72.2004.7
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
19 gennaio 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
72.2004.7
Data decisione, Autorità:
19.01.2005, PENAL
Titolo:
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 LSTUP
Incarto n.
72.2004.7
Lugano,
19 gennaio 2005/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Bellinzona
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Manuela Frequin, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo
di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,
per giudicare
1. AC 1
e domiciliato a
2. AC 2
e domiciliato a
detenuti dal 14.7.2003 al 15.7.2003;
prevenuti colpevoli
di:
Infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti, ripetuta
A. AC 1 in correità con AC 2
siccome
commessa per mestiere, realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari ed un
guadagno considerevole,
e meglio,
per
avere, senza essere autorizzati,
nel
periodo dicembre 2001 – 14 luglio 2003,
1. tramite il
negozio canapaio __________ a Cadenazzo,
di cui AC
1 è titolare, venduto, sotto forma di cosiddetti sacchetti odorosi, per un
prezzo variante da Fr. 50.— per 9 grammi di varietà di canapa di outdoor, a Fr.
50.— per 7 grammi di varietà di serra e Fr. 50.— per 5 grammi di varietà
indoor, almeno circa 55 Kg di marijuana che sapevano destinata ad uso
stupefacente per un fatturato minimo accertato, riconducibile alla vendita di
canapa di almeno circa Fr. 290'000.— (fatturato ricostruito complessivo Fr.
322'731,60), sostanza procurata da AC 2 presso i vari produttori o fornitori
locali, segnatamente quelli menzionati di seguito:
a) nel periodo
novembre 2001 – marzo 2002, acquistato, presso la PC __________ di Mendrisio,
da __________, un numero imprecisato di chili di fiori di canapa essiccati, per
la maggior parte già confezionati in sacchetti pronti alla vendita, al prezzo
di Fr. 3'000.—al Kg, per un ammontare totale di circa Fr. 37’000.—;
b) nel periodo
dicembre 2001 – dicembre 2002 acquistato da __________, in due occasioni un
quantitativo imprecisato di fiori di canapa per un importo complessivo di Fr.
13'000.— / 14'000.—;
c) nel
periodo marzo 2002 – luglio 2002, acquistato presso l’azienda ortofrutticola di
__________ di St. Antonino, almeno 5 Kg di fiori di canapa essiccati, al prezzo
di Fr. 3'000.—al Kg per un ammontare totale di Fr. 15'000.—;
d) nel periodo marzo 2002 –
luglio 2002, acquistato dalla __________ di Bedano (direttore __________), un
imprecisato quantitativo di fiori di canapa, ma almeno 2,5 chili circa, per un
importo complessivo di circa Fr. 8'000. —;
e) nel periodo agosto 2002 –
settembre 2002, acquistato dalla __________ di Lugano (amministratore unico __________),
un imprecisato quantitativo di fiori di canapa per un importo complessivo di
circa Fr. 27'500. —;
f) nel
periodo ottobre 2002 – luglio 2003, acquistato presso l’azienda __________ di
Riazzino, complessivamente 15-20 Kg di fiori di canapa essiccati, al prezzo di
Fr. 3'000.—al Kg, per un ammontare totale di Fr. 60'000.— (fatture rinvenute
unicamente per l’anno 2003 per Fr. 36'300.—);
g) nel
periodo novembre 2002, acquistato dalla __________ di Bedano (gerente con firma
individuale __________) un imprecisato quantitativo di fiori di canapa, ma
almeno due chili per un importo fatturato di Fr.5’000. —;
h) nel
gennaio 2003, acquistato dalla __________ di Bedano, (amministratore unico __________),
un imprecisato quantitativo di fiori di canapa essiccati ma almeno grammi 800,
della qualità indoor, per un importo fatturato di Fr. 4'500.—;
2. nel
periodo maggio 2002 - giugno 2002, acquistato presso l’azienda ortofrutticola
di __________ di St. Antonino, per conto di __________ del negozio canapaio __________
di Mendrisio, almeno circa 28 Kg di fiori di canapa essiccati, al prezzo di Fr.
3'000.—al Kg, per un importo fatturato di Fr. 74'500.—;
B. AC 1
singolarmente
nella
primavera - estate 2002, a Mezzovico, tramite la società semplice __________,
costituita nell’ottobre 2001, di cui detiene una quota societaria di un terzo
(del valore nominale di fr. 3'000), in correità con __________ e >__________,
che hanno curato gli aspetti pratici, partecipato, perlomeno nella forma del
dolo eventuale, ad una coltivazione di canapa all’aperto a partire da 2000
talee avente come destinazione formale la produzione di birra alla canapa
tramite la __________ di Mendrisio (amministratore unico __________) come da
contratto 26 luglio 2002, in realtà avente come obbiettivo la produzione di
canapa destinata ad uso stupefacente, per un quantitativo potenziale
complessivo di fiori secchi di canapa da un minimo di 145 Kg ad un massimo di
702 Kg per un ricavo potenziale da fr. 145'000 a fr. 702'000.—, coltivazione
non andata a maturazione a seguito dell’intervento della Polizia e della
Magistratura di data 27 agosto 2002 e della successiva marcescenza della canapa
poi raccolta;
C. AC 2
singolarmente
nel
periodo gennaio 2003 – febbraio 2003, a Manno e a Taverne, senza essere
autorizzato acquistato da __________, almeno 32 Kg di fiori di canapa
essiccati, che lui sapeva destinati ad uso stupefacente, al prezzo di Fr.
3'300.— al Kg, sostanza poi da lui rivenduta a Cadenazzo, per fr. 3500 al kg, a
due persone di sesso maschile, non identificate, a bordo di un veicolo
fuoristrada con targhe BL;
reati previsti dall’art. 19 cifra 1 e 2
lett c) LFStup
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;
e meglio
come descritto nell'atto d'accusa 8/2004 del 13.1.2004, emanato dal PP 1 e
contemplante, con il richiamo degli art. 18, 36, 41, 63, 69, le seguenti
proposte 1. AC
1 e AC 2 si dichiarano autori colpevoli dei reati ascrittigli come sopra.
Considerandi
2.
Di
conseguenza AC 1 e AC 2 sono condannati:
a) AC 1
alla pena di 17 (diciassette) mesi di detenzione sospesi condizionalmente per
un periodo di prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
b) AC 2
alla pena di 15 (quindici) mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3a) Viene
ordinata la confisca (art. 59 cifra 1 CP) di:
- CCP, Postfinance, cto.
No., intestato a AC 1, __________;
- __________, Contone Cadenazzo, relazione no. intestato a AC 1;
- Fr.
3'000.— (dei Fr. 7'000.—rinvenuti presso il suo domicilio);
- 1 natel
Siemens C45, IMEI, con carta SIM Diax, Pin; rinvenuto sulla sua persona;
- Fr.
1'842,10 + EURO 117,76 + LSM 500.00 (rinvenuti nella cassa);
- 7
classatori + diversa documentazione cartacea;
- 1 CD + 1
Floppy disk;
- 1
macchina per sottovuoto;
- 1
bilancia elettrica “pesatec”;
- 1
bilancia “tanto”;
Il resto
del denaro contanti viene dissequestrato.
3b) Viene
ordinata la confisca ed la distruzione (art. 58 CP) di:
- Fiori
canapa secca circa Kg. 0,970;
- Resti
fiori canapa secca Kg. 0,0920;
- Canapa
confezionata (sacchetti odorosi) Kg. 0,675;
4.
Nei
confronti di AC 2 viene ordinato il risarcimento compensatorio (art. 59
cifra 2 CP) in favore dello Stato dell’importo di Fr. 3'500.— da prelevarsi
presso il suo conto c/o __________, relazione nominativa no.; per il restante
detto conto viene dissequestrato.
Presenti
▪ Il
1.
PP 1.
▪ L'accusata AC 1 assistita dal difensore
d'ufficio (GP) avv. __________.
▪ L'avv. dr. __________ in rappresentanza
dell'accusato AC 2, assente giustificato.
▪
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 11.00
alle ore 11.30.
Costatato il consenso delle parti alle
proposte in esame;
sentiti gli accusati e esaminati gli atti.
Posto dal presidente, con l'accordo delle
parti, il seguente
quesito - Deve
essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte?
Previo esame del fatto e del diritto,
ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e
adeguate le proposte in esame,
il presidente risponde
affermativamente al quesito;
richiamati gli art. 9 segg. CPP e 39 TG
sulle spese;
pronuncia
1.
L'atto
d'accusa aa 8/2004 del 13.1.2004 contro AC 1 e AC 2 con le relative proposte
è approvato.
2.
La tassa
di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico dei
condannati in solido in ragione di ½ ciascuno.
3.
Questo
giudizio è definitivo.
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 450.--
===========
Distinta spese a carico di AC 1:
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 225.--
===========
Distinta spese a carico di AC 2:
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 225.--
===========
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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