72.2004.41
giudizio in contumacia - mancata truffa (tentato di incassare due assegni al portatore) - falsità in documenti
27 ottobre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
72.2004.41
Data decisione, Autorità:
27.10.2006, PENAL
Titolo:
giudizio in contumacia - mancata truffa (tentato di incassare due assegni al portatore) - falsità in documenti
FALSITÀ IN DOCUMENTI
GIUDIZIO
REATO MANCATO
TRUFFA
art. 312 CPP-TI
art. 146 CPS
art. 251 CPS
art. 22 VCPS
Incarto n.
72.2004.41
Lugano,
27 ottobre 2006/ep
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Locarno
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
lic. iur. Raffaella Prati,
Sedente nell’aula penale minore di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con
l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 27 settembre 2003 all'8 ottobre
2003;
prevenuto colpevole di:
1. Mancata truffa
per avere,
agendo in correità con
tali __________, __________, __________ e __________, cittadini africani non
meglio identificati,
a scopo di indebito
profitto,
a __________ in data 5
settembre 2003,
compiendo tutti gli atti
necessari alla consumazione del reato,
ingannato con astuzia
funzionari del PC 1 di __________,
consegnando loro due
assegni al portatore, che sapeva o comunque doveva presumere date le
circostanze essere falsi, emessi da ditte francesi e tirati su istituti bancari
francesi per l'importo complessivo di Euro 116'022,40,
al fine di incassarli a
favore del conto nominativo a lui intestato no. __________ aperto
esclusivamente a tale scopo presso il PC 1 di __________,
non ottenendo l'accredito
in conto degli assegni a seguito della scoperta dell'inganno;
2. Falsità in
documenti
per avere,
agendo in correità con
tali __________, __________, __________ e __________, cittadini africani non
meglio identificati,
a scopo di indebito
profitto,
a __________ in data 5
settembre 2003,
fatto uso, al fine di
perfezionare l'inganno di cui sub. 1, di due assegni che sapeva o che comunque
doveva presumere date le circostanze, essere falsi;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli artt. 146
cpv. 1 e 251 cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 48/2004 del 22 aprile 2004, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il
PP 1.
§ DUF 1, difensore d'ufficio di AC 1,
assente..
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.15 alle ore 15.10.
Fatti
Il Presidente, constatato che l’accusato, regolarmente
citato presso il proprio domicilio legale, non è presente e non ha fatto
pervenire alla Corte alcuna valida giustificazione
decide
di procedere nei suoi confronti al giudizio nelle forme
contumaciali, ai sensi degli art. 308 e segg. CPPT.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua
requisitoria, il quale confermato integralmente l’atto di accusa in esame
sottolinea come i fatti sono semplici: delle persone di cui l’accusato non
sapeva nulla gli hanno prospettato un affare di una certa importanza
proponendogli una percentuale di guadagno del 20%. AC 1 da subito ha nutrito
dei dubbi sulla legalità della situazione tanto da confessare che i grandi
affari lo hanno sempre preoccupato.
Evidenzia che entrambi i
reati si sono adempiuti sia nel loro elemento oggettivo che in quello
soggettivo almeno per il dolo eventuale.
L’accusato inoltre non
aveva particolari problemi finanziari e ha dunque agito per puro lucro in vista
di un guadagno facile.
Chiede la condanna alla
pena di 8 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per 3 anni e la confisca
dei due assegni sequestrati.
§ Il Difensore,
il quale pone in risalto l’estrema ingenuità del suo assistito, che è stato
ingannato da personaggi che abilmente si sono spacciati per uomini d’affari
africani.
Lo AC 1 si è quindi recato
nella prima banca che ha trovato sul suo cammino, ha aperto un conto e ha
presentato all’incasso degli assegni: se avesse avuto qualche sospetto
sull’illegalità dell’operazione non si sarebbe mai prestato perché non ne aveva
nessun interesse. Egli sapeva che per incassare gli assegni ci sarebbe voluto
del tempo e che in questo periodo la banca avrebbe fatto dei controlli.
Con riferimento alla
sentenza DTF 128 IV 18 in cui si afferma che la mancata truffa si realizza solo
qualora chi ha compiuto il reato sapeva che la vittima non avrebbe effettuato
controlli, chiede l’assoluzione completa del suo assistito, non opponendosi
alla confisca dei due assegni sequestrati.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. E’ autore colpevole di:
1.1. mancata truffa
per avere,
agendo in correità con
tali __________, __________, __________ e __________, cittadini africani non
meglio identificati,
a scopo di indebito
profitto,
a __________ in data 5
settembre 2003,
compiendo tutti gli atti
necessari alla consumazione del reato,
ingannato con astuzia
funzionari del PC 1 di __________,
consegnando loro due
assegni al portatore, che sapeva o comunque doveva presumere date le
circostanze essere falsi, emessi da ditte francesi e tirati su istituti bancari
francesi per l'importo complessivo di Euro 116'022,40,
al fine di incassarli a
favore del conto nominativo a lui intestato no. __________ aperto
esclusivamente a tale scopo presso il PC 1 di __________,
non ottenendo l'accredito
in conto degli assegni a seguito della scoperta dell'inganno;
1.2. falsità in documenti
per avere,
agendo in correità con
tali __________, __________, __________ e __________, cittadini africani non
meglio identificati,
a scopo di indebito
profitto,
a __________ in data 5
settembre 2003,
fatto uso, al fine di
perfezionare l'inganno di cui sub. 1.1, di due assegni che sapeva o che
comunque doveva presumere date le circostanze, essere falsi;
e meglio come descritto
dall’atto di accusa?
Considerandi
2.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
3.
Deve essere ordinata la
confisca dei due assegni __________ (beneficiario __________) e __________
(beneficiario AC 1) già sequestrati dalla polizia?
Preso atto che,
avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato
alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti;
visti gli art. 11, 18, 36, 41, 58, 63, 68,
146, 251 CP;
9.
e segg. CPP e 39 TG
sulle spese;
dichiara e pronuncia in contumacia:
1.
AC 1 è autore colpevole di
1.1
mancata truffa
per avere,
agendo in correità con
tali __________, __________, __________ e __________, cittadini africani non
meglio identificati,
a scopo di indebito
profitto,
a __________ in data 5
settembre 2003,
ingannato con astuzia funzionari
del __________
consegnando loro due
assegni al portatore, che sapeva o comunque doveva presumere date le
circostanze essere falsi, per l'importo complessivo di Euro 116'022,40,
al fine di incassarli a
favore del conto nominativo a lui intestato aperto esclusivamente a tale scopo
presso il PC 1 di __________,
non ottenendo l'accredito
in conto degli assegni a seguito della scoperta dell'inganno;
1.2
falsità in documenti
per avere,
agendo in correità con
tali __________, __________, __________ e __________, cittadini africani non
meglio identificati,
a scopo di indebito
profitto,
a __________ in data 5
settembre 2003,
fatto uso, al fine di
perfezionare l'inganno di cui sub. 1.1, di due assegni che sapeva o che
comunque doveva presumere date le circostanze, essere falsi;
e meglio come descritto
nell’atto di accusa.
2.
Di conseguenza AC 1 è
condannato in contumacia:
2.1
alla pena di 8 (otto) mesi di
detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di
prova di 2 (due). anni.
4.
La confisca dei due assegni
__________ (beneficiario __________) e 3833968 (beneficiario AC 1) già
sequestrati dalla polizia.
5.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di
ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque
giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della
sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
PC 1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 940.--
Pubbl. FU fr. 150.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 1'440.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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