72.2004.69
Spaccio di 239 grammi di cocaina da pate di consumatore. Revoca della sospensione condizionale relativa all'esecuzione di precedenti condanne.
14 marzo 2006Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
72.2004.69
Data decisione, Autorità:
14.03.2006, PENAL
Titolo:
Spaccio di 239 grammi di cocaina da pate di consumatore. Revoca della sospensione condizionale relativa all'esecuzione di precedenti condanne.
CONSUMO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
art. 41 cf. 1 CPS
art. 41 cf. 3 CPS
art. 109 CPS
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19 let. a cf. 2 LSTUP
art. 19a LSTUP
Incarto n.
72.2004.69
72.2005.144
Lugano,
14 marzo 2006/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Bellinzona
Presidente:
giudice Giovanna Roggero-Will
Segretaria:
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 24 settembre al 22 ottobre 2003;
prevenuto colpevole di:
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per
avere, senza essere autorizzato:
1.1. ad __________,
nel periodo febbraio 2002 / giugno 2003
ripetutamente venduto a __________,
certo __________ ed ad altri clienti non meglio
identificati
almeno 149 grammi di cocaina (di cui 15
tagliati con della creatina o del calcio) al prezzo maggiorato di Fr. 20.- /
Fr. 30.-
al grammo rispetto al prezzo di acquisto,
sostanza previamente acquistata a __________ da vari spacciatori locali tra cui __________
ed altri non meglio identificati al prezzo variante tra Fr. 100.- e Fr. 140.-
il grammo;
1.2. ad __________,
nel periodo febbraio 2002 / aprile 2003,
ripetutamente offerto gratuitamente a __________
ed ad altre persone non meglio identificate
almeno 40 grammi di cocaina, sostanza previamente
acquistata nelle medesime circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1.1;
1.3. a __________,
nel periodo febbraio 2002 / giugno 2003,
ripetutamente procurato, senza alcun suo
guadagno,
a __________ non meglio identificati,
che gli anticipavano i soldi, almeno 40 grammi di
cocaina, sostanza previamente acquistata nelle medesime circostanze
di tempo e luogo di cui al punto 1.1;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato
previsto dall’art. 19 cfr. 2 LS;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
ad __________,
nel periodo ottobre 2002 / settembre 2003,
consumato personalmente un non meglio precisato
quantitativo di cocaina ma almeno 50 grammi;
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato
previsto dall’art. 19a cfr. 1 LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 82/2004 del 6 luglio 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
Inoltre prevenuto colpevole di:
infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
a __________, nel periodo settembre 2004 / ottobre
2004, procurato in due circostanze alla convivente __________ un imprecisato
quantitativo di cocaina ma almeno 10 grammi, sostanza consegnatagli all’esterno
della loro abitazione da __________ che si era già messo d’accordo con __________;
fatti avvenuti
nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto
dall’art. 19 cfr. 1 LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa
aggiuntivo 145/2005 del 16 novembre 2005, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:15 alle ore 15:25.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il
quale, confermati integralmente gli atti di accusa, ritenuta la parziale
prescrizione della contravvenzione alla LStup per il periodo ottobre 2003-14
marzo 2003, ed in applicazione dell'art. 11 CP, conclude chiedendo che
l'accusato sia condannato ad una pena di 16 mesi di detenzione da porsi al
beneficio della sospensione condizionale per 2 (due) anni. Chiede inoltre la
confisca di quanto in sequestro.
Per quanto attiene alle precedenti condanne, chiede
la revoca della sospensione condizionale relativa a quella inflitta il
24.3.2003 dal MP di __________. Non si oppone comunque a che il periodo di
prova venga prolungato di un anno. Relativamente alle sentenze 23.11.1998 e
22.11.1999 chiede invece un nuovo ammonimento formale.
§ Il Difensore, il quale ritenuto
che:
-
i fatti sono ammessi,
-
la quantità di stupefacente spacciato supera di poco la soglia dei 18 grammi
di cocaina pura che qualifica l'aggravante,
-
la piena e ampia confessione resa,
-
l'applicazione dell'art. 11 CP,
-
la natura dello spaccio (a carattere locale, con numero di operazioni ridotte
e volte a garantire il proprio consumo e quello di amici e conoscenti),
conclude
chiedendo una riduzione della pena proposta dal PP.
In ragione della prognosi favorevole chiede
inoltre che l'esecuzione della pena sia sospesa condizionalmente, rimettendosi
alla Corte per quanto attiene alla durata del periodo di prova. Non si oppone
alle richieste di confisca formulate dal PP.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC 1
1. E' autore
colpevole di:
1.1. Infrazione alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato:
1.1.1. ad __________,
nel periodo febbraio 2002 / giugno 2003
ripetutamente venduto a diversi consumatori
almeno 149 grammi di cocaina?
1.1.2. ad __________,
nel periodo febbraio 2002 / aprile 2003,
ripetutamente offerto a diverse persone
almeno 40 grammi di cocaina?
1.1.3. a __________,
nel periodo febbraio 2002 / giugno 2003,
ripetutamente procurato a terzi
almeno 40 grammi di cocaina?
1.1.4. a __________,
nel periodo settembre 2004/ottobre 2004,
procurato in due circostanze a __________
almeno 10 grammi di cocaina?
1.1.1.1. trattasi di
infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da
mettere in pericolo la salute di parecchie persone?
1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
ad __________,
nel periodo ottobre 2002 / settembre 2003,
consumato personalmente almeno 50 grammi di
cocaina,
e meglio come descritto dagli atti di accusa?
Considerandi
2.
Ha agito
in stato di scemata responsabilità?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
4.
Deve
subire la revoca della sospensione condizionale:
4.1
della pena
di 7 mesi di detenzione inflittagli il 23.11.1998 dalle Assise correzionali di __________?
4.2
della pena
di 45 giorni di detenzione inflittagli il 22.11.1999 dalle Assise correzionali
di __________?
4.3
della pena
di 45 giorni di detenzione inflittagli il 24.3.2003 dal MP di __________?
5.
Deve
subire la confisca di quanto in sequestro?
Considerato in fatto
ed in diritto
1.
Vita
AC 1 nasce a __________ il __________. Ha un
fratello di 24 anni, __________, e un fratellastro di 23 anni, __________, nato
da una successiva relazione del padre. I suoi genitori sono separati da oltre
quindici anni. La madre vive a __________ ed attualmente lavora in un chiosco a
__________. Il padre è invalido dal 2001 per problemi alla schiena di natura
congenita, ma aggravati dalla sua precedente attività di idraulico in proprio,
e vive ad __________ con la nuova famiglia. In sede di inchiesta AC 1 aveva
riferito di avere un buon legame con la madre mentre che con il padre i
rapporti erano più freddi. Al dibattimento ha precisato di essersi riavvicinato
al padre a seguito delle sue disavventure giudiziarie e di intrattenere ora con
lui una relazione serena.
AC 1 frequenta le scuole dell'obbligo a __________
e quindi l'apprendistato di elettricista presso la __________. A causa di gravi
problemi di salute che gli pregiudicheranno l'uso completo della mano destra,
conseguirà il diploma di elettricista solo nel 1999. Lavora nel settore per sei
mesi ma, non riuscendo completamente vista la parziale invalidità, tramite l'AI
comincia una riqualifica professionale nel campo dell'informatica che, però,
non conclude. Viene infatti licenziato poiché accusato di furto dal datore di
lavoro. Nel 2001 frequenta una scuola interna di assicurazioni presso la __________
conseguendo il relativo brevetto e, sino al luglio 2002, lavora per una società
di brokeraggio, nel frattempo fallita, percependo un salario mensile di fr.
3'500.- oltre provvigioni. Da questa data e fino a dopo la sua scarcerazione,
avvenuta il 22.10.2003, AC 1 non svolge più alcuna attività e vive grazie
all'aiuto dei genitori.
Uscito dal carcere va a convivere con __________
(che pure sarà coinvolta in vicende legate agli stupefacenti), ragazza che
conosce da anni e con la quale ha una relazione sentimentale dal settembre 2002
(cfr. verbale di polizia __________ 24.9.2003, p. 7). Trova impiego tramite la
società __________. Lavora per tre mesi a _______ presso una ditta che tratta
impianti di illuminazione e, quindi, per un anno presso una società di __________
operante nell'ambito dei generi alimentari. Fino al luglio 2005 è poi impiegato
presso la __________ in qualità di rappresentante. Dopodiché il padre rileva
per lui ed il fratello __________ il Piano __________ presso il quale è a tutt'oggi
attivo come cameriere e responsabile generale del bar (cfr. doc. dib. 1). Al
dibattimento, AC 1 ha manifestato l'intenzione di conseguire la patente di
esercente una volta risolte le sue pendenze con la giustizia.
Conclusa la sua relazione con la __________
nell'estate del 2005, AC 1 torna a vivere con la madre a __________.
AC 1 ha le prime esperienze con l'hashish a 17
anni. Ne fa un uso sporadico da lui quantificato in "una o due volte
all'anno" (verbale dinanzi al PP 3.10.2003, p. 4). Nel corso del 2001
assaggia in compagnia la cocaina. Passati alcuni mesi di astinenza, ne riprende
il consumo che, nel corso del 2003, va vieppiù intensificandosi. Inizialmente
assume la sostanza per via nasale quindi fumandola. AC 1 non si definisce un
tossicodipendente. Come da lui dichiarato in aula, ha smesso di fare uso della
sostanza stupefacente senza particolare difficoltà.
2.
Precedenti
penali
AC 1 non è incensurato. A suo carico vi è un
primo decreto di accusa risalente al 20.3.1996 mediante il quale è condannato
ad una multa di fr. 300.- per avere acquistato circa 15 grammi di hashish,
consumati personalmente e messi a disposizione per fumate collettive, e per
aver venduto alcuni trips e una decina di pastiglie di ecstasy.
Il 23.11.1998 egli compare dinanzi alla Corte
delle Assise correzionali di __________ che, ritenutolo colpevole di infrazione
alla LF sugli stupefacenti per aver venduto 5 kg di hashish nel corso del 1996,
gli infligge una pena di 7 mesi di detenzione sospendendone l'esecuzione per un
periodo di prova di due anni.
Nel corso del 1999, a seguito di un incidente
stradale, incorre nuovamente nelle maglie della giustizia. Con sentenza
22.11.1999
della Corte della assise correzionali di __________ è condannato a
45.
giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di
tre anni, e ad una multa di fr. 500.- per circolazione in stato di ebrietà,
infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di
infortunio. E' inoltre prolungato di un anno il periodo di prova relativo alla
precedente condanna del 23.11.1998.
Il 6.7.2001 il Presidente del circolo di __________
condanna l'accusato ad una multa di fr. 500.- per infrazione grave alla norme
della circolazione. Il successivo 18.9.2001 la medesima autorità prolunga di un
ulteriore anno il periodo di prova relativo alla menzionata condanna del
novembre 1998 (che andrà quindi a scadere il 21.11.2002), come pure prolunga di
un anno il periodo di prova assegnato nella sentenza del 22.11.1999 (che andrà
a scadere il 22.11.2003).
Con decreto d'accusa 24.3.2003 AC 1 è, infine,
condannato a 45 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 3 anni, per il furto (ripetuto) di materiale informatico ai danni
del suo datore di lavoro di allora. Senza che sia revocato il beneficio della
sospensione condizionale concesso alle suddette condanne del 23.11.1998 e
22.11
, AC 1 viene formalmente ammonito.
(cfr. AI 22 inc. MP 2003.6370)
3.
Circostanze
dell'arresto
Nell'ambito di un'inchiesta penale aperta nel Canton __________ emerge in
particolare che AC 1 (e altre tre persone residenti in __________) intrattiene
rapporti telefonici per l'acquisto di cocaina con tale __________, arrestato il
26.5.2003
dalle autorità giurassiane poiché coinvolto in un vasto traffico di
cocaina. Ne segue una rogatoria intercantonale con la quale viene chiesto alle
autorità ticinesi di interrogare il AC 1 (e le altre persone interessate). La
polizia ticinese è inoltre già in possesso di dichiarazioni che chiamano in
causa il AC 1 per la vendita di almeno 150 grammi di cocaina. Sulla scorta di
questi elementi, in data 18.9.2003 il PP emette nei suoi confronti un ordine
di traduzione forzata (AI 3). Il 24 settembre il AC 1 è sentito dalla polizia e
in questo suo primo verbale ammette in sostanza le sue responsabilità. Viene
quindi tratto in arresto, come da relativo ordine (AI 7), ed associato alle
carceri pretoriali di __________. Dalle analisi tossicologiche risulta positivo
alla cocaina (cfr. all. 19 al Rapp. di arresto 25.9.2003).
A seguito della perquisizione domiciliare gli
vengono sequestrati 24 minigrip, di cui tre "sporchi" di cocaina e
uno di marijuana e un telefono cellulare Nokia 7250 senza scheda
(dissequestrato in corso di inchiesta). Gli viene inoltre sequestrato un
telefono cellulare Nokia completo di caricatore, rinvenuto sulla sua persona
(cfr. verbali di sequestro 24.9.2003 agli atti).
L'arresto è poi confermato dal Giar il 25.9.2003
(cfr. verbale Giar 25.9.2003, AI 11). AC 1 trascorre l'intero periodo di
detenzione preventiva presso le carceri di __________, rifiutando il
trasferimento al penitenziario cantonale (cfr. VI PP AC 1 3.10.2003, p. 5).
Dopo il secondo e ultimo interrogatorio dinanzi
al PP del 22.10.2003, AC 1 viene rilasciato con l'obbligo, tra altro, di
sottoporsi a regolari controlli medici atti a dimostrare l'astinenza
dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Ciò che fa con esito positivo dal 19
novembre 2003 al 30 settembre 2004 e in data 9.3.2006, come attestano i
certificati prodotti al dibattimento (doc. dib 2 e 3).
In data 23.6.2005 AC 1 viene nuovamente
interrogato dalla polizia poiché chiamato in causa, nell'ambito di altra
inchiesta per traffico di stupefacenti, per aver preso in consegna circa 10
grammi di cocaina per conto dell'amica e compagna __________, da tale __________,
presso il quale ella si riforniva.
Ammettendo l'addebito e assicurando di non aver
più fatto uso di sostanze stupefacenti dal 2003 viene subito rilasciato.
L'11.11.2005 AC 1 ribadisce poi le sue dichiarazioni al procuratore pubblico e
qualche giorno dopo viene emesso nei suoi confronti l'atto di accusa aggiuntivo
145/2005 pure oggetto del presente giudizio.
4.
Fatti
di cui agli atti di accusa
4.1
Il primo atto di accusa in giudizio (82/2004 del 6.7.2004) è
praticamente stato allestito sulla base delle ammissioni fatte da AC 1 in
istruttoria, segnatamente dinanzi al PP (cfr. VI PP AC 1 3.10.2003 e
22.10
), e ribadite al dibattimento senza contestazione alcuna. Si ha,
quindi, pacificamente che, tra __________, AC 1
-
dal febbraio 2002 al giugno 2003 fa vendite di cocaina per complessivi 149
grammi facendo capo a diversi fornitori. Da queste vendite, pur maggiorando il
prezzo rispetto a quello di acquisto e, a volte, pur "tagliando" la
droga con della creatina o del calcio, non trae guadagno salvo quello
necessario ad acquistare la cocaina che egli consumava;
-
dal febbraio 2002 all'aprile 2003 offre gratuitamente alla sua compagna __________
e ad altri conoscenti un quantitativo complessivo di 40 grammi di cocaina;
-
dal febbraio 2002 al giugno 2003 procura senza alcun guadagno a suoi
conoscenti, tra i quali la compagna __________ complessivi 40 grammi di
cocaina;
-
dall'ottobre 2002 al settembre 2003 consuma almeno 50 grammi di cocaina.
AC 1 ammette ancora in aula, senza contestazioni,
l'addebito di cui all'atto di accusa aggiuntivo del 16.11.2005. Si ha pertanto
pacificamente che egli ha procurato in due occasioni all'amica __________
almeno 10 grammi di cocaina.
4.2
Giusta l'art. 19 n. 1 LStup chiunque intenzionalmente e senza essere
autorizzato, tra altro, acquista, trasporta, procura, detiene, vende
stupefacenti oppure fa preparativi a questi scopi, è punito con la detenzione o
con la multa. Nei casi gravi la pena è della reclusione o della detenzione non
inferiore a un anno. E' dato il caso grave, in particolare, se l'autore sa o
deve presumere che l'infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che
può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 n. 2 lett. a
LStup). Trattandosi di cocaina, il limite del caso grave fissato dal Tribunale
federale è di 18 g di sostanza pura (DTF 122 IV 363, 120 IV 338) atteso che, in
assenza di migliori riscontri, il grado computabile della droga spacciata è del
10%.
Alla luce dei fatti suesposti è pacifico, in
diritto, che i capi d'accusa devono essere in questa sede confermati, salvo per
quanto riguarda il reato di contravvenzione alla LStup di cui al punto 2
dell'atto di accusa del 6.7.2004, che in virtù dell' art. 109 CP è prescritto
per il periodo che va dall'ottobre 2002 al 14 marzo 2003.
5.
Commisurazione
della pena
5.1
Giusta l’art 63 CP, il giudice commisura la pena, nei limiti della
comminatoria edittale, alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a
delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui.
La gravità della colpa - secondo quanto rilevato
dalla CCRP in numerose sentenze (valga, per tutte, la sentenza 25 novembre 1999
in re I.V. N) – è il criterio fondamentale per la fissazione della pena.
Nella sua valutazione vanno considerati numerosi
fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito
(determinazione) o della negligenza, assenza di scrupoli, modo d’esecuzione del
reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione
dell’illecito, ruolo in seno ad una banda, recidiva, difficoltà personali o
psicologiche. Occorre, inoltre, considerare la situazione familiare e
professionale dell’autore, la sua educazione e la formazione seguita,
l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e, in generale, la sua
reputazione (cfr. Corboz, La motivation de la peine, in ZbJV 1995 24).
In linea di conto entrano anche il comportamento
dopo la perpetrazione del reato, la qualità della sua collaborazione con gli
inquirenti, il pentimento e la sua volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid
2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid 1; 116 IV 289 consid 2a).
Secondo la giurisprudenza, criteri ispirati alla
parità di trattamento con casi analoghi hanno una portata relativa (DTF 124 IV
47.
consid 2c) e le esigenze di prevenzione generale hanno soltanto un ruolo di second’ordine
(DTF 118 IV 350 consid 2g).
Quando il giudice di merito accerta che l’autore
abbia agito in stato di scemata responsabilità (art. 11 CP), egli deve ridurre
la pena di conseguenza, senza essere tenuto ad operare una riduzione lineare
(DTF 123 IV 49).
Per l’art 68 n. 1 cpv 1 CP, quando per uno o più
atti un delinquente incorre in più pene privative della libertà personale, il
giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in
misura adeguata, ma senza oltrepassare nell’aumento la metà della pena massima
comminata, ritenuto che con ciò si intende che occorre dipartirsi dal reato con
la pena edittale più elevata (Trechsel, Kurzkommentar zum StGB, 2. Ed, n. 12 ad
art 68; DTF 118 IV 121; 116 IV 304; 115 IV 25; 93 IV 10; CCRP, sentenza del 28
aprile 1998 in re P. e coimputati, consid 22c).
La colpa di AC 1 è piuttosto grave. In primo
luogo, per il quantitativo di cocaina da lui messo in circolazione, che
configura il caso qualificato previsto dall'art. 19 n. 2 lett. a LStup,
ancorché di qualche grammo superiore al limite di 18 g di cocaina pura fissato
dal Tribunale federale. Secondariamente, per il modus operandi. Benché le
vendite a lui imputate gli siano essenzialmente servite per garantirsi il
proprio consumo, egli ha comunque saputo mettere a punto un discreto traffico
di cocaina, durato per oltre un anno. AC 1 sapeva bene dove approvvigionarsi: nel corso dell'attività delittuosa
ha, infatti, fatto capo a più di un fornitore, financo allacciando contatti con
persone poco raccomandabili e gravemente invischiate nel traffico degli
stupefacenti. AC 1 sapeva anche
bene dove poi piazzare la merce, sebbene, come evidenziato dalla diligente
difesa, il suo raggio di azione fosse geograficamente limitato alle zone delle
sue frequentazioni ed abbracciasse (solo) amici e conoscenti. Era lui stesso a
confezionare le dosi e, ad ulteriore comprova di una certa sua dimestichezza
nello spaccio di cocaina, in alcuni casi ha pure utilizzato della sostanza da
taglio per trarre un maggior profitto dalla rivendita.
A pesare sulla colpa vi sta inoltre il fatto che AC
1.
non è incensurato. Ha nel passato delinquito a più riprese ed è già stato
condannato a 7 mesi di detenzione proprio per infrazione alla LStup,
dimostrando così una certa propensione nel delinquere ed una certa indifferenza
alle regole. Egli ha poi ancora delinquito mentre era in attesa di giudizio. Se
da un lato questa "ricaduta" pesa poco sulla colpa poiché, come
considerato dal procuratore pubblico, costituisce più un delitto d'ambiente con
connotazione affettiva che un vero proposito delinquenziale, dall'altro denota
ancora un comportamento leggero ed immaturo. AC 1 ha sì avuto delle difficoltà
personali nel suo trascorso, di cui la Corte ha debitamente tenuto conto, non
tali, però, da poter completamente scusare il suo agire delittuoso. AC 1 non
era un ragazzo allo sbando. Da quanto emerge dagli atti e da quanto riferito al
dibattimento, ha sempre trovato un sostegno da parte della famiglia e, malgrado
le incomprensioni, sostegno ha trovato anche nel padre che, con la madre, ha
provveduto a mantenerlo durante la sua disoccupazione.
La Corte ha d'altro canto ritenuto a favore di AC
1.
la buona collaborazione prestata agli inquirenti, ai quali ha praticamente da
subito ammesso gli addebiti, nonché la susseguente piena e fattiva assunzione
delle proprie responsabilità, manifestata ancora in aula a dimostrazione della
sua volontà di emendamento. Infine, ma non da ultimo, a favore di AC 1 va
considerata una certa, leggera (cfr. sue dichiarazioni riportate al consid. 1),
scemata responsabilità dovuta al suo consumo di cocaina.
Tutto considerato e ben ponderato e tenuto
inoltre conto del carcere preventivo sofferto, questa Corte ha ritenuto giusta
per AC 1 una pena di 12 mesi di detenzione, da considerarsi parzialmente
aggiuntiva a quella di 45 giorni di detenzione di cui al decreto di accusa
24.3.2003
del MP di Lugano.
5.2
Come previsto dall'art. 41 n. 1 CP, il giudice può sospendere
l'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà non superiore a
18.
mesi o a una pena accessoria se la vita anteriore e il carattere del condannato
lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi
crimini o delitti (cpv. 1) e se, nei 5 anni precedenti il reato commesso, egli
non ha scontato una pena di reclusione o di detenzione superiore a 3 mesi per
un crimine o un delitto intenzionale (cpv. 2).
In concreto è indubbio che, per natura e durata,
una pena privativa della libertà di 12 mesi di detenzione può essere sospesa
condizionalmente, giacché sono dati i presupposti oggettivi del cpv. 2.
Dal profilo soggettivo, malgrado la presenza di
indicazioni preoccupanti circa la propensione di AC 1 nel delinquere, questo
giudice ha comunque ritenuto di poter formulare nei suoi riguardi una prognosi
non del tutto sfavorevole.
Se, da una parte, pesano a carico di AC 1 le passate
condanne (anche per violazione alla LStup) e il fatto che egli abbia ancora
delinquito dopo l'emissione del primo atto di accusa, dall'altra va a suo
favore la buona condotta tenuta nell'ultimo anno e mezzo. In questo periodo
egli ha, infatti, dato prova di aver modificato stile di vita, in totale
astinenza da sostanze stupefacenti, come attestano le analisi tossicologiche in
atti, e dimostrando di avere una stabilità lavorativa, ancorché in un ambiente
a rischio quale può essere un bar - discoteca.
A sostegno della positività della prognosi è
stato inoltre considerato il fatto che, con tutta evidenza e come meglio
esposto nei considerandi che seguono, AC 1 dovrà espiare le precedenti condanne
cui deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale.
Espiazione che, si spera, fungerà da ulteriore monito e tratterrà il AC 1 dal
commettere nuove infrazioni.
Per i suddetti motivi l'esecuzione della pena di
12.
mesi di detenzione inflitta al AC 1 è condizionalmente sospesa con un
periodo di prova di 2 anni.
5.3
Giusta l'art. 41 n. 3 cpv. 1, il giudice ordina l'esecuzione della
pena, in particolare se, durante il periodo di prova, il condannato commette un
crimine o un delitto. Se (però) v'è motivo di credere che il condannato terrà
buona condotta, il giudice, nei casi di lieve gravità, può in luogo
dell'esecuzione della pena e secondo le circostanze, ammonire il condannato,
ordinare misure suppletive a tenore del numero 2 e prolungargli di metà al
massimo il periodo di prova stabilito nella sentenza (cpv. 2).
Tenuto conto dei criteri imposti dall'art. 63 CP
per la fissazione della pena, la giurisprudenza considera che la durata della
pena inflitta per la nuova infrazione costituisce l'elemento determinante per
valutare se il caso può essere qualificato, o no, di lieve gravità (STF 6S.
305/2003; DTF 117 IV 97). Di principio, si può ammettere il caso poco grave
qualora la pena pronunciata non superi i tre mesi privativi di libertà
(STF 6S. 305/2003; DTF 117 IV 97). La
giurisprudenza ha tuttavia precisato che questo principio non è assoluto. E'
pertanto possibile considerare come di lieve gravità un caso per cui è inflitta
una pena superiore ai tre mesi. Ciò per evitare un'eccessiva rigidità nel
giudicare casi particolari che si situano intorno a questo limite (STF 6S.
305/2003; DTF 122 IV 156). In virtù del principio dell'uguaglianza di
trattamento occorrono, però, ancora dei motivi seri e pertinenti ((STF 6S.
305/2003; DTF 117 IV 97).
In concreto non è contestato che il AC 1 abbia
commesso un crimine o un delitto durante il(i) periodo(i) di prova. Infatti,
egli ha delinquito tra il febbraio 2002 e il giugno 2003 e poi ancora tra il
settembre e l'ottobre 2004 e le azioni da lui commesse rientrano, in tutto o in
parte, nei periodi prova prescritti con le precedenti sospensioni condizionali
di cui alle predette decisioni del 23.11.1998 e 22.11.1999 delle Assise
correzionali di __________ e del 24.3.2003 del Ministero pubblico. Di
principio, quindi, è imposta la revoca del beneficio di queste sospensioni
condizionali, salvo considerare che le infrazioni giudicate oggi costituiscono
un caso di lieve gravità.
Come visto, questa Corte ha in concreto ritenuto
equo di infliggere al AC 1 una pena di 12 mesi di detenzione. Il TF ha già
avuto modo di stabilire che una pena dell'ordine di 7 mesi di detenzione
dimostra a sufficienza che non si è in presenza di un caso di lieve gravità a'
sensi dell'art. 41 n. 3 cpv. 2 CP, imponendosi quindi la revoca della
precedente sospensione condizionale (DTF 122 IV 156). Idem nel caso di una pena
di 8 mesi di detenzione (STF 6S.305/2003).
Non v'è ragione, qui, per distanziarsi da questa
giurisprudenza, mancando peraltro circostanze particolari che possano far
ritenere la fattispecie in esame come di lieve gravità. Come si evince dal suo
casellario giudiziale AC 1, dal 1998 ad oggi, ha più volte tradito la fiducia
riposta in lui. La ripetizione del suo agire delittuoso durante i diversi e
prolungati periodi di prova concessigli non fa che dimostrare la noncuranza, la
banalizzazione e la scarsa presa di coscienza dei propri misfatti e
dell'autorità della legge. Se è vero che in quest'ultimo anno e mezzo AC 1 ha
tenuto buona condotta, questa Corte ha già tenuto debito conto di ciò formulando
per lui una prognosi non del tutto sfavorevole e concedendo la sospensione
condizionale all'esecuzione della pena inflitta in questa sede.
Alla luce di quanto sopra, non potendosi ordinare
altre misure, devono dunque essere revocate le sospensioni condizionali
relative all'esecuzione delle precedenti condanne del 23.11.1998, 22.11.1999 e
24.3
, che di conseguenza dovranno essere espiate.
6.
In applicazione dell'art. 58 CP viene ordinata la confisca degli
oggetti in sequestro, serviti a AC 1 per perseguire gli scopi delittuosi.
Rispondendo affermativamente
a tutti i quesiti, e parzialmente affermativamente al quesito n. 1.2;
visti gli art. 11, 18, 36,
41, 58, 63, 66, 68, 69 e 109 CP;
19.
n. 1 e 2 e 19a LStup;
9.
segg. CPP e 39 TG sulle
spese;
dichiara
e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute
di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato
1.1.1
ad __________,
nel periodo febbraio 2002 / giugno 2003
ripetutamente venduto a diversi consumatori
almeno 149 grammi di cocaina;
1.1.2
ad __________,
nel periodo febbraio 2002 / aprile 2003,
ripetutamente offerto a diverse persone
almeno 40 grammi di cocaina;
1.1.3
a __________,
nel periodo febbraio 2002 / giugno 2003,
ripetutamente procurato a terzi almeno 40 grammi
di cocaina;
1.1.4
a __________,
nel periodo settembre 2004/ottobre 2004,
procurato in due circostanze a __________
almeno 10 grammi di cocaina;
1.2
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
ad __________,
nel periodo 14 marzo 2003/ settembre 2003,
consumato personalmente almeno 50 grammi di
cocaina,
e meglio come descritto negli atti di accusa e
precisato nei considerandi.
2.
AC 1 è
prosciolto dall'accusa di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per il
periodo dall'ottobre 2002 al 14 marzo 2003.
3.
Di
conseguenza AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, è
condannato:
3.1
alla pena di
12.
(dodici) mesi di detenzione a valere parzialmente quale pena addizionale a
quella di 45 giorni di detenzione inflittagli in data 24.3.2003 dal MP Lugano,
nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
3.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.
4.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un
periodo di prova di 2 (due) anni.
5.
Revocata
la sospensione condizionale, è ordinata l’esecuzione:
5.1
della pena di 7 mesi di detenzione inflittagli il 23.11.1998 dalle
Assise correzionali di __________;
5.2
della pena
di 45 giorni di detenzione inflittagli il 22.11.1999 dalle Assise correzionali
di __________;
5.3
della pena
di 45 giorni di detenzione inflittagli il 24.3.2003 dal MP di Lugano.
6.
E'
ordinata la confisca di quanto in sequestro.
7.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 350.--
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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