72.2004.61
infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per l'importazione di chili 9,789 di eroina
8 ottobre 2004Italiano67 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2004.61
Data decisione, Autorità:
08.10.2004, PENAL
Titolo:
infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per l'importazione di chili 9,789 di eroina
IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 2 LSTUP
Incarto n.
72.2004.61
Mendrisio,
8 ottobre 2004/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte delle assise criminali
composta dei
giudici:
Mauro Ermani
(Presidente)
GI 1
GI 2
e dagli assessori
giurati:
AS 1
AS 3
AS 4
AS 6
AS 7
con il
segretario:
Enzo Barenco
Conviene oggi
nell’aula penale di questo Pretorio
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 13 dicembre 2003;
prevenuto colpevole
di:
infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che
sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone e meglio,
per avere, senza essere autorizzato,
il 13 dicembre 2003, a Chiasso Brogeda,
proveniente dall'Italia e verosimilmente diretto
in Germania, detenuto, trasportato ed importato in Svizzera,
9 chili e 789 grammi di eroina (grado di purezza
medio del 17,9%), sostanza confezionata in 20 pani del peso di circa 500 grammi
l'uno, avvolti con del nastro isolante di tessuto plastificato ed occultata
nella parte posteriore destra e sinistra dei longheroni del telaio
dell'autovettura marca Mercedes Benz 250 D, telaio no. __________, di colore
marrone, targata __________, da lui condotta ed a lui intestata,
stupefacente destinato a persone non identificate
residenti in Svizzera o in Germania;
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto
art. 19 cifra 2 LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 73/2004 del 17 giugno 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. __________.
§ L'interprete IE 1.
Espleti i pubblici dibattimenti
- giovedì 7 ottobre 2004 dalle ore 9:30 alle ore 17:00
- venerdì 8 ottobre 2004 dalle ore 9:30 alle ore 15:30
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
ripercorre brevemente la vicenda e sottolinea come ci si trovi oggi confrontati
con un processo, sì di carattere indiziario, ma solo dal profilo soggettivo,
mentre che da quello oggettivo sono presenti elementi concreti e tangibili.
Evidenzia quindi come gli indizi di colpevolezza a carico di AC 1 rendano la
versione dei fatti da lui data non credibile, inattendibile e senza seguito
logico e confermato pertanto integralmente l'atto d'accusa in esame, e quindi
l'ipotesi accusatoria di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per
avere, senza essere autorizzato, detenuto, trasportato ed importato in Svizzera
kg. 9.789 di eroina (con un grado di purezza medio del 17.9 %), conclude
chiedendo che AC 1 venga condannato a:
- 6 anni di reclusione
- 15 anni di espulsione effettiva dal territorio svizzero.
Chiede inoltre la confisca di tutto quanto in sequestro, l'eroina da
distruggere.
§ Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità, la
figura e la vita anteriore del suo patrocinato. Richiama all'attenzione della
Corte i principi della "presunzione di innocenza" e dell' "in dubio
pro reo". Esamina quindi la fattispecie dal profilo oggettivo e
soggettivo, evidenzia e sottolinea tutti gli elementi a sostegno del racconto
fatto -e poi sempre mantenuto sin dall'arresto- dal suo patrocinato e ritiene
le dichiarazioni di AC 1 veritiere e credibili, che trovano anche riscontri
negli atti e che dimostrano, al contrario di quanto asserito dalla pubblica
accusa, l'attendibilità della versione resa. Ribadisce quindi
l'inconsapevolezza del suo cliente di trasportare eroina con la sua
autovettura, contesta di conseguenza l'imputazione contemplata nell'AA e
conclude chiedendo il proscioglimento dell'accusato quantomeno sulla base del
principio già evocato dell' "in dubio pro reo". In questa eventualità
chiede pure il dissequestro della somma di Euro 405. In via subordinata e nella
denegata ipotesi che la Corte dovesse raggiungere invece un convincimento di
colpevolezza, chiede che si abbia a tenere conto dell'effettivo agire e del
ruolo di semplice trasportatore di AC 1 e che la pena proposta dalla pubblica
accusa, eccessiva, abbia ad essere massicciamente ridotta. Non si oppone invece
all'espulsione.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC
1
1. E'
autore colpevole di:
1.1. infrazione
alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
il 13 dicembre 2003 a __________,
proveniente dall'Italia e verosimilmente diretto in Germania,
detenuto, trasportato ed importato in Svizzera kg. 9,789 di eroina (grado di
purezza medio del 17.9%) destinata a persone non identificate residenti in
Svizzera o in Germania, sostanza confezionata in 20 pani del peso di circa 500
grammi l'uno, avvolti con del nastro isolante di tessuto plastificato ed
occultata nella parte posteriore destra e sinistra dei longheroni del telaio
dell'autovettura marca Mercedes Benz 250D, telaio no. ____________________, di
color marrone, targata __________ da lui condotta ed a lui intestata,
e
meglio come descritto nell'atto d'accusa?
1.1.1. Trattasi
di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina
che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone?
2. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
2.1. privativa
della libertà?
2.2. accessoria
d'espulsione?
3. Deve
subire la confisca:
3.1. di
kg. 9.789 di eroina?
3.2. dell'autovettura
Mercedes Benz 250 D, targata __________?
3.3. di
Euro 405?
3.4. di
un natel marca Nokia 7310, IMEI n. __________, con tessera Wind n. __________?
3.5. del
materiale cartaceo?
Considerato in fatto
ed in diritto
Fatti
I. Curriculum
vitae
1. AC
1 è cittadino albanese, nato a __________ il __________. Nato in una famiglia
con altri 5 fratelli e sorelle, in Albania ha frequentato le scuole
dell'obbligo (4 anni di scuole elementari e 4 di scuole medie), senza compiere
una formazione particolare. Al suo Paese ha fatto vari lavori manuali
definendosi in particolare un tuttofare. Nel febbraio 2002 è emigrato in
Italia, dove gli è stato rilasciato un regolare permesso di soggiorno quale
muratore presso l'impresa di __________ di __________. Da allora ha sempre
risieduto in Italia, precisamente in via __________ ad __________. Prima del
suo arresto faceva saltuariamente rientro in Albania per brevi periodi a far
visita ai suoi parenti. AC 1 fino al suo arresto percepiva un salario di 970
EURO al mese (NB: nella documentazione sequestrata a AC 1 al momento del suo
fermo vi è un conteggio dello stipendio di novembre 2003 per complessivi EURO
942 netti effettuato in base alle ore di lavoro). Egli ha raccontato che
saltuariamente faceva pure dei lavoretti in nero che gli permettevano di
racimolare un paio di centinaia di EURO supplementari al mese (verbale PP
14.01.04). Pagava 450 EURO al mese per l'affitto (all 5 al rapporto di
comparazione dattiloscopica 27.01.04) e spediva ai suoi famigliari in Albania
circa poco meno di 200 EURO al mese e meglio 2'000 Euro all'anno (verb. Dib. p.
3). E' incensurato.
2. Per
quanto qui di rilievo l'accusato ha riferito che la madre si chiama __________
e che da nubile portava il cognome __________. Ella avrebbe 5 fratelli, tra cui
tale __________ che sarebbe il padre di __________ ora sposata in __________,
che sarebbe la cugina in Germania, dove risiederebbe illegalmente, che
intendeva andare a trovare il giorno del suo arresto (verbale PS 13.12.03).
__________, sorella dell'accusato, residente pure
lei regolarmente in Italia dal settembre 2003 dove, al beneficio di una borsa
di studio, studia turismo, ha riferito in aula che la madre ha 6 fratelli e che
la __________ sarebbe figlia non dello zio __________, ma dello zio __________:
" Il
papà di mia mamma si chiamava __________, aveva sei figli, tre maschi e tre
femmine. I miei tre zii da parte di mia mamma si chiamano __________ (5 figli),
__________ (3 figli) e __________ (4 figli). Le zie si chiamano __________ (3
figli) e __________ (4 figli) . Abitano tutti in Albania. I miei cugini non li
conosco tutti. Dei quattro di __________ conosco __________, __________ e __________
mentre __________ non la conosco perché è emigrata quando ero ancora piccola.
Ho saputo che è emigrata in Germania dalla mia famiglia. Non l'ho mai nemmeno
sentita al telefono. Penso sia a __________, di lei non ho il numero di
telefono.
(….)
Mi è stato detto che è sposata e che ha un figlio
che si chiama __________ ma che non ho mai visto".
(verb. dib. p. 5)
Sull'esistenza di questa cugina la difesa ha
prodotto un'attestazione di data 8 luglio 2004 del comune di __________
(Albania), a firma del Sindaco __________, da cui emerge l'esistenza di una __________,
nata __________, figlia di __________ emigrata in Germania, che avrebbe un non
meglio definito legame di parentela con l'accusato (doc. TPC 3 e 6). Al
dibattimento il PP ha prodotto una nuova dichiarazione dello stesso Sindaco di __________
nel quale attesta che proprio l'8 luglio 2004 morì suo padre e quindi quel
giorno non era al lavoro e che dopo le verifiche esperite nei registri dello
stato civile ad __________ non è registrata nessuna __________, figlia di __________
(doc. dib. 1). D'altra parte le firme sulle due dichiarazioni attribuite al
medesimo sindaco __________ sono diverse.
A tale proposito non occorre tuttavia disquisire
oltre sulla fedefacenza né dei certificati in atti né delle dichiarazioni della
teste, l'esistenza di una __________ potendo essere ammessa dalle informazioni
della polizia germanica prodotte dal PP dopo l'atto di accusa e annesse allo
scritto 28 settembre 2004 (doc. TPC 11). Dalla stessa emerge infatti l'esistenza
di una certa __________ nata __________ del 25 dicembre 1975 che si è
registrata nella regione di __________. Secondo informazioni di polizia questa
persona risulta già ("Aliaspersonalien") avere avuto il nome di __________,
nata __________ del 25 dicembre 1974. La sua registrazione ufficiale è avvenuta
il 1. agosto 1996 allorquando depose domanda di asilo. E' conosciuta alle
autorità di polizia tedesche dal 1996 allorquando fu inchiestata, nel nord
della Germania (__________) per furto nei negozi e nel 1999 per violazione
della legge sugli stranieri. La sua domanda di asilo è stata respinta il 6
giugno 2003 dalle autorità di __________. Dal 12 agosto 2003 le autorità
tedesche hanno perso ogni traccia.
3. Così stando le cose ben occorre dare atto all'accusato, in
applicazione del principio in dubio pro reo, quantunque non vi siano agli atti
documenti precisi attestanti l'asserito legame di parentela, che questa persona
esiste, che è sua cugina e che ha reso plausibile che possa ora vivere illegalmente
nel Sud della Germania, a __________, dato che dall'agosto 2003 la stessa si è
data alla macchia.
Considerandi
II. Le
circostanze dell'arresto
1.
In
data 13 dicembre 2003 alle ore 14'30 AC 1 si presentava, al volante dell'auto
Mercedes Benz 250 D targata __________ di sua proprietà, al valico doganale di
Chiasso Brogeda. Dal Rapporto delle guardie di confine (all. 22 al rapporto di
polizia) si apprende:
" Durante
i controlli formali nel parcheggio, il succitato ci presentava la carta
d'identità italiana non valida per l'espatrio e ci comunicava che era diretto
in Germania per il fine settimana. Era intenzionato all'acquisto di una
vettura.
Ci siamo insospettiti del fatto che aveva
unicamente la carta d'identità ed era privo di bagagli. Abbiamo quindi deciso
di condurre il veicolo nel garage per eseguire una visita approfondita.
Prima d'iniziare il controllo, abbiamo richiesto
l'intervento del cpl __________ con il suo cane __________ che alla prima
verifica segnalava nulla.
Iniziati i controlli dalla parte inferiore del
veicolo, togliendo i tappi d'ispezione dei longheroni abbiamo notato,
all'interno di quello destro, la presenza di uno straccio che ci ha subito
fatto allarmare. Verificando bene abbiamo potuto appurare la presenza di
pacchetti avvolti in nastro isolante nero sia nel longherone destro sia in
quello sinistro. Dopo aver smontato il sedile posteriore e aperto i tappi
d'ispezione all'interno del veicolo, abbiamo rifatto il controllo con il cane
che a questo punto segnalava la presenza di stupefacenti nella zona del sedile
posteriore vicino al longherone destro.
È stato avvisato immediatamente il capo gruppo sgt
__________ che a sua volta avvisava l'aiut __________, presente al valico e la
CI, la quale avvisava l'aiut __________., l'ufficiale di picchetto e il __________.
(…)
Non riuscendo a trovare il punto d'entrata,
abbiamo chiesto al fermato di indicarci la zona d'accesso, comunicandogli che
altrimenti avremmo usato la smerigliatrice da taglio.
(…)
Abbiamo tagliato il longherone sinistro con la
smerigliatrice, nelle vicinanze del sedile posteriore, per poter estrarre un
pacchetto ed eseguire l'analisi del contenuto con il minilab e l'IMS che davano
risultato positivo all'eroina. Durante l'attesa del SAD e della scientifica
abbiamo sospeso ogni genere di controllo sul veicolo.
Sul posto arrivava il SAD Lugano, comm. __________
e l'isp __________, la scientifica, comm __________ con un collega, l'aiut SM __________
e il I ten __________.
Dopo tutti i rilievi del caso da parte della
scientifica, alle 1730, abbiamo proceduto al taglio del longherone destro e
all'estrazione dei pani di stupefacenti da entrambi i longheroni.
(….)
In seguito, dopo aver tagliato la lamiera dei
longheroni abbiamo potuto appurare che avevano effettuato un foro di circa 20cm
x 10 cm nella lamiera del longherone, approssimativamente nel punto in cui
abbiamo tagliato noi. Una volta immessa l'eroina, hanno risaldato i due
sportelli, stuccando e riverniciando il tutto.
Si è trattato di un ricettacolo di ottima
fattura."
Dalle analisi poi effettuate dalla scientifica è
emerso che i prelievi effettuati su entrambe le mani (unghie, dorso e palmo)
dell'accusato hanno dato esito negativo (richiesta d'analisi 23.12.03) e
meglio: "non permettevano di rilevare la presenza di alcuna sostanza
stupefacente" (rapporto di constatazione e accertamenti tecnici 2
luglio 2004).
2.
AC
1.
ha sin da subito negato di essere al corrente della presenza di eroina nella
sua vettura. Le successive analisi della polizia scientifica permettevano di accertare
che si trattava di 20 pani di eroina delle dimensioni di 16x10x3 cm 3 l'uno e
dal peso lordo complessivo di Kg 11,11163.
" …erano
tutti imballati con del nastro isolante adesivo di colore nero. Tredici di
questi pani, una volta tolto lo strato di adesivo nero, erano avvolti da un
palloncino in plastica di colore verde mentre i
rimanenti sette da un palloncino in plastica di
colore blu (vedi
Documentazione fotografica allegata).
Va messo in rilievo che i dieci pani sigillati
con un palloncino verde venivano recuperati nel longherone sinistro, mentre i
restanti tre ed i sette ricoperti dal palloncino blu erano stati estratti dal
longherone destro del veicolo.
Una volta tolto il nastro adesivo nero e il
palloncino, lo stupefacente era a sua volta ricoperto con del nastro adesivo
color ocra sopra il quale vi era uno strato di dentifricio, il tutto avvolto da
un sottile foglio di cellophane. Infine, l'ultimo strato di protezione della
sostanza stupefacente, il cui aspetto era simile ad una polvere beige-brunastra
fortemente pressata, era costituito da un sottile foglio di carta velina.
Una volta spacchettate tutte le confezioni, lo
stupefacente è stato pesato. Il peso complessivo netto della sostanza è di 9,78
chilogrammi."
(accertamento tecnico PCS 2.07.2004 p. 4 in
rapporto di complemento 21.09.2004)
III. La
versione dell'accusato
Come detto AC 1 ha sempre negato di essere al
corrente della presenza della droga nella sua vettura. Quel giorno, ha
raccontato, partì dal suo domicilio con l'intento di andare a __________ a
trovare la cugina __________, intenzione già maturata qualche settimana prima.
Prima di intraprendere il viaggio, si è però fermato in un bar di __________
dove è solito frequentare cittadini albanesi. Espressa la sua intenzione di recarsi
in Germania, scoprì che la sua carta Omnitel del telefono mobile non funzionava
all'estero. Fu così che un amico di nome __________ (in seguito __________), di
cui non conosce altre generalità, gli avrebbe dato la sua carta Wind, che gli
avrebbe poi restituito al suo rientro previsto per il giorno dopo. In cambio AC
1.
gli avrebbe lasciato la sua. Fatto sta che l'accusato ricopiò, a suo dire in
circa mezz'ora, sulla carta di __________, da un foglio o da un block notes che
aveva in tasca, in macchina o a casa, tutta una serie di numeri di telefono
suoi personali, ca. 60, che avrebbe poi cancellato prima di restituirla al suo
rientro. Secondo lui lo scambio della scheda sarebbe avvenuto verso le ore
11.00
(ossia mezz'ora prima di partire, il tempo necessario per copiare i
numeri nella nuova scheda), mentre da __________ partì verso le 11'30. Durante
il tragitto fino in dogana AC 1 ha riferito di non aver usato il telefonino né
per fare né per ricevere telefonate. Quanto ai numeri di telefono rinvenuti nella
scheda telefonica asseritamente datagli da __________, l'accusato ha
riconosciuto di aver inserito 60 dei 71 nomi registrati. Per i rimanenti 11 ha
detto di non sapere chi siano. Nella stessa memoria non figura il numero di
telefono della cugina __________, di cui non conosceva l'indirizzo preciso a __________
e, a memoria, nemmeno il numero di telefono. A suo dire si era accordato con
lei la sera prima, chiamandola da una non meglio precisata cabina telefonica
sita nella piazza di __________, nel senso che, una volta giunto a __________
l'avrebbe chiamata per perfezionare l'incontro. Oltre che per far visita alla
cugina, AC 1 ha riferito che era sua intenzione visitare qualche rivenditore di
auto in vista dell'acquisto - in aula ha precisato: "previa vendita
della sua" - di un'altra autovettura. In sostanza voleva a suo dire
vedere un po' i prezzi che girano in Germania.
Circa il percorso previsto per andare a __________,
AC 1 ha spiegato che qualche giorno prima, parlando con cittadini albanesi
della sua intenzione di andare in Germania, un altro amico pure lui di nome __________
(in seguito __________) glielo avrebbe scritto su un foglietto. Foglietto
effettivamente ritrovato nella sua vettura (all. 21 al rapporto di polizia) e
che fa stato di un itinerario più lungo di circa 150 KM rispetto al normale, su
cui si tornerà in seguito.
Si è recato in dogana a __________ senza un
documento valido per l'espatrio, il passaporto da poco rinnovato in occasione
del suo viaggio in Albania dal 2 al 6 dicembre 2003 era stato lasciato a casa,
mentre la carta d'identità esibita in occasione del controllo doganale reca la
dicitura, sull'ultima pagina, che il documento non è valido per l'espatrio.
Richiesto di fornire spiegazioni al riguardo AC 1 in aula ha precisato che non
sapeva né che per attraversare la Svizzera occorre passare da un valico
controllato (pensava che la Svizzera facesse parte anche lei dell'UE) né tantomeno
che il documento italiano di cui disponeva non fosse valido per recarsi
all'estero.
Ma andiamo con ordine.
1.
L'acquisto
della vettura
Dall'allegato 20 al rapporto di polizia emerge
che la vettura di AC 1 era stata in precedenza intestata a tale __________ dal
4.
marzo 2003. Il trasferimento dell'intestazione a AC 1 è avvenuto il 14
ottobre 2003, la registrazione a giornale è stata effettuata già il 19
settembre precedente, mentre il contratto di assicurazione del veicolo a nome
dell'accusato (in quanto proprietario dell'auto) data del 22 settembre 2003 (all
21.
al rapporto di polizia). AC 1 ha riferito di aver acquistato il veicolo su
due piedi da un cittadino marocchino:
" L'acquisto
della mia vettura é avvenuto in Piazza ad __________, ho incontrato per la
prima volta nella mia vita questo marocchino, cosi' senza alcun motivo
apparente mi sono avvicinato e gli ho chiesto se voleva vendermi la sua
vettura.
Su due piedi abbiamo pattuito il prezzo e quindi
nello stesso momento concluso l'affare.
Questa Mercedes l'ho pagata circa 2500 Euro,
soldi da me versati in contanti il giorno seguente, momento in cui, dopo aver
effettuato tutti i lavori burocratici ne divenivo il legittimo proprietario. E'
mia da circa 3 mesi.
(…)
Avete sottoscritto qualche forma di contratto o
le é stata rilasciata qualche ricevuta?
No, ci siamo fidati unicamente sulla parola.
Lui mi aveva detto che se non ero contento
dell'acquisto potevo ritornare da lui per parlare.
Le ha lasciato qualche indirizzo dove poter
rintracciarlo?
No, però sono sicuro che l'avrei trovato in giro
per la città.
Mi sono fidato della sua parola, difatti mi ha
precisato che abitava nei pressi di __________."
(verbale PS 09.01.04)
" …
che il marocchino che mi ha venduto l'autovettura l'ho incontrato per caso in
piazza ad __________. Non l'avevo mai visto prima e non l'ho più rivisto, o
comunque non ho fatto caso a questo."
(verbale PP 14.01.04).
Stanti tali accertamenti si può concludere, con
buona approssimazione, che l'acquisto è avvenuto nella seconda decade di
settembre 2003. In effetti, se da un lato il trapasso è stato registrato solo a
metà ottobre, dall'altro va anche detto che una persona non sottoscrive un
contratto di assicurazione per un veicolo che non è suo, dichiarando di esserne
proprietario. Se a ciò aggiungiamo che secondo AC 1 il tutto si è risolto in un
solo incontro casuale, non si può non concludere che l'acquisto è avvenuto
prima del 19 settembre 2003, data dell'iscrizione del trapasso a giornale. Ciò
che è confortato pure dal rinvenimento nella vettura dell'accusato, della
fattura del 10.10.03 a carico del AC 1 emessa da notaio __________ relativa ad
un' "autentica di firma vendita autoveicolo", avvenuta il 19
settembre 2003 (all. 21 al rapporto di polizia).
2.
Il
viaggio in Albania
__________ disponeva unicamente di un telefono
mobile. Da circa otto mesi prima del suo arresto aveva infatti in uso l'utenza
mobile Omnitel __________ (in seguito __________), mentre al momento del suo
arresto nel medesimo telefonino era inserita la scheda relativa all'utenza Wind
n. __________ (in seguito __________) che gli avrebbe prestato __________ nelle
circostanze sopra descritte (verbali PS 23.12.03 e 04.05.04). AC 1, dal 2 al 6
dicembre 2003, è stato in __________: "… due settimane fa sono sceso in
Albania per problemi famigliari (mia madre stava male) ed inoltre ne ho
approfittato per rinnovare il passaporto. Ora mia madre sta meglio ed il
passaporto l'ho ottenuto nuovo." (verbale PS 13.12.03), circostanza
resa verosimile dal certificato medico prodotto dalla difesa ed attestante che
la madre dell'accusato soffre di una cronica insufficienza renale (doc. TPC 3 e
6) e dall'analisi dei tabulati relativi alla sua utenza Omnitel ____ che fanno
stato di contatti telefonici fino alle ore 23.26 del 1. dicembre a __________,
dal 2 dicembre alle ore 16.56 al 6 dicembre in __________ e dalle 21.19 dello
stesso 6 dicembre in avanti di nuovo in Italia in particolare da __________ (all
5.
AI 29).
3.
Il
cambio della scheda telefonica
Sempre dall'analisi dei citati tabulati (all. 5
AI 29), nel periodo in cui AC 1 è stato in __________, emergono unicamente
complessive 9 telefonate (8 in entrata e una in uscita) della durata di 1
secondo l'una. Ciò rende plausibile l'ipotesi avanzata dallo stesso accusato
secondo la quale il suo numero Omnitel non può essere utilizzato all'estero e,
pertanto, per andare in Germania, passando poi dalla Svizzera, necessitava di
un'altra scheda. Che egli ne fosse però al corrente è lui stesso a negarlo
allorquando ha affermato di aver saputo di tale circostanza soltanto il mattino
del 13 dicembre:
" Quel
giorno mi sono alzato da letto verso le ore 0800, mi sono lavato e mi sono
vestito, alle ore 0830 ho bevuto il caffè presso un Bar in Piazza ad __________,
premetto che ho raggiunto questo Bar alla guida della mia vettura. Qui, nel
mentre bevevo il caffè, vedendo fuori sulla piazza dei miei connazionali, sono
uscito e mi sono fermato con loro a parlare.
Gli ho spiegato che volevo andare in Germania e
uno di loro mi rispondeva che l'Omnitel in questo Paese non funzionava."
(verbale PS 23.12.03)
" che
il sabato mattina sarei partito comunque per la Germania indipendentemente dal
fatto se avessi incontrato __________ e gli altri cittadini albanesi."
(verbale PP 11.05.04)
e d'altra parte, se fosse come pretende AC 1, mal
si comprenderebbe il perché della telefonata in uscita al n. __________ del 6
dicembre 2003 alle ore 12.41 effettuata dall'__________ (all 5 AI 29). Ma tant'è.
Fatto sta che prima di partire, con __________,
senza ulteriori dettagli circa la sua identità (cognome, indirizzo, ecc.) si
sarebbe scambiato la scheda, ricevendone una, la Wind __________, valida per
l'estero. A dire di AC 1 in quella nuova scheda, inserita nel suo telefonino
verso le 11'00, avrebbe copiato 60 numeri telefonici privati suoi in ca. 30
minuti e con la stessa non avrebbe effettuato alcuna chiamata:
" Confermo,
come ho dichiarato nel verbale d'interrogatorio di Polizia, che quando __________
mi ha consegnato la sua tessera telefonica ho registrato i numeri telefonici
che avevo annotato, non su un foglio di carta come ho indicato, bensì su un
block notes che tenevo in tasca. Questo block notes lo tenevo a volte a casa, a
volte in auto e a volte in tasca. Mi serviva qualora non ricordavo un numero
che non era registrato nella memoria della mia tessera telefonica. Avevo
registrato tutti questi numeri perché se mi servivano durante il viaggio non
dovevo consultare sempre il block notes.
ADR che per registrare questi 60 numeri
ho impiegato circa mezz'ora. Prima di riconsegnare la tessere ad __________, al
mio rientro dalla Germania, avrei cancellato tutti i numeri.
ADR che ad __________ avevo detto che
gli avrei riportato la tessera il giorno dopo. Mi aveva dato il suo numero e io
gli avevo dato il mio. In ogni caso l'avrei incontrato in piazza ad __________.
Tutti gli albanesi si incontrano in quella piazza. Se non l'avessi incontrato
avrei chiesto ad uno o all'altro se avevano informazioni."
(verbale PP 14.01.04)
" Conferma
di aver scritto personalmente lei i numeri di telefono sulla rubrica del
cellulare che __________ gli ha consegnato la mattina del suo arresto?
Si, lo confermo.
Dato che avrebbe usato l'utenza solo per i due
giorni del previsto viaggio, come mai ha inserito oltre 50 recapiti?
Perchè sono numeri miei, quindi l'ho già detto
l'altra volta non c'è niente di male.
Sempre tenendo conto che la carta SIM l'avrebbe
usata solo per questi i due giorni che era fuori dall'Italia, che proprio
perché era fuori dall'Italia si è fatto prestare una tessera che funzionasse
all'estero, come mai oltre 20 di questi recapiti sono stati inseriti senza il
relativo prefisso e gli altri con il prefisso?
Come li avevo sulla lista li ho ricopiati.
In merito ad __________ che le ha consegnato la
carta SIM la mattina della sua partenza ci può spiegare in che rapporti siete,
come e quando vi siete conosciuti?
L'ho conosciuto ad __________, in giro, non sono
mai stato a casa sua e lui non é mai stato a casa mia.
Non siamo parenti e non abbiamo neppure parenti
in comune.
Lui non è di __________.
Non gli ho chiesto la carta d'identità o nessun
documento quindi potrebbe anche essere di __________."
(verbale PS 18.03.04)
" Vengo
invitato a spiegare nei particolari come è avvenuto il cambio di tessera sul
mio cellulare al mattina del 13.12.2003.
Non ricordo esattamente come è avvenuto lo
scambio delle carte SIM. Il tutto si è svolto in un paio di minuti al massimo.
Adr: non ricordo a che ora è avvenuto questo scambio con precisione.
So che è successo prima di partire.
Adr: che ripeto che io non ho mai fatto né ricevuto chiamate da
quando ne sono entrato in possesso della carta SIM di __________.
Adr: che ripeto di essere sempre stato da solo da quando sono
partito da __________ fino al momento del mio arresto. Nessuno mi ha
accompagnato nel viaggio verso __________.
Adr: che da quando __________ mi ha dato la sua carta SIM nessun
altro all'infuori di me ha usato il mio cellulare con inserita la sua carta
SIM."
(verbale PS 16.04.04).
Ora, che qualcuno, per andare all'estero,
necessiti di una scheda telefonica valida, è più che ovvio. Che questi scambi
(davanti al GIAR aveva detto di averla acquistata da un amico - AI 3) la sua
con una persona di cui sa solo il nome è già meno verosimile. Che poi vengano
inseriti nella nuova scheda, che avrebbe restituito il giorno dopo alla persona
poco più che sconosciuta con cui aveva fatto cambio, ben 60 numeri personali
ricopiati, non già dalla sua tessera telefonica, ma da un block-notes o da un
foglio (poco importa la differenza), relativi a varie utenze in __________
(addirittura due taxisti) in parte senza nemmeno aggiungere il prefisso, il
tutto in poco più di mezz'ora, dimenticando però proprio il numero della cugina
che andava a trovare a __________, appare francamente molto poco probabile.
A ciò aggiungasi che AC 1 mente allorquando
pretende di non aver utilizzato il telefonino con inserita la nuova scheda Wind
__________. A prescindere dall'orario in cui è stata inserita questa scheda
(secondo le verifiche in base al numero di IMEI dovrebbe essere state le 09.35
- verbale PP 11.05.04 e AI 29), è emerso che alle 12.04 questa utenza ha
chiamato due volte il n. 339475523779, utenza intestata a tale __________ (all.
17.
al rapporto di polizia) e registrata sotto il nome di "__________"
sulla scheda Wind __________, che sarebbe un amico albanese che vive in Italia
(verbale PS 29.12.03) mentre alle 12.44 ed alle 12.51 ha chiamato il numero __________,
utenza di cui non si conosce l'intestatario ma registrata nella tessera Wind __________
sotto il nome di "__________" che l'accusato ha preteso essere
persona a lui sconosciuta (sarebbe un numero che era già memorizzato nella
scheda prima che gliela desse __________). E' ben vero che dai tabulati non è
nota la durata di queste telefonate, ma l'essenziale è che queste telefonate
sono state effettivamente fatte, poco importa se si sia trattato di contatti
senza conversazione. Negare di aver fatto telefonate dopo l'inserimento della
nuova tessera (verbale PS 04.04.04) significa semplicemente raccontare una
bugia.
4.
Il
viaggio del 13.12.03
Il percorso scelto da AC 1 per andare da __________
a __________ è di circa 150 KM più lungo del normale (doc. dib. 2,3 e 4). A ciò
aggiungasi che egli non sapeva nemmeno bene dove andare poiché non conosceva
l'indirizzo esatto della cugina __________ e __________ non è propriamente un
piccolo villaggio di campagna.
A proposito del tragitto egli ha precisato che un
conoscente, di cui sa solo il nome, __________ - che non è però lo stesso della
carta telefonica - saputo delle sue intenzioni di recarsi a __________, gli
avrebbe scritto l'itinerario che conosceva e che lui, AC 1, non ha verificato
sulla carta, nonostante ne avesse una dell'Europa proprio in macchina, a motivo
che comunque la scala era troppo ridotta e non gli consentiva di comprendere
quale fosse il percorso più breve (verbale dibattimento p.6). Il tutto
nonostante il viaggio fosse previsto su due giorni e meglio dal sabato sul
mezzogiorno alla domenica sera, visto che il lunedì successivo avrebbe dovuto
recarsi al lavoro.
" Conosceva
il tragitto da seguire da __________ fino a __________?
Avevo un pezzo di carta in macchina con indicato
il tragitto.
Me lo aveva preparato un amico anch'esso di nome __________,
il foglio mi era stato preparato durante la settimana precedente al mio
arresto.
Penso l'abbia preparato a casa sua, poi, due
giorni prima della mia partenza, in Piazza, me lo aveva consegnato.
Preciso che sono stato io a chiedere a questo mio
conoscente di prepararmi un itinerario per arrivare fino a __________.
Questo __________ abita nei paraggi di __________,
di preciso non so il suo indirizzo.
Può dirmi a suo parere quanto dista __________ da
__________?
Penso ci siano pi di 600 chilometri.
Si ricorda in questo momento quali Paesi avrebbe
dovuto percorrere? No, non ricordo. Comunque era specificato sul foglio.
E' già stato in Germania?
No, non sono mai stato in Germania.
Oltre l'Italia, ha già soggiornato in qualche
altra Nazione?
No, oltre la mia Patria sono stato unicamente in
Italia."
(verbale PS 09.01.04)
In effetti al momento dell'arresto in auto è
stato trovato un foglietto dattiloscritto (da intendersi siccome scritto
verosimilmente al computer) indicante:
(all. 21 al rapporto di polizia)
Ora, che questo fosse il percorso previsto può
anche essere vero, che glielo abbia descritto un poco più che sconosciuto __________
è già meno probabile, che AC 1 non abbia, sapendo di dover tornare a casa già
il giorno dopo, verificato la distanza sulla carta stradale che aveva (anche se
di tutta l'Europa, una differenza di 150 KM su 700 la si nota ad occhio) è
ancora meno verosimile, così come più di un sospetto desta la prevista
deviazione su __________, che implica l'uscita dall'autostrada per immettersi
in una strada cantonale invece di percorrere l'asse diretto via __________, per
raggiungere __________. Ma tant'è.
Anche sullo scopo del viaggio AC 1 non è stato
lineare. Dapprima ha parlato solo di voler andare a trovare la cugina:
" Da
dove stava arrivando e dove era intenzionato ad andare?
lo sono partito da casa mia oggi verso le 1130
con l'intenzione di recarmi a __________ in Germania.
Per quale motivo doveva andare a __________?
Volevo andare ad incontrare dei miei parenti ed
avevo intenzione di vedere un'auto da comperare.
Chi sono i parenti che ha a __________, come si
chiamano e dove abitano?
Ho una cugina che si chiama __________. Non so se
ha o meno un permesso di soggiorno in Germania, non gliel'ho mai chiesto, lei
vive a __________ con il marito ed il figlio. Non conosco il nome del marito,
suo figlio si chiama __________. __________ so che ha 3 o 4 anni. E' da almeno
4.
anni che non li vedo. Non conosco l'esatto indirizzo di __________. Una volta
arrivato a __________ io avrei dovuto telefonare alla donna.
A che numero avrebbe dovuto telefonare?
Non conosco a memoria il numero di telefono, lo
stesso è memorizzato nel mio cellulare sotto la voce __________.
Il verbalizzante mi dà il mio cellulare ed io
cerco in Rubrica il nome __________.. ...Non ho trovato il nome __________."
(verbale PS 13.12.03)
" …non
so l'indirizzo di questa cugina. Come recapito avevo il suo numero di telefono
nel cellulare. Poi però non so come mai questo numero si è cancellato. E' la
Polizia che ha verificato il mio cellulare e che mi ha detto di non aver
trovato il numero della __________.
Comunque per me non è un problema il fatto che
questo numero si sia cancellato, perché potevo telefonare ad altri parenti in
Albania e loro mi avrebbero dato il numero telefonico della __________.
__________ mi ha promesso che mi avrebbe chiamato
sul mio cellulare durante il mio tragitto dall'Italia alla Germania, ma non mi
ha mai chiamato."
(verbale GIAR 14.12.03 AI 3)
" Era
sua intenzione recarsi in Germania. Può ripetermi per quale motivo?
Come detto volevo rendere visita ad una mia
parente di nome __________ che abita a __________, non conosco il suo
indirizzo.
Avevo unicamente il suo numero di telefono
cellulare che tra l'altro mi ero dimenticato di memorizzare o che avevo
accidentalmente cancellato.
Quindi il numero più importante per rendere
visita alla sua parente in Germania, __________, é stato da lei dimenticato o
cancellato per errore?
Si. Comunque non era un problema questo perchè
chiamavo in Albania i miei parenti e mi facevo dare il suo numero.
Chi avrebbe chiamato in __________ per farsi dare
il numero di __________?
Avrei chiamato mia sorella, registrata sul natel
in mio possesso al momento del mio arresto alla voce "__________"
oppure avrei chiamato alla voce "__________" che vuol dire casa.
Sono certo che questi miei parenti citati
dispongono del numero telefonico di __________."
(verbale PS 23.12.03)
Successivamente ha detto:
" Sì
era mia intenzione di vendere il mio Mercedes.
Non avevo un appuntamento con nessuno. Era mia
intenzione in presenza di __________ andare a visionare qualche rivenditore di
autovetture. In modo da rendermi un idea per un eventuale e futuro acquisto.
__________ era a conoscenza di questo mio
desiderio ."
(verbale PS 23.12.04),
salvo poi specificare, a fronte delle
contestazioni su come avrebbe fatto a tornare ad __________, di domenica, senza
la vettura rispettivamente rimanere in Germania senza bagagli, che voleva fare
un giro per vedere i prezzi delle auto in Germania, in vista di un eventuale
acquisto di un'altra vettura (verbale PP 14.01.04 p. 6 in fine).
Orbene, che qualcuno vada fino in Germania a
trovare una cugina di cui non ha notizie da diverso tempo percorrendo un
tragitto di 150 KM più lungo (700 invece di 550 ca.), partendo di sabato sul
mezzogiorno per far rientro ancora la sera del giorno dopo, è già di per sé poco
verosimile; che ci vada anche per vendere la propria auto senza avere bagagli
appresso o per comprarne una senza avere soldi a sufficienza né con sé (405
EURO) né tantomeno sul suo conto (dove erano depositati ca. 20 EURO - verbale
PS 09.01.04) è ancora meno credibile. Ma anche qui: tant'è.
IV. I
numeri di telefono registrati sulla carta Wind __________ ed i personaggi
corrispondenti.
Come visto nella scheda telefonica proveniente da
__________ erano registrati in totale 71 numeri, di cui 60 AC 1 ammette di
averli trascritti lui personalmente, prima di partire, il 13 dicembre 2003 ad __________.
Gli altri 11 non li ha riconosciuti (cfr. verbale PS 29.12.03).
1.
"__________"
L'unica utenza svizzera inserita nella carta Wind
__________ è il n. __________. Questo numero è emerso nel contesto di una non
meglio precisata inchiesta condotta nel cantone di __________ che avrebbe
portato all'arresto di tre cittadini albanesi il 13 novembre 2003 per traffico
di eroina.
AC 1 ha affermato di non sapere chi sia questo __________
e il suo numero fa parte degli 11 che non ha riconosciuto (verbali PS 29.12.03
e PP 14.'1.04). L'analisi dei tabulati italiani relativi all'utenza Omnitel di AC
1.
ha dato esito negativo. Nessun legame è quindi emerso tra questo non meglio
identificato __________ e AC 1 se non la registrazione del suo numero di
telefono sulla carta Wind, che però AC 1 dice di non essere sua.
2.
"__________"
Tra le 11 utenze telefoniche registrate sulla
carta Wind __________ e non riconosciute da AC 1 ve n'è pure una a nome "__________"
corrispondente al n. __________. L'accusato ha affermato di non conoscere
questo "__________". Mente. In effetti dall'analisi dei tabulati
telefonici italiani relativi all'utenza Omnitel __________ emerge che AC 1 ha
chiamato questo __________ in diverse occasioni e meglio: due volte il 20
luglio 2003 (durata 152 rispettivamente 13 secondi), una volta il 27 luglio
successivo (durata 303 secondi), una il giorno dopo (durata 417 secondi), tre
il primo, il 5 ed il 6 settembre 2003 (per 127, 351 rispettivamente 92
secondi), una il 6 (37 secondi) e due il 7 dicembre 2003 (45 rispettivamente
105.
secondi). A ciò aggiungasi che in data 6 agosto 2003, dall'utenza di questo
__________, sul cellulare di AC 1 è giunto il seguente messaggio:
" nemmeno
la tigre e nemmeno il leone, né il mare né l'oceano, né il mondo intero ti
separerà dal mio cuore. Non vedo l'ora di incontrarti, di guardarti negli occhi
e di dirti che voglio bene solo a te"
(all A al verbale PS 04.05.04 e verbale PP
11.05
),
così come dagli stessi tabulati risulta una
chiamata della durata di un secondo (senza risposta) dal cellulare di __________
su quello di AC 1 il 30 novembre 2003, chiamata senza risposta che si ripete il
13.
dicembre 2003, sull'utenza asseritamente ricevuta da __________ poco dopo il
suo fermo in dogana, alle ore 15.19 seguita da un nuovo sms del tenore "ciao
stai bene, cosa fai, dammi la risposta".
3.
"__________"
__________ ha sempre sostenuto di non conoscere
alcun __________ e che questo cognome non l'hai mai sentito nominare (verbale
PS 04.05.04). La corte ha invece accertato che anche su questo punto AC 1
racconta bugie.
E' infatti emerso che in ben due occasioni ad __________
l'accusato è stato controllato dalle autorità di polizia italiane in compagnia,
e meglio solo con lui, di tale __________ nato il 13 marzo 1975 in Albania, la
prima volta il 14 luglio 2002 e la seconda il 21 marzo 2003. In occasione di un
terzo controllo esperito il 4 giugno 2003 AC 1 era invece in compagnia di altri
quattro albanesi, uno di questi portante il cognome __________.
__________ è conosciuto per essere stato
inchiestato nel gennaio 2003 e poi condannato per traffico di droga dalle
autorità di Zurigo ad una pena di tre mesi di detenzione da espiare (doc. dib.
5.
e 6). L'analisi del DNA esperita sulla documentazione cartacea rinvenuta
nell'auto di AC 1 ha permesso di stabilire la presenza di materiale genetico
appartenente proprio a __________ e meglio:
" su
un ordine del __________ (allegato 5), rilevata l'impronta parziale del dito
pollice della mano sinistra, identificata con oltre 12 punti di riscontro
concordanti.
Sulla polizza d'assicurazione della __________
(allegato 6), intestata al AC 1, rilevata l'impronta parziale del dito indice
della mano sinistra, identificata con oltre 12 punti di riscontro concordanti.
Sul documento dell'Agenzia __________, "Rif. Pratica N°__________"
(allegato 7), rilasciata al AC 1, rilevata l'impronta parziale del dito anulare
della mano sinistra, identificata con oltre 12 punti di riscontro concordanti.
Su una ricevuta di versamento del Banco __________
(allegato 8) eseguito dal AC 1 ed intestata al Comune di __________, rilevata
l'impronta parziale del dito della mano sinistra, identificata con oltre 12
punti di riscontro concordanti."
(rapporto di comparazione dattiloscopica 27
gennaio 2004).
AC 1 in aula ha ribadito che ogni tanto gli
capitava di prendere a bordo degli albanesi che non conosceva, ma il
ritrovamento delle impronte su suoi documenti strettamente personali (ordine di
bonifico della pigione, polizza assicurazione auto, ricevuta pagamento di una
multa, ecc.) che, a dire dello stesso accusato, si trovavano nel cassetto del
cruscotto della vettura, non può che far concludere che i due ben si conoscevano
e si conoscono.
Tra i numeri telefonici asseritamente ricopiati
nella scheda di __________, figura l'utenza __________ registrata sotto il nome
di "__________" che AC 1 ha definito: "un amico albanese che
vive in Italia" (verbale PS 29.12.03). Questo numero è registrato in
Italia sotto il nome di "__________" (all. 17 al rapporto di
polizia). Al momento dell'arresto avvenuto a __________ il 22 gennaio, la
polizia di __________ ha rinvenuto, nella camera n. 32 dell'immobile sito in __________
di cui __________ aveva la chiave, un permesso di residenza italiano N. __________
intestato proprio a tale "__________", di cui non è stato possibile
accertare l'identità (doc. dib. 6).
__________, come detto, ha affermato che il
cognome "__________" non lo ha mai sentito. Tra i numeri ricopiati
sulla scheda sequestrata dalla polizia, figura l'utenza italiana n. __________
registrata sotto il nome di "__________" che l'accusato afferma
trattarsi di un amico che vive in Italia e che ha conosciuto in giro, in un bar
o in una discoteca. Questo numero risulta essere intestato a "__________".
In aula l'imputato ha riferito che la lettera H non sarebbe l'iniziale del
cognome, ma vi sarebbe stata aggiunta per distinguerlo da altri __________, sennonchè
nella scheda altri __________ non figurano e, coincidenza vuole, che la H
associata all'amico sia proprio la lettera con cui inizia il cognome __________.
Non vi è quindi dubbio che __________ ha mentito
quando ha sostenuto di non conoscere __________ e di non aver mai sentito il
cognome "__________". Tuttavia, che __________ sia il __________ (o,
perché no? la __________) di cui al precedente considerando non è dato di
sapere.
4.
"__________"
Nella scheda sequestrata a AC 1 figura il n. __________
registrato sotto il nome di __________, "amico albanese che vive in
Italia" (verbale PS 29.12.04). Questa utenza risulta intestata a tale __________
(ancora una volta questo cognome asseritamente sconosciuto!) __________. È
risultato che AC 1 ha composto questo numero alle 12'04 del 13 dicembre 2003,
con già inserita la tessera asseritamente datagli da __________, visto che
partì da __________ verso le 11'30 e che lo scambio delle schede avvenne,
sempre secondo il suo racconto, almeno mezz'ora prima di partire (ossia il
tempo che gli sarebbe necessitato per ricopiare i citati 60 numeri).
V. Processo
indiziario
1.
Per
il processo indiziario, l’indizio è una circostanza certa dalla quale si può
trarre per induzione logica una conclusione circa la sussistenza o non del
fatto da provarsi; se la circostanza indiziante non è certa devono avantutto
accertarla altri elementi di prova.
Si può fondare il giudizio di condanna mancando prove tranquillanti e sicure su
indizi, che tuttavia permettono un processo di induzione condotto con un metodo
rigorosamente logico e preciso.
L’esistenza o l’inesistenza di un fatto è provata
quando il giudice ne sia personalmente convinto. Egli deve essere moralmente
certo. Tale certezza morale non è data ove egli abbia ancora dubbi ossia quando
non sia in grado di escludere praticamente che nelle circostanze concrete la
situazione di fatto potrebbe essere diversa e giuridicamente non equivalente.
Allorquando il giudice penale, che per legge deve valutare liberamente le
prove, raggiunge tale convincimento, la prova dell’esistenza o dell’inesistenza
di un fatto risulta fornita. Va pure ricordato in questo contesto che il
principio “in dubio pro reo” non significa obbligo per il giudice di
prosciogliere ogni volta che egli, avuto riguardo ad una concreta fattispecie,
abbia dei dubbi, ma soltanto ove egli rimanga nel dubbio, cioè laddove le prove
assunte non hanno potuto procurargli la certezza dell’esistenza o
dell’inesistenza di un fatto rilevante. Devesi comunque trattare di dubbi
concreti fondati su circostanze certe e non di semplici ipotesi di
interpretazioni divergenti dei fatti. Quando comunque il giudice raggiunge
senza incorrere in arbitrio una convinzione determinata, tale principio
dubitativo non può trovare applicazione. Inoltre non è certamente lecito
estendere tale principio fino al punto illogico di valutare tutte le prove in
maniera irrazionale solo per poter giungere ad una dimostrazione favorevole
all’imputato.
2.
La Corte ha valutato tutti gli indizi forniti dall'accusa in modo
rigoroso, fondando il suo giudizio in base ai principi cardine qui sopra
ricordati, con occhio attento in particolare quello secondo il quale spetta
alla pubblica accusa provare la colpevolezza di un individuo e non a quest'ultimo
dimostrare la propria innocenza. Fondare un giudizio di condanna, soltanto
perché l'imputato non ha dimostrato la sua innocenza, equivarrebbe a
stravolgere il citato principio della presunzione d'innocenza. D'altro canto va
pure osservato che dalle menzogne di un prevenuto - il quale peraltro ha pure
il diritto di mentire - in relazione ad un determinato complesso di fatti, non
si può concludere che egli menta pure su altre circostanze. In altri termini,
il fatto che AC 1 abbia mentito ad esempio sulla conoscenza del __________, non
deve condurre alla conclusione che egli era per forza al corrente che nella sua
auto vi era della droga se questa menzogna non è direttamente correlata con il
traffico di stupefacenti in cui è implicato.
La Corte ha quindi fatto astrazione,
nell'accertamento dei fatti rilevanti a carico di AC 1, di tutte le bugie da
lui raccontate, nella misura in cui queste menzogne non hanno trovato un legame
diretto con lo stupefacente rinvenuto nella sua vettura. In particolare non
sono stati considerati:
-
le bugie relative ai contatti telefonici che l'imputato nega di aver avuto
durante il viaggio poiché non è stato provato che queste telefonate hanno un
legame diretto con lo stupefacente sequestratogli;
-
la pochezza dell'attendibilità del percorso scelto e delle spiegazioni fornite
al riguardo;
-
la scarsa, se non nulla, credibilità della versione dell'accusato circa lo
scambio, con il citato __________, della scheda telefonica su cui avrebbe
ricopiato in circa mezz'ora ben 60 numeri telefonici che non gli sarebbero affatto
serviti per il viaggio, salvo dimenticare l'unico, quello della cugina, che gli
avrebbe invece fatto comodo avere, visto che di preciso non sapeva nemmeno dove
andare;
-
le menzogne relative alla conoscenza del __________ con cui ha avuto parecchi
contatti telefonici come rilevato in precedenza, non essendovi prove che questo
__________ sia davvero __________ __________ e che quest'ultimo sia davvero
implicato nel traffico di cui trattasi;
-
del fatto che non è vero che a AC 1 il cognome __________ non dice nulla;
-
del diniego, contrariamente al vero, di essere stato in contatto con un non
meglio identificato "__________" sull'utenza intestata a __________
il giorno stesso;
-
delle poco chiare finalità del viaggio fino a __________: dapprima a trovare
la cugina, poi per vendere l'auto ed infine per acquistarne una;
-
infine del sostanziale rifiuto dell'accusato di fornire spiegazioni circa
l'identità di diversi personaggi il cui numero di telefono figura nella scheda
telefonica Wind __________ e dei due __________ che gli avrebbero fornito
indicazioni così sbagliate sul percorso da seguire rispettivamente gli avrebbe
proposto lo scambio della carta telefonica.
VI. Diritto
Per l’art. 19 della LF sugli stupefacenti (LS), chiunque intenzionalmente
e senza essere autorizzato tra l’altro acquista, trasporta, importa, esporta,
deposita, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o vende
stupefacenti, oppure fa preparativi a questi scopi, è punito con la detenzione
o con la multa (n. 1). Nei casi gravi la pena è però della reclusione o della
detenzione non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una multa fino un
milione di franchi (n. 2).
Un caso è
ad esempio grave se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si
riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute
di parecchie persone (lett. a): il che è oggettivamente dato già per
quantitativi, presi nel loro complesso (DTF 112 IV 113; con la
precisazione in DTF 114 IV 165), di 12 gr. di eroina pura o di 18 gr. di
cocaina pura (DTF 109 IV 145, con le precisazioni in DTF 119 IV
180.
e 120 IV 334). Per quanto riguarda poi l’aspetto soggettivo, occorre tenere
presente che le nefaste conseguenze dell’uso di droga pesante è ormai una
realtà di comune conoscenza (DTF 104 IV 211; cfr. anche 106 IV 232).
Equivale ad importazione il trasporto dello
stupefacente già nel territorio doganale svizzero (art. 3 Oprec - RS
812.121
).
Dal profilo soggettivo il reato è intenzionale.
Basta il dolo eventuale che è dato allorquando l'agente, pur non volendo un
determinato risultato di rilevanza penale, lo accetta nel caso in cui si
realizzi.
VII. Il
convincimento della corte
1.
Contestato
è nella fattispecie unicamente l'elemento soggettivo e meglio che l'accusato
fosse consapevole che nella sua vettura vi era celata la droga poi sequestrata
dalla polizia. La Corte ha quindi proceduto alla ricostruzione del percorso che
ha avuto questa vettura, onde verificare se lo stupefacente ivi celato abbia
potuto esservi stato messo all'insaputa dell'accusato. Ciò che un individuo
vuole o non vuole, sa o non sa, è una questione di fatto. Ed è nei fatti
accertati che emergono dagli atti processuali che deve essere ricercata la
verità circa la consapevolezza dell'accusato.
Come emerso più sopra (consid. III.1) AC 1 ha
acquistato la Mercedes Benz __________ tre mesi prima del suo arresto, da un
non meglio precisato cittadino marocchino, che non aveva mai visto prima e che
non ha più né visto né sentito dopo. Solo dalla verifica dell'intestazione,
poiché AC 1 nemmeno sapeva nome e cognome, è stato possibile stabilire
trattarsi di tale __________.
A proposito dei movimenti di questa vettura AC 1
ha dichiarato:
a) "L'auto l'ho sempre guidata io in
questi due mesi circa.
Di notte la lascio in un
box chiuso sotto casa al quale ho accesso solamente io. In questi due mesi
l'auto non ha subito interventi in garage. L'ho prestata solamente qualche ora
a qualche amico, ma questo è accaduto qualche settimana fa.
Ora sovvengo che due
settimane fa sono sceso in __________ per problemi famigliari (mia madre stava
male) ed inoltre ne ho approfittato per rinnovare il passaporto. Ora mia madre
sta meglio ed il passaporto l'ho ottenuto nuovo. Il passaporto si trova a casa
mia in Italia.
Sono rimasto in __________
7.
giorni circa. L'auto l'ho sempre avuta io, non è mai stata in garage, l'ho
prestata ad amici per qualche ora e basta."
(verbale PS 13.12.03);
b)
"Mi sono recato
in __________ ad inizio mese di dicembre 2003, non ricordo con esattezza.
Ho
affrontato il viaggio solo. Ero alla guida della mia Mercedes.
Con questa Mercedes era la
prima volta che mi recavo in __________.
Durante questo
soggiorno sono sempre rimasto nelle vicinanze di casa e non ho affrontato alcun
viaggio.
(…)
E'
mia da circa tre mesi" (verbale
PS 09.01.04);
c)
"che non so
spiegarmi come l'eroina sia finita nella mia autovettura.
E'
possibile che l'abbia messa qualcuno al quale io ho prestato l'autovettura
quando sono stato in __________ nel mese di dicembre 2003. Non ricordo
esattamente la data in cui sono partito dall'__________, dovevano essere i
primi giorni di dicembre. Ricordo che era un lunedì. Sono partito da __________
con il traghetto fino a __________. Da Durazzo sono andato a casa. Da __________
alla città dove vivono i miei genitori sono circa 120 km. Il motivo per il
quale sono rientrato in __________ era dapprima per motivi famigliari, visto
che mia madre non stava molto bene, e inoltre dovevo prendere il passaporto
poiché scade nel mese di marzo e dovevo prendere quello nuovo. Inoltre se ne
avessi avuto la possibilità avrei cercato di vendere l'autovettura per
guadagnare qualche cosa. Sono rimasto in __________ per sei giorni, Durante
questi giorni ho avuto dei contatti per vendere l'auto. Dapprima ho incontrato
tale __________, che abita in __________, a __________. Non conosco il suo
cognome. Era con dei miei amici. Gli ho lasciato l'autovettura tutto il giorno
affinché la provasse. Il giorno prima di prestarla a __________ l'avevo data
per un paio d'ore a due uomini di nome __________ e __________, persone che ho
incontrato così per caso e che erano interessati all'acquisto.
ADR che il paese dove abitano i miei
genitori in __________ è piccolo ed è facile che si sappia subito se c'è
un'autovettura in vendita. Inoltre vedendo un'autovettura con targhe straniere
è facile che chiedano se è in vendita e così è stato anche per me.
ADR che quando ero in __________ non
ho fatto riparare l'automobile. Non so se le persone alle quali ho prestato
l'auto abbiano fatto qualche intervento sulla stessa. Il dubbio che ho è che
una di queste persone abbia nascosto I'eroina in macchina. lo non ne so niente
di questo e non c'entro niente.
ADR non so indicare nomi di persone
che possano confermare quanto da me dichiarato, persone che abitano in Italia e
che possano confermare che effettivamente mi sono recato in __________ per
vendere l'auto. Non so che nomi indicare.
A
domanda dell'avv. __________ rispondo che __________ era interessato
all'acquisto della mia autovettura. Inizialmente l'aveva provata poco e poi
aveva chiesto di lasciargliela in prova tutto il giorno. AI termine mi ha detto
che l'auto era buona e che era interessato all'acquisto. __________ mi aveva
detto che anche lui viveva in Italia, nella zona di __________. Non mi ha
precisato se l'acquisto dell'auto sarebbe avvenuto in Italia o in __________.
Ha voluto il mio numero di telefono dicendomi che mi avrebbe chiamato. Gli ho
lasciato il mio numero italiano.
A
domanda dell'interrogante rispondo che dal giorno in cui sono rientrato in
Italia fino al 13 dicembre 2003 __________ non mi ha mai chiamato. Non so se
l'abbia fatto quando ero al lavoro. Preciso che quando sono al lavoro ho il
telefono ma non lo sento per il rumore."
(verbale PP 14.01.04);
d)
"Dichiara che
generalmente la macchina la puliva all'interno con un prodotto speciale. L'ha
pulita prima di partire per __________ e sicuramente in __________. Non sa dire
se l'ha pulita prima o dopo di averla data a __________. Ricorda che quando Marc
gliela ha restituita era un po' sporca soprattutto di fuori. Dichiara di non
aver mai notato nulla di particolare sulla vettura, in particolare in
prossimità dei longheroni dove è stata trovata la droga, e di non aver sentito odori
particolari e nemmeno di vernice." (verb. dib. p. 6)
2.
E'
stato altresì accertato che per nascondere l'eroina nei longheroni della
vettura "i malintenzionati avevano effettuato un'apertura di
all'incirca 20 x 10 cm nella lamiera del longherone, in prossimità del punto in
cui le guardie avevano tagliato la lamina. Una volta immessa l'eroina, gli
stessi avevano saldato, stuccato e riverniciato il tutto" (rapporto di
complemento della polizia scientifica 20.09.04, ad foto n. 5) e che "si
è trattato di un ricettacolo di ottima fattura" (rapporto 17.12.03 GCF
all. 22 al rapporto di polizia), tant'è che in un primo tempo il funzionario
doganale non si era accorto di nulla prima di togliere i tappi d'ispezione dei
longheroni. E' notorio che si tratta di un lavoro che ha comportato diverse ore
di lavoro, che la corte ha valutato, con buona approssimazione, nell'ipotesi
più favorevole all'imputato, in una giornata di lavoro: in tutti i casi ben
superiore ad un paio d'ore.
a) AC 1
ha pure affermato che in Italia, ad __________, ha sempre tenuto, l'auto in un
garage chiuso la notte al quale aveva accesso solo lui (verbale PS 13.12.03),
tranne in alcune occasioni che l'ha lasciata fuori (verbale PS 18.03.04).
Qualche volta l'ha pure prestata ad amici, ma solo per brevi momenti. Di giorno
la usava per recarsi al lavoro, la puliva regolarmente e non ha mai notato
nulla di strano né odori particolari (verb. dib.). La Corte ha quindi
considerato assolutamente impossibile che l'eroina possa essere stata messa nella
vettura, a sua insaputa, in Italia, prima del viaggio in __________. Non è
infatti anche solo pensabile, stanti le affermazioni dello stesso AC 1 nel
senso di aver sostanzialmente sempre avuto il controllo dello del proprio
veicolo, che esso gli sia stato sottratto a sua insaputa, di notte, in
occasione di una delle rare volte che non l'ha chiuso in garage, e che terzi
malviventi abbiano potuto eseguire tutto il lavoro necessario notte tempo, per
poi riportare il veicolo laddove l'avrebbero sottratto entro il mattino presto,
senza che AC 1 si fosse accorto di nulla. Al momento del sequestro la vettura
peraltro non indicava alcun segno di scasso e l'accusato ha dichiarato che,
dopo l'acquisto, non ha mai fatto riparare il suo veicolo.
b) Altrettanto
impossibile è che l'eroina possa essere stata messa nel veicolo prima che AC 1
la acquistasse e meglio prima del 19 settembre 2003: l'ingente valore (ad
essere prudenti, a soli CHF 50.- il grammo, quel carico valeva quasi mezzo
milione di franchi) dell'eroina ed i rischi insiti nel fatto stesso che si
trattava di stupefacente, rendono infatti assolutamente illogico e fuori luogo
che qualcuno venda una vettura imbottita di droga ad uno sconosciuto, senza
sapere dove questi si muove, cosa fa, chi frequenta, che vita conduce ecc.,
sparendo subito dalla circolazione senza poi più farsi vivo. D'altra parte
nemmeno AC 1 lo ha preteso, sostenendo piuttosto che dovrebbe essere stato
"__________" in __________ ad occultare l'eroina nella vettura
(verbale PP 14.'0.04).
c) Queste
considerazioni valgono pure per il periodo dal 6 al 13 dicembre 2003, ossia
dopo che AC 1 è rientrato dall'__________ poiché anche in questo lasso di tempo
egli non si è spossessato del veicolo per un tempo tale da rendere possibile
l'occultamento della droga: il fatto che sia andato a prendere la sorella a __________
e l'abbia riportata a casa a __________ lo stesso giorno (audizione __________,
verb. dib. p. 5), nulla muta al fatto che egli non ha abbandonato il veicolo
per un tempo sufficiente rispettivamente in circostanze tali da consentire lo
svolgimento del lavoro necessario senza che si accorgesse di niente.
3.
Resta
l'__________.
E' stato come detto accertato che AC 1 si è
recato in patria dal 2 al 6 dicembre 2003. Egli ha affermato che in questo
periodo, visto che a suo dire il viaggio non era finalizzato unicamente a
sincerarsi personalmente delle condizioni di salute della madre ma pure per
ricercare eventuali interessati all'acquisto della sua autovettura, avrebbe
prestato il veicolo per un paio d'ore a tali "__________" e,
successivamente, il 4 dicembre 2003, a tale "__________" che
l'avrebbe tenuta tutto il giorno, dalle 09'00 alle 19'00. Per il resto l'ha
sempre avuta lui.
a) Per
quanto riguarda "__________" la Corte ha escluso possano essere stati
loro due ad eseguire il lavoro in quanto hanno avuto il possesso del veicolo
solo per un paio d'ore, ossia per un tempo assolutamente insufficiente.
b) Resta
__________.
AC 1 ha dichiarato di avergli consegnato l'auto,
nell'ottica di vendergliela per 3'000 EURO, ossia 500 in più di quanto l'aveva
pagata 3 mesi prima, per una giornata intera poiché, dopo un primo assaggio di
circa 5 minuti, gli aveva detto di essere molto interessato all'acquisto ma
che, per decidere, doveva provarla per un giorno intero. Non è stato per il
resto in grado di dire quanti chilometri "__________" avrebbe
percorso non avendo fatto per un intero giorno questa verifica sul tachimetro. AC
1.
gli avrebbe consegnato la vettura sulla parola, senza chiedere nulla in
pegno, con la sola premessa che gliel'avrebbe restituita entro sera.
La Corte ha ritenuto inveritiero il racconto di AC
1.
poiché non solo contrario al corso ordinario delle cose, ma pure
assolutamente illogico e privo di senno. Non ha infatti senso che l'accusato
abbia consegnato il suo unico bene, frutto dei suoi sudati risparmi (guadagnava
poco meno di 1'000 EURO al mese più 200 in nero, ma ne inviava quasi 200 alla
famiglia in __________ e pagava ca. 450 EURO solo per il canone di locazione
del suo appartamento, mentre al momento dell'arresto, oltre ai 405 EURO
sequestrati, AC 1 ha dichiarato che sul suo conto in banca aveva solo 20 EURO)
in quasi due anni (il rilascio del primo permesso di soggiorno data del
19.02.03
come da all. 20 al rapporto di polizia) di duro lavoro (muratore), a
uno sconosciuto senza chiedergli le generalità (sa solo che si chiama "__________"),
il numero di telefono, il recapito se non che si tratterebbe di un albanese che
abita a __________ in __________, salvo affermare, nello stesso verbale davanti
al PP, che questo "__________" gli avrebbe detto che anche lui viveva
in Italia nella zona di __________ (verbale PP 14.01.04 p. 5 e p. 6), con la
sola "garanzia" della parola di suoi amici presenti al momento in cui
gli prestò il veicolo, di cui però non ha saputo dire nulla (nomi, cognomi,
indirizzi, ecc.).
Questo convincimento è rafforzato dal fatto che AC
1.
ha dichiarato di aver comunicato a questo "__________" il suo
numero di telefono, che peraltro, come si è visto, in __________ non
funzionava, cosicchè, se avesse voluto veramente acquistare il veicolo, lo
avrebbe chiamato. AC 1 ha d'altronde dichiarato che a lui non interessava avere
il numero di "__________" poiché non gli aveva concesso alcuna
opzione sulla vettura: avesse incontrato qualcun altro che intendeva davvero
acquistarla, gliel'avrebbe venduta sui due piedi dietro pagamento del prezzo
pattuito. Orbene, così stando le cose, non solo non si comprende, ma è ancora
una volta fuori da ogni logica che per ben otto giorni (dal 5, ossia da quando
gli ha fatto provare l'auto, al 13 dicembre e meglio al momento dell'arresto, i
tabulati dell'utenza Omnitel __________ sono stati richiesti dal PP solo fino a
quella data) questo "__________" non si sia fatto vivo con
insistenza, ben sapendo del valore e della pericolosità della "merce"
asseritamente occultata nel veicolo. AC 1 ha infatti affermato di non essere
mai stato contattato da questo "__________" dopo il suo rientro dall'__________,
salvo che l'abbia chiamato sul lavoro senza aver sentito lo squillare del
telefono a causa del rumore. Sennonchè quest'ultima circostanza è esclusa
dall'analisi dei tabulati telefonici (all 5 ad AI 29) che fanno stato che,
durante le ore di lavoro ed in giorni lavorativi (lunedì 08.12,03 AC 1 non ha
lavorato perché era festa) non vi sono chiamate senza risposta - e meglio la
cui durata è indicata in un secondo - sulla scheda Ominitel __________ che
possano essere ricondotte a "__________" (vedasi a mo' di esempio
quella delle ore 23.12 del 6 dicembre 2003 dal n. __________ che corrisponde a
quello della sorella Eglantina, registrata sull'utenza Wind __________ come
"__________" come da verbale PS 13.12.03), così come dagli stessi
tabulati non emergono ripetute chiamate senza risposta, come sarebbe logico
attendersi da un trafficante che ha occultato nel veicolo di una persona di cui
ha perso le tracce e sa solo il numero di telefono.
c) A
fronte di spiegazioni così assurde come quelle fornite da AC 1, per la Corte
rimane determinante, per l'accertamento della consapevolezza dell'accusato, il
fatto che nella sua vettura era celato il grosso quantitativo di eroina poi
sequestrato. In altri termini la Corte ha potuto accertare che quello
stupefacente non ha potuto essere occultato nella vettura all'insaputa di AC 1.
4.
La
difesa ha eccepito che sarebbe stato del tutto illogico ed incosciente, per il
rischio di controlli cui andava in contro, presentarsi in dogana senza
documenti validi per l'espatrio. Sennonché dimentica che AC 1 stesso ha riferito
in aula da un lato che non sapeva che per attraversare la Svizzera occorreva
passare da una dogana credendo che il nostro paese facesse parte dell'UE e
dall'altro che non sapeva, perché non aveva fatto caso a ciò che sta scritto
sul retro, che la sua carta di identità italiana che aveva con sè non è un
documento valido per l'espatrio (verb. dib. p. 3). Ne discende che, secondo la
realtà che lui stesso si era raffigurato, non poteva essere cosciente di un
rischio che non credeva di correre.
5.
Così
stando le cose la Corte è giunta al morale convincimento che lo stupefacente
non ha potuto essere messo, quindi occultato, nella vettura di AC 1 senza che
lui lo sapesse. Ciò basta per confermare appieno l'accusa.
VIII. La
commisurazione della pena
1.
Giusta l'art. 63 CP il giudice commisura la pena, nei limiti della
comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a
delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. La
gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A
tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze
esterne, intensità del proposito (determinazione), risultato ottenuto, assenza
di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato
volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto
riguarda l'autore in particolare occorre considerare la sua situazione
familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita,
l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere.
Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto,
compresa la collaborazione prestata con gli inquirenti e la volontà di
emendamento (DTF 117 IV 112). Nella commisurazione della pena il giudice
fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore
di determinazione (DTF 122 IV 15). In considerazione dei numerosi e
diversi parametri che intervengono nella commisurazione della pena, una
comparazione con casi analoghi è molto discutibile (DTF 120 IV 144), una
certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi con il principio
dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19 giugno 2003 in
re M.)Va infine considerato che la pena commisurata in base al criterio della
colpa può nondimeno secondo la sensibilità dell'imputato e che di fronte a
colpe equivalenti la pena deve essere non in funzione della durata ma della
durezza (CCRP 18 febbraio 2004 in re M.).
a) Non
vi è dubbio che la colpa di AC 1 è estremamente grave già solo per il fatto
dell'enorme quantitativo di eroina (quasi 10 Kg), quantunque di purezza non
eccellente, detenuto, trasportato ed importato, quantitativo tale mettere in
pericolo la salute di moltissime persone, ben al di sopra della soglia dei 12 gr
puri posta dalla giurisprudenza quale spartiacque tra l'infrazione semplice
alla LFStup. e quella aggravata.
AC 1 ha inoltre tradito in modo crasso la fiducia
che gli è stata data dalle autorità italiane, paese a noi vicino ed amico della
Svizzera, che lo ha accolto dandogli la possibilità di guadagnarsi da vivere
con un lavoro onesto ed offrendogli quindi un futuro di gran lunga migliore
rispetto alle prospettive che aveva al suo paese. La sua colpa è tanto più
grave se si considera che non ha agito in situazione di ristrettezze
economiche, ma anzi egli aveva un lavoro, certo duro, ma che gli permetteva di
guadagnarsi da vivere in modo più che dignitoso: ha potuto risparmiare dei
soldi che gli hanno permesso, una volta fatta la patente, di acquistarsi
un'automobile, poteva permettersi di andare al bar con gli amici praticamente
ogni giorno e, una volta soddisfatte le sue necessità, disponeva ancora di una
rimanenza che inviava prima in __________ alla sua famiglia e poi alla sorella __________
che si era nel frattempo trasferita in Italia. Intendiamoci: lungi dalla corte
ritenere che vivesse nel lusso, di certo però non aveva bisogno di prestarsi ad
un trasporto di eroina per sopravvivere.
b) Dal
punto di vista del comportamento processuale AC 1 non può campare attenuanti.
Non va invero misconosciuto il diritto dell'imputato di tacere financo di
mentire, ma per tale atteggiamento, che nel caso di specie è stato reiterato,
di diniego delle proprie responsabilità egli non può beneficiare di sconti di
pena. AC 1 ha sin da subito mentito, continuando a dire bugie durante tutta
l'inchiesta. E queste menzogne sono state ripetute anche in aula. Egli non ha
mentito solo in punto alla sua colpevolezza, ma ha pure negato l'evidenza
allorquando ha insistito a sostenere che non conosce __________ e che non ha
usato la scheda di __________ durante il viaggio che lo portato all'arresto.
L'accusato è quindi un bugiardo impenitente che, con le sue menzogne, ha
insistito fino alla fine del processo dimostrando una totale mancanza di presa
a carico delle proprie responsabilità.
Circa il movente ed il ruolo che AC 1 avrebbe
avuto nel detenere, trasportare ed importare l'eroina, la Corte non può
ovviamente esprimersi, dato che l'accusato ha sempre negato ogni
responsabilità. Di certo, ad ulteriore aggravante della colpa, va considerata
la sua prontezza a delinquere e, ancora una volta, la sfrontatezza nel negare
ogni addebito, che non ha affatto consentito di risalire né al fornitore né tantomeno
al destinatario dello stupefacente. A ciò aggiungasi che l'accusato, durante
tutto il procedimento, non ha mai dimostrato alcun pentimento o segno di
ravvedimento.
Poco importa infine che il grado di purezza
dell'eroina in questione non era particolarmente grande, dovendo tale criterio
essere considerato con particolare prudenza nella valutazione della colpa, dato
che esso non ha influenzato il disegno criminale di AC 1.
c) __________
è parso persona di buona intelligenza anche se la sua formazione si è limitata alla
frequentazione delle scuole dell'obbligo. A sua favore la Corte ha considerato
la sua incensuratezza nonché la sensibilità alla pena che sarà chiamato a
scontare e meglio il fatto che, trovandosi lontano dai suoi famigliari, la
stessa sarà per lui più dura per rapporto ad altri, dato che difficilmente i
suoi cari potranno fargli visita. Pure a favore dell'imputato è stato
considerato che è cresciuto in una famiglia numerosa in un paese notoriamente
povero al punto che ha dovuto emigrare in età ancora relativamente giovane e
che, sia al suo paese sia in Italia, ha sempre lavorato, aiutando
finanziariamente la sua famiglia, nel limite delle sue possibilità.
d) Tutto
ciò ben ponderato la Corte ha ritenuto giusta ed adeguata la pena proposta dal
Procuratore Pubblico equivalente a sei anni di reclusione. Essa non è apparsa
affatto particolarmente severa avuto ancora una volta riguardo alla sua colpa
ed al suo comportamento processuale, nonché per rapporto ad altri casi analoghi
già giudicati da corti ticinesi, anche se quest'ultimo criterio non è mai
quello determinante (DTF 123 IV 150). Ciò posto, a titolo abbondanziale,
in ottica di garanzia del principio della parità di trattamento, la Corte ha
ritenuto che il caso che più si avvicina al presente è quello giudicato dalla
assise criminali di Mendrisio in data 11 aprile 2001 allorquando sono stati
inflitti sette anni di reclusione ad un cittadino del Kossovo domiciliato in
Svizzera, per avere detenuto, trasportato ed importato, sempre dal valico di __________,
9,966,78 Kg di eroina con grado di purezza del 34%, per il quale erano peraltro
state considerate alcune attenuanti generiche come la parziale assunzione di
responsabilità che a AC 1 non può essere riconosciuta. Notisi che il ricorso in
cassazione della difesa è stato respinto anche in punto alla commisurazione
della pena (CCRP 23 ottobre 2001 in re B.).
2.
Come previsto all'art. 41 CP il giudice può sospendere l'esecuzione
di una condanna non superiore ai 18 mesi (la giurisprudenza ha poi stabilito che
fino a 21 mesi occorre infliggerne solo 18 per poter rimanere entro i limiti
della sospensione) se per il condannato è possibile esprimere una prognosi
favorevole e se nei 5 anni precedenti il reato egli non ha subito condanne
superiori ai tre mesi per reati intenzionali. Già per il fatto che la durata
della pena inflitta supera i 18 mesi, questo beneficio non entra in linea di
conto nel caso in esame.
3.
Per l’art. 55 cfr. 1 CPS “Il giudice può espellere dal territorio
svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero che è stato
condannato alla reclusione o alla detenzione. Nel caso di recidiva,
l’espulsione può essere pronunciata a vita.
a) L’espulsione
è sia una pena sia una misura di sicurezza e persegue pertanto un duplice
obiettivo, di sanzionare il condannato e di protezione dell’ordine pubblico
(DTF 104 IV 222). Essa è una sanzione che tocca le libertà individuali. Nella
sua valutazione occorre quindi tener conto dei legami dell’accusato con il
nostro paese e con quello di origine: il solo fatto che uno straniero, sposato
ad una cittadina elvetica, ha commesso dei reati non è sufficiente per
considerare che non è assimilato e di conseguenza a giustificarne l’espulsione
(DTF 117 IV 112), tuttavia il fatto che egli sia al beneficio di un permesso di
domicilio non fa per principio ostacolo all’allontanamento giusta l’art. 55 CPS
(DTF 112 IV 70) così come il matrimonio con una svizzera non deve diventare, in
assenza d’altri legami con il nostro paese, un comodo artificio che imponga di
ammettere la presenza dell’individuo sul nostro territorio, altrimenti
intollerabile dal profilo dell’ordine pubblico (BJP 1987 n. 257 e Favre-Pellet-Stoudmann,
Code pénal annoté, n. 1.3. ad art. 55 CPS) cosicché uno straniero che ha messo
in pericolo la sicurezza pubblica deve essere espulso anche se sposato ad una
svizzera, se non intrattiene con il nostro paese altri legami professionali o
personali (Favre-Pellet-Stoudmann, op.cit., p. 135).
b) L'accusato
ha riferito di non essere nemmeno mai stato in Svizzera e di non intrattenere
alcuna relazione con il nostro paese. Tutti i suoi famigliari vivono
all'estero. A fronte del gravissimo reato da lui commesso, nelle circostanze
oggettive e soggettive già ampiamente surriferite, si ha che dal profilo dell'ordine
pubblico l'espulsione di AC 1 appare non soltanto giusta, ma pure necessaria.
Tenuto conto del principio che la durata della pena accessoria deve avere un
rapporto di proporzionalità con quella della pena principale, si giustifica di
infliggere a AC 1 un'espulsione di 10 (dieci) anni.
c) Resta
da esaminare la questione della sospensione condizionale del provvedimento. In
tale ambito entrano in linea di conto considerazioni legate alla prognosi. In
altri termini occorre stabilire se le possibilità di risocializzazione del
prevenuto sono migliori in Svizzera o al suo Paese (DTF 116 IV 2283; BJP
1994.
N. 578), tenendo conto del pericolo che lo straniero rappresenta per
l'ordine pubblico svizzero (DTF 103 Ib 26).
Di tutta evidenza per AC 1 non può essere
formulata una prognosi favorevole, già tenuto conto del suo comportamento
processuale di totale negazione delle sue responsabilità. A ciò aggiungasi
l'enorme gravità del reato commesso ed il fatto che, non avendo alcun legame
con la Svizzera, la sua risocializzazione si appalesa ben migliore al suo paese
che da noi, dove è giunto, per la prima volta in vita sua, unicamente per
delinquere. Ne discende che l'espulsione deve essere effettiva.
IX. Le confische
Per quanto riguarda le richieste di confisca deve
valere che per l’art. 58 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di
una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano
destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se
tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine
pubblico.
Il giudice può ordinare che gli oggetti
confiscati siano resi inservibili o distrutti.
Pacifica è la confisca dello stupefacente cui
nemmeno la difesa si è, peraltro a ragione, opposta.
La documentazione cartacea configura documento, e
meglio mezzo di prova, acquisito all'incarto.
L'autovettura è il "corpus sceleris"
del traffico e come tale va quindi confiscata. Stesso discorso vale per il
natel e la tessera Wind.
Sull'importo di 405 EURO va detto che non è stata
stabilita una relazione con il reato commesso. Più verosimile è che si tratti
di quanto ancora era rimasto a AC 1 dello stipendio del mese precedente, stante
il rinvenimento nella sua autovettura della relativa ricevuta e di quella del
pagamento della pigione. Viene quindi mantenuto il sequestro conservativo a
garanzia, parziale, del pagamento della tassa e delle spese di giudizio a
carico dell'accusato (art. 9 CPP).
Rispondendo affermativamente
a tutti i quesiti, tranne al quesito n. 2;
visti gli art. 18,35,41,55,58,59,63,68,69
CP;
19.
cfr. 1 e 2 LFStup;
9.
segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e
pronuncia:
1.
AC
1.
è autore colpevole di:
1.1
infrazione
aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere
essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato,
il 13 dicembre 2003 a __________,
proveniente dall'Italia e verosimilmente diretto in Germania,
detenuto, trasportato ed importato in Svizzera
kg. 9,789 di eroina (grado di purezza medio del
17.
%)
destinata a persone non identificate residenti in
Svizzera o in Germania, sostanza confezionata in 20 pani del peso di circa 500
grammi l'uno, avvolti con del nastro isolante di tessuto plastificato ed
occultata nella parte posteriore destra e sinistra dei longheroni del telaio
dell'autovettura marca Mercedes Benz 250D, telaio no. __________, di color
marrone, targata __________, da lui condotta ed a lui intestata,
e
meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.
2.
Di
conseguenza AC 1 è condannato:
2.1
alla
pena di 6 (sei) anni di reclusione, nella quale è computato il carcere
preventivo sofferto;
2.2
all'espulsione
dal territorio svizzero per 10 (dieci) anni;
2.3
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 2'000.-- e delle spese processuali.
3.
E'
ordinata la confisca:
3.1
di
kg. 9.789 di eroina, da distruggere;
3.2
dell'autovettura
Mercedes Benz 250 D, targata __________;
3.3
di
un natel marca Nokia 7310, IMEI n. __________, con tessera Wind n. __________;
3.4
del
materiale cartaceo.
4.
Sull'importo
di Euro 405 è mantenuto il sequestro conservativo a garanzia della tassa di
giustizia e delle spese processuali.
5.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP. La
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi. La motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
1.
AS 1
2.
AS 2
3.
AS 3
4.
AS 4
5.
AS 5
6.
AS 6
7.
AS 7
8.
GI 1
9.
GI 2
10.
IE 1
11.
TE 1
Per la Corte delle assise criminali
Il presidente Il
segretario
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta preliminare fr. 2'350.--
Perizie fr. 1'314.90
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--
fr. 5'764.90
============
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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