72.2004.56
Autodenuncia per aver accompagnato terzi con la propria automobile ad acquistare e vendere cocaina e per aver messo a disposizione il proprio appartamento per attività di spaccio
1 febbraio 2006Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2004.56
Data decisione, Autorità:
01.02.2006, PENAL
Titolo:
Autodenuncia per aver accompagnato terzi con la propria automobile ad acquistare e vendere cocaina e per aver messo a disposizione il proprio appartamento per attività di spaccio
ATTENUAZIONE DELLA PENA
ATTENUAZIONE LIBERA
COMPLICITÀ O CORREITÀ
CONSUMO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
RESPONSABILITÀ SCEMATA
TRASPORTO DI STUPEFACENTI
art. 11 CPS
art. 25 CPS
art. 41 CPS
art. 64 cpv. 9 CPS
art. 65 CPS
art. 66 CPS
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19 cf. 2 LSTUP
art. 19a LSTUP
Incarto n.
72.2004.56
Lugano,
1 febbraio 2006/ep
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Giovanna Roggero-Will
Segretaria:
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
prevenuto colpevole di:
1. infrazione
aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, in parte per complicità
siccome
sapeva o doveva presumere che l’infrazione si riferiva ad un quantitativo di
stupefacenti che poteva mettere in pericolo la salute di parecchie persone
per
avere, senza essere autorizzato,
a) nel periodo
marzo/giugno 2003,
in tre
diverse occasioni, accompagnando con la propria automobile il cittadino
algerino __________ da Lugano a Zurigo dove questi procedeva ogni volta
all’acquisto di grammi 100/150 di cocaina, destinati alla vendita;
in una
decina di occasioni accompagnando con la propria autovettura lo stesso __________
da Lugano a Campione d’Italia dove questi vendeva a clienti del posto 10 grammi
di cocaina ogni volta per un totale di circa 100 grammi;
tra il
mese di marzo ed il mese di maggio 2003 mettendo a disposizione di __________
il proprio appartamento situato in via __________ a __________ -__________ sapendo
che questi lo utilizzava per vendere cocaina, ciò che ha fatto piazzando
sostanza per un quantitativo complessivo di circa grammi 1000,
aiutato
intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto;
b) in
occasione delle tre trasferte a Zurigo con __________, (cfr. sopra sub. 1)
rientrando in Ticino alla guida della propria autovettura, trasportato un
quantitativo complessivo grammi 300/450 di cocaina (acquistati dallo stesso __________)
e ricevendo in compenso per il servizio offerto due volte fr. 400.- ed in
un’occasione 3 grammi di cocaina;
2. contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti
per
avere,
dal 1.
ottobre 2002 al 13 giugno 2003,
a Lugano
e altre località, senza essere autorizzato, acquistato quindi consumato personalmente
un quantitativo imprecisato di cocaina ma almeno grammi 30;
Fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti dagli art. 19 cifra 2 LS in parte in rel. con art. 25 CP; art. 19a
LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 66/2004 del 2 giugno 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1 .
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.15 alle ore 15.45.
D'accordo il
procuratore, viene stralciata dall'atto di accusa la prima fattispecie di cui
al punto 1 lett. a) dell'atto di accusa concernente i tre viaggi a Zurigo,
assorbita interamente da quella di cui al punto 1 lett. b).
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,
confermato l'atto di accusa ad eccezione di quanto corretto in aula dalla
presidente e ritenuti il sincero pentimento e la collaborazione dimostrati
dall'accusato autodenunciandosi, conclude chiedendo che il medesimo sia
condannato ad una pena di 6 (sei) mesi di detenzione. Non si oppone alla
concessione della sospensione condizionale.
§ Il Difensore, il quale evidenzia il coraggio, raro,
dimostrato dal suo assistito di rompere l'omertà legata al traffico degli
stupefacenti - ciò che lo rende persona proba e lodevole - e ripercorre
brevemente i fatti ponendo in risalto la personalità fragile del suo assistito
che nella vicenda ha avuto un ruolo "ancillare e servile" rispetto al
correo __________. Postula l'applicazione dell'attenuante del sincero
pentimento ex art. 64 CP e della scemata responsabilità e, per permettere la
cancellazione anticipata dell'iscrizione della condanna dal casellario
giudiziale per l'adempimento delle condizioni poste dall'art. 27 lett. a della
Legge sugli esercizi pubblici, conclude chiedendo che il suo assistito sia
condannato alla pena dell'arresto di 3 mesi, da porsi al beneficio della sospensione
condizionale per 2 anni.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti:
A. AC 1
1. E’ autore
colpevole di
1.1. Infrazione
alla LStup, in parte per complicità
per avere, senza essere autorizzato,
1.1.1. nel periodo marzo/giugno 2003, in una decina di occasioni,
accompagnato con la propria autovettura lo stesso __________ da Lugano a
Campione d’Italia dove questi vendeva a clienti del posto 10 grammi di cocaina
ogni volta per un totale di circa 100 grammi; intenzionalmente aiutato altri a
commettere un crimine o un delitto;
1.1.2. tra il mese di marzo ed il mese di
maggio 2003 messo a disposizione di __________ il proprio appartamento a __________
-__________ sapendo che questi
lo utilizzava per vendere cocaina, ciò che ha fatto piazzando sostanza per un
quantitativo complessivo di circa grammi 1000, intenzionalmente aiutato altri a
commettere un crimine o un delitto;
1.1.3. in occasione
delle tre trasferte a Zurigo con __________ di cui sub. 1.1.1. rientrando in
Ticino alla guida della propria autovettura, trasportato un quantitativo
complessivo di grammi 300/450 di cocaina (acquistati dallo stesso __________) e
ricevendo un compenso di due volte fr. 400.- e, in un'occasione, di 3 grammi di
cocaina;
1.1.1.1. trattasi di
infrazione aggravata siccome sapeva o doveva presumere essere riferita ad un quantitativo di
stupefacenti tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone;
1.2. contravvenzione
alla LStup
per
avere, senza essere autorizzato, dal 1. ottobre 2002 al 13 giugno 2003, a
Lugano e altre località, acquistato quindi consumato almeno 30 grammi di
cocaina;
e meglio
come descritto dall’atto di accusa?
Considerandi
2.
Ha agito in stato di scemata responsabilità?
3.
Può
beneficiare dell’attenuante del sincero pentimento?
4.
Può beneficiare della sospensione condizionale della pena
privativa della libertà?
5.
Deve
subire la confisca di 52.61 grammi di cocaina?
Preso
atto che avvalendosi dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla
motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti e parzialmente affermativamente al quesito n. 1.2;
visti gli art. 11, 18, 25,
36, 41, 58, 63, 64, 65, 66, 68, 80, 109 CP;
19.
n. 1 e
2.
e 19a LStup;
9.
segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di
1.1
infrazione
aggravata alla LStup, in parte per complicità
siccome sapeva o
doveva presumere essere riferita ad un quantitativo di stupefacenti tale da
mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere
autorizzato,
1.1.1
nel periodo marzo/giugno 2003, in tre occasioni; accompagnando con
la propria automobile __________ da Lugano a Zurigo e ritorno trasportato un
quantitativo complessivo di almeno 300 grammi di cocaina, sostanza acquistata
da quest'ultimo;
1.1.2
nel periodo marzo/giugno 2003, in una decina di occasioni,
accompagnando con la propria autovettura lo stesso __________ da Lugano a
Campione d’Italia dove questi vendeva a clienti del posto 10 grammi di cocaina
ogni volta per un totale di circa 100 grammi, intenzionalmente aiutato altri a
commettere un crimine o un delitto;
1.1.3
tra il mese di marzo ed il mese di maggio 2003 mettendo a
disposizione di __________ il proprio appartamento a __________ -__________ sapendo che questi lo utilizzava per vendere
cocaina, ciò che ha fatto piazzando sostanza per un quantitativo complessivo di
circa grammi 1000, intenzionalmente aiutato altri a commettere un crimine o un
delitto;
1.2
contravvenzione alla LStup
per
avere, senza essere autorizzato, dal 1. febbraio 2003 al 13 giugno 2003, a
Lugano e altre località, acquistato quindi consumato un imprecisato
quantitativo di cocaina;
e meglio
come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.
2.
AC 1 è
prosciolto dall'accusa di contravvenzione alla LStup per il periodo dal
1.
ottobre 2002 al 1. febbraio 2003.
3.
Di
conseguenza AC 1, avendo dimostrato sincero pentimento e avendo agito in stato
di scemata responsabilità è condannato:
3.1
alla pena di
3.
(tre) mesi di detenzione;
3.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.
4.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un
periodo di prova di 2 (due) anni.
5.
È ordinata
la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro.
6.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 350.--
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster