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Decisione

72.2004.64

reati sessuali su fanciulli

2 agosto 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato

previsto dall’art. 189 cpv. 1 CPS

3. atti

sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

per avere,

nelle medesime circostanze di luogo di cui al

punto 1,

nel periodo 1999 / 27.10.2003, in una occasione,

palpeggiato e baciato sotto i vestiti i seni __________ __________ (__________),

conoscendone e sfruttandone la sua momentanea incapacità di discernimento ed

inettitudine a resistere in quanto addormentata a letto;

fatti avvenuti

nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato

previsto dall’art. 191 CPS

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 77/2004 del 23 giugno 2004, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.

§ RC 1, in rappresentanza

della parte civile PC 1

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 16.50.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

, confermato integralmente l’atto di accusa in esame e ritenuta

l’incensuratezza dell’accusato, conclude chiedendo che il medesimo sia

condannato ad una pena di 18 mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di due anni. Rinuncia alla richiesta di un trattamento ritenuto come

l’accusato non abbia la forza interiore e l’onestà di riconoscere i propri

errori.

§ RC 1, rappresentante della parte civile, il quale si associa alla

pubblica accusa per quanto attiene alla colpabilità dell’imputato e conclude

chiedendo che alla sua assistita venga riconosciuto l’importo di fr. 20'000.- a

titolo di torto morale e l’importo di fr. 5'497.30 quale rifusione delle spese

legali.

§ Il Difensore, il quale in via principale, conclude

chiedendo il proscioglimento dell’accusato da tutte le imputazioni dell’atto di

accusa. In via subordinata, dovendosi confermare l’atto di accusa, chiede una

massiccia riduzione della pena, anche in considerazione di una lieve scemata

responsabilità dovuta all’importante consumo di alcool durante il periodo

incriminato. Chiede inoltre il rinvio al foro civile delle pretese di parte

civile relative alla richiesta dell’indennità per torto morale, rimettendosi

invece al giudizio della Corte per quanto attiene alla rifusione delle spese di

patrocinio.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: A. AC 1

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. atti

sessuali con fanciulli

per

avere,

a __________,

nel periodo 1999 / 31.08.2002,

compiuto

atti sessuali con una frequenza di 6 / 7 volte all’anno,

con __________ minore di anni sedici PC 1 (__________),

1.2. coazione

sessuale

per

avere,

nelle

medesime circostanze di luogo di cui al punto 1.1.,

nel

periodo 1999 / 27.10.2003,

ripetutamente

costretto __________ a subire atti sessuali usando minaccia e violenza,

esercitando pressioni psicologiche sulla medesima nonché rendendola inetta a

resistere;

1.3. atti

sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

per

avere, in una occasione,

nelle

medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.2.,

compiuto

atti sessuali con __________ conoscendone e sfruttandone la sua momentanea

incapacità di discernimento ed inettitudine a resistere in quanto addormentata

a letto;

e meglio

come descritto dall’atto di accusa?

Considerandi

2.

Ha agito

in stato di scemata responsabilità?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4.

Deve essere ordinata una misura di sicurezza rispettivamente una

norma di condotta?

5.

Deve

essere condannato al pagamento dell’indennità alla parte civile?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 2 e 4;

visti gli art. 11, 18, 36,

41, 43, 44, 63, 66, 68 e 69, 187 n. 1, 189 cpv. 1, 191 CP;

9.

segg.

CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

atti

sessuali con fanciulli

per

avere,

a __________,

nel periodo 1999 / 31.08.2002,

compiuto

atti sessuali con una frequenza di 6 / 7 volte all’anno,

con __________ minore di anni sedici;

1.2

coazione

sessuale

per

avere,

nelle

medesime circostanze di luogo di cui al punto 1.1.,

nel

periodo 1999 / 27.10.2003,

ripetutamente

costretto __________ a subire

atti sessuali usando minaccia e violenza, esercitando pressioni psicologiche

sulla medesima nonché rendendola inetta a resistere;

1.3

atti

sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

per

avere, in una occasione,

nelle

medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.2.,

compiuto

atti sessuali con __________ conoscendone

e sfruttandone la sua momentanea incapacità di discernimento ed inettitudine a

resistere in quanto addormentata a letto;

e meglio

come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

2.

Di

conseguenza AC 1 è condannato:

2.1

alla pena di

18.

(diciotto) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

2.2

a versare

alla PC complessivi fr.10’000.- a titolo di risarcimento per le spese legali

(fr. 5'000.-) e per il torto morale subito (fr. 5'000.-);

2.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un

periodo di prova di 2 anni.

4.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

TE 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 550.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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