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Decisione

72.2004.48

vendita di 210 chili di fiori di canapa

28 ottobre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reati

previsti: dall’art. 19 cifra 2 LFStup;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 55/2004 del 10 maggio 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore di fiducia avv. __________.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 14.55.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

confermato integralmente l’atto di accusa in esame,

conclude chiedendo che l’accusato venga condannato:

- a 13 mesi

di detenzione sospesi condizionalmente;

- alla

confisca di quanto in sequestro, ovvero la contabilità della società da lui

gestita.

§ Il Difensore, il quale , ponendo in risalto

l’incensuratezza del patrocinato e l’inserimento in questo circuito in un

periodo di relativa tolleranza nei confronti dei canapai, chiede un’ulteriore

riduzione della pena al minimo previsto dalla legge, con il beneficio della

sospensione condizionale, vista la prognosi favorevole.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. Infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato, nel periodo luglio 2001/marzo 2003, a

Pambio-Noranco, Mendrisio e altre località del Canton Ticino, acquistato,

trasportato, preparato, venduto circa 210 Kg di fiori di canapa (marijuana), sapendo o dovendo presumere che la stessa

sarebbe stata utilizzata quale stupefacente, per una cifra d’affari complessiva

di fr. 574'200.-?

1.1.1 trattasi di

infrazione aggravata siccome ha realizzato, trafficando per mestiere, una

grossa cifra d’affari;

e meglio

come descritto dall’atto di accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

3.

Deve

subire la confisca di quanto in sequestro?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti;

visti gli art. 18, 36, 41,

58, 63 CP;

19.

n. 1 e

2.

LStup;

9.

segg.

CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

Infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome

ha realizzato, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari, per avere,

senza essere autorizzato, nel periodo luglio 2001/marzo 2003, a Pambio-Noranco,

Mendrisio e altre località del Canton Ticino, acquistato, trasportato,

preparato, venduto circa 210 Kg di fiori di canapa (marijuana), sapendo o dovendo presumere che la stessa

sarebbe stata utilizzata quale stupefacente, per una cifra d’affari complessiva

di fr. 574'200.-;

e meglio

come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di

conseguenza AC 1 è condannato:

2.1

alla pena di

13.

(tredici) mesi di detenzione;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali

3.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un

periodo di prova di 2 (due) anni.

4.

E’

ordinata la confisca di quanto in sequestro.

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 450.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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