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Decisione

72.2004.62

§microciminalità giovanile con reati contro la circolazione stradale e il trasporto pubblico, contro il patrimonio, l'integrità fisica, l'onore e le autorità

9 gennaio 2006Italiano84 min

Source ti.ch

Fatti

i furti che ho effettuato con __________, sono stati decisi da entrambi (o

meglio certi li pensava lui, certi io ) solitamente agisco principalmente io e

lui mi aiuta. I guadagni li dividiamo. Forse tengo un po’ più io." (verbale PS 05.10.05)

Nello stesso verbale AC 1 precisa le sue

ammissioni:

" Confermo

di avere effettuato i seguenti furti:

31.07.2004 tra

le ore 23:15 e le 23:30 a Caslano in __________, un furto senza scasso nei

parchimetri. Refurtiva 450.--. Ho agito in correità con __________. Io ho fatto

leva utilizzando due cacciaviti ed ho aperto il parchimetro. A precisa domanda

rispondo che con questo metodo impiego circa 5 minuti per operare.(AA n. 1.1)

28.07/13.08.2005,

a Lugano __________, furto con

scasso nei parchimetri, refurtiva 200.--. Voglio precisare che io ho rubato fr.

80.-- in moneta di vario genere. Non so come mai vengono denunciati fr. 200.--

di refurtiva. Pensandoci bene il furto l’ho effettuato il giorno prima della

street Parade di Zurigo. Prendo atto dall’interrogante che si tratta del

12.08.2005. Confermo che la data può essere quella verso le 22:00. (AA n. 1.2)

20/21.08.05,

durante la notte, ai danni del __________, ho effettuato tentato furto con

scasso, in correità con __________. Qui ho cercato di rompere un vetro con un

sasso. Non riuscendo nell’intento al 100% abbiamo scassinato la porta di un

locale con dentro delle macchine, con un calcio. Refurtiva nessuna. In questo

caso non si potevano scassinare le macchinette per pulire le palline da golf, e

allora abbiamo lasciato perdere.

(AA n. 1.4)

02/03.09.05

durante la notte in contrada al lago 3 Caslano, ai danni del __________ __________

ho effettuato un furto con scasso…in correità con __________. Lo scasso del

vetro di una finestra l’ho effettuato appoggiandomi con lo scopo di spaccarlo,

con la schiena fino a romperlo. Non vi era refurtiva. Io non ho preso nulla. So

che __________ aveva preso una scatola con dentro le cose del caffè. Poi

un’altra scatola con dentro due orologi, che __________ ha lasciato all’esterno

del locale. (AA n. 1.5)

Il 03.09.05

verso le ore 03:45 in __________ a Caslano ai danni __________ ho effettuato un

tentato furto con scasso, in correità con __________. Abbiamo scassinato con

una spranga di ferro la porta di legno. (AA n. 1.6)"

AC 1 di furti ne ha fatti talmente tanti che

nemmeno si ricordava di quello ai danni del __________ (AA N. 1.3) e non per

mancanza di collaborazione con gli inquirenti ma proprio perchè, ormai, aveva

perso il conto. Ecco che allora è stata necessaria una domanda specifica alla

quale, pur ritenendo di aver agito da solo, ha riferito:

" Mi

viene chiesto se oltre ai furti da me commessi ne ho commessi degli altri. Da

parte mia rispondo di no.

MI viene fatto presente che nel mese di settembre

2004 (tra il 17 ed il 20) presso il parchimetro di __________ a Caslano, si è

verificato un furto dalle modalità identiche a quelle del mese di luglio 2004

(che ho ammesso di aver fatto). valore refurtiva 500.--. Da parte mia dichiaro

di avere agito da solo. Sempre con lo stesso metodo. Ricordo che la refurtiva

era consistente. E’ verosimile la cifra di fr. 500.--." (verbale PS 05.10.05)

Per i furti di cui ai punti 1.2, 1.4, 1.5 e 1.6

l'accusato ha pure commesso il reato di danneggiamento per i danni provocati

all'impianto del parchimetro collettivo del comune, al vetro della porta del __________

alla vetrina del salone e alla porta della ditta __________, così come

descritto al N. 3.2 dell'atto di accusa.

Ai furti di cui ai punti 1.4, 1.5, 1.6 dell'atto

di accusa vanno inoltre associate le violazioni di domicilio, commesse proprio

per rubare, indicate al N. 4. dell'atto di accusa: si tratta di reati ammessi,

che, come tali, non necessitano di ulteriori commenti.

4.3. AC 1, furti non ne ha fatti solo con il __________, ma ne ha commessi

altri 4 da solo. Spicca per gravità ed assenza di scrupoli quello del

telefonino (AA N. 1.7), perchè commesso ai danni di un minorenne e soprattutto

perchè, una volta privata del cellulare, l'accusato si è pure accanito sulla

vittima picchiandola (AA N. 6), perchè non le voleva restituire l'abbonamento

che gli aveva dato in pegno, perchè non si fidava a mostrargli il cellulare,

oggetto del furto, senza avere tra le mani qualcosa in garanzia:

" Mercoledì

06.10.2004, ho passato parte della sera in centro città a Lugano. Mi pare che fossi da solo. Sono

andato in stazione ferroviaria verso le 22:00, con l’intenzione di prendere il

trenino per Caslano e tornare a casa. Arrivato in stazione ho incontrato due

miei amici, __________ (non conosco il cognome) è un ragazzo scuro di pelle,

ed un altro di cui non conosco il nome. Oltre a loro c’erano tre ragazzi

svizzero-tedeschi.

…Sono rimasto lì con loro a fumarmi una sigaretta

mentre aspettavo che arrivasse il trenino delle 23:30. Ad un certo punto uno

dei tre se ne è andato, non so dove. Mentre erano rimasti in due , i ragazzini

svizzero-tedeschi, uno di loro ha tirato fuori un telefonino per fare una

telefonata. Io l’ho visto e gli ho chiesto di mostrarmelo. Lui mi ha risposto

che non me lo dava perché non si fidava.

Mentre si svolgevano questi fatti, assieme a me

Micheal e l’altro ragazzo, sono arrivati __________, ed un altro ragazzo di

Roma del quale non conosco il nome.

In sostanza io ho detto al ragazzo

svizzero-tedesco, per fare in maniera che si fidasse di me che , se mi dava un

attimo il suo telefonino in pegno gli davo il mio abbonamento del treno . Lo

scambio è avvenuto, io ho preso in mano il cellulare marca Sharp e gli ho dato

il mio abbonamento ferroviario.

Quando ho avuto tra le mani il telefonino __________

e __________ mi hanno rubato il cellulare e sono scappati assieme di corsa.

Vista la situazione il ragazzo svizzero-tedesco al quale era appena stato

rubato il cellulare, non voleva ridarmi l’abbonamento del treno e quindi io

l’ho colpito al volto con un pugno e me lo sono ripreso.

(...)

Ho raggiunto i due mentre scendevano verso il

centro. Dopo una breve discussione sono riuscito a farmi ridare il telefono.

Era __________ ad avere in mano il cellulare. Me l’ha ridato e la mia

intenzione era quella di riconsegnarlo al legittimo proprietario. Sono salito

nuovamente in stazione ma non c’era più nessuno.

Devo precisare che al momento in cui ho chiesto

di farmi vedere il telefonino era mia intenzione effettuare un furto. Visto

come si sono poi svolti i fatti ho pensato che la cosa migliore, anche perché

in stazione credo che ci aveva visto un sacco di gente, era quella di

riconsegnare il cellulare e mettere a posto le cose.

Io dovevo prendere il trenino per cui ho

appoggiato su di un muretto dietro il negozio “Aperto” il telefonino in quanto

non volevo che venisse ritrovato a casa mia.

A precisa domanda rispondo che mi era venuta

voglia di rubare il telefonino in quanto era bello. E’ un modello che qui non

c’è nemmeno." (verbale

PS 8.10.05)

Per quel che è degli altri tre furti rilevasi che

l'imputato ha ammesso:

- "06.11.2004

ore 23:30, in via stazione, bar panda, a Caslano, furto con destrezza di un

natel marca Nokia 3410, da solo. E’ anche vero che forse mi ricordo ma le e che

l’avevo acquistato da un mio amico. Mi viene consigliato di dire la verità. Io

ammetto di averlo rubato al __________. Non ricordo altri dettagli circa questo

reato."

(verbale PS 05.10.05)

Si tratta dell'imputazione N. 1.8. dell'atto di

accusa.

- "Ieri

sera verso le ore 20:00 sono uscito di casa ed a mezzo treno ho raggiunto Lugano e sulla strada ho pure incontrato altri amici con i

quali abbiamo passato la serata in diversi locali della città.

Con i miei amici: __________,

__________,”__________”, “__________”, abbiamo deciso di recarci alla festa di

carnevale a S. Antonino. Vi era pure anche __________ ….Qui abbiamo festeggiato

tutta la notte, più o meno siamo rimasti sempre insieme. Al capannone abbiamo

incontrato la sorella di __________, di nome __________ Verso le 05:00 ci siamo

incamminati verso la stazione di S. Antonino. Poco prima di giungere alla posta

di S. Antonino abbiamo notato un taxi libero, non so chi ha deciso; così volevamo

prendere un taxi per andare direttamente alla stazione di Bellinzona.

Io ed un’altra persona che

non conosco il nome, ci siamo seduti sul sedile anteriore ( il compagno seduto

su di me ). Anche dietro prendevano posto, non so chi è salito. Poi il tassista

ci ha detto che eravamo in troppi e no ci poteva portare. Mentre il tassista

parlava con le persone sedute sul sedile posteriore io ho preso il borsellino

che si trovava vicino al cambio e sono subito uscito dall’autovettura.

Mentre scappavo in direzione

della campagna ho aperto il borsellino e ho prelevato dei soldi poi mi è caduto

a terra. In seguito ho raggiunto a piedi la stazione di S. Antonino." (verbale PS 16.01.05)

Si tratta del furto di cui al N. 1.9. dell'atto

di accusa.

- "Questa

sera mi trovavo in compagnia di __________ detto “__________” alla stazione FLP

di Caslano. In seguito ci siamo recati presso il __________ per bere qualche

cosa. Non ricordo l’ora in cui ci siamo trovati. Vorrei precisare che già

durante tutta la serata ho bevuto alcolici, ma non so indicare né la quantità

né dove l’ho sorbito.

Comunque dopo un po’ che eravamo nel bar,

alcune persone incominciavano a litigare, tra questi vi erano pure il __________.

Non so dire il motivo di questa lite, comunque ad un certo punto ho visto il

casino, vedendo il cassetto del bancone aperto con all’interno dei soldi,

decidevo di prenderli e andarmene via. Preciso che non ho organizzato la cosa e

che ho deciso di rubare i soldi sul momento."

(verbale PS 26.01.05)

Si tratta dell'imputazione N. 1.10. dell'atto di

accusa.

4.4. Il 6 luglio 2004 AC 1 ha nuovamente commesso un furto d'uso. Invero

il motoveicolo l'ha sottratto l'amico __________, ma l'accusato era

perfettamente a conoscenza che egli non poteva detenerlo lecitamente, così come

in aula ha confermato e come del resto, in modo assolutamente credibile, già

aveva detto __________ agli inquirenti. Del resto, se fosse stato convinto che

il veicolo non era stato rubato, non si vede per quale motivo AC 1 sia

scappato: il fatto di non portare il casco non poteva di certo, per lui, ormai

abituato a costanti controlli di polizia e alle relative verbalizzazioni,

costituire motivo di timore, tanto più che, a parte una volta nel 2001, dopo le

formalità del caso e nonostante la confessioni di fatti ben più gravi rispetto

alla circolazione senza casco di protezione, è sempre stato rilasciato senza

particolari problemi. Così riferisce __________:

" … lo

scooter era già “aperto” e tutto scassato. Decidevo quindi di non attendere il

trenino per __________ ma di utilizzare, per il mio spostamento lo scooter.

Per accendere lo scooter ho unicamente utilizzato

l’apposito pedalino, non ho dovuto effettuare dei contatti con i fili

elettrici.

Ad __________ incontravo il mio amico AC 1 e con

lui abbiamo deciso di recarci in centro a __________.

Preciso che quando sono arrivato alle giostre in

sella alla motoleggera, __________ mi vedeva e mi chiedeva dove avevo preso il

mezzo meccanico.

Io gli rispondevo espressamente che l’avevo preso

alla stazione.

Per raggiungere __________ io mi sono messo alla

guida dello scooter mentre __________ si accomodava quale passeggero

posteriore. Nessuno dei due era munito di regolare casco di protezione."

(verbale PS 8.10.04)

L'accusa, peraltro ammessa dalla stessa difesa,

merita quindi piena conferma.

4.5. AC 1 ha - e di nuovo - circolato senza licenza di condurre nelle

circostanze di cui al N. 9 dell'AA:

" Confermo

che ho circolato (....) ben sapendo di non poterlo fare visto che non ho la

licenza di condurre." (verbale

11.06.04)

4.6. L'accusato ha pure fatto uso, seppur in modo irregolare, ma comunque

sovente di droga anche pesante come la cocaina:

" Mediamente

fumo una canna al giorno. Fumo da quando avevo 17 anni.

Per quanto riguarda la cocaina devo dire che la

consumo saltuariamente. La sniffo. Prendo atto che nella mia abitazione è stato

rinvenuto un cucchiaio bruciato e mi viene chiesto come lo utilizzo. Da parte

mia rispondo che dei miei amici, dei quali non voglio fornire il nome, la

scaldano per fumarla.

Mi rifiuto di rispondere alla domanda circa la

provenienza di questa cocaina. Di regola io metto i soldi, ma non sono io che

la compera direttamente dallo spacciatore.

Mi viene chiesto chi è la persona che acquista

per mio conto la cocaina ed io mi avvalgo del diritto di non rispondere."

(verbale PS 05.10.05)

Che dire?

" Ammetto

le mie responsabilità, ma non contate su di me per scoprire chi me la

vende!"

Concetto ribadito anche in aula, rifiutandosi di

fare nomi.

4.7. Pacifica è per finire (ma il verbo è solo un eufemismo) la ripetuta

contravvenzione alla legge sul trasporto pubblico così come descritta al N. 11

dell'AA, i fatti risultando in modo chiaro e nitido dalla documentazione

prodotta dalle ferrovie FLP, società peraltro che è parsa essere spesso il

bersaglio privilegiato degli atti contrari alla legge posti in essere da AC 1.

4.8. La difesa ha contestato il reato di ricettazione di cui al N. 2

dell'atto di accusa. A torto. A parte il fatto che in aula AC 1 ha ammesso che

sapeva che lo stereo valeva molto di più e che il valore di fr. 1'000.- è

quello che si immaginava lui quale valore effettivo ed è pertanto per non farsi

sfuggire l'affare, che lo ha immediatamente comperato, ciò che avrebbe dovuto

suggerire al difensore di non insistere nel richiedere il proscioglimento, già

gli atti dimostrano come AC 1 non poteva certo ritenere in buona fede che

quell'oggetto non fosse provento di un reato contro il patrimonio: nulla sapeva

dell'acquirente, se non il nome di battesimo (__________), delle circostanze

che lo avevano indotto a vendere l'oggetto e soprattutto così sottoscosto (un

terzo circa del valore giudicato effettivo):

" me

l’ha venduto un ragazzo italiano di nome __________ per fr. 400.--. era uno

stereo che valeva molto di più di quello che l’ho pagato."

(verbale PS 05.10.05)

Stereo che, per completezza di informazione, è

risultato effettivamente rubato tra il 2 e il 3 novembre 2004 ai danni del __________,

furto al quale AC 1 è risultato estraneo.

Con il che l'accusa merita piena conferma.

4.9. Sui reati di danneggiamento e di minaccia di cui ai N. 3.1

rispettivamente 7 dell'atto di accusa la difesa ha sostenuto

che non vi sono gli estremi dei reati poichè da

un lato non vi è stato danno e dall'altro la testimonianza dell'amica __________

presente in loco indica che AC 1 se n'è andato subito, sgommando è vero, ma

senza nulla proferire e tantomeno girare attorno alla vittima in modo

minaccioso con la moto.

Ora, dirsi convinti della commissione di un reato

dalla sola

indole del personaggio, come insegna la

giurisprudenza, non è sufficiente. Di certo AC 1 ha avuto il solito

atteggiamento strafottente, di fronte alle giustificate rimostranze della

vittima che gli faceva notare che si trovava su suolo privato. Tuttavia, stanti

le divergenze di vedute fra i testi che hanno assistito alla scena, questo

giudice non ha raggiunto, con sufficiente certezza, il convincimento che AC 1

abbia in effetti fatto un atto che potesse dare d'intendere, come pretende la

vittima, che la volesse investire.

Più delicata sembrerebbe a prima vista la

questione del danneggiamento, visto che anche la __________ riferisce che "alzava

un po' di polvere e la ghiaia rossa della strada che andava anche in parte

sulle gambe del sig. __________ " (verbale PS 30.08.04). Ciò posto va

detto che il querelante, pur stimando il danno in ca. fr. 2'000.- non ha fatto

valere pretese al riguardo, limitandosi a chiedere la condanna dell'accusato

alla rifusione delle spese legali, ciò che dimostra come nessun danno sia stato

in realtà commesso. Del resto appare del tutto conforme al corso ordinario

delle cose ed all'esperienza generale di vita che le strisce lasciate da una

motocicletta su un terreno sterrato, si sistemano con una rastrellata, un po'

come l'urina che si pulisce con una secchiellata d'acqua, operazione di

ripristino che la giurisprudenza giustamente non considera costitutiva di

danneggiamento. Ne discende che da questi due reati, a prescindere da un

comportamento assai lontano dai crismi della buona educazione generalmente

riconosciuti, AC 1 va assolto.

4.10. Ricordato

brevemente che la sera del 10 giugno 2004 una lite, dapprima verbale, tra

giovani ragazze (eh, sì, dicasi proprio ragazze, ma la cosa non deve ormai

sorprendere più di quel tanto poichè è il segno dei tempi o l'effetto perverso

dell'ormai consolidata parità dei diritti fra i sessi) ticinesi con un gruppo

di adolescenti svizzero tedesche in gita in Ticino, ha dato origine ad una

sassaiola culminata con una vera e propria rissa. Ai fini del presente giudizio

non rileva stabilire chi abbia cominciato, per quale motivo o pretesto e con

quali finalità. Basta la riprovevolezza del comportamento di tutti poichè, sia

detto chiaro, a prescindere da chi la lanciato la prima pietra, sulle nostre strade

non ci si comporta a quel modo, degenerando in comportamenti violenti che hanno

richiesto l'intervento della polizia.

AC 1 ha sempre sostenuto di essere intervenuto

nella rissa al solo scopo di sedare gli animi, di separare i contendenti. A

sostegno delle sue tesi tutte le testimonianze dello schieramento delle

ticinesi e dell'amico che stava con lui. A smentire il suo dire il coro pressoché

unanime delle svizzero tedesche, come risulta dai verbali esperiti dalla

polizia di Zurigo.

Certo, credere che un tipo come __________, che

già più volte ha dato prova di essere un violento e non certo un garante

dell'ordine, intervenga in una lite al solo scopo di fare da paciere e di

dividere i contendenti, è probabilmente dar prova di particolare indulgenza e

fors'anche di ingenuità. Ma dobbiamo fare con le norme che abbiamo che

impediscono di trarre, dal solo palmares del protagonista, il convincimento

della sua colpevolezza. E allora forza è constatare, come detto prima, che

tutti gli svizzero tedeschi parlano di un ruolo attivo di AC 1 mentre tutti i

ticinesi riferiscono di uno, diciamo così, da paciere. In siffatte evenienze,

in applicazione del ben noto principio in dubio pro reo, questo giudice non può

far altro che nutrire dubbi oggettivi sul reale ruolo attivo dell'accusato, in

guisa di che egli deve essere posto al beneficio dell'art. 133 cifra 2 CP.

5.1. Per l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena, nei limiti della

comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a

delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali.

La colpa

dell'accusato va innanzi tutto valutata considerando la portata oggettiva del

reato intenzionalmente commesso: considerando cioè quel che ha fatto volendolo

fare, le motivazioni, il modo di esecuzione, le circostanze in cui ha agito e

il risultato ottenuto (Corboz, La motivation de la peine, in ZbVJ, 1995 24).

Occorre, inoltre, considerare la situazione familiare e professionale

dell’autore, la sua educazione e la formazione seguita, l’integrazione sociale,

gli eventuali precedenti penali e, in generale, la sua reputazione. In linea di

conto entrano anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato, la

qualità della sua collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la sua

volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112

consid. 1; 116 IV 289 consid. 2a). Per contro, criteri ispirati alla parità di

trattamento con casi analoghi hanno una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid.

2c) e le esigenze di prevenzione generale rivestono un ruolo secondario (DTF

118 IV 350).

Per il resto è appena il caso di ricordare che

nella commisurazione della pena il giudice gode di un ampio potere di

apprezzamento, le autorità di cassazione potendo intervenire solo ove la

sanzione si ponga fuori dai limiti edittali, si fondi su criteri estranei

all’art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima

norma oppure appaia esageratamente mite o severa, al punto da denotare un abuso

di potere di apprezzamento (CCRP 20 maggio 2003 in re S.).

5.2. La colpa di AC 1 è estremamente grave, non tanto per l'entità delle

refurtive, dei danni arrecati, ma per l'impressionante ripetitività del suo

agire contrario alla legge. Si tratta, è vero, di piccoli episodi che vengono

definiti di microcriminalità, ma che preoccupano tutta la società, perchè sono

atti che denotano una manifesta mancanza di rispetto delle persone e delle

cose. AC 1 possiede già un curriculum delinquenziale di tutto rispetto.

Cresciuto in una famiglia del tutto normale, come tante che vivono nel nostro

cantone, ha presto interessato la magistratura dei minorenni per atti contrari

al patrimonio. Ha poi iniziato la lunga serie dei reati di cui oggi deve

rispondere ancora da minorenne e non si è mai fermato, finchè, come detto, gli

inquirenti, che lo avevano più volte ammonito, pur lasciandolo andare a casa in

occasione di vari interrogatori in relazione a questo o a quell'episodio, si

sono visti costretti ad arrestarlo, per porre fine all'interminabile serie di

reati di cui AC 1 si è reso colpevole.

In tutta questa triste vicenda AC 1, al di là

delle apodittiche affermazioni del tipo "voglio cambiare vita",

non ha mai dimostrato, nei fatti, alcun pentimento, altrimenti non si

spiegherebbe il perchè del ripetersi di tutti gli atti di cui deve rispondere,

nonostante tra uno e l'altro più volte, prima di ricorrere all'arresto, la

polizia lo aveva fermato e poi rilasciato. Anche nello scritto inviato dal

carcere al fratellastro, di cui si è detto in entrata, emerge un'assenza totale

di presa di coscienza delle proprie responsabilità, laddove ha affermato che

sarebbe uscito tra due o tre mesi al massimo nel caso il PP avesse deciso di

mandarlo in aula in stato detentivo.

Il suo è un lievitare costante nella criminalità,

a volte ha assunto pure atteggiamenti da leader allorquando ha picchiato il

minorenne, ha affrontato con strafottenza i responsabili della FLP, per la

quale deve provare un'antipatia profonda poichè i luoghi e le persone vittime

dei suoi reati sono spesso legate ad essa, allorquando gli facevano notare che

non ci si deve comportare come lui, non ha esitato a usare violenza contro un

agente che lo voleva fermare perchè circolava senza patente. Significativo del

suo comportamento strafottente e del tutto incurante degli altri è

l'atteggiamento avuto in occasione del suo fermo di polizia che lo ha poi

condotto all'arresto del 23 settembre 2005. Si legge in particolare nel

relativo rapporto di arresto:

" AC 1,

al momento del fermo, prendeva con se il suo apparecchio natel, un NOkia

modello 3410 che da un controllo effettuato è risultato essere provento di un

furto avvenuto presso il __________ di __________ nel novembre 2004 ai danni di

__________ di __________.

Anche qui AC 1 si dichiarava estraneo al furto

asserendo che l'apparecchio era di sua madre. Versione però smentita dalla

stessa madre presente in casa durante la perquisizione che abbiamo effettuato

in camera di __________.

__________ sentendo la madre che non lo

"copriva" andava su tutte le furie tacciandola da troia".

Nessun pentimento; nessuna volontà concreta di

redimersi, il tutto nonostante avesse già passato in prigione qualche giorno di

carcere preventivo e gli fosse stata inflitta una pena, il 9 dicembre 2002,

nuovamente sospesa condizionalmente; anzi, delinque, e meglio ruba, nemmeno tre

mesi dopo!

Ha agito con egoismo, a volte a fine di lucro per

impadronirsi di denaro di cui non disponeva perchè non lavorava, salvo poi però

impiegare i pochi soldi che aveva per comprarsi la droga, senza voler rivelare

l'identità dei suoi fornitori.

Aggiungasi infine che gli atti dell'accusato

hanno leso diversi beni giuridici, dal patrimonio all'integrità fisica, dalla

sicurezza stradale alla salute pubblica, dalla libertà personale alla pubblica

autorità, in un incedere senza soluzione di continuità dal 2001, e meglio con

pause non significative fino al momento dell'arresto.

5.3. A favore di AC 1 è stato considerato che parte dei reati sono stati

commessi ancora da minorenne ed è stata ritenuta, per quei fatti compiuti prima

del compimento dei 20 anni, l'attenuante specifica della giovane età ai sensi

dell'art. 64 CP. Non è stata ritenuta una scemata responsabilità in senso

tecnico per a volte aver agito dopo aver bevuto alcool e a volte magari dopo

aver consumato della cocaina: a parte che AC 1 stesso ha sostenuto di essere

sempre stato cosciente di quello che faceva, ma dell'effetto di questo consumo

assai vago sul suo agire non vi è traccia concreta agli atti. Sia che sia si è

ritenuta comunque una certa immaturità, contenuta nell'attenuante specifica

della giovane età per la quale la legge già ritiene che l'agente abbia agito

senza rendersi conto fino in fondo del carattere illecito dell'atto. Con il che

la pena irrorata sarebbe stata la medesima anche in caso di riconoscimento di

una comunque lievissima, come potrebbe nella migliore delle ipotesi apparire,

scemata responsabilità. A ciò aggiungasi una tutto sommato buona

collaborazione, i tentennamenti iniziali non essendo in fondo significativi

poichè, in definitiva, AC 1 ha poi finito per ammettere i fatti addebitatigli,

astrazion fatta per il suo ruolo che a volte ha cercato di minimizzare e

dell'atteggiamento spesso arrogante verso gli inquirenti.

Tutto ben ponderato una pena di dodici mesi

appare senz'altro adeguata a fronte della grave colpa, delle circostanze

aggravanti ed attenuanti generiche e specifiche di cui si è detto sopra, pena

che va ad essere addizionale a quella di cui al decreto di accusa del 9

dicembre 2002, poichè quei fatti si sono svolti successivamente a parte di

quelli per cui oggi è stato giudicato.

6.1. Come

previsto dall'art. 41 n. 1 CP, il giudice può sospendere l'esecuzione di una

condanna a una pena privativa della libertà non superiore a 18 mesi o a una

pena accessoria se la vita anteriore e il carattere del condannato lasciano

supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o

delitti (cpv. 1) e se, nei 5 anni precedenti il reato commesso, egli non ha

scontato una pena di reclusione o di detenzione superiore a 3 mesi per un

crimine o un delitto intenzionale (cpv. 2).

È indubbio che per natura e durata una pena privativa di libertà

di 8 mesi di detenzione può essere sospesa condizionalmente, ricorrendo tra

l'altro i presupposti oggettivi del cpv. 2 (la liberazione di __________

essendo avvenuta oltre 6 anni e mezzo prima dei fatti imputatigli).

La sola questione litigiosa è quindi se il presupposto soggettivo

dell'art. art. 41 n. 1 CP sia adempiuto nella fattispecie ossia se in funzione

degli antecedenti e del carattere del ricorrente, sia prevedibile che tale

misura lo dissuada dal commettere altri crimini o delitti (DTF 119 IV 195; 114

IV 95).

In un certo senso si tratta di fare un pronostico sul

comportamento futuro del condannato (DTF 119 IV 195, 117 IV 3). Per decidere se

la sospensione condizionale della pena sia idonea a dissuadere il condannato

dal commettere nuovi reati, il giudice deve procedere a una valutazione globale

(DTF 119 IV 195; 117 IV 3; 114 IV 95). Occorre considerare, le circostanze in cui

è stato commesso l'atto punibile, gli antecedenti, la situazione personale del

condannato e la sua reputazione al momento del giudizio, segnatamente il suo atteggiamento

e mentalità (STF 12.3.2003 6S.47712002). II pronostico deve fondarsi su tutti

gli elementi atti a chiarire il carattere dell'accusato e le sue chance di

ravvedimento (DTF 123 IV 107; 118 IV 97; 115 IV 81). Per valutare il rischio di

recidiva è indispensabile un esame globale della personalità dell'autore. Vaghe

speranze circa il suo comportamento futuro non sono sufficienti per emettere un

pronostico favorevole (DTF 115 IV 81). Nel formulare un pronostico sulla

condotta futura del condannato, il giudice di merito fruisce di un esteso

potere di apprezzamento; nell'esercitarlo è peraltro tenuto a fondarsi su

motivi obiettivamente sostenibili. Non è consentito in particolare attribuire a

determinate circostanze da considerare secondo l'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP un

rilievo capitale e sottovalutarne o trascurarne al contempo altre, anch'esse entranti

in linea di conto (DTF 123 IV 107; 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81; 105 IV

291).

Il giudice terrà conto di tutte le circostanze fino al giorno del

suo giudizio (STF 15.12.1997,6S.258/1997; Schneider, Basler Kommentar I, ad

art. 41 n. 73).

L'esistenza di reati precedenti della stessa natura costituiscono

indizi sfavorevoli che , tuttavia, non escludono senz'altro la sospensione

condizionale (DTF 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81, 85).

6.2. Nella fattispecie AC 1 presenta tutte le caratteristiche della

persona per la quale deve essere formulata una prognosi negativa. Se è vero che

egli non ha espiato pene privative di libertà della durata di almeno tre mesi

negli ultimi 5 anni, egli, già poco dopo essere stato liberato nel 2001 ha

ricominciato a delinquere infrangendo, tutto sommato, sempre i medesimi beni

giuridici. Non contento ha seguitato a rubare, a circolare senza permesso, a

volte a picchiare o a usare violenza contro chi lo invitava a comportarsi

secondo le regole (usò violenza contro un poliziotto già da minorenne e lo ha

fatto anche nelle circostanze di cui in rassegna). Egli ha delinquito più volte

in attesa di giudizio. In altri termini, pur sapendo che avrebbe dovuto

presentarsi davanti ad un assise correzionale con l'intimazione dell'atto di

accusa del 21 giugno 2004, poco più di un mese dopo ha ricominciato a rubare.

La stessa cosa l'aveva peraltro fatta in precedenza allorquando, nonostante

l'avvertimento del DAP del 9 dicembre 2002, già il 9 marzo 2003 aveva commesso

nuovamente un furto. Dal profilo professionale egli non ha mai combinato un

granchè, licenziato vuoi per divergenze con il datore di lavoro, vuoi perchè ha

marinato la scuola, non ha mai portato a termine la benchè minima formazione. A

precisa domanda a sapere cosa farà una volta liberato, in aula ha riferito

vagamente che intenderebbe trovarsi un lavoro, ma nulla di concreto al riguardo

è stato intrapreso. E' vero, poco prima di essere arrestato, agli atti vi è la

traccia di un contatto con la Job Control, ma questo ancora non significa che

si sarebbe concretamente messo al lavorare seriamente.

Se da un lato il diritto penale deve essere

celere, dall'altro è giusto attendere un po' di tempo prima di processare un

giovane che si trova in stato di libertà provvisoria e questo per poter in

definitiva, al momento del giudizio, formulare una prognosi concreta e non solo

ipotetica circa la volontà dell'accusato di redimersi. Ebbene, nella

fattispecie è proprio emerso che questa possibilità di dimostrare concretamente

di cambiare registro, l'accusato se l'è giocata subito ossia già dopo un mese

che era stato rinviato a giudizio dinanzi a questa corte. E non si è trattato

di un caso isolato, ma AC 1 ha perpetuato nel suo incedere delittuoso finchè,

lo si ripete, è stato necessario il suo arresto.

Questo Presidente è perfettamente conscio del

fatto che la giurisprudenza privilegia l'aspetto risocializzante a quello

punitivo della pena ma, a parte il fatto che se fosse d'obbligo concedere la

sospensione condizionale ogniqualvolta non ostino impedimenti oggettivi

significherebbe svuotare di ogni significato il presupposto soggettivo della

prognosi (CCRP 20 maggio 2003 in re S.), il rischio che AC 1, senza

un'occupazione nemmeno temporanea, dati i precedenti e le promesse di cambiar

vita sempre vanificate, torni a frequentare le medesime compagnie e commetta i

medesimi reati di cui da anni si è sistematicamente macchiato, impone la

pronuncia di una pena ferma, anche nell'interesse dell'accusato stesso,

assolutamente incapace finora di assumersi le proprie responsabilità di fronte

alla vita. In fondo oggi AC 1 è a un bivio: o, grazie ai servizi di sostegno

del carcere prepara la sua futura liberazione in modo da potersi concretamente

reinserire nella società, diversamente altro non si può pensare, purtroppo, ad

una scelta di vita legata alla delinquenza abituale, con tutte le conseguenze

che ciò comporta. Ed in fondo è questo il quesito su cui AC 1, nei pochi mesi

in cui ancora dovrà restare in carcere, dovrà seriamente riflettere.

La prognosi risultando negativa, si impone una

pena da espiare con la revoca della sospensione condizionale della pena di 15

giorni di detenzione di cui al decreto di accusa 9 dicembre 2002 avendo

l'accusato delinquito nel periodo di prova e non rientrando, manifestamente, i

fatti successivi a quella condanna, nel novero dei casi di poca gravità ai

sensi dell'art. 41 n. 3 cpv. 2 CP.

7. Tutte le pretese di parte civile non sono apparse sufficientemente

liquide. Contestate dalla difesa, è stato disposto il rinvio al competente foro

civile.

Gli oggetti sequestrati vanno dal canto loro

confiscati in quanto corpus sceleris.

Le spese sono poste a carico dell'imputato giusta

l'art. 9 CPP, l'entità dei proscioglimenti non avendo sostanzialmente inciso

sull'esito finale del procedimento.

Rispondendo affermativamente

a tutti i quesiti, tranne ai quesiti 4, 7, 8, 10;

visti gli artt. 11, 18,

21,28, 36, 41, 47, 59, 60, 63, 64, 68, 69, 109, 123, 126, 133, 139, 144, 160, 177,

180, 186, 285 CPS;

145 cfr. 3 cpv. 1 e cfr. 4 OAC;

1 OCPS 1;

14 lett. b OETV;

93 cfr. 1 cpv. 1 e cfr. 2 cpv. 1, 94 cfr. 1 cpv.

1, 95 cfr. 1 cpv. 1,

96 cfr. 1 cpv. 1 e cfr. 2 cpv. 1 LCS;

51 cpv. 1 LTP;

1 cpv. 1 OTP;

19a LStup;

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

AC 1

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. circolazione

senza la prescritta copertura assicurativa

per avere tra il 20 ed il 21 dicembre 2001

condotto la motoleggera MBK senza la prescritta

assicurazione per la responsabilità civile;

1.2. violenza

contro funzionari

per avere il 17 agosto 2001 impedito all’agente

della polizia Comunale di Caslano,PL 4,

di compiere un atto rientrante nelle sue attribuzioni,

reagendo veementemente contro di lui e colpendolo

ripetutamente;

1.3. lesioni

semplici

per avere, intenzionalmente cagionato un danno al

corpo di PL 4, colpendolo con dei pugni, procurandogli così le lesioni

descritte nel certificato medico 17 agosto 2001 del __________

di Caslano;

1.4. ripetute

minacce

per avere in due occasioni in data 16 gennaio

2002 e in data 23 dicembre 2003 incusso spavento e timore ad PL 3 rispettivamente

a PL 1;

1.5. ripetute

ingiurie

per avere, in più occasioni, tra il 13 ed il 16

gennaio 2002

e anche alla presenza di terze persone,

offeso l’onore di PL 3 tacciandolo di

“..bastardo di merda..” e di “..figlio di

puttana..”;

1.6. ripetuto

furto

per avere singolarmente ed in correità con terzi

in 12 occasioni dal 17 agosto 2001 al 3 settembre

2005

al fine di procacciarsi un indebito profitto,

sottratto cose mobili e denaro contante per un

importo imprecisato, di almeno fr. 7'267.--;

1.7. ripetuto

danneggiamento

per avere in 5 occasioni dal 9 marzo 2003 al 3 settembre

2005

intenzionalmente danneggiato cose altrui con un

danno imprecisato di almeno fr. 2'760.--;

1.8. ricettazione

per avere, a Caslano, nel periodo aprile – maggio

2005, acquistato da un ragazzo italiano di nome Marco,

uno stereo marca Sony modello Super Woofer

HCD-LX7,

con due box ed i cavi di cablaggio, del valore

complessivo

di fr. 1’397.90, pagandolo fr. 400.-, sapendo o

dovendo presumere ottenuto mediante un reato contro il patrimonio

e più precisamente dal furto commesso a Caslano,

la notte del 2/3 novembre 2004, ai danni del __________ (refurtiva recuperata e

restituita alla parte civile);

1.9. ripetuta

violazione di domicilio

per essersi in 4 occasioni dal 9 marzo 2003 al 3

settembre 2005,

indebitamente introdotto nella proprietà altrui

contro la volontà degli aventi diritto;

1.10. vie di

fatto

per avere, a Lugano, il 06 ottobre 2004, alle ore 22.00 circa, presso la stazione FFS, dopo

aver perpetrato un furto, commesso vie di fatto nei confronti del minorenne __________.

(nato il __________), colpendolo con un pugno al viso;

1.11. ripetuto

furto d’uso

per avere, in due occasioni,

- il 6 luglio 2004, alle ore 22.30,

circolato da Agno a Lugano-Breganzona,

quale

passeggero della motoleggera marca Malaguti Phantom F12 targata __________ di

proprietà di __________,

ma

condotta dal minorenne __________. ,

sapendo

sin dall’inizio che la stessa era stata da lui sottratta,

la

sera stessa, presso il parcheggio della stazione FFS di Lugano;

- il 16 marzo 2004, a Caslano,

sottratto a scopo d’uso l’autovettura marca

Seat Ibiza,

targata __________ di proprietà della __________;

1.12. ripetuta

circolazione senza licenza di condurre

per avere, in almeno due occasioni, nel mese di

giugno 2004, condotto la motoleggera marca Moser CRE 50 targata __________, di

proprietà di __________,

senza essere titolare della licenza di condurre

richiesta (categoria conducente: A1) e, meglio:

- il 1 giugno 2004, alle ore 20.00, a Magliaso;

- il 5 giugno 2004, da Magliaso ad Agno e

ritorno;

1.13. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, a Caslano, Lugano, Agno ed in altre imprecisate località, nel periodo 01 Ottobre 2002

– 23 settembre 2005,

senza essere autorizzato, consumato un

imprecisato quantitativo di cocaina e di marijuana, sostanza previamente

acquistata da spacciatori non identificati;

1.14. ripetuta

contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico

per avere utilizzato dei mezzi pubblici di

trasporto delle __________, nonché il treno regionale delle FFS, senza essere

in possesso di un titolo di trasporto valido e meglio:

- il 17 maggio 2004, sulla tratta Ponte Tresa - Lugano,

- il 16 giugno 2004, sulla tratta Caslano - Lugano,

- il 13 agosto 2004, sulla tratta Caslano - Lugano,

- il 21 dicembre 2004 sulla tratta Lamone-Cadempino – Lugano,

- il 18 febbraio 2005, sulla tratta Agno – Lugano ed

- il 12 marzo 2005, sulla tratta Caslano – Agno;

come meglio descritto nel decreto e negli atti di

accusa e precisato nei considerandi.

Considerandi

2.

__________ è

prosciolto dalle accuse di cui ai punti 1,2,3,8,11 di cui al decreto d'accusa

351/2002 e 3.1, 5, 7 di cui all’atto d'accusa 157/2005.

3.

Di conseguenza

ritenuto l’attenuante parziale della giovane età e ritenuto che per parte dei

reati di cui ai punti 1.2, 1.3 e in parte al punto 1.6 del presente giudizio

non aveva ancora raggiunto i 18 anni, AC 1 è condannato:

3.1

alla pena di

12.

(dodici) mesi di detenzione a valere totalmente quale pena addizionale a

quella di 15 giorni di detenzione inflittagli con DAC del 09.12. 2002 del MP,

nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

3.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali.

4.

E’

revocata la sospensione condizionale è ordinata l’esecuzione

della

pena di 15 (quindici) giorni di detenzione inflittigli con DAC

del 09

dicembre 2002.

5.

Per

ogni pretesa creditoria le PC sono rinviate al foro civile.

6.

E’ ordinata la

confisca di quanto in sequestro.

7.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione

di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque

giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della

sentenza integrale.

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 384.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 734.--

===========

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

3.

PC 3

4.

PL 1

5.

PL 2

6.

PL 3

7.

PC 4

8.

PC 5

9.

PL 4

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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