci siamo sentiti nel corso dell'ultimo anno

una volta al telefono. Devo dire che dalla fine della nostra relazione fino ad

un anno fa ho intrattenuto dei contatti con AC 1 sporadici, capitava che ci

sentissimo al telefono per questioni professionali e quindi siamo usciti ancora

qualche volta insieme a mangiare o a bere qualcosa, comunque nessun altro tipo

di contatto. Questo nel periodo dalla fine della nostra relazione fino a quando

io sono andata nella Svizzera francese.

…omissis…

Aggiungo che quando AC 1 ha abitato presso di me in via __________,

per qualche mese, non sono in grado di dire per quanto tempo, mi dava fr. 500.-

al mese per le spese. Io credo di aver ricevuto da lui per vitto e alloggio fr.

5'000.- deduco quindi che deve essere stato da me per circa 10 mesi. Preciso

che AC 1 ha preso il domicilio presso di me, in vista delle elezioni comunali

del 2000. Aggiungo che poi si è liberato un appartamento monolocale vicino al

mio in via e AC 1 si è trasferito nel suo monolocale.

A domanda dell'avvocato __________ dico che io conosco __________.

Dico che l'ho conosciuta poiché capitava che veniva in banca a trovare suo

marito. Dico che all'infuori degli incontri che io ho avuto con __________ in

banca, ho visto __________, penso due volte da sola. Siamo state a bere un

caffè insieme su iniziativa della signora __________. Dico che verso la fine

della relazione sentimentale tra me e AC 1, ho incontrato __________. __________

sapeva che io intrattenevo una relazione extraconiugale con suo marito e quindi

ha voluto sapere quali erano le mie intenzioni circa il continuare o meno questa

relazione con AC 1. Devo dire che in occasione degli incontri la signora __________

era abbastanza tranquilla, ci sono stati dei colloqui telefonici in cui era

piuttosto tesa per questa relazione che io avevo con suo marito…"

8. Come già cennato, il

18.10.1996 AC 1 ha acquistato un monolocale ubicato nel condominio __________

di.

In aula, AC 1 ha dichiarato che, dopo il lavoro, egli soleva

recarsi a bere l'aperitivo presso il bar dell'Hotel __________. Prendeva in

genere posto allo Stammtisch insieme al direttore dell'albergo, signor __________,

presente, in alcune occasioni, anche tale signor Dolinsek, già attivo nel campo

dei tessili, e, a quel momento, oberato di debiti, praticamente fallito. A AC 1

__________ disse che aveva necessità di vendere il monolocale. In aula AC 1 ha

dapprima dichiarato di essersi interessato all'acquisto per fare il

"samaritano", anzi "il samaritano tonto", ovvero per dare

una mano al __________ e alle di lui difficoltà finanziarie, dopodiché non ha

potuto negare che, nel suo coinvolgersi nel negozio, vi fu anche un elemento

razionale, ovvero che, per finire, comprandolo faceva lui stesso un affare.

Certo è che -come già fece per il terreno di __________ e per la

costruzione della villa- AC 1 finanziò l'acquisto parte con un mutuo ipotecario

e parte utilizzando soldi illecitamente distolti dal conto di PC 1.

Al notaio rogante AC 1 (e verosimilmente il signor __________ e/o

la di lui moglie) indicò quale prezzo di vendita quello di fr. 50'000.-, ovvero

la metà del prezzo (di fr. 100'000.-) realmente pattuito e versato alla parte

venditrice.

Data la situazione fallimentare del __________, era ben chiaro a AC

1, all'atto della stipula del rogito di compra-vendita, che la controparte

aveva non solo uno specifico interesse fiscale a entrare in possesso,

sottobanco, di parte del prezzo, bensì anche un più generale tornaconto di

intascare la somma di nascosto dai creditori. D'altro canto a AC 1, in qualità

di acquirente, non sfuggiva di certo che pure lui aveva una sua convenienza,

pari quantomeno al minor costo per l'onorario del notaio e per le spese

connesse con la rogazione dell'atto e con l'iscrizione a registro. Col che

l'imputazione di ottenimento fraudolento di una falsa attestazione ex art. 253

è da confermare.

In vista dell'acquisto, AC 1 ha preso contatto con un proprio

conoscente, di nome __________, agente della __________, dal quale, contro

rimessa di una cartella ipotecaria gravante la PPP e previa firma di una

polizza sulla vita, ha ottenuto un mutuo di fr. 70'000.-; accreditatogli sul

suo conto __________ il 15.10.1996.

Il 18.10.1996 AC 1 ha prelevato da detto conto l'importo di fr.

50'000.- che è, pacificamente, il contante che egli ha versato davanti al

notaio (e di ciò fa stato il rogito in atti) alla venditrice. D'altra parte,

quello stesso giorno (18.10.1996) AC 1 ha indebitamente prelevato dal conto di PC

1 fr. 65'000.-, versati, in ragione di fr. 50'000.-, al nero nelle mani del

signor __________.

Per concludere si ha dunque che il monolocale di è stato pagato

per metà con danaro mutuato dalla __________ e per l'altra metà con danaro di

proprietà dell'ignaro PC 1.

Al 15.8.2004, la __________ risultava creditrice del seguente

importo:

fr. 60'000.-- ipoteca primo rango

fr. 2'218.90 interessi al 15.8.2004

fr. 4'335.50 premi arretrati + spese

esecutive

fr. 66'554.40

Si annota qui di transenna che il 13.5.2004 è stata iscritta a

carico della PPP un'ipoteca legale provvisoria di fr. 2'258.80 più interessi a

favore della Comunità dei comproprietari del Condominio __________.

AC 1 non ha comprato il monolocale per fare il "buon

samaritano", bensì per affittarlo col che -come egli stesso ha dichiarato-

lo stesso "si autofinanziava". Nelle carte sequestrate a AC 1 sono

stati ritrovati contratti d'affitto e notifiche di arrivo, risp. di partenza,

nonché estratti conto. Da dette carte risulta in buona sostanza che:

- dal 1.4.1997 al

31.7.1997, AC 1 affittò il monolocale a tale __________, a suo dire segretaria

presso l'Hotel __________, per fr. 700.- mensili;

- dal 1.10.1997

al maggio 1998 e poi ancora nel settembre e nell'ottobre 1998, AC 1 lo affittò

a tale __________, ballerina di nazionalità bulgara, per fr. 750.- mensili;

- dal 1.6.1999 al

31.7.1999 a tale __________, per fr. 750.- mensili;

- dal 1.10.1999

al 30.9.2001 di nuovo a __________. A dire di AC 1, la __________ tenne

l'appartamento anche dopo il settembre 2001,e meglio fino a fine 2002. La

donna, inizialmente faceva la ballerina da night, ma poi avrebbe frequentato la

scuola di estetista __________ e per finire avrebbe sposato un dentista di.

In vista del dibattimento, chi scrive ha chiesto alla Pubblica

Accusa di aggiornare all'agosto 2004 la situazione finanziaria di AC 1 in

merito allo stato dei debiti, ma anche a quello di eventuali crediti, maturati

durante il periodo del carcere preventivo.

Per quanto attiene all'appartamento di è emerso (cfr. rapporto di

polizia nei doc. dopo l'atto d'accusa) che solo una chiave di esso era stata

sequestrata dopo l'arresto di AC 1.

Due chiavi mancavano. Una di esse è stata dagli inquirenti trovata

in possesso di un travestito brasiliano che nell'agosto 2004 abitava nel

monolocale esercitando la prostituzione e pagando (a persone che gli inquirenti

non sono stati in grado di identificare) fr. 300.- la settimana.

AC 1 ha dichiarato di non sapere chi sia stato ad abusare delle

chiavi non ritrovate in suo possesso.

9. Nel corso del 1997

la situazione salariale di AC 1 non è sostanzialmente cambiata, nel senso che

egli percepiva lo stipendio __________, pari a fr. 129'175.- lordi (ovvero a

fr. 112'871.- netti) al quale è da aggiungere un reddito conseguito dalla

moglie (di fr. 18'610.- netti annui) che lavorava, molto parzialmente, per la __________.

Nella dichiarazione fiscale di AC 1 figurano, al 1.1.1997, quali debiti

privati:

- l'ipoteca sulla casa di __________,

- l'ipoteca della __________ sul monolocale di __________,

- un debito di fr. 4'000.- circa verso __________,

- un debito di fr. 100'000.- verso la __________,

- il debito verso

il padre di fr. 70'000.-, già dichiarato nelle precedenti tassazioni.

Il debito verso la __________, ha spiegato AC 1 in aula, è

subentrato al precedente debito di fr. 72'000.- che aveva verso la __________,

stante che, nel 1996, egli aveva estinto quest'ultimo facendosi prestare fr.

100'000.- dalla __________, società di cui era __________ il fratello di AC 1, __________,

mentre che l'avente diritto economico sarebbe stato tale __________ di. Stante

che la società aveva liquidità, AC 1 si è fatto prestare da essa (formalmente

dal fratello) l'importo di fr. 100'000.- utilizzato, quantomeno per fr.

72'000.-, per estinguere il suo debito in conto corrente verso __________.

Nell'elenco debiti inoltrato con la dichiarazione fiscale

1999/2000, il debito verso la __________ non figura più.

Interrogato in merito, AC 1 in aula, ha dichiarato che egli, nel

seguito, rimborsò i fr. 100'000.- alla __________, utilizzando soldi

indebitamente sottratti dal conto di PC 1.

La __________ risulta essere stata posta in liquidazione

(liquidatore l'ex __________) a fine marzo 1996, ma non è ancora stata radiata

perché manca il nullaosta delle Autorità fiscali.

Certo è che così agendo, mettendo in mezzo la AC 1 verosimilmente

per non dare nell'occhio alle Autorità fiscali, AC 1 ha pagato con i soldi malversati

a PC 1 anche il debito verso _____ che si trascinava dietro da anni.

Quindi, venendo al 1997, si ha che AC 1, a fronte di una

situazione che, dal profilo dei redditi dal lavoro (per la riduzione di quello

della moglie), tra il 1993 e il 1997, non era sostanzialmente migliorata, è

nondimeno riuscito, grazie alle malversazioni commesse nel medesimo arco di

tempo in danno dell'amico PC 1, a estinguere i vecchi debiti e a incrementare

il patrimonio suo e della moglie acquistando ed edificando il terreno di __________

e ad incrementare il proprio con l'acquisto del monolocale di.

Perdipiù, grazie ai "rubalizi", si è garantito anche nel

1997, quell'alto tenor di vita che il contabile dell'Efin ha cifrato, come già

segnalato, facendo una media aritmetica sull'arco dei 10 anni di malversazioni,

in circa fr. 15'000/20'000.- al mese.

Nel solo 1997 AC 1 ha illecitamente impoverito l'avere in conto di

PC 1 per ulteriori fr. 468'670.-, prelevati -come risulta dalle tabelle Efin-

in 20 occasioni.

Ciò significa che, a fine 1997, AC 1 aveva ormai prelevato dal

conto l'importo complessivo di fr. 1'674'390.-.

Nel corso del 1997, parte dell'indebito profitto è stato da AC 1

utilizzato per pagare lavori ed arredi della casa di __________; parte è invece

stato dissipato per garantirsi l'elevato stile di vita di cui si è detto.

Per il resto si ha che è del 1997, il trasloco di AC 1 e famiglia

a __________ (a far tempo dal 1.9.1997) e la vendita della casa di __________.

Essa è stata venduta da AC 1 con rogito del 22.9.1997 a coniugi __________ al

prezzo di fr. 470'000.-, ovvero, pagate le ipoteche, con un utile di fr.

120'000.- circa (per la precisione di fr. 119'960.25).

Il signor TE 1 dell'Efin, in aula, ha chiarito che, il 9.10.1997,

detto utile è stato dal notaio girato al conto privato no. di AC 1 presso __________.

Trattavasi di un conto che era caduto in passività, col che il

versamento l'ha riportato in attivo.

Da subito AC 1 ha iniziato ad effettuare prelevamenti per importi

varianti dalle poche centinaia di franchi fino ai circa fr. 9'000.-, dopodiché

il 15.10.1997 AC 1 ha prelevato in un sol colpo fr. 32'000.- (il cui utilizzo

egli più non ricorda). Nel seguito fr. 19'788.- li ha investiti in operazioni __________,

e nel giro di qualche mese, andarono persi. Indi AC 1 riprese a fare piccoli

prelevamenti per contanti con il risultato che a fine anno (ma già anche a fine

ottobre 1997) il conto era di nuovo diventato passivo. Col che si dimostra come

AC 1 fosse un maestro nell'arte di far "sparire" fr. 120'000.- in un mese!

Già si è cennato al considerando 1. che AC 1 ha chiesto ed

ottenuto il 14.3.1997, previo esame teorico-pratico, il certificato di

collezionista (cfr. AI 117).

Come si legge nella lettera 7.5.2003 inviata dal Capo ufficio

permessi signor TE 8 (che in aula ha rispiegato nel dettaglio l'iter di tali

procedure) alla Procuratrice pubblica:

"

… il signor AC 1 ha ottenuto il certificato di collezionista

d'armi da fuoco no. 732 il 14 marzo 1997, dopo aver superato l'esame

teorico-pratico in data 3 marzo 1997. Si tratta di un certificato rilasciato

sulla base dell'allora vigente Legge cantonale sul commercio delle armi e delle

munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967 e del relativo regolamento

d'applicazione del 12 maggio 1993.

Egli ha in seguito ottenuto due permessi d'acquisto d'armi ad

esclusivo scopo di collezione (no. 136/97 e 154/97), mediante i quali in data

25 aprile, 4 luglio e 26 agosto 1997 ha acquistato in totale cinque pistole in

due diverse armerie…"

Trattasi, a non averne dubbio, delle pistole di cui già si è

scritto al considerando 1., ovvero della SIG 210, della WF 1929 Parabellum,

della Walther P38, della SIG-Sauer P226 e della SIG-Sauer P228.

Cronologicamente si ha che, ricevuto il 14.3.1997 il certificato

di collezionista (per il che la regola all'epoca vigente era che il

collezionista dovesse acquistare almeno tre armi nei due anni successivi), AC 1,

insieme a PC 1 (collezionista da molti anni) e, forse, l'ing. Nello __________

(che, però interrogato, non ha ricordato molto di quei tempi) si recò alla

Borsa delle armi di __________ che si teneva nel week-end del 4-5-6 aprile

1997.

C'era moltissima gente e molti stands, alcuni dei quali gestiti

anche da armaioli ticinesi. A AC 1 sembra di aver visto anche l'armaiolo __________

a, ma più non ricorda se avesse o no un proprio stand.

AC 1 afferma di aver quel giorno acquistato e preso in consegna

(benché non disponesse dell'autorizzazione all'acquisto di armi da fuoco per

collezionisti) la SIG 210 (ovvero la pistola che ferì PC 1 il 24.2.2003),

pagandola fr. 1'600.- (che erano pacificamente provento delle note

malversazioni).

AC 1 afferma di aver effettuato l'acquisto presso lo stand F. Stampfli

Waffen dove operavano come venditori una persona giovane (il figlio) e una più

anziana (il padre).

AC 1 sostiene che il figlio, meticoloso e ligio al dovere non

voleva consegnargli la pistola siccome mancava la citata autorizzazione. Il

padre invece, siccome un po' alticcio, non sarebbe stato a fare molte storie e

gliel'avrebbe consegnata. Lo stesso -a dire di AC 1- sarebbe accaduto a PC 1 il

quale, profittando delle medesime circostanze, si sarebbe portato via, senza

permesso, una pistola Parabellum. PC 1 -ma di ciò si dirà in esteso nel

seguito- in aula ha negato la circostanza.

Sta di fatto che, dagli atti acquisiti dall'Ufficio dei permessi,

risulta che AC 1 ha fatto la procedura che si deve fare in vista di ottenere il

permesso d'acquisto.

È infatti incontestabile che AC 1, di proprio pugno, in data

5.4.1997 (il giorno stesso in cui si recò alla Borsa) ha compilato l'apposito

formulario che si otteneva dall'Ufficio permessi. Benché non fosse necessario (TE

8 ha spiegato, sia nel verbale dell'8.9.2003 che in aula, che l'istante poteva

limitarsi a compilare il formulario indicando solo il numero delle pistole che

voleva acquistare, da 1 a 5 e non di più, e il nome del/i venditore/i), AC 1,

che alla Borsa ha sicuramente visto la SIG 210, ha indicato, oltre al nome del

venditore, anche il tipo e la marca della pistola per la quale chiedeva

l'autorizzazione e puranco il numero, ovvero la pistola 49 SIG no. A190702

(laddove 49 sta per 1949).

Nella medesima istanza AC 1 chiedeva pure l'autorizzazione per

l'acquisto di una seconda pistola SIG Sauer P228 (da ordinare) presso __________,.

Come da prassi, AC 1 seguì la via di servizio, ovvero portò o spedì o imbucò

l'istanza presso la Cancelleria comunale di.

Il Municipio la preavvisò favorevolmente con decisione del

14.4.1997, dopodiché il formulario fu dallo stesso Municipio inviato

all'Ufficio dei permessi che lo ricevette il 22.4.1997. Quest'ultimo, come di

prassi, lo inviò dapprima all'Ufficio del casellario giudiziale che diede il

suo "okay" (nessuna condanna) il 29.4.1997, e poi al Comando della

polizia cantonale che lo ritornò all'Ufficio permessi, con preavviso

favorevole, l'11.5.1997.

A questo punto più nulla ostava al rilascio dell'autorizzazione

che venne rilasciata ad AC 1 per l'acquisto di "1 pistola" presso

"" con il numero 136/1997, la data del 13.5.1997 e l'applicazione di

una tassa di fr. 30.- da conteggiare mediante separata fattura.

Di detta autorizzazione, l'Ufficio -come ha spiegato il teste TE 8-

AC 1 ricevette due esemplari, uno per sé e uno da consegnare al venditore perchè

vi attestasse la data di vendita, il tipo, la marca, il calibro e il numero di

serie della pistola in discussione e la rispedisse quindi all'Ufficio permessi

onde consentire la registrazione dei dati nella cosiddetta "lista delle

armi" del collezionista AC 1.

Dell'autorizzazione 13.5.1997, l'Ufficio ha mandato copia anche

al Municipio di, alla Gendarmeria di, al Comando della Polizia cantonale e al

venditore __________. Tosto che all'Ufficio rientrò l'esemplare

dell'autorizzazione completato (nel riquadro in calce al formulario) da parte

di __________, la registrazione della SIG 210 nella "lista" di AC 1

ebbe luogo. Del pari il formulario completato venne inviato al Comando di

Polizia (che autonomamente ha registrato in ABI, al nome di AC 1, l'acquisto

della SIG).

Come emerge dall'autorizzazione in atti, __________ completò il

riquadro in calce al formulario con i dati della SIG 210, 9 mm, nr. A190702P,

indicando come data della vendita il 25.4.1997, ovvero una data anteriore a

quella del 13.5.1997 di rilascio dell'autorizzazione nr. 136/1997.

Il teste TE 8 ha spiegato che sulla base della normativa che

vigeva all'epoca e per quel che era la loro prassi, una tale situazione non era

insolita ed era comunque ammessa e tollerata. Era cioè tollerato che la vendita

dell'arma fosse già avvenuta quando l'autorizzazione veniva rilasciata, la

quale diventava per così dire una sorta di "sanatoria".

Quel che invece è certamente un errore, una svista è l'indicazione

da parte di __________ della data 25.4.1997 sull'ultima riga del formulario,

quella che precede il timbro.

Non è infatti possibile che il venditore abbia completato il

formulario ad una data che precede l'emanazione dello stesso da parte

dell'Ufficio permessi.

In pratica il venditore ha scritto due volte la data di vendita e

non quella di compilazione del modulo, ma ciò non ha invero rilevanza alcuna.

Ciò che importa qui accertare è che AC 1, ricevuto che ebbe il

14.3.1997 il certificato di collezionista, essendosi tre settimane dopo (ovvero

il 5.4.1997) recato alla Borsa delle armi di, sia che abbia comprato e preso in

consegna, oppure solo visionato e comprato, senza prenderla in consegna, la SIG

210, lo stesso giorno, pedissequamente, di propria iniziativa, ha compilato e

inoltrato per la via di servizio l'apposita istanza per arrivare -come arrivò-

il 13.5.1997 ad ottenere l'autorizzazione (nr. 136/1997) di acquistarla. Stando

all'attestazione del venditore la data della vendita è quella del 25.4.1997 (e

non v'è motivo di dubitarne stante che, trattandosi di materiale bellico, la

legge faceva obbligo al venditore di iscrivere la vendita nel registro

federale), ma anche se così non fosse, se cioè AC 1 avesse preso in consegna la

SIG 210 già il giorno 5.4.1997, è certo che egli non voleva per nulla

effettuare un acquisto irregolare e clandestino, stante che quello stesso giorno

(ovvero il 5.4.1997) egli, di propria iniziativa ha compilato l'istanza di

acquisto, dando avvio alla procedura che ha di fatto condotto al rilascio

dell'autorizzazione nr. 136/1997 e alla conseguente registrazione della SIG 210

nella lista delle armi del collezionista AC 1. Di tutto ciò AC 1 è stato per

forza di cose, cosciente e consapevole.

Va altresì ricordato che AC 1, nell'istanza 5.4.1997, ebbe ad

indicare una seconda arma, quella da ordinare presso __________.

Come emerge dall'incarto in atti, quello stesso 13.5.1997, anche

questo acquisto fu autorizzato con "autorizzazione no. 154/1997". Il

formulario fece l'iter uguale e parallelo a quello già descritto per

l'autorizzazione 136/1997, e pure furono fatturati ad AC 1 i fr. 30.- di tassa

che venivano prelevati dall'Ufficio per ogni autorizzazione, indipendentemente

dal numero di armi il cui acquisto veniva autorizzato.

Sennonché, in data 3 luglio 1997 (prima cioè della scadenza dei

tre mesi di validità dell'autorizzazione) AC 1 telefonò e poi scrisse

all'Ufficio dei permessi, ritornando indietro l'autorizzazione 154/1997 e

chiedendo di essere autorizzato ad acquistare da __________ non solo una bensì

quattro pistole.

Con riferimento all'istanza 5 aprile/3 luglio 1997 detto Ufficio

gli ha rilasciato l'autorizzazione con lo stesso numero della precedente

154/97, di data 8 luglio 1997, non più addebitandogli nessuna nuova tassa

(essendo la stessa già stata conteggiata nell'autorizzazione nr. 154/97 del

13.5.1997), e annotando l'osservazione "la presente annulla e sostituisce

l'autorizzazione no. 154 emessa il 13 maggio 1997".

Dopodiché AC 1 tenne per i suoi atti un esemplare

dell'autorizzazione e consegnò il secondo a __________ che completò il riquadro

in calce al formulario di autorizzazione, indicando tipo, marca, calibro, nr.

di serie e data di vendita di ogni singola pistola.

Come già nel caso della SIG, per tre delle pistole vendute da __________

a AC 1 figura come data di vendita una data anteriore a quella di rilascio

dell'autorizzazione (il che -come ha spiegato il teste TE 8- era ammesso e non

comportava conseguenze di sorta). Per la quarta (quella da ordinare) la data di

vendita è quella del 26.8.1997. Dopo che __________ ebbe ritornato, debitamente

compilato, il formulario di autorizzazione, l'Ufficio dei permessi provvide ad

inviarne copia al Comando, per la registrazione delle quattro pistole, nello

"schedario" ABI di Polizia. L'Ufficio dal canto suo registrò queste

ulteriori quattro armi nella lista a nome di AC 1.

Col che si ha incontestatamente che tutte e cinque le pistole

acquistate da AC 1 tra l'aprile e l'agosto 1997 (ovvero poco tempo dopo aver

ricevuto il certificato di collezionista) erano registrate, proprio perché lo

stesso AC 1 aveva avviato, di sua iniziativa, la relativa procedura. AC 1 ha

pagato le tasse conteggiategli (2 volte fr. 30.-) facendo un unico versamento

di fr. 60.- in data 4.6.1997. Nel suo classeur grigio scamosciato (cfr. scatola

sequestri 2) vi è la ricevuta postale per fr. 60.-, aggraffata alla fattura del

16.5.1997 della Sezione finanze che fa espressamente riferimento alle

"tasse relative alle autorizzazioni no. 136 e no. 154 rilasciate il 13

maggio 1997 - Acquisto armi da fuoco per collezione". Col che anche da

questo profilo è certo che AC 1 ricevette entrambe le autorizzazioni, ovvero

sia la nr. 136/1997 relativa alla pistola comprata da __________, sia la nr.

154/1997.

Per questa seconda (che sostituiva quella del 13.5.1997) non

dovette più pagare la tassa che già aveva pagato il 4.6.1997. Resta qui ancora da

accertare che AC 1 ha, pacificamente, comprato e pagato le suddette armi con

danaro sottratto a PC 1.

10. Nel 1998, AC 1 è

andato avanti a sistematicamente integrare le sue entrate (il suo stipendio è

stato di fr. 131'480.- annui lordi, pari a un netto di fr. 114'623.- cui si

sono aggiunti fr. 18'579,55 annui netti quale retribuzioni pagate alla moglie

dalla __________ per collaborazioni accessorie) con i fondi che sottraeva

indebitamente a PC 1.

Oltre ai debiti per l'ipoteca di __________ e di __________, AC 1

continuava a dichiarare, al 1.1.1999 solo il debito privato di fr. 64'000.-

verso il padre.

Per quanto riguarda le malversazioni, nel 1998, egli le ha

consumate in tredici occasioni, appropriandosi in totale di fr. 572'500.-.

Nel dettaglio, AC 1 ha effettuato i seguenti illeciti prelievi:

13.01.1998 prelevamento

(presso gli sportelli __________ -) di fr. 30'000.-;

27.01.1998 prelevamento

(presso gli sportelli __________ -) di fr. 50'000.-;

02.03.1998 prelevamento

(presso gli sportelli __________ -) di fr. 30'000.-;

17.04.1998 prelevamento

(presso gli sportelli __________ -) di fr. 20'000.-;

27.04.1998 prelevamento

(presso gli sportelli __________ -) di fr. 17'000.-;

30.04.1998 prelevamento

(presso gli sportelli __________ -) di fr. 7'500.-;

18.05.1998 prelevamento

(presso gli sportelli __________ -) di fr. 40'000.-;

29.05.1998 prelevamento

(presso gli sportelli __________ -) di fr. 50'000.-;

26.06.1998 prelevamento

(presso gli sportelli __________ -) di fr. 45'000.-;

31.07.1998 prelevamento

(presso gli sportelli __________ -) di fr. 55'000.-;

28.08.1998 prelevamento

(presso gli sportelli __________ -) di fr. 50'000.-;

31.08.1998 prelevamento

(presso gli sportelli __________ -) di fr. 98'000.-;

30.09.1998 prelevamento

(presso gli sportelli __________ -) di fr. 80'000.-;

(cfr. fiches in

cl. doc. banc. 1a, sep. A).

Trattasi, in parecchi casi, di somme assai consistenti che hanno

sfiorato (ma mai superato; PC 1 in aula ha dichiarato che AC 1 agiva così

"pour cause", avendo egli di recente saputo che sopra i fr. 100'000.-

scattano dei controlli da parte della banca) i fr. 100'000.-.

L'edificazione della casa di __________, ormai abitata dal

1.9.1997, ha ancora inciso sulle spese del 1998. Pur considerando che AC 1

circolava sempre con macchine costose che perlopiù teneva in leasing (per cui

le cambiava di frequente; cfr. la scheda prodotta dalla PP al dibattimento e classata

come doc. dib. 19), questi costi non sembrano nel 1998 aver pesato più di

tanto. Vi sono stati anche nel 1998 (a fronte di un conto aperto presso il __________)

tentativi (non riusciti) di AC 1 di fare utili operando in borsa, ma -come ha

deposto TE 1- a tale fine AC 1 ha destinato somme relativamente contenute.

Aldilà dei costi per la casa e per l'alto tenor di vita, nulla è dato di sapere

di più preciso in merito all'utilizzo del considerevolissimo importo malversato

da AC 1 nel 1998.

Da segnalare che a fine 1998 AC 1 aveva ormai procurato a PC 1 un

danno complessivo di fr. 2'246'890.-.

11. Venendo al 1999, si ha

che AC 1 ha iniziato l'anno appropriandosi l'8.1.1999, di fr. 33'000.- di

proprietà dell'amico PC 1. L'11.3.1999 ha effettuato un nuovo illecito prelievo

di fr. 40'000.-. Con rogito del 12.3.1999, AC 1 ha donato alla moglie __________

la sua quota di un mezzo sulla ormai terminata villa di __________ (il signor TE

1 -cfr. anche doc. TPC 30- ha spiegato in aula che nel 1999, AC 1 ha pagato,

per la casa, le ultime fatture per circa fr. 32'000.-). Al riguardo AC 1 ha

giustificato tale suo comportamento (con il quale egli si è volontariamente ed

oggettivamente spossessato del bene più importante che aveva da metter sul

tavolo come "dote" all'amico PC 1 ove un giorno avesse davvero deciso

di confessargli le sue malefatte) con argomenti assolutamente puerili e

pretestuosi.

A suo dire egli donò a __________ anche la sua quota di terreno e

casa non già per mettere detti beni al sicuro da eventuali pretese che PC 1

avrebbe potuto avanzare nel caso in cui avesse scoperto il suo illecito agire,

bensì per dare alla moglie e ai figlioletti la sicurezza a fronte di possibili

rivendicazioni che avrebbe potuto fare (e che in realtà -si badi bene- mai ha

fatto) L. S., sua amante sin dal 1996.

A suo dire, nel marzo 1999, AC 1 pensò che se il suo rapporto con L.

S. fosse maturato e egli fosse giunto al divorzio (si noti bene che un'istanza

provvisionale fu inoltrata da __________ tramite l'avvocato __________ nell'aprile

2000, ovvero un anno dopo!), da un lato egli non voleva che __________ restasse

"in brache di tela" e dall'altro egli voleva che L. sapesse da lì via

che non avrebbe mai potuto mettere le mani sulla casa di __________.

Non gli sarebbe invece venuto in mente che la donazione alla

moglie, seguita da un eventuale divorzio dalla stessa, avrebbe ulteriormente

peggiorato la posizione di PC 1 e ciò perché, a suo dire, con le prospettive di

guadagno che aveva passando alla Vontobel, egli contava di rimborsare PC 1 nel

giro di pochi anni (senza quindi "sacrificare" la villa di __________)!

Interrogata in sede predibattimentale dalla PP, nel verbale

18.4.2003, a p. 4, __________, riferendo su quanto il marito le aveva a suo

tempo detto in relazione alla donazione, aveva dichiarato:

"

… ADR che la casa di __________ è a me intestata, AC 1 me l'ha

donata, mi sembra, nel 1998 (non sono sicura dell'anno con precisione). Di

sicuro me l'ha donata prima del 2000 siccome in quell'anno ci siamo separati.

Voglio dire che, AC 1, quando mi ha donato la casa lo ha fatto

dicendomi che io avevo fatto tanto per lui, in particolare per sua figlia __________

(quest'ultima aveva avuto problemi nell'ambito degli stupefacenti). Mi disse

anche se un giorno avesse combinato qualche cosa, avesse avuto problemi (me

l'ha detto al ristorante della di __________ quando me l'ha donata, quindi nel

1998 circa) almeno mi rimaneva la casa. In realtà, secondo me, il vero motivo

della donazione era che lui aveva l'amante, tale __________, attualmente

domiciliata a L. (tel. nr. che dico dopo aver consultato la memoria del mio

cellulare e che sono 078 … e 021 …) e che nel caso ci fossimo divorziati mi

sarebbe rimasta l'abitazione e l'amante non avrebbe più potuto accappararsela…"

Col che si ha -e suona un po' come un paradosso!- che AC 1 diede

nel 1999 alla moglie una motivazione diversa da quella che al dibattimento ha

dato alla Corte (…se avesse combinato qualcosa…, se avesse avuto problemi…),

mentre che, stranamente, la motivazione data da AC 1 alla Corte (tutelare gli

interessi della moglie in caso di divorzio, tener fuori l'amante dalla casa di __________)

è analoga a (verrebbe da dire "ripresa" da) ciò che __________,

lontana mille miglia dal pensare che la casa l'avesse in realtà finanziata PC 1,

ritenne essere nel 1999 il vero motivo (l'amante da tener fuori).

Comecchessia, certo è che __________ è, dal marzo 1999, l'unica intestataria

della particella, bene che essa ha pacificamente acquisito senza sborsare un

sol franco. Certo è altresì che, salvo che per il mutuo ipotecario -consolidato

per finire presso la __________ - attualmente ammontante a fr. 720'000.- (più

spese e interessi scaduti per ulteriori fr. 30'072.50 al 15.8.2004), il terreno

e la villa di __________ sono stati per il resto acquisiti con danaro provento

di reato, ovvero illecitamente sottratto da AC 1 a PC 1 (cfr. doc. TPC 30).

Già si è detto che nell'aprile del 1999, AC 1 è stato eletto in

Gran Consiglio.

Il giorno 3.5.1999, AC 1 ha prelevato agli sportelli __________ di

fr. 93'000.- dal conto di PC 1.

Il giorno successivo egli ha acquistato un monolocale nel

Condominio al prezzo di fr. 83'000.- saldato, seduta stante, in contanti.

Trattasi della PPP di cui al fondo base.

È pacifico e incontestato che AC 1 ha pagato il prezzo

integralmente usando il danaro prelevato il 3.5.1999 ad __________, dal conto

di PC 1.

Solo nel luglio 1999 AC 1 ha chiesto ed ottenuto (per motivi

fiscali, non potendo cioè egli dimostrare al fisco una tale disponibilità

finanziaria) dalla __________ un prestito di fr. 50'000.- previa consegna di

una cartella ipotecaria del valore nominale di fr. 90'000.- che aveva ricevuto

dai venditori.

Al 15.8.2004, AC 1 era debitore verso la __________ per:

fr. 36'000.- capitale

fr. 1'373.75 per

interessi scaduti e spese

ovvero in totale fr. 37'373.75 (cfr. doc. TPC 30).

Anche l'acquisto del monolocale di __________ dimostra -ove ancora

ve ne fosse bisogno- che AC 1 faceva del conto di PC 1 e dei soldi ivi

depositati un uso (o un abuso se si preferisce) totalmente autonomo, come se si

trattasse di soldi suoi e come se mai avesse a doverne rendere conto a

chicchessia.

In aula, AC 1, dopo aver di nuovo pretestato di aver funto da

"samaritano tonto" per rapporto ai venditori della PPP cui

l'appartamento sarebbe "rimasto sul gobbo", ha per finire ammesso di

averlo comprato perchè era un "affare" nel senso che pagò fr.

83'000.- un oggetto che ai venditori sarebbe costato fr. 140'000.-.

In un primo tempo, AC 1 mise il monolocale a disposizione di sua

figlia __________ che, superata la crisi degli anni 1996-1998 (per la quale era

anche stata collocata per due anni presso il __________), era ora "matura

per vivere da sola". Dopo che __________ nell'ottobre 2001 lo lasciò per

andare a convivere con il suo ragazzo __________, il monolocale fu da AC 1

locato a tale __________, cittadina polacca, artista in un locale pubblico del

luganese. La donna (che AC 1 in aula ha definito un caso "quasi

sociale") pagava un canone di fr. 600.- mensili. È vero che non tutte le

mensilità risultano essergli state versate, nondimeno lo stesso AC 1 ha

dichiarato che con gli affitti percepiti pagava gli interessi ipotecari e le

spese condominiali.

Dopo il marzo 2003 ed in particolare dopo l'arresto di AC 1, il

monolocale è rimasto sfitto (cfr. doc. TPC 53).

Il 1999 è anche l'anno in cui AC 1 ha lasciato la sua funzione di

gerente della succursale __________ di. Dopo contatti con i dirigenti di __________

della Banca __________ che intendevano aprire una filiale in Ticino affidandone

a lui la conduzione, AC 1 pervenne ad inoltrare le dimissioni alla direzione di

__________ SA per la fine di giugno del 1999.

Dalla dichiarazione d'imposta risulta che l'__________ gli ha

corrisposto un salario di fr. 53'723.- annui netti, pari ad un lordo di fr.

63'583.-.

In luglio trascorse un mese a __________ (GB) per rinfrescare le

sue conoscenze dell'inglese.

A dire di AC 1, quello che lo attendeva in seno alla Banca __________

era un incarico di grande prestigio e ben remunerato. Egli sarebbe divenuto il

responsabile della filiale (ovvero il project manager "Ticino") e,

nel contempo, il responsabile del private Banking nell'area mediterranea. La

remunerazione sarebbe stata estremamente interessante, essendogli stato

prospettato un guadagno di fr. 160'000.- annui e un bonus dello 0,25 per cento

della massa di capitali in gestione che egli calcolava, entro un anno, essere

dell'ordine di cento milioni di franchi circa. Complessivamente egli contava di

introitare redditi annui dell'ordine di circa fr. 450'000.-. Ciò gli avrebbe

consentito di restituire in pochi anni il maltolto a PC 1. Sennonché -come si

dirà in appresso- il 7.10.1999, dopo poco più di due mesi dal suo inizio, AC 1

veniva licenziato in tronco dalla __________, col che, stando alla

dichiarazione d'imposta, egli ha percepito salari per fr. 24'592.- netti (fr.

27'580.- lordi), dopodiché è rimasto disoccupato per cinque mesi.

Così ha illustrato AC 1 nel verbale del 25.2.2003 della PP, a p.

8, le circostanze che portarono al suo licenziamento:

"

… Nel 1999 ho avuto delle disavventure quando ero candidato al

Consiglio Nazionale per il partito UDC. Vi fu nei miei confronti una campagna

stampa in cui venni tacciato di filonazista. Mi fu rimproverato di avere

partecipato ad un raduno annuale in Austria di veterani di guerra di tutti i

fronti. Tengo a precisare di tutti i fronti dal momento che mediaticamente fui

messo in rilievo unicamente quale simpatizzante filonazista. A mio giudizio si

trattava di una campagna politica strumentalizzata nei miei confronti…"

In aula ha altresì spiegato che a condurre tale campagna fu

soprattutto la __________, attraverso il. Oltre al fatto di aver partecipato

nel 1997 al raduno in Austria, venne altresì riesumata un'inserzione che egli

aveva fatto su una rivista tedesca per vedere di ritrovare una persona di Roma

che aveva conosciuto al raduno.

Sull'inserzione egli aveva scritto che egli la pensava come i

veterani di guerra, dopodiché aveva anche pubblicato i suoi numeri di telefono

nella speranza che il tipo di Roma prendesse contatto con lui.

La campagna di stampa contro di lui divenne così pesante che la

banca, essendo lui un quadro di punta, lo licenziò.

Motivo: Vertrauensverlust!

Rimase disoccupato dall'8.10.1999 a fine febbraio 2000. In quel

periodo ebbe offerte di lavoro da altre banche, ma tutte mettevano la

condizione che egli lasciasse la politica attiva, cosa che egli non voleva

assolutamente prendere in considerazione. Trovatosi quindi a dover scegliere

fra un posto di lavoro in banca e la politica, egli, consapevolmente, scelse di

restare in politica.

Le conseguenze finanziarie di tale scelta le pagò evidentemente PC

1, stante che a partire dall'11.10.1999 e fino all'8.2.2000 (col 1.3.2000 AC 1

ha ritrovato un posto di lavoro presso la __________) il conto __________ ha

subito un salasso di fr. 154'328.-.

Tanto è servito a AC 1 per mantenere sé e la famiglia sull'arco

dei cinque mesi in cui è rimasto disoccupato!

Infatti dalla tabella Efin e dalle fiches prodotte da __________,

risulta che, dopo i già citati illeciti prelievi dell'8.1.1999, dell'11.3.1999

e del 3.5.1999, e dopo un ulteriore prelievo di fr. 18'000.- del 28.5.1999 AC 1

effettuò i seguenti indebiti prelievi:

- l'11.10.1999, presso

€ 19'011,41 pari a fr.

30'328.-;

- il 22.10.1999, presso, fr.

40'000.-,

- il 25.11.1999, presso, fr.

15'000.-,

per il totale suindicato di complessivi fr. 154'328.-.

Se si sta alle malversazioni del 1999, si ha che esse sono

assommate a totali fr. 313'328.90, mentre che l'ammanco accumulato dal 1993 a

fine 1999 aveva ormai raggiunto l'invero ragguardevole importo di fr.

2'560'218.90.

Ben cosciente che sul conto di PC 1 vi era poco più di un milione

di franchi, AC 1 all'ignaro amico, aggiornandogli a fine anno, la nota tabella

Excel, fece credere che il suo patrimonio ammontava a fr. 4'307'902.-, con un

incremento, rispetto all'anno precedente di fr. 140'846.-, ovvero del 3,38 per

cento.

Come già in sede predibattimentale, anche in aula AC 1 ha

dichiarato che con il licenziamento dalla __________ iniziò pure

"la mia "spirale" depressiva. In quel periodo

soffrivo di ipertensione, ero aggressivo ed avevo spesso pensieri suicidi.

Capitava sovente di alzare il gomito. Tutte cose che si riflettevano, in

negativo, sulla vita di coppia che veniva pure influenzata dalla mia iperattività

politica…".

12. Come già cennato, AC 1

il 1.1.2000 ha spostato il suo domicilio da __________ a (più per motivi

politici che altro), mentre che a __________ sono rimasti la moglie e i figli.

Il 1.3.2000 l'amico __________ l'ha assunto nella sua ditta (una

fiduciaria) a fr. 6'000.- lordi al mese.

In aprile AC 1 è stato eletto in Consiglio comunale a __________ .

Nel corso dello stesso mese AC 1, amico dell'avv. __________, si è

rivolto a lui, congiuntamente con la moglie, affinché il legale avviasse in

Pretura la procedura per l'adozione di misure a protezione dell'unione

coniugale. Introdotta l'istanza a nome di __________ (l'avv. __________ li

patrocinava, per così dire, entrambi), l'udienza relativa ebbe luogo

l'11.5.2000. In quella sede venne decretato che:

- __________ era

autorizzata a sospendere la comunione domestica a tempo indeterminato;

- alla donna era

assegnata l'abitazione coniugale sita a __________;

- a AC 1 era

fatto obbligo di versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1'500.-

e per i figli di fr. 1'500.- dall'aprile 2000;

- egli era

altresì tenuto a far fronte agli oneri della cassa malati Intras per la

famiglia (fr. 818.- per moglie e tre figli) e del debito ipotecario presso la

Banca __________.

Nel corso dell'autunno 2000 __________ ha ripreso a lavorare al

cinquanta per cento mentre che in precedenza svolgeva solo lavori accessori per

conto del gerente della __________.

A AC 1, nella primavera-estate 2000, l'avv. __________ propose di

lavorare per la.

Iniziò il 1.8.2000 con la funzione d'assistente del direttore

generale fino al luglio 2002. Poi, quando il direttore, il 1.8.2002, venne

promosso a Presidente del Consiglio di amministrazione, AC 1 continuò ad essere

il suo assistente. Si occupava a suo dire di questioni fiscali e in particolare

di fiscalità internazionale.

Dai certificati di salario allegati alla dichiarazione d'imposta

2001/2002, risulta che AC 1 ha guadagnato nei mesi in cui ha lavorato presso la

__________ fr. 30'806.- netti e presso la __________ fr. 34'169.-. A ciò vanno

aggiunti gli emolumenti che egli riceveva in qualità di deputato al Gran

Consiglio. Ha tratto un guadagno accessorio anche da un lavoro di traduzione

(dal tedesco in italiano) e pubblicazione di un opuscolo (intitolato "__________

") di cui l'aveva incaricato l'avv. __________ (cfr. verb. PP 28.8.2003,

p. 2-3).

AC 1 ha dichiarato che tali redditi gli erano comunque

assolutamente insufficienti per rapporto al suo tenor di vita, per cui, anche

dal 2000 in avanti, egli continuò ad integrarli con gli indebiti prelevamenti

dal conto dell'ignaro PC 1.

Dopo i due già citati prelevamenti dell'8.2.2000 per totali fr.

25'000.-, AC 1 ha indebitamente disposto degli averi dell'amico nelle seguenti

circostanze e per i seguenti importi:

- 20.03.2000: fr. 25'000.- prelevati presso __________,

- 31.03.2000: fr. 11'500.- prelevati presso __________,

- 25.04.2000: fr. 23'500.- prelevati presso __________,

- 13.06.2000: fr. 22'350.- prelevati presso __________,

- 11.07.2000: fr. 9'400.- prelevati presso __________,

- 24.07.2000: fr. 30'000.- prelevati presso __________,

- 30.08.2000: fr. 20'000.- prelevati presso __________,

- 13.10.2000: fr. 19'000.- prelevati presso __________,

- 24.11.2000: fr. 21'000.- prelevati presso __________.

Ciò significa che, con undici indebiti prelievi, nel corso del

2000, AC 1 ha intascato fr. 206'750.-, portando l'ammanco a complessivi fr.

2'766'968.90.

Il signor TE 1 ha spiegato in aula che la sua ricostruzione non ha

permesso di collegare tali indebiti prelievi a un particolare acquisto o costo

o investimento, per cui va ritenuto che tutto detto danaro venne consumato nel

corso dell'anno per andare avanti a mantenere quell'elevato standard di vita

che AC 1 si concedeva ormai da anni.

Nella tabella Excel che in capo ad ogni anno mostrava all'amico PC

1, AC 1 per il 31.12.2000 gli ha prospettato un capitale di fr. 4'456'955.-,

con un incremento cioè di fr. 149'053.- (ovvero del 3,46 per cento) rispetto

all'anno precedente. Evidentemente, tutti questi dati erano -come quelli

fornitigli in precedenza- il solito falso clamoroso!

13. A partire dall'autunno

2000 -come già cennato- __________ si impiegò a metà tempo presso la ditta BFK,

iniziando anche a frequentare dei corsi serali per conseguire il diploma di

consulente del personale, in vista di eventualmente prendere lei il posto della

titolare della ditta ove questa si fosse ritirata.

Nella primavera 2001, L. S. interruppe la relazione con AC 1,

trasferendosi in Romandia nell'agosto 2002.

Nel periodo 2-19.9.2001 tra AC 1 e __________ ancora si parlava di

divorzio (cfr. il bigliettino manoscritto da AC 1, datato 2.9.2001 e allegato

al verbale 17.10.2003 di __________, nel quale egli elencando i suoi propositi

futuri in ordine alla relazione con la moglie, al punto 1, scrive

"divorzio" e cfr. anche la lettera 19.9.2001 dell'avv. __________ ,

diventata nel frattempo la patrocinatrice di __________, da lei prodotta in

occasione della sua audizione del 29.9.2003).

Invece, il 25.9.2001, __________ ha scritto alla propria

patrocinatrice di sospendere la pratica in attesa di poter rivalutare la

situazione alla luce di un miglioramento, nelle ultime settimane, nel rapporto

con il marito.

Mentre nei suoi verbali __________ ha collocato nell'estate 2002

la riconciliazione con il marito e il di lui rientro al domicilio coniugale, AC

1 in aula ha ricondotto detta riconciliazione all'autunno 2001.

Comecchessia, anche nel 2001, AC 1 ha usato alla grande, per

integrare i propri redditi dal lavoro, gli averi di PC 1, effettuando dodici

indebiti prelevamenti per totali fr. 228'356.-, integralmente consumati.

Dagli atti risultano i seguenti illeciti prelievi:

- 05.01.2001 prelevamento (presso __________)

di fr.

26'000.-;

- 24.01.2001 prelevamento (presso __________)

di fr.

24'000.-;

- 02.04.2001 prelevamento (presso __________)

di €

19'249.92 (= fr. 29'421.58 secondo EFIN);

- 10.04.2001 prelevamento (presso __________)

di fr.

26'235.-;

- 04.05.2001 prelevamento (presso __________)

di fr.

12'000.-;

- 23.05.2001 prelevamento (presso __________)

di fr. 17'000.-;

- 07.06.2001 prelevamento (presso __________)

di fr. 10'000.-;

- 13.06.2001 prelevamento (presso __________)

di fr. 17'000.-;

- 11.07.2001 prelevamento (presso __________)

di fr. 15'000.-;

- 11.07.2001 prelevamento (presso __________)

di fr. 17'000.-;

- 10.10.2001 prelevamento (presso __________)

di fr. 20'000.-;

- 12.11.2001 prelevamento (presso __________)

di fr. 14'700.-;

Al 31.12.2001, l'ammanco in danno di PC 1 era cresciuto a fr.

2'995'325.40.

All'ignaro amico AC 1 aveva falsamente prospettato, aggiornandogli

la nota tabella Excel al 31.12.2001, l'esistenza di un capitale di fr.

4'600'023.-, con un incremento di fr. 146'068.- (pari al 3,21 per cento)

rispetto all'anno precedente.

Ormai il divario tra le cifre false millantate e la situazione

reale si era fatto dirompente e insanabile!

Nonostante il successo in politica, la situazione professionale di

AC 1 era quella -di molto ridimensionata rispetto alle aspettative del pre-ottobre

1999- che si è sin qui descritta.

La villa di __________ era formalmente intestata alla moglie. AC 1

aveva a sua disposizione i due monolocali e null'altro (i suoi averi in banca

erano estremamente esigui). Nondimeno né nel corso del 2000, né nel corso del

2001 e -come si vedrà in appresso- neppure nel 2002, egli intraprese un

qualsiasi passo per confessare all'amico PC 1 le sue malefatte portandogli in

"dote" quel che aveva (in pratica i due monolocali ed, eventualmente,

ove avesse avuto il consenso della moglie, la villa di __________).

In aula, al riguardo, AC 1 ha detto e ripetuto che la sua

intenzione è stata sempre quella di restituire il maltolto all'amico. La realtà

sin qui descritta dimostra che AC 1 non ha mai restituito alcunché, non solo,

ma che nemmeno è mai stato in grado di restituire alcunché. Anzi è sempre e

sistematicamente andato avanti ad abusare degli averi di PC 1, peggiorando di

anno in anno la consistenza del conto.

Dopo che capì che una restituzione non sarebbe mai più stata

possibile, egli ha dichiarato di aver preso in considerazione la possibilità di

confessare a PC 1 la verità, confidando nel suo perdono, ma per questo

occorreva portargli una congrua "dote". Aveva i monolocali, avrebbe

assai verosimilmente potuto contare sulla villa, ma nondimeno di confessioni,

neppure l'ombra.

I fatti accertati provano ad oltranza che nel 2001 e ancora -come

si vedrà- nel 2002, AC 1 non solo non aveva alcuna reale volontà di confessare,

bensì aveva una precisa volontà di continuare ad attingere a quanto restava sul

conto di PC 1.

Infatti, nel corso del 2002, AC 1 ha nuovamente e ripetutamente

prelevato e consumato il danaro di PC 1 nelle seguenti dieci occasioni e per i

seguenti considerevoli importi:

- 16.01.02: fr. 37'500.00

- 14.03.02: fr. 19'500.00

- 03.05.02: fr. 32'000.00

- 14.05.02: fr. 13'000.00

- 21.06.02: fr. 18'000.00

- 18.07.02: fr. 15'500.00

- 05.09.02: fr. 9'000.00

- 14.10.02: fr. 12'500.00

- 22.10.02: fr. 12'800.00

- 31.12.02: fr. 21'000.00

tutti prelevati presso __________, __________.

Il totale della refurtiva conseguita nel 2002 da AC 1 è di fr.

190'800.-, come detto tutti consumati a proprio indebito profitto.

L'ammanco causato a PC 1 a fine 2002 ha superato i fr. 3 milioni,

cifrandosi in fr. 3'186'125.-.

Il signor TE 1 ha confermato alla Corte che, alla fine 2002, sul

conto di PC 1, dei primitivi fr. 3'600'000.- circa, più non rimanevano che fr.

400'000.- circa (cfr. anche doc. dib. 18).

Come già ampiamente descritto, la refurtiva, salvo quanto

investito nell'acquisto del terreno di __________, nell'edificazione della

villa e nell'acquisto dei due monolocali, è stata tutta sperperata. È vero che

a fronte del conto __________ AC 1 ha operato sulla Borsa ma -come annota il

rapporto EFIN a p. 5- perdite ed utili si sono in pratica compensati.

14. Avuto riferimento agli

accadimenti del 2002, si ha che il 13.4.2002 si è dato la morte per

impiccagione il fratello di PC 1.

Per la famiglia PC 1 si è trattato di un colpo durissimo di un

lutto molto grave.

Nel verbale del 5.9.2003 e ancora in aula, PC 1 ha detto di essere

stato molto scosso e provato da quella tragedia e di aver avuto bisogno in quei

dolorosi momenti del conforto di AC 1. Fu per lui molto strano il fatto che AC

1, benché avvisato, non sia comparso al funerale né gli abbia mandato le

condoglianze.

Prima della morte del fratello, PC 1 s'era iscritto ad un viaggio

a Varsavia (organizzato da un gruppo di ditte operanti nell'edilizia). Già nel

passato PC 1 e AC 1 avevano partecipato insieme a viaggi simili. Dopo il

tragico evento, PC 1 ritirò la sua iscrizione. Sua moglie TE 2, vedendolo così

triste e costernato, pur non nutrendo simpatia alcuna per AC 1, gli telefonò

pregandolo di fare in modo che PC 1 partecipasse al viaggio ed in effetti AC 1

si adoperò per trovargli ancora un posto e per convincerlo a partecipare.

Sennonché come furono partiti, AC 1 poi lo ignorò completamente, cosa che PC 1

non riusciva a capire. In ogni caso nemmeno per un secondo dubitò dell'onestà

dell'amico, né gli venne alcun sospetto in ordine agli averi depositati nella

Svizzera interna.

Anche dopo il viaggio, PC 1 ebbe modo di rendersi conto che gli

era sempre più difficile trovare AC 1, ma pensava che ciò fosse dovuto ai suoi

continui impegni politici. Da anni gli PC 1 e gli __________ solevano trovarsi

a cena qualche giorno prima di Natale per poi scambiarsi i doni (già si è detto

che PC 1 era il padrino di G.). Per il Natale 2002 non giunse a casa PC 1 alcun

invito. Allora PC 1 prese i regali e si recò da solo a __________, dove

incontrò __________ a cui li consegnò, stante che il marito era assente.

In buona sostanza, mentre che in precedenza si trovavano a cena

6/10 volte all'anno, nel corso del 2002 gli incontri si diradarono.

AC 1, dal canto suo, ha dichiarato che, se davvero in quei mesi

egli ha evitato PC 1, ciò è avvenuto solo a motivo dei gravi sensi di colpa che

nutriva nei suoi confronti a causa delle malversazioni. A dire di AC 1,

nell'ottobre del 2002, egli era fermamente deciso a vendere la villa di __________

e i due monolocali per disporre dei soldi da offrire in dote a PC 1 insieme

alla sua "confessione".

Della sua intenzione di vendere la villa, AC 1 sostiene di aver

parlato a diversi agenti immobiliari, a tale __________ della __________, a

tale __________, a tale __________ o __________, al signor __________ della __________

Uno di loro venne pure a __________ a vederla. Gli altri gli

dissero che, per cominciare, occorreva disporre di una perizia. AC 1 non ha mai

fatto allestire prima del suo arresto una qualsiasi perizia: non ne ebbe il

tempo, a suo dire, perché arrivò il Natale ed egli ebbe ospiti amici suoi dello

Sri Lanka, in gennaio gli venne ritirata la patente e poi dovette operarsi per

un'ernia inguinale e il 24.2.2003 ci fu il ferimento di PC 1. Tutte cose certo

vere, che però non gli avrebbero di sicuro impedito -se davvero l'avesse voluto

e soprattutto se davvero i sensi di colpa fossero stati così gravosi e pesanti

come egli sostiene- di incaricare un architetto di eseguirla.

A dire di AC 1, tra gli interessati all'acquisto della villa c'era

pure un banchiere, il signor __________, che pure era stato suo ospite per la

cena di San Silvestro, ma anche con costui non si sarebbe arrivati a nulla di

concreto perché il 16.4.2003 intervenne il suo arresto.

In vista di vendere i due monolocali, in aula, AC 1 ha insistito

nel dire di aver pubblicato delle inserzioni, ma -cercando egli stesso nei suoi

documenti- ha dovuto dare atto che nel periodo evocato (autunno 2002) di

inserzioni non ve n'erano. In essi ha trovato soltanto un'inserzione per

l'appartamento di __________ (del tenore: affittasi, eventualmente vendesi)

fatta da lui pubblicare sul Corriere del Ticino del 2.3.2001 e del 9.3.2001

(cfr. cl. grigio "Appartamento " in scatola sequestri 2), risalenti

cioè all'epoca in cui il monolocale era in uso a sua figlia __________.

Per l'appartamento di __________ vi è solo una sua lettera

21.5.2002 a tale signor __________ al quale mandava copia della perizia

dell'appartamento e copia dei conteggi delle spese condominiali.

Per quanto riguarda il destino dei due monolocali è certo -e in

aula AC 1 lo ha esplicitamente ammesso- che quando nel corso della seconda metà

del 2002 egli, poco soddisfatto del lavoro che svolgeva presso la __________,

cominciò a pensare di mettersi in proprio e ad organizzarsi in funzione di

detto scopo, scelse di far di quello di __________ il suo ufficio (ivi, previo

cambiamento di destinazione chiesto ed ottenuto dal Municipio di __________,

domiciliò il 6.2.2003 la sua ditta individuale __________).

Decise inoltre di costituire una società anonima, la __________,

pure con sede a __________, nel monolocale di, ma per farlo egli non scelse il

sistema (più spiccio ed usuale) del versamento per contanti del capitale

sociale, bensì quello per apporti, laddove i due apporti erano per l'appunto

costituiti dalle due PPP costituenti i due monolocali.

L'incorporare, il cementare i due monolocali nella __________ SA

(ovvero nella società con la quale egli intendeva iniziare la sua nuova

attività da indipendente nel campo dell'intermediazione, consulenza e brokeraggio

assicurativo accanto all'altra sua nuova attività -quella di intermediare

informazioni commerciali e di effettuare accertamenti di plausibilità

finanziaria- che avrebbe condotto con la ditta individuale __________) fa -a

non averne dubbio- a pugni con l'asserita volontà di AC 1 di venderli per

disporre di liquidità da "offrire" a PC 1 nel contesto dell'eventuale

"confessione".

Col che si ha, ancora una volta (come già nel 1999 quando si

spossessò di sua iniziativa della sua quota di un mezzo del fondo di __________

donandola alla moglie) che AC 1, quando ha deciso di mettersi in proprio e ha

cominciato a mettere in campo le strutture necessarie all'avvio delle sue nuove

attività, ha scientemente scelto di spossessarsi anche dei due monolocali,

legandoli indissolubilmente alla __________ SA.

In aula, AC 1 ha giustificato tale suo agire (così manifestamente

incompatibile con le sue asserzioni di voler monetizzare villa e appartamenti

per costituire una dote da offrire a PC 1) con una serie di argomenti che nulla

cambiano alla descritta materialità dei fatti. Ha asserito che per vendere la

villa occorreva attendere il giugno 2003 affinché i figli finissero l'anno

scolastico, ha asserito che i monolocali erano difficili da vendere, ha

asserito che non voleva più "rubare" danaro dal conto di PC 1 per

costituire la SA, ha asserito che neppure ha inteso usare (per costituire la

SA) il capitale (risultato assommare a ben fr. 286'000.-) del secondo pilastro

che gli si liberava col mettersi in proprio, perché lo stesso gli sarebbe

servito come riserva per sopperire ai bisogni di liquidità che l'inizio

dell'attività da indipendente avrebbe tratto sicuramente seco. Un elenco di

giustificazioni, di scuse, di "pie" intenzioni che non intaccano il

fatto che, in quell'autunno del 2002, rispettivamente in quei primi mesi del

2003, contrariamente alle tanto sue conclamate dichiarazioni di voler

"vuotare il sacco" con PC 1 per non soccombere alle sempre più

massicce sofferenze a lui derivanti dai profondi sensi di colpa e di voler, di

conseguenza, rimonetizzare a beneficio di PC 1, quella parte di refurtiva che

aveva investito nel fondo di __________ e nei due monolocali, nulla di

concretamente serio ed impegnativo ha approntato e messo in atto in tale

direzione. Al contrario -come è già stato accertato- nell'ottobre 2002 e il

31.12.2002 gli ha ancora illecitamente sottratto dal conto in totale fr. 46'300.-.

Nel medesimo periodo, non solo non si impegnava in modo serio

nella vendita dei fondi, bensì, andava giuridicamente a spossessarsi anche di

quegli ultimi due di cui ancora aveva la piena disponibilità. Andava, in altri

termini, a costruire il suo futuro professionale nella costituzione di una SA

nella quale li avrebbe "bloccati" e congelati.

È ben vero che, ove le sue malversazioni fossero state scoperte e

la __________ fosse stata ormai costituita, posto che lui avesse mantenuto il

controllo su di essa, gli era tecnicamente possibile cedere a PC 1 le azioni

della società. Ma non è questo il punto, quanto piuttosto l'accertamento che,

nel periodo suindicato e ancora in quel febbraio 2003 (in cui poi, la sera del

24, uno sparo partito dalla pistola che AC 1 teneva in mano colpì PC 1 al

capo), contrariamente al suo dire, AC 1 non stava per nulla pensando -perché

più non sopportava il peso dei suoi sensi di colpa- di confessare le sue

malefatte a PC 1, offrendogli una congrua dote.

Fossero stati davvero seri i suoi propositi di ravvedimento, fosse

stato davvero insopportabile il senso di colpa, v'è da ritenere che allora egli

avrebbe, senza indugio, parlato a PC 1 (AC 1 stesso si è detto convinto che, da

come conosceva PC 1, poteva sperare che quest'ultimo l'avrebbe per finire

perdonato), gli avrebbe offerto di ritorno quel che ancora c'era, il fondo di __________

(se la moglie avesse consentito) e i due monolocali.

Dopotutto PC 1 era un imprenditore edile, operava cioè, da anni,

in un settore che è del tutto contiguo per non dire collegato a quello

immobiliare, col che le opportunità di vendere al meglio le proprietà, con il

concorso di PC 1, sarebbero aumentate e non già diminuite. Ma la materialità

dei fatti indica che AC 1 non aveva per niente in animo di affrontare la situazione

con PC 1. La materialità dei fatti indica che nell'autunno 2002 e in quell'inverno

2002-2003, AC 1 era soprattutto interessato a costruirsi un diverso futuro

professionale (da indipendente e non più da salariato), più compatibile con la

carriera politica che gli si stava prospettando (oltre la rielezione in Gran

Consiglio nell'aprile 2003, anche l'elezione -egli stesso l'ha affermato in

aula- al Consiglio Nazionale nell'ottobre 2003, elezione dalla quale egli si

aspettava -oltre alle grandi soddisfazioni personali che dalla politica egli

traeva- anche benefiche ricadute professionali).

Proprio per conseguire tali obiettivi, egli già s'era attivato nei

preparativi per costituire __________ e __________. All'uopo già nel dicembre

2002 aveva chiesto la riservazione del dominio www.certafides.ch, aveva chiesto

al conoscente __________ il consenso a fungere da organo di revisione della

costituenda SA e, più tardi, tramite un avvocato suo conoscente, aveva

incaricato un notaio di costituire la società per il 98 per cento per apporti

(e, a tal fine, aveva avviato le relative procedure LAFE).

I rimanenti fr. 2'000.- già li aveva versati su un conto presso la

__________.

Il 31.1.2003, AC 1 inoltrava le sue dimissioni alla direzione

della __________ . Stando alla sua agenda egli avrebbe dovuto terminare il

lavoro il 24.3.2003 o, comunque, entro il 31.3.2003. In realtà dopo il

ferimento di PC 1 del 24.2.2003, AC 1, il 10.3.2003, si ricoverava presso la

Clinica di Viarnetto. Essendo in malattia, egli chiese ed ottenne di prorogare

di un mese il suo rapporto di lavoro con la __________ , col che, quando venne

arrestato il giorno 16.4.2003, egli ancora si trovava in detto ufficio e ancora

aveva formalmente la qualifica di salariato (il che gli è tornato utile ai fini

del dissequestro del suo fondo di previdenza, al 16.4.2003 non ancora

formalmente esigibile).

15. In aula si è cercato

di ricostruire con la maggior precisione possibile gli accadimenti a partire

dal gennaio 2003, pervenendo ad accertare che:

- il 7.1.2003 AC 1 e Norman

Gobbi hanno inoltrato un'interrogazione parlamentare sul tema "La

'Ndrangheta in Ticino" (cfr. AI 366), con specifico riferimento

all'esplosione che la notte di San Silvestro del 2002 aveva distrutto lo

stabile in cui era sita l'Osteria Vittoria a __________ , esplosione che, in

base ai primi accertamenti, appariva essere dolosa e commessa da cittadini

calabresi.

Al proposito va ricordato che già il 20.8.2002 i due deputati

avevano inoltrato un'altra interrogazione sulle "Ramificazioni della

'Ndrangheta in Ticino: quale presenza delle organizzazioni malavitose nel

nostro Cantone?".

AC 1 ha sostenuto e sostiene di aver subito minacce anonime già

dopo la prima interrogazione. Subito dopo la seconda, egli ricevette di nuovo

tre telefonate anonime, nelle quali, verosimilmente la stessa voce che già

l'aveva minacciato in precedenza, gli aveva detto frasi dal tipo "occupati

dei fatti tuoi e non dei nostri"; inoltre una sera in cui uscito

dall'ufficio, mentre percorreva la strada che porta alla Stazione FFS (era dopo

l'11.1.2003 perché già si spostava in treno essendogli stata ritirata la

patente) due sconosciuti l'avevano avvicinato alle spalle ed egli li aveva

sentiti dire: "questo è l'AC 1…quello dei calabresi…quello che

s'interessa ai calabresi…sarebbe meglio che si faccia di più i fatti

suoi…" (cfr. anche verbale del 9.5.2003 alla PP, a p. 4); alle pagine

1 e 2 del citato verbale aveva peraltro già precisato:

"

… Dopo le due interrogazioni che io ho fatto concernente

“cittadini calabresi” ho avuto particolarmente paura. Secondo me questa non è

gente che scherza. Sono passato in Polizia, era fine gennaio del 2003 e ho

detto al comm. o isp. Filippini di avere ricevuto un e-mail che gli ho

consegnato da una certa signora Durso (responsabile della ATS in Ticino). Lo

scopo primo dell’andare in Polizia era di consegnare questo e-mail. Questo

e-mail l’ho ricevuto io a seguito dell’interrogazione parlamentare del gennaio

2003. Preciso che questo e-mail non era un’intimidazione nei miei confronti.

Assolutamente non lo era. Da questo e-mail si poteva leggere che quanto io ho

nei miei quesiti della mia interrogazione di gennaio 2003 erano legittimi.

Questa signora della ATS riteneva legittimo il mio intervento parlamentare, nel

quale io sollevavo dubbi sul fatto che il giovane rinvenuto cadavere a San Zeno

sopra a Lamone si fosse suicidato. Ho consegnato questo e-mail a Filippini.

Già che ero lì in Polizia, ho esternato a Filippini la mia

preoccupazione perché di recente avevo ricevuto diverse telefonate sul

cellulare ed una volta anche in ufficio. Dopo essere stato da Filippini, ero

pure stato avvicinato da tergo in un’occasione da due cittadini presumo

calabresi.

Lui (Filippini) mi disse che se ritenevo potevo fare una querela

per minacce. Dal canto mio ho detto a Filippini che preferivo aspettare ed

andarci con i piedi di piombo. …";

È a partire da dette

minacce che AC 1 ha sostenuto e sostiene di aver preso fuori dall'armadio -dove

di consueto stava- la SIG 210; a suo dire quando stava in casa (e ciò già a

partire dal dicembre/gennaio 2002) egli soleva portarsela seco, sia che

lavorasse nello studio, sia che andasse in altro locale; financo se la portava

appresso quando andava a letto. Nel verbale 25.2.2003 al PP (ed anche in aula)

egli ha dichiarato che, quando l'aveva seco, egli era solito tenere l'arma

assicurata, con il magazzino inserito parzialmente, nel senso che mancava un

solo scatto per farlo entrare completamente nel calcio della pistola. Teneva

nel magazzino, di regola, alcuni colpi e teneva il cane disarmato. A suo dire,

in alcune occasioni, sentendo dei rumori all'esterno della casa, gli era anche

accaduto di precipitarsi sul balcone con l'arma carica e pronta al tiro in

pugno, ma sempre si trattò di falsi allarmi, per cui poi la riscaricava. Casi

del genere sarebbero accaduti ancora nel mese di febbraio prima che avvenisse

il noto ferimento;

- il venerdì 10.1.2003,

invitato dalla giornalista di Teleticino, signora Prisca Dindo a partecipare

alla trasmissione "Matrioska", saputo che ebbe che il tema sarebbe

stato quello della 'Ndrangheta, AC 1 ha rifiutato, asserendo di essere stato

oggetto di minacce di morte dopo la sua interrogazione parlamentare;

- tra l'8 e l'11.1.2003, AC

1 si è recato al Posto di Polizia di __________ dove ha parlato con il

commissario Filippini a proposito della vicenda del presunto suicidio di un

giovane rinvenuto cadavere a San Zeno sopra Lamone; profittando dell'occasione,

in coda a detto colloquio, AC 1 ha parlato al Commissario anche delle

telefonate minatorie ricevute nei giorni precedenti, ricevendo il consiglio di

sporgere querela, cosa che non ha fatto perchè (cfr. il citato verbale 9.5.2003

a p. 5):

"

… Non volevo dare adito a fare un can can che poi sarebbe stato

strumentalizzato, mettermi in ridicolo. Ricordo che in passato dei parlamentari

mi sembra __________ e __________ avevano fatto delle querele per minaccia

(penso per lo meno) e che così hanno dato adito alla stampa domenicale di fare

i soliti commenti. Facendo querela penso che potevo dare adito ai giornalisti

di attaccarmi e di mettermi in ridicolo, in cattiva luce. Avrebbero potuto

scrivere che da un lato facevo il politico duro ed aggressivo e che dall’altro

facevo il coniglio che scappava. …".

Nondimeno a un giornalista AC 1 deve aver parlato delle minacce,

visto che il sabato 11.1.2003, sul Giornale del Popolo, a firma (gab), è stato

pubblicato un articolo-intervista (a AC 1) dal titolo: "AC 1 minacciato:

«Non è la prima volta»" (cfr. cl. F, AI 587).

In data 11.1.2003 AC 1 scrisse una lettera alla Swisscom Mobile

chiedendo di controllare i suoi telefoni; la società gli inviò dei formulari

che occorreva riempire per poter avviare la sorveglianza; in aula AC 1 ha

dichiarato di non averli riempiti e neppure rispediti. Con una e-mail del

10.4.2003 ha scritto a Swisscom Mobile di voler interrompere il controllo e

Swisscom Mobile gli ha risposto che prendeva "nota" della sua

rinuncia (il controllo infatti non era mai neppure iniziato);

- la sera di venerdì

10.1.2003, dopo il lavoro, AC 1 si recava a Canobbio all'Osteria del Pozzo,

dove la moglie aveva in programma una cena insieme ai propri compagni di corso

e vi restava per l'aperitivo, bevendo del vino bianco.

Non si fermava a cena, per cui, nel seguito, si recava con la

Mercedes Benz che aveva in uso a quel tempo (vettura per la quale il fratello Bernhard

si era prestato a firmare, al suo posto, un contratto di leasing con il garage AVP

di Pambio) al Bar Picchio di __________ dove consumava altro vino bianco.

Chiuso che fu il Bar, a suo dire verso mezzanotte, AC 1, rimessosi

al volante della vettura, prese la strada per __________ dove non è però

arrivato, stante che la Polizia, avvertita telefonicamente e prontamente

intervenuta, l'ha sorpreso in territorio di __________, alle ore 3:15, mentre

dormiva (dopo aver dato di stomaco) dentro la vettura ferma, con il motore

acceso, al centro della corsia di marcia destra, in direzione di Melano.

Sottoposto alla prova dell'alcol, risultava positivo nella misura di 1,50 gr.

per mille. Condotto all'Ospedale per il prelievo del sangue, ne risultava un'alcolemia,

ricompresa tra l'1,77 e i 2,10 grammi per mille. In aula, AC 1 non ha più

insistito nel negare di essersi addormentato al centro della carreggiata (in

sede predibattimentale aveva sostenuto di essersi addormentato dopo aver

posteggiato il veicolo nei parcheggi che costeggiano la cantonale). Già nel

verbale del 31.7.2003, aveva nondimeno ammesso di aver circolato da __________ a

__________ in stato di ebrietà (per il che l'imputazione di cui al punto 4 dell'atto

d'accusa deve qui essere confermata).

La licenza di condurre gli è stata sequestrata già la notte

sull'11.1.2003, col che, nel seguito, AC 1 ha dovuto rinunciare a guidare (non

del tutto però, stante che, in aula, AC 1 ha dovuto ammettere -non potendone

fare a meno giacché il patrono di parte civile ne era al corrente- che in

talune occasioni egli aveva circolato lo stesso con veicoli a motore nonostante

la revoca della licenza che venne ordinata per il periodo 11.1.2003-25.4.2003);

- dal 20.1.2003 al

22/23.1.2003, AC 1 è stato ricoverato in ospedale per un'ernia inguinale;

dimesso, egli è stato a casa qualche giorno ed è tornato al lavoro il

27.1.2003; in aula AC 1 ha dichiarato che, in quei giorni che rimase a casa, si

occupò della sua WF 1929 calibro 7,65 Parabellum che lucidò nell'ambito della

normale pulizia;

- il 28.1.2003 AC 1 ha

pranzato al __________ a insieme ad PC 1;

- come già cennato, il

31.1.2003 AC 1 ha dato la disdetta dal proprio posto di lavoro e ciò per fine

marzo 2003;

- il 6.2.2003, la ditta

individuale __________ di AC 1, con sede in via, (previo cambiamento di

destinazione dell'appartamento in ufficio) è stata iscritta a registro di

commercio;

- il 12.2.2003 AC 1 ha

ricevuto l'autorizzazione dal Cantone "a svolgere professionalmente le

attività di investigazione e raccolta di informazioni inerenti le

persone";

- già il 5.2.2003, ma poi

ancora il 18 e il 19.2.2003, AC 1 ha scritto alcune e-mail ad un suo legale in

relazione alla costituenda __________ SA e al notaio incaricato della rogazione

dell'atto e ha altresì scritto ai creditori ipotecari (__________, risp. __________)

una lettera con la quale li informava che nelle settimane a venire, la PPP di __________,

risp. quella di __________, sarebbero state cedute alla __________, in

costituzione, sottoforma di apporti, per il che necessitava di "una

dichiarazione ai fini LAFE di cui vi allego il formulario specifico ed una

dichiarazione della banca sulla propria disponibilità al subingresso di parte

debitrice per la quale rimango ovviamente debitore solidale.";

- il venerdì 14.2.2003,

giorno di San Valentino, AC 1 rinviava l'appuntamento già combinato al

Ristorante __________ con PC 1, posticipandolo al venerdì successivo,

21.2.2003; faceva ciò "per una premura verso sua moglie", anche se

poi i coniugi __________ non festeggiarono San Valentino né uscendo a cena, né

in altro modo;

- il venerdì 21.2.2003, di

mattina, AC 1 si recava a __________, ove agli sportelli dell'__________,

illecitamente prelevava dal conto __________ l'importo di fr. 9'500.-.

Parimenti prelevava dal Bancomat fr. 500.- a mano della sua carta VISA; il

pomeriggio, AC 1 ha dichiarato di averlo trascorso nel suo studio al domicilio

di __________, intento a preparare la seduta del Gran Consiglio che avrebbe

avuto luogo il lunedì successivo, cioè il 24.2.2003; avrebbe tenuto tutto il

pomeriggio la SIG 210 con sé, sia alla scrivania, sia quando si alzava per

portarsi in altro locale e poi di nuovo quando tornava alla scrivania; ad una

certa ora del pomeriggio ha telefonato a PC 1 rinviando al lunedì successivo,

24.2.2003, l'appuntamento che aveva con lui per quella stessa sera, e ciò

perché -a suo dire- gli era venuto in mente che essendo egli privo di patente,

il lunedì seguente gli sarebbe stato comodo farsi riaccompagnare a __________

da PC 1, dopo aver cenato in un qualche ristorante nel __________;

quello stesso pomeriggio, aprì la cassaforte per togliervi la

Parabellum, gli era infatti anche venuto in mente di profittare della prossima

venuta a __________ di PC 1 per farsi mostrare da lui la scomposizione

dell'arma.

Per toglierla dalla cassaforte -a suo dire- dovette prima togliere

la scatola che conteneva la SIG 228, ripose quest'ultima sul PC (dove poi la

ritrovarono gli inquirenti, intervenuti al domicilio di __________ subito dopo

il ferimento di PC 1, cfr. AI 608, foto nr. 25, 26 e 27).

Sempre a suo dire, egli posò la Parabellum al centro della

scrivania ove poi la vide PC 1 quando, la sera del 24.2.2003, lo accompagnò a

casa, entrando con lui nello studio;

stando alle dichiarazioni rese da AC 1 sia la SIG 210 (risultata

poi essere carica e pronta al tiro), sia la Parabellum, sia la SIG 228 dentro

la sua scatola (queste due ultime risultate poi essere scariche) sono rimaste

sulla sua scrivania quantomeno da quel venerdì 21.2.2003 e per tutto il

seguente week-end e ancora il lunedì 24.2.2003 e ancora sarebbero state lì

quando verso le 23:15-23:20 rincasò insieme a PC 1;

- la sera del 21.2.2003,

verso le 19:00, AC 1 si recò con la moglie e i figli a mangiare la pizza al

"Barilotto" a __________ . Pagò il conto di fr. 162.60 la moglie.

Sarebbe stato nella fretta di uscire (perché i bambini lo

chiamavano) che egli avrebbe dimenticato la pistola SIG carica e pronta al tiro

sulla scrivania del suo studio.

In sede predibattimentale (e in particolare in uno dei primissimi

verbali resi dopo il ferimento di PC 1, segnatamente in quello reso alla PP il

25.2.2003 a p. 4), AC 1 aveva testualmente dichiarato che era sin dal venerdì

21.2.2003 che tre delle sue pistole si trovavano sulla sua scrivania, due

perché ve le aveva espressamente mese lui e la SIG perchè ivi l'aveva tenuta

con sè mentre lavorò per tutto il pomeriggio nel preparare la seduta di Gran

Consiglio del 24.2.2003.

Si legge, infatti, nel citato verbale, a p. 4:

"

… omissis …

Sopra il monitor del Computer si trovava nella sua scatola la SIG

228. Ce l'avevo messa io il venerdì precedente nel pomeriggio. Dal momento che

sapevo che mi sarei visto con PC 1 e volevo chiedergli della Parabellum. In

effetti per togliere dalla cassaforte la Parabellum dovevo spostare la SIG 228.

Il posto più comodo per appoggiarla era sopra il video del Computer, vicino

alla cassaforte. Della SIG 228 non abbiamo parlato e non abbiamo neppure aperto

la scatola. La pistola era scarica, non l'ho mai utilizzata, era nella sua

scatola originale con due magazzini vuoti (uno inserito e l'altro nella

custodia).

La Parabellum si trovava sulla scrivania, ce l'avevo messa io il

venerdì precedente, per mostrarla a PC 1. Il magazzino era inserito nella sua

sede ed era privo di munizioni. La Parabellum era scarica.

… omissis …

La pistola SIG 210 calibro 9 si trovava sulla scrivania. Preciso

che l'avevo lasciata lì il venerdì precedente. Ho indicato in blu nel disegno

allegato al presente verbale (allegato A) dove si trovava la SIG 210 calibro 9

e in rosa dove si trovava la Parabellum.

La SIG 210 l'avevo lasciata sulla scrivania il venerdì

pomeriggio/sera precedente. Era un'arma accessibile.

… omissis …

Quest'arma mi dava sicurezza dal momento che io ero stato più

volte minacciato. Di regola la stessa si trovava nello stesso locale, dove io

mi trovavo quando ero in casa. Questo particolarmente negli ultimi mesi per le

minacce ricevute. Venerdì ho trascorso il pomeriggio nel mio studio ed è per

questo motivo che l'arma era sulla scrivania.

Ho lasciato la casa di corsa per andare a cena con i miei figli al

__________. Non ho spostato in uno scaffale alto della biblioteca anche per la

fretta.

Capitava pure che l'arma la mettessi sotto il cuscino di notte…

… l'arma l'ho lasciata il venerdì pomeriggio/sera nello stesso

punto in cui l'ho trovata ieri sera (lunedì 24.02.2003). Escludo che qualcuno

l'ha toccata. …

… lo stato dell'arma presumevo era il seguente. L'arma non era

carica, assicurata, il magazzino inserito parzialmente, nel senso che manca un

solo scatto per fare entrare completamente il magazzino (già infilato nel

calcio). Nel magazzino c'erano inseriti i colpi, saranno stati 4 o 5 colpi.

Cane disarmato. Io credevo di avere lasciato l'arma in questo stato. Visto gli

accadimenti come già affermato a pag. 5 del verbale di Polizia, non avendo io

effettuato le più elementari verifiche di sicurezza, né il venerdì sera né il

lunedì sera, devo ritenere a posteriori (visti gli accadimenti) che la mia

presunzione era sbagliata. Sicuramente quindi io ho lasciato l'arma il venerdì

con il cane armato, sprovvista di sicurezza e caricatore inserito completamente

con le munizioni. Visti gli accadimenti è evidente che io ho lasciato l'arma

venerdì sera e così l'ho ripresa nelle mie mani lunedì sera pronta a sparare,

con il colpo in canna. …

… non ricordo esattamente le circostanze di tempo e di modo che mi

indussero in precedenza nel predisporre l'arma al fuoco. Certamente però in una

precedente occasione, forse anche di notte, circostanze esterne alla mia

abitazione mi hanno indotto nel disassicurare l'arma (nel senso di renderla

pronta al tiro). In realtà non è mai stato necessario utilizzare l'arma per

difendermi. Ritengo pertanto che avessi lasciato l'arma pronta a sparare senza

mai riassicurarla nel seguito. …"

Dalle surriportate dichiarazioni emergono di primo acchito alcune

stranezze, per non dire vere e proprie inspiegabili anomalie, soprattutto se si

considera che le ha rese a poche ore dal fatto, quando il ricordo era

sicuramente vivido e fresco:

- a dire di AC 1, egli, quel

pomeriggio, ha lavorato alla scrivania tenendo seco la SIG 210;

- cionondimeno, nonostante

il vistoso cane armato, nonostante la visibile sicura manuale spostata su F,

nonostante che il magazzino fosse inserito integralmente, egli nulla di tutto

ciò ha visto, limitandosi a presumere che l'arma era assicurata e il cane

disarmato e il magazzino non del tutto inserito. Come dire che , pur avendo

seco l'arma per l'intero pomeriggio, AC 1 ha dichiarato di aver visto (o

presunto) una situazione totalmente diversa da quella reale;

- dopodiché, pur avendo

passato tutto il giorno con la SIG carica e pronta al tiro vicina a lui, a suo

dire senza rendersene conto, ha solo ricordato di averla lasciata lì, sulla

scrivania (dove poi sarebbe stata per altri tre giorni, fino alle 23:30 circa

del 24.2.2003) perchè sarebbe dovuto uscire "di corsa" perchè i figli

lo chiamavano per andare in pizzeria;

- ha per finire dichiarato

di non più ricordare in quali precise circostanze l'avesse caricata

"dimenticandosi" di scaricarla e, al proposito ha alluso "a

circostanze esterne alla sua abitazione" forse di notte, facendo cioè

riferimento a quelle minacce per le quali si portava sempre appresso, in casa,

l'arma, non ricordando però un qualche più specifico evento che nei giorni

antecedenti il venerdì 21.2.2003 l'avessero portato a caricare l'arma.

Solo molto più tardi, dopo essere stato arrestato, nel verbale del

9.5.2003, ha incluso nelle possibili circostanze nelle quali ha eseguito la

manovra di carica un momento di sconforto in cui avrebbe inteso suicidarsi. Si

legge infatti in detto verbale (ed è questa in buona sostanza la versione che

ha dato anche in aula):

"

… Da dicembre 2002 in poi la SIG 210 aveva sempre il magazzino

inserito parzialmente.

Ribadisco ancora oggi quanto dichiarato il 25 febbraio 2003 e cioè

che io non sono in grado di ricordarmi in quali circostanze ho predisposto la

SIG 210 pronta al fuoco (così com’era la sera dei fatti del 24 febbraio 2003).

Aggiungo comunque che io nell’ultimo anno per la sporca coscienza

nei confronti di PC 1 ho pensato al suicidio. Nel corso dell’ultimo anno io

alzavo pesantemente il gomito, può anche essere che una volta in cui ero

particolarmente alticcio ed in casa da solo abbia caricato l’arma pronta al

fuoco e sia arrivato a pensare di togliermi la vita cosa che non ho fatto.

…"

Al dibattimento, AC 1 ha ammesso che il comportamento da lui

tenuto con la SIG 210 quantomeno in quella terza settimana di febbraio del 2003

è stato da "irresponsabile", totalmente anomalo rispetto a tutto

quanto egli aveva accumulato in esperienza in tanti anni di uso pratico e

teorico delle armi, e ciò stante che il suo studio era accessibile a moglie e a

figli e che da esso si passava per entrare in piscina.

In aula, a precisa domanda del Patrono di parte civile che gli

chiedeva di spiegare l'asserzione da AC 1 fatta in occasione dell'incontro del

14.4.2003 (di cui si dirà meglio nel seguito) presso la __________ , quando esplicitamente

aveva accennato alla circostanza di aver armato la SIG pochi giorni prima del

24.2.2003 per suicidarsi, AC 1 l'ha confermata, col che si ha che stando a AC 1,

egli avrebbe con ogni probabilità caricato l'arma rendendola pronta al tiro in

una delle sere immediatamente precedenti il venerdì 21.2.2003, in un momento di

sconforto (asseritamente dovuto alle malversazioni in danno di PC 1).

Rinunciato che ebbe a spararsi, avrebbe dimenticato di scaricare l'arma che

avrebbe tenuto con sé, sulla scrivania, per tutto il pomeriggio di venerdì

21.2.2003, senza accorgersi che era carica, dopodiché di nuovo l'avrebbe

"dimenticata" sulla scrivania uscendo di corsa per recarsi in

pizzeria. Ivi sarebbe rimasta per tutto il week-end, durante il quale egli fu

assente in Svizzera interna e ancora ivi sarebbe stata la sera del 24.2.2003 al

suo rientro in casa con PC 1;

- infatti, il sabato

22.2.2003, insieme a un conoscente che guidava, AC 1 si recò vicino a __________

dove si teneva una riunione dell'associazione "__________" di cui AC

1 era membro di comitato in vista di lanciare un'iniziativa popolare volta ad

impedire la propaganda di Stato. Rientrò a __________ la domenica sera, dopo

che con il conoscente attraversarono l'Engadina, fermandosi a pranzo a Celerina

(a loro si aggiunse anche una signora di __________ ). Con la carta Visa, AC 1

ha pagato sia la benzina, sia il pranzo al ristorante __________;

- la mattina del lunedì

24.2.2003, AC 1 la trascorse in casa dove, tra l'altro, scambiò degli e-mail

con __________ a proposito della __________ e dove fece delle telefonate. Fu la

moglie poi ad accompagnarlo, nel primo pomeriggio, a __________ per la seduta

del Gran Consiglio.

A dire di AC 1 egli non prese seco nessun documento né autentico

né falso relativo al conto __________ di PC 1.

Come ad accordi presi già il venerdì precedente con PC 1, costui

venne ad aspettarlo fuori dall'aula (il Gran Consiglio si riuniva

provvisoriamente presso la scuola Arti e Mestieri e la sessione che si apriva

quel giorno durava fino al 28.2.2003) verso le 18:15. Dai tabulati relativi al

cellulare di AC 1 risultano due telefonate a quello di PC 1, della durata di 22

e poi di 18 secondi, alle ore 18:15:08 e alle 18:19:45.

Con l'auto di PC 1 si recarono da __________ a __________, AC 1

aveva prenotato un tavolo per le 20:00 presso il ristorante "__________"

telefonando quello stesso giorno; arrivarono nel locale prima del previsto,

verso le 19:15, col che si fermarono al Bar a bere un aperitivo.

Rimasero nel ristorante fin verso le 23:00. Il conto di fr. 229.50

è stato pagato da PC 1 alle 22:47 (in tal senso è da correggere l'ora timbrata

sullo scontrino che ancora riproduceva l'ora legale).

In pratica PC 1 ed AC 1 sono rimasti insieme circa cinque ore, se

si calcola che si sono incontrati a __________ verso le 18:20-18:30, che hanno

lasciato l'__________ alle 23:00 circa, che poi, con la vettura di PC 1

si sono trasferiti a __________ non già percorrendo la cantonale, perchè, per

una svista di PC 1 (poco pratico della zona) non corretta da AC 1, presero

l'autostrada fino a __________ e dovettero poi tornare a Maroggia per risalire

a __________.

Alla villa giunsero attorno alle 23:15-23:20. La moglie ed i figli

di AC 1 dormivano ai piani superiori. AC 1 e PC 1, entrati che furono, si

diressero subito verso lo studio.

Il ferimento di PC 1 è avvenuto verso le 23:30, visto che la prima

chiamata al numero 144 di Ticino Soccorso -secondo i tabulati Swisscom- è

partita dal telefono fisso di casa AC 1 alle 23:33:18 ed è durata due minuti e

quattro secondi (è stata __________ a chiamare dopo essersi svegliata a motivo

dello sparo e dopo che il marito le urlò dalle scale di sotto di chiamare

subito l'ambulanza).

Nel seguito la cronologia delle telefonate, stando ai tabulati

Swisscom è stata la seguente:

- ore 23:36:07 seconda

chiamata dall'utenza fissa di AC 1 (091/649.97.63) a Ticino Soccorso (144)

della durata di 1 min e 49 sec: era stato l'operatore della centrale di Ticino

Soccorso a chiedere a __________ di farlo richiamare dal marito onde avere più

precisi ragguagli sulle condizioni del ferito;

- ore 23:37:31 chiamata

dal cellulare di PC 1 (079/620.40.45) all'utenza fissa 091/820.23.23 della

durata di 4 secondi: benché ferito PC 1 sentiva il bisogno impellente di

parlare con la propria moglie, sennonché, manipolando il natel sanguinante

com'era, schiacciò il pulsante sbagliato e si trovò collegato con la segreteria

telefonica della ditta Regusci;

- ore 23:37:58 chiamata

dal cellulare di PC 1 (079/620.40.45) all'utenza fissa 091/858.32.38 della

durata di 33 secondi: con questa chiamata PC 1 riuscì a parlare alla moglie TE

Considerandi

2.

cui disse "Al AC 1 al m'a sparaa in facia";

- ore 23:42:09 terza

chiamata dall'utenza fissa di AC 1 (091/649.97.63) a Ticino Soccorso (144)

della durata di 2 min e 45 sec: (AC 1 richiamò il 144 per avere ulteriori

indicazioni su come soccorrere PC 1);

- ore 23:43:37 chiamata

dall'utenza fissa di PC 1 (091/858.32.38) all'utenza fissa AC 1 (091/649.97.63)

della durata di 44 sec: era TE 2 che, allarmatissima, cercava di ricollegarsi

col marito, la copertura dei cellulari a __________ essendo ridotta;

- per finire, era ormai

passata la mezzanotte quando PC 1, vista la gravità del suo stato, fu

trasportato a mezzo elicottero presso l'OCL (dove rimase fino al 28.2.2003,

dopodiché fu trasferito all'Ospedale Cantonale di __________). Stante che a __________,

dopo le 24:00, sono arrivati anche agenti di Polizia, AC 1 restò in loco per

consentire l'avvio delle indagini. __________ chiamò i propri genitori perché

si occupassero dei figlioletti, dopodiché rimase pure a disposizione degli

inquirenti. Quella stessa notte la Polizia scientifica ha fotografato i luoghi,

in particolare lo studio di AC 1: di quella notte sono le foto da 1 a 31, di

cui all'AI 608. I primi verbali di __________ e di AC 1 sono in atti sub AI 33

(rapporto di trasmissione datato 17.4.2003 dell'ispettore __________ della

Polizia giudiziaria).

Delle prime dichiarazioni rese si dirà nel seguito.

AC 1 e PC 1 furono altresì sottoposti al controllo alcolemico,

entrambi con esito negativo (cfr. già citato AI 33).

PC 1 è stato interrogato dalla PS il 25.2.2003, alle ore 11:44,

presso l'Ospedale __________ . Pure le sue dichiarazioni sono compendiate nel

già citato AI 33 e il 27.2.2003 dalla PP.

Altresì sono state, quella notte e il giorno che ne seguì,

sequestrate le armi e assicurate le tracce (di sangue, i vestiti, ecc.).

Non è invece stata eseguita una perquisizione della casa né delle

persone, col che nulla è dato di sapere circa la presenza in loco quella notte

di documentazione bancaria autentica relativa al conto , né di tabelle

Excel o similari illustranti situazioni del conto fittizie, né se AC 1

disponeva ancora dei fr. 9'500.- prelevati il 21.2.2003 c/o __________ dal

conto di PC 1.

Per finire contro AC 1 è stata, con verbale del 25.2.2003 ore

15:30, promossa l'accusa per lesioni colpose gravi.

La villa di __________ è tornata nella piena disponibilità degli

occupanti il 26.2.2003. __________ è rimasta qualche giorno coi figli presso i

genitori e AC 1 dice d'aver dormito qualche giorno a Camignolo dai suoi,

dopodiché la famiglia si è di nuovo ricongiunta nella casa di __________.

16.

Venendo ai fatti

accaduti a __________ la sera del 24.2.2003, tosto che AC 1 e PC 1 vi giunsero,

si ha che entrarono in casa. AC 1 si tolse la giacca e le scarpe ed indossò le

pantofole, dopodiché fece strada a PC 1, salendo le scale e percorrendo il

corridoio che porta al suo studio. Le foto di cui all'AI 608, ma soprattutto le

due ricostruzioni registrate su videocassetta, in atti sub AI 89 e 174

(visionate in aula dalla Corte) ben indicano gli ambienti interni della villa e

i percorsi effettuati da AC 1 e da PC 1. AC 1 entrò per primo nello studio per

accendere la luce. PC 1, entrato che vi fu, per prima cosa vide una divisa

contenuta in una sorta di vetrinetta, indi si soffermò vicino alla grande

libreria dicendo in dialetto ad AC 1 qualcosa come "ma quanti libri

hai!".

Nella versione di AC 1, fu lui ad avvicinarsi alla cassaforte a

muro nella quale teneva alcune armi e munizioni e a togliervi una Sites-Spectre

e a mostrarla a PC 1 che la prese in mano constatando a voce alta "ma

quanto pesa", dopodiché gliela restituì e AC 1 la ripose nella cassaforte.

Indi, vista la Parabellum sulla scrivania, PC 1 vi si sedette per dar luogo

allo smontaggio richiestogli da AC 1, non prima di aver effettuato il movimento

di scarica.

Nella versione di PC 1, prima egli mostrò a AC 1 come si smonta la

Parabellum e solo dopo AC 1 gli mostrò la Sites-Spectre che tolse dalla

cassaforte (e ciò perchè tra loro era venuto a mancare il discorso).

Comecchessia è pacifico e incontestato che, pochi minuti dopo essere entrati in

casa, PC 1 era seduto alla scrivania -come mostrano le foto da 107 a 110 di cui

all'AI 608- a eseguire l'operazione di piccola scomposizione della Parabellum e

AC 1 era accanto a lui, in piedi, alla sua destra, a guardare (come mostrano le

foto 57-58 di cui all'AI 608). Terminata che fu la manipolazione, durata

qualche minuto, AC 1 non provò a rifarla lui stesso, dicendo che in caso di

difficoltà si sarebbe recato da un armaiolo. Dopo di ciò si scusò con PC 1 e

lasciò il locale per andare alla toilette (sita nel corridoio che porta allo

studio).

Nel frattempo, PC 1 si alzò dalla scrivania (sulla quale non ha

notato la SIG 210 e neppure la scatola della SIG 228 appoggiata sul PC) e si

diresse verso la parete di fondo, sulla quale erano appesi quadri e fotografie.

Stava guardando una fotografia in cui AC 1 appariva insieme a Cossiga,

quando udì (PC 1 dava di spalle alla porta di entrata dello studio) AC 1

rientrare. PC 1 non si voltò a guardarlo. Continuò a guardare le foto appese e

il suo sguardo passò da quella testé menzionata di AC 1 con Cossiga, ad

un'altra, appesa un po' più a sinistra e un po' più in alto, che raffigurava AC

1.

con in mano una locandina degli Oba Oba (entrambi i quadri-fotografie sono

stati acquisiti agli atti e visionati dalla Corte). AC 1 rientrando nello

studio dopo qualche minuto passato in bagno, vide PC 1 che gli dava di spalle

mentre guardava le foto. Udendo i suoi passi provenire da tergo, PC 1 fece un

commento del tipo "come eri giovane qui" o qualcosa del genere. AC 1

lo udì ma non andò direttamente verso di lui. Si diresse prima verso la

scrivania e prese in mano la SIG 210 (come mostra la foto 66). Non eseguì nessun

movimento di carica e di scarica, non solo, ma, a suo dire, nemmeno si accorse

che era carica, pronta per il tiro. Sul perchè, tosto che la vide sulla

scrivania, la prese, si inserisce l'episodio cosiddetto della "furbata"

di cui si dirà nel seguito. Sta di fatto che con la pistola (che in realtà era

carica e pronta al tiro) appoggiata sul palmo della sua mano destra (come

mostra la foto 76), si avvicinò da tergo a PC 1. Quest'ultimo, nel frattempo

(non essendosi girato era totalmente ignaro della presenza dell'arma in mano ad

AC 1), gli chiese qualcosa come: "Ma quanti anni avevi quando hai fatto

questa foto" e ciò con riferimento al fatto che AC 1 vi compare con i

capelli lunghi. Egli gli rispose di guardare la data che vi era stampata sopra.

PC 1 allora si sporse ancor più verso la foto (così come mostrano le foto

123-124-125). AC 1 nel frattempo l'aveva ormai raggiunto e gli stava spalla a

spalla, sulla destra, con la SIG 210 tenuta sul palmo della mano (cfr. anche il

verbale di AC 1 del 23.6.2003 a p. 8). Come si dirà ancora e meglio nel seguito

(cfr. considerando 19.), AC 1 teneva l'arma piuttosto alta, a suo stesso dire

all'altezza della sua spalla/suo petto, ovvero "all'altezza in cui si

guarda un quadro" (cfr. verb. 25.2.2003 p. 5), con la canna direzionata

verso PC 1.

PC 1, intento a leggere la data stampata sulla foto degli Oba Oba,

non ha visto né AC 1 né la pistola. Erano in quella posizione, col che viene

qui accertato che PC 1 aveva incontestatamente lo sguardo rivolto verso la foto

degli Oba Oba sulla quale si trovava la data, quando fu ferito (il 20 febbraio

1987.

che, come si è saputo poi, a dire di AC 1, avrebbe dovuto essere anche per

PC 1 significativo, poichè s'erano conosciuti nel 1986, ovvero "in quel

periodo"; PC 1, invece, a posteriori ha negato che quella data potesse

avere per lui un senso, affermando che si trattò invece di un astuzia di AC 1

per focalizzare la sua attenzione sul quadro, cosicchè egli non si girasse e AC

1.

potesse sparargli e ucciderlo).

Al dibattimento, ma già in sede predibattimentale, AC 1 non ha più

insistito sul fatto (da lui asserito nei primi verbali e ancora in sede di

ricostruzione) che quando PC 1 fu ferito, essi stavano guardando il quadro che

lo ritrae con Cossiga. Le ultime frasi che si sono scambiati non lasciano

invero dubbio alcuno al riguardo: la data che AC 1 disse a PC 1 di guardare era

ed è quella della foto di AC 1 con la locandina degli Oba Oba.

PC 1, nel momento in cui fu ferito, teneva la testa un po'

reclinata verso destra col mento orientato verso sinistra e gli occhi fissi

sulla foto. Il colpo gli ha attraversato il capo, entrandogli all'altezza dello

zigomo destro e uscendogli all'altezza dello zigomo sinistro (cfr. foto

144-145-146 che mostrano i due fori ormai cicatrizzati).

Il proiettile è andato poi a trapassare il quadretto in alto (che

si vede nelle foto 15, 16, 77, risp. 128 e 129), incontrava la parete di

cemento armato nella quale produceva una vasta scheggiatura, dopodiché

rimbalzava a terra e andava a finire sul pavimento, terminando la sua corsa nel

punto che è indicato dalle foto 17 e 18. Il bossolo è stato ritrovato sul

pavimento, come mostra la foto 10.

Secondo AC 1, PC 1 non è caduto ma è rimasto in piedi, rigido come

uno stoccafisso, col che lui sostiene di averlo preso quasi come in un

abbraccio. PC 1 gli avrebbe detto "AC 1 cosa hai fatto?". AC 1

avrebbe appoggiato la pistola sulla scrivania di fondo e avrebbe guidato il

ferito verso una sedia rossa, dalla quale, per farlo sedere, dovette prima

spostare un televisore che vi si trovava sopra (cfr. foto da 81 a 85). PC 1

sanguinava in abbondanza. AC 1 corse nel corridoio e chiamò a gran voce la

moglie, la quale, udendo lo sparo, s'era svegliata e le chiese di chiamare

soccorso.

La donna chiamò il 144, indi fece da tramite tra chi le rispose al

telefono di "Ticino Soccorso" e il marito. L'operatore del 144

chiedeva infatti informazioni sul ferito. Indi poichè __________ (che non scese

al piano di sotto) non vedeva lo stato di PC 1 e diventava complicato per lei

informare adeguatamente il soccorritore, fini che quest'ultimo le disse di

farlo richiamare dal marito, ciò che essa fece.

AC 1 chiamò a sua volta il 144 e parlò direttamente con

l'operatore, ricevendo qualche indicazione. Poiché, poi, PC 1 peggiorava, AC 1

richiamò il 144 dal quale seppe che occorreva mettere del ghiaccio sulla

ferita. In mancanza di ghiaccio, imbevuta d'acqua una lavette presa

nell'adiacente locale piscina, AC 1 la tamponò più volte sul volto di PC 1.

PC 1 invece ha dichiarato di aver sentito un colpo tremendo, da

fratturagli il cranio, lacerante. Ha visto e sentito il sangue uscirgli a

fiotti e le gambe gli si sono piegate. Cadde sulle ginocchia, bocconi e ricorda

di aver detto a AC 1 qualcosa come "cosa hai fatto?". AC 1

diceva anche lui frasi del tipo "cosa ho fatto! cosa ho

combinato!". Neppure dopo il colpo PC 1 vide la pistola. PC 1 sentiva

che per non soffocare (per il sangue che gli scendeva in gola) doveva rialzarsi

e non stare sdraiato, col che si trascinò sul pavimento verso la sedia rossa. AC

1.

lo aiutò a sedervici sopra dopodiché lo udì gridare alla moglie che stava di

sopra di chiamare l'ambulanza. PC 1 era nel panico, perdeva molto sangue, pensò

che sarebbe morto. Sentiva di dover chiamare sua moglie e preso il natel, dopo

aver la prima volta pigiato il pulsante sbagliato, riuscì a collegarsi con lei

alla quale -come già cennato- disse: "AC 1 al m'a sparaa in facia".

A causa della cattiva copertura della rete, la comunicazione si

interruppe e fu poi TE 2a richiamare sul telefono fisso degli AC 1 alcuni

minuti dopo. Indi, come pure già cennato al considerando 15., dopo un tempo che

a PC 1 parve "eterno", giunsero in loco i primi soccorritori, cui

altri si aggiunsero nel seguito.

In buona sostanza si ha che ad accorrere a __________ fu la squadra

del SAM (Servizio autoambulanza del __________), così allertato dalla centrale

d'allarme del "144". La prima squadra era composta da __________, __________

e dalla candidata soccorritrice __________. Dopo di essi, giunsero sul posto e

pure entrarono nello studio, __________ e __________ e quindi lo stesso

direttore del __________, __________, che d'intesa con l'infermiere __________,

fece intervenire l'elicottero della Rega sul quale c'era il dottor __________.

Evacuato che fu PC 1 all'OC di lui si occuparono dapprima il

dottor __________ e gli infermieri __________, __________ e __________ del

Pronto Soccorso. Da lì PC 1 venne poi trasferito al reparto cure intense.

Le deposizioni di tutte queste persone sono state lette al

dibattimento, per cui, per i dettagli, ad esse si rinvia.

Dell'intervento della Polizia e degli accertamenti effettuati

quella notte e il giorno successivo si dirà nel considerando nr. 19.

Qui di seguito conviene invece esporre quelle che sono state le

prime dichiarazioni di AC 1 e di PC 1 in merito al testé avvenuto grave

ferimento.

Qui di seguito conviene invece esporre quelle che sono state le

prime dichiarazioni di AC 1 e di PC 1 in merito al testé avvenuto grave

ferimento.

17.

Già si è detto in fine

al considerando 15. che la Pubblica Accusa è pervenuta, al termine del verbale

fatto ad AC 1 il 25.2.2003, a promuovergli l'accusa per il reato di lesioni

colpose gravi e ciò, verosimilmente, perché AC 1 ha narrato le circostanze in

cui è avvenuto il ferimento come se di un incidente si fosse trattato.

Al riguardo, per la comodità di chi legge, è qui d'uopo riportare

ampi stralci del verbale da lui reso, alle ore 2:50, ovvero subito dopo i

fatti, alla PS, presso il posto di Polizia di __________ (cfr. già citato AI

33):

"

Innanzitutto debbo dire di essere molto scosso per quanto

accaduto. Non ritengo mi necessiti alcun sostegno psicologico.

Malgrado lo stato di stress sono disposto a sottopormi al presente

verbale.

Lavoro quale assistente del Presidente del Consiglio di

Amministrazione della fiduciaria __________ & Commercial Partners con sede

a __________ .

Sono deputato al Gran Consiglio a partire dall'anno 1999 nel

partito dell'UDC. Dal 1986 conosco PC 1 con il quale sono grande amico. Abbiamo

la passione in comune sulla politica, le armi ed altro. Infatti entrambi siamo

collezionisti d'armi.

In teoria dovevo incontrarmi 15 giorni orsono con PC 1 poiché

dovevamo recarci assieme ad una cena.

Attualmente sono colpito dal provvedimento amministrativo quale la

revoca della licenza di condurre a partire dal 11.01 al 25.04.2003.

Con PC 1, dovendomi recare a __________ per la sessione del Gran

Consiglio, mi accordavo, venerdì scorso con lo stesso, che avremmo potuto

trovarci la sera stessa di lunedì e per tale motivo gli chiedevo se avesse

avuto la possibilità di prendermi a __________ , indi con la sua vettura ci

saremmo recati nel __________ per cenare e successivamente mi avrebbe

accompagnato a __________.

… omissis …

Mentre stavamo desinando abbiamo discusso di politica, del lutto

che ha colpito PC 1 un anno fa allorquando suo fratello S. si tolse la vita

mediante impiccamento.

La serata l'abbiamo trascorsa in tutta tranquillità.

Verso la fine della serata, come detto, abbiamo iniziato a

discutere di armi. PC 1 mi raccontava che tempo fa presso il magazzino della

sua ditta di __________, infatti egli é impresario costruttore, venne

perpetrato un furto e fra la refurtiva l'ignoto autore aveva pure asportato

delle armi facenti parte della sua collezione.

Successivamente parte delle armi vennero rinvenute in zona e

l'autore aveva abbandonato sul luogo del ritrovamento unicamente armi per le

quali non esisteva più la relativa munizione.

Saliti in vettura ci siamo recati a __________ presso l'abitazione

di mia moglie. Debbo precisare che durante il discorso sulle armi, PC 1 mi

parlò delle nuove normative in genere ed in particolare della sua intenzione di

richiedere presso l'Ufficio Permessi di __________, all'attenzione del sig. TE

8, un permesso quale porto d'armi.

In particolare PC 1 essendo stato vittima più volte di furti e

danneggiamenti, nonché la questione della coltivazione di canapa sul piano di __________

, questi fatti lo avevano appunto spinto a questa decisione.

Parlando sempre di armi a canna corta, PC 1 mi disse di essere

dispiaciuto di non aver acquistato a suo tempo, quando la legge sulle armi era

meno restrittiva, una pistola a ripetizione (mitraglietta).

Fu a questo punto che io lo informavo che a casa di mia moglie,

nell'ufficio, nell'apposita cassaforte murale, tenevo in custodia, oltre ad

alcune pistole, una pistola mitragliatrice Spectre calibro 9 mm.

Raggiunto __________, entrati in casa, ci siamo subito recati

nello studio ubicato al piano mezzanino; in pratica salendo una scala si

raggiunge il primo pianerottolo e quindi l'ufficio.

lo prima di salire in ufficio, ancora all'entrata di casa mi sono

tolto la giacca. Successivamente trasportavo in ufficio la borsa di lavoro ed

un libro intitolato Napoleone e il Ticino ricevuto ieri durante la seduta del GC.

PC 1 al momento di entrare nello studio indossava ancora la giacca

e calzava le scarpe.

Facendo mente locale ricordo pure che all'entrata di casa, oltre

alla giacca mi tolsi le scarpe ed calzai le pantofole in panno. PC 1 entrava

nello studio dinanzi a me.

Io lo seguivo e dopo aver appoggiato la mappa ed il libro sulla

poltrona in pelle nera presente all'entrata parte sinistra, mi spostavo verso

la cassaforte murale, transitando dinanzi alla scrivania.

ADR: l'unica luce da me accesa e la lampada a stelo alogena

di colore bianco posta dinanzi alla scrivania, Iato destro fronte finestra

scorrevole del terrazzo.

Aperta la cassaforte, dalla stessa prelevavo la pistola

mitragliatrice Spectre che mostravo ad PC 1.

L'arma non aveva inserito il magazzino dei proiettili ed era

scarica.

A titolo abbondanziale faccio notare che al nostro giungere presso

lo studio, sulla scrivania era presenti no. 3 pistole e meglio:

- 1 pistola SIG

228.

calibro 9 mm riposta nella scatola originale + magazzino, scarica.

- 1 pistola

parabellum Waffen Fabrik calibro 7,35 scarica. Il magazzino era inserito nella

sua sede ed era privo di proiettili.

- 1 pistola SIG

210.

calibro 9 mm.

La stessa mi

sembra avesse inserito parzialmente il magazzino con alcuni proiettili, ma

presumo che non fosse armata (carica).

Nella vetrina di esposizione, nella quale é riposta oggettistica

militare, presente all'entrata dello studio parte sinistra, vi era la pistola

P38 con il magazzino inserito, privo di munizioni e l'arma é scarica.

Dopo aver visionato lo Spectre, ad PC 1 mostravo la pistola

parabellum chiedendogli consigli per procedere allo smontaggio dell'arma

stessa.

PC 1 mi spiegava come far scorrere il carrello e successivamente

mi fece notare una molla che allorquando esce dalla sua sede crea seri problemi

tecnici per poterla riposizionare.

A questo punto io mi recavo alla toilette per orinare.

PC 1 rimaneva da solo in ufficio seduto alla scrivania.

AI mio ritorno in ufficio notavo PC 1 in posizione eretta intento

a guardare delle fotografie appese sulla parete di rimpetto all'entrata.

In pratica dalla scrivania si spostava in direzione della finestra

scorrevole versante terrazzo indi volgeva lo sguardo sulla parete Iato piscina.

Infatti dalla porta a Iato di questa parete si raggiunge la piscina

coperta. In poche parole al mio rientro in ufficio PC 1 mi voltava le spalle.

Uditi i miei passi provenire da tergo, PC 1 proferiva alcuni

commenti sulla fotografia raffigurante il sottoscritto con la locandina degli Oba

Oba.

A domanda a sapere quanti anni fossero nel frattempo trascorsi da

quando venne scattata detta foto, io gli risposi che ero ancora giovane e il

tutto risale al 1986/1987 periodo io cui ci siamo conosciuti.

Mi spostavo verso la scrivania dalla quale prelevavo la pistola

SIG 210. Come detto mi sembra l'arma avesse il caricatore parzialmente inserito

nella sua sede, contenente alcuni proiettili e per quanto possa ricordare

l'arma non era stata caricata (effettuato in precedenza alcun movimento di

carica).

Nel mentre gli mostravo la pistola inavvertitamente partiva un

proiettile che andava a colpire PC 1 alle guance trapassandole per poi

conficcarsi diametralmente nella parete versante piscina.

ADR: io misuro un'altezza di ca. 176 cm; PC 1 è di qualche

centimetro più alto di me.

Allorquando gli ho mostrato la pistola in pratica mi trovavo sulla

sua destra e con lo sguardo lo guardavo in volto, sempre di Iato.

La pistola la tenevo nella mia mano destra in posizione

orizzontale con la canna girata verso PC 1.

Naturalmente non essendo alle prime esperienze nel manipolare una

pistola e forse questo é stato il mio sbaglio, la grande abitudine e sicurezza

che con l'andar del tempo diventa un automatismo, ha fatto si che non mi sono

preoccupato di accertarmi se la sicurezza fosse inserita o meno.

Con questo intendo dire che oltre ad aver inserito parzialmente il

magazzino nella sua sede é possibile, ma non ne sono certo poiché non ho

effettuato le più elementari verifiche di sicurezza, che il pulsante della

sicurezza fosse attivato ed il cane armato; di riflesso la pistola era pronta

al tiro.

Una simile mia disattenzione ha dato origine al grave incidente.

ADR: invitato a fare mente locale in particolare a

ricordare il frangente in cui azionai il grilletto per l'esplosione del colpo, preciso

che non ricordo più nulla a tale riguardo.

All'improvvisa esplosione del colpo, ricordo che PC 1 guardandomi

in volto mi disse testualmente: "...cosa hai fatto AC 1? ...".

Resomi perfettamente conto della gravità dell'accaduto facevo

accomodare PC 1 sulla sedia in legno rosso a mò di poltrona, posto dinanzi alla

scrivania, indi correvo in direzione del corridoio gridando a mia moglie __________,

che in quel frangente stava dormendo con i bambini, di chiamare immediatamente

l'ambulanza poiché accidentalmente avevo ferito l'amico PC 1.

… omissis …

Come già detto in apertura del presente interrogatorio, io sono

grande amico di PC 1 e fra noi non vi erano screzi di nessun genere.

Vengo informato che PC 1 attualmente é degente presso l'Ospedale __________

di __________ , non é in pericolo di vita.

ADR: i miei due figli, G. 1994 e E. 1996 hanno accesso al

mio ufficio.

Questo é comunque loro concesso unicamente in mia presenza o in

presenza della madre.

Naturalmente lo studio non é assicurato a chiave e potrebbe

verificarsi che uno dei miei figli vi acceda senza motivi particolari.

ADR: le pistole si trovavano sulla scrivania poiché, come

già precisato, io venerdì scorso dovevo incontrarmi con PC 1 per uscire a cena

indi ci saremmo recati a casa di mia moglie per visionare le armi.

L'incontro venne poi posticipato al lunedì successivo e meglio

ieri poiché ne approfittavo della mia presenza a __________ in GC per

incontrami con PC 1 il quale mi avrebbe concesso un passaggio a casa, ma

chiaramente prima saremmo usciti a cena.

ADR: ultimamente sono stato vittima di minacce telefoniche

da parte presumo di cittadini calabresi poiché a suo tempo avevo sollevato

l'interrogazione in GC circa i fatti avvenuti a __________ nonché un traffico

di sostanze stupefacenti, che vide sempre coinvolti cittadini italiani di

calabresi; inchiesta condotta nell'anno 1998 da parte dell'allora Magistrato

penale avv. __________ .

Circa le minacce telefoniche ho avuto modo di esprimermi a tale

riguardo con alcuni funzionari della Giudiziaria di __________ .

… omissis …"

Nel successivo verbale, reso alla PP, quello stesso 25.2.2003,

alle 15:30, in presenza del suo legale, ha ribadito nella buona sostanza le

testé riprodotte dichiarazioni, precisando che:

"

… Conosco PC 1 dal 1986. L'ho conosciuto in occasione del

carnevale di __________. Mio padre conosceva il suocero di PC 1. Posso dire che

ritengo PC 1 un mio buon amico, aggiungo che secondo me è l'unico mio vero

amico. Ci siamo supportati nelle rispettive situazioni difficili che abbiamo

avuto. Penso in particolare alle sue difficoltà con la moglie TE 2 ed io alle

mie difficoltà con le differenti compagne che ho avuto in questi anni. …";

- fu "durante la

cena" __________ che egli chiese a PC 1 se gli "poteva

mostrare come funzionava lo smontaggio della Parabellum", lasciando aperta

l'ipotesi secondo cui poteva darsi "che di questo tema avessimo già

parlato in precedenza". Contestatagli dalla PP che quello stesso giorno PC

1.

aveva dichiarato a verbale che tale richiesta AC 1 gliel'aveva fatta durante

il tragitto in auto verso __________, AC 1 ha dichiarato:

- "… Io dico

che è possibile che se ne sia parlato andando a __________. Come già detto

comunque durante la serata si è discusso di armi.

Ritenuto come PC

1.

mi doveva portare a casa siccome ero senza macchina, per i motivi già

espressi, lui si è dichiarato disposto a mostrarmi come funzionava lo

smontaggio della Parabellum. …";

- una volta a __________, si

recarono nello studio

- "… perché è

in quel locale che si trovano le mie pistole…e dove usualmente mi incontro con

i miei amici. Mia moglie e i miei due figli erano a dormire ai piani superiori

…";

- per il seguito di questo

verbale si rinvia al considerando 15., nel quale esso è già stato parzialmente

riprodotto, non senza qui ancora riprodurre il seguente stralcio:

-

"… Intanto che PC 1 era ancora intento con la Parabellum io mi sono

recato al servizio per urinare. Questa toilette, dove non funziona la luce e

per questo ho dovuto lasciare la porta aperta, si incontra nel corridoio prima

di accedere allo studio.

Una volta fatti i miei bisogni sono

rientrato nello studio. PC 1 era in piedi dietro una sedia bianca, lo vedevo di

schiena ed era intento a guardare dei quadri/fotografie. Sentendomi entrare ha

commentato senza girarsi a guardarmi, una fotografia incorniciata che mi

ritraeva con la locandina degli Oba Oba, mi ha chiesto quanti anni erano

trascorsi da quella fotografia. Io gli ho detto che eravamo ancora giovani a

quel tempo. In dialetto gli ho detto che erano passati degli anni dallo scatto

della fotografia. Con PC 1 in genere parliamo in dialetto. Io mi sono diretto

verso la scrivania intanto che parlavo con PC 1

… omissis…

venendo dal bagno ed avvicinandomi alla

scrivania ho visto la SIG 210 che presi nelle mie mani per mostrarla a PC 1 di

fianco al quale nel frattempo mi ero posizionato (alla destra di PC 1). Io

avevo l'arma SIG 210 nella mia mano destra all'altezza circa delle spalle/del

petto (all'altezza in cui si guarda un quadro) con la canna direzionata verso PC

1.

La tenevo nella mano destra (appoggiata sulla mia mano aperta con le dita

distese eccetto il pollice che face presa sul lato opposto dell'impugnatura

della pistola) a circa 45° gradi (non era orizzontale e non del tutto

verticale), visto l'esito è evidente che essendo il colpo partito in un qualche

modo io ho causato il funzionamento del meccanismo di scatto. In un qualche

modo deduco che ho toccato il grilletto. Il colpo é partito inavvertitamente.

ADR che,

il termine premuto il grilletto lo trovo non appropriato in quanto definisce

per me un'azione volontaria. …"

-

"… io ho sparato una decina di volte con quest'arma, quando partecipavo

ai tornei interni dell'__________ e quando andavo a sparare allo Stand dei

Civici Carabinieri a __________ . …"

omissis …

In esito a detti verbali è importante ritenere, a mo' di sintesi,

che nel verbale alla PS AC 1 invitato a ricordare il frangente in cui azionò il

grilletto, rispose "non ricordo più nulla a tale riguardo", mentre

che nel successivo verbale alla PP, partendo dal fatto che il colpo era partito

dalla pistola che lui teneva in mano, ha dato atto che "in qualche modo io

ho causato il funzionamento del meccanismo di scatto. In un qualche modo deduco

che ho toccato il grilletto. Il colpo è partito inavvertitamente". Ha

quindi definito inappropriato il verbo "premuto" perchè definirebbe

"un'azione volontaria".

In sede di ricostruzione AC 1 (per opposizione del suo

patrocinatore ma anche coerentemente con quanto da lui detto in precedenza,

ovvero di non aver tirato il grilletto) non ha compiuto nessun gesto.

Anche nel verbale del 23.06.2003, AC 1, dopo aver dato atto che:

"

… io ero persuaso che l’arma non fosse pronta al tiro. Il

parametro di “normalità” di un collezionista d’armi è canna rivolta a terra,

manipolazione di scarica e poi la pistola la si mostra su di un tavolo. Io sono

un collezionista d’armi. Gli eventi della sera del 24 febbraio 2003 partendo

dalla mia persuasione che l’arma fosse scarica, assicurata ed il magazzino non

inserito mi hanno portato ad accostarmi ad PC 1 nella posizione da me indicata

in precedenti verbali e durante la ricostruzione e di cui alla fotografia doc.

B che riproduce la posizione che io ricordo di aver avuto alla sera

dell’incidente.

Riconosco che il posizionamento dell’arma la sera del 24 febbraio

2003.

quando volevo mostrarla a PC 1 non era corretta, pertanto non era

normale…",

ha per finire ancora sostenuto che:

"

…Come già detto in precedenti verbali e alla sera della

ricostruzione (29 aprile 2003) non riesco a spiegarmi come in un qualche modo,

visto l’accaduto, il congegno di scatto si sia azionato. Ribadisco che la

pistola era in mano mia, che io ho preso la pistola dalla scrivania (credendo a

torto che non fosse pronta al tiro) e che il colpo è partito quando la pistola

era in mano mia. Quindi gioco forza c’è stato un funzionamento del meccanismo

di scatto quando io tenevo in mano la pistola.

Il PP mi contesta che per azionare il grilletto è necessaria una

forza pari a 1.45 kg, pertanto, per come lei signor AC 1 ha indicato tenere

l’arma, è impossibile far partire il colpo, senza infilare il dito e tirare il

grilletto. Prenda posizione.

Che l’arma abbia un punto d’arresto il cui superamento richiede

una forza è evidente, ma ciò non toglie che io non ho messo il dito

volontariamente per tirare il grilletto rispettivamente per fare questa

pressione di 1.45 kg. Io non avevo il mio dito nello spazio denominato

“proteggi grilletto” la sera del 24 febbraio 2003 quando è partito il colpo

dalla SIG 210, che avevo in mano e che ha poi ferito PC 1.

Il PP mi fa notare che le dichiarazioni da me rese non sono

credibili…"

In aula, come attesta il verbale del dibattimento, a pagina 9, AC

1.

ha dichiarato che:

"

A.d.r. AC 1 dichiara che è possibile che il grilletto abbia

potuto subire una pressione laterale da parte della mano senza che ci sia stato

dentro un dito e abbia fatto partire il colpo. Sono certo di non aver messo

dentro il dito, di non aver infilato il dito tra il paragrilletto e il

grilletto e di non aver tirato quest'ultimo, di questo sono assolutamente

certo. Tuttavia è evidente, poiché il colpo è partito, che è stata fatta dalla

mia (di AC 1) mano una pressione sul congegno di scatto per cui il colpo è

partito. Non escludo che sia stata esercitata una pressione sul grilletto con

la parte laterale della mano (sta indicando la mano destra parte esterna tra il

pollice e l'indice).

Adesso invece torna a dire "che può esserci stato un attrito

tra il palmo della mia mano e il grilletto".

A.d.r. AC 1 dichiara di escludere che lui sia inciampato,

incespicato, che abbia fatto improvvisi, imprevisti e bruschi movimenti con la

mano che in un qualche modo abbiano fatto si che dalla pistola, picchiando da

qualche parte, sia partito il colpo. Al dunque e dopo aver esaminato tutte

queste costellazioni, AC 1 non sa spiegarsi come sia partito il colpo e

ribadisce di non aver tirato il grilletto.

AC 1 esclude anche di aver tirato il grilletto inavvertitamente

pensando che la pistola fosse scarica, anche se credeva che non lo fosse".

Col che ha nuovamente ribadito che, in pratica, la pistola sparò

da sola per un motivo a lui ignoto, col che il ferimento di PC 1 fu accidentale

e non riconducibile ad un'azione sua volontaria.

È per il resto pacifico che dopo che il colpo partì, a AC 1 la

pistola non sfuggì di mano, non gli cadde per terra per la forza del rinculo ed

anche è pacifico che egli non ha riportato alla mano destra né ferite, né

escoriazioni di sorta.

Nei verbali resi alla PS e poi al PP il 25.02.2003 inutilmente si

cercherebbe un accenno al conto nero di PC 1 che AC 1 da anni gestiva e

depredava, discorso che è stato evidentemente sottaciuto da AC 1 agli

inquirenti con piena volontà e consapevolezza.

Neanche ha spiegato AC 1 -ma ciò verosimilmente perché non gli è

stato chiesto- che cosa abbia inteso dire con la frase "… ho visto la

SIG 210 che presi nelle mie mani per mostrarla a PC 1…".

La domanda è stata posta ad AC 1 per la prima volta in occasione

della ricostruzione del 29.4.2003, dopo il suo arresto, dopo cioè che PC 1 -che

nei primi due verbali aveva pure lui sottaciuto la questione del conto in nero-

ha scoperto che, di nascosto, AC 1 gliel'aveva quasi prosciugato, col che si è

recato al Ministero pubblico a sporgere denuncia.

Della risposta, si dirà nel seguito.

In aula, richiesto di spiegare perché nei suoi due primi verbali

ha mentito agli inquirenti, PC 1 ha dichiarato di aver fatto tale scelta dopo

aver pensato in quelle prime ore passate all'ospedale: "son vivo, son

contento, e poi ho in Svizzera interna il mio bel malloppo di 5 milioni…".

Fu all'incirca una decina di giorni dopo che apprese l'amara

verità.

Dei suoi due primi verbali del 25.2.2003, ore 11:44, alla PS e

27.2

, alla PP, è utile ritenere i seguenti passaggi:

- verbale 25.2.2003:

-

" … Dal 1990 ca. colleziono armi da fuoco. Avevo conseguito l'attestato

di collezionista d'armi, previo il superamento dell'esame, ca. 15 anni orsono.

Anche AC 1ha conseguito il medesimo attestato, alcuni anni dopo. …"

-

"… L'ultima volta che ho visto AC 1, dopo un lungo periodo in cui non

ci siamo frequentati, é stato ca. un mese fa. Ci eravamo incontrati per pranzo

presso il bar __________ di __________ . In quell'occasione gli avevo

chiesto delle spiegazioni circa dei problemi bancari inerenti la morte mio

fratello.

Avevo poi

saputo, da lui personalmente, che era stato fermato dalla polizia in un

controllo ed aveva subito la revoca della licenza di condurre. A suo dire era

risultato ebbro alla guida.

Questo fatto mi

era stato da lui raccontato, per telefono, giorni dopo l'incontro al bar __________

di __________ . Dopo il pranzo non l'avevo più visto ma eravamo rimasti

d'accordo di vederci per una cena. Avevamo fissato per venerdì di S. Valentino,

poi, per ovvi motivi, la cena era stata posticipata a venerdì scorso e quindi

di nuovo rimandata a ieri sera in concomitanza con la sua seduta di Gran

Consiglio.

Ci eravamo

messi d'accordo che sarei passato a prenderlo all'entrata dello stabile della

Arti e Mestieri di __________ alle ore 18 circa.

Cosa che é

infatti avvenuta. Ci siamo recati in un ristorante di __________ di cui al

momento non ricordo il nome. Il posto era stato scelto dal lui. ..."

-

"… Durante la cena abbiamo parlato del più e del meno, di politica, del

caso che riguardava mio fratello. Durante il tragitto verso __________ mi ha

pure chiesto se ero in grado di smontare una Parabellum. Gli ho detto che ero

disposto a mostrarglielo. Infatti, arrivati a casa sua, siamo entrati e siamo

saliti nel suo ufficio al primo piano.

In casa, non ho

comunque visto nessuno, ci dovevano essere la moglie e i figli, presumo che

dormivano. …"

-

"… Sulla scrivania vi era la parabellum. Infatti, subito, gli avevo

mostrato come sganciare il congegno per rimuovere culatta e canna. Ho manipolato

personalmente quest'arma dopo essermi ovviamente accertato che era scarica.

Lui,

avendo visto come fare, non ha comunque provato. Aveva detto che in caso di

difficoltà sarebbe andato da un armaiolo.

Dopo mi ha

mostrato una mitraglietta con calcio pieghevole, mi pare che l'aveva appena

tolta dalla cassaforte. …"

-

" … A questo punto si é scusato per andare al WC, é rimasto assente

alcuni minuti. Nel frattempo mi ero soffermato a guardare delle fotografie

sulla parete di cui una, mi pare, raffigurava Cossiga. In quel momento AC 1é

rientrato nello

studio, si trovava alle mie spalle. lo

mio trovavo, in piedi, davanti ai quadri che si trovano alla sinistra della

porta che immette al locale della piscina coperta. Gli ho chiesto, con una

certa ironia, quando aveva fatto una fotografia che lo ritraeva, evidentemente

diversi anni orsono. Mi ha risposto di guardare la data. Il tono di voce quando

mi ha risposto era normalissimo. Stavamo praticamente discutendo senza

guardarci in viso. Lui era dietro di me, non posso precisare se era a destra o

sinistra, non lo stavo guardando. …"

-

"… Ad un tratto ho sentito un colpo tremendo al viso e una fitta

lancinante al capo. Ho subito visto il sangue che mi usciva a fiotti ma non ho

subito capito quello che mi era successo. Devo essere caduto sulle ginocchia

senza rendermene conto. Non ricordo esattamente in che posizione mi trovavo

quando sono stato colpito al viso. Ripeto che stavo guardando la fotografia

rivolto verso la parete, potrebbe essere anche che, per parlare con lui, mi

stessi voltando nella sua direzione.

Ora, col senno di poi, mi rendo conto

che evidentemente doveva trovarsi sulla mia destra, … "

-

"… Quando é esploso il colpo non ho visto l'arma fare fuoco. Sono stato

colto di sorpresa.

A domanda dell'agente posso affermare di

non aver sentito rumori di carica o altri rumori di manipolazione sulle armi

prima di venir colpito. Se vi fosse stato un movimento di carica l'avrei

chiaramente udito.

AC 1é subito accorso in mio aiuto

facendomi sedere su una sedia. Era disperato, continuava a ripetere che voleva

farmi vedere una pistola, di non sapere cosa era successo, di non aver fatto

apposta ecc.

lo, l'arma in questione, non l'avevo

neppure vista. Neanche prima al momento di entrare nello studio. Avevo visto

solo la Parabellum. …"

-

"… Non riesco a spiegarmi l'accaduto. Tra me e AC 1non c'è

assolutamente nessun tipo di astio o rancori. La nostra è semplice amicizia,

eravamo infatti appena stati a cena. Nessun tipo di interesse o altro motivo

avrebbe potuto spingere AC 1a un gesto tale, sicuramente si è trattato di un

incidente, almeno lo spero. … "

-

"… Sono già stato altre volte, in passato, a casa sua. In queste

occasioni, anni fa, ci era pure capitato di guardare alcune sue armi.

Ora che ci

penso potrebbe essere che la SIG 210 è stata acquistata da AC 1ad

un'esposizione di armi che si è tenuta a Neuchâtel e __________ e dove ci

eravamo recati alcuni anni or sono. Non ne sono comunque certo. …"

- verbale 27.2.2003:

- "… è possibile che

con AC 1 si sia parlato dell'arma Parabellum già durante la cena. Nel verbale

di Polizia viene indicato che ne abbiamo parlato durante il tragitto per __________,

sono convinto che se ne sia parlato a cena e non solo durante il tragitto. AC 1mi

aveva chiesto di mostragli che tipo di operazione effettuare per rimuovere la

canna e la culatta della sua Parabellum 765. …"

-

"… io non ricordo di avere visto la SIG 210. Non l'ho vista né sulla

scrivania né in altro luogo del locale. E neppure ne abbiamo parlato. …"

-

"… Mi sono soffermato su delle foto che lo ritraevano con Cossiga ed AC

1.

intanto era rientrato nello studio io però non l'ho visto, lui era alle mie

spalle. A questo punto io ricordo che l'ultima cosa che ho detto a AC 1 è stata

una frase del tipo: "com'era giovane" in un'altra fotografia posta un

po' più in altro e un po' più a sinistra rispetto ai quadri che lo ritraevano

con Cossiga. Si trattava di una fotografia di AC 1, solo il viso, lui portava

grandi occhiali e capelli lunghi. A AC 1 ricordo di avere fatto una domanda

specifica di quanti anni aveva in quella foto. Lui mi ha detto di guardare la

data che era scritta sotto. Dopo quella sua affermazione io ho sentito il

botto…"

-

"… ricordo un colpo da fratturarmi il cranio, lacerante. Ancora oggi

sento il fischio in tutte e due le orecchie, in modo particolare in quella

destra. Ricordo di essere caduto sulle ginocchia, poi bocconi, ricordo di avere

detto in dialetto a AC 1 cosa aveva fatto. Ricordo che lui diceva cosa ho

fatto, cosa ho combinato ed affermazioni del genere dal quale era palese la sua

disperazione. Dopo il botto io non ho visto né pistola né niente, lui si è

prodigato per farmi sdraiare, poi mi ha fatto sedere sulla sedia. Ricordo che

ha urlato alla moglie di chiamare l'ambulanza, urlava dicendo alla moglie che

era successo un disastro. lo ero in panico, ero pieno di sangue, ho pensato che

sarei morto. Ricordo di avere chiamato dal cellulare mia moglie TE 2 dalla

seggiola. Sono io che l'ho chiamata. So che ho spiegato a mia moglie

l'accaduto. …"

-

"… con AC 1 non ho mai avuto attriti particolari, anche se non ci si

vedeva spesso ultimamente, avevamo buoni rapporti personali. Come già detto

alla Polizia ritengo che si sia trattato di un incidente. …"

I dubbi a PC 1 sono cominciati a venire nei giorni seguenti.

Era degente a __________ quando, il 3.3.2003, ha telefonato ad un

conoscente, il signor __________ ex-codirettore __________, chiedendogli di

potergli parlare.

Così si è espresso testualmente PC 1 nel verbale reso alla PP il

14.4

:

"

… ho preso contatto con __________, __________, già co-direttore

della __________ siccome sono stato colto da un enorme dubbio che AC 1 mi

avesse fregato. …"

__________ l'ha raggiunto a __________ quel giorno stesso e a lui,

in presenza della moglie TE 2, PC 1 affidava l'incarico, firmandogli all'uopo

una procura, di informarsi sul suo conto al nero. __________, rientrato in

Ticino contattava il capo dell'Ufficio legale dell'__________, avv. __________,

suo buon conoscente, dopodiché intorno al 7.3.2003 quest'ultimo lo informava

che il conto di PC 1 non presentava un saldo milionario, bensì un patrimonio di

circa fr. 370'000.- (trattandosi di titoli il saldo è soggetto a variazioni).

Quel giorno stesso __________ si recava a __________, al domicilio

di PC 1, nel frattempo rientrato da __________.

__________ informava la moglie di PC 1 di quanto venuto a sua

conoscenza, dopodiché entrambi decidevano di non dire nulla a PC 1 poiché quel

giorno egli s'era di nuovo aggravato ed era imminente un nuovo ricovero a __________

per essere rioperato.

Superato detto intervento, il 22.3.2003 PC 1 faceva ritorno in

Ticino. Venne informato degli illeciti ingenti prelevamenti operati da AC 1 sul

suo conto, col che chiedeva all'avv. __________ di patrocinarlo. Al fiscalista

signor __________ veniva affidato l'incarico di ricostruire a mano dei

documenti bancari, finalmente ottenuti verso la fine di marzo dalla banca, le

malversazioni e di quantificare il danno.

Per la mattina del 14.4.2003, venne organizzato presso gli Uffici

della __________ un incontro tra PC 1 e il suo legale e AC 1 e l'avv. __________.

Al riguardo nel citato verbale 14.4.2003, a p. 9, PC 1 ha

dichiarato:

"

… Nel corso dell’incontro di stamane alla presenza delle persone

sopra indicate AC 1:

- ha ammesso di

avere fatto prelievi sul mio conto “in nero” presso __________ per un ammontare

di oltre 3 mio di franchi. Tengo a precisare che ad AC 1 ho mostrato e

consegnata la ricostruzione prelevamenti / pagamenti di 3 mio e 150 mila franchi

circa fatta da __________ ed AC 1 ha ammesso prelievi di tale entità;

- ha ammesso che

dei prelievi da lui effettuati di oltre 3 mio di franchi non c’è più un soldo;

- ha ammesso di

avere fatto delle speculazioni con i miei soldi e che le stesse sono andate

male;

- ha riferito che

una parte dei soldi che ha sottratto a me, l’ha utilizzata per “problemi” alla

sua casa. Probabilmente intendendo sorpassi di costi;

- ha detto di

portarsi dentro da dieci anni questo peso e che un paio di giorni prima del 24

febbraio 2003 aveva “non per niente” caricato appositamente la pistola. Su

richiesta del mio avvocato che ha chiesto ad AC 1 se la pistola l’aveva

caricata per uccidere se stesso o per uccidermi, AC 1 ha detto che l’aveva

caricata ”ovviamente” per suicidarsi;

- ha detto che

avrebbe parlato con i suoi genitori e con suo fratello per fare poi una

proposta di risarcimento a me.

Una volta finito questo incontro unitamente al mio avvocato ho

deciso di venire in Procura Pubblica. …"

L'avv. __________ ha a sua volta prodotto alla PP la seguente

dichiarazione (cfr. all. all'AI 15, cl. A):

"

Il sottoscritto avv.dott. __________, in __________ , __________,

con la presente dichiara quanto segue:

Su mia richiesta è stata concordata una seduta tra i signori PC 1,

da me assistito e AC 1, assistito dall'avv. __________, presso gli uffici di AC

1.

c/o __________ SA in __________ oggi 14 aprile 2003 alle ore 09:00.

La seduta ha avuto puntuale svolgimento.

Ho spiegato i motivi della seduta, fatto presente il notevole importo

sottratto, chiesto l'immediato rientro.

AC 1 ha ammesso

- di avere fatto

i prelevamenti per sé dal 1993 in poi e per 10 anni

- di non aver più

nulla di quanto appropriatosi

- di avere

impiegato il danaro in speculazioni andate male e qualcosa per la sua casa di __________

- di "non

per nulla" aver caricato l'arma già qualche giorno prima dello sparo del

24.

febbraio 2003 per suicidarsi

- di voler fare

una proposta risarcitoria dopo aver parlato con i suoi genitori e suo

fratello."

Il giorno seguente, ovvero il 15.4.2003, PC 1 è stato di nuovo

sentito dal Ministero pubblico e in tale verbale ha dichiarato:

"

… è mia ferma convinzione che la sera del 24 febbraio 2003 a __________

AC 1 ha fatto di tutto per uccidermi in modo da evitare di dovermi consegnare

la tanto richiesta documentazione bancaria sui miei averi bancari, sulla mia

situazione bancaria. Fallito il tentativo lui si è prodigato con diversi

espedienti tra i quali l’invio sistematico di messaggi sul mio cellulare ai

quali io non ho risposto. Produco seduta stante trascrizione di detti messaggi

dai quali risulta che lui faceva di tutto per tenermi buono in relazione ad i

nostri rapporti patrimoniali. Preciso che si tratta di trascrizione fatte da

mia moglie. Non è stato possibile, per come è fatto il cellulare, procedere ad

una fotocopia. …"

AC 1 è stato, come già cennato, arrestato il giorno 16.4.2003. Si

era incontrato l'ultima volta con PC 1 il 27.2.2003, durante una breve visita

resagli all'ospedale.

Il 26.2.2003 è il giorno in cui PC 1 apparve in televisione

rilasciando un'intervista. Il 28.2.2003 anche AC 1 è apparso in televisione,

rilasciando la sua intervista. Entrambe le videocassette sono state visionate

in aula dalla Corte.

Nel seguito, nonostante ripetuti tentativi di AC 1 di mettersi in

contatto con PC 1, quest'ultimo non ha più voluto parlargli. Un tale eloquente

silenzio deve aver necessariamente preoccupato assai AC 1 che, dopo aver

consultato il proprio medico e lo psichiatra dr. __________, ha deciso il

10.3.2003

di ricoverarsi presso la Clinica di __________. Né ai citati medici,

né a quelli della Clinica ha evidentemente spiegato il vero motivo della sua

ansia, della sua continua agitazione nonché dei pensieri di morte, ovvero del

grande timore che aveva che PC 1 avesse scoperto o stesse per scoprire le sue

malversazioni.

A partire dal 7.4.2003, AC 1 ha ripreso il lavoro presso la __________

a metà tempo, trascorrendo la notte in clinica. Da un filmato che la Corte ha

visionato in aula, relativo ad una trasmissione televisiva di quello stesso

giorno, dedicata alle elezioni cantonali del 6.4.2003 (che hanno visto AC 1

brillantemente rieletto in Gran Consiglio) risulta che egli aveva, quantomeno

in pubblico, ritrovato il suo abituale stile e la sua sicurezza. Dormiva ancora

in clinica quando è stato ordinato il suo arresto, che ha avuto luogo

all'esterno degli uffici della __________ .

Tosto interrogato sugli indebiti prelievi operati sull'arco di

dieci anni a debito del conto di PC 1, AC 1 ha mantenuto al riguardo un

atteggiamento menzognero, allegando, in buona sostanza, di aver tramite terzi

investito e perso parti dei fondi affidatigli.

A pagina 3 del verbale del 16.4.2003, ha in particolare

contestato:

"

… di avere sottratto in modo indebito 3 milioni di franchi. Dico

questo perché io facevo delle speculazioni su mercati a termine. Io ho

prelevato fondi dal conto di PC 1 per fare delle speculazioni in una banca

estera. A volte le cose andavano bene, altre volte andavano male. Se guadagnavo

io ridepositavo sul conto il provento, in parte.

Io voglio precisare che contesto di essermi appropriato

indebitamente di 3 milioni di franchi, è possibile che io abbia fatto dei

prelevamenti per un totale di 3 milioni di franchi, ma da questa somma bisogna

dedurre quanto io ho riversato sul conto.

Questo per dire che a fronte di, forse, prelievi per 3 milioni di

franchi, avendo io fatto anche versamenti sul conto relativi ai guadagni di

dette operazioni speculative, in realtà l’effettiva sottrazione indebita non è

a mio giudizio di 3 milioni di franchi.

ADR Che le

speculazioni su mercati a termine sono operazioni con derivati, forex, che sono

altamente rischiose. …"

A p. 7 ha avuto l'ardire di inventarsi la seguente articolata

bubbola:

"

… io questi soldi (n.d.r. prelevati dal conto di PC 1) li

consegnavo cash brevi manu in contanti a una persona che opera in Italia su

derivati (SIM).

Il magistrato mi chiede chi è questa persona e come si chiama.

AC 1: io mi avvalgo della mia facoltà di non rispondere quo

al nominativo di questa persona. Voglio aggiungere che mi avvalgo della facoltà

di non rispondere quo al nominativo di questa persona per motivi di discrezione

nei suoi confronti. Aggiungo che io questi soldi li consegnavo in contanti nel

Luganese e che poi questa persona li esportava o li faceva oggetto di

compensazione internazionale.

Il magistrato rileva che io sopra ho detto che prelevavo dei soldi

dal conto di PC 1 per fare delle speculazioni in una banca estera. Quale era la

banca?

AC 1: devo qui precisare che sopra quando io ho parlato di

banca estera intendevo una banca estera operante in Svizzera (__________ ) e

quindi con degli uffici in Svizzera (__________ ). In sostanza una società

figlia di una banca italiana qui costituita come società anonima di diritto

svizzero. Sul nome della banca mi avvalgo per il momento della facoltà di non

rispondere.

ADR che io a questa persona a cui consegnavo in contanti i soldi

che prelevavo dal conto __________ di PC 1 non ho mai chiesto nessuna ricevuta.

Io mi fidavo di questa persona.

Aggiungo che io non ho mai neppure visto un qualsiasi documento

che attestasse il seguito dell’operazione, e quindi l’effettivo investimento

presso la SIM italiana e il risultato dell’operazione con eventuale utile o

perdita.

ADR che io consegnavo questi soldi a questa persona di mia fiducia

affinché li investisse tramite questa SIM, società per me di estrema serietà.

Se c’era un utile la mia intenzione era quella di riversarla sul conto di PC 1

per il 90% e di tenermene il 10%. Così entrambi avremmo avuto un utile.

ADR che io consegnavo i soldi che prelevavo dal conto di PC 1 a

questa persona di mia fiducia, senza dire a questa persona che erano soldi di

terzi. Io per questa terza persona disponevo al momento della consegna a lui di

soldi miei, e agivo per me stesso. A questa terza persona io “giustificavo” la

consegna a contanti dicendogli che volevo occultare questo tipo di investimento

a mia moglie.

Il magistrato mi chiede come mai ho scelto questa modalità

assolutamente atipica, io persona cognita di banche per la mia esperienza

professionale, e cioè di prelevare in contanti per consegnare a terze persone

che portassero in banca estera (a __________ ) dei fondi destinati a

investimenti in Italia, in buona sostanza per quale ragione non ha scelto di

bonificare direttamente alla banca estera in Svizzera?

AC 1: io non volevo fare apparire a PC 1 che su questi

investimenti io percepivo delle retrocessioni. Se avessi agito banca a banca

allora l’intero provento dell’operazione sarebbe stato accreditato in conto

senza che io potessi trattenere il mio 10%.

Aggiungo anche che inoltre questo sistema di consegna a contanti a

questa persona di mia fiducia era da lui gradito perché gli permetteva di

procedere con le compensazioni suddette.

ADR che io della SIM non ho alcun documento. …"

Anche davanti al Giar ha perseverato nella menzogna dichiarando

che (cfr. AI 25):

"

In sostanza ammetto di aver commesso degli illeciti nei confronti

di PC 1 e più precisamente a danno dei suoi averi affidatimi in gestione.

Ribadisco comunque che gran parte delle somme da me prelevate dal

conto di PC 1 (possibile che si tratti di ca 3 mio FRS) sono state investite e

perse su altra relazione come ho già detto alla PP.

In merito agli utili di questa gestione extra-conti di PC 1,

ribadisco che quando ce n'erano una parte la trattenevo ed un'altra la

riversavo sul conto di PC 1, questo fino alla fine del 1997 perché in seguito

utili non ce ne sono praticamente stati più.

… omissis …

ADR al momento

mantengo la mia decisione di non comunicare il nome della persona a cui

consegnavo il denaro per "accreditarlo" su di un fondo della SIM (che

si chiama Prowinn, Milano) né il nome della banca, o meglio succursale qui a __________

dove mi è stato detto le somme venivano gestite. Intendo prima parlare con il

mio legale. …"

Incarcerato al PCT il 17.4.2003, AC 1 ha fatto lo sciopero della

fame fino al 22.4.2003 (cfr. AI 64). Dopo aver avuto un colloquio libero col

suo legale, ha ammesso, prima davanti alla PS e poi davanti al Magistrato, che

gli investimenti presso la società SIM erano una bugia così come inventata era

da lui stata la persona dell'intermediario a cui avrebbe consegnato i soldi di PC

1.

Ha dato atto che in realtà aveva usato i fondi sottratti a PC 1

per scopi propri, in particolare per pagare gli artigiani che gli avevano

costruito la casa. Nei precedenti verbali avrebbe - a suo dire - mentito per il

timore di coinvolgere la propria moglie nell'inchiesta.

Della portata e della sistematicità dell'appropriazione indebita

consumata da AC 1 in danno di PC 1, nonché dell'utilizzo del danaro, si è già

partitamente sentito nei considerandi che precedono.

Anche dopo l'arresto, AC 1 ha continuato ad affermare che il

ferimento di PC 1 è ed era unicamente riconducibile ad un incidente e non ad un

atto volontario.

Per quanto attiene alle lesioni subite da PC 1 devesi qui

ricordare che egli -come già cennato- rimase degente all'OC dal 25 al

28.2

, dopodiché fu trasferito all'Ospedale Cantonale di __________.

Ivi è stato operato sia per quanto riguarda il danno all'orecchio

destro che all'occhio sinistro.

È stato dimesso il 5.3.2003, sennonché il 9.3.2003 si è reso

necessario un nuovo ricovero che è durato fino al 22.3.2003. È stato dopo il

rientro al domicilio che PC 1è stato informato degli indebiti prelievi

di AC 1 dal suo conto.

Il terzo ricovero di PC 1 all'Ospedale Cantonale di __________ è

avvenuto il 23.4.2003 ed in tale occasione è di nuovo stato operato a causa del

distacco della retina. È stato dimesso il 28.4.2003 e dopo di allora ha dovuto

sottoporsi a numerose visite di controllo. Nonostante le operazioni e le

terapie, PC 1, per finire, ha perso l'udito all'orecchio destro e ha perso la

vista all'occhio sinistro, danni questi irreversibili. Ha lamentato e lamenta

disturbi anche all'orecchio sinistro e soprattutto all'equilibrio, tali da non

più consentirgli di praticare il suo sport preferito che era quello di andare

in bicicletta.

Anche il suo stato psichico dopo il ferimento è assai compromesso.

Ferito nel profondo dal "tradimento" di AC 1, PC 1 è caduto in

depressione e, nonostante si faccia seguire anche da uno psicologo, egli

-minato nel fisico e nel morale- non ha più ritrovato la forza di continuare

nella sua attività e, dopo il fatto del 24.2.2003, ha chiuso l'impresa.

Per i dettagli relativi ai vari ricoveri a __________ e a __________,

si rinvia ai certificati medici raccolti nel classeur D e nella cartella

clinica dell'OCL. Delle sofferenze psichiche riferiscono sia il certificato

medico del dottor __________(in AI 580), sia il di lui verbale del

29.10

, sia il certificato dello psicologo __________(AI 488), sia

il di lui verbale del 29.10.2003, così come il verbale reso dal medico curante

dr. __________(del 20.5.2003.

18.

Nei considerandi che

precedono già s'è detto che la tragica morte, avvenuta nel 2002, del fratello

ha gettato la famiglia __________ in uno stato di profonda costernazione.

Aldilà degli inevitabili problemi umani (i figli non volevano far

sapere all'anziana madre come il fratello era deceduto), ne vennero ben presto

a PC 1, incaricato di occuparsi della successione del defunto, gravi difficoltà

anche sul piano legale e pratico.

Il defunto aveva, in sua vita, guadagnato parecchio lavorando in

America. Nell'espletamento delle pratiche successoriali PC 1 s'era scontrato

con molte difficoltà e complicanze, già solo per accedere ai conti del

fratello.

Tale esperienza aveva suscitato inquietudine in PC 1 anche per

rapporto ai propri averi. Sentiva in particolare l'esigenza che sua figlia, nel

frattempo diventata maggiorenne, diventasse la beneficiaria del conto, che in

un qualche modo ne fosse coinvolta. Non voleva in buona sostanza che, in caso

di sua morte, sua figlia avesse a tribolare quanto lui aveva e stava tribolando

nel contesto della successione del fratello.

Inoltre, a PC 1 si era presentata l'occasione di far luogo ad una

promozione immobiliare, ma per farlo aveva bisogno di disporre di liquido

oppure di garanzie. Già in passato aveva avuto l'intenzione di comprare un

appartamento ad __________(e aveva pensato di adoperare i fondi

"neri", ma AC 1 l'aveva dissuaso, narrandogli, a mo' di esempio, i

guai in cui era incorso un cittadino austriaco che, avendo investito soldi al

nero all'estero, era stato scoperto dopo l'entrata dell'Austria nella UE. Sta

di fatto che PC 1 in quel periodo, tra fine 2002 e inizio 2003, sentiva forte

l'esigenza di parlare con AC 1 sia a proposito della questione della figlia,

sia al fine di trovare le modalità per un utilizzo, quantomeno parziale o come

garanzia, dei soldi che AC 1 gli gestiva. Inoltre, dopo il 28.2.2002, più non

aveva avuto da AC 1 alcun aggiornamento circa l'ammontare del capitale e

dell'incremento (la tabella Excel si ferma, per l'appunto, al 28.2.2002)

conseguito al 31.12.2002.

Un primo auspicato incontro con AC 1 ebbe luogo il giorno

28.1.2003

al Ristorante __________ .

Così ha narrato PC 1, nel verbale del 14.4.2003 alla PP

(sostanzialmente confermato al dibattimento), i contenuti di quel colloquio:

"

… io da circa un anno chiedevo ad AC 1 informazioni un po’ più precise

sui miei soldi. Ricordo di avere detto ad AC 1 dopo l’ultimo bigliettino

dattiloscritto con la situazione riassuntiva fino al 28 febbraio 2002 ed a

partire dal dicembre 1998, che volevo essere informato più dettagliatamente sui

miei averi. Voglio precisare che con la morte di mio fratello nell’aprile 2002

mi sono trovato confrontato con una situazione nuova, ovvero tutte le

complicanze legate alla successione. Fu per questa ragione che ritenni doveroso

di chiedere ad AC 1 di essere informato in modo preciso sul mio conto __________.

Io avevo in particolare necessità di ricevere un finanziamento per la mia

attività imprenditoriale. Ricordo che io lo dissi ad AC 1 e che lui insisteva

nel volermi convincere a non far capo a quei soldi nemmeno come garanzia

siccome erano soldi in nero. Ricordo che di questa necessità del finanziamento

parlai a AC 1 la prima volta nel 2003 quando ci siamo incontrati a pranzo al

Ristorante __________ . Ricordo che in tale incontro chiesi specificatamente a AC

1.

informazioni dettagliate sullo stato del mio conto e sull’entità dell’importo

che la banca mi poteva mettere a disposizione ed entro che lasso di tempo.

Ricordo perfettamente che AC 1 mi disse che Fr. 300'000.00 circa concernenti

obbligazioni di prossima scadenza potevano essere liberati ma comunque lui

insisteva affinché io non utilizzassi tali somme essendo nere. Sempre al pranzo

al Ristorante __________ abbiamo accennato alla definizione di una

strategia affinché i miei soldi neri arrivassero a mia figlia nel caso di mia

morte. Lui sentito anche questo mio secondo intendimento mi disse che ne

avremmo riparlato. Ricordo che al Ristorante __________ lui mi disse in

dialetto “ta fò vide tütt” (intendendo quello che c’era in banca) e così ci

siamo lasciati.

Ci siamo lasciati con l’impegno di riincontrarci per discutere i

dettagli della mia situazione bancaria. In un primo momento lui mi aveva

fissato un nuovo appuntamento per il giorno di San Valentino quindi il 14

febbraio 2003. Per me la data andava bene, importante per me era che ci

incontrassimo, poiché io volevo essere messo al corrente del mio denaro. AC 1

ha rinviato l’appuntamento, ricordo che mi ha chiamato alle 7 di sera circa

chiedendomi di rinviarlo di una settimana. Mi disse che si era accorto solo in

quel momento che era San Valentino e che non voleva avere discussioni con la

moglie. Ricordo che AC 1 mi ha telefonato o sul mio fisso (091/858.32.38) o sul

mio cellulare (079/620.40.45) disdicendo l’appuntamento e fissandolo per il

venerdì 21 febbraio 2003. …"

AC 1, davanti al Giar, durante l'udienza del 16.4.2003 (che ha

portato alla conferma del suo arresto per i reati di ripetuta appropriazione

indebita, aggravata sub semplice, amministrazione infedele, mancato assassinio,

sub mancato omicidio intenzionale), in un'epoca in cui ancora negava di aver

convertito a proprio indebito profitto oltre 3 milioni di franchi di proprietà

di PC 1, sostenendo di averli sì prelevati ma per consegnarli ad un tale, che

non intendeva nominare, perché li investisse presso altra banca e che glieli

aveva persi, aveva dichiarato (su questo specifico fatto confermando quindi

quanto detto da PC 1):

"

… È comunque vero che l'incontro di quella sera (n.d.r. del 24.2.2003) fra me e PC 1 aveva

anche lo scopo di fornirgli il rendiconto della sua relazione a __________.

È pure vero che avevo dovuto rinviare un paio di volte quell'incontro…"

Il fatto è stato ribadito da AC 1 anche nel verbale reso alla PP

il 28.5.2003, a p. 7, nel quale si legge:

"

… omissis …

Andando verso __________ abbiamo parlato del più e del meno a

ruota liberra. Mi ricordo anche che siccome non era tardi avevo chiesto ad PC 1

se voleva venire a casa mia prima o dopo cena. PC 1 mi ha risposto che andavamo

dopo cena a casa mia a __________. Una delle ragioni per le quali PC 1 doveva

venire a casa mia era che lui doveva mostrarmi lo smontaggio della Parabellum.

L'altro motivo era la sua posizione bancaria. Con ciò intendo che io dovevo

rendere edotto PC 1 dello stato patrimoniale del suo conto __________ sul quale

ho malversato.

… omissis …

Nel corso dell’ultimo anno PC 1 ed io ci siamo visti molto poco,

questo prevalentemente a causa mia in quanto non sopportavo più la situazione

per me diventata in coscienza insostenibile che mi ha visto praticamente in

questo ultimo anno in stati emotivi alterati. La situazione insostenibile

evidentemente era il fatto che io ho sottratto ad PC 1 i suoi soldi del conto __________

che gestivo per lui.

In questo anno mi ero prodigato a farlo partecipare ad un fine

settimana prolungato a Varsavia con un gruppo di imprenditori edili del

Sopraceneri questo per distoglierlo dalla profonda ferita che gli ha lasciato

la morte di suo fratello. Poi ci siamo visti ad inizio 2003 al Ristorante __________

di per la questione del fratello, occasione in cui decidevamo pure di

incontrarci nel mese successivo. Questo (cioè l’incontro per il mese

successivo) era per fare un punto della situazione sul suo conto __________ che

io gestivo. …"

Vi è pure sostanziale convergenza tra il dire di PC 1 e quello di AC

1.

sul fatto che durante l'incontro del lunedì 24.2.2003, quando si recarono a

cena a __________, tra gli argomenti di cui parlarono vi fu in particolare

quello di trovare un modo per far sì che la figlia di PC 1 diventasse la

beneficiaria dei fondi (che PC 1 credeva) depositati sul conto .

Infatti nel testé evocato verbale del 28.5.2003 reso alla PP, a p.

8, AC 1 ha dichiarato:

"

… In buona sostanza ho già detto i temi di discussione nel mio

verbale del 25 febbraio 2003 di quella cena. In questa sede evidentemente

aggiungo che abbiamo parlato del conto __________ che io gli gestivo.

Io su richiesta di PC 1 a cena sono stato interpellato sulle

alternative per garantire la successione del beneficiario economico del conto __________

(__________-__________) intestato a PC 1 e sul quale ho fatto le note

sottrazioni indebite. …",

dopodiché, alle p. 9 e ss., ha chiarito che:

"

… Sulle alternative in caso di morte di PC 1 come predetto ne

abbiamo parlato, effettivamente su richiesta di PC 1 con l’ausilio di un foglio

gli ho spiegato con degli schemi ad esempio il Trust, le fondazioni, le

panamensi. E le varie possibilità similari. Ho cercato di spiegare a PC 1 con

un supporto cartaceo.

ADR

che io quel foglio l’ho buttato via nel camino dell’__________. Voglio

precisare che questo foglio non è da confondere con le tabelle Excel indicanti

il patrimonio (fittizio) che io ho consegnato al signor PC 1 negli anni

precedenti.

Può darsi che intanto che io ho spiegato ad PC 1 queste varie

possibilità io gli abbia indicato che questo tipo di società sono strutture che

vale la pena di costituire con dei patrimoni al di sopra dei 5 mio. …

… omissis …

Come detto i temi di discussione erano parecchi, l’aspetto del

conto bancario è stato toccato quale ultimo tema in quanto rammento che il

foglio esplicativo da me usato era stato fatto quando già non vi erano più i

piatti di portata sul tavolo. Quindi deduco che eravamo già al caffè.

ADR

che, non ho consegnato il foglio esplicativo a PC 1 siccome non me lo ha

richiesto. Il suo scopo era quello di capire l’essenza di queste strutture

nelle loro componenti di rischio di vantaggi e soprattutto di costo. …

… omissis…

E’ stata una cena abbastanza lunga, in considerazione del fatto

che siamo arrivati presto presso l'__________ (ristorante), dove ci

siamo rimasti per circa 4 ore. Penso di avere anche mangiato tra le altre

pietanze del formaggio piccante come digestivo dopo la cena.

Il conto lo ha pagato PC 1.

Saremo partiti dal ristorante intorno alle ore 23.00. A piedi

abbiamo raggiunto la macchina di PC 1 sulla quale ci siamo avviati verso __________.

Lui ha preso l’autostrada fino a __________ . Da __________ siamo

ritornati a __________ per salire __________.

ADR

che, io da __________ quando devo andare a __________ prendo la strada cantonale.

Posso dire che la sera del 24 febbraio 2003 credo d’istinto PC 1

ha preso l’autostrada. Mi sembra anche di aver fatto l’osservazione che

potevamo passare dalla cantonale, anche se di per se cambiava poco. Visto che

sulla strada da __________ a __________ via ci sono dei lavori e quindi non

cambiava tanto nel senso che non guadagnavamo tanto tempo. Non ho detto a PC 1

che strada dovesse percorrere.

A domanda dell’avv. __________.

Il signor PC 1 aveva fretta?

Risposta:

Il signor PC 1 aveva fretta, non volendo fare troppo tardi per la

sua attività professionale che lo obbliga ad essere in magazzino di buon ora e

soprattutto per la moglie che lo attendeva a casa.

Saremo arrivati a __________ verso le ore 23.15. Questo dato è

indicativo. Intorno alle 23.00 siamo partiti dal ristorante. Quantifico in

quindici minuti il percorso da __________ a __________ che può anche essere di

20.

min. Ritengo corretto stimare di essere arrivato a __________ al più tardi

alle 23.20.

A domanda del Magistrato:

Concorda con me signor AC 1 che PC 1 voleva sapere lo stato del

suo conto, lei stesso signor AC 1 ha dichiarato che all’inizio di ogni anno lo

informava in tal senso. Come lei ha appena terminato di dire PC 1 aveva fretta,

lei signor AC 1 ha detto che lo scopo della serata era anche quello di

informarlo sullo stato del conto __________. Come mai non lo ha informato a

cena?

Rispondo:

Concordo con il magistrato su quanto indicato in premessa della

domanda, sulla domanda stessa rispondo che dal momento che comunque doveva

portarmi al domicilio e comunque mi avrebbe mostrato lo smontaggio della

Parabellum evidentemente ho tenuto il tutto (i documenti bancari) a __________

senza portarmeli a spasso tutto il giorno.

A domanda del magistrato:

Corrisponde che in passato lei informava PC 1 dello stato del

conto __________ a cena o durante i pranzi?

Risposta:

Questo effettivamente corrisponde.

Voglio aggiungere che dal momento che io ero appiedato e quindi

avevo una borsa e giravo in treno non era indicato portarmi in giro l’estratto

patrimoniale (quello dell’ultimo mese ovvero gennaio 2003) e la mia

ricostruzione schematica (tabella Excel). Voglio pure aggiungere che dal

momento che sapevo che PC 1 doveva riportarmi a casa avevo deciso che gli avrei

mostrato e spiegato ed esposto la sua situazione patrimoniale/bancaria a casa

mia a __________. Preciso che lui sapeva e così eravamo d’accordo (io ho

chiesto il 21 febbraio 2003 ad PC 1 se mi riportava a casa dopo la nostra cena)

che mi avrebbe riaccompagnato in macchina fino a casa a __________. Pertanto

sapendo che PC 1 mi avrebbe portato a __________ gli avrei parlato del suo

conto lì, e meglio lo avrei informato sullo stato del suo conto. …"

In aula AC 1 ha sostenuto che, nello studio di __________, egli

teneva separati i documenti __________ autentici (asseritamente riposti in una

ventiquattrore che non era quella con la quale era andato alla seduta del Gran

Consiglio) dalla sua tabella Excel che invece stava nella "pigna" di

documenti che teneva sulla sua scrivania.

Del pari, al dibattimento, ha ribadito (ma ne aveva già accennato

in occasione della ricostruzione del 29.4.2003) che la sua reale intenzione,

una volta giunti a __________, non era di certo quella di mostrare a PC 1 la

documentazione bancaria originale. Non essendo egli in grado di presentare una

congrua "dote", era invero escluso che egli quella sera potesse

mostrare a PC 1 la reale consistenza del conto (la qualcosa sarebbe equivalsa a

una confessione che AC 1 in nessun caso voleva quella sera fare).

A suo dire, quella sera, a PC 1, AC 1 avrebbe avuto l'intenzione

di mostrare solo la falsa tabella Excel che -è sempre AC 1 che lo sostiene- nei

giorni precedenti aveva provveduto a correggere a mano, biffando i valori

esposti al 28.2.2002, e sostituendoli a penna con quelli al 31.12.2002. In

pratica AC 1, nell'imminenza dell'incontro con PC 1, avrebbe provveduto a ricalcolare

il saldo (pari a circa fr. 4,7 milioni) applicandogli il tasso di crescita del

2,5% delle obbligazioni della Confederazione.

Posto che questa sia stata la reale (ma a PC 1 sottaciuta) volontà

che animava AC 1 quella sera, è altrettanto vero che AC 1 a PC 1 lasciò

intendere che invece a __________ gli avrebbe mostrato "tutto"

("ta fo vidé tütt"), intendendo con ciò l'autentica documentazione

bancaria. Anche se in aula l'ha negato (arrivando perfino a dire che "PC 1

mente quando dice che voleva vedere i fogli della banca"), è nondimeno

certo che PC 1 davvero quella sera, recandosi a __________, voleva e credeva di

prendere visione della documentazione bancaria. Così PC 1 ha dichiarato e così

deve essere logicamente dedotto dalle dichiarazioni fatte da AC 1 (in aula ma

già anche in precedenza, in occasione della ricostruzione del 29.4.2003). In

detta sede, AC 1 infatti già aveva dichiarato (cfr. la videocassetta AI 89,

visionata in aula dalla Corte, della quale viene qui trascritto il seguente

stralcio):

"

… omissis …

PP

Mi dica una cosa, lei dove aveva i documenti che avrebbe dovuto

mostrare al sig. PC 1?

AC 1

allora, di per sé i documenti io li avrei avuto qua (indica la

pila di fogli sulla destra della scrivania) però quella sera lì io gli avrei

dato un'ennesima scusa dicendo che erroneamente ho gettato i documenti che

dovevo dargli.

PP

ecco, ma di per sé lei li aveva fisicamente lì? dove ha mostrato

adesso?

AC 1

fisicamente erano nella borsa…

PP

erano nella borsa…

AC 1

lo stato patrimoniale era nella borsa

PP

scusi, era nella borsa che lei ha portato da dove? che era già lì?

AC 1

la borsa che io avevo già qui (indica il divano in pelle nera) che

è una borsa dove io ho dentro diverse cose che aggiorno man mano delle esigenze

o le cose politiche o altro

PP

la borsa che già si trovava qui?

AC 1

sì esatto

PP

quando voi siete arrivati?

AC 1

esatto, cioè non era la borsa del Gran Consiglio che io mi portavo

appresso

PP

ok

… omissis …"

Ciò significa, a non averne dubbio, per bocca stessa di AC 1 che,

quella sera, secondo gli accordi intercorsi tra lui e PC 1 (ta fo vidé tütt!)

nella casa di __________ c'erano davvero "documenti che doveva dargli"

(a PC 1 ovviamente) o che perlomeno aveva falsamente promesso di

"dargli", giacché mai -invece- ha avuto la benché minima volontà di

"darglieli" davvero, prova ne è che, a suo dire, già aveva pronta una

scusa per non farlo (quella di avere per errore gettato via la documentazione).

I fatti dimostrano che poi AC 1 non dovette ricorrere alla

suddetta scusa. Intervenne il ferimento di PC 1 e di documentazione bancaria

non si parlò più.

Resta inoppugnabile il fatto che PC 1 ha detto il vero quando ha

deposto che l'incontro di quella sera era destinato a vedere i documenti

bancari per far chiarezza per il futuro del conto "nero" e

soprattutto che egli pressava per un cambiamento del conto che includesse la

figlia come beneficiaria.

Ciò AC 1 lo sapeva, l'aveva ben capito e, sapendo altresì che il

conto egli l'aveva quasi prosciugato, la cosa non poteva non essere fonte di

grave preoccupazione.

In aula, AC 1 ha replicato che PC 1, solo che l'avesse voluto,

sarebbe potuto andare lui stesso all'__________ e ottenere tutta la

documentazione che voleva. Ciò è evidentemente esatto stante che PC 1 era ed è

il titolare del conto; sennonché ciò che AC 1 sa (e omette di dire) è che PC 1,

ancorché titolare prima dei conti Pippo e Laufenburg e poi del conto ,

in banca a chiedere informazioni, anche solo per curiosità, a farsi dare il

saldo, in quindici anni non c'è andato mai, tant'è che AC 1 ha potuto,

indisturbato e sicuro di sé, andare avanti per ben 126 volte e sull'arco di 10

anni a derubarlo.

Quel che è certo è che, per quel conto, l'unico interlocutore di PC

1.

era il suo "fedele" e "fidato" amico AC 1 e nessun altro,

tant'è che nonostante i due rinvii degli appuntamenti del 14 e del 21.2.2003, PC

1.

pazientemente aspettò la sera del 24.2.2003 e si prestò a fargli da autista

da __________ fino a __________, pur di potergli parlare di ciò che gli

premeva e per avere da lui le indicazioni sul da farsi. Ma subito, quella sera,

e non alle proverbiali "calende greche", non "chissà dove e

chissà quando", quando a AC 1 fosse piaciuto (meglio sarebbe dire riuscito

di) mettere insieme quella "dote" che, per quel che è dato di

constatare (dopo la donazione della casa alla moglie e la cessione dei

monolocali alla costituenda Certafides) si stava sempre più assottigliando e

allontanando!

19.

Tornando al ferimento

di PC 1 del 24.2.2003, si ha che nel rapporto 28.10.2003 della Polizia

scientifica (cfr. AI 608 p. 1) si legge quanto segue:

"

Il 25.02.2003 verso le ore 0015 dalla Centrale Operativa di

veniva richiesto il nostro intervento a __________, in Via, presso l'abitazione

di __________, poiché un uomo era stato ferito alla testa con un'arma da fuoco.

Sul posto per i primi accertamenti di nostra competenza

intervenivano l'isp. __________ e l'isp. __________.

Ad attenderci presso la villa __________ vi erano i colleghi della

Gendarmeria sgt. __________, app. __________, gend. __________, sgt. __________,

app. __________ con l'ufficiale di picchetto __________, unitamente a AC 1 e la

moglie __________.

La vittima PC 1 era già stata elitrasportata presso l'Ospedale __________

di __________ .

Nel frattempo, giungevano pure i colleghi della PG isp. __________

ed isp. __________."

Circa la situazione constatata dagli ispettori __________ e __________

al loro arrivo, il rapporto a p. 3 riferisce che:

"

… Facciamo subito rilevare che, successivamente al ferimento

dello PC 1, prima del nostro sopralluogo, sono entrate nello studio, per varie

ragioni, diverse persone, tra cui il personale sanitario e colleghi.

Entrando nello studio e già in parte nel corridoio all'altezza del

bagno, si poteva notare sul pavimento diverse orme di passi insanguinate. Una

consistente pozza di sangue era ben visibile nei pressi della sedia in legno

color arancione. Nella stessa zona si rilevavano degli schizzi e macchie di

sangue presenti sul tendaggio.

Davanti alla scrivania centrale sul suolo erano sparpagliati

carte, vari biglietti da visita ed altri oggetti che poggiavano originariamente

sulla scrivania. Questi sono caduti quando AC 1, dopo aver sparato a PC 1,

prendeva il telefono dalla scrivania per allarmare i soccorsi.

Poco oltre la sedia in legno, sempre sul pavimento si notavano

varie chiazze di sangue (gocciolamenti) che andavano verso la scrivania di

fondo che poggia contro la parete divisoria con il locale piscina.

Sulla scrivania citata nei pressi dell'apparecchio fax si notava

della polvere di cemento e di gesso. In effetti, poco sopra si poteva notare un

quadretto forato con il relativo vetro infranto.

AC 1 che al momento dei primi accertamenti era insieme a noi e ci

forniva delle spiegazioni dell'accaduto, ci indicava il punto in cui egli aveva

depositato l'arma SIG P 210 calibro 9mm dalla quale sarebbe partito il colpo.

Questa poggiava, scarica, con il magazzino disinserito su di un ripiano della libreria,

dietro alla scrivania centrale (quest'arma sarà trattata più approfonditamente

in altri punti successivi del presente rapporto).

AC 1 ci indicava anche le varie armi presenti nella cassaforte e

nel resto dello studio. La cassaforte era situata nell'armadio a muro a fianco

della scrivania, nella quale erano riposte d'abitudine alcune armi con la

relativa munizione (per la lista completa delle armi sequestrate e della

munizione rinvenuta, facciamo riferimento al punto 3, ma anche alla lista dei

prelievi e reperti ed alla documentazione fotografica).

In particolare nella cassaforte si trovava una mitragliatrice Spectre

9mm. Sulla scrivania centrale sopra al monitor del computer nella scatola

originale, una pistola SIG 228 cal. 9mm, scarica. Sul tavolo della scrivania,

una pistola Parabellum Waffen Fabrik cal. 7,65 mm scarica. Quest'arma era stata

mostrata in precedenza a PC 1, perché AC 1, a suo dire, non era in grado di

smontarla correttamente.

Sostanzialmente lo studio si presentava in ordine e non sono stati

rilevati elementi particolari riconducibili ad un'eventuale colluttazione

avvenuta tra persone in questo locale.

… omissis …

Subito dopo gli accertamenti abbiamo provveduto a fissare la

situazione originale con riprese fotografiche generali e di dettaglio (vedi

Documentazione fotografica).

… omissis …

Come già accennato, per una migliore visione dello stato dei

luoghi, è stato allestito un modello tridimensionale dal quale è stata estratta

una planimetria, allegata alla Documentazione fotografica. …"

Gli esami effettuati -sempre quella notte- sulla persona di AC 1,

portavano ai seguenti risultati (cfr. AI 608 p. 4):

"

… Nella stanza da letto matrimoniale al secondo piano, AC 1 ed in

particolare le sue mani ed i suoi vestiti sono stati attentamente esaminati e

fotografati per la ricerca di elementi utili, indizi e tracce riconducibili ai

fatti.

La camicia portata da AC 1 con le maniche rivoltate presentava

delle macchie di sangue all'altezza dell'addome. Anche sui pantaloni, nella

parte inferiore frontale erano presenti degli schizzi di sangue.

Sulla parte interna dell'avambraccio destro sono state notate

delle colate di sangue coagulato.

Egli non aveva in nessuna parte del corpo ferite aperte o

escoriazioni (sospette o meno).

Il sangue proviene quindi quasi con certezza dalla vittima PC 1.

La ripartizione dello stesso nel locale è compatibile con la dinamica

dell'avvenuto sparo ed il soccorso fornito poi alla vittima PC 1 che ne perdeva

abbondantemente.

I vestiti portati da AC 1 (camicia, pantaloni e calze) sono stati

prelevati ed esaminati presso i nostri servizi.

In seguito, sull'autore si eseguivano i prelievi per determinare

un'eventuale presenza di tracce di polvere da sparo su entrambi le mani. Per

quanto riguarda l'esito delle relative analisi si rinvia al punto 7

"Accertamenti tecnici eseguiti presso i nostri laboratori". …"

In detto punto 7., ovvero a p. 11 dell'AI 608, si legge:

"

… 7.2.1. Prelievi su AC 1

Pochi minuti dopo il nostro arrivo sui luoghi, sulle mani

dell'autore è stato eseguito il prelievo in una prima fase con i tamponi REM-Tabs

ed in una seconda fase con il metodo dei filtri imbevuti con acido tartarico,

per mettere in evidenza un'eventuale presenza di tracce di polvere da sparo. I

filtri sono stati poi trattati in laboratorio con nebulizzazione di rodizonato

di sodio.

L'esame del prelievo sulle mani con i filtri ha dato esito

negativo. Tale risultato è assai comune con un solo colpo sparato con questo

tipo di armi. Al momento dell'esplosione vengono rilasciati sulle mani del tiratore

pochissimi (se non nessuno) residui di polvere da sparo. La maggior parte dei

residui fuoriesce dalla bocca di fuoco. L'esame cromoforico dei filtri rimane

in ogni caso un test indicativo. Rimangono comunque a disposizione i prelievi REM-Tabs

che attraverso un'analisi al microscopio elettronico, forniscono un esito più

certo e più sensibile di quello ottenibile con il metodo dei filtri. In tutti i

casi AC 1 non ha mai negato di aver sparato con la SIG P 210 …"

Come già segnalato, il bossolo percosso ed il proiettile che ha

ferito PC 1 sono stati trovati quella notte stessa. Per quanto attiene il

bossolo, nel citato rapporto a p. 4, si legge:

"

… Sul pavimento, a poche decine di centimetri dallo zerbino della

porta che dallo studio conduce al locale piscina è stato prelevato un bossolo

percosso calibro 9mm Parabellum, con iscrizione sul fondello T92 (armeria Thun,

anno di fabbricazione 1992).

Sul bossolo era presente uno schizzo di sangue, ciò che sta a

dimostrare come questo era già al suolo, ovvero quando PC 1 ferito dalla

posizione dove è avvenuto lo sparo si è spostato sulla sedia in legno.

Questo bossolo è stato identificato formalmente come quello

percosso dall'arma SIG P 210 che AC 1 dichiarava di tenere in mano al momento

dello sparo (vedi documentazione fotografica).

Sul pavimento, vicino alla scrivania, è stato ritrovato il

proiettile, fortemente deformato, che dopo esser uscito dalla canna dell'arma

ha trapassato la testa del PC 1 da parte a parte (da destra verso sinistra).

Sulla stretta parete in faccia alle vetrate e perpendicolare alla

parete divisoria tra lo studio ed il locale piscina, s'individuava un quadretto

con il vetro rotto e con un foro ad un'altezza di 194 cm dal suolo. Quest'ultimo

è stato causato dal proiettile sparato dalla SIG P 210 che era precedentemente

fuoriuscito dallo zigomo sinistro del PC 1. Dietro il quadretto, in

corrispondenza del foro, si notava una scheggiatura assai estesa della parete

in cemento armato. Il proiettile dopo aver trapassato il quadretto è andato a cozzare

sul muro per terminare la sua corsa nel punto in cui è stato rinvenuto. Non è

stato possibile identificare formalmente il proiettile rinvenuto come essere

stato sparato dalla SIG P 210, poiché la sua forte deformazione subita a

seguito dell'impatto sul muro rende una comparazione impossibile. Comunque, per

peso, dimensioni e forma è assolutamente analogo a delle cartucce ancora

presenti nel magazzino della SIG P 210 presente sui luoghi. Tale proiettile è

pure compatibile con il bossolo rinvenuto sul pavimento dello studio.

Altri proiettili, bossoli percossi o impatti sui luoghi non sono

stati rilevati. …"

Esaminate le tracce di sangue lasciate da PC 1 sul pavimento e poi

sulla sedia rossa sulla quale è rimasto seduto in attesa dei soccorsi, gli ispettori

della Polizia scientifica sono pervenuti alla conclusione che, dopo lo sparo, PC

1.

-come egli stesso ha, sia nei verbali, sia in aula, dichiarato- è caduto

sulle ginocchia, in posizione accosciata o bocconi (e non è quindi rimasto in

posizione eretta come pretende AC 1). Al riguardo a p. 6 e ss. del rapporto, si

legge:

" Tracce

di sangue sul pavimento (punto dell'avvenuto ferimento)

Sul pavimento, nei pressi della scrivania che poggia sulla parete

di fondo dello studio (quella attigua al locale piscina) sono state notate

delle evidenti tracce si sangue. Queste tracce partono da oltre la sedia della

scrivania di fondo e vanno verso la sedia dove PC 1 é stato fatto sedere. La

loro estensione, ripartizione, forma e la mancanza di schizzi radiali estesi, lascia

presupporre che il sangue sia precipitato da un'altezza dal suolo assai

ravvicinata. Si esclude che la maggior parte di sangue sia fuoriuscito quando

lo PC 1 era in posizione eretta. La posizione più compatibile é quella

accosciato o addirittura a bocconi.

Tracce di sangue sul mobilio e altro

Sulle gambe della sedia dal Iato che dà verso il locale piscina

sono stati osservati diversi schizzi o proiezioni di sangue con orientamento

dal basso verso l'alto. Trattasi di schizzi secondari dovuti al gocciolamento

citato al punto 2.4.1. Parte del sangue che precipitava sul pavimento schizzava

tutto attorno. Sul resto della sedia (sedile, braccioli, schienale) non sono

stati riscontrati schizzi di sangue.

Sulla scrivania di fondo in contatto con la parete, sugli oggetti

che vi erano sopra e sulla relativa sedia in tessuto bianco, dopo un'attenta

osservazione, non sono stati notati schizzi di sangue. Questa costatazione sarà

utile per stabilire la compatibilità delle posizioni al momento dello sparo

nelle ricostruzioni effettuate con l'autore AC 1 ed in seguito la vittima PC 1

(vedi punti 5.1. e 5.2.).

Sulla parete, nei pressi del punto d'impatto con il quadretto é

stato messo in evidenza un unico schizzo di sangue (vedi documentazione

fotografica). Questo dovrebbe esser stato

proiettato al momento della fuoriuscita del proiettile dallo

zigomo destro di PC 1. Zona che comunque é considerata parte dura, con limitata

irrorazione sanguigna.

Sulle tende in faccia alla sedia in legno color arancione sono

stati notati diversi schizzi di il sangue. Tutti questi si trovano al massimo a

ca. 20-30 cm dal suolo e sono o delle proiezioni secondarie (schizzi dal

pavimento) dal basso verso l'alto o dovute ad un contatto diretto con mani o

vestiti insanguinati. Lo stesso discorso vale per le pantofole che AC 1 prima

dei fatti calzava

e che ha lasciato sotto le tende di fronte alla sedia in legno, nei pressi

dell'estesa pozza di sangue.

Ulteriori schizzi di sangue sono stati notati su di un televisore

che al momento delle nostre costatazioni si trovava sul divano in pelle nera.

Con certezza questo non è il punto in cui si

trovava al momento dello sparo, ma doveva essere in vicinanza al

luogo dove PC 1 é stato ferito. Da parte nostra non é stato possibile stabilire

la sua posizione poco prima dei fatti. A tal proposito, si rinvia alla versione

di AC 1 emersa durante la ricostruzione, che sostiene che il televisore era

posizionato sulla sedia in legno. Egli ha dovuto spostare tale televisore sul

divano per permettere a PC 1 di sedersi. Proiezioni di sangue sulla sedia sino

a quell'altezza non sono state trovate. È possibile che il televisore sia stato

appoggiato brevemente sul pavimento, mentre il sangue fuoriusciva dalla testa

di PC 1.

In altre zone dello studio (oltre a quelle citate) ed in altri

locali della villa, non sono state notate li altre tracce di sangue. Per gli

schizzi di sangue osservati su AC 1, si fa riferimento al punto 2.1.. … "

Per quanto riguarda PC 1, già evacuato all'Ospedale quando gli

ispettori della scientifica hanno iniziato il loro lavoro, nel rapporto essi

hanno potuto solo segnalare quanto segue:

"

… Presso l'Ospedale __________ di __________ , in data

25.02

, dove PC 1 veniva ricoverato non siamo intervenuti, in quanto la

vittima era in trattamento chirurgico e quindi le ferite erano già state

medicate e ripulite. I medici non hanno scattato fotografie delle ferite.

Neppure il personale sanitario intervenuto sui luoghi ha scattato delle

fotografie della ferita.

Il foro d'entrata del proiettile è stato individuato in

corrispondenza della congiunzione mascellare vicino all'orecchio destro, mentre

quello d'uscita dello zigomo sinistro. Il 19.04.2003 venivano fotografate le

ferite già cicatrizzate del PC 1 presso la sua abitazione (vedi Documentazione

fotografica). …"

Trattasi a non averne dubbio delle già citate fotografie nr. 144,

145.

e 146.

Nel rapporto a p. 7 gli ispettori riferiscono anche che gli

accertamenti eseguiti dal medico legale dottor PE 1 fanno stato di una

traiettoria anatomica del proiettile che ha trapassato il volto di PC 1

(entrata qualche centimetro davanti all'orecchio destro, uscita qualche

centimetro davanti all'orecchio sinistro) rettilinea.

In buona sostanza i tessuti e le ossa attraversati dal proiettile

non hanno generato una resistenza tale da creare una deviazione rispetto alla

traiettoria anatomica (cfr. anche AI 613 e deposizione del dottor __________ in

aula, durante la quale ha evocato la estrema pericolosità di colpi da arma da

fuoco nella regione della testa, spesso mortali o comunque gravemente

invalidanti, concludendo che a PC 1, ferito in zona assai prossima alle tempie,

"è andata molto bene").

Venendo alla traiettoria di tiro e alle posizioni di PC 1 e di AC

1.

al momento dello sparo, gli ispettori, nel loro rapporto a p. 8, hanno svolto

le seguenti considerazioni:

"

… Per ricostruire la posizione della vittima e dell'autore al

momento dello sparo, sulla scorta degli elementi oggettivi, sono stati

analizzati la traiettoria di tiro, il punto d'impatto del proiettile contro il

quadretto e la parete ed infine la distribuzione delle proiezioni di sangue.

Per quanto riguarda le analisi eseguite in relazione alla

traiettoria seguita dal proiettile dalla bocca di fuoco della pistola sino

all'impatto sul quadretto appeso al muro, si é partiti dal presupposto che

questa sia praticamente una linea retta. La resistenza opposta al proiettile

dai tessuti e dalle ossa della testa della vittima PC 1 può essere considerata

praticamente nulla o minima. La velocità del proiettile dopo essere uscito

dallo zigomo sinistro era ancora sufficiente per forare un quadretto ed

arrecare un danno evidente alla parete in cemento

armato (ricoperta da uno strato d'intonaco in gesso).

Studiando il punto d'impatto sul quadretto (foro), si conferma che

lo sparo é avvenuto in senso obliquo dal basso verso l'alto e quasi parallelo

alla parete divisoria tra lo studio ed il locale piscina.

Le macchie di sangue sul pavimento davanti alla scrivania di

fondo, ci danno la posizione relativa tenuta dalla vittima al momento dello

sparo ed anche dei suoi movimenti subito dopo il ferimento.

Sulla base dei nostri accertamenti, PC 1 doveva trovarsi tra

l'angolo destro della scrivania ed il Iato destro dello schienale della sedia

in tessuto bianco. Le tracce di sangue (gocciolamento) di fronte alla

scrivania, indicano come lo PC 1 mentre sanguinava si sia abbassato se non,

accasciato oltre il Iato sinistro della sedia, della scrivania stessa. In

seguito é retrocesso in direzione della sedia in legno arancione, dove si é poi

seduto in attesa dei soccorsi. Lì ha perso ulteriore sangue. …"

Ciò significa che la posizione che PC 1 ha asserito e asserisce di

aver avuto (soprattutto nella ricostruzione del 23.5.2003; per una percezione

più immediata di detta posizione si rinvia alle fotografie nr. 127, 128 e 129)

al momento dello sparo è del tutto compatibile con i surriportati accertamenti

tecnici. Ciò significa altresì che non risulta quindi essere corretta la

posizione che AC 1 assegnava a PC 1 nella ricostruzione del 29.4.2003, quando

-come mostrano le foto 71 e 72- lo posizionava dietro la sedia bianca.

D'altra parte, gli stessi periti di parte, nel loro rapporto (doc.

dib. 8 a p. 46) hanno ritenuto esatte e fondate le testé riportate conclusioni

della Polizia scientifica in ordine alla posizione di PC 1 al momento dello

sparo.

Si legge, infatti, nel citato rapporto:

"

… Tutti gli elementi raccolti consentono di stabilire che, molto

verosimilmente, PC 1 si trovava nella posizione ripresa nelle foto n° 127 e 130

e stava osservando il quadro con la locandina dello spettacolo "OBA-OBA"

quando fu colpito dal proiettile. …"

Per quanto riguarda la posizione di AC 1, dal rapporto della

Polizia scientifica (a p. 8 in fondo) emerge che essa non ha potuto essere

tecnicamente definita poiché è mancato agli inquirenti "l'elemento più

importante", ovvero l'aspetto della ferita del foro d'entrata. In mancanza

di tale elemento, sarebbe stato impossibile determinare la distanza dell'arma

dal viso di PC 1 e, quindi, la posizione di AC 1 rispetto a PC 1. Nondimeno,

secondo la Polizia scientifica, AC 1 al momento dello sparo, "doveva

situarsi a destra di PC 1, a poche decine di centimetri dalla sedia della

scrivania (lato destro) ed all'altezza della porta che conduce al locale

piscina".

Durante la ricostruzione del 29.4.2003, AC 1 si è di sua

iniziativa posizionato come mostra, in particolare, la fotografia nr. 75.

Egli ha - come già cennato - altresì posizionato la sua mano e la

pistola ad un'altezza che, misurata, si è rivelata essere a circa 150

centimetri dal pavimento e a una distanza (dal viso di PC 1) risultata essere

di circa 25 centimetri (è da tener presente che AC 1 è alto 176 cm e PC 1 è

alto 180 cm). Nel verbale del 23.6.2003 alla PP, a p. 8, AC 1 ha confermato il

suo posizionamento ("sicuramente eravamo spalla a spalla"),

ribadendo che la distanza di sparo era "all'incirca quella …. misurata

dagli inquirenti".

Al riguardo la Polizia scientifica ha osservato (cfr. AI 608

p. 9):

- che la

posizione dell'arma (così come indicata dallo stesso AC 1) è compatibile con la

traiettoria di tiro tecnicamente accertata;

- che invece la

posizione assunta da AC 1 durante la ricostruzione non è compatibile con le

macchie di sangue rilevate sul pavimento: a mente della Scientifica AC 1 in realtà

(e PC 1 con lui) al momento dello sparo, doveva trovarsi più a destra di come

indicano le foto nr. 71 e 72.

I periti di parte, dal canto loro, dipartendosi dai dati

desumibili dalla "riproduzione planimetrica" (all. 3 al rapporto AI

608) assumendo una distanza di sparo di 40 centimetri (e non solo di 25 cm come

misurato nella già richiamata foto 75, sulla base di un posizionamento fatto

dallo stesso AC 1 in sede di sua ricostruzione), applicando i criteri di

calcolo trigonometrici per la risoluzione dei triangoli rettangoli, sono

pervenuti ad una prima conclusione, ovvero che il valore da loro ricavato di

8°45 è "pressoché coincidente con l'angolo formato tra le due semirette

disegnate dalla Polizia scientifica sulla faccia di PC 1 ripresa nella foto 44".

Dopo di ciò -come già cennato- hanno concluso che la posizione di PC

1, al momento dello sparo, era verosimilmente quella già definita dallo stesso

(nelle foto 127 e 130) e ritenuta corretta dalla Scientifica.

Per quanto riguarda la posizione di AC 1, i periti di parte hanno

rilevato che sulla destra di PC 1 vi era più spazio di quanto asserito dalla

Polizia scientifica nella didascalia in calce alla foto 131.

La sera del 24.2.2003, parte della tenda che corre lungo la

vetrata era aperta (come dimostrano le foto 4, 11 e 25), col che sulla destra

tra PC 1 e il vetro vi erano almeno 115 cm e non solo 95 cm. AC 1 aveva quindi

sufficiente spazio per posizionarsi alla destra di PC 1 (e non alle sue spalle

come mostrano -erroneamente secondo i periti di parte- le fotografie evocate

nr. 127 e 130.

Il che ben può essere ammesso, tanto più se si considera, per

finire, che una nuova misurazione, effettuata dalla Polizia in corso di

dibattimento (cfr. doc. dib. 9), ha permesso di accertare che, con la tenda

aperta, la distanza tra lo zigomo destro di PC 1 e la vetrata è di 130

centimetri (il che non è molto ma consente pacificamente a due persone di

allinearsi).

D'altro canto PC 1 ha sempre sostenuto, sia in sede

predibattimentale (anche in occasione della ricostruzione del maggio 2003) sia

in aula, che egli udì AC 1 sopraggiungere da tergo, che lo percepì porsi sulla

sua destra, ma che in definitiva egli non lo vide.

Già da questo profilo è quindi da ritenere sbagliato (ed in ogni

caso non provato) il posizionamento, nelle foto 127 e 130, della controfigura

alle spalle di PC 1.

Tutto ciò porta a dire che effettivamente, al momento dello sparo AC

1.

si trovava spalla a spalla con PC 1, alla di lui destra (come AC 1 stesso ha

più volte affermato) e che la distanza di sparo può essere stata dell'ordine di

circa 25 centimetri (come da misurazione eseguita dalla Scientifica sulla base

di come AC 1 ha posizionato il braccio durante la ricostruzione).

A proposito di detta distanza di sparo di circa centimetri 25, il

perito di parte, prof. TE 6, ha, in aula (e nel suo rapporto di data

31.08

, allegato 42 al doc. dib. 23), dichiarato che, stante che sul viso

di PC 1 non si è prodotto - come conseguenza dello sparo - il fenomeno

cosiddetto del "tatuaggio", essa dovrebbe esser stata maggiore ovvero

di almeno 40 centimetri. A giudizio della Corte ciò non cambia sostanzialmente

le cose. Anche uno sparo da circa 40 centimetri è, secondo il linguaggio

corrente e comune, uno sparo che si può e si deve definire "da distanza ravvicinata".

Tutto ciò premesso, conviene qui ancora richiamare taluni

accertamenti fatti dall'ispettore TE 3 in merito al funzionamento della

SIG 210 con la quale è stato ferito PC 1 (cfr. AI 608, allegato 4 e doc. dib.

nr. 16).

La SIG 210 in questione è stata l'arma d'ordinanza dell'esercito

svizzero sino ad alcuni anni or sono.

La pistola in questione è stata "privatizzata" e

punzonata con una "P" sul lato sinistro del ponticello del grilletto.

Per i dati tecnici dell'arma si rinvia al citato rapporto dell'isp.

TE 3 a p. 2/4.

Sempre nel rapporto si legge che:

"

… trattasi di una pistola semiautomatica con funzionamento in

singola azione, ciò significa che non è possibile sparare con il cane

"disarmato". A tal proposito, con l'ausilio di un dinamometro

digitale , si è potuto stabilire che per "armare" il cane è

necessario esercitare una trazione di circa 2,8 kgf (27,44 N), mentre per

azionare il grilletto è necessaria una forza pari a circa 1,45 kgf (15,21 N).

Facciamo notare che questi pesi rientrano perfettamente nei parametri di

regolazione adottati dagli armaioli militari. Infatti, per regolamento, la

forza minima necessaria per azionare il grilletto di pistole di questo modello,

non deve essere inferiore a 1,360 kgf (13,32 N). …"

Nel rapporto si spiegano poi le condizioni che debbono esser

soddisfatte per far partire il colpo, che sono le seguenti:

"

1.

l'arma deve

essere carica, ovvero deve essere inserita nella camera delle cartucce una

cartuccia. Per effettuare questa operazione è necessario introdurre la

munizione nel caricatore, inserire il caricatore nel suo alloggiamento

all'interno dell'impugnatura dell'arma ed effettuare il movimento di carica

facendo scorrere il carrello otturatore della pistola.

2.

La leva di

sicurezza sul meccanismo di scatto (lettera "a" nella tabella dei

dati tecnici alla voce "sicurezze") deve trovarsi sulla posizione F.

3.

Il

caricatore dell'arma deve essere inserito nel suo alloggiamento all'interno

dell'impugnatura in modo da disattivare la sicurezza automatica che interviene

al momento dell'estrazione del caricatore (lettera "b" nella tabella

dei dati tecnici alla voce "sicurezze"). Grazie a questo dispositivo,

non è possibile provocare la partenza del colpo con il caricatore disinserito.

4.

Il carrello

otturatore dell'arma, dopo il movimento di carica descritto in precedenza, deve

avanzare completamente in posizione di chiusura. Se questo non avviene (le

cause più frequenti possono essere dello sporco sui binari del carrello

otturatore, del grasso vecchio che causa un certo spessore o un inserimento

difettoso della cartuccia nella camera delle cartucce) non sarà possibile la

partenza del colpo a causa della sicurezza automatica descritta al punto

"c" nella tabella dei dati tecnici alla voce "sicurezze".

Come già

detto in precedenza, l'arma in questione è stata trovata in perfetto stato di

funzionamento e di manutenzione quindi, nel caso in esame, non è stato

assolutamente riscontrato alcun difetto.

5.

Tirare il

grilletto dell'arma.

Se una

sola delle condizioni descritte non si verifica è impossibile provocare la

partenza del colpo. Dopo aver effettuato il movimento di carica il cane

risulterà "armato", essendo un'arma con funzionamento ad azione

singola, non esiste alcun metodo per "disarmare" il cane con le dita

facendolo appoggiare velocemente sul retro del percussore. In un'arma come

questa, detta operazione comporta comunque notevoli rischi di partenza

accidentale del colpo ed è una manovra assolutamente non prevista dal

costruttore dell'arma e sicuramente sconsigliabile. Tuttavia, anche in questo

caso, per provocare la partenza del colpo sarebbe necessario "armare"

il cane prima di azionare il grilletto. …"

Evidentemente, per una miglior comprensione, delle singole

manipolazioni, è d'uopo rinviare al rapporto stesso che è corredato da

fotografie che agevolano la comprensione del testo. In ogni caso la Corte ha

avuto a disposizione l'arma in aula, dove l'isp. TE 3 è comparso ed è

stato sentito come teste ed ha in particolare mostrato concretamente le singole

manovre.

Poiché poi, nella giornata di venerdì 27.8.2004, i periti di

parte, in particolare il signor TE 5 ha criticato il fatto che l'isp. TE 3 abbia

attestato nel suo rapporto che la SIG in discussione è stata esaminata e

trovata "in perfetto stato di manutenzione e di funzionamento" senza

esplicitare il tipo di verifica effettuato, all'isp. TE 3 è stato chiesto un

rapporto complementare, prodotto dalla Pubblica Accusa (cfr. doc. dib. 16

citato).

Esso si dà qui per integralmente riprodotto non senza qui

riportare le seguenti conclusioni:

" 1) L'arma

in oggetto, la SIG 210-2 numero di serie A 190702, al momento del nostro

controllo risultava in perfetto stato di funzionamento, come riportato sul

rapporto del 15 maggio 2003, in quanto non si è costatata alcuna manipolazione

sulle parti meccaniche oggetto del controllo citato dettagliatamente in

precedenza e le stesse funzionavano in maniera ineccepibile.

Altrettanto ineccepibile è il

risultato delle prove di sparo (8 colpi) con l'arma citata;

2) Nella

fattispecie, precisiamo che sono state effettuate dieci misurazioni ottenendo

quale valore minimo una misura di 1,40 kgf e quale valore massimo una misura di

1,49 kgf e il risultato di 1,45 kgf citato nel rapporto di accertamento tecnico

del 15 maggio 2003 è quindi una media di tutti i risultati ottenuti."

Aldilà delle critiche mosse ai suddetti rapporti dal perito di

parte, signor TE 5 (esposte in particolare alla p. 49 e ss. del doc. dib. 8 e

in aula, nonché nell'allegato 43 ad doc. dib. 23), la Corte ha dovuto constatare

che, per finire, a fronte di una pistola che -come ha dato atto lo stesso AC 1

in aula- non ha mai manifestato in nessuna delle occasioni in cui egli l'ha

usata (tra il 1997 e il 1999, durante i tornei cui partecipava all'__________,

risp. ai tiri allo Stand dei Civici Carabinieri) nessun difetto di

funzionamento (tantomeno al grilletto o, più in generale al meccanismo di

scatto, tant'è che mai in passato gli era accaduto che un colpo gli partisse da

solo, ovvero, per dirla con le parole usate dal perito di parte, che si

producesse un caso di "falsa monta"), rispettivamente a fronte di una

pistola che mai ha evidenziato problemi di sorta neppure nel seguito, quando,

dopo il ferimento di PC 1, l'isp. TE 3 ha fatto le sue prove di sparo (col che

è escluso che la SIG in discussione, di qualunque molla sia essa munita,

presenti un difetto al dispositivo di scatto), l'unica ipotesi che il perito ha

potuto avanzare è quella di una eventuale "anomalia (presenza di fecce,

di una sbavatura o di un minuscolo corpo solido che possa essersi interposto

nell'accoppiamento fra le superfici dei pezzi del dispositivo di scatto

dell'arma) che ha temporaneamente modificato la normale azione dei cinematismi

dei pezzi coinvolti determinando condizioni favorevoli alla partenza accidentale

del colpo. …".

20.

In sede d'inchiesta

predibattimentale, gli agenti della Scientifica, come risulta dal già più volte

citato rapporto AI 608, hanno ad un certo punto esteso le loro ricerche di

prove, risp. di indizi anche nel bagno sito vicino allo studio di. Al riguardo,

essi hanno spiegato nel citato rapporto (la qual cosa ha poi illustrato in aula

anche l'ispettore TE 4 ), a p. 12:

"

Si premette che durante la prima ricostruzione del 29.04.2003, AC

1.

ha dichiarato che la pistola SIG P 210 si è sempre trovata sulla scrivania

centrale. Egli, dopo che è stato in bagno e mentre PC 1 osservava i quadri

dando la schiena ad AC 1, ha prelevato l'arma dalla scrivania e si è spostato

sulla destra per andare a mostrargliela. Da lì a poco partiva il colpo che ha

ferito PC 1.

Questa dichiarazione non ci ha convinto per due ragioni. La prima

è quella che sulla scorta delle foto realizzate al momento della nostra prima

constatazione sui luoghi, esattamente nel luogo indicato da AC 1 (vedi

documentazione fotografica), era presente un tampone color nero con carta

assorbente a forma di mezzaluna usato per asciugare gli eccessi di inchiostro

quando si scrive. L'arma non poteva quindi essere depositata in quel luogo

preciso perché in posizione instabile per mancanza di spazio. Se l'arma fosse

stata più spostata verso il centro (a sinistra del punto indicato si trova una

statua in legno), sarebbe risultata ben visibile agli occhi di PC 1 poiché poco

distante e di fronte alla Parabellum.

Il secondo aspetto riguarda la via seguita da AC 1 per andare a

prendere l'arma per poi mostrarla a PC 1. Egli dichiara che dopo esser giunto

dal bagno, è andato a prelevare sulla scrivania l'arma. Dopodiché è ritornato

verso la vetrata per aggirare l'ostacolo del mobile video e della sedia in

legno e presentarsi infine sul lato destro di PC 1. Sulla base delle fotografie

scattate sui luoghi, dopo aver ipoteticamente prelevato l'arma dalla scrivania,

la via più diretta e logica sarebbe stata quella di passare tra la scrivania ed

il mobile video e quindi di presentarsi a PC 1 dal lato sinistro.

Da qui è nata l'ipotesi che AC 1 sia arrivato dal bagno già con

l'arma in mano e che quest'ultima fosse custodita proprio in quel locale."

Le ricerche effettuate in bagno hanno, per finire, portato i

suddetti agenti a constatare che nell'angolo destro del mobiletto del bagno

(cfr. foto da 166 in avanti), c'era una traccia nella polvere che, a loro

giudizio, esulava dal contesto di una possibile pulizia.

Essi hanno quindi proceduto ad effettuare un esperimento che hanno

denominato "sovrapposizione digitale della traccia" (che è possibile

eseguire per mezzo del programma "Photoshop") che li ha portati a

ritenere di essere riusciti a stabilire, sulla base di varie concordanze tra il

disegno della traccia e alcune particolarità della SIG 210, "la

posizione iniziale dell'arma sul mobiletto e la sua posizione da quando è stata

messa a quando è stata tolta dal mobiletto. Caratteristica è la perfetta

compatibilità tra una porzione del disegno formante la traccia e la forma

interna del calcio della pistola della SIG P 210, della leva che blocca il

magazzino ed anche delle tracce puntiformi corrispondenti a delle

"ditate" senza disegno papillare (vedi documentazione fotografica).

Si fa notare che tra le armi di AC 1 in nostro possesso, solo

la SIG P 210 è compatibile con questa traccia.

La traccia si trova ad un'altezza di 205 cm ed è facilmente

raggiungibile per una persona alta ca. 175-180 cm (come AC 1).

Per una migliore visualizzazione e comprensione di quanto

descritto oltre alle fotografie è stata realizzata una sequenza video di

singoli fotogrammi, che mostra il movimento e la compatibilità dell'arma nella

traccia rilevata sul mobiletto del bagno…".

Preso visione di detto video, la Corte non ha potuto non notare,

di primo acchito, alcune stranezze dell'esperimento. In particolare esso lascia

senza risposta la questione a sapere come abbia potuto imprimere un segno nella

polvere il fermo del caricatore che, comunque si appoggi l'arma, a causa della

sua posizione, mai può (né ha potuto) entrare in contatto con la superficie

impolverata del mobiletto.

Anche i periti di parte, nel loro rapporto doc. dib. 8, a p. 18 e

ss., hanno criticato l'esperimento di sovrapposizione digitale, già per la sua

illogica impostazione di base. Esso, infatti, sovrappone un'immagine solida (la

pistola, notoriamente tridimensionale) ad un'immagine piana, proiettando su

quest'ultima la sagoma della prima. Così facendo, apparentemente taluni punti

della pistola coincidono con taluni punti della traccia, ma nella realtà mai il

fermo del caricatore (per stare a quell'esempio) potrà lasciare un segno nella

traccia.

Ciò implica, a non averne dubbio, che la "sovrapposizione

digitale" è inutilizzabile dal punto di vista probatorio, anche se, per

quel che se ne può dedurre guardando la foto nr. 169, è ben possibile che, se AC

1.

davvero avesse voluto nascondere sopra quel mobiletto la SIG 210, lo spazio

per farcela stare di per sé c'era (ma ciò non prova, evidentemente, un bel

nulla sul fatto reale a sapere se egli effettivamente ivi la posò!).

Partendo dalle "false" certezze della

"sovrapposizione digitale", nel seguito, gli agenti della Scientifica

hanno effettuato dei prelievi nella traccia e nella polvere fuori di essa

(cosiddetti prelievi REM-Tabs) e ciò al fine di determinare in esse l'eventuale

presenza di residui di polvere da sparo. È infatti usuale che residui del

genere si stacchino da un'arma che rimane appoggiata su una superficie, e ciò

anche se è da tempo che con essa non si è più sparato.

Detti prelievi sono stati inviati alla ditta __________ di

Chavannes-près-Renens (VD), la quale collaborando con il Gruppo RJ Lee negli

Stati Uniti, è in grado di analizzare prelievi del genere mediante uno speciale

microscopio elettronico.

Era chiaro agli agenti della Polizia scientifica quando hanno

effettuato i detti prelievi, quando li hanno inviati alla ditta Microscan e

quando hanno ottenuto da quest'ultima i risultati delle analisi fatte che (cfr.

AI 608 p. 14):

"

… le particelle dette residui di tiro si creano al momento dello

sparo (vaporizzazione e condensazione a contatto con l'aria) e si disperdono

sottoforma di nuvola. Dopo il tiro l'arma è "contaminata" da questi

residui. Essi si presentano al microscopio elettronico sottoforma di perle e

sono formati da metalli pesanti provenienti dall'innesto della cartuccia. I

metalli pesanti presenti sono Pb (piombo), Ba (bario) e Sb (antimonio). Un

residuo contenente questi tre elementi è considerato specifico della polvere da

sparo, mentre un residuo in cui manca uno dei tre componenti è considerato

caratteristico…"

Leggendo il rapporto 12.6.2003 di Microscan (relativo ai tre

prelievi -due nella traccia e uno fuori da essa- effettuati dalla Scientifica

il 23.5.2003) è palese anche per un profano che di particelle specifiche nella

traccia (e tantomeno fuori di essa, nella polvere) non ne sono state trovate.

Sono invece state trovate, in uno dei prelievi effettuati dentro la traccia,

due particelle bicomponenti del tipo Pb-Sb e Pb-Ba e, nell'altro, una terza bicomponente

Pb-Ba, ovvero tre cosiddette particelle "caratteristiche".

Nel prelievo eseguito fuori dalla traccia, nella polvere, sono

state trovate cosiddette particelle "singole".

Il rapporto Microscan, a p. 2/3 (cfr. all. 6 all'AI 608) spiega bene,

alla voce "Terminologie", anche per i non addetti ai lavori che:

" · "Spécifique

aux résidus de tir" (unique to GSR) désigne toute particule ne pouvant

avoir d'autre origine que les processus chimiques intervenant lors de

l'explosion de l'amorce et/ou de la poudre lors d'un tir. Il s'agit des

composés Ba-Sb, Ba-Sb-Sn, Ba-Sb-Pb, Ba-Sb-Pb-Sn, éventuellement avec du S.

· "Caractéristique

des résidus de tir" (characteristic to GSR) désigne une particule

courante dans les résidus de tir, mais pouvant avoir une autre origine. Il

s'agit des composés Sb, Sb-Sn, Ba, Ba-Sn, Pb-Ba, Pb-Ba-Sn, Pb-Sb, Pb-Sn, Pb-Sb,

Sn, éventuellement avec du S.

· "Riche

en plomb" (lead rich) désigne une particule contenant du plomb, mais

aucun autre des éléments Ba, Sb, Sn."

Al rapporto Microscan (a quello del 12.6.2003 ma anche a quelli

successivi di cui si dirà in appresso) sono allegati i documenti che

giustificano (o che dovrebbero giustificare) i risultati sintetizzati (nel

testo del rapporto) nell'apposita tabella.

Detti documenti sono, nella maggioranza dei casi, costituiti da

una sorta di riassunto di tutti gli elementi ritrovati in uno specifico

prelievo (il perito di parte prof. TE 6 li ha chiamati "report" del

sistema automatico) e da una serie di microfotografie delle singole particelle

(in atti prodotte in fotocopia di tipo molto scadente per cui la morfologia

delle particelle è spesso difficile da "leggere") e dei relativi

spettri.

Il 25.6.2003 gli agenti della Scientifica hanno operato altri due

prelievi dal mobiletto del bagno, il primo nella polvere fuori della traccia ed

il secondo sulla superficie dello stesso previamente pulita con alcool etilico.

Esaminati che furono, la Microscan, con rapporto del 15.7.2003,

comunicava che il primo prelievo aveva messo in evidenza solo particelle

singole, mentre che nel secondo non era stata rilevata nessuna particella

contenente metalli pesanti (il che permetteva di escludere che detti metalli

fossero contenuti nei materiali usati per costruire il mobiletto).

Veniva per finire, il 3.10.2003, effettuato un prelievo anche nel

bossolo percosso fuoriuscito dalla SIG 210 dopo lo sparo a PC 1. Il 17.10.2003,

Microscan comunicava i risultati ottenuti, ovvero che il prelievo conteneva

diverse particelle "specifiche" di residui di tiro Pb-Sb-Ba (piombo,

antimonio, bario) e alcune particelle "caratteristiche" bicomponenti Sb-Ba,

il che ha permesso di confermare che AC 1 usava ancora, per la SIG, cartucce

militari ricche di metalli pesanti e che quindi fare i prelievi aveva un senso.

Tutto ciò premesso, gli agenti della Scientifica che hanno

sottoscritto il rapporto, hanno, a p. 14, concluso che per le particelle

singole rilevate da Microscan nei prelievi eseguiti nella polvere, si deve

presumere "che abbiano un'origine naturale", ovvero che non

provengono "da residui di polvere da sparo. Trattasi verosimilmente di

un disturbo di fondo. Altro discorso vale per le particelle bicomponenti messe

in evidenza dalle analisi dei prelievi effettuati nella traccia nella polvere.

È praticamente impossibile che queste particelle si trovino liberamente in

natura, in particolare su un mobiletto di un bagno, per cui la loro origine

dovrebbe essere effettivamente quella della polvere da sparo…".

Per avere un secondo parere sui risultati ottenuti mediante le analisi

eseguite col microscopio elettronico da Microscan, gli agenti della Scientifica

ticinese hanno interpellato la dottoressa PE 3, esperta di armi da fuoco, in

servizio presso la Polizia scientifica di Ginevra (il cui rapporto, datato per

errore 28.9.2003 [la data giusta è quella del 28.10.2003] è in atti; essa è

stata peraltro sentita come perito al dibattimento).

Nel rapporto AI 608, alle p. 14 e 15, al riguardo si legge:

"

… La collega sostiene che le particelle bicomponenti sono

riconducibili all'esplosione di una cartuccia ricca di metalli pesanti e sono

state depositate sul mobiletto da un'arma da fuoco compatibile in forma e

dimensione con un'arma SIG P 210…".

Dopodiché il rapporto 28.10.2003 sottoscritto dagli ispettori TE 4

e __________ così conclude:

"

Sulla base delle analisi effettuate e dei riscontri della traccia

nella polvere è quindi possibile formulare una conclusione che rasenta la

certezza, ovvero che sul mobiletto in bagno vi era depositata un'arma da fuoco

che, per forma e dimensione, è compatibile con una SIG P 210."

La citata conclusione non può che apparire, già di primo acchito,

incauta e azzardata se si considera che nella cosiddetta "traccia"

non sono state trovate particelle "specifiche" dei residui di tiro,

ma solo particelle "caratteristiche" che -come già illustrato- sono

sì correnti, in tali residui, ma possono avere anche altre origini.

È anche per aver maggiori chiarimenti al riguardo che in aula sono

stati sentiti sia l'ispettore TE 4, sia la dottoressa __________ .

Entrambi hanno ribadito le rispettive conclusioni.

A conferma e ad integrazione del proprio rapporto (classato quale

allegato 7 all'AI 608) in aula, sentita formalmente come perita, la dottoressa PE

3.

ha dichiarato (cfr. verbale del dibattimento a p. 17):

"

Il perito a.d. del presidente conferma il contenuto del suo

rapporto: la morfologia e la composizione di queste particelle rinvenute nella

polvere prelevata sotto la traccia, esclusa verosimilmente qualsiasi

contaminazione, è compatibile ( con una probabilità molto alta che rasenta la

certezza, che supera il 90%) con residui di polvere da sparo."

Naturalmente l'affermazione è ed era di quelle "che

contano", determinante cioè, ai fini della prova (da portare da parte

della Pubblica Accusa) della tesi (accusatoria) secondo cui AC 1, preparata in

precedenza la SIG carica e pronta al tiro sul mobiletto del bagno, ivi si

sarebbe recato con la scusa di orinare e l'avrebbe prelevata (dopodiché con

essa sarebbe tornato nello studio, ove, raggiunto PC 1, gli avrebbe sparato un

colpo in direzione del capo).

Sennonché, alla luce delle verifiche eseguite dal perito di parte

prof. TE 6 (illustrate in aula e nel doc. dib. 8, p. 27 e ss), la Corte ha

dovuto constatare che parte della documentazione in base alla quale la dott. PE

3.

ha sostenuto di essere giunta alla suesposta conclusione, è incompleta e

parte è erronea.

In particolare, avuto riguardo al prelievo nr. 2 (il secondo

dentro la traccia) -Objet nr. 1005400-2 secondo la numerazione Microscan-

eseguito il 23.5.2003, nel rapporto Microscan del 12.6.2003 figura solo il

"report" del sistema automatico, Mancano invece le microfotografie

delle particelle e i relativi spettri (indispensabili se davvero si vuole

effettuare la verifica manuale) per due delle quattro particelle di antimonio detectate

nonché per la particella bicomponente Pb-Ba.

Avuto riguardo al prelievo nella polvere del 25.6.2003 -Objet nr.

1005486.

secondo la numerazione Microscan- la tabella dei risultati a p. 3 fa

stato del ritrovamento di 4 particelle di antimonio, di 5 di bario e di 24 di

piombo, il che corrisponde a quanto figura nel cosiddetto "report".

Sennonché, verosimilmente un operatore della Microscan figura poi, in sede di

verifica manuale, aver corretto, nello spettro 00173.tif, la S di solfo con la Pb

di piombo, col che il risultato finale sarebbe quello di una particella

antimonio-piombo, apparentemente una bicomponente e non più una singola.

Ma se fosse davvero così, allora la logica conseguenza sarebbe

quella che anche fuori dalla traccia (su cui sarebbe asseritamente stata

appoggiata la SIG 210) ovvero nella polvere circostante v'era una particella

cosiddetta "caratteristica" dei residui di tiro. Il che non deve

sorprendere però più di tanto se si considera che le particelle "caratteristiche"

possono, per loro natura", avere un'origine diversa da quella dei residui

di tiro.

Il prof. TE 6 ha, da parte sua, rilevato altre incongruenze. Tra

queste, la presenza di stagno nello spettro della bicomponente Pb-Sb, di cui al

nr. 00274.tif del Prelievo 1, circostanza -a suo dire- stranissima se posta in

relazione ai residui di tiro, giacché lo stagno più non viene utilizzato nei

paesi occidentali da molti e molti anni e solo ne contengono cartucce

provenienti dall'est europeo. Viceversa -a dire del prof. TE 6- l'associazione piombo-antimonio-stagno

"è di frequente osservazione nelle particelle metalliche di origine

ambientale".

Nella bicomponente Pb-Ba, di cui al nr. 00260.tif, secondo il

prof. TE 6 sarebbe presente -stando al relativo spettro- anche se a livello

minore, del cromo, sostanza questa che ne escluderebbe l'appartenenza ai

residui dello sparo, essendo invece particelle con quella composizione "di

frequente osservazione come inquinanti ambientali, derivando da comuni

vernici" (doc. dib. 8 p. 32).

Anche senza addentrarsi nelle suddette specialistiche

argomentazioni svolte dal prof. TE 6, già solo dovendo constatare che la

conclusione cui è giunta la dott. __________ non è sorretta da documentazione

ineccepibile e rigorosa, bensì, in un caso, provatamente incompleta e, in un

secondo caso, errata o comunque ambigua e inaffidabile, la Corte ha dovuto

prescindere dal tenerne conto.

Ciò significa che le indagini tecniche esperite non hanno portato

la prova che la SIG 210 sia mai stata sul mobiletto del bagno, per cui nemmeno

si può ritenere che AC 1 si sia recato ad armarsi nel bagno.

Dal punto di vista procedurale il fatto - contrariamente a quanto

ha, in sede di arringa, velatamente adombrato la Difesa - non è di nessuna

rilevanza. È vero che nell'atto d'accusa, all'imputazione 1. di mancato

assassinio, vengono menzionate, tra le circostanze che hanno preceduto

l'addebito centrale (di aver cioè AC 1 sparato a PC 1 per ucciderlo), quella

(pacifica) di "essersi AC 1 assentato per andare in bagno" e

quella (contestata) di "essere ritornato nel locale studio con la

pistola SIG P 210 cal. 9 da lui precedentemente preparata all'uopo".

Nondimeno, il fatto che, in esito a tutta l'istruttoria, quella

predibattimentale e quella dibattimentale, la Corte abbia, in sede di giudizio,

non ritenuta provata la suddetta seconda circostanza non muta, nella sostanza,

né l'imputazione né il quesito che la Corte è stata chiamata a sciogliere. Solo

significa che l'accusato, confrontato con la specifica questione di essersi armato

in bagno, ha potuto e saputo far valere efficacemente le sue ragioni.

Cionontoglie che altrettanto chiara, univoca e ben riconoscibile

era ed è stata per lui (aldilà della evocata circostanza di aver preso la

pistola in bagno piuttosto che -come da lui sostenuto- dalla scrivania)

l'accusa centrale, quella cioè di aver sparato a PC 1 per ucciderlo.

Prova ne è che, durante tutto il procedimento, da questa accusa

egli costantemente si è difeso, sostenendo di aver ferito PC 1 accidentalmente

e non volontariamente.

Al riguardo giova rilevare che per costante giurisprudenza, il

principio accusatorio e quello dell'immutabilità dell'azione penale non sono

lesi quando l'accusato ha potuto valutare con cognizione di causa e senza

equivoco gli addebiti a suo carico, dal profilo oggettivo e soggettivo (cfr.

sentenza 13.12.2000 della CCRP in re P.P.), su di essi ha potuto esprimersi e

far valere le sue ragioni (cfr. Rep. 1998, p. 372 e ss.).

21.

Richiesto di spiegare

il motivo per il quale, rientrato nello studio dopo essere stato in bagno, AC 1

sostiene di aver preso dalla scrivania la SIG 210 (oggettivamente carica e

pronta al tiro) e con essa di essersi avvicinato a PC 1 per

"mostrargliela", l'accusato, in occasione della ricostruzione del

29.4

, ha narrato quanto segue (cfr. videocassetta AI 89 di cui viene qui

proposto uno stralcio che è stato trascritto):

"

… AC 1:

Prendo la 210, e perché prendo la 210?

Per un motivo molto semplice.

Quest'arma è stata acquistata a una borsa delle armi a __________,

alcuni anni prima assieme all'PC 1 e verosimilmente c'era anche l'ingegner __________

di __________ .

Eravamo su, in quel momento c'erano ancora le leggi cantonali che

regolavano l'acquisto delle armi a canna corta ecc. ecc., e c'era uno stand

dov'era la __________, dove c'era il giovane che voleva tutte le formalità

assolute per l'acquisto delle armi, il papà che aveva già qualche bicchierino

era molto più flessibile.

In effetti l'PC 1 era riuscito ad acquistare col papà, allegrotto,

diciamo così, una Parabellum; in un secondo tempo ho acquistato anch'io questa

210.

E perché volevo mostrargliela adesso questa 210?

Per un motivo molto semplice: perché a gennaio quando sono stato

preso col tasso alcolico nel posteggio a __________, evidentemente ho dovuto il

giorno dopo andare a fare il verbale in gendarmeria ecc. ecc. e sulla videata

del PC ho visto che quest'arma comunque era registrata sotto le armi che io

avevo già come collezionista.

PP:

Ecco signor AC 1, scusi se la interrompo, la mia domanda era molto

più semplice però: lei arriva dal bagno e per quale motivo, quindi mi deve

rifare ancora una volta la scena, perché prende la SIG 210, quando viene dal

bagno?

AC 1 (avvicinandosi alla scrivania e prendendo l'arma)

...Ia prendo proprio per dirgli quella cosa: ti ricordi quest'arma

che noi pensavamo di essere stati, tra virgolette, furbi? invece io un mese fa

me la sono ritrovata registrata nella mia scheda privata.

È quello che volevo dirgli ed è per questo che mi sono avvicinato

a lui, no, per mostrargli, lui nel frattempo mi stava parlando di Cossiga poi è

successo quello che è successo..."

Nel verbale del 23.6.2003, la questione gli è stata riproposta e

-come anche poi in aula- AC 1 ha risposto:

"

… Negli anni passati io ed PC 1 ci recavamo frequentemente alle

borse delle armi di Neuchâtel e __________. In una di queste occasioni e più

precisamente alla borsa di __________ dell’anno 1998 o 1999 io ed PC 1 avevamo

acquistato due armi a canna corta presso un commerciante/ espositore lucernese

il cui nome se ben ricordo era __________. In quegli anni vigevano ancora le

norme legali cantonali per la vendita delle armi, io ed PC 1 eravamo sprovvisti

di queste specifiche autorizzazioni ma siamo riusciti comunque ad acquistare

due armi. Io una SIG 210 militare (quella da cui è partito il colpo il 24

febbraio 2003) ed PC 1 è riuscito ad acquistare una Parabellum. Arma

quest’ultima di cui è particolarmente appassionato e possiede pure un

importante e raro testo tecnico. Siamo riusciti ad acquistare queste armi pensando

di avere fatto una “furbata” poiché ci eravamo recati allo stand alla presenza

del padre di questo negoziante il quale era visibilmente alticcio a differenza

del figlio che a nostre precedenti richieste aveva richiesto le rispettive

autorizzazioni cantonali. Ovviamente l’atto di compra-vendita fu comunque

iscritto nel registro dei commercianti a __________ (rivenditore). In pratica

sia io che PC 1 eravamo convinti di aver acquistato due armi senza che le

stesse fossero poi state iscritte nel registro dei collezionisti d’armi

ticinesi. A detta borsa delle armi era presente anche l’ing. __________ di __________

, nostro comune amico. La sera del 12 gennaio 2003 mi sono ritrovato alla

Gendarmeria di __________ per un verbale di Polizia a seguito del mio fermo

del giorno precedente, siccome la sera dell’11 gennaio 2003 durante un

controllo di Polizia mi hanno trovato addormentato nel mio veicolo acceso in

un’area di parcheggio. In Gendarmeria a __________ , dallo schermo raffigurante

i miei dati anagrafici l’agente interrogante mi ha fatto notare che io sono

collezionista d’armi. Io ho chiesto all’agente interrogante che cosa ci fosse

in quella scheda che lui guardava e che mi riguardava. L’agente interrogante mi

ha permesso di dare un’occhiata veloce alla mia scheda, dalla quale ho subito

dedotto che la SIG 210, contrariamente a quanto io e PC 1 pensavamo, era stata

registrata. Ed è di questo che io volevo rendere edotto PC 1, mostrandogli la

SIG 210 la sera del 24 febbraio 2003.

Il PP mi contesta che l’ing. __________ interrogato, ha

dichiarato che non ricorda che lei AC 1 abbia acquistato armi da fuoco, durante

le visite alle mostre d’armi. __________ ricorda l’acquisto di un’arma

dell’esercito germanico. …" (__________

è stato interrogato con verbale del 7.5.2003,

all. all'AI 587).

Analizzata la vicenda sotto i vari punti di vista la Corte è

giunta alla convinzione che AC 1 si è inventato di sana pianta la suddetta

storia per dare plausibilità ad un comportamento altrimenti assai sospetto,

qual è quello di essersi avvicinato con la SIG pronta al tiro (anche se AC 1

nega di esserne stato consapevole) all'amico, puntandogliela in direzione del

capo, col risultato di averlo poi colpito.

La storia della "furbata" è una menzogna inventata da AC

1.

per coprire il fatto che in realtà egli si è avvicinato a PC 1 con l'arma

carica, puntata verso il suo capo, per ucciderlo.

In primo luogo è una bugia il pretendere di aver saputo solo nel

gennaio 2003 in Polizia che la SIG era registrata nella lista delle armi da lui

acquistate come collezionista.

È una bugia perchè il fatto è sempre stato noto a AC 1 avendo egli

stesso chiesto ed ottenuto già nel 1997 la necessaria autorizzazione.

Ben può essere che poi la sera del 12.1.2003 l'agente che lo

interrogò sui fatti di __________, gli mostrò la videata della sua scheda di

collezionista. Quel che però AC 1 vide altro non era se non ciò che lui da

sempre sapeva essendo stato lui stesso ad avviare le procedure per ottenere

-come ottenne- l'autorizzazione ad acquistare le pistole che, di fatto, ha

acquistato, ivi compresa la SIG.

Come si è andati minuziosamente esponendo al considerando 9., è

assodato che il giorno 5.4.1997 (ovvero il giorno stesso nel quale si recò alla

Borsa di __________) dopo aver visto l'arma, AC 1 ha di proprio pugno compilato

il formulario per l'acquisto della stessa (inserendo -ancorchè non fosse

strettamente necessario, come ha spiegato in aula il teste __________- i dati

tecnici) nonché di una seconda arma, indicando per la SIG 210 come fornitore la

__________di (e, per l'altra arma, il nome di un altro fornitore, __________).

Dopo che detta istanza ha ottenuto i preavvisi favorevoli degli

enti preposti (il Municipio di __________, l'Ufficio del casellario, il Comando

della Polizia cantonale) il 13.5.1997 l'autorizzazione gli è stata concessa.

Che i venditori di __________ gliel'avessero già venduta il

25.4.1997

nulla toglie alla regolarità della procedura, come spiegato in aula

dal signor __________.

In tali condizioni è impossibile ritenere che AC 1, dopo aver lui

stesso dato avvio alla a lui ben nota prescritta procedura di autorizzazione

non ne abbia conservato il ricordo (di aver cioè fatto l'istanza e ricevuto

l'autorizzazione). E ancor più incredibile (siccome contrario alla logica e

alla comune esperienza) è che, a fronte di tale sua iniziativa specificatamente

volta a regolarizzare l'acquisto (e quindi la detenzione, il possesso) della

SIG 210 egli abbia -contro ogni logica- potuto "fabbricarsi" un falso

ricordo, ovvero di averla acquistata (e poi detenuta e posseduta) da

"furbo", in modo irregolare e clandestino. E ciò benchè -sia chiaro-

sia comunque fuorviante parlare nella specie di un "falso ricordo".

La "furbata" -nel racconto che ne fa AC 1- non è infatti un fatto

soggettivo solo da lui vissuto, bensì un fatto oggettivo che egli sostiene

essere realmente successo a lui e a PC 1 (per cui di ricordo

"condiviso" si dovrebbe semmai trattare) mentre erano insieme a __________

ove -a dire di AC 1 ma non anche di PC 1 che lo ha negato- sarebbero riusciti a

farsi consegnare fisicamente, senza formalità alcuna, il primo la SIG 210 e il

secondo una Parabellum, col che pensarono di essere stati "furbi" e

che le due pistole non sarebbero state registrate.

Inutile dire che la "storia" cozza contro la realtà dei

fatti che prova inoppugnabilmente che AC 1 -come già sottolineato- compilò

quello stesso giorno l'istanza di cui si è detto, mentre che PC 1,

collezionista sin dal 20.1.1987, in previsione di recarsi alla Borsa di __________,

già il 26.3.1997 aveva compilato e inoltrato analoga istanza all'Ufficio

permessi tramite il Municipio di __________, indicando come fornitore

l'armaiolo Colombo.

Ma ancor più peregrina diventa la storia della "furbata"

se si considera che la SIG 210 è la prima arma che AC 1 ha acquistato, appena

poche settimane dopo aver conseguito il certificato di collezionista,

certificato che (come già cennato) gli imponeva di acquistare e far registrare

sull'arco dei successivi due anni almeno tre armi da fuoco. Credere alla storia

della "furbata" equivarrebbe a credere che AC 1 da un lato è stato in

ballo quasi sei mesi e si è anche sottoposto ad un esame pratico e teorico per

poter diventare collezionista, mentre che dall'altro, tosto che ha avuto

l'occasione di iniziare legalmente la sua personale "collezione", ha

cominciato invece col comprare una pistola da "furbo", ovvero in modo

irregolare, al di fuori delle formalità di legge, col risultato che -a suo

dire- egli "credeva" ancora nel gennaio 2003 quando in Polizia gli

venne mostrata la videata, che la SIG 210 non era mai stata registrata.

L'argomentazione sottende comportamenti talmente contraddittori,

illogici e insensati, che non portavano nessun vantaggio (salvo il risparmio

dei fr. 30.- che costava ogni autorizzazione, che -come già accertato al

considerando 9.- AC 1 ha invece pagato!) da parte del neo-collezionista AC 1

(ma anche da parte di PC 1 che, collezionista da anni, sapeva benissimo che per

comprare una pistola non aveva di certo bisogno di fare il "furbo",

né vi sono indizi per dire che lo volesse realmente fare, stante che già il

26.3.1997

aveva di sua iniziativa inoltrato un'istanza di acquisto), da

apparire temeraria!

D'altra parte, che l'acquisto della SIG 210 era stato autorizzato

e che AC 1 ben lo sapeva lo rivela bene anche il suo comportamento successivo.

Si ricorderà (è già stato accertato al considerando 1.) che, tra il 1997 e il

1999, quando ancora lavorava all'__________ egli ha ripetutamente partecipato

ai tornei di tiro organizzati dalla banca e ai tiri presso lo Stand dei Civici

Carabinieri, portando seco il Fass e la SIG 210, con la quale ha, più volte,

sparato diversi colpi.

In tali condizioni, è invero difficile credere che l'allora caposuccursale

di __________ partecipasse a tali manifestazioni e sparasse (praticamente in

pubblico) con una pistola acquistata "con una furbata" non registrata

e quindi detenuta in modo irregolare e clandestino. In aula neppure AC 1 ha

osato affermare una tale enormità, asserendo che, quando la portava e la usava

nelle citate occasioni, era e si sentiva "tranquillo". E a ragione, a

riprova che egli ha sempre saputo che l'acquisto dell'arma era stato

autorizzato!

D'altro canto che la "furbata" sia un'invenzione e nulla

di più, lo prova altresì il fatto che, colui al quale -stando alle intenzioni

di AC 1- l'aneddoto doveva essere, la sera del 24.2.2003, raccontato, per

metterlo di buonumore, ovvero PC 1, interrogato in aula, l'ha negato, asserendo

"che questa versione è nient'altro che una teatralità menzognera del

solito AC 1".

Per se stesso ha ricordato che con i venditori della __________,

avvalendosi dell'aiuto di AC 1 che faceva da traduttore, egli trattò l'acquisto

di una vecchia pistola a tamburo che -secondo PC 1- doveva essere libera alla

vendita siccome la relativa munizione non esisteva più. Benché egli l'avesse

loro pagata, essi furono inflessibili e non gliela consegnarono, col che egli

tornò poi a ritirarla l'anno successivo. PC 1 ha altresì ricordato di aver

segnalato lui a AC 1 la SIG 210, di avergli detto che era una bella arma, che

l'avrebbe comprata lui stesso ma non aveva con sé sufficiente danaro. Finì che

la comprò AC 1. PC 1 più non ricorda, ma tende ad escludere che i venditori

-così inflessibili con lui- abbiano consegnato ad AC 1 seduta stante la

pistola.

Comecchessia, quand'anche AC 1 sia per finire riuscito a farsela

consegnare quel giorno, quel che conta è che nella sua versione della "furbata"

i "furbi" sarebbero stati due, lui e PC 1, cosa che per sé stesso PC

1.

ha categoricamente smentito, mentre che -come detto- per AC 1 lo esclude il

fatto che fu lui stesso a compilare quello stesso giorno l'istanza di

autorizzazione.

Nel classeur grigio scamosciato sequestrato a AC 1 sono custodite

l'autorizzazione 13.5.1997 che evade l'istanza 5.4.1997, recante il nr. 154/97

e quella 8.7.1997 che evade l'istanza 5.4.1997/3.7.1997 che pure reca il nr.

154/97 annullando e sostituendo la precedente del 13.5.1997. Sono cioè

custodite nel citato classeur di AC 1 solo le autorizzazioni relative

all'acquisto di pistole effettuato presso __________. Manca invece

l'autorizzazione nr. 136/1997. Nella "scheda" per collezionisti, AC 1

ha elencato solo le quattro pistole comprate da __________ e anche in essa

manca l'iscrizione della SIG 210. Se AC 1 l'abbia compilata a posteriori e se,

pure a posteriori, abbia eliminato il suo esemplare di autorizzazione nr.

136/1997, alla Corte non è noto e AC 1 in aula l'ha negato. Resta, comunque,

nel citato classeur di AC 1 una traccia certamente non da poco circa

l'"esistenza" dell'autorizzazione 136/1997, ovvero la fattura emessa

dal Dipartimento il 16.5.1997 che fa preciso riferimento alle "tasse

relative alle autorizzazioni no. 136 e no. 154 rilasciate il 13 maggio 1997 -

acquisto armi da fuoco da collezione" e il cedolino di versamento che fa

stato del pagamento, da parte di AC 1, in data 4.6.1997 di fr. 60.-. Al

riguardo va sottolineato che AC 1 ha effettuato siffatto pagamento prima di

aver chiesto il 3.7.1997 di esser autorizzato a comprare da __________ quattro

armi invece di una e, quindi, prima che gli venisse rilasciata l'8.7.1997

(senza più prelievo di tassa!) l'autorizzazione no. 154 che annullava e

sostituiva la precedente -di stesso numero- del 13.05.1997. Ciò significa che

non possono esservi stati né dubbi, né equivoci sulle tasse che AC 1 pagò il

4.6

, ovvero quella per l'autorizzazione della SIG 210 e quella per

l'autorizzazione della SIG SAUER P 228, da ordinare, come lui stesso scrisse

nell'istanza 5.4.1997. Il 4.6.1997 l'autorizzazione 8.7.1997 nemmeno esisteva.

22.

Venendo alla questione

della accidentalità o intenzionalità del ferimento di PC 1, la Corte ha

affrontato il problema dipartendosi dai noti principi che regolano il processo

indiziario e il precetto "in dubio pro reo".

Essa ha in particolare tenuto conto della nozione di

"indizio", il quale è, notoriamente, "una circostanza certa

dalla quale si può trarre per un'intuizione logica una conclusione circa la

sussistenza o non del fatto da provarsi".

Mancando prove sicure e tranquillanti si può fondare un giudizio

di condanna su indizi quando essi permettono un processo d'induzione condotto

con un metodo rigorosamente logico e preciso; la condanna deve essere la

necessaria conseguenza della corretta valutazione di quegli indizi, ritenuto

che ove vi siano più indizi in relazione al fatto da provarsi, il giudice deve

avere cura di valutarli nel loro insieme e non isolatamente e senza violare il

precetto "in dubio pro reo". Esso significa che "il giudice

penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole

all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale

probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie

medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un

assoluto convincimento. Semplici dubbi teorici sono sempre possibili. Il

principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo

un'analisi globale e oggettiva delle prove, dubbi rilevanti sulla

colpevolezza" (cfr. sentenza CCRP dell'8.10.2003, in re M.B. e

giurisprudenza ivi citata).

D'altro canto il principio "in dubio pro reo" non

significa però obbligo per il giudice di prosciogliere ogni volta che egli,

avuto riguardo ad una concreta fattispecie, abbia dei dubbi, ma soltanto ove

egli rimanga nel dubbio; cioè laddove le prove assunte non hanno potuto

procurargli la certezza dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto

rilevante.

Il principio "in dubio pro reo" non può essere inteso

fino al punto illogico di valutare tutte le prove in maniera irrazionale per

poter giungere ad una dimostrazione favorevole all'accusato. Allorquando si

prospettano due o più ipotesi sono da respingere quelle proposte che si

infrangono contro l'inaccettabile obbligo di interpretare, per ammetterla,

tutti i fatti secondo l'angolo dell'eccezionalità, della straordinarietà,

dell'inverosimiglianza e perfino del mistero più inspiegabile; bisogna invece

in questi casi accettare quella che permette la spiegazione più normale e più

logica di tutti i fatti.

A giudizio della Corte, per credere all'accidentalità del

ferimento di PC 1 bisognerebbe proprio procedere nel modo errato, ovvero

prescindere da una valutazione d'insieme dei fatti accertati per leggerli

isolatamente l'uno dall'altro, giustificando ciascuno di essi in base ad una spiegazione

di volta in volta anomala, strana, illogica e sinanco improbabile ed

eccezionale.

Tanto per cominciare, si ha che, per dare alla tesi

dell'accidentalità dello sparo un minimo di consistenza, occorrerebbe da subito

decontestualizzarlo, attribuire cioè a semplici e fortuite coincidenze una

serie di fatti che di certo bazzecole non sono. Al contrario, per AC 1 e per il

suo futuro, vitali erano! Occorrerebbe cioè dissociare, slegare completamente

lo sparo dal fatto che AC 1, negli ultimi dieci anni, abbia via via depredato

il conto dell'ignaro PC 1, così come dall'ulteriore fatto che quella sera PC 1

era salito a __________, certo per fare a AC 1 il favore di condurlo a casa e

anche per mostrargli, già che c'era, la scomposizione della Parabellum, ma

anche e soprattutto per vedere i documenti bancari come con AC 1 convenuto

("ta fo vidé tütt") e anche dal fatto che, per AC 1, quella non era

per niente la sera giusta per confessarsi con PC 1, stante che una congrua dote

non era per nulla pronta e che ancor meno giusto era il momento, stante che AC

1.

stava mettendosi in proprio, avviando nuove attività in vista di un nuovo

futuro.

Una tale operazione di decontestualizzazione non può, pena

l'arbitrio, essere effettuata, col che l'evento che ha portato al ferimento di PC

1.

va esaminato nel descritto contesto e tenendo ben presente che AC 1 quella

sera (dopo la lunghissima cena -"a tiravum pü sü i calzett" ha

significativamente affermato PC 1-), giunto che fu con lui nel suo studio,

smontata che fu la Parabellum, dopo esser rientrato dal bagno -ed erano ormai

quasi le 23:30- non poteva più eludere la questione del "ta fo vidé tütt".

Ed è proprio in quel frangente che è intervenuto lo sparo.

Certo AC 1 ha sostenuto e sostiene che non era affatto un problema

per lui "condire via" ancora una volta PC 1 con la solita tabellina

fasulla da lui preparata, sennonché la Corte, al proposito, non può non

considerare che, come già accertato, quella sera, il patto tra PC 1 e AC 1 era

un altro: era quello del "ta fo vidé tütt", più volte ribadito, per

cui la suesposta tesi di AC 1 appare quantomeno come una troppo facile

banalizzazione -a posteriori- della questione.

Detto di ciò che PC 1 si attendeva da AC 1 quella sera e che AC 1

invece non dovette affrontare perchè intervenne lo sparo, la Corte ha dovuto

altresì considerare che, per credere all'incidente, si dovrebbero ammettere,

siccome tutto sommato normali e non straordinarie, un cumulo di negligenze che

lo stesso AC 1 riconosce e ha riconosciuto essere clamorose e, la prima,

financo "irresponsabile". Già si è detto che AC 1 è pacificamente un

buon conoscitore delle armi in genere e della SIG 210 in particolare, con la

quale tra il 1997 e il 1999 -come già accertato- ha, a più riprese, sparato. AC

1.

sin da ragazzo ha imparato le "regole d'oro" dell'uso delle armi e,

come monitore di tiro, le ha pure insegnate ad altri. Che quella sera, per

trovarsi, per finire, con la SIG 210 carica e pronta al tiro, a breve distanza

dal capo di PC 1, dette regole egli le abbia tutte violate e disattese in modo

ripetuto e plateale, è cosa sulla quale la Corte, preso altresì atto che egli

ha negato di aver tirato il grilletto, non ha potuto convenire. AC 1 ha

sostenuto e sostiene che già nei giorni precedenti il 24.2.2003, senza averne

contezza, aveva con l'arma (che da un paio di mesi, per i già descritti motivi,

quand'era in casa, si portava sempre appresso caricandola e scaricandola a

seconda delle occasioni) assunto un rapporto di troppa "confidenzialità"

che gli ha fatto dimenticare ogni regola di prudenza. Sennonché, nel contesto

di cui si è detto, definire "negligenze" quelli che furono i

comportamenti di AC 1 è sicuramente un'inaccettabile forzatura.

Già si è detto che AC 1 avrebbe -a suo dire- armato l'arma già una

sera della settimana precedente quando, per una crisi di sconforto, avrebbe

inteso suicidarsi, cosa che poi non fece (col che diventa però legittima la

deduzione che AC 1 stesso, in quei giorni, percepiva, risentiva siccome

cruciale, giunta ad una sorta di bivio, la sua situazione per rapporto a PC 1,

se davvero giunse a pensare ad una via d'uscita così estrema come è il

suicidio). Avrebbe poi, per il turbamento, dimenticato l'arma carica e pronta

al tiro sulla sua scrivania, cosa che sarebbe ricapitata il venerdì 21.2.2003 quando,

trovatosi a dover uscire di corsa perchè i figli lo chiamavano (per andare

tutti a __________ , al Barilotto, a mangiare la pizza), omise di scaricare

l'arma, di riporla nella cassaforte (dopo averle tolto -come è solitamente

d'uso- il caricatore). Dimenticò -a suo dire- l'arma sulla scrivania (né se ne

ricordò nei giorni successivi), benché gli fosse ben noto che egli sarebbe

stato assente per l'intero week-end, essendo prevista la sua trasferta in

Svizzera interna, mentre che moglie e figli sarebbero rimasti a casa. Dimenticò

l'arma, carica e pronta al tiro, sulla scrivania, lasciando il suo studio

incustodito e accessibile a moglie, figli e quant'altri (amici dei figli,

parenti, ecc.), fossero per un qualsiasi motivo venuti nel week-end, a casa sua,

studio dal quale -come è noto- si accede alla piscina. Come già cennato, AC 1

stesso ha definito "irresponsabile" tale suo comportamento. A

giudizio della Corte, vi è di che restare sgomenti, increduli e allibiti, tanto

più se si considera che per verificare se l'arma era carica o scarica

occorrevano - come ha deposto e mostrato in aula l'isp. TE 3 - una manciata di

secondi e che l'asserita "fretta" (oltretutto per un banale motivo

qual è quello di uscire di venerdì sera a mangiare la pizza) è stata (nel dire

di AC 1) contrapposta ad azioni (quella di scaricare l'arma, togliere il

magazzino e riporre almeno quello nella cassaforte) che richiedono, al massimo,

per essere eseguite, qualche minuto, ma che avevano, rispetto a quell'asserita

"fretta" un'importanza incommensurabilmente grande.

Comunque sia andata (dopo che è fallita la prova che AC 1 avesse,

in realtà, preso in bagno la SIG 210 carica e pronta al tiro), la Corte ha

dovuto fondare le proprie valutazioni sul fatto che, la sera del 24.2.2003, AC

1.

-come a sue affermazioni- prese dalla scrivania la pistola carica e pronta al

tiro (e ciò benché PC 1 abbia dichiarato di non averla vista né quando vi si

sedette per scomporre la Parabellum, né dopo, quando vi girò attorno, come

mostra la foto nr. 117, per recarsi a guardare i quadri appesi alla parete di

fondo).

Ciò che però la Corte non ha creduto, giudicandola inverosimile, è

la circostanza -da AC 1 asserita- secondo cui quando, rientrato dal bagno,

prese l'arma dalla scrivania, non si sarebbe avveduto che la stessa era carica.

Intanto v'è da ricordare che già la Corte ha giudicato essere una bugia il

motivo addotto da AC 1 per giustificare di aver preso in mano l'arma, "per

mostrarla" a PC 1 (la storia della "furbata"). Caduta detta

"scusa", ne deriva che AC 1 ha preso con sé consapevolmente l'arma

carica prima di avvicinarsi a PC 1. Ma, anche nella denegata ipotesi che AC 1

ebbe davvero un motivo per prenderla in mano, quello che è assolutamente

inspiegabile è che egli non abbia d'istinto fatto, in applicazione della prima

"regola d'oro", il movimento di scarica e ciò tanto più che, se

davvero ivi l'aveva giorni prima dimenticata, il sol fatto di rivederla non può

non averlo, almeno in quel momento, reso conscio della sua precedente negligenza

(ben sapeva -che diamine!- di esser stato via tutto il week-end e che quindi

più non la "toccava" da alcuni giorni!).

In tali circostanze non solo non ha eseguito il movimento di

scarica, ma, se si sta al suo dire, nemmeno avrebbe visto e poi percepito

prendendola in mano, che il magazzino era completamente inserito. Nemmeno

avrebbe visto che la sicurezza manuale era su "F" e -quel che è più

incredibile- non avrebbe nemmeno notato il vistoso cane armato che -cromato

com'è- risalta assai sulla pistola nera! E che non l'abbia visto è tanto più

incredibile e singolare se si considera che -a suo dire, come già cennato- egli

era solito tenere seco la SIG con la leva manuale della sicurezza su

"S", il magazzino non del tutto inserito e il cane disarmato!

Avvicinandosi a PC 1 fino ad arrivagli spalla a spalla, AC 1

nemmeno si sarebbe curato di tenere l'arma con la canna puntata verso il

pavimento, così come impone un'altra "regola aurea". A suo dire egli

la teneva in quel frangente appoggiata sulla sua mano destra, molto alta,

ovvero a circa 150 centimetri dal suolo e, perdipiù, puntata verso il capo di PC

1.

E ciò benché non vi fosse alcuna reale necessità di tenerla in siffatto

modo, del tutto contrario alle regole, neppure nella denegata evenienza che la

storia della "furbata", anziché esser un pretesto, fosse stata vera

ed AC 1 davvero avesse solo voluto "mostrare" a PC 1 la SIG.

Tenere l'arma un po' più in basso (oltre che puntata verso il

suolo) sarebbe infatti stato più compatibile (oltre che con la prudenza) anche

con la logica. Senza dimenticare che lo stesso AC 1 ha comunque dato atto che

il suo modo di "mostrare" l'arma a PC 1 fu totalmente anomalo (anche

gli armaioli non la mostrano mai così -ha detto- bensì poggiandola su un tavolo

o su altra superficie piana).

In tali circostanze, è quindi difficile credere che AC 1 abbia

agito in modo tanto sconsiderato solo per troppa "confidenza" con

l'arma e soprattutto è difficile credere che è solo per una svista, una

disattenzione che egli abbia tenuto l'arma carica e la canna in mira con la

testa di PC 1 proprio nel momento in cui, per un'ulteriore incredibile

coincidenza (stando alla versione di AC 1 che nega di aver tirato il

grilletto), il colpo partiva.

AC 1 ha sempre sostenuto di non sapere come è accaduto che il

colpo sia partito. Nel verbale in cui si è spinto più in là ha dichiarato che

"

… essendo il colpo partito in un qualche modo io ho causato il

funzionamento del meccanismo di scatto. In un qualche modo deduco che ho

toccato il grilletto. Il colpo è partito inavvertitamente… " (cfr. verbale 25.2.2003 alla PP p. 5 e 6).

Al riguardo (come già cennato al considerando 19.) l'unica ipotesi

che il perito di parte signor TE 5 ha ventilato è che una piccola feccia (o un

minuscolo corpo solido) sia andata a ficcarsi "nell'accoppiamento fra la

superficie dei pezzi del dispositivo di scatto", per il che, sfiorando il

grilletto o a causa di un lieve urto, il colpo sarebbe partito.

La Corte ha ritenuto, alla luce di tutti i fatti sin qui descritti

e nel concreto contesto, che una tale evenienza sia da ritenere totalmente

remota e assolutamente improbabile.

La Corte al riguardo ha dovuto considerare (come già esposto al

considerando 19.) che la SIG 210 non ha mai avuto problemi di funzionamento né

nel passato quando AC 1 la usava, né dopo il ferimento di PC 1 quando l'isp. TE

3.

fece le sue verifiche.

Altresì la Corte ha dovuto considerare che erano circa due mesi

che AC 1 si portava appresso in casa la SIG e che in quel periodo più volte

egli l'ha caricata e scaricata e mai è accaduto che una qualsiasi minuscola

feccia abbia provocato alcunché. Più volte, a dire di AC 1, egli ha appoggiato

l'arma di qua e di là, a seconda di quel che faceva, eppure nonostante gli urti

che essa può avere preso, mai nulla è successo. Che la piccola feccia abbia

atteso (per andare a ficcarsi in quel particolare meccanismo e conseguentemente

produrre, per uno sfioramento del grilletto o per un lieve urto, la temporanea

modifica della "normale azione dei cinematismi dei pezzi coinvolti")

proprio il momento in cui la bocca della canna stava a breve distanza dalla

testa di PC 1, è -a giudizio della Corte- una di quelle evenienze che di certo,

teoricamente, non si possono mai escludere, nondimeno, per ammetterla, bisogna,

nelle concrete circostanze e nel concreto contesto sin qui descritti, accettare

di sconfinare nella più assoluta eccezionalità e straordinarietà degli eventi,

nella più fortuita casualità.

Senza dimenticare che, se davvero AC 1 fosse stato egli stesso

sorpreso dall'imprevisto ed improvviso sparo, mal si comprende come mai, per la

forza del rinculo e stante che egli teneva l'arma non già saldamente in pugno,

ma solo appoggiata sulla sua mano destra (con le dita distese ed il solo

pollice che la teneva dal lato opposto -come mostra la foto 76-), essa non gli

sia sfuggita, cadendo a terra.

Secondo il Difensore di AC 1 tutti gli incidenti sono, chi più chi

meno, dovuti a disattenzioni e a negligenze anche plurime. All'uopo egli ha

evocato i fatti di Sigirino, durante i quali un agente di polizia fu pure

accecato e perse l'udito, in seguito alle molteplici negligenze commesse da due

colleghi, in particolare dall'agente N. A tale argomentazione la Corte obbietta

che, nel suddetto caso, in esito alle plurime negligenze commesse dall'agente

N., vi fu -a differenza che, nel caso di AC 1- chi il grilletto tirò. La

pistola mitraglietta, in quel caso, non sparò inopinatamente da sola, perchè

una minuscola feccia aveva sganciato il meccanismo di scatto.

Nel caso di AC 1, invece, con le asserite molteplici negligenze,

egli ha cercato di giustificare come fu che, senza eseguire il movimento di

carica (che di tutta evidenza non poteva eseguire in presenza di PC 1 che

l'avrebbe udito), si trovò nondimeno a fianco di PC 1, con una pistola carica e

pronta al tiro puntata in direzione della sua testa, che, per finire, avrebbe

sparato da sola.

Senza dimenticare, poi, il diverso contesto in cui è avvenuto il

ferimento della vittima: un'esercitazione di polizia nel caso di Sigirino, una

malversazione di più di 3 milioni di franchi che occorreva nascondere nel caso

di AC 1.

Tutto ciò considerato la Corte è pervenuta al fondato e solido

convincimento che a __________, quella sera del 24.2.2003, PC 1 non fu da AC 1

ferito accidentalmente, bensì che AC 1 simulò un incidente al fine di uccidere PC

1.

È solo nell'ottica della simulazione di un incidente che quelle

che AC 1 vuol far "passare" per "negligenze" (inspiegabili

in una persona conoscitrice delle armi fin dall'adolescenza) riacquistano il

loro vero significato che è stato quello di fare da "copertura" ad

altrettante azioni che era necessario compiere in vista di creare le premesse

per la partenza dello sparo. Delle più importanti si è già detto: in

particolare dell'impossibilità di caricare la SIG in presenza di PC 1,

rispettivamente dell'esigenza di dare una certa qual plausibilità al fatto di

essersi posizionato accanto a lui con l'arma pronta al tiro, puntata contro la

sua testa. Per il resto, mentre che la simulazione di un incidente spiega bene

il contesto retrostante, il movente in particolare, la tesi dell'incidente

"vero" sostenuta da AC 1 non lo considera, lo esclude, tant'è che fin

che PC 1 non ha scoperto e denunciato le malversazioni, anche gli inquirenti

alla tesi dell'"incidente" s'erano apparentemente adagiati e contro AC

1.

era stata promossa l'accusa di lesioni colpose gravi.

La simulazione dell'incidente spiega altresì bene taluni fatti

che, a prima vista, potrebbero "vestire" la tesi di AC 1 (e in tale

ottica li ha -infatti- letti ed interpretati nella sua arringa il Difensore).

Si pensi, ad esempio, al fatto che l'evento è accaduto a __________,

in casa e nello studio di AC 1, mentre che al piano di sopra dormivano moglie e

figli: se è vero che dette circostanze sono le più normali in un contesto veramente

accidentale, esse restano e appaiono come le più ovvie e normali anche nel caso

di simulazione di un incidente. Se il disegno di AC 1 è stato -come la Corte

afferma che è stato- quello di intenzionalmente uccidere PC 1 con un'arma da

fuoco, l'unico posto in cui ciò poteva avvenire era quello in cui il tentativo

è stato realmente commesso, ovvero a casa di AC 1, a tarda ora, quando era

sicuro che i familiari erano a letto e verosimilmente dormivano (e dove una

tenda parzialmente aperta o totalmente chiusa non faceva nessuna differenza perchè,

data l'ora e la stagione, il rischio che qualcuno guardasse dentro era minimo,

per non dire nullo visto che -di fatto- la sera del 24.2.2003 nessuno ha visto

il preteso "incidente" dall'esterno), nel suo studio ove teneva

usualmente tutte le sue armi e munizioni, dove sarebbe apparso normale, stante

che anche PC 1 era un appassionato di armi, che l'uno o l'altro o entrambi ne

stessero maneggiando (come realmente accadde per PC 1 con la Parabellum, per AC

1.

con la SIG, e per entrambi con la Sites Spectre).

Da questo profilo, è parso alla Corte inquietante lo

"scenario" che AC 1 aveva predisposto, il venerdì 21.02.2003 nel

pomeriggio, in previsione della venuta in casa sua di PC 1 la sera del

24.02.2003

(cfr. considerando 15.), nel suo studio: una Parabellum stava sulla

scrivania, una seconda pistola, ancorché dentro la sua scatola, stava sul PC e

la SIG 210 stava sull'altro lato della scrivania. Scenario che è (salvo che per

la SIG, col suo magazzino accanto, che AC 1 appoggiò per finire sulla libreria)

sostanzialmente lo stesso che "videro" gli inquirenti, dopo il

ferimento di PC 1 e che immediatamente evocava e metteva l'accento sulla

presenza di più armi, uno scenario di primo acchito compatibile con

"l'incidente", che lo "preparava" quasi, che lo

"suggeriva", che, in ogni caso, era in totale consonanza sia con la

passione per le armi condivisa dai due "amici", sia con il tragico

sparo.

Prova ne è che fin che PC 1 non ha parlato dell'altro legame che

li univa (quello costituito dai soldi), era quasi impossibile ipotizzare che,

quella sera, a __________, PC 1 era salito con tutt'altro intento e non certo

per smontare una Parabellum che AC 1 subdolamente gli aveva, per così dire,

"messo in mano", neppure consapevole -lo PC 1- che sul PC v'era una

seconda pistola e che una SIG carica si trovava dall'altra parte della

scrivania. Ma poiché lo scenario preparato e costruito da AC 1 parlava solo il

"linguaggio" delle armi, se PC 1, per finire, non avesse parlato o

fosse morto, cogliere un'altra realtà aldilà di quella di "facciata",

non sarebbe invero stato agevole, anche perché, essendo fortunatamente PC 1

sopravvissuto allo sparo e avendo egli per finire denunciato AC 1 per le note

malversazioni, nemmeno è dato di sapere (né è lecito fare congetture aldilà dei

fatti accertati) se lo scenario sarebbe rimasto quello o se era nelle

intenzioni di AC 1 di modificarlo.

Quel che è certo per la Corte è che, con PC 1 vivo, il complesso

delle prove raccolte consente, aldilà di ogni ragionevole dubbio, di affermare

che il ferimento di PC 1 non è stato accidentale, che l'incidente è stato solo

una messinscena di AC 1, il quale, deliberatamente, si è avvicinato da tergo a PC

1.

e, tirando il grilletto, gli ha sparato in direzione del capo per ucciderlo,

fortunatamente mancando il risultato, nondimeno procurandogli le descritte

lesioni, attestate dai certificati medici in atti, e ciò nell'intento di

nascondere le malversazioni commesse in suo danno.

A tale conclusione la Corte è giunta pur considerando che,

tornando dal bagno, AC 1 non poteva sapere se PC 1 era rimasto alla scrivania

centrale oppure se si era spostato. Rientrando nello studio, lo vide girato

verso la parete di fondo, intento a guardare le fotografie. Fu cioè per un caso

-ciò va detto- che AC 1 si ritrovò confrontato con una situazione che, per

rapporto a ciò che aveva intenzione di fare, era sicuramente propizia. Anche il

discorso che ne venne tra PC 1 e lui fu del tutto naturale, avviato addirittura

da PC 1 con ovvio riferimento alle immagini che stava guardando. Nondimeno è

del pari vero che AC 1 fu abile e determinato nello sfruttare la situazione

favorevole, armando, con notevole sangue freddo, la sua mano e,

nell'avvicinarsi a PC 1, curando, con non comune scaltrezza, di orientare il

discorso (con quel "guarda la data") in modo che l'altro ancor più

allungasse il capo verso la foto, continuando, per quel tanto che occorreva, a

rimanere girato e fermo, e, soprattutto, ignaro di ciò che gli stava

succedendo -e che gli è successo- (tant'è che nulla ha visto, non la pistola

nella mano di AC 1 e tantomeno costui tirare il grilletto). È vero che, per

finire, AC 1, che era ed è un buon tiratore, l'ha mancato, ma talmente di poco,

come eloquentemente dimostrano le foto nr. 145 e 146 dell'AI 608, che la tesi

dell'incidente è ben lungi dal trarne vantaggio.

Il Difensore di AC 1 ha insistito nel dire che l'uccisione di PC 1

sarebbe stata per AC 1 un totale non senso, giacché sarebbe stato impossibile,

se PC 1 fosse morto, che le malversazioni non fossero emerse. Oltre a __________,

per il clamore che ne sarebbe venuto, avrebbero potuto diventare sospettosi il

gestore di __________ del conto , signor __________, o altri

funzionari della banca, senza dimenticare -a mente del Difensore- che, giusta

le Direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri in materia di conti di

clienti dei quali non si hanno notizie, la banca sarebbe comunque stata

obbligata a informare gli eredi di PC 1 dell'esistenza del conto.

Trattasi di argomentazione inidonea a scalfire il dianzi motivato

convincimento della Corte, la quale, evidentemente, ha maturato il proprio

giudizio sulla base dei fatti che sono stati accertati con PC 1 vivo, e non in

base a quelli -totalmente ignoti e imprevedibili- che sarebbero stati o che si

sarebbero potuti/dovuti accertare ove PC 1 fosse morto. Oggi a tale riguardo si

possono fare solo ipotetiche congetture e speculazioni, e ciò sotto vari

aspetti, in particolare per quel che concerne il comportamento che avrebbe

tenuto la moglie di AC 1 (che, comunque, non assistette al ferimento) o che

avrebbe tenuto il signor __________ (che forse avrebbe potuto sospettare e

forse no, stante che, in tanti anni che ha gestito il conto , mai ha né

visto né conosciuto PC 1, né mai ha avuto modo anche solo di pensare che i

prelievi che faceva il procuratore non fossero concordati con l'avente diritto

economico del conto, né che non fossero avvenuti nel suo esclusivo interesse e

che, posto che abbia avuto notizia del ferimento di PC 1 -è stata la stessa

Difesa a rendere noto alla Corte che la televisione della Svizzera tedesca è

stata tra le prime a diffondere un servizio nella popolare trasmissione

"10 vor 10"- non risulta che abbia dato avvio ad alcuna procedura,

l'iniziativa di controllare il conto __________ essendo partita da __________

per conto di PC 1) o altri ancora.

Dal profilo giuridico certo è che il conto __________ non sarebbe

mai diventato un conto "sans nouvelles" a norma delle Direttive

emanate dall'Associazione svizzera dei banchieri, dato che una tale situazione

non si verifica neppure dopo dieci anni, quando alla banca è noto il

procuratore del conto, che era nel concreto caso, lo stesso AC 1.

Del pari è solo un'ipotetica congettura -che non può nullamente

essere considerata- quella adombrata dal patrono di parte civile, a dire del

quale non sarebbe da escludere che quei fr. 9'500.- da AC 1 prelevati dal conto

__________ la mattina del 21.2.2003 (e verosimilmente non spesi), egli li

avrebbe magari messi nelle tasche di PC 1 morto, a dimostrazione del fatto che

i prelievi li faceva sempre e solo su richiesta di PC 1.

23.

In diritto, si ha per

costante giurisprudenza che

"

nei reati contro la vita, la fattispecie di base è l'omicidio

intenzionale commesso da chiunque uccide intenzionalmente una persona e

punibile con la reclusione non inferiore a 5 (cinque) anni (art. 111 CP).

L'assassinio è la fattispecie qualificata - punibile con la reclusione perpetua

o la reclusione non inferiore a 10 anni (art. 112 CP) - che si differenzia dal

primo per la particolare mancanza di scrupoli dimostrata dall'autore,

segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi."

(cfr. DTF 118 IV 122 e giurisprudenza e dottrina ivi

citate).

Secondo Il messaggio del Consiglio federale relativo alla novella

legislativa entrata in vigore il 1.1.1990 (cfr. FF 1985 Il 912/3, n. 212.1) e

la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 118 IV 122 e 117 IV 369) il tipo

d'assassino cui si riferisce la legge è

quello descritto dallo psichiatra __________ (RPS 1952 313, 314 e

324), ossia quello di una persona senza scrupoli, priva di sentimenti sociali,

che agisce a sangue freddo, dimostrando un

egoismo primitivo e crasso. Una persona, dunque, che non tiene in

nessun conto la vita altrui pur di realizzare il proprio interesse ed è pronta

a sacrificare, per soddisfare bisogni egoistici, un essere umano che non gli ha

fatto nulla, dando così prova di una mancanza completa di scrupoli e d'una

grande freddezza affettiva (DTF 118 IV 126, 115 IV 14).

Il movente oppure lo scopo oppure le modalità particolarmente

perversi non sono che degli esempi della "particolare

mancanza di scrupoli", che deve risultare da una valutazione d'assieme

delle circostanze interiori ed esteriori (cfr. anche Stratenwerth,

Strafrecht BT I e Il, Teilrevisionen 1987-1990, § 1 n. 17). Va, a

questo proposito, annotato che, per Stratenwerth (Strafrecht, BT

I. § 1 n. 20 pag. 28), quanto più vi è sproporzione tra lo scopo perseguito e

la distruzione della vita umana, tanto più ci si avvicina alla fattispecie

dell'assassinio.

Per l'ammissione della forma qualificata dell'assassinio sono

determinanti soltanto le circostanze direttamente connesse con il

reato, quali le sue caratteristiche o il movente che ha indotto

l'autore ad agire (DTF 117 IV 369, DTF 117 IV 392 e dottrina ivi citata). Sono

invece da considerarsi circostanze non concernenti direttamente l'atto, i

precedenti dell'agente e il suo

comportamento prima e dopo l'atto nella misura in cui tali

elementi non hanno con esso alcuna relazione (DTF 117 W

393).

Per il resto sono ancora valide la giurisprudenza e la dottrina

riferite al previgente art. 112 CP (Stratenwerth, o.c. § 1 n. 16;

Rehberg, Strafrecht III, pag. 19 segg.; DTF 118

IV 125 e 126,

117.

IV 393). Così è considerato un assassino chi uccide una

persona per commettere, coprire o facilitare un altro reato (Schubarth, Komm.,

all'art. 112 n. 23, 25, 27 e 28) per vendetta, egoismo, piacere di uccidere

(DTF 106 IV 342-349), per evitare disagi, per esempio eliminando persone

fastidiose o intralcianti, come la donna resa incinta, la moglie quando le si

preferisce

un'altra donna o il teste di un altro delitto (DTF 101 IV 278; 77

IV

64, 70 IV 8).

Parimenti è assassino e non omicida chi uccide con modalità

astuta, perfida o subdola, approfittando dell'incapacità di

difendersi, dell'ingenuità o della fiducia della vittima così che,

per la definizione di assassinio, possono entrare in linea di

conto

anche le particolari relazioni dell'autore con la vittima (Rehberg,

o.c., pag. 20 ad c. e sentenze citate; DTF 117 IV 393, cons.

19b), oppure chi uccide usando mezzi particolarmente esecrabili

(DTF 106 IV 345, 77 IV 64).

Una particolare mancanza di scrupoli dell'agente non è peraltro

incompatibile con una sua responsabilità scemata o deficienza

caratteriale (DTF 95 IV 167; 82 IV 8; 81 IV 150; 80 IV 239) e neppure con una

(non scusabile ) violenta commozione

dell'animo (Trechsel, Kurzkomm., all'art. 112 n. 25 e cit.).

Nel caso di AC 1 non fa dubbio che egli ha commesso il tentativo

di reato nella forma qualificata di mancato assassinio sia per il movente e lo

scopo perseguito sia per le modalità messe in atto, particolarmente perversi.

Da un lato egli prima ha depredato il conto di PC 1 e poi per nascondere le

malversazioni, egli ha cercato di eliminare la persona che avrebbe potuto

smascherarlo.

Per farlo non si è fatto scrupolo di attirare l'ignaro e fiducioso

PC 1 nella sua casa per poi sorprenderlo, durante un'apparentemente innocente

conversazione a proposito di una data su una fotografia, con un colpo di

pistola che gli ha sparato al capo, facendo in modo che sembrasse un incidente.

Trattasi invero di un movente e di modalità così perfidi e malvagi

da far apparire AC 1 come una persona senza scrupoli priva di sentimenti, capace

di agire a sangue freddo per un fine di egoismo primitivo e crasso.

L'imputazione di mancato assassinio dell'atto d'accusa deve quindi

essere confermata così come da confermare è quella -pacifica- di ripetuta

appropriazione (ex art. vecchio 140 e nuovo 138 CP) per avere AC 1

ripetutamente convertito a proprio indebito profitto la somma di complessivi

fr. 3'195'000.- circa, in danno di PC 1, danaro che, in forza di una procura

generale, era a AC 1 affidato.

È appena qui il caso di ricordare che il reato di appropriazione

indebita è contemplato dall'art. 138 CP (in vigore dal 1° gennaio 1995) che

commina la reclusione fino a 5 anni o la detenzione (la detenzione fino a 5

anni secondo il previgente art. 140 n. 1 CP) a chiunque tra l'altro impieghi

indebitamente a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali (una somma

di denaro, secondo la legge anteriore) affidatigli.

Degli altri reati, di cui all'art. 253 CP e 91 cifra 1 LCS, pure

da confermare, si è già detto e ai relativi considerandi si rinvia.

24.

Dopo l'arresto di AC 1,

la Pubblica Accusa ha ordinato che egli fosse sottoposto a perizia psichiatrica

affidando l'incarico di perito al dottor PE 3.

A tale decisione si è opposto l'accusato sostanzialmente perchè, a

suo modo di vedere, la perizia aveva l'unico scopo di confortare la tesi

accusatoria, rispettivamente di scavare dentro di lui come se egli avesse

dentro un "mostricciattolo" o quant'altro, risp. per trovare dentro

di lui "una qualche macchia nera" (così, AC 1, testualmente, in aula,

durante l'audizione del dr. PE 3).

Nel seguito il Difensore di AC 1 ha portato il suo reclamo anche

davanti al Giar, senza successo, col che, per finire, la perizia è stata

redatta, evidentemente senza che il perito potesse conferire con AC 1. Egli si

è fondato sugli atti (prendendo visione anche della cartella medica acquisita

presso la Clinica di __________, con i tests cui ivi fu sottoposto AC 1, nonché

delle videocassette delle ricostruzioni e delle interviste, effettuando un

sopralluogo nella casa di __________, leggendo i verbali dell'accusato e

assistendo alle audizioni di alcune persone di riferimento, quali i suoi

genitori, la moglie, L. S.).

Quando ormai il dottor PE 3 stava ultimando il suo rapporto, AC 1

ha inviato al suo Difensore il seguente manoscritto di data 4.11.2003 (cfr. AI

610):

"

io sono sempre stato presente con la testa, con completa capacità

di volere e d'intendere, e in questa difficile e dolorosa situazione la

consapevolezza che qualcuno indaga su di me per esperire una diagnosi psicologica

non mi fa star bene.

In contrapposizione con quanto da te ordinatomi in precedenza -il

sottrarmi all'allestimento di una perizia psichiatrica- ti chiedo di

trasmettere a chi di competenza la mia volontà ad essere interpellato e sentito

dal dott. PE 3, perito nominato…".

Il Difensore lo ha inviato al perito.

Dato che il termine (già prorogato) assegnato al perito per la

consegna del suo reperto veniva a scadere, alla richiesta di AC 1 non veniva

dato seguito. La perizia è stata consegnata il 13.11.2003. Ad essa ha fatto

seguito il deposito degli atti, col che in data 24.11.2003, il Difensore di AC

1.

ha chiesto l'estromissione dagli atti della perizia ed il conferimento di un

nuovo incarico ad altro professionista specializzato in psichiatria forense. Respinte

tali domande dalla Pubblica Accusa, il Difensore ha inoltrato reclamo al Giar,

producendo altresì uno scritto datato 25.11.2003 del dottor __________,

professore presso l'Università "__________" di, scritto nel quale

soprattutto si critica la metodologia seguita dal dr. PE 3. Il Giar ha respinto

il reclamo (cfr. AI 688). Né ha avuto miglior sorte un secondo reclamo

presentato dal Difensore di AC 1 il 15.12.2003, chiedente, tra l'altro, ancora

l'estromissione dagli atti del rapporto del dr. PE 3.

Dato che sulla questione della perizia anche in aula si è -come si

dirà meglio nel seguito- molto discusso, è d'uopo qui riportare, in forma di

sunto, la cronologia degli atti esperiti in sede predibattimentale, a partire

dall'inoltro da parte di AC 1 della sua lettera 4.11.2003:

- 04.11.2003 già

riportata lettera manoscritta di AC 1 al suo legale (AI 610);

- 12.11.2003 decisione

del PP di rinviare la Difesa alla "più corretta forma dell'istanza

motivata di richiesta di prove, essendo prossima la conclusione della

perizia" (AI 626);

- 13.11.2003 data

della perizia del dr. PE 3;

- 13.11.2003 deposito

atti scadente il 1.12.2003 (ivi compresa la perizia);

- 14.11.2003 scadenza

del termine (già prorogato due volte) per la consegna del referto peritale;

- 24.11.2003 il

Difensore presenta istanza di estromissione della perizia del dr. PE 3 e di

conferimento ad altro professionista specializzato in psichiatria forense

dell'incarico di redigere una nuova perizia (AI 638);

- 27.11.2003 l'istanza

di estromissione dell'avv. __________ viene respinta dalla PP (AI 642);

- 09.12.2003 il

Difensore inoltra reclamo al Giar (AI 660A);

- 07.01.2004 reiezione

del reclamo da parte del Giar (AI 688);

- 01.12.2003 il

Difensore, in sede di complemento d'inchiesta, ha chiesto, tra l'altro,

l'allestimento di una nuova perizia da parte di altro professionista del ramo

(AI 647);

- 03.12.2003 la

richiesta è stata respinta dalla PP (AI 651);

- 15.12.2003 il

difensore ha interposto reclamo al Giar (AI 678);

- 14.01.2004 il Giar

ha respinto le richieste (AI 698).

Tutto ciò premesso, si ha che il perito -come si legge a p. 47 del

suo referto- ha per AC 1 formulato la diagnosi di "disturbo di

personalità emotivamente instabile di tipo "borderline" (ICD-10 F60.31)

con elementi di antisocialità" (da notare che già i medici di __________

avevano concluso, previa esecuzione di tests e dopo valutazione clinica per una

"personalità al limite con tratti psicopatici", avendo essi posto,

sulla base dei fatti a loro noti a quel momento, la diagnosi di "Sindrome posttraumatica

da stress").

Rispondendo ai quesiti postigli il dottor PE 3 ha dichiarato che,

a suo parere "la capacità del peritando di valutare il carattere

illecito dell'atto non era scemata" e che pure "la capacità

del peritando di agire conformemente alla corretta valutazione del carattere

illecito dell'atto non era scemata, se non -forse- in modo molto lieve",

concetti questi che egli ha chiaramente ribadito anche in aula, dove ha pure

confermato che "soltanto «in dubio pro reo» (mi si consenta l'uso di

un'espressione giuridica in un contesto medico) può essere ammessa una scemata

responsabilità di grado lieve".

Al dibattimento, dopo che l'audizione del dottor PE 3 era ormai

terminata, ed egli aveva già lasciato l'aula, il Difensore di AC 1 ha chiesto

alla Corte di voler ordinare un supplemento di perizia, da affidare ad altro

perito, al fine di fugare il dubbio espresso dal dr. PE 3. Invitato dalla

sottoscritta Presidente a riascoltare, attraverso la registrazione, le parole

del perito, il Difensore ha accondisceso, dichiarando di voler tenere in

sospeso la sua istanza, che -come attesta il verbale alla pagina 24- è poi

stata riproposta il giorno seguente, ovvero il 31.8.2004.

Sentite le parti, la posa del quesito e la relativa risposta sono

state di qualche giorno ritardate, di guisa da non dover ulteriormente rinviare

l'audizione del teste TE 1.

Nel seguito -come si legge nel verbale del dibattimento a p. 27-

il Difensore di AC 1 ha chiesto ed ottenuto una breve sospensione del

dibattimento per avere il tempo materiale per allestire un allegato, da

introdurre alla Camera dei ricorsi penali, postulante la ricusa della

Procuratrice pubblica.

Per finire, con l'accordo delle parti, il giovedì 2.9.2004,

sentite nuovamente le parti (cfr. verbale del dibattimento alle p. 34 in fine,

35.

e 36) sono stati posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se deve essere

ordinato un supplemento di perizia psichiatrica volto ad accertare se AC 1 ha

eventualmente agito in stato di lieve scemata responsabilità?

2.

In caso

affermativo, a chi deve essere conferito l'incarico di supplemento peritale

(dato per escluso il dott. PE 3)?

3.

In quale misura

il nuovo perito si dovrà ritenere vincolato alla perizia rispettivamente

all'audizione del dott. PE 3?

L'istanza di supplemento di perizia è stata dalla Corte respinta

in buona sostanza perchè -come ben emerge dall'istoriato testé riportato- la

questione di allestire una nuova perizia da parte di altro (rispetto al dr. PE

3) specialista del ramo è già stata proposta in sede predibattimentale e

respinta dal Giar, senza che il Difensore abbia impugnato tale decisione, che è

quindi cresciuta in giudicato.

D'altro canto la Corte ha altresì dovuto constatare che il dr. PE

3.

aveva chiaramente già scritto nel suo referto consegnato il 13.11.2003 che,

nel dubbio, andava ammessa, a beneficio di AC 1, una scemata responsabilità di

grado lieve (cfr. AI 629, p. 49). Di ciò erano perfettamente al corrente sia la

Pubblica Accusa, sia la Difesa di AC 1, tosto che la perizia è stata loro messa

a disposizione.

Nessuna delle citate parti ha ritenuto di dover, a quel momento,

chiedere al dr. PE 3 chiarimenti sullo specifico argomento del

"dubbio", essendo peraltro chiaro che lo stesso conseguiva al fatto

di aver dovuto stilare una perizia senza poter conferire

-per la sua opposizione- col peritando.

In aula il dottor PE 3, pur diffondendosi (per rispondere alle

domande postegli dalla sottoscritta Presidente e dalle parti) nella

chiarificazione delle risposte già da lui date nel referto peritale, le ha,

nella sostanza, totalmente confermate. Egli non ha aperto al riguardo nessun

nuovo interrogativo, confermando altresì il "dubbio" (rimastogli) che

lo ha indotto a riconoscere a AC 1 di aver agito in stato di scemata

responsabilità di grado lieve.

In tali condizioni, la Corte non ha ritenuto necessari nuovi

accertamenti peritali, né da chiedere al dr. PE 3, né, tantomeno, ad altro

specialista del ramo, la questione essendo sufficientemente stata chiarita in

vista del giudizio di merito.

25.

Per l'art. 63 CP, il

giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa

del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e

delle sue condizioni personali.

L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più

pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il

reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della

pena massima comminata e senza andar oltre al massimo legale della specie di

pena.

Come noto, i criteri di fissazione della pena hanno fatto oggetto

di abbondante giurisprudenza.

È qui d'uopo richiamarli sulla base della recente sentenza della

CCRP del 28.6.2004 in re S.B. che elenca in particolare "le circostanze

che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del proposito

(determinazione) e la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,

l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del

pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione

dell'illecito, il ruolo in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà

personale o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato

(collaborazione, pentimento, volontà di emendamento), la situazione familiare e

professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione

seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la

reputazione in genere."

Secondo la superiore Corte cantonale "esigenze di

prevenzione generale, per contro, svolgono un ruolo di second'ordine (DTF

118.

IV 342 consid. 2g pag. 350)" .

In un caso in cui era questione di reati (mancati) contro la vita

e l'integrità delle persone, commessi in concorso tra loro e in stato di

responsabilità ridotta e in presenza di altre attenuanti specifiche, il Tribunale

federale (cfr. DTF 127 IV 101) ha avuto modo di ricordare (come già

peraltro illustrato nella sentenza del 7.2.2002 della Corte delle assise

criminali di __________ in re W.C.) che, giusta l'art. 63 CP il criterio

essenziale è quello della gravità della colpa; il giudice deve prendere in

considerazione, in primo luogo, gli elementi che portano sull'atto in quanto

tale, in particolare sul risultato dell'attività illecita, sui modi di

esecuzione e, dal punto di vista soggettivo, sull'intensità del dolo così come

dei motivi del delinquere. L'importanza della colpa dipende altresì dalla

libertà di decisione di cui ha disposto l'autore: più gli sarebbe stato facile

rispettare la norma violata, più fortemente pesa la sua decisione di

trasgredirla e quindi più è grave la sua colpa.

Quando ammette una scemata responsabilità penale (art. 11 CP), il

giudice deve attenuare la pena in conseguenza, senza tuttavia essere tenuto ad

operare una riduzione lineare.

Quando il risultato del reato, non si è prodotto, la pena deve pure essere

attenuata. In caso di reato mancato, l'entità della riduzione dipende, fra

l'altro, dalla prossimità del risultato e dalle conseguenze effettive del reato

commesso.

Queste attenuanti così come quelle che sgorgano dall'art. 64 CP,

possono essere compensate con un aumento di pena se esistono circostanze

aggravanti. Queste ultime possono così neutralizzare le circostanze attenuanti;

lo stesso vale in caso di concorso di infrazioni (art. 68 cifra 1 cpv. 1 CP).

Può così accadere che, a seconda delle circostanze, un autore di reato possa

essere condannato alla pena massima prevista dalla legge per l'infrazione risp.

per le infrazioni commesse anche in caso di scemata responsabilità e in

presenza di circostanze attenuanti. Per ottemperare alla regola fissata

dall'art. 68 cifra 1 cpv. 1 CP, il giudice dovrà dapprima fissare la pena per

il reato che ha la comminatoria più grave, tenendo conto di tutti gli elementi

pertinenti (quali le attenuanti, le aggravanti e un'eventuale scemata

responsabilità). Poi il giudice aumenterà detta pena per sanzionare gli altri

reati, tenendo anche in tal caso conto di tutte le circostanze ad essi

relative.

La citata sentenza dell'Alta Corte federale (così come quella non

pubblicata del 13.8.2004 -6P.32/2004) ricorda infine che il giudice deve

esporre nella sua motivazione gli elementi essenziali che considera sia in

relazione al reato che all'autore in modo che l'autorità di ricorso possa

verificare se tutti gli aspetti pertinenti sono stati presi in considerazione e

come sono stati valutati sia in senso diminuente che in senso aggravante.

Il giudice può passare sotto silenzio quegli elementi che gli

sembrano non pertinenti o di minor importanza.

La motivazione deve giustificare la pena pronunciata, permettendo

di seguire il ragionamento di base. Il giudice non deve esprimersi in cifre o

percentuali, nondimeno più la pena è elevata, più la motivazione deve essere

completa.

Un ricorso non deve essere ammesso semplicemente per migliorare o

completare un considerando quando la decisione presa appare conforme al

diritto.

Confrontata con il compito di commisurare una pena adeguata alla

colpa di AC 1, la Corte ha cercato di seguire il più da vicino possibile gli

insegnamenti della massima istanza federale. Non v'è chi non veda, infatti,

come nella presente fattispecie, numerosi siano i fattori che si devono

considerare ai fini di una corretta commisurazione della pena e ciò a partire

dall'estrema gravità del reato contro la vita, in concorso ex art. 68 CP con

quello -pure assai grave- di ripetuta appropriazione indebita e con quelli

-decisamente secondari in questo contesto- di conseguimento fraudolento di una

falsa attestazione e di circolazione in stato di ebrietà. Il primo reato è (e

fortunatamente è qui il caso di dire!) rimasto a livello di tentativo e per

tutti va ammessa, per rispettare fino in fondo la conclusione del perito

psichiatrico, una lieve scemata responsabilità.

Attenendosi quindi ai chiari criteri suesposti, la Corte ha

avantutto considerato che il quadro legale di partenza è quello fissato dal

reato più grave, ovvero, nel concreto caso, dall'art. 112 CP, che -come già

cennato- sanziona l'assassinio consumato con la pena della reclusione perpetua

o della reclusione non inferiore a dieci anni. Poichè nella fattispecie il

risultato del reato non si è prodotto, per effetto dell'art. 65 CP, è possibile

pronunciare invece della reclusione perpetua, la reclusione per almeno dieci

anni e in luogo della reclusione non inferiore a dieci anni, la reclusione,

ferma restando (anche nell'ottica dell'art. 66 CP applicabile in forza

dell'art. 11 CP) la durata legale minima di un anno, specifica della

reclusione. Dato in questi termini il quadro di pena, è da esso che occorre

dipartirsi per sanzionare poi (secondo la regola dell'"Asperationsprinzip"

ex art. 68 CP) il reato patrimoniale, consumato, di ripetuta appropriazione

indebita e gli altri due testé evocati (che, nondimeno, nel caso di specie, non

hanno praticamente influito sulla pena), riesaminando poi il tutto alla luce dell'attenuante

della scemata responsabilità di grado lieve, nonché di quelle cosiddette

"generiche".

Dovendosi valutare in concreto la gravità della colpa di AC 1 in

relazione al reato principale ascrittogli, la Corte ha dovuto considerare

l'estrema gravità del medesimo, da AC 1 commesso senza scrupoli e a sangue

freddo, arrivando a simulare un incidente quando invece egli si muoveva con il

fermo proposito di uccidere proprio quella persona che credeva di essere un suo

buon amico (e al quale lo stesso AC 1 si riferiva come al suo

"migliore" amico), colui che, in piena fiducia, dopo aver trascorso

insieme l'intera serata, era entrato "da amico" nella casa di __________.

Una casa che invece AC 1, a ulteriore prova del suo agghiacciante cinismo e

della sua amoralità, non ha avuto alcun ritegno nell'usare quale luogo della

sua tragica messinscena, ben sapendo che al piano di sopra dormivano la moglie

ed i suoi bimbi, perché ciò, per quanto abbietto, era funzionale al suo disegno

di simulare un incidente. E invece, raggiunto PC 1 da tergo, non senza

trattenersi dall'utilizzare un vile trucchetto per mantenerne gli occhi e

l'attenzione concentrati sulla data della foto in modo da non essere visto, gli

si affiancava e, proditoriamente, tirava il grilletto della pistola in

direzione della di lui testa. Modalità, quelle messe in atto da AC 1, subdole e

perverse, così come abbietto, egoistico e ignobile era il movente di

seppellire, insieme con PC 1, dieci anni di sistematiche e reiterate

malversazioni in suo danno.

In tali condizioni certo è che se PC 1 fosse morto e AC 1 fosse

stato pienamente responsabile, la pena della reclusione perpetua non sarebbe

stata fuori luogo.

Per fortuna di PC 1, AC 1 ha mancato di ucciderlo.

Il colpo è entrato ed è uscito dalla testa della vittima a qualche

centimetro dalle tempie, per cui -per usare le parole del medico legale- a PC 1

è "andata molto bene".

Cionontoglie che la morte gli è passata assai vicina!

Per effetto dello sparo, PC 1 ha subito tre operazioni e ha

trascorso più di un mese in ospedale e, per finire, ha riportato lesioni

irreversibili all'occhio sinistro e all'orecchio destro, senza dimenticare il

grave danno psicologico e morale. AC 1, mancando di ucciderlo, l'ha infatti

distrutto psicologicamente e moralmente. Né poteva essere altrimenti ove si

consideri che (e qui già si entra nei motivi che la Corte ha ritenuto

importanti per l'aggravamento della pena in seguito al reato patrimoniale) AC 1

ha tradito in modo totalmente spregevole e per lungo tempo l'amicizia di PC 1.

Ne ha abusato e se ne è fatto beffe così intensamente e così a lungo dal

minarne la dignità. Caduta la facciata di falsa amicizia, AC 1 oggi è agli

occhi di PC 1, ma anche nel giudizio della Corte, colui che già aveva iniziato

a derubarlo, pur scegliendolo come padrino della neonata sua figlioletta. AC 1

è colui che chiedeva consiglio a PC 1 sulla sua scelta del terreno da

acquistare a __________, sapendo che l'avrebbe comprato coi suoi soldi. AC 1 è

colui che gli proponeva di edificare la casa, sapendo che -se avesse accettato-

avrebbe pagato il lavoro con il suo danaro. AC 1 è colui che almeno una volta

all'anno si lasciava offrire la cena da PC 1 per ingannarlo, illustrandogli

inesistenti performances del suo conto, sottacendogli che lungi dall'essere il

capace amministratore dei suoi averi era invece l'avido e disonesto dissipatore

del suo danaro.

Aldilà di un'amicizia sempre e solo da AC 1 conclamata, la

materialità dei fatti accertati, porta a dire che AC 1 ha, per anni, portato

avanti con PC 1 un rapporto in realtà fondato sulla menzogna, sulla doppiezza e

sulla finzione più sfacciate. Spregiudicato e cinico in modo che allarma e

preoccupa, AC 1 gli ha tolto con il danaro anche l'autostima e, per finire,

sparandogli quel colpo a tradimento, ha tentato di togliergli anche la vita.

Dal lato soggettivo aggrava la colpa di AC 1 il fatto che, a

malversare per dieci anni e per assai considerevole importo (senza mai porsi

nessuna questione morale, senza mai porre un freno ai propri sperperi e alla

propria grandiosità) e a cercare, per finire, di risolvere il

"problema" con l'uccisione della sua vittima, sia stata una persona

che qualche buona opportunità nella vita l'ha pure avuta, a partire da quell'infanzia

che egli stesso ha definito "felice", per passare agli invidiabili

risultati conseguiti nella professione bancaria sin dalla giovane età.

Non è stato altrettanto fortunato con i due matrimoni, nondimeno

il fatto di essere padre di tre figli avrebbe pure dovuto evocargli

quotidianamente quali erano i suoi doveri e le sue responsabilità verso di

loro, sicuramente incompatibili con le malversazioni che aveva già iniziato a

compiere prima della nascita degli ultimi due. Ha avuto successo in politica,

ma nemmeno di questo evento ha fatto l'occasione per dare una svolta alla sua

vita, smettendola con i "rubalizi" e ancora in aula ha giustificato

la scelta da lui fatta, dopo il licenziamento dalla __________, di voler

perseguire fino in fondo la sua carriera politica, a scapito di quella

professionale (che dopo il 1999 si era ridimensionata anche dal profilo

salariale), facendo cinicamente finta di ignorare che tale scelta egli se l'era

potuta permettere solo attingendo a piene mani al "tesoro" di PC 1.

Col che, tutto ben considerato (ovvero in sintesi: gli egoistici

motivi del delinquere, sia in ordine al reato di mancato assassinio, sia in

ordine a quello patrimoniale, la determinazione e la freddezza dimostrate, le

subdole, perfide ed infingarde modalità con cui ha delinquito, conclusesi con

la simulazione dell'"incidente", i sistematici gravi abusi e

tradimenti del rapporto di amicizia e di fiducia che PC 1 nutriva per lui, la

gravità del pregiudizio (fisico, psicologico e morale, oltre che finanziario) a

lui volontariamente cagionato, la lunga durata degli illeciti patrimoniali,

l'incensuratezza, il comportamento tenuto dopo lo sparo quando si è prontamente

attivato nel soccorrere e nel far giungere i soccorsi, l'atteggiamento

processuale, collaborativo per quanto attiene la ricostruzione degli utilizzi

fatti della refurtiva e la confessione dei reati minori), la proposta di pena

di anni quindici di reclusione formulata dalla Pubblica Accusa non è apparsa in

linea di principio sproporzionata rispetto all'eccezionale gravità della colpa

oggettiva e soggettiva del reo. Sennonché la Corte ha altresì dovuto constatare

che detta proposta non ha tenuto conto delle conclusioni della perizia del

dottor PE 3, col che, a fronte di una scemata responsabilità di grado lieve e

per meglio tener conto di altri fattori di moderazione, quali l'incensuratezza,

il fatto di avere, al processo, agevolato la soluzione delle questioni connesse

con i risarcimenti alla PC, con la confisca e l'assegnazione alla PC di taluni

dei beni sequestrati, nonché il più generale contesto della situazione

familiare (di quella matrimoniale drasticamente peggioratasi a seguito del

procedimento penale, mentre che assai solida è risultata essere la relazione

con i membri della sua famiglia d'origine e con i figli) e sociale (essendo AC

1.

uomo "pubblico" la sua "caduta" è stata particolarmente

dura e gravosa), è apparsa, per finire, equa ed adeguata la pena di anni undici

di reclusione, pena che, già per la durata, deve essere effettivamente espiata.

26.

Liquide ed

incontestate le pretese della parte civile PC 1 hanno potuto essere

integralmente accolte, condannando AC 1 a risarcire a PC 1 i seguenti importi:

- fr.

3'195'625.-, oltre interessi al 5% dal 24.2.2003, a titolo di risarcimento del

danno causato;

- fr.

30'000.-, oltre interessi al 5% dal 24.2.2003, per il torto morale sofferto.

Visto il tenore degli art. 58 e 59 CP, gli oggetti, le carte e gli

averi, elencati nell'atto d'accusa, sono stati tutti confiscati (siccome

provento di reato, risp. surrogato di refurtiva, risp. come mezzo di prova) ad

eccezione dei seguenti:

- conto 22795

presso la __________, intestato ai coniugi __________, stante che il saldo è

irrisorio;

- conto presso

la stessa Banca e intestato a __________ __________, siccome non è stato

provato che su di esso sia confluita refurtiva;

- conto di libero

passaggio presso la Banca __________, Fondazione, intestato ad AC 1 perchè,

essendo egli, all'atto dell'arresto, ancora un salariato la somma non era

ancora esigibile.

Questi tre conti

hanno quindi da essere dissequestrati.

Per quanto attiene ai tre fondi di __________, __________ e __________

essi sono stati pacificamente confiscati ed assegnati in proprietà alla PC PC 1

che li ha chiesti. In corso di dibattimento, il patrono di PC da un lato e il

Difensore e AC 1 dall'altro hanno sottoscritto un accordo in merito all'importo

da imputare per detti tre fondi sul risarcimento riconosciuto a PC 1 come al

punto 4. del dispositivo.

Detto valore è stato cifrato in fr. 1'900'000.- e da esso sono da

dedursi i pegni immobiliari convenzionali e legali che gravano i fondi.

Copia della presente sentenza viene inviata anche a __________,

intestataria del fondo di __________ (benché l'abbia ricevuto senza fornire per

la sua acquisizione nessuna controprestazione) e ciò al fine di garantirle di

far valere in giudizio, ex art. 350 cpv. 4 CPP, sue eventuali pretese.

Le armi sequestrate a AC 1, pacificamente acquistate con danaro

provento di reato, devono pure essere confiscate, così come i saldi sequestrati

a AC 1 sul conto 22803 presso la Banca __________, , una quota sociale di fr.

200.

-,

il saldo di fr. 2'000.- intestato al conto costituenda __________

presso la __________, e contante per

fr. 2'228.40.

Deduzione fatta della tassa di giudizio e delle spese processuali,

tali importi sono assegnati, per l'eventuale rimanenza, alla PC PC 1.

Viene altresì mantenuto il sequestro conservativo, a garanzia

delle pretese della PC PC 1, __________, della quota di comproprietà di 1/4 sul

mappale n. intestata a AC 1.

Rispondendo affermativamente

a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1.1., 3. e 5.4.;

visti gli art. 11,

13, 18, 21, 22, 35, 41, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 68, 69, 70 e segg., 111, 112,

125, 138, vecchio 140 cifra 1, 253 CP;

91.

cpv. 1 LCS; la LAVI;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC

1.

è autore colpevole di:

1.1

mancato

assassinio

per

avere,

agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente

con movente, scopo e modalità particolarmente perversi,

intenzionalmente

tentato di uccidere PC 1, sparandogli, da una distanza ravvicinata, un colpo di

pistola in direzione della testa, procurandogli le lesioni attestate dai

certificati medici in atti, a __________, il 24 febbraio 2003;

1.2

ripetuta

appropriazione indebita

di

complessivi fr. 3'195'625.48, da lui indebitamente prelevati,

a scopo di indebito profitto in qualità di procuratore,

in 126 occasioni dal conto n. presso la __________ di proprietà di PC 1,

a

__________, __________ e in altre località svizzere,

a

partire dall'agosto 1993 e fino al 21 febbraio 2003;

1.3

conseguimento

fraudolento di una falsa attestazione

per

avere,

usando inganno, indotto il notaio __________ ad attestare in un

rogito di compra-vendita (avente per oggetto la PPP di cui al fondo base n.)

un falso prezzo di vendita,

di fr. 50'000.- inferiore rispetto a quello realmente pattuito

a __________, il 18 ottobre 1996;

1.4

circolazione

in stato di ebrietà

per

avere

in tale stato (alcolemia: min. 1,77 - max 2.10 grammi per mille)

condotto la vettura Mercedes targata,

sulla

tratta __________-__________, la notte sull'11 gennaio 2003,

e

meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

2.

Di

conseguenza, avendo agito in stato di lieve scemata responsabilità, AC 1 è

condannato:

2.1

alla

pena di 11 (undici) anni di reclusione, nella quale è computato il carcere

preventivo sofferto;

2.2

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 10'000.-- e delle spese processuali.

3.

AC

1.

è altresì condannato a versare alla Parte civile PC 1 i seguenti importi:

3.1

fr.

3'195'625.--, oltre interessi al 5% dal 21.2.2003, a titolo di risarcimento del

danno causato;

3.2

fr.

30'000.--, oltre interessi al 5% dal 24.2.2003, per il torto morale sofferto.

4.

È ordinata la confisca, con assegnazione alla PC PC 1, __________, dei

seguenti beni immobiliari (che vengono imputati sul danno riconosciuto al punto

n. 3 del presente dispositivo per il valore di fr. 1'900'000.-- da dedursi i

pegni immobiliari convenzionali e legali esistenti e ciò come all'accordo

sottoscritto dalle parti in data 30 agosto 2004):

4.1

fondo

n. intestato a __________;

4.2

PPP

di cui al fondo base n. di proprietà dell'accusato;

4.3

PPP

di cui al fondo base n. di proprietà dell'accusato.

§ Giusta

l'art. 350 cpv. 4 CPP restano riservati eventuali diritti derivanti a __________

dal fatto di essere formalmente intestataria del fondo particella n..

5.

È

parimenti ordinata la confisca:

5.1

degli

oggetti, dei documenti e del materiale informatico elencati nell'atto d'accusa;

5.2

di

tutte le armi e munizioni elencate nell'atto d'accusa.

6.

Deduzion

fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali è altresì ordinata la

confisca con assegnazione alla PC PC 1, __________, ad ulteriore decurtazione

dei risarcimenti riconosciuti ai dispositivi n. 3.1 e 3.2, dei seguenti averi patrimoniali:

6.1

saldo

attivo delle rubriche .52, .03, .31, .43, .02 del c/c n. (pari a complessivi

fr. 22'016.80 valuta 24.04.2003), del deposito titoli n. (pari a fr. 3'523.75

valuta 24.04.2003), e di 1 quota sociale di fr. 200.-, presso la __________, e

intestati a AC 1.

6.2

fr.

2'228.40;

6.3

saldo

attivo (fr. 2'000.- valuta - al momento del sequestro -) del c/c n. presso la __________

(Suisse), , intestato a __________,.

7.

E'

ordinato il sequestro conservativo a garanzia delle pretese della PC PC 1, __________,

della quota di comproprietà di 1/4 sul mappale n. intestata a AC 1.

8.

È

ordinato il dissequestro dei seguenti conti:

8.1

saldo

attivo (fr. 286'491.50 di cui LPP fr. 196'660.50 valuta 1.07.2003) del c/c di

libero passaggio n. presso la __________, __________, , intestato a AC 1;

8.2

del

c/c n. (saldo negativo di fr. 32.20) presso la __________, intestato a AC 1 e __________;

8.3

del

c/c n. (fr. 136.60 valuta al momento del sequestro) presso la Banca __________,

, intestato a __________,.

9.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

AS 1

3.

AS 2

4.

AS 3

5.

AS 4

6.

AS 5

7.

AS 6

8.

AS 7

9.

GI 1

10.

GI 2

11.

TE 1

12.

TE 2

13.

TE 3

14.

TE 4

15.

TE 5

16.

TE 6

17.

TE 7

18.

TE 8

19.

PE 1

20.

PE 2

21.

PE 3

Per la Corte delle assise criminali

La presidente Il

segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 10'000.--

Inchiesta preliminare fr. 4'372.80

Spese diverse fr. 150.--

Perizie fr. 80'287.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 94'909.80

============

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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