72.2004.58
Appropriazione indebita di una somma di denaro
10 luglio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
72.2004.58
Data decisione, Autorità:
10.07.2007, PENAL
Titolo:
Appropriazione indebita di una somma di denaro
APPROPRIAZIONE INDEBITA
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
art. 42 CPS
art. 138 cf. 1 CPS
Incarto n.
72.2004.58
72.2007.4
Lugano,
10 luglio 2007/ap
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Giovanna Roggero-Will
Segretaria:
Valentina Tuoni, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
prevenuto colpevole di:
1. appropriazione
indebita
per avere indebitamente impiegato,
a profitto proprio, valori patrimoniali altrui
affidatigli;
in specie,
per avere
utilizzato, a profitto proprio,
la somma di CHF 100'000.-,
consegnatagli da PC 1,
a valere
quale acconto per l'acquisto (da parte di quest'ultimo) di un appartamento di
proprietà della società __________, versando detto importo alla __________, a
titolo di caparra per la compravendita (da parte sua, in veste di acquirente)
del pacchetto azionario di __________, anziché consegnarlo a __________, per
conto di PC 1;
Fatti
avvenuti a __________, nel periodo 4-16 maggio 2001;
reato previsto
dall'art. 138 cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 69/2004 del 15 giugno 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
Inoltre pervenuto colpevole:
1. Trascuranza
degli obblighi di mantenimento
per avere,
a __________,
nel
periodo 1.10.2004-31.3.2006,
omesso,
benché ne avesse o potesse avere i mezzi per farlo, di prestare integralmente i
contributi alimentari dovuti a favore della moglie __________, conformemente a
quanto stabilito dal Pretore del Distretto di __________, con decreto
supercautelare 7.12.2005;
e meglio,
per avere
omesso di versare i contributi alimentari dovuti, in ragione di Frs. 17'000.-
(Frs. 1'600.- mensili per il periodo 1.10.2004-31.3.2006, dedotti i versamenti
parziali da lui effettuati nel frattempo);
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto
dall’art. 217 cpv. 1 CPS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa
aggiuntivo 4/2007 del 9 gennaio 2007 emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico.
§ AC 1 assistito dal
difensore di fiducia avv. DF 1.
§ __________ assistita dal difensore d'ufficio avv. __________.
§ Avv. RC 1 in rappresentanza del signor PC 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 16:25.
La signora __________ ritira la querela in considerazione del
pagamento di tutti gli alimenti di cui all'AA4/2007.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,
tenuto conto della decadenza dell'azione penale a seguito della recessione di
querela della signora __________, chiede la conferma dell'atto di accusa
69/2004 e la condanna dell'imputato ad una pena detentiva di 12 mesi non
opponendosi alla concessione della sospensione condizionale.
§ L'avv. RC 1 rappr. PC PC 1, il quale si associa alle
conclusioni del PP e chiede che AC 1 venga condannato al pagamento di fr.
100'000.-- oltre interesse di 5% dal 4.5.2001.
§ Il Difensore, il quale, in via principale, chiede
l'assoluzione dal reato di appropriazione indebita in quanto manca l'elemento
oggettivo dell'affidamento così come manca l'elemento soggettivo dell'indebito
arricchimento in quanto il suo patrocinato non aveva intenzione di procacciarsi
un indebito profitto. Sua intenzione era di investire nell'operazione in corso
così da assicurare a PC 1 l'acquisto dell'appartamento per cui aveva versato i
fr. 100'000.--. A mente del difensore, la fattispecie riveste unicamente un
carattere civile, in particolare di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 62
CO. In via subordinata, in caso di conferma dell'atto di accusa, chiede una riduzione della pena ed il rinvio delle pretese di parte
civile al foro civile.
La presidente pone quindi a giudizio, con
l’accordo delle parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore
colpevole di:
1.1 appropriazione
indebita
per avere
indebitamente impiegato, a proprio profitto la somma di fr. 100'000.--
affidatagli da PC 1;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
Considerandi
2.
può
beneficiare della sospensione condizionale?
3.
deve un
risarcimento alla PC PC 1 e se sì in che misura?
rispondendo affermativamente ai
quesiti posti, meno che al quesito n.3
visto gli art. 12, 40, 42,
44, 47, 138 n.1 CP;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e
pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
appropriazione
indebita
per avere
indebitamente impiegato, a proprio profitto la somma di fr. 100'000.--
affidatagli da PC 1;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2.
Di
conseguenza,
AC
1.
è condannato:
2.1
alla pena
detentiva di 7 (sette) mesi;
2.2
al pagamento
delle tasse di giustizia di fr. 500.-- e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di 2 anni.
4.
La PC PC 1
è rinviata al competente foro civile
5.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
PC 1
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 372.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 922.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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