72.2004.60
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25 gennaio 2007Italiano38 min
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Numero d'incarto:
72.2004.60
Data decisione, Autorità:
25.01.2007, PENAL
Titolo:
Infrazione aggravata alla LStup (ripetutamente coltivato, detenuto, trasportato e venduto almeno 150 kg di canapa secca; cifra d'affari di almeno CHF 878'324.-- e fatturato per l'attività del negozio di almeno CHF 258'790.95) - errore sull'illiceità - commisurazione della pena
COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
POSSESSO O DETENZIONE DI STUPEFACENTI
TRASPORTO DI STUPEFACENTI
art. 21 CPS
art. 47 CPS
art. 19 let. c cf. 2 LSTUP
Incarto n.
72.2004.60
Mendrisio,
25 gennaio 2007/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretario:
Alessandro Guidini, dott.iur.
Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del
difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 30 aprile al 6 maggio 2003;
prevenuto colpevole di:
infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti siccome
commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari ed un
guadagno considerevole,
e meglio per avere,
senza essere autorizzato,
ripetutamente coltivato in proprio e per terzi, detenuto,
trasportato e venduto sia all’ingrosso che al dettaglio,
derivati della canapa (marijuana) ad uso stupefacente,
in particolare per avere:
ad __________,
tra l’autunno 2000 ed il 30 aprile 2003,
per il tramite delle società __________ appositamente costituita
allo scopo il 19 giugno 2000, le cui azioni sono al 100% di sua proprietà e di
cui egli è amministratore unico, e della __________, società di cui egli è
amministratore unico e titolare del 100 % delle azioni dal 24 gennaio 2002,
1. coltivato
e portato a maturazione almeno 20'000 (ventimila) piante di canapa in due
coltivazioni indoor,
una
presso il centro __________, l’altra in __________ sempre ad __________, con
una capacità produttiva complessiva di almeno 3500/3900 piante, producendo
complessivamente almeno 180 kg di fiori di canapa, parte venduti all’ingrosso
al prezzo di fr. 6'000 al kg, sino a metà del 2002, ed in seguito al prezzo di
fr. 5'000 al kg, parte venduti al dettaglio, a partire dal settembre 2002 sotto
forma di cosiddetti “sacchetti odorosi” nel suo negozio canapaio __________
di proprietà della __________;
2. acquistato
nel settembre/ottobre 2000 da __________ almeno kg 10 di canapa secca di tipo outdoor
destinata ad uso stupefacente, poi rivenduta tramite la __________;
3. acquistato
in data 2 maggio 2002 da __________ kg 5 di marijuana tipo indoor per un
importo di fr. 23'000, poi rivenduta all’ingrosso senza fatturarla;
trafficando quindi complessivamente almeno 195 kg di canapa secca
destinata ad uso stupefacente,
realizzando in tal modo, per la __________ una cifra d’affari
dichiarata, durante il periodo d'attività, pari ad almeno
fr. 809’574, mentre per l’attività della __________, il fatturato
ammesso ammonta, per il periodo settembre 2002 all’aprile 2003, ad almeno
fr. 258'790.95 di cui almeno fr. 210'000 ca. derivanti dalla
vendita di sacchetti odorosi contenenti marijuana destinata ad uso
stupefacente;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto dall’art. 19 cifra 1 e 2 lett. c LStup;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 70/2004 del 16 giugno 2004, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il
procuratore pubblico.
§ L'accusato AC 1 assistito dal
difensore di fiducia avv.dr. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 17:15.
Sono pervenute alla Corte:
- saldi dei conti correnti
intestati alle società del sig. AC 1 aggiornati (doc. dib. 1);
- riepilogo della produzione
e della cifra d’affari delle attività del sig. AC 1 (doc. dib. 2);
- arretrati imposte alla
fonte, __________ (doc. dib. 3);
- arretrati imposte alla
fonte, __________ (doc. dib. 4);
- estratto conto contributi
paritetici Istituto ass. sociali, __________ (doc. dib. 5);
- estratto conto contributi
paritetici Istituto ass. sociali, __________ (doc. dib. 6);
- debiti a carico del sig. AC
Fatti
1 (doc. dib. 7).
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua
requisitoria, il quale confermato integralmente l’atto d’accusa in esame si
sofferma sull’importanza di tutta l’operazione denominata __________, e sulla
poca chiarezza che vigeva in quel periodo.
A detta del PP una delle cause del proliferare dei canapai è stata
dovuta al fatto che nessuno ha mai “giocato a carte scoperte”.
Riferisce che l’AA é stato redatto sulla base di quanto dichiarato
dall’accusato; invece, per quanto consta le precisazioni si è riferito ai
precedenti interrogatori.
Ritiene che il quantitativo totale trafficato dal AC 1 è di 180
Kg, per sua stessa ammissione e il fatturato globale corrisponde a fr.
809'740.--; sottolinea poi che AC 1 sapeva bene cosa fosse il “THC” e che
l’approccio alla sua attività era tipicamente di tipo “manageriale”.
L’uso che i clienti del suo canapaio facevano dei famosi sacchetti
“odorosi”, non poteva non essere noto all’accusato.
Il fatto della distruzione della cartoteca clienti, sparita
assieme alle piante per impedire così una quantificazione del THC di queste
ultime ed un’identificazione dei clienti del suo canapaio,
la contabilità delle attività non tenuta in modo del tutto
regolare, cosa tipica di un genere d’attività come quella del venditore di
canapa dove molte transazioni avvengono in “nero” e il consumo personale di
stupefacenti , benché il reato sia ora prescritto, dimostrano che AC 1
conosceva bene la qualità della sua canapa. A ciò aggiunge che AC 1 ha ammesso
di essere al corrente del fatto che “si stava andando verso la
depenalizzazione”, quindi era cosciente che almeno parte della sua attività era
illecita.
Conclude chiedendo che l’accusato venga condannato a 22 mesi di
detenzione sospesi con la condizionale per un periodo di 3 anni dedotto il
carcere preventivo sofferto. Qualora invece la Corte decidesse per una pena
inferiore ai 12 mesi chiede comunque un’aliquota giornaliera non inferiore a
CHF 30.--, considerata come cifra minima disponibile per un cittadino che vive
nel nostro paese.
Chiede inoltre la confisca di quanto posto sotto sequestro.
§ Il Difensore,
il quale esordisce chiedendo il proscioglimento per errore di diritto del
proprio assistito. Rileva avantutto che nel periodo dell’autunno 2000 AC 1 era
convinto di muoversi in un contesto di legalità.
Egli si era rivolto ad un avvocato per lo svolgimento di alcune
sue pratiche e quest’ultimo non lo ha mai avvisato dell’illiceità della sua
attività.
Inoltre, nel 2001, la Polizia lo interrogava per la prima volta laddove
egli prendeva atto dal verbalizzante che non doveva modificare nulla in attesa
di successive comunicazioni.
Successivamente, nel marzo 2002, un secondo accertamento
dell’autorità inquirente sulla produzione ed il fatturato delle società del AC
1, terminava con la comunicazione della Polizia, al AC 1, che non stava facendo
nulla di illegale.
Infine, il 9 luglio 2002, il PP archiviava con un non luogo a
procedere interno, e poi, il 27 settembre 2002, con uno regolare ulteriori
inchieste nei suoi confronti.
In conseguenza di tutto ciò, a detta del Difensore, per forza in
questo caso sussiste un errore di diritto inevitabile.
Quindi non si può imputare al AC 1 di non essersi impegnato a
informarsi se la sua attività era regolare: egli non era tenuto a mettere in
atto ulteriori verifiche tant’è che al momento in cui è venuto a conoscenza
della operazione __________ ha deciso di interrompere la sua produzione.
Chiede in via principale il proscioglimento. In subordine postula
la condanna ad una pena base non superiore ai 14 mesi, con l’applicazione di
uno sconto del 10% a cui va aggiunta un’ulteriore attenuazione del 50 % per
aver, semmai, agito per errore evitabile di livello quasi inevitabile, con il
che l’imputato andrebbe condannato ad una pena pecuniaria di 180 aliquote di 15
fr. cadauna.
Non si oppone alla confisca che deve riguardare solo il corpo di
reato.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1 E’ autore colpevole di:
1.1. infrazione alla legge
federale sugli stupefacenti
e meglio per avere, senza
essere autorizzato, ripetutamente coltivato in proprio e per terzi, detenuto,
trasportato e venduto sia all’ingrosso che al dettaglio, derivati della canapa
(marijuana) ad uso stupefacente,
in
particolare per avere:
ad __________,
tra l’autunno
2000 ed il 30 aprile 2003,
per il tramite delle società __________
allo scopo il 19 giugno 2000, le cui azioni sono al 100% di sua proprietà e di
cui egli è amministratore unico, e della __________, società di cui egli è
amministratore unico e titolare del 100 % delle azioni dal 24 gennaio 2002,
1.1. coltivato e portato a
maturazione almeno 20'000 (ventimila) piante di canapa in due coltivazioni indoor,
producendo complessivamente almeno 180 kg di fiori di canapa, parte venduti
all’ingrosso al prezzo di fr. 6'000 al kg, sino a metà del 2002, ed in seguito
al prezzo di fr. 5'000 al kg, parte venduti al dettaglio, a partire dal
settembre 2002 sotto forma di cosiddetti “sacchetti odorosi” nel suo
negozio canapaio __________;
1.2. acquistato nel
settembre/ottobre 2000 da __________ almeno kg 10 di canapa secca di tipo outdoor
destinata ad uso stupefacente, poi rivenduta tramite la __________;
1.3. acquistato in data 2 maggio
2002 da __________ kg 5 di marijuana tipo indoor per un importo di fr.
23'000, poi rivenduta all’ingrosso senza fatturarla;
trafficando quindi
complessivamente almeno 195 kg di canapa secca destinata ad uso stupefacente,
realizzando in tal modo, per la
__________ una cifra d’affari dichiarata, durante il periodo d'attività, pari
ad almeno fr. 809’574, mentre per l’attività della __________, il fatturato
ammesso ammonta, per il periodo settembre 2002 all’aprile 2003, ad almeno fr.
258'790.95 di cui almeno fr. 210'000 ca. derivanti dalla vendita di sacchetti
odorosi contenenti marijuana destinata ad uso stupefacente;
1.4. trattasi di infrazione
aggravata poiché commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa
cifra d'affari ed un guadagno considerevole?
1.5. Ha agito per errore
sull’illiceità?
1.6. Trattasi di errore evitabile?
Considerandi
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale?
E
se si, in che misura?
3.
Deve essere confiscato
quanto in sequestro?
4.
Deve essere condannato a
pagare un risarcimento compensatorio allo Stato?
Considerato, in fatto ed in diritto
1.
AC 1 è nato il 12
giugno 1974. I genitori sono separati da circa una decina d'anni. Ha una
sorellastra, figlia del padre, di 25 anni. Figlio di un noto imprenditore
locale, titolare di un'impresa di impianti sanitari, attualmente, secondo
quanto riferito dall'imputato, in fallimento, AC 1 ha avuto un'infanzia che
egli ha definito normale e serena (MP 06.05.03). In realtà può pure essere
considerata agiata, nella misura in cui l'imputato ha frequentato le scuole
private e, una volta ultimato l'apprendistato di commercio presso la ditta del
padre, ha potuto partire per l'Australia dove ha frequentato una scuola di
turismo e di lingue, salvo poi far rientro a casa ed essere attivo dapprima in
un'agenzia viaggi e poi in una immobiliare. Del resto lui stesso l'ha definita
tale allorquando ha tenuto a precisare che con il commercio di canapa il suo
tenore di vita, già agiato, non sarebbe cambiato (PS 06.05.03 p. 6). Si è pure
definito un giocatore d'azzardo, frequentatore del casinò in particolare di
Mendrisio, senza tuttavia mai spendere delle vere fortune, a volte avendo anzi
vinto cifre fino a 15'000.- CHF. Dal 2000, contemporaneamente alla ripresa
della sua collaborazione nella ditta paterna, ha iniziato la coltivazione di
canapa.
AC 1 è sostanzialmente incensurato, fatta salva una condanna al
pagamento di una multa di fr. 1'300.- inflittagli in data 24 aprile 2001
dall'autorità inquirente del Canton Uri per grave infrazione alla LCS, condanna
che non ha avuto alcuna influenza nella commisurazione della pena che gli è
stata qui inflitta, a parte la constatazione che la sanzione odierna
costituisce una pena parzialmente addizionale alla stessa (doc. TPC 11).
2.
AC 1 è stato
arrestato la mattina del 30 aprile 2003 presso la sua abitazione di via __________
nell'ambito dell'operazione anti canapa denominata "__________".
L'arresto è stato confermato dal GIAR fino al 6 maggio successivo (AI 2 e 10),
data in cui è poi stato scarcerato dopo aver trascorso un giorno presso le
pretoriali di Lugano ed il resto al PCT.
E' quindi emerso che AC 1 ha iniziato la coltivazione di canapa
indoor già nel corso dell'anno 2000 allestendo una prima piantagione nello
scantinato __________, per il quale versava un affitto mensile di CHF 1'000.-.
Successivamente ha incrementato la produzione presso un altro stabile in __________
finchè, nella primavera del 2003, con l'incedere delle prime operazioni indoor,
ha cessato l'attività distruggendo tutti i prodotti. Ci torneremo.
3.
Sull'attività come
tale AC 1 ha fatto capo, per quanto qui di rilievo, a due società di sua
proprietà, la __________.
La prima è stata fondata il 19 giugno 2000 con lo scopo di
produrre la canapa. In un primo tempo AC 1 era socio al 50% con tale __________,
mentre amministratore era tale __________. Dal gennaio 2001 AC 1 ha assunto
l'intero pacchetto azionario ed è divenuto amministratore unico. La __________
era una società che gravitava attorno al padre dell'imputato. Sempre nel
gennaio 2001 AC 1 ritirò l'intero capitale sociale e la trasformò nella __________
con lo scopo di gestire il suo canapaio __________, per l'affitto del quale
versava la somma di CHF 2'500.- al mese alla società __________. In sostanza la
__________ produceva canapa che veniva poi venduta nel canapaio __________,
fatta salva una quindicina di kg acquistata da tale __________ (10 kg) e dalla
società __________ (5kg), pure rivenduta nel suo canapaio di __________.
Sui quantitativi di canapa prodotta e poi venduta, dopo alcune
incertezze, le parti hanno per finire riconosciuto in aula che si tratta di
almeno 150 kg per una cifra d'affari complessiva di 878'324.- CHF (doc. dib.
2). Va precisato che tra i prodotti venduti nel canapaio, i cosiddetti
"sacchetti odorosi" contenenti i fiori secchi di canapa costituivano
all'incirca l'80% (AI 25 p. 3).
L'attività di AC 1 nel periodo indicato nell'AA era praticamente
tutta costituita dal suo commercio di canapa. Come detto il suo tenore di vita
era elevato: vettura sportiva, abbigliamento di marca, ecc (PS 06.05.03). Egli
ha spiegato che percepiva un salario netto di CHF 4'500.- mensili dalla __________
ed uno di CHF 2'000.- pure netti al mese dalla __________. Inoltre la __________
pagava per lui la pigione della sua abitazione, il leasing della Porsche (fr.
1'416.- al mese - AI 72), per la quale la stessa società aveva pure finanziato
la prima rata di CHF 38'000.-, le bollette telefoniche e la benzina. Il tutto
quindi per entrate reali quantificabili attorno ai diecimila franchi netti al
mese.
4.
Dal profilo fattuale
l'operazione "__________" qui oggetto di disamina, non è stata la
prima cui l'imputato è stato oggetto. E' infatti emerso che AC 1 era già stato
sentito in polizia il 14 marzo 2001 in merito alla piantagione di canapa nel
quartiere __________. In quella circostanza AC 1 riferì pure di una seconda
piantagione in via __________. In relazione a dette piantagioni l'imputato
venne poi sentito una seconda volta il 5 marzo 2002, sempre in polizia, dove
spiegò tra l'altro di aver assunto l'amministrazione della __________. Questo
procedimento sfociava poi con un decreto di non luogo a procedere interno,
ossia non notificato al AC 1 ma unicamente alle autorità di polizia, motivato
con l'impossibilità (sic!) di verificare in concreto la realizzazione dei
presupposti oggettivi e soggettivi del reato.
Il 18 luglio 2002, a seguito di una richiesta di collaborazione
della polizia retica (all'origine di un rapporto di polizia datato 01.06.02) e
di un successivo scritto 16 giugno dell'Ufficio del GI di Coira, il MP
disponeva il sequestro presso la __________ di 6 cartoni contenenti 900 buste
di tè alla canapa, lasciati in possesso del AC 1, ad eccezione di due bustine
che venivano prelevate per l'accertamento del tenore di THC, il cui responso si
rendeva noto il 28 agosto successivo. Dato che l'esame aveva stabilito un
tenore di THC pari allo 0,1%, il PP disponeva il non luogo a procedere con
decisione non motivata del 27 settembre 2002, regolarmente notificata
all'imputato. A prescindere dalla correttezza giuridica di quella decisione già
dal profilo oggettivo, il tenore minimo di THC dello 0,3% essendo applicabile
unicamente per distinguere la canapa industriale da quella per produrre
stupefacenti, mentre per altri prodotti della canapa è fatto ad esempio
riferimento alla legislazione sulle derrate alimentari (DTF 126 IV 198 e CCRP
12.12.06
in re N.), si ha che detto non luogo a procedere, a parte la
numerazione dell'incarto a cui si riferisce, non indica i fatti per i quali il
procedimento era stato aperto, limitandosi a decretare che "non si fa
luogo a procedimento penale per i fatti citati in epigrafe" senza
indicarli, tanto meno ha fatto riferimento all'analisi del tenore di THC delle
bustine di tè. Ma tant'è, il dispositivo n. 3 dello stesso ha comunque
correttamente indicato, in grassetto, la facoltà per le parti di richiedere le
motivazioni scritte dello stesso. AC 1 non ha fatto uso di tale facoltà.
Contro l'AA in esame, la difesa ha presentato ricorso alla CRP
eccependo la violazione del principio ne bis in idem (TPC 3). Con pronuncia 4
agosto 2004 la CRP ha respinto il ricorso rilevando da un lato che il decreto
di non luogo interno è una sorta di decisione di sospensione che non ha portata
giuridica mentre quello regolarmente notificato riguardava altra fattispecie
non contenuta nell'atto di rinvio a giudizio e meglio la commercializzazione
del tè alla canapa, di guisa che non vi poteva essere violazione dell'invocato
principio.
5.
Sui fatti come tali,
così come descritti nei considerandi precedenti, e meglio che l'accusato abbia
commerciato ca. 150 kg di canapa realizzando una cifra d'affari di poco
inferiore ai 900'000.- franchi non vi sono contestazioni.
5.1
A mente della difesa non
vi sarebbe prova sufficiente per affermare che la canapa commerciata avesse un
tenore di THC superiore allo 0,3%. Pur senza citarla, il difensore deve avere
fatto riferimento alla sentenza della CCRP del 4 maggio 2005 in re A. laddove
l'alta corte cantonale ha sostanzialmente stabilito che la prova tecnica del
THC è necessaria nei casi in cui la stessa può essere assunta, rinviando per il
resto alla giurisprudenza del TF che stabilisce che in mancanza di prove
dirette, un giudizio può basarsi anche su prove indirette, cioè su indizi, purché
correlati logicamente nel loro insieme e che consentono deduzioni precise e
rigorose (SJ 1991 p. 95; Rep 1990 p. 353). Diversamente significherebbe che
l'autorità sarebbe costretta sempre a pronunciare giudizi di assoluzione
ogniqualvolta la prova del THC non ha potuto essere portata mediante un
accertamento peritale, finendo così per premiare coloro che hanno già venduto
tutta la canapa o, peggio, coloro che, sentendo odor di bruciato, l'hanno
occultata o distrutta per eluderne l'analisi.
Proprio in materia di canapa il TF ha più volte ricordato che il
tenore stupefacente del prodotto può essere accertato mediante indizi che
dimostrano che lo stesso non aveva altre finalità che il mercato degli
stupefacenti. Tra questi indizi vi sono le indicazioni sul negozio o sui
cosiddetti sacchettini odorosi concernenti restrizioni ai minorenni, il divieto
di usarli come stupefacente o di fumarne il contenuto, la vendita a prezzi
nettamente più elevati rispetto a quelli praticati per prodotti analoghi privi
di stupefacente, scelte di selezione della clientela e altri comportamenti che
dimostrano come il prodotto non sia destinato ad un mercato lecito,
rispettivamente che l'acquirente può farne un uso stupefacente (DTF 126 IV 60;
125.
IV 185; 28.12.02 e riferimenti).
Nella fattispecie si ha che l'imputato era perfettamente
consapevole che il suo prodotto era destinato al mercato degli stupefacenti. Lo
ha ammesso lui stesso già davanti al GIAR, dopo che in polizia aveva affermato
di non essersi mai interessato al tenore del THC:
"
Per me era comunque chiaro che gli acquirenti avrebbero potuto
utilizzare il contenuto dei sacchetti anche contrariamente alle indicazioni
contenute nei sacchetti e meglio a scopo stupefacente" (AI 10).
A ciò aggiungasi che sulle confezioni venivano poste le note
avvertenze che il prodotto non poteva essere usato come stupefacente ed inoltre
egli stesso ha detto che non vendeva a minorenni (AI 66 p. 2) e che operava
tutto a contanti
"
Non avendo sufficiente fiducia nella clientela tipica
dell'ambiente della canapa" (PS 06.05.03
p. 3).
Inoltre AC 1 utilizzava una cartoteca clienti in cui non
figuravano i veri nominativi ma degli pseudonimi (AI 25 p. 3) mentre
spontaneamente aveva scelto di non vendere canapa destinata all'esportazione
(AI 66 p. 4). Per tacere del fatto, ad ulteriore dimostrazione che la canapa
venduta nei sacchetti odorosi era destinata ad essere usata come stupefacente,
che in poco più di tre anni ha realizzato una cifra d'affari importante, di
poco inferiore ai 900'000.- franchi, assolutamente impossibile da raggiungere
con soli prodotti non stupefacenti se solo si pensi ai parametri indicati dal
farmacista cantonale nell'AI 98 che fa stato di una resa di ca. 3000 franchi
per ettaro a fronte di spese per almeno CHF 3'300.- o di 10/20'000.- CHF per
ettaro se si produce olio, essenze o acidi grassi, prodotti per i quali il
mercato è molto limitato (AI 98 p. 8). Ne discende che se la canapa venduta da AC
1.
nel suo canapaio, posto peraltro in zona prossima al confine, non fosse stata
destinata ad uso stupefacente, sarebbe stato del tutto impossibile realizzare
una cifra d'affari così importante. Ne discende che il carattere stupefacente
del prodotto venduto non può stanti tutti gli indizi di cui sopra, presi nel
loro insieme, seriamente essere posto in dubbio dalla sola assenza di
un'analisi chimica del tenore di THC, peraltro resa impossibile proprio dal
comportamento di AC 1 che, compreso che il vento di una certa inazione delle
autorità inquirenti era cambiato, ha pensato bene di distruggere tutto.
5.2
A mente della difesa AC
1.
avrebbe agito per errore inevitabile sull'illiceità ai sensi del nuovo art.
21.
CP. A suo dire AC 1 si sarebbe inizialmente mosso in un quadro giuridico di
tolleranza, di almeno parziale inazione delle autorità. Allorquando queste si
sono mosse con i primi interrogatori, egli non avrebbe fatto mistero della sua
attività e, per tutta risposta, dopo esser stato invitato a non modificare
nulla delle sue piantagioni, il MP, nel settembre 2002, gli ha intimato un
decreto di non luogo a procedere senza l'indicazione dei fatti a cui si
riferiva, cosicchè egli avrebbe avuto più di un motivo valido per ritenere che
quanto stava facendo fosse lecito. A suo giudizio AC 1 sarebbe stato del tutto
trasparente nel riferire della sua attività, di guisa che egli si troverebbe in
una situazione tipica di errore di diritto, ora errore sull'illiceità,
assolutamente inevitabile. A torto.
A parte il fatto che il citato decreto di non luogo a procedere
del 27 settembre 2002 può semmai entrare in considerazione, quanto agli effetti
sulla consapevolezza e sulla volontà dell'imputato, solo a partire da quella
data e non per la sua attività precedente, devono valere le seguenti
considerazioni.
Per l'art. 21 nCP chiunque commette un reato non sapendo né
potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore
era evitabile, il giudice attenua la pena. Secondo il Messaggio del CF
concernente la novella legislativa entrata in vigore il 1. gennaio 2007 con la quale
è stata modificata la parte generale del CP concernente le pene, la riforma non
conterrebbe modifiche essenziali rispetto al diritto vigente, limitandosi a
specificare le conseguenze giuridiche dell'errore sull'illiceità in merito alla
punibilità dell'autore (FF 1999 p. 1965). In realtà il nuovo diritto distingue
due tipi di errore: quello inevitabile anche da parte di una persona avveduta
che comporta il proscioglimento e quello evitabile che implica invece il
riconoscimento della colpevolezza dell'autore con l'obbligo per il giudice di
attenuare la pena. Il previgente diritto prevedeva invece unicamente l'attenuazione
libera della pena. In questo senso la novella legislativa appare pertanto più
favorevole all'imputato di guisa che, in applicazione del principio della lex
mitior, la fattispecie va senz'altro vagliata sotto l'aspetto del nuovo
diritto.
Il TF ha più volte avuto modo di stabilire che affinché vi sia
errore di diritto è necessario che l'agente abbia agito mentre si credeva in
buona fede legittimato a farlo poiché ignorava che l'atto perpetrato non fosse
lecito o perseguibile, i presupposti essendo adempiuti quando l'agente crede,
al momento in cui viene perpetrato l'atto, di non aver fatto alcunché di
illecito. Non vi è errore se l'agente è cosciente dell'illiceità del suo
comportamento ma è convinto di sfuggire alla condanna (6S.428/2006 del 26
novembre 2006, relativa proprio ad un caso di canapa in Ticino).
Credere o ignorare qualcosa è questione di fatto ed è quindi nei
fatti che va ricercato quanto credeva o ignorava l'autore (DTF 125 IV 49). Ed i
fatti, così come accertati in questa sede, escludono che AC 1 sia stato in
buona fede, abbia agito credendo di agire nel lecito od abbia ignorato di agire
nell'illegalità.
5.2.1
Innanzi tutto il clima
in cui è sorto il proliferare dei traffici di canapa in Ticino, secondo
costante e consolidata giurisprudenza del TF, non è atto da solo a giustificare
un errore di diritto poiché le leggi in vigore al momento dei fatti qui in
esame erano comunque chiare, a prescindere dall'operato concreto delle autorità
di polizia, ciò potendo invece giustificare una riduzione della pena attorno al
10% (DTF 15.06.06 in re Z.).
Secondariamente AC 1 ha sempre agito nell'equivoco. E' vero che ha
ammesso già nelle prime audizioni di coltivare canapa, ma non ha mai indicato
con precisione di quale canapa si trattava. Anzi, in occasione delle due
domande di costruzione per il cambiamento di destinazione degli immobili dove
ha coltivato (__________) e venduto (__________) canapa, ha sempre indicato
"prodotti biologici", senza nemmeno menzionare la canapa (AI 32 e
48).
A ciò aggiungasi che egli era ben cosciente, come visto, sin
dall'inizio che la canapa prodotta finiva sul mercato degli stupefacenti perché
operava con pseudonimi, perché realizzava importanti cifre d'affari,
impossibili da raggiungere con la vendita di prodotti leciti, perché sui
sacchettini indicava che il contenuto non andava fumato, perché egli stesso ha
ammesso che in quel periodo si "andava verso la depenalizzazione"
intendendo con ciò che sapeva che ancora nulla era stato depenalizzato, tanto
meno il consumo e la vendita e perché se n'è guardato bene dal misurare il THC
del prodotto venduto.
Questi elementi fattuali dimostrano come egli era perfettamente in
chiaro di commettere un'infrazione, altrimenti non si spiegherebbe il perché
non indicare la canapa sulle domande di costruzione, il perché operare tutto in
contanti e il perché di quelle indicazioni alibi sulle confezioni. In altri
termini una persona che vuole agire nella legalità o che è convinta di farlo,
non ha bisogno di rimanere nell'equivoco, di omettere di dire che produce
canapa al momento della trasformazione della destinazione degli immobili
trincerandosi dietro la vaga indicazione "prodotti biologici", ma
dice espressamente cosa vuol produrre e cosa vuol vendere. Una persona che sa
di agire in un mercato "particolare" tanto da essere meglio trattare
tutto in contanti, sa di operare in situazioni quanto meno sul filo del rasoio
e non può quindi escludere in buona fede di vendere prodotti illegali e meglio
stupefacenti. Così come chi pretende di credere in buona fede di vendere
prodotti leciti non ha bisogno di mettere sulle etichette che non possono
essere usati come stupefacenti. Per tacere infine delle scelte dei clienti e
meglio di non vendere a minorenni o a clienti che volevano esportare il
prodotto: insomma, se uno crede davvero di vendere cose lecite, non ha certo
bisogno di farsi questi scrupoli e, se se li fa, è perché sa che con ogni
probabilità il tutto non è legale e quindi non può certo pretendere di aver
agito per errore ritenendo in buona fede che il suo comportamento fosse lecito.
In realtà AC 1, come altri, ha giocato sull'equivoco, sapendo di agire
nell'illegalità ma contando di poter sfuggire alla condanna poiché "così facevano
tutti".
5.2.2
AC 1 pretende di aver
agito per errore sull'illiceità anche perché sostiene di essersi rivolto ad un
legale per le consulenze relative alle sue società, di avergli detto che
trattava canapa e che questi gli avrebbe garantito che fosse tutto in ordine.
A parte il fatto che dagli atti nulla emerge in punto a queste
pretese rassicurazioni, nulla si sa circa le domande che egli avrebbe posto al
legale e le risposte che questi gli avrebbe dato. Di certo, e nemmeno la difesa
lo pretende, non gli ha chiesto se poteva vendere canapa da stupefacente.
Quand'anche poi gli avesse chiesto se poteva vendere canapa e questi gli avesse
risposto affermativamente, non si configurerebbe sia che sia una situazione di
errore di diritto, nella misura in cui la sola indicazione "canapa"
ancora non basta poiché non distingue quella industriale da quella tipo droga.
E da nessuna parte AC 1 ha mai fatto riferimento al THC e ogniqualvolta ha
parlato di canapa ben si è sempre guardato di dire di che canapa si trattava.
La fattispecie, sotto questo punto di vista, appare pertanto analoga a quella
già giudicata dalla CCRP il 17 agosto 2006 in re T., laddove l'alta Corte ha
negato l'esistenza dell'errore proprio perché l'indicazione "produzione di
canapa" non è stata ritenuta sufficientemente trasparente. In realtà,
anche in questo caso, AC 1, ogni qualvolta ha fatto riferimento alla canapa, lo
ha fatto con l'intenzione di alimentare l'equivoco.
5.2.3
Come visto l'imputato è
stato oggetto di vari interrogatori prima che chiudesse l'attività nei primi
mesi del 2003, con l'incedere delle operazioni indoor.
La prima volta, il 14 marzo 2001, è stato citato in polizia a
Chiasso per spiegare la "mia posizione in merito alla piantagione di
canapa che si trova nel quartiere __________ ". In quell'occasione,
dopo aver spiegato cosa coltivava ed aver specificato che si trattava di talee,
con gli agenti si è recato sul posto mostrando la piantagione. E' poi stato
avvertito "di non modificare nulla della piantagione visionata e
fotografata dagli agenti. Il tutto verrà presentato al Ministero Pubblico per
eventuali richieste o comunicazioni". Già a quel momento, quindi, AC 1
non poteva certo pretendere di non avere avuto per lo meno il dubbio
sull'illiceità del suo agire. Ma tant'è: ha continuato.
Nuovamente interrogato il 5 marzo 2002, ha riferito di essere il
solo titolare della __________ ed ha spiegato che la potenzialità della
produzione era aumentata. E' stato quindi avvertito che il Magistrato
richiedeva ulteriori accertamenti in relazione agli acquisti ed alla vendita
della canapa. Con il che AC 1 ha prodotto una serie di fatture per l'acquisto e
per la vendita della canapa, precisando di rimanere a disposizione per "ulteriori
chiarimenti o spiegazioni". Ha comunque continuato l'attività,
incurante di un secondo intervento della polizia che altro non poteva, già in
un individuo dotato di un minimo di senno, che far sorgere ulteriori dubbi sulla
liceità dell'attività.
Ma non è finita qui. Il 24 maggio 2002, nell'ambito di un
inchiesta a carico di un certo __________, AC 1 è stato di nuovo sentito in
polizia. In quell'occasione egli ha ammesso che già nel novembre 2001 __________
gli aveva consegnato 11,5 kg di canapa grezza, da lui selezionata su una
partita di ca. 20kg, la rimanenza essendo stata giudicata di cattiva qualità.
Fatto sta che per questi 11,5 kg AC 1 pagò a __________ l'importo di CHF
8'000.- nel gennaio 2002. Da questa canapa ricavò poi mille bustine di tè che
gli vennero sequestrate nei citati 6 cartoni lasciati in suo possesso, da cui
sono state prelevate due bustine per le analisi.
Il 5 settembre 2002 AC 1 è stato nuovamente sentito in polizia,
laddove ha preso atto dell'ordine di dissequestro dei cartoni contenenti il tè
e del risultato delle analisi del THC sulle bustine oggetto di verifica,
risultato pari allo 0,1%. In tale occasione, quindi, l'imputato ha preso atto
che le bustine di tè non raggiungevano un tenore di THC, secondo quanto
ritenuto dalle autorità inquirenti, tale da considerarle stupefacente. Delle
piantagioni in quell'occasione non si parlò.
Il 27 settembre 2002, e meglio 22 giorni dopo quell'ultimo
interrogatorio, il PP emise il citato decreto di non luogo a procedere.
Orbene, al di là della financo maldestra formulazione di tale
decreto che richiama "fatti citati in epigrafe" senza minimamente
indicarli - il riferimento al numero dell'incarto non potendo ovviamente che
avere un effetto squisitamente interno allo stesso MP, all'imputato non essendo
certo noto a memoria che quel numero si riferisse a quella determinata
fattispecie e non ad un'altra - AC 1 non poteva di sicuro ritenere che quel non
luogo riguardasse tutte le inchieste per le quali era stato sentito, poiché
egli sapeva in particolare che gli era stato sequestrato del tè per la
misurazione del THC e sapeva anche che quelle analisi avevano dato esito
negativo, in guisa di che non poteva che comprendere che quel decreto
riguardava le bustine del tè e basta. Questo anche perché tutti gli altri
elementi indizianti di cui si è detto prima non erano mutati e meglio che
l'ambiente della canapa fosse particolare, che la canapa da fumare fosse
(ancora) proibita, che sui sacchetti odorosi continuavano a figurare quelle
avvertenze sull'utilizzo altrimenti inutili se si fosse trattato di canapa non
stupefacente e che continuava a non vendere a minorenni o ad esportatori
all'estero erano fatti sempre ben presenti nella mente dell'imputato.
D'altronde egli ben si è guardato dal far uso del diritto di richiedere le
motivazioni del decreto di non luogo a procedere, nonostante la chiara
indicazione nel dispositivo dello stesso, visto anche l'equivoco riferimento a
fatti non citati, così come ben si è guardato dal far misurare il tenore del
THC della canapa venduta nei sacchetti odorosi, nonostante sapesse, proprio in
relazione ai fatti riguardanti il tè, che determinante per la liceità
dell'agire era proprio il tasso di THC della canapa. In realtà AC 1 ancora una
volta ha proseguito la sua attività sfruttando l'equivoco, diversamente avrebbe
fatto richiesta delle motivazioni ed avrebbe fatto accertare il THC anche del
contenuto dei sacchetti odorosi. Altro che errore di diritto inevitabile, altro
che agire in buona fede!
6.
A norma dell'art. 19
n. 2 LStup un caso è da considerare grave ed è punito con una pena detentiva
non inferiore a 12 mesi – tra l'altro – se l'autore realizza, trafficando per mestiere,
una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole. In DTF 129 IV 253 il
Tribunale federale ha ricordato che una persona agisce per mestiere quando
risulta che dal tempo e dai mezzi consacrati all'attività delittuosa, dalla
frequenza degli atti durante un periodo determinato, come pure dagli introiti
prospettati o ottenuti, essa eserciti la sua attività alla stregua di una
professione, foss'anche accessoria. Occorre tuttavia che l'autore si prefigga
di ottenere entrate relativamente regolari, costituenti un apporto di rilievo
al finanziamento del suo tenore di vita e che si sia perciò, in un certo modo,
inserito nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.1 pag. 254 con
riferimenti). L'aggravante del traffico per mestiere presuppone, in linea
generale, che l'autore ricerchi e ottenga effettivamente, grazie all'attività
delittuosa, guadagni relativamente regolari, che contribuiscano in modo non trascurabile
a soddisfare i suoi bisogni. Poiché proprio quando conta su introiti per
finanziare una parte del suo tenore di vita l'autore diventa socialmente
pericoloso (DTF 129 IV 253 consid. 2.2 pag. 255 con riferimenti).
Trattandosi
dell'aggravante prevista dall'art. 19 n. 2 lett. c LStup, in particolare, la
norma prevede espressamente che essa è data solo quando chi si dedica al
traffico di droga per mestiere ritrae una cifra d'affari considerevole o un
guadagno importante. Decisivi sono, da un lato, l'introito lordo e, dall'altro,
il beneficio netto conseguito (DTF 129 IV 252 consid. 2.2 pag. 255). Il primo
deve ammontare ad almeno fr. 100'000.–, il secondo deve raggiungere almeno fr.
10'000.– (DTF 129 IV 153 consid. 2.2 pag. 255). La cifra d'affari e il guadagno
devono essere stati effettivamente ottenuti (DTF 129 IV 253 consid. 2.2 pag.
255, 117 IV 63 consid. 2a pag. 65). La mera aspettativa non è sufficiente (DTF
117.
IV 65 consid. 2a). La fattispecie qualificata dell'art. 19 n. 2 lett. c
LStup costituisce, in sostanza, una circostanza personale nel senso dell'art.
26.
vCP (CCRP 28.06.2004 in re B.).
Nella fattispecie è stato accertato che vi è perfetta identità
economica ed amministrativa tra le società __________, __________ e l'imputato.
Egli ha ammesso che traeva il suo sostanzioso reddito proprio dall'attività di
queste sue società. La cifra d'affari conseguita da queste società, e quindi da
lui stesso, relativa alla produzione ed al commercio della canapa è stata
accertata in CHF 878'324.- ossia ben oltre 8 volte quella minima che fa da
spartiacque tra l'infrazione semplice e quella aggravata. Ne discende che anche
sotto questo aspetto l'atto di accusa va confermato.
7.
Per l'art. 47 nCP il
giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la
pena avrà sulla sua vita.
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a
pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i
moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze
interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione
a pericolo o la lesione. La novella legislativa è costituita da una semplice
cosmesi redazionale, i principi reggenti il previgente art. 63 vCP non essendo
sostanzialmente mutati, di guisa che il problema della lex mitior non si pone. Per
valutare la gravità della colpa entrano in considerazione numerosi fattori:
movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della
negligenza, risultato ottenuto, eventuale assenza di scrupoli, modi di
esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o
reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà
personali o psicologiche, comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione,
pentimento, volontà di emendamento). Per quanto riguarda l'autore in specie,
occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione
ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali
precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la
perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione
prestata agli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 129 IV 6 consid. 6.1
pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1
pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).
7.1
Nella fattispecie ha
da essere considerata una colpa piuttosto importante sia per la durata
dell'attività (circa tre anni), sia per l'importante cifra d'affari conseguita
che ha permesso all'imputato un reddito assai cospicuo, tale da permettergli un
tenore di vita elevato, con abbigliamento con capi firmati e auto di prestigio.
Né va trascurato il fatto che AC 1 ha sempre giocato sull'equivoco, dimostrando
di saper gestire molto bene le inchieste cui è stato oggetto. Al riguardo basta
por mente al fatto che, una volta compreso che le autorità, finalmente, si
erano decise ad agire con atti concreti quali le chiusure forzate dei canapai
nell'ambito delle prime operazioni indoor nel marzo 2003, AC 1 ha chiuso in
fretta e furia il canapaio ed ha distrutto tutta la canapa e la cartoteca
clienti, salvo poi dire di averlo fatto perché solo allora si sarebbe reso
conto che si trattava di attività illecita. In realtà ha distrutto tutto per
sopprimere le prove del suo illecito anche perché, come visto, sapeva bene che
determinante era l'analisi del THC della canapa come precedentemente avvenuto
con il tè. A ciò aggiungasi come AC 1, figlio di buona famiglia, benestante e
dalla buona formazione, ha saputo bene predisporre il suo traffico, con
l'impiego di società a lui facenti capo, separando accuratamente quella che era
l'attività di produzione dalla vendita; ciò che dimostra una buona
organizzazione criminale ed una non trascurabile intensità criminosa. Di nessun
peso è invece risultata la condanna per eccesso di velocità pronunciata dalle
autorità urane: che l'odierna sanzione sia parzialmente addizionale alla citata
condanna è semplicemente una questione tecnica che non ha avuto alcuna
influenza sulla commisurazione della pena. Tenuto presente della gravità della
colpa si giustificherebbe una pena detentiva attorno ai 24 mesi.
A suo favore è stato tenuto conto della sostanziale
incensuratezza, del fatto che abbia sempre lavorato e che, una volta scarcerato
si è rimesso onestamente al lavoro in attività non più legate ad ambienti
criminogeni o, peggio, al mondo degli stupefacenti. Per finire è pure stata
considerata a sua favore una buona collaborazione con gli inquirenti
nell'accertamento dei fatti, al di là della negazione in diritto della sue
responsabilità che non ha per nulla sminuito il riconoscimento della generica
attenuante della collaborazione. Né va di poi dimenticato che dai fatti sono
ormai trascorsi circa quattro anni senza che AC 1 abbia nuovamente interessato
le autorità giudiziarie.
Già solo tenuto conto di questi elementi di mitigazione della
colpa si giustificherebbe una pena detentiva attorno ai 20 mesi.
Con la DTF 6S.56/2006 l'alta corte federale, dopo aver ribadito
che le leggi erano chiare sin da sempre, ha accertato che il fatto di aver
atteso fino al marzo 2003 perché la magistratura intervenisse in maniera
sistematica ed efficace per porre fine al proliferare del mercato illecito
della canapa, costituisce una parziale inazione con tratti disorientanti che,
in determinati soggetti, può avere contribuito ad agevolare il passo verso la
delinquenza. Sull'influenza di tale inazione sulla commisurazione della pena,
in analogia con le inchieste mascherate, il TF ha stabilito di principio una
riduzione del 10% massimo fino al momento in cui, concretamente, essa ha potuto
agire sul grado di colpevolezza del reo. Ciò posto AC 1 andrebbe condannato a
18.
mesi di pena detentiva. Questo Presidente ritiene tuttavia di poter
applicare una riduzione eccezionalmente maggiore in relazione al comportamento
dello Stato a seguito dell'intimazione del citato non luogo a procedere che, se
per dirla con il TF non ha minimamente intaccato l'illegalità della condotta in
esame, ha certo contribuito, così come redatto, ad alimentare la confusione
nella misura in cui non ha specificato a quali fatti si riferisse nonostante il
riferimento, nel dispositivo, a fatti citati in epigrafe, tanto più che il
magistrato doveva essere al corrente che a carico dell'imputato vi erano pure
altre inchieste analoghe. Questa imbarazzante redazione, pur non avendo
minimamente intaccato la consapevolezza del reo di agire nell'illegalità,
giustifica un'ulteriore riduzione della pena di 2 mesi.
Alla luce di quanto suesposto si giustifica pertanto di infliggere
a AC 1 una pena detentiva di sedici mesi.
8.
Quanto ai sequestri
le parti si sono accordate in aula nel senso di confiscare tutti gli averi in
denaro in quanto provento di reato, ad eccezione delle spese processuali e
degli oneri sociali e delle imposte alla fonte, i cui importi indicati nelle bollette
prodotte dalla difesa vanno girati direttamente alle parti creditrici. Così
stando le cose tutti gli oggetti ancora sequestrati vanno confiscati in quanto
corpus sceleris, ad eccezione della motocicletta che, in virtù del principio
della proporzionalità, va dissequestrata. Quanto al denaro contante e/o
figurante sui conti sequestrati, la confisca avviene dedotti i costi
processuali ed il pagamento delle bollette di cui ai doc. dib. 3-6 i cui
importi vengono girati direttamente ai creditori.
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti;
visti gli art. 12, 34, 37, 40,
42, 43, 44, 47, 49, 51 CP;
19.
cfr. 1 e 2 lett. c LF Stup;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
AC 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla
legge federale sugli stupefacenti
siccome commessa per
mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari ed un guadagno
considerevole,
e meglio per avere,
senza essere autorizzato,
ripetutamente coltivato in proprio e per terzi, detenuto,
trasportato e venduto sia all’ingrosso che al dettaglio,
derivati della canapa (marijuana) ad uso stupefacente,
in particolare:
complessivamente tra l’autunno 2000 ed il 30 aprile 2003, almeno
150.
kg di canapa secca destinata ad uso stupefacente,
realizzando in tal modo, una cifra d’affari complessiva
dichiarata, di almeno fr. 878’324.--, mentre per l’attività del negozio __________,
il fatturato ammesso ammonta, per il periodo settembre 2002 all’aprile 2003, ad
almeno fr. 258'790.95 di cui almeno fr. 210'000 ca. derivanti dalla vendita di
sacchetti odorosi contenenti marijuana destinata ad uso stupefacente;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
Di conseguenza, AC 1 è
condannato:
2.1
alla pena detentiva di 16
mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2
al pagamento delle tasse di
giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due)
anni.
4.
E’ ordinata la confisca di
quanto posto in sequestro ad eccezione degli importi di fr. 9'382,60.-- che
vengono girati direttamente all’istituto delle assicurazioni sociali (fr.
7'540,30.--) e all'ufficio delle imposte alla fonte (fr. 1'842,30.--) mentre la
motocicletta Husqvarna viene dissequestrata.
6.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di
ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque
giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della
sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente Il
segretario
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 1'150.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 1'500.--
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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