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Decisione

72.2004.79

stupefacenti

5 ottobre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. È autore

colpevole di:

1.1. infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

previo acquisto venduto a terze persone

complessivamente circa grammi 110 di cocaina sottoforma di “bolas”,

conseguendo un guadagno complessivo di almeno fr.

11'000.-,

a Capolago, nel periodo compreso tra aprile 2003

e inizio giugno 2004?

1.1.1. trattasi di reato

aggravato siccome ha realizzato, trafficando per mestiere, un guadagno

considerevole?

1.2. ripetuta

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

ripetutamente consumato un quantitativo

imprecisato di cocaina, a Capolago e in altre imprecisate località fra il

novembre 2003 e il giugno 2004,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena:

2.1

privativa

della libertà?

2.2

accessoria

dell’espulsione?

3.

Deve

subire la confisca di un cellulare marca Siemens e del materiale cartaceo

contenente numeri telefonici?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne che al quesito n. 2;

visti gli art. 36, 41, 55,

58, 63, 68, 69 CP;

19.

cifra 1 e 2 LF Stup, 19a LF Stup;

9, 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

AC1

1.

È autore

colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata alla LF stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

agendo per mestiere e realizzando un guadagno

considerevole

previo acquisto, venduto a terzi consumatori,

complessivi 110 grammi di cocaina, sottoforma di

bolas

conseguendo un guadagno complessivo di almeno fr.

11'000.-,

a Capolago, nel periodo compreso tra l’aprile

2003.

e il 2.6.2004;

1.2

ripetuta

contravvenzione alla LF stupefacenti

per avere

consumato ripetutamente un imprecisato

quantitativo di cocaina,

a Capolago e in altre località,

nel periodo tra novembre 2003 e il 2.6.2004,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di

conseguenza, AC1 è condannato:

2.1

alla pena di

12.

(dodici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

2.2

all’espulsione

dal territorio svizzero per 5 (cinque) anni;

2.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese processuali.

3.

È ordinata

la confisca del natel marca Siemens e del materiale cartaceo contenente numeri

telefonici.

Intimazione a:

terzi implicati

IE1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 150.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 400.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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