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Decisione

72.2004.47

Palpeggiamenti e toccamenti alla figliastra minorenne sull'arco di tre anni

15 ottobre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2004 ad ottobre 2006.

§ Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità, la

figura e la vita anteriore del suo patrocinato.

Senza voler mettere in dubbio la credibilità

della vittima, sottolinea come pure il suo cliente nelle sue ammissioni sia

stato coerente e credibile. Sostiene che l’episodio di __________ non è stato

un atto intenzionale, ma un atto del tutto accidentale. In favore di AC1 mette

in evidenza l'incensuratezza, il fatto che si è pentito per quanto da lui

commesso, nonché la collaborazione offerta agli inquirenti nel corso

dell’inchiesta. Conclude quindi chiedendo una massiccia riduzione della pena

detentiva proposta dal PP. Non si oppone alle richieste di risarcimento della

PC. Per le spese future derivanti dal collocamento della vittima, chiede però

il rinvio al foro civile.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC1

1. È autore

colpevole di:

atti sessuali con fanciulli

per avere,

nel periodo luglio 1999/2002,

in varie località del Ticino, in date

imprecisate,

ripetutamente compiuto atti sessuali con la __________

(nata il __________), palpeggiandole il seno, toccandola

con la mano sui genitali sotto i vestiti ed infilandole un dito nella vagina,

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa di libertà?

3.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

4.

Deve

essere condannato al pagamento di un’indennità alla parte civile?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, in modo parzialmente affermativo al quesito n. 4;

visti gli art. 18, 36, 41,

58, 63, 68, 69 e 187 cfr. cpv. 1 CP;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia

1.

AC1 é

autore colpevole di

atti sessuali con fanciulli

per avere,

nel periodo luglio 1999/2002,

in varie località del Canton Ticino ed in date

imprecisate, ripetutamente compiuto atti sessuali con la __________ (nata il __________),

così come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza

AC1 é condannato:

2.1

alla pena di

15.

mesi di detenzione nella quale é computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta al condannato é condizionalmente con un periodo

di prova di 2 anni.

4.

È ordinata

la confisca degli oggetti in sequestro.

5.

AC1 é

inoltre condannato a versare (pagare) alla parte civile __________ le seguenti

indennità:

5.1

fr. 8'000.-

oltre interessi al 5% a far tempo dal 30.6.2001 quale torto morale;

5.2

fr. 1'153.45

quali costi di collocamento in istituto (fino a settembre 2004);

5.3

fr. 6'859.05

quali spese di patrocinio.

Per il resto, la PC è rinviata al foro civile.

6.

Questo giudizio

può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente Il

segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 750.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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