72.2004.35
Tentato di uccidere l'amico - dal cui conto che amministrava ha illecitamente prelevato oltre 3 milioni di franchi - puntandogli una pistola alla tempia e sostenendo la partenza accidentale del colpo.
6 settembre 2004Italiano323 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
72.2004.35
Data decisione, Autorità:
06.09.2004, PENAL
Titolo:
Tentato di uccidere l'amico - dal cui conto che amministrava ha illecitamente prelevato oltre 3 milioni di franchi - puntandogli una pistola alla tempia e sostenendo la partenza accidentale del colpo. In aggiunta altri reati minori. Ricusa del Procuratore pubblico e istanza di supplemento di perizia
APPROPRIAZIONE INDEBITA
ASSASSINIO
art. 43 CPP-TI
art. 142 CPP-TI
art. 22 cpv. 1 CPS
art. 112 CPS
art. 138 cf. 1 CPS
art. 253 CPS
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto n.
72.2004.35
Lugano,
6 settembre 2004/nh
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte delle assise criminali
composta dei giudici:
Agnese Balestra-Bianchi
(Presidente)
GI 1
GI 2
e dagli assessori giurati:
AS 2
AS 3
AS 4
AS 6
AS 7
con il segretario:
Enzo Barenco, segretario di camera
Conviene oggi nell’aula penale di
questo Palazzo di giustizia
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 16 aprile 2003;
prevenuto colpevole di:
1. mancato assassinio
per avere,
a,
il 24 febbraio 2003,
agendo con particolare
mancanza di scrupoli,
segnatamente con movente, scopo e modalità particolarmente perversi,
compiuto
tutti gli atti necessari all’uccisione di PC 1,
in
specie per avere,
dopo
avere trascorso la serata con PC 1,
ed
essersi fatto da lui accompagnare in autovettura alla villa di __________,
recandosi
con quest’ultimo nel locale studio, dove PC 1 ha mostrato a AC 1, su sua
richiesta, la scomposizione di una Parabellum 7.65 e dove AC 1 avrebbe dovuto
sottoporre alla vittima la documentazione relativa alla situazione patrimoniale
del conto bancario che le gestiva,
nonché
dopo essersi assentato AC 1 per andare in bagno,
ed
essere ritornato nel locale studio con la pistola SIG P 210 cal. 9 da lui
precedentemente preparata all’uopo,
invitando nel contempo la
vittima a guardare la data di una fotografia appesa alla parete divisoria
locale studio/locale piscina,
e raggiungendola così
armato alle spalle mentre la vittima osservava quanto indicatole,
sparato AC 1 con la SIG P
210 cal 9 a distanza ravvicinata, alla testa, lato destro, di PC 1 allo scopo
di ucciderlo e di evitare così che venissero scoperte le malversazioni da lui
commesse sul conto bancario di PC 1, meglio descritte al punto 2 del presente
atto d’accusa;
mancando la realizzazione
del disegno criminoso,
essendo penetrato il
proiettile a livello dello zigomo destro e fuoriuscito a livello dello zigomo
sinistro, provocando alla vittima le conseguenze alla vista, all’udito e di
natura psicologica di cui ai certificati medici agli atti,
ed allarmando AC 1 dopo il
ferimento i soccorsi, per annunciare che si era verificato un incidente;
reato previsto
dall’art. 112 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP;
2. appropriazione indebita,
ripetuta
per avere,
allo scopo di procacciarsi
un indebito profitto,
a __________, a __________,
a __________ e ad __________,
nel periodo agosto 1993 -
febbraio 2003,
ripetutamente e con le
medesime modalità,
facendo uso AC 1 di una
procura individuale rilasciatagli da PC 1 sulla relazione __________presso __________
a quest’ultimo intestata,
prelevato illecitamente in
126 occasioni a contanti l’importo complessivo per un controvalore di fr.
3'195'625.48 impiegandolo a profitto proprio;
reato previsto
dall’art. 138 cifra 1 CP (già art. 140 cifra 1 CP);
3. conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione
per avere,
a __________,
in data 18.10.1996,
indicando e sottoscrivendo
in qualità di acquirente, che il prezzo di compra vendita dell’appartamento di __________
PPP (quota di comproprietà di 3.5/1000 della Part. 5), era di fr. 50'000.00
(invece di fr. 100'000.00), indotto il notaio Andrea __________ , __________,
ad attestare nel rogito nr. __________un fatto di importanza giuridica
contrario al vero e meglio un prezzo non corrispondente alla realtà;
reato previsto dall’art. 253 CP;
4. circolazione in stato di
ebrietà
per avere,
sulla tratta stradale __________-__________,
nella notte tra il 10 e
l’11 gennaio 2003,
circolato alla guida del
veicolo Mercedes __________in stato di ebrietà (alcolemia : tenore minimo 1.77
gr per mille - tenore massimo 2.10 gr per mille), venendo controllato alle ore
3.15 dell’11 gennaio 2003 in territorio di __________ dalla Polizia cantonale;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 Legge federale sulla
circolazione stradale;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
e
meglio come descritto nell'atto d'accusa 41/2004 del 25 marzo 2004, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1 assistito dal
difensore di fiducia avv. __________.
§ L'avv. __________, rappresentante della PC PC
1.
Espleti i pubblici dibattimenti
- lunedì 23 agosto 2004 dalle ore 9:00 alle ore 18:20
- martedì 24 agosto 2004 dalle ore 9:00 alle ore 19:00
- mercoledì 25 agosto 2004 dalle ore 9:00 alle ore 18:20
- giovedì 26 agosto 2004 dalle ore 9:00 alle ore 19:00
- venerdì 27 agosto
2004 dalle ore 9:00 alle ore 15:55
- lunedì 30 agosto
2004 dalle ore 9:00 alle ore 17:50
- martedì 31 agosto
2004 dalle ore 9:00 alle ore 16:00
- mercoledì 1 settembre
2004 dalle ore 9:00 alle ore 18:00
- giovedì 2
settembre 2004 dalle ore 9:00 alle ore 20:25
- venerdì 3
settembre 2004 dalle ore 9:00 alle ore 18:20
- sabato 4
settembre 2004 dalle ore 9:00 alle ore 10:05
- lunedì 6
settembre 2004 dalle ore 9:00 alle ore 21:20.
A.
ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO
formulata dalla difesa
L'avv. __________
preannuncia di voler allestire nel pomeriggio un allegato da consegnare alla
CRP per chiedere la ricusa della PP 1. Chiede pertanto la sospensione del
dibattimento affinchè egli possa materialmente allestire l'allegato.
La Procuratrice pubblica
si oppone all'istanza di sospensione del dibattimento per permettere alla
difesa di allestire l'allegato da presentare alla CRP in quanto non motivo di
sospensione.
Il rappresentante di PC
si oppone alla sospensione del dibattimento in quanto richiesta per un motivo
che non rientra e non si configura in quelli previsti dall'art. 237 del CPP.
Il difensore si
riconferma nella sua istanza, adducendo che in questo caso l'art. 237 CPP non
può essere applicato e che comunque l'art. 238 CPP prevede la possibilità per
il presidente di accordare brevi interruzioni del dibattimento non superiori ai
tre giorni, in particolare per esigenze del processo.
La Procuratrice pubblica
in duplica, si conferma nelle sue precedenti conclusioni, non ravvedendo motivo
alcuno per sospendere il dibattimento e neppure per doversi ricusare.
Il rappresentante di PC,
in duplica, si conferma nel precedente intervento.
Il presidente pone quindi a
giudizio, con l’accordo delle parti, il seguente
quesito 1. Deve
essere sospeso il dibattimento per consentire all'avv. __________ di allestire
materialmente l'allegato che ha preannunciato?
Previo esame del fatto e del
diritto, rispondendo affermativamente al quesito
visti gli art. 237 e 238 CPP
la Corte
decide 1. L'istanza
di sospensione del dibattimento formulata dalla difesa è accolta e il
dibattimento è quindi sospeso a partire da ora e fino a domani mattina 1.
settembre 2004 alle ore 09.00.
B.
ECCEZIONE SOLLEVATA DALLA DIFESA DI SUPPLEMENTO
DI INDAGINE PERITALE
(verbale dib. pag. 23)
La difesa solleva ora
un'eccezione a seguito della deposizione del perito dott. PE 3, nel senso che
chiede un supplemento di indagine peritale alfine di fugare il dubbio sollevato
dal perito circa una maggior gravità del disturbo di personalità dell'accusato,
tale, a mente del difensore, da poter incidere sul grado di scemata
responsabilità (da lieve in media o grave).
Il presidente, ricordato
quanto detto or ora dal perito, invita la difesa a momentaneamente sospendere
la sua richiesta fino a dopo aver riascoltato la registrazione dell'audizione
del dott. PE 3 e in seguito confermare alla Corte se intende o meno mantenere
l'eccezione sollevata. In caso affermativo le altri parti prenderanno la parola
al momento opportuno.
Il difensore accondiscende con
quanto proposto dalla Presidente e dichiara di tenere in sospeso la sua istanza
fin dopo aver riascoltato la registrazione dell'audizione del dott. PE 3.
(verbale dib. pag. 24-25)
Il difensore riprende
l'eccezione sollevata ieri di supplemento di indagine peritale, momentaneamente
sospesa, dopo aver riascoltato ieri sera unitamente al segretario di questa
Corte la registrazione dell'audizione del perito dott. PE 3.
L'avv. __________: Non
è un vero petitum. Io rendo attenta la Corte rispetto a questo problema: sia
nel proprio referto peritale datato 13.11.2003 pag. 49 ad 2.d), sia in
occasione dell'audizione del perito dott. PE 3 di ieri, lunedì, è emersa
l'eventualità a che il signor AC 1 potesse avere una incapacità di intendere e
volere di grado lieve. Questa eventualità ribadita appunto in due occasione,
non ha costituito però l'oggetto di uno specifico accertamento in proposito.
Resta dunque data l'eventualità, non necessariamente condivisa dalla difesa, in
ordine al fatto che AC 1 possa essere, essere stato lievemente incapace di
intendere e di volere. Stando così le cose attiro l'attenzione della Corte sul
fatto che tale eventualità non costituendo oggetto di accertamento non è stata
sin qui peritalmente indagata e quindi tantomeno accertata, onde per cui io ,
nell'eventualità mi riservo di avvalermi di questo mancato accertamento. Non lo
chiedo alla Corte perché questo mio parere tocca alla Corte decidere se fare
questo accertamento e se del caso ordinarlo.
La Procuratrice pubblica,
in risposta a quanto sollevato dalla Difesa, osserva che la perizia è una prova
agli atti, che la valutazione spetta alla Corte e che il perito dr. PE 3 ha già
risposto ai dubbi del difensore. In conclusione e qualora la Corte lo ritenesse
necessario, non si oppone a risentire in questa sede il perito psichiatrico dr.
PE 3 per fare maggior chiarezza.
Il rappresentante di Parte
civile da parte sua esprime la sua amarezza per la confusione che si sta
creando in questa fase del processo e ritiene la richiesta formulata dalla
Difesa un vero e proprio abuso di diritto. A mente dell'avv. __________, il
perito PE 3 è già stato sufficientemente chiaro nel suo referto e durante
l'audizione di ieri, per cui oggi non v'è più alcun dubbio da fugare.
Il difensore, in
replica, si conferma nel suo precedente intervento e ribadisce come il problema
sollevato esista ed in un qualche modo oggi deve essere risolto, per cui chiede
che la Corte abbia a pronunciarsi in merito.
Il Procuratore pubblico,
in duplica, si riconferma nel suo precedente intervento.
Il rappresentante di Parte
civile, in duplica, si riconferma nel suo precedente intervento.
Su proposta della Presidente,
d'accordo tutte le parti, vista la presenza in aula del teste TE 1 che ha già
preannunciato di non potersi trattenere nel pomeriggio per impegni
professionali precedentemente assunti, il quesito sull'eccezione sollevata
dalla difesa verrà posto conclusa l'audizione del signor __________, per cui la
Corte si ritirerà in Camera di Consiglio a deliberare sul quesito esperite
tutte le prove in programma questa mattina.
(verbale dib. pag. 34-36)
Il segretario
ha riletto alla Corte e alle parti il pezzo di questo verbale da pag. 23 a pag.
25. Dopo di che la presidente constata che nello stralcio di verbale testè
letto manca quella discussione e quella conclusione che vi fu la mattina di
martedì 31 agosto u.s., secondo cui l'avvocato __________ non intendeva,
ponendo il problema che ha posto, che si richiamasse il perito PE 3 anzi si
opponeva perchè diceva che PE 3 sull'ipotesi si era già espresso in due
occasioni, nello scritto e nell'audizione, col che a quel momento per tutte le
parti era chiaro che non si trattava di porre un quesito che riguardasse la
questione di affidare il supplemento di perizia al dott. PE 3.
Chiarito tutto
quanto sopra il difensore ha preparato lui stesso su invito della Corte
due quesiti che passa a leggere (perché non scritti a macchina), che vengono
ora dettati e qui trascritti:
quesiti: 1. Se deve essere
ordinato un supplemento di perizia psichiatrica volto ad accertare se AC 1 ha
ev. agito in stato di lieve scemata responsabilità?
2. In caso affermativo, a
chi deve essere conferito l'incarico di complemento peritale, dato per escluso
il dott. PE 3, ed in quale misura il nuovo perito si dovrà ritenere vincolato
alla perizia risp. all'audizione del dott. PE 3?
Il Procuratore pubblico
ritiene che non deve essere ordinato nessun complemento di perizia
psichiatrica. La perizia psichiatrica è già stata consegnata dal dottor PE 3 la
cui audizione è avvenuta in aula. Il dottor PE 3 si è espresso circa l'assenza
di scemata responsabilità, nel senso che il signor AC 1 ha agito con
responsabilità piena. Il dottor PE 3 aveva invero parlato di un dubbio teorico
dicendo "non escludo un dubbio teorico". All'ultima domanda formulata
dalla PP, la risposta del dottor PE 3 è stata inequivocabilmente chiara, si ha
quindi che nessun complemento di perizia deve essere ordinata. Opponendosi al
primo quesito la Procuratrice conclude che nulla ha da dire sul secondo.
Il rappresentante di Parte
civile si associa all'intervento della Pubblica Accusa.
Il difensore si
riconferma nella proposta posa dei questi ribadendo che il dottor PE 3, per
iscritto e in sede di sua audizione, ha esplicitamente ammesso l'eventualità di
una lieve scemata responsabilità dell'accusato. Sintomatico che la pubblica
accusa sentita l'obiezione della difesa di lunedì sera ultimo scorso, una volta
congedato il medico-perito, avesse proposto di richiamare in aula il medico
allo scopo di chiarire tale questione. Sintomatico è il fatto che il dubbio
espresso dal perito, fosse tale anche per la Procuratrice pubblica.
Il Procuratore pubblico
si riconferma nelle sue conclusioni ricordando che non aveva proposto una nuova
audizione del perito ma solo se la Corte lo riteneva opportuno.
Il presidente pone quindi a
giudizio, con l’accordo delle parti, i seguenti
quesiti 1. Se
deve essere ordinato un supplemento di perizia psichiatrica volto ad accertare
se AC 1 ha eventualmente agito in stato di lieve scemata responsabilità?
2. In
caso affermativo, a chi deve essere conferito l'incarico di supplemento
peritale (data per escluso il dott. PE 3)?
3. In
quale misura il nuovo perito si dovrà ritenere vincolato alla perizia
rispettivamente all'audizione del dott. PE 3?
Previo esame del fatto e del diritto, rispondendo negativamente al quesito 1.,
venendo a cadere i questi n. 2 e 3
visti gli art. 11,13 CP; 142
segg. CPP
la Corte
decide: 1. L'istanza di
supplemento di perizia formulata dalla difesa è respinta.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua
requisitoria, il quale confermato integralmente l'atto d'accusa in esame e
quindi le ipotesi accusatorie ivi contemplate di ripetuta appropriazione
indebita per fr. 3'195'625.48, di conseguimento fraudolento di una falsa
attestazione e di circolazione in stato di ebrietà, reati questi
sostanzialmente ammessi da AC 1, come pure quello contestato dall'accusato di
mancato assassinio (a mente della pubblica accusa i riscontri e gli elementi
oggettivi e soggettivi in atti portano ad una sola, possibile, logica e
convergente conclusione: AC 1 quella sera del 24.2.2003 voleva assassinare PC 1
per evitare che venissero scoperte le malversazioni da lui commesse sull'arco
di dieci anni sul conto bancario dell'amico PC 1), conclude chiedendo che AC 1
venga condannato a:
- 15
anni di reclusione nella quale è da computare il carcere preventivo sofferto.
Chiede inoltre che i mezzi di prova abbiano a restare acquisiti
agli atti; i beni immobili sotto sequestro, in quanto accertato essere provento
di reato, devono essere confiscati e assegnati alla parte civile (la PP ha
preso atto dell'avvenuto accordo prodotto al processo su cui la Corte si
pronuncerà); il quarto di proprietà di AC 1 sull'immobile di Camignolo deve
essere mantenuto sotto sequestro conservativo a tutela della Parte civile; i
conti bancari in quanto provento di reato devono essere confiscati e assegnati
alla Parte civile. Per quanto concerne il secondo pilastro (LPP) chiede che
abbia ad essere ordinato il sequestro conservativo. Chiede ancora la confisca
della SIG 210P e della Parabellum, mentre per le rimanenti armi la Corte
deciderà se assegnarle alla Parte civile (come la PP chiede) o trasmetterle
alla Sezione permessi e immigrazione, rimettendosi in ogni caso alla ponderata
decisione della Corte giudicante.
§ L'avv. __________,rappresentante
di Parte civile, il quale si associa alla pubblica accusa per quel che concerne
la colpabilità dell'accusato e, fatte alcune considerazioni (sulle bugie di AC
1, sul reato patrimoniale e il tradimento della fiducia e dell'amicizia, sulla
volontarietà dello sparo, sulle censure sollevate dai periti di parte, sulle
presunte minacce, sulla fase successiva allo sparo, sull'ultimo prelievo di fr.
9'500.-- del 21.2.2003), richiamata la sua istanza scritta di risarcimento
datata 19 luglio 2004, conclude chiedendo che AC 1 venga condannato a versare
alla Parte civile l'importo di fr. 3'195'625.- oltre ad accessori per il danno
materiale e fr. 30'000.-- oltre interessi al 5% a far tempo dal 24.2.2003 per
torto morale. Conferma inoltre la richiesta di confisca dei beni sequestrati,
in particolare degli immobili e l'assegnazione a PC 1 con il valore indicato
nell'accordo sottoscritto tra le parti e prodotto agli atti quale doc.dib. 21.
In aggiunta, a parziale modifica e completazione della sua istanza scritta,
chiede pure la confisca e l'assegnazione alla Parte civile della collezione
delle armi dell'accusato e del saldo attivo del conto 22803 c/o __________,
perché ritiene che questo conto sia più connesso a PC 1.
§ Il Difensore,
il quale, in entrata del suo intervento, esprime due sue considerazioni di
ordine generale, la prima sui motivi che lo hanno portato a presentare alla CRP
una istanza di ricusa nei confronti della Procuratrice pubblica, la seconda ad
inoltrare al Ministero pubblico una denuncia penale contro ignoti per
violazione del segreto istruttorio. Pone quindi in risalto la personalità, la
figura e la vita anteriore del suo patrocinato. Per quanto riguarda
l'imputazione al punto 4 AA di circolazione in stato di ebrietà, il difensore
osserva che non vi sono controargomentazioni da sollevare per cui il medesimo è
qui ammesso. Neppure contestato, ancorchè in connessione con la gravissima
accusa del punto n. 1 AA, è il capo d'imputazione n. 2 di appropriazione
indebita ripetuta per fr. 3'195'625.48, che AC 1 ha sempre ammesso sin dal suo
arresto, pur riconoscendo che il suo cliente ha avuto qualche difficoltà
oggettiva nella ricostruzione. Ripercorre in modo ampio e particolareggiato
quella che è stata la successione degli eventi di quel lunedì 24.2.2003,
esamina le versioni dei due protagonisti ed evidenzia quelle che sono le
divergenze principali dei due racconti, sostenendo che la versione di AC 1
appare la più coerente, lineare e non contradditoria. Si sofferma quindi sulla
pistola SIG 210 (sulle modalità d'acquisto, sulle autorizzazioni richieste,
sull'uso della pistola da parte dell'accusato fino al 1999 e sullo stato
dell'arma al momento dei fatti), sulle intimidazioni e le minacce all'indirizzo
dell'accusato, sui giorni successivi al "colpo" e sull'atteggiamento
dei due protagonisti, sulla moglie __________, sull'attività della scientifica
e sulle verifiche esperite e non, e sulle conclusioni delle contro-perizie dei
periti di parte TE 5 e TE 6 che devono essere condivise. Evidenzia poi le
ragioni (almeno venti che devono essere accostate l'un l'altra tenendo pure
sempre presente il principio dell' "in dubio pro reo") che confermano
l'involontarietà dello sparo e che escludono qualsiasi volontà di AC 1 di
uccidere quella sera l'amico PC 1. A conclusione di questo suo esposto chiede
sostanzialmente che AC 1 venga mandato assolto dal reato di mancato assassinio
di cui al capo d'imputazione n. 1 AA e che venga invece condannato per lesioni
colpose gravi. Contesta ancora l'ipotesi accusatoria di conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione e chiede l'assoluzione dell'accusato non
avendo egli mai pensato e neppure concretamente ricavato alcun tipo di diverso
vantaggio, ovvero di poter fare un impiego della falsa attestazione nella
prospettiva di trarre altrimenti vantaggio. Sulle pretese di parte civile, il
difensore non si oppone di principio alle medesime, se non per quel che
concerne gli averi pensionistici accumulati da AC 1, che non possono essere
oggetto di sequestro, e per l'ammontare del torto morale, per la cui giusta
determinazione si rimette al giudizio della Corte. In conclusione il difensore
chiede che AC 1 abbia ad essere condannato per appropriazione indebita
ripetuta, per lesioni colpose gravi e circolazione in stato di ebrietà ad una
pena massima di 4 anni e 3 mesi di reclusione deduzion fatta del carcere
preventivo sofferto.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: 1. AC 1 è autore colpevole di:
1.1. mancato
assassinio
commesso
con le modalità e nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nell'atto
d'accusa?
1.1.1. trattasi
invece di lesioni colpose gravi?
1.2. ripetuta
appropriazione indebita
commessa
con le modalità e nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nell'atto
d'accusa?
1.3. conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione
commesso
con le modalità e nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nell'atto
d'accusa?
1.4. circolazione
in stato di ebrietà,
commessa
con le modalità e nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nell'atto
d'accusa?
2. Ha
egli agito in stato di scemata responsabilità?
3. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena?
4. Deve
essere condannato a versare alla PC PC 1 i seguenti importi:
4.1. fr.
3'195'625.- più interessi a titolo di risarcimento del danno causato?
4.2. fr.
30'000.- più interessi a titolo di riparazione del torto morale?
5. Deve
subire la confisca con assegnamento alla PC, rispettivamente il sequestro
conservativo (a sostegno dei risarcimenti eventualmente da riconoscere alla PC PC
1) dei seguenti beni patrimoniali in sequestro:
5.1. fr.
2'228.40?
5.2. saldo
attivo delle rubriche .52, .03, .31, .43, .02 del c/c n. 22803 (pari a
complessivi fr. 22'016.80 valuta 24.04.2003), deposito titoli n. (pari a fr.
3'523.75 valuta 24.04.2003),
e
1 quota sociale di fr. 200.-, presso la __________, e intestati a AC 1?
5.3. saldo
attivo (fr. 2'000.- valuta - al momento del sequestro -) del c/c n. presso la __________
(), , intestato a __________,?
5.4. saldo
attivo (fr. 286'491.50 di cui LPP fr. 196'660.50 valuta 1.07.2003) del c/c di
libero passaggio n. presso la __________, __________, , intestato a AC 1?
5.5. fondo
n. intestato a __________?
5.6. PPP
di cui al fondo base n. di proprietà dell'accusato?
5.7. PPP
di cui al fondo base n. di proprietà dell'accusato?
5.8. quota
di comproprietà di 1/4 del mappale n. intestata a AC 1?
5.9. oggetti,
documenti e materiale informatico elencati nell'atto d'accusa?
5.10. armi
e munizioni elencate nell'atto d'accusa?
6. Dev'essere
ordinato il dissequestro:
6.1. del
c/c n. (saldo negativo di fr. 32.20) presso la __________, intestato a AC 1 e __________?
6.2. del
c/c n. (fr. 136.60 valuta al momento del sequestro) presso la Banca __________,
, intestato a?
Considerando, in
fatto ed in diritto
1. AC 1, incensurato, è
nato il ed è cresciuto in seno alla famiglia, composta dai genitori, da due
fratelli e da una sorella. Dopo i primi anni passati a __________, la famiglia
si è trasferita a __________. Il padre, macellaio di professione, era stato per
diversi anni responsabile presso __________ del settore carni e surgelati. Indi
era passato, aiutato dalla moglie, a gestire il __________, attività che ha poi
lasciato per tornare alla primitiva occupazione di macellaio, con un negozio
proprio a __________. La madre aiutava il marito anche nella gestione della
macelleria. AC 1 ricorda la sua infanzia come un periodo felice, senza problemi
particolari, grazie anche al fatto di essere cresciuto in una famiglia solida e
compatta.
Attualmente il padre è pensionato e vive con la madre nella casa
di __________, che è già stata donata dai genitori ai figli (che hanno ricevuto
un quarto ciascuno in comproprietà), riservandosi il diritto di usufrutto.
Il fratello maggiore è docente, l'altro fratello è ispettore
presso un'assicurazione e la sorella è sposata e madre di tre figli.
Circa la sua formazione scolastica, nel verbale del 2.7.2003, a p.
2 e ss, AC 1 ha dichiarato (con sua conferma in aula) che:
"
… Non ho frequentato nessun asilo o scuola dell'infanzia ma
direttamente la scuola elementare di __________ all'età 6/7 anni. Vi era una
classe unica suddivisa, all'interno, nei cinque cicli scolastici che io ho
seguito sino al termine. I primi due cicli sono stati fatti a __________, il
terzo e quarto a __________ e l'ultimo a __________.
Il mio livello di apprendimento a scuola era buono. Ho avuto
inizialmente qualche problema per via della lingua, infatti a casa si parlava
svizzero tedesco in quanto i miei sono originari del.
L'esperienza alle scuole elementari si è comunque conclusa in modo
positivo.
Sono quindi passato al Ginnasio cantonale di __________ dove ho
conseguito la licenza scientifica, frequentando tutti e 5 gli anni scolastici.
Ho concluso con media discreta senza grosse difficoltà. Non mi sono mai
applicato "troppo" nello studio.
Personalmente mi sarebbe piaciuto proseguire negli studi in
direzione delle materie economiche, scienze politiche, storiche, giuridiche e
giornalistiche.
Purtroppo, per motivi finanziari e anche per gli
"insuccessi" negli studi di mio fratello __________, mi hanno
precluso questa scelta…"
AC 1 ha quindi scelto di frequentare il tirocinio di commercio.
Come è usuale nel settore, per due giorni alla settimana andava a
scuola e nei rimanenti lavorava presso la __________ di.
Concluse l'apprendistato sull'arco dei tre canonici anni,
conseguendo l'attestato federale di impiegato di commercio. Correva l'anno
1979.
Lavorare in banca gli piaceva per cui egli conserva un ricordo
positivo di quel suo periodo di formazione professionale. D'altro canto egli
coltivava altre passioni anche fuori dal lavoro.
Nel già citato verbale del 2.7.2003, a p. 5, ha dichiarato:
"
… Ho abbandonato l'attività degli scout, verso il sedicesimo anno
d'età, per dedicarmi alle attività paramilitari quali il corso per giovani
tiratori e l'associazione Gioventù ed Esercito della quale fui anche
presidente, per la sezione ticinese.
Iniziai presto l'attività politica in seno al gruppo GLRT…"
Nel 1977 -ha precisato in aula- divenne segretario della Sezione PLR
di __________, comune nel quale il padre fu municipale. In famiglia si parlava
molto di politica. Organizzò la locale Sezione GLR e, una volta maggiorenne, fu
eletto in Consiglio comunale, diventandone anche Presidente. Nel 1987 fu
candidato al Gran Consiglio sulla lista PLRT, dopodiché, per contrapposizioni
interne, egli lasciò il partito e le cariche che deteneva a livello comunale.
Tornò alla politica attiva nei primi anni novanta militando, dapprima, nel Polo
della Libertà e poi nell'UDC, nelle cui liste fu eletto nel 1999 e nel 2003 in
Gran Consiglio e nel 2000 nel Consiglio comunale di.
Ha lasciato quest'ultima carica nel corso del 2002, mentre che ha
dato le dimissioni dal Gran Consiglio dopo che è stato arrestato con l'accusa
di ripetuta appropriazione indebita e di mancato assassinio qui in giudizio.
Tornando alla questione dell'interesse dimostrato, dagli anni
dell'adolescenza, da AC 1 per le attività paramilitari, si ha che, con alcuni
compagni di scuola, ha cominciato all'età di 16-17 anni a frequentare i corsi
per giovani tiratori che si tenevano presso l'Unione Tiratori del __________.
Di essa fu socio attivo fino all'età di venti anni.
Inizialmente egli ricevette una formazione teorica, relativa alle
armi e al loro uso. Imparò sin dai primi tempi le cosiddette "regole
d'oro" che ogni tiratore conosce, segnatamente quella secondo cui ogni
arma è presunta carica fino a prova del contrario (per cui ogni volta che la si
prende in mano va fatta l'operazione di scarica) e quella secondo cui non si
deve mai puntare un'arma contro una persona (risp. qualcosa che non si vuole
colpire), bensì che essa va tenuta con la canna rivolta a terra e che se la si
vuole mostrare a terzi, allora lo si fa posandola su di un tavolo.
Dopo la formazione teorica AC 1 ricevette anche una formazione
pratica, imparando a manipolare le armi, sia quelle a canna lunga, sia quelle a
canna corta.
In aula AC 1 ha dichiarato che non ha mai incontrato particolari
difficoltà nella manipolazione (scomposizione e composizione) delle armi a
canna lunga. Invece, a suo dire, egli non è mai stato altrettanto esperto nella
manipolazione di quelle a canna corta.
Nondimeno, quando ebbe imparato a sparare, egli si rivelò essere
un ottimo tiratore con le armi lunghe (in particolare con il fucile d'assalto)
ed un tiratore abbastanza buono anche con le armi corte. Nell'ambito
dell'Unione Tiratori del __________, egli fu anche, verso la fine degli anni
settanta, campione di tiro con l'arma lunga.
Partecipava anche ai campionati svizzeri di tiro e in un'occasione
arrivò tredicesimo.
Nel frattempo era diventato monitore di tiro, col che era lui ad
insegnare ai giovani la teoria e la pratica delle armi e del loro uso.
Lasciò l'Unione Tiratori del __________ all'età di 20 anni, anche
per motivi di miopia.
Assolse gli obblighi militari, frequentando nel 1980 la scuola
reclute (incorporato quale soldato d'ordigni filoguidati anticarro), diventando
poi, dopo i corsi di rito, caporale.
Nell'esercito era in sua dotazione il Fass 90 (cfr. incarto
militare in atti sub AI 466 e AI 467 cl. A4).
Frequentò nel seguito i corsi di ripetizione e, in ogni caso,
partecipò sempre sia al tiro federale che al tiro di campagna.
Nel periodo 1993-1999, quando era gerente dell'__________,
succursale di, partecipò a numerosi tornei di tiro che regolarmente la banca
organizzava per i suoi dipendenti.
Vi si recava in genere con il suo fucile d'assalto e, dopo la
primavera del 1997, acquistata che ebbe la pistola SIG P210-2, anche con essa.
In aula AC 1 ha confermato che (cfr. verbale 25.2.2003):
"
… ADR che, io ho sparato una decina di volte con quest'arma,
quando partecipavo ai tornei interni dell'__________ e quando andavo a sparare
allo Stand dei Civici Carabinieri a …"
e che (cfr. verbale 18.9.2003):
"
… Il Magistrato mi ricorda che io il 25 febbraio 2003 (pag. 6
seconda domanda) ho dichiarato che con la SIG 210 ho sparato una decina di
volte quando partecipavo ai tornei interni dell’__________ e quando andavo a
sparare allo Stand dei Civici Carabinieri di.
Da parte mia confermo evidentemente quanto sopra.
Io partecipavo ai tornei (di tiro) interni dell’__________
(organizzati dal circolo ricreativo) inizialmente io sparavo con il fucile
militare. Devo dire che la mia formazione sportiva di tiro è quella del fucile
militare, ero anche un ottimo tiratore. Parimenti a questi tornei partecipavo
anche con la SIG 210. Quando ho detto che ho sparato una decina di volte con la
SIG 210, non intendo dire una decina di colpi. Per decina di volte intendo dire
in una decina di occasioni. In ognuna di queste occasioni c’era un programma di
tiro con i relativi colpi di prova che precedevano il tiro di gara.
Indicativamente posso dire che al minimo in ogni occasione con la SIG 210
sparavo 20 colpi ma potevano essere anche una trentina, è capitato anche che
venissero sparati più di 30 colpi. Parimenti come ho già detto andavo anche a
sparare con la SIG 210 allo Stand Civici Carabinieri di prevalentemente quando
partecipavo al tiro federale di campagna ed al tiro obbligatorio. Il tiro
federale di campagna è facoltativo.
Posso dire al tiro federale ed al tiro obbligatorio andavo a
sparare prevalentemente fino al 1999…."
Per quanto attiene alle munizioni utilizzate durante le varie
manifestazioni dedicate al tiro (federale e/o sportivo) da AC 1 per sparare con
la SIG 210, è qui d'uopo anticipare quanto segue (cfr. già testé citato verbale
di AC 1 del 18.9.2003):
"
… Il Magistrato mi mostra e viene allegata al presente verbale
(doc. A) la lista che corrisponde alle munizioni rinvenute nella cassaforte
dello studio della villa di __________ (sequestrate la sera del 24 febbraio
2003).
Il Magistrato mi chiede se usavo queste munizioni per la SIG 210.
Risposta:
Vedendo il doc. A posso affermare che le sette cartucce
(risultanti fabbricate nel 1980) indicate come “C” nella foto risalgono ai
tempi in cui ero tiratore attivo all’Unione tiratore. Tutte le munizioni (sub.
C) indicate della foto doc. A sono delle munizioni militari. Pertanto
necessariamente le cartucce sub. C le devo aver comperate allo Stand di tiro o
offerte da __________ in occasione dei tornei di cui sopra. Quelle rimaste me
le portavo a casa. Con le munizioni sub. C io ho sparato sicuramente con la SIG
210.
Le munizioni indicate nel doc. A sotto le lettere sub. D; sub. H; sub. M; sub. O e che sono tutte idonee all’uso
dell’arma SIG 210 sono state acquistate da me privatamente. Preciso che io
queste munizioni comprate da me, non le ho utilizzate per sparare con la SIG
210.
Con la SIG 210 io utilizzavo le munizioni militari e come ho già
indicato sopra. Non posso comunque escludere che siano state da me utilizzate
altre munizioni non facenti parte delle munizioni che mi sono state sequestrate
a __________, non sono in grado di dire che munizioni.
ADR che, la consuetudine per me in fatto di utilizzo di munizioni
quando sparavo con la SIG 210 era di utilizzare le cartucce militari come
quelle al punto sub. C del doc. A…."
In data 20.7.1987, AC 1 ha presentato all'allora Ufficio __________
in una domanda per l'acquisto di un'arma da fuoco da custodire al domicilio di,
a scopo di difesa personale.
In particolare egli aveva così motivato la sua richiesta: "in
qualità di gerente di una filiale bancaria (__________), abitante in casa
propria ed in zona tranquilla e discosta; in considerazione dei precedenti
banditeschi delle rapine di e da ultimo a; il possesso per l'eventuale difesa
personale di un'arma da fuoco, mi tranquillizzerebbe alquanto (Dimestichezza
con armi è presente poiché per anni sono stato tiratore ed inoltre ho
frequentato il corso per direttore di corsi per giovani tiratori)"
(cfr. istanza 20.7.1987 in AI 117).
Visti il preavviso negativo della Polizia cantonale e il parere
contrario dell'Ufficio Polizia Amministrativa, il Dipartimento di Polizia, il
28.8.1987, ha respinto l'istanza non essendo, a suo avviso, stato dimostrato un
particolare pericolo attuale e concreto per l'incolumità del richiedente o dei
suoi familiari fondato su motivi di sicurezza personale o sull'ubicazione
particolare della sua abitazione oppure su pregressi episodi di aggressione o
gravi minacce nei suoi confronti.
Nell'ottobre 1996 AC 1 ha chiesto al competente Ufficio permessi
il rilascio del certificato cantonale di collezionista d'armi da fuoco che,
previo esame, gli fu accordato il 14.3.1997. Ma di ciò si dirà meglio nel
seguito.
La notte sul 25.2.2003, intervenuti dopo il ferimento di PC 1, gli
inquirenti hanno rinvenuto al domicilio di __________ di AC 1 le seguenti armi
e munizioni, in seguito sequestrate dal PP (cfr. elenco oggetti sequestrati in
calce all'atto di accusa):
1 pistola SIG P 210 9 mm
magazzino della SIG P 210
1 cartuccia 9mm
1 pistola Parabellum 7.65 mm (WF 1929)
1 pistola SIG P 228 9 mm
1 pistola SIG JP 226 9 mm
1 pistola Walther P 38
1 arma semi-automatica Sites-Spectre HC Pistol
fucile a pompa Remington 870 Express Magnum
fucile militare CH, FASS 90
fucile militare CH, FASS 57
carabina a leva Winchester 94
moschetto 31
carabina Anschütz 1730
518 cartucce per armi da fuoco
bossolo 9 mm
proiettile cal. 9 mm (deformato)
Una pistola scacciacani Reck fu sequestrata nel seguito, dopo che
la moglie di AC 1 ebbe a trovarla in camera da letto e a portarla al Ministero
pubblico.
Resta, infine, da accennare ad un'ulteriore grossa passione di AC
1, quella per l'eno-gastronomia.
Mangiare e bere è sempre piaciuto a AC 1, soprattutto in
compagnia. PC 1 al riguardo ha ricordato che AC 1 "era uno a cui piaceva
fare le «baraccate», cioè piaceva mangiare e bere" (cfr. verbale 22.4.2003
p. 2), e che comunque erano dei buongustai.
È stato dopo il 1999, ovvero dopo il licenziamento dalla __________
che AC 1 ha cominciato ad eccedere, anche pesantemente, nel consumo di
alcolici, in particolare di superalcolici.
2. Tornando al suo
curriculum professionale, si ha che nel 1980, divenuto maggiorenne, egli poté
accedere alla funzione di cassiere, dapprima presso la __________ e, poi, per
un periodo, presso la __________ di.
Tornò poi alle dipendenze di _____ nel corso del 1984, quando
assunse la funzione di consulente per la clientela istituzionale della regione
Ticino (acquisizione di fondi di previdenza aziendali).
Legatosi in giovane età ad una ragazza di qualche anno maggiore di
lui, accadde che essa rimase incinta. AC 1, profondamente contrario all'aborto,
decise di sposarla e il nacque la figlia __________.
Nonostante la nascita della bambina, il rapporto con la moglie
divenne ben presto perturbato. Ad una prima separazione (durante la quale la
bimba restò con la madre) seguì una riconciliazione e quindi una nuova
separazione che sfociò nel divorzio pronunciato l'8.5.1987, con affidamento
della figlia al padre.
Negli ultimi tempi della loro convivenza AC 1 e la moglie vissero
a __________, in una casetta a schiera da lui acquistata, con rogito del
14.4.1986, per fr. 395'000.-, finanziata in ragione di fr. 207'000.- mediante
un mutuo ipotecario concessogli da __________ e, per i restanti fr. 188'000.-,
con mezzi propri.
In aula, AC 1 ha sostenuto che, in quegli anni, il suo salario era
relativamente modesto, per cui, in conseguenza del divorzio, egli iniziò ad
avere i primi problemi finanziari.
Era ancora sposato con __________ quando la Direzione della __________
gli offrì di assumere la gerenza della filiale __________, incarico che AC 1
accettò, diventando -con sua grande soddisfazione- il più giovane gerente della
Svizzera. Svolse tale funzione dal 13.3.1986 alla fine del 1988, quando,
ricevuta una buona offerta dalla __________, lasciò e, a partire dal 1.1.1989,
passò a lavorare presso gli uffici della __________ a. Ma di ciò si dirà nel
seguito.
Dopo il divorzio, AC 1 continuò a vivere con la figlia nella casa
di __________. Conosciuta tale __________ (pure essa separata dal marito, il
quale aveva in affidamento i loro due figli) avviò con essa una relazione cui
seguì un periodo di convivenza che durò all'incirca due anni. A dire di AC 1, __________
volle cambiare l'arredamento della casa di __________ e la spesa incise
ulteriormente sulla sua già non rosea situazione finanziaria.
Quale gerente di __________, AC 1 sostiene di aver percepito un
salario di circa fr. 6'000.-- mensili lordi più la tredicesima.
La relazione con __________ s'incrinò nell'agosto del 1988 circa,
cosa che AC 1 visse in modo abbastanza traumatico.
A suo dire egli ne soffrì al punto che, un giorno, trovandosi
attorno con la moto (altra sua passione), ad un incrocio, invece di frenare
accelerò. Per sua fortuna non gli accadde nulla di grave! Fece anche un
tentativo di riconciliarsi con __________ facendola assumere presso la __________,
ma la cosa non funzionò.
3. AC 1 ed PC 1 si
conobbero nel 1986. Secondo AC 1 era il periodo di Carnevale e mancavano poche
settimane alla sua entrata in funzione quale gerente della __________.
Il padre di AC 1 conosceva un parente di PC 1. Un giorno che AC 1
era in compagnia del padre, incontrò tale signore. Egli fu dal padre a lui
presentato come futuro gerente della banca di. Fu così che quella persona
invitò a casa sua AC 1 e, in quell'occasione, gli presentò lo PC 1.
A dire di AC 1, quella stessa sera, uscirono insieme per
festeggiare il Carnevale.
In aula anche PC 1 ha ricordato che inizialmente furono presentati
da parenti. Nondimeno, poi, il loro rapporto si intensificò soprattutto per
ragioni professionali.
TE 2 era già in precedenza cliente di __________. Tosto che AC 1
vi si insediò come gerente, PC 1 divenne di conseguenza suo cliente.
Sul mezzogiorno bevevano spesso insieme il caffè. Ne venne, in
breve periodo, il nascere e il crescere di una forte amicizia che si cementò
ulteriormente nel corso del 1987/88, quando PC 1 si trovò confrontato con una
grave turbativa del suo matrimonio che sfociò nella sua separazione dalla
moglie.
Fu quello un periodo molto critico per PC 1 che si legò ulteriormente
ad AC 1, che lo sosteneva essendo già passato anche lui attraverso un divorzio.
Si aiutarono anche vicendevolmente trascorrendo insieme il sabato e/o la
domenica, quando portavano a spasso le loro rispettive figliolette (anche PC 1
infatti aveva ed ha una figlia, oggi maggiorenne).
In aula, AC 1 ha dichiarato che, essendogli noti gli averi di PC 1
presso __________, egli seppe da subito che PC 1 era una persona benestante.
Sapeva che aveva una propria impresa edile con degli operai, costruiva casette
ma aveva anche in appalto i lavori della tratta ferroviaria del __________.
AC 1, in aula, ha ricordato che, oltre ai conti aziendali e
privati ufficiali, già all'epoca, PC 1 aveva presso la __________ un conto
"nero" con una consistenza di circa fr. 700'000.--. Ovviamente AC 1
non aveva allora nessuna procura di nessun genere sui conti di PC 1.
Nell'autunno del 1988, mentre la procedura di divorzio di PC 1
dalla moglie __________ diventava sempre più litigiosa, avvicinandosi il
periodo in cui AC 1 avrebbe lasciato la __________ per passare alle dipendenze
della __________, accadde che i due amici parlarono del seguito da dare ai
conti di PC 1 presso _____ dopo la partenza di AC 1. PC 1, nel suo verbale del
14.4.2003 (sostanzialmente confermato in aula) ha dichiarato che:
"
… Quando io ho iniziato nel 1988 la mia causa di divorzio che è
durata fino al 1995/1996 i rapporti con AC 1 si sono intensificati. Ricordo che
lui ad un certo punto mi disse, dal momento che quale gerente sapeva dei miei
conti alla __________, che uno dei primi luoghi dove mia moglie avrebbe cercato
di verificare la mia situazione patrimoniale, sarebbe stata la Banca __________.
AC 1 mi consigliò di spostare i miei averi (conti bancari, conto deposito ed
ogni altro avere in banca, eccetto le ipoteche).Dal momento che AC 1 ad inizio
1990 (recte: 1989) è andato alla Banca __________
e che lui mi aveva dato questo consiglio di spostare i miei averi dalla __________
e ritenuto come io ero in pieno divorzio litigioso (era molto combattuto) ho deciso
di seguire AC 1. In buona sostanza dal momento che lui era passato alla __________
avevo chiuso i miei conti alla __________ per riaprirli alla __________ di.
Preciso che i conti alla __________ e alla __________ erano conti bancari/averi
bancari miei privati (che nulla avevano a che vedere con la ditta) non
dichiarati fiscalmente…"
In aula, AC 1 ha dato atto di aver consigliato a PC 1 di portare
gli averi non ufficiali in banche oltre Gottardo, proprio per tutelarlo da
eventuali ricerche che, tramite il Pretore, la moglie di PC 1 avrebbe potuto
svolgere.
PC 1 fu d'accordo, col che è certo che il 10.10.1988 egli, con
l'aiuto di AC 1, aprì presso la __________ di il contro "__________".
Va detto che agli atti vi è solo parte della documentazione bancaria
relativa al conto "__________". Manca invece ogni e qualsiasi
documento bancario relativo ad altre relazioni che PC 1, con l'aiuto di AC 1,
chiuse presso la __________ e aprì presso la __________, verso la fine di quel
1988, risp. all'inizio del 1989.
E' comunque incontestato che PC 1, con l'aiuto di AC 1, trasferì i
suoi averi (perlomeno quelli non ufficiali) parte presso la __________ (dalla
sede di essi approdarono infine ad un conto denominato "__________",
intestato a PC 1, presso __________) e parte presso la filiale __________ di,
ove, per l'appunto, il 10.10.1988 venne aperta la relazione "__________",
con PC 1 avente diritto economico e AC 1 al beneficio solo di una procura
amministrativa a partire dal 20.12.1988, a mano della quale egli poteva amministrare
Fatti
i fondi dell'amico, ma senza diritto di prelevarli.
In aula, AC 1 ha precisato che lui e PC 1 si recarono insieme ad
dove PC 1 firmò i formulari di apertura del conto. La scelta di __________ fu
fatta da AC 1 poiché, in occasione di un corso fatto all'interno di __________,
egli aveva conosciuto il direttore della filiale urana, ovvero il signor __________,
col quale aveva stabilito un buon rapporto di colleganza. PC 1, che non parla
il tedesco, ha dichiarato in aula che solo in un'occasione egli si recò ad per
firmare la documentazione di apertura di un conto, ma ha negato che ciò sia
accaduto nel 1988 per __________. PC 1 ha ricondotto la trasferta all'apertura
dell'11.12.1992 del conto cifrato .
Sulla base della documentazione in atti è difficile sciogliere
tale divergenza.
La scheda relativa alla "firma depositata" (che porta la
data 10.10.1988) è stata firmata da PC 1 alla presenza di AC 1, nella sua
qualità di "gerente", per cui non è di certo stata firmata ad, tanto
più che sotto la firma di AC 1 figura il timbro "__________".
Il formulario di apertura del conto non è reperibile e i
successivi formulari in atti firmati da PC 1 (due procure amministrative, una
di data 20.12.1988 e l'altra di data 15.1.1990; un'autorizzazione per operazione
__________ di data 22.12.1988, tutte recanti come luogo) non consentono di
trarre conclusioni sicure sull'effettiva località in cui PC 1 si trovava mentre
firmava poiché, perlomeno per l'autorizzazione __________, di nuovo PC 1 firmò
davanti a AC 1, agente quale gerente di __________.
La divergenza sulla reale data della trasferta ad non è comunque
di rilievo. Ciò che è certo è invece che PC 1 non ebbe aldilà di quell'unica
(non databile con certezza) trasferta, altri contatti di persona e/o telefonici
con funzionari di __________ (ma nemmeno con quelli che si occuparono nel
seguito del suo conto a __________ e poi a __________). Egli, infatti, aveva
totale fiducia in AC 1 per cui nemmeno gli passò mai per la testa di recarvicisi
o di contattarli, e ciò tanto più in quanto non parlava il tedesco.
La corrispondenza relativa al conto __________ veniva dalla banca
inviata a AC 1 presso CP,.
E' altresì pacifico che il conto __________ venne chiuso il 12
ottobre 1993, dopo che averi di PC 1 per complessivi fr. 460'000.-- circa, nel
settembre 1993, furono, con tre ordini di bonifico, accreditati al conto.
PC 1, in aula, ha dichiarato che inizialmente AC 1 gli mostrava,
all'occasione, documentazione bancaria autentica per rendergli conto
dell'evoluzione dei suoi averi. Sennonché è da ritenere che ciò avvenne quando
erano in essere le citate relazioni "__________" e "__________".
E' infatti da escludere che AC 1 (che nemmeno lo pretende) gli abbia poi
sottoposto documentazione bancaria in relazione al nuovo conto.
Si anticipa qui che, nel seguito, AC 1 soleva periodicamente
ragguagliare l'amico circa l'evoluzione dei suoi averi, dapprima a voce e poi,
da una certa data in poi, consegnandogli anche dei bigliettini scritti, sui
quali in genere figurava l'ammontare del capitale ad una certa data, di regola
quella al 31 dicembre.
PC 1 conservò sempre detti bigliettini (che a partire da fine 1998
AC 1 gli redigeva sotto forma di una tabella Excel che aggiornava anno per
anno), i quali sono in atti sub AI 103, stante che PC 1, scoperte che ebbe,
dopo il suo ferimento del 24.2.2003, le malversazioni in suo danno, li produsse
al Ministero pubblico. Di essi si dirà ancora e meglio nel seguito.
Si apre qui un inciso per segnalare che, con l'aiuto AC 1,
aprirono conti presso __________ anche il padre di AC 1 e ciò il 7.3.1989,
usando l'acronimo "__________", e la madre __________ e ciò il
15.1.1991. Lo stesso AC 1 aprì un suo conto il 31.5.1990, usando l'acronimo
"__________".
Dei conti dei genitori, AC 1 era procuratore. Anche di questi tre
conti era AC 1 a ricevere la corrispondenza allo stesso indirizzo che era stato
fornito alla banca per "__________", ovvero __________.
Al riguardo, in aula, AC 1 ha dichiarato che trattavasi di soldi
al nero che amministrava lui per i genitori e per se stesso. Dagli atti
(classeur Efin 2, 3 e 4) risulta che il conto "__________" del padre
divenne l'8.11.1990 un conto nominativo. A fronte di esso AC 1 ha effettuato
numerose operazioni di borsa. Esso era ancora aperto all'atto dell'arresto di AC
1, con una consistenza (liquidi più titoli) dell'ordine di quasi fr. 65'000.--
e con l'invio della corrispondenza a AC 1, , __________ (cfr. doc. dib. 3).
Il conto a nome di __________ è invece stato chiuso il 2.3.2001 e
il conto "__________" (diventato nominativo a partire dal 6.11.1990)
il 4.8.1998.
4. Si è già cennato che
AC 1, a partire dal 1.1.1989, è passato alle dipendenze della __________ di,
quale responsabile dei fidi per la Svizzera.
A suo dire egli era molto interessato a lavorare in una banca
dietro la quale c'era il gruppo industriale __________ e quindi -egli pensava-
una mentalità di tipo diverso, più imprenditoriale. Inoltre, a suo dire, egli
ebbe un miglioramento salariale, passando dai circa fr. 6'000.-- mensili lordi
di __________ ai fr. 7'000.-- (e più) mensili che gli corrispondeva la _____ .
Alla __________, AC 1 conobbe __________, nata il e residente,
con la famiglia paterna ad __________.
Inizialmente il loro rapporto fu quello di semplici colleghi di
lavoro. Volendo essa cambiare posto di lavoro, AC 1 l'aiutò, nel corso del
1991, nel trovare un'altra occupazione presso la __________.
Fu durante una vacanza sciistica con amici a __________ nel
febbraio-marzo 1992 che AC 1 e la __________ avviarono una relazione amorosa
che, nel settembre del 1992, sfociò nel matrimonio.
La casa di __________ divenne l'abitazione coniugale. __________
mantenne il posto di lavoro anche dopo il matrimonio pur dovendosi occupare
anche della figlioletta di primo letto di AC 1 che nel 1992 aveva appena undici
anni.
Come si dirà nel seguito, la vita dei due sposini non rimase
idilliaca per molto tempo.
Data la grande diversità di carattere, incomprensioni e disarmonie
non tardarono a manifestarsi.
Secondo AC 1 egli, all'epoca, era innamoratissimo della moglie, al
punto da esserne succube. A suo dire egli sempre temeva che essa abbandonasse
lui e la figlia di primo letto.
A dire di __________, invece, il marito è sempre stato con lei
molto autoritario ed esigente. Se essa sbagliava qualcosa nella conduzione
della casa, egli alzava la voce e le ripeteva la regola delle tre C (comandare,
controllare, correggere).
Nel 1995 AC 1 ebbe modo di leggere il diario della moglie, col che
apprese che, all'inizio della loro conoscenza, essa usciva con lui perchè era
"un buon partito" (anche se poi nel seguito essa scrisse che se ne
stava innamorando). A dire di AC 1, quel fatto così come l'ulteriore
circostanza di venire a sapere che la moglie aveva sempre in mente un
precedente fidanzato, sarebbero stati per lui delle vere e proprie mazzate.
Certo è che dopo il 1996 il matrimonio era assai travagliato. È
peraltro dell'ottobre 1996 l'avvio di una relazione tra AC 1 e una sua
dipendente, __________., di cui si dirà meglio nel seguito.
Neppure la scelta di AC 1 di lavorare presso la __________
s'avverò essere felice.
Entrato in rotta di collisione con un nuovo direttore arrivato
dall'Italia, AC 1 si sentì via via messo in disparte ed emarginato, per cui,
nel corso del 1993 diede le dimissioni e il 1.9.1993 iniziò la nuova attività
di caposuccursale presso __________.
Ivi rimase fino alla fine di giugno del 1999.
Dagli incarti fiscali in atti, sub AI 331, risulta che AC 1:
- nel 1991, dalla
__________, percepì fr. 94'656.-- netti, pari a quasi fr. 7'300.-- mensili più
la tredicesima;
- nel 1992, dalla
__________, percepì fr. 97'449.-- netti, pari a quasi fr. 7'500.-- mensili, più
la tredicesima.
Quali debiti privati dichiarava, oltre quello ipotecario, due
prestiti in conto corrente, l'uno di fr. 12'000.-- ottenuti dalla __________ e
un secondo di fr. 89'000.-- ottenuto dalla __________. Dichiarava inoltre un
debito verso il padre di fr. 70'000.--.
Dopo il matrimonio, ai redditi di AC 1 andarono ad aggiungersi
quelli derivanti dal guadagno della moglie, pari a circa fr. 3'500.-- mensili
netti.
Ciò significa che la coppia ebbe a disposizione negli ultimi tre
mesi del 1992 complessivamente un reddito dell'ordine di grandezza di quasi fr.
11'000.-- netti mensili, una cifra sicuramente buona stante che egli aveva 31
anni e la moglie 24.
La situazione rimase più o meno analoga nel 1993, anno nel quale AC
1 risulta aver percepito, dalla __________ prima e dall'__________ poi, in
totale fr. 96'325.-- netti, pari a circa fr. 7'400.-- al mese.
La moglie, passata alle dipendenze di una fiduciaria, risulta aver
nel 1993 percepito circa fr. 42'000.-- netti.
Cionondimeno è proprio nel corso dell'agosto 1993 che -come si
dirà in appresso- AC 1 cominciò ad effettuare indebiti prelevamenti dal conto __________
di proprietà di PC 1.
Giova qui al riguardo anticipare che tra il 5.8.1993 e il
31.12.1993, con sei prelevamenti, AC 1 si è indebitamente appropriato di totali
fr. 125'000.--.
In aula, richiesto di spiegare i motivi per i quali, all'età di
trentatré anni, ormai adulto e padre di una figlia, con una situazione
professionale di responsabilità (caposuccursale __________) e retribuita
dignitosamente (secondo i buoni standards del settore), ormai da anni attivo in
banca (e quindi con un rapporto con il danaro che avrebbe dovuto essere maturo
e consolidato) abbia iniziato ad abusare della fiducia dell'amico PC 1,
appropriandosi di danaro che gli era stato affidato da gestire, ha ripetuto
quanto già aveva dichiarato in sede predibattimentale, ovvero che, trovatosi
egli ad avere (per prestiti ricevuti negli anni ottanta) dei debiti verso
diverse persone (altri debiti, diversi da quelli da lui elencati nelle sue
dichiarazioni fiscali), pensò di "consolidarli".
In buona sostanza AC 1 ha sostenuto (in sede predibattimentale e
anche in aula) di essersi appropriato nel corso del 1993 dei soldi di PC 1, per
rimborsare quattro suoi creditori ai quali doveva in totale fr. 98'800.--
circa.
Al riguardo egli ha dichiarato di aver rimborsato:
- un prestito di
fr. 40'000.-- ricevuto nel 1987-88 da un cliente __________ di nome __________,
cittadino austriaco, residente a;
- un prestito di
fr. 10'000.-- ricevuto nel 1992 da un amico di nome __________, originario di e
poi trasferitosi nello;
- fr. 18'800.--
ricevuti sottoforma di piccolo credito dalla __________;
- e infine fr.
30'000.-- ricevuti da PC 1, intorno al settembre del 1993.
Benché nessuno dei citati creditori gli facesse pressione di
sorta, a lui tale "disordinata" situazione debitoria sarebbe pesata,
per cui -a suo dire- attinse ai fondi di PC 1 (cui, così agendo, rimborsò il
citato prestito di fr. 30'000.-- utilizzando fondi malversati allo stesso PC 1!)
per avere un solo creditore, lo PC 1 per l'appunto.
In tali condizioni gli sarebbe stato più facile organizzare un
piano di rientro.
Come è andata a finire è noto! Preleva oggi e preleva domani,
quello che avrebbe dovuto essere un comportamento illecito
"temporaneo", fatto solo in vista di "riordinare" la sua
situazione, è diventato un comportamento disonesto abituale e sistematico,
ripetuto in 126 occasioni, fino a raggiungere il 21.2.2003 l'imponente importo
di quasi fr. 3,2 milioni.
5. Già si è detto che,
in data 11.12.1992, PC 1 figura aver firmato ad __________ il formulario
d'apertura del conto cifrato nr. , il formulario per investimenti su
base fiduciaria e quello con cui dava ordine alla banca di spedire la
corrispondenza all'indirizzo di "Herrn AC 1, ".
Vi è altresì in atti, con l'erronea data del 7.2.1992 (quella
giusta è pacificamente quella del 7.2.1993) la procura sottoscritta da PC 1 a
favore di AC 1, che non è più -come nel caso di __________ - una procura
amministrativa, bensì una procura illimitata con diritto di sostituzione.
Detta procura risulta poi essere stata annullata e sostituita con
una nuova datata ", 7.10.1993", pure illimitata (ancorché senza
diritto di sostituzione).
Una terza procura, datata ", 18.12.2001", PC 1 risulta
averla firmata quando, per esigenze della banca (__________, dopo la nota
fusione) si trattò di trasferire la gestione del conto __________ (che il 1.8.1994
già era passata da __________ a __________) a __________. Quest'ultima procura
è una procura generale con firma individuale a favore di AC 1.
PC 1, sia in sede predibattimentale che in aula, ha sempre negato
di essersi accorto che nel passaggio dal conto __________ al conto, la portata
della procura a favore di AC 1 era cambiata. AC 1, dal canto suo, ha sostenuto
e sostiene che PC 1 era al corrente del cambiamento.
Aldilà della totale divergenza tra le due versioni, quello che è
certo (e che neppure AC 1 in aula ha contestato) è che in nessun caso i suoi
accordi con PC 1 prevedevano che egli, sull'arco di 10 anni, lo derubasse con
126 indebiti prelievi per quasi 3,2 milioni di franchi.
Richiesto di spiegare i motivi che hanno condotto all'estinzione
di "__________" e di "__________" e all'apertura della
nuova relazione , AC 1 in aula ha dichiarato quanto segue (cfr. verbale
del dibattimento a p. 5):
"
…- partito che fui da __________ il mio successore fu __________
che era già il mio sostituto. Questa persona aveva una relazione amorosa con la
sorella di PC 1, __________. __________ sapeva dell'esistenza di "__________"
perché PC 1 operava all'epoca ancora dopo la mia partenza presso la __________.
Quando __________ ruppe la relazione con la __________ e avendo PC
1 avuto sentore che sua moglie TE 2 aveva visto o capito qualche cosa dei conti
ad __________, di comune accordo mio e di PC 1 si pensò di chiudere "__________"
ad e "__________" a e di aprire una nuova relazione " "
ad __________.
La presidente mi dice che poiché una parte del denaro è passata da
"__________" a "" attraverso dei bonifici, la traccia è
rimasta, al che io AC 1 rispondo che ciò non era importante perché lo scopo era
quello di impedire a __________ di vedere a video la nuova relazione. __________
a video avrebbe solo visto "__________: relazione estinta".
PC 1 dal canto suo, in aula, ha negato che __________ c'entrasse
in qualche modo nel cambiamento di conto, adducendo che fu AC 1 a volere tale
cambiamento.
A posteriori PC 1 si è detto convinto che quello fu solo un
pretesto utilizzato da AC 1 per fargli firmare -senza che egli se ne
accorgesse- il formulario di procura illimitata in luogo e vece di quella
amministrativa.
AC 1 e PC 1 concordano invece sul fatto che, a prescindere dai tre
trasferimenti del settembre 1993 per circa fr. 460'000.- da __________ al conto
, tutti i rimanenti versamenti a favore del nuovo conto furono fatti
per contanti.
In pratica su di esso confluirono tutti gli averi di PC 1 presso
la __________ che, per quanto si è capito, essi provvedevano a ritirare per
contante ad uno sportello __________ e a riversare, sempre per contante, ad uno
sportello __________.
È pacifico ed incontestato che a fine 1993 gli importi riversati
risp. accreditati al conto di proprietà di PC 1 ammontavano a fr. 3'027'086.97
(cfr. allegati 5.4 al rapporto Efin AI 614), dai quali vanno ovviamente dedotti
i fr. 125'000.- dei primi sei indebiti prelievi. Al signor __________, AC 1
aveva presentato PC 1 come un imprenditore edile ticinese col che nessuno in __________
fece domande di sorta in relazione ai ripetuti versamenti in contanti.
Giova qui anticipare che, dopo il 1993, PC 1 consegnò ulteriori
somme di danaro ad AC 1 (che costui, imperturbabile, accettava come se niente
fosse) perché fossero riversati sul conto.
I singoli versamenti (tre nel 1994, cinque nel 1995, uno nel 1996
e uno nel 1997) avrebbero dovuto implementare il conto per ulteriori fr.
600'000.- circa, sennonché a causa degli indebiti, sempre più massicci, prelievi
che AC 1 vi andava facendo, il picco più alto del 1993 non fu più raggiunto,
Anzi -come si vedrà nel seguito- i saldi alla fine di ogni anno furono
costantemente in ribasso (cfr. rapporto Efin già citato e i suoi allegati).
Riassumendo, per quanto riguarda l'alimentazione del conto , si ha che
su di esso, nel periodo 3.3.1993-10.2.1997 furono versati con 27 operazioni (di
cui 24 per contante e tre per giro bancario) in totale fr. 3'608'000.- circa,
di cui la più gran parte (pari a circa fr. 3'027'000.-) sull'arco di nove mesi
tra il 3.3.1993 ed il 31.12.1993 e i restanti fr. 600'000.- circa tra il 1994 e
fino al 10.2.1997.
Come si è già cennato, gli averi non ufficiali di PC 1 sono stati
portati via dalla __________ su suggerimento di AC 1 per evitare che nel
contesto della (assai litigiosa) procedura di divorzio che opponeva PC 1 alla
moglie TE 2, costei potesse arrivare a scoprirli e quindi ad avanzare pretese.
Appare quindi logico che i conti oltre Gottardo (__________e __________ prima e
il poi) dovessero restare un segreto tra PC 1 ed AC 1.
Al riguardo PC 1, sia in sede predibattimentale sia in aula è
stato categorico (cfr. verb. 14.4.2003 p. 5):
"
… ADR che, le sole persone a conoscenza dell'esistenza di questo
conto __________, fino alla sera del 24.2.2003, erano il signor AC 1 ed io.
Nessun altro era informato dell'esistenza di questi soldi, salvo mio fratello
deceduto suicida il 13 aprile 2002. Né mia moglie né altri famigliari sapevano
di questi soldi. Preciso che dopo la riconciliazione con mia moglie avvenuta
intorno al 1996, non l'ho informata di questi soldi. Preciso inoltre che AC 1
oltre a sapere che questi miei soldi non erano dichiarati fiscalmente, sapeva
pure che solo noi due ne conoscevamo l'esistenza. Voglio aggiungere che AC 1 a
più riprese mi ha chiesto se avevo informato mia moglie dell'esistenza di
questi soldi. Io gli dicevo, che era la verità, che mia moglie non ne sapeva di
nulla. Anche la sera del 24 febbraio 2003 quando eravamo al Ristorante egli mi
ha nuovamente chiesto se mia moglie sapesse qualcosa di questi soldi. Io gli ho
detto che mia moglie non ne sapeva nulla. AC 1 non sapeva che mio fratello in
vita era a conoscenza dell'esistenza del conto ad __________ …"
TE 2, interrogata in sede predibattimentale (cfr. verbale PS del
22.4.2003), ha dichiarato di non aver mai conosciuto l'esistenza del conto
fino ai giorni successivi al ferimento del marito, quando egli gliene parlò in
occasione dell'arrivo di __________.
AC 1, nel suo verbale al Giar del 16.4.2003, aveva dichiarato:
"
ADR: Dell'esistenza del conto a __________ (prima ad __________)
eravamo a conoscenza io e PC 1 ma anche mia moglie alla quale l'avevo detto
perché ricevevo gli estratti conto a casa.
ADR: L'informazione a mia moglie (che ricevevo documenti relativi
al conto di PC 1 e di chi era il conto) l'ho data praticamente quando ci siamo
trasferiti a __________. …"
(si annota qui, a titolo di informazione, che la famiglia __________
si è trasferita a __________ il 1.9.1997).
Nel verbale alla PP del 28.4.2003, a p. 2, AC 1 ha corretto la
precedente affermazione, assumendo che:
"
…Mia moglie della faccenda PC 1 non sapeva niente, sapeva
unicamente che io ricevevo a casa l'estratto mensilmente. Mia moglie sapeva che
io ricevevo un estratto patrimoniale mensile del conto di PC 1. Dico questo
perché una volta l'ha visto sulla scrivania e mi ha detto se quella era roba
mia ed io ho detto che quella era roba di PC 1. Preciso che mia moglie non mi
ha mai aperto la corrispondenza. In una occasione ha visto nel mio studio a __________
un estratto patrimoniale, mi ha chiesto se era "roba mia" e io le ho
precisato che era di PC 1.
Mia moglie non sapeva che io gestivo un conto di PC 1. Io non le
ho riferito niente di particolare in relazione al motivo per il quale ricevevo
questi estratti patrimoniali. Può essere che io abbia detto a mia moglie che
ricevevo questi estratti patrimoniali dal momento che PC 1 e la sua moglie
erano ai ferri corti e quindi ricevevo io le cose di PC 1. Per cose intendo gli
estratti patrimoniali.
Ribadisco quanto ho già dichiarato davanti al GIAR, che io a mia
moglie __________, quando ci siamo trasferiti a __________, ho detto che
ricevevo documenti relativi al conto di PC 1 e di chi era il conto…"
Nel contesto di quello stesso verbale, la Procuratrice pubblica ha
contestato ad AC 1 le dichiarazioni rese, nel verbale del 18.4.2003, dalla
moglie __________ che aveva negato di aver mai saputo che il marito gestiva dei
fondi di PC 1, al che, preso atto di ciò, AC 1 ha così precisato le sue surriportate
dichiarazioni (cfr. verb. 28.4.2003 p. 3):
"
… Il PP mi contesta che mia moglie, sig.ra __________, ha
dichiarato che prima del 14.4.2003 non sapeva nulla, né sapeva che io gestivo
un conto, né sapeva che io ricevevo documenti relativi al conto, in poche parole
non sapeva di nulla.
Il Magistrato mi chiede di prendere posizione.
Da parte mia prendo atto di quanto dichiarato da mia moglie.
Voglio precisare che si è trattato di un'occasione, una unica occasione, in cui
io ho detto a mia moglie che si trattava di estratti di PC 1. Penso che mia
moglie non abbia ritenuto questa mia frase. Devo anche dire che si è trattato
di una cosa isolata e non se ne è discusso per niente. Si è trattato di un
parlare con mia moglie del tutto occasionale. Se mia moglie ha detto che non ne
sapeva nulla degli estratti che io ricevevo di PC 1 penso lo abbia fatto
proprio perché se ne era accennato in una occasione isolata. Ne avremo parlato
per pochi secondi, lei mi ha fatto la domanda ed io ho risposto.
Tengo a sottolineare che mia moglie __________ non sapeva
assolutamente che io gestivo il conto di PC 1 ed era assolutamente all'oscuro
delle malversazioni da me effettuate…"
Sulla questione AC 1 è tornato ad esprimersi nel verbale
28.5.2003, a p. 9, nei seguenti non equivoci termini:
"
… ADR: che, io quella sera a cena non ho chiesto ad PC 1 chi era
a conoscenza del suo conto __________ al nero che io gli gestivo. Io ero già a
conoscenza che i soli ad essere al corrente di quel conto eravamo PC 1 ed io.
Semmai potrei avergli detto in riferimento delle vicissitudini di suo fratello
e dei problemi sorti con la convivente e gli eredi diretti del fratello
defunto, dell'importanza che altre persone di sua fiducia fossero a conoscenza
di questa situazione…"
In coda allo stesso verbale, dopo rilettura, ha precisato (cfr. p.
13):
"
… Dopo rilettura voglio precisare come ho già avuto modo di dire
al magistrato oltre che PC 1 ed io anche __________ sapeva del conto __________
che io gestivo.
Il PP mi contesta come ha già fatto nel verbale del 28 aprile 2003
che __________ ha dichiarato di non sapere assolutamente nulla del conto __________.
Il PP rinvia direttamente quanto contestatomi a pag. 3 di detto
verbale.
Da parte mia prendo atto di quanto sopra…"
In aula -come emerge dal verbale del dibattimento alle p. 6 e 7- AC
1 è passato a dire quanto segue:
"
…AC 1 da atto che il conto di PC 1 è sempre stato segreto sia a
sua moglie TE 2 come pure a sua figlia, ed anche a tutti gli operatori, gerente
compreso (n.d.r. __________), di __________.
Già dal 1993 mia moglie __________, quando abitavo ancora a e ricevevo la
corrispondenza del conto alla casella postale, lei era conoscenza che io
ricevevo la corrispondenza del conto di PC 1. Adr è capitato che __________
apriva le buste. Richiesto di spiegarsi meglio, AC 1 dichiara che mia moglie
sapeva dal 1993 dell'esistenza del conto e leggendo l'estratto anche della sua
consistenza. La presidente mi obietta che questo non l'ho mai detto. Sin qui
avevo dichiarato quello che il PP va a leggere nel verbale 28.4.2003 a pag. 3
da "Il Magistrato mi chiede di prendere posizione" a "… da me
effettuate." , come pure nel verbale 28.5.2003 a pag. 9 "Adr che io
quella sera …" a "… di questa situazione." e a pag. 13 da
"Dopo rilettura …" a "…prendo atto di quanto sopra" e
ancora nel verbale 28.4.2003 a pag. 2 e 3 da "Confermo il verbale con le
seguenti precisazioni …" a " …non sapeva di nulla"."
Dopo di che AC 1 richiesto di spiegarsi ha dichiarato (sempre in
aula):
"
…E' vero ho mentito al PP durante l'istruttoria scritta. Oggi
devo invece dire che le cose non stavano così. __________ in realtà sapeva sin
dal 1993 che io gestivo i soldi di PC 1, intendo quelli di cui al conto. Di __________
non sapeva perchè esso risale ad epoca precedente alla nostra convivenza in
quel di __________. Risale al 1989. All'epoca io ricevevo la corrispondenza del
conto nella casella postale di __________. Capitava che ritirassi io la posta
oppure __________. Le mie cose venivano portate nel mio studio dove tenevo gli
ordinatori dove custodivo gli estratti conto di PC 1, miei e di altri. __________
aveva l'abitudine già allora, non di aprire le buste, ma quando io ero assente
di curiosare tra la mia posta. Vedevo spesso e volentieri che le cose non erano
più al loro posto. Capitava anche che dimenticasse i fogli che fotocopiava
dentro la macchina delle fotocopie che io trovavo. Richiesto di dire perchè mia
moglie nel 1993 nutrisse curiosità per le cose di PC 1 (ammesso che ciò sia
vero al punto da arrivare a fotocopiarne gli estratti), rispondo che dal 1993 __________
sa dell'esistenza del conto PC 1, le fotocopie sicuramente le ha fatte in un
secondo tempo, quando si è arrivati alla nostra tensione coniugale che io situo
all'inizio del 2000 ed essa arrivò a minacciarmi in privato, solo noi due, di
denunciare al fisco che PC 1 aveva una relazione bancaria in nero.
A.d.r. che non so ma presumo che __________ mi fece quella
minaccia perché anche lei sospettava che io malversavo a danno del conto di PC
1. Indirettamente era una minaccia sottile, nel senso che __________ mi fece
capire che lei lo diceva al fisco ma che in realtà sarei poi stato io a sapere
di chi dovevo avere timore. Richiesto ancora di dire se ho visto mia moglie
fotocopiare carte del mio studio o altro, rispondo di no, ma che però l'ho
dedotto io dal fatto che essa ebbe poi a produrre alla PP delle fotocopie di
lettere (4 o 5) che io AC 1 avevo scritto a __________.
La PP osserva che __________ ebbe a produrre un e-mail stampato
fuori dal PC e che è allegato al verbale 29.9.2003. AC 1 precisa che lui teneva
copia delle lettere all'amante e che verosimilmente __________ fotocopiò quelle
copie che lui (AC 1) teneva.
AC 1 spiega il fatto di non aver mai detto prima di oggi che __________
sapeva del conto di PC 1 sin dal 1993, perché in sede di istruttoria formale
per lui si è trattato di proteggere sua moglie da qualsiasi coinvolgimento in
una inchiesta di cui lui (AC 1) si ritiene responsabile. Il Presidente mi ha
chiesto se era per evitare che contro __________ fosse aperto un procedimento
per appropriazione indebita e ricettazione, io rispondo di si."
__________, dal canto suo, sin dai suoi primi verbali resi, ha
sempre negato di essere stata a conoscenza del fatto che suo marito gestiva
danaro per conto di PC 1 e tantomeno del fatto che di esso indebitamente si
appropriava.
Circa i modi e i tempi in cui lo stesso marito ebbe a metterla al
corrente di tali fatti, essa (nel verbale del 18.4.2003) ha dichiarato:
" D: Lei
sapeva che suo marito, sig. AC 1, gestiva dei fondi del signor PC 1?
R: Io non ho
mai saputo che AC 1, … , gestiva dei fondi del signor PC 1. Non ho mai saputo
che gestiva dei fondi per il signor PC 1. Non ho mai saputo nulla né da AC 1 né
da PC 1 né da terze persone. Non sapevo neppure che tra loro due ci fossero
dei rapporti professionali. L’unica cosa che io so è che AC 1, mio marito e il
signor PC 1 erano grandi amici. Io PC 1 lo vedevo circa 3 / 4 volte all’anno, a
Natale sempre. Lo vedevo ogni tanto a cena quando si organizzava una cena con
le rispettive famiglie. Aggiungo che PC 1 è il padrino di battesimo di mia
figlia G.-.
Ieri davanti alla Polizia ho raccontato della telefonata di data
14.04.2003 ore 0930 che mio marito AC 1 mi ha fatto nell’ufficio dove lavoro
alla __________. AC 1 mi ha detto, al telefono cosa ne pensassi di donare la
casa di __________ a me intestata a PC 1. Io gli ho chiesto: “ma perché, cosa è successo?”. AC 1 mi ha
risposto: “ho fatto un danno”. Io ho
capito che c’era qualche cosa che non andava, mi sono anche messa a piangere,
gli ho chiesto se per caso PC 1 gli aveva prestato dei soldi. Ricordo che mio
marito mi ha detto delle frasi: “tanti tanti,
ma al telefono non posso parlare”.
Io penso che intendesse tanti soldi. AC 1 mi ha anche detto che
non poteva parlare al telefono perché era in ufficio. Mi ha dato appuntamento
alle 1230/1300 circa presso la pizzeria.
Come sono entrata in pizzeria, come mi sono seduta, AC 1 mi ha
detto: “ho fatto un danno”, mi ha detto
poi una frase tipo “ho sbagliato”, sono spariti CHF 3'000'000.-. Io gli ho chiesto
come sono spariti questi 3 mio. di franchi. AC 1 mi ha detto una frase tipo li
ho investiti male. Io dallo shock che ho avuto, siccome eravamo seduti in un
tavolo non fumatori mi sono alzata, e sono uscita per andare a fumare. Lui mi
ha detto fermati. Io gli ho risposto di non preoccuparsi, che poi sarei
tornata. Sono tornata e mi sono seduta al tavolo. Lui una volta che mi sono
seduta al tavolo ha tolto da una mappetta che aveva con se, un foglio (era
l’unico foglio contenuto nella mappetta) e mi ha mostrato i risultati personali
delle elezioni in Gran Consiglio dei deputati __________, tra cui anche lui. Io
gli ho ridato il foglio immediatamente, facendo chiaramente intendere, che dopo
la notizia che mi aveva appena dato non mi importava nulla dei risultati del
Gran Consiglio. Io gli ho chiesto che intenzioni aveva, visto che nella
telefonata del mattino delle 0930, lui mi aveva accennato alla prospettiva di
donare la casa a PC 1. AC 1 mi ha detto che durante il colloquio avuto in
mattinata in __________ (che io sappia c’erano il signor PC 1 e il suo avvocato
Signor __________, c’era pure l’avvocato di mio marito __________, non so se lo
__________ o il __________) è emerso che a PC 1 mancavano 3 mio. di franchi da
un conto dove lui, AC 1, aveva la procura piena. AC 1 mi ha detto che si erano
lasciati aspettandosi lo PC 1 e l’avvocato __________ una proposta concreta da
parte di AC 1. Io gli ho chiesto come fossero arrivati a “transare” sulla casa.
AC 1 mi ha detto che di donare la casa a PC 1 ne aveva parlato mio marito in
privato con il suo avvocato, dopo l’incontro avuto la mattina stessa con PC 1 e
l’avvocato di PC 1.
Aggiungo che AC 1 mi ha detto che all’avvocato __________ non
aveva detto niente prima di quella mattina (cioè il 14.04.2003).
Ricordo che lui ha mangiato finocchi gratinati, patate fritte e la
piccata. A me è passata la fame e io non ho mangiato nulla. AC 1 si è mangiato
anche la mia parte di pranzo che io non ho toccato.
Ricordo che quando siamo usciti dal ristorante ho chiesto a AC 1
cosa sarebbe successo se PC 1 non avesse accettato. Tengo a precisare che
durante il pranzo con mio marito continuavo a pensare come avesse potuto fare
una cosa del genere, la cifra di 3 mio. di franchi mi ha sconvolto, mi sono
anche chiesta dove erano finiti questi soldi. In effetti nella mia testa mi
dicevo che va bene investire male dei soldi una volta, va bene investire male
dei soldi una seconda volta, ma poi ad un certo uno si ferma. Tra me e me mi
dicevo che PC 1 era un suo amico e che quindi a mio giudizio se aveva investito
male dei suoi soldi avrebbe dovuto dirglielo.
Voglio pure aggiungere che da come conosco io PC 1 PC 1, che è una
persona molto comprensiva, avrebbe capito. Preciso che si tratta di una mia
deduzione.
Poco sopra ho detto che ho chiesto a AC 1, uscendo dal ristorante,
cosa sarebbe successo se PC 1 non avesse accettato la proposta della casa.
AC 1 mi ha detto che se PC 1 non avesse accettato avrebbe valutato
l’ipotesi di costituirsi alla Magistratura. Aggiungeva inoltre che mi ha chiesto
di fargli avere tutti i documenti inerenti la casa perché doveva incontrarsi il
giovedì 17.04.2003 con l’avvocato __________. Io alla sera del 14.04.2003 ho
preso da casa la mappetta contenente la documentazione relativa all’immobile di
__________. Sono andata a dormire dai miei genitori e la mattina seguente l’ho
portata a __________ da AC 1 dove lui dormiva.
… omissis …
Ricordo anche che l'avvocato di mio marito mi ha resa attenta del
fatto che se fossi stata interrogata dagli inquirenti io non avrei avuto
l'obbligo di rispondere.
Da parte mia voglio dire che mi sono arrabbiata ancora di più. Io
non ho nulla da nascondere. …"
Interrogato sulla questione a sapere se era al corrente di
eventuali minacce fatte da __________ al marito nel corso del 2000, l'avv. __________
ha dichiarato (cfr. verbale del 25.9.2003):
"
… A domanda dell'avv. __________ dico che conosco __________ e AC
1.
A domanda del Magistrato dico che li conosco sia per faccende
professionali, nella mia qualità di avvocato, che per questioni private,
amicizia.
A domanda dell’avvocato __________ dico che ho patrocinato la
Signora __________ per un’istanza di misure di protezione dell’unione
coniugale, in Pretura. A memoria, ma non ne sono sicuro, penso corresse l’anno
2000.
A domanda dell’avv. __________ dico che nel mio studio per le
misure di cui sopra sono venuti sia __________ che AC 1, insieme. Si sono
presentati insieme , la scelta che io rappresentassi __________ è stata fatta
assieme da noi tre. Non sembrava opportuno, non so più a chi di noi tre, che
dal giudice __________ comparisse senza patrocinatore.
Domanda:
Fra i motivi alla base della citata istanza, lei ricorda se vi era
anche l’intenzione del Signor AC 1 di eleggere domicilio a allo scopo di
candidarsi alle elezioni del Consiglio comunale di?
Risposta:
Io non ho capito bene i motivi di questa istanza che volevano
inoltrare i coniugi AC 1. Pareva che i coniugi avessero delle difficoltà ma si
è anche parlato della questione del domicilio. Si era parlato della questione
del domicilio di AC 1 relazionandola alle elezioni.
A domanda del Magistrato dico che mi sembra che siano stati due
volte da me.
La signora __________ le disse che AC 1 era manesco?
Risposta:
Non me lo ricordo.
Lei si ricorda che AC 1 gli rese visita o lo contattò
telefonicamente dicendogli che a seguito di un litigio con la moglie questa lo
aveva minacciato di rendere pubblico alle autorità fiscali il fatto che il
marito gestisse un conto nero di un suo cliente, rispettivamente chiedendole (a
lei avv. __________) cosa era meglio fare per indurla a desistere da tale
paventata iniziativa?
Risposta:
Mi ricordo che AC 1 nel contesto di questa procedura di
separazione passò da me o mi telefono perché era preoccupato siccome
nell’ambito di un litigio con la moglie, quest’ultima aveva preso (o aveva in
mano) o sapeva di documenti che potevano creare dei problemi di natura fiscale.
A domanda del magistrato dico che non sono in grado di dire se
questi documenti potevano creare dei problemi di natura fiscali a AC 1 oppure a
terze persone.
A domanda del magistrato dico che non sono in grado di dire se AC
1 mi disse che la moglie lo aveva minacciato di rendere pubblico alle autorità
fiscali il fatto che il marito gestisse un conto in nero del suo cliente.
A domanda del magistrato dico che non sono in grado di dire il
nome di questo cliente. Penso anche che non me lo abbia detto il nome di questo
cliente. A pensarci bene dico che non mi ha fatto nessun nome.
Io per parte mia ho detto ad AC 1 di cercare di discutere con la
moglie per trovare una soluzione.
Domanda dell’avv. __________:
Il signor AC 1 in quella occasione le disse dove la moglie aveva
reperito questa documentazione, segnatamente se l’avesse trovata e quindi presa
in casa o in altro luogo?
Risposta:
Con certezza non sono in grado di rispondere. Credo (per una mia
deduzione) che questa documentazione che concerneva AC 1 oppure un cliente (non
lo so più) la moglie l’avesse reperita o vista in casa.
Domanda dell’avv.
Per riferimento a questo incontro telefonico o di persona con AC 1,
lei ricorda se la questione di tale documentazione ha avuto qualsivoglia
effetto sulla procedura civile di cui si è detto sopra?
Risposta:
Nessuno. Non se ne è discusso davanti al giudice. Dal giudice
abbiamo fatto un verbale ed in pratica si è trovato un accordo sulla procedura
di protezione coniugale. Devo dire che la procedura è ancora un incarto aperto
nel mio ufficio e non fatturato.
A domanda dell’avv. __________ dico che di questa questione non
parlai mai con __________. Aggiungo che non ho mai avuto l’occasione di parlare
con __________ di questa questione. …"
Il cambiamento di versione fatto in aula da AC 1 il giorno
24.8.2004 non sorprende più di tanto se si pone mente al fatto che egli, sulla
specifica questione a sapere se la moglie sapesse o no del conto nero di PC 1,
già in sede predibattimentale ha dato -come testé riprodotto- versioni diverse.
Al Giar aveva detto che __________ "sapeva" perchè gliel'aveva detto
lui all'epoca del trasferimento a __________ (avvenuto -come detto- il
1.9.1997).
Alla PP, nel verbale del 28.4.2003, ha ricondotto, per finire,
tale "sapere" ad un episodio isolato e occasionale in cui ne era
stato fatto cenno da parte di lui e che la donna, forse, nemmeno aveva
ritenuto. Nel seguito, nel verbale del 28.5.2003, dapprima aveva negato che __________
"sapesse" e poi in coda al verbale, era passato a dire il contrario.
In aula ha asserito che essa "sapeva" fin dal 1993
(ovvero da quando abitavano a __________) e ha aggiunto di sospettare che essa
addirittura sapesse anche delle sue malversazioni.
A fronte di dichiarazioni così discordi, __________ è stata invece
nei suoi verbali lineare e dettagliata, nel senso che essa ha sempre negato di
essere a conoscenza del conto. Essa ha altresì illustrato le circostanze nelle
quali il marito la informò (ovvero il 14.4.2003, presso la Pizzeria).
Di ciò essa ha peraltro cercato di portare anche la
"prova". Infatti, sentita che ebbe, il mezzogiorno del 24.8.2004,
alla radio, la cronaca del processo e udito il fatto che, quel mattino, il
marito aveva in aula dichiarato che essa sapeva dell'esistenza del conto, __________
ha portato al Ministero pubblico due lettere a lei scritte dal marito dal
carcere.
Nella prima del 19.4.2003, AC 1 le ha scritto, tra l'altro, quanto
segue:
"
… Ho sbagliato, ti ho tenuto all'oscuro, devo pagare dei miei
errori e come anche già dicevi tu, si vendeva tutto e si ricominciava da zero…
" (doc. dib. 1).
Nella seconda del 27.4.2003, AC 1 le ha scritto, tra
l'altro, quanto segue:
"
… Per il resto, dopo che lunedì 14 u.s. ebbi il
"coraggio" di dirti come stavano le cose, ho apprezzato il tuo SMS
del giorno seguente «vendiamo tutto e ricominciamo da zero» … "
(cfr. doc. dib. 2)
Entrambe le frasi confermano quanto dichiarato nel surriprodotto
verbale del 18.4.2003 da __________, laddove essa ha dettagliatamente descritto
il colloquio che ebbe con il marito alla Pizzeria "", quando egli la
informò per la prima volta del fatto che, gestendo egli i soldi di PC 1, gli
aveva fatto un danno, "investendogli male" i suoi averi e perdendogli
all'incirca tre milioni.
Si noti che la versione che __________ ha dichiarato che le fu
data dal marito quel 14.4.2003, è analoga a quella che AC 1 diede, tosto che fu
fermato, sia alla PP, sia al Giar, il 16.4.2003, quando, mentendo, sosteneva
-ma di ciò si dirà meglio nel seguito- di aver investito e perso il danaro di PC
1.
AC 1, dal canto suo, anche in aula quando ha sostenuto che, in
realtà, sua moglie ha sempre saputo, fin dal 1993, dell'esistenza (e anche
della consistenza) del conto nero di PC 1, non ha mai apertamente e chiaramente
illustrato in quali circostanze egli gliene avesse parlato. Fatto salvo lo
specifico episodio in cui essa l'avrebbe minacciato, in privato (a suo dire
all'inizio del 2000) di "denunciare al fisco che PC 1 aveva una relazione
bancaria in nero", per il resto, AC 1 ha, nella buona sostanza, dedotto da
cosiddette "circostanze esterne" che "__________ sapeva".
Al riguardo, ha, ad esempio, addotto che __________ era curiosa (fatto questo
evocato anche da __________, madre dell'accusato, nel suo verbale alla PP del
24.10.2003: "… __________ quando veniva a casa mia a __________
curiosava sempre in giro, intendo dire che per esempio che è capitato che
guardasse la nostra corrispondenza. …"), che egli trovava le sue carte
spostate, che essa lasciava nella macchina i fogli che fotocopiava (anche se ha
poi dovuto dare atto che si trattava non già degli estratti del conto ,
bensì delle copie delle lettere che lui scriveva a __________ e che
conservava).
Eppure, se si sta alle sole "circostanze esterne", non è
così scontato che __________ "sapesse". Intanto -come già cennato al
considerando 3., in fine- va ricordato che a casa degli AC 1, di corrispondenza
bancaria ne arrivava parecchia, prima da _____ e poi da __________. AC 1
riceveva buste per i conti che gestiva (pure a, poi a e poi a) per la madre
(fino al 2001), per il padre e per PC 1 (cfr. doc. dib. 3) e, fino al 1998,
anche per sè stesso.
Del pari va ricordato che il conto di PC 1 era un conto cifrato,
per cui sugli estratti bancari che AC 1 riceveva era indicato solo il numero __________
e mai il nome di PC 1, per il che, anche da questo profilo, non è così certo
che __________ abbia potuto sapere che di fondi di PC 1 si trattava.
Si veda al riguardo la numerosa documentazione bancaria, di cui ai
classeur Efin doc. banc. 1 e 1a.
Si vedano altresì i documenti rintracciati, dopo l'arresto di AC 1,
dagli inquirenti nel sacco della spazzatura dello studio e che AC 1 stesso
chiese di acquisire agli atti (busta grigia in scatola sequestri 2): trattasi,
a non averne dubbio, di documenti spediti da __________ a AC 1 siccome
destinatario della corrispondenza in relazione al conto. Orbene, solo sulla
busta (priva di mittente) c'è il nome e l'indirizzo di AC 1.
I documenti dentro la busta recano solo il numero del conto, e non
il nome del titolare del conto (PC 1) e neppure quello del procuratore (AC 1).
In tali condizioni, non era invero agevole per __________ dedurre
da estratti risp. da conteggi bancari che dietro il numero si celava PC 1.
Senza dimenticare, infine, che AC 1, all'inizio dell'inchiesta
predibattimentale, ha cercato di condizionare la moglie nelle deposizioni agli
inquirenti. Eludendo la censura, per vie traverse (ovvero per mano di un di lui
fratello) le ha infatti fatto pervenire un biglietto manoscritto del seguente
tenore (cfr. allegato al verbale del 26.5.2003 di __________):
" · Il tuo comportamento
viene usato contro di me (compreso la lettera); È quello che vuoi? Sappilo e
poi agisci secondo scienza e conoscenza!
· I telefoni sono sotto
controllo; il natel spento non è sufficiente bisogna staccare la batteria;
· Quando t'ho chiesto se
posso contare su di te, intendo dal punto di vista sentimentale!
Desidero un sì o un no!
· Negli interrogatori usa
sempre se ben ricordo, mi sembra, ecc. (a dipendenza tua, se vuoi ledermi o non
danneggiarmi)."
__________ ha consegnato alla PP il suddetto biglietto, la qual
cosa ha definitivamente guastato il rapporto con il marito.
Tutto ciò considerato, a giudizio della Corte, il cambiamento di
versione di AC 1 la mattina del 24.8.2004, pur inserendosi nel loro perturbato
e deteriorato rapporto coniugale, non ha tanto avuto lo scopo di danneggiare la
moglie, quanto piuttosto quello di migliorare la propria posizione processuale,
mirando a relativizzare la circostanza che il conto di PC 1 era un segreto
condiviso solo da PC 1 e da lui.
Comecchessia, come si vedrà nel seguito, la questione, per finire,
non è poi così determinante!
6. Nel corso
dell'autunno del 1993 __________ rimase incinta. Dagli atti fiscali risulta che
essa smise di lavorare per la fine di gennaio del 1994, col che, dopo tale
data, il reddito disponibile fu solo quello di AC 1 e ciò fino all'ottobre 2000
quando __________ riprese a lavorare a metà tempo (nel periodo 1996-2000 essa
lavorò occasionalmente per la __________).
Nel 1994 AC 1, trentaquattrenne, ha guadagnato un salario lordo di
fr. 109'420.-, pari a un salario netto di fr. 96'300.- circa.
La bimba, di nome G., nacque il 12.6.1994 e, con una faccia tosta
che ha dell'incredibile, AC 1 chiese all'ignaro PC 1, che accettò, di farle da
padrino. Da notare che, dopo le malversazioni per complessivi fr. 125'000.- già
commesse nel 1993, AC 1, tra il febbraio e il 3 giugno 1994 (ovvero pochi
giorni prima del lieto evento), con tre prelevamenti, gli aveva sottratto
ulteriori fr. 79'000.- circa.
Tra il luglio 1994 e il 7.12.1994, AC 1 abusò altre sei volte
della procura di cui disponeva, per cui, per finire, le malversazioni commesse
nel 1994 risultano essere assommate a totali fr. 151'390.- (cfr. rapporto Efin,
tabella relativa ai prelevamenti).
Per ragioni non meglio note, la banca non è più riuscita a
reperire le prime undici fiches relative ai primi undici prelevamenti. sono
pertanto in atto solo le fiches relative ai prelievi a partire dall'8.9.1994.
Da esse emerge che AC 1 ha effettuato i prelievi dal settembre 1994 fino alla
fine dell'anno presso gli sportelli di __________ -.
AC 1, in aula, ha ammesso che, in genere, egli profittava della
pausa del mezzogiorno per recarsi presso tali uffici.
Dato che egli teneva sul conto una liquidità molto esigua (il
grosso degli averi di PC 1, AC 1 lo teneva investito in titoli depositati
nell'apposita rubrica del conto), accadeva spesso che egli dovesse preavvisare
la sua intenzione di prelevare ai funzionari di __________ (e poi di __________
e di __________) affinchè essi liquidizzassero, per l'importo che gli serviva,
una parte dei titoli. È pertanto pacifico che, mentre PC 1 mai ebbe, salvo che
all'apertura di __________ o all'apertura del cifrato, contatto alcuno né con
il signor __________ né con tale signor __________ (ovvero il funzionario di __________
che prese il posto di __________), AC 1 -negli anni tra il 1993 e il 1999 in
cui fu alle dipendenze di __________ quale gerente della succursale a __________
- ebbe numerosi e regolari contatti, soprattutto telefonici, con i predetti
funzionari di __________ (e poi di). La fusione tra __________ e __________
-come è noto- è diventata operativa verso fine del giugno 1998.
AC 1 lasciò il posto presso __________ __________ a fine giugno
1999. Ciò significa che, nel 1993 e fino all fusione, egli non era un collega
di __________, risp. del funzionario, di nome __________, che gli succedette,
ma solo un loro cliente (per il conto __________ diventato poi conto nr. fino
al 1998), rispettivamente il procuratore di altri clienti (per PC 1 e per i
genitori dello stesso AC 1). Solo nel 1998 e nel 1999 egli fu realmente un
collega di __________.
Dopo che, nel giugno del 1999, lasciò __________, AC 1 prese a
recarsi a __________ per prelevare. Quattro prelevamenti, egli risulta averli
fatti nelle località di __________, __________ e __________ e ciò l'8.1.1999,
l'11.3.1999, il 3.5.1999 e il 28.5.1999.
In aula, AC 1 ha spiegato il fatto dicendo che in quel periodo,
per i contatti preliminari che ebbe con la Banca __________, gli capitò più
volte di doversi recare in Svizzera interna e quindi, all'occasione, prelevava
nelle filiali di quelle località.
Tornando alle malversazioni commesse nel 1994, in aula, AC 1 ha
confermato (come già dichiarato durante la ricostruzione fatta in sede
predibattimentale con il signor TE 1) di aver utilizzato gli importi sottratti
per integrare il proprio salario che da solo non gli bastava per concedersi un
tenore di vita particolarmente agiato. In pratica -come ha spiegato il signor TE
1 in aula- nel 1994, AC 1 (che guadagnava all'epoca intorno ai fr. 7'400.-
netti mensili) risulta aver in realtà speso mediamente quasi fr. 12'000.- al
mese.
Inoltre, poiché, a suo dire, alla moglie __________ non piaceva
abitare a __________, località troppo discosta da __________ (ove vivevano i di
lei genitori), AC 1 iniziò a pensare ad un'altra soluzione abitativa. Dopo aver
visionato altri oggetti, l'interesse suo e quello della moglie si appuntarono
su un terreno che era in vendita a __________, terreno che, nel febbraio del
1995, acquistarono in comproprietà, ovvero in ragione di metà ciascuno. Come si
dirà in appresso, né AC 1 né __________ misero un sol franco nell'acquisto,
interamente finanziato da terzi, e meglio per fr. 210'000.- con un mutuo
ipotecario della __________ di, e per fr. 65'000.- con danaro che AC 1
illecitamente prelevò dal conto di PC 1 (proprio il 24.2.1995 AC 1 vi prelevò
fr. 60'000.-).
Richiesto di spiegare come egli abbia potuto anche solo concepire
l'idea di acquistare, nella sua condizione economica di allora, un terreno per
edificarvi una seconda casa, AC 1, in aula, ha dichiarato che all'epoca
"aveva la supponenza" che professionalmente egli "sarebbe andato
su", col che sperava che, "in tempi non lontani, gli sarebbe riuscito
di far quadrare i conti".
Conti -inutile a dirsi- che invece non ha mai neppur tentato di
far quadrare, visto che, dopo il febbraio del 1995, le sue malversazioni sono
andate in crescendo e per numero (dai 9 prelevamenti del 1994 è passato ai 18
del 1995) e per consistenza degli indebiti prelievi.
Per quanto incredibile possa sembrare, è accaduto che -come ha
deposto PC 1 in aula senza essere smentito da AC 1- quest'ultimo portò PC 1 a
vedere il terreno in questione prima di acquistarlo e ciò per avere un suo
parere.
Nel seguito AC 1 chiese a PC 1 di edificargli la casa con la sua
impresa. PC 1 ci pensò, ma per finire, memore di tante amicizie finite male a
causa di litigi insorti tra committenti insoddisfatti e i rispettivi impresari,
rispose negativamente, adducendo (a' mo' di pretesto) che la sua impresa era
troppo discosta da __________.
Come si dirà in appresso, l'ignaro PC 1 ha per finire pagato lui
stesso (salvo che per il mutuo ipotecario concesso a AC 1 dalla __________) la
villa di __________, ma, almeno, gli sono state evitate la beffa e
l'umiliazione di averla oltre che pagata anche costruita!
Certo è che la sfrontatezza e la doppiezza di AC 1 nei confronti
dell'amico hanno raggiunto, già nel 1994-1995, livelli davvero abissali.
7. Archiviato il 1994
con un ammanco complessivo causato a PC 1 dell'ordine di circa fr. 276'000.-,
essendo sempre ancora esposto verso __________ per ca. fr. 72'000.-, senza
altri beni se non la casa di __________, ipotecata per fr. 370'000.-, AC 1 si è
baldanzosamente "lanciato" nel 1995 prelevando, il giorno prima della
Befana, fr. 19'920.- e il giorno 9.2.1995 fr. 4'960.-, dal conto di PC 1,
ovvero quasi 25'000 franchi in un mese. Durante detto mese, egli, incassò
-evidentemente- anche il suo salario da __________ (salario che, nel 1995, era
leggermente aumentato, raggiungendo i fr. 115'000.- circa lordi annui, pari a
un netto di
fr. 100'000.- circa).
Il 26.1.1995, l'ignaro PC 1 gli aveva portato una busta contenente
fr. 45'000.- che AC 1 aveva giudiziosamente versato sul conto.
È a partire dalla suddescritta situazione finanziaria che AC 1, in
quell'inizio del 1995, portò avanti, con tale signora __________, le trattative
per acquistare la particella 935 RFP di __________ (che divenne poi, con
l'introduzione del registro fondiario definitivo, la particella nr. di __________).
È pacifico che AC 1 pattuì con la venditrice il prezzo di fr.
275'000.- e ciò per un fondo di mq 931. Al notaio __________, AC 1 e, assai
verosimilmente, la __________, indicarono, quale prezzo di vendita quello di
fr. 235'000.-, ovvero di fr. 40'000.- inferiore a quello realmente pattuito. Se
di ciò __________ sia stata o meno al corrente non è noto. Benché AC 1 abbia
confessato in numerosi verbali (e meglio in quelli del 22.4.2003, del
28.4.2003, del 3.6.2003, del 16.10.2003) di aver sottaciuto al notaio il
versamento, sottobanco, di fr. 40'000.- alla venditrice, il reato di
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione non gli è stato imputato e
ciò diversamente che per l'analogo comportamento tenuto da AC 1 nell'acquisto
di un monolocale a __________, effettuato il 18.10.1996 (cfr. atto d'accusa
imputazione nr. 3). Considerato che, contro AC 1, per il citato reato (ovvero
per aver ottenuto che il notaio, ingannato, attestasse un prezzo falso nel
rogito di compra-vendita) nemmeno è stata promossa l'accusa e che il presente
dibattimento si è rivelato assai complesso già solo con riferimento alle
imputazioni dell'atto d'accusa, la sottoscritta Presidente ha rinunciato,
sentite le parti, a prospettare, ex art. 250 CPP, a AC 1 una nuova
imputazione.
La Pubblica Accusa ha ricondotto la mancata imputazione ad una dimenticanza.
È comunque in seguito a questo episodio che, riaperto il dibattimento alle ore
14:15 del giorno 31 agosto 2004, il Difensore di AC 1, preannunciando la sua
intenzione di inoltrare alla CRP istanza di ricusa contro la Procuratrice
pubblica, ha chiesto ed ottenuto la sospensione del dibattimento per qualche
ora, di guisa da poter allestire e inoltrare detta istanza che -come è noto- è
stata respinta con decisione del 2.9.2004 dalla Camera dei ricorsi penali.
Dopo aver acquistato il terreno, AC 1 ha scelto di far costruire
la casa ad un'impresa generale, la __________, diretta da __________. Tra
l'acquisto del fondo e l'inoltro della domanda di costruzione sono passati più
di sette mesi. Inizialmente era stato allestito un preventivo di circa fr.
800'000.-. La licenza edilizia è stata rilasciata il 15.12.1995.
I lavori di costruzione sono iniziati nel febbraio 1996 e sono
durati circa un anno e mezzo, stante che AC 1 con moglie e figli si è
trasferito a __________ il 1.9.1997.
Così come l'acquisto del terreno, anche la costruzione della casa
è stata finanziata con un mutuo ipotecario ottenuto dalla __________ (AC 1 ha
utilizzato il prestito per fr. 800'000.- che ha poi, usando danaro di PC 1,
ridotto a fr. 720'000.-) e, per il resto, dall'ignaro PC 1.
Dato che AC 1 ha pagato alcuni artigiani al nero e dato che ha
soppresso diversi giustificativi di spesa, l'importo di danaro indebitamente
sottratto a PC 1 e utilizzato da AC 1 tra il 1996 e il 1999 per pagare i lavori
di costruzione della casa è di fr. 841'675.47 se si tien conto solo dei costi
documentati. Sale invece a fr. 1'281'979.20 se si considerano tutti i costi che
AC 1 dichiara di aver pagato, ivi compresi quelli per i quali non è in grado di
produrre un giustificativo.
Il doc. TPC 30 allestito da TE 1, nell'allegato 8.2, elenca bene
la cronologia dei pagamenti effettuati da AC 1 agli artigiani a partire dal
1996.
Certo è che, se nel 1995, AC 1 ha derubato PC 1 per totali fr.
331'130.- (tra i prelievi più importanti, oltre quello citato, del 24.2.1995,
usato per pagare la parte in contante del terreno, vi è quello del 29.11.1995,
di fr. 74'500.-, usato per acquistare una vettura Audi S6), nel 1996, le
malversazioni hanno raggiunto il ragguardevolissimo importo di fr. 598'200.-.
Anche nel 1996 AC 1 ha effettuato ben 18 prelievi, molti dei quali per importi
considerevoli. Ne utilizzò parte per pagare gli artigiani e parte per altri
scopi (tra cui -come si dirà in appresso- per acquistare un monolocale a __________),
in particolare per continuare a condurre quell'alto tenor di vita cui ormai
s'era abituato e che, di sicuro, non avrebbe potuto concedersi col suo salario.
TE 1, in aula, ha confermato che, dai suoi calcoli, AC 1 e familiari vivevano,
in quest'epoca, consumando in media la somma di
fr. 15-20'000.- al mese.
Sia in sede predibattimentale sia in aula, AC 1 ha dichiarato che
la casa di __________ è stata la sua "trappola mortale", il che gli
si può eventualmente concedere se si guarda al fatto, col senno di poi.
Sennonché esaminata a priori, ovvero sulla base della sua situazione
finanziaria -a lui perfettamente nota- del 1995, il termine
"trappola" è invero fuori luogo. Come testé descritto, AC 1 acquistò
consapevolmente il terreno, sapendo che non aveva un franco di suo per pagarlo,
attingendo a piene mani dal mutuo ipotecario e dal conto di PC 1. Date le
lungaggini delle procedure che ne seguirono (la progettazione, l'ottenimento
della licenza edilizia, ecc.), i lavori iniziarono solo un anno dopo, col che è
ben evidente che AC 1 ebbe tutto il tempo necessario per riflettere e decidere
di rinunciare alla costruzione della casa. Sennonché a AC 1 una cosa del genere
neppure passò per la testa: la casa la desiderava per far felice la moglie che
voleva tornare ad abitare vicino ai suoi. Al dibattimento, ha altresì dovuto
ammettere che anche lui si è fatto "prendere la mano" per cui lasciò
che il preventivo fosse sforato e poi via via stravolto al punto che, per
finire, spese quasi il triplo dei fr. 800'000.- preventivati.
Del resto, l'acquisto, sempre nel 1995, di una costosa Audi S6 con
i soldi di PC 1 e l'acquisto nell'ottobre del 1996 di un monolocale a __________
(acquisti per i quali AC 1 non può certo invocare il suo, più volte paventato,
"timore di perdere __________ "), dimostrano in modo vistoso che, a
partire dal 1995, AC 1 utilizzava i fondi di PC 1 con la disinvoltura e la
spregiudicatezza di chi ha perso ogni remora considerandoli praticamente suoi.
A fine 1996, AC 1 -come risulta dall'allegato 6 al rapporto Efin-
aveva sottratto a PC 1, l'importo complessivo di fr. 1'205'720.-.
Per il 1996 sono ancora qui da richiamare alcuni fatti.
I coniugi __________, il 27.4.1996, hanno avuto un secondo figlio,
di nome E.
Il 1.7.1996, AC 1 ha venduto la casa di __________ al prezzo di
fr. 420'000.- a tali __________ e __________, sennonché nessuno dei due gli ha
versato il prezzo pattuito (in gran parte costituito dall'assunzione del debito
ipotecario), dopodiché, il 12.9.1996 AC 1 ha riacquistato la casa per il valore
delle ipoteche, casa nella quale ha continuato ad abitare fino al 1.9.1997.
Nel corso dell'ottobre 1996, AC 1 ha iniziato una relazione
amorosa con una sua dipendente (che conosceva fin dal 1994), di nome __________.
La relazione è continuata negli anni ma solo il 1.1.2000, AC 1 ha lasciato il
tetto coniugale per trasferirsi presso la L.. Ciò accadeva in concomitanza con
il periodo dell'inoltro delle liste per le elezioni comunali del 2000. Ad AC 1
interessava candidarsi per il Consiglio comunale della città di (ed anche vi fu
eletto nell'aprile 2000), la qualcosa implicava il suo obbligo di domiciliarsi a.
Si trasferì così presso l'appartamento di di __________, con la quale ha
convissuto per alcuni mesi. Essendosi liberato un monolocale nello stabile,
egli lo prese in affitto e lo occupò realmente fino a quando si riconciliò con
la moglie __________ e rientrò al domicilio coniugale di __________. A continuò
a tenere il domicilio legale, ancorché fittizio, in Salita dei frati 17, ove
prese in affitto, dall'ottobre 2002, un appartamento a fr. 200.- al mese, nel
quale viveva realmente un'altra persona, tale __________, cittadina moldava, la
quale pagava a sua volta fr. 250.- al mese. L'appartamento serviva a AC 1 solo
come un recapito, come una bucalettere.
Sulla sua relazione con AC 1, così si è espressa __________. nel
suo verbale del 29.9.2003:
"
… Io ho iniziato a lavorare all'__________ di nell'ottobre 1994. AC
1 era il mio capo. Lavoravamo in tre, AC 1, io ed una terza persona.
Intorno all'ottobre 1996 è iniziata tra me e AC 1 una relazione
sentimentale, relazione che è finita intorno al marzo 2001/maggio 2001. Io devo
dire che negli ultimi due anni/ultimo anno e mezzo di questa nostra relazione
sentimentale avevo fatto dei tentativi di interrompere la relazione con AC 1.
Da parte mia dal momento che AC 1 era sposato, desideravo chiudere questa
relazione poiché mi pesava. Nel corso della relazione posso dire che lui con me
era una persona gentile. Ci sono stati dei problemi solo quando cercavo di
interrompere questa nostra relazione sentimentale. AC 1 andava in crisi,
esercitava su di me delle pressioni forti, minacciando di suicidarsi. Voglio
aggiungere che da parte mia avevo avuto in casa un caso di suicidio, quello di
mio padre.
Posso dire che io durante questa relazione con AC 1 lo vedevo in
ufficio poiché lavoravamo insieme. Voglio precisare che abbiamo lavorato
insieme dal 1994 fino al luglio 1999. Intorno al luglio 1999 AC 1ha lasciato __________
di dove io sono rimasta ancora fino alla fine di novembre dello stesso anno.
Inoltre AC 1 lo frequentavo alla sera, uscivamo a cena insieme oppure lui
veniva a casa mia. Io avevo un appartamento per conto mio a partire dalla fine
del 1998.
Posso dire che con AC 1 durante la nostra relazione non ci sono
mai stati dei litigi, come detto lui era gentile con me, avevamo un rapporto di
coppia intenso anche dal profilo sessuale, nella normalità.
ADR che, io sono andata nella Svizzera francese nell'estate del
2002 (il domicilio ce l'ho dall'agosto 2002 a __________). Sono quindi andata
nella Svizzera francese circa un anno e mezzo dopo che avevo chiuso la
relazione don AC 1.
Aggiungo che da un anno a questa parte non ho più avuto nessun
tipo di contatto con AC 1, forse ci siamo sentiti nel corso dell'ultimo anno
una volta al telefono. Devo dire che dalla fine della nostra relazione fino ad
un anno fa ho intrattenuto dei contatti con AC 1 sporadici, capitava che ci
sentissimo al telefono per questioni professionali e quindi siamo usciti ancora
qualche volta insieme a mangiare o a bere qualcosa, comunque nessun altro tipo
di contatto. Questo nel periodo dalla fine della nostra relazione fino a quando
io sono andata nella Svizzera francese.
…omissis…
Aggiungo che quando AC 1 ha abitato presso di me in via __________,
per qualche mese, non sono in grado di dire per quanto tempo, mi dava fr. 500.-
al mese per le spese. Io credo di aver ricevuto da lui per vitto e alloggio fr.
5'000.- deduco quindi che deve essere stato da me per circa 10 mesi. Preciso
che AC 1 ha preso il domicilio presso di me, in vista delle elezioni comunali
del 2000. Aggiungo che poi si è liberato un appartamento monolocale vicino al
mio in via e AC 1 si è trasferito nel suo monolocale.
A domanda dell'avvocato __________ dico che io conosco __________.
Dico che l'ho conosciuta poiché capitava che veniva in banca a trovare suo
marito. Dico che all'infuori degli incontri che io ho avuto con __________ in
banca, ho visto __________, penso due volte da sola. Siamo state a bere un
caffè insieme su iniziativa della signora __________. Dico che verso la fine
della relazione sentimentale tra me e AC 1, ho incontrato __________. __________
sapeva che io intrattenevo una relazione extraconiugale con suo marito e quindi
ha voluto sapere quali erano le mie intenzioni circa il continuare o meno questa
relazione con AC 1. Devo dire che in occasione degli incontri la signora __________
era abbastanza tranquilla, ci sono stati dei colloqui telefonici in cui era
piuttosto tesa per questa relazione che io avevo con suo marito…"
8. Come già cennato, il
18.10.1996 AC 1 ha acquistato un monolocale ubicato nel condominio __________
di.
In aula, AC 1 ha dichiarato che, dopo il lavoro, egli soleva
recarsi a bere l'aperitivo presso il bar dell'Hotel __________. Prendeva in
genere posto allo Stammtisch insieme al direttore dell'albergo, signor __________,
presente, in alcune occasioni, anche tale signor Dolinsek, già attivo nel campo
dei tessili, e, a quel momento, oberato di debiti, praticamente fallito. A AC 1
__________ disse che aveva necessità di vendere il monolocale. In aula AC 1 ha
dapprima dichiarato di essersi interessato all'acquisto per fare il
"samaritano", anzi "il samaritano tonto", ovvero per dare
una mano al __________ e alle di lui difficoltà finanziarie, dopodiché non ha
potuto negare che, nel suo coinvolgersi nel negozio, vi fu anche un elemento
razionale, ovvero che, per finire, comprandolo faceva lui stesso un affare.
Certo è che -come già fece per il terreno di __________ e per la
costruzione della villa- AC 1 finanziò l'acquisto parte con un mutuo ipotecario
e parte utilizzando soldi illecitamente distolti dal conto di PC 1.
Al notaio rogante AC 1 (e verosimilmente il signor __________ e/o
la di lui moglie) indicò quale prezzo di vendita quello di fr. 50'000.-, ovvero
la metà del prezzo (di fr. 100'000.-) realmente pattuito e versato alla parte
venditrice.
Data la situazione fallimentare del __________, era ben chiaro a AC
1, all'atto della stipula del rogito di compra-vendita, che la controparte
aveva non solo uno specifico interesse fiscale a entrare in possesso,
sottobanco, di parte del prezzo, bensì anche un più generale tornaconto di
intascare la somma di nascosto dai creditori. D'altro canto a AC 1, in qualità
di acquirente, non sfuggiva di certo che pure lui aveva una sua convenienza,
pari quantomeno al minor costo per l'onorario del notaio e per le spese
connesse con la rogazione dell'atto e con l'iscrizione a registro. Col che
l'imputazione di ottenimento fraudolento di una falsa attestazione ex art. 253
è da confermare.
In vista dell'acquisto, AC 1 ha preso contatto con un proprio
conoscente, di nome __________, agente della __________, dal quale, contro
rimessa di una cartella ipotecaria gravante la PPP e previa firma di una
polizza sulla vita, ha ottenuto un mutuo di fr. 70'000.-; accreditatogli sul
suo conto __________ il 15.10.1996.
Il 18.10.1996 AC 1 ha prelevato da detto conto l'importo di fr.
50'000.- che è, pacificamente, il contante che egli ha versato davanti al
notaio (e di ciò fa stato il rogito in atti) alla venditrice. D'altra parte,
quello stesso giorno (18.10.1996) AC 1 ha indebitamente prelevato dal conto di PC
1 fr. 65'000.-, versati, in ragione di fr. 50'000.-, al nero nelle mani del
signor __________.
Per concludere si ha dunque che il monolocale di è stato pagato
per metà con danaro mutuato dalla __________ e per l'altra metà con danaro di
proprietà dell'ignaro PC 1.
Al 15.8.2004, la __________ risultava creditrice del seguente
importo:
fr. 60'000.-- ipoteca primo rango
fr. 2'218.90 interessi al 15.8.2004
fr. 4'335.50 premi arretrati + spese
esecutive
fr. 66'554.40
Si annota qui di transenna che il 13.5.2004 è stata iscritta a
carico della PPP un'ipoteca legale provvisoria di fr. 2'258.80 più interessi a
favore della Comunità dei comproprietari del Condominio __________.
AC 1 non ha comprato il monolocale per fare il "buon
samaritano", bensì per affittarlo col che -come egli stesso ha dichiarato-
lo stesso "si autofinanziava". Nelle carte sequestrate a AC 1 sono
stati ritrovati contratti d'affitto e notifiche di arrivo, risp. di partenza,
nonché estratti conto. Da dette carte risulta in buona sostanza che:
- dal 1.4.1997 al
31.7.1997, AC 1 affittò il monolocale a tale __________, a suo dire segretaria
presso l'Hotel __________, per fr. 700.- mensili;
- dal 1.10.1997
al maggio 1998 e poi ancora nel settembre e nell'ottobre 1998, AC 1 lo affittò
a tale __________, ballerina di nazionalità bulgara, per fr. 750.- mensili;
- dal 1.6.1999 al
31.7.1999 a tale __________, per fr. 750.- mensili;
- dal 1.10.1999
al 30.9.2001 di nuovo a __________. A dire di AC 1, la __________ tenne
l'appartamento anche dopo il settembre 2001,e meglio fino a fine 2002. La
donna, inizialmente faceva la ballerina da night, ma poi avrebbe frequentato la
scuola di estetista __________ e per finire avrebbe sposato un dentista di.
In vista del dibattimento, chi scrive ha chiesto alla Pubblica
Accusa di aggiornare all'agosto 2004 la situazione finanziaria di AC 1 in
merito allo stato dei debiti, ma anche a quello di eventuali crediti, maturati
durante il periodo del carcere preventivo.
Per quanto attiene all'appartamento di è emerso (cfr. rapporto di
polizia nei doc. dopo l'atto d'accusa) che solo una chiave di esso era stata
sequestrata dopo l'arresto di AC 1.
Due chiavi mancavano. Una di esse è stata dagli inquirenti trovata
in possesso di un travestito brasiliano che nell'agosto 2004 abitava nel
monolocale esercitando la prostituzione e pagando (a persone che gli inquirenti
non sono stati in grado di identificare) fr. 300.- la settimana.
AC 1 ha dichiarato di non sapere chi sia stato ad abusare delle
chiavi non ritrovate in suo possesso.
9. Nel corso del 1997
la situazione salariale di AC 1 non è sostanzialmente cambiata, nel senso che
egli percepiva lo stipendio __________, pari a fr. 129'175.- lordi (ovvero a
fr. 112'871.- netti) al quale è da aggiungere un reddito conseguito dalla
moglie (di fr. 18'610.- netti annui) che lavorava, molto parzialmente, per la __________.
Nella dichiarazione fiscale di AC 1 figurano, al 1.1.1997, quali debiti
privati:
- l'ipoteca sulla casa di __________,
- l'ipoteca della __________ sul monolocale di __________,
- un debito di fr. 4'000.- circa verso __________,
- un debito di fr. 100'000.- verso la __________,
- il debito verso
il padre di fr. 70'000.-, già dichiarato nelle precedenti tassazioni.
Il debito verso la __________, ha spiegato AC 1 in aula, è
subentrato al precedente debito di fr. 72'000.- che aveva verso la __________,
stante che, nel 1996, egli aveva estinto quest'ultimo facendosi prestare fr.
100'000.- dalla __________, società di cui era __________ il fratello di AC 1, __________,
mentre che l'avente diritto economico sarebbe stato tale __________ di. Stante
che la società aveva liquidità, AC 1 si è fatto prestare da essa (formalmente
dal fratello) l'importo di fr. 100'000.- utilizzato, quantomeno per fr.
72'000.-, per estinguere il suo debito in conto corrente verso __________.
Nell'elenco debiti inoltrato con la dichiarazione fiscale
1999/2000, il debito verso la __________ non figura più.
Interrogato in merito, AC 1 in aula, ha dichiarato che egli, nel
seguito, rimborsò i fr. 100'000.- alla __________, utilizzando soldi
indebitamente sottratti dal conto di PC 1.
La __________ risulta essere stata posta in liquidazione
(liquidatore l'ex __________) a fine marzo 1996, ma non è ancora stata radiata
perché manca il nullaosta delle Autorità fiscali.
Certo è che così agendo, mettendo in mezzo la AC 1 verosimilmente
per non dare nell'occhio alle Autorità fiscali, AC 1 ha pagato con i soldi malversati
a PC 1 anche il debito verso _____ che si trascinava dietro da anni.
Quindi, venendo al 1997, si ha che AC 1, a fronte di una
situazione che, dal profilo dei redditi dal lavoro (per la riduzione di quello
della moglie), tra il 1993 e il 1997, non era sostanzialmente migliorata, è
nondimeno riuscito, grazie alle malversazioni commesse nel medesimo arco di
tempo in danno dell'amico PC 1, a estinguere i vecchi debiti e a incrementare
il patrimonio suo e della moglie acquistando ed edificando il terreno di __________
e ad incrementare il proprio con l'acquisto del monolocale di.
Perdipiù, grazie ai "rubalizi", si è garantito anche nel
1997, quell'alto tenor di vita che il contabile dell'Efin ha cifrato, come già
segnalato, facendo una media aritmetica sull'arco dei 10 anni di malversazioni,
in circa fr. 15'000/20'000.- al mese.
Nel solo 1997 AC 1 ha illecitamente impoverito l'avere in conto di
PC 1 per ulteriori fr. 468'670.-, prelevati -come risulta dalle tabelle Efin-
in 20 occasioni.
Ciò significa che, a fine 1997, AC 1 aveva ormai prelevato dal
conto l'importo complessivo di fr. 1'674'390.-.
Nel corso del 1997, parte dell'indebito profitto è stato da AC 1
utilizzato per pagare lavori ed arredi della casa di __________; parte è invece
stato dissipato per garantirsi l'elevato stile di vita di cui si è detto.
Per il resto si ha che è del 1997, il trasloco di AC 1 e famiglia
a __________ (a far tempo dal 1.9.1997) e la vendita della casa di __________.
Essa è stata venduta da AC 1 con rogito del 22.9.1997 a coniugi __________ al
prezzo di fr. 470'000.-, ovvero, pagate le ipoteche, con un utile di fr.
120'000.- circa (per la precisione di fr. 119'960.25).
Il signor TE 1 dell'Efin, in aula, ha chiarito che, il 9.10.1997,
detto utile è stato dal notaio girato al conto privato no. di AC 1 presso __________.
Trattavasi di un conto che era caduto in passività, col che il
versamento l'ha riportato in attivo.
Da subito AC 1 ha iniziato ad effettuare prelevamenti per importi
varianti dalle poche centinaia di franchi fino ai circa fr. 9'000.-, dopodiché
il 15.10.1997 AC 1 ha prelevato in un sol colpo fr. 32'000.- (il cui utilizzo
egli più non ricorda). Nel seguito fr. 19'788.- li ha investiti in operazioni __________,
e nel giro di qualche mese, andarono persi. Indi AC 1 riprese a fare piccoli
prelevamenti per contanti con il risultato che a fine anno (ma già anche a fine
ottobre 1997) il conto era di nuovo diventato passivo. Col che si dimostra come
AC 1 fosse un maestro nell'arte di far "sparire" fr. 120'000.- in un mese!
Già si è cennato al considerando 1. che AC 1 ha chiesto ed
ottenuto il 14.3.1997, previo esame teorico-pratico, il certificato di
collezionista (cfr. AI 117).
Come si legge nella lettera 7.5.2003 inviata dal Capo ufficio
permessi signor TE 8 (che in aula ha rispiegato nel dettaglio l'iter di tali
procedure) alla Procuratrice pubblica:
"
… il signor AC 1 ha ottenuto il certificato di collezionista
d'armi da fuoco no. 732 il 14 marzo 1997, dopo aver superato l'esame
teorico-pratico in data 3 marzo 1997. Si tratta di un certificato rilasciato
sulla base dell'allora vigente Legge cantonale sul commercio delle armi e delle
munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967 e del relativo regolamento
d'applicazione del 12 maggio 1993.
Egli ha in seguito ottenuto due permessi d'acquisto d'armi ad
esclusivo scopo di collezione (no. 136/97 e 154/97), mediante i quali in data
25 aprile, 4 luglio e 26 agosto 1997 ha acquistato in totale cinque pistole in
due diverse armerie…"
Trattasi, a non averne dubbio, delle pistole di cui già si è
scritto al considerando 1., ovvero della SIG 210, della WF 1929 Parabellum,
della Walther P38, della SIG-Sauer P226 e della SIG-Sauer P228.
Cronologicamente si ha che, ricevuto il 14.3.1997 il certificato
di collezionista (per il che la regola all'epoca vigente era che il
collezionista dovesse acquistare almeno tre armi nei due anni successivi), AC 1,
insieme a PC 1 (collezionista da molti anni) e, forse, l'ing. Nello __________
(che, però interrogato, non ha ricordato molto di quei tempi) si recò alla
Borsa delle armi di __________ che si teneva nel week-end del 4-5-6 aprile
1997.
C'era moltissima gente e molti stands, alcuni dei quali gestiti
anche da armaioli ticinesi. A AC 1 sembra di aver visto anche l'armaiolo __________
a, ma più non ricorda se avesse o no un proprio stand.
AC 1 afferma di aver quel giorno acquistato e preso in consegna
(benché non disponesse dell'autorizzazione all'acquisto di armi da fuoco per
collezionisti) la SIG 210 (ovvero la pistola che ferì PC 1 il 24.2.2003),
pagandola fr. 1'600.- (che erano pacificamente provento delle note
malversazioni).
AC 1 afferma di aver effettuato l'acquisto presso lo stand F. Stampfli
Waffen dove operavano come venditori una persona giovane (il figlio) e una più
anziana (il padre).
AC 1 sostiene che il figlio, meticoloso e ligio al dovere non
voleva consegnargli la pistola siccome mancava la citata autorizzazione. Il
padre invece, siccome un po' alticcio, non sarebbe stato a fare molte storie e
gliel'avrebbe consegnata. Lo stesso -a dire di AC 1- sarebbe accaduto a PC 1 il
quale, profittando delle medesime circostanze, si sarebbe portato via, senza
permesso, una pistola Parabellum. PC 1 -ma di ciò si dirà in esteso nel
seguito- in aula ha negato la circostanza.
Sta di fatto che, dagli atti acquisiti dall'Ufficio dei permessi,
risulta che AC 1 ha fatto la procedura che si deve fare in vista di ottenere il
permesso d'acquisto.
È infatti incontestabile che AC 1, di proprio pugno, in data
5.4.1997 (il giorno stesso in cui si recò alla Borsa) ha compilato l'apposito
formulario che si otteneva dall'Ufficio permessi. Benché non fosse necessario (TE
8 ha spiegato, sia nel verbale dell'8.9.2003 che in aula, che l'istante poteva
limitarsi a compilare il formulario indicando solo il numero delle pistole che
voleva acquistare, da 1 a 5 e non di più, e il nome del/i venditore/i), AC 1,
che alla Borsa ha sicuramente visto la SIG 210, ha indicato, oltre al nome del
venditore, anche il tipo e la marca della pistola per la quale chiedeva
l'autorizzazione e puranco il numero, ovvero la pistola 49 SIG no. A190702
(laddove 49 sta per 1949).
Nella medesima istanza AC 1 chiedeva pure l'autorizzazione per
l'acquisto di una seconda pistola SIG Sauer P228 (da ordinare) presso __________,.
Come da prassi, AC 1 seguì la via di servizio, ovvero portò o spedì o imbucò
l'istanza presso la Cancelleria comunale di.
Il Municipio la preavvisò favorevolmente con decisione del
14.4.1997, dopodiché il formulario fu dallo stesso Municipio inviato
all'Ufficio dei permessi che lo ricevette il 22.4.1997. Quest'ultimo, come di
prassi, lo inviò dapprima all'Ufficio del casellario giudiziale che diede il
suo "okay" (nessuna condanna) il 29.4.1997, e poi al Comando della
polizia cantonale che lo ritornò all'Ufficio permessi, con preavviso
favorevole, l'11.5.1997.
A questo punto più nulla ostava al rilascio dell'autorizzazione
che venne rilasciata ad AC 1 per l'acquisto di "1 pistola" presso
"" con il numero 136/1997, la data del 13.5.1997 e l'applicazione di
una tassa di fr. 30.- da conteggiare mediante separata fattura.
Di detta autorizzazione, l'Ufficio -come ha spiegato il teste TE 8-
AC 1 ricevette due esemplari, uno per sé e uno da consegnare al venditore perchè
vi attestasse la data di vendita, il tipo, la marca, il calibro e il numero di
serie della pistola in discussione e la rispedisse quindi all'Ufficio permessi
onde consentire la registrazione dei dati nella cosiddetta "lista delle
armi" del collezionista AC 1.
Dell'autorizzazione 13.5.1997, l'Ufficio ha mandato copia anche
al Municipio di, alla Gendarmeria di, al Comando della Polizia cantonale e al
venditore __________. Tosto che all'Ufficio rientrò l'esemplare
dell'autorizzazione completato (nel riquadro in calce al formulario) da parte
di __________, la registrazione della SIG 210 nella "lista" di AC 1
ebbe luogo. Del pari il formulario completato venne inviato al Comando di
Polizia (che autonomamente ha registrato in ABI, al nome di AC 1, l'acquisto
della SIG).
Come emerge dall'autorizzazione in atti, __________ completò il
riquadro in calce al formulario con i dati della SIG 210, 9 mm, nr. A190702P,
indicando come data della vendita il 25.4.1997, ovvero una data anteriore a
quella del 13.5.1997 di rilascio dell'autorizzazione nr. 136/1997.
Il teste TE 8 ha spiegato che sulla base della normativa che
vigeva all'epoca e per quel che era la loro prassi, una tale situazione non era
insolita ed era comunque ammessa e tollerata. Era cioè tollerato che la vendita
dell'arma fosse già avvenuta quando l'autorizzazione veniva rilasciata, la
quale diventava per così dire una sorta di "sanatoria".
Quel che invece è certamente un errore, una svista è l'indicazione
da parte di __________ della data 25.4.1997 sull'ultima riga del formulario,
quella che precede il timbro.
Non è infatti possibile che il venditore abbia completato il
formulario ad una data che precede l'emanazione dello stesso da parte
dell'Ufficio permessi.
In pratica il venditore ha scritto due volte la data di vendita e
non quella di compilazione del modulo, ma ciò non ha invero rilevanza alcuna.
Ciò che importa qui accertare è che AC 1, ricevuto che ebbe il
14.3.1997 il certificato di collezionista, essendosi tre settimane dopo (ovvero
il 5.4.1997) recato alla Borsa delle armi di, sia che abbia comprato e preso in
consegna, oppure solo visionato e comprato, senza prenderla in consegna, la SIG
210, lo stesso giorno, pedissequamente, di propria iniziativa, ha compilato e
inoltrato per la via di servizio l'apposita istanza per arrivare -come arrivò-
il 13.5.1997 ad ottenere l'autorizzazione (nr. 136/1997) di acquistarla. Stando
all'attestazione del venditore la data della vendita è quella del 25.4.1997 (e
non v'è motivo di dubitarne stante che, trattandosi di materiale bellico, la
legge faceva obbligo al venditore di iscrivere la vendita nel registro
federale), ma anche se così non fosse, se cioè AC 1 avesse preso in consegna la
SIG 210 già il giorno 5.4.1997, è certo che egli non voleva per nulla
effettuare un acquisto irregolare e clandestino, stante che quello stesso giorno
(ovvero il 5.4.1997) egli, di propria iniziativa ha compilato l'istanza di
acquisto, dando avvio alla procedura che ha di fatto condotto al rilascio
dell'autorizzazione nr. 136/1997 e alla conseguente registrazione della SIG 210
nella lista delle armi del collezionista AC 1. Di tutto ciò AC 1 è stato per
forza di cose, cosciente e consapevole.
Va altresì ricordato che AC 1, nell'istanza 5.4.1997, ebbe ad
indicare una seconda arma, quella da ordinare presso __________.
Come emerge dall'incarto in atti, quello stesso 13.5.1997, anche
questo acquisto fu autorizzato con "autorizzazione no. 154/1997". Il
formulario fece l'iter uguale e parallelo a quello già descritto per
l'autorizzazione 136/1997, e pure furono fatturati ad AC 1 i fr. 30.- di tassa
che venivano prelevati dall'Ufficio per ogni autorizzazione, indipendentemente
dal numero di armi il cui acquisto veniva autorizzato.
Sennonché, in data 3 luglio 1997 (prima cioè della scadenza dei
tre mesi di validità dell'autorizzazione) AC 1 telefonò e poi scrisse
all'Ufficio dei permessi, ritornando indietro l'autorizzazione 154/1997 e
chiedendo di essere autorizzato ad acquistare da __________ non solo una bensì
quattro pistole.
Con riferimento all'istanza 5 aprile/3 luglio 1997 detto Ufficio
gli ha rilasciato l'autorizzazione con lo stesso numero della precedente
154/97, di data 8 luglio 1997, non più addebitandogli nessuna nuova tassa
(essendo la stessa già stata conteggiata nell'autorizzazione nr. 154/97 del
13.5.1997), e annotando l'osservazione "la presente annulla e sostituisce
l'autorizzazione no. 154 emessa il 13 maggio 1997".
Dopodiché AC 1 tenne per i suoi atti un esemplare
dell'autorizzazione e consegnò il secondo a __________ che completò il riquadro
in calce al formulario di autorizzazione, indicando tipo, marca, calibro, nr.
di serie e data di vendita di ogni singola pistola.
Come già nel caso della SIG, per tre delle pistole vendute da __________
a AC 1 figura come data di vendita una data anteriore a quella di rilascio
dell'autorizzazione (il che -come ha spiegato il teste TE 8- era ammesso e non
comportava conseguenze di sorta). Per la quarta (quella da ordinare) la data di
vendita è quella del 26.8.1997. Dopo che __________ ebbe ritornato, debitamente
compilato, il formulario di autorizzazione, l'Ufficio dei permessi provvide ad
inviarne copia al Comando, per la registrazione delle quattro pistole, nello
"schedario" ABI di Polizia. L'Ufficio dal canto suo registrò queste
ulteriori quattro armi nella lista a nome di AC 1.
Col che si ha incontestatamente che tutte e cinque le pistole
acquistate da AC 1 tra l'aprile e l'agosto 1997 (ovvero poco tempo dopo aver
ricevuto il certificato di collezionista) erano registrate, proprio perché lo
stesso AC 1 aveva avviato, di sua iniziativa, la relativa procedura. AC 1 ha
pagato le tasse conteggiategli (2 volte fr. 30.-) facendo un unico versamento
di fr. 60.- in data 4.6.1997. Nel suo classeur grigio scamosciato (cfr. scatola
sequestri 2) vi è la ricevuta postale per fr. 60.-, aggraffata alla fattura del
16.5.1997 della Sezione finanze che fa espressamente riferimento alle
"tasse relative alle autorizzazioni no. 136 e no. 154 rilasciate il 13
maggio 1997 - Acquisto armi da fuoco per collezione". Col che anche da
questo profilo è certo che AC 1 ricevette entrambe le autorizzazioni, ovvero
sia la nr. 136/1997 relativa alla pistola comprata da __________, sia la nr.
154/1997.
Per questa seconda (che sostituiva quella del 13.5.1997) non
dovette più pagare la tassa che già aveva pagato il 4.6.1997. Resta qui ancora da
accertare che AC 1 ha, pacificamente, comprato e pagato le suddette armi con
danaro sottratto a PC 1.
10. Nel 1998, AC 1 è
andato avanti a sistematicamente integrare le sue entrate (il suo stipendio è
stato di fr. 131'480.- annui lordi, pari a un netto di fr. 114'623.- cui si
sono aggiunti fr. 18'579,55 annui netti quale retribuzioni pagate alla moglie
dalla __________ per collaborazioni accessorie) con i fondi che sottraeva
indebitamente a PC 1.
Oltre ai debiti per l'ipoteca di __________ e di __________, AC 1
continuava a dichiarare, al 1.1.1999 solo il debito privato di fr. 64'000.-
verso il padre.
Per quanto riguarda le malversazioni, nel 1998, egli le ha
consumate in tredici occasioni, appropriandosi in totale di fr. 572'500.-.
Nel dettaglio, AC 1 ha effettuato i seguenti illeciti prelievi:
13.01.1998 prelevamento
(presso gli sportelli __________ -) di fr. 30'000.-;
27.01.1998 prelevamento
(presso gli sportelli __________ -) di fr. 50'000.-;
02.03.1998 prelevamento
(presso gli sportelli __________ -) di fr. 30'000.-;
17.04.1998 prelevamento
(presso gli sportelli __________ -) di fr. 20'000.-;
27.04.1998 prelevamento
(presso gli sportelli __________ -) di fr. 17'000.-;
30.04.1998 prelevamento
(presso gli sportelli __________ -) di fr. 7'500.-;
18.05.1998 prelevamento
(presso gli sportelli __________ -) di fr. 40'000.-;
29.05.1998 prelevamento
(presso gli sportelli __________ -) di fr. 50'000.-;
26.06.1998 prelevamento
(presso gli sportelli __________ -) di fr. 45'000.-;
31.07.1998 prelevamento
(presso gli sportelli __________ -) di fr. 55'000.-;
28.08.1998 prelevamento
(presso gli sportelli __________ -) di fr. 50'000.-;
31.08.1998 prelevamento
(presso gli sportelli __________ -) di fr. 98'000.-;
30.09.1998 prelevamento
(presso gli sportelli __________ -) di fr. 80'000.-;
(cfr. fiches in
cl. doc. banc. 1a, sep. A).
Trattasi, in parecchi casi, di somme assai consistenti che hanno
sfiorato (ma mai superato; PC 1 in aula ha dichiarato che AC 1 agiva così
"pour cause", avendo egli di recente saputo che sopra i fr. 100'000.-
scattano dei controlli da parte della banca) i fr. 100'000.-.
L'edificazione della casa di __________, ormai abitata dal
1.9.1997, ha ancora inciso sulle spese del 1998. Pur considerando che AC 1
circolava sempre con macchine costose che perlopiù teneva in leasing (per cui
le cambiava di frequente; cfr. la scheda prodotta dalla PP al dibattimento e classata
come doc. dib. 19), questi costi non sembrano nel 1998 aver pesato più di
tanto. Vi sono stati anche nel 1998 (a fronte di un conto aperto presso il __________)
tentativi (non riusciti) di AC 1 di fare utili operando in borsa, ma -come ha
deposto TE 1- a tale fine AC 1 ha destinato somme relativamente contenute.
Aldilà dei costi per la casa e per l'alto tenor di vita, nulla è dato di sapere
di più preciso in merito all'utilizzo del considerevolissimo importo malversato
da AC 1 nel 1998.
Da segnalare che a fine 1998 AC 1 aveva ormai procurato a PC 1 un
danno complessivo di fr. 2'246'890.-.
11. Venendo al 1999, si ha
che AC 1 ha iniziato l'anno appropriandosi l'8.1.1999, di fr. 33'000.- di
proprietà dell'amico PC 1. L'11.3.1999 ha effettuato un nuovo illecito prelievo
di fr. 40'000.-. Con rogito del 12.3.1999, AC 1 ha donato alla moglie __________
la sua quota di un mezzo sulla ormai terminata villa di __________ (il signor TE
1 -cfr. anche doc. TPC 30- ha spiegato in aula che nel 1999, AC 1 ha pagato,
per la casa, le ultime fatture per circa fr. 32'000.-). Al riguardo AC 1 ha
giustificato tale suo comportamento (con il quale egli si è volontariamente ed
oggettivamente spossessato del bene più importante che aveva da metter sul
tavolo come "dote" all'amico PC 1 ove un giorno avesse davvero deciso
di confessargli le sue malefatte) con argomenti assolutamente puerili e
pretestuosi.
A suo dire egli donò a __________ anche la sua quota di terreno e
casa non già per mettere detti beni al sicuro da eventuali pretese che PC 1
avrebbe potuto avanzare nel caso in cui avesse scoperto il suo illecito agire,
bensì per dare alla moglie e ai figlioletti la sicurezza a fronte di possibili
rivendicazioni che avrebbe potuto fare (e che in realtà -si badi bene- mai ha
fatto) L. S., sua amante sin dal 1996.
A suo dire, nel marzo 1999, AC 1 pensò che se il suo rapporto con L.
S. fosse maturato e egli fosse giunto al divorzio (si noti bene che un'istanza
provvisionale fu inoltrata da __________ tramite l'avvocato __________ nell'aprile
2000, ovvero un anno dopo!), da un lato egli non voleva che __________ restasse
"in brache di tela" e dall'altro egli voleva che L. sapesse da lì via
che non avrebbe mai potuto mettere le mani sulla casa di __________.
Non gli sarebbe invece venuto in mente che la donazione alla
moglie, seguita da un eventuale divorzio dalla stessa, avrebbe ulteriormente
peggiorato la posizione di PC 1 e ciò perché, a suo dire, con le prospettive di
guadagno che aveva passando alla Vontobel, egli contava di rimborsare PC 1 nel
giro di pochi anni (senza quindi "sacrificare" la villa di __________)!
Interrogata in sede predibattimentale dalla PP, nel verbale
18.4.2003, a p. 4, __________, riferendo su quanto il marito le aveva a suo
tempo detto in relazione alla donazione, aveva dichiarato:
"
… ADR che la casa di __________ è a me intestata, AC 1 me l'ha
donata, mi sembra, nel 1998 (non sono sicura dell'anno con precisione). Di
sicuro me l'ha donata prima del 2000 siccome in quell'anno ci siamo separati.
Voglio dire che, AC 1, quando mi ha donato la casa lo ha fatto
dicendomi che io avevo fatto tanto per lui, in particolare per sua figlia __________
(quest'ultima aveva avuto problemi nell'ambito degli stupefacenti). Mi disse
anche se un giorno avesse combinato qualche cosa, avesse avuto problemi (me
l'ha detto al ristorante della di __________ quando me l'ha donata, quindi nel
1998 circa) almeno mi rimaneva la casa. In realtà, secondo me, il vero motivo
della donazione era che lui aveva l'amante, tale __________, attualmente
domiciliata a L. (tel. nr. che dico dopo aver consultato la memoria del mio
cellulare e che sono 078 … e 021 …) e che nel caso ci fossimo divorziati mi
sarebbe rimasta l'abitazione e l'amante non avrebbe più potuto accappararsela…"
Col che si ha -e suona un po' come un paradosso!- che AC 1 diede
nel 1999 alla moglie una motivazione diversa da quella che al dibattimento ha
dato alla Corte (…se avesse combinato qualcosa…, se avesse avuto problemi…),
mentre che, stranamente, la motivazione data da AC 1 alla Corte (tutelare gli
interessi della moglie in caso di divorzio, tener fuori l'amante dalla casa di __________)
è analoga a (verrebbe da dire "ripresa" da) ciò che __________,
lontana mille miglia dal pensare che la casa l'avesse in realtà finanziata PC 1,
ritenne essere nel 1999 il vero motivo (l'amante da tener fuori).
Comecchessia, certo è che __________ è, dal marzo 1999, l'unica intestataria
della particella, bene che essa ha pacificamente acquisito senza sborsare un
sol franco. Certo è altresì che, salvo che per il mutuo ipotecario -consolidato
per finire presso la __________ - attualmente ammontante a fr. 720'000.- (più
spese e interessi scaduti per ulteriori fr. 30'072.50 al 15.8.2004), il terreno
e la villa di __________ sono stati per il resto acquisiti con danaro provento
di reato, ovvero illecitamente sottratto da AC 1 a PC 1 (cfr. doc. TPC 30).
Già si è detto che nell'aprile del 1999, AC 1 è stato eletto in
Gran Consiglio.
Il giorno 3.5.1999, AC 1 ha prelevato agli sportelli __________ di
fr. 93'000.- dal conto di PC 1.
Il giorno successivo egli ha acquistato un monolocale nel
Condominio al prezzo di fr. 83'000.- saldato, seduta stante, in contanti.
Trattasi della PPP di cui al fondo base.
È pacifico e incontestato che AC 1 ha pagato il prezzo
integralmente usando il danaro prelevato il 3.5.1999 ad __________, dal conto
di PC 1.
Solo nel luglio 1999 AC 1 ha chiesto ed ottenuto (per motivi
fiscali, non potendo cioè egli dimostrare al fisco una tale disponibilità
finanziaria) dalla __________ un prestito di fr. 50'000.- previa consegna di
una cartella ipotecaria del valore nominale di fr. 90'000.- che aveva ricevuto
dai venditori.
Al 15.8.2004, AC 1 era debitore verso la __________ per:
fr. 36'000.- capitale
fr. 1'373.75 per
interessi scaduti e spese
ovvero in totale fr. 37'373.75 (cfr. doc. TPC 30).
Anche l'acquisto del monolocale di __________ dimostra -ove ancora
ve ne fosse bisogno- che AC 1 faceva del conto di PC 1 e dei soldi ivi
depositati un uso (o un abuso se si preferisce) totalmente autonomo, come se si
trattasse di soldi suoi e come se mai avesse a doverne rendere conto a
chicchessia.
In aula, AC 1, dopo aver di nuovo pretestato di aver funto da
"samaritano tonto" per rapporto ai venditori della PPP cui
l'appartamento sarebbe "rimasto sul gobbo", ha per finire ammesso di
averlo comprato perchè era un "affare" nel senso che pagò fr.
83'000.- un oggetto che ai venditori sarebbe costato fr. 140'000.-.
In un primo tempo, AC 1 mise il monolocale a disposizione di sua
figlia __________ che, superata la crisi degli anni 1996-1998 (per la quale era
anche stata collocata per due anni presso il __________), era ora "matura
per vivere da sola". Dopo che __________ nell'ottobre 2001 lo lasciò per
andare a convivere con il suo ragazzo __________, il monolocale fu da AC 1
locato a tale __________, cittadina polacca, artista in un locale pubblico del
luganese. La donna (che AC 1 in aula ha definito un caso "quasi
sociale") pagava un canone di fr. 600.- mensili. È vero che non tutte le
mensilità risultano essergli state versate, nondimeno lo stesso AC 1 ha
dichiarato che con gli affitti percepiti pagava gli interessi ipotecari e le
spese condominiali.
Dopo il marzo 2003 ed in particolare dopo l'arresto di AC 1, il
monolocale è rimasto sfitto (cfr. doc. TPC 53).
Il 1999 è anche l'anno in cui AC 1 ha lasciato la sua funzione di
gerente della succursale __________ di. Dopo contatti con i dirigenti di __________
della Banca __________ che intendevano aprire una filiale in Ticino affidandone
a lui la conduzione, AC 1 pervenne ad inoltrare le dimissioni alla direzione di
__________ SA per la fine di giugno del 1999.
Dalla dichiarazione d'imposta risulta che l'__________ gli ha
corrisposto un salario di fr. 53'723.- annui netti, pari ad un lordo di fr.
63'583.-.
In luglio trascorse un mese a __________ (GB) per rinfrescare le
sue conoscenze dell'inglese.
A dire di AC 1, quello che lo attendeva in seno alla Banca __________
era un incarico di grande prestigio e ben remunerato. Egli sarebbe divenuto il
responsabile della filiale (ovvero il project manager "Ticino") e,
nel contempo, il responsabile del private Banking nell'area mediterranea. La
remunerazione sarebbe stata estremamente interessante, essendogli stato
prospettato un guadagno di fr. 160'000.- annui e un bonus dello 0,25 per cento
della massa di capitali in gestione che egli calcolava, entro un anno, essere
dell'ordine di cento milioni di franchi circa. Complessivamente egli contava di
introitare redditi annui dell'ordine di circa fr. 450'000.-. Ciò gli avrebbe
consentito di restituire in pochi anni il maltolto a PC 1. Sennonché -come si
dirà in appresso- il 7.10.1999, dopo poco più di due mesi dal suo inizio, AC 1
veniva licenziato in tronco dalla __________, col che, stando alla
dichiarazione d'imposta, egli ha percepito salari per fr. 24'592.- netti (fr.
27'580.- lordi), dopodiché è rimasto disoccupato per cinque mesi.
Così ha illustrato AC 1 nel verbale del 25.2.2003 della PP, a p.
8, le circostanze che portarono al suo licenziamento:
"
… Nel 1999 ho avuto delle disavventure quando ero candidato al
Consiglio Nazionale per il partito UDC. Vi fu nei miei confronti una campagna
stampa in cui venni tacciato di filonazista. Mi fu rimproverato di avere
partecipato ad un raduno annuale in Austria di veterani di guerra di tutti i
fronti. Tengo a precisare di tutti i fronti dal momento che mediaticamente fui
messo in rilievo unicamente quale simpatizzante filonazista. A mio giudizio si
trattava di una campagna politica strumentalizzata nei miei confronti…"
In aula ha altresì spiegato che a condurre tale campagna fu
soprattutto la __________, attraverso il. Oltre al fatto di aver partecipato
nel 1997 al raduno in Austria, venne altresì riesumata un'inserzione che egli
aveva fatto su una rivista tedesca per vedere di ritrovare una persona di Roma
che aveva conosciuto al raduno.
Sull'inserzione egli aveva scritto che egli la pensava come i
veterani di guerra, dopodiché aveva anche pubblicato i suoi numeri di telefono
nella speranza che il tipo di Roma prendesse contatto con lui.
La campagna di stampa contro di lui divenne così pesante che la
banca, essendo lui un quadro di punta, lo licenziò.
Motivo: Vertrauensverlust!
Rimase disoccupato dall'8.10.1999 a fine febbraio 2000. In quel
periodo ebbe offerte di lavoro da altre banche, ma tutte mettevano la
condizione che egli lasciasse la politica attiva, cosa che egli non voleva
assolutamente prendere in considerazione. Trovatosi quindi a dover scegliere
fra un posto di lavoro in banca e la politica, egli, consapevolmente, scelse di
restare in politica.
Le conseguenze finanziarie di tale scelta le pagò evidentemente PC
1, stante che a partire dall'11.10.1999 e fino all'8.2.2000 (col 1.3.2000 AC 1
ha ritrovato un posto di lavoro presso la __________) il conto __________ ha
subito un salasso di fr. 154'328.-.
Tanto è servito a AC 1 per mantenere sé e la famiglia sull'arco
dei cinque mesi in cui è rimasto disoccupato!
Infatti dalla tabella Efin e dalle fiches prodotte da __________,
risulta che, dopo i già citati illeciti prelievi dell'8.1.1999, dell'11.3.1999
e del 3.5.1999, e dopo un ulteriore prelievo di fr. 18'000.- del 28.5.1999 AC 1
effettuò i seguenti indebiti prelievi:
- l'11.10.1999, presso
€ 19'011,41 pari a fr.
30'328.-;
- il 22.10.1999, presso, fr.
40'000.-,
- il 25.11.1999, presso, fr.
15'000.-,
per il totale suindicato di complessivi fr. 154'328.-.
Se si sta alle malversazioni del 1999, si ha che esse sono
assommate a totali fr. 313'328.90, mentre che l'ammanco accumulato dal 1993 a
fine 1999 aveva ormai raggiunto l'invero ragguardevole importo di fr.
2'560'218.90.
Ben cosciente che sul conto di PC 1 vi era poco più di un milione
di franchi, AC 1 all'ignaro amico, aggiornandogli a fine anno, la nota tabella
Excel, fece credere che il suo patrimonio ammontava a fr. 4'307'902.-, con un
incremento, rispetto all'anno precedente di fr. 140'846.-, ovvero del 3,38 per
cento.
Come già in sede predibattimentale, anche in aula AC 1 ha
dichiarato che con il licenziamento dalla __________ iniziò pure
"la mia "spirale" depressiva. In quel periodo
soffrivo di ipertensione, ero aggressivo ed avevo spesso pensieri suicidi.
Capitava sovente di alzare il gomito. Tutte cose che si riflettevano, in
negativo, sulla vita di coppia che veniva pure influenzata dalla mia iperattività
politica…".
12. Come già cennato, AC 1
il 1.1.2000 ha spostato il suo domicilio da __________ a (più per motivi
politici che altro), mentre che a __________ sono rimasti la moglie e i figli.
Il 1.3.2000 l'amico __________ l'ha assunto nella sua ditta (una
fiduciaria) a fr. 6'000.- lordi al mese.
In aprile AC 1 è stato eletto in Consiglio comunale a __________ .
Nel corso dello stesso mese AC 1, amico dell'avv. __________, si è
rivolto a lui, congiuntamente con la moglie, affinché il legale avviasse in
Pretura la procedura per l'adozione di misure a protezione dell'unione
coniugale. Introdotta l'istanza a nome di __________ (l'avv. __________ li
patrocinava, per così dire, entrambi), l'udienza relativa ebbe luogo
l'11.5.2000. In quella sede venne decretato che:
- __________ era
autorizzata a sospendere la comunione domestica a tempo indeterminato;
- alla donna era
assegnata l'abitazione coniugale sita a __________;
- a AC 1 era
fatto obbligo di versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1'500.-
e per i figli di fr. 1'500.- dall'aprile 2000;
- egli era
altresì tenuto a far fronte agli oneri della cassa malati Intras per la
famiglia (fr. 818.- per moglie e tre figli) e del debito ipotecario presso la
Banca __________.
Nel corso dell'autunno 2000 __________ ha ripreso a lavorare al
cinquanta per cento mentre che in precedenza svolgeva solo lavori accessori per
conto del gerente della __________.
A AC 1, nella primavera-estate 2000, l'avv. __________ propose di
lavorare per la.
Iniziò il 1.8.2000 con la funzione d'assistente del direttore
generale fino al luglio 2002. Poi, quando il direttore, il 1.8.2002, venne
promosso a Presidente del Consiglio di amministrazione, AC 1 continuò ad essere
il suo assistente. Si occupava a suo dire di questioni fiscali e in particolare
di fiscalità internazionale.
Dai certificati di salario allegati alla dichiarazione d'imposta
2001/2002, risulta che AC 1 ha guadagnato nei mesi in cui ha lavorato presso la
__________ fr. 30'806.- netti e presso la __________ fr. 34'169.-. A ciò vanno
aggiunti gli emolumenti che egli riceveva in qualità di deputato al Gran
Consiglio. Ha tratto un guadagno accessorio anche da un lavoro di traduzione
(dal tedesco in italiano) e pubblicazione di un opuscolo (intitolato "__________
") di cui l'aveva incaricato l'avv. __________ (cfr. verb. PP 28.8.2003,
p. 2-3).
AC 1 ha dichiarato che tali redditi gli erano comunque
assolutamente insufficienti per rapporto al suo tenor di vita, per cui, anche
dal 2000 in avanti, egli continuò ad integrarli con gli indebiti prelevamenti
dal conto dell'ignaro PC 1.
Dopo i due già citati prelevamenti dell'8.2.2000 per totali fr.
25'000.-, AC 1 ha indebitamente disposto degli averi dell'amico nelle seguenti
circostanze e per i seguenti importi:
- 20.03.2000: fr. 25'000.- prelevati presso __________,
- 31.03.2000: fr. 11'500.- prelevati presso __________,
- 25.04.2000: fr. 23'500.- prelevati presso __________,
- 13.06.2000: fr. 22'350.- prelevati presso __________,
- 11.07.2000: fr. 9'400.- prelevati presso __________,
- 24.07.2000: fr. 30'000.- prelevati presso __________,
- 30.08.2000: fr. 20'000.- prelevati presso __________,
- 13.10.2000: fr. 19'000.- prelevati presso __________,
- 24.11.2000: fr. 21'000.- prelevati presso __________.
Ciò significa che, con undici indebiti prelievi, nel corso del
2000, AC 1 ha intascato fr. 206'750.-, portando l'ammanco a complessivi fr.
2'766'968.90.
Il signor TE 1 ha spiegato in aula che la sua ricostruzione non ha
permesso di collegare tali indebiti prelievi a un particolare acquisto o costo
o investimento, per cui va ritenuto che tutto detto danaro venne consumato nel
corso dell'anno per andare avanti a mantenere quell'elevato standard di vita
che AC 1 si concedeva ormai da anni.
Nella tabella Excel che in capo ad ogni anno mostrava all'amico PC
1, AC 1 per il 31.12.2000 gli ha prospettato un capitale di fr. 4'456'955.-,
con un incremento cioè di fr. 149'053.- (ovvero del 3,46 per cento) rispetto
all'anno precedente. Evidentemente, tutti questi dati erano -come quelli
fornitigli in precedenza- il solito falso clamoroso!
13. A partire dall'autunno
2000 -come già cennato- __________ si impiegò a metà tempo presso la ditta BFK,
iniziando anche a frequentare dei corsi serali per conseguire il diploma di
consulente del personale, in vista di eventualmente prendere lei il posto della
titolare della ditta ove questa si fosse ritirata.
Nella primavera 2001, L. S. interruppe la relazione con AC 1,
trasferendosi in Romandia nell'agosto 2002.
Nel periodo 2-19.9.2001 tra AC 1 e __________ ancora si parlava di
divorzio (cfr. il bigliettino manoscritto da AC 1, datato 2.9.2001 e allegato
al verbale 17.10.2003 di __________, nel quale egli elencando i suoi propositi
futuri in ordine alla relazione con la moglie, al punto 1, scrive
"divorzio" e cfr. anche la lettera 19.9.2001 dell'avv. __________ ,
diventata nel frattempo la patrocinatrice di __________, da lei prodotta in
occasione della sua audizione del 29.9.2003).
Invece, il 25.9.2001, __________ ha scritto alla propria
patrocinatrice di sospendere la pratica in attesa di poter rivalutare la
situazione alla luce di un miglioramento, nelle ultime settimane, nel rapporto
con il marito.
Mentre nei suoi verbali __________ ha collocato nell'estate 2002
la riconciliazione con il marito e il di lui rientro al domicilio coniugale, AC
1 in aula ha ricondotto detta riconciliazione all'autunno 2001.
Comecchessia, anche nel 2001, AC 1 ha usato alla grande, per
integrare i propri redditi dal lavoro, gli averi di PC 1, effettuando dodici
indebiti prelevamenti per totali fr. 228'356.-, integralmente consumati.
Dagli atti risultano i seguenti illeciti prelievi:
- 05.01.2001 prelevamento (presso __________)
di fr.
26'000.-;
- 24.01.2001 prelevamento (presso __________)
di fr.
24'000.-;
- 02.04.2001 prelevamento (presso __________)
di €
19'249.92 (= fr. 29'421.58 secondo EFIN);
- 10.04.2001 prelevamento (presso __________)
di fr.
26'235.-;
- 04.05.2001 prelevamento (presso __________)
di fr.
12'000.-;
- 23.05.2001 prelevamento (presso __________)
di fr. 17'000.-;
- 07.06.2001 prelevamento (presso __________)
di fr. 10'000.-;
- 13.06.2001 prelevamento (presso __________)
di fr. 17'000.-;
- 11.07.2001 prelevamento (presso __________)
di fr. 15'000.-;
- 11.07.2001 prelevamento (presso __________)
di fr. 17'000.-;
- 10.10.2001 prelevamento (presso __________)
di fr. 20'000.-;
- 12.11.2001 prelevamento (presso __________)
di fr. 14'700.-;
Al 31.12.2001, l'ammanco in danno di PC 1 era cresciuto a fr.
2'995'325.40.
All'ignaro amico AC 1 aveva falsamente prospettato, aggiornandogli
la nota tabella Excel al 31.12.2001, l'esistenza di un capitale di fr.
4'600'023.-, con un incremento di fr. 146'068.- (pari al 3,21 per cento)
rispetto all'anno precedente.
Ormai il divario tra le cifre false millantate e la situazione
reale si era fatto dirompente e insanabile!
Nonostante il successo in politica, la situazione professionale di
AC 1 era quella -di molto ridimensionata rispetto alle aspettative del pre-ottobre
1999- che si è sin qui descritta.
La villa di __________ era formalmente intestata alla moglie. AC 1
aveva a sua disposizione i due monolocali e null'altro (i suoi averi in banca
erano estremamente esigui). Nondimeno né nel corso del 2000, né nel corso del
2001 e -come si vedrà in appresso- neppure nel 2002, egli intraprese un
qualsiasi passo per confessare all'amico PC 1 le sue malefatte portandogli in
"dote" quel che aveva (in pratica i due monolocali ed, eventualmente,
ove avesse avuto il consenso della moglie, la villa di __________).
In aula, al riguardo, AC 1 ha detto e ripetuto che la sua
intenzione è stata sempre quella di restituire il maltolto all'amico. La realtà
sin qui descritta dimostra che AC 1 non ha mai restituito alcunché, non solo,
ma che nemmeno è mai stato in grado di restituire alcunché. Anzi è sempre e
sistematicamente andato avanti ad abusare degli averi di PC 1, peggiorando di
anno in anno la consistenza del conto.
Dopo che capì che una restituzione non sarebbe mai più stata
possibile, egli ha dichiarato di aver preso in considerazione la possibilità di
confessare a PC 1 la verità, confidando nel suo perdono, ma per questo
occorreva portargli una congrua "dote". Aveva i monolocali, avrebbe
assai verosimilmente potuto contare sulla villa, ma nondimeno di confessioni,
neppure l'ombra.
I fatti accertati provano ad oltranza che nel 2001 e ancora -come
si vedrà- nel 2002, AC 1 non solo non aveva alcuna reale volontà di confessare,
bensì aveva una precisa volontà di continuare ad attingere a quanto restava sul
conto di PC 1.
Infatti, nel corso del 2002, AC 1 ha nuovamente e ripetutamente
prelevato e consumato il danaro di PC 1 nelle seguenti dieci occasioni e per i
seguenti considerevoli importi:
- 16.01.02: fr. 37'500.00
- 14.03.02: fr. 19'500.00
- 03.05.02: fr. 32'000.00
- 14.05.02: fr. 13'000.00
- 21.06.02: fr. 18'000.00
- 18.07.02: fr. 15'500.00
- 05.09.02: fr. 9'000.00
- 14.10.02: fr. 12'500.00
- 22.10.02: fr. 12'800.00
- 31.12.02: fr. 21'000.00
tutti prelevati presso __________, __________.
Il totale della refurtiva conseguita nel 2002 da AC 1 è di fr.
190'800.-, come detto tutti consumati a proprio indebito profitto.
L'ammanco causato a PC 1 a fine 2002 ha superato i fr. 3 milioni,
cifrandosi in fr. 3'186'125.-.
Il signor TE 1 ha confermato alla Corte che, alla fine 2002, sul
conto di PC 1, dei primitivi fr. 3'600'000.- circa, più non rimanevano che fr.
400'000.- circa (cfr. anche doc. dib. 18).
Come già ampiamente descritto, la refurtiva, salvo quanto
investito nell'acquisto del terreno di __________, nell'edificazione della
villa e nell'acquisto dei due monolocali, è stata tutta sperperata. È vero che
a fronte del conto __________ AC 1 ha operato sulla Borsa ma -come annota il
rapporto EFIN a p. 5- perdite ed utili si sono in pratica compensati.
14. Avuto riferimento agli
accadimenti del 2002, si ha che il 13.4.2002 si è dato la morte per
impiccagione il fratello di PC 1.
Per la famiglia PC 1 si è trattato di un colpo durissimo di un
lutto molto grave.
Nel verbale del 5.9.2003 e ancora in aula, PC 1 ha detto di essere
stato molto scosso e provato da quella tragedia e di aver avuto bisogno in quei
dolorosi momenti del conforto di AC 1. Fu per lui molto strano il fatto che AC
1, benché avvisato, non sia comparso al funerale né gli abbia mandato le
condoglianze.
Prima della morte del fratello, PC 1 s'era iscritto ad un viaggio
a Varsavia (organizzato da un gruppo di ditte operanti nell'edilizia). Già nel
passato PC 1 e AC 1 avevano partecipato insieme a viaggi simili. Dopo il
tragico evento, PC 1 ritirò la sua iscrizione. Sua moglie TE 2, vedendolo così
triste e costernato, pur non nutrendo simpatia alcuna per AC 1, gli telefonò
pregandolo di fare in modo che PC 1 partecipasse al viaggio ed in effetti AC 1
si adoperò per trovargli ancora un posto e per convincerlo a partecipare.
Sennonché come furono partiti, AC 1 poi lo ignorò completamente, cosa che PC 1
non riusciva a capire. In ogni caso nemmeno per un secondo dubitò dell'onestà
dell'amico, né gli venne alcun sospetto in ordine agli averi depositati nella
Svizzera interna.
Anche dopo il viaggio, PC 1 ebbe modo di rendersi conto che gli
era sempre più difficile trovare AC 1, ma pensava che ciò fosse dovuto ai suoi
continui impegni politici. Da anni gli PC 1 e gli __________ solevano trovarsi
a cena qualche giorno prima di Natale per poi scambiarsi i doni (già si è detto
che PC 1 era il padrino di G.). Per il Natale 2002 non giunse a casa PC 1 alcun
invito. Allora PC 1 prese i regali e si recò da solo a __________, dove
incontrò __________ a cui li consegnò, stante che il marito era assente.
In buona sostanza, mentre che in precedenza si trovavano a cena
6/10 volte all'anno, nel corso del 2002 gli incontri si diradarono.
AC 1, dal canto suo, ha dichiarato che, se davvero in quei mesi
egli ha evitato PC 1, ciò è avvenuto solo a motivo dei gravi sensi di colpa che
nutriva nei suoi confronti a causa delle malversazioni. A dire di AC 1,
nell'ottobre del 2002, egli era fermamente deciso a vendere la villa di __________
e i due monolocali per disporre dei soldi da offrire in dote a PC 1 insieme
alla sua "confessione".
Della sua intenzione di vendere la villa, AC 1 sostiene di aver
parlato a diversi agenti immobiliari, a tale __________ della __________, a
tale __________, a tale __________ o __________, al signor __________ della __________
Uno di loro venne pure a __________ a vederla. Gli altri gli
dissero che, per cominciare, occorreva disporre di una perizia. AC 1 non ha mai
fatto allestire prima del suo arresto una qualsiasi perizia: non ne ebbe il
tempo, a suo dire, perché arrivò il Natale ed egli ebbe ospiti amici suoi dello
Sri Lanka, in gennaio gli venne ritirata la patente e poi dovette operarsi per
un'ernia inguinale e il 24.2.2003 ci fu il ferimento di PC 1. Tutte cose certo
vere, che però non gli avrebbero di sicuro impedito -se davvero l'avesse voluto
e soprattutto se davvero i sensi di colpa fossero stati così gravosi e pesanti
come egli sostiene- di incaricare un architetto di eseguirla.
A dire di AC 1, tra gli interessati all'acquisto della villa c'era
pure un banchiere, il signor __________, che pure era stato suo ospite per la
cena di San Silvestro, ma anche con costui non si sarebbe arrivati a nulla di
concreto perché il 16.4.2003 intervenne il suo arresto.
In vista di vendere i due monolocali, in aula, AC 1 ha insistito
nel dire di aver pubblicato delle inserzioni, ma -cercando egli stesso nei suoi
documenti- ha dovuto dare atto che nel periodo evocato (autunno 2002) di
inserzioni non ve n'erano. In essi ha trovato soltanto un'inserzione per
l'appartamento di __________ (del tenore: affittasi, eventualmente vendesi)
fatta da lui pubblicare sul Corriere del Ticino del 2.3.2001 e del 9.3.2001
(cfr. cl. grigio "Appartamento " in scatola sequestri 2), risalenti
cioè all'epoca in cui il monolocale era in uso a sua figlia __________.
Per l'appartamento di __________ vi è solo una sua lettera
21.5.2002 a tale signor __________ al quale mandava copia della perizia
dell'appartamento e copia dei conteggi delle spese condominiali.
Per quanto riguarda il destino dei due monolocali è certo -e in
aula AC 1 lo ha esplicitamente ammesso- che quando nel corso della seconda metà
del 2002 egli, poco soddisfatto del lavoro che svolgeva presso la __________,
cominciò a pensare di mettersi in proprio e ad organizzarsi in funzione di
detto scopo, scelse di far di quello di __________ il suo ufficio (ivi, previo
cambiamento di destinazione chiesto ed ottenuto dal Municipio di __________,
domiciliò il 6.2.2003 la sua ditta individuale __________).
Decise inoltre di costituire una società anonima, la __________,
pure con sede a __________, nel monolocale di, ma per farlo egli non scelse il
sistema (più spiccio ed usuale) del versamento per contanti del capitale
sociale, bensì quello per apporti, laddove i due apporti erano per l'appunto
costituiti dalle due PPP costituenti i due monolocali.
L'incorporare, il cementare i due monolocali nella __________ SA
(ovvero nella società con la quale egli intendeva iniziare la sua nuova
attività da indipendente nel campo dell'intermediazione, consulenza e brokeraggio
assicurativo accanto all'altra sua nuova attività -quella di intermediare
informazioni commerciali e di effettuare accertamenti di plausibilità
finanziaria- che avrebbe condotto con la ditta individuale __________) fa -a
non averne dubbio- a pugni con l'asserita volontà di AC 1 di venderli per
disporre di liquidità da "offrire" a PC 1 nel contesto dell'eventuale
"confessione".
Col che si ha, ancora una volta (come già nel 1999 quando si
spossessò di sua iniziativa della sua quota di un mezzo del fondo di __________
donandola alla moglie) che AC 1, quando ha deciso di mettersi in proprio e ha
cominciato a mettere in campo le strutture necessarie all'avvio delle sue nuove
attività, ha scientemente scelto di spossessarsi anche dei due monolocali,
legandoli indissolubilmente alla __________ SA.
In aula, AC 1 ha giustificato tale suo agire (così manifestamente
incompatibile con le sue asserzioni di voler monetizzare villa e appartamenti
per costituire una dote da offrire a PC 1) con una serie di argomenti che nulla
cambiano alla descritta materialità dei fatti. Ha asserito che per vendere la
villa occorreva attendere il giugno 2003 affinché i figli finissero l'anno
scolastico, ha asserito che i monolocali erano difficili da vendere, ha
asserito che non voleva più "rubare" danaro dal conto di PC 1 per
costituire la SA, ha asserito che neppure ha inteso usare (per costituire la
SA) il capitale (risultato assommare a ben fr. 286'000.-) del secondo pilastro
che gli si liberava col mettersi in proprio, perché lo stesso gli sarebbe
servito come riserva per sopperire ai bisogni di liquidità che l'inizio
dell'attività da indipendente avrebbe tratto sicuramente seco. Un elenco di
giustificazioni, di scuse, di "pie" intenzioni che non intaccano il
fatto che, in quell'autunno del 2002, rispettivamente in quei primi mesi del
2003, contrariamente alle tanto sue conclamate dichiarazioni di voler
"vuotare il sacco" con PC 1 per non soccombere alle sempre più
massicce sofferenze a lui derivanti dai profondi sensi di colpa e di voler, di
conseguenza, rimonetizzare a beneficio di PC 1, quella parte di refurtiva che
aveva investito nel fondo di __________ e nei due monolocali, nulla di
concretamente serio ed impegnativo ha approntato e messo in atto in tale
direzione. Al contrario -come è già stato accertato- nell'ottobre 2002 e il
31.12.2002 gli ha ancora illecitamente sottratto dal conto in totale fr. 46'300.-.
Nel medesimo periodo, non solo non si impegnava in modo serio
nella vendita dei fondi, bensì, andava giuridicamente a spossessarsi anche di
quegli ultimi due di cui ancora aveva la piena disponibilità. Andava, in altri
termini, a costruire il suo futuro professionale nella costituzione di una SA
nella quale li avrebbe "bloccati" e congelati.
È ben vero che, ove le sue malversazioni fossero state scoperte e
la __________ fosse stata ormai costituita, posto che lui avesse mantenuto il
controllo su di essa, gli era tecnicamente possibile cedere a PC 1 le azioni
della società. Ma non è questo il punto, quanto piuttosto l'accertamento che,
nel periodo suindicato e ancora in quel febbraio 2003 (in cui poi, la sera del
24, uno sparo partito dalla pistola che AC 1 teneva in mano colpì PC 1 al
capo), contrariamente al suo dire, AC 1 non stava per nulla pensando -perché
più non sopportava il peso dei suoi sensi di colpa- di confessare le sue
malefatte a PC 1, offrendogli una congrua dote.
Fossero stati davvero seri i suoi propositi di ravvedimento, fosse
stato davvero insopportabile il senso di colpa, v'è da ritenere che allora egli
avrebbe, senza indugio, parlato a PC 1 (AC 1 stesso si è detto convinto che, da
come conosceva PC 1, poteva sperare che quest'ultimo l'avrebbe per finire
perdonato), gli avrebbe offerto di ritorno quel che ancora c'era, il fondo di __________
(se la moglie avesse consentito) e i due monolocali.
Dopotutto PC 1 era un imprenditore edile, operava cioè, da anni,
in un settore che è del tutto contiguo per non dire collegato a quello
immobiliare, col che le opportunità di vendere al meglio le proprietà, con il
concorso di PC 1, sarebbero aumentate e non già diminuite. Ma la materialità
dei fatti indica che AC 1 non aveva per niente in animo di affrontare la situazione
con PC 1. La materialità dei fatti indica che nell'autunno 2002 e in quell'inverno
2002-2003, AC 1 era soprattutto interessato a costruirsi un diverso futuro
professionale (da indipendente e non più da salariato), più compatibile con la
carriera politica che gli si stava prospettando (oltre la rielezione in Gran
Consiglio nell'aprile 2003, anche l'elezione -egli stesso l'ha affermato in
aula- al Consiglio Nazionale nell'ottobre 2003, elezione dalla quale egli si
aspettava -oltre alle grandi soddisfazioni personali che dalla politica egli
traeva- anche benefiche ricadute professionali).
Proprio per conseguire tali obiettivi, egli già s'era attivato nei
preparativi per costituire __________ e __________. All'uopo già nel dicembre
2002 aveva chiesto la riservazione del dominio www.certafides.ch, aveva chiesto
al conoscente __________ il consenso a fungere da organo di revisione della
costituenda SA e, più tardi, tramite un avvocato suo conoscente, aveva
incaricato un notaio di costituire la società per il 98 per cento per apporti
(e, a tal fine, aveva avviato le relative procedure LAFE).
I rimanenti fr. 2'000.- già li aveva versati su un conto presso la
__________.
Il 31.1.2003, AC 1 inoltrava le sue dimissioni alla direzione
della __________ . Stando alla sua agenda egli avrebbe dovuto terminare il
lavoro il 24.3.2003 o, comunque, entro il 31.3.2003. In realtà dopo il
ferimento di PC 1 del 24.2.2003, AC 1, il 10.3.2003, si ricoverava presso la
Clinica di Viarnetto. Essendo in malattia, egli chiese ed ottenne di prorogare
di un mese il suo rapporto di lavoro con la __________ , col che, quando venne
arrestato il giorno 16.4.2003, egli ancora si trovava in detto ufficio e ancora
aveva formalmente la qualifica di salariato (il che gli è tornato utile ai fini
del dissequestro del suo fondo di previdenza, al 16.4.2003 non ancora
formalmente esigibile).
15. In aula si è cercato
di ricostruire con la maggior precisione possibile gli accadimenti a partire
dal gennaio 2003, pervenendo ad accertare che:
- il 7.1.2003 AC 1 e Norman
Gobbi hanno inoltrato un'interrogazione parlamentare sul tema "La
'Ndrangheta in Ticino" (cfr. AI 366), con specifico riferimento
all'esplosione che la notte di San Silvestro del 2002 aveva distrutto lo
stabile in cui era sita l'Osteria Vittoria a __________ , esplosione che, in
base ai primi accertamenti, appariva essere dolosa e commessa da cittadini
calabresi.
Al proposito va ricordato che già il 20.8.2002 i due deputati
avevano inoltrato un'altra interrogazione sulle "Ramificazioni della
'Ndrangheta in Ticino: quale presenza delle organizzazioni malavitose nel
nostro Cantone?".
AC 1 ha sostenuto e sostiene di aver subito minacce anonime già
dopo la prima interrogazione. Subito dopo la seconda, egli ricevette di nuovo
tre telefonate anonime, nelle quali, verosimilmente la stessa voce che già
l'aveva minacciato in precedenza, gli aveva detto frasi dal tipo "occupati
dei fatti tuoi e non dei nostri"; inoltre una sera in cui uscito
dall'ufficio, mentre percorreva la strada che porta alla Stazione FFS (era dopo
l'11.1.2003 perché già si spostava in treno essendogli stata ritirata la
patente) due sconosciuti l'avevano avvicinato alle spalle ed egli li aveva
sentiti dire: "questo è l'AC 1…quello dei calabresi…quello che
s'interessa ai calabresi…sarebbe meglio che si faccia di più i fatti
suoi…" (cfr. anche verbale del 9.5.2003 alla PP, a p. 4); alle pagine
1 e 2 del citato verbale aveva peraltro già precisato:
"
… Dopo le due interrogazioni che io ho fatto concernente
“cittadini calabresi” ho avuto particolarmente paura. Secondo me questa non è
gente che scherza. Sono passato in Polizia, era fine gennaio del 2003 e ho
detto al comm. o isp. Filippini di avere ricevuto un e-mail che gli ho
consegnato da una certa signora Durso (responsabile della ATS in Ticino). Lo
scopo primo dell’andare in Polizia era di consegnare questo e-mail. Questo
e-mail l’ho ricevuto io a seguito dell’interrogazione parlamentare del gennaio
2003. Preciso che questo e-mail non era un’intimidazione nei miei confronti.
Assolutamente non lo era. Da questo e-mail si poteva leggere che quanto io ho
nei miei quesiti della mia interrogazione di gennaio 2003 erano legittimi.
Questa signora della ATS riteneva legittimo il mio intervento parlamentare, nel
quale io sollevavo dubbi sul fatto che il giovane rinvenuto cadavere a San Zeno
sopra a Lamone si fosse suicidato. Ho consegnato questo e-mail a Filippini.
Già che ero lì in Polizia, ho esternato a Filippini la mia
preoccupazione perché di recente avevo ricevuto diverse telefonate sul
cellulare ed una volta anche in ufficio. Dopo essere stato da Filippini, ero
pure stato avvicinato da tergo in un’occasione da due cittadini presumo
calabresi.
Lui (Filippini) mi disse che se ritenevo potevo fare una querela
per minacce. Dal canto mio ho detto a Filippini che preferivo aspettare ed
andarci con i piedi di piombo. …";
È a partire da dette
minacce che AC 1 ha sostenuto e sostiene di aver preso fuori dall'armadio -dove
di consueto stava- la SIG 210; a suo dire quando stava in casa (e ciò già a
partire dal dicembre/gennaio 2002) egli soleva portarsela seco, sia che
lavorasse nello studio, sia che andasse in altro locale; financo se la portava
appresso quando andava a letto. Nel verbale 25.2.2003 al PP (ed anche in aula)
egli ha dichiarato che, quando l'aveva seco, egli era solito tenere l'arma
assicurata, con il magazzino inserito parzialmente, nel senso che mancava un
solo scatto per farlo entrare completamente nel calcio della pistola. Teneva
nel magazzino, di regola, alcuni colpi e teneva il cane disarmato. A suo dire,
in alcune occasioni, sentendo dei rumori all'esterno della casa, gli era anche
accaduto di precipitarsi sul balcone con l'arma carica e pronta al tiro in
pugno, ma sempre si trattò di falsi allarmi, per cui poi la riscaricava. Casi
del genere sarebbero accaduti ancora nel mese di febbraio prima che avvenisse
il noto ferimento;
- il venerdì 10.1.2003,
invitato dalla giornalista di Teleticino, signora Prisca Dindo a partecipare
alla trasmissione "Matrioska", saputo che ebbe che il tema sarebbe
stato quello della 'Ndrangheta, AC 1 ha rifiutato, asserendo di essere stato
oggetto di minacce di morte dopo la sua interrogazione parlamentare;
- tra l'8 e l'11.1.2003, AC
1 si è recato al Posto di Polizia di __________ dove ha parlato con il
commissario Filippini a proposito della vicenda del presunto suicidio di un
giovane rinvenuto cadavere a San Zeno sopra Lamone; profittando dell'occasione,
in coda a detto colloquio, AC 1 ha parlato al Commissario anche delle
telefonate minatorie ricevute nei giorni precedenti, ricevendo il consiglio di
sporgere querela, cosa che non ha fatto perchè (cfr. il citato verbale 9.5.2003
a p. 5):
"
… Non volevo dare adito a fare un can can che poi sarebbe stato
strumentalizzato, mettermi in ridicolo. Ricordo che in passato dei parlamentari
mi sembra __________ e __________ avevano fatto delle querele per minaccia
(penso per lo meno) e che così hanno dato adito alla stampa domenicale di fare
i soliti commenti. Facendo querela penso che potevo dare adito ai giornalisti
di attaccarmi e di mettermi in ridicolo, in cattiva luce. Avrebbero potuto
scrivere che da un lato facevo il politico duro ed aggressivo e che dall’altro
facevo il coniglio che scappava. …".
Nondimeno a un giornalista AC 1 deve aver parlato delle minacce,
visto che il sabato 11.1.2003, sul Giornale del Popolo, a firma (gab), è stato
pubblicato un articolo-intervista (a AC 1) dal titolo: "AC 1 minacciato:
«Non è la prima volta»" (cfr. cl. F, AI 587).
In data 11.1.2003 AC 1 scrisse una lettera alla Swisscom Mobile
chiedendo di controllare i suoi telefoni; la società gli inviò dei formulari
che occorreva riempire per poter avviare la sorveglianza; in aula AC 1 ha
dichiarato di non averli riempiti e neppure rispediti. Con una e-mail del
10.4.2003 ha scritto a Swisscom Mobile di voler interrompere il controllo e
Swisscom Mobile gli ha risposto che prendeva "nota" della sua
rinuncia (il controllo infatti non era mai neppure iniziato);
- la sera di venerdì
10.1.2003, dopo il lavoro, AC 1 si recava a Canobbio all'Osteria del Pozzo,
dove la moglie aveva in programma una cena insieme ai propri compagni di corso
e vi restava per l'aperitivo, bevendo del vino bianco.
Non si fermava a cena, per cui, nel seguito, si recava con la
Mercedes Benz che aveva in uso a quel tempo (vettura per la quale il fratello Bernhard
si era prestato a firmare, al suo posto, un contratto di leasing con il garage AVP
di Pambio) al Bar Picchio di __________ dove consumava altro vino bianco.
Chiuso che fu il Bar, a suo dire verso mezzanotte, AC 1, rimessosi
al volante della vettura, prese la strada per __________ dove non è però
arrivato, stante che la Polizia, avvertita telefonicamente e prontamente
intervenuta, l'ha sorpreso in territorio di __________, alle ore 3:15, mentre
dormiva (dopo aver dato di stomaco) dentro la vettura ferma, con il motore
acceso, al centro della corsia di marcia destra, in direzione di Melano.
Sottoposto alla prova dell'alcol, risultava positivo nella misura di 1,50 gr.
per mille. Condotto all'Ospedale per il prelievo del sangue, ne risultava un'alcolemia,
ricompresa tra l'1,77 e i 2,10 grammi per mille. In aula, AC 1 non ha più
insistito nel negare di essersi addormentato al centro della carreggiata (in
sede predibattimentale aveva sostenuto di essersi addormentato dopo aver
posteggiato il veicolo nei parcheggi che costeggiano la cantonale). Già nel
verbale del 31.7.2003, aveva nondimeno ammesso di aver circolato da __________ a
__________ in stato di ebrietà (per il che l'imputazione di cui al punto 4 dell'atto
d'accusa deve qui essere confermata).
La licenza di condurre gli è stata sequestrata già la notte
sull'11.1.2003, col che, nel seguito, AC 1 ha dovuto rinunciare a guidare (non
del tutto però, stante che, in aula, AC 1 ha dovuto ammettere -non potendone
fare a meno giacché il patrono di parte civile ne era al corrente- che in
talune occasioni egli aveva circolato lo stesso con veicoli a motore nonostante
la revoca della licenza che venne ordinata per il periodo 11.1.2003-25.4.2003);
- dal 20.1.2003 al
22/23.1.2003, AC 1 è stato ricoverato in ospedale per un'ernia inguinale;
dimesso, egli è stato a casa qualche giorno ed è tornato al lavoro il
27.1.2003; in aula AC 1 ha dichiarato che, in quei giorni che rimase a casa, si
occupò della sua WF 1929 calibro 7,65 Parabellum che lucidò nell'ambito della
normale pulizia;
- il 28.1.2003 AC 1 ha
pranzato al __________ a insieme ad PC 1;
- come già cennato, il
31.1.2003 AC 1 ha dato la disdetta dal proprio posto di lavoro e ciò per fine
marzo 2003;
- il 6.2.2003, la ditta
individuale __________ di AC 1, con sede in via, (previo cambiamento di
destinazione dell'appartamento in ufficio) è stata iscritta a registro di
commercio;
- il 12.2.2003 AC 1 ha
ricevuto l'autorizzazione dal Cantone "a svolgere professionalmente le
attività di investigazione e raccolta di informazioni inerenti le
persone";
- già il 5.2.2003, ma poi
ancora il 18 e il 19.2.2003, AC 1 ha scritto alcune e-mail ad un suo legale in
relazione alla costituenda __________ SA e al notaio incaricato della rogazione
dell'atto e ha altresì scritto ai creditori ipotecari (__________, risp. __________)
una lettera con la quale li informava che nelle settimane a venire, la PPP di __________,
risp. quella di __________, sarebbero state cedute alla __________, in
costituzione, sottoforma di apporti, per il che necessitava di "una
dichiarazione ai fini LAFE di cui vi allego il formulario specifico ed una
dichiarazione della banca sulla propria disponibilità al subingresso di parte
debitrice per la quale rimango ovviamente debitore solidale.";
- il venerdì 14.2.2003,
giorno di San Valentino, AC 1 rinviava l'appuntamento già combinato al
Ristorante __________ con PC 1, posticipandolo al venerdì successivo,
21.2.2003; faceva ciò "per una premura verso sua moglie", anche se
poi i coniugi __________ non festeggiarono San Valentino né uscendo a cena, né
in altro modo;
- il venerdì 21.2.2003, di
mattina, AC 1 si recava a __________, ove agli sportelli dell'__________,
illecitamente prelevava dal conto __________ l'importo di fr. 9'500.-.
Parimenti prelevava dal Bancomat fr. 500.- a mano della sua carta VISA; il
pomeriggio, AC 1 ha dichiarato di averlo trascorso nel suo studio al domicilio
di __________, intento a preparare la seduta del Gran Consiglio che avrebbe
avuto luogo il lunedì successivo, cioè il 24.2.2003; avrebbe tenuto tutto il
pomeriggio la SIG 210 con sé, sia alla scrivania, sia quando si alzava per
portarsi in altro locale e poi di nuovo quando tornava alla scrivania; ad una
certa ora del pomeriggio ha telefonato a PC 1 rinviando al lunedì successivo,
24.2.2003, l'appuntamento che aveva con lui per quella stessa sera, e ciò
perché -a suo dire- gli era venuto in mente che essendo egli privo di patente,
il lunedì seguente gli sarebbe stato comodo farsi riaccompagnare a __________
da PC 1, dopo aver cenato in un qualche ristorante nel __________;
quello stesso pomeriggio, aprì la cassaforte per togliervi la
Parabellum, gli era infatti anche venuto in mente di profittare della prossima
venuta a __________ di PC 1 per farsi mostrare da lui la scomposizione
dell'arma.
Per toglierla dalla cassaforte -a suo dire- dovette prima togliere
la scatola che conteneva la SIG 228, ripose quest'ultima sul PC (dove poi la
ritrovarono gli inquirenti, intervenuti al domicilio di __________ subito dopo
il ferimento di PC 1, cfr. AI 608, foto nr. 25, 26 e 27).
Sempre a suo dire, egli posò la Parabellum al centro della
scrivania ove poi la vide PC 1 quando, la sera del 24.2.2003, lo accompagnò a
casa, entrando con lui nello studio;
stando alle dichiarazioni rese da AC 1 sia la SIG 210 (risultata
poi essere carica e pronta al tiro), sia la Parabellum, sia la SIG 228 dentro
la sua scatola (queste due ultime risultate poi essere scariche) sono rimaste
sulla sua scrivania quantomeno da quel venerdì 21.2.2003 e per tutto il
seguente week-end e ancora il lunedì 24.2.2003 e ancora sarebbero state lì
quando verso le 23:15-23:20 rincasò insieme a PC 1;
- la sera del 21.2.2003,
verso le 19:00, AC 1 si recò con la moglie e i figli a mangiare la pizza al
"Barilotto" a __________ . Pagò il conto di fr. 162.60 la moglie.
Sarebbe stato nella fretta di uscire (perché i bambini lo
chiamavano) che egli avrebbe dimenticato la pistola SIG carica e pronta al tiro
sulla scrivania del suo studio.
In sede predibattimentale (e in particolare in uno dei primissimi
verbali resi dopo il ferimento di PC 1, segnatamente in quello reso alla PP il
25.2.2003 a p. 4), AC 1 aveva testualmente dichiarato che era sin dal venerdì
21.2.2003 che tre delle sue pistole si trovavano sulla sua scrivania, due
perché ve le aveva espressamente mese lui e la SIG perchè ivi l'aveva tenuta
con sè mentre lavorò per tutto il pomeriggio nel preparare la seduta di Gran
Consiglio del 24.2.2003.
Si legge, infatti, nel citato verbale, a p. 4:
"
… omissis …
Sopra il monitor del Computer si trovava nella sua scatola la SIG
228. Ce l'avevo messa io il venerdì precedente nel pomeriggio. Dal momento che
sapevo che mi sarei visto con PC 1 e volevo chiedergli della Parabellum. In
effetti per togliere dalla cassaforte la Parabellum dovevo spostare la SIG 228.
Il posto più comodo per appoggiarla era sopra il video del Computer, vicino
alla cassaforte. Della SIG 228 non abbiamo parlato e non abbiamo neppure aperto
la scatola. La pistola era scarica, non l'ho mai utilizzata, era nella sua
scatola originale con due magazzini vuoti (uno inserito e l'altro nella
custodia).
La Parabellum si trovava sulla scrivania, ce l'avevo messa io il
venerdì precedente, per mostrarla a PC 1. Il magazzino era inserito nella sua
sede ed era privo di munizioni. La Parabellum era scarica.
… omissis …
La pistola SIG 210 calibro 9 si trovava sulla scrivania. Preciso
che l'avevo lasciata lì il venerdì precedente. Ho indicato in blu nel disegno
allegato al presente verbale (allegato A) dove si trovava la SIG 210 calibro 9
e in rosa dove si trovava la Parabellum.
La SIG 210 l'avevo lasciata sulla scrivania il venerdì
pomeriggio/sera precedente. Era un'arma accessibile.
… omissis …
Quest'arma mi dava sicurezza dal momento che io ero stato più
volte minacciato. Di regola la stessa si trovava nello stesso locale, dove io
mi trovavo quando ero in casa. Questo particolarmente negli ultimi mesi per le
minacce ricevute. Venerdì ho trascorso il pomeriggio nel mio studio ed è per
questo motivo che l'arma era sulla scrivania.
Ho lasciato la casa di corsa per andare a cena con i miei figli al
__________. Non ho spostato in uno scaffale alto della biblioteca anche per la
fretta.
Capitava pure che l'arma la mettessi sotto il cuscino di notte…
… l'arma l'ho lasciata il venerdì pomeriggio/sera nello stesso
punto in cui l'ho trovata ieri sera (lunedì 24.02.2003). Escludo che qualcuno
l'ha toccata. …
… lo stato dell'arma presumevo era il seguente. L'arma non era
carica, assicurata, il magazzino inserito parzialmente, nel senso che manca un
solo scatto per fare entrare completamente il magazzino (già infilato nel
calcio). Nel magazzino c'erano inseriti i colpi, saranno stati 4 o 5 colpi.
Cane disarmato. Io credevo di avere lasciato l'arma in questo stato. Visto gli
accadimenti come già affermato a pag. 5 del verbale di Polizia, non avendo io
effettuato le più elementari verifiche di sicurezza, né il venerdì sera né il
lunedì sera, devo ritenere a posteriori (visti gli accadimenti) che la mia
presunzione era sbagliata. Sicuramente quindi io ho lasciato l'arma il venerdì
con il cane armato, sprovvista di sicurezza e caricatore inserito completamente
con le munizioni. Visti gli accadimenti è evidente che io ho lasciato l'arma
venerdì sera e così l'ho ripresa nelle mie mani lunedì sera pronta a sparare,
con il colpo in canna. …
… non ricordo esattamente le circostanze di tempo e di modo che mi
indussero in precedenza nel predisporre l'arma al fuoco. Certamente però in una
precedente occasione, forse anche di notte, circostanze esterne alla mia
abitazione mi hanno indotto nel disassicurare l'arma (nel senso di renderla
pronta al tiro). In realtà non è mai stato necessario utilizzare l'arma per
difendermi. Ritengo pertanto che avessi lasciato l'arma pronta a sparare senza
mai riassicurarla nel seguito. …"
Dalle surriportate dichiarazioni emergono di primo acchito alcune
stranezze, per non dire vere e proprie inspiegabili anomalie, soprattutto se si
considera che le ha rese a poche ore dal fatto, quando il ricordo era
sicuramente vivido e fresco:
- a dire di AC 1, egli, quel
pomeriggio, ha lavorato alla scrivania tenendo seco la SIG 210;
- cionondimeno, nonostante
il vistoso cane armato, nonostante la visibile sicura manuale spostata su F,
nonostante che il magazzino fosse inserito integralmente, egli nulla di tutto
ciò ha visto, limitandosi a presumere che l'arma era assicurata e il cane
disarmato e il magazzino non del tutto inserito. Come dire che , pur avendo
seco l'arma per l'intero pomeriggio, AC 1 ha dichiarato di aver visto (o
presunto) una situazione totalmente diversa da quella reale;
- dopodiché, pur avendo
passato tutto il giorno con la SIG carica e pronta al tiro vicina a lui, a suo
dire senza rendersene conto, ha solo ricordato di averla lasciata lì, sulla
scrivania (dove poi sarebbe stata per altri tre giorni, fino alle 23:30 circa
del 24.2.2003) perchè sarebbe dovuto uscire "di corsa" perchè i figli
lo chiamavano per andare in pizzeria;
- ha per finire dichiarato
di non più ricordare in quali precise circostanze l'avesse caricata
"dimenticandosi" di scaricarla e, al proposito ha alluso "a
circostanze esterne alla sua abitazione" forse di notte, facendo cioè
riferimento a quelle minacce per le quali si portava sempre appresso, in casa,
l'arma, non ricordando però un qualche più specifico evento che nei giorni
antecedenti il venerdì 21.2.2003 l'avessero portato a caricare l'arma.
Solo molto più tardi, dopo essere stato arrestato, nel verbale del
9.5.2003, ha incluso nelle possibili circostanze nelle quali ha eseguito la
manovra di carica un momento di sconforto in cui avrebbe inteso suicidarsi. Si
legge infatti in detto verbale (ed è questa in buona sostanza la versione che
ha dato anche in aula):
"
… Da dicembre 2002 in poi la SIG 210 aveva sempre il magazzino
inserito parzialmente.
Ribadisco ancora oggi quanto dichiarato il 25 febbraio 2003 e cioè
che io non sono in grado di ricordarmi in quali circostanze ho predisposto la
SIG 210 pronta al fuoco (così com’era la sera dei fatti del 24 febbraio 2003).
Aggiungo comunque che io nell’ultimo anno per la sporca coscienza
nei confronti di PC 1 ho pensato al suicidio. Nel corso dell’ultimo anno io
alzavo pesantemente il gomito, può anche essere che una volta in cui ero
particolarmente alticcio ed in casa da solo abbia caricato l’arma pronta al
fuoco e sia arrivato a pensare di togliermi la vita cosa che non ho fatto.
…"
Al dibattimento, AC 1 ha ammesso che il comportamento da lui
tenuto con la SIG 210 quantomeno in quella terza settimana di febbraio del 2003
è stato da "irresponsabile", totalmente anomalo rispetto a tutto
quanto egli aveva accumulato in esperienza in tanti anni di uso pratico e
teorico delle armi, e ciò stante che il suo studio era accessibile a moglie e a
figli e che da esso si passava per entrare in piscina.
In aula, a precisa domanda del Patrono di parte civile che gli
chiedeva di spiegare l'asserzione da AC 1 fatta in occasione dell'incontro del
14.4.2003 (di cui si dirà meglio nel seguito) presso la __________ , quando esplicitamente
aveva accennato alla circostanza di aver armato la SIG pochi giorni prima del
24.2.2003 per suicidarsi, AC 1 l'ha confermata, col che si ha che stando a AC 1,
egli avrebbe con ogni probabilità caricato l'arma rendendola pronta al tiro in
una delle sere immediatamente precedenti il venerdì 21.2.2003, in un momento di
sconforto (asseritamente dovuto alle malversazioni in danno di PC 1).
Rinunciato che ebbe a spararsi, avrebbe dimenticato di scaricare l'arma che
avrebbe tenuto con sé, sulla scrivania, per tutto il pomeriggio di venerdì
21.2.2003, senza accorgersi che era carica, dopodiché di nuovo l'avrebbe
"dimenticata" sulla scrivania uscendo di corsa per recarsi in
pizzeria. Ivi sarebbe rimasta per tutto il week-end, durante il quale egli fu
assente in Svizzera interna e ancora ivi sarebbe stata la sera del 24.2.2003 al
suo rientro in casa con PC 1;
- infatti, il sabato
22.2.2003, insieme a un conoscente che guidava, AC 1 si recò vicino a __________
dove si teneva una riunione dell'associazione "__________" di cui AC
1 era membro di comitato in vista di lanciare un'iniziativa popolare volta ad
impedire la propaganda di Stato. Rientrò a __________ la domenica sera, dopo
che con il conoscente attraversarono l'Engadina, fermandosi a pranzo a Celerina
(a loro si aggiunse anche una signora di __________ ). Con la carta Visa, AC 1
ha pagato sia la benzina, sia il pranzo al ristorante __________;
- la mattina del lunedì
24.2.2003, AC 1 la trascorse in casa dove, tra l'altro, scambiò degli e-mail
con __________ a proposito della __________ e dove fece delle telefonate. Fu la
moglie poi ad accompagnarlo, nel primo pomeriggio, a __________ per la seduta
del Gran Consiglio.
A dire di AC 1 egli non prese seco nessun documento né autentico
né falso relativo al conto __________ di PC 1.
Come ad accordi presi già il venerdì precedente con PC 1, costui
venne ad aspettarlo fuori dall'aula (il Gran Consiglio si riuniva
provvisoriamente presso la scuola Arti e Mestieri e la sessione che si apriva
quel giorno durava fino al 28.2.2003) verso le 18:15. Dai tabulati relativi al
cellulare di AC 1 risultano due telefonate a quello di PC 1, della durata di 22
e poi di 18 secondi, alle ore 18:15:08 e alle 18:19:45.
Con l'auto di PC 1 si recarono da __________ a __________, AC 1
aveva prenotato un tavolo per le 20:00 presso il ristorante "__________"
telefonando quello stesso giorno; arrivarono nel locale prima del previsto,
verso le 19:15, col che si fermarono al Bar a bere un aperitivo.
Rimasero nel ristorante fin verso le 23:00. Il conto di fr. 229.50
è stato pagato da PC 1 alle 22:47 (in tal senso è da correggere l'ora timbrata
sullo scontrino che ancora riproduceva l'ora legale).
In pratica PC 1 ed AC 1 sono rimasti insieme circa cinque ore, se
si calcola che si sono incontrati a __________ verso le 18:20-18:30, che hanno
lasciato l'__________ alle 23:00 circa, che poi, con la vettura di PC 1
si sono trasferiti a __________ non già percorrendo la cantonale, perchè, per
una svista di PC 1 (poco pratico della zona) non corretta da AC 1, presero
l'autostrada fino a __________ e dovettero poi tornare a Maroggia per risalire
a __________.
Alla villa giunsero attorno alle 23:15-23:20. La moglie ed i figli
di AC 1 dormivano ai piani superiori. AC 1 e PC 1, entrati che furono, si
diressero subito verso lo studio.
Il ferimento di PC 1 è avvenuto verso le 23:30, visto che la prima
chiamata al numero 144 di Ticino Soccorso -secondo i tabulati Swisscom- è
partita dal telefono fisso di casa AC 1 alle 23:33:18 ed è durata due minuti e
quattro secondi (è stata __________ a chiamare dopo essersi svegliata a motivo
dello sparo e dopo che il marito le urlò dalle scale di sotto di chiamare
subito l'ambulanza).
Nel seguito la cronologia delle telefonate, stando ai tabulati
Swisscom è stata la seguente:
- ore 23:36:07 seconda
chiamata dall'utenza fissa di AC 1 (091/649.97.63) a Ticino Soccorso (144)
della durata di 1 min e 49 sec: era stato l'operatore della centrale di Ticino
Soccorso a chiedere a __________ di farlo richiamare dal marito onde avere più
precisi ragguagli sulle condizioni del ferito;
- ore 23:37:31 chiamata
dal cellulare di PC 1 (079/620.40.45) all'utenza fissa 091/820.23.23 della
durata di 4 secondi: benché ferito PC 1 sentiva il bisogno impellente di
parlare con la propria moglie, sennonché, manipolando il natel sanguinante
com'era, schiacciò il pulsante sbagliato e si trovò collegato con la segreteria
telefonica della ditta Regusci;
- ore 23:37:58 chiamata
dal cellulare di PC 1 (079/620.40.45) all'utenza fissa 091/858.32.38 della
durata di 33 secondi: con questa chiamata PC 1 riuscì a parlare alla moglie TE
Considerandi
2.
cui disse "Al AC 1 al m'a sparaa in facia";
- ore 23:42:09 terza
chiamata dall'utenza fissa di AC 1 (091/649.97.63) a Ticino Soccorso (144)
della durata di 2 min e 45 sec: (AC 1 richiamò il 144 per avere ulteriori
indicazioni su come soccorrere PC 1);
- ore 23:43:37 chiamata
dall'utenza fissa di PC 1 (091/858.32.38) all'utenza fissa AC 1 (091/649.97.63)
della durata di 44 sec: era TE 2 che, allarmatissima, cercava di ricollegarsi
col marito, la copertura dei cellulari a __________ essendo ridotta;
- per finire, era ormai
passata la mezzanotte quando PC 1, vista la gravità del suo stato, fu
trasportato a mezzo elicottero presso l'OCL (dove rimase fino al 28.2.2003,
dopodiché fu trasferito all'Ospedale Cantonale di __________). Stante che a __________,
dopo le 24:00, sono arrivati anche agenti di Polizia, AC 1 restò in loco per
consentire l'avvio delle indagini. __________ chiamò i propri genitori perché
si occupassero dei figlioletti, dopodiché rimase pure a disposizione degli
inquirenti. Quella stessa notte la Polizia scientifica ha fotografato i luoghi,
in particolare lo studio di AC 1: di quella notte sono le foto da 1 a 31, di
cui all'AI 608. I primi verbali di __________ e di AC 1 sono in atti sub AI 33
(rapporto di trasmissione datato 17.4.2003 dell'ispettore __________ della
Polizia giudiziaria).
Delle prime dichiarazioni rese si dirà nel seguito.
AC 1 e PC 1 furono altresì sottoposti al controllo alcolemico,
entrambi con esito negativo (cfr. già citato AI 33).
PC 1 è stato interrogato dalla PS il 25.2.2003, alle ore 11:44,
presso l'Ospedale __________ . Pure le sue dichiarazioni sono compendiate nel
già citato AI 33 e il 27.2.2003 dalla PP.
Altresì sono state, quella notte e il giorno che ne seguì,
sequestrate le armi e assicurate le tracce (di sangue, i vestiti, ecc.).
Non è invece stata eseguita una perquisizione della casa né delle
persone, col che nulla è dato di sapere circa la presenza in loco quella notte
di documentazione bancaria autentica relativa al conto , né di tabelle
Excel o similari illustranti situazioni del conto fittizie, né se AC 1
disponeva ancora dei fr. 9'500.- prelevati il 21.2.2003 c/o __________ dal
conto di PC 1.
Per finire contro AC 1 è stata, con verbale del 25.2.2003 ore
15:30, promossa l'accusa per lesioni colpose gravi.
La villa di __________ è tornata nella piena disponibilità degli
occupanti il 26.2.2003. __________ è rimasta qualche giorno coi figli presso i
genitori e AC 1 dice d'aver dormito qualche giorno a Camignolo dai suoi,
dopodiché la famiglia si è di nuovo ricongiunta nella casa di __________.
16.
Venendo ai fatti
accaduti a __________ la sera del 24.2.2003, tosto che AC 1 e PC 1 vi giunsero,
si ha che entrarono in casa. AC 1 si tolse la giacca e le scarpe ed indossò le
pantofole, dopodiché fece strada a PC 1, salendo le scale e percorrendo il
corridoio che porta al suo studio. Le foto di cui all'AI 608, ma soprattutto le
due ricostruzioni registrate su videocassetta, in atti sub AI 89 e 174
(visionate in aula dalla Corte) ben indicano gli ambienti interni della villa e
i percorsi effettuati da AC 1 e da PC 1. AC 1 entrò per primo nello studio per
accendere la luce. PC 1, entrato che vi fu, per prima cosa vide una divisa
contenuta in una sorta di vetrinetta, indi si soffermò vicino alla grande
libreria dicendo in dialetto ad AC 1 qualcosa come "ma quanti libri
hai!".
Nella versione di AC 1, fu lui ad avvicinarsi alla cassaforte a
muro nella quale teneva alcune armi e munizioni e a togliervi una Sites-Spectre
e a mostrarla a PC 1 che la prese in mano constatando a voce alta "ma
quanto pesa", dopodiché gliela restituì e AC 1 la ripose nella cassaforte.
Indi, vista la Parabellum sulla scrivania, PC 1 vi si sedette per dar luogo
allo smontaggio richiestogli da AC 1, non prima di aver effettuato il movimento
di scarica.
Nella versione di PC 1, prima egli mostrò a AC 1 come si smonta la
Parabellum e solo dopo AC 1 gli mostrò la Sites-Spectre che tolse dalla
cassaforte (e ciò perchè tra loro era venuto a mancare il discorso).
Comecchessia è pacifico e incontestato che, pochi minuti dopo essere entrati in
casa, PC 1 era seduto alla scrivania -come mostrano le foto da 107 a 110 di cui
all'AI 608- a eseguire l'operazione di piccola scomposizione della Parabellum e
AC 1 era accanto a lui, in piedi, alla sua destra, a guardare (come mostrano le
foto 57-58 di cui all'AI 608). Terminata che fu la manipolazione, durata
qualche minuto, AC 1 non provò a rifarla lui stesso, dicendo che in caso di
difficoltà si sarebbe recato da un armaiolo. Dopo di ciò si scusò con PC 1 e
lasciò il locale per andare alla toilette (sita nel corridoio che porta allo
studio).
Nel frattempo, PC 1 si alzò dalla scrivania (sulla quale non ha
notato la SIG 210 e neppure la scatola della SIG 228 appoggiata sul PC) e si
diresse verso la parete di fondo, sulla quale erano appesi quadri e fotografie.
Stava guardando una fotografia in cui AC 1 appariva insieme a Cossiga,
quando udì (PC 1 dava di spalle alla porta di entrata dello studio) AC 1
rientrare. PC 1 non si voltò a guardarlo. Continuò a guardare le foto appese e
il suo sguardo passò da quella testé menzionata di AC 1 con Cossiga, ad
un'altra, appesa un po' più a sinistra e un po' più in alto, che raffigurava AC
1.
con in mano una locandina degli Oba Oba (entrambi i quadri-fotografie sono
stati acquisiti agli atti e visionati dalla Corte). AC 1 rientrando nello
studio dopo qualche minuto passato in bagno, vide PC 1 che gli dava di spalle
mentre guardava le foto. Udendo i suoi passi provenire da tergo, PC 1 fece un
commento del tipo "come eri giovane qui" o qualcosa del genere. AC 1
lo udì ma non andò direttamente verso di lui. Si diresse prima verso la
scrivania e prese in mano la SIG 210 (come mostra la foto 66). Non eseguì nessun
movimento di carica e di scarica, non solo, ma, a suo dire, nemmeno si accorse
che era carica, pronta per il tiro. Sul perchè, tosto che la vide sulla
scrivania, la prese, si inserisce l'episodio cosiddetto della "furbata"
di cui si dirà nel seguito. Sta di fatto che con la pistola (che in realtà era
carica e pronta al tiro) appoggiata sul palmo della sua mano destra (come
mostra la foto 76), si avvicinò da tergo a PC 1. Quest'ultimo, nel frattempo
(non essendosi girato era totalmente ignaro della presenza dell'arma in mano ad
AC 1), gli chiese qualcosa come: "Ma quanti anni avevi quando hai fatto
questa foto" e ciò con riferimento al fatto che AC 1 vi compare con i
capelli lunghi. Egli gli rispose di guardare la data che vi era stampata sopra.
PC 1 allora si sporse ancor più verso la foto (così come mostrano le foto
123-124-125). AC 1 nel frattempo l'aveva ormai raggiunto e gli stava spalla a
spalla, sulla destra, con la SIG 210 tenuta sul palmo della mano (cfr. anche il
verbale di AC 1 del 23.6.2003 a p. 8). Come si dirà ancora e meglio nel seguito
(cfr. considerando 19.), AC 1 teneva l'arma piuttosto alta, a suo stesso dire
all'altezza della sua spalla/suo petto, ovvero "all'altezza in cui si
guarda un quadro" (cfr. verb. 25.2.2003 p. 5), con la canna direzionata
verso PC 1.
PC 1, intento a leggere la data stampata sulla foto degli Oba Oba,
non ha visto né AC 1 né la pistola. Erano in quella posizione, col che viene
qui accertato che PC 1 aveva incontestatamente lo sguardo rivolto verso la foto
degli Oba Oba sulla quale si trovava la data, quando fu ferito (il 20 febbraio
1987.
che, come si è saputo poi, a dire di AC 1, avrebbe dovuto essere anche per
PC 1 significativo, poichè s'erano conosciuti nel 1986, ovvero "in quel
periodo"; PC 1, invece, a posteriori ha negato che quella data potesse
avere per lui un senso, affermando che si trattò invece di un astuzia di AC 1
per focalizzare la sua attenzione sul quadro, cosicchè egli non si girasse e AC
1.
potesse sparargli e ucciderlo).
Al dibattimento, ma già in sede predibattimentale, AC 1 non ha più
insistito sul fatto (da lui asserito nei primi verbali e ancora in sede di
ricostruzione) che quando PC 1 fu ferito, essi stavano guardando il quadro che
lo ritrae con Cossiga. Le ultime frasi che si sono scambiati non lasciano
invero dubbio alcuno al riguardo: la data che AC 1 disse a PC 1 di guardare era
ed è quella della foto di AC 1 con la locandina degli Oba Oba.
PC 1, nel momento in cui fu ferito, teneva la testa un po'
reclinata verso destra col mento orientato verso sinistra e gli occhi fissi
sulla foto. Il colpo gli ha attraversato il capo, entrandogli all'altezza dello
zigomo destro e uscendogli all'altezza dello zigomo sinistro (cfr. foto
144-145-146 che mostrano i due fori ormai cicatrizzati).
Il proiettile è andato poi a trapassare il quadretto in alto (che
si vede nelle foto 15, 16, 77, risp. 128 e 129), incontrava la parete di
cemento armato nella quale produceva una vasta scheggiatura, dopodiché
rimbalzava a terra e andava a finire sul pavimento, terminando la sua corsa nel
punto che è indicato dalle foto 17 e 18. Il bossolo è stato ritrovato sul
pavimento, come mostra la foto 10.
Secondo AC 1, PC 1 non è caduto ma è rimasto in piedi, rigido come
uno stoccafisso, col che lui sostiene di averlo preso quasi come in un
abbraccio. PC 1 gli avrebbe detto "AC 1 cosa hai fatto?". AC 1
avrebbe appoggiato la pistola sulla scrivania di fondo e avrebbe guidato il
ferito verso una sedia rossa, dalla quale, per farlo sedere, dovette prima
spostare un televisore che vi si trovava sopra (cfr. foto da 81 a 85). PC 1
sanguinava in abbondanza. AC 1 corse nel corridoio e chiamò a gran voce la
moglie, la quale, udendo lo sparo, s'era svegliata e le chiese di chiamare
soccorso.
La donna chiamò il 144, indi fece da tramite tra chi le rispose al
telefono di "Ticino Soccorso" e il marito. L'operatore del 144
chiedeva infatti informazioni sul ferito. Indi poichè __________ (che non scese
al piano di sotto) non vedeva lo stato di PC 1 e diventava complicato per lei
informare adeguatamente il soccorritore, fini che quest'ultimo le disse di
farlo richiamare dal marito, ciò che essa fece.
AC 1 chiamò a sua volta il 144 e parlò direttamente con
l'operatore, ricevendo qualche indicazione. Poiché, poi, PC 1 peggiorava, AC 1
richiamò il 144 dal quale seppe che occorreva mettere del ghiaccio sulla
ferita. In mancanza di ghiaccio, imbevuta d'acqua una lavette presa
nell'adiacente locale piscina, AC 1 la tamponò più volte sul volto di PC 1.
PC 1 invece ha dichiarato di aver sentito un colpo tremendo, da
fratturagli il cranio, lacerante. Ha visto e sentito il sangue uscirgli a
fiotti e le gambe gli si sono piegate. Cadde sulle ginocchia, bocconi e ricorda
di aver detto a AC 1 qualcosa come "cosa hai fatto?". AC 1
diceva anche lui frasi del tipo "cosa ho fatto! cosa ho
combinato!". Neppure dopo il colpo PC 1 vide la pistola. PC 1 sentiva
che per non soffocare (per il sangue che gli scendeva in gola) doveva rialzarsi
e non stare sdraiato, col che si trascinò sul pavimento verso la sedia rossa. AC
1.
lo aiutò a sedervici sopra dopodiché lo udì gridare alla moglie che stava di
sopra di chiamare l'ambulanza. PC 1 era nel panico, perdeva molto sangue, pensò
che sarebbe morto. Sentiva di dover chiamare sua moglie e preso il natel, dopo
aver la prima volta pigiato il pulsante sbagliato, riuscì a collegarsi con lei
alla quale -come già cennato- disse: "AC 1 al m'a sparaa in facia".
A causa della cattiva copertura della rete, la comunicazione si
interruppe e fu poi TE 2a richiamare sul telefono fisso degli AC 1 alcuni
minuti dopo. Indi, come pure già cennato al considerando 15., dopo un tempo che
a PC 1 parve "eterno", giunsero in loco i primi soccorritori, cui
altri si aggiunsero nel seguito.
In buona sostanza si ha che ad accorrere a __________ fu la squadra
del SAM (Servizio autoambulanza del __________), così allertato dalla centrale
d'allarme del "144". La prima squadra era composta da __________, __________
e dalla candidata soccorritrice __________. Dopo di essi, giunsero sul posto e
pure entrarono nello studio, __________ e __________ e quindi lo stesso
direttore del __________, __________, che d'intesa con l'infermiere __________,
fece intervenire l'elicottero della Rega sul quale c'era il dottor __________.
Evacuato che fu PC 1 all'OC di lui si occuparono dapprima il
dottor __________ e gli infermieri __________, __________ e __________ del
Pronto Soccorso. Da lì PC 1 venne poi trasferito al reparto cure intense.
Le deposizioni di tutte queste persone sono state lette al
dibattimento, per cui, per i dettagli, ad esse si rinvia.
Dell'intervento della Polizia e degli accertamenti effettuati
quella notte e il giorno successivo si dirà nel considerando nr. 19.
Qui di seguito conviene invece esporre quelle che sono state le
prime dichiarazioni di AC 1 e di PC 1 in merito al testé avvenuto grave
ferimento.
Qui di seguito conviene invece esporre quelle che sono state le
prime dichiarazioni di AC 1 e di PC 1 in merito al testé avvenuto grave
ferimento.
17.
Già si è detto in fine
al considerando 15. che la Pubblica Accusa è pervenuta, al termine del verbale
fatto ad AC 1 il 25.2.2003, a promuovergli l'accusa per il reato di lesioni
colpose gravi e ciò, verosimilmente, perché AC 1 ha narrato le circostanze in
cui è avvenuto il ferimento come se di un incidente si fosse trattato.
Al riguardo, per la comodità di chi legge, è qui d'uopo riportare
ampi stralci del verbale da lui reso, alle ore 2:50, ovvero subito dopo i
fatti, alla PS, presso il posto di Polizia di __________ (cfr. già citato AI
33):
"
Innanzitutto debbo dire di essere molto scosso per quanto
accaduto. Non ritengo mi necessiti alcun sostegno psicologico.
Malgrado lo stato di stress sono disposto a sottopormi al presente
verbale.
Lavoro quale assistente del Presidente del Consiglio di
Amministrazione della fiduciaria __________ & Commercial Partners con sede
a __________ .
Sono deputato al Gran Consiglio a partire dall'anno 1999 nel
partito dell'UDC. Dal 1986 conosco PC 1 con il quale sono grande amico. Abbiamo
la passione in comune sulla politica, le armi ed altro. Infatti entrambi siamo
collezionisti d'armi.
In teoria dovevo incontrarmi 15 giorni orsono con PC 1 poiché
dovevamo recarci assieme ad una cena.
Attualmente sono colpito dal provvedimento amministrativo quale la
revoca della licenza di condurre a partire dal 11.01 al 25.04.2003.
Con PC 1, dovendomi recare a __________ per la sessione del Gran
Consiglio, mi accordavo, venerdì scorso con lo stesso, che avremmo potuto
trovarci la sera stessa di lunedì e per tale motivo gli chiedevo se avesse
avuto la possibilità di prendermi a __________ , indi con la sua vettura ci
saremmo recati nel __________ per cenare e successivamente mi avrebbe
accompagnato a __________.
… omissis …
Mentre stavamo desinando abbiamo discusso di politica, del lutto
che ha colpito PC 1 un anno fa allorquando suo fratello S. si tolse la vita
mediante impiccamento.
La serata l'abbiamo trascorsa in tutta tranquillità.
Verso la fine della serata, come detto, abbiamo iniziato a
discutere di armi. PC 1 mi raccontava che tempo fa presso il magazzino della
sua ditta di __________, infatti egli é impresario costruttore, venne
perpetrato un furto e fra la refurtiva l'ignoto autore aveva pure asportato
delle armi facenti parte della sua collezione.
Successivamente parte delle armi vennero rinvenute in zona e
l'autore aveva abbandonato sul luogo del ritrovamento unicamente armi per le
quali non esisteva più la relativa munizione.
Saliti in vettura ci siamo recati a __________ presso l'abitazione
di mia moglie. Debbo precisare che durante il discorso sulle armi, PC 1 mi
parlò delle nuove normative in genere ed in particolare della sua intenzione di
richiedere presso l'Ufficio Permessi di __________, all'attenzione del sig. TE
8, un permesso quale porto d'armi.
In particolare PC 1 essendo stato vittima più volte di furti e
danneggiamenti, nonché la questione della coltivazione di canapa sul piano di __________
, questi fatti lo avevano appunto spinto a questa decisione.
Parlando sempre di armi a canna corta, PC 1 mi disse di essere
dispiaciuto di non aver acquistato a suo tempo, quando la legge sulle armi era
meno restrittiva, una pistola a ripetizione (mitraglietta).
Fu a questo punto che io lo informavo che a casa di mia moglie,
nell'ufficio, nell'apposita cassaforte murale, tenevo in custodia, oltre ad
alcune pistole, una pistola mitragliatrice Spectre calibro 9 mm.
Raggiunto __________, entrati in casa, ci siamo subito recati
nello studio ubicato al piano mezzanino; in pratica salendo una scala si
raggiunge il primo pianerottolo e quindi l'ufficio.
lo prima di salire in ufficio, ancora all'entrata di casa mi sono
tolto la giacca. Successivamente trasportavo in ufficio la borsa di lavoro ed
un libro intitolato Napoleone e il Ticino ricevuto ieri durante la seduta del GC.
PC 1 al momento di entrare nello studio indossava ancora la giacca
e calzava le scarpe.
Facendo mente locale ricordo pure che all'entrata di casa, oltre
alla giacca mi tolsi le scarpe ed calzai le pantofole in panno. PC 1 entrava
nello studio dinanzi a me.
Io lo seguivo e dopo aver appoggiato la mappa ed il libro sulla
poltrona in pelle nera presente all'entrata parte sinistra, mi spostavo verso
la cassaforte murale, transitando dinanzi alla scrivania.
ADR: l'unica luce da me accesa e la lampada a stelo alogena
di colore bianco posta dinanzi alla scrivania, Iato destro fronte finestra
scorrevole del terrazzo.
Aperta la cassaforte, dalla stessa prelevavo la pistola
mitragliatrice Spectre che mostravo ad PC 1.
L'arma non aveva inserito il magazzino dei proiettili ed era
scarica.
A titolo abbondanziale faccio notare che al nostro giungere presso
lo studio, sulla scrivania era presenti no. 3 pistole e meglio:
- 1 pistola SIG
228.
calibro 9 mm riposta nella scatola originale + magazzino, scarica.
- 1 pistola
parabellum Waffen Fabrik calibro 7,35 scarica. Il magazzino era inserito nella
sua sede ed era privo di proiettili.
- 1 pistola SIG
210.
calibro 9 mm.
La stessa mi
sembra avesse inserito parzialmente il magazzino con alcuni proiettili, ma
presumo che non fosse armata (carica).
Nella vetrina di esposizione, nella quale é riposta oggettistica
militare, presente all'entrata dello studio parte sinistra, vi era la pistola
P38 con il magazzino inserito, privo di munizioni e l'arma é scarica.
Dopo aver visionato lo Spectre, ad PC 1 mostravo la pistola
parabellum chiedendogli consigli per procedere allo smontaggio dell'arma
stessa.
PC 1 mi spiegava come far scorrere il carrello e successivamente
mi fece notare una molla che allorquando esce dalla sua sede crea seri problemi
tecnici per poterla riposizionare.
A questo punto io mi recavo alla toilette per orinare.
PC 1 rimaneva da solo in ufficio seduto alla scrivania.
AI mio ritorno in ufficio notavo PC 1 in posizione eretta intento
a guardare delle fotografie appese sulla parete di rimpetto all'entrata.
In pratica dalla scrivania si spostava in direzione della finestra
scorrevole versante terrazzo indi volgeva lo sguardo sulla parete Iato piscina.
Infatti dalla porta a Iato di questa parete si raggiunge la piscina
coperta. In poche parole al mio rientro in ufficio PC 1 mi voltava le spalle.
Uditi i miei passi provenire da tergo, PC 1 proferiva alcuni
commenti sulla fotografia raffigurante il sottoscritto con la locandina degli Oba
Oba.
A domanda a sapere quanti anni fossero nel frattempo trascorsi da
quando venne scattata detta foto, io gli risposi che ero ancora giovane e il
tutto risale al 1986/1987 periodo io cui ci siamo conosciuti.
Mi spostavo verso la scrivania dalla quale prelevavo la pistola
SIG 210. Come detto mi sembra l'arma avesse il caricatore parzialmente inserito
nella sua sede, contenente alcuni proiettili e per quanto possa ricordare
l'arma non era stata caricata (effettuato in precedenza alcun movimento di
carica).
Nel mentre gli mostravo la pistola inavvertitamente partiva un
proiettile che andava a colpire PC 1 alle guance trapassandole per poi
conficcarsi diametralmente nella parete versante piscina.
ADR: io misuro un'altezza di ca. 176 cm; PC 1 è di qualche
centimetro più alto di me.
Allorquando gli ho mostrato la pistola in pratica mi trovavo sulla
sua destra e con lo sguardo lo guardavo in volto, sempre di Iato.
La pistola la tenevo nella mia mano destra in posizione
orizzontale con la canna girata verso PC 1.
Naturalmente non essendo alle prime esperienze nel manipolare una
pistola e forse questo é stato il mio sbaglio, la grande abitudine e sicurezza
che con l'andar del tempo diventa un automatismo, ha fatto si che non mi sono
preoccupato di accertarmi se la sicurezza fosse inserita o meno.
Con questo intendo dire che oltre ad aver inserito parzialmente il
magazzino nella sua sede é possibile, ma non ne sono certo poiché non ho
effettuato le più elementari verifiche di sicurezza, che il pulsante della
sicurezza fosse attivato ed il cane armato; di riflesso la pistola era pronta
al tiro.
Una simile mia disattenzione ha dato origine al grave incidente.
ADR: invitato a fare mente locale in particolare a
ricordare il frangente in cui azionai il grilletto per l'esplosione del colpo, preciso
che non ricordo più nulla a tale riguardo.
All'improvvisa esplosione del colpo, ricordo che PC 1 guardandomi
in volto mi disse testualmente: "...cosa hai fatto AC 1? ...".
Resomi perfettamente conto della gravità dell'accaduto facevo
accomodare PC 1 sulla sedia in legno rosso a mò di poltrona, posto dinanzi alla
scrivania, indi correvo in direzione del corridoio gridando a mia moglie __________,
che in quel frangente stava dormendo con i bambini, di chiamare immediatamente
l'ambulanza poiché accidentalmente avevo ferito l'amico PC 1.
… omissis …
Come già detto in apertura del presente interrogatorio, io sono
grande amico di PC 1 e fra noi non vi erano screzi di nessun genere.
Vengo informato che PC 1 attualmente é degente presso l'Ospedale __________
di __________ , non é in pericolo di vita.
ADR: i miei due figli, G. 1994 e E. 1996 hanno accesso al
mio ufficio.
Questo é comunque loro concesso unicamente in mia presenza o in
presenza della madre.
Naturalmente lo studio non é assicurato a chiave e potrebbe
verificarsi che uno dei miei figli vi acceda senza motivi particolari.
ADR: le pistole si trovavano sulla scrivania poiché, come
già precisato, io venerdì scorso dovevo incontrarmi con PC 1 per uscire a cena
indi ci saremmo recati a casa di mia moglie per visionare le armi.
L'incontro venne poi posticipato al lunedì successivo e meglio
ieri poiché ne approfittavo della mia presenza a __________ in GC per
incontrami con PC 1 il quale mi avrebbe concesso un passaggio a casa, ma
chiaramente prima saremmo usciti a cena.
ADR: ultimamente sono stato vittima di minacce telefoniche
da parte presumo di cittadini calabresi poiché a suo tempo avevo sollevato
l'interrogazione in GC circa i fatti avvenuti a __________ nonché un traffico
di sostanze stupefacenti, che vide sempre coinvolti cittadini italiani di
calabresi; inchiesta condotta nell'anno 1998 da parte dell'allora Magistrato
penale avv. __________ .
Circa le minacce telefoniche ho avuto modo di esprimermi a tale
riguardo con alcuni funzionari della Giudiziaria di __________ .
… omissis …"
Nel successivo verbale, reso alla PP, quello stesso 25.2.2003,
alle 15:30, in presenza del suo legale, ha ribadito nella buona sostanza le
testé riprodotte dichiarazioni, precisando che:
"
… Conosco PC 1 dal 1986. L'ho conosciuto in occasione del
carnevale di __________. Mio padre conosceva il suocero di PC 1. Posso dire che
ritengo PC 1 un mio buon amico, aggiungo che secondo me è l'unico mio vero
amico. Ci siamo supportati nelle rispettive situazioni difficili che abbiamo
avuto. Penso in particolare alle sue difficoltà con la moglie TE 2 ed io alle
mie difficoltà con le differenti compagne che ho avuto in questi anni. …";
- fu "durante la
cena" __________ che egli chiese a PC 1 se gli "poteva
mostrare come funzionava lo smontaggio della Parabellum", lasciando aperta
l'ipotesi secondo cui poteva darsi "che di questo tema avessimo già
parlato in precedenza". Contestatagli dalla PP che quello stesso giorno PC
1.
aveva dichiarato a verbale che tale richiesta AC 1 gliel'aveva fatta durante
il tragitto in auto verso __________, AC 1 ha dichiarato:
- "… Io dico
che è possibile che se ne sia parlato andando a __________. Come già detto
comunque durante la serata si è discusso di armi.
Ritenuto come PC
1.
mi doveva portare a casa siccome ero senza macchina, per i motivi già
espressi, lui si è dichiarato disposto a mostrarmi come funzionava lo
smontaggio della Parabellum. …";
- una volta a __________, si
recarono nello studio
- "… perché è
in quel locale che si trovano le mie pistole…e dove usualmente mi incontro con
i miei amici. Mia moglie e i miei due figli erano a dormire ai piani superiori
…";
- per il seguito di questo
verbale si rinvia al considerando 15., nel quale esso è già stato parzialmente
riprodotto, non senza qui ancora riprodurre il seguente stralcio:
-
"… Intanto che PC 1 era ancora intento con la Parabellum io mi sono
recato al servizio per urinare. Questa toilette, dove non funziona la luce e
per questo ho dovuto lasciare la porta aperta, si incontra nel corridoio prima
di accedere allo studio.
Una volta fatti i miei bisogni sono
rientrato nello studio. PC 1 era in piedi dietro una sedia bianca, lo vedevo di
schiena ed era intento a guardare dei quadri/fotografie. Sentendomi entrare ha
commentato senza girarsi a guardarmi, una fotografia incorniciata che mi
ritraeva con la locandina degli Oba Oba, mi ha chiesto quanti anni erano
trascorsi da quella fotografia. Io gli ho detto che eravamo ancora giovani a
quel tempo. In dialetto gli ho detto che erano passati degli anni dallo scatto
della fotografia. Con PC 1 in genere parliamo in dialetto. Io mi sono diretto
verso la scrivania intanto che parlavo con PC 1
… omissis…
venendo dal bagno ed avvicinandomi alla
scrivania ho visto la SIG 210 che presi nelle mie mani per mostrarla a PC 1 di
fianco al quale nel frattempo mi ero posizionato (alla destra di PC 1). Io
avevo l'arma SIG 210 nella mia mano destra all'altezza circa delle spalle/del
petto (all'altezza in cui si guarda un quadro) con la canna direzionata verso PC
1.
La tenevo nella mano destra (appoggiata sulla mia mano aperta con le dita
distese eccetto il pollice che face presa sul lato opposto dell'impugnatura
della pistola) a circa 45° gradi (non era orizzontale e non del tutto
verticale), visto l'esito è evidente che essendo il colpo partito in un qualche
modo io ho causato il funzionamento del meccanismo di scatto. In un qualche
modo deduco che ho toccato il grilletto. Il colpo é partito inavvertitamente.
ADR che,
il termine premuto il grilletto lo trovo non appropriato in quanto definisce
per me un'azione volontaria. …"
-
"… io ho sparato una decina di volte con quest'arma, quando partecipavo
ai tornei interni dell'__________ e quando andavo a sparare allo Stand dei
Civici Carabinieri a __________ . …"
…
omissis …
In esito a detti verbali è importante ritenere, a mo' di sintesi,
che nel verbale alla PS AC 1 invitato a ricordare il frangente in cui azionò il
grilletto, rispose "non ricordo più nulla a tale riguardo", mentre
che nel successivo verbale alla PP, partendo dal fatto che il colpo era partito
dalla pistola che lui teneva in mano, ha dato atto che "in qualche modo io
ho causato il funzionamento del meccanismo di scatto. In un qualche modo deduco
che ho toccato il grilletto. Il colpo è partito inavvertitamente". Ha
quindi definito inappropriato il verbo "premuto" perchè definirebbe
"un'azione volontaria".
In sede di ricostruzione AC 1 (per opposizione del suo
patrocinatore ma anche coerentemente con quanto da lui detto in precedenza,
ovvero di non aver tirato il grilletto) non ha compiuto nessun gesto.
Anche nel verbale del 23.06.2003, AC 1, dopo aver dato atto che:
"
… io ero persuaso che l’arma non fosse pronta al tiro. Il
parametro di “normalità” di un collezionista d’armi è canna rivolta a terra,
manipolazione di scarica e poi la pistola la si mostra su di un tavolo. Io sono
un collezionista d’armi. Gli eventi della sera del 24 febbraio 2003 partendo
dalla mia persuasione che l’arma fosse scarica, assicurata ed il magazzino non
inserito mi hanno portato ad accostarmi ad PC 1 nella posizione da me indicata
in precedenti verbali e durante la ricostruzione e di cui alla fotografia doc.
B che riproduce la posizione che io ricordo di aver avuto alla sera
dell’incidente.
Riconosco che il posizionamento dell’arma la sera del 24 febbraio
2003.
quando volevo mostrarla a PC 1 non era corretta, pertanto non era
normale…",
ha per finire ancora sostenuto che:
"
…Come già detto in precedenti verbali e alla sera della
ricostruzione (29 aprile 2003) non riesco a spiegarmi come in un qualche modo,
visto l’accaduto, il congegno di scatto si sia azionato. Ribadisco che la
pistola era in mano mia, che io ho preso la pistola dalla scrivania (credendo a
torto che non fosse pronta al tiro) e che il colpo è partito quando la pistola
era in mano mia. Quindi gioco forza c’è stato un funzionamento del meccanismo
di scatto quando io tenevo in mano la pistola.
Il PP mi contesta che per azionare il grilletto è necessaria una
forza pari a 1.45 kg, pertanto, per come lei signor AC 1 ha indicato tenere
l’arma, è impossibile far partire il colpo, senza infilare il dito e tirare il
grilletto. Prenda posizione.
Che l’arma abbia un punto d’arresto il cui superamento richiede
una forza è evidente, ma ciò non toglie che io non ho messo il dito
volontariamente per tirare il grilletto rispettivamente per fare questa
pressione di 1.45 kg. Io non avevo il mio dito nello spazio denominato
“proteggi grilletto” la sera del 24 febbraio 2003 quando è partito il colpo
dalla SIG 210, che avevo in mano e che ha poi ferito PC 1.
Il PP mi fa notare che le dichiarazioni da me rese non sono
credibili…"
In aula, come attesta il verbale del dibattimento, a pagina 9, AC
1.
ha dichiarato che:
"
A.d.r. AC 1 dichiara che è possibile che il grilletto abbia
potuto subire una pressione laterale da parte della mano senza che ci sia stato
dentro un dito e abbia fatto partire il colpo. Sono certo di non aver messo
dentro il dito, di non aver infilato il dito tra il paragrilletto e il
grilletto e di non aver tirato quest'ultimo, di questo sono assolutamente
certo. Tuttavia è evidente, poiché il colpo è partito, che è stata fatta dalla
mia (di AC 1) mano una pressione sul congegno di scatto per cui il colpo è
partito. Non escludo che sia stata esercitata una pressione sul grilletto con
la parte laterale della mano (sta indicando la mano destra parte esterna tra il
pollice e l'indice).
Adesso invece torna a dire "che può esserci stato un attrito
tra il palmo della mia mano e il grilletto".
A.d.r. AC 1 dichiara di escludere che lui sia inciampato,
incespicato, che abbia fatto improvvisi, imprevisti e bruschi movimenti con la
mano che in un qualche modo abbiano fatto si che dalla pistola, picchiando da
qualche parte, sia partito il colpo. Al dunque e dopo aver esaminato tutte
queste costellazioni, AC 1 non sa spiegarsi come sia partito il colpo e
ribadisce di non aver tirato il grilletto.
AC 1 esclude anche di aver tirato il grilletto inavvertitamente
pensando che la pistola fosse scarica, anche se credeva che non lo fosse".
Col che ha nuovamente ribadito che, in pratica, la pistola sparò
da sola per un motivo a lui ignoto, col che il ferimento di PC 1 fu accidentale
e non riconducibile ad un'azione sua volontaria.
È per il resto pacifico che dopo che il colpo partì, a AC 1 la
pistola non sfuggì di mano, non gli cadde per terra per la forza del rinculo ed
anche è pacifico che egli non ha riportato alla mano destra né ferite, né
escoriazioni di sorta.
Nei verbali resi alla PS e poi al PP il 25.02.2003 inutilmente si
cercherebbe un accenno al conto nero di PC 1 che AC 1 da anni gestiva e
depredava, discorso che è stato evidentemente sottaciuto da AC 1 agli
inquirenti con piena volontà e consapevolezza.
Neanche ha spiegato AC 1 -ma ciò verosimilmente perché non gli è
stato chiesto- che cosa abbia inteso dire con la frase "… ho visto la
SIG 210 che presi nelle mie mani per mostrarla a PC 1…".
La domanda è stata posta ad AC 1 per la prima volta in occasione
della ricostruzione del 29.4.2003, dopo il suo arresto, dopo cioè che PC 1 -che
nei primi due verbali aveva pure lui sottaciuto la questione del conto in nero-
ha scoperto che, di nascosto, AC 1 gliel'aveva quasi prosciugato, col che si è
recato al Ministero pubblico a sporgere denuncia.
Della risposta, si dirà nel seguito.
In aula, richiesto di spiegare perché nei suoi due primi verbali
ha mentito agli inquirenti, PC 1 ha dichiarato di aver fatto tale scelta dopo
aver pensato in quelle prime ore passate all'ospedale: "son vivo, son
contento, e poi ho in Svizzera interna il mio bel malloppo di 5 milioni…".
Fu all'incirca una decina di giorni dopo che apprese l'amara
verità.
Dei suoi due primi verbali del 25.2.2003, ore 11:44, alla PS e
27.2
, alla PP, è utile ritenere i seguenti passaggi:
- verbale 25.2.2003:
-
" … Dal 1990 ca. colleziono armi da fuoco. Avevo conseguito l'attestato
di collezionista d'armi, previo il superamento dell'esame, ca. 15 anni orsono.
Anche AC 1ha conseguito il medesimo attestato, alcuni anni dopo. …"
-
"… L'ultima volta che ho visto AC 1, dopo un lungo periodo in cui non
ci siamo frequentati, é stato ca. un mese fa. Ci eravamo incontrati per pranzo
presso il bar __________ di __________ . In quell'occasione gli avevo
chiesto delle spiegazioni circa dei problemi bancari inerenti la morte mio
fratello.
Avevo poi
saputo, da lui personalmente, che era stato fermato dalla polizia in un
controllo ed aveva subito la revoca della licenza di condurre. A suo dire era
risultato ebbro alla guida.
Questo fatto mi
era stato da lui raccontato, per telefono, giorni dopo l'incontro al bar __________
di __________ . Dopo il pranzo non l'avevo più visto ma eravamo rimasti
d'accordo di vederci per una cena. Avevamo fissato per venerdì di S. Valentino,
poi, per ovvi motivi, la cena era stata posticipata a venerdì scorso e quindi
di nuovo rimandata a ieri sera in concomitanza con la sua seduta di Gran
Consiglio.
Ci eravamo
messi d'accordo che sarei passato a prenderlo all'entrata dello stabile della
Arti e Mestieri di __________ alle ore 18 circa.
Cosa che é
infatti avvenuta. Ci siamo recati in un ristorante di __________ di cui al
momento non ricordo il nome. Il posto era stato scelto dal lui. ..."
-
"… Durante la cena abbiamo parlato del più e del meno, di politica, del
caso che riguardava mio fratello. Durante il tragitto verso __________ mi ha
pure chiesto se ero in grado di smontare una Parabellum. Gli ho detto che ero
disposto a mostrarglielo. Infatti, arrivati a casa sua, siamo entrati e siamo
saliti nel suo ufficio al primo piano.
In casa, non ho
comunque visto nessuno, ci dovevano essere la moglie e i figli, presumo che
dormivano. …"
-
"… Sulla scrivania vi era la parabellum. Infatti, subito, gli avevo
mostrato come sganciare il congegno per rimuovere culatta e canna. Ho manipolato
personalmente quest'arma dopo essermi ovviamente accertato che era scarica.
Lui,
avendo visto come fare, non ha comunque provato. Aveva detto che in caso di
difficoltà sarebbe andato da un armaiolo.
Dopo mi ha
mostrato una mitraglietta con calcio pieghevole, mi pare che l'aveva appena
tolta dalla cassaforte. …"
-
" … A questo punto si é scusato per andare al WC, é rimasto assente
alcuni minuti. Nel frattempo mi ero soffermato a guardare delle fotografie
sulla parete di cui una, mi pare, raffigurava Cossiga. In quel momento AC 1é
rientrato nello
studio, si trovava alle mie spalle. lo
mio trovavo, in piedi, davanti ai quadri che si trovano alla sinistra della
porta che immette al locale della piscina coperta. Gli ho chiesto, con una
certa ironia, quando aveva fatto una fotografia che lo ritraeva, evidentemente
diversi anni orsono. Mi ha risposto di guardare la data. Il tono di voce quando
mi ha risposto era normalissimo. Stavamo praticamente discutendo senza
guardarci in viso. Lui era dietro di me, non posso precisare se era a destra o
sinistra, non lo stavo guardando. …"
-
"… Ad un tratto ho sentito un colpo tremendo al viso e una fitta
lancinante al capo. Ho subito visto il sangue che mi usciva a fiotti ma non ho
subito capito quello che mi era successo. Devo essere caduto sulle ginocchia
senza rendermene conto. Non ricordo esattamente in che posizione mi trovavo
quando sono stato colpito al viso. Ripeto che stavo guardando la fotografia
rivolto verso la parete, potrebbe essere anche che, per parlare con lui, mi
stessi voltando nella sua direzione.
Ora, col senno di poi, mi rendo conto
che evidentemente doveva trovarsi sulla mia destra, … "
-
"… Quando é esploso il colpo non ho visto l'arma fare fuoco. Sono stato
colto di sorpresa.
A domanda dell'agente posso affermare di
non aver sentito rumori di carica o altri rumori di manipolazione sulle armi
prima di venir colpito. Se vi fosse stato un movimento di carica l'avrei
chiaramente udito.
AC 1é subito accorso in mio aiuto
facendomi sedere su una sedia. Era disperato, continuava a ripetere che voleva
farmi vedere una pistola, di non sapere cosa era successo, di non aver fatto
apposta ecc.
lo, l'arma in questione, non l'avevo
neppure vista. Neanche prima al momento di entrare nello studio. Avevo visto
solo la Parabellum. …"
-
"… Non riesco a spiegarmi l'accaduto. Tra me e AC 1non c'è
assolutamente nessun tipo di astio o rancori. La nostra è semplice amicizia,
eravamo infatti appena stati a cena. Nessun tipo di interesse o altro motivo
avrebbe potuto spingere AC 1a un gesto tale, sicuramente si è trattato di un
incidente, almeno lo spero. … "
-
"… Sono già stato altre volte, in passato, a casa sua. In queste
occasioni, anni fa, ci era pure capitato di guardare alcune sue armi.
Ora che ci
penso potrebbe essere che la SIG 210 è stata acquistata da AC 1ad
un'esposizione di armi che si è tenuta a Neuchâtel e __________ e dove ci
eravamo recati alcuni anni or sono. Non ne sono comunque certo. …"
- verbale 27.2.2003:
- "… è possibile che
con AC 1 si sia parlato dell'arma Parabellum già durante la cena. Nel verbale
di Polizia viene indicato che ne abbiamo parlato durante il tragitto per __________,
sono convinto che se ne sia parlato a cena e non solo durante il tragitto. AC 1mi
aveva chiesto di mostragli che tipo di operazione effettuare per rimuovere la
canna e la culatta della sua Parabellum 765. …"
-
"… io non ricordo di avere visto la SIG 210. Non l'ho vista né sulla
scrivania né in altro luogo del locale. E neppure ne abbiamo parlato. …"
-
"… Mi sono soffermato su delle foto che lo ritraevano con Cossiga ed AC
1.
intanto era rientrato nello studio io però non l'ho visto, lui era alle mie
spalle. A questo punto io ricordo che l'ultima cosa che ho detto a AC 1 è stata
una frase del tipo: "com'era giovane" in un'altra fotografia posta un
po' più in altro e un po' più a sinistra rispetto ai quadri che lo ritraevano
con Cossiga. Si trattava di una fotografia di AC 1, solo il viso, lui portava
grandi occhiali e capelli lunghi. A AC 1 ricordo di avere fatto una domanda
specifica di quanti anni aveva in quella foto. Lui mi ha detto di guardare la
data che era scritta sotto. Dopo quella sua affermazione io ho sentito il
botto…"
-
"… ricordo un colpo da fratturarmi il cranio, lacerante. Ancora oggi
sento il fischio in tutte e due le orecchie, in modo particolare in quella
destra. Ricordo di essere caduto sulle ginocchia, poi bocconi, ricordo di avere
detto in dialetto a AC 1 cosa aveva fatto. Ricordo che lui diceva cosa ho
fatto, cosa ho combinato ed affermazioni del genere dal quale era palese la sua
disperazione. Dopo il botto io non ho visto né pistola né niente, lui si è
prodigato per farmi sdraiare, poi mi ha fatto sedere sulla sedia. Ricordo che
ha urlato alla moglie di chiamare l'ambulanza, urlava dicendo alla moglie che
era successo un disastro. lo ero in panico, ero pieno di sangue, ho pensato che
sarei morto. Ricordo di avere chiamato dal cellulare mia moglie TE 2 dalla
seggiola. Sono io che l'ho chiamata. So che ho spiegato a mia moglie
l'accaduto. …"
-
"… con AC 1 non ho mai avuto attriti particolari, anche se non ci si
vedeva spesso ultimamente, avevamo buoni rapporti personali. Come già detto
alla Polizia ritengo che si sia trattato di un incidente. …"
I dubbi a PC 1 sono cominciati a venire nei giorni seguenti.
Era degente a __________ quando, il 3.3.2003, ha telefonato ad un
conoscente, il signor __________ ex-codirettore __________, chiedendogli di
potergli parlare.
Così si è espresso testualmente PC 1 nel verbale reso alla PP il
14.4
:
"
… ho preso contatto con __________, __________, già co-direttore
della __________ siccome sono stato colto da un enorme dubbio che AC 1 mi
avesse fregato. …"
__________ l'ha raggiunto a __________ quel giorno stesso e a lui,
in presenza della moglie TE 2, PC 1 affidava l'incarico, firmandogli all'uopo
una procura, di informarsi sul suo conto al nero. __________, rientrato in
Ticino contattava il capo dell'Ufficio legale dell'__________, avv. __________,
suo buon conoscente, dopodiché intorno al 7.3.2003 quest'ultimo lo informava
che il conto di PC 1 non presentava un saldo milionario, bensì un patrimonio di
circa fr. 370'000.- (trattandosi di titoli il saldo è soggetto a variazioni).
Quel giorno stesso __________ si recava a __________, al domicilio
di PC 1, nel frattempo rientrato da __________.
__________ informava la moglie di PC 1 di quanto venuto a sua
conoscenza, dopodiché entrambi decidevano di non dire nulla a PC 1 poiché quel
giorno egli s'era di nuovo aggravato ed era imminente un nuovo ricovero a __________
per essere rioperato.
Superato detto intervento, il 22.3.2003 PC 1 faceva ritorno in
Ticino. Venne informato degli illeciti ingenti prelevamenti operati da AC 1 sul
suo conto, col che chiedeva all'avv. __________ di patrocinarlo. Al fiscalista
signor __________ veniva affidato l'incarico di ricostruire a mano dei
documenti bancari, finalmente ottenuti verso la fine di marzo dalla banca, le
malversazioni e di quantificare il danno.
Per la mattina del 14.4.2003, venne organizzato presso gli Uffici
della __________ un incontro tra PC 1 e il suo legale e AC 1 e l'avv. __________.
Al riguardo nel citato verbale 14.4.2003, a p. 9, PC 1 ha
dichiarato:
"
… Nel corso dell’incontro di stamane alla presenza delle persone
sopra indicate AC 1:
- ha ammesso di
avere fatto prelievi sul mio conto “in nero” presso __________ per un ammontare
di oltre 3 mio di franchi. Tengo a precisare che ad AC 1 ho mostrato e
consegnata la ricostruzione prelevamenti / pagamenti di 3 mio e 150 mila franchi
circa fatta da __________ ed AC 1 ha ammesso prelievi di tale entità;
- ha ammesso che
dei prelievi da lui effettuati di oltre 3 mio di franchi non c’è più un soldo;
- ha ammesso di
avere fatto delle speculazioni con i miei soldi e che le stesse sono andate
male;
- ha riferito che
una parte dei soldi che ha sottratto a me, l’ha utilizzata per “problemi” alla
sua casa. Probabilmente intendendo sorpassi di costi;
- ha detto di
portarsi dentro da dieci anni questo peso e che un paio di giorni prima del 24
febbraio 2003 aveva “non per niente” caricato appositamente la pistola. Su
richiesta del mio avvocato che ha chiesto ad AC 1 se la pistola l’aveva
caricata per uccidere se stesso o per uccidermi, AC 1 ha detto che l’aveva
caricata ”ovviamente” per suicidarsi;
- ha detto che
avrebbe parlato con i suoi genitori e con suo fratello per fare poi una
proposta di risarcimento a me.
Una volta finito questo incontro unitamente al mio avvocato ho
deciso di venire in Procura Pubblica. …"
L'avv. __________ ha a sua volta prodotto alla PP la seguente
dichiarazione (cfr. all. all'AI 15, cl. A):
"
Il sottoscritto avv.dott. __________, in __________ , __________,
con la presente dichiara quanto segue:
Su mia richiesta è stata concordata una seduta tra i signori PC 1,
da me assistito e AC 1, assistito dall'avv. __________, presso gli uffici di AC
1.
c/o __________ SA in __________ oggi 14 aprile 2003 alle ore 09:00.
La seduta ha avuto puntuale svolgimento.
Ho spiegato i motivi della seduta, fatto presente il notevole importo
sottratto, chiesto l'immediato rientro.
AC 1 ha ammesso
- di avere fatto
i prelevamenti per sé dal 1993 in poi e per 10 anni
- di non aver più
nulla di quanto appropriatosi
- di avere
impiegato il danaro in speculazioni andate male e qualcosa per la sua casa di __________
- di "non
per nulla" aver caricato l'arma già qualche giorno prima dello sparo del
24.
febbraio 2003 per suicidarsi
- di voler fare
una proposta risarcitoria dopo aver parlato con i suoi genitori e suo
fratello."
Il giorno seguente, ovvero il 15.4.2003, PC 1 è stato di nuovo
sentito dal Ministero pubblico e in tale verbale ha dichiarato:
"
… è mia ferma convinzione che la sera del 24 febbraio 2003 a __________
AC 1 ha fatto di tutto per uccidermi in modo da evitare di dovermi consegnare
la tanto richiesta documentazione bancaria sui miei averi bancari, sulla mia
situazione bancaria. Fallito il tentativo lui si è prodigato con diversi
espedienti tra i quali l’invio sistematico di messaggi sul mio cellulare ai
quali io non ho risposto. Produco seduta stante trascrizione di detti messaggi
dai quali risulta che lui faceva di tutto per tenermi buono in relazione ad i
nostri rapporti patrimoniali. Preciso che si tratta di trascrizione fatte da
mia moglie. Non è stato possibile, per come è fatto il cellulare, procedere ad
una fotocopia. …"
AC 1 è stato, come già cennato, arrestato il giorno 16.4.2003. Si
era incontrato l'ultima volta con PC 1 il 27.2.2003, durante una breve visita
resagli all'ospedale.
Il 26.2.2003 è il giorno in cui PC 1 apparve in televisione
rilasciando un'intervista. Il 28.2.2003 anche AC 1 è apparso in televisione,
rilasciando la sua intervista. Entrambe le videocassette sono state visionate
in aula dalla Corte.
Nel seguito, nonostante ripetuti tentativi di AC 1 di mettersi in
contatto con PC 1, quest'ultimo non ha più voluto parlargli. Un tale eloquente
silenzio deve aver necessariamente preoccupato assai AC 1 che, dopo aver
consultato il proprio medico e lo psichiatra dr. __________, ha deciso il
10.3.2003
di ricoverarsi presso la Clinica di __________. Né ai citati medici,
né a quelli della Clinica ha evidentemente spiegato il vero motivo della sua
ansia, della sua continua agitazione nonché dei pensieri di morte, ovvero del
grande timore che aveva che PC 1 avesse scoperto o stesse per scoprire le sue
malversazioni.
A partire dal 7.4.2003, AC 1 ha ripreso il lavoro presso la __________
a metà tempo, trascorrendo la notte in clinica. Da un filmato che la Corte ha
visionato in aula, relativo ad una trasmissione televisiva di quello stesso
giorno, dedicata alle elezioni cantonali del 6.4.2003 (che hanno visto AC 1
brillantemente rieletto in Gran Consiglio) risulta che egli aveva, quantomeno
in pubblico, ritrovato il suo abituale stile e la sua sicurezza. Dormiva ancora
in clinica quando è stato ordinato il suo arresto, che ha avuto luogo
all'esterno degli uffici della __________ .
Tosto interrogato sugli indebiti prelievi operati sull'arco di
dieci anni a debito del conto di PC 1, AC 1 ha mantenuto al riguardo un
atteggiamento menzognero, allegando, in buona sostanza, di aver tramite terzi
investito e perso parti dei fondi affidatigli.
A pagina 3 del verbale del 16.4.2003, ha in particolare
contestato:
"
… di avere sottratto in modo indebito 3 milioni di franchi. Dico
questo perché io facevo delle speculazioni su mercati a termine. Io ho
prelevato fondi dal conto di PC 1 per fare delle speculazioni in una banca
estera. A volte le cose andavano bene, altre volte andavano male. Se guadagnavo
io ridepositavo sul conto il provento, in parte.
Io voglio precisare che contesto di essermi appropriato
indebitamente di 3 milioni di franchi, è possibile che io abbia fatto dei
prelevamenti per un totale di 3 milioni di franchi, ma da questa somma bisogna
dedurre quanto io ho riversato sul conto.
Questo per dire che a fronte di, forse, prelievi per 3 milioni di
franchi, avendo io fatto anche versamenti sul conto relativi ai guadagni di
dette operazioni speculative, in realtà l’effettiva sottrazione indebita non è
a mio giudizio di 3 milioni di franchi.
ADR Che le
speculazioni su mercati a termine sono operazioni con derivati, forex, che sono
altamente rischiose. …"
A p. 7 ha avuto l'ardire di inventarsi la seguente articolata
bubbola:
"
… io questi soldi (n.d.r. prelevati dal conto di PC 1) li
consegnavo cash brevi manu in contanti a una persona che opera in Italia su
derivati (SIM).
Il magistrato mi chiede chi è questa persona e come si chiama.
AC 1: io mi avvalgo della mia facoltà di non rispondere quo
al nominativo di questa persona. Voglio aggiungere che mi avvalgo della facoltà
di non rispondere quo al nominativo di questa persona per motivi di discrezione
nei suoi confronti. Aggiungo che io questi soldi li consegnavo in contanti nel
Luganese e che poi questa persona li esportava o li faceva oggetto di
compensazione internazionale.
Il magistrato rileva che io sopra ho detto che prelevavo dei soldi
dal conto di PC 1 per fare delle speculazioni in una banca estera. Quale era la
banca?
AC 1: devo qui precisare che sopra quando io ho parlato di
banca estera intendevo una banca estera operante in Svizzera (__________ ) e
quindi con degli uffici in Svizzera (__________ ). In sostanza una società
figlia di una banca italiana qui costituita come società anonima di diritto
svizzero. Sul nome della banca mi avvalgo per il momento della facoltà di non
rispondere.
ADR che io a questa persona a cui consegnavo in contanti i soldi
che prelevavo dal conto __________ di PC 1 non ho mai chiesto nessuna ricevuta.
Io mi fidavo di questa persona.
Aggiungo che io non ho mai neppure visto un qualsiasi documento
che attestasse il seguito dell’operazione, e quindi l’effettivo investimento
presso la SIM italiana e il risultato dell’operazione con eventuale utile o
perdita.
ADR che io consegnavo questi soldi a questa persona di mia fiducia
affinché li investisse tramite questa SIM, società per me di estrema serietà.
Se c’era un utile la mia intenzione era quella di riversarla sul conto di PC 1
per il 90% e di tenermene il 10%. Così entrambi avremmo avuto un utile.
ADR che io consegnavo i soldi che prelevavo dal conto di PC 1 a
questa persona di mia fiducia, senza dire a questa persona che erano soldi di
terzi. Io per questa terza persona disponevo al momento della consegna a lui di
soldi miei, e agivo per me stesso. A questa terza persona io “giustificavo” la
consegna a contanti dicendogli che volevo occultare questo tipo di investimento
a mia moglie.
Il magistrato mi chiede come mai ho scelto questa modalità
assolutamente atipica, io persona cognita di banche per la mia esperienza
professionale, e cioè di prelevare in contanti per consegnare a terze persone
che portassero in banca estera (a __________ ) dei fondi destinati a
investimenti in Italia, in buona sostanza per quale ragione non ha scelto di
bonificare direttamente alla banca estera in Svizzera?
AC 1: io non volevo fare apparire a PC 1 che su questi
investimenti io percepivo delle retrocessioni. Se avessi agito banca a banca
allora l’intero provento dell’operazione sarebbe stato accreditato in conto
senza che io potessi trattenere il mio 10%.
Aggiungo anche che inoltre questo sistema di consegna a contanti a
questa persona di mia fiducia era da lui gradito perché gli permetteva di
procedere con le compensazioni suddette.
ADR che io della SIM non ho alcun documento. …"
Anche davanti al Giar ha perseverato nella menzogna dichiarando
che (cfr. AI 25):
"
In sostanza ammetto di aver commesso degli illeciti nei confronti
di PC 1 e più precisamente a danno dei suoi averi affidatimi in gestione.
Ribadisco comunque che gran parte delle somme da me prelevate dal
conto di PC 1 (possibile che si tratti di ca 3 mio FRS) sono state investite e
perse su altra relazione come ho già detto alla PP.
In merito agli utili di questa gestione extra-conti di PC 1,
ribadisco che quando ce n'erano una parte la trattenevo ed un'altra la
riversavo sul conto di PC 1, questo fino alla fine del 1997 perché in seguito
utili non ce ne sono praticamente stati più.
… omissis …
ADR al momento
mantengo la mia decisione di non comunicare il nome della persona a cui
consegnavo il denaro per "accreditarlo" su di un fondo della SIM (che
si chiama Prowinn, Milano) né il nome della banca, o meglio succursale qui a __________
dove mi è stato detto le somme venivano gestite. Intendo prima parlare con il
mio legale. …"
Incarcerato al PCT il 17.4.2003, AC 1 ha fatto lo sciopero della
fame fino al 22.4.2003 (cfr. AI 64). Dopo aver avuto un colloquio libero col
suo legale, ha ammesso, prima davanti alla PS e poi davanti al Magistrato, che
gli investimenti presso la società SIM erano una bugia così come inventata era
da lui stata la persona dell'intermediario a cui avrebbe consegnato i soldi di PC
1.
Ha dato atto che in realtà aveva usato i fondi sottratti a PC 1
per scopi propri, in particolare per pagare gli artigiani che gli avevano
costruito la casa. Nei precedenti verbali avrebbe - a suo dire - mentito per il
timore di coinvolgere la propria moglie nell'inchiesta.
Della portata e della sistematicità dell'appropriazione indebita
consumata da AC 1 in danno di PC 1, nonché dell'utilizzo del danaro, si è già
partitamente sentito nei considerandi che precedono.
Anche dopo l'arresto, AC 1 ha continuato ad affermare che il
ferimento di PC 1 è ed era unicamente riconducibile ad un incidente e non ad un
atto volontario.
Per quanto attiene alle lesioni subite da PC 1 devesi qui
ricordare che egli -come già cennato- rimase degente all'OC dal 25 al
28.2
, dopodiché fu trasferito all'Ospedale Cantonale di __________.
Ivi è stato operato sia per quanto riguarda il danno all'orecchio
destro che all'occhio sinistro.
È stato dimesso il 5.3.2003, sennonché il 9.3.2003 si è reso
necessario un nuovo ricovero che è durato fino al 22.3.2003. È stato dopo il
rientro al domicilio che PC 1è stato informato degli indebiti prelievi
di AC 1 dal suo conto.
Il terzo ricovero di PC 1 all'Ospedale Cantonale di __________ è
avvenuto il 23.4.2003 ed in tale occasione è di nuovo stato operato a causa del
distacco della retina. È stato dimesso il 28.4.2003 e dopo di allora ha dovuto
sottoporsi a numerose visite di controllo. Nonostante le operazioni e le
terapie, PC 1, per finire, ha perso l'udito all'orecchio destro e ha perso la
vista all'occhio sinistro, danni questi irreversibili. Ha lamentato e lamenta
disturbi anche all'orecchio sinistro e soprattutto all'equilibrio, tali da non
più consentirgli di praticare il suo sport preferito che era quello di andare
in bicicletta.
Anche il suo stato psichico dopo il ferimento è assai compromesso.
Ferito nel profondo dal "tradimento" di AC 1, PC 1 è caduto in
depressione e, nonostante si faccia seguire anche da uno psicologo, egli
-minato nel fisico e nel morale- non ha più ritrovato la forza di continuare
nella sua attività e, dopo il fatto del 24.2.2003, ha chiuso l'impresa.
Per i dettagli relativi ai vari ricoveri a __________ e a __________,
si rinvia ai certificati medici raccolti nel classeur D e nella cartella
clinica dell'OCL. Delle sofferenze psichiche riferiscono sia il certificato
medico del dottor __________(in AI 580), sia il di lui verbale del
29.10
, sia il certificato dello psicologo __________(AI 488), sia
il di lui verbale del 29.10.2003, così come il verbale reso dal medico curante
dr. __________(del 20.5.2003.
18.
Nei considerandi che
precedono già s'è detto che la tragica morte, avvenuta nel 2002, del fratello
ha gettato la famiglia __________ in uno stato di profonda costernazione.
Aldilà degli inevitabili problemi umani (i figli non volevano far
sapere all'anziana madre come il fratello era deceduto), ne vennero ben presto
a PC 1, incaricato di occuparsi della successione del defunto, gravi difficoltà
anche sul piano legale e pratico.
Il defunto aveva, in sua vita, guadagnato parecchio lavorando in
America. Nell'espletamento delle pratiche successoriali PC 1 s'era scontrato
con molte difficoltà e complicanze, già solo per accedere ai conti del
fratello.
Tale esperienza aveva suscitato inquietudine in PC 1 anche per
rapporto ai propri averi. Sentiva in particolare l'esigenza che sua figlia, nel
frattempo diventata maggiorenne, diventasse la beneficiaria del conto, che in
un qualche modo ne fosse coinvolta. Non voleva in buona sostanza che, in caso
di sua morte, sua figlia avesse a tribolare quanto lui aveva e stava tribolando
nel contesto della successione del fratello.
Inoltre, a PC 1 si era presentata l'occasione di far luogo ad una
promozione immobiliare, ma per farlo aveva bisogno di disporre di liquido
oppure di garanzie. Già in passato aveva avuto l'intenzione di comprare un
appartamento ad __________(e aveva pensato di adoperare i fondi
"neri", ma AC 1 l'aveva dissuaso, narrandogli, a mo' di esempio, i
guai in cui era incorso un cittadino austriaco che, avendo investito soldi al
nero all'estero, era stato scoperto dopo l'entrata dell'Austria nella UE. Sta
di fatto che PC 1 in quel periodo, tra fine 2002 e inizio 2003, sentiva forte
l'esigenza di parlare con AC 1 sia a proposito della questione della figlia,
sia al fine di trovare le modalità per un utilizzo, quantomeno parziale o come
garanzia, dei soldi che AC 1 gli gestiva. Inoltre, dopo il 28.2.2002, più non
aveva avuto da AC 1 alcun aggiornamento circa l'ammontare del capitale e
dell'incremento (la tabella Excel si ferma, per l'appunto, al 28.2.2002)
conseguito al 31.12.2002.
Un primo auspicato incontro con AC 1 ebbe luogo il giorno
28.1.2003
al Ristorante __________ .
Così ha narrato PC 1, nel verbale del 14.4.2003 alla PP
(sostanzialmente confermato al dibattimento), i contenuti di quel colloquio:
"
… io da circa un anno chiedevo ad AC 1 informazioni un po’ più precise
sui miei soldi. Ricordo di avere detto ad AC 1 dopo l’ultimo bigliettino
dattiloscritto con la situazione riassuntiva fino al 28 febbraio 2002 ed a
partire dal dicembre 1998, che volevo essere informato più dettagliatamente sui
miei averi. Voglio precisare che con la morte di mio fratello nell’aprile 2002
mi sono trovato confrontato con una situazione nuova, ovvero tutte le
complicanze legate alla successione. Fu per questa ragione che ritenni doveroso
di chiedere ad AC 1 di essere informato in modo preciso sul mio conto __________.
Io avevo in particolare necessità di ricevere un finanziamento per la mia
attività imprenditoriale. Ricordo che io lo dissi ad AC 1 e che lui insisteva
nel volermi convincere a non far capo a quei soldi nemmeno come garanzia
siccome erano soldi in nero. Ricordo che di questa necessità del finanziamento
parlai a AC 1 la prima volta nel 2003 quando ci siamo incontrati a pranzo al
Ristorante __________ . Ricordo che in tale incontro chiesi specificatamente a AC
1.
informazioni dettagliate sullo stato del mio conto e sull’entità dell’importo
che la banca mi poteva mettere a disposizione ed entro che lasso di tempo.
Ricordo perfettamente che AC 1 mi disse che Fr. 300'000.00 circa concernenti
obbligazioni di prossima scadenza potevano essere liberati ma comunque lui
insisteva affinché io non utilizzassi tali somme essendo nere. Sempre al pranzo
al Ristorante __________ abbiamo accennato alla definizione di una
strategia affinché i miei soldi neri arrivassero a mia figlia nel caso di mia
morte. Lui sentito anche questo mio secondo intendimento mi disse che ne
avremmo riparlato. Ricordo che al Ristorante __________ lui mi disse in
dialetto “ta fò vide tütt” (intendendo quello che c’era in banca) e così ci
siamo lasciati.
Ci siamo lasciati con l’impegno di riincontrarci per discutere i
dettagli della mia situazione bancaria. In un primo momento lui mi aveva
fissato un nuovo appuntamento per il giorno di San Valentino quindi il 14
febbraio 2003. Per me la data andava bene, importante per me era che ci
incontrassimo, poiché io volevo essere messo al corrente del mio denaro. AC 1
ha rinviato l’appuntamento, ricordo che mi ha chiamato alle 7 di sera circa
chiedendomi di rinviarlo di una settimana. Mi disse che si era accorto solo in
quel momento che era San Valentino e che non voleva avere discussioni con la
moglie. Ricordo che AC 1 mi ha telefonato o sul mio fisso (091/858.32.38) o sul
mio cellulare (079/620.40.45) disdicendo l’appuntamento e fissandolo per il
venerdì 21 febbraio 2003. …"
AC 1, davanti al Giar, durante l'udienza del 16.4.2003 (che ha
portato alla conferma del suo arresto per i reati di ripetuta appropriazione
indebita, aggravata sub semplice, amministrazione infedele, mancato assassinio,
sub mancato omicidio intenzionale), in un'epoca in cui ancora negava di aver
convertito a proprio indebito profitto oltre 3 milioni di franchi di proprietà
di PC 1, sostenendo di averli sì prelevati ma per consegnarli ad un tale, che
non intendeva nominare, perché li investisse presso altra banca e che glieli
aveva persi, aveva dichiarato (su questo specifico fatto confermando quindi
quanto detto da PC 1):
"
… È comunque vero che l'incontro di quella sera (n.d.r. del 24.2.2003) fra me e PC 1 aveva
anche lo scopo di fornirgli il rendiconto della sua relazione a __________.
È pure vero che avevo dovuto rinviare un paio di volte quell'incontro…"
Il fatto è stato ribadito da AC 1 anche nel verbale reso alla PP
il 28.5.2003, a p. 7, nel quale si legge:
"
… omissis …
Andando verso __________ abbiamo parlato del più e del meno a
ruota liberra. Mi ricordo anche che siccome non era tardi avevo chiesto ad PC 1
se voleva venire a casa mia prima o dopo cena. PC 1 mi ha risposto che andavamo
dopo cena a casa mia a __________. Una delle ragioni per le quali PC 1 doveva
venire a casa mia era che lui doveva mostrarmi lo smontaggio della Parabellum.
L'altro motivo era la sua posizione bancaria. Con ciò intendo che io dovevo
rendere edotto PC 1 dello stato patrimoniale del suo conto __________ sul quale
ho malversato.
… omissis …
Nel corso dell’ultimo anno PC 1 ed io ci siamo visti molto poco,
questo prevalentemente a causa mia in quanto non sopportavo più la situazione
per me diventata in coscienza insostenibile che mi ha visto praticamente in
questo ultimo anno in stati emotivi alterati. La situazione insostenibile
evidentemente era il fatto che io ho sottratto ad PC 1 i suoi soldi del conto __________
che gestivo per lui.
In questo anno mi ero prodigato a farlo partecipare ad un fine
settimana prolungato a Varsavia con un gruppo di imprenditori edili del
Sopraceneri questo per distoglierlo dalla profonda ferita che gli ha lasciato
la morte di suo fratello. Poi ci siamo visti ad inizio 2003 al Ristorante __________
di per la questione del fratello, occasione in cui decidevamo pure di
incontrarci nel mese successivo. Questo (cioè l’incontro per il mese
successivo) era per fare un punto della situazione sul suo conto __________ che
io gestivo. …"
Vi è pure sostanziale convergenza tra il dire di PC 1 e quello di AC
1.
sul fatto che durante l'incontro del lunedì 24.2.2003, quando si recarono a
cena a __________, tra gli argomenti di cui parlarono vi fu in particolare
quello di trovare un modo per far sì che la figlia di PC 1 diventasse la
beneficiaria dei fondi (che PC 1 credeva) depositati sul conto .
Infatti nel testé evocato verbale del 28.5.2003 reso alla PP, a p.
8, AC 1 ha dichiarato:
"
… In buona sostanza ho già detto i temi di discussione nel mio
verbale del 25 febbraio 2003 di quella cena. In questa sede evidentemente
aggiungo che abbiamo parlato del conto __________ che io gli gestivo.
Io su richiesta di PC 1 a cena sono stato interpellato sulle
alternative per garantire la successione del beneficiario economico del conto __________
(__________-__________) intestato a PC 1 e sul quale ho fatto le note
sottrazioni indebite. …",
dopodiché, alle p. 9 e ss., ha chiarito che:
"
… Sulle alternative in caso di morte di PC 1 come predetto ne
abbiamo parlato, effettivamente su richiesta di PC 1 con l’ausilio di un foglio
gli ho spiegato con degli schemi ad esempio il Trust, le fondazioni, le
panamensi. E le varie possibilità similari. Ho cercato di spiegare a PC 1 con
un supporto cartaceo.
ADR
che io quel foglio l’ho buttato via nel camino dell’__________. Voglio
precisare che questo foglio non è da confondere con le tabelle Excel indicanti
il patrimonio (fittizio) che io ho consegnato al signor PC 1 negli anni
precedenti.
Può darsi che intanto che io ho spiegato ad PC 1 queste varie
possibilità io gli abbia indicato che questo tipo di società sono strutture che
vale la pena di costituire con dei patrimoni al di sopra dei 5 mio. …
… omissis …
Come detto i temi di discussione erano parecchi, l’aspetto del
conto bancario è stato toccato quale ultimo tema in quanto rammento che il
foglio esplicativo da me usato era stato fatto quando già non vi erano più i
piatti di portata sul tavolo. Quindi deduco che eravamo già al caffè.
ADR
che, non ho consegnato il foglio esplicativo a PC 1 siccome non me lo ha
richiesto. Il suo scopo era quello di capire l’essenza di queste strutture
nelle loro componenti di rischio di vantaggi e soprattutto di costo. …
… omissis…
E’ stata una cena abbastanza lunga, in considerazione del fatto
che siamo arrivati presto presso l'__________ (ristorante), dove ci
siamo rimasti per circa 4 ore. Penso di avere anche mangiato tra le altre
pietanze del formaggio piccante come digestivo dopo la cena.
Il conto lo ha pagato PC 1.
Saremo partiti dal ristorante intorno alle ore 23.00. A piedi
abbiamo raggiunto la macchina di PC 1 sulla quale ci siamo avviati verso __________.
Lui ha preso l’autostrada fino a __________ . Da __________ siamo
ritornati a __________ per salire __________.
ADR
che, io da __________ quando devo andare a __________ prendo la strada cantonale.
Posso dire che la sera del 24 febbraio 2003 credo d’istinto PC 1
ha preso l’autostrada. Mi sembra anche di aver fatto l’osservazione che
potevamo passare dalla cantonale, anche se di per se cambiava poco. Visto che
sulla strada da __________ a __________ via ci sono dei lavori e quindi non
cambiava tanto nel senso che non guadagnavamo tanto tempo. Non ho detto a PC 1
che strada dovesse percorrere.
A domanda dell’avv. __________.
Il signor PC 1 aveva fretta?
Risposta:
Il signor PC 1 aveva fretta, non volendo fare troppo tardi per la
sua attività professionale che lo obbliga ad essere in magazzino di buon ora e
soprattutto per la moglie che lo attendeva a casa.
Saremo arrivati a __________ verso le ore 23.15. Questo dato è
indicativo. Intorno alle 23.00 siamo partiti dal ristorante. Quantifico in
quindici minuti il percorso da __________ a __________ che può anche essere di
20.
min. Ritengo corretto stimare di essere arrivato a __________ al più tardi
alle 23.20.
A domanda del Magistrato:
Concorda con me signor AC 1 che PC 1 voleva sapere lo stato del
suo conto, lei stesso signor AC 1 ha dichiarato che all’inizio di ogni anno lo
informava in tal senso. Come lei ha appena terminato di dire PC 1 aveva fretta,
lei signor AC 1 ha detto che lo scopo della serata era anche quello di
informarlo sullo stato del conto __________. Come mai non lo ha informato a
cena?
Rispondo:
Concordo con il magistrato su quanto indicato in premessa della
domanda, sulla domanda stessa rispondo che dal momento che comunque doveva
portarmi al domicilio e comunque mi avrebbe mostrato lo smontaggio della
Parabellum evidentemente ho tenuto il tutto (i documenti bancari) a __________
senza portarmeli a spasso tutto il giorno.
A domanda del magistrato:
Corrisponde che in passato lei informava PC 1 dello stato del
conto __________ a cena o durante i pranzi?
Risposta:
Questo effettivamente corrisponde.
Voglio aggiungere che dal momento che io ero appiedato e quindi
avevo una borsa e giravo in treno non era indicato portarmi in giro l’estratto
patrimoniale (quello dell’ultimo mese ovvero gennaio 2003) e la mia
ricostruzione schematica (tabella Excel). Voglio pure aggiungere che dal
momento che sapevo che PC 1 doveva riportarmi a casa avevo deciso che gli avrei
mostrato e spiegato ed esposto la sua situazione patrimoniale/bancaria a casa
mia a __________. Preciso che lui sapeva e così eravamo d’accordo (io ho
chiesto il 21 febbraio 2003 ad PC 1 se mi riportava a casa dopo la nostra cena)
che mi avrebbe riaccompagnato in macchina fino a casa a __________. Pertanto
sapendo che PC 1 mi avrebbe portato a __________ gli avrei parlato del suo
conto lì, e meglio lo avrei informato sullo stato del suo conto. …"
In aula AC 1 ha sostenuto che, nello studio di __________, egli
teneva separati i documenti __________ autentici (asseritamente riposti in una
ventiquattrore che non era quella con la quale era andato alla seduta del Gran
Consiglio) dalla sua tabella Excel che invece stava nella "pigna" di
documenti che teneva sulla sua scrivania.
Del pari, al dibattimento, ha ribadito (ma ne aveva già accennato
in occasione della ricostruzione del 29.4.2003) che la sua reale intenzione,
una volta giunti a __________, non era di certo quella di mostrare a PC 1 la
documentazione bancaria originale. Non essendo egli in grado di presentare una
congrua "dote", era invero escluso che egli quella sera potesse
mostrare a PC 1 la reale consistenza del conto (la qualcosa sarebbe equivalsa a
una confessione che AC 1 in nessun caso voleva quella sera fare).
A suo dire, quella sera, a PC 1, AC 1 avrebbe avuto l'intenzione
di mostrare solo la falsa tabella Excel che -è sempre AC 1 che lo sostiene- nei
giorni precedenti aveva provveduto a correggere a mano, biffando i valori
esposti al 28.2.2002, e sostituendoli a penna con quelli al 31.12.2002. In
pratica AC 1, nell'imminenza dell'incontro con PC 1, avrebbe provveduto a ricalcolare
il saldo (pari a circa fr. 4,7 milioni) applicandogli il tasso di crescita del
2,5% delle obbligazioni della Confederazione.
Posto che questa sia stata la reale (ma a PC 1 sottaciuta) volontà
che animava AC 1 quella sera, è altrettanto vero che AC 1 a PC 1 lasciò
intendere che invece a __________ gli avrebbe mostrato "tutto"
("ta fo vidé tütt"), intendendo con ciò l'autentica documentazione
bancaria. Anche se in aula l'ha negato (arrivando perfino a dire che "PC 1
mente quando dice che voleva vedere i fogli della banca"), è nondimeno
certo che PC 1 davvero quella sera, recandosi a __________, voleva e credeva di
prendere visione della documentazione bancaria. Così PC 1 ha dichiarato e così
deve essere logicamente dedotto dalle dichiarazioni fatte da AC 1 (in aula ma
già anche in precedenza, in occasione della ricostruzione del 29.4.2003). In
detta sede, AC 1 infatti già aveva dichiarato (cfr. la videocassetta AI 89,
visionata in aula dalla Corte, della quale viene qui trascritto il seguente
stralcio):
"
… omissis …
PP
Mi dica una cosa, lei dove aveva i documenti che avrebbe dovuto
mostrare al sig. PC 1?
AC 1
allora, di per sé i documenti io li avrei avuto qua (indica la
pila di fogli sulla destra della scrivania) però quella sera lì io gli avrei
dato un'ennesima scusa dicendo che erroneamente ho gettato i documenti che
dovevo dargli.
PP
ecco, ma di per sé lei li aveva fisicamente lì? dove ha mostrato
adesso?
AC 1
fisicamente erano nella borsa…
PP
erano nella borsa…
AC 1
lo stato patrimoniale era nella borsa
PP
scusi, era nella borsa che lei ha portato da dove? che era già lì?
AC 1
la borsa che io avevo già qui (indica il divano in pelle nera) che
è una borsa dove io ho dentro diverse cose che aggiorno man mano delle esigenze
o le cose politiche o altro
PP
la borsa che già si trovava qui?
AC 1
sì esatto
PP
quando voi siete arrivati?
AC 1
esatto, cioè non era la borsa del Gran Consiglio che io mi portavo
appresso
PP
ok
… omissis …"
Ciò significa, a non averne dubbio, per bocca stessa di AC 1 che,
quella sera, secondo gli accordi intercorsi tra lui e PC 1 (ta fo vidé tütt!)
nella casa di __________ c'erano davvero "documenti che doveva dargli"
(a PC 1 ovviamente) o che perlomeno aveva falsamente promesso di
"dargli", giacché mai -invece- ha avuto la benché minima volontà di
"darglieli" davvero, prova ne è che, a suo dire, già aveva pronta una
scusa per non farlo (quella di avere per errore gettato via la documentazione).
I fatti dimostrano che poi AC 1 non dovette ricorrere alla
suddetta scusa. Intervenne il ferimento di PC 1 e di documentazione bancaria
non si parlò più.
Resta inoppugnabile il fatto che PC 1 ha detto il vero quando ha
deposto che l'incontro di quella sera era destinato a vedere i documenti
bancari per far chiarezza per il futuro del conto "nero" e
soprattutto che egli pressava per un cambiamento del conto che includesse la
figlia come beneficiaria.
Ciò AC 1 lo sapeva, l'aveva ben capito e, sapendo altresì che il
conto egli l'aveva quasi prosciugato, la cosa non poteva non essere fonte di
grave preoccupazione.
In aula, AC 1 ha replicato che PC 1, solo che l'avesse voluto,
sarebbe potuto andare lui stesso all'__________ e ottenere tutta la
documentazione che voleva. Ciò è evidentemente esatto stante che PC 1 era ed è
il titolare del conto; sennonché ciò che AC 1 sa (e omette di dire) è che PC 1,
ancorché titolare prima dei conti Pippo e Laufenburg e poi del conto ,
in banca a chiedere informazioni, anche solo per curiosità, a farsi dare il
saldo, in quindici anni non c'è andato mai, tant'è che AC 1 ha potuto,
indisturbato e sicuro di sé, andare avanti per ben 126 volte e sull'arco di 10
anni a derubarlo.
Quel che è certo è che, per quel conto, l'unico interlocutore di PC
1.
era il suo "fedele" e "fidato" amico AC 1 e nessun altro,
tant'è che nonostante i due rinvii degli appuntamenti del 14 e del 21.2.2003, PC
1.
pazientemente aspettò la sera del 24.2.2003 e si prestò a fargli da autista
da __________ fino a __________, pur di potergli parlare di ciò che gli
premeva e per avere da lui le indicazioni sul da farsi. Ma subito, quella sera,
e non alle proverbiali "calende greche", non "chissà dove e
chissà quando", quando a AC 1 fosse piaciuto (meglio sarebbe dire riuscito
di) mettere insieme quella "dote" che, per quel che è dato di
constatare (dopo la donazione della casa alla moglie e la cessione dei
monolocali alla costituenda Certafides) si stava sempre più assottigliando e
allontanando!
19.
Tornando al ferimento
di PC 1 del 24.2.2003, si ha che nel rapporto 28.10.2003 della Polizia
scientifica (cfr. AI 608 p. 1) si legge quanto segue:
"
Il 25.02.2003 verso le ore 0015 dalla Centrale Operativa di
veniva richiesto il nostro intervento a __________, in Via, presso l'abitazione
di __________, poiché un uomo era stato ferito alla testa con un'arma da fuoco.
Sul posto per i primi accertamenti di nostra competenza
intervenivano l'isp. __________ e l'isp. __________.
Ad attenderci presso la villa __________ vi erano i colleghi della
Gendarmeria sgt. __________, app. __________, gend. __________, sgt. __________,
app. __________ con l'ufficiale di picchetto __________, unitamente a AC 1 e la
moglie __________.
La vittima PC 1 era già stata elitrasportata presso l'Ospedale __________
di __________ .
Nel frattempo, giungevano pure i colleghi della PG isp. __________
ed isp. __________."
Circa la situazione constatata dagli ispettori __________ e __________
al loro arrivo, il rapporto a p. 3 riferisce che:
"
… Facciamo subito rilevare che, successivamente al ferimento
dello PC 1, prima del nostro sopralluogo, sono entrate nello studio, per varie
ragioni, diverse persone, tra cui il personale sanitario e colleghi.
Entrando nello studio e già in parte nel corridoio all'altezza del
bagno, si poteva notare sul pavimento diverse orme di passi insanguinate. Una
consistente pozza di sangue era ben visibile nei pressi della sedia in legno
color arancione. Nella stessa zona si rilevavano degli schizzi e macchie di
sangue presenti sul tendaggio.
Davanti alla scrivania centrale sul suolo erano sparpagliati
carte, vari biglietti da visita ed altri oggetti che poggiavano originariamente
sulla scrivania. Questi sono caduti quando AC 1, dopo aver sparato a PC 1,
prendeva il telefono dalla scrivania per allarmare i soccorsi.
Poco oltre la sedia in legno, sempre sul pavimento si notavano
varie chiazze di sangue (gocciolamenti) che andavano verso la scrivania di
fondo che poggia contro la parete divisoria con il locale piscina.
Sulla scrivania citata nei pressi dell'apparecchio fax si notava
della polvere di cemento e di gesso. In effetti, poco sopra si poteva notare un
quadretto forato con il relativo vetro infranto.
AC 1 che al momento dei primi accertamenti era insieme a noi e ci
forniva delle spiegazioni dell'accaduto, ci indicava il punto in cui egli aveva
depositato l'arma SIG P 210 calibro 9mm dalla quale sarebbe partito il colpo.
Questa poggiava, scarica, con il magazzino disinserito su di un ripiano della libreria,
dietro alla scrivania centrale (quest'arma sarà trattata più approfonditamente
in altri punti successivi del presente rapporto).
AC 1 ci indicava anche le varie armi presenti nella cassaforte e
nel resto dello studio. La cassaforte era situata nell'armadio a muro a fianco
della scrivania, nella quale erano riposte d'abitudine alcune armi con la
relativa munizione (per la lista completa delle armi sequestrate e della
munizione rinvenuta, facciamo riferimento al punto 3, ma anche alla lista dei
prelievi e reperti ed alla documentazione fotografica).
In particolare nella cassaforte si trovava una mitragliatrice Spectre
9mm. Sulla scrivania centrale sopra al monitor del computer nella scatola
originale, una pistola SIG 228 cal. 9mm, scarica. Sul tavolo della scrivania,
una pistola Parabellum Waffen Fabrik cal. 7,65 mm scarica. Quest'arma era stata
mostrata in precedenza a PC 1, perché AC 1, a suo dire, non era in grado di
smontarla correttamente.
Sostanzialmente lo studio si presentava in ordine e non sono stati
rilevati elementi particolari riconducibili ad un'eventuale colluttazione
avvenuta tra persone in questo locale.
… omissis …
Subito dopo gli accertamenti abbiamo provveduto a fissare la
situazione originale con riprese fotografiche generali e di dettaglio (vedi
Documentazione fotografica).
… omissis …
Come già accennato, per una migliore visione dello stato dei
luoghi, è stato allestito un modello tridimensionale dal quale è stata estratta
una planimetria, allegata alla Documentazione fotografica. …"
Gli esami effettuati -sempre quella notte- sulla persona di AC 1,
portavano ai seguenti risultati (cfr. AI 608 p. 4):
"
… Nella stanza da letto matrimoniale al secondo piano, AC 1 ed in
particolare le sue mani ed i suoi vestiti sono stati attentamente esaminati e
fotografati per la ricerca di elementi utili, indizi e tracce riconducibili ai
fatti.
La camicia portata da AC 1 con le maniche rivoltate presentava
delle macchie di sangue all'altezza dell'addome. Anche sui pantaloni, nella
parte inferiore frontale erano presenti degli schizzi di sangue.
Sulla parte interna dell'avambraccio destro sono state notate
delle colate di sangue coagulato.
Egli non aveva in nessuna parte del corpo ferite aperte o
escoriazioni (sospette o meno).
Il sangue proviene quindi quasi con certezza dalla vittima PC 1.
La ripartizione dello stesso nel locale è compatibile con la dinamica
dell'avvenuto sparo ed il soccorso fornito poi alla vittima PC 1 che ne perdeva
abbondantemente.
I vestiti portati da AC 1 (camicia, pantaloni e calze) sono stati
prelevati ed esaminati presso i nostri servizi.
In seguito, sull'autore si eseguivano i prelievi per determinare
un'eventuale presenza di tracce di polvere da sparo su entrambi le mani. Per
quanto riguarda l'esito delle relative analisi si rinvia al punto 7
"Accertamenti tecnici eseguiti presso i nostri laboratori". …"
In detto punto 7., ovvero a p. 11 dell'AI 608, si legge:
"
… 7.2.1. Prelievi su AC 1
Pochi minuti dopo il nostro arrivo sui luoghi, sulle mani
dell'autore è stato eseguito il prelievo in una prima fase con i tamponi REM-Tabs
ed in una seconda fase con il metodo dei filtri imbevuti con acido tartarico,
per mettere in evidenza un'eventuale presenza di tracce di polvere da sparo. I
filtri sono stati poi trattati in laboratorio con nebulizzazione di rodizonato
di sodio.
L'esame del prelievo sulle mani con i filtri ha dato esito
negativo. Tale risultato è assai comune con un solo colpo sparato con questo
tipo di armi. Al momento dell'esplosione vengono rilasciati sulle mani del tiratore
pochissimi (se non nessuno) residui di polvere da sparo. La maggior parte dei
residui fuoriesce dalla bocca di fuoco. L'esame cromoforico dei filtri rimane
in ogni caso un test indicativo. Rimangono comunque a disposizione i prelievi REM-Tabs
che attraverso un'analisi al microscopio elettronico, forniscono un esito più
certo e più sensibile di quello ottenibile con il metodo dei filtri. In tutti i
casi AC 1 non ha mai negato di aver sparato con la SIG P 210 …"
Come già segnalato, il bossolo percosso ed il proiettile che ha
ferito PC 1 sono stati trovati quella notte stessa. Per quanto attiene il
bossolo, nel citato rapporto a p. 4, si legge:
"
… Sul pavimento, a poche decine di centimetri dallo zerbino della
porta che dallo studio conduce al locale piscina è stato prelevato un bossolo
percosso calibro 9mm Parabellum, con iscrizione sul fondello T92 (armeria Thun,
anno di fabbricazione 1992).
Sul bossolo era presente uno schizzo di sangue, ciò che sta a
dimostrare come questo era già al suolo, ovvero quando PC 1 ferito dalla
posizione dove è avvenuto lo sparo si è spostato sulla sedia in legno.
Questo bossolo è stato identificato formalmente come quello
percosso dall'arma SIG P 210 che AC 1 dichiarava di tenere in mano al momento
dello sparo (vedi documentazione fotografica).
Sul pavimento, vicino alla scrivania, è stato ritrovato il
proiettile, fortemente deformato, che dopo esser uscito dalla canna dell'arma
ha trapassato la testa del PC 1 da parte a parte (da destra verso sinistra).
Sulla stretta parete in faccia alle vetrate e perpendicolare alla
parete divisoria tra lo studio ed il locale piscina, s'individuava un quadretto
con il vetro rotto e con un foro ad un'altezza di 194 cm dal suolo. Quest'ultimo
è stato causato dal proiettile sparato dalla SIG P 210 che era precedentemente
fuoriuscito dallo zigomo sinistro del PC 1. Dietro il quadretto, in
corrispondenza del foro, si notava una scheggiatura assai estesa della parete
in cemento armato. Il proiettile dopo aver trapassato il quadretto è andato a cozzare
sul muro per terminare la sua corsa nel punto in cui è stato rinvenuto. Non è
stato possibile identificare formalmente il proiettile rinvenuto come essere
stato sparato dalla SIG P 210, poiché la sua forte deformazione subita a
seguito dell'impatto sul muro rende una comparazione impossibile. Comunque, per
peso, dimensioni e forma è assolutamente analogo a delle cartucce ancora
presenti nel magazzino della SIG P 210 presente sui luoghi. Tale proiettile è
pure compatibile con il bossolo rinvenuto sul pavimento dello studio.
Altri proiettili, bossoli percossi o impatti sui luoghi non sono
stati rilevati. …"
Esaminate le tracce di sangue lasciate da PC 1 sul pavimento e poi
sulla sedia rossa sulla quale è rimasto seduto in attesa dei soccorsi, gli ispettori
della Polizia scientifica sono pervenuti alla conclusione che, dopo lo sparo, PC
1.
-come egli stesso ha, sia nei verbali, sia in aula, dichiarato- è caduto
sulle ginocchia, in posizione accosciata o bocconi (e non è quindi rimasto in
posizione eretta come pretende AC 1). Al riguardo a p. 6 e ss. del rapporto, si
legge:
" Tracce
di sangue sul pavimento (punto dell'avvenuto ferimento)
Sul pavimento, nei pressi della scrivania che poggia sulla parete
di fondo dello studio (quella attigua al locale piscina) sono state notate
delle evidenti tracce si sangue. Queste tracce partono da oltre la sedia della
scrivania di fondo e vanno verso la sedia dove PC 1 é stato fatto sedere. La
loro estensione, ripartizione, forma e la mancanza di schizzi radiali estesi, lascia
presupporre che il sangue sia precipitato da un'altezza dal suolo assai
ravvicinata. Si esclude che la maggior parte di sangue sia fuoriuscito quando
lo PC 1 era in posizione eretta. La posizione più compatibile é quella
accosciato o addirittura a bocconi.
Tracce di sangue sul mobilio e altro
Sulle gambe della sedia dal Iato che dà verso il locale piscina
sono stati osservati diversi schizzi o proiezioni di sangue con orientamento
dal basso verso l'alto. Trattasi di schizzi secondari dovuti al gocciolamento
citato al punto 2.4.1. Parte del sangue che precipitava sul pavimento schizzava
tutto attorno. Sul resto della sedia (sedile, braccioli, schienale) non sono
stati riscontrati schizzi di sangue.
Sulla scrivania di fondo in contatto con la parete, sugli oggetti
che vi erano sopra e sulla relativa sedia in tessuto bianco, dopo un'attenta
osservazione, non sono stati notati schizzi di sangue. Questa costatazione sarà
utile per stabilire la compatibilità delle posizioni al momento dello sparo
nelle ricostruzioni effettuate con l'autore AC 1 ed in seguito la vittima PC 1
(vedi punti 5.1. e 5.2.).
Sulla parete, nei pressi del punto d'impatto con il quadretto é
stato messo in evidenza un unico schizzo di sangue (vedi documentazione
fotografica). Questo dovrebbe esser stato
proiettato al momento della fuoriuscita del proiettile dallo
zigomo destro di PC 1. Zona che comunque é considerata parte dura, con limitata
irrorazione sanguigna.
Sulle tende in faccia alla sedia in legno color arancione sono
stati notati diversi schizzi di il sangue. Tutti questi si trovano al massimo a
ca. 20-30 cm dal suolo e sono o delle proiezioni secondarie (schizzi dal
pavimento) dal basso verso l'alto o dovute ad un contatto diretto con mani o
vestiti insanguinati. Lo stesso discorso vale per le pantofole che AC 1 prima
dei fatti calzava
e che ha lasciato sotto le tende di fronte alla sedia in legno, nei pressi
dell'estesa pozza di sangue.
Ulteriori schizzi di sangue sono stati notati su di un televisore
che al momento delle nostre costatazioni si trovava sul divano in pelle nera.
Con certezza questo non è il punto in cui si
trovava al momento dello sparo, ma doveva essere in vicinanza al
luogo dove PC 1 é stato ferito. Da parte nostra non é stato possibile stabilire
la sua posizione poco prima dei fatti. A tal proposito, si rinvia alla versione
di AC 1 emersa durante la ricostruzione, che sostiene che il televisore era
posizionato sulla sedia in legno. Egli ha dovuto spostare tale televisore sul
divano per permettere a PC 1 di sedersi. Proiezioni di sangue sulla sedia sino
a quell'altezza non sono state trovate. È possibile che il televisore sia stato
appoggiato brevemente sul pavimento, mentre il sangue fuoriusciva dalla testa
di PC 1.
In altre zone dello studio (oltre a quelle citate) ed in altri
locali della villa, non sono state notate li altre tracce di sangue. Per gli
schizzi di sangue osservati su AC 1, si fa riferimento al punto 2.1.. … "
Per quanto riguarda PC 1, già evacuato all'Ospedale quando gli
ispettori della scientifica hanno iniziato il loro lavoro, nel rapporto essi
hanno potuto solo segnalare quanto segue:
"
… Presso l'Ospedale __________ di __________ , in data
25.02
, dove PC 1 veniva ricoverato non siamo intervenuti, in quanto la
vittima era in trattamento chirurgico e quindi le ferite erano già state
medicate e ripulite. I medici non hanno scattato fotografie delle ferite.
Neppure il personale sanitario intervenuto sui luoghi ha scattato delle
fotografie della ferita.
Il foro d'entrata del proiettile è stato individuato in
corrispondenza della congiunzione mascellare vicino all'orecchio destro, mentre
quello d'uscita dello zigomo sinistro. Il 19.04.2003 venivano fotografate le
ferite già cicatrizzate del PC 1 presso la sua abitazione (vedi Documentazione
fotografica). …"
Trattasi a non averne dubbio delle già citate fotografie nr. 144,
145.
e 146.
Nel rapporto a p. 7 gli ispettori riferiscono anche che gli
accertamenti eseguiti dal medico legale dottor PE 1 fanno stato di una
traiettoria anatomica del proiettile che ha trapassato il volto di PC 1
(entrata qualche centimetro davanti all'orecchio destro, uscita qualche
centimetro davanti all'orecchio sinistro) rettilinea.
In buona sostanza i tessuti e le ossa attraversati dal proiettile
non hanno generato una resistenza tale da creare una deviazione rispetto alla
traiettoria anatomica (cfr. anche AI 613 e deposizione del dottor __________ in
aula, durante la quale ha evocato la estrema pericolosità di colpi da arma da
fuoco nella regione della testa, spesso mortali o comunque gravemente
invalidanti, concludendo che a PC 1, ferito in zona assai prossima alle tempie,
"è andata molto bene").
Venendo alla traiettoria di tiro e alle posizioni di PC 1 e di AC
1.
al momento dello sparo, gli ispettori, nel loro rapporto a p. 8, hanno svolto
le seguenti considerazioni:
"
… Per ricostruire la posizione della vittima e dell'autore al
momento dello sparo, sulla scorta degli elementi oggettivi, sono stati
analizzati la traiettoria di tiro, il punto d'impatto del proiettile contro il
quadretto e la parete ed infine la distribuzione delle proiezioni di sangue.
Per quanto riguarda le analisi eseguite in relazione alla
traiettoria seguita dal proiettile dalla bocca di fuoco della pistola sino
all'impatto sul quadretto appeso al muro, si é partiti dal presupposto che
questa sia praticamente una linea retta. La resistenza opposta al proiettile
dai tessuti e dalle ossa della testa della vittima PC 1 può essere considerata
praticamente nulla o minima. La velocità del proiettile dopo essere uscito
dallo zigomo sinistro era ancora sufficiente per forare un quadretto ed
arrecare un danno evidente alla parete in cemento
armato (ricoperta da uno strato d'intonaco in gesso).
Studiando il punto d'impatto sul quadretto (foro), si conferma che
lo sparo é avvenuto in senso obliquo dal basso verso l'alto e quasi parallelo
alla parete divisoria tra lo studio ed il locale piscina.
Le macchie di sangue sul pavimento davanti alla scrivania di
fondo, ci danno la posizione relativa tenuta dalla vittima al momento dello
sparo ed anche dei suoi movimenti subito dopo il ferimento.
Sulla base dei nostri accertamenti, PC 1 doveva trovarsi tra
l'angolo destro della scrivania ed il Iato destro dello schienale della sedia
in tessuto bianco. Le tracce di sangue (gocciolamento) di fronte alla
scrivania, indicano come lo PC 1 mentre sanguinava si sia abbassato se non,
accasciato oltre il Iato sinistro della sedia, della scrivania stessa. In
seguito é retrocesso in direzione della sedia in legno arancione, dove si é poi
seduto in attesa dei soccorsi. Lì ha perso ulteriore sangue. …"
Ciò significa che la posizione che PC 1 ha asserito e asserisce di
aver avuto (soprattutto nella ricostruzione del 23.5.2003; per una percezione
più immediata di detta posizione si rinvia alle fotografie nr. 127, 128 e 129)
al momento dello sparo è del tutto compatibile con i surriportati accertamenti
tecnici. Ciò significa altresì che non risulta quindi essere corretta la
posizione che AC 1 assegnava a PC 1 nella ricostruzione del 29.4.2003, quando
-come mostrano le foto 71 e 72- lo posizionava dietro la sedia bianca.
D'altra parte, gli stessi periti di parte, nel loro rapporto (doc.
dib. 8 a p. 46) hanno ritenuto esatte e fondate le testé riportate conclusioni
della Polizia scientifica in ordine alla posizione di PC 1 al momento dello
sparo.
Si legge, infatti, nel citato rapporto:
"
… Tutti gli elementi raccolti consentono di stabilire che, molto
verosimilmente, PC 1 si trovava nella posizione ripresa nelle foto n° 127 e 130
e stava osservando il quadro con la locandina dello spettacolo "OBA-OBA"
quando fu colpito dal proiettile. …"
Per quanto riguarda la posizione di AC 1, dal rapporto della
Polizia scientifica (a p. 8 in fondo) emerge che essa non ha potuto essere
tecnicamente definita poiché è mancato agli inquirenti "l'elemento più
importante", ovvero l'aspetto della ferita del foro d'entrata. In mancanza
di tale elemento, sarebbe stato impossibile determinare la distanza dell'arma
dal viso di PC 1 e, quindi, la posizione di AC 1 rispetto a PC 1. Nondimeno,
secondo la Polizia scientifica, AC 1 al momento dello sparo, "doveva
situarsi a destra di PC 1, a poche decine di centimetri dalla sedia della
scrivania (lato destro) ed all'altezza della porta che conduce al locale
piscina".
Durante la ricostruzione del 29.4.2003, AC 1 si è di sua
iniziativa posizionato come mostra, in particolare, la fotografia nr. 75.
Egli ha - come già cennato - altresì posizionato la sua mano e la
pistola ad un'altezza che, misurata, si è rivelata essere a circa 150
centimetri dal pavimento e a una distanza (dal viso di PC 1) risultata essere
di circa 25 centimetri (è da tener presente che AC 1 è alto 176 cm e PC 1 è
alto 180 cm). Nel verbale del 23.6.2003 alla PP, a p. 8, AC 1 ha confermato il
suo posizionamento ("sicuramente eravamo spalla a spalla"),
ribadendo che la distanza di sparo era "all'incirca quella …. misurata
dagli inquirenti".
Al riguardo la Polizia scientifica ha osservato (cfr. AI 608
p. 9):
- che la
posizione dell'arma (così come indicata dallo stesso AC 1) è compatibile con la
traiettoria di tiro tecnicamente accertata;
- che invece la
posizione assunta da AC 1 durante la ricostruzione non è compatibile con le
macchie di sangue rilevate sul pavimento: a mente della Scientifica AC 1 in realtà
(e PC 1 con lui) al momento dello sparo, doveva trovarsi più a destra di come
indicano le foto nr. 71 e 72.
I periti di parte, dal canto loro, dipartendosi dai dati
desumibili dalla "riproduzione planimetrica" (all. 3 al rapporto AI
608) assumendo una distanza di sparo di 40 centimetri (e non solo di 25 cm come
misurato nella già richiamata foto 75, sulla base di un posizionamento fatto
dallo stesso AC 1 in sede di sua ricostruzione), applicando i criteri di
calcolo trigonometrici per la risoluzione dei triangoli rettangoli, sono
pervenuti ad una prima conclusione, ovvero che il valore da loro ricavato di
8°45 è "pressoché coincidente con l'angolo formato tra le due semirette
disegnate dalla Polizia scientifica sulla faccia di PC 1 ripresa nella foto 44".
Dopo di ciò -come già cennato- hanno concluso che la posizione di PC
1, al momento dello sparo, era verosimilmente quella già definita dallo stesso
(nelle foto 127 e 130) e ritenuta corretta dalla Scientifica.
Per quanto riguarda la posizione di AC 1, i periti di parte hanno
rilevato che sulla destra di PC 1 vi era più spazio di quanto asserito dalla
Polizia scientifica nella didascalia in calce alla foto 131.
La sera del 24.2.2003, parte della tenda che corre lungo la
vetrata era aperta (come dimostrano le foto 4, 11 e 25), col che sulla destra
tra PC 1 e il vetro vi erano almeno 115 cm e non solo 95 cm. AC 1 aveva quindi
sufficiente spazio per posizionarsi alla destra di PC 1 (e non alle sue spalle
come mostrano -erroneamente secondo i periti di parte- le fotografie evocate
nr. 127 e 130.
Il che ben può essere ammesso, tanto più se si considera, per
finire, che una nuova misurazione, effettuata dalla Polizia in corso di
dibattimento (cfr. doc. dib. 9), ha permesso di accertare che, con la tenda
aperta, la distanza tra lo zigomo destro di PC 1 e la vetrata è di 130
centimetri (il che non è molto ma consente pacificamente a due persone di
allinearsi).
D'altro canto PC 1 ha sempre sostenuto, sia in sede
predibattimentale (anche in occasione della ricostruzione del maggio 2003) sia
in aula, che egli udì AC 1 sopraggiungere da tergo, che lo percepì porsi sulla
sua destra, ma che in definitiva egli non lo vide.
Già da questo profilo è quindi da ritenere sbagliato (ed in ogni
caso non provato) il posizionamento, nelle foto 127 e 130, della controfigura
alle spalle di PC 1.
Tutto ciò porta a dire che effettivamente, al momento dello sparo AC
1.
si trovava spalla a spalla con PC 1, alla di lui destra (come AC 1 stesso ha
più volte affermato) e che la distanza di sparo può essere stata dell'ordine di
circa 25 centimetri (come da misurazione eseguita dalla Scientifica sulla base
di come AC 1 ha posizionato il braccio durante la ricostruzione).
A proposito di detta distanza di sparo di circa centimetri 25, il
perito di parte, prof. TE 6, ha, in aula (e nel suo rapporto di data
31.08
, allegato 42 al doc. dib. 23), dichiarato che, stante che sul viso
di PC 1 non si è prodotto - come conseguenza dello sparo - il fenomeno
cosiddetto del "tatuaggio", essa dovrebbe esser stata maggiore ovvero
di almeno 40 centimetri. A giudizio della Corte ciò non cambia sostanzialmente
le cose. Anche uno sparo da circa 40 centimetri è, secondo il linguaggio
corrente e comune, uno sparo che si può e si deve definire "da distanza ravvicinata".
Tutto ciò premesso, conviene qui ancora richiamare taluni
accertamenti fatti dall'ispettore TE 3 in merito al funzionamento della
SIG 210 con la quale è stato ferito PC 1 (cfr. AI 608, allegato 4 e doc. dib.
nr. 16).
La SIG 210 in questione è stata l'arma d'ordinanza dell'esercito
svizzero sino ad alcuni anni or sono.
La pistola in questione è stata "privatizzata" e
punzonata con una "P" sul lato sinistro del ponticello del grilletto.
Per i dati tecnici dell'arma si rinvia al citato rapporto dell'isp.
TE 3 a p. 2/4.
Sempre nel rapporto si legge che:
"
… trattasi di una pistola semiautomatica con funzionamento in
singola azione, ciò significa che non è possibile sparare con il cane
"disarmato". A tal proposito, con l'ausilio di un dinamometro
digitale , si è potuto stabilire che per "armare" il cane è
necessario esercitare una trazione di circa 2,8 kgf (27,44 N), mentre per
azionare il grilletto è necessaria una forza pari a circa 1,45 kgf (15,21 N).
Facciamo notare che questi pesi rientrano perfettamente nei parametri di
regolazione adottati dagli armaioli militari. Infatti, per regolamento, la
forza minima necessaria per azionare il grilletto di pistole di questo modello,
non deve essere inferiore a 1,360 kgf (13,32 N). …"
Nel rapporto si spiegano poi le condizioni che debbono esser
soddisfatte per far partire il colpo, che sono le seguenti:
"
…
1.
l'arma deve
essere carica, ovvero deve essere inserita nella camera delle cartucce una
cartuccia. Per effettuare questa operazione è necessario introdurre la
munizione nel caricatore, inserire il caricatore nel suo alloggiamento
all'interno dell'impugnatura dell'arma ed effettuare il movimento di carica
facendo scorrere il carrello otturatore della pistola.
2.
La leva di
sicurezza sul meccanismo di scatto (lettera "a" nella tabella dei
dati tecnici alla voce "sicurezze") deve trovarsi sulla posizione F.
3.
Il
caricatore dell'arma deve essere inserito nel suo alloggiamento all'interno
dell'impugnatura in modo da disattivare la sicurezza automatica che interviene
al momento dell'estrazione del caricatore (lettera "b" nella tabella
dei dati tecnici alla voce "sicurezze"). Grazie a questo dispositivo,
non è possibile provocare la partenza del colpo con il caricatore disinserito.
4.
Il carrello
otturatore dell'arma, dopo il movimento di carica descritto in precedenza, deve
avanzare completamente in posizione di chiusura. Se questo non avviene (le
cause più frequenti possono essere dello sporco sui binari del carrello
otturatore, del grasso vecchio che causa un certo spessore o un inserimento
difettoso della cartuccia nella camera delle cartucce) non sarà possibile la
partenza del colpo a causa della sicurezza automatica descritta al punto
"c" nella tabella dei dati tecnici alla voce "sicurezze".
Come già
detto in precedenza, l'arma in questione è stata trovata in perfetto stato di
funzionamento e di manutenzione quindi, nel caso in esame, non è stato
assolutamente riscontrato alcun difetto.
5.
Tirare il
grilletto dell'arma.
Se una
sola delle condizioni descritte non si verifica è impossibile provocare la
partenza del colpo. Dopo aver effettuato il movimento di carica il cane
risulterà "armato", essendo un'arma con funzionamento ad azione
singola, non esiste alcun metodo per "disarmare" il cane con le dita
facendolo appoggiare velocemente sul retro del percussore. In un'arma come
questa, detta operazione comporta comunque notevoli rischi di partenza
accidentale del colpo ed è una manovra assolutamente non prevista dal
costruttore dell'arma e sicuramente sconsigliabile. Tuttavia, anche in questo
caso, per provocare la partenza del colpo sarebbe necessario "armare"
il cane prima di azionare il grilletto. …"
Evidentemente, per una miglior comprensione, delle singole
manipolazioni, è d'uopo rinviare al rapporto stesso che è corredato da
fotografie che agevolano la comprensione del testo. In ogni caso la Corte ha
avuto a disposizione l'arma in aula, dove l'isp. TE 3 è comparso ed è
stato sentito come teste ed ha in particolare mostrato concretamente le singole
manovre.
Poiché poi, nella giornata di venerdì 27.8.2004, i periti di
parte, in particolare il signor TE 5 ha criticato il fatto che l'isp. TE 3 abbia
attestato nel suo rapporto che la SIG in discussione è stata esaminata e
trovata "in perfetto stato di manutenzione e di funzionamento" senza
esplicitare il tipo di verifica effettuato, all'isp. TE 3 è stato chiesto un
rapporto complementare, prodotto dalla Pubblica Accusa (cfr. doc. dib. 16
citato).
Esso si dà qui per integralmente riprodotto non senza qui
riportare le seguenti conclusioni:
" 1) L'arma
in oggetto, la SIG 210-2 numero di serie A 190702, al momento del nostro
controllo risultava in perfetto stato di funzionamento, come riportato sul
rapporto del 15 maggio 2003, in quanto non si è costatata alcuna manipolazione
sulle parti meccaniche oggetto del controllo citato dettagliatamente in
precedenza e le stesse funzionavano in maniera ineccepibile.
Altrettanto ineccepibile è il
risultato delle prove di sparo (8 colpi) con l'arma citata;
2) Nella
fattispecie, precisiamo che sono state effettuate dieci misurazioni ottenendo
quale valore minimo una misura di 1,40 kgf e quale valore massimo una misura di
1,49 kgf e il risultato di 1,45 kgf citato nel rapporto di accertamento tecnico
del 15 maggio 2003 è quindi una media di tutti i risultati ottenuti."
Aldilà delle critiche mosse ai suddetti rapporti dal perito di
parte, signor TE 5 (esposte in particolare alla p. 49 e ss. del doc. dib. 8 e
in aula, nonché nell'allegato 43 ad doc. dib. 23), la Corte ha dovuto constatare
che, per finire, a fronte di una pistola che -come ha dato atto lo stesso AC 1
in aula- non ha mai manifestato in nessuna delle occasioni in cui egli l'ha
usata (tra il 1997 e il 1999, durante i tornei cui partecipava all'__________,
risp. ai tiri allo Stand dei Civici Carabinieri) nessun difetto di
funzionamento (tantomeno al grilletto o, più in generale al meccanismo di
scatto, tant'è che mai in passato gli era accaduto che un colpo gli partisse da
solo, ovvero, per dirla con le parole usate dal perito di parte, che si
producesse un caso di "falsa monta"), rispettivamente a fronte di una
pistola che mai ha evidenziato problemi di sorta neppure nel seguito, quando,
dopo il ferimento di PC 1, l'isp. TE 3 ha fatto le sue prove di sparo (col che
è escluso che la SIG in discussione, di qualunque molla sia essa munita,
presenti un difetto al dispositivo di scatto), l'unica ipotesi che il perito ha
potuto avanzare è quella di una eventuale "anomalia (presenza di fecce,
di una sbavatura o di un minuscolo corpo solido che possa essersi interposto
nell'accoppiamento fra le superfici dei pezzi del dispositivo di scatto
dell'arma) che ha temporaneamente modificato la normale azione dei cinematismi
dei pezzi coinvolti determinando condizioni favorevoli alla partenza accidentale
del colpo. …".
20.
In sede d'inchiesta
predibattimentale, gli agenti della Scientifica, come risulta dal già più volte
citato rapporto AI 608, hanno ad un certo punto esteso le loro ricerche di
prove, risp. di indizi anche nel bagno sito vicino allo studio di. Al riguardo,
essi hanno spiegato nel citato rapporto (la qual cosa ha poi illustrato in aula
anche l'ispettore TE 4 ), a p. 12:
"
Si premette che durante la prima ricostruzione del 29.04.2003, AC
1.
ha dichiarato che la pistola SIG P 210 si è sempre trovata sulla scrivania
centrale. Egli, dopo che è stato in bagno e mentre PC 1 osservava i quadri
dando la schiena ad AC 1, ha prelevato l'arma dalla scrivania e si è spostato
sulla destra per andare a mostrargliela. Da lì a poco partiva il colpo che ha
ferito PC 1.
Questa dichiarazione non ci ha convinto per due ragioni. La prima
è quella che sulla scorta delle foto realizzate al momento della nostra prima
constatazione sui luoghi, esattamente nel luogo indicato da AC 1 (vedi
documentazione fotografica), era presente un tampone color nero con carta
assorbente a forma di mezzaluna usato per asciugare gli eccessi di inchiostro
quando si scrive. L'arma non poteva quindi essere depositata in quel luogo
preciso perché in posizione instabile per mancanza di spazio. Se l'arma fosse
stata più spostata verso il centro (a sinistra del punto indicato si trova una
statua in legno), sarebbe risultata ben visibile agli occhi di PC 1 poiché poco
distante e di fronte alla Parabellum.
Il secondo aspetto riguarda la via seguita da AC 1 per andare a
prendere l'arma per poi mostrarla a PC 1. Egli dichiara che dopo esser giunto
dal bagno, è andato a prelevare sulla scrivania l'arma. Dopodiché è ritornato
verso la vetrata per aggirare l'ostacolo del mobile video e della sedia in
legno e presentarsi infine sul lato destro di PC 1. Sulla base delle fotografie
scattate sui luoghi, dopo aver ipoteticamente prelevato l'arma dalla scrivania,
la via più diretta e logica sarebbe stata quella di passare tra la scrivania ed
il mobile video e quindi di presentarsi a PC 1 dal lato sinistro.
Da qui è nata l'ipotesi che AC 1 sia arrivato dal bagno già con
l'arma in mano e che quest'ultima fosse custodita proprio in quel locale."
Le ricerche effettuate in bagno hanno, per finire, portato i
suddetti agenti a constatare che nell'angolo destro del mobiletto del bagno
(cfr. foto da 166 in avanti), c'era una traccia nella polvere che, a loro
giudizio, esulava dal contesto di una possibile pulizia.
Essi hanno quindi proceduto ad effettuare un esperimento che hanno
denominato "sovrapposizione digitale della traccia" (che è possibile
eseguire per mezzo del programma "Photoshop") che li ha portati a
ritenere di essere riusciti a stabilire, sulla base di varie concordanze tra il
disegno della traccia e alcune particolarità della SIG 210, "la
posizione iniziale dell'arma sul mobiletto e la sua posizione da quando è stata
messa a quando è stata tolta dal mobiletto. Caratteristica è la perfetta
compatibilità tra una porzione del disegno formante la traccia e la forma
interna del calcio della pistola della SIG P 210, della leva che blocca il
magazzino ed anche delle tracce puntiformi corrispondenti a delle
"ditate" senza disegno papillare (vedi documentazione fotografica).
Si fa notare che tra le armi di AC 1 in nostro possesso, solo
la SIG P 210 è compatibile con questa traccia.
La traccia si trova ad un'altezza di 205 cm ed è facilmente
raggiungibile per una persona alta ca. 175-180 cm (come AC 1).
Per una migliore visualizzazione e comprensione di quanto
descritto oltre alle fotografie è stata realizzata una sequenza video di
singoli fotogrammi, che mostra il movimento e la compatibilità dell'arma nella
traccia rilevata sul mobiletto del bagno…".
Preso visione di detto video, la Corte non ha potuto non notare,
di primo acchito, alcune stranezze dell'esperimento. In particolare esso lascia
senza risposta la questione a sapere come abbia potuto imprimere un segno nella
polvere il fermo del caricatore che, comunque si appoggi l'arma, a causa della
sua posizione, mai può (né ha potuto) entrare in contatto con la superficie
impolverata del mobiletto.
Anche i periti di parte, nel loro rapporto doc. dib. 8, a p. 18 e
ss., hanno criticato l'esperimento di sovrapposizione digitale, già per la sua
illogica impostazione di base. Esso, infatti, sovrappone un'immagine solida (la
pistola, notoriamente tridimensionale) ad un'immagine piana, proiettando su
quest'ultima la sagoma della prima. Così facendo, apparentemente taluni punti
della pistola coincidono con taluni punti della traccia, ma nella realtà mai il
fermo del caricatore (per stare a quell'esempio) potrà lasciare un segno nella
traccia.
Ciò implica, a non averne dubbio, che la "sovrapposizione
digitale" è inutilizzabile dal punto di vista probatorio, anche se, per
quel che se ne può dedurre guardando la foto nr. 169, è ben possibile che, se AC
1.
davvero avesse voluto nascondere sopra quel mobiletto la SIG 210, lo spazio
per farcela stare di per sé c'era (ma ciò non prova, evidentemente, un bel
nulla sul fatto reale a sapere se egli effettivamente ivi la posò!).
Partendo dalle "false" certezze della
"sovrapposizione digitale", nel seguito, gli agenti della Scientifica
hanno effettuato dei prelievi nella traccia e nella polvere fuori di essa
(cosiddetti prelievi REM-Tabs) e ciò al fine di determinare in esse l'eventuale
presenza di residui di polvere da sparo. È infatti usuale che residui del
genere si stacchino da un'arma che rimane appoggiata su una superficie, e ciò
anche se è da tempo che con essa non si è più sparato.
Detti prelievi sono stati inviati alla ditta __________ di
Chavannes-près-Renens (VD), la quale collaborando con il Gruppo RJ Lee negli
Stati Uniti, è in grado di analizzare prelievi del genere mediante uno speciale
microscopio elettronico.
Era chiaro agli agenti della Polizia scientifica quando hanno
effettuato i detti prelievi, quando li hanno inviati alla ditta Microscan e
quando hanno ottenuto da quest'ultima i risultati delle analisi fatte che (cfr.
AI 608 p. 14):
"
… le particelle dette residui di tiro si creano al momento dello
sparo (vaporizzazione e condensazione a contatto con l'aria) e si disperdono
sottoforma di nuvola. Dopo il tiro l'arma è "contaminata" da questi
residui. Essi si presentano al microscopio elettronico sottoforma di perle e
sono formati da metalli pesanti provenienti dall'innesto della cartuccia. I
metalli pesanti presenti sono Pb (piombo), Ba (bario) e Sb (antimonio). Un
residuo contenente questi tre elementi è considerato specifico della polvere da
sparo, mentre un residuo in cui manca uno dei tre componenti è considerato
caratteristico…"
Leggendo il rapporto 12.6.2003 di Microscan (relativo ai tre
prelievi -due nella traccia e uno fuori da essa- effettuati dalla Scientifica
il 23.5.2003) è palese anche per un profano che di particelle specifiche nella
traccia (e tantomeno fuori di essa, nella polvere) non ne sono state trovate.
Sono invece state trovate, in uno dei prelievi effettuati dentro la traccia,
due particelle bicomponenti del tipo Pb-Sb e Pb-Ba e, nell'altro, una terza bicomponente
Pb-Ba, ovvero tre cosiddette particelle "caratteristiche".
Nel prelievo eseguito fuori dalla traccia, nella polvere, sono
state trovate cosiddette particelle "singole".
Il rapporto Microscan, a p. 2/3 (cfr. all. 6 all'AI 608) spiega bene,
alla voce "Terminologie", anche per i non addetti ai lavori che:
" · "Spécifique
aux résidus de tir" (unique to GSR) désigne toute particule ne pouvant
avoir d'autre origine que les processus chimiques intervenant lors de
l'explosion de l'amorce et/ou de la poudre lors d'un tir. Il s'agit des
composés Ba-Sb, Ba-Sb-Sn, Ba-Sb-Pb, Ba-Sb-Pb-Sn, éventuellement avec du S.
· "Caractéristique
des résidus de tir" (characteristic to GSR) désigne une particule
courante dans les résidus de tir, mais pouvant avoir une autre origine. Il
s'agit des composés Sb, Sb-Sn, Ba, Ba-Sn, Pb-Ba, Pb-Ba-Sn, Pb-Sb, Pb-Sn, Pb-Sb,
Sn, éventuellement avec du S.
· "Riche
en plomb" (lead rich) désigne une particule contenant du plomb, mais
aucun autre des éléments Ba, Sb, Sn."
Al rapporto Microscan (a quello del 12.6.2003 ma anche a quelli
successivi di cui si dirà in appresso) sono allegati i documenti che
giustificano (o che dovrebbero giustificare) i risultati sintetizzati (nel
testo del rapporto) nell'apposita tabella.
Detti documenti sono, nella maggioranza dei casi, costituiti da
una sorta di riassunto di tutti gli elementi ritrovati in uno specifico
prelievo (il perito di parte prof. TE 6 li ha chiamati "report" del
sistema automatico) e da una serie di microfotografie delle singole particelle
(in atti prodotte in fotocopia di tipo molto scadente per cui la morfologia
delle particelle è spesso difficile da "leggere") e dei relativi
spettri.
Il 25.6.2003 gli agenti della Scientifica hanno operato altri due
prelievi dal mobiletto del bagno, il primo nella polvere fuori della traccia ed
il secondo sulla superficie dello stesso previamente pulita con alcool etilico.
Esaminati che furono, la Microscan, con rapporto del 15.7.2003,
comunicava che il primo prelievo aveva messo in evidenza solo particelle
singole, mentre che nel secondo non era stata rilevata nessuna particella
contenente metalli pesanti (il che permetteva di escludere che detti metalli
fossero contenuti nei materiali usati per costruire il mobiletto).
Veniva per finire, il 3.10.2003, effettuato un prelievo anche nel
bossolo percosso fuoriuscito dalla SIG 210 dopo lo sparo a PC 1. Il 17.10.2003,
Microscan comunicava i risultati ottenuti, ovvero che il prelievo conteneva
diverse particelle "specifiche" di residui di tiro Pb-Sb-Ba (piombo,
antimonio, bario) e alcune particelle "caratteristiche" bicomponenti Sb-Ba,
il che ha permesso di confermare che AC 1 usava ancora, per la SIG, cartucce
militari ricche di metalli pesanti e che quindi fare i prelievi aveva un senso.
Tutto ciò premesso, gli agenti della Scientifica che hanno
sottoscritto il rapporto, hanno, a p. 14, concluso che per le particelle
singole rilevate da Microscan nei prelievi eseguiti nella polvere, si deve
presumere "che abbiano un'origine naturale", ovvero che non
provengono "da residui di polvere da sparo. Trattasi verosimilmente di
un disturbo di fondo. Altro discorso vale per le particelle bicomponenti messe
in evidenza dalle analisi dei prelievi effettuati nella traccia nella polvere.
È praticamente impossibile che queste particelle si trovino liberamente in
natura, in particolare su un mobiletto di un bagno, per cui la loro origine
dovrebbe essere effettivamente quella della polvere da sparo…".
Per avere un secondo parere sui risultati ottenuti mediante le analisi
eseguite col microscopio elettronico da Microscan, gli agenti della Scientifica
ticinese hanno interpellato la dottoressa PE 3, esperta di armi da fuoco, in
servizio presso la Polizia scientifica di Ginevra (il cui rapporto, datato per
errore 28.9.2003 [la data giusta è quella del 28.10.2003] è in atti; essa è
stata peraltro sentita come perito al dibattimento).
Nel rapporto AI 608, alle p. 14 e 15, al riguardo si legge:
"
… La collega sostiene che le particelle bicomponenti sono
riconducibili all'esplosione di una cartuccia ricca di metalli pesanti e sono
state depositate sul mobiletto da un'arma da fuoco compatibile in forma e
dimensione con un'arma SIG P 210…".
Dopodiché il rapporto 28.10.2003 sottoscritto dagli ispettori TE 4
e __________ così conclude:
"
Sulla base delle analisi effettuate e dei riscontri della traccia
nella polvere è quindi possibile formulare una conclusione che rasenta la
certezza, ovvero che sul mobiletto in bagno vi era depositata un'arma da fuoco
che, per forma e dimensione, è compatibile con una SIG P 210."
La citata conclusione non può che apparire, già di primo acchito,
incauta e azzardata se si considera che nella cosiddetta "traccia"
non sono state trovate particelle "specifiche" dei residui di tiro,
ma solo particelle "caratteristiche" che -come già illustrato- sono
sì correnti, in tali residui, ma possono avere anche altre origini.
È anche per aver maggiori chiarimenti al riguardo che in aula sono
stati sentiti sia l'ispettore TE 4, sia la dottoressa __________ .
Entrambi hanno ribadito le rispettive conclusioni.
A conferma e ad integrazione del proprio rapporto (classato quale
allegato 7 all'AI 608) in aula, sentita formalmente come perita, la dottoressa PE
3.
ha dichiarato (cfr. verbale del dibattimento a p. 17):
"
Il perito a.d. del presidente conferma il contenuto del suo
rapporto: la morfologia e la composizione di queste particelle rinvenute nella
polvere prelevata sotto la traccia, esclusa verosimilmente qualsiasi
contaminazione, è compatibile ( con una probabilità molto alta che rasenta la
certezza, che supera il 90%) con residui di polvere da sparo."
Naturalmente l'affermazione è ed era di quelle "che
contano", determinante cioè, ai fini della prova (da portare da parte
della Pubblica Accusa) della tesi (accusatoria) secondo cui AC 1, preparata in
precedenza la SIG carica e pronta al tiro sul mobiletto del bagno, ivi si
sarebbe recato con la scusa di orinare e l'avrebbe prelevata (dopodiché con
essa sarebbe tornato nello studio, ove, raggiunto PC 1, gli avrebbe sparato un
colpo in direzione del capo).
Sennonché, alla luce delle verifiche eseguite dal perito di parte
prof. TE 6 (illustrate in aula e nel doc. dib. 8, p. 27 e ss), la Corte ha
dovuto constatare che parte della documentazione in base alla quale la dott. PE
3.
ha sostenuto di essere giunta alla suesposta conclusione, è incompleta e
parte è erronea.
In particolare, avuto riguardo al prelievo nr. 2 (il secondo
dentro la traccia) -Objet nr. 1005400-2 secondo la numerazione Microscan-
eseguito il 23.5.2003, nel rapporto Microscan del 12.6.2003 figura solo il
"report" del sistema automatico, Mancano invece le microfotografie
delle particelle e i relativi spettri (indispensabili se davvero si vuole
effettuare la verifica manuale) per due delle quattro particelle di antimonio detectate
nonché per la particella bicomponente Pb-Ba.
Avuto riguardo al prelievo nella polvere del 25.6.2003 -Objet nr.
1005486.
secondo la numerazione Microscan- la tabella dei risultati a p. 3 fa
stato del ritrovamento di 4 particelle di antimonio, di 5 di bario e di 24 di
piombo, il che corrisponde a quanto figura nel cosiddetto "report".
Sennonché, verosimilmente un operatore della Microscan figura poi, in sede di
verifica manuale, aver corretto, nello spettro 00173.tif, la S di solfo con la Pb
di piombo, col che il risultato finale sarebbe quello di una particella
antimonio-piombo, apparentemente una bicomponente e non più una singola.
Ma se fosse davvero così, allora la logica conseguenza sarebbe
quella che anche fuori dalla traccia (su cui sarebbe asseritamente stata
appoggiata la SIG 210) ovvero nella polvere circostante v'era una particella
cosiddetta "caratteristica" dei residui di tiro. Il che non deve
sorprendere però più di tanto se si considera che le particelle "caratteristiche"
possono, per loro natura", avere un'origine diversa da quella dei residui
di tiro.
Il prof. TE 6 ha, da parte sua, rilevato altre incongruenze. Tra
queste, la presenza di stagno nello spettro della bicomponente Pb-Sb, di cui al
nr. 00274.tif del Prelievo 1, circostanza -a suo dire- stranissima se posta in
relazione ai residui di tiro, giacché lo stagno più non viene utilizzato nei
paesi occidentali da molti e molti anni e solo ne contengono cartucce
provenienti dall'est europeo. Viceversa -a dire del prof. TE 6- l'associazione piombo-antimonio-stagno
"è di frequente osservazione nelle particelle metalliche di origine
ambientale".
Nella bicomponente Pb-Ba, di cui al nr. 00260.tif, secondo il
prof. TE 6 sarebbe presente -stando al relativo spettro- anche se a livello
minore, del cromo, sostanza questa che ne escluderebbe l'appartenenza ai
residui dello sparo, essendo invece particelle con quella composizione "di
frequente osservazione come inquinanti ambientali, derivando da comuni
vernici" (doc. dib. 8 p. 32).
Anche senza addentrarsi nelle suddette specialistiche
argomentazioni svolte dal prof. TE 6, già solo dovendo constatare che la
conclusione cui è giunta la dott. __________ non è sorretta da documentazione
ineccepibile e rigorosa, bensì, in un caso, provatamente incompleta e, in un
secondo caso, errata o comunque ambigua e inaffidabile, la Corte ha dovuto
prescindere dal tenerne conto.
Ciò significa che le indagini tecniche esperite non hanno portato
la prova che la SIG 210 sia mai stata sul mobiletto del bagno, per cui nemmeno
si può ritenere che AC 1 si sia recato ad armarsi nel bagno.
Dal punto di vista procedurale il fatto - contrariamente a quanto
ha, in sede di arringa, velatamente adombrato la Difesa - non è di nessuna
rilevanza. È vero che nell'atto d'accusa, all'imputazione 1. di mancato
assassinio, vengono menzionate, tra le circostanze che hanno preceduto
l'addebito centrale (di aver cioè AC 1 sparato a PC 1 per ucciderlo), quella
(pacifica) di "essersi AC 1 assentato per andare in bagno" e
quella (contestata) di "essere ritornato nel locale studio con la
pistola SIG P 210 cal. 9 da lui precedentemente preparata all'uopo".
Nondimeno, il fatto che, in esito a tutta l'istruttoria, quella
predibattimentale e quella dibattimentale, la Corte abbia, in sede di giudizio,
non ritenuta provata la suddetta seconda circostanza non muta, nella sostanza,
né l'imputazione né il quesito che la Corte è stata chiamata a sciogliere. Solo
significa che l'accusato, confrontato con la specifica questione di essersi armato
in bagno, ha potuto e saputo far valere efficacemente le sue ragioni.
Cionontoglie che altrettanto chiara, univoca e ben riconoscibile
era ed è stata per lui (aldilà della evocata circostanza di aver preso la
pistola in bagno piuttosto che -come da lui sostenuto- dalla scrivania)
l'accusa centrale, quella cioè di aver sparato a PC 1 per ucciderlo.
Prova ne è che, durante tutto il procedimento, da questa accusa
egli costantemente si è difeso, sostenendo di aver ferito PC 1 accidentalmente
e non volontariamente.
Al riguardo giova rilevare che per costante giurisprudenza, il
principio accusatorio e quello dell'immutabilità dell'azione penale non sono
lesi quando l'accusato ha potuto valutare con cognizione di causa e senza
equivoco gli addebiti a suo carico, dal profilo oggettivo e soggettivo (cfr.
sentenza 13.12.2000 della CCRP in re P.P.), su di essi ha potuto esprimersi e
far valere le sue ragioni (cfr. Rep. 1998, p. 372 e ss.).
21.
Richiesto di spiegare
il motivo per il quale, rientrato nello studio dopo essere stato in bagno, AC 1
sostiene di aver preso dalla scrivania la SIG 210 (oggettivamente carica e
pronta al tiro) e con essa di essersi avvicinato a PC 1 per
"mostrargliela", l'accusato, in occasione della ricostruzione del
29.4
, ha narrato quanto segue (cfr. videocassetta AI 89 di cui viene qui
proposto uno stralcio che è stato trascritto):
"
… AC 1:
Prendo la 210, e perché prendo la 210?
Per un motivo molto semplice.
Quest'arma è stata acquistata a una borsa delle armi a __________,
alcuni anni prima assieme all'PC 1 e verosimilmente c'era anche l'ingegner __________
di __________ .
Eravamo su, in quel momento c'erano ancora le leggi cantonali che
regolavano l'acquisto delle armi a canna corta ecc. ecc., e c'era uno stand
dov'era la __________, dove c'era il giovane che voleva tutte le formalità
assolute per l'acquisto delle armi, il papà che aveva già qualche bicchierino
era molto più flessibile.
In effetti l'PC 1 era riuscito ad acquistare col papà, allegrotto,
diciamo così, una Parabellum; in un secondo tempo ho acquistato anch'io questa
210.
E perché volevo mostrargliela adesso questa 210?
Per un motivo molto semplice: perché a gennaio quando sono stato
preso col tasso alcolico nel posteggio a __________, evidentemente ho dovuto il
giorno dopo andare a fare il verbale in gendarmeria ecc. ecc. e sulla videata
del PC ho visto che quest'arma comunque era registrata sotto le armi che io
avevo già come collezionista.
PP:
Ecco signor AC 1, scusi se la interrompo, la mia domanda era molto
più semplice però: lei arriva dal bagno e per quale motivo, quindi mi deve
rifare ancora una volta la scena, perché prende la SIG 210, quando viene dal
bagno?
AC 1 (avvicinandosi alla scrivania e prendendo l'arma)
...Ia prendo proprio per dirgli quella cosa: ti ricordi quest'arma
che noi pensavamo di essere stati, tra virgolette, furbi? invece io un mese fa
me la sono ritrovata registrata nella mia scheda privata.
È quello che volevo dirgli ed è per questo che mi sono avvicinato
a lui, no, per mostrargli, lui nel frattempo mi stava parlando di Cossiga poi è
successo quello che è successo..."
Nel verbale del 23.6.2003, la questione gli è stata riproposta e
-come anche poi in aula- AC 1 ha risposto:
"
… Negli anni passati io ed PC 1 ci recavamo frequentemente alle
borse delle armi di Neuchâtel e __________. In una di queste occasioni e più
precisamente alla borsa di __________ dell’anno 1998 o 1999 io ed PC 1 avevamo
acquistato due armi a canna corta presso un commerciante/ espositore lucernese
il cui nome se ben ricordo era __________. In quegli anni vigevano ancora le
norme legali cantonali per la vendita delle armi, io ed PC 1 eravamo sprovvisti
di queste specifiche autorizzazioni ma siamo riusciti comunque ad acquistare
due armi. Io una SIG 210 militare (quella da cui è partito il colpo il 24
febbraio 2003) ed PC 1 è riuscito ad acquistare una Parabellum. Arma
quest’ultima di cui è particolarmente appassionato e possiede pure un
importante e raro testo tecnico. Siamo riusciti ad acquistare queste armi pensando
di avere fatto una “furbata” poiché ci eravamo recati allo stand alla presenza
del padre di questo negoziante il quale era visibilmente alticcio a differenza
del figlio che a nostre precedenti richieste aveva richiesto le rispettive
autorizzazioni cantonali. Ovviamente l’atto di compra-vendita fu comunque
iscritto nel registro dei commercianti a __________ (rivenditore). In pratica
sia io che PC 1 eravamo convinti di aver acquistato due armi senza che le
stesse fossero poi state iscritte nel registro dei collezionisti d’armi
ticinesi. A detta borsa delle armi era presente anche l’ing. __________ di __________
, nostro comune amico. La sera del 12 gennaio 2003 mi sono ritrovato alla
Gendarmeria di __________ per un verbale di Polizia a seguito del mio fermo
del giorno precedente, siccome la sera dell’11 gennaio 2003 durante un
controllo di Polizia mi hanno trovato addormentato nel mio veicolo acceso in
un’area di parcheggio. In Gendarmeria a __________ , dallo schermo raffigurante
i miei dati anagrafici l’agente interrogante mi ha fatto notare che io sono
collezionista d’armi. Io ho chiesto all’agente interrogante che cosa ci fosse
in quella scheda che lui guardava e che mi riguardava. L’agente interrogante mi
ha permesso di dare un’occhiata veloce alla mia scheda, dalla quale ho subito
dedotto che la SIG 210, contrariamente a quanto io e PC 1 pensavamo, era stata
registrata. Ed è di questo che io volevo rendere edotto PC 1, mostrandogli la
SIG 210 la sera del 24 febbraio 2003.
Il PP mi contesta che l’ing. __________ interrogato, ha
dichiarato che non ricorda che lei AC 1 abbia acquistato armi da fuoco, durante
le visite alle mostre d’armi. __________ ricorda l’acquisto di un’arma
dell’esercito germanico. …" (__________
è stato interrogato con verbale del 7.5.2003,
all. all'AI 587).
Analizzata la vicenda sotto i vari punti di vista la Corte è
giunta alla convinzione che AC 1 si è inventato di sana pianta la suddetta
storia per dare plausibilità ad un comportamento altrimenti assai sospetto,
qual è quello di essersi avvicinato con la SIG pronta al tiro (anche se AC 1
nega di esserne stato consapevole) all'amico, puntandogliela in direzione del
capo, col risultato di averlo poi colpito.
La storia della "furbata" è una menzogna inventata da AC
1.
per coprire il fatto che in realtà egli si è avvicinato a PC 1 con l'arma
carica, puntata verso il suo capo, per ucciderlo.
In primo luogo è una bugia il pretendere di aver saputo solo nel
gennaio 2003 in Polizia che la SIG era registrata nella lista delle armi da lui
acquistate come collezionista.
È una bugia perchè il fatto è sempre stato noto a AC 1 avendo egli
stesso chiesto ed ottenuto già nel 1997 la necessaria autorizzazione.
Ben può essere che poi la sera del 12.1.2003 l'agente che lo
interrogò sui fatti di __________, gli mostrò la videata della sua scheda di
collezionista. Quel che però AC 1 vide altro non era se non ciò che lui da
sempre sapeva essendo stato lui stesso ad avviare le procedure per ottenere
-come ottenne- l'autorizzazione ad acquistare le pistole che, di fatto, ha
acquistato, ivi compresa la SIG.
Come si è andati minuziosamente esponendo al considerando 9., è
assodato che il giorno 5.4.1997 (ovvero il giorno stesso nel quale si recò alla
Borsa di __________) dopo aver visto l'arma, AC 1 ha di proprio pugno compilato
il formulario per l'acquisto della stessa (inserendo -ancorchè non fosse
strettamente necessario, come ha spiegato in aula il teste __________- i dati
tecnici) nonché di una seconda arma, indicando per la SIG 210 come fornitore la
__________di (e, per l'altra arma, il nome di un altro fornitore, __________).
Dopo che detta istanza ha ottenuto i preavvisi favorevoli degli
enti preposti (il Municipio di __________, l'Ufficio del casellario, il Comando
della Polizia cantonale) il 13.5.1997 l'autorizzazione gli è stata concessa.
Che i venditori di __________ gliel'avessero già venduta il
25.4.1997
nulla toglie alla regolarità della procedura, come spiegato in aula
dal signor __________.
In tali condizioni è impossibile ritenere che AC 1, dopo aver lui
stesso dato avvio alla a lui ben nota prescritta procedura di autorizzazione
non ne abbia conservato il ricordo (di aver cioè fatto l'istanza e ricevuto
l'autorizzazione). E ancor più incredibile (siccome contrario alla logica e
alla comune esperienza) è che, a fronte di tale sua iniziativa specificatamente
volta a regolarizzare l'acquisto (e quindi la detenzione, il possesso) della
SIG 210 egli abbia -contro ogni logica- potuto "fabbricarsi" un falso
ricordo, ovvero di averla acquistata (e poi detenuta e posseduta) da
"furbo", in modo irregolare e clandestino. E ciò benchè -sia chiaro-
sia comunque fuorviante parlare nella specie di un "falso ricordo".
La "furbata" -nel racconto che ne fa AC 1- non è infatti un fatto
soggettivo solo da lui vissuto, bensì un fatto oggettivo che egli sostiene
essere realmente successo a lui e a PC 1 (per cui di ricordo
"condiviso" si dovrebbe semmai trattare) mentre erano insieme a __________
ove -a dire di AC 1 ma non anche di PC 1 che lo ha negato- sarebbero riusciti a
farsi consegnare fisicamente, senza formalità alcuna, il primo la SIG 210 e il
secondo una Parabellum, col che pensarono di essere stati "furbi" e
che le due pistole non sarebbero state registrate.
Inutile dire che la "storia" cozza contro la realtà dei
fatti che prova inoppugnabilmente che AC 1 -come già sottolineato- compilò
quello stesso giorno l'istanza di cui si è detto, mentre che PC 1,
collezionista sin dal 20.1.1987, in previsione di recarsi alla Borsa di __________,
già il 26.3.1997 aveva compilato e inoltrato analoga istanza all'Ufficio
permessi tramite il Municipio di __________, indicando come fornitore
l'armaiolo Colombo.
Ma ancor più peregrina diventa la storia della "furbata"
se si considera che la SIG 210 è la prima arma che AC 1 ha acquistato, appena
poche settimane dopo aver conseguito il certificato di collezionista,
certificato che (come già cennato) gli imponeva di acquistare e far registrare
sull'arco dei successivi due anni almeno tre armi da fuoco. Credere alla storia
della "furbata" equivarrebbe a credere che AC 1 da un lato è stato in
ballo quasi sei mesi e si è anche sottoposto ad un esame pratico e teorico per
poter diventare collezionista, mentre che dall'altro, tosto che ha avuto
l'occasione di iniziare legalmente la sua personale "collezione", ha
cominciato invece col comprare una pistola da "furbo", ovvero in modo
irregolare, al di fuori delle formalità di legge, col risultato che -a suo
dire- egli "credeva" ancora nel gennaio 2003 quando in Polizia gli
venne mostrata la videata, che la SIG 210 non era mai stata registrata.
L'argomentazione sottende comportamenti talmente contraddittori,
illogici e insensati, che non portavano nessun vantaggio (salvo il risparmio
dei fr. 30.- che costava ogni autorizzazione, che -come già accertato al
considerando 9.- AC 1 ha invece pagato!) da parte del neo-collezionista AC 1
(ma anche da parte di PC 1 che, collezionista da anni, sapeva benissimo che per
comprare una pistola non aveva di certo bisogno di fare il "furbo",
né vi sono indizi per dire che lo volesse realmente fare, stante che già il
26.3.1997
aveva di sua iniziativa inoltrato un'istanza di acquisto), da
apparire temeraria!
D'altra parte, che l'acquisto della SIG 210 era stato autorizzato
e che AC 1 ben lo sapeva lo rivela bene anche il suo comportamento successivo.
Si ricorderà (è già stato accertato al considerando 1.) che, tra il 1997 e il
1999, quando ancora lavorava all'__________ egli ha ripetutamente partecipato
ai tornei di tiro organizzati dalla banca e ai tiri presso lo Stand dei Civici
Carabinieri, portando seco il Fass e la SIG 210, con la quale ha, più volte,
sparato diversi colpi.
In tali condizioni, è invero difficile credere che l'allora caposuccursale
di __________ partecipasse a tali manifestazioni e sparasse (praticamente in
pubblico) con una pistola acquistata "con una furbata" non registrata
e quindi detenuta in modo irregolare e clandestino. In aula neppure AC 1 ha
osato affermare una tale enormità, asserendo che, quando la portava e la usava
nelle citate occasioni, era e si sentiva "tranquillo". E a ragione, a
riprova che egli ha sempre saputo che l'acquisto dell'arma era stato
autorizzato!
D'altro canto che la "furbata" sia un'invenzione e nulla
di più, lo prova altresì il fatto che, colui al quale -stando alle intenzioni
di AC 1- l'aneddoto doveva essere, la sera del 24.2.2003, raccontato, per
metterlo di buonumore, ovvero PC 1, interrogato in aula, l'ha negato, asserendo
"che questa versione è nient'altro che una teatralità menzognera del
solito AC 1".
Per se stesso ha ricordato che con i venditori della __________,
avvalendosi dell'aiuto di AC 1 che faceva da traduttore, egli trattò l'acquisto
di una vecchia pistola a tamburo che -secondo PC 1- doveva essere libera alla
vendita siccome la relativa munizione non esisteva più. Benché egli l'avesse
loro pagata, essi furono inflessibili e non gliela consegnarono, col che egli
tornò poi a ritirarla l'anno successivo. PC 1 ha altresì ricordato di aver
segnalato lui a AC 1 la SIG 210, di avergli detto che era una bella arma, che
l'avrebbe comprata lui stesso ma non aveva con sé sufficiente danaro. Finì che
la comprò AC 1. PC 1 più non ricorda, ma tende ad escludere che i venditori
-così inflessibili con lui- abbiano consegnato ad AC 1 seduta stante la
pistola.
Comecchessia, quand'anche AC 1 sia per finire riuscito a farsela
consegnare quel giorno, quel che conta è che nella sua versione della "furbata"
i "furbi" sarebbero stati due, lui e PC 1, cosa che per sé stesso PC
1.
ha categoricamente smentito, mentre che -come detto- per AC 1 lo esclude il
fatto che fu lui stesso a compilare quello stesso giorno l'istanza di
autorizzazione.
Nel classeur grigio scamosciato sequestrato a AC 1 sono custodite
l'autorizzazione 13.5.1997 che evade l'istanza 5.4.1997, recante il nr. 154/97
e quella 8.7.1997 che evade l'istanza 5.4.1997/3.7.1997 che pure reca il nr.
154/97 annullando e sostituendo la precedente del 13.5.1997. Sono cioè
custodite nel citato classeur di AC 1 solo le autorizzazioni relative
all'acquisto di pistole effettuato presso __________. Manca invece
l'autorizzazione nr. 136/1997. Nella "scheda" per collezionisti, AC 1
ha elencato solo le quattro pistole comprate da __________ e anche in essa
manca l'iscrizione della SIG 210. Se AC 1 l'abbia compilata a posteriori e se,
pure a posteriori, abbia eliminato il suo esemplare di autorizzazione nr.
136/1997, alla Corte non è noto e AC 1 in aula l'ha negato. Resta, comunque,
nel citato classeur di AC 1 una traccia certamente non da poco circa
l'"esistenza" dell'autorizzazione 136/1997, ovvero la fattura emessa
dal Dipartimento il 16.5.1997 che fa preciso riferimento alle "tasse
relative alle autorizzazioni no. 136 e no. 154 rilasciate il 13 maggio 1997 -
acquisto armi da fuoco da collezione" e il cedolino di versamento che fa
stato del pagamento, da parte di AC 1, in data 4.6.1997 di fr. 60.-. Al
riguardo va sottolineato che AC 1 ha effettuato siffatto pagamento prima di
aver chiesto il 3.7.1997 di esser autorizzato a comprare da __________ quattro
armi invece di una e, quindi, prima che gli venisse rilasciata l'8.7.1997
(senza più prelievo di tassa!) l'autorizzazione no. 154 che annullava e
sostituiva la precedente -di stesso numero- del 13.05.1997. Ciò significa che
non possono esservi stati né dubbi, né equivoci sulle tasse che AC 1 pagò il
4.6
, ovvero quella per l'autorizzazione della SIG 210 e quella per
l'autorizzazione della SIG SAUER P 228, da ordinare, come lui stesso scrisse
nell'istanza 5.4.1997. Il 4.6.1997 l'autorizzazione 8.7.1997 nemmeno esisteva.
22.
Venendo alla questione
della accidentalità o intenzionalità del ferimento di PC 1, la Corte ha
affrontato il problema dipartendosi dai noti principi che regolano il processo
indiziario e il precetto "in dubio pro reo".
Essa ha in particolare tenuto conto della nozione di
"indizio", il quale è, notoriamente, "una circostanza certa
dalla quale si può trarre per un'intuizione logica una conclusione circa la
sussistenza o non del fatto da provarsi".
Mancando prove sicure e tranquillanti si può fondare un giudizio
di condanna su indizi quando essi permettono un processo d'induzione condotto
con un metodo rigorosamente logico e preciso; la condanna deve essere la
necessaria conseguenza della corretta valutazione di quegli indizi, ritenuto
che ove vi siano più indizi in relazione al fatto da provarsi, il giudice deve
avere cura di valutarli nel loro insieme e non isolatamente e senza violare il
precetto "in dubio pro reo". Esso significa che "il giudice
penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole
all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale
probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie
medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un
assoluto convincimento. Semplici dubbi teorici sono sempre possibili. Il
principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo
un'analisi globale e oggettiva delle prove, dubbi rilevanti sulla
colpevolezza" (cfr. sentenza CCRP dell'8.10.2003, in re M.B. e
giurisprudenza ivi citata).
D'altro canto il principio "in dubio pro reo" non
significa però obbligo per il giudice di prosciogliere ogni volta che egli,
avuto riguardo ad una concreta fattispecie, abbia dei dubbi, ma soltanto ove
egli rimanga nel dubbio; cioè laddove le prove assunte non hanno potuto
procurargli la certezza dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto
rilevante.
Il principio "in dubio pro reo" non può essere inteso
fino al punto illogico di valutare tutte le prove in maniera irrazionale per
poter giungere ad una dimostrazione favorevole all'accusato. Allorquando si
prospettano due o più ipotesi sono da respingere quelle proposte che si
infrangono contro l'inaccettabile obbligo di interpretare, per ammetterla,
tutti i fatti secondo l'angolo dell'eccezionalità, della straordinarietà,
dell'inverosimiglianza e perfino del mistero più inspiegabile; bisogna invece
in questi casi accettare quella che permette la spiegazione più normale e più
logica di tutti i fatti.
A giudizio della Corte, per credere all'accidentalità del
ferimento di PC 1 bisognerebbe proprio procedere nel modo errato, ovvero
prescindere da una valutazione d'insieme dei fatti accertati per leggerli
isolatamente l'uno dall'altro, giustificando ciascuno di essi in base ad una spiegazione
di volta in volta anomala, strana, illogica e sinanco improbabile ed
eccezionale.
Tanto per cominciare, si ha che, per dare alla tesi
dell'accidentalità dello sparo un minimo di consistenza, occorrerebbe da subito
decontestualizzarlo, attribuire cioè a semplici e fortuite coincidenze una
serie di fatti che di certo bazzecole non sono. Al contrario, per AC 1 e per il
suo futuro, vitali erano! Occorrerebbe cioè dissociare, slegare completamente
lo sparo dal fatto che AC 1, negli ultimi dieci anni, abbia via via depredato
il conto dell'ignaro PC 1, così come dall'ulteriore fatto che quella sera PC 1
era salito a __________, certo per fare a AC 1 il favore di condurlo a casa e
anche per mostrargli, già che c'era, la scomposizione della Parabellum, ma
anche e soprattutto per vedere i documenti bancari come con AC 1 convenuto
("ta fo vidé tütt") e anche dal fatto che, per AC 1, quella non era
per niente la sera giusta per confessarsi con PC 1, stante che una congrua dote
non era per nulla pronta e che ancor meno giusto era il momento, stante che AC
1.
stava mettendosi in proprio, avviando nuove attività in vista di un nuovo
futuro.
Una tale operazione di decontestualizzazione non può, pena
l'arbitrio, essere effettuata, col che l'evento che ha portato al ferimento di PC
1.
va esaminato nel descritto contesto e tenendo ben presente che AC 1 quella
sera (dopo la lunghissima cena -"a tiravum pü sü i calzett" ha
significativamente affermato PC 1-), giunto che fu con lui nel suo studio,
smontata che fu la Parabellum, dopo esser rientrato dal bagno -ed erano ormai
quasi le 23:30- non poteva più eludere la questione del "ta fo vidé tütt".
Ed è proprio in quel frangente che è intervenuto lo sparo.
Certo AC 1 ha sostenuto e sostiene che non era affatto un problema
per lui "condire via" ancora una volta PC 1 con la solita tabellina
fasulla da lui preparata, sennonché la Corte, al proposito, non può non
considerare che, come già accertato, quella sera, il patto tra PC 1 e AC 1 era
un altro: era quello del "ta fo vidé tütt", più volte ribadito, per
cui la suesposta tesi di AC 1 appare quantomeno come una troppo facile
banalizzazione -a posteriori- della questione.
Detto di ciò che PC 1 si attendeva da AC 1 quella sera e che AC 1
invece non dovette affrontare perchè intervenne lo sparo, la Corte ha dovuto
altresì considerare che, per credere all'incidente, si dovrebbero ammettere,
siccome tutto sommato normali e non straordinarie, un cumulo di negligenze che
lo stesso AC 1 riconosce e ha riconosciuto essere clamorose e, la prima,
financo "irresponsabile". Già si è detto che AC 1 è pacificamente un
buon conoscitore delle armi in genere e della SIG 210 in particolare, con la
quale tra il 1997 e il 1999 -come già accertato- ha, a più riprese, sparato. AC
1.
sin da ragazzo ha imparato le "regole d'oro" dell'uso delle armi e,
come monitore di tiro, le ha pure insegnate ad altri. Che quella sera, per
trovarsi, per finire, con la SIG 210 carica e pronta al tiro, a breve distanza
dal capo di PC 1, dette regole egli le abbia tutte violate e disattese in modo
ripetuto e plateale, è cosa sulla quale la Corte, preso altresì atto che egli
ha negato di aver tirato il grilletto, non ha potuto convenire. AC 1 ha
sostenuto e sostiene che già nei giorni precedenti il 24.2.2003, senza averne
contezza, aveva con l'arma (che da un paio di mesi, per i già descritti motivi,
quand'era in casa, si portava sempre appresso caricandola e scaricandola a
seconda delle occasioni) assunto un rapporto di troppa "confidenzialità"
che gli ha fatto dimenticare ogni regola di prudenza. Sennonché, nel contesto
di cui si è detto, definire "negligenze" quelli che furono i
comportamenti di AC 1 è sicuramente un'inaccettabile forzatura.
Già si è detto che AC 1 avrebbe -a suo dire- armato l'arma già una
sera della settimana precedente quando, per una crisi di sconforto, avrebbe
inteso suicidarsi, cosa che poi non fece (col che diventa però legittima la
deduzione che AC 1 stesso, in quei giorni, percepiva, risentiva siccome
cruciale, giunta ad una sorta di bivio, la sua situazione per rapporto a PC 1,
se davvero giunse a pensare ad una via d'uscita così estrema come è il
suicidio). Avrebbe poi, per il turbamento, dimenticato l'arma carica e pronta
al tiro sulla sua scrivania, cosa che sarebbe ricapitata il venerdì 21.2.2003 quando,
trovatosi a dover uscire di corsa perchè i figli lo chiamavano (per andare
tutti a __________ , al Barilotto, a mangiare la pizza), omise di scaricare
l'arma, di riporla nella cassaforte (dopo averle tolto -come è solitamente
d'uso- il caricatore). Dimenticò -a suo dire- l'arma sulla scrivania (né se ne
ricordò nei giorni successivi), benché gli fosse ben noto che egli sarebbe
stato assente per l'intero week-end, essendo prevista la sua trasferta in
Svizzera interna, mentre che moglie e figli sarebbero rimasti a casa. Dimenticò
l'arma, carica e pronta al tiro, sulla scrivania, lasciando il suo studio
incustodito e accessibile a moglie, figli e quant'altri (amici dei figli,
parenti, ecc.), fossero per un qualsiasi motivo venuti nel week-end, a casa sua,
studio dal quale -come è noto- si accede alla piscina. Come già cennato, AC 1
stesso ha definito "irresponsabile" tale suo comportamento. A
giudizio della Corte, vi è di che restare sgomenti, increduli e allibiti, tanto
più se si considera che per verificare se l'arma era carica o scarica
occorrevano - come ha deposto e mostrato in aula l'isp. TE 3 - una manciata di
secondi e che l'asserita "fretta" (oltretutto per un banale motivo
qual è quello di uscire di venerdì sera a mangiare la pizza) è stata (nel dire
di AC 1) contrapposta ad azioni (quella di scaricare l'arma, togliere il
magazzino e riporre almeno quello nella cassaforte) che richiedono, al massimo,
per essere eseguite, qualche minuto, ma che avevano, rispetto a quell'asserita
"fretta" un'importanza incommensurabilmente grande.
Comunque sia andata (dopo che è fallita la prova che AC 1 avesse,
in realtà, preso in bagno la SIG 210 carica e pronta al tiro), la Corte ha
dovuto fondare le proprie valutazioni sul fatto che, la sera del 24.2.2003, AC
1.
-come a sue affermazioni- prese dalla scrivania la pistola carica e pronta al
tiro (e ciò benché PC 1 abbia dichiarato di non averla vista né quando vi si
sedette per scomporre la Parabellum, né dopo, quando vi girò attorno, come
mostra la foto nr. 117, per recarsi a guardare i quadri appesi alla parete di
fondo).
Ciò che però la Corte non ha creduto, giudicandola inverosimile, è
la circostanza -da AC 1 asserita- secondo cui quando, rientrato dal bagno,
prese l'arma dalla scrivania, non si sarebbe avveduto che la stessa era carica.
Intanto v'è da ricordare che già la Corte ha giudicato essere una bugia il
motivo addotto da AC 1 per giustificare di aver preso in mano l'arma, "per
mostrarla" a PC 1 (la storia della "furbata"). Caduta detta
"scusa", ne deriva che AC 1 ha preso con sé consapevolmente l'arma
carica prima di avvicinarsi a PC 1. Ma, anche nella denegata ipotesi che AC 1
ebbe davvero un motivo per prenderla in mano, quello che è assolutamente
inspiegabile è che egli non abbia d'istinto fatto, in applicazione della prima
"regola d'oro", il movimento di scarica e ciò tanto più che, se
davvero ivi l'aveva giorni prima dimenticata, il sol fatto di rivederla non può
non averlo, almeno in quel momento, reso conscio della sua precedente negligenza
(ben sapeva -che diamine!- di esser stato via tutto il week-end e che quindi
più non la "toccava" da alcuni giorni!).
In tali circostanze non solo non ha eseguito il movimento di
scarica, ma, se si sta al suo dire, nemmeno avrebbe visto e poi percepito
prendendola in mano, che il magazzino era completamente inserito. Nemmeno
avrebbe visto che la sicurezza manuale era su "F" e -quel che è più
incredibile- non avrebbe nemmeno notato il vistoso cane armato che -cromato
com'è- risalta assai sulla pistola nera! E che non l'abbia visto è tanto più
incredibile e singolare se si considera che -a suo dire, come già cennato- egli
era solito tenere seco la SIG con la leva manuale della sicurezza su
"S", il magazzino non del tutto inserito e il cane disarmato!
Avvicinandosi a PC 1 fino ad arrivagli spalla a spalla, AC 1
nemmeno si sarebbe curato di tenere l'arma con la canna puntata verso il
pavimento, così come impone un'altra "regola aurea". A suo dire egli
la teneva in quel frangente appoggiata sulla sua mano destra, molto alta,
ovvero a circa 150 centimetri dal suolo e, perdipiù, puntata verso il capo di PC
1.
E ciò benché non vi fosse alcuna reale necessità di tenerla in siffatto
modo, del tutto contrario alle regole, neppure nella denegata evenienza che la
storia della "furbata", anziché esser un pretesto, fosse stata vera
ed AC 1 davvero avesse solo voluto "mostrare" a PC 1 la SIG.
Tenere l'arma un po' più in basso (oltre che puntata verso il
suolo) sarebbe infatti stato più compatibile (oltre che con la prudenza) anche
con la logica. Senza dimenticare che lo stesso AC 1 ha comunque dato atto che
il suo modo di "mostrare" l'arma a PC 1 fu totalmente anomalo (anche
gli armaioli non la mostrano mai così -ha detto- bensì poggiandola su un tavolo
o su altra superficie piana).
In tali circostanze, è quindi difficile credere che AC 1 abbia
agito in modo tanto sconsiderato solo per troppa "confidenza" con
l'arma e soprattutto è difficile credere che è solo per una svista, una
disattenzione che egli abbia tenuto l'arma carica e la canna in mira con la
testa di PC 1 proprio nel momento in cui, per un'ulteriore incredibile
coincidenza (stando alla versione di AC 1 che nega di aver tirato il
grilletto), il colpo partiva.
AC 1 ha sempre sostenuto di non sapere come è accaduto che il
colpo sia partito. Nel verbale in cui si è spinto più in là ha dichiarato che
"
… essendo il colpo partito in un qualche modo io ho causato il
funzionamento del meccanismo di scatto. In un qualche modo deduco che ho
toccato il grilletto. Il colpo è partito inavvertitamente… " (cfr. verbale 25.2.2003 alla PP p. 5 e 6).
Al riguardo (come già cennato al considerando 19.) l'unica ipotesi
che il perito di parte signor TE 5 ha ventilato è che una piccola feccia (o un
minuscolo corpo solido) sia andata a ficcarsi "nell'accoppiamento fra la
superficie dei pezzi del dispositivo di scatto", per il che, sfiorando il
grilletto o a causa di un lieve urto, il colpo sarebbe partito.
La Corte ha ritenuto, alla luce di tutti i fatti sin qui descritti
e nel concreto contesto, che una tale evenienza sia da ritenere totalmente
remota e assolutamente improbabile.
La Corte al riguardo ha dovuto considerare (come già esposto al
considerando 19.) che la SIG 210 non ha mai avuto problemi di funzionamento né
nel passato quando AC 1 la usava, né dopo il ferimento di PC 1 quando l'isp. TE
3.
fece le sue verifiche.
Altresì la Corte ha dovuto considerare che erano circa due mesi
che AC 1 si portava appresso in casa la SIG e che in quel periodo più volte
egli l'ha caricata e scaricata e mai è accaduto che una qualsiasi minuscola
feccia abbia provocato alcunché. Più volte, a dire di AC 1, egli ha appoggiato
l'arma di qua e di là, a seconda di quel che faceva, eppure nonostante gli urti
che essa può avere preso, mai nulla è successo. Che la piccola feccia abbia
atteso (per andare a ficcarsi in quel particolare meccanismo e conseguentemente
produrre, per uno sfioramento del grilletto o per un lieve urto, la temporanea
modifica della "normale azione dei cinematismi dei pezzi coinvolti")
proprio il momento in cui la bocca della canna stava a breve distanza dalla
testa di PC 1, è -a giudizio della Corte- una di quelle evenienze che di certo,
teoricamente, non si possono mai escludere, nondimeno, per ammetterla, bisogna,
nelle concrete circostanze e nel concreto contesto sin qui descritti, accettare
di sconfinare nella più assoluta eccezionalità e straordinarietà degli eventi,
nella più fortuita casualità.
Senza dimenticare che, se davvero AC 1 fosse stato egli stesso
sorpreso dall'imprevisto ed improvviso sparo, mal si comprende come mai, per la
forza del rinculo e stante che egli teneva l'arma non già saldamente in pugno,
ma solo appoggiata sulla sua mano destra (con le dita distese ed il solo
pollice che la teneva dal lato opposto -come mostra la foto 76-), essa non gli
sia sfuggita, cadendo a terra.
Secondo il Difensore di AC 1 tutti gli incidenti sono, chi più chi
meno, dovuti a disattenzioni e a negligenze anche plurime. All'uopo egli ha
evocato i fatti di Sigirino, durante i quali un agente di polizia fu pure
accecato e perse l'udito, in seguito alle molteplici negligenze commesse da due
colleghi, in particolare dall'agente N. A tale argomentazione la Corte obbietta
che, nel suddetto caso, in esito alle plurime negligenze commesse dall'agente
N., vi fu -a differenza che, nel caso di AC 1- chi il grilletto tirò. La
pistola mitraglietta, in quel caso, non sparò inopinatamente da sola, perchè
una minuscola feccia aveva sganciato il meccanismo di scatto.
Nel caso di AC 1, invece, con le asserite molteplici negligenze,
egli ha cercato di giustificare come fu che, senza eseguire il movimento di
carica (che di tutta evidenza non poteva eseguire in presenza di PC 1 che
l'avrebbe udito), si trovò nondimeno a fianco di PC 1, con una pistola carica e
pronta al tiro puntata in direzione della sua testa, che, per finire, avrebbe
sparato da sola.
Senza dimenticare, poi, il diverso contesto in cui è avvenuto il
ferimento della vittima: un'esercitazione di polizia nel caso di Sigirino, una
malversazione di più di 3 milioni di franchi che occorreva nascondere nel caso
di AC 1.
Tutto ciò considerato la Corte è pervenuta al fondato e solido
convincimento che a __________, quella sera del 24.2.2003, PC 1 non fu da AC 1
ferito accidentalmente, bensì che AC 1 simulò un incidente al fine di uccidere PC
1.
È solo nell'ottica della simulazione di un incidente che quelle
che AC 1 vuol far "passare" per "negligenze" (inspiegabili
in una persona conoscitrice delle armi fin dall'adolescenza) riacquistano il
loro vero significato che è stato quello di fare da "copertura" ad
altrettante azioni che era necessario compiere in vista di creare le premesse
per la partenza dello sparo. Delle più importanti si è già detto: in
particolare dell'impossibilità di caricare la SIG in presenza di PC 1,
rispettivamente dell'esigenza di dare una certa qual plausibilità al fatto di
essersi posizionato accanto a lui con l'arma pronta al tiro, puntata contro la
sua testa. Per il resto, mentre che la simulazione di un incidente spiega bene
il contesto retrostante, il movente in particolare, la tesi dell'incidente
"vero" sostenuta da AC 1 non lo considera, lo esclude, tant'è che fin
che PC 1 non ha scoperto e denunciato le malversazioni, anche gli inquirenti
alla tesi dell'"incidente" s'erano apparentemente adagiati e contro AC
1.
era stata promossa l'accusa di lesioni colpose gravi.
La simulazione dell'incidente spiega altresì bene taluni fatti
che, a prima vista, potrebbero "vestire" la tesi di AC 1 (e in tale
ottica li ha -infatti- letti ed interpretati nella sua arringa il Difensore).
Si pensi, ad esempio, al fatto che l'evento è accaduto a __________,
in casa e nello studio di AC 1, mentre che al piano di sopra dormivano moglie e
figli: se è vero che dette circostanze sono le più normali in un contesto veramente
accidentale, esse restano e appaiono come le più ovvie e normali anche nel caso
di simulazione di un incidente. Se il disegno di AC 1 è stato -come la Corte
afferma che è stato- quello di intenzionalmente uccidere PC 1 con un'arma da
fuoco, l'unico posto in cui ciò poteva avvenire era quello in cui il tentativo
è stato realmente commesso, ovvero a casa di AC 1, a tarda ora, quando era
sicuro che i familiari erano a letto e verosimilmente dormivano (e dove una
tenda parzialmente aperta o totalmente chiusa non faceva nessuna differenza perchè,
data l'ora e la stagione, il rischio che qualcuno guardasse dentro era minimo,
per non dire nullo visto che -di fatto- la sera del 24.2.2003 nessuno ha visto
il preteso "incidente" dall'esterno), nel suo studio ove teneva
usualmente tutte le sue armi e munizioni, dove sarebbe apparso normale, stante
che anche PC 1 era un appassionato di armi, che l'uno o l'altro o entrambi ne
stessero maneggiando (come realmente accadde per PC 1 con la Parabellum, per AC
1.
con la SIG, e per entrambi con la Sites Spectre).
Da questo profilo, è parso alla Corte inquietante lo
"scenario" che AC 1 aveva predisposto, il venerdì 21.02.2003 nel
pomeriggio, in previsione della venuta in casa sua di PC 1 la sera del
24.02.2003
(cfr. considerando 15.), nel suo studio: una Parabellum stava sulla
scrivania, una seconda pistola, ancorché dentro la sua scatola, stava sul PC e
la SIG 210 stava sull'altro lato della scrivania. Scenario che è (salvo che per
la SIG, col suo magazzino accanto, che AC 1 appoggiò per finire sulla libreria)
sostanzialmente lo stesso che "videro" gli inquirenti, dopo il
ferimento di PC 1 e che immediatamente evocava e metteva l'accento sulla
presenza di più armi, uno scenario di primo acchito compatibile con
"l'incidente", che lo "preparava" quasi, che lo
"suggeriva", che, in ogni caso, era in totale consonanza sia con la
passione per le armi condivisa dai due "amici", sia con il tragico
sparo.
Prova ne è che fin che PC 1 non ha parlato dell'altro legame che
li univa (quello costituito dai soldi), era quasi impossibile ipotizzare che,
quella sera, a __________, PC 1 era salito con tutt'altro intento e non certo
per smontare una Parabellum che AC 1 subdolamente gli aveva, per così dire,
"messo in mano", neppure consapevole -lo PC 1- che sul PC v'era una
seconda pistola e che una SIG carica si trovava dall'altra parte della
scrivania. Ma poiché lo scenario preparato e costruito da AC 1 parlava solo il
"linguaggio" delle armi, se PC 1, per finire, non avesse parlato o
fosse morto, cogliere un'altra realtà aldilà di quella di "facciata",
non sarebbe invero stato agevole, anche perché, essendo fortunatamente PC 1
sopravvissuto allo sparo e avendo egli per finire denunciato AC 1 per le note
malversazioni, nemmeno è dato di sapere (né è lecito fare congetture aldilà dei
fatti accertati) se lo scenario sarebbe rimasto quello o se era nelle
intenzioni di AC 1 di modificarlo.
Quel che è certo per la Corte è che, con PC 1 vivo, il complesso
delle prove raccolte consente, aldilà di ogni ragionevole dubbio, di affermare
che il ferimento di PC 1 non è stato accidentale, che l'incidente è stato solo
una messinscena di AC 1, il quale, deliberatamente, si è avvicinato da tergo a PC
1.
e, tirando il grilletto, gli ha sparato in direzione del capo per ucciderlo,
fortunatamente mancando il risultato, nondimeno procurandogli le descritte
lesioni, attestate dai certificati medici in atti, e ciò nell'intento di
nascondere le malversazioni commesse in suo danno.
A tale conclusione la Corte è giunta pur considerando che,
tornando dal bagno, AC 1 non poteva sapere se PC 1 era rimasto alla scrivania
centrale oppure se si era spostato. Rientrando nello studio, lo vide girato
verso la parete di fondo, intento a guardare le fotografie. Fu cioè per un caso
-ciò va detto- che AC 1 si ritrovò confrontato con una situazione che, per
rapporto a ciò che aveva intenzione di fare, era sicuramente propizia. Anche il
discorso che ne venne tra PC 1 e lui fu del tutto naturale, avviato addirittura
da PC 1 con ovvio riferimento alle immagini che stava guardando. Nondimeno è
del pari vero che AC 1 fu abile e determinato nello sfruttare la situazione
favorevole, armando, con notevole sangue freddo, la sua mano e,
nell'avvicinarsi a PC 1, curando, con non comune scaltrezza, di orientare il
discorso (con quel "guarda la data") in modo che l'altro ancor più
allungasse il capo verso la foto, continuando, per quel tanto che occorreva, a
rimanere girato e fermo, e, soprattutto, ignaro di ciò che gli stava
succedendo -e che gli è successo- (tant'è che nulla ha visto, non la pistola
nella mano di AC 1 e tantomeno costui tirare il grilletto). È vero che, per
finire, AC 1, che era ed è un buon tiratore, l'ha mancato, ma talmente di poco,
come eloquentemente dimostrano le foto nr. 145 e 146 dell'AI 608, che la tesi
dell'incidente è ben lungi dal trarne vantaggio.
Il Difensore di AC 1 ha insistito nel dire che l'uccisione di PC 1
sarebbe stata per AC 1 un totale non senso, giacché sarebbe stato impossibile,
se PC 1 fosse morto, che le malversazioni non fossero emerse. Oltre a __________,
per il clamore che ne sarebbe venuto, avrebbero potuto diventare sospettosi il
gestore di __________ del conto , signor __________, o altri
funzionari della banca, senza dimenticare -a mente del Difensore- che, giusta
le Direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri in materia di conti di
clienti dei quali non si hanno notizie, la banca sarebbe comunque stata
obbligata a informare gli eredi di PC 1 dell'esistenza del conto.
Trattasi di argomentazione inidonea a scalfire il dianzi motivato
convincimento della Corte, la quale, evidentemente, ha maturato il proprio
giudizio sulla base dei fatti che sono stati accertati con PC 1 vivo, e non in
base a quelli -totalmente ignoti e imprevedibili- che sarebbero stati o che si
sarebbero potuti/dovuti accertare ove PC 1 fosse morto. Oggi a tale riguardo si
possono fare solo ipotetiche congetture e speculazioni, e ciò sotto vari
aspetti, in particolare per quel che concerne il comportamento che avrebbe
tenuto la moglie di AC 1 (che, comunque, non assistette al ferimento) o che
avrebbe tenuto il signor __________ (che forse avrebbe potuto sospettare e
forse no, stante che, in tanti anni che ha gestito il conto , mai ha né
visto né conosciuto PC 1, né mai ha avuto modo anche solo di pensare che i
prelievi che faceva il procuratore non fossero concordati con l'avente diritto
economico del conto, né che non fossero avvenuti nel suo esclusivo interesse e
che, posto che abbia avuto notizia del ferimento di PC 1 -è stata la stessa
Difesa a rendere noto alla Corte che la televisione della Svizzera tedesca è
stata tra le prime a diffondere un servizio nella popolare trasmissione
"10 vor 10"- non risulta che abbia dato avvio ad alcuna procedura,
l'iniziativa di controllare il conto __________ essendo partita da __________
per conto di PC 1) o altri ancora.
Dal profilo giuridico certo è che il conto __________ non sarebbe
mai diventato un conto "sans nouvelles" a norma delle Direttive
emanate dall'Associazione svizzera dei banchieri, dato che una tale situazione
non si verifica neppure dopo dieci anni, quando alla banca è noto il
procuratore del conto, che era nel concreto caso, lo stesso AC 1.
Del pari è solo un'ipotetica congettura -che non può nullamente
essere considerata- quella adombrata dal patrono di parte civile, a dire del
quale non sarebbe da escludere che quei fr. 9'500.- da AC 1 prelevati dal conto
__________ la mattina del 21.2.2003 (e verosimilmente non spesi), egli li
avrebbe magari messi nelle tasche di PC 1 morto, a dimostrazione del fatto che
i prelievi li faceva sempre e solo su richiesta di PC 1.
23.
In diritto, si ha per
costante giurisprudenza che
"
nei reati contro la vita, la fattispecie di base è l'omicidio
intenzionale commesso da chiunque uccide intenzionalmente una persona e
punibile con la reclusione non inferiore a 5 (cinque) anni (art. 111 CP).
L'assassinio è la fattispecie qualificata - punibile con la reclusione perpetua
o la reclusione non inferiore a 10 anni (art. 112 CP) - che si differenzia dal
primo per la particolare mancanza di scrupoli dimostrata dall'autore,
segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi."
(cfr. DTF 118 IV 122 e giurisprudenza e dottrina ivi
citate).
Secondo Il messaggio del Consiglio federale relativo alla novella
legislativa entrata in vigore il 1.1.1990 (cfr. FF 1985 Il 912/3, n. 212.1) e
la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 118 IV 122 e 117 IV 369) il tipo
d'assassino cui si riferisce la legge è
quello descritto dallo psichiatra __________ (RPS 1952 313, 314 e
324), ossia quello di una persona senza scrupoli, priva di sentimenti sociali,
che agisce a sangue freddo, dimostrando un
egoismo primitivo e crasso. Una persona, dunque, che non tiene in
nessun conto la vita altrui pur di realizzare il proprio interesse ed è pronta
a sacrificare, per soddisfare bisogni egoistici, un essere umano che non gli ha
fatto nulla, dando così prova di una mancanza completa di scrupoli e d'una
grande freddezza affettiva (DTF 118 IV 126, 115 IV 14).
Il movente oppure lo scopo oppure le modalità particolarmente
perversi non sono che degli esempi della "particolare
mancanza di scrupoli", che deve risultare da una valutazione d'assieme
delle circostanze interiori ed esteriori (cfr. anche Stratenwerth,
Strafrecht BT I e Il, Teilrevisionen 1987-1990, § 1 n. 17). Va, a
questo proposito, annotato che, per Stratenwerth (Strafrecht, BT
I. § 1 n. 20 pag. 28), quanto più vi è sproporzione tra lo scopo perseguito e
la distruzione della vita umana, tanto più ci si avvicina alla fattispecie
dell'assassinio.
Per l'ammissione della forma qualificata dell'assassinio sono
determinanti soltanto le circostanze direttamente connesse con il
reato, quali le sue caratteristiche o il movente che ha indotto
l'autore ad agire (DTF 117 IV 369, DTF 117 IV 392 e dottrina ivi citata). Sono
invece da considerarsi circostanze non concernenti direttamente l'atto, i
precedenti dell'agente e il suo
comportamento prima e dopo l'atto nella misura in cui tali
elementi non hanno con esso alcuna relazione (DTF 117 W
393).
Per il resto sono ancora valide la giurisprudenza e la dottrina
riferite al previgente art. 112 CP (Stratenwerth, o.c. § 1 n. 16;
Rehberg, Strafrecht III, pag. 19 segg.; DTF 118
IV 125 e 126,
117.
IV 393). Così è considerato un assassino chi uccide una
persona per commettere, coprire o facilitare un altro reato (Schubarth, Komm.,
all'art. 112 n. 23, 25, 27 e 28) per vendetta, egoismo, piacere di uccidere
(DTF 106 IV 342-349), per evitare disagi, per esempio eliminando persone
fastidiose o intralcianti, come la donna resa incinta, la moglie quando le si
preferisce
un'altra donna o il teste di un altro delitto (DTF 101 IV 278; 77
IV
64, 70 IV 8).
Parimenti è assassino e non omicida chi uccide con modalità
astuta, perfida o subdola, approfittando dell'incapacità di
difendersi, dell'ingenuità o della fiducia della vittima così che,
per la definizione di assassinio, possono entrare in linea di
conto
anche le particolari relazioni dell'autore con la vittima (Rehberg,
o.c., pag. 20 ad c. e sentenze citate; DTF 117 IV 393, cons.
19b), oppure chi uccide usando mezzi particolarmente esecrabili
(DTF 106 IV 345, 77 IV 64).
Una particolare mancanza di scrupoli dell'agente non è peraltro
incompatibile con una sua responsabilità scemata o deficienza
caratteriale (DTF 95 IV 167; 82 IV 8; 81 IV 150; 80 IV 239) e neppure con una
(non scusabile ) violenta commozione
dell'animo (Trechsel, Kurzkomm., all'art. 112 n. 25 e cit.).
Nel caso di AC 1 non fa dubbio che egli ha commesso il tentativo
di reato nella forma qualificata di mancato assassinio sia per il movente e lo
scopo perseguito sia per le modalità messe in atto, particolarmente perversi.
Da un lato egli prima ha depredato il conto di PC 1 e poi per nascondere le
malversazioni, egli ha cercato di eliminare la persona che avrebbe potuto
smascherarlo.
Per farlo non si è fatto scrupolo di attirare l'ignaro e fiducioso
PC 1 nella sua casa per poi sorprenderlo, durante un'apparentemente innocente
conversazione a proposito di una data su una fotografia, con un colpo di
pistola che gli ha sparato al capo, facendo in modo che sembrasse un incidente.
Trattasi invero di un movente e di modalità così perfidi e malvagi
da far apparire AC 1 come una persona senza scrupoli priva di sentimenti, capace
di agire a sangue freddo per un fine di egoismo primitivo e crasso.
L'imputazione di mancato assassinio dell'atto d'accusa deve quindi
essere confermata così come da confermare è quella -pacifica- di ripetuta
appropriazione (ex art. vecchio 140 e nuovo 138 CP) per avere AC 1
ripetutamente convertito a proprio indebito profitto la somma di complessivi
fr. 3'195'000.- circa, in danno di PC 1, danaro che, in forza di una procura
generale, era a AC 1 affidato.
È appena qui il caso di ricordare che il reato di appropriazione
indebita è contemplato dall'art. 138 CP (in vigore dal 1° gennaio 1995) che
commina la reclusione fino a 5 anni o la detenzione (la detenzione fino a 5
anni secondo il previgente art. 140 n. 1 CP) a chiunque tra l'altro impieghi
indebitamente a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali (una somma
di denaro, secondo la legge anteriore) affidatigli.
Degli altri reati, di cui all'art. 253 CP e 91 cifra 1 LCS, pure
da confermare, si è già detto e ai relativi considerandi si rinvia.
24.
Dopo l'arresto di AC 1,
la Pubblica Accusa ha ordinato che egli fosse sottoposto a perizia psichiatrica
affidando l'incarico di perito al dottor PE 3.
A tale decisione si è opposto l'accusato sostanzialmente perchè, a
suo modo di vedere, la perizia aveva l'unico scopo di confortare la tesi
accusatoria, rispettivamente di scavare dentro di lui come se egli avesse
dentro un "mostricciattolo" o quant'altro, risp. per trovare dentro
di lui "una qualche macchia nera" (così, AC 1, testualmente, in aula,
durante l'audizione del dr. PE 3).
Nel seguito il Difensore di AC 1 ha portato il suo reclamo anche
davanti al Giar, senza successo, col che, per finire, la perizia è stata
redatta, evidentemente senza che il perito potesse conferire con AC 1. Egli si
è fondato sugli atti (prendendo visione anche della cartella medica acquisita
presso la Clinica di __________, con i tests cui ivi fu sottoposto AC 1, nonché
delle videocassette delle ricostruzioni e delle interviste, effettuando un
sopralluogo nella casa di __________, leggendo i verbali dell'accusato e
assistendo alle audizioni di alcune persone di riferimento, quali i suoi
genitori, la moglie, L. S.).
Quando ormai il dottor PE 3 stava ultimando il suo rapporto, AC 1
ha inviato al suo Difensore il seguente manoscritto di data 4.11.2003 (cfr. AI
610):
"
io sono sempre stato presente con la testa, con completa capacità
di volere e d'intendere, e in questa difficile e dolorosa situazione la
consapevolezza che qualcuno indaga su di me per esperire una diagnosi psicologica
non mi fa star bene.
In contrapposizione con quanto da te ordinatomi in precedenza -il
sottrarmi all'allestimento di una perizia psichiatrica- ti chiedo di
trasmettere a chi di competenza la mia volontà ad essere interpellato e sentito
dal dott. PE 3, perito nominato…".
Il Difensore lo ha inviato al perito.
Dato che il termine (già prorogato) assegnato al perito per la
consegna del suo reperto veniva a scadere, alla richiesta di AC 1 non veniva
dato seguito. La perizia è stata consegnata il 13.11.2003. Ad essa ha fatto
seguito il deposito degli atti, col che in data 24.11.2003, il Difensore di AC
1.
ha chiesto l'estromissione dagli atti della perizia ed il conferimento di un
nuovo incarico ad altro professionista specializzato in psichiatria forense. Respinte
tali domande dalla Pubblica Accusa, il Difensore ha inoltrato reclamo al Giar,
producendo altresì uno scritto datato 25.11.2003 del dottor __________,
professore presso l'Università "__________" di, scritto nel quale
soprattutto si critica la metodologia seguita dal dr. PE 3. Il Giar ha respinto
il reclamo (cfr. AI 688). Né ha avuto miglior sorte un secondo reclamo
presentato dal Difensore di AC 1 il 15.12.2003, chiedente, tra l'altro, ancora
l'estromissione dagli atti del rapporto del dr. PE 3.
Dato che sulla questione della perizia anche in aula si è -come si
dirà meglio nel seguito- molto discusso, è d'uopo qui riportare, in forma di
sunto, la cronologia degli atti esperiti in sede predibattimentale, a partire
dall'inoltro da parte di AC 1 della sua lettera 4.11.2003:
- 04.11.2003 già
riportata lettera manoscritta di AC 1 al suo legale (AI 610);
- 12.11.2003 decisione
del PP di rinviare la Difesa alla "più corretta forma dell'istanza
motivata di richiesta di prove, essendo prossima la conclusione della
perizia" (AI 626);
- 13.11.2003 data
della perizia del dr. PE 3;
- 13.11.2003 deposito
atti scadente il 1.12.2003 (ivi compresa la perizia);
- 14.11.2003 scadenza
del termine (già prorogato due volte) per la consegna del referto peritale;
- 24.11.2003 il
Difensore presenta istanza di estromissione della perizia del dr. PE 3 e di
conferimento ad altro professionista specializzato in psichiatria forense
dell'incarico di redigere una nuova perizia (AI 638);
- 27.11.2003 l'istanza
di estromissione dell'avv. __________ viene respinta dalla PP (AI 642);
- 09.12.2003 il
Difensore inoltra reclamo al Giar (AI 660A);
- 07.01.2004 reiezione
del reclamo da parte del Giar (AI 688);
- 01.12.2003 il
Difensore, in sede di complemento d'inchiesta, ha chiesto, tra l'altro,
l'allestimento di una nuova perizia da parte di altro professionista del ramo
(AI 647);
- 03.12.2003 la
richiesta è stata respinta dalla PP (AI 651);
- 15.12.2003 il
difensore ha interposto reclamo al Giar (AI 678);
- 14.01.2004 il Giar
ha respinto le richieste (AI 698).
Tutto ciò premesso, si ha che il perito -come si legge a p. 47 del
suo referto- ha per AC 1 formulato la diagnosi di "disturbo di
personalità emotivamente instabile di tipo "borderline" (ICD-10 F60.31)
con elementi di antisocialità" (da notare che già i medici di __________
avevano concluso, previa esecuzione di tests e dopo valutazione clinica per una
"personalità al limite con tratti psicopatici", avendo essi posto,
sulla base dei fatti a loro noti a quel momento, la diagnosi di "Sindrome posttraumatica
da stress").
Rispondendo ai quesiti postigli il dottor PE 3 ha dichiarato che,
a suo parere "la capacità del peritando di valutare il carattere
illecito dell'atto non era scemata" e che pure "la capacità
del peritando di agire conformemente alla corretta valutazione del carattere
illecito dell'atto non era scemata, se non -forse- in modo molto lieve",
concetti questi che egli ha chiaramente ribadito anche in aula, dove ha pure
confermato che "soltanto «in dubio pro reo» (mi si consenta l'uso di
un'espressione giuridica in un contesto medico) può essere ammessa una scemata
responsabilità di grado lieve".
Al dibattimento, dopo che l'audizione del dottor PE 3 era ormai
terminata, ed egli aveva già lasciato l'aula, il Difensore di AC 1 ha chiesto
alla Corte di voler ordinare un supplemento di perizia, da affidare ad altro
perito, al fine di fugare il dubbio espresso dal dr. PE 3. Invitato dalla
sottoscritta Presidente a riascoltare, attraverso la registrazione, le parole
del perito, il Difensore ha accondisceso, dichiarando di voler tenere in
sospeso la sua istanza, che -come attesta il verbale alla pagina 24- è poi
stata riproposta il giorno seguente, ovvero il 31.8.2004.
Sentite le parti, la posa del quesito e la relativa risposta sono
state di qualche giorno ritardate, di guisa da non dover ulteriormente rinviare
l'audizione del teste TE 1.
Nel seguito -come si legge nel verbale del dibattimento a p. 27-
il Difensore di AC 1 ha chiesto ed ottenuto una breve sospensione del
dibattimento per avere il tempo materiale per allestire un allegato, da
introdurre alla Camera dei ricorsi penali, postulante la ricusa della
Procuratrice pubblica.
Per finire, con l'accordo delle parti, il giovedì 2.9.2004,
sentite nuovamente le parti (cfr. verbale del dibattimento alle p. 34 in fine,
35.
e 36) sono stati posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se deve essere
ordinato un supplemento di perizia psichiatrica volto ad accertare se AC 1 ha
eventualmente agito in stato di lieve scemata responsabilità?
2.
In caso
affermativo, a chi deve essere conferito l'incarico di supplemento peritale
(dato per escluso il dott. PE 3)?
3.
In quale misura
il nuovo perito si dovrà ritenere vincolato alla perizia rispettivamente
all'audizione del dott. PE 3?
L'istanza di supplemento di perizia è stata dalla Corte respinta
in buona sostanza perchè -come ben emerge dall'istoriato testé riportato- la
questione di allestire una nuova perizia da parte di altro (rispetto al dr. PE
3) specialista del ramo è già stata proposta in sede predibattimentale e
respinta dal Giar, senza che il Difensore abbia impugnato tale decisione, che è
quindi cresciuta in giudicato.
D'altro canto la Corte ha altresì dovuto constatare che il dr. PE
3.
aveva chiaramente già scritto nel suo referto consegnato il 13.11.2003 che,
nel dubbio, andava ammessa, a beneficio di AC 1, una scemata responsabilità di
grado lieve (cfr. AI 629, p. 49). Di ciò erano perfettamente al corrente sia la
Pubblica Accusa, sia la Difesa di AC 1, tosto che la perizia è stata loro messa
a disposizione.
Nessuna delle citate parti ha ritenuto di dover, a quel momento,
chiedere al dr. PE 3 chiarimenti sullo specifico argomento del
"dubbio", essendo peraltro chiaro che lo stesso conseguiva al fatto
di aver dovuto stilare una perizia senza poter conferire
-per la sua opposizione- col peritando.
In aula il dottor PE 3, pur diffondendosi (per rispondere alle
domande postegli dalla sottoscritta Presidente e dalle parti) nella
chiarificazione delle risposte già da lui date nel referto peritale, le ha,
nella sostanza, totalmente confermate. Egli non ha aperto al riguardo nessun
nuovo interrogativo, confermando altresì il "dubbio" (rimastogli) che
lo ha indotto a riconoscere a AC 1 di aver agito in stato di scemata
responsabilità di grado lieve.
In tali condizioni, la Corte non ha ritenuto necessari nuovi
accertamenti peritali, né da chiedere al dr. PE 3, né, tantomeno, ad altro
specialista del ramo, la questione essendo sufficientemente stata chiarita in
vista del giudizio di merito.
25.
Per l'art. 63 CP, il
giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa
del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e
delle sue condizioni personali.
L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più
pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il
reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della
pena massima comminata e senza andar oltre al massimo legale della specie di
pena.
Come noto, i criteri di fissazione della pena hanno fatto oggetto
di abbondante giurisprudenza.
È qui d'uopo richiamarli sulla base della recente sentenza della
CCRP del 28.6.2004 in re S.B. che elenca in particolare "le circostanze
che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del proposito
(determinazione) e la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,
l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del
pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione
dell'illecito, il ruolo in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà
personale o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato
(collaborazione, pentimento, volontà di emendamento), la situazione familiare e
professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione
seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la
reputazione in genere."
Secondo la superiore Corte cantonale "esigenze di
prevenzione generale, per contro, svolgono un ruolo di second'ordine (DTF
118.
IV 342 consid. 2g pag. 350)" .
In un caso in cui era questione di reati (mancati) contro la vita
e l'integrità delle persone, commessi in concorso tra loro e in stato di
responsabilità ridotta e in presenza di altre attenuanti specifiche, il Tribunale
federale (cfr. DTF 127 IV 101) ha avuto modo di ricordare (come già
peraltro illustrato nella sentenza del 7.2.2002 della Corte delle assise
criminali di __________ in re W.C.) che, giusta l'art. 63 CP il criterio
essenziale è quello della gravità della colpa; il giudice deve prendere in
considerazione, in primo luogo, gli elementi che portano sull'atto in quanto
tale, in particolare sul risultato dell'attività illecita, sui modi di
esecuzione e, dal punto di vista soggettivo, sull'intensità del dolo così come
dei motivi del delinquere. L'importanza della colpa dipende altresì dalla
libertà di decisione di cui ha disposto l'autore: più gli sarebbe stato facile
rispettare la norma violata, più fortemente pesa la sua decisione di
trasgredirla e quindi più è grave la sua colpa.
Quando ammette una scemata responsabilità penale (art. 11 CP), il
giudice deve attenuare la pena in conseguenza, senza tuttavia essere tenuto ad
operare una riduzione lineare.
Quando il risultato del reato, non si è prodotto, la pena deve pure essere
attenuata. In caso di reato mancato, l'entità della riduzione dipende, fra
l'altro, dalla prossimità del risultato e dalle conseguenze effettive del reato
commesso.
Queste attenuanti così come quelle che sgorgano dall'art. 64 CP,
possono essere compensate con un aumento di pena se esistono circostanze
aggravanti. Queste ultime possono così neutralizzare le circostanze attenuanti;
lo stesso vale in caso di concorso di infrazioni (art. 68 cifra 1 cpv. 1 CP).
Può così accadere che, a seconda delle circostanze, un autore di reato possa
essere condannato alla pena massima prevista dalla legge per l'infrazione risp.
per le infrazioni commesse anche in caso di scemata responsabilità e in
presenza di circostanze attenuanti. Per ottemperare alla regola fissata
dall'art. 68 cifra 1 cpv. 1 CP, il giudice dovrà dapprima fissare la pena per
il reato che ha la comminatoria più grave, tenendo conto di tutti gli elementi
pertinenti (quali le attenuanti, le aggravanti e un'eventuale scemata
responsabilità). Poi il giudice aumenterà detta pena per sanzionare gli altri
reati, tenendo anche in tal caso conto di tutte le circostanze ad essi
relative.
La citata sentenza dell'Alta Corte federale (così come quella non
pubblicata del 13.8.2004 -6P.32/2004) ricorda infine che il giudice deve
esporre nella sua motivazione gli elementi essenziali che considera sia in
relazione al reato che all'autore in modo che l'autorità di ricorso possa
verificare se tutti gli aspetti pertinenti sono stati presi in considerazione e
come sono stati valutati sia in senso diminuente che in senso aggravante.
Il giudice può passare sotto silenzio quegli elementi che gli
sembrano non pertinenti o di minor importanza.
La motivazione deve giustificare la pena pronunciata, permettendo
di seguire il ragionamento di base. Il giudice non deve esprimersi in cifre o
percentuali, nondimeno più la pena è elevata, più la motivazione deve essere
completa.
Un ricorso non deve essere ammesso semplicemente per migliorare o
completare un considerando quando la decisione presa appare conforme al
diritto.
Confrontata con il compito di commisurare una pena adeguata alla
colpa di AC 1, la Corte ha cercato di seguire il più da vicino possibile gli
insegnamenti della massima istanza federale. Non v'è chi non veda, infatti,
come nella presente fattispecie, numerosi siano i fattori che si devono
considerare ai fini di una corretta commisurazione della pena e ciò a partire
dall'estrema gravità del reato contro la vita, in concorso ex art. 68 CP con
quello -pure assai grave- di ripetuta appropriazione indebita e con quelli
-decisamente secondari in questo contesto- di conseguimento fraudolento di una
falsa attestazione e di circolazione in stato di ebrietà. Il primo reato è (e
fortunatamente è qui il caso di dire!) rimasto a livello di tentativo e per
tutti va ammessa, per rispettare fino in fondo la conclusione del perito
psichiatrico, una lieve scemata responsabilità.
Attenendosi quindi ai chiari criteri suesposti, la Corte ha
avantutto considerato che il quadro legale di partenza è quello fissato dal
reato più grave, ovvero, nel concreto caso, dall'art. 112 CP, che -come già
cennato- sanziona l'assassinio consumato con la pena della reclusione perpetua
o della reclusione non inferiore a dieci anni. Poichè nella fattispecie il
risultato del reato non si è prodotto, per effetto dell'art. 65 CP, è possibile
pronunciare invece della reclusione perpetua, la reclusione per almeno dieci
anni e in luogo della reclusione non inferiore a dieci anni, la reclusione,
ferma restando (anche nell'ottica dell'art. 66 CP applicabile in forza
dell'art. 11 CP) la durata legale minima di un anno, specifica della
reclusione. Dato in questi termini il quadro di pena, è da esso che occorre
dipartirsi per sanzionare poi (secondo la regola dell'"Asperationsprinzip"
ex art. 68 CP) il reato patrimoniale, consumato, di ripetuta appropriazione
indebita e gli altri due testé evocati (che, nondimeno, nel caso di specie, non
hanno praticamente influito sulla pena), riesaminando poi il tutto alla luce dell'attenuante
della scemata responsabilità di grado lieve, nonché di quelle cosiddette
"generiche".
Dovendosi valutare in concreto la gravità della colpa di AC 1 in
relazione al reato principale ascrittogli, la Corte ha dovuto considerare
l'estrema gravità del medesimo, da AC 1 commesso senza scrupoli e a sangue
freddo, arrivando a simulare un incidente quando invece egli si muoveva con il
fermo proposito di uccidere proprio quella persona che credeva di essere un suo
buon amico (e al quale lo stesso AC 1 si riferiva come al suo
"migliore" amico), colui che, in piena fiducia, dopo aver trascorso
insieme l'intera serata, era entrato "da amico" nella casa di __________.
Una casa che invece AC 1, a ulteriore prova del suo agghiacciante cinismo e
della sua amoralità, non ha avuto alcun ritegno nell'usare quale luogo della
sua tragica messinscena, ben sapendo che al piano di sopra dormivano la moglie
ed i suoi bimbi, perché ciò, per quanto abbietto, era funzionale al suo disegno
di simulare un incidente. E invece, raggiunto PC 1 da tergo, non senza
trattenersi dall'utilizzare un vile trucchetto per mantenerne gli occhi e
l'attenzione concentrati sulla data della foto in modo da non essere visto, gli
si affiancava e, proditoriamente, tirava il grilletto della pistola in
direzione della di lui testa. Modalità, quelle messe in atto da AC 1, subdole e
perverse, così come abbietto, egoistico e ignobile era il movente di
seppellire, insieme con PC 1, dieci anni di sistematiche e reiterate
malversazioni in suo danno.
In tali condizioni certo è che se PC 1 fosse morto e AC 1 fosse
stato pienamente responsabile, la pena della reclusione perpetua non sarebbe
stata fuori luogo.
Per fortuna di PC 1, AC 1 ha mancato di ucciderlo.
Il colpo è entrato ed è uscito dalla testa della vittima a qualche
centimetro dalle tempie, per cui -per usare le parole del medico legale- a PC 1
è "andata molto bene".
Cionontoglie che la morte gli è passata assai vicina!
Per effetto dello sparo, PC 1 ha subito tre operazioni e ha
trascorso più di un mese in ospedale e, per finire, ha riportato lesioni
irreversibili all'occhio sinistro e all'orecchio destro, senza dimenticare il
grave danno psicologico e morale. AC 1, mancando di ucciderlo, l'ha infatti
distrutto psicologicamente e moralmente. Né poteva essere altrimenti ove si
consideri che (e qui già si entra nei motivi che la Corte ha ritenuto
importanti per l'aggravamento della pena in seguito al reato patrimoniale) AC 1
ha tradito in modo totalmente spregevole e per lungo tempo l'amicizia di PC 1.
Ne ha abusato e se ne è fatto beffe così intensamente e così a lungo dal
minarne la dignità. Caduta la facciata di falsa amicizia, AC 1 oggi è agli
occhi di PC 1, ma anche nel giudizio della Corte, colui che già aveva iniziato
a derubarlo, pur scegliendolo come padrino della neonata sua figlioletta. AC 1
è colui che chiedeva consiglio a PC 1 sulla sua scelta del terreno da
acquistare a __________, sapendo che l'avrebbe comprato coi suoi soldi. AC 1 è
colui che gli proponeva di edificare la casa, sapendo che -se avesse accettato-
avrebbe pagato il lavoro con il suo danaro. AC 1 è colui che almeno una volta
all'anno si lasciava offrire la cena da PC 1 per ingannarlo, illustrandogli
inesistenti performances del suo conto, sottacendogli che lungi dall'essere il
capace amministratore dei suoi averi era invece l'avido e disonesto dissipatore
del suo danaro.
Aldilà di un'amicizia sempre e solo da AC 1 conclamata, la
materialità dei fatti accertati, porta a dire che AC 1 ha, per anni, portato
avanti con PC 1 un rapporto in realtà fondato sulla menzogna, sulla doppiezza e
sulla finzione più sfacciate. Spregiudicato e cinico in modo che allarma e
preoccupa, AC 1 gli ha tolto con il danaro anche l'autostima e, per finire,
sparandogli quel colpo a tradimento, ha tentato di togliergli anche la vita.
Dal lato soggettivo aggrava la colpa di AC 1 il fatto che, a
malversare per dieci anni e per assai considerevole importo (senza mai porsi
nessuna questione morale, senza mai porre un freno ai propri sperperi e alla
propria grandiosità) e a cercare, per finire, di risolvere il
"problema" con l'uccisione della sua vittima, sia stata una persona
che qualche buona opportunità nella vita l'ha pure avuta, a partire da quell'infanzia
che egli stesso ha definito "felice", per passare agli invidiabili
risultati conseguiti nella professione bancaria sin dalla giovane età.
Non è stato altrettanto fortunato con i due matrimoni, nondimeno
il fatto di essere padre di tre figli avrebbe pure dovuto evocargli
quotidianamente quali erano i suoi doveri e le sue responsabilità verso di
loro, sicuramente incompatibili con le malversazioni che aveva già iniziato a
compiere prima della nascita degli ultimi due. Ha avuto successo in politica,
ma nemmeno di questo evento ha fatto l'occasione per dare una svolta alla sua
vita, smettendola con i "rubalizi" e ancora in aula ha giustificato
la scelta da lui fatta, dopo il licenziamento dalla __________, di voler
perseguire fino in fondo la sua carriera politica, a scapito di quella
professionale (che dopo il 1999 si era ridimensionata anche dal profilo
salariale), facendo cinicamente finta di ignorare che tale scelta egli se l'era
potuta permettere solo attingendo a piene mani al "tesoro" di PC 1.
Col che, tutto ben considerato (ovvero in sintesi: gli egoistici
motivi del delinquere, sia in ordine al reato di mancato assassinio, sia in
ordine a quello patrimoniale, la determinazione e la freddezza dimostrate, le
subdole, perfide ed infingarde modalità con cui ha delinquito, conclusesi con
la simulazione dell'"incidente", i sistematici gravi abusi e
tradimenti del rapporto di amicizia e di fiducia che PC 1 nutriva per lui, la
gravità del pregiudizio (fisico, psicologico e morale, oltre che finanziario) a
lui volontariamente cagionato, la lunga durata degli illeciti patrimoniali,
l'incensuratezza, il comportamento tenuto dopo lo sparo quando si è prontamente
attivato nel soccorrere e nel far giungere i soccorsi, l'atteggiamento
processuale, collaborativo per quanto attiene la ricostruzione degli utilizzi
fatti della refurtiva e la confessione dei reati minori), la proposta di pena
di anni quindici di reclusione formulata dalla Pubblica Accusa non è apparsa in
linea di principio sproporzionata rispetto all'eccezionale gravità della colpa
oggettiva e soggettiva del reo. Sennonché la Corte ha altresì dovuto constatare
che detta proposta non ha tenuto conto delle conclusioni della perizia del
dottor PE 3, col che, a fronte di una scemata responsabilità di grado lieve e
per meglio tener conto di altri fattori di moderazione, quali l'incensuratezza,
il fatto di avere, al processo, agevolato la soluzione delle questioni connesse
con i risarcimenti alla PC, con la confisca e l'assegnazione alla PC di taluni
dei beni sequestrati, nonché il più generale contesto della situazione
familiare (di quella matrimoniale drasticamente peggioratasi a seguito del
procedimento penale, mentre che assai solida è risultata essere la relazione
con i membri della sua famiglia d'origine e con i figli) e sociale (essendo AC
1.
uomo "pubblico" la sua "caduta" è stata particolarmente
dura e gravosa), è apparsa, per finire, equa ed adeguata la pena di anni undici
di reclusione, pena che, già per la durata, deve essere effettivamente espiata.
26.
Liquide ed
incontestate le pretese della parte civile PC 1 hanno potuto essere
integralmente accolte, condannando AC 1 a risarcire a PC 1 i seguenti importi:
- fr.
3'195'625.-, oltre interessi al 5% dal 24.2.2003, a titolo di risarcimento del
danno causato;
- fr.
30'000.-, oltre interessi al 5% dal 24.2.2003, per il torto morale sofferto.
Visto il tenore degli art. 58 e 59 CP, gli oggetti, le carte e gli
averi, elencati nell'atto d'accusa, sono stati tutti confiscati (siccome
provento di reato, risp. surrogato di refurtiva, risp. come mezzo di prova) ad
eccezione dei seguenti:
- conto 22795
presso la __________, intestato ai coniugi __________, stante che il saldo è
irrisorio;
- conto presso
la stessa Banca e intestato a __________ __________, siccome non è stato
provato che su di esso sia confluita refurtiva;
- conto di libero
passaggio presso la Banca __________, Fondazione, intestato ad AC 1 perchè,
essendo egli, all'atto dell'arresto, ancora un salariato la somma non era
ancora esigibile.
Questi tre conti
hanno quindi da essere dissequestrati.
Per quanto attiene ai tre fondi di __________, __________ e __________
essi sono stati pacificamente confiscati ed assegnati in proprietà alla PC PC 1
che li ha chiesti. In corso di dibattimento, il patrono di PC da un lato e il
Difensore e AC 1 dall'altro hanno sottoscritto un accordo in merito all'importo
da imputare per detti tre fondi sul risarcimento riconosciuto a PC 1 come al
punto 4. del dispositivo.
Detto valore è stato cifrato in fr. 1'900'000.- e da esso sono da
dedursi i pegni immobiliari convenzionali e legali che gravano i fondi.
Copia della presente sentenza viene inviata anche a __________,
intestataria del fondo di __________ (benché l'abbia ricevuto senza fornire per
la sua acquisizione nessuna controprestazione) e ciò al fine di garantirle di
far valere in giudizio, ex art. 350 cpv. 4 CPP, sue eventuali pretese.
Le armi sequestrate a AC 1, pacificamente acquistate con danaro
provento di reato, devono pure essere confiscate, così come i saldi sequestrati
a AC 1 sul conto 22803 presso la Banca __________, , una quota sociale di fr.
200.
-,
il saldo di fr. 2'000.- intestato al conto costituenda __________
presso la __________, e contante per
fr. 2'228.40.
Deduzione fatta della tassa di giudizio e delle spese processuali,
tali importi sono assegnati, per l'eventuale rimanenza, alla PC PC 1.
Viene altresì mantenuto il sequestro conservativo, a garanzia
delle pretese della PC PC 1, __________, della quota di comproprietà di 1/4 sul
mappale n. intestata a AC 1.
Rispondendo affermativamente
a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1.1., 3. e 5.4.;
visti gli art. 11,
13, 18, 21, 22, 35, 41, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 68, 69, 70 e segg., 111, 112,
125, 138, vecchio 140 cifra 1, 253 CP;
91.
cpv. 1 LCS; la LAVI;
9.
segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC
1.
è autore colpevole di:
1.1
mancato
assassinio
per
avere,
agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente
con movente, scopo e modalità particolarmente perversi,
intenzionalmente
tentato di uccidere PC 1, sparandogli, da una distanza ravvicinata, un colpo di
pistola in direzione della testa, procurandogli le lesioni attestate dai
certificati medici in atti, a __________, il 24 febbraio 2003;
1.2
ripetuta
appropriazione indebita
di
complessivi fr. 3'195'625.48, da lui indebitamente prelevati,
a scopo di indebito profitto in qualità di procuratore,
in 126 occasioni dal conto n. presso la __________ di proprietà di PC 1,
a
__________, __________ e in altre località svizzere,
a
partire dall'agosto 1993 e fino al 21 febbraio 2003;
1.3
conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione
per
avere,
usando inganno, indotto il notaio __________ ad attestare in un
rogito di compra-vendita (avente per oggetto la PPP di cui al fondo base n.)
un falso prezzo di vendita,
di fr. 50'000.- inferiore rispetto a quello realmente pattuito
a __________, il 18 ottobre 1996;
1.4
circolazione
in stato di ebrietà
per
avere
in tale stato (alcolemia: min. 1,77 - max 2.10 grammi per mille)
condotto la vettura Mercedes targata,
sulla
tratta __________-__________, la notte sull'11 gennaio 2003,
e
meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.
2.
Di
conseguenza, avendo agito in stato di lieve scemata responsabilità, AC 1 è
condannato:
2.1
alla
pena di 11 (undici) anni di reclusione, nella quale è computato il carcere
preventivo sofferto;
2.2
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 10'000.-- e delle spese processuali.
3.
AC
1.
è altresì condannato a versare alla Parte civile PC 1 i seguenti importi:
3.1
fr.
3'195'625.--, oltre interessi al 5% dal 21.2.2003, a titolo di risarcimento del
danno causato;
3.2
fr.
30'000.--, oltre interessi al 5% dal 24.2.2003, per il torto morale sofferto.
4.
È ordinata la confisca, con assegnazione alla PC PC 1, __________, dei
seguenti beni immobiliari (che vengono imputati sul danno riconosciuto al punto
n. 3 del presente dispositivo per il valore di fr. 1'900'000.-- da dedursi i
pegni immobiliari convenzionali e legali esistenti e ciò come all'accordo
sottoscritto dalle parti in data 30 agosto 2004):
4.1
fondo
n. intestato a __________;
4.2
PPP
di cui al fondo base n. di proprietà dell'accusato;
4.3
PPP
di cui al fondo base n. di proprietà dell'accusato.
§ Giusta
l'art. 350 cpv. 4 CPP restano riservati eventuali diritti derivanti a __________
dal fatto di essere formalmente intestataria del fondo particella n..
5.
È
parimenti ordinata la confisca:
5.1
degli
oggetti, dei documenti e del materiale informatico elencati nell'atto d'accusa;
5.2
di
tutte le armi e munizioni elencate nell'atto d'accusa.
6.
Deduzion
fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali è altresì ordinata la
confisca con assegnazione alla PC PC 1, __________, ad ulteriore decurtazione
dei risarcimenti riconosciuti ai dispositivi n. 3.1 e 3.2, dei seguenti averi patrimoniali:
6.1
saldo
attivo delle rubriche .52, .03, .31, .43, .02 del c/c n. (pari a complessivi
fr. 22'016.80 valuta 24.04.2003), del deposito titoli n. (pari a fr. 3'523.75
valuta 24.04.2003), e di 1 quota sociale di fr. 200.-, presso la __________, e
intestati a AC 1.
6.2
fr.
2'228.40;
6.3
saldo
attivo (fr. 2'000.- valuta - al momento del sequestro -) del c/c n. presso la __________
(Suisse), , intestato a __________,.
7.
E'
ordinato il sequestro conservativo a garanzia delle pretese della PC PC 1, __________,
della quota di comproprietà di 1/4 sul mappale n. intestata a AC 1.
8.
È
ordinato il dissequestro dei seguenti conti:
8.1
saldo
attivo (fr. 286'491.50 di cui LPP fr. 196'660.50 valuta 1.07.2003) del c/c di
libero passaggio n. presso la __________, __________, , intestato a AC 1;
8.2
del
c/c n. (saldo negativo di fr. 32.20) presso la __________, intestato a AC 1 e __________;
8.3
del
c/c n. (fr. 136.60 valuta al momento del sequestro) presso la Banca __________,
, intestato a __________,.
9.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC 1
2.
AS 1
3.
AS 2
4.
AS 3
5.
AS 4
6.
AS 5
7.
AS 6
8.
AS 7
9.
GI 1
10.
GI 2
11.
TE 1
12.
TE 2
13.
TE 3
14.
TE 4
15.
TE 5
16.
TE 6
17.
TE 7
18.
TE 8
19.
PE 1
20.
PE 2
21.
PE 3
Per la Corte delle assise criminali
La presidente Il
segretario
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 10'000.--
Inchiesta preliminare fr. 4'372.80
Spese diverse fr. 150.--
Perizie fr. 80'287.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--
fr. 94'909.80
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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