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72.2004.60

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 gennaio 2007Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

1 (doc. dib. 7).

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua

requisitoria, il quale confermato integralmente l’atto d’accusa in esame si

sofferma sull’importanza di tutta l’operazione denominata __________, e sulla

poca chiarezza che vigeva in quel periodo.

A detta del PP una delle cause del proliferare dei canapai è stata

dovuta al fatto che nessuno ha mai “giocato a carte scoperte”.

Riferisce che l’AA é stato redatto sulla base di quanto dichiarato

dall’accusato; invece, per quanto consta le precisazioni si è riferito ai

precedenti interrogatori.

Ritiene che il quantitativo totale trafficato dal AC 1 è di 180

Kg, per sua stessa ammissione e il fatturato globale corrisponde a fr.

809'740.--; sottolinea poi che AC 1 sapeva bene cosa fosse il “THC” e che

l’approccio alla sua attività era tipicamente di tipo “manageriale”.

L’uso che i clienti del suo canapaio facevano dei famosi sacchetti

“odorosi”, non poteva non essere noto all’accusato.

Il fatto della distruzione della cartoteca clienti, sparita

assieme alle piante per impedire così una quantificazione del THC di queste

ultime ed un’identificazione dei clienti del suo canapaio,

la contabilità delle attività non tenuta in modo del tutto

regolare, cosa tipica di un genere d’attività come quella del venditore di

canapa dove molte transazioni avvengono in “nero” e il consumo personale di

stupefacenti , benché il reato sia ora prescritto, dimostrano che AC 1

conosceva bene la qualità della sua canapa. A ciò aggiunge che AC 1 ha ammesso

di essere al corrente del fatto che “si stava andando verso la

depenalizzazione”, quindi era cosciente che almeno parte della sua attività era

illecita.

Conclude chiedendo che l’accusato venga condannato a 22 mesi di

detenzione sospesi con la condizionale per un periodo di 3 anni dedotto il

carcere preventivo sofferto. Qualora invece la Corte decidesse per una pena

inferiore ai 12 mesi chiede comunque un’aliquota giornaliera non inferiore a

CHF 30.--, considerata come cifra minima disponibile per un cittadino che vive

nel nostro paese.

Chiede inoltre la confisca di quanto posto sotto sequestro.

§ Il Difensore,

il quale esordisce chiedendo il proscioglimento per errore di diritto del

proprio assistito. Rileva avantutto che nel periodo dell’autunno 2000 AC 1 era

convinto di muoversi in un contesto di legalità.

Egli si era rivolto ad un avvocato per lo svolgimento di alcune

sue pratiche e quest’ultimo non lo ha mai avvisato dell’illiceità della sua

attività.

Inoltre, nel 2001, la Polizia lo interrogava per la prima volta laddove

egli prendeva atto dal verbalizzante che non doveva modificare nulla in attesa

di successive comunicazioni.

Successivamente, nel marzo 2002, un secondo accertamento

dell’autorità inquirente sulla produzione ed il fatturato delle società del AC

1, terminava con la comunicazione della Polizia, al AC 1, che non stava facendo

nulla di illegale.

Infine, il 9 luglio 2002, il PP archiviava con un non luogo a

procedere interno, e poi, il 27 settembre 2002, con uno regolare ulteriori

inchieste nei suoi confronti.

In conseguenza di tutto ciò, a detta del Difensore, per forza in

questo caso sussiste un errore di diritto inevitabile.

Quindi non si può imputare al AC 1 di non essersi impegnato a

informarsi se la sua attività era regolare: egli non era tenuto a mettere in

atto ulteriori verifiche tant’è che al momento in cui è venuto a conoscenza

della operazione __________ ha deciso di interrompere la sua produzione.

Chiede in via principale il proscioglimento. In subordine postula

la condanna ad una pena base non superiore ai 14 mesi, con l’applicazione di

uno sconto del 10% a cui va aggiunta un’ulteriore attenuazione del 50 % per

aver, semmai, agito per errore evitabile di livello quasi inevitabile, con il

che l’imputato andrebbe condannato ad una pena pecuniaria di 180 aliquote di 15

fr. cadauna.

Non si oppone alla confisca che deve riguardare solo il corpo di

reato.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1 E’ autore colpevole di:

1.1. infrazione alla legge

federale sugli stupefacenti

e meglio per avere, senza

essere autorizzato, ripetutamente coltivato in proprio e per terzi, detenuto,

trasportato e venduto sia all’ingrosso che al dettaglio, derivati della canapa

(marijuana) ad uso stupefacente,

in

particolare per avere:

ad __________,

tra l’autunno

2000 ed il 30 aprile 2003,

per il tramite delle società __________

allo scopo il 19 giugno 2000, le cui azioni sono al 100% di sua proprietà e di

cui egli è amministratore unico, e della __________, società di cui egli è

amministratore unico e titolare del 100 % delle azioni dal 24 gennaio 2002,

1.1. coltivato e portato a

maturazione almeno 20'000 (ventimila) piante di canapa in due coltivazioni indoor,

producendo complessivamente almeno 180 kg di fiori di canapa, parte venduti

all’ingrosso al prezzo di fr. 6'000 al kg, sino a metà del 2002, ed in seguito

al prezzo di fr. 5'000 al kg, parte venduti al dettaglio, a partire dal

settembre 2002 sotto forma di cosiddetti “sacchetti odorosi” nel suo

negozio canapaio __________;

1.2. acquistato nel

settembre/ottobre 2000 da __________ almeno kg 10 di canapa secca di tipo outdoor

destinata ad uso stupefacente, poi rivenduta tramite la __________;

1.3. acquistato in data 2 maggio

2002 da __________ kg 5 di marijuana tipo indoor per un importo di fr.

23'000, poi rivenduta all’ingrosso senza fatturarla;

trafficando quindi

complessivamente almeno 195 kg di canapa secca destinata ad uso stupefacente,

realizzando in tal modo, per la

__________ una cifra d’affari dichiarata, durante il periodo d'attività, pari

ad almeno fr. 809’574, mentre per l’attività della __________, il fatturato

ammesso ammonta, per il periodo settembre 2002 all’aprile 2003, ad almeno fr.

258'790.95 di cui almeno fr. 210'000 ca. derivanti dalla vendita di sacchetti

odorosi contenenti marijuana destinata ad uso stupefacente;

1.4. trattasi di infrazione

aggravata poiché commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa

cifra d'affari ed un guadagno considerevole?

1.5. Ha agito per errore

sull’illiceità?

1.6. Trattasi di errore evitabile?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

E

se si, in che misura?

3.

Deve essere confiscato

quanto in sequestro?

4.

Deve essere condannato a

pagare un risarcimento compensatorio allo Stato?

Considerato, in fatto ed in diritto

1.

AC 1 è nato il 12

giugno 1974. I genitori sono separati da circa una decina d'anni. Ha una

sorellastra, figlia del padre, di 25 anni. Figlio di un noto imprenditore

locale, titolare di un'impresa di impianti sanitari, attualmente, secondo

quanto riferito dall'imputato, in fallimento, AC 1 ha avuto un'infanzia che

egli ha definito normale e serena (MP 06.05.03). In realtà può pure essere

considerata agiata, nella misura in cui l'imputato ha frequentato le scuole

private e, una volta ultimato l'apprendistato di commercio presso la ditta del

padre, ha potuto partire per l'Australia dove ha frequentato una scuola di

turismo e di lingue, salvo poi far rientro a casa ed essere attivo dapprima in

un'agenzia viaggi e poi in una immobiliare. Del resto lui stesso l'ha definita

tale allorquando ha tenuto a precisare che con il commercio di canapa il suo

tenore di vita, già agiato, non sarebbe cambiato (PS 06.05.03 p. 6). Si è pure

definito un giocatore d'azzardo, frequentatore del casinò in particolare di

Mendrisio, senza tuttavia mai spendere delle vere fortune, a volte avendo anzi

vinto cifre fino a 15'000.- CHF. Dal 2000, contemporaneamente alla ripresa

della sua collaborazione nella ditta paterna, ha iniziato la coltivazione di

canapa.

AC 1 è sostanzialmente incensurato, fatta salva una condanna al

pagamento di una multa di fr. 1'300.- inflittagli in data 24 aprile 2001

dall'autorità inquirente del Canton Uri per grave infrazione alla LCS, condanna

che non ha avuto alcuna influenza nella commisurazione della pena che gli è

stata qui inflitta, a parte la constatazione che la sanzione odierna

costituisce una pena parzialmente addizionale alla stessa (doc. TPC 11).

2.

AC 1 è stato

arrestato la mattina del 30 aprile 2003 presso la sua abitazione di via __________

nell'ambito dell'operazione anti canapa denominata "__________".

L'arresto è stato confermato dal GIAR fino al 6 maggio successivo (AI 2 e 10),

data in cui è poi stato scarcerato dopo aver trascorso un giorno presso le

pretoriali di Lugano ed il resto al PCT.

E' quindi emerso che AC 1 ha iniziato la coltivazione di canapa

indoor già nel corso dell'anno 2000 allestendo una prima piantagione nello

scantinato __________, per il quale versava un affitto mensile di CHF 1'000.-.

Successivamente ha incrementato la produzione presso un altro stabile in __________

finchè, nella primavera del 2003, con l'incedere delle prime operazioni indoor,

ha cessato l'attività distruggendo tutti i prodotti. Ci torneremo.

3.

Sull'attività come

tale AC 1 ha fatto capo, per quanto qui di rilievo, a due società di sua

proprietà, la __________.

La prima è stata fondata il 19 giugno 2000 con lo scopo di

produrre la canapa. In un primo tempo AC 1 era socio al 50% con tale __________,

mentre amministratore era tale __________. Dal gennaio 2001 AC 1 ha assunto

l'intero pacchetto azionario ed è divenuto amministratore unico. La __________

era una società che gravitava attorno al padre dell'imputato. Sempre nel

gennaio 2001 AC 1 ritirò l'intero capitale sociale e la trasformò nella __________

con lo scopo di gestire il suo canapaio __________, per l'affitto del quale

versava la somma di CHF 2'500.- al mese alla società __________. In sostanza la

__________ produceva canapa che veniva poi venduta nel canapaio __________,

fatta salva una quindicina di kg acquistata da tale __________ (10 kg) e dalla

società __________ (5kg), pure rivenduta nel suo canapaio di __________.

Sui quantitativi di canapa prodotta e poi venduta, dopo alcune

incertezze, le parti hanno per finire riconosciuto in aula che si tratta di

almeno 150 kg per una cifra d'affari complessiva di 878'324.- CHF (doc. dib.

2). Va precisato che tra i prodotti venduti nel canapaio, i cosiddetti

"sacchetti odorosi" contenenti i fiori secchi di canapa costituivano

all'incirca l'80% (AI 25 p. 3).

L'attività di AC 1 nel periodo indicato nell'AA era praticamente

tutta costituita dal suo commercio di canapa. Come detto il suo tenore di vita

era elevato: vettura sportiva, abbigliamento di marca, ecc (PS 06.05.03). Egli

ha spiegato che percepiva un salario netto di CHF 4'500.- mensili dalla __________

ed uno di CHF 2'000.- pure netti al mese dalla __________. Inoltre la __________

pagava per lui la pigione della sua abitazione, il leasing della Porsche (fr.

1'416.- al mese - AI 72), per la quale la stessa società aveva pure finanziato

la prima rata di CHF 38'000.-, le bollette telefoniche e la benzina. Il tutto

quindi per entrate reali quantificabili attorno ai diecimila franchi netti al

mese.

4.

Dal profilo fattuale

l'operazione "__________" qui oggetto di disamina, non è stata la

prima cui l'imputato è stato oggetto. E' infatti emerso che AC 1 era già stato

sentito in polizia il 14 marzo 2001 in merito alla piantagione di canapa nel

quartiere __________. In quella circostanza AC 1 riferì pure di una seconda

piantagione in via __________. In relazione a dette piantagioni l'imputato

venne poi sentito una seconda volta il 5 marzo 2002, sempre in polizia, dove

spiegò tra l'altro di aver assunto l'amministrazione della __________. Questo

procedimento sfociava poi con un decreto di non luogo a procedere interno,

ossia non notificato al AC 1 ma unicamente alle autorità di polizia, motivato

con l'impossibilità (sic!) di verificare in concreto la realizzazione dei

presupposti oggettivi e soggettivi del reato.

Il 18 luglio 2002, a seguito di una richiesta di collaborazione

della polizia retica (all'origine di un rapporto di polizia datato 01.06.02) e

di un successivo scritto 16 giugno dell'Ufficio del GI di Coira, il MP

disponeva il sequestro presso la __________ di 6 cartoni contenenti 900 buste

di tè alla canapa, lasciati in possesso del AC 1, ad eccezione di due bustine

che venivano prelevate per l'accertamento del tenore di THC, il cui responso si

rendeva noto il 28 agosto successivo. Dato che l'esame aveva stabilito un

tenore di THC pari allo 0,1%, il PP disponeva il non luogo a procedere con

decisione non motivata del 27 settembre 2002, regolarmente notificata

all'imputato. A prescindere dalla correttezza giuridica di quella decisione già

dal profilo oggettivo, il tenore minimo di THC dello 0,3% essendo applicabile

unicamente per distinguere la canapa industriale da quella per produrre

stupefacenti, mentre per altri prodotti della canapa è fatto ad esempio

riferimento alla legislazione sulle derrate alimentari (DTF 126 IV 198 e CCRP

12.12.06

in re N.), si ha che detto non luogo a procedere, a parte la

numerazione dell'incarto a cui si riferisce, non indica i fatti per i quali il

procedimento era stato aperto, limitandosi a decretare che "non si fa

luogo a procedimento penale per i fatti citati in epigrafe" senza

indicarli, tanto meno ha fatto riferimento all'analisi del tenore di THC delle

bustine di tè. Ma tant'è, il dispositivo n. 3 dello stesso ha comunque

correttamente indicato, in grassetto, la facoltà per le parti di richiedere le

motivazioni scritte dello stesso. AC 1 non ha fatto uso di tale facoltà.

Contro l'AA in esame, la difesa ha presentato ricorso alla CRP

eccependo la violazione del principio ne bis in idem (TPC 3). Con pronuncia 4

agosto 2004 la CRP ha respinto il ricorso rilevando da un lato che il decreto

di non luogo interno è una sorta di decisione di sospensione che non ha portata

giuridica mentre quello regolarmente notificato riguardava altra fattispecie

non contenuta nell'atto di rinvio a giudizio e meglio la commercializzazione

del tè alla canapa, di guisa che non vi poteva essere violazione dell'invocato

principio.

5.

Sui fatti come tali,

così come descritti nei considerandi precedenti, e meglio che l'accusato abbia

commerciato ca. 150 kg di canapa realizzando una cifra d'affari di poco

inferiore ai 900'000.- franchi non vi sono contestazioni.

5.1

A mente della difesa non

vi sarebbe prova sufficiente per affermare che la canapa commerciata avesse un

tenore di THC superiore allo 0,3%. Pur senza citarla, il difensore deve avere

fatto riferimento alla sentenza della CCRP del 4 maggio 2005 in re A. laddove

l'alta corte cantonale ha sostanzialmente stabilito che la prova tecnica del

THC è necessaria nei casi in cui la stessa può essere assunta, rinviando per il

resto alla giurisprudenza del TF che stabilisce che in mancanza di prove

dirette, un giudizio può basarsi anche su prove indirette, cioè su indizi, purché

correlati logicamente nel loro insieme e che consentono deduzioni precise e

rigorose (SJ 1991 p. 95; Rep 1990 p. 353). Diversamente significherebbe che

l'autorità sarebbe costretta sempre a pronunciare giudizi di assoluzione

ogniqualvolta la prova del THC non ha potuto essere portata mediante un

accertamento peritale, finendo così per premiare coloro che hanno già venduto

tutta la canapa o, peggio, coloro che, sentendo odor di bruciato, l'hanno

occultata o distrutta per eluderne l'analisi.

Proprio in materia di canapa il TF ha più volte ricordato che il

tenore stupefacente del prodotto può essere accertato mediante indizi che

dimostrano che lo stesso non aveva altre finalità che il mercato degli

stupefacenti. Tra questi indizi vi sono le indicazioni sul negozio o sui

cosiddetti sacchettini odorosi concernenti restrizioni ai minorenni, il divieto

di usarli come stupefacente o di fumarne il contenuto, la vendita a prezzi

nettamente più elevati rispetto a quelli praticati per prodotti analoghi privi

di stupefacente, scelte di selezione della clientela e altri comportamenti che

dimostrano come il prodotto non sia destinato ad un mercato lecito,

rispettivamente che l'acquirente può farne un uso stupefacente (DTF 126 IV 60;

125.

IV 185; 28.12.02 e riferimenti).

Nella fattispecie si ha che l'imputato era perfettamente

consapevole che il suo prodotto era destinato al mercato degli stupefacenti. Lo

ha ammesso lui stesso già davanti al GIAR, dopo che in polizia aveva affermato

di non essersi mai interessato al tenore del THC:

"

Per me era comunque chiaro che gli acquirenti avrebbero potuto

utilizzare il contenuto dei sacchetti anche contrariamente alle indicazioni

contenute nei sacchetti e meglio a scopo stupefacente" (AI 10).

A ciò aggiungasi che sulle confezioni venivano poste le note

avvertenze che il prodotto non poteva essere usato come stupefacente ed inoltre

egli stesso ha detto che non vendeva a minorenni (AI 66 p. 2) e che operava

tutto a contanti

"

Non avendo sufficiente fiducia nella clientela tipica

dell'ambiente della canapa" (PS 06.05.03

p. 3).

Inoltre AC 1 utilizzava una cartoteca clienti in cui non

figuravano i veri nominativi ma degli pseudonimi (AI 25 p. 3) mentre

spontaneamente aveva scelto di non vendere canapa destinata all'esportazione

(AI 66 p. 4). Per tacere del fatto, ad ulteriore dimostrazione che la canapa

venduta nei sacchetti odorosi era destinata ad essere usata come stupefacente,

che in poco più di tre anni ha realizzato una cifra d'affari importante, di

poco inferiore ai 900'000.- franchi, assolutamente impossibile da raggiungere

con soli prodotti non stupefacenti se solo si pensi ai parametri indicati dal

farmacista cantonale nell'AI 98 che fa stato di una resa di ca. 3000 franchi

per ettaro a fronte di spese per almeno CHF 3'300.- o di 10/20'000.- CHF per

ettaro se si produce olio, essenze o acidi grassi, prodotti per i quali il

mercato è molto limitato (AI 98 p. 8). Ne discende che se la canapa venduta da AC

1.

nel suo canapaio, posto peraltro in zona prossima al confine, non fosse stata

destinata ad uso stupefacente, sarebbe stato del tutto impossibile realizzare

una cifra d'affari così importante. Ne discende che il carattere stupefacente

del prodotto venduto non può stanti tutti gli indizi di cui sopra, presi nel

loro insieme, seriamente essere posto in dubbio dalla sola assenza di

un'analisi chimica del tenore di THC, peraltro resa impossibile proprio dal

comportamento di AC 1 che, compreso che il vento di una certa inazione delle

autorità inquirenti era cambiato, ha pensato bene di distruggere tutto.

5.2

A mente della difesa AC

1.

avrebbe agito per errore inevitabile sull'illiceità ai sensi del nuovo art.

21.

CP. A suo dire AC 1 si sarebbe inizialmente mosso in un quadro giuridico di

tolleranza, di almeno parziale inazione delle autorità. Allorquando queste si

sono mosse con i primi interrogatori, egli non avrebbe fatto mistero della sua

attività e, per tutta risposta, dopo esser stato invitato a non modificare

nulla delle sue piantagioni, il MP, nel settembre 2002, gli ha intimato un

decreto di non luogo a procedere senza l'indicazione dei fatti a cui si

riferiva, cosicchè egli avrebbe avuto più di un motivo valido per ritenere che

quanto stava facendo fosse lecito. A suo giudizio AC 1 sarebbe stato del tutto

trasparente nel riferire della sua attività, di guisa che egli si troverebbe in

una situazione tipica di errore di diritto, ora errore sull'illiceità,

assolutamente inevitabile. A torto.

A parte il fatto che il citato decreto di non luogo a procedere

del 27 settembre 2002 può semmai entrare in considerazione, quanto agli effetti

sulla consapevolezza e sulla volontà dell'imputato, solo a partire da quella

data e non per la sua attività precedente, devono valere le seguenti

considerazioni.

Per l'art. 21 nCP chiunque commette un reato non sapendo né

potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore

era evitabile, il giudice attenua la pena. Secondo il Messaggio del CF

concernente la novella legislativa entrata in vigore il 1. gennaio 2007 con la quale

è stata modificata la parte generale del CP concernente le pene, la riforma non

conterrebbe modifiche essenziali rispetto al diritto vigente, limitandosi a

specificare le conseguenze giuridiche dell'errore sull'illiceità in merito alla

punibilità dell'autore (FF 1999 p. 1965). In realtà il nuovo diritto distingue

due tipi di errore: quello inevitabile anche da parte di una persona avveduta

che comporta il proscioglimento e quello evitabile che implica invece il

riconoscimento della colpevolezza dell'autore con l'obbligo per il giudice di

attenuare la pena. Il previgente diritto prevedeva invece unicamente l'attenuazione

libera della pena. In questo senso la novella legislativa appare pertanto più

favorevole all'imputato di guisa che, in applicazione del principio della lex

mitior, la fattispecie va senz'altro vagliata sotto l'aspetto del nuovo

diritto.

Il TF ha più volte avuto modo di stabilire che affinché vi sia

errore di diritto è necessario che l'agente abbia agito mentre si credeva in

buona fede legittimato a farlo poiché ignorava che l'atto perpetrato non fosse

lecito o perseguibile, i presupposti essendo adempiuti quando l'agente crede,

al momento in cui viene perpetrato l'atto, di non aver fatto alcunché di

illecito. Non vi è errore se l'agente è cosciente dell'illiceità del suo

comportamento ma è convinto di sfuggire alla condanna (6S.428/2006 del 26

novembre 2006, relativa proprio ad un caso di canapa in Ticino).

Credere o ignorare qualcosa è questione di fatto ed è quindi nei

fatti che va ricercato quanto credeva o ignorava l'autore (DTF 125 IV 49). Ed i

fatti, così come accertati in questa sede, escludono che AC 1 sia stato in

buona fede, abbia agito credendo di agire nel lecito od abbia ignorato di agire

nell'illegalità.

5.2.1

Innanzi tutto il clima

in cui è sorto il proliferare dei traffici di canapa in Ticino, secondo

costante e consolidata giurisprudenza del TF, non è atto da solo a giustificare

un errore di diritto poiché le leggi in vigore al momento dei fatti qui in

esame erano comunque chiare, a prescindere dall'operato concreto delle autorità

di polizia, ciò potendo invece giustificare una riduzione della pena attorno al

10% (DTF 15.06.06 in re Z.).

Secondariamente AC 1 ha sempre agito nell'equivoco. E' vero che ha

ammesso già nelle prime audizioni di coltivare canapa, ma non ha mai indicato

con precisione di quale canapa si trattava. Anzi, in occasione delle due

domande di costruzione per il cambiamento di destinazione degli immobili dove

ha coltivato (__________) e venduto (__________) canapa, ha sempre indicato

"prodotti biologici", senza nemmeno menzionare la canapa (AI 32 e

48).

A ciò aggiungasi che egli era ben cosciente, come visto, sin

dall'inizio che la canapa prodotta finiva sul mercato degli stupefacenti perché

operava con pseudonimi, perché realizzava importanti cifre d'affari,

impossibili da raggiungere con la vendita di prodotti leciti, perché sui

sacchettini indicava che il contenuto non andava fumato, perché egli stesso ha

ammesso che in quel periodo si "andava verso la depenalizzazione"

intendendo con ciò che sapeva che ancora nulla era stato depenalizzato, tanto

meno il consumo e la vendita e perché se n'è guardato bene dal misurare il THC

del prodotto venduto.

Questi elementi fattuali dimostrano come egli era perfettamente in

chiaro di commettere un'infrazione, altrimenti non si spiegherebbe il perché

non indicare la canapa sulle domande di costruzione, il perché operare tutto in

contanti e il perché di quelle indicazioni alibi sulle confezioni. In altri

termini una persona che vuole agire nella legalità o che è convinta di farlo,

non ha bisogno di rimanere nell'equivoco, di omettere di dire che produce

canapa al momento della trasformazione della destinazione degli immobili

trincerandosi dietro la vaga indicazione "prodotti biologici", ma

dice espressamente cosa vuol produrre e cosa vuol vendere. Una persona che sa

di agire in un mercato "particolare" tanto da essere meglio trattare

tutto in contanti, sa di operare in situazioni quanto meno sul filo del rasoio

e non può quindi escludere in buona fede di vendere prodotti illegali e meglio

stupefacenti. Così come chi pretende di credere in buona fede di vendere

prodotti leciti non ha bisogno di mettere sulle etichette che non possono

essere usati come stupefacenti. Per tacere infine delle scelte dei clienti e

meglio di non vendere a minorenni o a clienti che volevano esportare il

prodotto: insomma, se uno crede davvero di vendere cose lecite, non ha certo

bisogno di farsi questi scrupoli e, se se li fa, è perché sa che con ogni

probabilità il tutto non è legale e quindi non può certo pretendere di aver

agito per errore ritenendo in buona fede che il suo comportamento fosse lecito.

In realtà AC 1, come altri, ha giocato sull'equivoco, sapendo di agire

nell'illegalità ma contando di poter sfuggire alla condanna poiché "così facevano

tutti".

5.2.2

AC 1 pretende di aver

agito per errore sull'illiceità anche perché sostiene di essersi rivolto ad un

legale per le consulenze relative alle sue società, di avergli detto che

trattava canapa e che questi gli avrebbe garantito che fosse tutto in ordine.

A parte il fatto che dagli atti nulla emerge in punto a queste

pretese rassicurazioni, nulla si sa circa le domande che egli avrebbe posto al

legale e le risposte che questi gli avrebbe dato. Di certo, e nemmeno la difesa

lo pretende, non gli ha chiesto se poteva vendere canapa da stupefacente.

Quand'anche poi gli avesse chiesto se poteva vendere canapa e questi gli avesse

risposto affermativamente, non si configurerebbe sia che sia una situazione di

errore di diritto, nella misura in cui la sola indicazione "canapa"

ancora non basta poiché non distingue quella industriale da quella tipo droga.

E da nessuna parte AC 1 ha mai fatto riferimento al THC e ogniqualvolta ha

parlato di canapa ben si è sempre guardato di dire di che canapa si trattava.

La fattispecie, sotto questo punto di vista, appare pertanto analoga a quella

già giudicata dalla CCRP il 17 agosto 2006 in re T., laddove l'alta Corte ha

negato l'esistenza dell'errore proprio perché l'indicazione "produzione di

canapa" non è stata ritenuta sufficientemente trasparente. In realtà,

anche in questo caso, AC 1, ogni qualvolta ha fatto riferimento alla canapa, lo

ha fatto con l'intenzione di alimentare l'equivoco.

5.2.3

Come visto l'imputato è

stato oggetto di vari interrogatori prima che chiudesse l'attività nei primi

mesi del 2003, con l'incedere delle operazioni indoor.

La prima volta, il 14 marzo 2001, è stato citato in polizia a

Chiasso per spiegare la "mia posizione in merito alla piantagione di

canapa che si trova nel quartiere __________ ". In quell'occasione,

dopo aver spiegato cosa coltivava ed aver specificato che si trattava di talee,

con gli agenti si è recato sul posto mostrando la piantagione. E' poi stato

avvertito "di non modificare nulla della piantagione visionata e

fotografata dagli agenti. Il tutto verrà presentato al Ministero Pubblico per

eventuali richieste o comunicazioni". Già a quel momento, quindi, AC 1

non poteva certo pretendere di non avere avuto per lo meno il dubbio

sull'illiceità del suo agire. Ma tant'è: ha continuato.

Nuovamente interrogato il 5 marzo 2002, ha riferito di essere il

solo titolare della __________ ed ha spiegato che la potenzialità della

produzione era aumentata. E' stato quindi avvertito che il Magistrato

richiedeva ulteriori accertamenti in relazione agli acquisti ed alla vendita

della canapa. Con il che AC 1 ha prodotto una serie di fatture per l'acquisto e

per la vendita della canapa, precisando di rimanere a disposizione per "ulteriori

chiarimenti o spiegazioni". Ha comunque continuato l'attività,

incurante di un secondo intervento della polizia che altro non poteva, già in

un individuo dotato di un minimo di senno, che far sorgere ulteriori dubbi sulla

liceità dell'attività.

Ma non è finita qui. Il 24 maggio 2002, nell'ambito di un

inchiesta a carico di un certo __________, AC 1 è stato di nuovo sentito in

polizia. In quell'occasione egli ha ammesso che già nel novembre 2001 __________

gli aveva consegnato 11,5 kg di canapa grezza, da lui selezionata su una

partita di ca. 20kg, la rimanenza essendo stata giudicata di cattiva qualità.

Fatto sta che per questi 11,5 kg AC 1 pagò a __________ l'importo di CHF

8'000.- nel gennaio 2002. Da questa canapa ricavò poi mille bustine di tè che

gli vennero sequestrate nei citati 6 cartoni lasciati in suo possesso, da cui

sono state prelevate due bustine per le analisi.

Il 5 settembre 2002 AC 1 è stato nuovamente sentito in polizia,

laddove ha preso atto dell'ordine di dissequestro dei cartoni contenenti il tè

e del risultato delle analisi del THC sulle bustine oggetto di verifica,

risultato pari allo 0,1%. In tale occasione, quindi, l'imputato ha preso atto

che le bustine di tè non raggiungevano un tenore di THC, secondo quanto

ritenuto dalle autorità inquirenti, tale da considerarle stupefacente. Delle

piantagioni in quell'occasione non si parlò.

Il 27 settembre 2002, e meglio 22 giorni dopo quell'ultimo

interrogatorio, il PP emise il citato decreto di non luogo a procedere.

Orbene, al di là della financo maldestra formulazione di tale

decreto che richiama "fatti citati in epigrafe" senza minimamente

indicarli - il riferimento al numero dell'incarto non potendo ovviamente che

avere un effetto squisitamente interno allo stesso MP, all'imputato non essendo

certo noto a memoria che quel numero si riferisse a quella determinata

fattispecie e non ad un'altra - AC 1 non poteva di sicuro ritenere che quel non

luogo riguardasse tutte le inchieste per le quali era stato sentito, poiché

egli sapeva in particolare che gli era stato sequestrato del tè per la

misurazione del THC e sapeva anche che quelle analisi avevano dato esito

negativo, in guisa di che non poteva che comprendere che quel decreto

riguardava le bustine del tè e basta. Questo anche perché tutti gli altri

elementi indizianti di cui si è detto prima non erano mutati e meglio che

l'ambiente della canapa fosse particolare, che la canapa da fumare fosse

(ancora) proibita, che sui sacchetti odorosi continuavano a figurare quelle

avvertenze sull'utilizzo altrimenti inutili se si fosse trattato di canapa non

stupefacente e che continuava a non vendere a minorenni o ad esportatori

all'estero erano fatti sempre ben presenti nella mente dell'imputato.

D'altronde egli ben si è guardato dal far uso del diritto di richiedere le

motivazioni del decreto di non luogo a procedere, nonostante la chiara

indicazione nel dispositivo dello stesso, visto anche l'equivoco riferimento a

fatti non citati, così come ben si è guardato dal far misurare il tenore del

THC della canapa venduta nei sacchetti odorosi, nonostante sapesse, proprio in

relazione ai fatti riguardanti il tè, che determinante per la liceità

dell'agire era proprio il tasso di THC della canapa. In realtà AC 1 ancora una

volta ha proseguito la sua attività sfruttando l'equivoco, diversamente avrebbe

fatto richiesta delle motivazioni ed avrebbe fatto accertare il THC anche del

contenuto dei sacchetti odorosi. Altro che errore di diritto inevitabile, altro

che agire in buona fede!

6.

A norma dell'art. 19

n. 2 LStup un caso è da considerare grave ed è punito con una pena detentiva

non inferiore a 12 mesi – tra l'altro – se l'autore realizza, trafficando per mestiere,

una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole. In DTF 129 IV 253 il

Tribunale federale ha ricordato che una persona agisce per mestiere quando

risulta che dal tempo e dai mezzi consacrati all'attività delittuosa, dalla

frequenza degli atti durante un periodo determinato, come pure dagli introiti

prospettati o ottenuti, essa eserciti la sua attività alla stregua di una

professione, foss'anche accessoria. Occorre tuttavia che l'autore si prefigga

di ottenere entrate relativamente regolari, costituenti un apporto di rilievo

al finanziamento del suo tenore di vita e che si sia perciò, in un certo modo,

inserito nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.1 pag. 254 con

riferimenti). L'aggravante del traffico per mestiere presuppone, in linea

generale, che l'autore ricerchi e ottenga effettivamente, grazie all'attività

delittuosa, guadagni relativamente regolari, che contribuiscano in modo non trascurabile

a soddisfare i suoi bisogni. Poiché proprio quando conta su introiti per

finanziare una parte del suo tenore di vita l'autore diventa socialmente

pericoloso (DTF 129 IV 253 consid. 2.2 pag. 255 con riferimenti).

Trattandosi

dell'aggravante prevista dall'art. 19 n. 2 lett. c LStup, in particolare, la

norma prevede espressamente che essa è data solo quando chi si dedica al

traffico di droga per mestiere ritrae una cifra d'affari considerevole o un

guadagno importante. Decisivi sono, da un lato, l'introito lordo e, dall'altro,

il beneficio netto conseguito (DTF 129 IV 252 consid. 2.2 pag. 255). Il primo

deve ammontare ad almeno fr. 100'000.–, il secondo deve raggiungere almeno fr.

10'000.– (DTF 129 IV 153 consid. 2.2 pag. 255). La cifra d'affari e il guadagno

devono essere stati effettivamente ottenuti (DTF 129 IV 253 consid. 2.2 pag.

255, 117 IV 63 consid. 2a pag. 65). La mera aspettativa non è sufficiente (DTF

117.

IV 65 consid. 2a). La fattispecie qualificata dell'art. 19 n. 2 lett. c

LStup costituisce, in sostanza, una circostanza personale nel senso dell'art.

26.

vCP (CCRP 28.06.2004 in re B.).

Nella fattispecie è stato accertato che vi è perfetta identità

economica ed amministrativa tra le società __________, __________ e l'imputato.

Egli ha ammesso che traeva il suo sostanzioso reddito proprio dall'attività di

queste sue società. La cifra d'affari conseguita da queste società, e quindi da

lui stesso, relativa alla produzione ed al commercio della canapa è stata

accertata in CHF 878'324.- ossia ben oltre 8 volte quella minima che fa da

spartiacque tra l'infrazione semplice e quella aggravata. Ne discende che anche

sotto questo aspetto l'atto di accusa va confermato.

7.

Per l'art. 47 nCP il

giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la

pena avrà sulla sua vita.

La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i

moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze

interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione

a pericolo o la lesione. La novella legislativa è costituita da una semplice

cosmesi redazionale, i principi reggenti il previgente art. 63 vCP non essendo

sostanzialmente mutati, di guisa che il problema della lex mitior non si pone. Per

valutare la gravità della colpa entrano in considerazione numerosi fattori:

movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della

negligenza, risultato ottenuto, eventuale assenza di scrupoli, modi di

esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o

reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà

personali o psicologiche, comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione,

pentimento, volontà di emendamento). Per quanto riguarda l'autore in specie,

occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'edu­cazione

ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali

precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la

perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione

prestata agli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 129 IV 6 consid. 6.1

pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1

pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).

7.1

Nella fattispecie ha

da essere considerata una colpa piuttosto importante sia per la durata

dell'attività (circa tre anni), sia per l'importante cifra d'affari conseguita

che ha permesso all'imputato un reddito assai cospicuo, tale da permettergli un

tenore di vita elevato, con abbigliamento con capi firmati e auto di prestigio.

Né va trascurato il fatto che AC 1 ha sempre giocato sull'equivoco, dimostrando

di saper gestire molto bene le inchieste cui è stato oggetto. Al riguardo basta

por mente al fatto che, una volta compreso che le autorità, finalmente, si

erano decise ad agire con atti concreti quali le chiusure forzate dei canapai

nell'ambito delle prime operazioni indoor nel marzo 2003, AC 1 ha chiuso in

fretta e furia il canapaio ed ha distrutto tutta la canapa e la cartoteca

clienti, salvo poi dire di averlo fatto perché solo allora si sarebbe reso

conto che si trattava di attività illecita. In realtà ha distrutto tutto per

sopprimere le prove del suo illecito anche perché, come visto, sapeva bene che

determinante era l'analisi del THC della canapa come precedentemente avvenuto

con il tè. A ciò aggiungasi come AC 1, figlio di buona famiglia, benestante e

dalla buona formazione, ha saputo bene predisporre il suo traffico, con

l'impiego di società a lui facenti capo, separando accuratamente quella che era

l'attività di produzione dalla vendita; ciò che dimostra una buona

organizzazione criminale ed una non trascurabile intensità criminosa. Di nessun

peso è invece risultata la condanna per eccesso di velocità pronunciata dalle

autorità urane: che l'odierna sanzione sia parzialmente addizionale alla citata

condanna è semplicemente una questione tecnica che non ha avuto alcuna

influenza sulla commisurazione della pena. Tenuto presente della gravità della

colpa si giustificherebbe una pena detentiva attorno ai 24 mesi.

A suo favore è stato tenuto conto della sostanziale

incensuratezza, del fatto che abbia sempre lavorato e che, una volta scarcerato

si è rimesso onestamente al lavoro in attività non più legate ad ambienti

criminogeni o, peggio, al mondo degli stupefacenti. Per finire è pure stata

considerata a sua favore una buona collaborazione con gli inquirenti

nell'accertamento dei fatti, al di là della negazione in diritto della sue

responsabilità che non ha per nulla sminuito il riconoscimento della generica

attenuante della collaborazione. Né va di poi dimenticato che dai fatti sono

ormai trascorsi circa quattro anni senza che AC 1 abbia nuovamente interessato

le autorità giudiziarie.

Già solo tenuto conto di questi elementi di mitigazione della

colpa si giustificherebbe una pena detentiva attorno ai 20 mesi.

Con la DTF 6S.56/2006 l'alta corte federale, dopo aver ribadito

che le leggi erano chiare sin da sempre, ha accertato che il fatto di aver

atteso fino al marzo 2003 perché la magistratura intervenisse in maniera

sistematica ed efficace per porre fine al proliferare del mercato illecito

della canapa, costituisce una parziale inazione con tratti disorientanti che,

in determinati soggetti, può avere contribuito ad agevolare il passo verso la

delinquenza. Sull'influenza di tale inazione sulla commisurazione della pena,

in analogia con le inchieste mascherate, il TF ha stabilito di principio una

riduzione del 10% massimo fino al momento in cui, concretamente, essa ha potuto

agire sul grado di colpevolezza del reo. Ciò posto AC 1 andrebbe condannato a

18.

mesi di pena detentiva. Questo Presidente ritiene tuttavia di poter

applicare una riduzione eccezionalmente maggiore in relazione al comportamento

dello Stato a seguito dell'intimazione del citato non luogo a procedere che, se

per dirla con il TF non ha minimamente intaccato l'illegalità della condotta in

esame, ha certo contribuito, così come redatto, ad alimentare la confusione

nella misura in cui non ha specificato a quali fatti si riferisse nonostante il

riferimento, nel dispositivo, a fatti citati in epigrafe, tanto più che il

magistrato doveva essere al corrente che a carico dell'imputato vi erano pure

altre inchieste analoghe. Questa imbarazzante redazione, pur non avendo

minimamente intaccato la consapevolezza del reo di agire nell'illegalità,

giustifica un'ulteriore riduzione della pena di 2 mesi.

Alla luce di quanto suesposto si giustifica pertanto di infliggere

a AC 1 una pena detentiva di sedici mesi.

8.

Quanto ai sequestri

le parti si sono accordate in aula nel senso di confiscare tutti gli averi in

denaro in quanto provento di reato, ad eccezione delle spese processuali e

degli oneri sociali e delle imposte alla fonte, i cui importi indicati nelle bollette

prodotte dalla difesa vanno girati direttamente alle parti creditrici. Così

stando le cose tutti gli oggetti ancora sequestrati vanno confiscati in quanto

corpus sceleris, ad eccezione della motocicletta che, in virtù del principio

della proporzionalità, va dissequestrata. Quanto al denaro contante e/o

figurante sui conti sequestrati, la confisca avviene dedotti i costi

processuali ed il pagamento delle bollette di cui ai doc. dib. 3-6 i cui

importi vengono girati direttamente ai creditori.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti;

visti gli art. 12, 34, 37, 40,

42, 43, 44, 47, 49, 51 CP;

19.

cfr. 1 e 2 lett. c LF Stup;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

AC 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla

legge federale sugli stupefacenti

siccome commessa per

mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari ed un guadagno

considerevole,

e meglio per avere,

senza essere autorizzato,

ripetutamente coltivato in proprio e per terzi, detenuto,

trasportato e venduto sia all’ingrosso che al dettaglio,

derivati della canapa (marijuana) ad uso stupefacente,

in particolare:

complessivamente tra l’autunno 2000 ed il 30 aprile 2003, almeno

150.

kg di canapa secca destinata ad uso stupefacente,

realizzando in tal modo, una cifra d’affari complessiva

dichiarata, di almeno fr. 878’324.--, mentre per l’attività del negozio __________,

il fatturato ammesso ammonta, per il periodo settembre 2002 all’aprile 2003, ad

almeno fr. 258'790.95 di cui almeno fr. 210'000 ca. derivanti dalla vendita di

sacchetti odorosi contenenti marijuana destinata ad uso stupefacente;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

Di conseguenza, AC 1 è

condannato:

2.1

alla pena detentiva di 16

mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento delle tasse di

giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due)

anni.

4.

E’ ordinata la confisca di

quanto posto in sequestro ad eccezione degli importi di fr. 9'382,60.-- che

vengono girati direttamente all’istituto delle assicurazioni sociali (fr.

7'540,30.--) e all'ufficio delle imposte alla fonte (fr. 1'842,30.--) mentre la

motocicletta Husqvarna viene dissequestrata.

6.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di

ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque

giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della

sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente Il

segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 1'150.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 1'500.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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