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Decisione

72.2004.56

Autodenuncia per aver accompagnato terzi con la propria automobile ad acquistare e vendere cocaina e per aver messo a disposizione il proprio appartamento per attività di spaccio

1 febbraio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti dagli art. 19 cifra 2 LS in parte in rel. con art. 25 CP; art. 19a

LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 66/2004 del 2 giugno 2004, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1 .

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.15 alle ore 15.45.

D'accordo il

procuratore, viene stralciata dall'atto di accusa la prima fattispecie di cui

al punto 1 lett. a) dell'atto di accusa concernente i tre viaggi a Zurigo,

assorbita interamente da quella di cui al punto 1 lett. b).

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,

confermato l'atto di accusa ad eccezione di quanto corretto in aula dalla

presidente e ritenuti il sincero pentimento e la collaborazione dimostrati

dall'accusato autodenunciandosi, conclude chiedendo che il medesimo sia

condannato ad una pena di 6 (sei) mesi di detenzione. Non si oppone alla

concessione della sospensione condizionale.

§ Il Difensore, il quale evidenzia il coraggio, raro,

dimostrato dal suo assistito di rompere l'omertà legata al traffico degli

stupefacenti - ciò che lo rende persona proba e lodevole - e ripercorre

brevemente i fatti ponendo in risalto la personalità fragile del suo assistito

che nella vicenda ha avuto un ruolo "ancillare e servile" rispetto al

correo __________. Postula l'applicazione dell'attenuante del sincero

pentimento ex art. 64 CP e della scemata responsabilità e, per permettere la

cancellazione anticipata dell'iscrizione della condanna dal casellario

giudiziale per l'adempimento delle condizioni poste dall'art. 27 lett. a della

Legge sugli esercizi pubblici, conclude chiedendo che il suo assistito sia

condannato alla pena dell'arresto di 3 mesi, da porsi al beneficio della sospensione

condizionale per 2 anni.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti:

A. AC 1

1. E’ autore

colpevole di

1.1. Infrazione

alla LStup, in parte per complicità

per avere, senza essere autorizzato,

1.1.1. nel periodo marzo/giugno 2003, in una decina di occasioni,

accompagnato con la propria autovettura lo stesso __________ da Lugano a

Campione d’Italia dove questi vendeva a clienti del posto 10 grammi di cocaina

ogni volta per un totale di circa 100 grammi; intenzionalmente aiutato altri a

commettere un crimine o un delitto;

1.1.2. tra il mese di marzo ed il mese di

maggio 2003 messo a disposizione di __________ il proprio appartamento a __________

-__________ sapendo che questi

lo utilizzava per vendere cocaina, ciò che ha fatto piazzando sostanza per un

quantitativo complessivo di circa grammi 1000, intenzionalmente aiutato altri a

commettere un crimine o un delitto;

1.1.3. in occasione

delle tre trasferte a Zurigo con __________ di cui sub. 1.1.1. rientrando in

Ticino alla guida della propria autovettura, trasportato un quantitativo

complessivo di grammi 300/450 di cocaina (acquistati dallo stesso __________) e

ricevendo un compenso di due volte fr. 400.- e, in un'occasione, di 3 grammi di

cocaina;

1.1.1.1. trattasi di

infrazione aggravata siccome sapeva o doveva presumere essere riferita ad un quantitativo di

stupefacenti tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone;

1.2. contravvenzione

alla LStup

per

avere, senza essere autorizzato, dal 1. ottobre 2002 al 13 giugno 2003, a

Lugano e altre località, acquistato quindi consumato almeno 30 grammi di

cocaina;

e meglio

come descritto dall’atto di accusa?

Considerandi

2.

Ha agito in stato di scemata responsabilità?

3.

Può

beneficiare dell’attenuante del sincero pentimento?

4.

Può beneficiare della sospensione condizionale della pena

privativa della libertà?

5.

Deve

subire la confisca di 52.61 grammi di cocaina?

Preso

atto che avvalendosi dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla

motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti e parzialmente affermativamente al quesito n. 1.2;

visti gli art. 11, 18, 25,

36, 41, 58, 63, 64, 65, 66, 68, 80, 109 CP;

19.

n. 1 e

2.

e 19a LStup;

9.

segg.

CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di

1.1

infrazione

aggravata alla LStup, in parte per complicità

siccome sapeva o

doveva presumere essere riferita ad un quantitativo di stupefacenti tale da

mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere

autorizzato,

1.1.1

nel periodo marzo/giugno 2003, in tre occasioni; accompagnando con

la propria automobile __________ da Lugano a Zurigo e ritorno trasportato un

quantitativo complessivo di almeno 300 grammi di cocaina, sostanza acquistata

da quest'ultimo;

1.1.2

nel periodo marzo/giugno 2003, in una decina di occasioni,

accompagnando con la propria autovettura lo stesso __________ da Lugano a

Campione d’Italia dove questi vendeva a clienti del posto 10 grammi di cocaina

ogni volta per un totale di circa 100 grammi, intenzionalmente aiutato altri a

commettere un crimine o un delitto;

1.1.3

tra il mese di marzo ed il mese di maggio 2003 mettendo a

disposizione di __________ il proprio appartamento a __________ -__________ sapendo che questi lo utilizzava per vendere

cocaina, ciò che ha fatto piazzando sostanza per un quantitativo complessivo di

circa grammi 1000, intenzionalmente aiutato altri a commettere un crimine o un

delitto;

1.2

contravvenzione alla LStup

per

avere, senza essere autorizzato, dal 1. febbraio 2003 al 13 giugno 2003, a

Lugano e altre località, acquistato quindi consumato un imprecisato

quantitativo di cocaina;

e meglio

come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

2.

AC 1 è

prosciolto dall'accusa di contravvenzione alla LStup per il periodo dal

1.

ottobre 2002 al 1. febbraio 2003.

3.

Di

conseguenza AC 1, avendo dimostrato sincero pentimento e avendo agito in stato

di scemata responsabilità è condannato:

3.1

alla pena di

3.

(tre) mesi di detenzione;

3.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.

4.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un

periodo di prova di 2 (due) anni.

5.

È ordinata

la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro.

6.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 350.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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