72.2004.48
vendita di 210 chili di fiori di canapa
28 ottobre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
72.2004.48
Data decisione, Autorità:
28.10.2005, PENAL
Titolo:
vendita di 210 chili di fiori di canapa
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 2 LSTUP
Incarto n.
72.2004.48
Lugano,
28 ottobre 2005/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
dr. iur. Roberta Arnold,
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
prevenuto colpevole di:
1. Infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
ha realizzato, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari,
per
avere, nel periodo luglio 2001/marzo 2003, a Pambio-Noranco, Mendrisio e altre
località del Canton Ticino, senza essere autorizzato, acquistato, trasportato,
preparato, venduto un quantitativo di circa 210 Kg di fiori di canapa
(marijuana), sapendo o dovendo presumere che la stessa sarebbe stata utilizzata
quale stupefacente, e meglio per avere,
a) nel periodo
luglio 2001/marzo 2003, quale titolare della società __________,
Pambio-Noranco, previo acquisto della sostanza a __________ al prezzo di fr.
1'800/2'000 il Kg e successiva preparazione delle confezioni, rivenduto
complessivamente a diversi canapai della regione almeno Kg 198 di fiori di
canapa (marijuana) al prezzo di fr. 2'500.-/2'600.- per un cifra d’affari
totale di almeno fr. 495'000.-;
b) nel periodo
aprile 2002/marzo 2003, a Mendrisio, quale titolare del negozio canapaio __________,
previo acquisto della sostanza da __________, venduto al dettaglio sotto forma
di sacchetti odorosi complessivamente kg 12 di fiori di canapa (marijuana)
realizzando una cifra d’affari di fr. 79'200.-;
Fatti
avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reati
previsti: dall’art. 19 cifra 2 LFStup;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 55/2004 del 10 maggio 2004, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia avv. __________.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 14.55.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
confermato integralmente l’atto di accusa in esame,
conclude chiedendo che l’accusato venga condannato:
- a 13 mesi
di detenzione sospesi condizionalmente;
- alla
confisca di quanto in sequestro, ovvero la contabilità della società da lui
gestita.
§ Il Difensore, il quale , ponendo in risalto
l’incensuratezza del patrocinato e l’inserimento in questo circuito in un
periodo di relativa tolleranza nei confronti dei canapai, chiede un’ulteriore
riduzione della pena al minimo previsto dalla legge, con il beneficio della
sospensione condizionale, vista la prognosi favorevole.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. E’ autore
colpevole di:
1.1. Infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, nel periodo luglio 2001/marzo 2003, a
Pambio-Noranco, Mendrisio e altre località del Canton Ticino, acquistato,
trasportato, preparato, venduto circa 210 Kg di fiori di canapa (marijuana), sapendo o dovendo presumere che la stessa
sarebbe stata utilizzata quale stupefacente, per una cifra d’affari complessiva
di fr. 574'200.-?
1.1.1 trattasi di
infrazione aggravata siccome ha realizzato, trafficando per mestiere, una
grossa cifra d’affari;
e meglio
come descritto dall’atto di accusa?
Considerandi
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
3.
Deve
subire la confisca di quanto in sequestro?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti;
visti gli art. 18, 36, 41,
58, 63 CP;
19.
n. 1 e
2.
LStup;
9.
segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
Infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
ha realizzato, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari, per avere,
senza essere autorizzato, nel periodo luglio 2001/marzo 2003, a Pambio-Noranco,
Mendrisio e altre località del Canton Ticino, acquistato, trasportato,
preparato, venduto circa 210 Kg di fiori di canapa (marijuana), sapendo o dovendo presumere che la stessa
sarebbe stata utilizzata quale stupefacente, per una cifra d’affari complessiva
di fr. 574'200.-;
e meglio
come descritto nell’atto di accusa.
2.
Di
conseguenza AC 1 è condannato:
2.1
alla pena di
13.
(tredici) mesi di detenzione;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali
3.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un
periodo di prova di 2 (due) anni.
4.
E’
ordinata la confisca di quanto in sequestro.
5.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 450.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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