Lexipedia

Decisione

72.2004.41

giudizio in contumacia - mancata truffa (tentato di incassare due assegni al portatore) - falsità in documenti

27 ottobre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

Il Presidente, constatato che l’accusato, regolarmente

citato presso il proprio domicilio legale, non è presente e non ha fatto

pervenire alla Corte alcuna valida giustificazione

decide

di procedere nei suoi confronti al giudizio nelle forme

contumaciali, ai sensi degli art. 308 e segg. CPPT.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua

requisitoria, il quale confermato integralmente l’atto di accusa in esame

sottolinea come i fatti sono semplici: delle persone di cui l’accusato non

sapeva nulla gli hanno prospettato un affare di una certa importanza

proponendogli una percentuale di guadagno del 20%. AC 1 da subito ha nutrito

dei dubbi sulla legalità della situazione tanto da confessare che i grandi

affari lo hanno sempre preoccupato.

Evidenzia che entrambi i

reati si sono adempiuti sia nel loro elemento oggettivo che in quello

soggettivo almeno per il dolo eventuale.

L’accusato inoltre non

aveva particolari problemi finanziari e ha dunque agito per puro lucro in vista

di un guadagno facile.

Chiede la condanna alla

pena di 8 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per 3 anni e la confisca

dei due assegni sequestrati.

§ Il Difensore,

il quale pone in risalto l’estrema ingenuità del suo assistito, che è stato

ingannato da personaggi che abilmente si sono spacciati per uomini d’affari

africani.

Lo AC 1 si è quindi recato

nella prima banca che ha trovato sul suo cammino, ha aperto un conto e ha

presentato all’incasso degli assegni: se avesse avuto qualche sospetto

sull’illegalità dell’operazione non si sarebbe mai prestato perché non ne aveva

nessun interesse. Egli sapeva che per incassare gli assegni ci sarebbe voluto

del tempo e che in questo periodo la banca avrebbe fatto dei controlli.

Con riferimento alla

sentenza DTF 128 IV 18 in cui si afferma che la mancata truffa si realizza solo

qualora chi ha compiuto il reato sapeva che la vittima non avrebbe effettuato

controlli, chiede l’assoluzione completa del suo assistito, non opponendosi

alla confisca dei due assegni sequestrati.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. E’ autore colpevole di:

1.1. mancata truffa

per avere,

agendo in correità con

tali __________, __________, __________ e __________, cittadini africani non

meglio identificati,

a scopo di indebito

profitto,

a __________ in data 5

settembre 2003,

compiendo tutti gli atti

necessari alla consumazione del reato,

ingannato con astuzia

funzionari del PC 1 di __________,

consegnando loro due

assegni al portatore, che sapeva o comunque doveva presumere date le

circostanze essere falsi, emessi da ditte francesi e tirati su istituti bancari

francesi per l'importo complessivo di Euro 116'022,40,

al fine di incassarli a

favore del conto nominativo a lui intestato no. __________ aperto

esclusivamente a tale scopo presso il PC 1 di __________,

non ottenendo l'accredito

in conto degli assegni a seguito della scoperta dell'inganno;

1.2. falsità in documenti

per avere,

agendo in correità con

tali __________, __________, __________ e __________, cittadini africani non

meglio identificati,

a scopo di indebito

profitto,

a __________ in data 5

settembre 2003,

fatto uso, al fine di

perfezionare l'inganno di cui sub. 1.1, di due assegni che sapeva o che

comunque doveva presumere date le circostanze, essere falsi;

e meglio come descritto

dall’atto di accusa?

Considerandi

2.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

3.

Deve essere ordinata la

confisca dei due assegni __________ (beneficiario __________) e __________

(beneficiario AC 1) già sequestrati dalla polizia?

Preso atto che,

avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato

alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti;

visti gli art. 11, 18, 36, 41, 58, 63, 68,

146, 251 CP;

9.

e segg. CPP e 39 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia in contumacia:

1.

AC 1 è autore colpevole di

1.1

mancata truffa

per avere,

agendo in correità con

tali __________, __________, __________ e __________, cittadini africani non

meglio identificati,

a scopo di indebito

profitto,

a __________ in data 5

settembre 2003,

ingannato con astuzia funzionari

del __________

consegnando loro due

assegni al portatore, che sapeva o comunque doveva presumere date le

circostanze essere falsi, per l'importo complessivo di Euro 116'022,40,

al fine di incassarli a

favore del conto nominativo a lui intestato aperto esclusivamente a tale scopo

presso il PC 1 di __________,

non ottenendo l'accredito

in conto degli assegni a seguito della scoperta dell'inganno;

1.2

falsità in documenti

per avere,

agendo in correità con

tali __________, __________, __________ e __________, cittadini africani non

meglio identificati,

a scopo di indebito

profitto,

a __________ in data 5

settembre 2003,

fatto uso, al fine di

perfezionare l'inganno di cui sub. 1.1, di due assegni che sapeva o che

comunque doveva presumere date le circostanze, essere falsi;

e meglio come descritto

nell’atto di accusa.

2.

Di conseguenza AC 1 è

condannato in contumacia:

2.1

alla pena di 8 (otto) mesi di

detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di

prova di 2 (due). anni.

4.

La confisca dei due assegni

__________ (beneficiario __________) e 3833968 (beneficiario AC 1) già

sequestrati dalla polizia.

5.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di

ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque

giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della

sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

PC 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 940.--

Pubbl. FU fr. 150.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 1'440.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster