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Decisione

72.2004.61

infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per l'importazione di chili 9,789 di eroina

8 ottobre 2004Italiano67 min

Source ti.ch

Fatti

I. Curriculum

vitae

1. AC

1 è cittadino albanese, nato a __________ il __________. Nato in una famiglia

con altri 5 fratelli e sorelle, in Albania ha frequentato le scuole

dell'obbligo (4 anni di scuole elementari e 4 di scuole medie), senza compiere

una formazione particolare. Al suo Paese ha fatto vari lavori manuali

definendosi in particolare un tuttofare. Nel febbraio 2002 è emigrato in

Italia, dove gli è stato rilasciato un regolare permesso di soggiorno quale

muratore presso l'impresa di __________ di __________. Da allora ha sempre

risieduto in Italia, precisamente in via __________ ad __________. Prima del

suo arresto faceva saltuariamente rientro in Albania per brevi periodi a far

visita ai suoi parenti. AC 1 fino al suo arresto percepiva un salario di 970

EURO al mese (NB: nella documentazione sequestrata a AC 1 al momento del suo

fermo vi è un conteggio dello stipendio di novembre 2003 per complessivi EURO

942 netti effettuato in base alle ore di lavoro). Egli ha raccontato che

saltuariamente faceva pure dei lavoretti in nero che gli permettevano di

racimolare un paio di centinaia di EURO supplementari al mese (verbale PP

14.01.04). Pagava 450 EURO al mese per l'affitto (all 5 al rapporto di

comparazione dattiloscopica 27.01.04) e spediva ai suoi famigliari in Albania

circa poco meno di 200 EURO al mese e meglio 2'000 Euro all'anno (verb. Dib. p.

3). E' incensurato.

2. Per

quanto qui di rilievo l'accusato ha riferito che la madre si chiama __________

e che da nubile portava il cognome __________. Ella avrebbe 5 fratelli, tra cui

tale __________ che sarebbe il padre di __________ ora sposata in __________,

che sarebbe la cugina in Germania, dove risiederebbe illegalmente, che

intendeva andare a trovare il giorno del suo arresto (verbale PS 13.12.03).

__________, sorella dell'accusato, residente pure

lei regolarmente in Italia dal settembre 2003 dove, al beneficio di una borsa

di studio, studia turismo, ha riferito in aula che la madre ha 6 fratelli e che

la __________ sarebbe figlia non dello zio __________, ma dello zio __________:

" Il

papà di mia mamma si chiamava __________, aveva sei figli, tre maschi e tre

femmine. I miei tre zii da parte di mia mamma si chiamano __________ (5 figli),

__________ (3 figli) e __________ (4 figli). Le zie si chiamano __________ (3

figli) e __________ (4 figli) . Abitano tutti in Albania. I miei cugini non li

conosco tutti. Dei quattro di __________ conosco __________, __________ e __________

mentre __________ non la conosco perché è emigrata quando ero ancora piccola.

Ho saputo che è emigrata in Germania dalla mia famiglia. Non l'ho mai nemmeno

sentita al telefono. Penso sia a __________, di lei non ho il numero di

telefono.

(….)

Mi è stato detto che è sposata e che ha un figlio

che si chiama __________ ma che non ho mai visto".

(verb. dib. p. 5)

Sull'esistenza di questa cugina la difesa ha

prodotto un'attestazione di data 8 luglio 2004 del comune di __________

(Albania), a firma del Sindaco __________, da cui emerge l'esistenza di una __________,

nata __________, figlia di __________ emigrata in Germania, che avrebbe un non

meglio definito legame di parentela con l'accusato (doc. TPC 3 e 6). Al

dibattimento il PP ha prodotto una nuova dichiarazione dello stesso Sindaco di __________

nel quale attesta che proprio l'8 luglio 2004 morì suo padre e quindi quel

giorno non era al lavoro e che dopo le verifiche esperite nei registri dello

stato civile ad __________ non è registrata nessuna __________, figlia di __________

(doc. dib. 1). D'altra parte le firme sulle due dichiarazioni attribuite al

medesimo sindaco __________ sono diverse.

A tale proposito non occorre tuttavia disquisire

oltre sulla fedefacenza né dei certificati in atti né delle dichiarazioni della

teste, l'esistenza di una __________ potendo essere ammessa dalle informazioni

della polizia germanica prodotte dal PP dopo l'atto di accusa e annesse allo

scritto 28 settembre 2004 (doc. TPC 11). Dalla stessa emerge infatti l'esistenza

di una certa __________ nata __________ del 25 dicembre 1975 che si è

registrata nella regione di __________. Secondo informazioni di polizia questa

persona risulta già ("Aliaspersonalien") avere avuto il nome di __________,

nata __________ del 25 dicembre 1974. La sua registrazione ufficiale è avvenuta

il 1. agosto 1996 allorquando depose domanda di asilo. E' conosciuta alle

autorità di polizia tedesche dal 1996 allorquando fu inchiestata, nel nord

della Germania (__________) per furto nei negozi e nel 1999 per violazione

della legge sugli stranieri. La sua domanda di asilo è stata respinta il 6

giugno 2003 dalle autorità di __________. Dal 12 agosto 2003 le autorità

tedesche hanno perso ogni traccia.

3. Così stando le cose ben occorre dare atto all'accusato, in

applicazione del principio in dubio pro reo, quantunque non vi siano agli atti

documenti precisi attestanti l'asserito legame di parentela, che questa persona

esiste, che è sua cugina e che ha reso plausibile che possa ora vivere illegalmente

nel Sud della Germania, a __________, dato che dall'agosto 2003 la stessa si è

data alla macchia.

Considerandi

II. Le

circostanze dell'arresto

1.

In

data 13 dicembre 2003 alle ore 14'30 AC 1 si presentava, al volante dell'auto

Mercedes Benz 250 D targata __________ di sua proprietà, al valico doganale di

Chiasso Brogeda. Dal Rapporto delle guardie di confine (all. 22 al rapporto di

polizia) si apprende:

" Durante

i controlli formali nel parcheggio, il succitato ci presentava la carta

d'identità italiana non valida per l'espatrio e ci comunicava che era diretto

in Germania per il fine settimana. Era intenzionato all'acquisto di una

vettura.

Ci siamo insospettiti del fatto che aveva

unicamente la carta d'identità ed era privo di bagagli. Abbiamo quindi deciso

di condurre il veicolo nel garage per eseguire una visita approfondita.

Prima d'iniziare il controllo, abbiamo richiesto

l'intervento del cpl __________ con il suo cane __________ che alla prima

verifica segnalava nulla.

Iniziati i controlli dalla parte inferiore del

veicolo, togliendo i tappi d'ispezione dei longheroni abbiamo notato,

all'interno di quello destro, la presenza di uno straccio che ci ha subito

fatto allarmare. Verificando bene abbiamo potuto appurare la presenza di

pacchetti avvolti in nastro isolante nero sia nel longherone destro sia in

quello sinistro. Dopo aver smontato il sedile posteriore e aperto i tappi

d'ispezione all'interno del veicolo, abbiamo rifatto il controllo con il cane

che a questo punto segnalava la presenza di stupefacenti nella zona del sedile

posteriore vicino al longherone destro.

È stato avvisato immediatamente il capo gruppo sgt

__________ che a sua volta avvisava l'aiut __________, presente al valico e la

CI, la quale avvisava l'aiut __________., l'ufficiale di picchetto e il __________.

(…)

Non riuscendo a trovare il punto d'entrata,

abbiamo chiesto al fermato di indicarci la zona d'accesso, comunicandogli che

altrimenti avremmo usato la smerigliatrice da taglio.

(…)

Abbiamo tagliato il longherone sinistro con la

smerigliatrice, nelle vicinanze del sedile posteriore, per poter estrarre un

pacchetto ed eseguire l'analisi del contenuto con il minilab e l'IMS che davano

risultato positivo all'eroina. Durante l'attesa del SAD e della scientifica

abbiamo sospeso ogni genere di controllo sul veicolo.

Sul posto arrivava il SAD Lugano, comm. __________

e l'isp __________, la scientifica, comm __________ con un collega, l'aiut SM __________

e il I ten __________.

Dopo tutti i rilievi del caso da parte della

scientifica, alle 1730, abbiamo proceduto al taglio del longherone destro e

all'estrazione dei pani di stupefacenti da entrambi i longheroni.

(….)

In seguito, dopo aver tagliato la lamiera dei

longheroni abbiamo potuto appurare che avevano effettuato un foro di circa 20cm

x 10 cm nella lamiera del longherone, approssimativamente nel punto in cui

abbiamo tagliato noi. Una volta immessa l'eroina, hanno risaldato i due

sportelli, stuccando e riverniciando il tutto.

Si è trattato di un ricettacolo di ottima

fattura."

Dalle analisi poi effettuate dalla scientifica è

emerso che i prelievi effettuati su entrambe le mani (unghie, dorso e palmo)

dell'accusato hanno dato esito negativo (richiesta d'analisi 23.12.03) e

meglio: "non permettevano di rilevare la presenza di alcuna sostanza

stupefacente" (rapporto di constatazione e accertamenti tecnici 2

luglio 2004).

2.

AC

1.

ha sin da subito negato di essere al corrente della presenza di eroina nella

sua vettura. Le successive analisi della polizia scientifica permettevano di accertare

che si trattava di 20 pani di eroina delle dimensioni di 16x10x3 cm 3 l'uno e

dal peso lordo complessivo di Kg 11,11163.

" …erano

tutti imballati con del nastro isolante adesivo di colore nero. Tredici di

questi pani, una volta tolto lo strato di adesivo nero, erano avvolti da un

palloncino in plastica di colore verde mentre i

rimanenti sette da un palloncino in plastica di

colore blu (vedi

Documentazione fotografica allegata).

Va messo in rilievo che i dieci pani sigillati

con un palloncino verde venivano recuperati nel longherone sinistro, mentre i

restanti tre ed i sette ricoperti dal palloncino blu erano stati estratti dal

longherone destro del veicolo.

Una volta tolto il nastro adesivo nero e il

palloncino, lo stupefacente era a sua volta ricoperto con del nastro adesivo

color ocra sopra il quale vi era uno strato di dentifricio, il tutto avvolto da

un sottile foglio di cellophane. Infine, l'ultimo strato di protezione della

sostanza stupefacente, il cui aspetto era simile ad una polvere beige-brunastra

fortemente pressata, era costituito da un sottile foglio di carta velina.

Una volta spacchettate tutte le confezioni, lo

stupefacente è stato pesato. Il peso complessivo netto della sostanza è di 9,78

chilogrammi."

(accertamento tecnico PCS 2.07.2004 p. 4 in

rapporto di complemento 21.09.2004)

III. La

versione dell'accusato

Come detto AC 1 ha sempre negato di essere al

corrente della presenza della droga nella sua vettura. Quel giorno, ha

raccontato, partì dal suo domicilio con l'intento di andare a __________ a

trovare la cugina __________, intenzione già maturata qualche settimana prima.

Prima di intraprendere il viaggio, si è però fermato in un bar di __________

dove è solito frequentare cittadini albanesi. Espressa la sua intenzione di recarsi

in Germania, scoprì che la sua carta Omnitel del telefono mobile non funzionava

all'estero. Fu così che un amico di nome __________ (in seguito __________), di

cui non conosce altre generalità, gli avrebbe dato la sua carta Wind, che gli

avrebbe poi restituito al suo rientro previsto per il giorno dopo. In cambio AC

1.

gli avrebbe lasciato la sua. Fatto sta che l'accusato ricopiò, a suo dire in

circa mezz'ora, sulla carta di __________, da un foglio o da un block notes che

aveva in tasca, in macchina o a casa, tutta una serie di numeri di telefono

suoi personali, ca. 60, che avrebbe poi cancellato prima di restituirla al suo

rientro. Secondo lui lo scambio della scheda sarebbe avvenuto verso le ore

11.00

(ossia mezz'ora prima di partire, il tempo necessario per copiare i

numeri nella nuova scheda), mentre da __________ partì verso le 11'30. Durante

il tragitto fino in dogana AC 1 ha riferito di non aver usato il telefonino né

per fare né per ricevere telefonate. Quanto ai numeri di telefono rinvenuti nella

scheda telefonica asseritamente datagli da __________, l'accusato ha

riconosciuto di aver inserito 60 dei 71 nomi registrati. Per i rimanenti 11 ha

detto di non sapere chi siano. Nella stessa memoria non figura il numero di

telefono della cugina __________, di cui non conosceva l'indirizzo preciso a __________

e, a memoria, nemmeno il numero di telefono. A suo dire si era accordato con

lei la sera prima, chiamandola da una non meglio precisata cabina telefonica

sita nella piazza di __________, nel senso che, una volta giunto a __________

l'avrebbe chiamata per perfezionare l'incontro. Oltre che per far visita alla

cugina, AC 1 ha riferito che era sua intenzione visitare qualche rivenditore di

auto in vista dell'acquisto - in aula ha precisato: "previa vendita

della sua" - di un'altra autovettura. In sostanza voleva a suo dire

vedere un po' i prezzi che girano in Germania.

Circa il percorso previsto per andare a __________,

AC 1 ha spiegato che qualche giorno prima, parlando con cittadini albanesi

della sua intenzione di andare in Germania, un altro amico pure lui di nome __________

(in seguito __________) glielo avrebbe scritto su un foglietto. Foglietto

effettivamente ritrovato nella sua vettura (all. 21 al rapporto di polizia) e

che fa stato di un itinerario più lungo di circa 150 KM rispetto al normale, su

cui si tornerà in seguito.

Si è recato in dogana a __________ senza un

documento valido per l'espatrio, il passaporto da poco rinnovato in occasione

del suo viaggio in Albania dal 2 al 6 dicembre 2003 era stato lasciato a casa,

mentre la carta d'identità esibita in occasione del controllo doganale reca la

dicitura, sull'ultima pagina, che il documento non è valido per l'espatrio.

Richiesto di fornire spiegazioni al riguardo AC 1 in aula ha precisato che non

sapeva né che per attraversare la Svizzera occorre passare da un valico

controllato (pensava che la Svizzera facesse parte anche lei dell'UE) né tantomeno

che il documento italiano di cui disponeva non fosse valido per recarsi

all'estero.

Ma andiamo con ordine.

1.

L'acquisto

della vettura

Dall'allegato 20 al rapporto di polizia emerge

che la vettura di AC 1 era stata in precedenza intestata a tale __________ dal

4.

marzo 2003. Il trasferimento dell'intestazione a AC 1 è avvenuto il 14

ottobre 2003, la registrazione a giornale è stata effettuata già il 19

settembre precedente, mentre il contratto di assicurazione del veicolo a nome

dell'accusato (in quanto proprietario dell'auto) data del 22 settembre 2003 (all

21.

al rapporto di polizia). AC 1 ha riferito di aver acquistato il veicolo su

due piedi da un cittadino marocchino:

" L'acquisto

della mia vettura é avvenuto in Piazza ad __________, ho incontrato per la

prima volta nella mia vita questo marocchino, cosi' senza alcun motivo

apparente mi sono avvicinato e gli ho chiesto se voleva vendermi la sua

vettura.

Su due piedi abbiamo pattuito il prezzo e quindi

nello stesso momento concluso l'affare.

Questa Mercedes l'ho pagata circa 2500 Euro,

soldi da me versati in contanti il giorno seguente, momento in cui, dopo aver

effettuato tutti i lavori burocratici ne divenivo il legittimo proprietario. E'

mia da circa 3 mesi.

(…)

Avete sottoscritto qualche forma di contratto o

le é stata rilasciata qualche ricevuta?

No, ci siamo fidati unicamente sulla parola.

Lui mi aveva detto che se non ero contento

dell'acquisto potevo ritornare da lui per parlare.

Le ha lasciato qualche indirizzo dove poter

rintracciarlo?

No, però sono sicuro che l'avrei trovato in giro

per la città.

Mi sono fidato della sua parola, difatti mi ha

precisato che abitava nei pressi di __________."

(verbale PS 09.01.04)

" …

che il marocchino che mi ha venduto l'autovettura l'ho incontrato per caso in

piazza ad __________. Non l'avevo mai visto prima e non l'ho più rivisto, o

comunque non ho fatto caso a questo."

(verbale PP 14.01.04).

Stanti tali accertamenti si può concludere, con

buona approssimazione, che l'acquisto è avvenuto nella seconda decade di

settembre 2003. In effetti, se da un lato il trapasso è stato registrato solo a

metà ottobre, dall'altro va anche detto che una persona non sottoscrive un

contratto di assicurazione per un veicolo che non è suo, dichiarando di esserne

proprietario. Se a ciò aggiungiamo che secondo AC 1 il tutto si è risolto in un

solo incontro casuale, non si può non concludere che l'acquisto è avvenuto

prima del 19 settembre 2003, data dell'iscrizione del trapasso a giornale. Ciò

che è confortato pure dal rinvenimento nella vettura dell'accusato, della

fattura del 10.10.03 a carico del AC 1 emessa da notaio __________ relativa ad

un' "autentica di firma vendita autoveicolo", avvenuta il 19

settembre 2003 (all. 21 al rapporto di polizia).

2.

Il

viaggio in Albania

__________ disponeva unicamente di un telefono

mobile. Da circa otto mesi prima del suo arresto aveva infatti in uso l'utenza

mobile Omnitel __________ (in seguito __________), mentre al momento del suo

arresto nel medesimo telefonino era inserita la scheda relativa all'utenza Wind

n. __________ (in seguito __________) che gli avrebbe prestato __________ nelle

circostanze sopra descritte (verbali PS 23.12.03 e 04.05.04). AC 1, dal 2 al 6

dicembre 2003, è stato in __________: "… due settimane fa sono sceso in

Albania per problemi famigliari (mia madre stava male) ed inoltre ne ho

approfittato per rinnovare il passaporto. Ora mia madre sta meglio ed il

passaporto l'ho ottenuto nuovo." (verbale PS 13.12.03), circostanza

resa verosimile dal certificato medico prodotto dalla difesa ed attestante che

la madre dell'accusato soffre di una cronica insufficienza renale (doc. TPC 3 e

6) e dall'analisi dei tabulati relativi alla sua utenza Omnitel ____ che fanno

stato di contatti telefonici fino alle ore 23.26 del 1. dicembre a __________,

dal 2 dicembre alle ore 16.56 al 6 dicembre in __________ e dalle 21.19 dello

stesso 6 dicembre in avanti di nuovo in Italia in particolare da __________ (all

5.

AI 29).

3.

Il

cambio della scheda telefonica

Sempre dall'analisi dei citati tabulati (all. 5

AI 29), nel periodo in cui AC 1 è stato in __________, emergono unicamente

complessive 9 telefonate (8 in entrata e una in uscita) della durata di 1

secondo l'una. Ciò rende plausibile l'ipotesi avanzata dallo stesso accusato

secondo la quale il suo numero Omnitel non può essere utilizzato all'estero e,

pertanto, per andare in Germania, passando poi dalla Svizzera, necessitava di

un'altra scheda. Che egli ne fosse però al corrente è lui stesso a negarlo

allorquando ha affermato di aver saputo di tale circostanza soltanto il mattino

del 13 dicembre:

" Quel

giorno mi sono alzato da letto verso le ore 0800, mi sono lavato e mi sono

vestito, alle ore 0830 ho bevuto il caffè presso un Bar in Piazza ad __________,

premetto che ho raggiunto questo Bar alla guida della mia vettura. Qui, nel

mentre bevevo il caffè, vedendo fuori sulla piazza dei miei connazionali, sono

uscito e mi sono fermato con loro a parlare.

Gli ho spiegato che volevo andare in Germania e

uno di loro mi rispondeva che l'Omnitel in questo Paese non funzionava."

(verbale PS 23.12.03)

" che

il sabato mattina sarei partito comunque per la Germania indipendentemente dal

fatto se avessi incontrato __________ e gli altri cittadini albanesi."

(verbale PP 11.05.04)

e d'altra parte, se fosse come pretende AC 1, mal

si comprenderebbe il perché della telefonata in uscita al n. __________ del 6

dicembre 2003 alle ore 12.41 effettuata dall'__________ (all 5 AI 29). Ma tant'è.

Fatto sta che prima di partire, con __________,

senza ulteriori dettagli circa la sua identità (cognome, indirizzo, ecc.) si

sarebbe scambiato la scheda, ricevendone una, la Wind __________, valida per

l'estero. A dire di AC 1 in quella nuova scheda, inserita nel suo telefonino

verso le 11'00, avrebbe copiato 60 numeri telefonici privati suoi in ca. 30

minuti e con la stessa non avrebbe effettuato alcuna chiamata:

" Confermo,

come ho dichiarato nel verbale d'interrogatorio di Polizia, che quando __________

mi ha consegnato la sua tessera telefonica ho registrato i numeri telefonici

che avevo annotato, non su un foglio di carta come ho indicato, bensì su un

block notes che tenevo in tasca. Questo block notes lo tenevo a volte a casa, a

volte in auto e a volte in tasca. Mi serviva qualora non ricordavo un numero

che non era registrato nella memoria della mia tessera telefonica. Avevo

registrato tutti questi numeri perché se mi servivano durante il viaggio non

dovevo consultare sempre il block notes.

ADR che per registrare questi 60 numeri

ho impiegato circa mezz'ora. Prima di riconsegnare la tessere ad __________, al

mio rientro dalla Germania, avrei cancellato tutti i numeri.

ADR che ad __________ avevo detto che

gli avrei riportato la tessera il giorno dopo. Mi aveva dato il suo numero e io

gli avevo dato il mio. In ogni caso l'avrei incontrato in piazza ad __________.

Tutti gli albanesi si incontrano in quella piazza. Se non l'avessi incontrato

avrei chiesto ad uno o all'altro se avevano informazioni."

(verbale PP 14.01.04)

" Conferma

di aver scritto personalmente lei i numeri di telefono sulla rubrica del

cellulare che __________ gli ha consegnato la mattina del suo arresto?

Si, lo confermo.

Dato che avrebbe usato l'utenza solo per i due

giorni del previsto viaggio, come mai ha inserito oltre 50 recapiti?

Perchè sono numeri miei, quindi l'ho già detto

l'altra volta non c'è niente di male.

Sempre tenendo conto che la carta SIM l'avrebbe

usata solo per questi i due giorni che era fuori dall'Italia, che proprio

perché era fuori dall'Italia si è fatto prestare una tessera che funzionasse

all'estero, come mai oltre 20 di questi recapiti sono stati inseriti senza il

relativo prefisso e gli altri con il prefisso?

Come li avevo sulla lista li ho ricopiati.

In merito ad __________ che le ha consegnato la

carta SIM la mattina della sua partenza ci può spiegare in che rapporti siete,

come e quando vi siete conosciuti?

L'ho conosciuto ad __________, in giro, non sono

mai stato a casa sua e lui non é mai stato a casa mia.

Non siamo parenti e non abbiamo neppure parenti

in comune.

Lui non è di __________.

Non gli ho chiesto la carta d'identità o nessun

documento quindi potrebbe anche essere di __________."

(verbale PS 18.03.04)

" Vengo

invitato a spiegare nei particolari come è avvenuto il cambio di tessera sul

mio cellulare al mattina del 13.12.2003.

Non ricordo esattamente come è avvenuto lo

scambio delle carte SIM. Il tutto si è svolto in un paio di minuti al massimo.

Adr: non ricordo a che ora è avvenuto questo scambio con precisione.

So che è successo prima di partire.

Adr: che ripeto che io non ho mai fatto né ricevuto chiamate da

quando ne sono entrato in possesso della carta SIM di __________.

Adr: che ripeto di essere sempre stato da solo da quando sono

partito da __________ fino al momento del mio arresto. Nessuno mi ha

accompagnato nel viaggio verso __________.

Adr: che da quando __________ mi ha dato la sua carta SIM nessun

altro all'infuori di me ha usato il mio cellulare con inserita la sua carta

SIM."

(verbale PS 16.04.04).

Ora, che qualcuno, per andare all'estero,

necessiti di una scheda telefonica valida, è più che ovvio. Che questi scambi

(davanti al GIAR aveva detto di averla acquistata da un amico - AI 3) la sua

con una persona di cui sa solo il nome è già meno verosimile. Che poi vengano

inseriti nella nuova scheda, che avrebbe restituito il giorno dopo alla persona

poco più che sconosciuta con cui aveva fatto cambio, ben 60 numeri personali

ricopiati, non già dalla sua tessera telefonica, ma da un block-notes o da un

foglio (poco importa la differenza), relativi a varie utenze in __________

(addirittura due taxisti) in parte senza nemmeno aggiungere il prefisso, il

tutto in poco più di mezz'ora, dimenticando però proprio il numero della cugina

che andava a trovare a __________, appare francamente molto poco probabile.

A ciò aggiungasi che AC 1 mente allorquando

pretende di non aver utilizzato il telefonino con inserita la nuova scheda Wind

__________. A prescindere dall'orario in cui è stata inserita questa scheda

(secondo le verifiche in base al numero di IMEI dovrebbe essere state le 09.35

- verbale PP 11.05.04 e AI 29), è emerso che alle 12.04 questa utenza ha

chiamato due volte il n. 339475523779, utenza intestata a tale __________ (all.

17.

al rapporto di polizia) e registrata sotto il nome di "__________"

sulla scheda Wind __________, che sarebbe un amico albanese che vive in Italia

(verbale PS 29.12.03) mentre alle 12.44 ed alle 12.51 ha chiamato il numero __________,

utenza di cui non si conosce l'intestatario ma registrata nella tessera Wind __________

sotto il nome di "__________" che l'accusato ha preteso essere

persona a lui sconosciuta (sarebbe un numero che era già memorizzato nella

scheda prima che gliela desse __________). E' ben vero che dai tabulati non è

nota la durata di queste telefonate, ma l'essenziale è che queste telefonate

sono state effettivamente fatte, poco importa se si sia trattato di contatti

senza conversazione. Negare di aver fatto telefonate dopo l'inserimento della

nuova tessera (verbale PS 04.04.04) significa semplicemente raccontare una

bugia.

4.

Il

viaggio del 13.12.03

Il percorso scelto da AC 1 per andare da __________

a __________ è di circa 150 KM più lungo del normale (doc. dib. 2,3 e 4). A ciò

aggiungasi che egli non sapeva nemmeno bene dove andare poiché non conosceva

l'indirizzo esatto della cugina __________ e __________ non è propriamente un

piccolo villaggio di campagna.

A proposito del tragitto egli ha precisato che un

conoscente, di cui sa solo il nome, __________ - che non è però lo stesso della

carta telefonica - saputo delle sue intenzioni di recarsi a __________, gli

avrebbe scritto l'itinerario che conosceva e che lui, AC 1, non ha verificato

sulla carta, nonostante ne avesse una dell'Europa proprio in macchina, a motivo

che comunque la scala era troppo ridotta e non gli consentiva di comprendere

quale fosse il percorso più breve (verbale dibattimento p.6). Il tutto

nonostante il viaggio fosse previsto su due giorni e meglio dal sabato sul

mezzogiorno alla domenica sera, visto che il lunedì successivo avrebbe dovuto

recarsi al lavoro.

" Conosceva

il tragitto da seguire da __________ fino a __________?

Avevo un pezzo di carta in macchina con indicato

il tragitto.

Me lo aveva preparato un amico anch'esso di nome __________,

il foglio mi era stato preparato durante la settimana precedente al mio

arresto.

Penso l'abbia preparato a casa sua, poi, due

giorni prima della mia partenza, in Piazza, me lo aveva consegnato.

Preciso che sono stato io a chiedere a questo mio

conoscente di prepararmi un itinerario per arrivare fino a __________.

Questo __________ abita nei paraggi di __________,

di preciso non so il suo indirizzo.

Può dirmi a suo parere quanto dista __________ da

__________?

Penso ci siano pi di 600 chilometri.

Si ricorda in questo momento quali Paesi avrebbe

dovuto percorrere? No, non ricordo. Comunque era specificato sul foglio.

E' già stato in Germania?

No, non sono mai stato in Germania.

Oltre l'Italia, ha già soggiornato in qualche

altra Nazione?

No, oltre la mia Patria sono stato unicamente in

Italia."

(verbale PS 09.01.04)

In effetti al momento dell'arresto in auto è

stato trovato un foglietto dattiloscritto (da intendersi siccome scritto

verosimilmente al computer) indicante:

(all. 21 al rapporto di polizia)

Ora, che questo fosse il percorso previsto può

anche essere vero, che glielo abbia descritto un poco più che sconosciuto __________

è già meno probabile, che AC 1 non abbia, sapendo di dover tornare a casa già

il giorno dopo, verificato la distanza sulla carta stradale che aveva (anche se

di tutta l'Europa, una differenza di 150 KM su 700 la si nota ad occhio) è

ancora meno verosimile, così come più di un sospetto desta la prevista

deviazione su __________, che implica l'uscita dall'autostrada per immettersi

in una strada cantonale invece di percorrere l'asse diretto via __________, per

raggiungere __________. Ma tant'è.

Anche sullo scopo del viaggio AC 1 non è stato

lineare. Dapprima ha parlato solo di voler andare a trovare la cugina:

" Da

dove stava arrivando e dove era intenzionato ad andare?

lo sono partito da casa mia oggi verso le 1130

con l'intenzione di recarmi a __________ in Germania.

Per quale motivo doveva andare a __________?

Volevo andare ad incontrare dei miei parenti ed

avevo intenzione di vedere un'auto da comperare.

Chi sono i parenti che ha a __________, come si

chiamano e dove abitano?

Ho una cugina che si chiama __________. Non so se

ha o meno un permesso di soggiorno in Germania, non gliel'ho mai chiesto, lei

vive a __________ con il marito ed il figlio. Non conosco il nome del marito,

suo figlio si chiama __________. __________ so che ha 3 o 4 anni. E' da almeno

4.

anni che non li vedo. Non conosco l'esatto indirizzo di __________. Una volta

arrivato a __________ io avrei dovuto telefonare alla donna.

A che numero avrebbe dovuto telefonare?

Non conosco a memoria il numero di telefono, lo

stesso è memorizzato nel mio cellulare sotto la voce __________.

Il verbalizzante mi dà il mio cellulare ed io

cerco in Rubrica il nome __________.. ...Non ho trovato il nome __________."

(verbale PS 13.12.03)

" …non

so l'indirizzo di questa cugina. Come recapito avevo il suo numero di telefono

nel cellulare. Poi però non so come mai questo numero si è cancellato. E' la

Polizia che ha verificato il mio cellulare e che mi ha detto di non aver

trovato il numero della __________.

Comunque per me non è un problema il fatto che

questo numero si sia cancellato, perché potevo telefonare ad altri parenti in

Albania e loro mi avrebbero dato il numero telefonico della __________.

__________ mi ha promesso che mi avrebbe chiamato

sul mio cellulare durante il mio tragitto dall'Italia alla Germania, ma non mi

ha mai chiamato."

(verbale GIAR 14.12.03 AI 3)

" Era

sua intenzione recarsi in Germania. Può ripetermi per quale motivo?

Come detto volevo rendere visita ad una mia

parente di nome __________ che abita a __________, non conosco il suo

indirizzo.

Avevo unicamente il suo numero di telefono

cellulare che tra l'altro mi ero dimenticato di memorizzare o che avevo

accidentalmente cancellato.

Quindi il numero più importante per rendere

visita alla sua parente in Germania, __________, é stato da lei dimenticato o

cancellato per errore?

Si. Comunque non era un problema questo perchè

chiamavo in Albania i miei parenti e mi facevo dare il suo numero.

Chi avrebbe chiamato in __________ per farsi dare

il numero di __________?

Avrei chiamato mia sorella, registrata sul natel

in mio possesso al momento del mio arresto alla voce "__________"

oppure avrei chiamato alla voce "__________" che vuol dire casa.

Sono certo che questi miei parenti citati

dispongono del numero telefonico di __________."

(verbale PS 23.12.03)

Successivamente ha detto:

" Sì

era mia intenzione di vendere il mio Mercedes.

Non avevo un appuntamento con nessuno. Era mia

intenzione in presenza di __________ andare a visionare qualche rivenditore di

autovetture. In modo da rendermi un idea per un eventuale e futuro acquisto.

__________ era a conoscenza di questo mio

desiderio ."

(verbale PS 23.12.04),

salvo poi specificare, a fronte delle

contestazioni su come avrebbe fatto a tornare ad __________, di domenica, senza

la vettura rispettivamente rimanere in Germania senza bagagli, che voleva fare

un giro per vedere i prezzi delle auto in Germania, in vista di un eventuale

acquisto di un'altra vettura (verbale PP 14.01.04 p. 6 in fine).

Orbene, che qualcuno vada fino in Germania a

trovare una cugina di cui non ha notizie da diverso tempo percorrendo un

tragitto di 150 KM più lungo (700 invece di 550 ca.), partendo di sabato sul

mezzogiorno per far rientro ancora la sera del giorno dopo, è già di per sé poco

verosimile; che ci vada anche per vendere la propria auto senza avere bagagli

appresso o per comprarne una senza avere soldi a sufficienza né con sé (405

EURO) né tantomeno sul suo conto (dove erano depositati ca. 20 EURO - verbale

PS 09.01.04) è ancora meno credibile. Ma anche qui: tant'è.

IV. I

numeri di telefono registrati sulla carta Wind __________ ed i personaggi

corrispondenti.

Come visto nella scheda telefonica proveniente da

__________ erano registrati in totale 71 numeri, di cui 60 AC 1 ammette di

averli trascritti lui personalmente, prima di partire, il 13 dicembre 2003 ad __________.

Gli altri 11 non li ha riconosciuti (cfr. verbale PS 29.12.03).

1.

"__________"

L'unica utenza svizzera inserita nella carta Wind

__________ è il n. __________. Questo numero è emerso nel contesto di una non

meglio precisata inchiesta condotta nel cantone di __________ che avrebbe

portato all'arresto di tre cittadini albanesi il 13 novembre 2003 per traffico

di eroina.

AC 1 ha affermato di non sapere chi sia questo __________

e il suo numero fa parte degli 11 che non ha riconosciuto (verbali PS 29.12.03

e PP 14.'1.04). L'analisi dei tabulati italiani relativi all'utenza Omnitel di AC

1.

ha dato esito negativo. Nessun legame è quindi emerso tra questo non meglio

identificato __________ e AC 1 se non la registrazione del suo numero di

telefono sulla carta Wind, che però AC 1 dice di non essere sua.

2.

"__________"

Tra le 11 utenze telefoniche registrate sulla

carta Wind __________ e non riconosciute da AC 1 ve n'è pure una a nome "__________"

corrispondente al n. __________. L'accusato ha affermato di non conoscere

questo "__________". Mente. In effetti dall'analisi dei tabulati

telefonici italiani relativi all'utenza Omnitel __________ emerge che AC 1 ha

chiamato questo __________ in diverse occasioni e meglio: due volte il 20

luglio 2003 (durata 152 rispettivamente 13 secondi), una volta il 27 luglio

successivo (durata 303 secondi), una il giorno dopo (durata 417 secondi), tre

il primo, il 5 ed il 6 settembre 2003 (per 127, 351 rispettivamente 92

secondi), una il 6 (37 secondi) e due il 7 dicembre 2003 (45 rispettivamente

105.

secondi). A ciò aggiungasi che in data 6 agosto 2003, dall'utenza di questo

__________, sul cellulare di AC 1 è giunto il seguente messaggio:

" nemmeno

la tigre e nemmeno il leone, né il mare né l'oceano, né il mondo intero ti

separerà dal mio cuore. Non vedo l'ora di incontrarti, di guardarti negli occhi

e di dirti che voglio bene solo a te"

(all A al verbale PS 04.05.04 e verbale PP

11.05

),

così come dagli stessi tabulati risulta una

chiamata della durata di un secondo (senza risposta) dal cellulare di __________

su quello di AC 1 il 30 novembre 2003, chiamata senza risposta che si ripete il

13.

dicembre 2003, sull'utenza asseritamente ricevuta da __________ poco dopo il

suo fermo in dogana, alle ore 15.19 seguita da un nuovo sms del tenore "ciao

stai bene, cosa fai, dammi la risposta".

3.

"__________"

__________ ha sempre sostenuto di non conoscere

alcun __________ e che questo cognome non l'hai mai sentito nominare (verbale

PS 04.05.04). La corte ha invece accertato che anche su questo punto AC 1

racconta bugie.

E' infatti emerso che in ben due occasioni ad __________

l'accusato è stato controllato dalle autorità di polizia italiane in compagnia,

e meglio solo con lui, di tale __________ nato il 13 marzo 1975 in Albania, la

prima volta il 14 luglio 2002 e la seconda il 21 marzo 2003. In occasione di un

terzo controllo esperito il 4 giugno 2003 AC 1 era invece in compagnia di altri

quattro albanesi, uno di questi portante il cognome __________.

__________ è conosciuto per essere stato

inchiestato nel gennaio 2003 e poi condannato per traffico di droga dalle

autorità di Zurigo ad una pena di tre mesi di detenzione da espiare (doc. dib.

5.

e 6). L'analisi del DNA esperita sulla documentazione cartacea rinvenuta

nell'auto di AC 1 ha permesso di stabilire la presenza di materiale genetico

appartenente proprio a __________ e meglio:

" su

un ordine del __________ (allegato 5), rilevata l'impronta parziale del dito

pollice della mano sinistra, identificata con oltre 12 punti di riscontro

concordanti.

Sulla polizza d'assicurazione della __________

(allegato 6), intestata al AC 1, rilevata l'impronta parziale del dito indice

della mano sinistra, identificata con oltre 12 punti di riscontro concordanti.

Sul documento dell'Agenzia __________, "Rif. Pratica N°__________"

(allegato 7), rilasciata al AC 1, rilevata l'impronta parziale del dito anulare

della mano sinistra, identificata con oltre 12 punti di riscontro concordanti.

Su una ricevuta di versamento del Banco __________

(allegato 8) eseguito dal AC 1 ed intestata al Comune di __________, rilevata

l'impronta parziale del dito della mano sinistra, identificata con oltre 12

punti di riscontro concordanti."

(rapporto di comparazione dattiloscopica 27

gennaio 2004).

AC 1 in aula ha ribadito che ogni tanto gli

capitava di prendere a bordo degli albanesi che non conosceva, ma il

ritrovamento delle impronte su suoi documenti strettamente personali (ordine di

bonifico della pigione, polizza assicurazione auto, ricevuta pagamento di una

multa, ecc.) che, a dire dello stesso accusato, si trovavano nel cassetto del

cruscotto della vettura, non può che far concludere che i due ben si conoscevano

e si conoscono.

Tra i numeri telefonici asseritamente ricopiati

nella scheda di __________, figura l'utenza __________ registrata sotto il nome

di "__________" che AC 1 ha definito: "un amico albanese che

vive in Italia" (verbale PS 29.12.03). Questo numero è registrato in

Italia sotto il nome di "__________" (all. 17 al rapporto di

polizia). Al momento dell'arresto avvenuto a __________ il 22 gennaio, la

polizia di __________ ha rinvenuto, nella camera n. 32 dell'immobile sito in __________

di cui __________ aveva la chiave, un permesso di residenza italiano N. __________

intestato proprio a tale "__________", di cui non è stato possibile

accertare l'identità (doc. dib. 6).

__________, come detto, ha affermato che il

cognome "__________" non lo ha mai sentito. Tra i numeri ricopiati

sulla scheda sequestrata dalla polizia, figura l'utenza italiana n. __________

registrata sotto il nome di "__________" che l'accusato afferma

trattarsi di un amico che vive in Italia e che ha conosciuto in giro, in un bar

o in una discoteca. Questo numero risulta essere intestato a "__________".

In aula l'imputato ha riferito che la lettera H non sarebbe l'iniziale del

cognome, ma vi sarebbe stata aggiunta per distinguerlo da altri __________, sennonchè

nella scheda altri __________ non figurano e, coincidenza vuole, che la H

associata all'amico sia proprio la lettera con cui inizia il cognome __________.

Non vi è quindi dubbio che __________ ha mentito

quando ha sostenuto di non conoscere __________ e di non aver mai sentito il

cognome "__________". Tuttavia, che __________ sia il __________ (o,

perché no? la __________) di cui al precedente considerando non è dato di

sapere.

4.

"__________"

Nella scheda sequestrata a AC 1 figura il n. __________

registrato sotto il nome di __________, "amico albanese che vive in

Italia" (verbale PS 29.12.04). Questa utenza risulta intestata a tale __________

(ancora una volta questo cognome asseritamente sconosciuto!) __________. È

risultato che AC 1 ha composto questo numero alle 12'04 del 13 dicembre 2003,

con già inserita la tessera asseritamente datagli da __________, visto che

partì da __________ verso le 11'30 e che lo scambio delle schede avvenne,

sempre secondo il suo racconto, almeno mezz'ora prima di partire (ossia il

tempo che gli sarebbe necessitato per ricopiare i citati 60 numeri).

V. Processo

indiziario

1.

Per

il processo indiziario, l’indizio è una circostanza certa dalla quale si può

trarre per induzione logica una conclusione circa la sussistenza o non del

fatto da provarsi; se la circostanza indiziante non è certa devono avantutto

accertarla altri elementi di prova.

Si può fondare il giudizio di condanna mancando prove tranquillanti e sicure su

indizi, che tuttavia permettono un processo di induzione condotto con un metodo

rigorosamente logico e preciso.

L’esistenza o l’inesistenza di un fatto è provata

quando il giudice ne sia personalmente convinto. Egli deve essere moralmente

certo. Tale certezza morale non è data ove egli abbia ancora dubbi ossia quando

non sia in grado di escludere praticamente che nelle circostanze concrete la

situazione di fatto potrebbe essere diversa e giuridicamente non equivalente.

Allorquando il giudice penale, che per legge deve valutare liberamente le

prove, raggiunge tale convincimento, la prova dell’esistenza o dell’inesistenza

di un fatto risulta fornita. Va pure ricordato in questo contesto che il

principio “in dubio pro reo” non significa obbligo per il giudice di

prosciogliere ogni volta che egli, avuto riguardo ad una concreta fattispecie,

abbia dei dubbi, ma soltanto ove egli rimanga nel dubbio, cioè laddove le prove

assunte non hanno potuto procurargli la certezza dell’esistenza o

dell’inesistenza di un fatto rilevante. Devesi comunque trattare di dubbi

concreti fondati su circostanze certe e non di semplici ipotesi di

interpretazioni divergenti dei fatti. Quando comunque il giudice raggiunge

senza incorrere in arbitrio una convinzione determinata, tale principio

dubitativo non può trovare applicazione. Inoltre non è certamente lecito

estendere tale principio fino al punto illogico di valutare tutte le prove in

maniera irrazionale solo per poter giungere ad una dimostrazione favorevole

all’imputato.

2.

La Corte ha valutato tutti gli indizi forniti dall'accusa in modo

rigoroso, fondando il suo giudizio in base ai principi cardine qui sopra

ricordati, con occhio attento in particolare quello secondo il quale spetta

alla pubblica accusa provare la colpevolezza di un individuo e non a quest'ultimo

dimostrare la propria innocenza. Fondare un giudizio di condanna, soltanto

perché l'imputato non ha dimostrato la sua innocenza, equivarrebbe a

stravolgere il citato principio della presunzione d'innocenza. D'altro canto va

pure osservato che dalle menzogne di un prevenuto - il quale peraltro ha pure

il diritto di mentire - in relazione ad un determinato complesso di fatti, non

si può concludere che egli menta pure su altre circostanze. In altri termini,

il fatto che AC 1 abbia mentito ad esempio sulla conoscenza del __________, non

deve condurre alla conclusione che egli era per forza al corrente che nella sua

auto vi era della droga se questa menzogna non è direttamente correlata con il

traffico di stupefacenti in cui è implicato.

La Corte ha quindi fatto astrazione,

nell'accertamento dei fatti rilevanti a carico di AC 1, di tutte le bugie da

lui raccontate, nella misura in cui queste menzogne non hanno trovato un legame

diretto con lo stupefacente rinvenuto nella sua vettura. In particolare non

sono stati considerati:

-

le bugie relative ai contatti telefonici che l'imputato nega di aver avuto

durante il viaggio poiché non è stato provato che queste telefonate hanno un

legame diretto con lo stupefacente sequestratogli;

-

la pochezza dell'attendibilità del percorso scelto e delle spiegazioni fornite

al riguardo;

-

la scarsa, se non nulla, credibilità della versione dell'accusato circa lo

scambio, con il citato __________, della scheda telefonica su cui avrebbe

ricopiato in circa mezz'ora ben 60 numeri telefonici che non gli sarebbero affatto

serviti per il viaggio, salvo dimenticare l'unico, quello della cugina, che gli

avrebbe invece fatto comodo avere, visto che di preciso non sapeva nemmeno dove

andare;

-

le menzogne relative alla conoscenza del __________ con cui ha avuto parecchi

contatti telefonici come rilevato in precedenza, non essendovi prove che questo

__________ sia davvero __________ __________ e che quest'ultimo sia davvero

implicato nel traffico di cui trattasi;

-

del fatto che non è vero che a AC 1 il cognome __________ non dice nulla;

-

del diniego, contrariamente al vero, di essere stato in contatto con un non

meglio identificato "__________" sull'utenza intestata a __________

il giorno stesso;

-

delle poco chiare finalità del viaggio fino a __________: dapprima a trovare

la cugina, poi per vendere l'auto ed infine per acquistarne una;

-

infine del sostanziale rifiuto dell'accusato di fornire spiegazioni circa

l'identità di diversi personaggi il cui numero di telefono figura nella scheda

telefonica Wind __________ e dei due __________ che gli avrebbero fornito

indicazioni così sbagliate sul percorso da seguire rispettivamente gli avrebbe

proposto lo scambio della carta telefonica.

VI. Diritto

Per l’art. 19 della LF sugli stupefacenti (LS), chiunque intenzionalmente

e senza essere autorizzato tra l’altro acquista, trasporta, importa, esporta,

deposita, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o vende

stupefacenti, oppure fa preparativi a questi scopi, è punito con la detenzione

o con la multa (n. 1). Nei casi gravi la pena è però della reclusione o della

detenzione non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una multa fino un

milione di franchi (n. 2).

Un caso è

ad esempio grave se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si

riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute

di parecchie persone (lett. a): il che è oggettivamente dato già per

quantitativi, presi nel loro complesso (DTF 112 IV 113; con la

precisazione in DTF 114 IV 165), di 12 gr. di eroina pura o di 18 gr. di

cocaina pura (DTF 109 IV 145, con le precisazioni in DTF 119 IV

180.

e 120 IV 334). Per quanto riguarda poi l’aspetto soggettivo, occorre tenere

presente che le nefaste conseguenze dell’uso di droga pesante è ormai una

realtà di comune conoscenza (DTF 104 IV 211; cfr. anche 106 IV 232).

Equivale ad importazione il trasporto dello

stupefacente già nel territorio doganale svizzero (art. 3 Oprec - RS

812.121

).

Dal profilo soggettivo il reato è intenzionale.

Basta il dolo eventuale che è dato allorquando l'agente, pur non volendo un

determinato risultato di rilevanza penale, lo accetta nel caso in cui si

realizzi.

VII. Il

convincimento della corte

1.

Contestato

è nella fattispecie unicamente l'elemento soggettivo e meglio che l'accusato

fosse consapevole che nella sua vettura vi era celata la droga poi sequestrata

dalla polizia. La Corte ha quindi proceduto alla ricostruzione del percorso che

ha avuto questa vettura, onde verificare se lo stupefacente ivi celato abbia

potuto esservi stato messo all'insaputa dell'accusato. Ciò che un individuo

vuole o non vuole, sa o non sa, è una questione di fatto. Ed è nei fatti

accertati che emergono dagli atti processuali che deve essere ricercata la

verità circa la consapevolezza dell'accusato.

Come emerso più sopra (consid. III.1) AC 1 ha

acquistato la Mercedes Benz __________ tre mesi prima del suo arresto, da un

non meglio precisato cittadino marocchino, che non aveva mai visto prima e che

non ha più né visto né sentito dopo. Solo dalla verifica dell'intestazione,

poiché AC 1 nemmeno sapeva nome e cognome, è stato possibile stabilire

trattarsi di tale __________.

A proposito dei movimenti di questa vettura AC 1

ha dichiarato:

a) "L'auto l'ho sempre guidata io in

questi due mesi circa.

Di notte la lascio in un

box chiuso sotto casa al quale ho accesso solamente io. In questi due mesi

l'auto non ha subito interventi in garage. L'ho prestata solamente qualche ora

a qualche amico, ma questo è accaduto qualche settimana fa.

Ora sovvengo che due

settimane fa sono sceso in __________ per problemi famigliari (mia madre stava

male) ed inoltre ne ho approfittato per rinnovare il passaporto. Ora mia madre

sta meglio ed il passaporto l'ho ottenuto nuovo. Il passaporto si trova a casa

mia in Italia.

Sono rimasto in __________

7.

giorni circa. L'auto l'ho sempre avuta io, non è mai stata in garage, l'ho

prestata ad amici per qualche ora e basta."

(verbale PS 13.12.03);

b)

"Mi sono recato

in __________ ad inizio mese di dicembre 2003, non ricordo con esattezza.

Ho

affrontato il viaggio solo. Ero alla guida della mia Mercedes.

Con questa Mercedes era la

prima volta che mi recavo in __________.

Durante questo

soggiorno sono sempre rimasto nelle vicinanze di casa e non ho affrontato alcun

viaggio.

(…)

E'

mia da circa tre mesi" (verbale

PS 09.01.04);

c)

"che non so

spiegarmi come l'eroina sia finita nella mia autovettura.

E'

possibile che l'abbia messa qualcuno al quale io ho prestato l'autovettura

quando sono stato in __________ nel mese di dicembre 2003. Non ricordo

esattamente la data in cui sono partito dall'__________, dovevano essere i

primi giorni di dicembre. Ricordo che era un lunedì. Sono partito da __________

con il traghetto fino a __________. Da Durazzo sono andato a casa. Da __________

alla città dove vivono i miei genitori sono circa 120 km. Il motivo per il

quale sono rientrato in __________ era dapprima per motivi famigliari, visto

che mia madre non stava molto bene, e inoltre dovevo prendere il passaporto

poiché scade nel mese di marzo e dovevo prendere quello nuovo. Inoltre se ne

avessi avuto la possibilità avrei cercato di vendere l'autovettura per

guadagnare qualche cosa. Sono rimasto in __________ per sei giorni, Durante

questi giorni ho avuto dei contatti per vendere l'auto. Dapprima ho incontrato

tale __________, che abita in __________, a __________. Non conosco il suo

cognome. Era con dei miei amici. Gli ho lasciato l'autovettura tutto il giorno

affinché la provasse. Il giorno prima di prestarla a __________ l'avevo data

per un paio d'ore a due uomini di nome __________ e __________, persone che ho

incontrato così per caso e che erano interessati all'acquisto.

ADR che il paese dove abitano i miei

genitori in __________ è piccolo ed è facile che si sappia subito se c'è

un'autovettura in vendita. Inoltre vedendo un'autovettura con targhe straniere

è facile che chiedano se è in vendita e così è stato anche per me.

ADR che quando ero in __________ non

ho fatto riparare l'automobile. Non so se le persone alle quali ho prestato

l'auto abbiano fatto qualche intervento sulla stessa. Il dubbio che ho è che

una di queste persone abbia nascosto I'eroina in macchina. lo non ne so niente

di questo e non c'entro niente.

ADR non so indicare nomi di persone

che possano confermare quanto da me dichiarato, persone che abitano in Italia e

che possano confermare che effettivamente mi sono recato in __________ per

vendere l'auto. Non so che nomi indicare.

A

domanda dell'avv. __________ rispondo che __________ era interessato

all'acquisto della mia autovettura. Inizialmente l'aveva provata poco e poi

aveva chiesto di lasciargliela in prova tutto il giorno. AI termine mi ha detto

che l'auto era buona e che era interessato all'acquisto. __________ mi aveva

detto che anche lui viveva in Italia, nella zona di __________. Non mi ha

precisato se l'acquisto dell'auto sarebbe avvenuto in Italia o in __________.

Ha voluto il mio numero di telefono dicendomi che mi avrebbe chiamato. Gli ho

lasciato il mio numero italiano.

A

domanda dell'interrogante rispondo che dal giorno in cui sono rientrato in

Italia fino al 13 dicembre 2003 __________ non mi ha mai chiamato. Non so se

l'abbia fatto quando ero al lavoro. Preciso che quando sono al lavoro ho il

telefono ma non lo sento per il rumore."

(verbale PP 14.01.04);

d)

"Dichiara che

generalmente la macchina la puliva all'interno con un prodotto speciale. L'ha

pulita prima di partire per __________ e sicuramente in __________. Non sa dire

se l'ha pulita prima o dopo di averla data a __________. Ricorda che quando Marc

gliela ha restituita era un po' sporca soprattutto di fuori. Dichiara di non

aver mai notato nulla di particolare sulla vettura, in particolare in

prossimità dei longheroni dove è stata trovata la droga, e di non aver sentito odori

particolari e nemmeno di vernice." (verb. dib. p. 6)

2.

E'

stato altresì accertato che per nascondere l'eroina nei longheroni della

vettura "i malintenzionati avevano effettuato un'apertura di

all'incirca 20 x 10 cm nella lamiera del longherone, in prossimità del punto in

cui le guardie avevano tagliato la lamina. Una volta immessa l'eroina, gli

stessi avevano saldato, stuccato e riverniciato il tutto" (rapporto di

complemento della polizia scientifica 20.09.04, ad foto n. 5) e che "si

è trattato di un ricettacolo di ottima fattura" (rapporto 17.12.03 GCF

all. 22 al rapporto di polizia), tant'è che in un primo tempo il funzionario

doganale non si era accorto di nulla prima di togliere i tappi d'ispezione dei

longheroni. E' notorio che si tratta di un lavoro che ha comportato diverse ore

di lavoro, che la corte ha valutato, con buona approssimazione, nell'ipotesi

più favorevole all'imputato, in una giornata di lavoro: in tutti i casi ben

superiore ad un paio d'ore.

a) AC 1

ha pure affermato che in Italia, ad __________, ha sempre tenuto, l'auto in un

garage chiuso la notte al quale aveva accesso solo lui (verbale PS 13.12.03),

tranne in alcune occasioni che l'ha lasciata fuori (verbale PS 18.03.04).

Qualche volta l'ha pure prestata ad amici, ma solo per brevi momenti. Di giorno

la usava per recarsi al lavoro, la puliva regolarmente e non ha mai notato

nulla di strano né odori particolari (verb. dib.). La Corte ha quindi

considerato assolutamente impossibile che l'eroina possa essere stata messa nella

vettura, a sua insaputa, in Italia, prima del viaggio in __________. Non è

infatti anche solo pensabile, stanti le affermazioni dello stesso AC 1 nel

senso di aver sostanzialmente sempre avuto il controllo dello del proprio

veicolo, che esso gli sia stato sottratto a sua insaputa, di notte, in

occasione di una delle rare volte che non l'ha chiuso in garage, e che terzi

malviventi abbiano potuto eseguire tutto il lavoro necessario notte tempo, per

poi riportare il veicolo laddove l'avrebbero sottratto entro il mattino presto,

senza che AC 1 si fosse accorto di nulla. Al momento del sequestro la vettura

peraltro non indicava alcun segno di scasso e l'accusato ha dichiarato che,

dopo l'acquisto, non ha mai fatto riparare il suo veicolo.

b) Altrettanto

impossibile è che l'eroina possa essere stata messa nel veicolo prima che AC 1

la acquistasse e meglio prima del 19 settembre 2003: l'ingente valore (ad

essere prudenti, a soli CHF 50.- il grammo, quel carico valeva quasi mezzo

milione di franchi) dell'eroina ed i rischi insiti nel fatto stesso che si

trattava di stupefacente, rendono infatti assolutamente illogico e fuori luogo

che qualcuno venda una vettura imbottita di droga ad uno sconosciuto, senza

sapere dove questi si muove, cosa fa, chi frequenta, che vita conduce ecc.,

sparendo subito dalla circolazione senza poi più farsi vivo. D'altra parte

nemmeno AC 1 lo ha preteso, sostenendo piuttosto che dovrebbe essere stato

"__________" in __________ ad occultare l'eroina nella vettura

(verbale PP 14.'0.04).

c) Queste

considerazioni valgono pure per il periodo dal 6 al 13 dicembre 2003, ossia

dopo che AC 1 è rientrato dall'__________ poiché anche in questo lasso di tempo

egli non si è spossessato del veicolo per un tempo tale da rendere possibile

l'occultamento della droga: il fatto che sia andato a prendere la sorella a __________

e l'abbia riportata a casa a __________ lo stesso giorno (audizione __________,

verb. dib. p. 5), nulla muta al fatto che egli non ha abbandonato il veicolo

per un tempo sufficiente rispettivamente in circostanze tali da consentire lo

svolgimento del lavoro necessario senza che si accorgesse di niente.

3.

Resta

l'__________.

E' stato come detto accertato che AC 1 si è

recato in patria dal 2 al 6 dicembre 2003. Egli ha affermato che in questo

periodo, visto che a suo dire il viaggio non era finalizzato unicamente a

sincerarsi personalmente delle condizioni di salute della madre ma pure per

ricercare eventuali interessati all'acquisto della sua autovettura, avrebbe

prestato il veicolo per un paio d'ore a tali "__________" e,

successivamente, il 4 dicembre 2003, a tale "__________" che

l'avrebbe tenuta tutto il giorno, dalle 09'00 alle 19'00. Per il resto l'ha

sempre avuta lui.

a) Per

quanto riguarda "__________" la Corte ha escluso possano essere stati

loro due ad eseguire il lavoro in quanto hanno avuto il possesso del veicolo

solo per un paio d'ore, ossia per un tempo assolutamente insufficiente.

b) Resta

__________.

AC 1 ha dichiarato di avergli consegnato l'auto,

nell'ottica di vendergliela per 3'000 EURO, ossia 500 in più di quanto l'aveva

pagata 3 mesi prima, per una giornata intera poiché, dopo un primo assaggio di

circa 5 minuti, gli aveva detto di essere molto interessato all'acquisto ma

che, per decidere, doveva provarla per un giorno intero. Non è stato per il

resto in grado di dire quanti chilometri "__________" avrebbe

percorso non avendo fatto per un intero giorno questa verifica sul tachimetro. AC

1.

gli avrebbe consegnato la vettura sulla parola, senza chiedere nulla in

pegno, con la sola premessa che gliel'avrebbe restituita entro sera.

La Corte ha ritenuto inveritiero il racconto di AC

1.

poiché non solo contrario al corso ordinario delle cose, ma pure

assolutamente illogico e privo di senno. Non ha infatti senso che l'accusato

abbia consegnato il suo unico bene, frutto dei suoi sudati risparmi (guadagnava

poco meno di 1'000 EURO al mese più 200 in nero, ma ne inviava quasi 200 alla

famiglia in __________ e pagava ca. 450 EURO solo per il canone di locazione

del suo appartamento, mentre al momento dell'arresto, oltre ai 405 EURO

sequestrati, AC 1 ha dichiarato che sul suo conto in banca aveva solo 20 EURO)

in quasi due anni (il rilascio del primo permesso di soggiorno data del

19.02.03

come da all. 20 al rapporto di polizia) di duro lavoro (muratore), a

uno sconosciuto senza chiedergli le generalità (sa solo che si chiama "__________"),

il numero di telefono, il recapito se non che si tratterebbe di un albanese che

abita a __________ in __________, salvo affermare, nello stesso verbale davanti

al PP, che questo "__________" gli avrebbe detto che anche lui viveva

in Italia nella zona di __________ (verbale PP 14.01.04 p. 5 e p. 6), con la

sola "garanzia" della parola di suoi amici presenti al momento in cui

gli prestò il veicolo, di cui però non ha saputo dire nulla (nomi, cognomi,

indirizzi, ecc.).

Questo convincimento è rafforzato dal fatto che AC

1.

ha dichiarato di aver comunicato a questo "__________" il suo

numero di telefono, che peraltro, come si è visto, in __________ non

funzionava, cosicchè, se avesse voluto veramente acquistare il veicolo, lo

avrebbe chiamato. AC 1 ha d'altronde dichiarato che a lui non interessava avere

il numero di "__________" poiché non gli aveva concesso alcuna

opzione sulla vettura: avesse incontrato qualcun altro che intendeva davvero

acquistarla, gliel'avrebbe venduta sui due piedi dietro pagamento del prezzo

pattuito. Orbene, così stando le cose, non solo non si comprende, ma è ancora

una volta fuori da ogni logica che per ben otto giorni (dal 5, ossia da quando

gli ha fatto provare l'auto, al 13 dicembre e meglio al momento dell'arresto, i

tabulati dell'utenza Omnitel __________ sono stati richiesti dal PP solo fino a

quella data) questo "__________" non si sia fatto vivo con

insistenza, ben sapendo del valore e della pericolosità della "merce"

asseritamente occultata nel veicolo. AC 1 ha infatti affermato di non essere

mai stato contattato da questo "__________" dopo il suo rientro dall'__________,

salvo che l'abbia chiamato sul lavoro senza aver sentito lo squillare del

telefono a causa del rumore. Sennonchè quest'ultima circostanza è esclusa

dall'analisi dei tabulati telefonici (all 5 ad AI 29) che fanno stato che,

durante le ore di lavoro ed in giorni lavorativi (lunedì 08.12,03 AC 1 non ha

lavorato perché era festa) non vi sono chiamate senza risposta - e meglio la

cui durata è indicata in un secondo - sulla scheda Ominitel __________ che

possano essere ricondotte a "__________" (vedasi a mo' di esempio

quella delle ore 23.12 del 6 dicembre 2003 dal n. __________ che corrisponde a

quello della sorella Eglantina, registrata sull'utenza Wind __________ come

"__________" come da verbale PS 13.12.03), così come dagli stessi

tabulati non emergono ripetute chiamate senza risposta, come sarebbe logico

attendersi da un trafficante che ha occultato nel veicolo di una persona di cui

ha perso le tracce e sa solo il numero di telefono.

c) A

fronte di spiegazioni così assurde come quelle fornite da AC 1, per la Corte

rimane determinante, per l'accertamento della consapevolezza dell'accusato, il

fatto che nella sua vettura era celato il grosso quantitativo di eroina poi

sequestrato. In altri termini la Corte ha potuto accertare che quello

stupefacente non ha potuto essere occultato nella vettura all'insaputa di AC 1.

4.

La

difesa ha eccepito che sarebbe stato del tutto illogico ed incosciente, per il

rischio di controlli cui andava in contro, presentarsi in dogana senza

documenti validi per l'espatrio. Sennonché dimentica che AC 1 stesso ha riferito

in aula da un lato che non sapeva che per attraversare la Svizzera occorreva

passare da una dogana credendo che il nostro paese facesse parte dell'UE e

dall'altro che non sapeva, perché non aveva fatto caso a ciò che sta scritto

sul retro, che la sua carta di identità italiana che aveva con sè non è un

documento valido per l'espatrio (verb. dib. p. 3). Ne discende che, secondo la

realtà che lui stesso si era raffigurato, non poteva essere cosciente di un

rischio che non credeva di correre.

5.

Così

stando le cose la Corte è giunta al morale convincimento che lo stupefacente

non ha potuto essere messo, quindi occultato, nella vettura di AC 1 senza che

lui lo sapesse. Ciò basta per confermare appieno l'accusa.

VIII. La

commisurazione della pena

1.

Giusta l'art. 63 CP il giudice commisura la pena, nei limiti della

comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a

delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. La

gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A

tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze

esterne, intensità del proposito (determinazione), risultato ottenuto, assenza

di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato

volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto

riguarda l'autore in particolare occorre considerare la sua situazione

familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita,

l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere.

Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto,

compresa la collaborazione prestata con gli inquirenti e la volontà di

emendamento (DTF 117 IV 112). Nella commisurazione della pena il giudice

fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore

di determinazione (DTF 122 IV 15). In considerazione dei numerosi e

diversi parametri che intervengono nella commisurazione della pena, una

comparazione con casi analoghi è molto discutibile (DTF 120 IV 144), una

certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi con il principio

dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19 giugno 2003 in

re M.)Va infine considerato che la pena commisurata in base al criterio della

colpa può nondimeno secondo la sensibilità dell'imputato e che di fronte a

colpe equivalenti la pena deve essere non in funzione della durata ma della

durezza (CCRP 18 febbraio 2004 in re M.).

a) Non

vi è dubbio che la colpa di AC 1 è estremamente grave già solo per il fatto

dell'enorme quantitativo di eroina (quasi 10 Kg), quantunque di purezza non

eccellente, detenuto, trasportato ed importato, quantitativo tale mettere in

pericolo la salute di moltissime persone, ben al di sopra della soglia dei 12 gr

puri posta dalla giurisprudenza quale spartiacque tra l'infrazione semplice

alla LFStup. e quella aggravata.

AC 1 ha inoltre tradito in modo crasso la fiducia

che gli è stata data dalle autorità italiane, paese a noi vicino ed amico della

Svizzera, che lo ha accolto dandogli la possibilità di guadagnarsi da vivere

con un lavoro onesto ed offrendogli quindi un futuro di gran lunga migliore

rispetto alle prospettive che aveva al suo paese. La sua colpa è tanto più

grave se si considera che non ha agito in situazione di ristrettezze

economiche, ma anzi egli aveva un lavoro, certo duro, ma che gli permetteva di

guadagnarsi da vivere in modo più che dignitoso: ha potuto risparmiare dei

soldi che gli hanno permesso, una volta fatta la patente, di acquistarsi

un'automobile, poteva permettersi di andare al bar con gli amici praticamente

ogni giorno e, una volta soddisfatte le sue necessità, disponeva ancora di una

rimanenza che inviava prima in __________ alla sua famiglia e poi alla sorella __________

che si era nel frattempo trasferita in Italia. Intendiamoci: lungi dalla corte

ritenere che vivesse nel lusso, di certo però non aveva bisogno di prestarsi ad

un trasporto di eroina per sopravvivere.

b) Dal

punto di vista del comportamento processuale AC 1 non può campare attenuanti.

Non va invero misconosciuto il diritto dell'imputato di tacere financo di

mentire, ma per tale atteggiamento, che nel caso di specie è stato reiterato,

di diniego delle proprie responsabilità egli non può beneficiare di sconti di

pena. AC 1 ha sin da subito mentito, continuando a dire bugie durante tutta

l'inchiesta. E queste menzogne sono state ripetute anche in aula. Egli non ha

mentito solo in punto alla sua colpevolezza, ma ha pure negato l'evidenza

allorquando ha insistito a sostenere che non conosce __________ e che non ha

usato la scheda di __________ durante il viaggio che lo portato all'arresto.

L'accusato è quindi un bugiardo impenitente che, con le sue menzogne, ha

insistito fino alla fine del processo dimostrando una totale mancanza di presa

a carico delle proprie responsabilità.

Circa il movente ed il ruolo che AC 1 avrebbe

avuto nel detenere, trasportare ed importare l'eroina, la Corte non può

ovviamente esprimersi, dato che l'accusato ha sempre negato ogni

responsabilità. Di certo, ad ulteriore aggravante della colpa, va considerata

la sua prontezza a delinquere e, ancora una volta, la sfrontatezza nel negare

ogni addebito, che non ha affatto consentito di risalire né al fornitore né tantomeno

al destinatario dello stupefacente. A ciò aggiungasi che l'accusato, durante

tutto il procedimento, non ha mai dimostrato alcun pentimento o segno di

ravvedimento.

Poco importa infine che il grado di purezza

dell'eroina in questione non era particolarmente grande, dovendo tale criterio

essere considerato con particolare prudenza nella valutazione della colpa, dato

che esso non ha influenzato il disegno criminale di AC 1.

c) __________

è parso persona di buona intelligenza anche se la sua formazione si è limitata alla

frequentazione delle scuole dell'obbligo. A sua favore la Corte ha considerato

la sua incensuratezza nonché la sensibilità alla pena che sarà chiamato a

scontare e meglio il fatto che, trovandosi lontano dai suoi famigliari, la

stessa sarà per lui più dura per rapporto ad altri, dato che difficilmente i

suoi cari potranno fargli visita. Pure a favore dell'imputato è stato

considerato che è cresciuto in una famiglia numerosa in un paese notoriamente

povero al punto che ha dovuto emigrare in età ancora relativamente giovane e

che, sia al suo paese sia in Italia, ha sempre lavorato, aiutando

finanziariamente la sua famiglia, nel limite delle sue possibilità.

d) Tutto

ciò ben ponderato la Corte ha ritenuto giusta ed adeguata la pena proposta dal

Procuratore Pubblico equivalente a sei anni di reclusione. Essa non è apparsa

affatto particolarmente severa avuto ancora una volta riguardo alla sua colpa

ed al suo comportamento processuale, nonché per rapporto ad altri casi analoghi

già giudicati da corti ticinesi, anche se quest'ultimo criterio non è mai

quello determinante (DTF 123 IV 150). Ciò posto, a titolo abbondanziale,

in ottica di garanzia del principio della parità di trattamento, la Corte ha

ritenuto che il caso che più si avvicina al presente è quello giudicato dalla

assise criminali di Mendrisio in data 11 aprile 2001 allorquando sono stati

inflitti sette anni di reclusione ad un cittadino del Kossovo domiciliato in

Svizzera, per avere detenuto, trasportato ed importato, sempre dal valico di __________,

9,966,78 Kg di eroina con grado di purezza del 34%, per il quale erano peraltro

state considerate alcune attenuanti generiche come la parziale assunzione di

responsabilità che a AC 1 non può essere riconosciuta. Notisi che il ricorso in

cassazione della difesa è stato respinto anche in punto alla commisurazione

della pena (CCRP 23 ottobre 2001 in re B.).

2.

Come previsto all'art. 41 CP il giudice può sospendere l'esecuzione

di una condanna non superiore ai 18 mesi (la giurisprudenza ha poi stabilito che

fino a 21 mesi occorre infliggerne solo 18 per poter rimanere entro i limiti

della sospensione) se per il condannato è possibile esprimere una prognosi

favorevole e se nei 5 anni precedenti il reato egli non ha subito condanne

superiori ai tre mesi per reati intenzionali. Già per il fatto che la durata

della pena inflitta supera i 18 mesi, questo beneficio non entra in linea di

conto nel caso in esame.

3.

Per l’art. 55 cfr. 1 CPS “Il giudice può espellere dal territorio

svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero che è stato

condannato alla reclusione o alla detenzione. Nel caso di recidiva,

l’espulsione può essere pronunciata a vita.

a) L’espulsione

è sia una pena sia una misura di sicurezza e persegue pertanto un duplice

obiettivo, di sanzionare il condannato e di protezione dell’ordine pubblico

(DTF 104 IV 222). Essa è una sanzione che tocca le libertà individuali. Nella

sua valutazione occorre quindi tener conto dei legami dell’accusato con il

nostro paese e con quello di origine: il solo fatto che uno straniero, sposato

ad una cittadina elvetica, ha commesso dei reati non è sufficiente per

considerare che non è assimilato e di conseguenza a giustificarne l’espulsione

(DTF 117 IV 112), tuttavia il fatto che egli sia al beneficio di un permesso di

domicilio non fa per principio ostacolo all’allontanamento giusta l’art. 55 CPS

(DTF 112 IV 70) così come il matrimonio con una svizzera non deve diventare, in

assenza d’altri legami con il nostro paese, un comodo artificio che imponga di

ammettere la presenza dell’individuo sul nostro territorio, altrimenti

intollerabile dal profilo dell’ordine pubblico (BJP 1987 n. 257 e Favre-Pellet-Stoudmann,

Code pénal annoté, n. 1.3. ad art. 55 CPS) cosicché uno straniero che ha messo

in pericolo la sicurezza pubblica deve essere espulso anche se sposato ad una

svizzera, se non intrattiene con il nostro paese altri legami professionali o

personali (Favre-Pellet-Stoudmann, op.cit., p. 135).

b) L'accusato

ha riferito di non essere nemmeno mai stato in Svizzera e di non intrattenere

alcuna relazione con il nostro paese. Tutti i suoi famigliari vivono

all'estero. A fronte del gravissimo reato da lui commesso, nelle circostanze

oggettive e soggettive già ampiamente surriferite, si ha che dal profilo dell'ordine

pubblico l'espulsione di AC 1 appare non soltanto giusta, ma pure necessaria.

Tenuto conto del principio che la durata della pena accessoria deve avere un

rapporto di proporzionalità con quella della pena principale, si giustifica di

infliggere a AC 1 un'espulsione di 10 (dieci) anni.

c) Resta

da esaminare la questione della sospensione condizionale del provvedimento. In

tale ambito entrano in linea di conto considerazioni legate alla prognosi. In

altri termini occorre stabilire se le possibilità di risocializzazione del

prevenuto sono migliori in Svizzera o al suo Paese (DTF 116 IV 2283; BJP

1994.

N. 578), tenendo conto del pericolo che lo straniero rappresenta per

l'ordine pubblico svizzero (DTF 103 Ib 26).

Di tutta evidenza per AC 1 non può essere

formulata una prognosi favorevole, già tenuto conto del suo comportamento

processuale di totale negazione delle sue responsabilità. A ciò aggiungasi

l'enorme gravità del reato commesso ed il fatto che, non avendo alcun legame

con la Svizzera, la sua risocializzazione si appalesa ben migliore al suo paese

che da noi, dove è giunto, per la prima volta in vita sua, unicamente per

delinquere. Ne discende che l'espulsione deve essere effettiva.

IX. Le confische

Per quanto riguarda le richieste di confisca deve

valere che per l’art. 58 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di

una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano

destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se

tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine

pubblico.

Il giudice può ordinare che gli oggetti

confiscati siano resi inservibili o distrutti.

Pacifica è la confisca dello stupefacente cui

nemmeno la difesa si è, peraltro a ragione, opposta.

La documentazione cartacea configura documento, e

meglio mezzo di prova, acquisito all'incarto.

L'autovettura è il "corpus sceleris"

del traffico e come tale va quindi confiscata. Stesso discorso vale per il

natel e la tessera Wind.

Sull'importo di 405 EURO va detto che non è stata

stabilita una relazione con il reato commesso. Più verosimile è che si tratti

di quanto ancora era rimasto a AC 1 dello stipendio del mese precedente, stante

il rinvenimento nella sua autovettura della relativa ricevuta e di quella del

pagamento della pigione. Viene quindi mantenuto il sequestro conservativo a

garanzia, parziale, del pagamento della tassa e delle spese di giudizio a

carico dell'accusato (art. 9 CPP).

Rispondendo affermativamente

a tutti i quesiti, tranne al quesito n. 2;

visti gli art. 18,35,41,55,58,59,63,68,69

CP;

19.

cfr. 1 e 2 LFStup;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

1.

AC

1.

è autore colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere

essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato,

il 13 dicembre 2003 a __________,

proveniente dall'Italia e verosimilmente diretto in Germania,

detenuto, trasportato ed importato in Svizzera

kg. 9,789 di eroina (grado di purezza medio del

17.

%)

destinata a persone non identificate residenti in

Svizzera o in Germania, sostanza confezionata in 20 pani del peso di circa 500

grammi l'uno, avvolti con del nastro isolante di tessuto plastificato ed

occultata nella parte posteriore destra e sinistra dei longheroni del telaio

dell'autovettura marca Mercedes Benz 250D, telaio no. __________, di color

marrone, targata __________, da lui condotta ed a lui intestata,

e

meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

2.

Di

conseguenza AC 1 è condannato:

2.1

alla

pena di 6 (sei) anni di reclusione, nella quale è computato il carcere

preventivo sofferto;

2.2

all'espulsione

dal territorio svizzero per 10 (dieci) anni;

2.3

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 2'000.-- e delle spese processuali.

3.

E'

ordinata la confisca:

3.1

di

kg. 9.789 di eroina, da distruggere;

3.2

dell'autovettura

Mercedes Benz 250 D, targata __________;

3.3

di

un natel marca Nokia 7310, IMEI n. __________, con tessera Wind n. __________;

3.4

del

materiale cartaceo.

4.

Sull'importo

di Euro 405 è mantenuto il sequestro conservativo a garanzia della tassa di

giustizia e delle spese processuali.

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP. La

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi. La motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

AS 1

2.

AS 2

3.

AS 3

4.

AS 4

5.

AS 5

6.

AS 6

7.

AS 7

8.

GI 1

9.

GI 2

10.

IE 1

11.

TE 1

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente Il

segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta preliminare fr. 2'350.--

Perizie fr. 1'314.90

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 5'764.90

============

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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