72.2004.39
Ripetuti atti sessuali da parte del nonno a danno dei nipoti minorenni
22 settembre 2005Italiano139 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
72.2004.39
Data decisione, Autorità:
22.09.2005, PENAL
Titolo:
Ripetuti atti sessuali da parte del nonno a danno dei nipoti minorenni
ATTENUAZIONE DELLA PENA
ATTI SESSUALI CON FANCIULLI
ATTI SESSUALI CON PERSONE INCAPACI DI DISCERNIMENTO
ATTI SESSUALI CON PERSONE INETTE A RESISTERE
COAZIONE SESSUALE
REATO TENTATO
art. 21 CPS
art. 187 cf. 1 CPS
art. 189 cpv. 1 CPS
art. 191 CPS
Incarto n.
72.2004.39
Mendrisio,
22 settembre 2005/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Giovanna
Roggero-Will
Segretaria:
Valentina Tuoni, vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 10 giugno al 9 dicembre 2003;
prevenuto colpevole
di:
1. ripetuti
atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, in
parte tentati
per avere,
nel periodo primavera 2002/8 giugno 2003,
a __________ e a __________,
in un numero imprecisato di occasioni,
ma almeno venticinque volte,
conoscendone o sfruttandone lo stato,
compiuto atti sessuali con una persona incapace
di discernimento o inetta a resistere,
e meglio per avere:
ai danni dell’abiatico PC1 (19--), traendo
vantaggio dalla propria posizione di nonno, dalla relazione d’affetto con la
vittima nonché dall’età del bambino,
incapace di comprendere la natura e la portata
degli atti compiuti quindi anche inetto ad opporre resistenza,
a) al
proprio domicilio a __________,
nel salotto, nella camera da letto del bambino,
nel locale doccia ed in cantina;
- ripetutamente
palpeggiato il bambino sui genitali e sulle natiche, sopra e sotto gli
indumenti;
- ripetutamente
masturbato PC1
- ripetutamente
masturbatosi di fronte al bambino, in alcune occasioni toccandogli i genitali,
giungendo talvolta all’eiaculazione;
- in
tre o quattro occasioni preso in bocca il pene di PC1 succhiandoglielo;
- ripetutamente
toccato con le mani l’orifizio anale, introducendo in una circostanza un dito,
avendo preventivamente provveduto a spalmarvi sopra una crema per facilitare la
penetrazione;
- ripetutamente,
tenendolo per un polso, fattosi masturbare dal bambino fino all’eiaculazione;
- chiesto
altre volte al bambino di masturbarlo rispettivamente di toccargli il pene,
senza però che questi vi desse seguito;
b) a __________
in un locale utilizzato da AC 1 per prove di musica:
- masturbato
PC1;
c) in
un paio d’occasioni a __________,
seduto al posto di guida della propria
automobile,
tenendo il bambino sulle ginocchia,
palpeggiatogli il pene;
2. ripetuta
coazione sessuale
per avere,
nel corso dell’estate 2002,
a __________, al proprio domicilio,
costretto una persona a subire un atto sessuale,
esercitando pressioni psicologiche,
e meglio per avere
sfruttando l’inferiorità cognitiva della vittima PC2
(19--), suo abiatico e minorenne
ovvero anche traendo vantaggio dal legame affettivo
e dalla dipendenza sul piano emozionale del bambino,
- palpeggiato
ripetutamente PC2 sui genitali sopra e sotto i vestiti;
- in un
paio d’occasione compiuto su di lui atti masturbatori;
3. ripetuti
atti sessuali con fanciulli
per avere,
nelle medesime circostanze di cui sopra sub. 1 e
2,
ai danni di PC1 (19--) e PC2 (19--)
compiuto atti sessuali con persone minori di
sedici anni;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reati previsti
dagli art. 187 cifra 1, 189 cpv. 1 e 191 CP, in parte in rel. con art. 21 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 44/2004 del 8 aprile 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio avv. DUF 1
§ L'avv. __________, in
rappresentanza delle PC.
Espleti i pubblici dibattimenti
- mercoledì 21 settembre 2005 dalle ore 9:30 alle ore 17:45
- giovedì 22
settembre 2005 dalle ore 9:30 alle ore 13:00
La Presidente
prospetta alle parti il reato di ripetuti atti sessuali con persone incapaci
di discernimento o inette a resistere in alternativa al reato di coazione
di cui al capo di accusa 2.
La Presidente prospetta alle parti il reato di coazione sessuale
in parte tentata, per avere costretto PC1, in particolare esercitando
pressioni psicologiche, agli atti sessuali enumerati al punto 1. dell'atto di
accusa, in alternativa al reato di atti sessuali con persone incapaci di
discernimento o inette a resistere di cui al capo di accusa 1.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
chiede la conferma dell'atto di accusa, non opponendosi, in via subordinata,
alla conferma delle imputazioni prospettate in aula. A titolo di premessa
sottolinea come la gravità dei fatti commessi da AC 1 avrebbe giustificato - in
assenza di collaborazione - il deferimento dell'accusato ad una Corte delle
Assise criminali. AC 1 ha in sostanza agito al fine di soddisfare i suoi
istinti confondendo ad arte i propri nipoti e/o imponendo loro, implicitamente
ma anche esplicitamente, il silenzio. La strategia di AC 1 è stata quella di
far credere ai bambini che i gesti che commetteva erano dettati esclusivamente
da sentimenti di altruismo. Strategia che ha riprodotto pure in aula. Una
strategia che però non convince. Tanto più che AC 1 viziava le sue piccole
vittime per guadagnare la loro benevolenza, impartiva loro lezioni improprie
sulla vera natura della pedofilia, utilizzava la tastiera o l'automobile come
strumenti per perpetrare le sue azioni odiose, e minacciava i bambini dicendo
loro che se avessero parlato, lui sarebbe andato in prigione. AC 1 è reo
confesso sui fatti ad eccezione dell'accusa di essersi fatto masturbare dal
bambino tenendolo per un polso. Il PP chiede che anche questa accusa venga
confermata poiché le parole e le sensazioni del bambino in punto alla sua mano
appiccicosa sono più che eloquenti. Nella commisurazione della pena, la gravità
oggettiva dei fatti è in particolare dovuta alla natura dei gesti commessi
(arrivando in crescendo fino alle penetrazioni anali ed ai coiti orali) ed alla
reiterazione sull'arco di un anno. La colpa dell'accusato è soggettivamente
molto grave poiché è recidivo ed era quindi a conosceva delle conseguenze delle
sue azioni. È grave anche perché le sue vittime erano estremamente giovani e AC
1 ha scientemente giocato sulla loro giovane età, sulla loro incoscienza e sul
rapporto di fiducia e di amore che li univa, tradendo crassamente la fiducia
che doveva essere incondizionata. A favore di AC 1 giocano unicamente l'età, la
scemata responsabilità di grado lieve e l'importante collaborazione. In assenza
di questi ultimi elementi la pena proposta sarebbe stata attorno ai 5/6 anni di
reclusione. Conclude quindi chiedendo che AC 1 venga condannato ad una pena di
3 anni di detenzione e chiede anche che venga pronunciata la misura ex art. 43
CP del trattamento ambulatorio da eseguire già in espiazione di pena.
§ __________ in rappresentanza delle PC, il quale si associa alle
conclusioni del PP. Espone le gravi ripercussione che l'agire prevaricatore ed
egoistico dell'accusato ha causato, in primo luogo, sui suoi nipotini ed in
secondo luogo sui loro genitori. Passando poi alle richieste di parte civile,
per le quali rimanda - nel dettaglio - all'istanza di risarcimento prodotta
agli atti, il patrocinatore corregge la richiesta di torto morale per PC2,
riducendola a fr. 25'000.-- e ciò in considerazione della diversità del genere
e del numero di atti sessuali subiti rispetto al fratello PC1. La richiesta di
torto morale di fr. 30'000.-- per PC1 si giustifica per la gravità del danno
subito dal bambino, per il quale - così come illustrato dalla dr.ssa __________
in aula - le ripercussioni degli abusi sono ancora aperte. PC1 trasforma il
dolore in violenza ed il percorso terapeutico è ancora incerto. La richiesta di
torto morale per PC2 si giustifica per la sofferenza che il bambino ha patito
nella misura in cui è venuta meno la fiducia che il piccolo aveva nel nonno.
Anche i genitori dei bambini sono state vittime dell'agire del AC 1 e per
questo deve essere loro riconosciuto un torto morale di fr. 15'000.-- ciascuno.
PC3 è stata presa a carico a livello terapeutico, la loro famiglia è stata
sconvolta dagli avvenimenti e solo con grande fatica potrà essere ricomposta. A
ciò si aggiunge che la procedura di adozione, che i signori AC 1 avevano
inoltrato nel 2002, è stata, causa il presente procedimento penale, in primo
tempo sospesa, poi riattivata ed oggi ancora giungono notizie di ulteriori
difficoltà. Per quanto concerne le richieste formulate per il danno materiale,
l'avv. __________ rimanda al dettaglio esposto nella sua istanza,
puntualizzando come le stesse siano comprovate e liquide e che l'importo relativo
alle spese mediche (terapeutiche e medicinali) si compone degli importi posti a
carico dei suoi patrocinati poiché non coperti dalla cassa malati.
Conclude chiedendo che AC 1 venga condannato al
pagamento:
-
di fr. 30'000.-- oltre interessi al saggio del 5% dall'8.6.2003
a
titolo di torto morale per PC1;
-
di fr. 25'000.-- oltre interessi al saggio del 5% dall'8.6.2003
a
titolo di torto morale per PC2;
-
di fr. 15'000.-- oltre interessi al saggio del 5% dall'8.6.2003
a
titolo di torto morale per PC3;
-
di fr. 15'000.-- oltre interessi al saggio del 5% dall'8.6.2003
a
titolo di torto morale per PC3;
-
di fr. 2'044,75 oltre interessi al saggio del 5% a decorrere dal 19.9.2005 a
titolo di risarcimento del danno materiale (spese terapeutiche e medicinali);
-
di fr. 8'472,25 oltre interessi al saggio del 5% su fr. 2'152.--
a
decorrere dal 25 febbraio 2004, rispettivamente su
fr.
6'320,25 dall'8.6.2005 a titolo di risarcimento del danno materiale (spese
legali e di patrocinio n. 1);
-
fr. 6'721,25 oltre interessi al saggio del 5% dal 19.9.2005 a titolo di
risarcimento del danno materiale (spese legali e di patrocinio n. 2).
§ Il Difensore, il quale puntualizza come il suo patrocinato
sia reo confesso - malgrado la vergogna e la difficoltà di ammettere quanto
commesso di cui riconosce la gravità. Contesta, nei fatti, l'accusa di cui al
capoverso 6 lettera a del capo di accusa no. 1, poiché negata dal suo
patrocinato e non sorretta da sufficienti prove. Contesta l'applicazione
dell'art. 191 CP vista l'opinione della dottrina riportata da Philipp Maier, ad
art. 191 N. 15, Basler Kommentar. Nella commisurazione della pena chiede che -
malgrado l'odiosità degli atti sessuali commessi dal suo patrocinato - venga
tenuto in debita considerazione il fatto che l'accusato non abbia mai usato
violenza sui nipoti, rispettando i loro rifiuti. Sempre in punto alla
commisurazione della pena chiede che al suo patrocinato venga riconosciuta una
scemata responsabilità di grado maggiore. A tal proposito contesta la
conclusione del perito giudiziario sul grado di scemata responsabilità da
ascrivere al suo patrocinato, nella misura in cui la spiegazione fornita dal
dr. PE 1 circa la capacità di valutare il carattere illecito dell'atto
("scemata soltanto in grado esiguo") e la capacità di adeguamento
nell'area sessuale ("compromessa in modo rilevante") non sia stata
chiara ed esaustiva e potrebbe lasciar spazio ad un maggiore grado di scemata
responsabilità. AC 1 soffre di un disturbo della personalità (pedofilia) dal quale
non potrà guarire ma solo imparare a controllare: AC1 infatti quando passa
all'atto non è capace di inserire i freni inibitori necessari. Chiede inoltre
l'applicazione dell'attenuante specifica del sincero pentimento poiché, al di
là delle parole, AC 1 ha dimostrato ravvedimento costituendosi, collaborando
con gli inquirenti, rinunciando a confrontarsi con i bambini quando le
dichiarazioni di questi ultimi contraddicevano le sue.
Passando
poi al comportamento tenuto del suo patrocinato dopo i fatti, il patrocinatore
sottolinea come lo stesso sia stato irreprensibile: oggi AC 1 segue il percorso
terapeutico presso il dr. Savi e quando ne risente la necessità contatta il
medico per fissare un appuntamento dando dimostrazione di assumersi le sue
responsabilità, avendo finalmente preso atto del grave difetto di cui soffre la
sua persona. Aggiunge che AC 1, avendo già vissuto il carcere preventivo come
una punizione, è stato colpito gravemente dai fatti per i quali è oggi
giudicato: AC 1 ha irrimediabilmente rovinato tutti i rapporti con le persone a
lui vicine senza dimenticare che - in modo particolare durante la seconda
inchiesta che lo ha visto nuovamente protagonista, terminata questa con un
decreto di abbandono - anche i suoi amici e i vicini di casa sono venuti a
sapere dei motivi per i quali egli è stato in prigione. Sostiene quindi che una
pena da espiare sarebbe oggi sprovveduta di finalità. Più utile sarebbe per
contro la pronuncia di una misura di accompagnamento volta a curare il suo
patrocinato oggi sessantaseienne. La prognosi è favorevole ed il rischio di
recidiva è contenuto nella misura in cui l'accusato segua dei trattamenti
psicoterapeutici. Non si oppone quindi, in caso della sospensione condizionale
della pena, a delle norme di condotta ex art. 41 n. 2 CP. Le stesse in passato
hanno dato buon esito finché non vennero interrotte proprio in prossimità di un
evento stressante quale - a mente del patrocinatore - quello del
prepensionamento di AC 1. Sottolinea inoltre che per 18 anni AC 1 ha tenuto
buona condotta.
In conclusione, il difensore chiede l'assoluzione
dall'accusa di cui al capoverso 6) della lettera a) del capo di accusa n. 1.
per mancanza di prove; chiede inoltre l'assoluzione dal reato di atti ripetuti
con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, in quanto la
fattispecie penale applicabile ai fatti commessi da AC 1 è quella dell'art. 187
CP. In via principale chiede inoltre che AC 1 venga condannato ad una pena che
non ecceda i 18 mesi di detenzione - in applicazione delle attenuanti generiche
esposte e dell'attenuante specifica del sincero pentimento - da porre al
beneficio - vista la prognosi favorevole - della sospensione condizionale
associata a delle norme di condotta ex art. 41 n. 2 CP consistenti nell'obbligo
per il suo patrocinato di sottoporsi ad un percorso terapeutico ambulatoriale.
In via subordinata chiede che la condanna venga sospesa per permettere
l'esecuzione della misura di sicurezza del collocamento dell'accusato in una
struttura di cura. Da ultimo, riconosce che debba essere pronunciato un
risarcimento per i danni e torti subiti dalle vittime, lasciando però alla
Corte la loro quantificazione in l'applicazione della prassi giurisprudenziale
delle Corti ticinesi, ricordando, nel contempo, che il suo patrocinato è
pensionato e non dispone di particolare sostanza.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC 1
1. E’ autore
colpevole di:
1.1. atti
sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, in parte
tentata
per avere,
nel periodo primavera 2002/8 giugno 2003,
a __________ e a __________,
in un numero imprecisato di occasioni,
ma almeno venticinque volte,
conoscendone o sfruttandone lo stato,
compiuto atti sessuali con una persona incapace di
discernimento o inetta a resistere,
e meglio per avere:
ai danni dell’abbiatico PC1 (19--),
traendo vantaggio dalla propria posizione di
nonno,
dalla relazione d’affetto con la vittima nonché
dall’età del bambino, incapace di comprendere la natura e la portata degli atti
compiuti quindi anche inetto ad opporre resistenza,
a) al proprio
domicilio a __________, nel salotto, nella camera da letto del bambino, nel
locale doccia ed in cantina;
ripetutamente palpeggiato il bambino sui genitali
e sulle natiche, sopra e sotto gli indumenti;
ripetutamente masturbato PC1
ripetutamente masturbatosi di fronte al bambino,
in alcune occasioni toccandogli i genitali, giungendo talvolta
all’eiaculazione;
in tre o quattro occasioni preso in bocca il pene
di PC1, succhiandoglielo;
ripetutamente toccato con le mani l’orifizio
anale, introducendo in una circostanza un dito, avendo preventivamente
provveduto a spalmarvi sopra una crema per facilitare la penetrazione;
ripetutamente, tenendolo per un polso, fattosi
masturbare dal bambino fino all’eiaculazione;
chiesto altre volte al bambino di masturbarlo
rispettivamente di toccargli il pene, senza però che questi vi desse seguito?
b) a ________
in un locale utilizzato da AC 1 per prove di musica
masturbato PC1?
c) in un paio
d’occasioni a __________,
seduto al posto di guida della propria
automobile,
tenendo il bambino sulle ginocchia,
palpeggiatogli il pene?
1.1.1 trattasi
invece di coazione sessuale, in parte tentata,
per avere costretto PC1 in particolare esercitando
pressioni psicologiche, gli atti sessuali enumerati sopra?
1.2. coazione
sessuale
per avere,
nel corso dell’estate 2002,
a __________, al proprio domicilio,
costretto una persona a subire un atto sessuale,
esercitando pressioni psicologiche,
e meglio per avere:
sfruttando l’inferiorità cognitiva della vittima PC2
(19--), suo abbiatico e minorenne ovvero
anche traendo vantaggio dal legame affettivo e
dalla dipendenza sul piano emozionale del bambino,
palpeggiato ripetutamente PC2 sui genitali sopra
e sotto i vestiti;
in un paio d’occasione compiuto su di lui atti masturbatori?
1.2.1. trattasi
invece di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a
resistere?
1.3. atti
sessuali con fanciulli
per
avere,
nelle medesime circostanze di cui sopra sub. 1 e
2,
ai danni di PC1 (19--) e PC2 (19--),
compiuto atti sessuali con persone minori di
sedici anni,
e meglio come descritto dall’atto di accusa e
precisato in aula?
Considerandi
2.
Ha agito
in stato di scemata responsabilità?
3.
Ha egli
dimostrato sincero pentimento?
4.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena?
5.
Deve essere
ordinata una misura e se sì quale?
6.
Deve
essere condannato al pagamento di un'indennità alla parte civile:
6.1
PC1?
6.2
PC2?
6.3
PC3?
6.4
PC3?
Considerato, in fatto
1.
AC
1.
è nato a _________ il __________.
È figlio unico ed ha vissuto con i genitori fino al __________, anno in cui si
è sposato. Il padre, deceduto nel __________, era impiegato presso le __________.
La madre, tuttora in vita, lasciò la sua professione di impiegata presso una
casa di spedizioni per occuparsi a tempo pieno della famiglia. Il clima
famigliare era caratterizzato da un rapporto coniugale spesso conflittuale e
violento, da una figura materna "dominante e severa, desiderata e
temuta" e da una figura paterna "assente, debole e poco
incisiva" che, tuttavia, "quando si arrabbiava diventava
minaccioso e picchiava la madre".
AC 1
frequentò le scuole elementari a __________ e, poi, il ginnasio a __________.
Iniziò, in seguito, la __________ che però abbandonò ben presto tant’è che,
dopo avere bocciato la prima classe, si iscrisse alla scuola degli apprendisti
di commercio a __________, conseguendo il relativo diploma nel __________. Al
termine della scuola reclute, venne assunto dal __________ di __________,
istituto bancario nel quale rimase sino al prepensionamento, avvenuto, di
fatto, nel __________. L'imputato fece carriera all'interno dell'istituto di
credito, passando dal settore contabilità al settore borsistico quale
consulente per la clientela. In quest’attività egli ebbe un discreto successo
tanto che, al momento del pensionamento, egli forniva la sua consulenza a più di
1000.
clienti, con un guadagno annuo attorno ai fr. 90'000.-/100'000.-.
Dopo il
pensionamento ebbe occasione di prestare la sua consulenza a titolo privato a
clienti affezionati, ma nel complesso le sue attività quotidiane subirono un
drastico rallentamento. __________ ha dichiarato di essere diventato “un
pantofolaio” negli ultimi 7 anni in cui – oltre che continuare a coltivare
l’hobby della musica (suona la tastiera in un gruppo musicale) – si è limitato
ad occuparsi del giardino e del cane.
Come già
anticipato, __________ si sposò nel __________, dopo sei anni di fidanzamento,
con __________. Dalla loro unione nacquero due figli, __________, nel __________,
oggi ingegnere civile, e __________, nel __________, attualmente impiegata in
una fiduciaria con mansioni di gestione societarie. In aula, l'accusato ha
dichiarato che la figlia minore si è - solo di recente - trasferita a __________
mentre __________ ha lasciato ben presto la casa paterna (aveva 22 anni) per
convolare a nozze con __________. Dalla loro unione nacquero due bambini, PC2
(19--) e PC1 (19--).
L'evoluzione
sessuale dell'imputato è stata oggetto di indagini da parte del perito
giudiziario, il quale, nel suo referto, riferisce che:
" Una
sera, quando forse aveva sei anni o sette anni, un ragazzo più grande di lui,
sedicenne o diciassettenne, lo prese e lo condusse nel fienile sopra le gabbie
dei conigli. Questo ragazzo aveva il pene grosso e si faceva masturbare fino
all'eiaculare. Questo divenne per il periziato una vera ossessione. Queste
cose, in seguito si ripetevano quasi tutte le sere. Aveva paura di opporsi e
non disse mai nella alla madre poiché temeva la sua reazione.
(…)
Dopo le suddette precoci esperienze sessuali, il
periziato avrebbe sviluppato un carattere introverso e non avrebbe avuto facili
relazioni con le donne delle quali aveva quasi paura. All'età di dodici anni ha
iniziato a masturbarsi, spesso assieme ad altri ragazzi. Non ha mai frequentato
donne a pagamento poiché è molto timido. Prima di sposarsi avrebbe avuto delle
eiaculazioni precoci e polluzioni notturne. I primi rapporti sessuali avrebbero
avuto luogo con sua moglie all'età di 23 o 24 anni. Non sapeva come fosse fatta
una donna ed, in occasione dei primi rapporti, fu proprio la moglie ad aiutarlo
nella penetrazione poiché egli non sapeva bene quale fosse la giusta posizione
della vagina. I rapporti sessuali con la moglie sarebbero stati esclusivamente
tradizionali, senza rapporti orali o anali, e questi ultimi non li avrebbe mai
avuti con nessuno. Durante la scuola reclute non avrebbe avuto delle esperienze
sessuali dirette ma è stato testimone di una relazione tra un caporale
svizzero-francese ed un'altra recluta. I due s'incontravano di notte
scambiandosi tenerezze. In occasione di un corso di ripetizione, è stato
avvicinato da un commilitone che gli avrebbe toccato i genitali ma, questa
relazione non ha avuto seguito; sarebbe stato avvertito da un terzo di stare
attento poiché sono "delle cose pericolose". Successivamente in
occasione del terzo colloquio, afferma che, nei primi anni 70 o forse già negli
ultimi anni 60, è entrato in un giro di omosessuali e bisessuali.
S'incontravano la sera al bar, giocavano a carte, al flipper, ecc. In compagnia
frequentavano diversi ritrovi, talvolta si appartavano nei boschetti dove si
masturbavano a vicenda. Alcuni partner erano più giovani di lui ed alcuni
avevano qualche anno in più. Questi amici spesso allungavano le mani e lui,
essendo timido non reagiva poiché aveva paura di prendere le botte. In seguito,
con un regista della televisione si è recato in vacanza a Cervia dove hanno
trascorso una settimana. Non ricorda esattamente il periodo, comunque era già
sposato ed aveva figli. Quest'uomo avrebbe tentato di penetrarlo ma non sarebbe
riuscito poiché queste pratiche al periziato provocavano dei dolori atroci.
Durante questa vacanza gli piaceva una cameriera del posto, la quale "ci
stava" ma per colpa del suo partner non è riuscito a realizzare una
relazione con lei. Nel 1977 avrebbe chiuso con i "culatoni".
(…)
In occasione dell'ultimo incontro, afferma che è
sempre stato attratto più dai maschi che dalle femmine e che sin
dall'adolescenza ha avuto dei contatti con i maschi. Questo gli pesava e
sperava che, sposandosi sarebbe riuscito a perdere questo vizio. Nello stesso
colloquio confida che ancora, a notti alterne, sogna di toccare i bambini,
eccitandosi. Si giustifica, dicendo che: "è da sei mesi che
non faccio niente". Nega di masturbarsi.
Afferma che gli piacciono i bambini e che il suo desiderio è di essere maestro
d'asilo"
(perizia giudiziaria AI 8.8, p. 4,5-6-8)
Sempre in
occasione dei suoi colloqui con il dr. PE 1, AC 1 identificò il 1977 come
l'anno in cui, la prima volta "sarebbe stato "tentato" da un
bambino".
2.
AC
1.
ha a suo carico due precedenti penali per reati di natura sessuale ai danni
di fanciulli.
Il 7
gennaio __________ venne condannato, con un decreto di accusa, alla pena di 30
giorni di arresto per ripetuti atti di libidine su fanciulli.
L'imputato
venne ritenuto colpevole d'avere accarezzato, sopra i pantaloni, il pene di un
bambino di 10 anni alla cui presenza si spogliò e si masturbò fino
all'eiaculazione.
In aula AC
1.
ha precisato - confermando quanto già dichiarato in inchiesta - che la
vittima era un compagno di giochi di __________, che spesso andava a casa loro
a giocare.
La
condanna venne accompagnata dall'obbligo per l'imputato di sottoporsi a
controlli psichiatrici. Tale misura ebbe buon esito - così come si legge nella
sentenza della Corte delle Assise Correzionali di Mendrisio del 6.2.__________
- fino al 1984, anno nel quale AC 1 si rese nuovamente autore di atti di
libidine su fanciulli ed anche di atti di libidine contro natura e di
pubblicazioni oscene.
AC 1
aveva, infatti, insidiato per un anno, con regolarità, presso la piscina
pubblica del __________ due ragazzini, fratellastri, uno di 12 e l’altro di più
di 16 anni. Si faceva masturbare, palpeggiava i ragazzi sugli organi genitali e
tentò, con insistenza, di ottenere dei coiti orali, il tutto dietro pagamento
di fr. 20.--/40.-- alla volta.
Al perito
giudiziale, evocando quei giorni, l'imputato ha raccontato, confermandolo anche
in aula, di avere instaurato con le sue giovani vittime un gioco "scambiando
giornaletti porno, giocando a ping-pong e usando la piscina come luogo di
ritrovo, in particolare negli spogliatoi o nelle docce. Scherzava con loro
manipolandoli abilmente. Oggi sembra cosciente dei suoi errori ed afferma che
in quest'occasione ne avrebbe fatte peggio di prima. Questa volta avrebbe dato
dei soldi, chiedendo rapporti orali in modo insistente. Ricorda ancora oggi i
suoi preparativi. Alla moglie non diceva nulla e preparava la borsa con le cose
necessarie per il nuoto, la buttava dalla finestra, inventava una scusa per
uscire senza dire dove andava. Con i ragazzi ha iniziato scherzando, parlando
dapprima di ping-pong e trasformando la parola in pon-pin, oppure facendo finta
di aver trovato negli spogliatoi dei giornaletti porno i quali in realtà
preparava in precedenza. Afferma di aver avuto una gran voglia di fare qualche
cosa con questi due ragazzi, soprattutto con il più piccolo." (perizia
giudiziaria AI8.8, p. 6)
Per
questi fatti AC 1 venne condannato dalla Corte delle Assise Correzionali di
Mendrisio, con sentenza 6 febbraio __________, ad una pena di 12 mesi di
detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di 4 anni.
Tra gli
elementi che permisero al Presidente della Corte di formulare una prognosi
favorevole vi fu il comportamento dell'accusato osservato dai medici curanti
dopo i fatti:
" i
medici hanno rilevato come il prevenuto, disponibile a tutte le misure
terapeutiche, si preoccupi delle tracce che il suo comportamento potrebbe
lasciare nei giovani che ha avvicinato e dei riflessi negativi che subivano i
figli e la moglie nonché dei riflessi nell'ambiente di lavoro. Tanto è che i
medici considerano il senso etico e quello di colpa elementi rassicuranti al
fine della prognosi."
(sentenza citata, p. 9).
A seguito
dei fatti alla base di questa seconda condanna, la moglie dell'accusato,
probabilmente forte dell'impegno coniugale assunto, rimase al suo fianco,
malgrado - secondo quanto riferito alla Corte dall'accusato - fosse stata
consigliata di abbandonarlo.
AC 1, in aula, ha ammesso di non aver mai parlato
ai suoi figli in prima persona di quanto da lui commesso e di essersi limitato
a chiedere perdono e a promettere loro che non sarebbe mai più successo.
XY ha riferito al perito che, all'epoca, lei non
approfondì l'argomento con i figli e nemmeno indagò se fossero state vittime
del marito aggiungendo che:
" __________
(n.d.r.: che ha negato di
essere stato abusato dal padre) diede sembianze che non
era interessato a sapere cosa era successo con il padre, mentre la figlia
voleva sapere."
L'imputato, in aula, ha riferito che, a seguito
dei fatti del __________, suo figlio, a quel tempo sedicenne, cambiò
atteggiamento nei suoi confronti, distaccandosi sempre di più dalla famiglia.
Anche in
questa caso, la condanna fu accompagnata dalla misura del trattamento
ambulatoriale ex art. 43 CP.
AC 1
venne, quindi, preso a carico dal dr. __________ allora attivo presso
l'organizzazione sociopsichiatrica cantonale, il quale ha riferito, in
inchiesta, di avere curato ambulatoriamente l'accusato per diversi anni
(cifrati in aula dall'imputato in 4/5 anni):
Chiamato
a riferire gli esiti della terapia messa in atto e delle ragioni per cui venne
interrotta, il medico ha dichiarato che AC 1
" veniva
nel mio studio regolarmente facendo delle sedute di psicoterapia in
associazione agli psicofarmaci.
(…)
ha sempre collaborato attivamente in questo
impegno terapeutico. Quando ho visto in AC 1 una forza di autocontrollo
sufficiente per mantenere un comportamento corretto ho deciso di sospendere la
terapia pur mantenendo l'assunzione di medicamenti.
(…)
Negli anni, malgrado non avessi più rivisto AC 1,
sentivo abbastanza regolarmente la moglie, la quale mi teneva al corrente della
situazione famigliare." (PS ______10.7.2003)
Su
esplicita richiesta del dr. __________, AC 1 venne seguito - in quegli anni -
anche dallo psicologo __________.
Interrogato
dalla polizia, lo psicologo, anch'egli allora attivo presso l'organizzazione sociopsichiatrica
cantonale, ha riferito di aver preso a carico l'accusato per tre anni con
frequenza settimanale precisando quanto segue:
" il
signor AC 1 si è sempre presentato regolarmente alle sedute e si è potuto
lavorare su delle strutture di controllo che lo aiutassero a inibire le
pulsioni pedofile ben presenti, e almeno in parte, dovute ad una esperienza pedofila
precoce. Durante questi anni il AC 1 ha mostrato una capacità di metabolizzare
le problematiche intrapsichiche, per cui la terapia è stata interrotta, dopo un
incontro che specificava sia i rischi che la possibilità di riprendere i
contatti se del caso." (PS __________ 10.7.2003)
XY, per
quanto le fu possibile, assunse nei confronti del marito un ruolo di garante.
La donna
ha dichiarato, in particolare, quanto segue:
" da
quando sono subentrati questi problemi di mio marito, io vivevo un po’
sull'attenti". Questo poiché io e mio marito siamo sempre usciti insieme,
tutte le cose le facevamo insieme, la vita la facevamo in comune e l'unico
hobby che lui ha avuto è sempre stato quello della musica. Infatti, quando lui
usciva era solo per questo hobby, non è mai stato abituato ad uscire con amici
o ad andare al bar la sua vita in pratica l'ha sempre fatta accanto a me. Io
considero mio marito un malato, in questi ultimi tempi non seguiva più nessuna
terapia perché la storia sembrava finita, sembrava che non avesse più questo
genere di problemi." (PS XY 10.6.2003)
Ma per AC
1.
- come vedremo in seguito - il problema si ripresentò quando si trovò di
nuovo - per la prima volta dopo anni - a stretto contatto con dei bambini, i
suoi nipoti.
E, quando
- come da lui stesso dichiarato al perito - "l'istinto si sarebbe
risvegliato" e "senza rendersi conto di che cosa stava
succedendo" iniziò a toccare i genitali di PC1 sopra il pigiama,
malgrado le "strutture di controllo impartite" e la capacità
dimostrata di "metabolizzate le problematiche intrapsichiche",
AC 1 decise di non confidarsi con la moglie, né di prendere contatto con il
medico curante.
A quel momento
non riaffiorò neppure quella “pesante e costante preoccupazione per le
tracce che il suo comportamento avrebbe potuto lasciare nei bambini” che in
passato gli valse il riconoscimento da parte dei periti giudiziari di un
particolare "senso etico" tanto da rassicurarli sulla prognosi
del soggetto.
Noncurante
degli effetti che il suo comportamento avrebbe avuto, egli proseguì per oltre
un anno ad insidiare i propri nipoti, in particolar modo PC1, e smise solo
perché venne scoperto da sua moglie.
3.
AC 1 è stato arrestato il 10.6.2003, dopo che si era presentato in
polizia per costituirsi.
Una costituzione che però, a mente di questo
Giudice, non ha nulla di spontaneo. Si è sostanzialmente trattato di una
costituzione obbligata da quel che successe dopo che la moglie lo sorprese
inginocchiato davanti a PC1, nudo dalla cintola in giù.
Il
9.6.2003
AC 1, come detto, venne sorpreso dalla moglie in cantina in ginocchio
di fronte a PC1 che era in piedi con i pantaloni e le mutande abbassate. PC1,
interrogato dal padre, riferì che il nonno lo stava toccando. AC1 confesserà
solo qualche mese dopo che, prima che la moglie entrasse nella cantina, egli si
era masturbato davanti al bambino e lo stava toccando sui genitali.
XY nel
descrivere quanto avvenne in seguito all'orrenda scoperta, ha reso le seguenti
dichiarazioni:
" Ho
subito uno choc ed ho urlato, ho urlato come una dannata, ho preso in braccio
il piccolo ed ho continuato ad insultare mio marito. Mio marito a questo punto
mi ha detto: "sono contento che mi hai preso, perché almeno è finalmente
finita". Di questo non vorrei sbagliarmi, perché ripeto lo choc per me è
stato fortissimo ed adesso ricordare è veramente dura.
(…)
Gli ho detto "vattene" ed ho portato il
piccolo di sopra, che a quel punto ha iniziato a piangere. Mio marito, dopo
avermi detto quella frase descritta sopra, è andato in camera da letto a
prendere una pistola che si trovava nel comodino, io l'ho rincorso dicendogli
che così era troppo facile. Ha poi preso il cane ed è uscito di casa.
(…)
Poi ho fatto un tè al bambino, un tè caldo."
(PS XY 10.6.2003)
XY ha
aggiunto, poi, che il marito, tornato a casa dopo un'ora e mezza, le chiese
piangendo "di non dirlo a nessuno".
Per tutta
risposta, la donna prese il bambino e si recò a casa del figlio. Malgrado la
preghiera del marito di mantenere il silenzio, XY ha dichiarato di non avere
resistito e di aver raccontato tutto a __________ ed alla moglie __________
che, in passato, era stata messa al corrente dei precedenti penali del suocero.
__________
e __________ rimasero in un primo momento sgomenti davanti alle rivelazioni
della donna. Poi la ringraziarono per aver salvato il bambino.
__________
cercò di parlare con PC1 e PC2 per farsi dire dai bambini cosa fosse successo
con il nonno:
" (…)
ho tentato di parlare con PC1 per capire cosa fosse realmente accaduto, dopo un
po’ egli mi ha detto, tra le lacrime, che il nonno l'aveva toccato senza
specificare altro, ma che gli faceva schifo. Ho fatto le stesse domande a PC2 e
lui mi ha detto di essere stato toccato dal nonno, in due occasioni. La prima
volta l'avrebbe toccato superficialmente ai genitali e la seconda volta, mentre
si trovava a letto." (PS 10.6.2003 __________)
______
volle subito affrontare il padre e, con la madre, si recò a __________.
Confrontato con le richieste di spiegazioni del figlio, AC 1 ammise che questi
fatti andavano avanti da circa un anno. Chiamato a descrivere esattamente che
cosa avesse fatto con PC1 e se avesse molestato pure PC2, AC 1 rimase sul vago
per quanto commesso con PC1 e negò di aver mai toccato PC2.
XY chiamò
quello stesso giorno il dr. __________ informandolo di quanto aveva visto e
prese un appuntamento per l'indomani. In occasione di questo colloquio, il dr. __________
impose loro, così come da quest'ultimo dichiarato a verbale, di presentarsi
"spontaneamente" al posto di polizia.
Presentatosi
in polizia, AC 1, malgrado la promessa fatta alla moglie di raccontare tutto e
le dichiarazioni rese alla polizia di voler chiarire quanto accaduto con il
nipote PC1, ha, in prima battuta, limitato le sue ammissioni a dei
palpeggiamenti e masturbazioni dichiarando esplicitamente, e quindi mentendo,
che:
" a
parte questi palpeggiamenti e masturbazioni non ho mai fatto altro o richiesto
altri favori"
Sempre
mentendo, AC 1 ha negato di avere mai molestato PC2.
L'atteggiamento
di AC 1 a questo stadio della procedura non parla a favore né di un’assunzione
di responsabilità per i gesti compiuti sui nipoti né di una collaborazione
immediata e spontanea.
Va qui sottolineato
che, appena scoperto, AC 1 chiese alla moglie di non dire nulla a nessuno.
Nel tentativo di impietosire la moglie e piegarla al suo volere, inscenò un
inizio di tentativo di suicidio.
Poi, dopo che la moglie lo convinse – peraltro
senza particolare difficoltà – a rimettere la pistola nelle sue mani, AC 1
cercò di impietosirla piangendo calde lacrime.
Infine, falliti questi tentativi di occultare la
vicenda, dopo che il medico gli impose di farlo, AC 1 si presentò in polizia
sapendo che sarebbe comunque stato denunciato dai genitori dei bambini tant’è
che __________ aveva già, al mattino del 10.6.2003, denunciato alle autorità
inquirenti quanto patito dai propri figli.
Inoltre, una volta costituitosi, l'imputato
limitò le sue confessioni in funzione di quanto già a conoscenza della sua
famiglia, negando peraltro il dire di PC2.
I fatti non sono, quindi, stati da subito ammessi
nella loro interezza.
È ben
vero che AC 1, nel prosieguo dell'inchiesta, ha collaborato con gli inquirenti.
Va, però, rilevato che questa collaborazione è
andata maturando man mano poiché l’imputato non ha detto tutto subito ma ha
fatto ammissioni vieppiù complete (e ancora!) soltanto man mano che l’inchiesta
seguiva il suo corso.
Va, poi, ancora sottolineato che, così come è emerso
al dibattimento, più che ad una presa di coscienza del male fatto, questa
collaborazione sembra essere frutto della diligenza e del senso di
responsabilità del suo patrocinatore.
Inoltre, a ciò va aggiunto che l'imputato ha
persistito in sgradevoli tattiche manipolatorie attribuendo, in modo
particolare, a __________ l'iniziativa degli atti da lui poi commessi.
AC 1 è
stato scarcerato sei mesi dopo l'arresto, il 9.12.2003. L'inchiesta si è conclusa
con l'emissione dell'atto di accusa in data 8.4.2004. AC 1 è stato posto in
stato di accusa per titolo di atti sessuali con persone incapaci di
discernimento o inette a resistere ai danni di PC1, di coazione sessuale ai
danni di PC2 e di atti sessuali in danno di entrambi.
Nel corso
del dibattimento questo Giudice ha prospettato, con l'accordo delle parti, il
reato di coazione sessuale in danno di PC1 e di atti sessuali con persone
incapaci di discernimento o inette a resistere ai danni PC2.
Già si dirà che la difesa, in arringa, ha sostenuto
che, in concreto, non sono dati i presupposti dell’art 191 CP ma soltanto
quelli dell'art. 187 CP.
4.
Prima
di esaminare nel dettaglio gli atti sessuali commessi da AC 1 sui fanciulli e
menzionati nell'atto di accusa, si impone a questo stadio di esporre gli
accertamenti della Corte in punto ai rapporti esistenti tra AC1 e i suoi
nipoti, nonché alle constatazioni oggettive delle persone a stretto contatto
con l'imputato e le sue giovani vittime, per poi evidenziare - dopo aver
esposto gli atti sessuali commessi dall'imputato - come AC 1, con le
dichiarazioni rese in inchiesta, al perito ed ancora in aula, abbia tentato di
manipolare i suoi interlocutori, strumentalizzando l'affetto che i bambini gli
dimostravano per fornire di sé una immagine tale da ingenerare empatia e
comprensione per delle azioni tanto riprovevoli quanto quelle che gli vengono
rimproverate.
4.1
Alla
nascita dei bambini, visti i precedenti penali del nonno AC 1, __________ e __________
si chiesero se fosse opportuno permettere ai figli di frequentare i nonni ma
optarono per dare fiducia al nonno in assenza di segnali preoccupanti:
" mia
moglie ed io ci siamo posti il problema, ma abbiamo ritenuto che non vi fossero
dei segnali concreti per non permettere ai nostri bambini di non frequentare i
nonni paterni."
(PS 12.6.2003 __________)
AC 1 fu
felice di diventare nonno. In un primo momento, non aveva particolari
preferenze per l'uno o per l'altro dei suoi nipotini. PC2, prima, e PC1 più tardi,
con l'andar degli anni, vennero sempre più spesso affidati alla cura dei nonni,
a causa anche degli impegni professionali assunti a tempo pieno dalla madre a
partire dal 2000.
In punto
al tempo ed alle circostanze in cui i suoi figli venivano affidati ai suoceri, __________
ha riferito quanto segue:
" Prima
che PC1 iniziasse ad andare all'asilo (3 anni) non è mai andato a dormire dai
nonni, poiché la suocera preferiva occuparsi diPC2, che sin da neonato stava a
dormire da loro. Quando PC1 ha iniziato ad andare all'asilo, io ho parlato con
mia suocera dicendole che era arrivato il momento che si occupasse anche di lui
e così ha iniziato a tenerlo. Di regola, i nonni tenevano PC1 a dormire il
venerdì sera ogni quindici giorni. Il nonno lo andava a prendere il venerdì
alle 15.30 all'asilo e lo tenevano sino alla mattina tardi del giorno seguente.
Nell'inverno 1998 noi abbiamo preso in affitto annualmente un appartamento in
montagna e quindi spesso, durante i fine settimana, eravamo assenti, comprese
le vacanze scolastiche. Durante l'estate eravamo assenti comprese le vacanze
scolastiche. Durante l'estate eravamo assenti per circa due settimane. Preciso
che durante l'inverno andavamo via circa due fine settimana al mese. Inoltre
non sempre i nonni erano disponibili tutti i fine settimana e quindi poteva
capitare che i bambini non andassero da loro. Nel 2000, quando ho iniziato a
lavorare a tempo pieno, ho chiesto a mia suocera se poteva tenere i bambini
anche il mercoledì pomeriggio. Loro hanno accettato e di regola entrambi i
bambini stavano dai nonni. Il nonno li andava a prendere alle 11.30, pranzavano
e stavano insieme sino alle ore 16.00 circa e poi il nonno li accompagnava a
casa. Durante questi pomeriggi capitava spesso che PC2 rimanesse a casa con la
nonna, mentre PC1 andava a spasso con il nonno ed il cane.
(...)
Dopo alcuni mesi i nonni facevano fatica a tenere
i due bambini insieme e quindi ci hanno chiesto di alternare le visite, nel
senso che un mercoledì andava PC2 e l'altroPC1. Ci sono stati dei fine
settimana, forse una decina, in cui PC1 si è fermato a dormire dai nonni dal
venerdì alla domenica pomeriggio. È pure capitato che durante l'estate, ogni
tanto in alternanza, i bambini restassero per tre o quattro giorni a dormire
dai nonni. È pure capitato, dopo il 2000 sino al nostro trasferimento a __________
nel luglio 2002, per circa venti volte all'anno, che io fossi impegnata per
lavoro e quindi i nonni andavano a prendere i bambini dopo l'asilo o la scuola
e restavano con loro sino alle 18.00 circa in casa nostra. Preciso che sino
all'anno scorso abitavamo sopra la casa per anziani di __________ e quindi
quando i nonni venivano da noi, il nonno rimaneva con i bambini, mentre la
nonna andava a fare visita a sua madre ospite nella casa anziani. Quando nel
2001.
PC1 ha iniziato la scuola, con il fratello si fermava al dopo scuola
(16.00 - 18.00) per due volte alla settimana ed in caso di un mio impegno oltre
le 18.00 i nonni andavano a prenderli e mi attendevano a casa mia sino alle
18.
/19.00 circa." (PS 7.10.2003 __________)
4.2
Dalle
testimonianze in atti emerge in modo chiaro che, ben presto, PC1 divenne il "cocco
del nonno". L'imputato ha ricondotto al periodo in cui PC1 incominciò
ad andare a scuola, il momento in cui il suo affetto per il nipote aumentò in
modo particolare. La ragione di questa preferenza - spiega l'accusato - va
ricercata nel fatto che PC1, più di PC2, manifestava al nonno, in modo spontaneo
ed aperto, il suo affetto. Il piccolo cercava il contatto fisico con lui e le sue
dimostrazioni di affetto al punto da avere più volte manifestato il desiderio
di vivere con i nonni, in particolare con il nonno, invece che con i genitori:
" A
volte mi diceva che non voleva neanche più andare a casa e che desiderava
vivere con me. Io evidentemente gli spiegavo che i suoi genitori gli volevano
bene e che i figli dovevano stare con i loro genitori. Lui insisteva dicendo
che noi due stavamo bene assieme. Preciso che quando il bambino mi diceva
queste cose, non avevo ancora iniziato i toccamenti e le masturbazioni. Io al
bambino concedevo tutto, a costo anche di farmi coinvolgere nelle sue
marachelle e di prendermi poi la colpa: per esempio gli ho dato un coltellino,
una fionda, ecc. In macchina lo lasciavo stare davanti senza neppure che si
allacciasse la cintura come voleva lui. Nei negozi di giocattoli gli compravo
qualsiasi cosa che lui volesse. Naturalmente non dovevano costare una somma
esorbitante. Mia moglie mi diceva che non ero capace a dirgli di no e che gli
concedevo proprio tutto. Mia moglie diceva anche che era il bambino che
comandava su di me." (VI PP 2.7.2003, p. 4 e 5)
PC1
stesso ha dichiarato davanti al magistrato dei minorenni, in occasione della
sua prima audizione di volere, comunque, bene al nonno perché "era
gentilissimo".
" A: raccontami
com'era gentile il nonno,…
B: allora, quando gli chiedevo una cassetta che era tardi, che
dovevo andare a casa, me la faceva vedere; quando gli chiedevo posso questo
gioco, me lo faceva, me lo comprava; quando volevo questo me lo comprava,
quando volevo quell'altro, quando volevo i roller, "ti compro a
Natale?"
(…)
A: c'erano anche dei giochi belli che facevi col nonno?
B: si.
A: qual'erano questi giochi?
B: giocavamo a racchette, in camera; giocavamo, … mi faceva
tagliare … mi faceva fare fare le fionde, i legni, queste cose qui e dopo ha
incominciato con questo."
(VI MM __________ 17.7.2003, p. 25-26)
XY ha
confermato l'esistenza di un rapporto privilegiato tra PC1 e suo marito:
" Il
PC1 è sempre stato molto attaccato al nonno, da quando era piccolo. Con il
fatto che poi è cresciuto, forse questo attaccamento per me è diventato un po’
fastidioso, perché mio marito a lui gliele concedeva tutte, io volevo che fosse
più severo. Comunque, sinceramente non ho mai pensato che fossero tornati
questi problemi di pedofilia in mio marito, pensavo che fosse un attaccamento
normale, tra un nonno e suo nipotino." (PS 10.6.2003 XY)
Al
contrario del fratello, PC2 era invece il "cocco di nonna". A
tal proposito, AC 1 ha dichiarato:
" Rispetto
al rapporto che avevo con PC1, quello con PC2 era meno stretto, meno intenso.
Lui era il cocco di nonna (mia moglie) ed io, un po’ per bilanciare, mi sono
affezionato maggiormente a PC1. È vero che anche PC2 cercava alle volte
l'affetto o la vicinanza, così che poteva poi capitare che quando mi trovavo
sul divano a guardare la televisione lui si avvicinasse a me e si mettesse
anche lui sdraiato" (VI PP 26.8.2003, p. 1).
XY
ha spiegato la ragione di questa sua preferenza:
" Dei
miei due nipoti è PC2 che è venuto più spesso a dormire da noi, poiché di
carattere più tranquillo, indipendente e ubbidiente. Con PC1 io ho avuto sempre
dei problemi, poiché è un bambino, che sin da piccolo, era difficile da
gestire. Ha iniziato a venire a dormire da noi quando frequentava l'asilo. Mia
nuora mi aveva chiesto espressamente di tenere anche PC1, poiché, secondo lei,
io preferivo il fratello. Malgrado ciò tra mio marito e PC1 si è creato un
legame molto forte. È probabile che PC1 abbia trovato in mio marito più
affinità che con me" (PS 1.10.2003 XY)
Malgrado
le preferenze manifestate dagli adulti, i bambini provavano entrambi affetto
per il nonno. In particolare, anche PC2 gli chiedeva le coccole prima di andare
a dormire e lo considerava un nonno bravissimo. Nella sua audizione davanti al
magistrato dei minorenni ha, infatti, dichiarato che
" il
nonno è sempre stato il nostro…. Era sempre gentile, con noi, bravissimo
(…)" (VI MM 13.8.2003, p. 13)
4.3
Come
vedremo in seguito più nel dettaglio, AC 1 incominciò ad abusare di PC1 e di PC2
- secondo la tesi accusatoria - a partire dalla primavera del 2002 e continuò fino
al 9 giugno 2003, giorno del suo arresto.
In questo
lasso di tempo vi furono, soprattutto da parte PC1, dei tentativi di far capire
ai genitori ed alla nonna quello che gli stava succedendo.
Nell'agosto
del 2002, PC1 tentò di palesare ai suoi genitori il suo malessere. __________,
infatti, ha riferito di domande che le fece suo figlio di cui, solo a
posteriori, lei comprese il reale significato:
" Ad
agosto dell'anno scorso (…) PC1 ha iniziato a pormi delle domande un po’
particolari per la sua età. Ci aveva chiesto chi erano i pedofili ed io gli
avevo spiegato che si trattava di persone cattive che fanno del male ai bambini
ed è per questo motivo che andavano in prigione. A questa mia ultima frase PC1
mi ha detto "… ma il papà starebbe male se il nonno andasse in prigione
…". Noi gli abbiamo chiesto delle spiegazioni, ma PC1 non è riuscito ad
andare oltre nel discorso. Ma questa frase, per diverso tempo mi ha fatto
riflettere, ma con il tempo l'ho abbandonata poiché PC1 non aveva più dato
adito a delle allusioni precise Avevo pure chiesto a mio figlio se qualcuno si
era premesso di toccarlo e lui mi aveva risposto negativamente." (PS
10.6.2003
__________)
PC1
stesso ha raccontato, sempre in occasione della sua prima audizione davanti al
magistrato dei minorenni, che i suoi genitori non capivano e che in più di una
occasione era riuscito a "fregare il nonno" chiamando la nonna
o chiedendo alla nonna di tenere il nonno con sé per evitare di stare da solo
lui in momenti in cui c’erano segnali che indicavano che il nonno voleva
ripetere con lui gli atti sessuali (VI MM 17.7.2003, p. 30-31 e p. 33).
Sempre
per quanto concerne il periodo incriminato, PC1 manifestò un peggioramento comportamentale in ambito scolastico.
XY ha
dichiarato, a tal proposito, che:
" Devo
pure dire che PC1 è un bambino molto sveglio, ultimamente so che ha avuto
qualche problema a scuola. Da settembre infatti i suoi genitori si sono
trasferiti a __________ ed i figli chiaramente hanno cambiato scuola ed
ambiente. Abbiamo pensato che ciò avesse influenzato il rendimento scolastico.
Le maestre, avevano segnalato che il bambino aveva bisogno di appoggio, di
supporto, insomma qualcuno che lo seguiva. A loro dire, PC1 era spesso isolato,
non seguiva le lezioni e faceva un sacco di dispetti a tutti. Vi erano stati
problemi di aggressività del piccolo. È stato eseguito il test di intelligenza
da parte di una psicologa, se non sbaglio da parte del servizio psicosociale di
__________. Da questo test era scaturito che PC1 ha un quoziente d'intelligenza
superiore alla normalità, di 115 se non erro. Per cui, partendo dal presupposto
che il bambino non era stupido, per tutti noi non è stato un problema. Abbiamo
pensato che i problemi scolastici fossero dovuti alla troppa vivacità."
(PS 10.6.2003 XY)
__________
ha confermato che, nel mese di novembre del 2002, le maestre di PC1 le avevano
segnalato che il bambino aveva dei problemi comportamentali all'interno della
classe, aggiungendo che:
" (…)
il bambino ha sempre avuto un atteggiamento un po’ aggressivo e polemico, ma
non aveva mai dato adito, in precedenza, a segnalazioni concrete." (PS __________
10.6
)
La causa
dell'irrequietezza e dell'aggressività manifestate da PC1 in quei mesi è da
ricondurre agli abusi che subiva. La psicologa dr.ssa __________, che venne
incaricata di seguire PC1 a seguito della denuncia, ha infatti dichiarato in
aula che:
" Riguardo
allo stato d'animo di PC1 quando ripenso a quel che gli è successo,
esemplificativa è l'espressione che lui usa le volte in cui riesce a parlare
dei suoi sentimenti "io scaccio le lacrime e, quando la rabbia è troppa,
picchio i pugni contro il muro" e poi dice "ho tanta voglia di picchiare".
Ed effettivamente è quel che succede a scuola lui provoca e picchia spesso e
volentieri i compagni. A causa del suo comportamento, si è dovuta cambiare la
sede scolastica di _________ che è stato trasferito da __________ a __________.
Preciso che non soltanto è stata scelta la sede scolastica per PC1 ma anche è
stato scelto il docente, in grado di contenere le sue intemperanze." (verb
dib p. 3)
E PC1
stesso lo conferma nella sua audizione quando afferma che, fortunatamente, il
nonno ha cominciato ad abusare di lui solo dopo la prima elementare,
aggiungendo:
" Per
fortuna non quando facevo la prima elementare, perché se no finiva male anche
quella" (VI MM 17.7.2003, p. 25)
PC2, al
contrario, non palesò, perlomeno in base alle testimonianze in atti,
alcun malessere. Tale differenza è facilmente spiegabile dal numero limitato e
dal genere di atti sessuali che subì e dal modo in cui vennero eseguite. Come
vedremo in seguito, infatti, i toccamenti e le masturbazioni vennero "contrabbandate"
con successo dal nonno per delle normali carezze volte a tranquillizzarlo
fargli prendere sonno in modo più veloce.
Vale, a
tal proposito, ricordare l'innocenza e l’ingenuità del bambino quando, davanti
al magistrato dei minorenni in occasione della sua audizione del 13.8.2003, ha
dichiarato con forza di non aver capito quello il nonno gli aveva fatto:
" perché
non capivo quello che mi stava a capitare, anche se la mamma ne aveva parlato,
l’estate quella proprio prima che mi era capitato, quell’estate ne aveva
parlato . … io almeno non capivo quello che … cioè non avevo capito, non avevo
in mente…"
(VI MM 13.8.2003 pag. 11)
In aula,
la dr.ssa __________, ha confermato lo stato di incoscienza di PC2 al momento
di questi gesti:
" Ho
avuto in cura PC2 durante più o meno un anno cioè da fine giugno 2003 fino a
settembre 2004. In questo periodo ho visto PC2 una decina di volte. Ricordo che
la o una preoccupazione maggiore di PC2 era di capire il senso di quello che il
nonno gli aveva fatto. Ricordo che lui voleva razionalizzare e ricordo che mi
diceva che lui, al momento dei fatti, non aveva capito la natura di quel che il
nonno gli aveva fatto. Lui ripeteva che non si era reso conto e diceva che
capiva soltanto adesso e che per quello era molto arrabbiato. Ricordo che usava
l'espressione "ero incosciente".
(verb dib p. 3)
5.
Venendo
ora all'esame degli atti sessuali commessi da AC 1 su PC1 e su PC2 si anticipa
già di sin d'ora che l'atto di accusa è stato - nei fatti - integralmente
confermato.
È stata
quindi respinta la richiesta della difesa di assoluzione dall'accusa di cui al
capoverso 6 della lettera a) del capo di accusa 1.1., ovvero l'accusa di
essersi fatto masturbare da PC1 fino all'eiaculazione, tenendo il bambino per
un polso.
5.1
Ripercorrendo
le ammissioni di AC 1 per quel che concerne gli atti sessuali commessi ai danni
di PC1 si ha che:
a) Nel
primo interrogatorio AC 1 ha ammesso di avere ripetutamente palpeggiato e
masturbato PC1 e di avergli chiesto di masturbarlo ma di essersi visto opporre
un rifiuto dal bambino. AC 1 aggiunse non aver commesso nessun altro atto
sessuale e di non aver formulato nessun'altra richiesta a PC1, oltre a quella
ammessa.
" Circa
un anno fa in occasione di una visita di PC1, eravamo in salotto a guardare una
videocassetta di cartoni animati. PC1 si era messo in pigiama ed eravamo
allungati sul medesimo divano, uno a fianco dell'altro. Mia moglie si trovava
nella nostra camera da letto a guardare un altro programma. Io gli ho messo una
mano in mezzo alle gambe, sopra il pigiama. PC1 non ha reagito ed io ho
iniziato a palpeggiarlo. Questo mio gesto è durato pochi minuti, durante i
quali non ci siamo detti nulla. Questa scena si è ripetuta per ancora due o tre
volte a distanza di settimane.
(…)
Dopo alcuni mesi, penso che era già quest'anno
(…) ho iniziato a masturbarlo. In un'occasione ricordo di aver chiesto a PC1 se
mi masturbava e lui mi aveva risposto negativamente. Da quel momento non ho più
insistito ed ho continuato come in precedenza.
(…)
A parte i palpeggiamenti e masturbazioni non ho
mai fatto altro o richiesto altri favori. In due occasioni è pure successo in
cantina, dove io tengo una pianola.
(…)
È proprio lì che ieri pomeriggio mia moglie mi ha
sorpreso mentre toccavo PC. Infatti mio nipote aveva calato i pantaloni e le
mutandine ed io lo stavo toccando alle parti genitali.
(…)
Di regola questi approcci avvenivano quando PC1
rimaneva a dormire da noi, quindi il venerdì sera, dopo cena quando ci
mettevamo sul divano a guardare la televisione.
(…)
Io gli metteva la mano tra le sue gambe, sopra il
pigiama e lo palpeggiavo sui genitali. Posso dire che questo è capitato la
prima volta verso fine estate 2002 ed è andato avanti per circa 12/15 volte.
Dall'inizio dell'anno i miei approcci sono cambiati, nel senso che masturbavo PC1
mettendogli la mia mano sotto il pigiama e muovendogli il pisello sino che lui
raggiungesse l'erezione. Questi atti saranno capitati per circa una decina di
volte. Queste cifre non sono precise al cento per cento, poiché non ho tenuto
il conto.
(…)
Oltre a questi episodi accaduti in salotto, posso
dire che in due altre occasioni e più precisamente nel locale cantina della
nostra abitazione (…), dove tengo una tastiera che uso io personalmente. In
queste due occasioni, compresa quella di ieri, è accaduto che io abbia
masturbato PC1. Ed un'altra volta in un locale a __________, dove io mi
riunisco con degli amici per fare musica. Avevo portato lì mio nipote per
fargli vedere dove mi diverto a suonare ed in quel frangente l'ho masturbato.
Questo episodio è accaduto circa un mese fa." (PS 10.6.2003)
b) Davanti
al GIAR, AC 1 ha confermato le sue dichiarazioni, correggendo, al ribasso,
il numero di volte in cui avrebbe abusato di PC1:
" Ieri
sono stato sentito dalla polizia, ore 13.30. Prima di firmarlo ho riletto il
verbale. Esso contiene le mie dichiarazioni che confermo integralmente. I fatti
si sono svolti nell'ultimo anno, ho indicato 25 volte, ma ritengo siano
meno." (VNA 11.6.2003)
c) In
occasione del secondo e del terzo verbale di polizia, AC 1 non ha cambiato
versione precisando di avere detto tutto quanto aveva da dire:
" Quello
che ho detto sino ad oggi è tutto quello che avevo da dire. Ora attendo di
poter parlare con il Procuratore pubblico." (PS 1.7.2003)
d) Il
2.7.2003
in occasione del primo interrogatorio davanti al Procuratore pubblico,
dopo avere ribadito lo stesso genere di atti sessuali commessi su PC1, AC 1 ha
aggiunto di avere, in tre o quattro occasioni, preso in bocca il pene di PC1:
" Devo
aggiungere una cosa che non avevo ancora detto alla polizia, ovvero che in un
paio di occasioni a casa nostra a __________, in salotto, in assenza di mia
moglie, ho preso in bocca il pene di PC1 ed ho quindi avuto con lui un rapporto
sessuale orale. Potrebbe essere successo anche più di 2 volte; penso 3 o 4
volte. Questi episodi sono successi dopo Natale e quindi già nel corso di quest'anno."
(VI PP 2.7.2003)
Sempre in quell’occasione, AC 1 ha, poi,
precisato di non avere mai chiesto al bambino di praticargli una fellatio e di
non essersi mai fatto praticare una masturbazione:
" Non
ho mai chiesto al bambino di prendere in bocca il mio pene. pene. Ribadisco
tuttavia quello che ho già detto prima, ovvero che io non mi sono mai fatto
masturbare dal bambino. Al massimo quello che può essere capitato è che egli
abbia toccato il mio pene sopra i vestiti, addirittura forse senza neppure
accorgersene, rispettivamente senza neppure realizzare. Può darsi che mentre
eravamo sdraiati sul divano e guardavamo insieme la televisione egli avesse
appoggiato la sua mano, sul mio pene, ma comunque sopra i pantaloni; in ogni
caso io non gli ho mia chiesto di farlo. È vero che quando questo succedeva,
cioè che il bambino aveva appoggiato la sua mano sul mio pene, io non gliel'ho
spostata e anzi non mi dispiaceva che la tenesse lì appoggiata." (VI PP
2.7
)
Quindi, AC
1.
ha aggiunto di avere toccato il nipote anche sulle natiche, di averlo toccato
anche nell’orifizio anale e di avergli infilato la punta di un dito nell’ano:
" (...)
capitava che gli toccassi le natiche e che lo accarezzassi sulle cosce fra le
gambe, che gli toccassi i genitali. Quando lo toccavo sulle natiche lo facevo
sotto il pigiama. Questi toccamenti sul sedere capitavano un pò meno
frequentemente di quanto capitava con i toccamenti sui genitali. Quando toccavo
sulle natiche provavo la stessa sensazione delle occasioni in cui toccavo il
bambino sul pene. Questo succedeva, come ho già detto prima, quando eravamo
sdraiati sul divano di casa. È capitato anche che con la mano, rispettivamente
con le dita, gli toccassi l'ano o meglio l'orifizio anale. Questo però è
capitato poche volte. Ritengo sia capitato 3 volte in tutto. Potrebbe anche
essere successo che in un'occasione io abbia sospinto la punta del dito della
mia mano all'interno del suo ano. Penso di avere compiuto questo gesto, anche
se non ne ho la certezza. Adesso che ci penso meglio mi ricordo che è capitato
una volta questo fatto, ovvero che io gli abbia introdotto la punta del dito
nella cavità anale." (VI PP 2.7.2003)
e) In
occasione del secondo verbale di interrogatorio davanti al Procuratore
pubblico, avvenuto il 14.8.2003, AC 1, ha dichiarato di poter quantificare in
12/15 le circostanze in cui ha abusato di PC1:
" Complessivamente
(…) ritengo di poter quantificare in 12-15 volte al massimo il numero di
situazioni in cui ho abusato di lui.
(…)
Inizialmente, come avevo già avuto modo di dire,
si era trattato esclusivamente di toccamenti rispettivamente di palpeggiamenti
delle sue zone intime e la casa è andata avanti abbastanza a lungo; e solo
dall'inizio di quest'anno che ho cominciato a masturbarlo e che ho anche
iniziato a fare del sesso orale con lui, cosa che sarà accaduta 3 o 4 volte.
(…)
La prima volta che è successo, ricordo che
eravamo a casa mia e stavamo guardando la televisione: era circa la primavera
del 2002, ma non ricordo francamente con precisione. Non ho la certezza di
quando tutto era iniziato." (VI PP 14.8.2003)
Anche in
occasione di questo verbale AC 1 ammise - non senza qualche iniziale reticenza
e soltanto rispondendo ad una precisa domanda del magistrato (il bambino ne
aveva già parlato) - altri episodi, sottaciuti in precedenza, e meglio:
"
D: è mai successo che lei toccasse il PC1
mentre eravate in giro in automobile? In particolare non è mai successo nei
presso del Centro commerciale __________.
R: no non è mai successo, in particolare non è successo nei pressi
del __________. In realtà è accaduto una volta che il PC1 mi aveva chiesto se
lo lasciavo guidare. In quell'occasione andammo sul piazzale dietro il __________
e lui si sedette in braccio a me al posto di guida; per la precisione era
seduto sulle mie gambe con le sue gambe allargate e teneva in mano il volante.
Io in quell'occasione lo palpeggiai sul pene, ma sarà stata una cosa di un paio
di minuti. Il tempo di fare il giro dei posteggi e poi di ritornare a casa. Ciò
è successo una seconda, a distanza di qualche tempo. Anche perché c'era sempre
in giro gente e non mi piaceva fare quelle cose lì in quel posto. Con ciò
intendo dire anche il fatto di farlo guidare. Questi episodi sono capitati nel
corso del 2003, salvo errore durante i mesi di marzo e aprile, ma non ne sono
più certissimo." (VI PP 14.8.2003)
AC 1
ammise, poi, che gli episodi avvenuti in cantina era tre e non due come
inizialmente dichiarato alla polizia:
"
D: in cantina di casa sua a __________
quante volte è capitato?
R: sarà capitato tre volte, compresa la volta in cui siamo stati scoperti.
È vero che in cantina possediamo una specie di sdraio. O meglio si tratta di
una seggiolina normale, fatta come sdraio. Si tratta cioè di una sedia
pieghevole. Oltre a questa sedia vi era poi anche uno sgabello che serviva per
suonare il piano.
D: cosa succedeva in cantina?
R: io mi sedevo sulla sedia e PC1 mi veniva in braccio. Io rimanevo
vestito. Mi trovavo quindi seduto sulla sedia con lo schienale leggermente
piegato indietro. Il bambino si collocava di traverso, sistemandosi sulle mie
gambe oppure appoggiandosi al mio torace con la schiena. Quando poi lo toccavo
sul pene lui si levava calzoncini e mutande rimanendo nudo nella parte
inferiore. Rimaneva unicamente vestito di una maglietta. A volte capitava che
lo spogliassi io. Succedeva poi che lo toccassi sul pene e rispettivamente che
lo masturbassi. Devo dire che non sempre avevo la tastiera in cantina a casa
mia, alle volte la lasciavo nel locale di prova a __________. Questi
comportamenti sessuali succedevano solo quando giù in cantina di casa mia vi
era la tastiera che, in sostanza, costituiva un po’ la scusa per scendere di
sotto.
ADR
la volta in cui eravamo andati assieme al locale di prova della musica di __________
era capitato che io masturbassi PC1." (VI PP 14.8.2003)
Chiamato
a specificare i luoghi in cui ebbe dei rapporti orali con il bambino, AC 1 ha detto
che:
" è
capitato a casa mia nella sua stanzetta dove andava a dormire (…) è anche
capitato che prendessi in bocca il pene di PC1 sul divano del salotto.
Complessivamente è capitato tre volte che prendessi in bocca il pene di PC1 sul
suo letto e una volta, la quarta, sul divano del salotto. Si trattava di
situazione che duravano pochi attimi. (…)" (VI PP 14.8.2003)
Sempre in
occasione dello stesso verbale, AC 1, dopo avere ammesso che, con il passare
del tempo, gli atti sessuali praticati sul bambino erano sempre più frequenti,
ammise di avere chiesto in una occasione al bambino di masturbarlo, ma che
questi rifiutò. Egli ha, poi, aggiunto di essersi più volte masturbato di
fronte al bambino:
"
ADR è vero che nel corso degli ultimi mesi lo
masturbavo più frequentemente ed è anche vero che succedeva , quando lui veniva
in visita, quasi sempre. (n.d.r:
sott del red). Parlo in questo caso degli ultimi mesi.
ADR
è vero che in un paio di occasioni ho poi tentato di masturbarmi senza esito
di conseguenza dei precedenti comportamenti di PC1.
ADR
è capitato in un'occasione, ancora nel corso del 2002, che io mi masturbassi
in bagno in casa mia a __________ in presenza del PC1. Io avevo appena
terminato di fare la doccia e in quel frangente è entrato in bagno PC1. Io
dapprima mi sono coperto, ma poi il bambino mi ha detto che vedeva sempre suo
papà girare nudo per casa. Io allora terminato di asciugarmi e mi sono tolto
l'accappatoio. Rimanendo lì un po’ di tempo mi sono eccitato ed ho iniziato a
masturbarmi. Non mi pare che il bambino mi chiese alcunché. Dopo un po’ lui se
ne andò. In quell'occasione riuscii ad avere un orgasmo. È successo qualche
altra volta che io abbia tentato di masturbarmi, senza peraltro avere successo,
in casa mia al cospetto del bambino. È capitato una volta anche in cantina, in
particolare l'ultimo giorno quando sono stato scoperto. Un attimo prima che
scendesse mia moglie mi ero appena masturbato ed ero riuscito anche ad avere un
orgasmo. Quando poi arrivò mia moglie io mi ero già ricoperto. Devo aggiungere
che quel giorno il PC1 mi aveva chiesto di fargli vedere un preservativo io mi
ricordavo che forse ne avevo uno nel comodino della mia stanza e che era un
regali che mi era stato fatto quando mi ero sposato tanti anni fa. Quando scesi
in cantina PC1 mi chiese se lo mettessi, rispettivamente di fargli vedere come
funzionava. Mi sono quindi masturbato avendo già infilato. Quando poi terminai
gettai via il preservativo. Questo mia moglie non l'ha visto. Mentre facevo
questo PC1 non disse nulla. Prima che me lo mettessi PC1 toccò il preservativo
chiedendomi cosa era quel liquido che si sentiva e io gli spiegai che era del
lubrificante e gli spiegai anche a cosa servisse. Non posso escludere che PC1
abbia toccato il preservativo quando l'avevo già infilato sul pene per sentire
come era il liquido lubrificante. La cosa comunque durò attimi. Quella è stata
la prima e l'ultima volta che facevo vedere un preservativo al PC1.
(...)
ADR
quando PC1 toccò il preservativo che io mi ero infilato quando ci trovavamo
insieme in cantina, io avevo già una mezza erezione. Preciso che non avevo
abbassato i pantaloni ma solo la cerniera. Sono sicuro che quella è stata
l'unica volta che io gli abbia fatto vedere un preservativo poiché non ne possedevo
altri." (VI PP 14.8.2003)
Va, qui, sottolineato che la versione di AC 1
riguardo al preservativo trovato per caso in un cassetto e che era lì poiché
gli era stato regalato da qualcuno per il suo matrimonio non ha convinto la
Corte che l’ha ritenuta un’evidente bugia.
In effetti, è impossibile che un preservativo vecchio
di almeno 30 anni possa, non soltanto essere ancora utilizzato, ma addirittura
conservare tracce di lubrificante.
Il racconto di AC 1 è, dunque, un’evidente
menzogna volta a mascherare una realtà diversa, fatta forse di turpi desideri e
di altrettanto turpi propositi che sono rimasti inconfessati.
f) Il
quarto verbale di interrogatorio davanti al PP ebbe luogo il 24.9.3004. In quest’occasione
AC 1 ammise qualcosa in più di quanto penosamente detto in precedenza. In
particolare, precisò quanto segue:
°
riferendosi ai rapporti orali:
" Può
darsi che quando glielo prendevo in bocca, lo succhiassi anche." (VI PP
24.9
)
°
riferendosi alla penetrazione anale con il dito:
" In quell'occasione
vi avevo spalmato un po’ di crema per la pelle (sanadermil) che si trovava nel
mio bagno per non fargli male. Ritengo di avergli infilato il dito per una
lunghezza corrispondente alla prima falange. Ammetto che in questo caso si
tratta di un dettaglio che nell'occasione di precedenti interrogatori non avevo
riferito poiché non lo ritenevo importante. Quando avevo fatto questo, cioè la
punta del dito nell'ano, PC1 mi disse che non gli piaceva. Non disse comunque
che gli faceva male." (VI PP 24.9.2003)
g) Il
9.12
, in occasione del quinto e ultimo verbale di interrogatorio davanti
al PP, AC 1, dopo avere confermato le sue precedenti dichiarazioni, ha negato
di essersi mai fatto masturbare dal nipote. Sempre in quest’occasione, AC 1 ha
precisato che capitava che, mentre toccava il pene del nipote, lui si
masturbasse ma, ha aggiunto, quasi sempre senza esito. Così, in sintesi, dopo
che gli venne contestato che PC1 aveva detto di avere masturbato il nonno e che
alla fine gli sarebbe rimasta "una cosa appiccicosa tra le mani che
avrebbe lavato nel lavandino", AC 1 ha negato la circostanza ammettendo,
soltanto, che il bimbo l’aveva visto mentre si masturbava e mentre eiaculava:
"
D: è capitato che il bambino ha masturbato
lei (…)
R: no. È solo capitato che mi mettesse una mano sul pene ma
sopra il training in salotto.
ADR il Magistrato mi legge ora un passaggio delle dichiarazioni
rilasciate da PC1 ( pag. 14 e 15 del verbale di audizione 7.11.2003) in
occasione del suo ultimo interrogatorio dove il bambino sostiene che mi avrebbe
masturbato e che alla fine gli sarebbe rimasta una cosa appiccicosa tra le mani
che poi avrebbe lavato nel lavandino e mi viene chiesto di prendere posizione.
Rispondo che PC1 non mi ha mai masturbato.
È invece vero che in una circostanza mi ha visto
masturbarmi nel locale doccia e quindi mi ha visto anche eiaculare nel
lavandino. Evidentemente ha visto anche che mi è rimasto un po’ di sperma sulle
mani che poi mi ero lavato nel lavandino stesso.
(…)
ADR mi ero masturbato in doccia davanti al bambino poiché io in quell'occasione
o meglio, poco prima in salotto mi ero eccitato masturbando PC1. Avevo quindi
deciso di masturbarmi a mia volta e mi ero quindi recato in doccia dove il PC1
mi aveva seguito ed ho quindi potuto assistere a questa scena.
ADR è vero che mi sono eccitato e quindi masturbato fino
all'eiaculazione una seconda volta quando mi sono trovato in cantina con PC1 e,
successivamente, fummo poi scoperti da mia moglie. Quando poi PC1 mi aveva
visto eiaculare io gli spiegai che li era poi contenuto il seme che faceva
nascere i bambini.
ADR corrisponde al vero che poteva capitare che io masturbassi il
bambino e nel contempo con l'altra mano mi toccassi il pene, rispettivamente mi
masturbassi per cercare di avere un'erezione che però non avveniva. Questo sarà
accaduto due o tre volte. Questo capitava con entrambi noi vestiti ed io
infilavo la mano sotto il suo pigiama e l'altra sotto il mio training.
D: è mai capitato che lei abbia preso la mano del bambino (PC1)
e se la sua (recte: sia) appoggiata sul suo pene?
R: è capitato come ho già avuto modo di riferire, che io abbia
chiesto a PC1 di prendere il mio pene in mano ma sopra i vestiti. Lui però si
rifiutò. È vero che io in quell'occasione presi la mano del bambino in mano ma
sopra i vestiti. Lui però si rifiutò. È vero che io in quell'occasione presi la
mano del bambino e me la appoggiai sul pene sopra il training. Preso atto del
suo rifiuto rinunciai. Devo anche precisare che il bambino in un'altra
occasione, ovvero quando mi vide masturbarmi nel locale doccia, mi disse "bee
che schifo tutti quei peli".
(VI PP 9.12.2003)
La Corte
non ha creduto a AC 1 quando ha negato di essersi fatto masturbare dal nipote.
Infatti, le dichiarazioni di PC1, rese in occasione della seconda audizione
davanti al magistrato dei minorenni (p. 12 - 17), sono state ritenute credibili
poiché spontanee e circostanziate.
Il bambino ha riferito che il nonno gli teneva il
polso, ha mimato la posizione della manina (in alto rispetto al corpo e
parzialmente chiusa a forma di pugno) ed il gesto che gli veniva fatto fare in
modo estremamente veritiero e, perciò, credibile. Il piccolo ha, pure, riferito
della sensazione provata - "era tutto appiccicoso" - e il
susseguente “schifo” e la necessità di lavarsi bene le mani . Anche in
questo caso non manca la gestualità a conferma della veridicità delle sue
dichiarazioni.
A questo proposito, va detto che indicativa della
verità di quanto raccontato da PC1 è, avantutto, la sofferenza che egli ha
manifestato durante la descrizione di quel che il nonno gli ha fatto subire.
Sofferenza che gli ha impedito di esprimersi completamente durante la prima
audizione davanti al MM e che è chiaramente percepibile dalla visione della
registrazione della deposizione del 7.11.2003.
Indicativo della veridicità del suo racconto è,
poi, la precisione di cui PC1 dà prova nel descrivere, mimando, il gesto della
masturbazione e la posizione della sua manina durante tale operazione (lui, più
piccolo, deve alzare il braccio per poter prendere il pene del nonno che è
davanti a lui sotto la doccia) e il nonno che gli manteneva la mano in
posizione e imponeva il ritmo tenendo per il polso.
Ulteriore elemento che conferma la verità del
racconto di PC1 è la contestualizzazione del gesto: l’operazione non rimane
slegata, a sé stante, ma viene inserita in un ambiente (nella doccia), in un
momento (quando la nonna era scesa dalla “grosmami”) e ad essa viene dato un
seguito logico (il bambino corre a lavarsi le mani con il sapone liquido perché
lo sperma gli dà una sensazione di appiccicaticcio che gli fa schifo).
Inoltre, ulteriore forte elemento indicatore
dell’attendibilità di PC1 è la sensazione di appiccicaticcio da lui descritta.
Il piccolo non può avere interiorizzato questa
sensazione – come, in sostanza, ha preteso l’imputato - soltanto guardando il
nonno che si masturbava. Per forza deve avere avuto sulle mani lo sperma del
nonno. E per questo, per forza, deve avere avuto tra le mani il pene del nonno
quando questi eiaculava.
Del
resto, in base alle dichiarazioni di AC1, secondo il quale il bambino non
avrebbe mai toccato il suo pene a nudo, se non quando gli avrebbe fatto vedere
un preservativo - e la sensazione è, in quel caso, oleosa e non appiccicosa -, PC1 non sarebbe mai potuto entrare in
contatto con il suo sperma.
Ne consegue che le precise sensazioni riferite
dal bambino non fanno altro che confermare la circostanza - negata
dall'accusato - che egli venne indotto a masturbare il nonno fino
all'eiaculazione.
Visti gli
accertamenti di cui sopra, i fatti dell'atto di accusa sono stati integralmente
confermati.
5.2
In
punto alle modalità di commissione degli atti sessuali sopra esposti, la Corte
ha proceduto alla valutazione delle dichiarazioni di PC1, da una parte, e
quelle dell'accusato dall'altra ed è giunta alla conclusione che AC1 è riuscito
a portare a termine i suoi odiosi propositi - non poiché richiesti dal bambino
(come sostenuto dall'imputato fino alla fine) - ma soltanto grazie alla
pressione psicologica da lui creata ad arte per assicurarsi il silenzio e la
sottomissione del bambino.
A questo proposito, va detto che AC1 ha informato
la Corte di avere rinunciato ad esperire un confronto con il bambino.
La Corte
è giunta a questa conclusione in base agli accertamenti che seguono.
a) dichiarazioni
di AC1
AC1 ha ammesso di avere detto a PC1 di non
parlare con nessuno di quel che gli faceva poiché, se la cosa si fosse saputa,
lui sarebbe finito in prigione e non si sarebbero più visti.
Poi, AC1 – per perfezionare il suo intento manipolatorio
e coercitivo nei confronti del bambino - ha anche reso attento il nipotino sul
fatto che “stava rischiando per lui” ripetendogli che quelle cose “che
un adulto non potrebbe fare ad un bambino” le faceva soltanto “per
dimostrargli l’affetto e il bene che gli voleva”:
- "ADR
corrisponde al vero che io ho detto a PC1 di non andare in giro a raccontare quello che
facevamo insieme, con questo intendo dire gli atti sessuali, poiché lui era
piccolo ed io ero grande e non avrei potuto fare quelle cose con lui. In
effetti gli spiegai che gli facevo quelle cose per l'affetto che gli portavo,
ovvero per dimostrargli l'affetto e il bene che gli volevo. Feci capire al
bambino che se qualcuno fosse venuto a saperlo ci avrebbe divisi e non ci
saremmo visti mai più. PC1 mi promise che non lo avrebbe mai detto a
nessuno. PC1 sapeva che se la cosa fosse venuta a conoscenza di terze persone
io sarei potuto andare in prigione. Io al PC1 ho fatto capire in sostanza che
"rischiavo per lui". Io tuttavia facevo anche quello che a lui faceva
piacere."
(VI PP 24.9.2003)
- "È vero
che avevo chiesto a mio nipote di non raccontare a terze persone quello che
facevamo, poiché gli avevo spiegato che essendo un adulto non potevo fare queste
cose ad un bambino."
(PS 30.9.2003)
Tuttavia, egli ha sostenuto di avere fatto tutto soltanto
dietro esplicita richiesta del bambino precisando di avere rischiato per
accontentare i desideri del nipotino. In sintesi – pur se ha ammesso che la
cosa non gli dispiaceva - AC1 avrebbe rischiato del suo perché plagiato dal
bambino cui non sapeva resistere, non solo a causa della sua malattia, ma anche
per troppo amore:
" Malgrado
ciò ho continuato questo "gioco" con PC1, poiché lui mi chiedeva di
volerlo fare. Se non avessi avuto queste richieste da parte sua, probabilmente
io avrei cercato di non più fare questi atti con lui. Purtroppo quando me li
chiedeva io non ero capace a negarglieli. Per concludere vorrei precisare che
per dimostrare a PC1 il mio grande affetto io lo assecondavo nelle sue
richieste sessuali facendogli capire che rischiavo per amor suo."
(PS 30.9.2003)
In sintesi, dunque, secondo la tesi elaborata
dall’imputato, l’ingiunzione del silenzio non sarebbe stato un mezzo volto ad
ottenere i favori desiderati ma si trattava di una semplice misura di
precauzione così da poter continuare ad esaudire le richieste del bambino.
È utile
ripercorrere puntualmente e cronologicamente le dichiarazioni dell'imputato a
questo proposito.
Nel primo
interrogatorio di polizia, AC1 ha ammesso di avere messo di sua spontanea
volontà le mani sui genitali del bambino. Di avere ripetuto questo gesto per
altre due o tre volte a distanza di settimane e che in un'altra occasione
simile "al momento che io ho tolto la mano dalle sue parti intime, mio
nipote mi disse che se volevo toccarlo potevo farlo, poiché gli piaceva. Con
questa frase sia ben chiaro non voglio scaricare le mie responsabilità ma
quelle parole hanno scatenato in me un impulso irrefrenabile a continuare a
fare un gesto che sapevo che non avrei dovuto fare" (PS 10.6.2003).
Dunque, secondo questa prima versione, ci furono
almeno 4 occasioni in cui AC1 toccò di sua spontanea volontà i genitali del
piccolo che, soltanto alla quinta volta, gli disse che la cosa gli piaceva e
che perciò poteva continuare a toccarlo.
Sempre nello stesso primo interrogatorio, AC1 -
mentendo
(cfr ammissioni fatte in seguito) - ha
dichiarato che, quando masturbava PC1, lui non aveva nessuna erezione spiegando
agli inquirenti, per dare credito a questo suo dire, delle difficoltà
d’erezione per cui era in cura da un anno dall'urologo Dr. Casanova.
Sempre ancora in quel primo verbale, AC1 si è
dichiarato cosciente d’avere “commesso una cosa molto grave” e si è
detto disposto a farsi curare “o eventualmente ricoverare, onde poter
risolvere definitivamente questo impulso" (PS 10.6.2003).
Nel
secondo interrogatorio di polizia, AC1 si è dichiarato dispiaciuto del fatto
che il suo “impulso” si fosse scatenato sul nipote cui vuole “un bene
dell’anima”. Ma soprattutto, il suo dispiacere AC1 l’ha sprecato per sé
stesso chiedendo a gran voce di essere curato:
" In
questi tre giorni ha riflettuto molto e non mi do pace per quello che è
accaduto. Qualcuno dovrà spiegarmi quello che è successo nel mio cervello, ed è
per questo che voglio essere nuovamente curato per poter guarire
definitivamente. Secondo me quello che è successo è stata una ricaduta, poiché,
come già detto, in quasi vent'anni dal mio precedente non ho mai più avvicinato
qualcuno a scopo sessuale. Mi dispiace molto che questo impulso sia scaturito
nei confronti di mio nipote, al quale voglio un bene dell'anima ed al quale
nello stesso tempo ho fatto molto ma molto male.
(…)
ADR che dal 1985, anno in cui sono stato condannato, non ho più
avvicinato nessuno a scopo sessuale. Dopo le cure ricevute presso la CPC di
Mendrisio, nella persona del dr. ______e dopo le consultazioni presso lo
psicologo ______di ______, pensavo di essere guarito per sempre" (PS
13.6
)
Già in
occasione del terzo verbale di polizia, AC1, pur continuando a dichiararsi
pentito e a non spiegarsi come il tutto avesse potuto succedere, ha iniziato a
suggerire agli inquirenti che la soluzione ideale per lui non era il carcere ma
una struttura in cui essere adeguatamente curato e in cui elaborare meglio i
suoi problemi. L’affetto nutrito per il nipote, evidentemente, cominciava a
stemperarsi o, perlomeno, veniva messo in secondo piano da quello –
evidentemente più grande – che l’imputato nutriva per sé poiché non vengono
più espressi pensieri preoccupati per il piccolo:
" In
queste due settimane ho avuto modo di riflettere molto, ma purtroppo non sono
ancora riuscito a trovare una spiegazione per quanto accaduto. Posso solo dire
di essermi pentito amaramente e mi vergogno tremendamente. Giovedì scorso ho
avuto un colloquio sorvegliato con mia moglie, la quale ha notato che stavo
male psichicamente ed è per questo motivo che, tramite l'avvocato Godenzi, ha
fatto intervenire il dr. Bielic. Visto il mio stato d'animo e di salute lo
psichiatra mi ha prescritto dei medicamenti per togliermi l'angoscia che mi
perseguita. Ora sto un po’ meglio, ma penso che la situazione ideale sarebbe
quella di poter uscire e farmi ricoverare in una struttura medica adeguata. Ho
proprio bisogno di un sostegno psicologico per poter elaborare meglio i miei
problemi, in prigione non ho la possibilità di parlare e quindi non faccio
altro che angosciarmi." (PS 1.7.2003)
Così, miracolosamente, in occasione del primo
verbale davanti al magistrato inquirente, AC1 ha trovato la "sua spiegazione",
cioè ha trovato quella spiegazione che gli permetteva di liberarsi dal
fardello della colpa che, evidentemente, non era in grado di portare: in
realtà, il colpevole non era soltanto lui, ma anche il bambino per il cui
piacere lui aveva fatto tutto.
La sua colpa si limitava al non avere saputo
resistere alle provocazioni del bambino che, voglioso di sesso, lo incitava ad
agire.
Se è vero che la cosa un po’ faceva
piacere anche a lui (ma poco, perché aveva difficoltà di erezione), è anche
soprattutto vero che lui agiva soltanto dietro richiesta del bambino (notasi:
che all’inizio dei fatti aveva 6 anni).
La
consapevolezza di avere fatto molto male al bambino scompare qui completamente e
viene sostituita dalla presa di coscienza della responsabilità del bambino del
quale si è dichiarato succube.
Certo, continuando, comunque – a riprova della
sua buona fede – a dichiarare che così dicendo lui non voleva togliersi la
responsabilità dei suoi gesti, ma d'altra parte non poteva fare altro visto che
le richieste del bambino facevano riaffiorare quell’istinto che lui era
riuscito per anni a reprimere.
Così, in
questo processo di trasferimento di responsabilità, al PP ha raccontato che il
bambino gli chiedeva di continuare a toccarlo perché a lui (bambino) piaceva
non più dopo 4/5 volte che lui (nonno) l’aveva fatto spontaneamente, ma già
dopo la prima volta. E occorre notare che, quella prima volta, la mano di AC1
si posò sul pene del bambino praticamente animata da volontà autonoma, senza
che praticamente AC1 se ne rendesse conto. Ed è ancora da notare che, la volta
successiva, quando il bimbo gli chiese di continuare a toccarlo, AC1 la mano
non l’aveva messo nuovamente sul pene (così come aveva dichiarato in
precedenza) ma soltanto sulla gamba del nipotino. Questo contatto mano/gamba,
dunque, bastò a scatenare i desideri del piccolo che, addirittura, da solo e
spontaneamente, già quella volta, si scostava il pigiama per permettere al
nonno di masturbarlo più comodamente:
" Penso
di ricordarmi come è capitata la prima volta che ho toccato il PC1. Se non mi
sbaglio ci trovavamo in salotto a guardare un film e il PC1 si era già messo in
pigiama. Entrambi eravamo sdraiati sul divano ed io lo tenevo quasi in braccio.
Non so cosa mi è capitato e ad un certo momento gli ho messo la mano tra le
gambe sul suo pene, comunque sopra il pigiama. Il bambino non ha reagito Dopo
un attimo che lo toccavo, l'ho poi tolta. Dopo qualche tempo è capitato di
nuovo che PC1 si trovasse a casa nostra e che di nuovo fossimo sdraiati insieme
sul divano davanti alla televisione. Gli avevo messo la mano sulla gamba e il
bambino mi disse "se vuoi toccarmi ancora, fallo che mi piace." Questa
frase mi ha fatto cedere completamente i miei freni inibitori. Sentendo questo,
infatti, ho di nuovo iniziato a toccarlo sul pene, questa volta anche sotto il
pigiama. Addirittura era il bambino che tirava sul il pigiamino per farmi
mettere sotto la mano. Già in questa seconda occasione sentivo il bambino che
reagiva ai toccamenti e che il suo pene diventava duro. Io lo facevo perché
sapevo che facevo un piacere al bambino, ma nel contempo evidentemente piaceva
anche a me e provavo un desiderio di toccarlo." (AC1 2.7.2003)
In seguito – sempre secondo la versione di AC1
che questo giudice è costretto a riportare - i desideri del bambino non si
quietarono. Capitava, infatti – sempre secondo la versione del nonno amorevole
– che il piccolo PC1 manifestasse voglia di fare “quelle cose” mentre
erano per strada e che il nonno dovesse frenarlo e spiegargli che “quelle
cose non si potevano fare per strada” e che avrebbe dovuto avere pazienza
sino al rientro in casa. In questi casi – ha precisato il nonno amorevole – al
rientro in casa, lui lo masturbava soltanto se il bambino lo chiedeva di nuovo.
Non invece se, nel frattempo, il bambino, distratto da altre cose, non
ritornava sull’argomento:
" Di
lì in poi, quando PC1 veniva a trovarci, succedeva che si ripeteva la stessa
cosa; comunque io toccavo solamente quando il bambino me lo chiedeva,
rispettivamente che mi faceva capire che gli faceva piacere che io lo toccassi
sui suoi genitali.
(…)
Poteva capitare che mentre eravamo in giro a
passeggio il bambino mi dicesse: "Avrei voglia di fare quella cosa
lì". Io allora gli dicevo che queste cose non si facevano per strada e di
aspettare che saremmo arrivati a casa. Poteva poi capitare che non ci pensasse
più e quindi non si faceva niente; se invece ritornava sull'argomento allora lo
toccavo.
(…)
Ribadisco ancora una volta che questi atti,
ovvero i toccamenti e la masturbazione capitavano esclusivamente quando il
bambino diceva che lo voleva fare. Io evidentemente ero consapevole che questo
mio comportamento era illegale, tuttavia non riuscivo a trattenermi. Vorrei
ancora aggiungere che in ogni caso io non ho mai impiegato la forza, né l'ho
obbligato a subire questi atti sessuali.
(…)
Come ho già avuto modo di riferire alla polizia
in occasione delle ultime 4 o 5 volte che avevo masturbato il PC1, egli aveva
avuto un orgasmo, evidentemente senza eiaculazione data la sua età. Io avevo
piacere che lui avesse piacere. Evidentemente un po’ piaceva anche a me.” (AC1
2.7
)
AC1 – sempre
nel primo interrogatorio davanti al PP – ha, poi, raccontato di altri episodi
in cui fece sesso con il nipote soltanto perché questi lo chiese. Per esempio
– ha raccontato il nostro – una volta che “erano in giro in macchina” PC1
gli chiese “perché non facciamo quella cosa lì?”. Allora lui – sempre
attento ai desideri del piccolo – lo portò nel locale in cui si esercitava con
il gruppo musicale. Lì , in fondo, tentò di distrarlo accendendo la tastiera.
Ma il piccolo – che, evidentemente, non trovava requie – insistette
chiedendogli “adesso che siamo qui da soli, perché non facciamo quella cosa
lì?” e, da solo, si abbassò i pantaloni:
" In
un'occasione è capitato che masturbassi il PC1 a _________, (…) Io e PC1
eravamo in giro in macchina e lui mi chiese se era possibile che ci fermassimo
in qualche posto per "fare quella cosa lì". Io allora gli dissi:
"Ti faccio vedere il locale dove facciamo le prove"
" e
che lì non c'era nessuno. Siamo arrivati al locale e ci siamo chiusi dentro.
(…)
Io ho acceso la mia tastiera pensando che magari
lui voleva ascoltare un po’ di musica. PC1 allora disse: "Adesso siamo qui
da soli, perché non facciamo quella cosa lì". Lui si è abbassato i
pantaloni ed io, a mia volta, gli ho abbassato le mutandine. Il bambino era
seduto su uno sgabello, appoggiando i piedi su uno sgabello e quindi si trovava
in posizione semi-orizzontale; io ero seduto a mia volta su un altro sgabello.
Quella volta eravamo meglio sistemati che giù in cantina. Dopo di che l'ho
masturbato (…)" (VI PP 2.7.2003)
Al secondo interrogatorio davanti al PP, AC1 ha
continuato a ribadire di avere fatto tutto esclusivamente per il piacere del
piccolo. A lui la cosa, in fondo, non beneficiava granché visto che – e sono
parole sue - lui “non si era mai eccitato” poiché da “oltre un anno”
soffriva di “un blocco sessuale”.
" Io
del resto non prendevo nessuna iniziativa a meno che lui mi dicesse "ho
voglia di farlo". In queste situazioni poteva allora capitare che io
compissi degli atti sessuali del tipo di quelli che ho descritto nel mio
precedente verbale su di lui.
(…)
Quando PC1 mi diceva "facciamo quello",
io capivo che lui voleva essere toccato, palpeggiato sul pene e, quindi lo
facevo, incapace di resistere. Inizialmente, come avevo già avuto modo di dire,
si era trattato esclusivamente di toccamenti rispettivamente palpeggiamenti
delle sue zone intime e solo dall'inizio di quest'anno che ho cominciato a
masturbarlo e che ho anche iniziato a dare del sesso orale con lui, cosa che
sarà accaduta 3 o 4 volte. Io non mi ero mai eccitato a compiere questi atti,
ma lo facevo esclusivamente per fare contento il bambino. Io da oltre un anno
soffro di un blocco sessuale, nel senso che non riesco ad avere più
un'erezione”
(AC1 14.8.2003)
Non può essere sottaciuto che AC1 ha, ancora una
volta, anche durante questo secondo interrogatorio del PP, leggermente
modificato la sua versione dei fatti.
Se nel racconto dei fatti reso il 2 luglio, la
prima volta la mano andò da sola, senza che lui se ne accorgesse, sul pene del
bambino, in agosto la mano è andata per la prima volta a posarsi sul pene del
piccolino “istintivamente” quando lui cercò un appoggio per cambiare la
posizione sul divano. In agosto, AC1 ha ammesso soltanto che è possibile (“può
darsi”) che lui abbia effettuato dei movimenti “di palpazione” ma
soltanto “per sentire cosa c’era sotto”. Nulla di più. Tuttavia, questo
bastò a scatenare il nipote che, alla visita successiva, chiese al nonno di
toccarlo aggiungendo, però, che quelle cose “le lascio fare solo a te”.
E questa volta, la mano del nonno non era più nemmeno sulla gamba del piccolo
(così come dichiarato in precedenza) ma il nonno era “tranquillo, fermo”:
" La
prima volta che è successo, ricordo che eravamo a casa mia e stavamo guardando
la televisione (…) e quando io mi spostai per cambiare posizione sul divano
istintivamente gli misi una mano sul pene, sopra il pigiama. Non si trattò di
una cosa premeditata, capitò e basta. Lasciai la mano sul pene di PC1 forse un
minuto o due. Può darsi che in questo tempo io abbia effettuato dei movimenti
di palpazione, per sentire cosa c'era sotto. Un (recte: in) questi frangenti
né io né PC1 abbiamo detto niente. Anche lui sembrava che non si fosse accorto
di niente. Dopo ho tolto la mano e quella sera non è più accaduto nulla. Io
pensai che forse il bambino se ne sarebbe dimenticato e che la cosa finisse lì.
Alcune settimane dopo, PC1 venne di nuovo in visita da noi e si ripresentò la
stessa situazione con noi due sdraiati insieme sul divano a guardare la
televisione. Io ero tranquillo, fermo. Ad un certo punto disse "se vuoi
puoi ancora toccarmi", aggiungendo poi "ma lo lascio fare solo a
te". Io capii che lui intendeva con questo dare riferimento al fatto che
lo avevo palpeggiato la volta precedente. Sentendo dirmi questo, io seppi
trattenermi e lo toccai nuovamente sul pene. Quella volta lo toccai ancora
sopra il pigiama, successivamente, nelle altre occasioni, iniziai a toccarlo
sul pene sotto gli indumenti.
D: Lei quando toccava sulle parti intime il PC1 gli diceva qualcosa
o chiedeva qualche cosa? R: in un paio di circostanze è capitato che gli
chiedessi se gli piaceva e lui rispose di si.”
(VI PP 14.8.2003)
Sempre
in agosto, al PP AC1 ha ribadito ancora una volta che lui faceva quel che
faceva “non per soddisfare la sua libidine” ma “per fare piacere al
bambino”:
" Io
comportandomi così non intendevo soddisfare la mia libidine, ma fare piacere a
lui esprimendogli il mio affetto. Oggi mi rendo conto che questo non era il
giusto modo di comportarsi. Devo comunque dire che già allora mi rendevo conto
che il mio comportamento configurava una trasgressione, era qualche cosa che
non si poteva fare. Del resto non lo facevo in presenza di altre persone. Io
sapevo che era una cosa che non si poteva far vedere agli altri e in particolare
per esempio alla nonna, ma non ero riuscito a frenarmi." (VI PP 14.8.2003)
Anche il racconto dell’episodio di sesso nel locale-musica
ha subito nel tempo delle lievi ma significative modifiche. In luglio, AC1
aveva detto che la porta l’avevano chiusa a chiave insieme lui e il bambino (“ci
siamo chiusi dentro”). In dicembre, già la decisione di chiudere la porta a
chiave è esclusivamente del nipotino che voleva evitare che qualcuno li
sorprendesse:
" quando
siamo arrivati (…) io ho chiuso la porta d'accesso a chiave. Io chiusi la porta
a chiave perché lui pensava che potesse arrivare qualcuno.
D: non è lei che ha pensato che potesse arrivare qualcuno?
R: forse l'abbiamo pensato tutti e due. Se lui ha sollevato il
dubbio che potesse arrivare qualcuno, evidentemente poi ha fatto venire anche a
me.
D: non le sembra strano che un bambino così piccolo gli vengano in
mente tutte queste cose?
R: no, non mi sembra strano perché so bene come ragiona PC1."
(VI PP 9.12.2003)
In aula, il transfert è stato totale. AC1 ha
dichiarato che il nipote, non soltanto ebbe l’idea, ma provvide da solo a
chiudere a chiave la porta del locale.
Dunque, nelle dichiarazioni dell’imputato, tutto
avvenne, sempre e soltanto, perché il piccolo lo chiedeva facendo leva sull’affetto
che il nonno gli portava e che (unitamente alle sue pulsioni) gli impediva de
facto di resistergli.
Insomma – verrebbe da dire – una coazione del
piccolo a danno del nonno.
b) dichiarazioni
di _PC1
PC1 è stato sentito dal magistrato dei
minorenni in due occasioni, la prima il 17.7.2003 e la seconda il 17.11.2003.
In
occasione di queste audizioni il bambino è apparso estremamente spontaneo nel
suo dire e nei gesti che accompagnavano le sue dichiarazioni.
La prima audizione è stata caratterizzata dalla
spontaneità del bimbo, euforico nel raccontare dei suoi successi sportivi e
imbarazzato e mesto nel descrivere quello che il nonno gli aveva fatto.
La seconda audizione, avvenuta quattro mesi dopo
la prima e voluta per approfondire quanto era stato lasciato in sospeso dal
bambino in quella precedente, è stata caratterizzata dalla sofferenza di PC1
–profonda e commovente - dovuta all’obbligata rievocazione dei gravi gesti
commessi dal nonno.
La Corte
ha ritenuto quale primo elemento determinante per l'accertamento dei fatti, la
circostanza secondo cui il bambino, in occasione della prima audizione, ha
distinto spontaneamente - in riposta ad una domanda aperta del magistrato
volta a sapere cosa fosse successo con il nonno – i fatti in due fasi.
La
"primissima" fase (“quando ha incominciato”) comportava, nei
ricordi del bambino, una connotazione ludica:
" Quando
ha iniziato, ehm, come si dice, prima giocava, io non sapevo ancora che faceva
veramente per coso, prima ha incominciato a giocare con il pirlino che ho io e
faceva din, din, din tutto il tempo e io gli dicevo smettila, smettila,
smettila" (VI MM 17.7.2003, p. 9); "quando giocava, e io ero in
salotto che guardavo un film, e dopo lui ha incominciato." (verb. cit., p.
11)
Ben
presto, però, le cose sono cambiate e il nonno non ha più giocato ma ha “fatto
sul serio”:
" dopo
ha cominciato sul serio e dopo eravamo …. Io volevo suonare giù in cantina ha
incominciato veramente ….. io gli ho detto,… prima gli ho tirato un pugno qua
(indica il ginocchio), poi … poi, un …. La prima volta un pugno, puoi leggerlo
te che non mi ricordo esattamente (rivolta ad A)" (VI MM 17.7.2003, p. 9)
Dunque,
da quei primi giochi con il “pirlino” di PC1, il nonno è passato ben presto a
fare sul serio: “ha incominciato veramente....”
Il bambino non è riuscito ad esprimersi in modo
chiaro: la sofferenza, il pudore, la vergogna gli hanno impedito di dire che
cosa il nonno ha cominciato a fare veramente.
Ma il concetto è chiaro.
Quel che prima veniva contrabbandato come un
gioco si è presto trasformato in quel che era veramente: la necessità di
soddisfare le pulsioni sessuali del nonno.
Va, qui,
rilevato come la tecnica d’avvicinamento descritta da PC1 ricalchi in modo impressionante quella messa in atto, nel 1985, con
i due ragazzini che AC1 conobbe in piscina. Lì AC1 – rivelando il suo essere
subdolo – ha iniziato col gioco dei giornaletti pornografici “trovati per
caso” e con i giochi di parole “ping-pong/ pon-pin”. Con PC1 ha
iniziato con il gioco del “pirlino che fa din din”. La finalità era
sempre quella. Ottenere delle prestazioni di natura sessuale. “Fare sul serio”
come ha detto PC1.
Quando le cose sono diventate “serie” –
cioè, molto presto – PC1 ha cominciato a soffrire. Così “chiudeva gli occhi”
perché “non gli piaceva” e non voleva vedere. Sentiva male “anche
alle ginocchia” e sull’inguine perché il nonno “faceva forte, veloce,
tutto”:
" io
non vedevo perché chiudevo gli occhi perché non mi piaceva" (VI MM
17.7
, p. 20)
" mi
faceva anche male alle ginocchia" (VI MM 17.7.2003, p. 23),
" faceva
male qua (porta la mano sinistra, chiusa a pugno, sull’inguine) (…) M e quindi
non (…) male perché ti (…) faceva forte o…[n.d.r.: corretto sulla base della
registrazione] B: veloce, forte, di tutto"
(VI MM 17.7.2003, p. 29)
E non soltanto
l’inguine gli faceva male. Ma anche “il cuore” perché era il nonno a
fargli quelle cose e lui è “piccolo e non sa neanche che cos’è”:
" si,
mi faceva male, cioè mi faceva male al cuore perché lui mi faceva questo,
tanto…
Ahe. Mi faceva male tutto, perché veramente mi fa
questa roba schifosa, poi sono piccolo e non so neanche che cos’è…”
(VI MM 17.7.2003 pag. 29)
Quando
nella seconda audizione ha raccontato dei coiti orali subiti, PC1 ha detto, non
soltanto che chiudeva gli occhi, ma anche che gli faceva schifo e, così, diceva
al nonno di piantarla. Ma inutilmente. Così, PC1 si dice che, per fortuna, ora
il nonno non c’è più a fargli quelle cose: “per fortuna che è andato. Ciao ciao”:
" chiudevo
gli occhi e mi sentivo male … E anche certe volte mi veniva un po’ bööh (si
copre la bocca con la mano) (…) un po’ schifo (…) per fortuna che è andato
ciao, ciao (…)
M: tu quando il nonno faceva queste cose, tu gli
dicevi qualcosa?
B: io? Piantala! Piantala!
M: ah, glielo dicevi, piantala!
B: e lui faceva lo spiritoso e mi diceva: "dammi la pianta
che te la pianto." (VI MM 7.11.2003, p. 19)
Il dettaglio del dialogo con il nonno riferito da
PC1 è un forte indizio di racconto veritiero. PC1 ha raccontato che diceva al
nonno di piantarla e il nonno gli rispondeva con un gioco di parole: “dammi
la pianta che te la pianto”. Oltre al fatto che soltanto in un racconto di
vita veramente vissuta un bambino riferisce dettagli di questo genere, a
vestire le dichiarazioni di PC1 vi è anche l’abitudine dell’imputato di giocare
con le parole (“ping-pong - pom/pin / il pirlino che fa din din”)
Dunque, dal gioco si è passati alle cose serie.
Le cose serie capitavano un po’ dappertutto. Sul
divano, nella doccia, in cantina, fuori casa. PC1,
rispondendo ad un'altra domanda aperta del magistrato volta a sapere se quanto
successo sul divano fosse successo anche in altri posti, spontaneamente ha
parlato del Serfontana spiegando che il nonno, una volta che dovevano comprare
il pane, apposta è andato nel parcheggio “sopra” il grande magazzino, “dove
non c’è nessuno” e, allora, lui gli ha chiesto come mai erano lì visto che
dovevano comprare il pane e il nonno gli ha risposto “lo sai benissimo”
. E allora – ci dice PC1 – “io ho capito”:
" si,
al Serfontana, quando stavamo ritornando, sopra, sopra…. Hai in mente il
parcheggio, che sottopassaggi che si va dall’altra parte, sopra, sopra, non
c’era lì nessuno, è andato lì apposta e me l’ha fatto lì…. Si, in macchina… io
ho chiesto: "ma cosa fai se dobbiamo andare a comprare il pane?" Lui:
"lo sai benissimo", e io dopo l'ho capito." (VI MM 17.7.2003, p.
18)
E le cose serie facevano soffrire PC1 così che
lui cercava di sottrarsi alle voglie del nonno:
" dopo
gli dicevo io di smetterla, qualche volta quando non la smetteva, pang (fa il
segno di un pugno dato all'indietro)"
(VI MM 17.7.2003, p. 11)
" io?
Piantala. Piantala!” (VI MM 7.11.2003 pag. 19)
E queste
sono solo le prime di numerose altre espressioni del bambino che testimoniano
di una sottomissione forzata preceduta dalla manifestazione di un disagio e di
una contrarietà non rispettati.
PC1 ha
dichiarato, infatti, che, a volte, quando vedeva la nonna, cercava di attirarne
l’attenzione. Non tanto per dirle quel che il nonno faceva. Questo non lo
poteva fare perché il nonno gli aveva ingiunto il silenzio con lo spettro della
prigione e della fine del loro rapporto. Evidentemente, lui voleva attirare
l’attenzione della nonna per farla venire lì con loro perché sapeva che sarebbe
bastata la sua presenza per far sì che il nonno non facesse più “quelle cose”
che “gli facevano male” e che “chiudeva gli occhi per non vedere:
" tante
volte mi metteva dietro le mani (le congiunge dietro la schiena), perché lui ha
la mano grossa, no. Quindi faceva così (porta la mano sinistra sopra la bocca e
la destra dietro la nuca)"
(VI MM 17.7.2003, p. 12);
" cercavo
di chiamare la nonna, facendo i segni (alza la mano) quando andava in bagno,
perché il bagno è diritto al salotto e certe volte, cioè, … ma visto che mi
teneva la mano così (porta la mano sulla bocca), cioè che non potevo parlare,
no, le mani io ce le avevo dietro la, … Qua (tiene le mani dietro la schiena),
con il suo peso sa che non riesco a tenerlo perché è grosso." (VI MM
17.7
, p. 12).
Questa parte del racconto del bambino trova sostegno in quanto
dichiarato da XY che ha
confermato che, di tanto in tanto, passava dal salone per osservare il marito e
il nipotino, aggiungendo però che la sua presenza era facilmente avvertibile:
" alla
sera quando PC1 guardava la televisione con il nonno, io mi appartavo nella mia
camera e di tanto in tanto andavo in cucina dove potevo osservarli. Io ritengo
di essere sempre stata attenta, ma non abbastanza da poter evitare quanto
accaduto. Inoltre i loro "giochi" erano molto difficili da scoprire,
poiché appena mi sentivano arrivare in salotto potevano, senza problemi, rimettersi
a posto senza che io potessi capire cosa stava realmente accadendo"
(PS XY1.01.2003).
PC1 ha anche spiegato che la nonna non
vedeva i suoi gesti di richiamo perché c’era un armadio grosso “così”:
" Ma
lei non poteva vedere, perché faceva così e lui si metteva proprio sull'altro
divano e io cercavo di fargli così (fa un cenno di richiamo con il braccio
teso) (…) non vedeva perché l'armadio è così (allarga le braccia)" (VI MM
17.7
, p. 17)
PC1 non si limitava a dire al nonno di
smetterla, di piantarla. Cercava, come poteva, di impedirgli di toccarlo. Lo
faceva stringendo le gambe o accavallandole.
Ma il nonno ci riusciva lo stesso “perché me
la metteva qua”.
E quando racconta, PC1 mima i suoi tentativi di
resistenza in modo tale da sbaragliare il campo da ogni dubbio circa i suoi
rifiuti e circa i modi in cui il nonno li eludeva facilmente:
" prima
ero sdraiato e lui si è messo dietro al divano e mi fa fatto veder lì e dopo i
cercavo di fare così (accavalla stretto le gambe) che non me lo poteva fare.
A: cercavi di accavallare le gambe che non ci riuscisse?
B: si.
A: ci riusciva lo stesso o non ci…
B: si perché me la metteva qua (indica sotto il ginocchio)
A: ci riusciva lo stesso perché passava da un'altra parte"!
(VI MM 17.7.2003, p. 20)
Quando ha
detto di aver rifiutato la richiesta del nonno di masturbarlo, il bambino
riferisce di averlo fatto perché lui ha “la mano piccola e la cosa gli
faceva schifo”. Ma il nonno ha insistito. E lui, allora, ha dovuto
ricorrere alla minaccia di dire tutto alla nonna e allora, solo allora, il
nonno, per quella volta, ha desistito non senza prima però avergli detto “se
lo dici, vedi cosa mi succede”:
" ma
io poi ho la mano piccola, e secondo mi fa schifo e terzo böahh" il nonno
"ha detto dai, dai, dai e io ho detti và che vado a dirlo alla nonna,
quando sei al Penz; e lui grazie allora no." (VI MM 17.7.2003, p. 21).
" se
lo dici dopo vedi cosa mi succede" perché "lui sapeva che lo volevo
bene comunque" perché "era gentilissimo tranne quando faceva
così" (VI MM 17.7.2003, p. 26)
A rendere evidente la veridicità del racconto di PC1,
ancora una volta, sono i dettagli.
Il piccolo rifiuta di masturbare il nonno dicendo
che non può perché ha la mano piccola: cosa può dire di più un bambino di 6/7
anni al nonno adorato per rifiutare una cosa che questi chiede insistentemente?
Soltanto che la sua mano è piccola.
E alle insistenze del nonno, a lui non resta
altro che opporre la minaccia di riferire tutto alla nonna “quando sei al Penz”.
Con la “minaccia” del “dire tutto alla nonna”
usata come estremo mezzo di difesa, il bambino palesa la consapevolezza di non
dover dire niente a nessuno di quel che succedeva con il nonno. E’ evidente che
il bambino aveva ben interiorizzato le raccomandazioni e le ingiunzioni al
silenzio che il nonno gli faceva (cfr consid 5.2. lett a in initio). Aveva ben
compreso che il tutto doveva rimanere fra loro pena gravi conseguenze per il
nonno e per lui. E questa consapevolezza la trasformava – quando poteva – in
un’arma per difendersi, per sottrarsi a gesti che il nonno gli chiedeva per il
suo piacere.
Altre volte, PC1 cercava di “fregare” il
nonno. Quando indovinava che lui voleva fare quelle cose, chiamava la nonna per
dirle di far fare qualcosa al nonno:
" allora
gli ho detto, gli ho detto, fargli fare le stoviglie visto che le devo fare io,
tutte le volte. “Angelo, visto che non fai mai niente, fa le stoviglie. O che
palle, è tornato su.
M: ah, quindi tu, invece, eri giù che suonavi la tastiera.
B: si, quando è arrivato giù ha detto: “PC1, vieni qui”. Io ho
detto “ciao nonno, vado su se no chiama la nonna adesso”. “Nonna, vieni giù un
secondo?” Almeno non me lo poteva fare!
M; e, si, eh.
B: e dopo l’ho chiamata se mi poteva aiutare a mettere le cose in
bucato perché ce n’aveva qua un mucchio, per occuparlo. Dopo gli dicevo:
“nonno, andiamo su a giocare?” E dopo siamo andati su.
A: ascolta una cosa PC1…
B: due o tre volte l’ho fregato.” (VI MM 17.7.2003 pag. 31)
Ma, per la maggior parte del tempo, il bambino
non riusciva a resistere al nonno. Non ci riusciva – ha detto – perché gli
voleva bene al punto che “quasi gli veniva da piangere quando la nonna gli ha
cantato”, cioè quando la nonna, scoprendoli in cantina, ha urlato contro il
nonno:
" Ma
come mai tu non hai mai…. Visto che ti dava così fastidio, che ti faceva male
al cuore e anche male fisicamente, non hai mai….
B: si perché gli volevo bene. (…) io gli volevo e gli voglio bene
e glielo voglio ancora adesso. Quando(incomprensibile) gli ha cantato la nonna
quasi mi mettevo a piangere anche adesso, Sai che io gli voglio tanto bene, no
e allora non volevo dirlo."
(VI MM 17.7.2003, p. 32)
Nel suo
racconto, PC1 ha più volte ripetuto una frase che il nonno gli diceva quando “faceva
quelle cose”. Gli diceva “PC1 vieni qui”. E PC1 continua – con una
semplicità impressionante – “e io sono andato”:
" PC1,
vieni qui" (VI MM 17.7.2003, p. 31).
" è
successo solo che, quello che mi ricordo, che si è seduto su uno sgabello, e io
stavo suonando la batteria, e dopo mi ha detto: "vieni qui". E sono
andato" (VI MM 7.11.2003, p. 6)
Ancora una volta, nella sua semplicità
espressiva, PC1 ha ben esplicitato la sua sottomissione. Il nonno chiamava e
lui andava.
Era, poi, il
nonno che gli abbassava i pantaloni (VI MM 17.7.2003, p. 23), i vestiti
(VI MM 7.11.2003, p. 6), che gli diceva che a lui piaceva quando gli
toccava il pirlino (VI MM 17.7.2003, p. 25) .
Ed era ancora il nonno che gli teneva e gli
guidava la mano quando, poi, è riuscito a farsi masturbare:
" io?
Ma mi prendeva la mano e mi faceva avanti e indietro (pone i due pugni uno
sopra l’altro e a braccia tese li muove in su e in giù … che schifo (si sfrega
le mani).” (7.11.2003 pag. 15)
" eh,
ma certe volte toccava me con una mano (pone la mano sinistra sul tavolo) e con
l’altra siif, siif (col braccio destro teso alza ritmicamente su e giù il pugno
chiuso) il suo!.... con una mano mi toccava me e una si faceva lui… mi teneva
il polso” (7.11.2003 pag. 16 e 17)
Va, in questa frase, sottolineata l’espressione
onomatopeica utilizzata da PC1: “siif siif”.
Questa figura, ancora una volta, sostanzia in
modo forte la credibilità delle dichiarazioni del bambino.
Nonostante tutto quel che il nonno gli faceva
sopportare, più di una volta nel corso delle sue audizioni, il bambino ha
detto che, però, lui al nonno voleva bene comunque e più volte ha tentato di
scusarlo:
" io
gli dico: “ma tu sei mongolo; fai proprio schifo come nonno”… però io gli
voglio bene comunque… ha sbagliato, è ammalato, no? Eh beh, ormai ha fatto una
cosa sbagliata. Ha sbagliato. Non si può tornare indietro nel tempo” (VI MM
17.7
, p. 25)
Non occorre argomentare molto per sostanziare la
convinzione raggiunta dalla Corte della piena attendibilità delle dichiarazioni
di PC1.
La sofferenza mostrata nella rievocazione dei
fatti, la contestualizzazione dei gesti, il loro inserimento in situazioni
concrete e arricchite da dettagli, la descrizione minuziosamente precisa dei
gesti subiti, il racconto delle sensazioni fisiche e psichiche ad essi legate,
l’affetto nonostante tutto ancora provato per il nonno e il tentativo di
scusare i suoi gesti sono elementi che conferiscono piena credibilità al
racconto di PC1.
PC1 che ha,
peraltro, mostrato una sensibilità ed una capacità d’amore che travalica la
sofferenza subita e che dovrebbe far riflettere e, finalmente, davvero
vergognare di sé stesso l’imputato che, invece, non ha saputo fare altro che
cercare di propinare agli inquirenti e al giudice la storia infame di un
bambino che, preso da turpi voglie, ha sostanzialmente indotto il nonno a gesti
che, altrimenti, lui non avrebbe compiuto.
La storia talmente infame che questo giudice ha
faticato a trascrivere di un bambino di 6/7 anni desideroso di sesso,
desideroso di pratiche masturbatorie svariate che chiedeva con insistenza in
casa o all’aperto.
La storia infame – ma soprattutto infamante per
colui che la racconta – di un piccolo satiro, colpevole di avere insidiato il
nonno sino a fargli perdere il controllo e a farlo soccombere ad istinti che
sino ad allora era riuscito a reprimere.
Questo – cioè l’inverosimiglianza temeraria della
versione dell’imputato – aggiunta ai molti cambiamenti di versione di cui s’è
detto sopra§, toglie qualsiasi credibilità al dire dell’imputato.
Che, del resto, tutte le sue dichiarazioni fossero
delle menzogne, in fondo, AC1 lo ha in qualche modo ammesso in aula quando,
posto dalla Presidente davanti alla puntuale domanda se fosse stato il bambino
a chiedergli coiti orali, penetrazioni anali e masturbazioni da lui perpetrate
davanti a lui, AC1 ha dovuto arrendersi all'evidenza e dire di no.
Ne consegue, quindi, che gli atti sessuali sono
stati commessi da AC1 su sua iniziativa, per soddisfare le proprie
pulsioni sessuali e riuscendo nei suoi scopi con lo sfruttamento della
sottomissione cognitiva, fisica ed affettiva del bambino utilizzando, in
particolare, la minaccia secondo cui, se avesse parlato, avrebbe perso per
sempre il nonno, al quale voleva molto bene.
Emerge
con chiarezza dagli atti una completa sottomissione affettiva del bambino al
nonno con conseguente incapacità di parlare e denunciare quanto egli commetteva
su di lui, proprio per l'affetto che aveva nei suoi confronti, per il silenzio
da lui imposto (se parli, il nonno va in prigione e non ci vedremo mai più)
, per il senso di colpa e la confusione ingenerati dal AC1 nel bambino quando
gli diceva che quel che faceva lo faceva per il suo bene e che rischiava di
andare in prigione a causa sua. Per la paura, quindi, di perdere un nonno che,
al contrario della nonna, gli rivolgeva mille attenzioni ed accondiscendeva ad
ogni sua richiesta, ed al quale voleva molto bene. Per la paura di causare del
dolore alla sua famiglia ed in particolare al papà che avrebbe visto suo padre
andare in prigione. Insomma, AC1 ha costretto il bambino a subire le sue
“attenzioni” (cioè gli atti sessuali descritti nell’atto di accusa) soltanto
grazie a mezzi coercitivi, in particolare utilizzando pesanti pressioni
psicologiche.
5.3
Per
quanto concerne gli atti sessuali commessi su PC2, si osserva che l'imputato ha
negato fino all'ultimo di avere abusato del nipote più grandicello.
Ripercorrendo
le sue dichiarazioni si ha che:
a) Nel
primo interrogatorio – così come, in precedenza, al cospetto del figlio ______
- AC1 ha negato di avere commesso degli atti sessuali su PC2, e ciò malgrado il
dire del bambino gli fosse stato reso noto. Qui AC1 ha sostenuto di essersi
limitato a dargli un “buffetto” sui genitali, una sera mentre PC2 si metteva il
pigiama:
"
ADR: non ho mai avuto nessun approccio di tipo
sessuale con mio nipote PC2 e nemmeno altri minorenni.
(…)
Le chiediamo ancora se per caso anche con l'altro nipote,
fratello di PC1, ha mai avuto degli approcci di tipo sessuale. Come ho già
detto in precedenza, con lui, non ho mai avuto nulla di questo genere. Le
facciamo prendere atto che sua nuora ha dichiarato di aver chiesto al figlio ______
seanche lui era stato avvicinato sessualmente dal nonno. Il bambino le ha risposto
che era stato toccato in due occasioni. La prima volta l'avrebbe toccato
superficialmente ai genitali e la seconda volta mentre era a letto. Come già
detto non ho mai toccato ai fini sessuali mio nipote PC2. È capitato, in
un'occasione che, scherzando io gli abbia dato un buffetto con la mano sui
genitali mentre si stava mettendo il pigiama. Non ricordo altri episodi."
(PS 10.6.2003)
b) Davanti
al GIAR, AC1 ha continuato a negare:
" Ho
preso atto dalla polizia che dagli atti risulta che avrei avuto simili approcci
anche con PC2. Ribadisco che non è vero."
(VNA 11.6.2003)
c) In
occasione del secondo e del terzo verbale di polizia, AC1 non ha cambiato
versione:
" Quello
che ho detto sino ad oggi è tutto quello che avevo da dire”. (PS 1.7.2003)
d) Anche
davanti al PP AC1 ha continuato a mentire riproponendo al magistrato inquirente
la versione dei fatti già resa in polizia salvo far diventare “un paio” le
volte in cui, per gioco, avrebbe dato un "buffetto" al pene del
bambino:
" Per
quanto riguarda il PC2, ripeto quanto già affermato in precedenti
interrogatori, ovvero che non l'ho toccato né masturbato. È capitato in un paio
di occasioni che, per gioco, mentre il bambino si stava mettendo il pigiama e
quindi era nudo nel suo letto nella stanza dei bambini a casa nostra, io gli
abbia dato una "pacchetta" sul pene. Il bambino in quelle occasioni
non aveva il pene in erezione ed aveva riso. Per me aveva capito che era uno
scherzo". (VI PP 2.7.2003)
e) Nel
terzo interrogatorio davanti al PP – quello del 26 agosto 2003 - AC1 ha
continuato a negare di avere masturbato PC2 aggiungendo, però, “al paio di
buffetti scherzosi sul pene” un episodio in cui avrebbe “infilato la
mano sotto le mutande sul pene” quando il bimbo era a letto “soprattutto
per farlo addormentare rilassandolo” e un paio di episodi in cui, in
salotto, “istintivamente e casualmente” avrebbe appoggiato una
mano sul pene del nipote per subito toglierla non appena si “accorgeva di
avere messo la mano nel posto sbagliato”. In quest’occasione, AC1 ha tenuto
a precisare che per quei toccamenti “non si può parlare di una vera
masturbazione”:
"
D: è sicuro di non avere mai infilato una
mano sotto le mutande a PC2, toccandogli il pene?
R: No, che io mi ricordi non l'ho mai fatto. Se PC2 sostiene una
cosa del genere ritengo che si sbagli.
ADR che non posso escludere che, magari, quasi istintivamente sia
magari capitato di mettere la mia mano sul suo pene. Può darsi che sia capitato
anche nella camera da letto del bambino. Secondo me però non era una cosa
deliberata, bensì casuale. Succedeva allora che PC2 togliesse la mia mano e
tutto finiva lì.
ADR che sul divano davanti alla televisione non l'ho mai toccato
intenzionalmente il PC2. È vero che stavamo sdraiati l'uno accanto all'altro ed
eravamo "appiccicati". Se anche capitava casualmente che sul divano
del salotto io appoggiassi la mano sulla gamba o sul suo pene, PC2 si spostava
e la cosa finiva lì. In quel frangente infatti mi accorgevo di aver messo la
mano nel posto sbagliato e quindi la toglievo.
ADR che quando questo succedeva PC2 e la sua famiglia abitavano
ancora a _________; PC2 avrà avuto 9 anni ed andava ancora a scuola in quel
Comune.
ADR che succedeva che quando guardavamo insieme un film alla
televisione o una cassetta, PC2 mi venisse in braccio; lui non è che si
sdraiasse sopra di me, ma piuttosto appiccicato. È chiaro che se il film era un
po’ di quelli che facevano paura si metteva lui di sua iniziativa vicino a me.
Queste cose, rispettivamente queste situazioni capitavano a casa mia e di mia
moglie a _________.
D: PC2 quantifica in al massimo 5 volte gli episodi in cui
avrebbe appoggiato la sua mano sul suo pene, rispettivamente che lo avrebbe
accarezzato in quel posto. Indipendentemente dall'esatta natura del suo gesto,
quante volte ritiene che sia capitata tale situazione? R: ritengo che sia
capitata una volta in camera da letto e due volte sul divano.
ADR come ho già avuto modo di dire prima è capitato una volta a
letto che io infilassi la mia mano sotto le mutande di PC2 e gli toccassi il
pene; nel salotto sarà capitato un paio di volte ma casualmente. Quando
succedevano questi episodi io non dicevo niente e PC2 neppure. Quando mi [recte:
gli] misi la mano sotto le mutande sul pene nella sua stanza, cercavo
soprattutto di farlo addormentare, rilassandolo. In quel frangente gliel'ho
accarezzato, anche se non si può parlare di una vera masturbazione. Non ho
notato che abbia avuto un'erezione in seguito alla mia manipolazione. Con PC2
non vi sono mai stati altri comportamenti all'infuori di quelli appena
descritti, ed in particolare, non vi sono stati rapporti orali. " (VI PP
26.8
)
f) Finalmente,
in occasione del quarto verbale di interrogatorio davanti al PP, AC1 ha
ammesso, per la prima volta, di avere masturbato in un paio di occasioni anche
il nipote più grande:
"
ADR per quanto riguarda PC2 è vero che è
capitato in un paio di occasioni che lo masturbassi. In particolare lo toccavo
e se il pene gli diventava duro andavo avanti ancora un po’. Devo tuttavia
precisare che PC2 non ha mai avuto un orgasmo." (VI PP 24.9.2003)
5.4
In
punto alle modalità utilizzate da AC1 nella commissione del reato, la Corte è
giunta alla conclusione che l'autore abbia sfruttato la sua posizione di nonno
per contrabbandare al nipote degli atti sessuali come carezze della buona
notte. L’inganno è perfettamente riuscito: PC2 non ha, per nulla, compreso, al
momento dei fatti, il reale significato di quelle “carezze della buona notte”.
Così come
risulta con evidenza dal materiale istruttorio, soltanto dopo la scoperta della
nonna e, soprattutto, soltanto dopo le dichiarazioni del fratellino ai
genitori, PC2 ha cominciato a sospettare che quelle “carezze” avessero un
significato diverso da quello che il nonno gli proponeva. Sino ad allora, per
lui, quei gesti erano complementi innocenti. Ne è prova inconfutabile il fatto
che, ancora di fronte al MM, PC2 ha mimato soltanto dei toccamenti
superficiali e non delle masturbazioni (così come ammesso dall'imputato e
come, invece, fatto dal fratellino). E ne è ulteriore prova la rabbia
dimostrata dal piccolo dopo la scoperta. PC2, dopo avere cominciato ad
intravedere il vero senso di quel che il nonno gli faceva, si è arrabbiato. Si
è arrabbiato perché si è sentito ingannato, preso in giro dal nonno in cui,
invece, aveva fiducia. Questa rabbia è ulteriore prova della sua iniziale
incoscienza. Nonostante fosse più grande del fratellino, PC2 non aveva alcuna
coscienza della sessualità, intesa nel senso di atti quali la masturbazione. E
il fatto che, fortunatamente, gli abusi siano stati perpetrati su di lui per un
tempo ridotto e con modalità molto meno incisive di quelle riservate a PC1, ha
contribuito a mantenerlo nella sua totale incoscienza relativamente a tale pratica
sessuale.
PC2 é
stato, infatti, interrogato dal magistrato dei minorenni il 13.8.2003 e dalle
sue dichiarazione emerge che il nonno lo toccava solo prima di andare a letto,
quando era il momento delle coccole. Il nonno, cioè, inseriva furtivamente quei
toccamenti negli usuali ed normalmente innocenti momenti di tenerezza fra nonno
e nipote:
" di
solito quando andavamo a letto, perché io magari volevo che mi facevo un po’ di
coccole e così, e allora lo facevo entrare nel letto e poi dopo lui faceva così."
(VI MM 13.8.2003, p. 3);
" Gli
dicevo: "vieni qui, nonno. Mi dai il bacio della buona notte". Mi
accende la musica così e queste cose e poi magari dopo lo facevo entrare nel
letto e lo salutavo un po’, così e lui dopo faceva così qualche volta" (VI
MM 13.8.2003, p. 4);
" eeh…
così (sventola la mano destra avanti e indietro), me lo accarezzava così (…) di
solito lo faceva sotto [n.d.r.: le mutande]
(VI MM 13.8.2003, p. 5);
" e
qualche volta capitava anche quando guardavamo la tele perché … io, sai, c'è una
poltrona dove si vede meglio la tele, allora lui si metteva sempre … e allora
io mi sdraiavo sopra di lui…
(…) qualche volta lo respingevo un po’, perché
non mi piaceva e allora lo respingevo così (…) eh, gli tiravo via la
mano."
(VI MM 13.8.2003, p. 6)."
PC2 ha aggiunto che queste “carezze”
sono iniziate l'estate dell'anno scorso, che si sono ripetute al massimo cinque
volte, non ravvicinate nel tempo, e che, nelle occasioni in cui lui respingeva
il nonno perché la cosa gli dava un po’ fastidio, il nonno non insisteva. Il
bambino ha aggiunto che, quando il nonno faceva questi gesti, non diceva
niente.
In punto
alla consapevolezza di quanto gli stesse succedendo PC2
ha dichiarato - come detto sopra - di non aver capito
il significato delle “coccole del nonno”. Il bambino pensava che il nonno
volesse fargli qualcosa di carino:
" un
piacere o qualcosa così (…) perché non capivo quello che mi stava a capitare,
anche se la mamma ne aveva parlato l'estate quella proprio prima che mi era
capitato, quell'estate ne aveva parlato. E io e il PC1 ci guardavamo un po’
così e prendevamo sempre di mira il nonno, dicevamo…
M: aveva parlato di cosa la mamma, scusa che…?
N: aveva parlato che se capitava questa cosa, di dirlo, così (…)
si, però noi dicevamo, prendevamo sempre di mira il nonno e dicevamo: "ma
se il nonno fa questo o cosà o cosà" e lei mi ha chiesto: "ma perché
prendete di mira il nonno?" e noi gli abbiamo detto così perché noi, io
almeno non capivo quello che …. Cioè non avevo capito, non avevo in mente (…)
era già successo (…) sì; io non avevo capito bene quello che stava
succedendo"
(VI MM 13.8.2003, p. 11-12)
Da questo
passaggio emerge ancora una volta chiaramente che, se PC1 non rivelò alla
madre quanto commesso su di lui dal nonno per paura, soprattutto, di perdere il
nonno che sarebbe finito in prigione, PC2 non ha parlato con la madre delle “coccole
del nonno” poiché non ne aveva capito la natura.
La totale
incoscienza di PC2
relativamente alla natura sessuale delle “coccole del nonno” è, poi,
stata confermata (come già anticipato al punto 4.3) dalla dottoressa ______ (verb. dib. pag. 3).
Considerato, in diritto
6.
Per
l’art. 187 n. 1 CP commette il crimine di atti sessuali con fanciulli, ed è
punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione, chiunque
compia un atto sessuale con una persona minore di 16 anni o la induca ad un
atto sessuale o la coinvolga in un atto sessuale.
Per l'art. 189 cpv.
1.
CP punisce con la reclusione sino a 10 anni o la detenzione chiunque
costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un
altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando
pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere.
Uno degli elementi costitutivi
dell’art 189 - che protegge la libera determinazione in ambito sessuale (DTF
119.
IV 309 consid 7a) - è la coazione esercitata per indurre una persona,
contro il suo volere, a fare o subire un rapporto sessuale completo o un altro
atto di tipo sessuale (DTF 119 IV 309 consid 7b).
Relativamente ai mezzi
coercitivi utilizzati per costringere la vittima, vengono menzionate, in
particolare, la minaccia, la violenza, le pressioni psicologiche e il fatto di
rendere la vittima inetta a resistere.
Per minaccia – che non deve
necessariamente essere grave (come prevedeva il vecchio diritto) né riferirsi
solo a danni corporali - bisogna intendere che l'autore, a parole o con il suo
comportamento, induce la vittima a temere un serio pregiudizio per farla cedere
(DTF 122 IV 100; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6. ed. p. 378; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, Bes.
Teil I, 5. ed. p. 158 no 7).
Per violenza va inteso il ricorso a una forza
fisica più intensa di quella necessaria per il compimento di un atto nelle
circostanze ordinarie della vita (DTF 87 IV 69), ritenuto tuttavia che
non è necessario il ricorso a forme qualificate di violenza ed è sufficiente
che l'autore trattenga la vittima grazie alla propria superiorità fisica (DTF
122.
IV 100; Jenny/Schuhbart/Albrecht, Kommentar zum schw. Strafgesetzbuch,
art. 189 n. 16).
Le pressioni psicologiche consistono
nell’assoggettamento della vittima analogo a quello conseguente alla minaccia o
alla violenza ottenuto senza ricorrere a questi mezzi di costrizione, ad
esempio minacciando di un serio pregiudizio una persona vicina alla stessa
vittima oppure provocando un perdurante sentimento di paura nella vittima
medesima e profittando di tale situazione (DTF 124 IV 154). In particolare, il
TF ha avuto modo di stabilire che un fanciullo può essere vittima di pressioni d'ordine psicologico, anche
senza violenza fisica, in ragione della dominazione psichica dell’autore,
dell'inferiorità delle conoscenze della vita del fanciullo e della sua
dipendenza sociale e sentimentale dall’autore: ciò è, in particolare, il caso
quando gli abusi sono commessi dal detentore dell'autorità parentale o da chi
assume de facto un tale ruolo (DTF 124 IV 154 = JdT IV 2000 134) oppure quando
l'autore approfitta della sua posizione di amico del bambino, della sua
immagine di padre
e di partner della madre per ottenere atti sessuali dal bambino (DTF 122
IV 197). Va, peraltro,
rilevato che il TF ha avuto modo di stabilire che “das Tatmittel des Unter-psychischen-Druck-Setzens
wiegt nicht prinzipiell leichter als etwa physische Gewalt oder Drohungen” (DTF
128.
IV 97 consid 3a). In generale non è quindi
necessario, perché sia dato il reato in discussione, che la vittima si difenda
fino all’esaurimento delle proprie forze, sufficiente essendo che vi rinunci,
ad esempio per effetto della paura oppure perché considera ogni resistenza vana
o causa di inconvenienti non sopportabili (DTF 75 IV 113; cfr. anche DTF
115.
IV 217; DTF 119 IV 309 consid
7b; DTF 131 IV 107).
Commette,
infine, il crimine di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o
inette a resistere giusta l’art. 191 CP, ed è punito con la reclusione fino a
10.
anni o con la detenzione, chiunque si congiunga carnalmente o compia atto
analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona che
si trova in tale stato, purché lo conosca e lo sfrutti.
Nel caso di atti sessuali su fanciulli, in
giurisprudenza, si è andata consolidando la prassi di ammettere il concorso
ideale tra l'art. 187 e l'art. 191 CP (atti sessuali su persone incapaci di
discernimento o inette a resistere; cfr. DTF 120 IV 195 ss), oppure, se v'è
stata violenza o minaccia o pressioni psicologiche, di ammettere il concorso
tra l'art. 187 e gli art. 189 e 190 CP (coazione sessuale, risp. violenza
carnale; cfr. DTF 128 IV 97 e giurisprudenza ivi citata).
Come emerge
anche dai titoli marginali, le tre fattispecie penali proteggono beni giuridici
diversi.
L’art. 187 CP si prefigge, infatti, di garantire
un normale e armonioso sviluppo fisico e psichico dei minorenni preservandoli
dai pericoli insiti nelle premature esperienze sessuali (DTF 98 IV 202),
mentre scopo degli art. 189 e 191 CP è la garanzia della libertà e dell’onore
sessuali di qualsivoglia persona.
Partendo da questa premessa, il Tribunale
federale ha ammesso il principio del concorso ideale tra le due norme in
discussione, in particolare fra l’art. 187 e il 191 nei casi in cui l’autore
di atti sessuali con fanciulli sfrutti non solo la generica immaturità della
vittima dovuta all’età - immaturità che è sempre data quando si tratta di un
minore di 16 anni - ma anche la sua incapacità di discernimento o di
resistenza (DTF 120 IV 194).
In
concreto, è intanto pacifico che, per i fatti accertati e descritti in
narrativa, AC1 ha ripetutamente consumato il reato di atti sessuali con
fanciulli in danno dei suoi due nipoti, tutti e due minori – e di molto – di 16
anni. Secondo la giurisprudenza, infatti, è in particolare e in generale
considerato un atto sessuale giusta l'art. 187 CP ogni contatto corporeo tra
l'autore e la vittima coinvolgente gli organi genitali dell'uno o dell'altra o
di entrambi.
Per gli stessi fatti l'accusato si è inoltre reso colpevole in danno di PC1 del reato di coazione sessuale.
Infatti, egli
ha assoggettato al suo volere il piccolo PC1 esercitando su di lui pesanti
pressioni d'ordine
psicologico, in ragione della dominazione psichica, dell'inferiorità delle
conoscenze della vita del fanciullo e della sua dipendenza sociale e
sentimentale dall’autore. Egli ha, infatti, ottenuto che PC1 gli permettesse di
sfogare su di lui i suoi istinti soltanto facendo leva sul suo affetto. Da un
lato, esercitava pressioni sul piccolo – cui concedeva tutto – dicendogli,
quando gli faceva quelle cose, che a lui piaceva. Come poteva, il bambino
rifiutare di concedere al nonno adorato di cui lui era il cocco quelle cose che
a lui piacevano tanto? D’altro lato, e soprattutto, come poteva difendersi
dalle richieste del nonno quando lui gli aveva imposto di non parlare con
nessuno perché altrimenti il nonno sarebbe andato in prigione e loro non si
sarebbero più visti? Lo spettro prospettatogli dal nonno della prigione per
l’adulto, della distruzione del loro legame così importante e della sofferenza
per tutti costituiva per il piccolo di appena 6/7 anni una pressione enorme
che gli impediva qualsiasi resistenza (se non quelle piccole descritte sopra e
rese vane dalla superiorità fisica e cognitiva dell’autore).
Per quanto compiuto su PC2, l'accusato si è reso
autore del reato di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o
inette a resistere. È infatti, fuori discussione, che a PC2 faceva difetto la
capacità di resistere alle voglie del nonno, a causa della sua autorità, della
differenza di età, della forza fisica, della fiducia conseguente al rapporto di
parentela, della sottomissione cognitiva, della dipendenza emozionale (sent. corr.
11.08.1994
in re P. e CCRP 29.12.1994 nella stessa causa; cfr. anche,
per analogia, DTF 119 IV 312 e 124 IV 154, in particolare a pag. 159,
con le puntuali considerazioni poggiantesi alla letteratura in materia).
Ma
soprattutto, è stato, in concreto, accertato dalla Corte (cfr consid 5.4.)
che, malgrado i suoi nove anni, PC2 era, al momento dei fatti, totalmente
incapace - ritenuto che l'incapacità di discernimento di cui all'art. 191 CP è
relativa (DTF 120 IV 198, sub. c) - di discernere la natura sessuale
delle “coccole del nonno”.
Basta,
infatti, oltre alla lettura dei suoi verbali, la visione della videocassetta -
confermata dal dire della dottoressa ______ in aula - per rendersi conto che si tratta di un bambino,
manifestamente non in grado - malgrado la sua età - di comprendere la portata
e/o la gravità dei gesti compiuti dal nonno e, pertanto, di determinarsi in
merito.
Per
quanto riguarda l'aspetto soggettivo, va da sé che l'accusato era ben cosciente
di sfruttare la situazione descritta.
7.
AC1
è stato sottoposto a perizia psichiatrica a cura del dott. ______, spec. FMH in psichiatria, che ha
accertato in particolare quanto segue (perizia giudiziaria AI 8.8, p. 26 e
segg):
"
Ad 1: [n.d.r.: ovvero, sulla base delle scale
diagnostiche ICD-10 o DSM-4, quali sono, rispettivamente quali erano al momento
dei fatti contestati, le condizioni di salute mentale di AC1? Se del caso, di
quale disturbo o patologia soffre o soffriva (…)?] Il periziato presenta dalla
prima età adulta a tuttora, una condotta sessuale deviante, manifestatasi nelle
diverse forme perverse sia nella scelta dell'oggetto, sia nella forma della
soddisfazione sessuale. Trattasi d'autoerotismo, omosessualità, pedofilia,
incesto ed erotizzazione delle funzioni escretorie. La DSM-IV (come la ICD-10) contempla
soltanto la pedofilia, la quale include l'incesto ed è purtroppo ed
insufficiente per descrivere la condizione del periziato il quale presenta un
quadro non perfettamente sovrapponibile ai criteri riportati nella letteratura
menzionata. Trattasi di alterazione dello sviluppo psicosessuale nel soggetto
che ha subito abusi sessuali da bambino, con comportamento omosessuale
manifesto dalla tarda adolescenza e protratto nella prima età adulta, in
seguito parallelo alla relazione eterosessuale e matrimonio. L'interesse
sessuale per il partner adulto, nel corso della terza e quarta decade si è
attenuato lasciando spazio alla pedofilia. Secondo i criteri DSM-IV la
pedofilia è caratterizzata sia dai desideri sia dalle attività sessuali con
bambini prepuberi. Alcuni soggetti preferiscono i maschi, altri le femmine, e
alcuni sono eccitati da entrambi. L'attrazione sessuale solo da bambini è
definita come tipo esclusivo, mentre l'attrazione parallela anche da adulti è
specificata come tipo non esclusivo. Il comportamento può limitarsi a spogliare
e a guardare la vittima, a mostrasi, a masturbarsi in presenza della vittima, a
toccarla e a carezzarla con delicatezza ma anche con violenza, ma può evolvere
sottoponendo la vittima a fellatio o cunnilingus, penetrando la vagina, l'ano,
la bocca con le dita, col pene o con vari oggetti. Spesso i pedofili
giustificano il loro comportamento, sostenendo che il bambino era sessualmente
provocante. Loro possono scegliere i propri figli, figliastri, parenti oppure
altri bambini. Per evitare che parlino, alcuni sanno minacciare le vittime,
altri sanno mostrarsi affettuosi e attenti ai bisogni della vittima per
ottenere il loro affetto e interesse. Alcuni progettano varie strategie per
avvicinare la vittima. Il comportamento pedofilo può apparire o intensificarsi
in occasione di situazioni stressanti. Il decorso è di solito cronico con alto
rischio di recidive, maggiormente da parte dei soggetti con preferenze per i
maschi. Nel caso specifico, oltre ai desideri ancora presenti, il comportamento
sessuale si è esteso, oltre allo spogliare la vittima, masturbarsi in presenza
della vittima, penetrare l'ano e pretendere pratiche orali, anche all'erotizzazione
delle funzioni escretorie. Non mancano le giustificazioni con la capacità di
seduzione da parte della vittima, l'atteggiamento affettuoso e massima
attenzione nei confronti dell'oggetto sessuale. Non vi sono notizie su
comportamenti minacciosi o aggressivi. Poiché l'ultima volta è un discendente
trattasi di pratica d'incesto. Il disturbo di comportamento - così come
descritto e ora ammesso dal periziato - rappresenta soltanto un aspetto
trasversale della sua storia che si è manifestata in almeno tre periodi come
documentati sopra. Esiste anche un altro aspetto longitudinale della sua
pedofilia, coniata in modo traumatico, contro la sua volontà, in un momento
assai vulnerabile, nell'infanzia in un intreccio d'incertezze sulle figure genitoriali
e con indubbio influsso nella figura del suo abusatore. Le sequele di quest'evento
traumatico sono percepibili ancora oggi. Esse si sono costituite come un
elemento intrusivo nella struttura della personalità, determinando le scelte
nell'area sessuale e condizionando la sua reazione di fronte allo stimolo.
Ad 2a: [n.d.r.: ovvero, i reati contestati sarebbero da mettere in
relazione con il disturbo o la patologia rilevata sopra?] La condizione
descritta, dal punto di vista della psichiatria forense, costituisce un
parziale vizio di mente poiché incide sull'autonomia funzionale del Io e come
tale è da mettere in relazione con i reati contestati.
Ad2d: [n.d.r.: ovvero, erano scemate tanto la capacità di
valutazione quanto quella di conseguentemente agire?] Il periziato ha
conservato una corretta percezione, obiettiva e precisa della realtà e di sé.
L'analisi, la comprensione e l'attribuzione dei corretti significati delle
situazioni stimolo non presentano che minime menomazioni. La capacità del
periziato di valutare il carattere illecito dell'atto era scemata soltanto in
grado esiguo. La capacità d'adeguamento nell'area sessuale, precisamente la
scelta di rifiuto o di comportamento evitante di fronte alla condizione
stimolo, come prevedere le possibili conseguenze del proprio comportamento,
sono state compromesse in modo rilevante incidendo sulla sua capacità di agire
secondo la sua imperfetta valutazione.
Ad2e: [n.d.r.: ovvero, il periziato avrebbe così commesso i fatti
punibili in stato di scemata responsabilità (art. 11 CPS), ed in quale grado
(leggera, media, grave)?] Il periziato ha commesso i fatti punibili in stato di
scemata responsabilità di grado leggero."
In aula,
il perito ha precisato, su domanda della Presidente della Corte quella che a
seguito delle delucidazioni del perito è risultata solo un'apparente
contraddizione - malgrado la contestazione della difesa in arringa - tra il
grado di lieve scemata responsabilità in cui AC1 avrebbe commesso i fatti e
l'incidenza della rilevante compromissione della capacità di adeguamento
nell'area sessuale sulla capacità di agire secondo una imperfetta valutazione.
Chiamato,
così, a precisare la sua risposta peritale al quesito 2d, il dott. Bielic ha
dichiarato quanto segue:
" la
capacità di adeguamento nell'area sessuale, precisamente la scelta di rifiuto o
di comportamento deviante di fonte alla condizione stimolo, come prevedere le
possibili conseguenze del suo comportamento, sono state compromesse in modo
rilevante incidendo però sulla sua capacità di agire secondo la sua
imperfetta valutazione soltanto in modo lieve poiché la maggior parte delle
funzione dell'Io sono sempre state integre. Soltanto la funzione esecutiva e previsionale
erano compromesse e soltanto per la scelta dell'oggetto." (verb dib. p.
5)
Con ciò il perito ha inteso che soltanto la
libertà di scelta dell’oggetto del desiderio sessuale era compromessa in modo
significativo (a causa, evidentemente, della sua pedofilia, che, tuttavia, va
rilevato non è esclusiva). Compromesse, invece, non erano tutte
le altre funzioni dell’IO che rimanevano integre e, perciò, in un giudizio complessivo,
la scemata responsabilità è risultata, comprensibilmente, soltanto di grado
lieve.
Del resto, si rileva che gli atti testimoniano
con chiarezza di una capacità pressoché intatta dell'imputato di agire secondo
la sua valutazione del carattere illecito degli atti commessi.
AC1 agiva del tutto razionalmente, pianificando
il quando, il dove e il come in funzione del rischio connesso alle azioni che
egli intendeva compiere.
Se è vero che AC1
ha cercato in ogni modo di manipolare i suoi interlocutori giocando in ogni
occasione la carta del povero malato vittima delle sue pulsioni per scaricarsi
dalle proprie responsabilità, è soprattutto vero che dalle sue stesse
dichiarazioni così come da tutto il materiale istruttorio emerge, invece - a
riprova di quanto accertato in perizia e confermato in modo convincente dal
perito in aula - una capacità di agire in funzione dell'illecito a lui
perfettamente riconoscibile solo lievemente scemata, tanto che le azioni venivano
pianificate e messe in atto soltanto quando le circostanze esterne erano
favorevoli.
Ne consegue che – così come accertato in perizia
e confermato dal perito al dibattimento - al momento dei fatti, la
responsabilità di AC1 era limitata soltanto in modo lieve.
8.
Per
l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale,
alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita
anteriore e delle sue condizioni personali.
L'art. 68
n. 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più pene privative della
libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave
aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della pena massima
comminata e senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.
Nella
fattispecie in esame, la colpa dell’accusato va innanzitutto valutata
considerando la portata oggettiva dei reati intenzionalmente commessi:
considerando cioè quel che ha fatto volendolo fare, le sue motivazioni, il modo
di esecuzione, le circostanze in cui ha agito e il risultato ottenuto, elementi
cui già si ha accennato in narrativa e che vanno tenuti presenti evitando
inutili ripetizioni (Corboz, La motivation de la peine, in ZbJV
1995.
24).
Nella specie, occorre, dapprima, considerare che gli atti intenzionalmente e
reiteratamente commessi da AC1 sui suoi nipoti, in particolare su PC1, sono di
una gravità che non ha da essere motivata, sufficiente essendo il senso
d’orrore che suscita l’ascolto obbligato della loro descrizione. Orrore cui si
aggiunge un senso di compassione per le piccole vittime ritenuto come risulti
evidente dalla loro audizione che il nonno, facendo quel che ha fatto, non
soltanto ha violentato (inteso non in senso tecnico) i loro corpi
costringendoli a subire atti che loro avevano il diritto di scoprire in modo
naturale, ma soprattutto ha violentato la loro psiche costringendoli, in
particolare modo PC1 che ha subito gli abusi più gravi (per intensità e
durata), a fare i conti con il tradimento più pesante, quello della persona
che, alla stregua dei genitori, era chiamato, per definizione naturale, a
proteggerli. AC1, facendo quel che ha fatto, ha anteposto il soddisfacimento
dei suoi turpi desideri al
bene dei nipotini. E l’ha fatto senza remore,
senza mai un momento di dubbio, senza uno scrupolo.
AC1 sapeva che quel che faceva era male ed aveva
gli strumenti per evitare di continuare ad indulgere in quei gesti. I suoi
precedenti contatti con la giustizia, le sue condanne e, soprattutto, i suoi
trascorsi clinici con la lunga terapia gli avevano dato gli strumenti, non solo
per riconoscere le situazioni di rischio, ma anche e soprattutto per sapere che
poteva essere aiutato a non passare all’atto. Sapeva, pure, che la sua
richiesta di aiuto sarebbe stata accolta senza conseguenze negative per lui
anche dalla moglie che, già in precedenza, gli era rimasta accanto. Ciò
nonostante, ha preferito insidiare ed abusare dei nipoti in modo sempre più
grave sia dal profilo dei gesti compiuti che dalla loro frequenza per più di un
anno senza mai trovare, in questo lungo lasso di tempo, un momento in cui
lasciarsi almeno toccare da un pensiero volto al benessere di quei bambini che
lui sosteneva di tanto amare. Ed ha delinquito per più di un anno, dunque per
un lungo periodo in cui mai, nemmeno per un momento, ha pensato, invece che al
soddisfacimento dei suoi desideri, al male che stava facendo ai bambini e a
tutta la sua famiglia.
Se già da solo il delinquere durante un lasso di
tempo prolungato aggiunge gravità alla colpa del reo, in concreto questa
gravità è, appunto, acuita dal fatto che AC1 conosceva ed aveva tutti gli
strumenti che gli avrebbero permesso di smettere con i suoi gesti ma ha
preferito ignorarli e continuare nella sua perversione.
E, in tutto questo, va ancora considerato, nella
valutazione della colpa, che tutto quell’orrore è cessato soltanto grazie
all’intervento della nonna che ha scoperto il marito nella situazione descritta
e non ha voluto, fortunatamente, cedere alle sue richieste di far passare il
tutto sotto silenzio.
Nella valutazione della colpa va, poi, anche considerato
il male fatto alle vittime, in particolare a PC1, il cui comportamento e il cui
sviluppo è fortemente compromesso e pregiudicato così come emerso dalle
dichiarazioni in aula della psicologa che lo segue.
Va, poi, ancora considerato che AC1 non è
incensurato, avendo alle spalle ben due condanne per reati dello stesso genere
di quelli per cui oggi viene giudicato.
Dunque,
ricapitolando, la colpa del condannato è grave perché quello di oggi è il terzo
procedimento aperto nei suoi confronti per reati di abusi sessuali su
fanciulli. È grave perché egli, pur avendo beneficiato di una terapia medico-psichiatrica
per oltre 4 anni ed avere preso atto dei rischi di recidiva e dei passi da
intraprendere nel caso di una ricaduta, non ha messo in atto quelle precauzioni
che gli avrebbero impedito, se non di cominciare, per lo meno di continuare
per oltre un anno e mezzo ad insidiare in particolar modo il piccolo PC1. È
particolarmente grave perché, nel suo caso, la famiglia ed in particolare sua
moglie non l'ha mai abbandonato e, quindi, neppure questa attenuante, ovvero la
paura di perdere il sostegno della donna da sempre al suo fianco, può essergli
riconosciuta. È grave perché non ha ammesso da subito, spontaneamente tutti i
fatti da lui commessi su PC1. È grave perché ha messo in discussione per oltre
4.
mesi il dire di PC2. È grave perché ha scaricato su PC1 la responsabilità
delle sue azioni, sfruttando il suo rapporto privilegiato con l'abiatico e quell'amore
incondizionato che il bambino gli dimostrava così apertamente e spontaneamente
per strumentalizzarlo e utilizzarlo a suo favore, affermando che gli atti
commessi erano dovuti a specifiche richieste del bambino stesso (e si sa quanto
sia importante, specialmente in questo genere di reato, l'ammissione della
propria colpa per alleviare le sofferenze delle vittime e non solo per gli atti
commessi ma anche per le modalità in cui vengono commessi). È grave poiché egli
ha egoisticamente e sistematicamente anteposto le proprie pulsioni sessuali
alla necessità di ognora salvaguardare l'innocenza e l'armonioso sviluppo di
bambini indifesi affidati alle sue cure, cagionando loro traumi che di regola,
se non sempre, si trascinano negli anni.
A favore del condannato va, certo, considerata
la collaborazione prestata agli inquirenti.
Tuttavia, tale collaborazione non va enfatizzata
(sui limiti di tale collaborazione, cfr, in particolare, consid 3 e 5.2) e non
può, certo, assurgere all’attenuante specifica del sincero pentimento così come
richiesto dalla Difesa.
In base all'art. 64 cpv. 7 CP il giudice può
attenuare la pena se il reo ha dimostrato con fatti sincero pentimento, se
specialmente ha risarcito il danno, per quanto si potesse pretendere da lui.
Secondo dottrina e giurisprudenza il risarcimento del danno non è di per sé
sufficiente perché si ammetta questa circostanza attenuante. Mediante il richiamo
esplicito alle possibilità concrete del reo, il legislatore ha in effetti
voluto sottolineare come sia necessario uno sforzo particolare e
disinteressato, slegato dalle conseguenze contingenti del procedimento penale.
Il requisito dello sforzo particolare è tanto più significativo nel caso di
delitti di natura sessuale commessi nell'ambito della sfera domestica (sentenza
6S.267/1997 del 30 giugno 1997, consid. 2c). Il reo deve dimostrare di essersi
pentito, cercando di riparare il torto cagionato a prezzo di sacrifici (v.
sentenza 6S.146/1999 del 26 aprile 1999, consid. 3a; DTF 107 IV 98 consid. 1)
Si richiedono, dunque, cumulativamente due condizioni: il sincero pentimento ed
il risarcimento del danno (v. sentenza 6S.135/2003 del 19 giugno 2003 consid.
4.
).
Nella fattispecie, i requisiti del sincero
pentimento non sono adempiuti in quanto AC1, non solo non ha risarcito danno
alcuno ma, soprattutto, come evidenziato sopra, ha, sino all’ultimo, voluto
ridimensionare la propria colpa cercando di far credere che fosse PC1 a
spingerlo a compiere gli atti sessuali per cui oggi viene giudicato e che lui
li avrebbe posti in essere principalmente a causa del grande amore che nutriva
per il piccolo.
Dunque, non può essere ravvisato né nel fare né
nelle affermazioni del condannato alcuna reale presa di coscienza del male
fatto né alcuna effettiva assunzione di responsabilità né, infine, alcun reale
pentimento.
Tuttavia, unita alla sua buona condotta dopo i
fatti, la collaborazione prestata (perlomeno in punto alla natura ed al numero
degli atti sessuali da lui commessi ai danni di entrambi i nipoti) - collaborazione
che, insieme al riconoscimento della scemata responsabilità attestata dal
perito ed alle altre attenuanti generiche, ha permesso alla Pubblica Accusa di
evitargli il deferimento ad una Assise criminale così come gli atti da lui compiuti
e il lasso di tempi in cui ha agito , presi a sé stanti, avrebbero imposto - è
stata presa in considerazione quale attenuante generica nell’ambito della
commisurazione della pena giusta l'art. 63 CP ed ha comportato – rispetto alla
pena che sarebbe stata adeguata in assenza di tale circostanza – una riduzione
nei limiti indicati dalla giurisprudenza (DTF 121 IV 205) così come la scemata
responsabilità attestata dal perito ha comportato un’ulteriore riduzione di
circa il 25% sulla pena che, in assenza di tale attenuante, sarebbe stata
inflitta .
La Corte ha,
poi, considerato l’età del condannato che comporta una maggiore sensibilità
alla pena rispetto a quella di una persona più giovane e, tutto ben ponderato,
ha ritenuto adeguata alla colpa di AC1 la pena di 3 anni di detenzione.
9.
Il perito giudiziale chiamato a pronunciarsi sul pericolo di
recidiva e sulle possibili misure da adottare per arginarlo ha ritenuto quanto
segue (perizia giudiziaria AI 8.8., p. 28 e 29):
" Il
periziato presenta un potenziale pericolo per i bambini poiché essi per lui
rappresentano ancora uno stimolo sessuale.
(…)
Esiste alta probabilità di commettere ancora i
medesimi reati nei confronti dei bambini.
(…)
L'evoluzione osservata durante la stesura del
rapporto peritale indica che un trattamento psicoterapeutico intenso, con
appoggio medicamentoso, in una struttura protetta o a domicilio ma con la
presenza di una persona capace di assumere il ruolo di garante idoneo ad
impedire il contatto tra il periziato e bambini, possa garantire un discorso
terapeutico favorevole. Trattasi di una terapia permanente.
(…)
La terapia può limitare il rischio di nuovi
reati. Il periziato si è dimostrato disposto a sottoporsi ad una terapia.
Tuttavia di un trattamento che, in caso di rifiuto o abbandono, possa essere
immediatamente tramutato in un trattamento coattivo. Esso in ogni modo, sia
volontario sia coatto presenta la possibilità di successo (la parola successo
non va intesa come guarigione bensì come riduzione del rischi di ricaduta).
(…)
Il trattamento ambulatoriale instaurato durante
la carcerazione si è dimostrato appropriato ed è perfettamente attuabile senza
particolari ostacoli. Dall'altro canto l'espiazione di una pena, come del resto
osservato durante la carcerazione, non incide in maniera negativa sulla salute
mentale e nemmeno sulle possibilità terapeutiche."
Ancora
in aula il perito ha precisato che:
" il
trattamento psicoterapeutico dovrebbe essere effettuato a cura di uno psichiatra
e di uno psicologo. Adeguato alle necessità del caso concreto sarebbe il
servizio psicosociale, a condizione tuttavia che la responsabilità della
terapia, in particolare del suo mantenimento nel tempo, venga assunta in prima
persona dal capo di tale servizio così da evitare il rischio dovuto al cambio
degli operatori. Adeguati al caso sarebbero anche degli studi medici che
dispongono di diverse figure terapeutiche. In particolare potrebbe trattarsi
dello studio Nautilus." (verb. dib. p. 5)
La scelta
dello studio medico _____
proposta - a titolo di esempio - dal dr. _____ è stata poi sconsigliata dal patrocinatore delle PC, poiché presso
tale studio medico sono attualmente in cura le vittime dei reati commessi
dell'imputato.
Visto
quanto precede, la condanna deve essere accompagnata dalla misura del
trattamento ambulatorio - a titolo permanente, così come suggerita dal perito
psichiatrico - da eseguirsi già durante l'espiazione della pena, giusta l'art.
43.
CP.
Ritenuto
come - secondo il parere peritale - la carcerazione non incide negativamente
sulle possibilità terapeutiche né sulla salute mentale dell'imputato, non sono
date le premesse per ordinare un collocamento in un istituto di cura così come
richiesto dalla difesa in arringa.
10.
Come previsto dall'art. 41 n. 1 CP, il giudice può sospendere
l'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà non superiore a
18.
mesi o a una pena accessoria se la vita anteriore e il carattere del
condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere
nuovi crimini o delitti (cpv. 1) e se, nei 5 anni precedenti il reato commesso,
egli non ha scontato una pena di reclusione o di detenzione superiore a 3 mesi
per un crimine o un delitto intenzionale (cpv. 2).
Già per il fatto che la durata della pena inflitta supera i 18 mesi questo
beneficio non entra in linea di conto nel caso in esame.
11.
La
decisione della Corte d’Assise sulle pretese di diritto civile presuppone,
oltre alla condanna dell’accusato (art. 266 e 272 CPP), l’esistenza di dati
sufficienti (art. 267 cpv. 1 CPP) che possano essere raccolti senza ritardare
il corso dell’azione penale (art. 265 CPP), in difetto di che l’istante è
rinviato al foro civile (art. 267 cpv. 1 CPP), con la possibilità di
accordargli un risarcimento parziale (art. 267 cpv. 2 CPP).
Giusta gli art. 9 LAV e 94 CPP, inoltre, se la
parte civile è vittima di un reato che ne ha leso direttamente l’integrità
fisica, sessuale o psichica, la Corte può giudicare dapprima la fattispecie
penale e trattare in seguito le sue pretese pecuniarie nei confronti del
condannato oppure - ove ciò comporti un dispendio sproporzionato e non si
tratti di pretese di lieve entità - limitarsi a prendere una decisione di
principio sul diritto al risarcimento, con rinvio per il rimanente al foro
civile.
La riparazione del torto morale presuppone, da un
lato, una lesione dei diritti della personalità quali la vita, l’integrità
fisica e psichica, l’onore, ecc. (DTF 108 II 422 consid 4b; Deschenaux et
Tercier, La responsabilité civile, pag. 54; Brehm, Berner Kommentar, n. 12ss,
ad art 47 CO; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité
civile, Staempfli 2002, p. 319ss) e, d’altro canto, una sofferenza fisica e
psichica della persona lesa - la riparazione del danno copre non soltanto le
sofferenze fisiche ma anche, e soprattutto, le sofferenze morali (DTF
115.
II 156; 102 II 22) - che vada al di là di quanto una persona deve
normalmente sopportare, ritenuto che la condanna al pagamento di un’indennità
si giustifica soltanto nei casi di una certa gravità (Deschenaux et Tercier,
op. cit. pag. 93; DTF 110 II 66; 102 II 224 89 II 396; Tercier, La réparation
du tort moral, in Journées du droit de la circulation routière 1988, pag. 93, Brehm,
op. cit. n. 27 ad art 47 CO).
Nella determinazione dell’indennità il giudice
gode di un’ampia libertà di apprezzamento delle circostanze concrete, in
particolare del genere e gravità del pregiudizio subito, dell’intensità e della
durata delle conseguenze sulla personalità della vittima e, infine, del grado
di colpa dell’autore (DTF 118 II 410; 116 II 299; 116 II 734; 115 II 32
115.
II 158; SJ 1993 197; Tercier, L’évolution récente de la réparation du tort moral
dans la responsabilité civile et l’assurance accidents, in RSJ 80/1984, p. 56; Deschenaux/Steinhauer,
Personnes physiques et tutelles, 3e éd, 1995, p. 209, n° 624). Si dovrà tenere
pure conto delle conseguenze soggettive della lesione subita e in particolar
modo dell’intensità delle sofferenze e del dolore subito (DTF 108 II 432).
Così come precisato dalla giurisprudenza, tenuto
conto della natura del torto morale, l’indennità assegnata a tale titolo non
può essere fissata secondo meri criteri matematici, ma soltanto stimata,
tenendo conto dei criteri suelencati, applicando le regole del diritto e
dell’equità di cui all'art. 4 CCS (DTF 121 II 377;
117.
II 60; Brehm, La réparation du dommage corporel
en responsabilité civile, Staempfli 2002, p. 319).
L’indennità per torto morale, essendo destinata a
riparare un danno che, per sua stessa natura, non può che difficilmente essere
ridotto a un importo di denaro, non può eccedere certi limiti. Ciò nonostante
l’indennità deve risultare equa e quindi deve essere proporzionata alla gravità
del pregiudizio, ritenuta che essa non deve apparire derisoria alla vittima
(RJN-1996 147).
La gravità oggettiva di ogni e qualsivoglia
attentato al pudore di bambini è notoriamente riconosciuta (DTF 118 II 414 con
rif.). Risulta pure pacificamente ammesso che le sofferenze subite dai bambini
o dagli adolescenti vittime di abusi sessuali da parte di famigliari rivestono
una particolare intensità (RJN1996 147).
Sottomesso al dominio dell’adulto, il bambino
rischia, generalmente, d’incorrere in una grave psicopatologia tale da
perturbare la sua evoluzione psicologica, affettiva e sessuale,
al punto da esserne marcato per tutta la sua vita
(Béguin, Maltraitance et abus sexuels -- Un objet de réflexion pour
les autorités du canton de Neuchâtel, in Vanotti,
éd. Le silence comme un cri à l'envers, Genève, 1992, p. 7 ss; Vanotti, Entre
intervention judiciaire, prise en charge et séparation protectrice, y a-t-il
une place pour une éthique de la réconciliation?, ibid,
p. 15 ss; Goubier-Boula, L'inceste et les troubles
psychosomatiques, ibid, p. 167 ss, 174; Zucchelli/Bongibault, L'enfance violée,
Paris, 1990, p. 17 ss; Rouyer, Les enfants victimes, conséquences à court et à
moyen terme, in Gabel, éd. Les enfants victimes d'abus sexuels, Paris, 1992, p. 79 ss; Maier, Die
Nötigungsdelikte im neuen Sexualstrafrecht, Zurich, 1994, p. 137-138, 170-179).
(RJN1996 147).
Ritenuta la gravità del torto subito da PC1,
dell’evidente danno da esso derivante (cfr. testimonianza della psicoterapeuta in
aula), alla luce di quanto precede e preso atto della giurisprudenza in materia
(cfr. Hütte/Ducksch, Die Genugtung, 3. Ed., Zurigo, 1999), in particolare del
DTF 121 II 377 in cui il TF ha ricordato che occorre, in ogni caso, adattare
gli importi delle indennità per torto morale all’aumento del costo della vita e
ricordata la prassi dei nostri Tribunali, la Corte ha ritenuto equo
quantificare la pretesa di risarcimento avanzata da PC1 a titolo di torto
morale in fr. 15'000.-- (cfr., mutatis mutandis le sentenze DTF 125 III 269 e
118.
II 410 e le sentenze citate in Hütte/Ducksch, Die
Genugtung, 3. Ed., Zurigo, 1999).
Su questo importo vanno riconosciuti gli
interessi al 5% a far tempo dall’evento dannoso (Brehm, Berner Kommentar, n. 96
ad art 47 CO; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité
civile, Staempfli 2002, p. 327).
Allo stesso modo, con i dovuti adeguamenti in
funzione del minor numero di volte in cui PC2 è stato insidiato dal nonno e della natura dei gesti, la Corte ha
ritenuto equo quantificare l’indennità per torto morale dovuta a PC2 in fr. 7'000.--.
Nei confronti della madre e del padre di PC1 e ci
PC2, AC1 non ha commesso alcun reato. Tuttavia, nella misura in cui possono far
valere pretese civili contro di lui quali genitori delle vittime, ________ e _________sono parificati alla vittima stessa giusta l'art. 2 cpv. 2 LAV.
Per quanto attiene alle richieste di torto morale
avanzate da _________ e a _________è d'uopo ricondurre l'indennità ad
un importo più conforme a quelli che vengono normalmente riconosciuti
nell'ambito dell'art. 49 CO, ovvero, in concreto, rispettivamente a fr.
4'000.-- e a fr. 2'000.-- fermo restando che anche loro, come genitori, hanno
sicuramente sofferto moltissimo dei gravi abusi che il nonno ha perpetrato sui
loro figli, in termini di scoperta della terribile verità ed anche in termini
di presa a carico dei disturbi comportamentali manifestati dai bambini ed in
particolare da PC1. Per _________ si è resa necessaria una terapia
di sostegno e di questo si è tenuto conto nella quantificazione del torto
morale a lei riconosciuto. La sofferenza per il ritardo nelle pratiche di
adozione non è per contro stata presa in considerazione da questo Giudice
ritenuto come la documentazione prodotta a tal proposito non parli di un’interruzione
definitiva della pratica ma testimoni, piuttosto, per una sua interruzione
soltanto temporanea.
Le pretese avanzate dalle PC per titolo di danno
materiale sono state tutte confermate poiché liquide e comprovate.
Accolta è pure la richiesta di rifusione delle
spese di patrocino (art 9 cpv. 6 CPP).
Per il resto, le PC sono rinviate al foro civile.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1., 1.2., 3., 4. e parzialmente ai
quesiti no. 6.1., 6.2., 6.3. e 6.4;
visti gli art. 11, 18, 21,
36, 41, 43, 63, 64, 65, 68 e 69, 187, 191, 189 CP;
9.
segg. CPP e 39 TG sulle
spese;
dichiara
e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
coazione
sessuale, in parte tentata
per avere,
nel periodo primavera 2002/8 giugno 2003,
a __________ e a __________,
in un numero imprecisato di occasioni,
ma almeno venticinque volte,
ai danni dell’abbiatico PC1 (19--),
costretto lo stesso a subire, in particolare
esercitando pressioni psicologiche, degli atti sessuali e meglio:
a) al proprio
domicilio a __________, nel salotto, nella camera da letto del bambino, nel
locale doccia ed in cantina;
ripetutamente palpeggiato il bambino sui genitali
e sulle natiche, sopra e sotto gli indumenti;
ripetutamente masturbato PC
ripetutamente masturbatosi di fronte al bambino,
in alcune occasioni toccandogli i genitali,
giungendo talvolta all’eiaculazione;
in tre o quattro occasioni preso in bocca il pene
di PC1, succhiandoglielo;
ripetutamente toccato con le mani l’orifizio
anale,
introducendo in una circostanza un dito,
avendo preventivamente provveduto a spalmarvi
sopra una crema per facilitare la penetrazione;
ripetutamente, tenendolo per un polso,
fattosi masturbare dal bambino fino
all’eiaculazione;
chiesto altre volte al bambino di masturbarlo
rispettivamente di toccargli il pene, senza però che questi vi desse seguito;
b) a __________
in un locale utilizzato da AC 1 per prove di musica masturbato
PC1;
c) in un paio
d’occasioni a __________, seduto al posto di guida della propria automobile,
tenendo il bambino sulle ginocchia, palpeggiatogli il pene;
1.2
atti
sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere
per
avere,
nel corso dell’estate 2002, a __________, al
proprio domicilio,
ai danni di PC2 (19), suo abbiatico e minorenne,
sfruttandone l'incapacità di discernimento o l'inettitudine a resistere e
traendo vantaggio dal legame affettivo e dalla dipendenza sul piano emozionale
del bambino,
palpeggiato ripetutamente PC2 sui genitali sopra
e sotto i vestiti;
in un paio d’occasione compiuto su di lui atti masturbatori;
1.3
atti
sessuali con fanciulli
per
avere,
nelle medesime circostanze di cui sopra sub. 1 e
2,
ai danni di PC1(19--) e PC2 (19--),
compiuto atti sessuali con persone minori di
sedici anni;
e meglio come descritto nell’atto di accusa, prospettato
in aula e precisato nei considerandi.
2.
Di
conseguenza AC 1, avendo agito in stato di lieve scemata responsabilità, è
condannato:
2.1
alla pena di
3.
(tre) anni di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 600.-- e delle spese processuali.
3.
Il
condannato è sottoposto, ex art. 43 CP, ad un trattamento ambulatorio
permanente, da eseguirsi già in esecuzione della pena.
4.
AC
1.
è inoltre condannato a pagare:
4.1
fr.
2'044,75 oltre 5% di interessi dal 19.9.2005
a titolo di risarcimento materiale per le spese
terapeutiche
e medicinali;
4.2
fr. 8'472,25
oltre interessi del 5% su fr. 2'152.-- a decorrere
dal 25.2.2004 rispettivamente su fr. 6'320,25
dall'8.6.2005 e
fr. 6'721 oltre interessi del 5% dal 19.9.2005
a titolo di spese di patrocinio;
4.3
fr.
15'000.-- oltre interessi del 5% dall'8.6.2003 a PC1
a titolo di torto morale;
4.4
fr.
7'000.-- oltre interessi del 5% dall'8.6.2003 a PC2
a titolo di torto morale;
4.5
fr.
4'000.--. oltre interessi del 5% dall'8.6.2003 a PC2
4.6
fr.
2'000.-- oltre interessi del 5% dall'8.6.2003 a PC3
5.
Per
ogni altra pretesa le PC sono rinviate al foro civile.
6.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
1.
TE 1
2.
TE 2
3.
PE 1
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 600.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese diverse fr. 1'350.75
Testi fr. 40.--
Perizia fr. 15'521.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 17'761.75
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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