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Decisione

72.2004.42

Ripetuta appropriazione indebita per ca fr. 2'600'000 e Euro 1'800'000, disobbedienza a decisione dell'autorità

15 dicembre 2004Italiano77 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti dagli art. 138 cifre 1 e 2 CP e art. 292 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 49/2004 del 26 aprile 2004, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato ACCO 1 assistito dal difensore di

fiducia avv. DIFI.

§ L'avv. RAPC rappresentante

della PC 4.

§ L'avv. RAPC,

rappresentante della PC 2.

Espleti i pubblici dibattimenti

- martedì 14.12.2004 dalle ore 09.30 alle ore 16.50

- mercoledì 15.12.2004 dalle ore 09.30 alle ore 17.35.

E' pervenuta

ora alla Corte la lettera 14.12.2004 dell'avv. RAPC (con allegato

"riconoscimento di debito" 2.4.2003, con la quale si costituisce Parte

civile per la __________, per Euro 303'151.49 (doc.dib.

1).

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

confermato integralmente l'atto d'accusa in esame e quindi le ipotesi

accusatorie di ripetuta appropriazione indebita qualificata (malversazioni

commesse in danno di 14 clienti, in più occasioni, per complessivi almeno ca.

chf 2'617'817.55 ed almeno ca. Euro 1'865'275.18 - fattispecie ammesse e non

contestate dall'accusato) e disobbedienza a decisioni dell'autorità, ritenuti i

fatti in esame e la colpa dell' ACCO 1 particolarmente gravi e considerati a

favore dello stesso la sua incensuratezza, le sue ammissioni e il fatto di aver

risarcito una parte dei clienti danneggiati (che a mente della PP non configura

ancora l'attenuante specifica del sincero pentimento dell'art. 64 CP), conclude

chiedendo che ACCO 1 venga condannato a 4 anni e 3 mesi di reclusione. Lascia

alla Corte decidere se la pena detentiva abbia ad essere accompagnata dalla

pena accessoria dell'interdizione dell'esercizio della professione di avvocato.

Chiede inoltre la confisca di quanto in sequestro e l'assegnazione alla Parti

civili in proporzione di quanto riconosciuto in sentenza.

§ Il rappresentante della PC PC 2, il quale si associa alla

pubblica accusa per quel che concerne la colpabilità dell'accusato e conclude

chiedendo (riconfermandosi nel suo scritto 6.12.2004, doc. TPC 7) che ACCO 1

venga condannato a versare alla Parte civile fr. 595'212.30 + interessi del 5%

dall'11.3.2003 e fr. 20'000.-- + interessi del 5% dal 16.12.2004 a titolo di

risarcimento del danno .

§ Il rappresentante della PC PC 4, il quale si associa alla

pubblica accusa per quel che concerne la colpabilità dell'accusato e sostenuta

la legittima costituzione a Parte civile del suo cliente nel presente

procedimento così come già stabilito dal GIAR, conclude chiedendo che AC 1

venga condannato a versare alla Parte civile fr. 14'376.-- per spese di

patrocinio, rispettivamente venga condannato a rimborsare fr. 300'000.-- alla PC

1.

§ Il Difensore, il quale premette come questo processo sia

per la difesa delicato a fronte della richiesta di pena esemplare della

pubblica accusa, che appare arbitrariamente rigorosa e sproporzionata.

Sottolinea la lodevole precisione con la quale il Procuratore pubblico ha

ricostruito i fatti, ciò che l'ha spinto ad andare oltre la formulazione di una

proposta equa, rilevando come la punizione oggi da infliggere all'accusato

abbia ad essere non elemento afflittivo bensì sanzione che eviti la commissione

di ulteriori reati. A mente della difesa l'accusato non ha agito per bramosità

di denaro e nemmeno mosso da autostima. Per quanto attiene ai fatti la difesa,

sulle fattispecie elencate nell'atto d'accusa, non ha grosse obiezioni e

particolari contestazioni da fare, se non richiedere l'assoluzione del proprio

patrocinato dall'imputazione n. 1.3., poiché in quel caso è stato accertato,

che i signori __________ e __________ versarono sul conto "rubrica

clienti" AC 1 fr. 290'000.-- e che questi furono immediatamente rimborsati

con mezzi propri dell'accusato quando videro sfumare la trattativa immobiliare

per problemi edificatori (cambio di destinazione). Osserva inoltre che nessun

centesimo è rimasto nelle tasche dell'accusato, rilevando nel contempo il ruolo

anomalo avuto da PC 1nella vicenda, banca presso la quale AC 1 aveva il conto

"rubrica clienti". In virtù dell'ampia prova fornita dall' ACCO 1 di

risarcire le parti danneggiate per quanto si potesse da lui pretendere, il

difensore chiede che abbia ad essergli riconosciuta l'attenuante specifica del

sincero pentimento (che il TF in una sentenza del 14.2.1996 ha quantificato in

una riduzione fino a 1/3 della pena astratta). Tutto ciò premesso e ammesse

anche tutte le attenuanti generiche dell'art. 63 CP (incensuratezza;

atteggiamento processuale e dibattimentale; consapevolezza di quanto commesso;

figura, personalità e vita anteriore; incarcerazione presso le celle

pretoriali; clamore mediatico dell'arresto) conclude chiedendo una massiccia

riduzione della pena proposta da contenere in 18 mesi di reclusione (una pena

fino a 21 mesi, per effetto della "compressione" voluta dal TF, dovrà

essere ridotta a 18 mesi), da porsi al beneficio della sospensione

condizionale. Non si oppone alla pronuncia della pena accessoria dell'interdizione

dell'esercizio della professione di avvocato a condizione che la medesima abbia

ad essere considerata quale ulteriore attenuazione della pena privativa della

libertà. Lascia alla Corte la decisione di valutare la posizione del cliente PC

4, memore comunque della giurisprudenza applicabile, ovvero che il danno deve

essere diretto e realizzato e non solo un danno futuro o un probabile danno.

Posti

dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: ACCO 1

1. E'

autore colpevole di:

1.1. ripetuta

appropriazione indebita,

per

avere,

in danno di 14 clienti, in più occasioni,

a _________, nel periodo settembre 2001 - marzo 2003,

allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, impiegato

indebitamente valori patrimoniali a lui affidati,

in particolare utilizzato, con prelevamenti in contanti o trasferimenti

bancari, somme di denaro versate da clienti del suo Studio legale e notarile

sui conti bancari __________ (CHF, rubrica clienti) e __________ (Euro, rubrica

clienti) a lui intestati presso la PC 1, _________ e sul conto bancario __________

(rubrica società) a lui intestato presso la __________, __________, nonché

utilizzato somme di denaro a lui affidate in gestione da clienti del suo Studio

legale e notarile e depositate su relazioni bancarie sulle quali aveva procura

con diritto di firma individuale,

per complessivi almeno ca. fr. 2'617'817.55 ed almeno ca. Euro 1'865'275.18

(pari a ca. fr. 2'721'250.-- al cambio medio del 5 marzo 2003)?

1.1.1. trattasi

di appropriazione indebita qualificata, siccome commessa agendo

nell'esercizio delle professioni di pubblico notaio e di avvocato per le quali

ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità?

1.2. disobbedienza

a decisioni dell'autorità

per avere,

a _________, nel periodo 9 settembre 2002 - 8 marzo 2004,

omesso di ottemperare alla risoluzione di data 9 settembre 2002 della __________

sede di _________, che gli imponeva, sotto esplicita comminatoria dell'art. 292

CP, di presentare entro il 30 settembre 2002, i rendiconti finanziari ed i

rapporti morali per le gestioni 1998 (parziali), 1999, 2000 e 2001 relativi

alla tutela in favore del fratello __________,

e

meglio come descritto nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

Ricorrono

attenuanti specifiche di cui all'art. 64 CP e se si quali?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena:

3.1

privativa

della libertà?

3.2

accessoria

dell'interdizione dell'esercizio della professione di avvocato?

4.

Devono

essere accolte le pretese di risarcimento delle Parti civili e se si per

quanto?

5.

Deve

essere ordinata la confisca con conseguente assegnazione alle Parti civili,

subordinatamente il sequestro conservativo dei valori patrimoniali sequestrati

ed indicati a pag. 6 dell'atto d'accusa?

6.

Deve

essere ordinato il sequestro conservativo della quota parte di 1/2 di ACCO 1

della particella n. __________ RFD di __________?

Considerato, in fatto ed in

diritto:

1.

ACCO

1.

è nato l'____________, ultimogenito dopo un fratello nato nel _____ e una

sorella nata nel ______. Il padre era agente generale di un'importante

compagnia d'assicurazioni, mentre che la madre era casalinga. Ha assolto le

scuole dell'obbligo a ________, ed in seguito ha frequentato l'Istituto _______.

Nel 1983 ha ottenuto la licenza in diritto all'Università di ________,

svolgendo in seguito la pratica legale e notarile presso __________. Nel 1986

ha conseguito i brevetti di avvocato e notaio e ha contratto matrimonio. Nel

1989.

ha aperto un proprio studio legale e notarile a _________, al quale nel

1996.

ha associato __________.

Nel 1997

ha divorziato, senza avere avuto figli. E' attualmente legato a __________,

assieme alla quale -come si dirà più avanti- ha acquistato l'abitazione di __________.

L'accusato,

oltre che per l'attività professionale, si è distinto anche per l'impegno

politico, che l'ha portato in Consiglio Comunale a __________, e sportivo,

avendo rivestito cariche quali membro del consiglio di amministrazione della

società __________, del consiglio di fondazione della __________, di responsabile

delle finanze del __________.

2.

E'

però la passione dell'accusato per la pallacanestro che ne caratterizza

l'esistenza, e che costituisce la principale chiave di lettura dei fatti posti

a giudizio.

Dopo la

pratica attiva nelle squadre giovanili ed in seconda divisione, l'accusato nel

1992.

assume la presidenza del __________ (__________), che manterrà sino al 10

aprile 2002. Una carica sicuramente onorifica, che lo rende popolare e gli

conferisce visibilità mediatica e della quale l'accusato dice "…la

presidenza del __________ mi ha portato molto sia in termini di pubblicità che

di clientela" (classificatore 5/5, verbali, verbale 5 marzo 2003, A1,

pag. 4).

Come è

noto a chi ha un minimo di dimestichezza con il funzionamento dell'attività

sportiva, vi è però un rovescio della medaglia legato alla presidenza di

qualsivoglia società sportiva, costituito dall'implicito onere all'assunzione

dei costi della società medesima, o più precisamente dall'impegno alla

copertura dell'eventuale maggior costo di gestione rispetto ai proventi

generati dall'attività sportiva.

Il

prevenuto ha dichiarato di essere stato consapevole di questo impegno al

momento dell'assunzione della carica, impegno che considerava compatibile con

le sue possibilità economiche. In effetti, all'epoca il budget annuo del __________

era a dire dell'accusato di circa fr. 350'000.-- (A1, pag. 3), mentre che

l'apporto degli sponsor era di circa fr. 200'000.-- annui, ai quali andava

aggiunto ancora l'incasso delle partite, per il che il deficit a carico del

presidente poteva essere stimato, nell'ordine di grandezza, in fr.

100/120'000.-- all'anno. Concretamente questo apporto avveniva in particolare

fornendo garanzie per la concessione e il mantenimento di una linea di credito

bancario in favore del sodalizio, così da assicurargli la necessaria liquidità.

3.

L'impegno

economico del prevenuto era sicuramente importante, ma non incompatibile con le

sue possibilità finanziarie. L'attività dello studio legale, alimentata anche

dal ritorno pubblicitario creato dalla presidenza del __________, gli procurava

un reddito di circa fr. 300'000.-- all'anno, al quale si cumulava il provento

di investimenti immobiliari effettuati in quegli anni.

L'accusato,

infatti, aveva avuto l'opportunità di acquisire a prezzi convenienti alcuni

stabili da reddito che le banche avevano ritirato in seguito a fallimenti e

che, secondo le sue dichiarazioni, gli assicuravano un provento di ulteriori

circa fr. 270'000.-- all'anno.

Oltre a

ciò, l'accusato nel 2000 ha beneficiato di un'importante entrata straordinaria

di circa fr. 1'500'000.--, riscuotendo in una sola volta il corrispettivo di 15

anni di prestazioni svolte in favore di un suo cliente. Era infatti accaduto

che egli nel 1985/1986 si era occupato del recupero dal Canada di un patrimonio

di circa fr. 7 milioni di un suo cliente, che in seguito (e dopo di lui, la

vedova) gli aveva conferito l'incarico di occuparsi della gestione di questa

sostanza, che formalmente era stata attribuita a due persone giuridiche del __________,

la __________ e la __________.

Nel corso

degli anni la vedova ha progressivamente consumato la sostanza con prelievi

regolari. Quando nel 2000 il saldo residuo era sceso a circa fr. 1'500'000.--,

il prevenuto si è accordato con l'avente diritto economico nel senso che questo

importo era da ritenere di sua spettanza così che essa, consenziente, gli ha di

fatto ceduto i diritti sulla società in questione (A1, pag. 4):

" …io

non ho mai fatturato le mie prestazioni alla signora __________. ed al marito

dal 1985. Ho calcolato che il mio onorario poteva aggirarsi, viste anche le

consulenze prestate ed i vari mandati professionali svolti, su ca. l'1%

all'anno dell'intero patrimonio, per un totale di ca. fr. 100'000.-- all'anno.

Quindi nel 2000 ho ritenuto di vantare una pretesa nei confronti della signora

di ca. fr. 1.5 Mio.

ADR che non ho emesso alcuna fattura né durante

gli anni né alla fine del mandato."

La

persona in questione, sentita il 10 marzo 2003, ha confermato le affermazioni

del prevenuto (B8, pag. 2, in fine), da lei considerato "quasi come mio

nipote" (pag. 3).

Al

dibattimento l'accusato ha dichiarato di non avere ancora notificato al fisco

questa entrata.

4.

All'inizio

della stagione sportiva 1999/2000 la situazione del __________ cambia

drasticamente e, per usare le parole dell'accusato "…il budget è

aumentato a fr. 1.3/1.5 Mio." (A1, pag. 2). Questa frase racchiude in

sé l'errore sostanziale nel quale è incorso il prevenuto: in realtà non era

l'intero budget societario (entrate ed uscite) ad essere improvvisamente

quadruplicato, vero era solamente che le spese erano esplose sino a quel

livello, senza che vi fosse una corrispondente crescita anche dei ricavi.

L'accusato

non ha fornito particolari spiegazioni in merito, né ha spiegato su quali basi

economiche, a seguito di quali previsioni e prospettive, di quale piano

finanziario sarebbe stata presa la decisione di allestire una squadra ambiziosa

(che puntualmente ha conseguito gli obiettivi sportivi prefissati), ma anche

estremamente onerosa. Semplicemente, lo si è fatto e basta.

All'atto

pratico, questo aumento delle spese è stato reso possibile, nell'immediato,

dall'aumento dei finanziamenti bancari.

Nel 1999

la __________ era divenuta sponsor del __________, che aveva perciò trasferito

presso questo istituto il proprio conto bancario e la relativa linea di

credito. Essa era all'inizio di fr. 500'000.-- (in luogo dei fr. 300'000.--

concessi in precedenza da __________), ed è poi stata aumentata a fr. 1'000'000.--.

A garanzia di questi crediti, il prevenuto ha costituito in pegno elementi

della propria sostanza privata, ed in particolare gli attivi di pertinenza

della predetta __________ (sui dettagli relativi al finanziamento bancario cfr.

i verbali A1, pag. 2-4 e B12 del funzionario della __________).

Le

entrate del club -tolto l'incasso una tantum di U$ 450'000.-- per diritti

televisivi derivanti dalla partecipazione __________ - non hanno però subito

incrementi di rilievo, ragione per cui -con l'approssimazione dovuta al fatto

che non esiste una contabilità attendibile del __________ - il deficit annuo,

che in precedenza era di fr. 100/120'000.-- all'anno, saliva a partire dal 1999

ad almeno fr. 1'200'000.-- all'anno, eccetto che per la stagione in cui vi è

stato l'incasso dei predetti diritti televisivi e per la quale il deficit può

essere stato di circa fr. 500'000.--.

Una

situazione che le pur floride finanze del prevenuto non potevano reggere. Egli

stesso, a posteriori, ammette che "…questa decisione è stata certamente

irrazionale e mi sta causando problemi di natura finanziaria" (A1,

pag. 4).

Considerato

che questo insostenibile dispendio si è protratto sull'arco di tre stagioni

(1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002), il deficit complessivo deve essere prossimo

ai fr. 3 milioni (cfr. verbale dibattimentale, pag. 2).

Questo ha

significato per l'imputato da una parte la perdita secca di quei fr. 1.5

milioni incamerati facendosi cedere dalla cliente __________ i diritti sulla __________,

rimanendo inoltre debitore della __________ a titolo personale per ulteriori

fr. 390'000.-- (B12, pag. 3).

D'altra

parte, trova così, nel complesso, almeno parziale spiegazione l'interminabile

serie di prelevamenti per contanti dal conto clienti c/o PC 1dello studio legale

effettuati dall'accusato nel periodo incriminato, ammontanti nel complesso a

quasi fr. 2'000'000.-- (cfr. doc. dib. 5), mentre che nel dettaglio del singolo

prelevamento l'accusato, né in sede d'inchiesta, e nemmeno in aula, non è mai

riuscito a fare chiarezza sulla destinazione specifica dell'uno o dell'altro

importo.

5.

L'atto

di accusa imputa al prevenuto 14 malversazioni commesse nel periodo compreso

tra il settembre del 2001 e il marzo 2003, ma la corretta lettura degli atti

permette di rilevare i segni premonitori dei successivi illeciti in pregressi

comportamenti che, anche volendoli benignamente ritenere privi di rilevanza

penale, sono almeno ampiamente discutibili dal profilo deontologico.

Risulta

infatti che già nell'agosto del 1999, quando ancora __________ apparteneva alla

signora __________ e l'imputato non aveva ancora fatto suo il saldo residuo di

fr. 1.5 milioni (cosa che avverrà nel 2000 secondo le sue dichiarazioni), gli

averi di questa persona giuridica sono stati utilizzati come garanzia per

l'emissione di una garanzia bancaria di fr. 550'000.-- da parte della __________

a copertura della linea di credito di fr. 500'000.-- concessa dalla __________

(cfr. A1, pag. 2 e B12, pag. 1 e 2).

Quanto

all'indispensabile consenso dell'avente diritto economico signora __________,

l'accusato ha dichiarato (A1, pag. 3):

" ADR

non posso dire al 100% se ho comunicato alla signora __________ che era stata

emessa una garanzia bancaria utilizzando parte dei fondi della __________. Devo

però precisare che la signora aveva con me un rapporto tale che non mi chiedeva

particolari informazioni sulla gestione del conto perché era interessata a

poter disporre dei fondi quando ne aveva la necessità. A lei in sostanza

interessava sapere che i soldi erano depositati in banca, come poi venivano

gestiti alla signora interessava meno e mi lasciava completa carta bianca.

Inoltre aggiungo che ero praticamente sicuro che la garanzia non sarebbe stata

riscattata a danno della __________ e se lo fosse stata sarebbe stata coperta

diversamente."

Inutile

dire che la costituzione a pegno degli averi in favore di impegni di terzi di

dubbia solvibilità (cioè del __________) è atto che con ogni evidenza non si

concilia con l'asserito interesse della cliente di "poter disporre dei

fondi quando ne aveva la necessità".

Sempre al

riguardo degli averi di __________, nel corso dell'audizione della signora __________

(B8) gli inquirenti le hanno fatto rilevare che nel 1998 dal conto bancario in

questione erano stati trasferiti fr. 300'000.-- in favore RAPC, operazione che

essa ha espressamente dichiarato di non conoscere (e perciò di non potere avere

autorizzato), in quanto "…non ho mai voluto sapere niente dei movimenti

finanziari dei miei conti. Io mi fidavo del ACCO 1" (B8, pag. 4).

Nessuna indagine risulta essere stata effettuata al proposito.

Da

ultimo, merita di essere segnalato che era già a partire dal 2000, e quindi non

solo dal settembre del 2001, che l'accusato aveva iniziato a gestire il proprio

conto clienti -ovvero il conto sul quale sono provvisoriamente depositati averi

di pertinenza dei clienti ricevuti nel contesto di un mandato legale o

notarile- come una sorta di suo conto corrente personale, violando così il

fondamentale dovere professionale di custodire fedelmente quanto affidatogli

(A1, pag. 5/6):

" Devo

dire che più o meno a far tempo dall'anno 2000 ho utilizzato il conto clienti

dello studio un po' come un "conto corrente" per operazioni di

clienti, per operazioni legate al basket e per operazioni mie personali. Non ho

tenuto una contabilità di questo "conto corrente", ma so per certo

che ad oggi nessun cliente vanta delle pretese nei miei confronti."

In questa

situazione di mancanza di ritegno etico, e di mescolanza dell'avere del cliente

con i propri affari, occorreva ancora solo un piccolo passo per cadere

nell'illecito penale, che si sarebbe verificato -e che si è puntualmente

verificato- nella forma dell'appropriazione indebita, non appena fosse venuta

meno per l' ACCO 1 la possibilità di disporre l'immediato rimborso del denaro

dei clienti impiegato a loro insaputa.

6.

Secondo

l'atto di accusa, ciò è avvenuto per la prima volta nel settembre 2001.

Il giorno

11.

settembre 2001 egli ha incassato da __________ (il noto pilota da corsa), e

per esso dal __________ di __________, fr. 550'000.-- sul proprio conto

clienti, ricevendo ulteriori fr. 60'000.-- il 20 settembre 2001 in relazione

all'acquisto da parte del predetto __________ del fondo n. __________ di __________.

Di questa somma, fr. 155'682.-- andavano consegnati dall'accusato, che agiva in

qualità di pubblico notaio, al venditore __________, mentre che fr. 444'317.55

dovevano essere consegnati alla __________ ad estinzione del di lei credito

ipotecario (cfr. punto 1.2 AA).

Invece di

procedere in questo modo, risulta dagli atti (AI 219, rapporto 7 ottobre 2003 __________,

tabella allegato 1, foglio 1) che il prevenuto tra il 12 e il 27 settembre 2001

ha effettuato prelevamenti per contanti dal conto dello studio per fr.

355'009.35, di modo che sul conto sono rimasti solo fr. 254'990.65.

Importo

quest'ultimo sufficiente a coprire quanto dovuto al venditore (e difatti per i

fr. 155'682.-- non vi è imputazione di appropriazione indebita), ma non per

pagare il creditore ipotecario, di modo che al prevenuto è stata addebitata

l'appropriazione indebita dei fr. 444'317.55 spettanti alla __________.

L'imputato

ha riconosciuto nella sostanza l'addebito già in sede preprocessuale (A3, pag.

4; A4, pag. 2), ammettendolo anche in aula.

7.

Dopo

i massicci prelevamenti di fr. 355'000.-- e rotti del settembre 2001 di cui al

punto precedente (sulla cui destinazione l'accusato nulla ha saputo o voluto

dire di preciso), il 27 settembre 2001 sono fortunatamente entrati sul conto

clienti dell'accusato, agente come notaio, due pagamenti di fr. 117'500.-- e

fr. 120'000.-- (per un totale di fr. 237'500.--) da parte di __________, con i

quali intendeva pagare il fondo n. __________ di __________, vendutole dalla

signora __________ (cfr. punto 1.1 AA).

Con

questo denaro, e con i fr. 254'990.65 che erano rimasti sul conto, l'accusato

il 1° ottobre 2001 ha invece pagato fr. 155'682.-- al venditore __________

dell'operazione precedente, effettuando per il resto un nuovo, misterioso

prelevamento di contanti di ben fr. 305'337.--, che ha lasciato sul conto solo

fr. 31'471.65 (cfr. AI 219, allegato 1, foglio 1), e del quale, nuovamente, non

ha saputo fornire spiegazione (cfr. A3, pag. 4).

Anche in

questo caso è manifesto l'utilizzo del denaro affidatogli nell'esercizio della

funzione di notaio per imprecisati scopi personali, estranei a quello

dell'affidamento.

Non

esistendo la possibilità di immediato rimborso, circostanza che del resto

nemmeno l'accusato pretende, si ha che anche in questo caso egli si è

appropriato indebitamente del denaro della sua cliente, cosa che egli del resto

ammette (A3, pag. 4; verbale dibattimentale, pag. 4).

8.

Il

26.

novembre 2001 sono pervenuti fr. 290'000.-- sul conto clienti dell'accusato

versati da __________ e __________, intenzionati ad acquistare il fondo n. __________

di __________ (cfr. punto 1.3AA).

Nonostante

il versamento, di per sé indiziante di una stipula imminente, vi erano problemi

legati al rilascio di una licenza edilizia e la trattativa si è perciò

protratta per quasi un anno, senza che i potenziali acquirenti chiedessero mai

la restituzione del denaro versato.

Già il 29

novembre 2001 l'imputato ha prelevato a contanti fr. 294'300.-- (cfr. AI 219,

allegato 1, foglio 1), non già per pagare il venditore del fondo in questione

(alla vendita non si arriverà mai), ma per pagare alla signora __________ i fr.

237'500.-- versati dalla signora __________.

L'imputato

ha poi restituito, non appena richiesti, i fr. 290'000.-- ai signori __________

in data 20 novembre 2002, facendo capo a parte dei fr. 400'000.-- provento

della vendita di un suo immobile (cfr. A3, pag. 4). Per questo motivo, cioè

quello dell'avvenuta immediata restituzione a prima richiesta del denaro, il

prevenuto nega che per questa fattispecie sussista l'ascritto reato di

appropriazione indebita.

La tesi è

al limite del temerario.

Occorre

infatti rammentare all'accusato che l'affidatario deve essere in grado di

procedere in ogni momento alla restituzione di quanto affidatogli e che perciò,

un'appropriazione temporanea, che rende temporaneamente impossibile la

restituzione, è sufficiente a configurare il reato di appropriazione indebita,

anche se poi la restituzione viene effettuata puntualmente (Trechsel,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2. edizione, n. 17 ad art. 138 CP).

Questo è

manifestamente il caso del notaio, al quale incombe l'obbligo di custodire

diligentemente, ed ininterrottamente, quanto affidatogli dai clienti, e che

egli deve quindi essere in ogni istante in possesso dei denari che gli sono stati

confidati.

L' ACCO 1

ha invece saccheggiato i fr. 290'000.-- dei signori __________ e __________ già

poche ore dopo l'avvenuto affidamento per procedere al pagamento del prezzo di

una precedente compravendita. Vi è ogni motivo di ritenere che se egli avesse

avuto altri mezzi avrebbe effettuato il pagamento con quei mezzi, e non

attingendo ai fondi di questi nuovi clienti. Dopo la razzia, sul conto non

rimaneva più nulla, e osservando il più volte citato AI 219, allegato 1, fogli

1.

e 2, si vede che nel corso dell'anno in cui il denaro gli è stato affidato,

l'accusato non ha praticamente mai avuto la possibilità di disporre di fr.

290'000.--, se non quando affluiva il denaro di qualche altro cliente.

Sussiste

pertanto anche in questo caso l'ascritto reato di appropriazione indebita.

9.

A

partire dal gennaio del 2002 l'accusato inizia ad utilizzare a proprio

vantaggio il denaro del cliente titolare della società __________.

Questa

società, come ha spiegato il titolare nel verbale B16, si occupa della

compravendita e del noleggio di containers, e incassa in Svizzera i proventi

delle attività svolte all'estero. Il denaro confluiva di regola su di un conto

presso PC 1intestato alla società, ma quando vi erano fondi in eccedenza che la

società non intendeva utilizzare subito, questi, a partire dal gennaio 2002,

venivano trasferiti sul conto clienti dell' ACCO 1 (rubrica Euro) per essere

investiti in fiduciari a 48 ore ed essere disponibili a prima richiesta, nel

caso in cui la società ne avesse avuto bisogno (B16, pag. 2).

Questo

tipo di mandato era pervenuto all'accusato per il tramite della sua amica __________,

direttrice della filiale di _________ di __________.

L'accusato

ha immediatamente e crassamente disatteso la fiducia riposta in lui: egli non

ha mai proceduto a investimento di sorta, utilizzando invece il denaro "per

esigenze del __________ e per mie esigenze personali" (A3, pag. 2)

attingendo dalla rubrica Euro del suo conto clienti per tutto il 2002 come se

si trattasse di un suo conto corrente personale, ossia prelevando a piacimento

e rimettendo del denaro quando ne aveva la possibilità.

Il saldo

finale negativo è di Euro 240'701.59, per il quale sussiste ovviamente il reato

di appropriazione indebita, così come imputato all'accusato al punto 1.13 AA.

10.

Il 21 e 22 febbraio 2002 __________, __________ e __________, con 5

pagamenti, hanno fatto affluire complessivi fr. 310'000.-- sul conto clienti

dell'accusato in vista di un acquisto immobiliare a _______. Di questo denaro,

al 6 marzo 2002 l'accusato aveva già prelevato per contanti fr. 242'226.55,

senza con ciò avere pagato alcunché in relazione alla transazione immobiliare

in questione e senza nemmeno avere rifuso nulla delle altre posizioni "in

sospeso".

Anche

questa è manifestamente un'appropriazione indebita (punto 1.4 AA), della quale

l'accusato inizialmente non si è ricordato, visto che l'ha confessata, su

contestazione dell'interrogante, solo il 1° ottobre 2003 (A7, pag. 1):

" …la

somma complessiva di fr. 310'000.-- versata dai signori __________ nel periodo

21.

/22.02.2002 sul conto __________ presso PC 1 non è stata utilizzata nel

contesto della compravendita relativa al mappale __________ __________, ma è

stata usata per diversi pagamenti, soprattutto a favore del __________, e per

pagamenti relativi alla società __________ e relativi ad altro cliente (non

notarile). La signora __________, destinataria della somma versata dai signori __________,

ha ricevuto quanto di sua spettanza in data 17.04.2002, come si può rilevare dalla

tabella doc. 2 che indica un addebito di Euro 239'488.75 con rif. __________.

Per effettuare tale versamento (rimborso mutuo ipotecario) ho attinto da fondi

di pertinenza delle società __________ e __________."

A questo

punto, pertanto, si ha che il "buco" scavato dall'accusato con i

prelevamenti indebiti supera già ampiamente fr. 1'000'000.--, visto che è

debitore almeno di fr. 444'317.55 spettanti alla __________, di fr. 290'000.--

di __________ e __________ e di fr. 310'000.-- dei signori __________.

11.

Il 6

marzo 2002 __________, intenzionato ad acquistare il fondo n. __________ di __________,

ha fatto pervenire all'imputato, agente come notaio, fr. 355'000.--. Questi,

pressoché immediatamente (l'8 marzo 2002) ha prelevato l'intera somma, e grazie

a quanto ancora si trovava sul conto ha potuto pagare i fr. 444'317.55 dovuti

alla __________.

Con

questo nuovo illecito (punto 1.5 AA), l'accusato ha quindi potuto ripagare il

denaro sottratto in precedenza (punto 1.2 AA).

Manifesta

comunque, ancora una volta, l'appropriazione indebita commessa in danno del

cliente __________.

12.

A

marzo del 2002 sono iniziati anche i prelevamenti indebiti dell'accusato in

danno degli importi in Euro che un cliente italiano, titolare delle ditte __________

e __________, faceva transitare dal conto del prevenuto (che riceveva una

provvigione del 2.5% sull'incassato), che poi li faceva pervenire al titolare

delle società in questione.

Anche in

questa fattispecie, perdurata sino al marzo 2003 e del tutto simile a quella

relativa alla società __________ (consid. 9), il prevenuto ha usato il denaro

così pervenutogli a proprio vantaggio e per scopi personali, ed in conclusione

l'ammontare delle appropriazioni indebite è di Euro 599'185.35, così come

indicato al punto 1.6 AA e ammesso dall'accusato (A2, pag. 3).

13.

Il 12

aprile 2002 __________ ha versato al prevenuto fr. 130'000.-- in vista

dell'acquisto da __________, compagna dell'accusato, del di lei fondo fol. PPP __________

di __________.

Tra il 15

e il 22 aprile 2002 l' ACCO 1 con quei soldi ha pagato circa fr. 15'000.-- ad

un paio di giocatori del __________ e ha prelevato più di fr. 55'000.-- in

contanti, denaro la cui destinazione non è nota (cfr. AI 219, allegato 1,

foglio 1).

Il 22

aprile 2002 PC 4, e per esso la PC 5, ha versato ulteriori fr. 345'000.-- sul

conto dell'accusato, che ha così potuto effettuare il pagamento relativo al

cliente __________ (cfr. AI 219, allegato 1, foglio 2), lasciando però impagata

l'ipoteca che PC 4 aveva inteso estinguere con quei versamenti.

Così

racconta la fattispecie l'accusato (A1, pag. 5):

" Confermo

di avere in data 19.4.2002 rogato, in qualità di notaio, la compra-vendita

della PPP di __________ della signora __________ all'acquirente signor PC 4. Il

prezzo era stato fissato in fr. 500'000.-- da pagare in parte in contanti ed in

parte sul mio conto clienti per il riscatto della cartella ipotecaria che

gravava l'immobile. Alcuni giorni dopo ho ricevuto sul mio conto clienti

l'importo di fr. 345'000.-- e prima della firma del rogito avevo già ricevuto

la somma di fr. 130'000.--. Se non erro ad inizio aprile l'PC 1 mi aveva

trasmesso un conteggio per il riscatto della cartella ipotecaria di ca. fr.

311'000.--.

ADR dei fondi incassati sul conto clienti

relativi a questa compra-vendita fr. 311'000.-- erano destinati a riscattare la

__________ mentre il resto era capitale proprio della signora __________. La

somma di fr. 345'000.-- proveniva dalla PC 5 che era l'istituto bancario

finanziatore dell'acquirente.

ADR io ho utilizzato i fondi che erano pervenuti

dalla __________ per il pagamento a favore di tale signora __________ relativo

ad un altro rogito che avevo rogato in precedenza. E' vero che la signora __________

aveva una pretesa derivante da altro rogito ed i soldi della signora __________

non erano più sul mio conto clienti."

La

Pubblica accusa per questa fattispecie ha imputato all'accusato

l'appropriazione indebita dei fr. 311'000.-- destinati a PC 1 per il pagamento

del debito ipotecario della signora __________ (punto 1.7 AA), reato

sicuramente concretizzato.

A

tutt'oggi i fr. 311'000.-- non sono stati risarciti.

14.

Nel

periodo luglio-agosto 2002 l'accusato si è appropriato di altri complessivi

Euro 454'366.-- in danno dell'avente diritto economico sulla società __________.

Anche in

questo caso (cfr. le situazioni analoghe di cui ai consid. 9 e 12), si trattava

di un cittadino italiano che faceva transitare su di un conto bancario presso

il __________ delle "commissioni" a lui spettanti in conseguenza

dell'attività di un gruppo di società che si occupano di trasporti (cfr. B15,

pag. 1 e 2).

L'avente

diritto economico per la gestione di questi flussi di denaro aveva avuto per 20

anni rapporti commerciali con il funzionario di PC 1 __________, che dopo il

pensionamento aveva iniziato a collaborare con __________, società fiduciaria

della quale l'accusato era consigliere d'amministrazione.

L'avente

diritto economico di __________ aveva mantenuto il proprio rapporto con il

signor __________ anche dopo la sua uscita da PC 1. Il conto bancario per il

transito dei fondi era stato aperto al __________, con procura al signor __________

e all'accusato.

__________

è però deceduto nel giugno del 2002, motivo per cui l'avente diritto economico

di __________ ha incaricato l'accusato "di continuare ad occuparsi del

conto in __________ " (B15, pag. 2).

L' ACCO 1

ha preso in parola il suo cliente, e solo un mese dopo la morte del __________,

che evidentemente in precedenza vigilava sul conto e si sarebbe accorto di

eventuali irregolarità, già iniziavano i primi prelevamenti illeciti a fini

personali.

Con tre

prelevamenti, l'accusato si è appropriato di complessivi Euro 454'366.--: Euro

200'500.-- li ha prelevati il 25 luglio 2002, Euro 130'325.-- il 30 luglio 2002

e ulteriori Euro 123'541.-- li ha prelevati il 29 agosto 2002 (A1, pag. 7; B15,

pag. 3).

Il

risarcimento dell'indebito è avvenuto in data 11 agosto 2003 (doc. TPC 3).

15.

In

questa situazione, già pesantemente compromessa con debiti ingenti conseguenti

ad illeciti nei confronti di numerosi clienti,. ACCO 1 ha ritenuto opportuno

l'acquisto per sé e per __________, al prezzo di fr. 1'600'000.--, oltre a fr.

200'000.-- per l'arredamento, di una villa con darsena in quel di __________.

L'abitazione

in questione apparteneva ai signori __________ e __________, suoi amici di

lunga data, che da 8/9 anni tentavano di venderla. Il prezzo di fr. 1.6 milioni

era, secondo i venditori, di molto inferiore a quanto essi avevano speso per la

costruzione, e costituiva a mente loro l'espressione di una svendita (A5, pag.

2). Ciò nonostante, dichiara la signora __________ (A5, pag. 1/2), "io

e mio marito eravamo molto contenti di potere vendere questa casa soprattutto

all' ACCO 1", con il quale "c'era un rapporto di amicizia e di

fiducia".

Stante

questo rapporto di amicizia e di fiducia, i venditori hanno accettato di

procedere alla stipula del rogito avanti al notaio __________ (occasione in cui

si sono fatti rappresentare da un procuratore) senza contestuale pagamento del

prezzo di vendita e senza nemmeno garantirsi con l'iscrizione dell'ipoteca

legale del venditore, protetti solo da una generica clausola, secondo la quale

il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto una volta ottenuto il finanziamento

ipotecario che l'accusato doveva richiedere per finanziare l'operazione.

Così ha

raccontato la trattativa l'accusato (A1, pag. 8):

" Confermo

di avere a fine agosto 2002 acquistato in comproprietà con la signora __________

la part. __________ e un'ulteriore particella di __________ per il prezzo

complessivo di fr. 1,6 Mio. La venditrice è la signora __________ che conosco

dagli inizi degli anni '90 perché presentatami con il marito dall'arch. __________,

mio ex suocero. La villa in questione è appunto stata progettata dall'arch. __________

e costruita negli anni 91/92. Nel 1995 i signori __________ hanno deciso di

trasferirsi all'estero ed hanno messo in vendita la casa che era costata ca.

fr. 2.4/2.6 Mio, o almeno così mi è stato riferito. Trattandosi di un oggetto

particolare i signori __________ hanno incontrato difficoltà di vendita e sono

scesi drasticamente con il prezzo. Quando ho deciso di sposarmi con la signora __________

abbiamo venduto le rispettive abitazioni con l'intenzione di acquistarne una in

comune. E' stato così che, per il tramite dell'arch. __________, ho ripreso

contatto con i signori __________ i quali mi hanno offerto in vendita la villa

di _________ per il prezzo di fr. 1.6 Mio. L'idea era quella di ottenere un

finanziamento di fr. 1.1 Mio, di investire i rispettivi capitali propri

provenienti dalla vendita delle rispettive abitazioni precedenti (ca. fr.

160'000.-- per la signora __________ e ca. fr. 150/160'000.-- per quello che mi

concerne). Il capitale mancante pensavo di recuperarlo dalla vendita dei miei

immobili. E' stato così che a fine agosto 2002 abbiamo acquistato la casa di __________

per il prezzo di fr. 1,6 Mio, trattando un finanziamento prima con l'PC 1che

era disposta a concederlo, ma solo per fr. 1 Mio e poi con la __________ che ha

concesso un mutuo di fr. 1.1 Mio ricevendo in garanzia le __________ che

gravavano la part. __________ di __________."

Le

affermazioni dell'accusato vanno rettificate almeno quo alla questione del

capitale proprio, che sarebbe dovuto provenire dalla vendita dei rispettivi

appartamenti.

Vero è in

effetti che tale capitale non esisteva affatto al momento della stipula, e che

l'accusato ha comperato la casa senza disporre di un centesimo. Addirittura,

l'operazione di vendita dell'appartamento della __________ che egli pretende

essere fonte di capitale proprio degli acquirenti è oggetto di ipotesi di reato

(punto 1.7 AA), e vi è ogni motivo di ritenere, anche se l'imputazione di

appropriazione indebita riguarda solo i fr. 311'000.-- dell'ipoteca, che

l'intero provento di quella vendita (e perciò anche il preteso capitale proprio

della __________) sia sparito, inghiottito dal buco nero che era il conto

clienti del prevenuto (cfr. in effetti AI 219, allegato 1, foglio 2, in cui si

vede che dopo il secondo versamento di fr. 345'000.-- del compratore PC 4 il

saldo del conto viene di fatto azzerato dagli immediati prelievi dell' ACCO 1).

Ad ogni

buon conto, l'atto è stato effettivamente rogato il 29 agosto 2002. Quello

stesso giorno l'accusato, con la __________, si è recato a __________ dai

signori __________ per pagare loro i fr. 200'000.-- pattuiti (in aggiunta al

prezzo di fr. 1.6 milioni dell'immobile) per l'arredamento (A5, pag. 4). Il

pagamento è stato effettuato con il denaro del cliente titolare della società __________

(cfr. A1, pag. 7 e consid. 14, in relazione al prelievo di Euro 123'541.--

avvenuto proprio il 29 agosto 2002).

L' ACCO 1

ha quindi iniziato a cercare il finanziamento ipotecario con cui pagare almeno

la maggior parte del prezzo della villa. A tale scopo gli era stata confidata

dai venditori la cartella ipotecaria di fr. 500'000.-- gravante il fondo in

primo rango, titolo che essi detenevano a riprova del fatto che il fondo libero

era libero da debiti ipotecari.

Le

circostanze della consegna della cartella ipotecaria all'accusato non sono

state chiarite.

Non è in

particolare chiaro se essa gli sia stata consegnata solo a quel momento -cioè a

stipula avvenuta per consentirgli di cercare il credito ipotecario- o se egli

la detenesse già da tempo allo scopo di svolgere le pratiche finalizzate alla

vendita del fondo per l'eventuale terzo compratore che i signori __________

cercavano in precedenza (A5, pag. 2; AI 77, punto 2, pag. 2). Come che sia,

risulta, secondo quanto raccontato al dibattimento, che l'accusato é entrato in

possesso della cartella ipotecaria senza particolari formalità, e quindi senza

che vi fossero al proposito esplicite, ancorché verbali, pattuizioni con i

proprietari del titolo.

Nondimeno,

ragionando con il Presidente al dibattimento, l'accusato ha riconosciuto che vi

deve essere comunque stato un tacito accordo tra venditori ed acquirente nel

senso che il titolo gli veniva affidato (o, se già lo deteneva per altro

motivo, da quel momento mutava la causale del suo possesso) affinché egli

potesse con esso procurarsi il necessario finanziamento ipotecario, e

consegnasse poi il provento ai venditori in pagamento (parziale) del prezzo

dell'immobile.

Le cose

sono però andate diversamente.

Intanto

il 20 settembre 2002 è avvenuto il trapasso di proprietà in favore degli

acquirenti ACCO 1 e __________, con un certo ritardo rispetto alla firma del

rogito a causa della mancanza di alcuni documenti (cfr. B19, pag. 2).

L'11

dicembre 2002 è infine stato concesso il finanziamento ipotecario di fr.

1'100'000.-- da __________, ma l'accusato si è guardato bene dal riversare

questo denaro ai venditori della villa, avendo egli preferito utilizzare questa

vigorosa iniezione di contante per coprire le tracce dei suoi reati. E' così

successo (AI 219, allegato 1, foglio 4) che fr. 106'000.-- sono stati versati

al cliente __________ (cfr. consid. 9), fr. 210'000.-- alla cliente __________

(consid. 19), fr. 220'000.-- ai signori __________ (consid. 18), circa fr.

275'000.-- se ne sono andati per contanti verso più o meno ignota destinazione

(cfr. A1, pag. 9), e solo fr. 200'000.-- hanno trovato, il 31 dicembre 2002

(cioè ben 20 giorni dopo), la via dei venditori del fondo.

Va ancora

segnalato che prima di effettuare questo parziale pagamento in favore dei

venditori, egli ha tentato di far credere loro di avere pagato l’intero prezzo

dovuto per mezzo di ordini di bonifico inefficaci (A1, pag. 9):

" ADR

è vero che, se non erro il 27.12.2002, ho caricato nel sistema e-banking due

ordini di bonifico per complessivi fr. 1.6 Mio a favore di un conto presso PC 1

__________ intestato ai signori __________. Io sapevo che non c’era

disponibilità sul conto, ma normalmente gli ordini e-banking restano in sospeso

fino a quando è possibile eseguirli. E’ anche vero che ho trasmesso copia di

questi ordini ai signori __________, dicendo loro che sarebbero stati eseguiti

non appena ci sarebbero stati i fondi a disposizione dando loro

l’autorizzazione a verificare la situazione presso il consulente PC 1, _________

signor __________.”

Così

descrive invece la questione il signor __________ (A6, pag. 2 e 3):

" Ho

saputo dall’ ACCO 1 che l’PC 1non aveva erogato il mutuo per motivi che non mi

sono noti e che l’avvocato si era rivolto alla __________ dalla quale aveva ricevuto

il prestito di fr. 1.1 Mio. Io non ero contento ed ero pure preoccupato perché

i soldi non arrivavano e conoscevo da tanti anni __________ che considero un

amico. (…) Il 30 o 31 dicembre 2002 ho avuto un colloquio telefonico con l’ AC

1.

abbastanza acceso e lui mi ha detto che la situazione era risolta e che mi

avrebbe mandato copia dei bonifici, che rivedo nel Doc. 1 allegato al presente

verbale. Ho spedito personalmente la copia dei bonifici al direttore dell’PC 1di

__________ come si può rilevare dall’indicazione in calce al documento a mia

calligrafia. Visto che i soldi non arrivavano mi sono rivolto all’arch. __________

che ha preso contatto con l’impiegato dell’PC 1 __________, chiedendogli come

mai non veniva dato seguito ai bonifici ed il signor __________ ci ha

comunicato di rivolgerci all’ ACCO 1.”

L’accusato

e __________ vivono tuttora nella villa acquistata in queste circostanze, senza

che siano intervenuti ulteriori pagamenti.

16.

Il

Magistrato inquirente, investito quanto meno della denuncia dei venditori per

il titolo di truffa (AI 77), si è dovuto porre la questione a sapere se la

fattispecie relativa all’acquisto della villa di __________ potesse costituire

reato, risolvendola in senso negativo (l’atto di accusa è in effetti silente in

proposito).

Ciò ha

sorpreso non poco la Corte, che se da un lato può condividere le riflessioni

sulla mancanza di inganno astuto (ai fini del reato di truffa) in chi induce

poco accorti venditori a trasferire la proprietà della villa in difetto di pagamento,

o di chi si fa concedere un finanziamento ipotecario senza fornire precisazioni

alla banca in merito alla destinazione del mutuo, non può d’altro lato

disattendere che la consegna della cartella ipotecaria nelle mani dell’accusato

era avvenuta al preciso fine di procurare il finanziamento per l’acquisto della

villa e di fare pervenire il relativo provento ai venditori.

Il fatto

che l’accusato abbia invece tenuto per sé quasi tutto il provento della messa a

pegno della cartella ipotecaria doveva porre seri interrogativi dal punto di

vista di un’eventuale appropriazione indebita, ed è insoddisfacente che il

Procuratore Pubblico abbia invece liquidato la questione sostenendo che il

reato non poteva entrare in linea di conto per il motivo che l’accusato era

divenuto proprietario della cartella ipotecaria in conseguenza dell’acquisto

del fondo (verbale dibattimentale, pag. 4), giacché siffatta argomentazione è

gravata da un manifesto errore sul retrostante tema di diritto civile, essendo

in realtà possibile, ed anche usuale, che –esattamente come nella specie- la

cartella ipotecaria non segua il fondo nella trasmissione della proprietà.

17.

Tornando

allo svolgimento dei fatti di cui all’atto di accusa dopo l’agosto del 2002, si

ha che il 2 ottobre 2002 è stata sporta una prima denuncia penale nei

confronti del prevenuto (AI 1). Ne era autrice una società di pallacanestro

italiana, la __________, che sosteneva di avere versato al prevenuto lire

800'000'000 nell’ottobre del 2000 in vista di un affare poi non realizzato e

lamentava il fatto che l’accusato avrebbe trattenuto, a suo dire indebitamente,

la somma di lire 45'676'000.

A seguito

della denuncia, AC 1 ha prontamente pagato l’importo in discussione, di modo

che già il 10 ottobre 2002 la denunciante si è dichiarata soddisfatta ed ha

ritirato la propria costituzione di parte civile (AI 9).

18.

Il 10

ottobre 2002 __________ ha ricevuto fr. 280'000.—dai signori __________ in

vista dell’acquisto da parte loro del fondo n. __________ di __________. Di

questa somma, fr. 205'000.—sono spariti in un istante, ossia nel breve spazio

di quattro giorni, per scopi che ovviamente nulla avevano a che vedere con la

vendita del fondo di __________ (sulla destinazione degli importi prelevati: AI

219, allegato 1, foglio 3).

Il reato,

ascrittogli al punto 1.9 AA, è pacificamente ammesso dal prevenuto (A3, pag.

3):

" Confermo

di avere ricevuto dagli acquirenti __________ la somma di fr. 280'000.—in data

10.10

, destinata in ragione di fr. 60'935.—per l’estinzione dell’ipoteca

presso la __________ di __________. La differenza era da versare al signor __________

ad iscrizione avvenuta. Ho utilizzato buona parte della somma versata dai

coniugi __________per spese del __________ ed in minima parte per spese

personali (__________A, __________). Quando ho estinto l’ipoteca presso la __________

in data 31.10.2002 disponevo comunque ancora di fondi di pertinenza del cliente

__________. E’ dunque corretto affermare che della somma di fr. 280'000.—ho

utilizzato per spese __________ e per mie spese personali la somma di ca. fr.

205'000.--. E’ corretto dire che il saldo a favore del cliente __________ è

stato versato in data 11.12.2002 (fr. 220'065.--) attingendo dal prestito di

fr. 1.1 Mio della __________.”

19.

Il 15

ottobre 2002 sul conto clienti dell’accusato sono pervenuti ulteriori fr.

221'235.--, incassati a conclusione di una vertenza civile per conto della

cliente __________. Tolto il diritto alla retribuzione dell’accusato per fr.

11'235.--, la rimanenza di fr. 210'000.-- avrebbe dovuto essere prontamente

versata alla mandante. Ciò non è avvenuto, avendo l’accusato nei giorni

successivi disposto dell’importo con una lunga fila di prelevamenti e bonifici

di vario genere, sino a mandare in passivo il saldo del conto (cfr. AI 219,

allegato 1, foglio 3).

Anche

questa cliente è stata risarcita attingendo ai fr. 1.1 Mio del prestito

ipotecario destinato (nelle speranze dei venditori) al pagamento della villa di

__________.

Il

prevenuto è reo confesso di questa fattispecie (A3, pag. 3), descritta al punto

1.10

AA.

20.

L’8

novembre 2002 l’accusato ha girato la somma di complessivi Euro 260'000.-- da

due conti bancari in essere presso PC 1di pertinenza di __________, e sui quali

aveva diritto di firma, in favore della società __________.

Il

funzionario di banca __________ che curava i conti di __________ si è però

insospettito per questi prelevamenti inconsueti, i primi effettuati dall'accusato

in 10 anni, e ne ha dato notizia agli aventi diritto, che ovviamente erano all’oscuro

di tutto e che non avevano autorizzato alcun movimento di fondi (cfr. verbale

B2).

L’accusato,

colto letteralmente con le mani nel sacco, ha raccontato agli aventi diritto

economico una penosa bugia circa l’asserita opportunità di trasferire altrove

il denaro per ottenere un migliore rendimento del capitale, promettendo

comunque l’immediato ritorno dei soldi.

Per fare

ciò, è stato necessario stornare il bonifico in favore di __________ che era

stato effettuato con quel denaro, cosa che è stata possibile solo grazie alla

signorilità del titolare di quella società, che ha accettato lo storno (cioè di

rendere il denaro che gli era appena stato dato in restituzione del suo,

indebitamente prelevato) allorché il direttore della sua banca gli ha prospettato

che in caso contrario vi sarebbero stati “problemi” per AC 1 (B15, pag.

2):

" …il

conto in __________ intestato alla __________ è stato accreditato con una somma

di cui non ricordo l’importo, che la PP mi dice essere € 260'000.--.

Dopo l’accredito sul conto in __________ ho

ricevuto una telefonata del dir. __________ del __________, il quale mi ha

convocato per un incontro durante il quale mi ha fatto capire che l’operazione

di accredito avrebbe potuto creare problemi AC 1. Volendo aiutarlo ad evitare

tali problemi, io ho accettato di restituire al mittente i fondi che erano

stati accreditati sul conto in __________.”

L’accusato

sin dal primo verbale ha ammesso l’irregolarità del suo agire (A1, pag. 7 e 8),

per il che appare corretta anche l’imputazione di appropriazione indebita cui

al punto 1.11 AA.

21.

L’11

dicembre 2002, come già detto, l’imputato è entrato in possesso dei fr. 1.1 Mio

concessigli come prestito ipotecario da __________. Circa la destinazione data

dall’accusato a quel denaro si rinvia a quanto già esposto al consid. 15.

Grazie a

quei pagamenti, egli riduceva di fr. 900'000.-- il buco creato nei confronti

dei suoi clienti. Rimanevano però degli importanti scoperti nei confronti di PC

4, __________, __________ ed __________.

22.

Il 16

dicembre 2002 sono confluiti sul conto clienti dell’ ACCO 1 fr.

260'000.--versati dal cliente __________ per l’acquisto del fondo n. __________

di __________, denaro che l’accusato ha immediatamente ed interamente girato in

favore __________ invece di destinarlo alla parte venditrice del fondo in

questione (AI 219, allegato 1, foglio 4; A3, pag. 2 e 3).

Manifesta

è pertanto l’appropriazione indebita anche di questo denaro (punto 1.12 AA).

L’imputazione

concerne solo fr. 255'000.-- perché così risulta dalla confessione

dell’imputato (A3, pag. 2: “…è stata utilizzata per altri scopi almeno in

ragione di ca. fr. 255'000.--.“).

23.

Il 7

e 8 gennaio 2003 l’accusato ha ricevuto sul proprio conto Euro 311'022.24 spettanti

ai suoi clienti __________ e __________ al termine di una pratica successoria.

Egli si è immediatamente appropriato di questo denaro, impiegandone parte per

coprire l’appropriazione commessa il mese precedente in danno di __________

(consid. 22, punto 1.12 AA) e utilizzando la rimanenza in proprio favore, tanto

da lasciare sul conto soli Euro 20.89 in data 28 gennaio 2003, dopo un ultimo

prelevamento di contanti di Euro 25'000.—(AI 219, ultima pagina).

I clienti

__________ sono stati risarciti nelle more del procedimento, ragione per cui

hanno ritirato la propria costituzione di parte civile (doc. TPC 6).

Questo

non toglie evidentemente che si tratti di appropriazione indebita commessa dal

prevenuto il loro danno, così come indicato al punto 1.14 AA.

24.

Il 14

febbraio 2003 PC 1 ha denunciato il prevenuto al Ministero Pubblico per il

mancato rimborso dell’ipoteca concessa dall’istituto alla propria cliente __________,

nonostante l’avvenuto pagamento del prezzo dell’immobile (comprensivo dell’importo

per il rimborso dell’ipoteca) da parte del compratore PC 4 (AI 24).

A questa

denuncia, come raccontato in aula dal PP, ha fatto seguito una discreta

raccolta di informazioni da parte degli inquirenti, sino al verbale di

interrogatorio del 5 marzo 2003 (A1), che ha fornito evidenze di illeciti tali

da giustificare l’arresto del prevenuto.

Egli è

stato trattenuto in carcere preventivo per soli 16 giorni, durante i quali è

stato interrogato tre volte (A1, A2 e A3), confessando quasi tutti gli addebiti

che si ritrovano nell’atto di accusa (ad eccezione di quello di cui al punto

1.

, verosimilmente dimenticato, e confessato più tardi).

Dopo la

scarcerazione afferma di avere svolto l’attività di consulente giuridico, ma

senza apprezzabili risultati, essendo la sua reputazione compromessa dalla

pubblicità avuta dalla vicenda giudiziaria. Si sarebbe altresì occupato della

liquidazione della sua sostanza immobiliare, allo scopo di procurarsi i mezzi

per risarcire le parti lese, come in effetti avvenuto almeno per i clienti __________

e __________ (cfr. doc. TPC 3 e 6).

Quanto ai

progetti per il futuro, al dibattimento l’imputato ha dichiarato di avere la

concreta prospettiva di un’occupazione come consulente in ambito societario e

contrattuale per una società di un amico, cittadino italiano, attiva nel

settore dell’energia (doc. dib. 4).

25.

Riassumendo,

si ha che l’ammontare complessivo delle 14 appropriazioni indebite imputate al

prevenuto è di fr. 2'617'817.55 e Euro 1'865'275.18, come indicato nell’atto di

accusa. Tradotto in franchi svizzeri, il totale è quindi superiore a fr.

5'300'000.--.

Considerato

che parte degli illeciti ha avuto lo scopo di coprire l’ammanco causato da

precedenti appropriazioni, e tenuto conto dei risarcimenti effettuati a tutt’oggi

dall’accusato, il danno finale per i clienti è di circa fr. 1'650'000.--, come

sottolineato dal difensore in sede d’arringa.

Quanto

alla destinazione avuta dal denaro malversato, l’accusato non è stato prodigo

di spiegazioni, essendosi limitato alla generica affermazione per cui la “maggior

parte” del malversato sarebbe stata impiegata per le esigenze del __________.

In occasione dei verbali di interrogatorio ha qualche volta promesso di “controllare

i suoi incarti” e di “comunicare il risultato delle verifiche” (p.

es. A3, pag. 4), ma queste promesse sono rimaste lettera morta. I riscontri

oggettivi sono quelli di una marea di prelievi per contanti dal conto clienti

dello studio (quasi 140 prelevamenti) per un ingente importo complessivo,

vicino ai fr. 2'000'000.—(cfr. doc. dib. 5), e se ne deve rimanere all’insoddisfacente

situazione per cui non è alla fine dato di sapere, nemmeno approssimativamente

(se non con l’indicazione di generiche esigenze del __________) quale sia stato

l’utilizzo dei singoli importi di denaro prelevati in questo modo.

26.

Al

punto 2 dell’atto di accusa viene inoltre imputato al prevenuto di avere

disobbedito ad un ordine dell’autorità per avere omesso di dare seguito alla

decisione 9 settembre 2002 della PL 1, che gli faceva ordine di presentare

alfine i rendiconti finanziari e i rapporti morali degli anni 1998, 1999, 2000

e 2001 relativi alla tutela di cui era investito nei confronti del fratello __________

L’ordine

è formalmente corretto e contiene la comminatoria delle conseguenze di cui

all’art. 292 CP, l’accusato ammette pacificamente di averne compreso i termini

(A8, pag. 1) e nondimeno di non avere ottemperato all’ordine “per mancanza

di tempo” (A8, pag. 2).

Non

corrispondendo a verità che egli non potesse trovare il limitato tempo

necessario all’allestimento dei rendiconti richiesti, va ritenuto a suo carico

l’ascritto reato, cosa che l’imputato del resto non contesta.

27.

Secondo

l’art. 138 n. 1 CP chi, tra l’altro, indebitamente impiega a profitto proprio o

di un terzo valori patrimoniali affidatigli è punito con la reclusione sino a 5

anni o con la detenzione. Per l’art. 138 n. 2 CP la pena è invece quella della

reclusione sino a 10 anni o della detenzione se l’autore ha commesso il fatto

in qualità di membro di un’autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di

gerente di patrimoni o nell’esercizio di una professione, industria o

commercio, per cui ha ottenuto l’autorizzazione da un’autorità.

Che il

comportamento del prevenuto racchiuda in sé tutti gli elementi quanto meno

dell’appropriazione indebita ai sensi dell’art. 138 n. 1 CP non deve essere

particolarmente motivato.

Egli

stesso, del resto, non contesta siffatta qualifica giuridica del proprio agire,

eccezion fatta per l’imputazione di cui al punto 1.3 AA, con obiezioni che la

Corte ha già respinto al precedente considerando n. 7, rilevando che

dall’impossibilità per l’accusato (risultante dallo stato dei suoi conti) di

essere disponibile in ogni momento dell’affidamento alla restituzione del

capitale affidatogli per circa un anno si doveva dedurre che egli, almeno

temporaneamente, se ne era indebitamente appropriato.

Deve

invece essere esaminato se, come ritiene l’accusa, l’appropriazione indebita

commessa dall’imputato sia aggravata giusta l’art. 138 n. 2 CP in tutte le 14

fattispecie ascrittegli.

28.

La

fattispecie qualificata dell'appropriazione indebita riguarda in generale una

cerchia di autori che, per la loro posizione nei rapporti con le vittime,

godono di una particolare fiducia e sottostanno quindi a un particolare obbligo

di fedeltà (DTF 120 IV 182, 117 IV 22; DTF 21 dicembre 1992 in re K).

Uno di

questi casi è quello dell'autore che agisce nell’esercizio di una professione

soggetta ad autorizzazione. Tuttavia, non ogni appropriazione indebita

commessa, per esempio, da un funzionario o da un avvocato, è necessariamente

aggravata, ricorrendo l'aggravante solo laddove queste persone abbiano compiuto

l’illecito nella loro veste di funzionario o avvocato e, cumulativamente, nell’ambito

dell’esercizio di questa professione (Pozo, Droit pénal, partie spéciale

I, n. 777, pag. 218).

In

concreto, siffatta distinzione conduce a restringere il campo d'attività

dell'avvocato oggetto dell'aggravante in particolare alla sola attività tipica

di patrocinio forense o di consulenza, ossia al denaro che viene confidato al

legale nell'esercizio di questa precipua attività dai suoi clienti o per conto

dei suoi mandanti, mentre che, ad esempio, l'occasionale gestione di patrimoni

da parte di un avvocato non rientra ancora nella nozione del caso aggravato,

perché ciò non fa parte della sua attività principale (Niggli/Riedo,

Basler Kommentar, n. 175 ad art. 138 CP e riferimenti).

Detto

altrimenti, l'art. 138 n. 2 CP non ha inteso introdurre una nozione di

"Sondertäter" a carico degli avvocati o di altri professionisti al

beneficio di un'autorizzazione per ogni loro possibile atto di appropriazione

indebita, ma ha invece nuovamente inteso proteggere in maniera accresciuta la

fiducia suscitata nel pubblico da queste persone nello specifico esercizio di

quella professione per la quale sono stati autorizzati dallo Stato.

29.

Stabilito

ciò, appare in primo luogo evidente che laddove l’ACCO 1 ha agito in qualità di

notaio il reato è senz’altro aggravato, trattandosi di professione per il cui

esercizio ha ricevuto l’autorizzazione da un’autorità (Niggli/Riedo,

opera citata, n. 178 ad art. 138 CP), e forse anche, a ben vedere, di attività

di funzionario giusta l’art. 110 cifra 4 CP.

Sono

pertanto appropriazioni indebite aggravate siccome commesse in qualità di

notaio quelle di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 1.12 AA.

Per i

reati commessi in qualità di avvocato, professione anch’essa soggetta

all’autorizzazione di un’autorità e quindi potenzialmente causa di reato

aggravato (cfr. consid. 27), occorre invece distinguere tra attività tipica

dell’avvocato, in cui si concretizza l’aggravante, ed altre attività connesse

che non sono però precipue dell’avvocato, e che perciò non possono costituire

terreno per un reato aggravato.

La

distinzione non si rivela inutile: a mente della Corte, solo nelle fattispecie

di cui ai punti 1.10 AA (incasso della parte spettante alla cliente nello

scioglimento del regime dei beni a seguito di divorzio) e 1.14 AA (incasso

della quota spettante ai clienti in una procedura successoria) il prevenuto ha

agito nel contesto della tipica attività dell’avvocato, commettendo così il

reato aggravato.

Per

contro, in quelle situazioni in cui si è prestato per ricevere l’incasso di

importi di denaro nell’ambito dell’attività commerciale di terzi, per poi

riversare detto denaro secondo le istruzioni dei mandanti, non si tratta

secondo la Corte di attività tipica dell’avvocato, per la quale gli è stata

rilasciata la relativa autorizzazione. Le fattispecie di cui ai punti 1.6 e

1.13

AA non costituiscono perciò reato aggravato.

Allo

stesso modo, anche l’attività consistente nel mettersi a disposizione di

clienti per custodire e/o gestire loro averi bancari disponendo del diritto di

firma non è tipica della professione d’avvocato, e quindi non è costitutiva del

reato aggravato (punti 1.8, 1.11 AA), mentre che l’accusato sia stato per

questo motivo un gestore di patrimoni non lo pretende nemmeno l’atto d’accusa,

che non imputa al prevenuto questa circostanza aggravante.

Si ha

perciò in complesso che solo in 10, e non in 14 casi, il reato commesso

dall’accusato è quello di appropriazione indebita aggravata giusta l’art. 138

n. 2 CP, mentre che negli altri 4 casi si tratta di appropriazione indebita

giusta l’art. 138 n. 1 CP.

30.

Secondo l’art. 63 CP il giudice commisura la pena alla colpa del

reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle

condizioni personali del condannato.

Secondo

l’art. 68 n. 1 CP, quando per uno o più atti l’autore incorre in più pene

privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato

più grave aumentandola in misura adeguata.

31.

La

Corte nel determinare la pena per l’ ACCO 1 ha dapprima dovuto ritenere la

notevole gravità oggettiva del suo comportamento, essendo egli autore colpevole

di ben 14 episodi di appropriazione indebita (10 dei quali costituenti reato

aggravato) per un importo complessivo assai ingente, pari a circa fr.

5'300'000.--, ancorché il danno finale per i clienti sia inferiore, ma a

tutt’oggi comunque considerevole visto che ammonta a circa fr. 1'650'000.--. Il

numero degli episodi denota di per sé biasimevole reiterazione di questi

comportamenti illeciti, che si sono infatti protratti per circa un anno e mezzo

e che comunque hanno preso fine solo grazie all’intervento degli inquirenti.

Visti gli atti, non è sbagliato affermare che l’agire illecito dell’accusato

era quasi sistematico e si constata che i reati non sono cessati nemmeno dopo

l’abbandono della presidenza del __________ (aprile 2002), ossia dopo la fine

dello scellerato onere presidenziale alla copertura con mezzi propri di un

deficit annuo superiore al milione di franchi.

Dalla

vita anteriore dell’imputato si ritiene in suo favore l’incensuratezza, così

come meritorio è stato ritenuto il modo in cui egli, con le proprie forze e

denotando capacità ed intraprendenza, in pochi anni aveva saputo crearsi una

solida posizione professionale, trovando inoltre il tempo anche per svolgere

attività politica in favore della comunità.

Quanto

all’impegno in favore dello sport, la Corte (oltretutto in parte composta di

persone vicine al mondo dello sport) non può, in astratto, che apprezzarlo e

considerarlo meritorio, ma si è chiesta in concreto se e quanto l’accusato

abbia agito per amore e nell’interesse dello sport. Detto più chiaramente, la

Corte avrebbe –per esempio- apprezzato positivamente il disinteressato impegno

di un oscuro allenatore di una squadra giovanile, che per anni avesse

gratuitamente messo il proprio tempo a disposizione per avvicinare dei giovani

alla pratica di uno sport. Per il presidente di un sodalizio il discorso è più

sfumato: da un lato egli agisce in parte per passione e amore dello sport, e

ciò merita riconoscimento, ma d’altra parte (e più sale il livello e più questo

è vero) egli agisce anche per il diverso fine del promovimento della propria

persona, per ottenere una sorta di riconoscimento sociale, per farsi pubblicità

a scopo commerciale e per accedere a certi ambienti allo scopo di curare i

propri interessi e in definitiva anche per sfoggiare un costoso giocattolo. In

questa diversa accezione, che nell’accusato era sicuramente presente (A1, pag.

4: “… la presidenza del __________ mi ha portato molto sia in termini di

pubblicità che di clientela.”), l’impegno sportivo (che equivale poi solo

ad un impegno finanziario in favore di un gruppo di professionisti) non risulta

particolarmente apprezzabile agli occhi della Corte dal profilo etico, ma

costituisce in definitiva solo un (lecito) modo di spendere il proprio denaro

in cambio di un ritorno di immagine.

Il tema

della pallacanestro come elemento della vita anteriore dell’accusato porta però

anche ad esaminare l’importante questione dei suoi motivi a delinquere.

L’unica

spiegazione che egli ha fornito per i propri atti è infatti quella di avere

immesso il denaro malversato, oltre a tutto il suo patrimonio, nel __________.

Nella

misura in cui ciò è vero, non si tratta per la Corte di una valida giustificazione,

non essendoci alcunché di nobile o meritorio nel commettere reati per

alimentare le proprie spropositate ambizioni sportive (o quelle del sodalizio

di cui si è presidente), e di riflesso per coltivare e vedere crescere di pari

passo la propria immagine di presidente di un club ambizioso e di successo. Il

gesto, a non averne dubbi, è oltretutto privo di ogni connotazione sportiva, ed

anzi nuoce a tutti gli onesti praticanti dello sport, che competono senza far

ricorso a denaro malversato che in definitiva concorre a falsare gli esiti

della regolare competizione.

E’

comunque da escludere che il prevenuto abbia malversato unicamente

nell’interesse del __________. Contro una simile tesi depongono già la

moltitudine di prelevamenti in contanti dal conto clienti dello studio (ivi

compresi quelli con tessera bancomat), anche di piccoli importi, che rendono

altrettanto verosimile, ed anzi preferibile, l’ipotesi che in vari casi

l’imputato abbia prelevato indiscriminatamente per sue personali esigenze.

Almeno in un caso è però positivamente accertato che l’imputato si è

appropriato indebitamente di denaro di clienti per sue voluttuarie esigenze

personali, risultando in effetti che il pagamento di fr. 200'000.—per

l’arredamento della villa, così come fr. 30'000.—per un artigiano, sono

avvenuti con denaro di clienti.

Come che

sia –pallacanestro o lussi privati- la Corte ha ritenuto la futilità delle

motivazioni a delinquere dell’accusato, consistenti in ogni caso

nell’appagamento del desiderio del superfluo, e questo oltretutto ad opera di

chi già doveva considerarsi privilegiato, potendo contare su di un reddito

importante e una sostanza consistente, il che depone, secondo la Corte, per una

moralità dell’accusato assai limitata.

Particolarmente

esecrabile, e di pesante rilievo nella commisurazione della pena, è apparso

alla Corte il contesto dei reati, commessi per mezzo della violazione

dell’accresciuto rapporto di fiducia, insito nella natura del mandato, che

viene tributato all’avvocato e al notaio da chi si trova ad avere bisogno dei

loro servigi, ma anche dallo Stato quando autorizza l’esercizio di queste

professioni e quando delega al notaio l’esercizio di sue prerogative. Si è

trattato del tradimento elementare di quella fiducia che non può essere

disattesa, perché elemento cardine dell’immagine e della stessa funzione

sociale dell’avvocato e del notaio. Non per caso, la perpetrazione del reato

nell’esercizio di una professione autorizzata dall’autorità è circostanza

costitutiva di reato aggravato, e la conseguenza, non lieve, è che viene

raddoppiata la comminatoria di pena.

Nel caso

di specie la Corte, nonostante la preponderanza di reati aggravati, ha

determinato la pena entro i limiti del caso non aggravato, ed anzi nemmeno ha

ecceduto di molto la metà della pena massima prevista per l’appropriazione

indebita.

Questo

per l’effetto delle circostanze attenuanti, ma anche a riprova del fatto che

non si è ecceduto in severità, posto che il realizzarsi del reato aggravato è

comunque, di per sé, indicativo di una colpa grave.

La Corte

ha di seguito valutato negativamente le circostanze dell’acquisto da parte

dell’accusato della __________, ritenendolo l’ulteriore riprova di una certa

bassezza d’animo, dell’egoismo e della mancanza di scrupoli di colui che già sa

di avere pesantemente malversato, ma che invece di impiegare ogni risorsa per

la limitazione del danno e il suo risarcimento, procede nondimeno –senza averne

i mezzi e delinquendo ulteriormente a tal fine (con riferimento ai fr.

200'000.—di cui si è appropriato per pagare il mobilio)- nell’acquisto di un

bene di lusso.

A favore

dell’accusato la Corte, oltre alle predette circostanze legate alla vita

anteriore, ha ritenuto la confessione fatta agli inquirenti, il tentativo di

rimediare al danno arrecato concretizzato da vari risarcimenti, nonché il

corretto comportamento processuale.

E’ invece

solo entro certi limiti che si è potuta apprezzare la collaborazione

dell’accusato, perché se da un lato è vero che egli non ha avuto reticenze al proposito

degli illeciti commessi (ed in tal senso egli è certamente confesso, come detto

poc’anzi), è d’altro lato vero che egli poco si è prestato alla ricostruzione

dell’effettivo utilizzo del denaro malversato e da lui prelevato per contanti,

non potendosi credere che, con calma dopo il carcere preventivo, non gli

sarebbe stato possibile (come aveva del resto promesso agli inquirenti)

effettuare una ricostruzione almeno per sommi capi di quanto era avvenuto con i

quasi fr. 2 milioni usciti per contanti dal conto clienti dello studio.

Il

carcere preventivo sofferto, limitato a soli 16 giorni, non ha assunto a mente

della Corte proporzioni tali da potere essere considerato in qualche maniera

come un motivo di attenuazione della pena, mentre che è vero che all’imputato

va riconosciuta una certa sensibilità alla pena detentiva, così come si è

tenuto conto in suo favore del fatto che egli, una volta espiata la pena, è

ulteriormente punito dal fatto di non potere più tornare ad esercitare la

professione appresa, essendo irrimediabilmente distrutto per sua colpa il

rapporto di fiducia con i clienti che ne costituisce l’imprescindibile

premessa.

32.

La

difesa si è battuta per il contenimento della pena entro i limiti dei 18 mesi

di reclusione sospesi condizionalmente, invocando in particolare la concessione

dell’attenuante specifica del sincero pentimento ai sensi dell’art. 64 cpv. 5

CP.

L’attenuante

in questione comporta l’intima dissociazione dell’autore dagli illeciti

commessi e si concretizza con una condotta con la quale egli fornisce prova di

uno sforzo particolare, non finalizzato al beneficio processuale ma bensì al

riconoscimento della propria colpa e alla volontà di emendarsi (DTF 107

IV 99, Rep. 1987, pag. 253 e segg.).

La Corte,

pur convinta che il prevenuto sia dispiaciuto per l’accaduto -del resto la sua

vita, a prescindere dalla condanna penale, ne esce rovinata- e dandogli atto di

determinati comportamenti positivi, ha concluso per la non sussistenza

dell’attenuante in questione, ritenendo che egli in definitiva non abbia dato

prova di quello “sforzo particolare” che si esige dalla persona sinceramente

pentita.

Un primo

elemento che, in questo contesto, è stato considerato negativamente è quello

della (già menzionata) solo parziale collaborazione con gli inquirenti al

riguardo della destinazione dei denari prelevati a contanti. Tolta la non

addotta ipotesi di un’amnesia su vasta scala o di altre non invocate turbe

della coscienza, appare da questo punto di vista reprensibile il non avere contribuito,

nonostante le promesse, ad un’adeguata ricostruzione di questo non secondario

aspetto delle malversazioni.

Un

secondo elemento contrario alla tesi dell’intima presa di coscienza

dell’illecito compiuto è stato ravvisato nella mancanza di disponibilità a

separarsi dalla villa milionaria nella quale egli vive ancora oggi. Nulla in

effetti giustifica il fatto che egli tuttora risieda in questa costosa

abitazione, che andava invece, subito dopo la scarcerazione (avvenuta il 21

marzo 2003), messa a disposizione dei creditori, oppure venduta, oppure ancora

locata a terzi contro un’adeguata pigione da destinare ai risarcimenti,

trasferendo se stesso in un’abitazione meno sfarzosa, ma più economica e più

consona alla situazione. Questo nonostante che __________ risulti

comproprietaria per ½ dell’immobile, trattandosi di facoltà accordatale dal

prevenuto senza corrispettivo, visto che la casa non è stata pagata da nessuno

e che essa nemmeno è debitrice dell’ipoteca.

Del tutto

analoga, quantunque su scala ridotta, l’attitudine del prevenuto al riguardo

della propria mobilità: ancora il 1° ottobre 2003, ad oltre 6 mesi dalla

scarcerazione, dichiarava al magistrato interrogante che nel computo del

proprio fabbisogno mensile erano da includere “CHF 1'650.--per il leasing

della vettura marca _________” (A7, pag. 3), soggiungendo però,

presumibilmente consapevole della palese incongruenza, che “sto comunque

cercando da mesi di vendere l’auto”.

Discutibile,

infine, (sempre nella limitata ottica del ragionamento circa l’eventuale

sincero pentimento), anche il modo del prevenuto di procedere nei risarcimenti,

laddove taluni sono stati privilegiati e risarciti integralmente (__________, __________),

mentre che altri non hanno ricevuto nulla, così da suscitare il sospetto di un

pentimento ad personam, oppure finalizzato all’ottenimento di un beneficio

processuale, come nel caso della compiacente lettera 2 dicembre 2004 della

parte civile __________ (doc. TPC 6), che esplicitamente tenta di portare al

mulino dell’accusato l’acqua del sincero pentimento.

La

negazione del sincero pentimento, ad ogni buon conto, ha valenza più formale

che sostanziale. La Corte ha infatti da un lato negato il compimento dello

sforzo particolare e il sussistere dell’attenuante specifica, ma d’altro lato

–come già detto- non ha per nulla misconosciuto la confessione dell’accusato,

la sua parziale collaborazione con gli inquirenti, le dichiarazioni di

pentimento e i risarcimenti prestati, valutando queste circostanze a lui

favorevoli nell’ottica dell’applicazione dell’art. 63 CP.

Pertanto,

la negazione della richiesta della difesa di una condanna alla pena di 18 mesi

sospesi condizionalmente non è assolutamente la conseguenza del rifiuto

dell’invocata circostanza attenuante. Vero è invece che la gravità della colpa

dell’accusato è tale –con o senza attenuante specifica- che la pena da

pronunciare a suo carico nemmeno si avvicina ai limiti entro i quali ha senso

disquisire di sospensione condizionale.

Questo

risultato non è suscettibile di modifiche nemmeno per effetto dell’invocazione

fatta dalla difesa di sentenze rese da altre Corti in altri procedimenti.

Premesso

che siffatta modalità difensiva, cara a questo patrocinatore, è per sua natura

inefficace perché comporta il confronto tra situazioni che nel loro complesso

non sono mai confrontabili, l’unico paragone formulato relativo alle

malversazioni di un avvocato e notaio (maître de stage dell’accusato) non

concorre in alcun modo a fare sembrare insopportabilmente severo l’odierno giudizio.

Infatti,

è ben vero che il 28 febbraio 2002 la Corte delle Assise Correzionali di _________

ha condannato __________ alla pena di 18 mesi di detenzione sospesi con la

condizionale per malversazioni ammontanti nel complesso a circa 11 milioni di

franchi, ma è altrettanto vero che quel giudizio, mite nell’apparenza

dell’esito, è stato determinato dal sussistere di preponderanti circostanze

attenuanti, quale il lungo tempo trascorso dai fatti (ancorché non quale

attenuante specifica), ma in particolare dalla grave scemata responsabilità

dell’imputato, quantificata in “superiore al 70%” dal perito (sentenza,

pag. 33 e 42). E’ pertanto manifesto che senza il peso di quelle particolari

circostanze la pena a carico del condannato sarebbe stata pari ad un multiplo

di quella inflittagli, e non è azzardato affermare che essa avrebbe raggiunto i

5.

anni di reclusione (sentenza, pag. 43), per il che non si vede come il

prevenuto possa trarre diritto dall’indebito confronto.

Sugli

altri casi impropriamente evocati dalla difesa (__________, __________, __________),

riguardanti altri reati e altre situazioni, la Corte, convenuta per giudicare AC

1.

e non l’operato di altre Corti, rifiuta di entrare nel merito, lasciando alla

difesa il compito di fare valere avanti all’autorità di ricorso la pretesa

pertinenza di questi confronti.

33.

Avuto riguardo per tutte queste circostanze, la Corte ha ritenuto

che la pena base da infliggere all’accusato si possa attestare, almeno

nell’ordine di grandezza, attorno a quella di 4 anni e 3 mesi di reclusione

richiesta dal Procuratore Pubblica, e dopo considerazione delle circostante

attenuanti ha reputato adeguata alla sua grave colpa e ai gravi reati commessi

la pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione, con computo del breve carcere preventivo

sofferto.

34.

Meritano

integrale tutela le incontestate pretese delle parti civili __________ di Euro

303'151.49, corrispondente al riconoscimento di debito 20 novembre 2003

dell’accusato (doc. dib. 1) ed esplicitamente ammessa in aula (cfr. verbale

dibattimentale, pag. 4) e __________ di Euro 391'072.49, importo corrispondente

a quello dell’atto di accusa (punto 1.6), oltre interessi al 5% dall’11 marzo

2003, data in cui il danno si era sicuramente già verificato, e fr. 20'000.—per

ripetibili (cfr. doc. TPC 7), importo adeguato e non contestato dall’accusato,

che in aula ha ammesso integralmente anche questa pretesa (cfr. verbale

dibattimentale, pag. 4).

35.

Con

scritto 11 ottobre 2004 (doc. TPC 4) tale __________, patrocinato nell’occasione

__________ __________, si è costituito parte civile, affermando di vantare “un

credito di CHF 131'237.—nei confronti del __________ e di conseguenza del

signor ACCO 1”.

Siffatto

comportamento non è serio: a parte il fatto che, contrariamente a quanto ritiene

il richiedente, non vi è identità tra il __________ e l’accusato, la pretesa,

con ogni evidenza, è estranea alle circostanze di cui all’atto di accusa,

ragione per cui il richiedente nemmeno possiede la qualità di parte civile, e

perciò non si vede per quale motivo la Corte dovrebbe o potrebbe esaminare le

sue pretese.

36.

PC 5

in data 9 dicembre 2004 ha instato per la condanna del prevenuto al pagamento

di fr. 369'800.—oltre interessi (doc. TPC 9) in conseguenza dell’appropriazione

indebita di cui al punto 1.7 AA, concernente la vendita immobiliare del fondo

PPP __________ di __________ da __________ a PC 4 PC

5, finanziatrice dell’acquirente PC 4, lamenta in buona sostanza il fatto di

non essere entrata in possesso del titolo ipotecario di primo rango di fr.

320'000.-- a garanzia del credito concesso, e ritiene che, senza l’assistenza

del pegno immobiliare, il proprio credito nei confronti di PC 4 abbia un valore

limitato a fr. 1.—(doc. TPC 9, punto 3.4, pag. 6), e chiede perciò la condanna AC

1.

al risarcimento della differenza con quello che dovrebbe invece essere il

valore del proprio credito, ossia il capitale di fr. 320'000.--, fr.

34'800.—per tre annualità di interessi, anch’essi garantiti dal pegno, e fr.

15'000.—per stimate spese d’esecuzione e interessi di mora.

In

subordine, l’istante chiede l’attribuzione di un indeterminato importo da

quantificare ex art. 42 cpv. 2 CO.

Per la

Corte è a prima vista chiaro che, nonostante il reato dell’accusato, non vi è

spazio per entrare nel merito della richiesta, fondata su elementi di computo

del tutto irreali.

In primo

luogo induce al sorriso la manifesta disistima espressa nei confronti nel

proprio cliente, la cui solvibilità è valutata fr. 1.--. Si osa sperare,

nell’interesse medesimo della parte civile, che la valutazione del signor PC 4

sia stata differente al momento della concessione del mutuo ipotecario, e che

lo stesso non sia perciò stato concesso con la certezza (derivante da siffatta

ingenerosa valutazione) di dovere in seguito realizzare il pegno.

Altrettanto

impalpabile è l’altro elemento dell’asserita differenza patrimoniale dedotta in

causa, dovendosi dedurre dall’assenza di indicazioni contrarie che a tutt’oggi

il prestito sia ancora in essere e che il signor __________ abbia fatto fronte

agli oneri che ne derivano, ragione per cui il computo che conclude per

l’importo di fr. 369'800.—ha per il momento natura del tutto virtuale.

In simili

circostanze, non si può che concludere che la parte civile, oltre a far perdere

tempo alla Corte, abbia irriguardosamente valutato fr. 1.—anche la di lei

capacità di determinarsi in tema di risarcimento danni, azzardandosi a

formulare una richiesta che mai –se non altro per il tema di doverci pagare le

corrispondenti tasse di giustizia e ripetibili- avrebbe osato presentare al

competente foro civile, al quale viene comunque rinviata.

37.

La

parte civile PC 4, con riferimento al medesimo punto 1.7 AA, ha postulato

verbalmente, senza l’ausilio di un memoriale di motivazione, la condanna AC 1

al pagamento in favore di PC 1della somma di fr. 300'000.-- ad estinzione del

debito ipotecario di __________, lamentando il fatto che PC 5, di cui egli è

debitore, non avrebbe ricevuto da PC 1il titolo ipotecario.

La Corte

ha ritenuto di non potere entrare nel merito di questa richiesta, che essa non

considera liquida.

In primo

luogo vi è da chiedersi se, ed in quale misura,il PC 4 sia effettivamente

direttamente danneggiato dal reato: egli ha acquisito la proprietà del fondo

che intendeva acquistare, ed è debitore della sua banca per il medesimo importo

di cui sarebbe stato debitore se non vi fosse stato il reato. Certo, egli è

verosimilmente inadempiente nei confronti della sua banca per il motivo di non

averle fornito la dovuta garanzia ipotecaria, ma in difetto di migliori

informazioni –la parte civile non ha ritenuto di dovere versare alcunché in

atti a sostegno della propria richiesta- non è dato di sapere quali siano i

termini contrattuali di questo rapporto, quali siano state le effettive (o anche

solo le potenziali) conseguenze per il PC 4, ed in definitiva quale sia

l’ammontare del suo pregiudizio.

Come che

sia, appare comunque poco praticabile la sua richiesta di un versamento in

denaro in favore di una terza persona (PC 1) che non ne ha fatto richiesta

(cfr. doc. TPC 5, in cui PC 1 dichiara di disinteressarsi al dibattimento), e

che per effetto di questo eventuale versamento dovrebbe verosimilmente venire

astretta (anche se la parte civile nemmeno ha formulato questa richiesta) alla

consegna del titolo ipotecario.

Indipendentemente

dal fondamento sostanziale della richiesta, sul quale l’approssimazione della

richiesta verbale e l’assenza di qualsivoglia documento giustificativo a

sostegno rendono comunque assai difficile la determinazione, la Corte ritiene

di non avere la facoltà di pronunciare giudizi riguardanti la sfera di

interessi meritevoli di tutela giuridica di una terza persona (PC 1) senza che

a questa sia stata offerta la possibilità del necessario contraddittorio, il

che non è avvenuto (né poteva avvenire) in aula.

Motivo

sufficiente, a mente della Corte, per rinviare al foro civile la richiesta

della parte civile.

Viene di

contro ammessa la pretesa di fr. 14'376.—per spese legali, ritenuta adeguata al

patrocinio preprocessuale e processuale prestato in favore della parte civile,

pretesa che del resto lo stesso imputato non ha ritenuto di contestare.

38.

I

beni, di pertinenza dell’accusato, oggetto di sequestro ed indicati nell’atto

di accusa, non risultano essere corpo di reato, né la pubblica accusa lo

pretende.

Su di

essi viene tuttavia mantenuto il provvedimento conservativo del sequestro a

garanzia delle pretese della parti civili, alle quali essi verranno

proporzionalmente devoluti dopo il pagamento della tassa di giustizia e delle

spese processuali

39.

La

tassa giustizia di fr. 3'000.—e le spese processuali sono a carico del

condannato.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 2., 3.1. e 6., in modo parzialmente

affermativo ai quesiti n. 1.1.1. e 4., venendo a cadere il quesito n. 3.2.;

visti gli art. 18,

35, 41, 54, 59, 63, 64, 68, 69, 138 cfr. 1 e 2, 292 CP

9.

segg. CPPT e 39 TG sulle spese,

dichiara e

pronuncia:

1.

ACCO

1.

è autore colpevole di:

1.1

ripetuta

appropriazione indebita, in parte qualificata,

per

avere,

in danno di 14 clienti, in più occasioni,

a _________, nel periodo settembre 2001 - marzo 2003,

agendo in parte nell'esercizio delle professioni di pubblico notaio e di

avvocato per le quali ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità,

allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, impiegato

indebitamente valori patrimoniali a lui affidati,

in particolare utilizzato, con prelevamenti in contanti o trasferimenti

bancari, somme di denaro versate da clienti del suo Studio legale e notarile

sui conti bancari __________ (CHF, rubrica clienti) e __________ (Euro, rubrica

clienti) a lui intestati presso la PC 1, _________ e sul conto bancario __________

(rubrica società) a lui intestato presso la __________ _________, nonché

utilizzato somme di denaro a lui affidate in gestione da clienti del suo Studio

legale e notarile e depositate su relazioni bancarie sulle quali aveva procura

con diritto di firma individuale,

per complessivi almeno ca. fr. 2'617'817.55 ed almeno ca. Euro 1'865'275.18

(pari a ca. fr. 2'721'250.-- al cambio medio del 5 marzo 2003);

1.2

disobbedienza

a decisioni dell'autorità

per avere,

a _________, nel periodo 9 settembre 2002 - 8 marzo 2004,

omesso di ottemperare alla risoluzione di data 9 settembre 2002 della PL 1 sede

di _________, che gli imponeva, sotto esplicita comminatoria dell'art. 292 CP,

di presentare entro il 30 settembre 2002, i rendiconti finanziari ed i rapporti

morali per le gestioni 1998 (parziali), 1999, 2000 e 2001 relativi alla tutela

in favore del fratello __________,

e

meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

2.

Di

conseguenza ACCO 1 è condannato:

2.1

alla

pena di 3 (tre) anni e 3 mesi di reclusione, nella quale è computato il carcere

preventivo sofferto;

2.2

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 3'000.-- e delle spese processuali.

3.

ACCO

1.

è inoltre condannato a pagare le seguenti indennità:

3.1

Euro

391'072.49 più interessi al 5% su questa somma dall'11.3.2003, oltre a fr.

20'000.-- per ripetibili alla Parte civile __________;

3.2

Euro

303'151.49 alla Parte civile __________;

3.3

fr.

14'376.-- per ripetibili alla Parte civile PC 4, che per il rimanente della

propria pretesa è rinviata al foro civile.

4.

La

__________ è rinviata al foro civile competente per le proprie pretese di

risarcimento.

5.

Deduzion

fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali, a garanzia dei

crediti qui riconosciuti alle Parti civili, è mantenuto il sequestro conservativo

sui beni patrimoniali sequestrati ed indicati a pagina 6 dell'atto d'accusa.

6.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione

della sentenza integrale.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente Il

segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 3'000.--

Inchiesta preliminare fr. 685.25

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 3'785.25

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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